FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1727

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ROSPI, DAVIDE AIELLO, ARESTA, CATALDI, COSTANZO, DE GIROLAMO, FARO, MANZO, PARENTELA, PENNA, ROMANIELLO, SCAGLIUSI, SCERRA, SIRAGUSA, TERMINI, VILLANI

Disciplina dello svolgimento dei corsi di formazione al salvataggio in acque marittime, acque interne e piscine e del rilascio delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti

Presentata il 2 aprile 2019

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  Onorevoli Colleghi! – La professione di assistente ai bagnanti è una figura specializzata – di fondamentale importanza nel suo campo d'applicazione – preposta all'assistenza e alla salvaguardia dell'incolumità dei bagnanti lungo i litorali, le strutture sportive e le acque interne. Essa necessita di uno specifico addestramento e ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei bagnanti, anche sotto gli aspetti civili e penali. Questa figura è preposta non solo all'assistenza, ma soprattutto alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, che frequentano una piscina o una spiaggia. Le sue funzioni specifiche sono di regolare le attività di balneazione, vigilando sul comportamento degli utenti; di applicare e di far rispettare le ordinanze della capitaneria di porto e il regolamento dello stabilimento balneare; di prevenire gli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta ed eventualmente di farvi fronte, mettendo in atto tecniche di salvataggio e di primo soccorso. L'assistente ai bagnanti è una professione che richiede, oltre a una buona forma psicofisica, un alto livello di responsabilità. Tale figura deve essere infatti costantemente vigile durante la propria attività, deve saper trattare con il pubblico e mostrare una grande determinazione nelle situazioni di emergenza. Le competenze acquisite nel corso di preparazione alla professione gli consentono, infatti, di intervenire in modo adeguato per praticare operazioni di primo soccorso, anche in caso di asfissia e di arresto cardiaco. L'abilità di un buon assistente ai bagnanti si identifica con la capacità di prevenire incidenti, rispettando tutti gli accorgimenti utili alla sicurezza ed evitando comportamenti potenzialmente pericolosi.
  Per esercitare questa professione occorre essere in possesso di uno specifico brevetto, che abilita all'esercizio delle funzioni di assistenza ai bagnanti nelle spiagge e nelle piscine; per conseguire il brevetto è necessario superare un esame teorico-pratico al termine di un corso di formazione obbligatorio. L'esame finale comprende prove di nuoto, di apnea e di salvataggio e una prova sul pattino qualora la prova pratica si svolga in mare o in un lago. Date l'importanza e la delicatezza dei compiti svolti dagli assistenti ai bagnanti, è necessario effettuare una convalida del brevetto con frequenza annuale, in occasione della quale si provvede a un controllo sanitario e a un aggiornamento tecnico delle competenze acquisite, in particolare in materia di primo soccorso. La presente proposta di legge nasce dalla necessità di introdurre una nuova normativa per il settore, vista la mancata attuazione del regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206.
  La presente proposta di legge prevede nuove disposizioni per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti e per la disciplina di tale attività. L'articolo 2 reca le definizioni relative ai soggetti autorizzati dallo Stato, agli assistenti ai bagnanti e agli enti formatori e in merito al brevetto di salvamento rilasciato. Gli articoli 3 e 4 riguardano la formazione professionale, indicando i soggetti autorizzati e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di formazione professionale. L'articolo 5 prevede il rilascio del brevetto di salvamento a tutti coloro che hanno sostenuto con esito favorevole l'esame finale, l'articolo 6 prevede le modalità attraverso le quali avranno luogo i corsi di formazione professionale dell'attività di salvamento. L'articolo 7 elenca i requisiti di ammissione ai corsi di formazione professionale, mentre l'articolo 8 prevede le norme relative alla composizione della commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni. L'articolo 9 reca disposizioni in merito all'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti. Gli articoli 10 e 11 prevedono, rispettivamente, norme in merito alla sostituzione del brevetto e norme relative al mantenimento dell'idoneità fisica e tecnica. All'articolo 12 sono previste disposizioni relative al rilascio dei nuovi brevetti per gli assistenti ai bagnanti già in possesso del brevetto secondo le norme previgenti. L'articolo 13 dispone che le attività di vigilanza, controllo e monitoraggio siano effettuate dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. L'articolo 14 prevede sanzioni in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte degli enti formatori. Infine, l'articolo 15 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 16 dispone l'abrogazione del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016, peraltro, come già osservato, mai attuato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge detta disposizioni per semplificare il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di formazione professionale per assistente ai bagnanti e delle abilitazioni all'esercizio della professione nonché per disciplinare l'esercizio dell'attività nelle acque marittime, nelle acque interne e nelle piscine, ai fini della tutela e della sicurezza della vita umana nell'ambiente acquatico.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai sensi della presente legge, ferme restando le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, si intende per:

