XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2472
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata PEZZOPANE
Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile universale obbligatorio
Presentata il 20 aprile 2020
Onorevoli Colleghi! – Sono passati poco meno di venti anni dall'inizio del percorso legislativo che ha portato alla sospensione dell'obbligo di leva: al fine di costituire un esercito di professionisti, la legge 14 novembre 2000, n. 331, successivamente abrogata dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66, aveva delegato il Governo a provvedere alla graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio con volontari di truppa, sospendendo la leva militare e, contestualmente, anche il servizio civile obbligatorio alternativo.
La storia della nostra Repubblica è stata caratterizzata da un ininterrotto periodo di pace, durante il quale l'attività delle Forze armate si è trasformata: non è stata più finalizzata alla difesa dei confini nazionali, ma è stata proiettata in una dimensione internazionale, attraverso la partecipazione alle missioni internazionali fuori area di peace-keeping e di peace enforcing.
Il servizio di leva non ha, quindi, avuto l'esclusiva funzione di addestramento militare, in vista di una possibile mobilitazione difensiva, ma ha rappresentato anche un vero e proprio momento di crescita: per molti dei nostri giovani ha costituito la prima occasione per uscire dal paese o dal piccolo centro natio e per tutti loro è stata un'impareggiabile opportunità di conoscenza reciproca e di socializzazione. In sintesi, una «palestra» in cui allenarsi per prepararsi alla «vita».
L'intervento, pur apprezzabile, con cui, attraverso la legge 6 marzo 2001, n. 64, è stato istituito il servizio civile nazionale non ha tuttavia pienamente sostituito, principalmente sotto l'aspetto quantitativo, quel senso di appartenenza a un gruppo che, come molti ricordano, si formava nel periodo del servizio di leva.
Siamo convinti che oggi, seppure in una società profondamente trasformata, risulti ancora più importante offrire nuovamente un tale «momento unificante» ai nostri giovani i quali, peraltro, non appartengono tutti alla «generazione Erasmus» né sono necessariamente globalizzati.
Viviamo in una «società liquida», come l'ha efficacemente definita il sociologo polacco Bauman, caratterizzata da una vera e propria crisi del concetto di comunità e nella quale emerge un individualismo sfrenato, dove ogni individuo non è più un compagno di strada, ma un antagonista da cui difendersi.
I giovani sono le vittime principali di questo soggettivismo: mancando ogni punto di riferimento, il mondo ideale tende a dissolversi in una sorta di sfrenata anomia e le uniche soluzioni per il giovane, senza punti di riferimento, sono l'apparire a tutti costi e il consumismo.
Il ricorso sfrenato alla tecnologia rende la situazione ancora più grave. Attraverso l'uso spasmodico dei social media si è convinti di essere sempre in compagnia, per il solo fatto di poter condividere ogni singolo attimo della propria vita e di controllare quella degli altri. Si è certi di essere sempre informati responsabilmente, per il solo fatto di avere innumerevoli fonti di informazione letteralmente a portata di mano sugli smartphone. Si tratta, però, di mere illusioni, dal momento che le nuove tecnologie allontanano, in molti casi, sempre più dalle relazioni sociali autentiche, soprattutto quando a fruire di tali strumenti sono i soggetti maggiormente tecnologici, cioè i giovani.
Il contesto globale è cambiato, così come il senso della famiglia, sempre più disgregata e sempre meno efficace. Neppure la scuola riesce sempre a intervenire, a prevenire e a garantire un aiuto concreto per superare questi disagi generazionali, ma talvolta, anzi, è l'involontario teatro di tristi episodi di cronaca che tale degrado confermano e sottolineano.
Si rivela sempre più necessario e urgente un cambiamento di mentalità: risulta fondamentale aiutare le giovani generazioni a «passare dalla solitudine della rete al fare rete», come lucidamente affermato da molti esperti, ossia a riscoprire il valore del capitale umano attraverso le reti di socializzazione e di sostegno.
Con l'istituzione di un servizio civile universale obbligatorio, così come previsto dalla presente proposta di legge, le istituzioni potranno aiutare i giovani a valorizzare l'empatia nei confronti degli altri, nonché a sviluppare lo spirito di servizio e la capacità di stare al mondo comprendendo le esigenze di chi è più debole.
