XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2183
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MELONI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, VARCHI, FERRO, DONZELLI
Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di ordinamento e indennità della magistratura onoraria e di responsabilità disciplinare dei suoi componenti
Presentata il 16 ottobre 2019
Onorevoli Colleghi! — A oltre due anni dall'approvazione del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che ha previsto una riforma organica della magistratura onoraria, l'insufficienza e l'inadeguatezza delle sue disposizioni appaiono evidenti a tutti gli operatori della giustizia.
Le riforme processuali varate nella scorsa e nell'attuale legislatura si sono rivelate inefficaci e pongono il legislatore di fronte all'imperativo morale e politico di intervenire con ogni possibile sollecitudine per consentire un effettivo rilancio della funzione giudiziaria.
In tale ottica, ineliminabile appare l'apporto di quella magistratura onoraria che il citato decreto legislativo mirava, invece, a relegare in un ruolo marginale, finanche limitandone l'apporto quantitativo tramite il divieto irragionevolmente imposto ai suoi componenti di concorrere all'esercizio della giurisdizione per più di tre volte a settimana.
Particolarmente evidente appare l'irragionevolezza di tale scelta di fronte a una Nazione che trova nell'inadeguatezza della risposta giudiziaria una delle sue più evidenti criticità.
Il censurato approccio, che la presente proposta di legge intende superare e correggere, appare ancora più evidente con riferimento ai componenti della magistratura onoraria di lungo corso, ossia già reclutati e in servizio, dotati di una formazione iniziale e permanente e di un'esperienza professionale prontamente spendibile nel contrasto dell'arretrato giudiziario.
Di fronte a milioni di processi civili e penali inevasi, d'altronde, la pretesa di arginare l'emergenza con la sola «manutenzione » periodica dei codici di procedura o con meccanismi che disincentivino sotto il profilo economico l'accesso alla giustizia mostra tutta la sua inconsistenza, dimostrando come sia necessario contrapporre a tali effimeri e velleitari approcci deflativi l'unico rimedio di sicura efficacia: il potenziamento delle risorse umane e, segnatamente, il massimo utilizzo di chi è già stato immesso – spesso da anni o decenni – nel possesso delle funzioni giurisdizionali.
Se è, infatti, vero che dietro ogni processo definito nel merito deve esservi necessariamente un giudice, che abbia cognizione della causa e legittimazione a scrivere il provvedimento decisorio, è altrettanto evidente che un maggiore numero di giudici, stabilmente impegnati nell'esercizio della giurisdizione, non può che potenziare la risposta giudiziaria nel suo compresso.
L'opportunità di tale potenziamento è oggi data, nel breve e medio termine, esclusivamente dall'aumento dell'impegno erogabile dai giudici onorari, giacché quelli di ruolo già si trovano a tempo pieno nell'esercizio delle proprie funzioni.
Identiche e speculari argomentazioni supportano la necessità di non depotenziare il numero e le competenze dei magistrati onorari requirenti, supporto ormai ineliminabile delle procure della Repubblica.
La cosiddetta «riforma Orlando» (legge n. 103 del 2017) e il successivo disegno di legge presentato dal primo Governo Conte (atto Senato n. 1438) non centrano tale fondamentale obiettivo strategico in quanto non consentono a risorse professionali che già esistono di erogare a tempo pieno il proprio apporto professionale.
Rimuovendo l'irragionevole disposizione che vieta di utilizzare questo personale per più di tre giorni alla settimana, la presente proposta di legge supera tale criticità, cogliendo altresì l'occasione di una più razionale ed equa ridefinizione dello statuto della magistratura onoraria, salvaguardando segnatamente la posizione del tutto peculiare dei magistrati onorari in servizio prima della «riforma Orlando».
L'irragionevole contingentamento del loro utilizzo, d'altronde, era stato concepito per motivi del tutto estranei al buon funzionamento della macchina giudiziaria e, precisamente, per fare in modo che gli appartenenti alla suddetta categoria non avessero argomenti utili ai fini di una riqualificazione del loro rapporto nell'alveo del lavoro subordinato.
Tale preoccupazione sembra tuttavia superabile, per molteplici ordini di ragioni.
Preliminarmente occorre premettere che la supposta contrarietà dell'Associazione nazionale magistrati, organo politico della magistratura professionale, a un miglioramento di status dei magistrati onorari e a un loro più ingente e continuativo utilizzo non trova alcun riscontro, avendo la stessa Associazione espresso aperture assai ampie rispetto a una serie di riconoscimenti economici, previdenziali e giuridici che non comportano in alcun modo uno snaturamento della magistratura onoraria o una sua impropria promozione sul campo, che troverebbe comunque ostacoli insormontabili in precisi vincoli costituzionali che impongono l'accesso concorsuale alla magistratura di ruolo.
Per altro verso, la compressione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutti i lavoratori non può certo trovare fondamento nella mera qualificazione onoraria del rapporto di servizio, che va dunque riletto in chiave costituzionalmente orientata, ossia facendo salvi il principio di indipendenza di ciascun magistrato e il divieto di discriminazione ribadito da autorevoli pronunce sovranazionali e peraltro già ricavabile dall'articolo 3 della Carta costituzionale.
In seno al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della giustizia nel 2018, infatti, la componente espressione della magistratura di ruolo ha ritenuto percorribile l'ipotesi di un nuovo inquadramento dei magistrati onorari in servizio che, pur mantenendo la qualificazione onoraria del rapporto, prevedesse a loro favore specifiche tutele retributive, previdenziali e assicurative, nonché un ragionato mantenimento di competenze e prerogative ormai tipiche della predetta figura.
Tale posizione riflette peraltro la valutazione compiuta dai capi degli uffici giudiziari i quali, ben conoscendo il valore aggiunto della magistratura di ruolo, avevano sollecitato, al termine della scorsa legislatura, un ripensamento in extremis del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, che oggi si intende, con la presente iniziativa, modificare.
Tale approccio della magistratura di ruolo va valutato con estremo favore in quanto, pur restando aderente al dato costituzionale che prevede due diversi tipi di magistratura, una onoraria e una professionale (articolo 106 della Costituzione) – implicitamente imponendo una loro differenziazione e prescrivendo, comunque, che l'accesso ai ruoli sia regolato per concorso –, consente di porre rimedio a situazioni discriminatorie già ampiamente censurate non solo dal Comitato europeo dei diritti sociali, ma anche dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, seppure con riferimento a figure di magistrati onorari istituiti presso altri ordinamenti nazionali.
Il nostro Stato, infine, è risultato soccombente nella procedura di pre-infrazione EU PILOT aperta in materia di magistratura onoraria italiana dalla Commissione europea; né può affermarsi che le criticità espresse in tale ennesima sede siano state in alcun modo superate dalla «riforma Orlando», se non per aspetti minori che non consentono di escludere l'avvio di una procedura di infrazione formale e la condanna dello Stato italiano.
Attuando un approccio pragmatico e garantista, ma al contempo rispettoso di alcune peculiarità dell'ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario nazionale, si è quindi elaborata una proposta che riprende – e declina sincreticamente – da un lato alcuni contenuti positivi della proposta elaborata dal Ministro Bonafede durante il primo Governo Conte, dall'altro i contenuti già enunciati dalle rappresentanze della magistratura onoraria, in seno al predetto tavolo tecnico ministeriale, e non recepiti, per oscuri motivi, nel disegno di legge governativo, nonostante il sostanziale via libera della magistratura di ruolo associata.
Quanto alla tecnica legislativa, l'impianto di fondo delle disposizioni sulle quali si interviene non viene mutato, specialmente per quanto riguarda il regime definitivo di inquadramento dei futuri magistrati onorari.
Si mantiene inoltre, di tale impianto legislativo e concettuale, la previsione di un regime speciale, differenziato da quello ordinario, applicabile esclusivamente ai magistrati onorari già in servizio all'epoca della riforma.
Il testo che scaturisce da questi presupposti metodologici costituisce, in definitiva, un ragionevole punto di incontro tra le posizioni della magistratura onoraria e di quella professionale, in quanto recepisce l'indicazione di quest'ultima di non prevedere, né per i magistrati onorari in servizio né per quelli di futura nomina, l'incompatibilità del predetto incarico con lo svolgimento di altre attività lavorative escludendo, conseguentemente, il loro inquadramento come dipendenti pubblici titolari di un rapporto di lavoro.