   a) «soggetti autorizzati dallo Stato»: i soggetti in possesso di autorizzazione statale alla data di entrata in vigore della presente legge e ogni altro soggetto autorizzato dall'autorità competente di cui alla lettera e);

   b) «assistente ai bagnanti o bagnino di salvataggio»: la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque marittime e interne e in piscine;

   c) «adeguata capacità finanziaria»: la disponibilità di mezzi finanziari di importo tale da consentire il corretto svolgimento delle attività di formazione di cui alla presente legge;

   d) «ente formatore»: l'ente autorizzato a svolgere attività di formazione per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente ai bagnanti;

   e) «autorità competente»: il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;

   f) «brevetto di salvamento»: il documento che abilita all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti.

Art. 3.
(Formazione professionale)

  1. L'attività di formazione professionale per assistente ai bagnanti è riservata ai soggetti autorizzati dallo Stato.

Art. 4.
(Enti formatori)

  1. Gli enti formatori devono essere dotati di personalità giuridica e ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 3 devono presentare una domanda, corredata delle dichiarazioni e dei documenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
  2. Il legale rappresentante del soggetto richiedente è tenuto a documentare il possesso dei seguenti requisiti da parte del medesimo soggetto:

   a) età minima di ventitré anni;

   b) diploma di scuola secondaria di secondo grado;

   c) abilitazione all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti, rilasciata da almeno cinque anni;

   d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione e non essere stato condannato a una pena detentiva superiore a tre anni, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

   e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;

   f) non avere subìto un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'attività di formazione professionale per assistente ai bagnanti nell'ultimo quinquennio;

   g) adeguata capacità finanziaria;

   h) disponibilità di locali in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene per lo svolgimento dell'attività di formazione professionale;

   i) adeguata copertura assicurativa in favore dei corsisti per danni verso terzi;

   l) disponibilità di un'unità da diporto a remi conforme alle disposizioni vigenti;

   m) disponibilità di arredi, di attrezzatura tecnica e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, di cui all'allegato B annesso alla presente legge;

   n) disponibilità di un apposito portale informatico contenente le informazioni relative ai soggetti in possesso delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti, ai corsi e alle sessioni di esami al quale l'autorità competente può accedere per le attività di verifica e controllo;

   o) disponibilità di istruttori di nuoto e di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta, da impiegare quali docenti;

   p) disponibilità di medici di una struttura pubblica dell'area di medicina e chirurgia d'urgenza o dell'area di anestesia e rianimazione, nonché di una figura professionale dei dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, da impiegare quali docenti e membri della commissione d'esame.

  3. Qualora l'ente formatore abbia più sedi in località differenti dalla sede legale principale, nella domanda è indicato il nominativo del legale rappresentante dell'ente formatore presso ciascuna sede, documentando, per ciascuno, il possesso dei requisiti di cui al comma 2, ad esclusione del requisito di cui alla lettera g).
  4. La domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di addestramento e formazione professionale per assistente ai bagnanti è presentata all'autorità competente che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo con la contestuale approvazione dei programmi del corso di formazione di cui all'articolo 6.
  5. L'autorizzazione ha validità di anni dieci dalla data di rilascio ed è rinnovata a domanda con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 5.
(Abilitazione all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti)

  1. L'abilitazione all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti è rilasciata dall'ente formatore, mediante il brevetto di salvamento, a coloro che hanno sostenuto con esito favorevole l'esame finale di cui all'articolo 9.

