FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1393

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BELLUCCI, ACQUAROLI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI

Introduzione di obblighi di informazione a carico dei produttori sul contenuto e sugli effetti delle sostanze liquide impiegate nelle sigarette elettroniche

Presentata il 22 novembre 2018

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  Onorevoli Colleghi! – L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) indica il fumo di tabacco come la principale minaccia per la salute e il primo fattore di rischio delle malattie croniche non trasmissibili. A tal riguardo, occorre evidenziare che nell'Unione europea il fumo determina 700.000 decessi ogni anno, 70.000 dei quali avvengono in Italia. Il Ministero della salute, tra i danni derivati dall'uso del tabacco, indica le neoplasie maligne come il tumore ai polmoni e le patologie cardiovascolari quali l'infarto miocardico e l’ictus.
  In Italia, secondo i dati del 2017 proposti dall'Osservatorio fumo, alcol e droga dell'Istituto superiore di sanità (ISS), sono presenti 11 milioni di fumatori, ovvero il 22,3 per cento della popolazione, di cui 1,3 milioni sono fumatori di sigarette elettroniche.
  Le sigarette elettroniche, in particolare, sono costituite da un dispositivo elettrico che, per mezzo di una scarica di corrente, riscalda elementi resistivi che portano a temperatura di ebollizione il liquido, con o senza nicotina, presente al loro interno e determinano l'evaporazione dello stesso.
  La popolazione dei fumatori di sigarette elettroniche può essere così ripartita: il 67,8 per cento è costituito da fumatori duali (fumano sia sigarette tradizionali che la sigaretta elettronica), il 31,2 per cento da ex fumatori e l'1 per cento da soggetti che non hanno mai fumato. Inoltre, secondo quanto rilevato dall'ISS, la percentuale dei soggetti che hanno ricominciato o iniziato a fumare sigarette tradizionali, successivamente all'utilizzo di sigarette elettroniche, è pari al 22,1 per cento, mentre quella di coloro che hanno ridotto il numero di sigarette equivale al 25,7 per cento e quella di chi ha smesso di fumare è pari al 14,4 per cento.
  La comunità scientifica ha evidenziato che la sigaretta elettronica è sempre più impiegata dai giovani, che essa può essere usata come porta d'ingresso al consumo di nicotina e, altresì, che il suo dispositivo può essere utilizzato anche per inalare i cannabinoidi ed ulteriori sostanze illegali.
  Secondo la Food and Drug Administration (FDA), l'uso delle sigarette elettroniche fatto dagli adolescenti ha assunto le dimensioni di una vera e propria epidemia, poiché gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado che usano regolarmente le sigarette elettroniche sono più di 2 milioni. In Italia, in base a quanto rilevato dall'ISS, si riscontra che il 16,4 per cento del totale dei fumatori di sigarette elettroniche è costituito da giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, e tale percentuale tende ad aumentare.
  Si ritiene importante sottolineare che le sigarette elettroniche, non contenendo tabacco, non sono soggette alla stessa regolamentazione delle sigarette tradizionali e, per tale motivazione, i produttori dei liquidi impiegati per il loro uso non sono obbligati a specificare le sostanze chimiche in essi presenti. Fino ad oggi, inoltre, nonostante le sigarette elettroniche siano vendute anche in farmacia, esse non sono classificate come prodotti anti-fumo e, per tale motivo, non sono progettate secondo gli standard imposti ai prodotti farmaceutici come accade, invece, per i prodotti che rilasciano la nicotina in forma controllata, quali i cerotti e le gomme da masticare.
  Nel 2014, inoltre, l'OMS ha segnalato che non vi sono né studi scientifici né evidenze scientifiche che confermino la sicurezza dell'uso della sigaretta elettronica ed il suo grado di efficacia rispetto al reale apporto da offrire a coloro che intendano smettere di fumare.
  Con ordinanze del Ministero della salute del 2013, poi rinnovate con l'ordinanza del 2 settembre 2014, in Italia è stato disposto il divieto di vendita di sigarette elettroniche contenenti nicotina ai soggetti minori di 18 anni e, con il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE, è stato disposto il divieto di commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina in misura superiore a 20 mg/ml, oltre all'obbligo di vendita del liquido di ricarica in appositi contenitori il cui volume non deve superare i 10 millilitri totali.
  È opportuno specificare, altresì, che la nicotina usata per la produzione dei liquidi impiegati nelle sigarette elettroniche è estratta dal tabacco e, durante tale processo, possono originarsi impurità derivanti dalla materia prima. Queste ultime sono alcaloidi minori derivanti dal tabacco (nornicotina, anatabina, anabasina, miosmina, cotinina, N’-ossidi della nicotina, β-nicotirina e β-nornicotirina) e possono formarsi a seguito dell'attività batterica o dei processi di ossidazione nel corso della lavorazione del vegetale.
  Secondo l'Istituto nazionale dei tumori, il liquido impiegato nelle sigarette elettroniche, oltre alla nicotina, contiene formaldeide (una sostanza dichiarata cancerogeno di tipo 1), polveri sottili e metalli pesanti come cromo, cadmio, nichel (in quantità maggiori rispetto alla sigaretta tradizionale) e piombo. Tali metalli possono migrare nell'aerosol generato dalla sigaretta elettronica e comportare un elevato rischio sia per la salute degli utilizzatori che per quella degli astanti, in quanto possibile causa di lesioni oculari, irritazione cutanea, mutagenicità sulle cellule germinali e cancerogenicità.
  La presente proposta di legge, dunque, persegue l'obiettivo di colmare l'evidenziata lacuna normativa, introducendo nel nostro ordinamento una regolamentazione che obblighi le case produttrici dei liquidi impiegati nelle sigarette elettroniche a indicare le sostanze chimiche presenti nella soluzione, la loro quantità e percentuale presente nel prodotto commercializzato, nonché gli eventuali rischi e danni derivanti dalla loro assunzione.
  La presente proposta di legge si prefigge, in conclusione, quale principio generale, di costituire una base fondamentale per consentire agli utilizzatori di sigarette elettroniche di compiere scelte consapevoli in relazione alle sostanze consumate e, dunque, alle possibili conseguenze da esse derivanti, impedendo errori dovuti alla scarsa conoscenza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Le aziende produttrici delle sostanze liquide impiegate nelle sigarette elettroniche hanno l'obbligo di indicare il contenuto e gli effetti di tali sostanze, dando informazioni corrette e complete in ordine alle loro caratteristiche qualitative e quantitative, in termini assoluti e percentuali, nonché ai rischi e ai danni derivanti dal loro utilizzo.
  2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in modo facilmente leggibile su un'apposita etichetta apposta sul contenitore delle sostanze nonché su un foglio illustrativo contenuto all'interno della relativa confezione.

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