FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 262

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLTENI

Modifiche alla disciplina del concorso notarile

Presentata il 23 marzo 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di introdurre nuove norme e nuove modalità di accesso relative alla determinazione del concorso notarile alla luce dei gravi accadimenti che ciclicamente si verificano in occasione dei concorsi nazionali e in particolare delle gravissime irregolarità, oggetto anche di un'inchiesta penale da parte della procura di Roma, durante il bando nazionale del concorso notarile del 2010.
  Il concorso notarile del 2010 tenuto a Roma con la presenza di circa 3.000 aspiranti candidati per duecento sedi notarili da assegnare, in conseguenza di vizi e irregolarità durante lo svolgimento della terza prova scritta «mortis causa», è stato prima sospeso e poi definitivamente annullato, con la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro della giustizia.
  In tali circostanze, unitamente al fatto che il concorso del 2006 è tuttora soggetto a ricorso presso la giustizia amministrativa e che il concorso del 2008 ha presentato alcune criticità rilevanti, si avverte la necessità di introdurre – a tutela di una categoria e di una professione di giuristi qualificata e necessaria e a garanzia dei numerosissimi giovani aspiranti notai che annualmente affrontano numerose difficoltà anche logistiche, economiche e lavorative per partecipare al concorso notarile nazionale – nuove norme per l'accesso alla professione notarile basate sulla regionalizzazione del concorso medesimo.
  Tali modifiche e innovazioni normative riguardano non solo la determinazione e l'accesso al concorso su scala regionale o macro-regionale, ma anche la composizione della commissione esaminatrice, la quale dovrà rispecchiare la territorialità del concorso di accesso al fine di evitare quanto accaduto durante il concorso notarile del 2010, nel quale la commissione di controllo risultava composta esclusivamente da componenti rappresentanti solo una parte specifica del Paese ovvero il centro-sud.
  L'articolo 1 interviene sulla legge 16 febbraio 1989, n. 89 (cosiddetta «legge notarile»), innanzitutto modificando l'articolo 5 e prevedendo che, tra i requisiti necessari per la nomina a notaio, vi sia l'aver sostenuto un esame di concorso a livello regionale o macro-regionale anziché nazionale, come accade oggi. Le altre modifiche consistono nel richiedere che il periodo di tirocinio obbligatorio sia effettuato presso notai della regione o macro-regione in cui è stato superato il relativo esame e che la richiesta del candidato riguardo la designazione del notaio sia rivolta al presidente di uno dei consigli notarili ubicati nell'ambito territoriale in cui è stato sostenuto l'esame anziché, come accade oggi, al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica. La modifica all'articolo 17 della legge notarile specifica che il cambio di residenza tra due notai avvenga sempre nell'ambito della stessa regione o macro-regione, così come nell'articolo 25 si prevede che qualora, nel trasferimento del notaio a un'altra residenza, la nuova sede appartenga a un altro distretto, questo sia collocato sempre nell'ambito della stessa regione o macro-regione. Queste ultime modifiche servono a evitare che attraverso il cambio di residenza tra due notai o il trasferimento di residenza del notaio possa essere esautorata la finalità della proposta di legge. Infine, nell'articolo 93 della legge notarile, relativo alle attribuzioni del consiglio notarile, si prevede che i membri dei consigli notarili regionali o macro-regionali provvedano a redigere una lista di potenziali commissari esaminatori da sottoporre all'attenzione del Ministro della giustizia per la futura scelta dei componenti la commissione di esame.
  L'articolo 2 prevede che il Governo modifichi il regolamento della professione di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, precisando che i mutamenti di residenza debbano avvenire sempre all'interno della stessa regione o macro-regione, mentre per i cambi di residenza in un'altra regione o macro-regione sarà necessario aver superato l'esame nel relativo ambito territoriale.
  L'articolo 3 modifica la legge 6 agosto 1926, n. 1365, in materia di conferimento dei posti notarili, richiedendo, per lo svolgimento della professione, il superamento di un concorso da tenere presso ogni capoluogo di regione o macro-regione, nell'ambito dei posti determinati dal Ministro della giustizia per ogni specifica regione o macro-regione. Oggi, al contrario, il concorso è nazionale e si svolge a Roma; il numero dei notai sul territorio nazionale, stabilito in una tabella che contiene l'elenco dei comuni sedi di notaio, è fissato e programmato dal Ministero della giustizia. Inoltre, viene specificato che tra i requisiti richiesti ai partecipanti, la non idoneità in tre precedenti concorsi sarà valutata in riferimento ai concorsi cui il candidato abbia partecipato in qualsiasi regione o macro-regione. Le ulteriori modifiche proposte al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, stabiliscono come il decreto ministeriale che indìce il concorso debba contenere l'elenco dei posti messi a concorso in ogni regione o macro-regione e che il risultato delle prove scritte sia affisso presso ogni corte di appello del capoluogo di ciascuna regione o macro-regione in cui si svolge il concorso, oltre che presso il Ministero della giustizia.
  L'articolo 4 incide sulla legge 18 maggio 1973, n. 239, recante «Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili», sancendo che l'eventuale aumento dei posti messi a concorso, disposto dal Ministro della giustizia con i decreti di approvazione delle graduatorie, sia effettuato in riferimento a ciascun concorso regionale o macro-regionale. Con la modifica alla legge 25 maggio 1970, n. 358, si stabilisce che le domande di ammissione ai concorsi debbano specificare a quale concorso regionale o macro-regionale si intenda partecipare.
  L'articolo 5 incide sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai contenuta nella legge 30 aprile 1976, n. 197. Con la modifica dell'articolo 1 si prevede che il concorso per trasferimento avvenga all'interno della stessa regione o macro-regione e che i posti notarili vacanti per ciascuna regione o macro-regione siano messi a concorso tra i notai in esercizio nella medesima regione o macro-regione; la modifica dell'articolo 7 prevede che il decreto del Ministro della giustizia nomini per ciascuna regione o macro-regione una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio. Le commissioni sono composte da un delegato del Ministro della giustizia da scegliere tra soggetti residenti nella regione o macro-regione interessata, da un magistrato di corte di appello scelto sempre nell'ambito territoriale interessato e da due notai designati dai consigli notarili tra quelli che esercitano la professione nella regione o macro-regione. Con la modifica all'articolo 9 è stabilito che il Ministro della giustizia ha facoltà di mettere a concorso posti di notai vacanti ai quali non siano stati trasferiti notai in esercizio sempre nell'ambito della stessa regione o macro-regione. Il nuovo articolo 11 prevede che, per poter effettuare il trasferimento da una regione o macro-regione a un'altra, sia necessario sostenere il concorso indetto per la regione o macro-regione interessata, secondo quanto sancito dall'articolo 5, numero 6), della legge n. 89 del 1913, come modificato dalla presente proposta di legge.
  L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, recante «Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246», sostituendo l'articolo 5 sulla composizione della commissione esaminatrice per ciascuna regione o macro-regione, effettuata con decreto del Ministro della giustizia, per la quale la scelta del presidente è effettuata tra magistrati di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo a essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, mentre gli ulteriori commissari sono cinque magistrati della corte di appello, tre professori universitari e sei notai, che svolgono la funzione o che esercitano o hanno esercitato la professione – qualora cessati dall'esercizio – nella regione o macro-regione dove si svolge il concorso stesso. Si prevede, inoltre, che la composizione della commissione sia integrata in proporzione all'aumento del numero dei candidati per ciascun concorso regionale o macro-regionale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, primo comma:

    1) al numero 6), le parole: «esame di idoneità» sono sostituite dalle seguenti: «esame di concorso regionale o macro-regionale»;

    2) il numero 6-bis) è sostituito dal seguente:

   «6-bis) aver svolto per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai della regione o macro-regione in cui si è sostenuto con esito positivo l'esame di cui al numero 6) che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui è effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente di uno dei consigli notarili della regione o macro-regione in cui è stato sostenuto con esito positivo l'esame di cui al citato numero 6). L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio»;

   b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «cambio di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «cambio di residenza nell'ambito della stessa regione o macro-regione»;

   c) all'articolo 25, secondo comma, dopo la parola: «notarile» sono inserite le seguenti: «nell'ambito della stessa regione o macro-regione»;

   d) all'articolo 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «I membri del Consiglio di ciascuna regione o macro-regione provvedono a predisporre una lista di potenziali commissari da sottoporre all'esame del Ministro della giustizia, il quale provvede, con proprio decreto, a nominare commissari esaminatori per ciascuna regione o macro-regione».

Art. 2.

  1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, prevedendo che:

   a) le domande di cambio di residenza dei notai sono consentite solo all'interno della stessa regione o macro-regione;

   b) per ottenere il cambio di residenza in un'altra regione o macro-regione è necessario aver superato il concorso previsto all'interno della stessa regione o macro-regione, ferma restando l'applicazione degli articoli 30 e 31 del medesimo regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Art. 3.

  1. All'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «in Roma» sono sostituite dalle seguenti: «presso ogni capoluogo di regione o macro-regione da tenere negli stessi giorni», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per ogni regione o macro-regione»;

   b) al terzo comma, lettera b-bis), dopo le parole: «in cinque precedenti concorsi» sono inserite le seguenti: «ai quali hanno partecipato in qualsiasi regione o macro-regione».

  2. Al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, secondo comma, dopo le parole: «messi a concorso» sono inserite le seguenti: «per ogni regione o macro-regione»;

   b) all'articolo 23, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché presso la corte di appello del capoluogo di ciascuna regione o macro-regione in cui si svolge il concorso»;

   c) all'articolo 28, le parole: «della commissione» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna commissione»;

   d) all'articolo 35, le parole: «la commissione» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna commissione».

Art. 4.

