XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1786
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GOLINELLI, VINCI, GALLINELLA, NEVI, CARETTA, LUCA DE CARLO, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BOLDI, BORDONALI, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MAGGIONI, MARCHETTI, MORELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, ZOFFILI, ZORDAN
Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale, in materia di associazione per delinquere con finalità di eco-terrorismo, e modifiche agli articoli 513 e 635 del medesimo codice, in materia di turbativa dell'esercizio di attività economiche e di danneggiamento
Presentata il 17 aprile 2019
Onorevoli Colleghi! – Il termine terrorismo ecologico o eco-terrorismo è entrato far parte del linguaggio comune e di quello specialistico. Si tratta di una manifestazione particolare del più ampio fenomeno terroristico, caratterizzato dalla violenza criminale, dal movente politico, politico-confessionale o politico-sociale e dalla clandestinità strutturale e operativa.
Tre atteggiamenti fondamentali accomunano le varie aggregazioni che professano l'ambientalismo radicale. L'imperativo ecologico necessita di una presa di posizione senza cedimenti, come dimostrato dal motto
Earth First!, «Nessun compromesso in difesa di Madre Terra!», dell'organizzazione Earth Liberation Front (ELF). Questa convinzione costituisce un dogma. Per raggiungere i propri fini, il tempo e il danaro vengono dedicati all'azione diretta, piuttosto che alla formazione di gruppi di pressione per il patrocinio della causa ecologista presso i poteri dello Stato e il complesso industriale. L'ossatura di queste aggregazioni è costituita dal volontariato, senza retribuzione, benefìci e riconoscimenti, ma anche senza o con una limitatissima struttura gerarchica.
Le metodologie operative includono: le barriere umane ostruzionistiche; il sabotaggio dei macchinari, spesso con strumenti rudimentali; gli incendi dolosi e la detonazione di esplosivi ai danni di automezzi e di infrastrutture; la denuncia, a fini intimidatori in caso di arresto, a carico degli agenti di polizia in quanto individui e non quali esecutori di compiti di istituto; la negazione del reato accompagnata da dichiarazioni di protesta contro la situazione o le condizioni che avrebbero motivato la commissione del fatto asseritamente giusto.
L'asserito scopo dell'organizzazione Animal Liberation Front (ALF) è di condurre l'azione diretta contro l'abuso degli animali, salvando gli animali stessi e causando perdite finanziarie ai loro sfruttatori, abitualmente con il ricorso al danneggiamento e alla distruzione della proprietà. Nel breve termine, l'ALF intende salvare il maggior numero possibile di animali e sradicare, con l'azione diretta, l'abuso sistematico degli animali. Nel lungo termine, l'ALF si propone di porre fine alla sofferenza degli animali, causando il fallimento finanziario delle imprese che praticano l'abuso degli animali. Rientra, altresì, negli scopi dell'associazione rendere noti gli orrori e le atrocità commessi contro gli animali a porte chiuse. Consapevole dell'illegalità delle proprie azioni, l'ALF dichiara che gli attivisti operano anonimamente in piccoli gruppi o individualmente e non sono dotati di una struttura centralizzata o di coordinamento.
L'entrata sulla scena di queste aggregazioni coincide con l’escalation della violenza ecologista, ambientalista e animalista, assimilabile al terrorismo.
La gamma dei bersagli si è progressivamente allargata, così come, di pari passo, si è accresciuto il repertorio dei metodi illeciti e violenti. I bersagli adesso includono praticamente ogni istituto, laboratorio, impresa, associazione, struttura e apparecchiatura riguardante gli animali e i prodotti derivati. Alle sistematiche azioni di liberazione degli animali, mediante atti vandalici e danneggiamenti, si sono aggiunte pratiche di disseminazione del panico in materia alimentare e d'intimidazione nei confronti degli individui, nonché il ricorso a delatori.
A prescindere dai Paesi dove agiscono le più radicali aggregazioni ecologiste, ambientaliste e animaliste, è possibile ricondurre i loro obiettivi a tre categorie fondamentali: bersagli da colpire, ossia cose e persone; bersagli da intimidire, ossia interessi economici o di altra natura collegati ai bersagli colpiti; bersagli sui quali influire, ossia il settore pubblico, in generale, ma anche quello privato.