Nondimeno tali assunti sono declinati in termini differenziati e più elastici per i magistrati già in servizio, che vengono mantenuti nella titolarità delle funzioni, attraverso periodiche verifiche e proroghe, sino all'età prevista per il personale di ruolo.
Sono poi mitigate, in coerenza con tali assunti e presupposti, le altre incompatibilità, prevedendo una disciplina che non sia più severa di quella stabilita per i magistrati professionali.
In sintesi, poi, le ulteriori novelle che si intende introdurre possono essere così riassunte: le giornate di impegno lavorativo massimo sono aumentate sino a cinque, rispetto ai tre giorni previsti dalla «riforma Orlando»; si introduce la possibilità di mobilità territoriale; si àncora il sistema disciplinare ai princìpi del diritto penale, tipizzandone le fattispecie e introducendo sanzioni non espulsive, coerentemente con il principio di proporzionalità enunciato in giurisprudenza; si prevede che l'adesione dei giudici onorari di pace all'ufficio del processo avvenga su base volontaria; si mantiene la previsione che una parte della retribuzione sia collegata al conseguimento di obiettivi prefissati; si esclude ogni riferimento diretto alla retribuzione del magistrato professionale; si parifica il trattamento economico dei magistrati onorari presenti all'interno dell'ufficio del processo a quello dei magistrati onorari che non vi prendono parte, così da non disincentivare l'accesso al predetto ufficio; si consente nuovamente ai capi degli uffici di delegare ai vice procuratori onorari la definizione dei processi ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento); si esclude, infine, il collocamento obbligatorio dei magistrati onorari non iscritti alla Cassa forense nella gestione ex INPDAP dell'INPS, le cui proiezioni attuariali appaiono, anche in ragione dell'età media elevata dei neo-iscritti in parola, del tutto sfavorevoli per gli assicurati, ai quali si consente, invece, di optare per un'altra gestione previdenziale o assicurativa, secondo criteri predefiniti.
Quanto agli aspetti economici, si prevede che la retribuzione lorda venga ad attestarsi, per i magistrati onorari che assicurino un impegno settimanale di cinque giorni e ai quali spetti l'intera retribuzione accessoria di parte variabile, raggiungendo tutti gli obiettivi, nell'importo massimo attualmente previsto dalle disposizioni che regolano la retribuzione dei giudici onorari di pace, ossia 72.000 euro lordi annui (pari a meno di 3.000 euro netti al mese), comprese previdenza, IRPEF e imposte minori. Tale importo, coerente con le speciali competenze demandate agli aderenti al regime transitorio (più ampie di quelle affidate ai magistrati onorari di nuova nomina), viene ovviamente riproporzionato per i magistrati del regime transitorio che optino per un minore numero di impegni settimanali.
Proprio la modulabilità su base volontaria del numero di impegni settimanali consente di ribadire la natura onoraria del rapporto di servizio, di conseguire un possibile risparmio di spesa e di attrarre all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie solo il personale effettivamente interessato a tale esercizio e motivato al conseguimento di obiettivi che si traducano in un maggiore beneficio economico.
Quanto al regime previdenziale, si demanda a un successivo decreto del Presidente della Repubblica la determinazione di più dettagliate norme regolatrici della materia, che consentano peraltro all'interessato di optare per il ricongiungimento dei contributi presso gestioni previdenziali in cui risulti già iscritto (anche tramite adesione ai relativi sistemi di previdenza complementare) ovvero, alternativamente, presso sistemi di previdenza privata.
Si prevede poi che i contributi a favore dei magistrati onorari già iscritti, in forza di un altro rapporto di lavoro, alla gestione ex INPDAP dell'INPS possano essere versati a tale gestione, con conseguente minor impatto nel medio periodo sul bilancio dello Stato, trattandosi di una contribuzione solo figurativa, fatta salva l'opzione, anche in tale caso, per un'altra gestione compatibile (tipicamente, per gli avvocati, quella presso la Cassa forense, cui dovrebbe confluire, grazie alla mantenuta compatibilità con la professione forense, il maggior numero di posizioni contributive).
