FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1765

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PERANTONI, CATALDI

Modifiche agli articoli 590 e 590-bis del codice penale, concernenti il delitto di lesioni personali gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

Presentata il 10 aprile 2019

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  Onorevoli Colleghi ! – La legge n. 41 del 2016 ha introdotto nel codice penale l'articolo 590-bis, che disciplina le lesioni personali stradali gravi o gravissime.
  Tale disposizione descrive, al primo comma, la condotta: «Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime», e prevede, ai commi dal secondo al sesto, un ampio ventaglio di aggravanti, sanzionate in maniera gradualmente più elevata.
  La legge n. 41 del 2016 ha scorporato dalla disciplina del delitto di lesioni personali colpose il riferimento ai fatti commessi con violazione della disciplina della circolazione stradale – già contenuto al primo periodo del terzo comma del previgente testo dell'articolo – e ha abrogato la circostanza ad effetto speciale consistente nella commissione del fatto da parte di un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti, prevista nel secondo periodo del medesimo terzo comma. Tuttavia, già nei primi casi applicativi, la nuova disciplina ha comportato notevoli problemi di carattere interpretativo.
  Da qui, l'esigenza di sciogliere un nodo ermeneutico di fondamentale rilevanza, relativo alla procedibilità del reato, quaestio che, a sua volta, postula l'esatta qualificazione giuridica della disposizione di cui all'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale, che può integrare tanto un autonomo reato, quanto una circostanza aggravante della fattispecie generale di cui all'articolo 590 del codice penale. La questione ha un impatto decisivo sulla funzionalità degli uffici giudiziari.
  Se la disposizione fosse qualificata come nuova circostanza aggravante ad effetto speciale, sarebbe necessaria l'istanza punitiva della parte offesa.
  È di tutta evidenza che, se tale condotta si configurasse, invece, come un'autonoma fattispecie di reato – come, peraltro, emerge dagli orientamenti giurisprudenziali in assenza di disposizioni ad hoc – e, quindi, fosse sottratta alle previsioni di cui all'articolo 590, ultimo comma, del codice penale in tema di procedibilità a querela, essa sarebbe assoggettata al regime di procedibilità d'ufficio.
  Giova rilevare, a tale proposito, che, ammettendo la procedibilità d'ufficio, si avrebbe un'evidente discrasia tra i casi di lesioni semplici e lesioni gravi o gravissime, in quanto le prime rientrano ancora nell'alveo dell'articolo 590 del codice penale mentre le ultime sono comprese nel nuovo articolo 590-bis del medesimo codice. Lo scarto di pochi giorni nella prognosi potrebbe determinare, infatti, conseguenze rilevanti nel trattamento giuridico della vicenda.
  Consapevole che una riforma sostanziale della materia – scevra dalle contraddittorietà della vigente disciplina, elaborata sulla spinta emotiva dei fatti di cronaca – sia necessaria, con la presente proposta di legge si intende sciogliere il nodo ermeneutico della natura giuridica del nuovo articolo 590-bis, primo comma, del codice penale, al fine di agevolare il lavoro dell'interprete e degli operatori del diritto nell'applicazione della norma, risolvendo, altresì, i profili problematici in tema di procedibilità del reato. Ciò, tra l'altro, consentirebbe di ovviare a eventuali censure di incostituzionalità e di favorire meccanismi conciliativi finalizzati al risarcimento dei danni.
  La legge n. 103 del 2017 di riforma del sistema penale (articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17) aveva delegato il Governo ad ampliare le ipotesi di procedibilità a querela in relazione ai reati contro il patrimonio e la persona, puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, per favorire meccanismi conciliativi finalizzati al risarcimento dei danni. In ogni caso, è fatta salva la procedibilità d'ufficio in caso di violenza privata, ovvero qualora: la persona offesa sia incapace per età o per infermità; ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 del codice penale; in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
  Anche la II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati aveva chiesto al Governo di introdurre la procedibilità a querela della fattispecie non aggravata delle lesioni stradali gravi o gravissime. Tuttavia, il decreto legislativo n. 36 del 2018, varato dal Governo in attuazione della legge delega, non ha incluso le lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui al comma 1 dell'articolo 590-bis tra i reati procedibili a querela di parte, conservando la procedibilità d'ufficio anche per tale reato.
  La scelta di preservare il regime officioso può ritenersi condivisibile esclusivamente in riferimento alle ipotesi di cui ai commi quarto, quinto e sesto della norma de qua, per l'indubbia rilevanza delle regole cautelari violate. Non può dirsi altrettanto, per contro, in relazione all'ipotesi prevista dal primo comma, relativa al reato di lesioni colpose gravi o gravissime cagionate per colpa consistita nella violazione delle norme generali in materia di circolazione stradale.
  Venendo, ora, allo scopo precipuo della presente proposta di legge, ossia quello di agevolare l'interprete nell'applicazione della norma chiarendo la natura giuridica della fattispecie e, quindi, il relativo regime di procedibilità, si osserva come tutte le ipotesi di cui all'articolo 590-bis del codice penale e, in particolare, quelle previste al primo comma, puniscono le condotte di lesioni personali colpose, già contemplate nella norma generale ex articolo 590, primo comma, del codice penale, limitandosi ad aggiungere uno o più elementi specializzanti.
  In altre parole, l'articolo 590-bis del codice penale si limita a specificare il contesto in cui la lesione personale si realizza – ossia, la circolazione stradale – e la regola cautelare che viene violata. In particolare, il primo comma riproduce in sé tutti gli elementi propri della fattispecie base e vi aggiunge, soltanto in via di specificazione, gli accidentalia indicati.
  Le lesioni personali stradali gravi o gravissime, quindi, sono caratterizzate da due elementi specializzanti la fattispecie autonoma di reato: sul piano oggettivo, la presenza di lesioni personali classificabili come gravi o gravissime ai sensi dell'articolo 583 del codice penale, e, sul piano soggettivo, la violazione delle norme sulla circolazione stradale, da considerarsi come un'ipotesi di colpa specifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ex articolo 43 del codice penale.
  Questo approdo ermeneutico trova sostegno in un ulteriore spunto di carattere sistematico.
  A ben vedere, infatti, tutto il micro-sistema delle lesioni si impernia all'interno dell'ordinamento penale su due fattispecie base: l'articolo 582, primo comma, per l'ipotesi dolosa e l'articolo 590, primo comma, per quella colposa. Prima della riforma del 2016, le lesioni colpose erano aggravate, con circostanza ad effetto speciale, dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, come previsto dall'articolo 590, terzo comma, del testo previgente.
  L'attuale formulazione dell'articolo 590-bis del codice penale, ai commi successivi al primo, manifesta la permanenza di questo medesimo impianto. Ne consegue che anche una lettura in chiave sistematica e storica suggerisce di intendere l'articolo 590-bis del codice penale come un'elencazione di circostanze.
  Una medesima interpretazione in chiave sistematica della disposizione è suggerita dal complesso di norme varate con la riforma introdotta dalla legge n. 41 del 2016, che ha legittimato l'arresto facoltativo in flagranza di reato anche per le lesioni stradali, ex articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di procedura penale, purché commesse in presenza di una delle circostanze di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 590-bis del codice penale. Orbene, tale misura cautelare deve essere esclusa dall'articolo 189, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ai sensi del quale «Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato». La norma intende chiaramente escludere l'arresto del conducente che, pur avendo cagionato un incidente stradale, si adoperi per evitare che dal fatto derivi un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose della sua condotta.
  Dal tenore letterale della norma emerge il riferimento alle lesioni personali colpose, omesso qualsivoglia richiamo alla rubrica dell'articolo 590-bis del codice penale.
  Pare evidente che, se si configurano le lesioni colpose stradali, ex articolo 590-bis del codice penale, quale fattispecie autonoma, non potrebbe applicarsi la norma che esclude l'arresto in flagranza del conducente collaborante, di cui al comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada, poiché essa sarebbe limitata, expressis verbis, soltanto ai casi di lesioni personali colpose ovvero ai casi marginali di lesioni non gravi o gravissime. Ciò in spregio alla ratio della previsione normativa.
  Qualora si qualifichi l'articolo 590-bis del codice penale in termini di circostanza aggravante del reato di cui all'articolo 590 del medesimo codice, anche le lesioni stradali rientrerebbero, a pieno titolo nel più ampio novero delle lesioni personali colpose, quale ipotesi aggravata.
  Conseguentemente, considerato che, nei molteplici casi previsti dai commi dell'articolo 590-bis del codice penale sarebbe possibile l'arresto, l'articolo 189, comma 8, del codice della strada ritornerebbe ad avere una piena utilità. Tale disposto consente, infatti, l'esclusione dell'arresto ove questa misura sia effettivamente possibile.
  Di talché, per evitare di tradire l'intento del legislatore e per far sì che tutta la novella legislativa in punto di arresto a fronte di lesioni stradali personali abbia un senso compiuto, è necessario qualificare l'articolo 590-bis del codice penale come catalogo di circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto al precetto previsto e punito dall'articolo 590 del medesimo codice.