Da notare, altresì, che le operazioni di disturbo, le violenze e gli attentati di matrice ambientalista o animalista sono stati e sono tuttora rivendicati sotto vari nomi, ma spesso prevale, nei mezzi d'informazione, la consuetudine di attribuirne la paternità in via generica alle due aggregazioni più note: l'ELF e l'ALF.
La maggioranza degli episodi di radicalismo ambientale e animalista si risolve in atti vandalici di consistenza economica relativamente lieve, ma si contano, altresì, lesioni personali e frequenti danneggiamenti materiali di notevole portata finanziaria.
In concreto, danneggiare la ricerca non priva solo i ricercatori del diritto di fare ricerca, ma anche quello dei malati di auspicare la scoperta di nuove cure; danneggiare gli allevamenti equivale a danneggiare anche l'economia nazionale e i consumatori, costringendoli, per esempio, a pagare di più ovvero, in qualche modo, limitandoli nelle scelte personali.
In Italia non esiste alcuna normativa che disciplina l'eco-terrorismo come forma di terrorismo a sostegno di ragioni ambientaliste e animaliste. Secondo il Federal Bureau of Investigation (FBI), tale fenomeno è descrivibile come «l'uso o la minaccia di ricorrere alla violenza in modo criminale, contro istituzioni o beni privati, da parte di organizzazioni d'orientamento ecologista, per ragioni politiche legate all'ambientalismo, o animate dalla volontà di ottenere visibilità tramite un obiettivo, spesso di natura simbolica».
Fra le organizzazioni etichettate come ecoterroriste negli Stati Uniti d'America (USA) troviamo l'ELF, che nel 2001 l'FBI ha definito come «uno dei gruppi estremisti più attivi negli Stati Uniti» e una «minaccia terroristica», benché la stessa abbia sconfessato pubblicamente ogni danno a umani e animali, e l'ALF.
Anche l'Unione europea non ha previsto azioni specifiche contro gli attentati perpetrati da organizzazioni ecologiste o animaliste per ragioni politiche legate all'ambientalismo o all'animalismo o alla volontà di ottenere visibilità tramite un obiettivo, spesso di natura simbolica.
Tali organizzazioni, come quelle politiche clandestine, generalmente dispongono sia di un movimento non violento, il quale tramite lobbying e azioni dimostrative esercita pressioni su decisori e media tentando di guadagnare consenso nell'opinione pubblica, sia di un gruppo violento, che esercita l'azione diretta con metodi radicali: una vera e propria jihad ecologista-animalista.
Mentre negli USA l'FBI ha coniato una definizione di ecoterrorismo e il Governo ha introdotto leggi federali (quali l’Animal Enterprise Terrorism Act) che perseguono in maniera specifica ogni atto che danneggi le strutture economiche, e non solo, connesse agli animali, recando loro danni o perdite di beni reali o personali o portando le persone a un ragionevole timore di subire lesioni, in Europa, anche se, poco a poco, le imprese e gli Stati membri prendono coscienza di queste nuove forme di terrorismo, si è ancora poco preparati a farvi fronte: non esiste nemmeno una definizione giuridica univoca di eco-terrorismo.
La mancanza di uno specifico riferimento normativo fa sì che spesso i sistemi giudiziari dei Paesi membri derubricano le condotte che proprio a tale forma di terrorismo andrebbero ascritte, determinando non solo condanne non significative ai fini del contrasto del fenomeno, ma anche la non trascurabile ricaduta di far percepire all'opinione pubblica che sussiste una sorta di «intoccabilità» di chi si macchia di tali reati, perpetrati per ragioni politiche legate all'ambientalismo o all'animalismo.
La presente proposta di legge prevede misure per la tutela degli operatori dell'industria, del commercio e dell'allevamento di animali da azioni messe in atto da singoli individui o da piccoli gruppi e mirate ad arrecare un danno ad attività imprenditoriali e commerciali.
