XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1559
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SILLI
Modifiche agli articoli 579 e 580 del codice penale, in materia di omicidio del consenziente e di istigazione o aiuto al suicidio
Presentata il 31 gennaio 2019
Onorevoli Colleghi! – Il 14 febbraio 2018, la corte di assise di Milano ha deciso di chiedere alla Consulta, a cui sono stati trasmessi gli atti del processo, la valutazione della legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio contestato a Marco Cappato. Ricordiamo che Marco Cappato aveva accompagnato Fabiano Antoniani in una clinica svizzera per effettuare la procedura di suicidio assistito nel febbraio 2017.
Il 24 ottobre 2018 la Corte costituzionale ha sospeso la sua decisione sul caso della morte di Fabiano Antoniani e ha annunciato che lo esaminerà solo a settembre 2019 per consentire al Parlamento di legiferare in materia e di approvare una «appropriata disciplina» sul suicidio assistito. «Il Parlamento intervenga sul suicidio assistito, faccia una legge entro un anno. Quella attuale ha vuoti di tutela»: è stata questa la richiesta della Consulta, rinviando, come detto, la decisione sull'aiuto al suicidio a settembre 2019.
La presente proposta di legge vuole provare a fare chiarezza proprio riguardo al reato di aiuto al suicidio come attualmente normato dal codice penale al fine di vietare, seppur indirettamente, l'eutanasia attiva diretta, l'eutanasia volontaria, l'eutanasia non volontaria e l'eutanasia involontaria nonché il suicidio assistito e il concorso ad esso.
L'articolo 1 modifica gli articoli 579 e 580 del codice penale al fine di specificare che i reati di omicidio del consenziente (articolo 579) e di istigazione o aiuto al suicidio (articolo 580) sono estesi anche a chi, direttamente o indirettamente, agevola la morte di un uomo o vi contribuisce, con il consenso di quest'ultimo.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 579 del codice penale, le parole: «Chiunque cagiona la morte di un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque cagiona, direttamente o indirettamente, ovvero agevola la morte di un uomo o vi contribuisce».
2. Al primo comma dell'articolo 580 del codice penale, le parole: «Chiunque determina altri al suicidio» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, direttamente o indirettamente, determina altri al suicidio».