È prevista la possibilità di una tassazione «flat» degli importi percepiti, anche se compresi nella fascia reddituale da 65.000 a 72.000 euro (eccedente quella di 65.000 euro prevista in via generale per gli altri contribuenti liberi professionisti), affinché lo sconfinamento nel regime fiscale ordinario (che ordinariamente scatta sopra l'importo reddituale lordo di 65.000 euro) non disincentivi il massimo impegno lavorativo nei casi di prossimità marginale al raggiungimento di tale soglia retributiva; tale fiscalità è peraltro resa compatibile e autonoma rispetto al percepimento di altri importi reddituali concorrenti, così da salvaguardare, anche dal punto di vista del regime tributario applicato ai compensi di tale attività, la sua connotazione speciale e la sua totale compatibilità, anche economica, con il proseguimento di altre attività lavorative.
L'allestimento, non agevole, del complesso sistema di valutazione correlato all'attribuzione della parte variabile della retribuzione è poi differito nel tempo, affinché possa essere congegnato senza fretta dal Consiglio superiore della magistratura. La percentuale di parte variabile dei compensi è peraltro rimodulata nella misura massima del 15 per cento, rispetto alla precedente soglia del 30 per cento, in considerazione delle competenze più ampie e meno standardizzate attribuite ai magistrati appartenenti al regime transitorio.
Per il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni si prevede la possibilità di collocamento in part-time ovvero, nell'ottica di favorirne l'iscrizione all'albo degli avvocati e alla Cassa forense, in aspettativa non retribuita, senza progressione, in tale caso, nell'anzianità di servizio e nella carriera.
La nullità degli atti giudiziari assunti in deroga alle disposizioni sulle attribuzioni demandate al magistrato onorario è espressamente esclusa, in coerenza con gli attuali approdi della giurisprudenza di legittimità.
La rivalutazione monetaria delle indennità secondo i criteri previsti per la magistratura professionale è, invece, coerente con il superamento del limite alla reiterabilità dei mandati, che è resa possibile fino al settantesimo anno di età.
Le sopravvenute incompatibilità temporanee con altri incarichi e le incompatibilità territoriali successive alla loro assunzione sono regolate da un'apposita disposizione transitoria.
Si aumenta, infine, il periodo di malattia non retribuita durante il quale non opera la decadenza dal servizio.
La presente proposta di legge intende quindi incentivare fortemente l'utilizzo della magistratura onoraria, definendone peraltro diritti e doveri in termini più equi ma anche rigorosi e rispettosi della cornice costituzionale e dei contingenti vincoli storici e politici.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini entro il primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato»;
2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio nei successivi gradi di giudizio»;
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela o affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;
b) all'articolo 17:
1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in ogni altro caso previsto per disposizione espressa, anche generale, del capo dell'ufficio»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il vice procuratore onorario può essere delegato a intervenire davanti al tribunale ordinario per i procedimenti civili, anche collegiali, e può affiancare, anche con funzioni di supporto, il magistrato designato nelle udienze penali davanti al tribunale ordinario in composizione collegiale»;
c) all'articolo 21, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi nei quali ai magistrati professionali non si applicano sanzioni espulsive o quando la sanzione della revoca appaia sproporzionata, si applicano ai magistrati onorari le sanzioni dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della sospensione dal servizio per sei mesi con successivo trasferimento di sede»;
d) all'articolo 23:
1) al comma 2, le parole: «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di svolgimento delle funzioni»;
2) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
3) al comma 9, le parole: «dei commi 2 o 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 2»;
e) all'articolo 25, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai magistrati onorari iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, compresa quella di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito, a domanda, il versamento dei contributi di cui al comma 3 del presente articolo alle predette gestioni o a quella complementare del predetto Istituto.
4-ter. Ai magistrati onorari iscritti a enti previdenziali diversi da quelli indicati dal presente articolo è consentito, a domanda, il versamento dei contributi di cui al comma 3 alle relative gestioni, comprese quelle complementari.