Art. 6.
(Corso di formazione professionale)

  1. Il corso di formazione professionale per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti ha l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e di contenuti generali orientati all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico.
  2. L'impegno orario complessivo riservato all'attività formativa del corso di formazione professionale è pari ad almeno settanta ore. Il corso è suddiviso in un modulo teorico di trenta ore e in un modulo pratico di quaranta ore, delle quali almeno venti in vasca.
  3. Il corso di formazione professionale prevede prove intermedie di verifica dell'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche e, al termine, una prova finale teorica e pratica, il cui superamento è attestato dall'ente formatore ai fini dell'ammissione del candidato all'esame finale.
  4. Il programma del corso di formazione professionale prevede le seguenti materie:

   a) nozioni fondamentali in materia di responsabilità dell'assistente ai bagnanti;

   b) nozioni fondamentali in materia di sicurezza balneare, con riferimento all'ordinanza di sicurezza balneare del capo del circondario marittimo;

   c) normativa e nozioni fondamentali in materia di sicurezza nelle acque interne e nelle piscine;

   d) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare;

   e) nozioni fondamentali sulle correnti marine;

   f) nozioni fondamentali sui fondali marini;

   g) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare sulla base del programma di formazione riguardante l'uso del defibrillatore semiautomatico in ambiente extra ospedaliero ai sensi della normativa vigente;

   h) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca;

   i) tecniche di recupero di soggetti in stato di pericolo in acqua;

   l) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalità di salvamento;

   m) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine;

   n) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, agli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, ai comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose e all'accesso all'informazione sulla qualità delle acque di balneazione.

  5. I corsi di formazione possono essere svolti, oltre che in lingua Italiana, anche in un'altra lingua parlata nel territorio nazionale, ai sensi della legislazione vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 7.
(Requisiti di ammissione ai corsi di formazione professionale)

  1. L'ammissione ai corsi di formazione professionale di cui all'articolo 6 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

   a) età compresa tra il sedicesimo e il cinquantacinquesimo anno di età;

   b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva superiore a tre anni, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

   c) possesso del certificato di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di salvamento rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sulla base degli accertamenti richiesti ai sensi dell'allegato I, tabella B, del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982.

Art. 8.
(Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni)

  1. Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti, presso l'ente formatore è istituita una commissione composta da tre membri:

   a) il legale rappresentante dell'ente formatore o un soggetto da lui delegato, con funzioni di presidente;

   b) un medico di una struttura pubblica dell'area di medicina e chirurgia d'urgenza o dell'area di anestesia e rianimazione appartenente ai servizi di emergenza territoriale, docente del corso di cui all'articolo 6;

   c) un istruttore di nuoto e di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta, istruttore del corso di cui all'articolo 6.

  2. Svolge le mansioni di segretario della commissione, senza diritto di voto, un appartenente all'ente di formazione.
  3. La commissione provvede in merito all'ammissione dei candidati a sostenere l'esame finale di cui all'articolo 9, previa verifica, per ogni candidato, del possesso di apposito certificato di regolare frequenza del corso e di superamento della prova finale di cui all'articolo 6, comma 3, rilasciato dall'ente formatore.

Art. 9.
(Esame finale per il rilascio delle abilitazioni)

  1. I soggetti che intendono sostenere l'esame finale per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti presentano domanda di ammissione all'ente formatore che ha attestato la frequenza del corso di cui all'articolo 6.
  2. L'ente formatore approva il calendario delle sessioni d'esame e ne dà notizia all'autorità marittima competente per il territorio nella cui giurisdizione sono eseguite le prove d'esame.
  3. L'esame finale consiste in una prova teorica orale e in una prova pratica davanti alla commissione d'esame, svolte secondo le modalità di cui all'allegato D annesso alla presente legge. È ammesso alla prova pratica il candidato che ha superato la prova teorica orale.
  4. La prova teorica orale accerta la conoscenza delle materie previste dall'articolo 6, comma 4. La prova pratica accerta il possesso delle capacità e abilità relative alle seguenti tecniche:

   a) nuoto e voga per finalità di salvamento;

   b) recupero di soggetti in stato di pericolo in acqua;

   c) primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare.

