XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1668
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ERMELLINO, ARESTA, CHIAZZESE, CORDA, DEL MONACO, IORIO, RIZZO, ROBERTO ROSSINI
Modifiche agli articoli 614 e 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di integrazione del trattamento economico accessorio e di riqualificazione del personale civile del Ministero della difesa
Presentata il 12 marzo 2019
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è diretta alla valorizzazione del personale civile del Ministero della difesa, nonché alla riconfigurazione del quadro normativo di riferimento dell'apparato amministrativo del dicastero, attraverso soluzioni strutturali che meglio soddisfano l'esigenza di dare pieno riconoscimento alla specificità professionale più volte evidenziata e riconosciuta.
Infatti, l'esistenza nel Ministero della difesa di due tipologie di personale determina, inevitabilmente, obiettive specificità della componente civile funzionalmente posta a servizio dell'operatività dello strumento militare, di cui le Forze armate costituiscono l'espressione primaria dei compiti istituzionali del dicastero. Inoltre il personale civile, che è organicamente inserito negli elementi di organizzazione dell'amministrazione, deve adeguare costantemente la propria prestazione lavorativa alla suddetta specificità e deve colmare la grave e cronica carenza organica, attraverso una maggiore efficienza e produttività nel proprio lavoro, che tuttavia non risulta compensata da serie e adeguate prospettive di avanzamento professionale e di miglioramento economico.
Questa situazione è stata resa sempre più critica dall'incresciosa constatazione del più favorevole trattamento riservato ai funzionari di altre amministrazioni centrali dello Stato, oltre che dalla collaborazione con quella parte del personale militare per la quale, pur non impiegata in attività operative, vige comunque un sistema di significativi incentivi motivazionali.
In particolare, la presente proposta di legge mira in primo luogo, con l'articolo 1, al recupero del gap economico sofferto dal personale civile del Ministero della difesa nei confronti degli altri dipendenti pubblici e della componente militare del Ministero. Essa, in effetti, si pone l'obiettivo, tra l'altro, di favorire una concreta riparametrazione del trattamento economico spettante al personale civile, colmando le divergenze retributive, in termini d'incremento del salario accessorio, attraverso un nuovo sistema in aggiunta alla retribuzione complessiva prevista dall'attuale CCNL, diretto a rafforzare e a contraddistinguere la specificità del rapporto di impiego. A tale proposito, si è ritenuto necessario istituire un Fondo integrativo strutturale nello stato di previsione del Ministero della difesa, la cui dotazione è assicurata, per l'anno 2019, dalle disponibilità allocate con la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205 del 2017), che ha introdotto l'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, assicurando il finanziamento per gli anni 2018, 2019 e 2020. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo integrativo sarà finanziato dalla legge di bilancio annuale.
In secondo luogo, la presente proposta di legge mira a riequilibrare e a razionalizzare progressivamente la distribuzione del personale civile del Ministero della difesa – formatosi nell'ambito delle peculiari strutture militari – sia in relazione alla revisione dello strumento militare nazionale di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, con la conseguente rimodulazione degli organici in riduzione, sia nella prospettiva della valorizzazione e dell'ottimizzazione dell'impiego delle professionalità del medesimo personale. Inoltre, nell'ambito dell'ottimizzazione del fabbisogno del personale, si vogliono salvaguardare, in primis, senza alcuna dispersione, le diverse professionalità impiegate nei contesti dell'area tecnico-operativa e dell'area industriale della difesa come gli stabilimenti e gli arsenali militari tra cui, in particolare, quelli appartenenti alla prima e alla seconda area funzionale. Ci si riferisce, infatti, al personale impiegato nell'area operativa, direttamente connessa alle funzioni e ai compiti istituzionali assegnati alle Forze armate, e nell'area industriale, con particolare riferimento alle esigenze di incremento dell'efficienza e di ammodernamento dello strumento militare, ovvero allo sviluppo di adeguate capacità tecnologiche e produttive a supporto delle medesime Forze armate. La presente proposta di legge tende a garantire l'accesso dall'esterno di personale di supporto alle Forze armate e il turn over del personale più esperto, senza perderne le specifiche professionalità.
Per ampliare e realizzare un più elevato livello di professionalità, l'articolo 2 della presente proposta di legge novella l'articolo 2259-ter del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e, al comma 7-bis, autorizza il Ministero della difesa, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, a indire una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e con attribuzione della fascia retributiva F2, nonché a indire una o più procedure selettive riservate per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale alla seconda area funzionale, con profilo professionale di addetto e con attribuzione della fascia retributiva F1, in conformità al CCNL del comparto Ministeri. Il comma 7-ter autorizza il Ministero della difesa, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, a indire una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della fascia retributiva F1 con profilo di assistente e con attribuzione della fascia retributiva F2, nonché a indire una o più procedure selettive riservate per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della fascia retributiva F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. L'obiettivo più significativo è rappresentato dalla previsione della quota del 40 per cento riservata al personale civile interno del Ministero della difesa, in quanto mira a offrire una soluzione a una tematica particolarmente sentita, quella della progressione verticale di carriera del personale civile stesso, attraverso l'avanzamento nelle diverse aree funzionali, nonché al riconoscimento di quella tanto auspicata specificità e della conseguente dignità retributiva.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-ter. Al fine di riqualificare e di valorizzare il personale civile contrattualizzato di cui al comma 1 appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, uniformando il trattamento economico accessorio di tale personale a quello del personale militare del Ministero della difesa, è istituito, nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del citato personale civile. Il Fondo integrativo è finanziato ai sensi del comma 2-bis ed è destinato all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
2-quater. Lo stanziamento del Fondo integrativo di cui al comma 2-ter è stabilito, a decorrere dall'anno 2021, dalla legge di bilancio annuale».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riqualificazione e valorizzazione del personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Ai fini della riqualificazione e della valorizzazione del personale civile di cui al comma 1, nonché dell'incremento dell'efficienza dello strumento militare nazionale, anche mediante processi di razionalizzazione delle dotazioni organiche, da operare nel rispetto delle vigenti consistenze massime, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, a indire una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e con attribuzione della fascia retributiva F2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a indire una o più procedure selettive riservate per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale alla seconda area funzionale, con profilo professionale di addetto e con attribuzione della fascia retributiva F1, in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.
7-ter. Il Ministero della difesa è autorizzato, per le finalità di cui al comma 7-bis, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, a indire una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della fascia retributiva F1 con profilo di assistente e con attribuzione della fascia retributiva F2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a indire una o più procedure selettive riservate per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della fascia retributiva F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.
7-quater. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli ultimi accessi. Gli effetti economici e giuridici derivanti dalle procedure di cui ai commi 7-bis e 7-ter si producono a decorrere dalla loro definizione. Per le finalità di cui ai medesimi commi 7-bis e 7-ter si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa».