FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 263

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLTENI

Istituzione di una zona franca nei territori delle province di Como, Sondrio e Varese

Presentata il 23 marzo 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è finalizzata a diminuire lo svantaggio concorrenziale che le imprese delle province lombarde confinanti con la Svizzera devono sopportare nei confronti delle loro concorrenti elvetiche attraverso l'applicazione di un regime tributario favorevole.
  Il diverso assetto istituzionale, il carico fiscale sicuramente più leggero, la rete infrastrutturale capillare e i servizi accessori rendono la Confederazione svizzera sempre più attrattiva per le iniziative degli imprenditori italiani, che preferiscono spostarsi di qualche decina di chilometri e andare a insediare il proprio stabilimento oltreconfine.
  I territori che più vengono penalizzati da questi «fenomeni migratori» sono ovviamente quelli di confine, in particolare le province di Como, Sondrio e Varese; qui i legami culturali, sociali ed economici con il vicino Canton Ticino sono da sempre stretti e il fenomeno del frontalierato riguarda decine di migliaia di cittadini italiani; per evitare che il tessuto industriale delle tre province venga depauperato in favore della vicina Svizzera, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di una zona franca nei territori delle province lombarde di confine.
  L'espressione «zona franca» indica un istituto di diritto doganale consistente nell'applicazione di un particolare regime di esenzione doganale in un territorio delimitato, in modo che tale porzione di territorio, pur situato all'interno del territorio doganale dello Stato italiano, agli effetti dell'imposizione tributaria sia sottratto al regime doganale ordinario.
  La materia è disciplinata dal codice doganale comunitario di cui al regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013; in particolare l'articolo 243 autorizza gli Stati membri a destinare a zona franca talune parti del territorio doganale dell'Unione europea.
  L'articolo 1 della proposta di legge delimita il territorio delle zone franche, facendolo coincidere con le province di Como, Sondrio e Varese. La durata della zona franca è fissata in dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 2 disciplina i benefìci in termini di accise e di imposta sul valore aggiunto per le merci da introdurre nelle zone franche per il consumo e per la produzione locali. La fissazione dei contingenti annuali di generi alimentari e di materie prime destinate a essere lavorate all'interno delle zone franche è affidata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale possono essere disciplinate le agevolazioni che si rendano necessarie per le popolazioni che risiedono nelle zone limitrofe alla zona franca.
  L'articolo 3 consente alle imprese industriali operanti nella zona franca di essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano a una vigilanza permanente e di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione. È, inoltre, consentito di introdurvi temporaneamente materie prime nazionali e nazionalizzate per essere lavorate e reintrodotte nel territorio doganale come prodotti trasformati.
  L'articolo 4 regola le ordinarie agevolazioni per il traffico internazionale di merci.
  L'articolo 5 disciplina la determinazione dei varchi per l'introduzione delle merci e il loro deposito, nonché le forme di vigilanza da parte delle autorità.
  L'articolo 6 dichiara la piena applicabilità delle disposizioni in materia di contrabbando all'interno della zona franca.
  L'articolo 7 introduce due importanti agevolazioni fiscali per le imprese che operano esclusivamente sul territorio della zona: l'assoggettamento del reddito d'impresa a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con un'aliquota del 20 per cento e l'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale per gli utili di impresa reinvestiti nell'ambito della zona franca per un periodo di dieci anni.
  L'articolo 8 reca norme per la copertura finanziaria: in particolare introduce un'aliquota unica, pari al 20 per cento, per il prelievo erariale unico relativo agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. I territori delle province di Como, Sondrio e Varese, ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zone franche a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di dieci anni.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la definizione territoriale delle zone franche di cui al comma 1.

Art. 2.

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi di prima necessità e alle materie prime destinate a essere lavorate nelle zone franche di cui alla presente legge, la cui immissione è consentita nelle stesse zone franche in esenzione dalle imposte di fabbricazione e di consumo.
  2. Con il decreto previsto dal comma 1 possono altresì essere disciplinate eventuali agevolazioni in favore delle popolazioni delle zone limitrofe alle zone franche.

Art. 3.

  1. Alle imprese industriali operanti nelle zone franche è consentito di:

   a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano a una vigilanza permanente;

   b) corrispondere sui prodotti fabbricati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

   c) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefìci di cui al comma 1.

Art. 4.

  1. Ai traffici effettuati nelle zone franche possono essere applicate tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni vigenti come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.
  2. Le restituzioni e gli abbuoni d'imposta concessi sui prodotti nazionali che sono esportati all'estero possono essere applicati ai prodotti delle zone franche, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i prodotti stessi sono immessi in consumo nelle medesime zone franche, nei limiti dei contingenti annui stabiliti.

Art. 5.

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località delle zone franche e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.

Art. 6.

  1. Nelle zone franche possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.

Art. 7.

  1. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nelle zone franche si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionale regionali e comunali pari al 20 per cento del reddito complessivo.
  2. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società di cui al comma 1 reinvestiti in attività nelle zone franche godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

  1. All'alinea del comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
  2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

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