  5. L'esame può essere svolto, oltre che in lingua italiana, anche in un'altra lingua parlata nel territorio nazionale, ai sensi della legislazione vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Nel caso di cui al presente comma, la commissione deve essere coadiuvata da un interprete messo a disposizione dall'ente formatore.
  6. Per ciascuna sessione d'esame, la commissione predispone un verbale redatto secondo lo schema di cui all'allegato C annesso alla presente legge, munito di numero progressivo, inserendo l'elenco dei candidati. Il verbale di esame è aperto, sia per la prova teorica orale sia per la prova pratica, dall'appello nominale dei candidati al quale seguono l'identificazione dei candidati presenti e l'annotazione a verbale dei candidati assenti.
  7. L'ente formatore, preso atto del verbale di esame di cui al comma 6, rilascia il brevetto di salvamento a coloro che hanno sostenuto con esito favorevole sia la prova teorica orale che quella pratica.
  8. L'ente formatore, a conclusione di ogni sessione d'esame, aggiorna la propria banca dati e comunica all'autorità marittima l'elenco dei nuovi soggetti ai quali è stato rilasciato il brevetto di salvamento.

Art. 10.
(Brevetto di salvamento)

  1. Il brevetto di salvamento ha una validità di tre anni. Per il rinnovo, l'assistente ai bagnanti presenta domanda all'ente formatore che lo ha rilasciato allegando:

   a) il certificato di idoneità psicofisica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), in corso di validità;

   b) l'attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sulle tecniche di sostegno di base alle funzioni vitali (Basic Life Support – BLSD), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

  2. L'assistente ai bagnanti, in sede di rinnovo dell'abilitazione all'esercizio della professione, è sottoposto a una prova pratica finalizzata all'accertamento della permanenza delle capacità tecniche conseguite a conclusione del corso di formazione professionale.
  3. La prova di cui al comma 2 è svolta dall'ente formatore che ne attesta il superamento con apposito verbale e provvede al rinnovo dell'abilitazione, apponendo sul brevetto di salvamento il nuovo termine di validità.
  4. L'ente formatore, a seguito del superamento della prova pratica di cui al comma 2, aggiorna la propria banca dati.
  5. Il brevetto di salvamento illeggibile o deteriorato è sostituito a cura dell'ente formatore.
  6. Il titolare del brevetto di salvamento presenta domanda, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità, con contestuale consegna del brevetto illeggibile o deteriorato all'ente formatore che lo ha rilasciato.
  7. L'ente formatore emette un duplicato del brevetto di salvamento recante la nuova data di rilascio e il termine di validità, analogo a quello del brevetto sostituito ai sensi del comma 5.
  8. Nel caso in cui il brevetto di salvamento sia andato distrutto, ovvero smarrito o rubato, il titolare del brevetto presenta domanda all'ente formatore che lo ha rilasciato, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità e della denuncia presentata alla competente autorità di pubblica sicurezza.
  9. L'ente formatore rilascia un duplicato del brevetto di salvamento recante la nuova data di rilascio e il termine di validità, analogo a quello del brevetto sostituito ai sensi del comma 7.

Art. 11.
(Mantenimento dell'idoneità psicofisica e tecnica)

  1. L'assistente ai bagnanti ha l'obbligo di rinnovare annualmente il certificato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della presente legge rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, sulla base degli accertamenti richiesti ai sensi dell'allegato I, tabella B, del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982.

Art. 12.
(Conversione delle abilitazioni e dei brevetti di salvamento)

  1. I soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti o di un brevetto di salvamento in corso di validità rilasciato da enti formatori autorizzati ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro diciotto mesi dalla medesima data, a chiedere la conversione dell'abilitazione o del brevetto al fine di adeguarli a quanto previsto dalla presente legge.
  2. Per la conversione dell'abilitazione o del brevetto, di cui al comma 1, l'assistente ai bagnanti presenta domanda all'ente formatore, allegando il brevetto originale, l'attestazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 11, nonché la copia di un documento di identità in corso di validità.
  3. I soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti o di un brevetto di salvamento, rilasciati dai soggetti autorizzati dallo Stato ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a chiedere la conversione dell'abilitazione o del brevetto entro diciotto mesi dalla medesima data, previo superamento di una prova orale integrativa nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettere b), d), e), f) e l), nonché di una prova pratica secondo le modalità di cui all'allegato D annesso alla presente legge.

