FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2594

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BINELLI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, MAURIZIO CATTOI, CECCHETTI, FOGLIANI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, SUTTO, VALBUSA, VINCI, ZOFFILI, ZORDAN

Disciplina della gestione delle piscine naturali di uso pubblico

Presentata il 16 luglio 2020

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  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha lo scopo di colmare un vuoto nel quadro legislativo italiano per quanto attiene alla regolamentazione delle piscine naturali di uso pubblico, più conosciute con la denominazione di biolaghi.
  La normativa nazionale sulla balneazione è, infatti, molto generica e prevede disposizioni sulle acque, ad esempio mari e laghi, ma non sulle piscine naturali di uso pubblico, oggi sempre più numerose in alcune regioni. Queste piscine si pongono a metà strada tra un lago naturale e una piscina di tipo tradizionale, in quanto, a differenza del lago naturale, sono dotate di un sistema di purificazione dell'acqua che, tuttavia, è differente da quello delle piscine di tipo tradizionale che usano il cloro.
  Infatti, nelle piscine naturali la depurazione è effettuata mediante sistemi biologici (piante acquatiche per fitodepurazione, filtri con materiali naturali, sistemi UV eccetera), ma senza utilizzo del cloro o di altri additivi.
  Gli impianti di balneazione con trattamento biologico delle acque sono ecosistemi artificiali dai quali sono estratti le sostanze nutrienti e i microorganismi patogeni dall'acqua, al fine di ottenere acque idonee per la balneazione e per scopi ricreativi.
  Tali impianti sono caratterizzati dalla loro condizione trofica e la stabilità del sistema dipende essenzialmente dal suo stato trofico, dalla complessa biocenosi e dalle catene alimentari al suo interno. Tuttavia, per poter essere utilizzate per la balneazione, le condizioni ecologiche delle piscine devono essere ottimizzate con mezzi adeguati e la qualità dell'acqua deve essere controllata regolarmente dai gestori per garantire la salute e la sicurezza degli utenti.
  Chi gestisce una piscina naturale nella quale sia prevista la balneazione non dispone di una normativa di riferimento per quanto concerne le misure da adottare per essere in regola nella gestione dell'impianto.
  Infatti, da una parte, i parametri vigenti per le acque naturali sono molto più ampi rispetto a quelli per le piscine di tipo tradizionale e, da un'altra, quelli vigenti per le piscine di tipo tradizionale sono troppo restrittivi per un sistema di depurazione di tipo naturale.
  In Europa molti Stati hanno normato questa materia mentre in Italia solo la provincia autonoma di Bolzano, con la deliberazione della giunta n. 974 del 20 giugno 2011, recante «Linee guida sulle caratteristiche di qualità dell'acqua, la vigilanza e la gestione delle piscine naturali pubbliche», ha provveduto a disciplinare tale settore.
  Paesi come la Germania, l'Austria, la Svizzera e la Francia hanno proprie normative di riferimento in base alle quali sono state adottate linee guida internazionali sia per la disciplina generale della materia sia per fornire linee di indirizzo ai diversi Stati per lo sviluppo della relativa normativa nazionale. Si tratta delle Linee guida internazionali – versione IOB 2011/08/10, che hanno come obiettivo primario la salute dei cittadini e la sicurezza della balneazione, ma che prevedono anche un'adeguata flessibilità per soddisfare le specifiche condizioni climatiche e geografiche dei vari Paesi, spesso molto diverse tra loro.
  La presente proposta di legge intende colmare il vuoto normativo in materia di piscine naturali di uso pubblico esistente a livello statale, anche al fine di promuovere la loro diffusione e di stabilire specifiche e chiare disposizioni per la loro gestione e per il loro uso, facilitando così i compiti delle amministrazioni pubbliche, delle autorità di controllo e dei gestori.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

  1. La presente legge reca disposizioni sulla qualità dell'acqua, sulla vigilanza e sulla gestione delle piscine naturali di uso pubblico.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

   a) piscine naturali: i laghi artificiali con pareti impermeabili, provvisti o no di impianti tecnici, svuotabili e all'aperto, la cui superficie è inferiore a 1,5 ettari, destinati alla balneazione e dotati di una zona di rigenerazione per l'autodepurazione dell'acqua mediante organismi diversi;

   b) piscine naturali di uso pubblico: le piscine naturali accessibili al pubblico, costruite e gestite per l'uso natatorio e per l'attività di balneazione. Le piscine naturali annesse agli esercizi ricettivi sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge;

   c) impianti tecnici: gli impianti tecnici per il ricircolo dell'acqua e per la disinfezione biologica e fisica dell'acqua;

   d) impianti accessori: le strutture annesse all'impianto natatorio, quali spogliatoi, docce, impianti sanitari e simili;

   e) acqua di riempimento: l'acqua utilizzata per il riempimento di una piscina naturale e per il costante reintegro dell'acqua;

   f) acqua di vasca: l'acqua contenuta in una piscina naturale, che deve possedere i requisiti di qualità stabiliti dall'allegato 1 annesso alla presente legge;

   g) acqua trattata: l'acqua reintrodotta nella vasca a seguito di un trattamento di rigenerazione o altri metodi;

   h) zona di rigenerazione: la zona della piscina naturale nella quale avviene l'autodepurazione dell'acqua ad opera di diversi organismi.