Dagli anni Settanta del secolo scorso sono nate infatti in tutto il mondo forme di protesta che spesso sono sfociate in episodi violenti e di danneggiamento, vale a dire attività illecite, dolose, ripetute e sistematiche, volte a cagionare un danno alle strutture e agli impianti di allevamento di bestiame, ai bioparchi e alle sedi di ricerca su fauna e flora, da cui deriva la liberazione di animali o la loro dispersione nell'ambiente circostante. Non mancano infatti episodi di cronaca, ogni anno, che riconducono ad azioni spesso messe in atto e rivendicate da associazioni ambientaliste e animaliste che arrecano danni alla proprietà delle imprese agricole e anche agli allevamenti stessi.
Queste azioni presentano caratteristiche preoccupanti rispetto ai princìpi della Costituzione italiana, andando a ledere, in primo luogo, gli articoli 41 («l'iniziativa economica privata è libera») e 42 («la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la fruizione sociale e di renderla accessibile a tutti»).
La modifica della normativa esistente si rende quindi necessaria per tutti quei settori che, ormai da molti anni, sono divenuti il bersaglio privilegiato di gruppi che – per motivi meramente ideologici – hanno fatto della lotta ad alcune tipologie di imprese e organizzazioni lo scopo privilegiato delle proprie attività criminose, minando alla base le libertà personali e di iniziativa economica delle proprie vittime. Alcuni settori commerciali – si pensi in particolare a quello del commercio e dell'allevamento di animali – sono stati oggetto, e lo sono tutt'ora, di una vera e propria escalation di aggressioni criminali da parte di presunte organizzazioni di stampo animalista. Stiamo parlando di decine di violazioni della proprietà privata negli ultimi cinque anni. La carenza di una legislazione specificamente mirata a frenare tali fenomeni criminosi ha fatto sì che a tali crimini non sia corrisposto nessun riscontro, né in termini di giustizia e né in termini di tutela risarcitoria, lasciando, di fatto, queste organizzazioni libere di agire indisturbatamente.
La proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 416-quater (Associazione con finalità di eco-terrorismo), che punisce con la reclusione chiunque, assumendo di perseguire finalità di protezione dell'ambiente o degli animali, promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione allo scopo di commettere minacce o atti di violenza, con finalità di terrorismo, contro istituzioni o imprese pubbliche o private o contro persone che collaborano con esse.
L'articolo 2 modifica gli articoli 513 e 635 del codice penale, al fine di disciplinare e punire in maniera più efficace ed incisiva le condotte criminose di turbativa dell'esercizio di attività economiche e di danneggiamento.
Si tratta di un necessario inasprimento della normativa prevista dal codice e dell'introduzione di specifiche previsioni per le fattispecie in questione al fine di colpire al cuore questi fenomeni criminosi.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale, in materia di associazione per delinquere con finalità di eco-terrorismo)
1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 416-quater. – (Associazione per delinquere con finalità di eco-terrorismo) – Chiunque, assumendo di perseguire finalità di protezione dell'ambiente o degli animali, promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione allo scopo di minacciare o commettere atti di violenza, con finalità di terrorismo, contro le istituzioni o le imprese, pubbliche o private, o contro le persone che collaborano con esse è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 513 e 635 del codice penale, in materia di turbativa dell'esercizio di attività economiche e di danneggiamento)
1. All'articolo 513 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «minaccia o»;
b) le parole: «l'esercizio di un'industria o di un commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, professionale, agricola, di allevamento, venatoria, sportiva o ricreativa»;
c) le parole da: «con la reclusione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 500 a euro 5.000»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è aumentata fino a due terzi e si procede d'ufficio:
1) se il fatto è commesso da più di tre persone;
2) fuori dei casi previsti dagli articoli 416, 416-bis e 416-quater, se i fatti sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e di attività organizzate, anche per fini di propaganda»;
e) alla rubrica, le parole: «dell'industria o del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'industria, del commercio o delle attività professionali, agricole, di allevamento, venatorie, sportive o ricreative».
2. La rubrica del capo II del titolo VIII del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'industria, il commercio, l'agricoltura e le attività professionali».
3. Il numero 3 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è sostituito dal seguente:
«3. materie prime, prodotti agricoli o agroalimentari, prodotti finiti, beni o attrezzature necessari all'esercizio di un'attività imprenditoriale, piantagioni, vivai, impianti di allevamento o animali in essi allevati, giardini zoologici o bioparchi ovvero istituti di ricerca zoologica o botanica».