FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2016

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
MORELLI, MOLINARI, IEZZI, CAPITANIO, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, CAFFARATTO, COMENCINI, DONINA, GIGLIO VIGNA, GRIMALDI, GUSMEROLI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, PANIZZUT, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, VALBUSA, ZORDAN

Modifica all'articolo 22 della Costituzione, in materia di tutela del diritto all'identità, anche digitale, della persona

Presentata il 24 luglio 2019

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  Onorevoli Colleghi! – La Costituzione si basa su alcuni princìpi fondamentali, primo fra tutti il principio democratico, che connota l'ordinamento nel suo complesso. Democrazia, infatti, non significa esclusivamente sovranità popolare e rappresentanza politica, ma anche e soprattutto tutela dei diritti umani fondamentali.
  Per tale ragione, l'articolo 2 della Costituzione assegna alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Una norma a fattispecie aperta, questa, come è stata definita dalla dottrina più attenta, per evidenziare che il catalogo dei diritti non rappresenta un numerus clausus, ma è sempre suscettibile di integrazioni alla luce delle continue e molteplici trasformazioni della società.
  I diritti non sono un fenomeno statico: sorge continuamente l'esigenza di assicurare diritti che un tempo non avevano alcuna logica, in quanto legati a mutamenti ed evoluzioni della società che aprono nuove sfide e nuove problematiche.
  Un esempio concreto è proprio il tema dell'identità digitale, la cui rilevanza è emersa a seguito dell'introduzione delle più recenti tecnologie.
  A tal proposito, l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, reca norme in materia di protezione dei dati di carattere personale, stabilendo che ogni persona abbia diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano e che tali dati debbano essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
  L'assenza di un preciso riconoscimento dei diritti connessi all'identità digitale ha indotto il Parlamento italiano ad istituire, nella scorsa legislatura, un apposito organismo che si occupasse della materia. La Commissione per i diritti e i doveri in internet, costituita presso la Camera dei deputati il 28 luglio 2014, ha proceduto ad una serie di audizioni di associazioni, esperti e soggetti istituzionali, oltre che a una consultazione pubblica durata diversi mesi, concludendo i propri lavori con l'adozione di una «Dichiarazione dei diritti in internet», approvata e pubblicata il 28 luglio 2015.
  L'articolo 5 della Dichiarazione, in particolare, stabilisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza, e che tali dati sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni ed elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.
  L'articolo 7 della medesima Dichiarazione precisa che i sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili. Le uniche deroghe ammissibili sono contemplate nei casi e modi stabiliti dalla legge e con l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria.
  L'articolo 9, infine, contempla il diritto all'identità, statuendo che ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.
  Strettamente connesso all'identità digitale è poi il diritto all'oblio, richiamato dall'articolo 11 della Dichiarazione, in base al quale ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica.
  Sebbene i diritti non espressamente previsti dalla Carta costituzionale non siano, in quanto tali, insuscettibili di tutela, potendo essere dedotti anche in via interpretativa, appare comunque utile e necessario integrare il catalogo dei diritti in essa esplicitamente enunciati, in modo da consentirne un aggiornamento alla luce delle trasformazioni sociali e garantire un parametro costituzionale certo ed univoco per il legislatore chiamato a dettare norme di attuazione delle disposizioni costituzionali di principio.
  A tal fine, la presente proposta di legge costituzionale, che si compone di un unico articolo, mira ad inserire una disposizione che integri la prima parte della Costituzione, e segnatamente l'articolo 22, richiamando espressamente il diritto all'identità, anche digitale, e rinviando quindi alla legge ordinaria gli interventi concreti per la sua tutela.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

  1. All'articolo 22 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

   «La Repubblica tutela il diritto all'identità, anche digitale, di ogni persona».

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