Art. 3.
(Esercizio dell'attività)

  1. L'esercizio di una piscina naturale di uso pubblico è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che comprende anche il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.
(Gestione)

  1. La gestione delle piscine naturali di uso pubblico deve essere effettuata in conformità alle seguenti norme di carattere generale:

   a) l'intera zona attorno alla piscina deve essere recintata;

   b) deve essere evitata la permanenza di pesci e di uccelli acquatici;

   c) non è ammesso l'accesso di animali da compagnia;

   d) non è ammesso l'utilizzo di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua;

   e) gli spazi d'acqua separati che possono rappresentare rischi dal punto di vista igienico, come quelli destinati ai bambini, devono essere integrati nel ciclo dell'acqua della piscina;

   f) all'entrata della piscina, in una zona ben visibile, deve essere esposto il regolamento di balneazione, che contiene regole d'igiene personale e di comportamento in acqua, ai fini della tutela della qualità dell'acqua e della sicurezza dei bagnanti;

   g) deve essere previsto un numero adeguato di spogliatoi, di docce e di impianti sanitari.

Art. 5.
(Controlli a carico dell'autorità competente)

  1. Il servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente per territorio è incaricato dei controlli e della vigilanza sulle piscine naturali di uso pubblico situate nel suo ambito territoriale e, in particolare, provvede alla verifica:

   a) dei requisiti di qualità dell'acqua, compresi gli eventuali microrganismi patogeni e le alghe tossiche, mediante il prelievo e l'analisi di campioni d'acqua;

   b) dell'idoneità e della funzionalità degli impianti tecnici;

   c) dello stato generale della piscina e degli impianti accessori.

  2. In caso di superamento dei valori limite stabiliti dall'allegato 1 annesso alla presente legge, il servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente per territorio comunica al sindaco le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 6.
(Controlli a carico del gestore)

  1. Al fine di evitare rischi di natura microbiologica e di tutelare la salute dei bagnanti, il gestore di una piscina naturale di uso pubblico è tenuto a effettuare monitoraggi continui dei parametri di qualità dell'acqua. Non è ammesso l'utilizzo di disinfettanti chimici.
  2. Il gestore di una piscina naturale di uso pubblico deve svolgere i seguenti controlli:

   a) prima dell'inizio di ciascuna stagione balneare: analisi dell'acqua e misurazioni al fine di documentare il rispetto dei valori limite stabiliti dall'allegato 1 annesso alla presente legge;

   b) durante la stagione balneare:

    1) controllo giornaliero della temperatura dell'acqua e della trasparenza;

    2) analisi, ogni due settimane, della concentrazione degli ioni idrogeno, della saturazione di ossigeno, dell'Escherichia coli, degli enterococchi e della Pseudomonas aeruginosa.

  3. In caso di superamento del valore della temperatura dell'acqua stabilito dall'allegato 1 annesso alla presente legge, le analisi di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo devono essere eseguite con cadenza settimanale.
  4. I campioni per la ricerca batteriologica nell'acqua di vasca devono essere prelevati almeno tre ore dopo l'inizio dell'attività balneare, in zone con un'alta densità di bagnanti, a una profondità di circa 30 centimetri e a una distanza di almeno 50 centimetri dalla sponda.
  5. Gli esiti dei controlli giornalieri previsti dal comma 2, la lettera b), numero 1), devono essere annotati per iscritto in un quaderno di servizio, nel quale sono riportati anche i casi di eventuali scostamenti dai valori limite stabiliti dall'allegato 1 annesso alla presente legge e i provvedimenti adottati. Il quaderno di servizio e i referti di laboratorio devono essere conservati per tre anni.

Art. 7.
(Caratteristiche di qualità
dell'acqua di riempimento)

  1. L'acqua di riempimento può derivare:

   a) dal servizio idropotabile;

   b) da pozzi o sorgenti;

   c) da acque superficiali.

  2. Dal punto di vista microbiologico, l'acqua di riempimento deve essere esente da germi indicatori di inquinamento fecale.
  3. L'acqua di riempimento che proviene da approvvigionamenti superficiali deve essere sottoposta almeno a filtrazione.
  4. L'acqua di riempimento non deve contenere sostanze chimiche in concentrazioni tali da poter nuocere alla salute dei bagnanti.
  5. Il contenuto di fosforo totale dell'acqua di riempimento non può superare 10 nanogrammi per litro.

Art. 8.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

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Allegato 1
(Articolo 2, comma 1, lettera f))

Requisiti di qualità dell'acqua di vasca

  L'acqua di vasca deve rispondere ai seguenti requisiti:

   a) requisiti microbiologici

Escherichia coli

max 100 ufc (MPN)/100 ml

Enterococchi

max 50 ufc (MPN)/100 ml

Pseudomonas aeruginosa

max 10 KbE/100 ml

   b) requisiti chimico-fisici

Saturazione d'ossigeno

60% – 120%

Trasparenza

almeno 2 m ovvero, a profondità inferiori, visibilità del fondo nel punto più profondo

Fosforo totale

max 15 µg/l

pH

6 – 9

Temperatura dell'acqua

< 24°C

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