FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2051

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DEL MONACO, ANGIOLA, BUOMPANE, CASO, CHIAZZESE, DEIANA, ERMELLINO, FARO, FLATI, GRIMALDI, GRIPPA, GUBITOSA, IOVINO, LOMBARDO, MANZO, MARAIA, NAPPI, ROMANIELLO, ROBERTO ROSSINI, SCERRA, TRAVERSI, VILLANI

Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente il reclutamento e la formazione dei volontari delle Forze armate, l'ammissione al servizio permanente e il collocamento lavorativo al termine del servizio

Presentata il 1° agosto 2019

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  Onorevoli Colleghi! – I volontari in ferma prefissata sono militari in servizio temporaneo e come tali non sono forniti di un rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata delle rispettive ferme. Al medesimo personale sono applicabili le norme in materia di stato giuridico relative ai volontari in servizio permanente. Tuttavia l'attuale sistema che prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno non funziona, in quanto è obsoleto e antieconomico. Si pensi soltanto al fatto che il cittadino che vuole diventare militare in un anno, dopo un corso di addestramento di base, è sottoposto a un addestramento al combattimento (modulo K), con scarsa attenzione agli altri aspetti utili per la sua formazione professionale. Inoltre non sono pochi gli ostacoli opposti a un eventuale avanzamento nella carriera. Molti volontari in età avanzata hanno una preparazione solo operativa e non tecnica e difficilmente riescono a ricollocarsi nel mercato del lavoro, benché si tratti di volontari congedati senza demerito.
  La presente proposta di legge conferisce al Governo la delega per l'istituzione di una nuova figura di volontario, con ferma prefissata non più per un anno ma per tre anni, ai quali può aggiungersi una successiva rafferma biennale. Contestualmente a ciò saranno abolite le attuali figure dei volontari in ferma prefissata annuale e quadriennale e la previsione della rafferma annuale.
  Durante i primi sei mesi il volontario riceverà un'istruzione militare di base nel primo trimestre e una formazione specifica, in ragione del corpo di appartenenza, nel secondo trimestre. La formazione di figure professionali e specializzate potrà assicurare un supporto concreto alle Forze armate anche nella fase post-operativa. Inoltre i volontari che non entreranno nel servizio permanente potranno utilizzare nel mercato del lavoro la formazione specialistica ricevuta.
  Si prevede, inoltre, che al termine del primo anno i volontari possano chiedere il transito nell'Arma dei carabinieri e nei corpi armati dello Stato (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo della Guardia di finanza) ovvero, dopo il secondo anno di servizio senza demerito, la riafferma biennale, che sarà accordata previa valutazione positiva da parte di commissioni specializzate. Nel terzo anno della ferma triennale e nel corso della rafferma biennale gli stessi volontari potranno chiedere di transitare nel servizio permanente attraverso un concorso per titoli ed esami e previo accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale.
  Con la presente proposta di legge dunque, si conferisce alle Forze armate la possibilità di selezionare, arruolare, addestrare e formare il proprio personale militare. Sono previsti, inoltre, una disciplina sanzionatoria per le amministrazioni pubbliche che non rispettino l'obbligo di riserva dei posti a favore dei volontari e incentivi economici per i datori di lavoro che assumano volontari congedati senza demerito. Il sistema così creato dà, quindi, alle Forze armate anche la possibilità di favorire la stabilizzazione del personale interno.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina prevista dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento e di formazione dei volontari delle Forze armate, di ammissione dei medesimi al servizio permanente e di collocamento lavorativo al termine del servizio.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) istituire la figura del volontario in ferma prefissata di tre anni, in sostituzione delle esistenti figure dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale;

   b) prevedere che i volontari di cui alla lettera a) siano sottoposti a un periodo di formazione di durata semestrale, suddiviso in due trimestri prevalentemente destinati, rispettivamente, il primo all'istruzione militare e il secondo alla formazione specifica prevista per l'arma, la specialità o la categoria alla quale sono assegnati;

   c) prevedere che la formazione dei volontari sia orientata all'acquisizione di competenze professionali e specialistiche necessarie per l'attività operativa nell'ambito delle Forze armate e reimpiegabili anche dopo la cessazione dal servizio;

   d) prevedere che al termine del primo anno i volontari possano chiedere di essere sottoposti a selezione per il transito nell'Arma dei carabinieri o nei corpi armati dello Stato;

   e) abolire la facoltà di rafferma annuale e prevedere che i volontari di cui alla lettera a), che abbiano prestato servizio senza demerito per due anni, possano, entro il novantesimo giorno successivo al compimento di tale periodo, presentare domanda di rafferma biennale;

   f) prevedere che le domande di cui alla lettera e) siano esaminate da commissioni specializzate che, entro il novantesimo giorno antecedente il compimento della ferma triennale dell'interessato, valutino l'idoneità del volontario sulla base dei risultati conseguiti nella formazione professionale e del giudizio sul servizio prestato;

   h) prevedere che, nel terzo anno della ferma triennale e nel corso della rafferma biennale, i volontari che abbiano conseguito una valutazione positiva ai sensi della lettera f) possano partecipare al concorso per titoli ed esami per il passaggio nel servizio permanente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale;

   i) prevedere misure agevolative per la valorizzazione della formazione professionale dei volontari congedati senza demerito e non transitati nel servizio permanente, ai fini del loro collocamento lavorativo al termine della ferma;

   l) introdurre misure sanzionatorie nei riguardi delle amministrazioni pubbliche che non rispettino i vigenti obblighi di riserva di posti in favore dei volontari nei concorsi pubblici da esse indetti;

   m) introdurre incentivi di carattere fiscale, contributivo o di altra natura in favore dei datori di lavoro privati che assumono un volontario congedato senza demerito;

   n) reintrodurre il sistema della riserva assoluta per il reclutamento nei corpi armati dello Stato, con una percentuale non inferiore al 70 per cento;

   o) introdurre le disposizioni adottate ai sensi della presente legge nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, apportando ad esso e alle altre leggi e atti aventi forza di legge le modificazioni necessarie per il coordinamento normativo.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14, commi da 1 a 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le procedure di cui ai commi 3 e 4, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  6. Il Governo è autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e alle altre norme regolamentari vigenti le modificazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni adottate con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo.

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