XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1671
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZANELLA, GELMINI, BAGNASCO, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, CASINO, CASSINELLI, FATUZZO, FIORINI, GAGLIARDI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MARIN, MAZZETTI, MILANATO, NOVELLI, PETTARIN, PITTALIS, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SCOMA, TARTAGLIONE, VITO, ZANGRILLO
Disposizioni per la promozione di SIM card per la telefonia mobile a tutela dei minori
Presentata il 13 marzo 2019
Onorevoli Colleghi! – L'incessante sviluppo tecnologico si accompagna progressivamente a un abbassamento dell'età di accesso ai dispositivi elettronici e digitali. I primi tra questi con i quali bambini e adolescenti vengono in contatto sono sicuramente gli smartphone e i tablet che permettono, oltre a mantenere costante la comunicazione con i familiari e gli amici, l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica, cioè all'intera platea di contenuti presenti sulla rete.
Tale accesso, che pure comporta evidenti e concreti elementi positivi di crescita e di stimolo continui, si caratterizza, altresì, per un altrettanto manifesto rischio in cui incorrono i minori.
Come sottolineano numerose associazioni e istituzioni, questi dispositivi non sono paragonabili a giocattoli e, senza le dovute attenzioni, rischiano di diventare pericolosi strumenti di alienazione, emarginazione, violenza e distorsione cognitiva. In molti casi, anche senza giungere a taluni fenomeni più gravi, il rischio concreto e quotidiano per i minori è quello di imbattersi in applicazioni e contenuti a loro non adatti.
A tale fine da tempo gli operatori telefonici e di comunicazione elettronica hanno sottoscritto numerose convenzioni e protocolli al fine di autoregolamentarsi con un comportamento più tutelativo nei confronti dei minori. Sebbene si registrino sforzi anche concreti da parte dei maggiori operatori di telefonia mobile e comunicazione elettronica, il più delle volte i dispositivi e le applicazioni non recano limitazioni all'accesso ai contenuti, per i quali spesso è necessaria un'attivazione ad hoc da parte del familiare adulto. Ma il più delle volte tale limitazione è procrastinata o addirittura rinviata sine die, in parole povere mai attuata, ovvero in altri casi è semplicemente disinstallata dallo stesso minore.
Al fine di meglio tutelare i minori e di limitarne, per quanto possibile, l'accesso a contenuti non adatti, la presente proposta di legge è volta a promuovere, con decorrenza dal 1° settembre 2019, l'uso e la commercializzazione di utenze e di schede elettroniche (SIM card), esclusivamente dedicate a minorenni, che una volta installate nei dispositivi di telefonia mobile blocchino l'accesso a determinati contenuti, applicazioni e siti web (articolo 1). Al fine di definire le modalità di applicazione di tale misura si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Per promuovere tale obiettivo si introducono due ordini di misure: la prima, di cui all'articolo 2, comma 1, è volta a incentivare la predisposizione e la commercializzazione di schede elettroniche (SIM card) con le predette limitazioni attraverso un credito di imposta riconosciuto agli operatori di telefonia mobile nella misura del 20 per cento dell'ammontare del valore di vendita di ciascuna utenza e scheda elettronica (SIM card) attivata. Le risorse massime previste per tale credito di imposta ammontano a 250.000 euro per l'anno 2019 (quattro mesi) e a 1,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Sul fronte degli utenti, invece, l'articolo 2, comma 2, prevede la possibilità per i contribuenti di dedurre il 19 per cento delle spese sostenute al fine dell'attivazione della predetta utenza ad uso esclusivo del minore, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1. Secondo le stime, gli oneri per le minori entrate ammonterebbero a 237.500 euro per l'anno 2019 e a 997.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Tutela dei minori nell'accesso alla rete internet mediante gli apparecchi di telefonia mobile)
1. Al fine di tutelare i minorenni non emancipati nell'uso dei servizi di telefonia mobile e di comunicazione digitale gli operatori dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica sono tenuti a predisporre e a introdurre in commercio una scheda elettronica (SIM card), dedicata esclusivamente agli utenti minorenni, la cui installazione nel dispositivo elettronico inibisca l'accesso a siti web, applicazioni e contenuti per adulti.
2. L'utenza e la scheda elettronica di cui al comma 1 sono intestate all'utente minorenne non emancipato e contestualmente al soggetto che ne esercita la potestà genitoriale o la tutela, con validità massima fino al compimento del diciottesimo anno di età da parte del minorenne. Raggiunta l'età di cui al primo periodo l'utente, senza alcun onere, può richiedere all'operatore telefonico la rimozione dei limiti presenti nella scheda elettronica.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
Art. 2.
(Incentivi alle misure di tutela dei minori nell'accesso alla rete internet mediante gli apparecchi di telefonia mobile)
1. Al fine di promuovere il ricorso alla scheda elettronica (SIM card) dedicata esclusivamente agli utenti minorenni non emancipati ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre 2019 agli operatori dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica a fronte di ciascuna utenza e scheda elettronica attivata, ai sensi di quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 3, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento del valore di vendita a esse connesso, fino a un ammontare complessivo pari a 250.000 euro per l'anno 2019 e a 1.050.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Alle spese sostenute per l'attivazione di schede elettroniche (SIM card) ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge si applica il regime di deducibilità previsto dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della deducibilità il certificato di acquisto ovvero la fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'utente minorenne non emancipato e del soggetto che ne esercita la potestà genitoriale o la tutela risultante intestatario dell'utenza e della scheda elettronica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma è autorizzata una spesa pari a 237.500 euro per l'anno 2019 e a 997.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
3. Per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche per il passaggio da utenze e schede elettroniche tradizionali già attivate e in uso a minorenni non emancipati verso utenze e schede elettroniche predisposte ai sensi dell'articolo 1.
4. Gli incentivi di cui al presente articolo non possono comunque essere riconosciuti per un periodo superiore a quello individuato dalla differenza tra l'età anagrafica del minorenne non emancipato al momento dell'attivazione dell'utenza e della scheda elettronica e l'età di diciotto anni. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui al presente articolo a ogni utente minorenne non emancipato non può essere intestata più di una utenza e di una scheda elettronica.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 487.500 euro per l'anno 2019 e a 2.047.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.