XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 217
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ENRICO BORGHI, BRAGA, DE MENECH, FRAGOMELI
Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, in materia di attività e organizzazione del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano
Presentata il 23 marzo 2018
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, che riproduce l'atto Camera n. 2968 della XVII legislatura, ha lo scopo di adeguare la normativa statale concernente il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).
Il CNSAS, fondato nel 1954, è composto da oltre 7.500 tecnici, tutti soci del CAI, che operano prevalentemente lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con un ricambio annuale di 400-500 unità. Il Corpo opera nell'ambito del sistema sanitario 118 e fa parte della protezione civile.
La struttura territoriale si compone di 21 servizi regionali, articolati in 31 zone alpine con 242 stazioni di soccorso e in 16 zone speleologiche con 27 stazioni di soccorso.
L'attività addestrativa si svolge seguendo programmi consolidati messi a punto dalle scuole nazionali alle quali è demandata la formazione dei vari operatori tecnici.
Negli ultimi anni sono stati compiuti migliaia di interventi, soccorrendo migliaia di persone e impegnando migliaia volontari.
Si è fatto anche ricorso all'impiego di numerosi elicotteri, nella maggioranza dei casi mezzi del sistema sanitario 118, presso le cui basi di elisoccorso dell'arco alpino è sempre presente un tecnico del soccorso alpino (nel periodo invernale anche una unità cinofila da ricerca in valanga).
L'utilizzo dell'elicottero è aumentato considerevolmente negli anni, contribuendo a salvare numerosi infortunati grazie alla tempestività dell'intervento.
Circa il 92 per cento delle persone soccorse non era socio del CAI.
Si ricorda che la legge n. 91 del 1963, nel definire il riordino del CAI, ne ha indicato i compiti, tra cui l'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti [articolo 2, lettera g)].
Solo nel 2001, poco prima della chiusura della XIII legislatura, il Parlamento approvò la legge n. 74 del 2001, recante «Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico». Si è trattato di una legge organica sull'attività del Corpo, che ne ha disciplinato il ruolo nei confronti degli altri enti della pubblica amministrazione (Servizio sanitario nazionale in primis) e ha normatizzato, cioè disciplinato a livello di norma primaria, le proprie scuole nazionali e le figure professionali specialistiche. In sostanza le scuole nazionali e le figure professionali del CNSAS non sono definite (e quindi modificabili) nell'ambito dello statuto del Corpo o di un regolamento operativo, ma sono riconosciute e disciplinate da una fonte legislativa primaria.
In particolare, con l'articolo 1 della legge n. 74 del 2001, al comma 1, la Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS.
Il successivo comma 2 precisa che il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge n. 91 del 1963, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni od organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS. Tale principio è stato ribadito dall'articolo 80, comma 39, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), precisando che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI e al Bergrettungs – Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS) e che ad essi spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
La legge n. 74 del 2001, all'articolo 2, nel definire i rapporti con il Servizio sanitario nazionale, specifica che: per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale (comma 1); le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (comma 2); le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso (comma 3).
Inoltre la legge n. 74 del 2001 ha riconosciuto la competenza autonoma del CNSAS per la certificazione e verifica delle figure professionali tramite le proprie scuole (articolo 4, comma 1); il riconoscimento delle scuole nazionali (articolo 5) e delle singole figure professionali (articolo 6); la regolamentazione convenzionale dei criteri di formazione, aggiornamento e verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per il campo di competenza del CNSAS e la capacità di proposta all'Ente nazionale per l'aviazione per la disciplina delle certificazioni delle figure professionali destinate all'elisoccorso in montagna (articolo 4, commi 3 e 4).
Infine, il decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, ha inserito all'articolo 4 della legge n. 74 del 2001 il comma 5-bis, con il quale si dispone che le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.
L'attività del CNSAS ha pertanto subìto negli anni una profonda trasformazione ed è stata connotata in modo sempre più puntuale sul versante del pubblico servizio e su quello della pubblica utilità.
Alla luce del quadro normativo esposto appare chiaro che nel corso degli anni è stato creato un rilevante carattere di specialità in riferimento alle attività del CNSAS e dei suoi membri, condizione che appare unica nel settore del volontariato, come peraltro disciplinato dal codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
Conseguentemente si è reso necessario nel corso degli anni considerare non più in modo esclusivamente volontario l'attività di alcune figure altamente specialistiche quali quella dei tecnici elisoccorritori, nonché quelle che rivestono compiti di formazione e di addestramento dei membri (istruttori nazionali e regionali). In diversi casi, alla luce delle competenze sanitarie in capo alle regioni, con legge regionale o con apposita convenzione è stata affidata al CNSAS l'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge n. 74 del 2001, con conseguente attribuzione di specifiche indennità per i giorni in cui tali figure effettuano il proprio turno di servizio nelle strutture di elisoccorso.
Rispetto agli oltre 7.500 componenti del Corpo, si tratta di una quota assai modesta.
Peraltro il codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (si segnala che alcuni servizi regionali del CNSAS giuridicamente figurano anche come associazioni di promozione sociale), prevede all'articolo 36 che le associazioni di promozione sociale, pur avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato prestata dai propri associati «possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (...) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità».
L'articolo 1 della presente proposta di legge, nel sostituire l'articolo 3 della legge n. 74 del 2001, specifica l'aspetto prevalentemente volontaristico e gratuito dell'attività dei soccorritori e prevede nuove articolazioni nelle scuole nazionali del Corpo e nelle figure specialistiche.
I successivi commi 2 e 3, richiamando le disposizioni della legge n. 266 del 1991 sul volontariato, prevedono la possibilità per il CNSAS di assumere lavoratori dipendenti e di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nonché per le strutture territoriali del Corpo (cioè i servizi regionali e provinciali) di iscriversi agli appositi registri previsti dall'articolo 6 della legge n. 266 del 1991. Il comma 4 rinvia a un apposito regolamento del CNSAS l'individuazione delle prestazioni che possono essere oggetto di retribuzione.
Vengono quindi integrati gli articoli 5 e 6 della legge n. 74 del 2001, comprendendo, rispettivamente, tra le scuole di formazione la scuola nazionale tecnici di soccorso speleosubacqueo, nonché le nuove figure di tecnico di soccorso speleo-subacqueo, di tecnico di disostruzione e di tecnico di centrale operativa.
Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge reca la clausola di invarianza finanziaria.
Si osserva al riguardo che, come già dichiarato nella XVII legislatura, non sia necessaria la copertura degli oneri considerata la modesta entità dei medesimi; la corresponsione di eventuali indennità potrebbe, inoltre, determinare anche un maggiore gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a valere sui soggetti beneficiari.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Attività del CNSAS). – 1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo prevalentemente volontario e senza fine di lucro.
2. Il CNSAS può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.
3. Le prestazioni di cui al comma 2 sono individuate con un apposito regolamento adottato dal CNSAS»;
b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) scuola nazionale tecnici di soccorso speleosubacqueo»;
c) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«i-bis) tecnico di soccorso speleosubacqueo;
i-ter) tecnico di disostruzione;
i-quater) tecnico di centrale operativa».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.