Art. 13.
(Attività di vigilanza, controllo e monitoraggio)

  1. L'autorità competente cura con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'attuazione della presente legge.

Art. 14.
(Sanzioni e revoche)

  1. Nel caso di accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte degli enti formatori o di accertate carenze dei requisiti organizzativi degli stessi, l'autorità competente diffida l'ente a eliminare le irregolarità entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni.
  2. L'autorizzazione a svolgere l'attività di formazione professionale è sospesa, per un periodo da uno a tre mesi, quando l'ente formatore:

   a) non ottempera alla diffida di cui al comma 1;

   b) impiega personale non in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

  3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di formazione professionale è revocata nel caso in cui l'ente formatore:

   a) perde l'adeguata capacità finanziaria o i requisiti previsti dalla presente legge;

   b) perde la disponibilità dei locali o dell'unità da diporto adibita all'esercitazione ovvero l'attrezzatura tecnica e didattica;

   c) è stato soggetto ad almeno due provvedimenti di sospensione nell'ultimo quinquennio;

   d) non ottempera al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma 2.

  4. L'autorità competente adotta i provvedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui al presente articolo.

Art. 15.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. L'autorità competente provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.
(Abrogazione e disposizione transitoria)

  1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, è abrogato.
  2. I candidati iscritti a corsi di formazione per l'esercizio dell'attività di assistente ai bagnanti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono l'esame di abilitazione ai sensi della normativa vigente prima della medesima data.

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ALLEGATO A
(Articolo 4, comma 1)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

   a) dati fiscali del richiedente;

   b) dati anagrafici del legale rappresentante;

   c) dati anagrafici del richiedente;

   d) residenza;

   e) diploma di scuola secondaria di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'istituto che lo ha rilasciato;

   g) cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   h) denominazione della persona giuridica;

   i) statuto o atto costitutivo, dai quali risulta la finalità di formazione degli assistenti ai bagnanti;

   l) sede principale ed eventuali sedi locali;

   m) tipologie di abilitazione per cui si intende svolgere il corso.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

   a) copia conforme dell'atto costitutivo registrato e copia conforme dello statuto ed eventuali successive modificazioni;

   b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   c) tariffario dei costi del corso di formazione;

   d) orari di svolgimento del corso di formazione.

ALLEGATO B
(Articolo 4, comma 2, lettera m))

ARREDI, ATTREZZATURA TECNICA E MATERIALE DIDATTICO ARREDI MINIMI

   a) una cattedra e un tavolo in ciascuna aula;

   b) una lavagna dalle dimensioni minime di 1.10 x 0.80 metri o una lavagna luminosa in ciascuna aula;

   c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, ai sensi della normativa vigente.

ATTREZZATURA TECNICA E MATERIALE DIDATTICO MINIMI

   a) sagole galleggianti;

   b) un binocolo;

   c) un paio di pinne;

   d) rullo con cinture o bretelle;

   e) un megafono;

   f) un rescue can;

   g) bandiere di colore bianco, rosso e giallo;

   h) salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;

   i) bombole di ossigeno conformi alla normativa vigente;

   l) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;

   m) un pallone autoespandibile o un'altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;

   n) un tiralingua e un apribocca;

   o) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;

   p) ogni altra attrezzatura compresa nelle dotazioni di salvamento previste dalle ordinanze di sicurezza balneare e dalle ordinanze balneari vigenti nel territorio nazionale.

ALLEGATO C
(Articolo 9, comma 6)

VERBALE DELL'ESAME FINALE PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE AI BAGNANTI

  Il giorno –_________, in –______, presso i locali –______ , alle ore –______, si è riunita la commissione d'esame per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti_________, composta da:

   1)_______, designato dal legale rappresentante dell'ente_____, con nota n.__, del___, con funzioni di presidente;

   2) dott.________, membro medico della commissione, specializzato in________;

   3)_______, designato dal dipartimento di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, con nota n.______, del –_____, membro;

   4)_________, allenatore tecnico di nuoto e di nuoto per il salvamento, membro;

   5)_____________________, con funzioni di segretario.

  La commissione ha preventivamente verificato:

   l'identità dei candidati che risultano essere generalizzati negli elenchi in calce:

    che i candidati ammessi a sostenere l'esame sono in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla normativa vigente;

    che risultano non ammessi per carenza dei prescritti requisiti i candidati di cui al sottostante elenco.

CANDIDATI AMMESSI

Nome e cognome

Luogo e data
di nascita

Nome e cognome

Luogo e data
di nascita

CANDIDATI NON AMMESSI

Nome e cognome

Luogo e data
di nascita

Nome e cognome

Luogo e data
di nascita

  I candidati ammessi sono stati quindi individualmente sottoposti alle prove d'esame, come da calendario, in data –____ riportando i seguenti risultati

PROVA TEORICA

Numero
d'ordine

Nome e
cognome

Esito prova

Domande o punteggio riportato nella prova scritta a risposta multipla

PROVA PRATICA

Numero
d'ordine

Nome e
cognome

Esito prova
teorica

Domande

Esito prova
pratica

  Annotazioni eventuali.