Il servizio civile universale che si intende rendere obbligatorio non deve, comunque, essere concepito come un'impropria e forzata spinta alla socializzazione, ma come una serie di prestazioni sociali erogate tramite l'intervento della società civile, nonché come un momento di formazione e di educazione alla cittadinanza e alla convivenza in una comunità plurale.
Esso si delinea, pertanto, come un'esperienza di «cittadinanza attiva», che non si limiterà ad aiutare i giovani a formarsi come «bravi cittadini», ma contribuirà a dare nuova linfa all'intera società. Un'esperienza che, in un momento successivo, potrebbe anche diventare una possibilità di lavoro per molti giovani.
Con la presente proposta di legge, come previsto dall'articolo 1 che ne definisce la finalità e l'oggetto, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di servizio civile universale obbligatorio, al fine di potenziare i percorsi di formazione sociale, civica, culturale e professionale volti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva.
Con i citati decreti legislativi si dovrà provvedere, in particolare, alla modifica della legislazione vigente in materia di servizio civile universale, su base volontaria, attraverso l'istituzione di un servizio civile universale obbligatorio per i cittadini italiani di diciotto e diciannove anni di età.
L'articolo 2 stabilisce i princìpi e criteri direttivi a cui deve attenersi l'attività normativa delegata del Governo.
Nello specifico, è prevista l'istituzione del servizio civile universale obbligatorio per i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbiano superato il diciannovesimo anno di età, finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, in riferimento anche a quanto previsto dalla stessa Costituzione all'articolo 2, in base al quale la Repubblica assicura i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali a cui prende parte, nonché all'articolo 9, dedicato alla promozione della cultura.
Inoltre è previsto uno specifico meccanismo di programmazione, d'intesa con i comuni e con le regioni, dei contingenti di cittadini italiani di diciotto e diciannove anni di età da avviare al servizio civile universale obbligatorio tramite bando e da impiegare nei settori di intervento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.
Si prevede, inoltre, la possibilità di concedere all'interessato due rinvii, ciascuno della durata di sei mesi, per motivi di salute, di famiglia o di lavoro, nonché la sua successiva decadenza dal diritto/dovere di assolvere all'obbligo del servizio civile universale obbligatorio qualora persistano le citate cause impeditive.
Si stabilisce, poi, che le funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale obbligatorio sono attribuite allo Stato, tenendo conto di quanto stabilito dal citato decreto legislativo n. 40 del 2017 che, al capo VI, disciplina compiutamente le fasi di controllo, di verifica delle attività svolte dagli enti del servizio civile universale nonché di valutazione dei risultati dei programmi di intervento raggiunti.
Attraverso un diretto coinvolgimento delle regioni è, invece, prevista la realizzazione di specifici programmi di intervento di servizio civile universale obbligatorio da parte degli enti locali, di altri enti pubblici territoriali e degli enti del Terzo settore, prevedendo la possibilità, per i medesimi enti, di realizzare autonomamente tali programmi con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017.
Infine, si stabilisce che i decreti delegati prevedano l'estensione della validità dell'albo degli enti di servizio civile universale anche al servizio civile universale obbligatorio e l'iscrizione di diritto al medesimo albo delle associazioni combattentistiche e d'arma riconosciute e vigilate dal Ministero della difesa. Le associazioni d'arma, infatti, costituiscono una consolidata e storica espressione della continuità tra i militari in servizio e in congedo. Tali associazioni, costituitesi dopo la promulgazione, nel 1848, dello Statuto di Carlo Alberto, che introduceva il diritto di associazione con il preciso scopo di solidarietà, attualmente sono circa trenta e sono diffuse capillarmente con le proprie numerose sezioni in tutto il territorio nazionale. Esse sono formalmente riconosciute dal Ministero della difesa come enti morali, apolitici e senza fini di lucro, sui quali il Ministero stesso esercita l'alta vigilanza, e sono iscritte a un apposito albo, istituito con decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982. Nel mondo attuale, a forte spinta individualistica, tale esperienza si propone come riferimento per tutti i militari in servizio e in pensione che intendano partecipare a un progetto di vita come rinnovato «servizio», che consenta di mantenersi solidali, uniti e proficuamente attivi, ovunque ciò sia richiesto o realizzabile. La maggior parte delle associazioni d'arma si pone a disposizione delle autorità costituite, locali e nazionali, per il servizio alla collettività, sia per l'ordinario ausilio alla vita e al benessere dei cittadini, sia per interventi in caso di emergenza attraverso proprie componenti specialistiche di protezione civile, tendendo a realizzare concretamente ogni forma di solidarietà, mediante attività sportive e culturali di vario genere e altre iniziative di valore sociale.
