FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1488

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BIGNAMI, GELMINI

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione di immagini di carattere sessuale

Presentata il 9 gennaio 2019

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  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende disciplinare, anche alla luce dei recenti e tragici fatti di cronaca che si susseguono con frequenza preoccupante, il reato legato al cosiddetto «revenge porn» (vendetta porno), un'espressione usata per indicare la condivisione pubblica di immagini private, realizzate nell'intimità e di carattere sessualmente esplicito, spesso allo scopo di vendicarsi dopo la fine di una relazione. Gli episodi legati alla diffusione di tali immagini o video, senza il consenso della persona interessata, sono notevolmente aumentati negli ultimi anni anche con il boom delle tecnologie digitali che consentono di diffondere video via internet o attraverso piattaforme di messaggistica istantanea in modo velocissimo e senza alcun tipo di filtro.
  Spesso alla diffusione di tali immagini si accompagnano, proprio per vendetta, informazioni dettagliate sulla vittima, al fine di renderla identificabile e per cagionare alla stessa umiliazioni e sofferenze.
  In diversi, tragici casi la vittima è arrivata perfino al suicidio a seguito della diffusione delle proprie immagini che la ritraevano in momenti di intimità.
  In molti Paesi sono state approvate norme specifiche per contrastare tale fenomeno: è il caso della Germania, del Regno Unito, di molti Stati degli Stati Uniti, del Canada e di Israele. In Italia non è ancora previsto un reato specifico e pertanto il fenomeno in esame deve essere ricondotto ad altre fattispecie (molestie, stalking, estorsione e, nei casi più gravi, anche istigazione al suicidio).
  L'articolo 1 della presente proposta di legge si prefigge, dunque, di individuare chiaramente un nuovo reato, introducendo l'articolo 612-ter del codice penale che prevede, al primo comma, la reclusione da uno a quattro anni e una multa non inferiore a 5.000 euro per chiunque diffonda, offra o ceda ad altri, con qualsiasi mezzo, senza l'espresso consenso della persona o delle persone interessate, immagini o video privati, con contenuti di carattere sessuale e realizzati sotto la ragionevole aspettativa della privacy, allo scopo di causare danno, umiliazione o vessazione morale alla persona offesa. Il secondo comma prevede aggravanti specifiche. Il terzo comma prevede la reclusione da uno a tre anni nel caso di diffusione di materiale pornografico virtuale, realizzato utilizzando l'immagine della persona alla quale si intende cagionare il danno.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 612-ter.- (Diffusione di immagini di carattere sessuale) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con una multa non inferiore a euro 5.000, chiunque diffonda, offra o ceda ad altri, con qualsiasi mezzo, senza l'espresso consenso della persona o delle persone interessate, immagini o video privati, con contenuti di carattere sessuale e realizzati sotto la ragionevole aspettativa della tutela dei dati personali, allo scopo di causare danno, umiliazione o vessazione morale alla persona offesa.
   La pena della reclusione di cui al primo comma è aumentata fino a sei anni nei seguenti casi:

   a) se la diffusione avviene attraverso la rete internet o attraverso strumenti di tecnologia digitale, messaggistica istantanea e multipiattaforme digitali o comunque con mezzi atti a ottenere un'ampia diffusione delle immagini e dei video di cui al primo comma;

   b) se il fatto è commesso dal coniuge o dall'ex coniuge, dal convivente o dall'ex convivente o da persona che è o è stata legata alla persona offesa da una relazione sentimentale.

  La diffusione di materiale pornografico virtuale, realizzato utilizzando l'immagine della persona alla quale si intende cagionare il danno, è punita con la reclusione da uno a tre anni. Per materiale pornografico virtuale si intendono immagini o video realizzati con tecniche di elaborazione grafica volte a far apparire come vere situazioni non reali».

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