FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2647

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARETTA, CIABURRO, DEIDDA

Modifica all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica

Presentata il 4 settembre 2020

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  Onorevoli Colleghi! – La mancanza di informazioni costantemente aggiornate nonché di un vero e proprio monitoraggio delle tendenze di crescita della fauna selvatica nelle diverse regioni ha reso sempre più difficoltoso il monitoraggio di tale fauna e del suo stato di conservazione nell'intero territorio nazionale. Data la ricchissima biodiversità nel Paese, ai fini di una sua corretta gestione e preservazione, l'urgenza di usufruire di forme di costante monitoraggio e di controllo da parte delle regioni si è fatta sempre più intensa. In secondo luogo, come peraltro riportato da numerose categorie e operatori agricoli del territorio nazionale, è ormai diventato fondamentale il tema della fauna selvatica invasiva e nociva, il cui mancato monitoraggio rende sempre più difficoltosa l'elaborazione di programmi per la tutela dei comparti agricoli, nonché più complessa l'effettiva elaborazione dei piani di gestione e di controllo.
  È quindi evidente che occorre riportare al centro del dibattito sulla fauna selvatica la possibilità di fornire alle regioni gli strumenti per rispondere a queste crescenti esigenze di costante monitoraggio e controllo sulla consistenza numerica e sullo stato di conservazione delle varie specie di fauna selvatica. Pertanto, con la presente proposta di legge, si vuole dare la possibilità alle regioni di istituire propri istituti regionali per la fauna selvatica, quali organismi tecnico-scientifici specializzati per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali. Gli istituti regionali potranno, quindi, svolgere funzioni di studio e di gestione della fauna selvatica anche in collaborazione con i servizi faunistici delle altre regioni, nonché con dipartimenti e centri di ricerca universitari. Gli istituti regionali si occuperanno, inoltre, di fornire alle regioni la consulenza tecnica necessaria per concedere l'autorizzazione agli interventi di cattura della fauna selvatica locale ai fini di ripopolamento e di ricerca scientifica, nonché per la predisposizione dei piani di gestione e di controllo della fauna selvatica. Gli istituti regionali, svolgendo anche la funzione di osservatori, consentirebbero, attraverso il monitoraggio da essi svolto, di disporre di un quadro chiaro, a livello nazionale, della diffusione della fauna selvatica invasiva e dannosa nelle diverse regioni, permettendo la realizzazione di interventi più mirati nei territori dove la presenza di animali nocivi sia stata rilevata in consistente aumento. Ai fini di una corretta esecuzione di tali attività, gli istituti regionali eserciteranno le proprie funzioni sotto il coordinamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 7 della legge
11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «6-bis. Ciascuna regione può istituire con propria legge l'istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
   6-ter. L'istituto regionale per la fauna selvatica, istituito ai sensi del comma 2-bis, è sottoposto alla vigilanza del presidente della giunta regionale. Gli istituti regionali per la fauna selvatica collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
   6-quater. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le rispettive norme».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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