  1. Alla legge 18 maggio 1973, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – 1. Per ciascun concorso regionale o macro-regionale per la nomina a notaio il Ministro della giustizia, con i decreti di approvazione delle graduatorie, ha facoltà, sentiti i consigli notarili interessati, di aumentare fino alla misura massima del 12 per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili, in seguito a concorsi regionali o macro-regionali per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione delle graduatorie»;

   b) gli articoli 3 e 4 sono abrogati.

  2. All'articolo 1, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 358, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

   «a quale concorso regionale o macro-regionale intendono iscriversi».

Art. 5.

  1. Alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – (Concorso per trasferimento all'interno di ciascuna regione o macro- regione). – 1. I posti notarili vacanti per ciascuna regione o macro-regione sono messi quadrimestralmente a concorso per titoli tra i notai in esercizio nella medesima regione o macro-regione.
   2. Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, nonché presso la corte di appello del capoluogo della regione o macro-regione interessata, l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti per ciascuna regione o macro-regione nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali è prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di età da parte del titolare.
   3. I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero della giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di 2,58 euro per ciascun posto richiesto.
   4. Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro della giustizia.
   5. Il decreto può essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.
   6. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire»;

   b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

   «Art. 7. – (Commissione e norme procedurali per i concorsi di trasferimento per ciascuna regione o macro-regione). – 1. Con decreto del Ministro della giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio per ciascuna regione o macro-regione.
   2. La commissione di ciascuna regione o macro-regione è presieduta da un delegato del Ministro della giustizia da scegliere tra soggetti residenti nella regione o macro-regione interessata ed è formata da:

   a) un magistrato di corte di appello da scegliere nell'ambito di una corte di appello compresa nel territorio della regione o macro-regione interessata, ad opera del Ministro della giustizia;

   b) due notai esercenti la professione nel territorio della regione o macro-regione interessata, designati ogni due anni dai consigli notarili della medesima regione o macro-regione.

   3. Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 1, comma 2, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.
   4. Le graduatorie sono approvate con decreti del Ministro della giustizia.
   5. Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione e ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza»;

   c) all'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre nell'ambito della stessa regione o macro-regione»;

   d) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

   «Art. 10-bis. – (Trasferimento da una regione o macro-regione). - 1. Per il trasferimento da una regione o macro-regione a un'altra, il candidato deve sostenere il concorso indetto per la regione o macro-regione interessata ai sensi dell'articolo 5, primo comma, numero 6), della legge 16 febbraio 1913, n. 89».

Art. 6.

  1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – (Composizione della commissione esaminatrice). – 1. La commissione esaminatrice per ciascun concorso regionale o macro-regionale per notaio di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominare almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia, è composta da:

   a) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione che la presiede;

   b) cinque magistrati con qualifica di magistrato di appello, uno dei quali con funzione di vice presidente;

   c) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnano materie giuridiche presso università della regione o macro-regione in cui si svolge il concorso;

   d) sei notai anche se cessati dall'esercizio, che hanno almeno dieci anni di anzianità nella professione con sede e che hanno avuto l'ultima sede nella regione o macro-regione in cui si svolge il concorso.

   2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati per ciascun concorso regionale o macro-regionale, dai consigli notarili della regione o macro-regione.
   3. I commissari che hanno partecipato anche in parte alla procedura concorsuale non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi.
   4. La commissione opera in tre sottocommissioni composte da cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vice presidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera b) del comma 1 scelto dal presidente.
   5. Nell'ipotesi in cui al concorso regionale o macro-regionale siano iscritti più di mille candidati e fino a millecinquecento, la commissione esaminatrice è integrata da altri cinque membri e precisamente da un magistrato avente i requisiti di cui al comma 1, lettera b), un professore universitario avente i requisiti di cui al comma 1, lettera c), e tre notai aventi i requisiti di cui al comma 1, lettera d). Per ogni ulteriori cinquecento candidati iscritti, la commissione è integrata da ulteriori cinque membri aventi i medesimi requisiti.
   6. Qualora il numero dei candidati per ciascun concorso regionale o macro-regionale richieda l'integrazione dei membri della commissione come previsto al comma 5, il numero dei notai di cui al comma 2 è aumentato di tre membri ogni cinquecento iscritti.
   7. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prima prova fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L'esonero dei magistrati è disposto dal Consiglio superiore della magistratura. L'esonero dei docenti universitari è disposto dall'università di appartenenza»;

   b) all'articolo 10, comma 4, la parola: «tre» è soppressa e le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

Art. 7.

  1. Il concorso notarile di cui alla presente legge, limitatamente alle macro-regioni, è effettuato in base alle partizioni stabilite dalla tabella A allegata alla medesima legge.

Tabella A

(Articolo 7).

  Ai fini della presente legge, sono considerate macro-regioni i territori composti da: Piemonte e Valle D'Aosta; Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; Umbria e Marche; Abruzzo, Molise e Basilicata; Puglia e Calabria; Sardegna e Sicilia.

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