XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2589
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SISTO, CALABRIA, D'ETTORE, MILANATO, RAVETTO, SARRO, TARTAGLIONE
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché determinazione dei collegi uninominali e plurinominali
Presentata il 14 luglio 2020
Onorevoli Colleghi! — Dare al nostro Paese una legge elettorale immediatamente operativa, senza minare le prerogative del Capo dello Stato di cui all'articolo 70 della Costituzione, e favorire la nascita di Governi stabili sostenuti da maggioranze parlamentari omogenee: sono questi gli obiettivi che si pone la presente proposta di legge. Da più parti si è sottolineata, in questi mesi, l'esigenza di rinnovare la normativa elettorale vigente anche in conseguenza dell'imminente referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Da più parti, da anni, molti invocano la necessità di dotare la nostra Repubblica di un sistema elettorale che garantisca, allo stesso tempo, la rappresentanza dei territori e la governabilità. Per queste ragioni, la presente proposta di legge interviene sul vigente sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con modifiche puntuali, ma allo stesso tempo radicali, fissando un numero di collegi uninominali – corrispondente a quello con cui si è votato nel 2018 – che, in combinato disposto con la riduzione dei parlamentari, garantisca i necessari correttivi maggioritari senza ledere il principio di rappresentanza.
Negli ultimi decenni abbiamo sperimentato vari sistemi elettorali, dal proporzionale puro al maggioritario con correttivi proporzionali fino al proporzionale con correttivi maggioritari passando per il proporzionale con premio di maggioranza. La Corte costituzionale ha ribadito la libertà del legislatore di innovare le regole elettorali muovendosi nel rispetto delle sue ormai numerose pronunce in materia. Ciò che riteniamo sia oggi necessario è evitare stravolgimenti del sistema vigente o preoccupanti ritorni al passato. Tra i vari modelli percorribili abbiamo quindi scelto quello della continuità, confermando per larga parte un sistema elettorale che, con una quota di membri delle Camere – circa 40 su 100, in caso di conferma della riduzione del numero dei parlamentari – eletti mediante il sistema proporzionale con soglia di accesso al 3 per cento, garantisce un'ampia rappresentanza e che con i collegi uninominali – per l'altra parte degli eletti – favorisce la creazione di stabili maggioranze.
In quest'ottica è confermata anche la possibilità per i partiti di stringere alleanze pre-elettorali. I Governi di coalizione in Europa sono la regola e non l'eccezione; un'eccezione tutta italiana, ma ampiamente positiva, è invece che agli elettori siano presentate tali alleanze prima del voto.
Da tali considerazioni nasce la presente proposta di legge, volta a riformare la legislazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo i seguenti criteri:
a) elezione di 232 dei membri della Camera dei deputati e di 116 dei membri del Senato della Repubblica tramite collegi uninominali a turno unico e dei membri rimanenti, esclusa la circoscrizione Estero, tramite sistema proporzionale;
b) selezione dei membri eletti con la quota proporzionale tramite liste bloccate da presentare in collegi plurinominali;
c) possibilità di stringere alleanze pre-elettorali;
d) soglia di sbarramento per l'accesso alla ripartizione proporzionale dei seggi fissata al 3 per cento sia per le liste coalizzate sia per quelle non collegate;
e) votazione, per ogni Camera, su un'unica scheda – configurata sul modello di quella attualmente in uso per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con oltre 15.000 abitanti – con l'indicazione dei nomi dei candidati nel collegio uninominale e nel collegio plurinominale;
f) individuazione dei collegi uninominali in quelli utilizzati per le elezioni del 2018.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole da: «un numero di collegi uninominali pari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali indicati nella tabella A.01 allegata al presente testo unico»;
b) dopo la tabella A è inserita la tabella A.01, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino- Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I»;
b) al comma 4, le parole: «, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione» sono soppresse.
Art. 3.
(Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali)
1. I collegi uninominali previsti dall'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono quelli individuati dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189.
2. Per le elezioni della Camera dei deputati, le circoscrizioni che eleggono fino a otto deputati, esclusi i deputati eletti nei collegi uninominali, sono costituite in un unico collegio plurinominale. Le circoscrizioni Lombardia 1, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio 1 e Puglia sono costituite nei collegi plurinominali di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
3. Per le elezioni del Senato della Repubblica, le regioni che eleggono fino a otto senatori, esclusi i senatori eletti nei collegi uninominali, sono costituite in un unico collegio plurinominale. La regione Lombardia è costituita nei collegi plurinominali di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.
Allegato 1
(Articolo 1, comma 1, lettera b))
«Tabella A.01
(articolo 1, comma 2)
I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.
CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6
CIRCOSCRIZIONE MOLISE
MOLISE CAMERA 1 – Molise 1
MOLISE CAMERA 2 – Molise 2».
Allegato 2
(Articolo 3, comma 2)
CIRCOSCRIZIONE LOMBARDIA 1
Collegio plurinominale Lombardia 1 – Aggregazione dei collegi plurinominali Lombardia 1-01 e Lombardia 1-02 per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
Collegio plurinominale Lombardia 2 – Aggregazione dei collegi plurinominali Lombardia 1-03 e Lombardia 1-04 per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
CIRCOSCRIZIONE EMILIA-ROMAGNA
Collegio plurinominale Emilia-Romagna 1 – Aggregazione dei collegi plurinominali Emilia-Romagna 1 ed Emilia-Romagna 3 per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
Collegio plurinominale Emilia-Romagna 2 – Aggregazione dei collegi plurinominali Emilia-Romagna 2 ed Emilia-Romagna 4 per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
CIRCOSCRIZIONE TOSCANA
Collegio plurinominale Toscana 1 – Aggregazione dei collegi plurinominali Toscana 1 e Toscana 3 per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
Collegio plurinominale Toscana 2 – Aggregazione dei collegi plurinominali Toscana 2 e Toscana 4 per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
CIRCOSCRIZIONE LAZIO 1
Collegio plurinominale Lazio 1 – Aggregazione dei collegi plurinominali Lazio 1-01, ad esclusione dei collegi uninominali Lazio 1-04 e Lazio 1-05, e Lazio 1-02 per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
Collegio plurinominale Lazio 2 – Aggregazione dei collegi plurinominali Lazio 1-01, ad esclusione dei collegi uninominali Lazio 1-01, Lazio 1-02 e Lazio 1-03, e Lazio 1-03 per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
CIRCOSCRIZIONE PUGLIA
Collegio plurinominale Puglia 1 – Aggregazione dei collegi plurinominali Puglia 1 e Puglia 3 per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
Collegio plurinominale Puglia 2 – Aggregazione dei collegi plurinominali Puglia 2 e Puglia 4 per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
Allegato 3
(Articolo 3, comma 3)
REGIONE LOMBARDIA
Collegio plurinominale Lombardia 1 – Aggregazione dei collegi plurinominali Lombardia 1 e Lombardia 4 per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
Collegio plurinominale Lombardia 2 – Aggregazione dei collegi plurinominali Lombardia 2, Lombardia 3 e Lombardia 5 per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189