I medesimi decreti legislativi prevederanno, inoltre, l'applicazione dei criteri e delle modalità per le procedure di controllo, di verifica e di valutazione dell'attività svolta dagli enti del servizio civile universale di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017 anche al servizio civile universale obbligatorio, nonché ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi nei fondi già stanziati a livello centrale per il sostegno al servizio civile su base volontaria.
Sono poi stabiliti i criteri direttivi da seguire in ordine alla durata del servizio civile universale obbligatorio: si fa riferimento a un periodo di sei mesi complessivi, frazionabili in impegni settimanali globalmente non inferiori a venti ore, per un totale di quattrocentottanta ore, di cui almeno venti dedicate alla formazione generale e almeno sessanta dedicate alla formazione specifica per il programma di intervento di servizio civile universale obbligatorio relativo al previsto impiego dell'interessato. Le scansioni temporali di tali diverse previsioni sono quelle che, secondo le valutazioni effettuate, meglio coniugano l'esigenza di realizzare programmi formativi e di impegno sociale e lavorativo concreti ed efficaci con la pur rilevante necessità di non determinare un eccessivo distoglimento dei giovani interessati dalle proprie attività di studio, di lavoro e di altre cure.
Nella delega è espressamente prevista, inoltre, la gratuità dell'impegno per i giovani chiamati a svolgere il servizio civile universale obbligatorio. Si specifica, però, che ai giovani chiamati a svolgere il servizio civile universale obbligatorio in costanza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato sia riconosciuto non solo il diritto al mantenimento del posto di lavoro, ma anche la percezione di un'indennità, a carico dell'erario, per ciascuna settimana di servizio civile prestato, pari al 25 per cento della retribuzione mensile che avrebbero ordinariamente percepito in base al contratto.
In ordine al luogo di svolgimento del servizio, la delega prevede che il servizio civile universale obbligatorio sia svolto nel territorio del comune di residenza o di quelli limitrofi; anche in questo caso si è inteso coniugare la necessità, eminentemente formativa, che i giovani possano impegnarsi in favore di realtà che riguardano il loro territorio di origine e di vita, «toccandole con mano», con la volontà di non interferire in maniera eccessiva con le abitudini e con le esigenze degli interessati e dei rispettivi nuclei familiari, insieme con la conforme necessità di non determinare spese aggiuntive per gli interessati. Dovrà, tuttavia, essere considerata la possibilità che, qualora di gradimento dell'interessato, il servizio civile universale obbligatorio possa essere svolto al di fuori della regione di appartenenza anagrafica o in un altro Paese membro dell'Unione europea.
Il legislatore delegato è, altresì, chiamato a prevedere precise norme di comportamento alle quali l'operatore del servizio civile universale obbligatorio deve attenersi durante lo svolgimento delle proprie attività e le relative sanzioni nel caso di violazione di tali norme.
Inoltre, si prevede: che siano disciplinate le modalità per il rilascio di un attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio al termine del servizio, qualora l'interessato non sia incorso in alcuna violazione delle norme di comportamento; che tale attestato sia inserito tra i titoli che attribuiscono un punteggio incrementale in qualsiasi concorso pubblico e che possono essere considerati dalle università ai fini dell'attribuzione di crediti formativi; che agli operatori che hanno svolto il servizio civile universale obbligatorio al di fuori della regione di appartenenza anagrafica o in un altro Paese membro dell'Unione europea sia riconosciuta una maggiorazione del punteggio incrementale. Il possesso dell'attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio sarà anche considerato quale requisito di partecipazione alla riserva di posti nel pubblico impiego ai sensi dell'articolo 1014 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
È disposto, infine, che la funzione di coordinamento delle iniziative regionali finalizzate ad agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani in possesso dell'attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio, mediante convenzioni con enti, società e aziende, sia attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 3 definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi.
