FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1530

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRAVERSI

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose trasportate in condotte

Presentata il 23 gennaio 2019

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  Onorevoli Colleghi! – Il 24 luglio 2012 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L197 la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, cosiddetta «direttiva Seveso III», entrata in vigore il 13 agosto dello stesso anno, per essere recepita dagli Stati membri entro il 1° giugno 2015.
  L'Italia ha recepito la direttiva nel proprio ordinamento giuridico con il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che ha abrogato i decreti legislativi n. 334 del 1999 e n. 238 del 2005 di attuazione delle precedenti direttive in materia.
  La necessità di un adeguamento della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, cosiddetta «direttiva Seveso II», si evince dalle motivazioni contenute nella nuova direttiva di seguito sintetizzate.
  La direttiva Seveso II stabiliva norme per la prevenzione di incidenti rilevanti causati da determinate attività industriali, nonché per la limitazione delle loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. La direttiva ha consentito di ridurre la probabilità e le conseguenze di tali incidenti e ha permesso di garantire un maggiore livello di protezione in tutta l'Unione. Il riesame della direttiva aveva confermato che il tasso di incidenti rilevanti si era mantenuto stabile. Se, nel complesso, le sue disposizioni erano adeguate, si sono rese necessarie alcune modifiche volte a rafforzare ulteriormente il livello di protezione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti. Parallelamente, si è ritenuto opportuno adeguare il sistema istituito dalla direttiva alle modifiche apportate al sistema unionale di classificazione delle sostanze e delle miscele al quale essa faceva riferimento. È stato quindi ritenuto opportuno sostituire la direttiva Seveso II per fare sì che il livello di protezione esistente fosse mantenuto e ulteriormente rafforzato, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui attraverso l'ottimizzazione o la semplificazione delle procedure, a condizione che la sicurezza e la protezione dell'ambiente e della salute umana non fossero compromesse.
  Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e i costi ecologici ed economici di un incidente gravano non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati. Occorre pertanto stabilire e applicare misure di sicurezza e di riduzione dei rischi al fine di evitare eventuali incidenti, ridurre il rischio che si verifichino e attenuarne le eventuali conseguenze, rendendo così possibile garantire un elevato grado di protezione in tutta l'Unione europea.
  La nuova direttiva Seveso III, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 105 del 2015, prevede di migliorare e aggiornare la disciplina relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in base alle esperienze acquisite con la direttiva Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati, di semplificare l'attuazione degli interventi in materia nonché di ridurre gli oneri amministrativi. Prevede, altresì, un migliore accesso all'informazione sui rischi dovuti alle attività degli impianti industriali e su come comportarsi in caso di incidente. Garantisce la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e di avviare azioni legali per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o forme di partecipazione, in applicazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.
  Le misure contenute nella direttiva Seveso III dovrebbero garantire la prevenzione degli incidenti e la loro gestione nelle industrie a rischio di incidente rilevante e nel territorio in cui tali industrie operano.
  Il 17 aprile 2016 a Genova una tubatura di proprietà della società IPLOM Spa, industria di raffinazione, commercio e trasporto di prodotti petroliferi, presso la zona di Fegino (Genova) ha subìto un cedimento mentre stava trasportando petrolio dal Porto petroli di Genova Multedo Spa verso la raffineria di Busalla, alla quale è collegato con la suddetta infrastruttura, riversando prima nel rio Pianego e poi nel rio Fegino, nel torrente Polcevera e infine in mare quasi 700.000 litri di petrolio, causando un grave danno al territorio.
  Lo sversamento, oltre che recare danni al territorio, ha danneggiato direttamente anche la salute dei cittadini che hanno dovuto inalare, per giorni, i microinquinanti dispersi nella zona senza essere sottoposti ad alcun monitoraggio sugli effetti fisici di tale dispersione.
  Il caso dello sversamento di petrolio dai depositi della società IPLOM Spa del Fegino a Genova ha riproposto la questione della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti per tutte le strutture che sono complementari agli impianti assoggettati alla normativa della direttiva Seveso III.
  Il decreto legislativo n. 105 del 2015 di recepimento della direttiva non aveva all'epoca considerato l'opportunità di estendere al trasporto di sostanze pericolose in condotte il campo di applicazione della direttiva stessa escludendo, all'articolo 2, comma 2, lettera d), il «trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto».
  I criteri e gli indirizzi tecnico-operativi per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze per l'ambiente pubblicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel 2013 confermano la necessità di valutare nell'ambito delle procedure previste dalla direttiva Seveso III i rischi delle condutture e infrastrutture esterne agli impianti ai quali si applica la medesima direttiva.
  L'obiettivo del rapporto è quello di fornire ai tecnici del sistema di protezione criteri e indirizzi tecnico-operativi da applicare per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze ambientali originati dal rilascio incontrollato di sostanze eco-tossiche nelle acque superficiali quali fiumi, laghi, acque costiere e marine.
  Dal predetto rapporto si evince che la maggior parte delle aziende a rischio di incidente rilevante che trattano o stoccano prodotti petroliferi e sostanze ecotossiche (sopra soglia) in prossimità di un corpo idrico superficiale opera nelle vicinanze di corsi d'acqua di rilevante interesse dal punto di vista delle dimensioni, della capacità di veicolare sostanze o della diretta connessione con il comparto marino costiero.
  Sempre l'ISPRA, nel maggio 2016, ha pubblicato la traduzione del documento «Question&AnswerDirective 2012/18/EC – Seveso III» della Commissione europea che contiene le risposte ad alcuni quesiti specifici posti alla Commissione stessa dalle autorità nazionali degli Stati membri. Essi riguardano questioni tecniche emerse nell'attuazione della direttiva e delle precedenti direttive.
  In particolare, il primo quesito riportato nel documento è il seguente: «Qual è la relazione tra la direttiva Seveso III e la Convenzione n. 174 del 1993 dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, soprattutto riguardo alle condotte e alle installazioni nucleari?».
  La Commissione ha risposto così: «Gli Stati membri che hanno ratificato in tutte le sue parti la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con quest'ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati membri estenderanno l'ambito di applicazione della direttiva Seveso III all'interno della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti provvedimenti».
  Appare quindi chiarissima la dichiarazione della Commissione che conferma la possibilità di estendere l'applicazione della direttiva Seveso III anche agli oleodotti o comunque alle condutture che trasportano sostanze pericolose che sono comunque connesse con tali impianti.
  È importante anche il riferimento alla Convenzione dell'OIL n. 174 del 1993 relativa alla prevenzione degli incidenti industriali maggiori. La Convenzione si applica, tra l'altro, anche a trasporti al di fuori del sito di un'installazione se attraverso condotte (lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo 1).
  Tra l'altro, la Convenzione impone al gestore di prevedere:

