FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1396

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BELOTTI, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FRASSINI, FURGIUELE, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI, ZORDAN

Introduzione del comma 564-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di estensione delle provvidenze previste per le vittime del dovere ai consulenti tecnici d'ufficio, ai curatori fallimentari e agli ufficiali giudiziari che siano deceduti o abbiano riportato un'invalidità permanente nello svolgimento delle loro funzioni

Presentata il 23 novembre 2018

torna su

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata ad assicurare la massima tutela da parte dello Stato alle figure del professionista consulente tecnico d'ufficio (CTU), nominato dal giudice ex articolo 61, primo comma, del codice di procedura civile, dell'ufficiale giudiziario e del curatore fallimentare che durante lo svolgimento delle loro funzioni vengono aggrediti.
  Ad oggi, con riferimento ai CTU e ai curatori fallimentari, nonostante da un lato sia ormai consolidato il principio di responsabilità di questi professionisti, chiamati con sempre maggior frequenza a rispondere del proprio operato e della esatta esecuzione della prestazione richiesta, dall'altro essi non godono, nell'esercizio delle mansioni di consulenti dei tribunali, di alcuna copertura assicurativa nel caso di aggressioni ad opera di una delle parti o di altri cittadini. Allo stesso modo anche gli ufficiali giudiziari, che rappresentano il «front office» nei casi di fallimenti e sfratti, non beneficiano di tutele particolari in caso di aggressioni. Un fenomeno, quello delle violenze ai danni di CTU, ufficiali giudiziari e curatori fallimentari, che si sta ripetendo con frequenza preoccupante, talune volte addirittura con risvolti drammatici come nel caso del geometra quarantaquattrenne, padre di famiglia, assassinato a colpi da arma da fuoco lo scorso 9 novembre a Portacomaro, nell'astigiano, da un novantenne, mentre stava eseguendo, per conto del tribunale di Asti, un sopralluogo per la valutazione di un appartamento a seguito di una causa di pignoramento.
  Ma gli episodi sono, come detto, sempre più numerosi, come denunciato anche dall'Ordine dei medici dopo l'aggressione a Foggia, nel maggio scorso, di un medico legale incaricato dal locale tribunale di effettuare accertamenti su alcuni risarcimenti assicurativi.
  Poiché il CTU riveste una funzione molto delicata nel processo, tanto da definirlo una sorta di «occhiale» del giudice, è esposto a diversi profili di responsabilità nell'adempimento del proprio mandato giurisdizionale. In particolare, la violazione da parte del CTU dei compiti assegnati dal giudice o l'inesatta esecuzione dell'incarico conferito comportano almeno tre fattispecie di responsabilità: la responsabilità disciplinare, quella penale e quella civile.
  Dall'altro lato, però, il CTU non gode di un'adeguata tutela, a esclusione di quella limitata alla propria assicurazione che, però, non copre sempre gli episodi di violenza e aggressione subiti. Un concetto analogo vale anche per i curatori fallimentari e gli ufficiali giudiziari.
  Il presente progetto di legge, quindi, vuole garantire una doverosa garanzia assicurativa e legale ai consulenti dei tribunali e ai curatori fallimentari vittime di episodi di violenza durante lo svolgimento delle funzioni attribuite loro dagli organi giudiziari. Di fatto i CTU vengono elevati, durante lo svolgimento degli incarichi loro assegnati, a pubblici ufficiali.
  Per quanto riguarda, invece, gli ufficiali giudiziari la presente proposta di legge intende, dal punto di vista della tutela, parificarli ai magistrati ordinari, vista la delicatezza del loro ruolo e del rischio che comporta la loro attività.
  La legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), ai commi 563 e 564 dell'articolo 1, ai quali è stata poi data attuazione con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, si applica a un elenco di pubblici funzionari particolarmente esposti a essere vittime nello svolgimento del proprio dovere: i magistrati ordinari e gli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria e alla polizia municipale. Sono poi compresi, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nello svolgimento delle funzioni d'istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
  Sono inoltre equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
  La legge n. 266 del 2005 ha, dunque, ampliato significativamente la definizione di «vittima del dovere» in senso sia soggettivo, in quanto include tutti i dipendenti pubblici, sia oggettivo, giacché estende il beneficio alle svariate e differenziate ipotesi delineate dall'articolo 1, commi 563 e 564.
  La presente proposta di legge, quindi, prevede una modifica all'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 aggiungendo all'elenco delle categorie riconosciute come vittime del dovere anche i CTU incaricati dai tribunali, i curatori fallimentari designati dai tribunali e gli ufficiali giudiziari in organico presso i tribunali locali, i quali, durante lo svolgimento delle loro funzioni, siano deceduti o abbiano subìto un'invalidità permanente per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo 1, comma 563.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo il comma 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

   «564-bis. Sono altresì equiparati ai soggetti di cui al comma 563 i consulenti tecnici nominati dal giudice ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile, i curatori fallimentari designati dal tribunale nonché gli ufficiali giudiziari, i quali siano deceduti o abbiano riportato un'invalidità permanente per effetto diretto di lesioni subite in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento delle loro funzioni».

  2. Con regolamento da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del comma 564-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

torna su