L'articolo 4, recante le disposizioni finali, prevede che le disposizioni della legge e dei decreti legislativi si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di servizio civile universale obbligatorio, al fine di potenziare i percorsi di formazione sociale, civica, culturale e professionale volti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione e protezione sociale, in attuazione degli articoli 2, 3, 9 e 118, quarto comma, della Costituzione.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, si provvede alla modifica della legislazione vigente in materia di servizio civile universale, prevedendo l'istituzione di un servizio civile universale obbligatorio per i cittadini italiani di diciotto e diciannove anni di età.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione del servizio civile universale obbligatorio per i cittadini italiani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non hanno superato il diciannovesimo anno di età, finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 9 della medesima Costituzione;
b) previsione di un meccanismo di programmazione, d'intesa con i comuni e con le regioni, dei contingenti di cittadini italiani di diciotto e diciannove anni di età da avviare al servizio civile universale obbligatorio tramite bando e da impiegare nei settori di intervento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
c) previsione della possibilità di concedere all'interessato due rinvii, ciascuno della durata di sei mesi, per motivi di salute, di famiglia o di lavoro, nonché previsione della sua successiva decadenza dal diritto e dovere di assolvere all'obbligo del servizio civile universale obbligatorio qualora persistano le citate cause impeditive;
d) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale obbligatorio, tenendo conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
e) realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, di progetti in materia di servizio civile universale obbligatorio da parte degli enti locali, di altri enti pubblici territoriali e degli enti del Terzo settore, prevedendo che le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore possano realizzare autonomamente tali progetti con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
f) previsione che la validità dell'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sia estesa al servizio civile universale obbligatorio e che le associazioni combattentistiche e d'arma riconosciute e vigilate dal Ministero della difesa siano iscritte di diritto al medesimo albo;
g) estensione al servizio civile universale obbligatorio dei criteri e delle modalità per le procedure di controllo, di verifica e di valutazione dell'attività svolta dagli enti del servizio civile universale di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale obbligatorio a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;
h) previsione che la durata del servizio civile universale obbligatorio sia pari a sei mesi complessivi, frazionabili in impegni settimanali globalmente non inferiori a venti ore, per un totale di quattrocentottanta ore, di cui almeno venti dedicate alla formazione generale e almeno sessanta dedicate alla formazione specifica per il programma di intervento di servizio civile universale obbligatorio relativo al previsto impiego dell'interessato;
i) previsione della gratuità dell'impegno per i giovani chiamati a svolgere il servizio civile universale obbligatorio;
l) previsione, per i giovani chiamati a svolgere il servizio civile obbligatorio universale in costanza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, del diritto al mantenimento del posto di lavoro nonché alla percezione di un'indennità, a carico dell'erario, per ciascuna settimana di servizio civile prestato, pari al 25 per cento della retribuzione che avrebbero ordinariamente percepito in base al contratto;
m) previsione che il servizio civile universale obbligatorio sia svolto nel territorio del comune di residenza o di quelli limitrofi e previsione della possibilità che, su base volontaria, il servizio civile universale obbligatorio possa essere svolto al di fuori della regione di appartenenza anagrafica o in un altro Paese membro dell'Unione europea;
n) previsione delle norme di comportamento alle quali l'operatore del servizio civile universale obbligatorio deve attenersi e delle relative sanzioni in caso di inosservanza delle medesime norme;
o) previsione del rilascio di un attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio qualora l'interessato non sia incorso in alcuna violazione delle norme di comportamento;
p) previsione dell'inserimento dell'attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio tra i titoli che attribuiscono un punteggio incrementale in tutti i concorsi pubblici e che possono essere considerati dalle università ai fini dell'attribuzione di crediti formativi e previsione di una maggiorazione del punteggio incrementale per gli operatori che hanno svolto il servizio civile universale obbligatorio al di fuori della regione di appartenenza anagrafica o in un altro Paese membro dell'Unione europea;
q) previsione della partecipazione dei giovani in possesso dell'attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio alla riserva di posti nel pubblico impiego prevista dall'articolo 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
r) previsione dell'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della funzione di coordinamento delle iniziative regionali finalizzate ad agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani in possesso dell'attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio, mediante convenzioni con enti, società e aziende, anche privati.
Art. 3.
(Procedura di adozione dei decreti legislativi)
1. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore.
3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.