FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2732

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'ARRANDO, GRIPPA, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, PALMISANO, PENNA, ROMANIELLO, SARLI, SERRITELLA, ELISA TRIPODI, VILLANI, LEDA VOLPI

Delega al Governo per la riforma della disciplina concernente la figura professionale e l'attività dell'operatore socio-sanitario

Presentata il 22 ottobre 2020

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  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca una delega al Governo per la riforma della disciplina della figura professionale e dell'attività dell'operatore socio-sanitario.
  In Italia lavorano come operatori socio-sanitari circa 200.000 persone e tale attività è parte integrante del sistema dei servizi socio-sanitari pubblici, privati accreditati e privati.
  La figura dell'operatore socio-sanitario è stata istituita il 22 febbraio 2001 mediante un accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001. Da allora tale professione ha subìto numerosi mutamenti, i quali devono essere al più presto recepiti a livello normativo.
  In particolare, la suddetta figura si occupa frequentemente – su indicazione dell'infermiere – della somministrazione della terapia o di semplici medicazioni, agendo, di fatto, con un mansionario diverso da quello espressamente previsto dal citato accordo. È, quindi, necessario rivedere la sua formazione, rendendola omogenea in tutto il territorio nazionale, nonché revisionare le sue competenze. A tale fine, diventa fondamentale migliorare il percorso formativo e di costante aggiornamento affinché l'operatore socio-sanitario sia adeguatamente preparato, anche attraverso la creazione di uno specifico percorso di istruzione secondaria superiore, che preveda programmi di insegnamento uniformi in tutto il territorio nazionale, nonché mediante percorsi di specializzazione, volti a equiparare la figura dell'operatore socio-sanitario alle esperienze più avanzate degli altri Paesi europei.
  Inoltre, allo scopo di mettere le amministrazioni pubbliche e private che hanno assunto o intendono assumere operatori socio-sanitari nonché i cittadini che privatamente si avvalgono delle competenze di tale personale in condizione di ricorrere a professionisti abilitati, è prevista l'istituzione di un Elenco nazionale degli operatori socio-sanitari.
  Alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario da parte del Governo un serio approfondimento volto a riformare la figura professionale dell'operatore socio-sanitario, superando la frammentarietà della formazione su base regionale e revisionando il suo mansionario, non più corrispondente, nei fatti, a quanto previsto dall'accordo del 22 febbraio 2001.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, quindi, una delega al Governo per la riforma della disciplina della figura professionale e dell'attività dell'operatore socio-sanitario, illustrandone i princìpi e criteri direttivi. Tra questi meritano particolare menzione la revisione delle attività e delle competenze previste per la figura professionale dell'operatore socio-sanitario, attualmente stabilite dal citato accordo del 22 febbraio 2001, nonché l'uniformazione e il miglioramento del percorso formativo e di aggiornamento costante degli operatori socio-sanitari.
  Degne di nota sono anche la previsione della definitiva parificazione all'operatore socio-sanitario, sia a livello normativo che contrattuale, delle figure professionali ad esso affini, quali l'operatore tecnico addetto all'assistenza, l'operatore socio-assistenziale, l'ausiliario socio-assistenziale, l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari e l'addetto all'assistenza di base, integrando la formazione delle figure richiamate per equipararla a quella dell'operatore socio-sanitario, nonché l'inserimento dell'attività degli operatori socio-sanitari tra le professioni usuranti, trattandosi di un'attività caratterizzata da un elevato indice di stress psico-fisico, al fine di poter esercitare il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina concernente la figura professionale e l'attività dell'operatore socio-sanitario (OSS), nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) revisione delle attività e delle competenze dell'OSS stabilite dall'accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, per la individuazione della figura professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;

   b) miglioramento del percorso formativo e di aggiornamento costante degli OSS, anche attraverso la creazione di uno specifico percorso di istruzione secondaria superiore, erogato da istituti di istruzione tecnica superiore da costituire in ciascuna regione e provincia autonoma, che preveda programmi di insegnamento uniformi in tutto il territorio nazionale nonché aree e percorsi di specializzazione;

   c) previsione di appositi strumenti per il monitoraggio costante del livello di competenze acquisite dagli OSS;

   d) definitiva parificazione all'OSS, a livello normativo, contrattuale e di competenze, anche attraverso specifici percorsi di formazione integrativa, delle figure professionali ad esso affini quali l'operatore tecnico addetto all'assistenza, l'operatore socio-assistenziale, l'ausiliario socio-assistenziale, l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari e l'addetto all'assistenza di base;

   e) al fine di garantire i cittadini circa la professionalità e la competenza degli OSS, istituzione dell'Elenco nazionale degli OSS nel quale siano inseriti:

    1) i soggetti in possesso dell'attestato di cui all'articolo 12 dell'accordo di cui alla lettera a) del presente comma;

    2) i soggetti che abbiano completato il percorso di istruzione di cui alla lettera b);

   f) previsione dell'obbligo in capo ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere esclusivamente OSS che siano iscritti nell'Elenco nazionale di cui alla lettera e);

   g) inserimento degli OSS tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

   h) predisposizione, con cadenza annuale, da parte del Ministero della salute di una relazione concernente gli effetti della riforma della disciplina concernente la figura professionale dell'OSS, da trasmettere alle Camere entro il mese di ottobre.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I medesimi schemi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal citato comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

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