XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1747
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DEIANA, ALBERTO MANCA, ILARIA FONTANA, DAGA, D'IPPOLITO, FEDERICO, LICATINI, MARAIA, RICCIARDI, ROSPI, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI
Introduzione dell'articolo 232-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di smaltimento delle biomasse vegetali spiaggiate
Presentata il 5 aprile 2019
Onorevoli Colleghi! – Allo stato attuale, si registra una carenza di norme specifiche e di una metodologia gestionale univoca nel territorio nazionale sulla gestione della posidonia oceanica così come di altre biomasse vegetali spiaggiate. In effetti, il legislatore nazionale si è occupato della posidonia oceanica e delle meduse spiaggiate, ma solo per quel che concerne la possibilità di interramento in sito, senza indicare altre opzioni gestionali, ai sensi di quanto dispone l'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive».
A tale carenza, per quel che attiene alla posidonia oceanica, soccorre principalmente la circolare n. 8123/2006 del 17 marzo 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ribadisce come le praterie di posidonia oceanica siano «classificate habitat prioritario di conservazione dalla Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat" recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.(...) salvaguardate dal "Protocollo per le Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASPIM)"». La circolare estende tale protezione anche agli accumuli costieri che si originano in seguito allo spiaggiamento delle parti di pianta che si distaccano nel corso del normale ciclo di vita del vegetale e che vengono spinti a terra durante le mareggiate invernali e primaverili. Ove non sussistessero ostacoli di natura antropica e i quantitativi non fossero eccessivi, come nel caso di quelli spiaggiati sulle coste della città di Alghero e come osservato dal professore Giovanni Fulvio Russo, ordinario dell'università Parthenope di Napoli, le foglie morte di posidonia oceanica, depositatesi nei litorali, verrebbero rimosse naturalmente dalle mareggiate invernali e trasportate in profondità nei «fondi di macerazione» ed esaurirebbero il loro ciclo naturale andando a rimineralizzarsi «e innescando sotto forma di sali minerali la produzione primaria e le catene alimentari che sono alla base delle risorse ittiche costiere».
Nessuna delle previsioni della circolare n. 8123/2006 tiene conto dell'incremento degli spiaggiamenti che si sta registrando negli ultimi anni e le stesse non prevedono alcuna distinzione tra quota necessaria per il fabbisogno del litorale e quota eccedente. Sia il mantenimento in loco delle «banquettes» che il riposizionamento sull'arenile di provenienza durante l'inverno causano l'incremento degli accumuli di quota eccedente. Rispetto a quest'ultima conseguenza si rileva la preoccupazione degli operatori del settore balneare, e in generale dei cittadini residenti nelle aree interessate, che lamentano la non fruibilità del litorale e problemi di salubrità dell'ambiente stesso che si ripercuotono negativamente sull'economia turistica.
Appare quindi opportuno fronteggiare il problema della gestione dei centri di stoccaggio dove queste foglie dovrebbero essere depositate «provvisoriamente» ma che, in realtà, in alcuni casi si sono trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto.
L'articolo 1 della presente proposta di legge è finalizzato a modificare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'inserimento dell'articolo 232-quater (biomasse vegetali spiaggiate), regolamentando finalmente la gestione non solo della posidonia oceanica spiaggiata ma di tutti i residui vegetali costituiti da biomasse depositate naturalmente sugli arenili. L'articolo 2 adegua il citato decreto legislativo n. 205 del 2010 alle disposizioni di cui all'articolo 1.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 232-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di biomasse vegetali spiaggiate)
1. Dopo l'articolo 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 232-quater. - (Biomasse vegetali spiaggiate) - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 56, comma 1, lettera g), i residui costituiti da biomasse vegetali depositati naturalmente sugli arenili sono avviati a smaltimento solo se, tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica, non sia possibile l'opzione relativa al loro mantenimento o reimmissione nell’habitat naturale, compresi lo spostamento nell'ambito del sistema dunoso e il riaffondamento in mare, previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico, effettuata in loco in via sperimentale, nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine del recupero di materia da essi. Ove non sia possibile effettuare in loco la vagliatura di cui al presente comma, la sabbia recuperata nel luogo in cui sono svolte le operazioni di vagliatura è comunque reimmessa negli arenili.
2. Alle medesime operazioni di cui al comma 1 sono sottoposti anche gli accumuli antropici già esistenti costituiti da biomasse vegetali e sabbia, frammisti a materiale antropico.
3. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua metodologie e tecniche di riutilizzo ecologico delle biomasse vegetali ove possibile, distinguendo le specifiche frazioni e i relativi utilizzi».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, in materia di interramento in sito della posidonia)
1. Al comma 11 dell'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: «della posidonia e» sono soppresse.