  Peraltro, giova osservare come il regime di procedibilità d'ufficio per le ipotesi colpose stradali, di cui al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale, determini l'ulteriore effetto di non rendere operanti le cause estintive del reato che si fondano sull'avvenuto integrale risarcimento del danno in favore della persona offesa – ossia la remissione della querela e le condotte riparatorie, ex articolo 162-ter del codice penale, disincentivando lo stesso risarcimento, al quale non può conseguire una efficacia liberatoria.
  Si reputa, pertanto, preferibile subordinare l'esercizio dell'azione penale all'istanza punitiva della persona offesa nei casi in cui gli interessi privati risultino prevalenti rispetto a quello pubblico, ovvero nel caso in cui l'apprezzamento per l'aggressione inferta al bene giuridico protetto sia rimesso al soggetto leso. La valutazione dell'offensività del fatto illecito è pertanto rimessa al singolo individuo e all'interesse del medesimo alla perseguibilità del reato: è attività processuale inutile quella volta ad accertare un reato per il quale il soggetto direttamente leso – e, magari, già risarcito dall'autore del danno o dall'impresa assicuratrice – non ha domandato la punizione. Ciò in quanto la procedibilità a querela costituisce un punto di equilibrio e di mediazione rispetto alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa.
  Si ritiene, invece, di mantenere il regime officioso di procedibilità con riferimento alle ipotesi previste dai commi successivi al primo dell'articolo 590-bis del codice penale, poiché trattasi di fattispecie criminose di particolare allarme sociale, connotate da un rilevante grado di gravità.
  È rinviata, infine, a un futuro intervento la revisione sostanziale della disciplina in materia, al fine di attuare un migliore coordinamento sistematico fra le norme penali e le altre disposizioni dell'ordinamento, in primis quelle del codice della strada, che sia rispettoso dei princìpi costituzionalmente previsti.
  La presente proposta di legge, reintroducendo il delitto di lesioni gravi e gravissime commesso con la generica violazione delle norme della disciplina sulla circolazione stradale nell'ambito dell'articolo 590 del codice penale (con la previsione di un aumento di pena se il fatto è commesso da persona non abilitata alla guida o con la patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore è privo di copertura assicurativa obbligatoria, per una evidente esigenza di armonia tra le fattispecie in presenza di fatti maggior disvalore), intende dunque venire incontro alle perplessità manifestate dalla giurisprudenza di merito, oltre che di legittimità, circa la natura giuridica della fattispecie in argomento e il relativo regime di procedibilità.
  Si propone, pertanto, che le lesioni gravi o gravissime cagionate per mera violazione delle norme sulla circolazione stradale siano di nuovo perseguibili a querela, mentre le ipotesi aggravate di cui all'articolo 590-bis del codice penale siano perseguibili d'ufficio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene detentive si applicano qualora i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e sono aumentate fino a un terzo se sono commessi da persona non abilitata alla guida o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia privo della copertura assicurativa obbligatoria».

Art. 2.

  1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 590-bis del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

   «Nei casi di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 590 si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime se il fatto è commesso dal conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   Le pene di cui al comma precedente si applicano, altresì, qualora le lesioni gravi o gravissime siano cagionate:

    1) dal conducente di un veicolo a motore che proceda in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

    2) dal conducente di un veicolo a motore che attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano;

    3) dal conducente di un veicolo a motore che abbia eseguito una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o eseguito una manovra di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

   La pena è della reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime se sono cagionate dal conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   Si applicano le medesime pene di cui al terzo comma se le lesioni gravi o gravissime sono cagionate dal conducente di un veicolo a motore che esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che versi in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo codice della strada; le pene sono aumentate fino a un terzo qualora l'autore del fatto versi in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
   Nei casi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso da persona non abilitata alla guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia privo di copertura assicurativa obbligatoria».

  2. La rubrica dell'articolo 590-bis del codice penale è sostituita dalla seguente: «Circostanze aggravanti. Procedibilità d'ufficio».

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