  Si dà atto che la prova pratica si è svolta in data –____________, in località –_________del comune di –________, dalle ore –_______alle ore________.
  In relazione alle condizioni meteo marine registrate all'atto della prova, il tempo massimo assegnato per la prova effettuata con pattino a remi è stato fissato dalla commissione in –__’
  Per la prova di voga, la commissione ha autorizzato l'impiego di un'unità a remi in sostituzione del pattino, giudicata idonea per le finalità dell'esame.

  ________________________________________________________

  Delle operazioni di cui sopra è stato redatto il presente verbale in numero di tre originali che, previa lettura, vengono sottoscritti dai membri della commissione.
  Dei tre originali:

   uno viene acquisito agli atti dall'ente formatore sede di –______________;

   uno viene trasmesso alla capitaneria di porto di________/regione –_____ a cura dell'ente formatore che ha svolto il corso;

   uno viene custodito agli atti presso l'ente formatore che ha svolto il corso, per il successivo rilascio dei brevetti;

  I componenti della commissione,

   __________ , presidente;

   __________ , membro;

   __________ , membro;

   __________ , membro;

   __________ , segretario.

Timbro dell'ente formatore

ALLEGATO D
(Articolo 9, comma 3)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER IL RILASCIO DEL BREVETTO DI SALVAMENTO

  1. SVOLGIMENTO DELLA PROVA TEORICA.

  La commissione d'esame valuta la preparazione teorica del candidato sulle materie di cui all'articolo 6.
  La commissione d'esame formula un giudizio complessivo a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, che esprime il proprio giudizio per ultimo.
  Le domande poste al candidato sono annotate a verbale, unitamente al giudizio complessivo di idoneità o di non idoneità.
  L'ente formatore può svolgere la prova teorica in forma scritta con l'utilizzo di quiz a risposta multipla.

  2. SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA.

  La prova pratica per il rilascio del brevetto si intende superata se il candidato la completa secondo le modalità e i tempi di seguito indicati:

   a) nuotare per 100 metri in stile libero entro il tempo di 1 minuto e 50 secondi;

   b) nuotare per 50 metri entro il tempo di 1 minuto e 25 secondi:

    i. andata: 25 metri in stile libero a capo emerso;

    ii. recupero di un manichino da gara o figurante a una profondità di almeno 1,50 metri;

    iii. ritorno: 25 metri con trasporto del manichino o figurante con presa libera tra quelle codificate;

   c) nuotare per 25 metri in apnea recuperando due oggetti sul fondo, posizionati presso il lato opposto della vasca (rispetto a quello di partenza), a congrua distanza l'uno dall'altro. Per l'esecuzione della prova è ammesso l'utilizzo di occhialini o maschera;

   d) nuotare per 25 metri con trasporto del manichino o figurante con tre diverse tecniche di trasporto.

  La prova pratica è effettuata presso una piscina con vasca di almeno 25 metri di lunghezza, di almeno 2 metri nella parte più profonda. Tra una prova e l'altra intercorre, per ciascun candidato, un tempo di almeno 5 minuti di recupero. La prova può essere effettuata anche in mare o in un lago in uno specchio acqueo dedicato dove le distanze previste sono segnalate mediante l'utilizzo di idonei gavitelli.
  In mare o in lago il candidato simula l'effettuazione di un intervento con il pattino, che prevede:

   e) remare, all'andata di punta e in piedi, fino a un gavitello posizionato ad una distanza non inferiore a circa 150 metri dalla riva;

   f) compiere una doppia rotazione con l'imbarcazione intorno al gavitello senza mai toccarlo, simulando il recupero dello stesso;

   g) rientro a riva con candidato di schiena e seduto, entro un termine massimo di 6 minuti e 30 secondi’, fatta salva – in caso di condizioni meteorologiche non favorevoli – una congrua proroga, di cui è dato atto nel verbale.

  In alternativa al pattino, è consentito l'utilizzo di unità a remi, ritenuta idonea dalla commissione. Di tale circostanza è dato atto nel verbale d'esame.

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