   1) misure tecniche di manutenzione e di ispezione sistematica dell'installazione;

   2) piani e procedure di emergenza efficaci, con procedure mediche di emergenza, da applicare nel sito in caso di incidente maggiore o di minaccia di un tale incidente, nonché la verifica e la valutazione periodica dell'efficacia di questi piani e di queste procedure e la loro revisione, se necessario;

   3) informazioni adeguate ai lavoratori e alle autorità competenti e, quindi, anche alla comunità locale interessata;

   4) un rapporto di sicurezza sulla base delle informazioni di cui ai punti precedenti e da aggiornare periodicamente anche su richiesta dell'autorità competente, che quindi può intervenire sulla valutazione dei rischi a prescindere dalla volontà del gestore;

   5) dopo un incidente, un rapporto dettagliato recante le misure necessarie per evitare nuovi incidenti.

  Considerati la normativa vigente, le indicazioni della Commissione europea, nonché la Convenzione dell'OIL e i rischi effettivi che il caso relativo alla società IPLOM Spa ha riproposto all'attenzione delle autorità competenti in materia di impatto ambientale in caso di incidenti a condotte di sostanze pericolose, si ritiene opportuno proporre alcune modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 105 del 2015, estendendo il campo di applicazione dello stesso decreto.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto»;

   b) al comma 2, la lettera d) è abrogata.

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