4-quater. Ai magistrati onorari che non siano iscritti ad alcuna gestione previdenziale è consentito, a richiesta, il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 4 a un fondo privato.
4-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che si esprime entro novanta giorni dalla richiesta, è emanato il regolamento di attuazione delle disposizioni dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater»;
f) al capo IX, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:
«Art. 26-bis. – (Regime tributario dei compensi percepiti dai magistrati onorari) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al compenso derivante dall'attività di magistrato onorario si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari»;
g) all'articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresi quelli nominati successivamente a tale data in un differente incarico onorario, possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, del presente decreto legislativo, a norma dell'articolo 18, commi da 4 a 14, del presente decreto legislativo per ulteriori successivi quadrienni, fino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2 del presente articolo»;
2) al comma 2, la parola: «sessantottesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano esclusivamente ai magistrati onorari di cui al comma 1 e fino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2»;
h) all'articolo 30:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «può assegnare,» sono inserite le seguenti: «a domanda,» e le parole: «, a domanda,» sono soppresse;
1.3) alla lettera c), la parola: «esclusivamente» e le parole: «come giudici di pace» sono soppresse;
2) il comma 4 è abrogato;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e in deroga ai divieti di cui all'articolo 12. Del collegio non può fare parte più di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale»;
4) i commi 6 e 7 sono abrogati;
5) al comma 8, le parole: «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse e le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
6) i commi 9 e 10 sono abrogati;
7) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il compimento da parte del magistrato onorario di atti diversi da quelli previsti dal presente articolo non costituisce motivo di loro nullità, anche in caso di successiva assegnazione del procedimento al quale afferiscono al magistrato professionale»;
i) all'articolo 31:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo comma le indennità spettano in conformità alla complessiva disciplina di cui all'articolo 23, sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato articolo 23, con l'importo annuo di euro 62.600. L'indennità di risultato, prevista dal predetto articolo 23, è stabilità in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento dell'indennità fissa ed è liquidata in base ai criteri previsti dal medesimo articolo 23. In tale caso, quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a cinque, invece che a due, giorni a settimana»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le indennità di cui al comma 2 sono rivalutate nella misura percentuale e alle scadenze previste per gli adeguamenti retributivi del personale di ruolo della magistratura professionale.
2-ter. Le giornate dedicate interamente alle attività di formazione obbligatoria sono conteggiate tra le giornate lavorative.
2-quater. Le indennità dei magistrati onorari di cui al presente capo che assicurano un impegno settimanale minore di cinque giorni sono ridotte in misura proporzionale alla disponibilità garantita. L'impegno non può comunque essere inferiore a due giorni lavorativi.
2-quinquies. I magistrati onorari di cui al comma 2-quater possono modificare il proprio impegno settimanale dandone comunicazione al capo dell'ufficio con un preavviso non inferiore a sei mesi. Il capo dell'ufficio può accordare un termine più breve per motivi personali non prevedibili.
2-sexies. I magistrati onorari di cui al presente capo sono dispensati dal servizio, anche d'ufficio, per infermità che si protraggano per oltre trentasei mesi continuativi. Per impedimenti di durata non superiore a trentasei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23»;
3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
l) al capo XI, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 31-bis. – (Trattamento giuridico dei magistrati onorari in servizio) – 1. I magistrati onorari di cui al presente capo che abbiano esercitato le funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno dodici anni, maturano il diritto di iscriversi all'albo degli avvocati.
2. I magistrati onorari di cui al presente capo dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi quelli di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, possono, a domanda, anche in deroga ai termini e alle condizioni previsti dalla contrattazione collettiva o dagli ordinamenti di settore, trasformare a tempo parziale il rapporto di lavoro con le predette amministrazioni od optare per il collocamento in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per l'intera durata dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Salvo diverso accordo e salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva o degli ordinamenti di settore, l'opzione del dipendente per uno dei suddetti regimi è vincolante per un periodo non inferiore a dodici mesi ed è modificabile con un preavviso non inferiore a sei mesi.
3. Ai magistrati onorari abilitati all'esercizio della professione forense collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del comma 2 sono consentiti l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione forense, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente decreto.
4. L'incarico dei magistrati onorari di cui al presente capo è sospeso senza diritto ad alcuna indennità nei casi nei quali ai magistrati professionali è consentita l'aspettativa, il congedo, il collocamento fuori ruolo o un altro analogo istituto interruttivo del rapporto di servizio per motivi familiari, concorsuali o elettorali ovvero per lo svolgimento di incarichi amministrativi o politici a tempo determinato temporaneamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie. Al termine della sospensione si applicano le disposizioni che prevedono, nei medesimi casi, incompatibilità territoriali per i magistrati professionali e il trasferimento obbligatorio presso un'altra sede nella quale l'incompatibilità non sussista.
5. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano le disposizioni vigenti per i magistrati professionali in materia di mobilità territoriale volontaria.
Art. 31-ter. – (Regime disciplinare dei magistrati onorari) – 1. Il rispetto dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio è accertato, per i magistrati onorari di cui al presente capo, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità;
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro magistrato;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;
l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;
n) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
p) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio;
q) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da una disposizione legittima dell'organo competente;
r) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
s) il rilasciare pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui, nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
t) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
u) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
v) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o caratterizzato da grave e inescusabile negligenza;
z) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da grave e inescusabile negligenza.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.
4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'uso della qualità di magistrato onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
b) il frequentare una persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato onorario, o una persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto una condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari incompatibili con le funzioni di magistrato onorario;
d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di magistrato onorario;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato onorario sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza del medesimo magistrato ovvero dai difensori di tali soggetti, nonché l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
g) l'iscrizione a partiti politici o la partecipazione sistematica e continuativa alla loro attività ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
h) l'uso strumentale della qualità di magistrato onorario che, per la posizione del magistrato onorario o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.
5. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.
6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:
a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;
c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;
d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.
7. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la sospensione dalle funzioni da tre a dodici mesi;
d) la revoca.
8. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si devono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, può essere applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.
9. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
10. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.
11. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione delle indennità. Al magistrato onorario sospeso può essere corrisposto un assegno alimentare pari a un quarto dell'indennità fissa, avuto riguardo alle specifiche condizioni patrimoniali, reddituali e familiari.
12. La revoca determina la cessazione del rapporto di servizio.
13. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità;
d) i comportamenti previsti dal comma 2, lettere d), e) e f);
e) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
f) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
g) la scarsa laboriosità, se abituale;
h) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
i) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
l) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari non consentiti qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità.
14. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni nei seguenti casi:
a) svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero di incarichi per i quali non è stata richiesta od ottenuta la prescritta autorizzazione o la sospensione preventiva, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;
b) comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
c) uso della qualità di magistrato onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) comportamenti previsti dal comma 4, lettera b).
15. Si applica la sanzione della revoca al magistrato onorario che sia stato condannato che incorre nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale, o per la quale sia intervenuto un provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.
16. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, può essere disposto il trasferimento del magistrato a un'altra sede o a un altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia»;
m) all'articolo 32:
1) al comma 1:
1.1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI»;
1.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione dell'articolo 18, comma 2, non si applica ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente cessati dall'incarico per assumere una diversa funzione giudiziaria onoraria disciplinata dal presente decreto»;
3) al comma 9, dopo le parole: «possono essere destinati» sono inserite le seguenti: «, qualora vi consentano,»;
4) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni del presente decreto in materia di incompatibilità hanno la precedenza nei trasferimenti presso sedi ove non sussistano cause di incompatibilità e permangono, a domanda, nella sede di appartenenza qualora non vi siano sedi disponibili nei circondari confinanti con quello di appartenenza. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo, i trasferimenti di sede di cui al presente comma hanno la precedenza sulle nuove nomine e sulle domande di trasferimento proposte da magistrati onorari in servizio da minore tempo.
12-ter. Fino al 31 dicembre 2022, l'indennità di risultato prevista dal comma 2 dell'articolo 31 a favore dei magistrati onorari di cui al capo XI non è corrisposta e quella fissa è aumentata del 15 per cento».
Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.