FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2710

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della deputata BARTOLOZZI

Modifica dell'articolo 112 della Costituzione, concernente l'esercizio dell'azione penale

Presentata l'8 ottobre 2020

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  Onorevoli Colleghi! – L'esercizio dell'azione penale è uno degli strumenti dell'azione politica dello Stato contro il crimine. La situazione attuale lo rende vincolante, ma non si fa carico delle conseguenze pratiche che da esso derivano. Il numero dei reati da perseguire, necessariamente superiore alle forze che qualsiasi Stato può mettere in campo, fa sì che l'azione penale sia oggi esercitata secondo criteri soggettivi, diversi tra i vari uffici giudiziari e, ciò che costituisce l'aspetto peggiore, senza l'attribuzione di responsabilità.
  Accade, perciò, che l'azione politica contro il crimine non sia più posta a carico dello Stato, che ne ha il primario dovere politico, ma sia posta a carico dei singoli uffici giudiziari o dei singoli magistrati, sulla base di criteri altamente discrezionali.
  La definizione delle priorità dell'esercizio dell'azione penale è, invece, un supremo compito che spetta alla politica e la presente proposta di legge costituzionale mira a dare concreta attuazione a tale concetto.
  Spetta, pertanto, al Parlamento fissare con legge i criteri e le priorità di esercizio dell'azione penale. Ciò, ovviamente, non implica alcuna depenalizzazione o derubricazione dei reati i quali, finché sono tali, sono previsti dai codici e dalle leggi e restano reati da perseguire, ma, più semplicemente, comporta la previsione di una scala oggettiva di obiettivi da raggiungere, così come il Parlamento fa in ogni altro settore (si pensi alla legge di bilancio con la manovra di finanza pubblica). I criteri di priorità fissati per legge, inoltre, non implicano alcuna subordinazione dei pubblici ministeri al potere politico poiché solo il quadro delle priorità è stabilito dal Parlamento, mentre l'esercizio concreto della funzione dell'accusa resta, ovviamente, autonomo e indipendente.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

  1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 112. – Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale attenendosi ai criteri e alle priorità stabiliti dalla legge secondo le disposizioni del presente articolo.
   Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, presenta alle Camere, per ogni triennio, un disegno di legge indicante i criteri e le priorità da osservarsi nell'esercizio dell'azione penale.
   Se la legge di cui al primo comma non è approvata entro il mese di ottobre dell'ultimo anno del triennio precedente, è prorogata di un anno l'applicazione dei criteri e delle priorità stabiliti dalla legge per il medesimo triennio».

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