XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1280
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BOND
Modifica all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di capacità e requisiti professionali degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro
Presentata il 18 ottobre 2018
Onorevoli Colleghi! — Il personale addetto ai servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, sulla base di una formazione di livello universitario in materie tecnico-scientifiche, svolge attività ispettiva presso i luoghi di lavoro, verificando la corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza e prevenzione antinfortunistica, contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per tutti gli aspetti da questo disciplinati. In tale attività sono comprese le relazioni quotidiane con i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché con altri soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni di categoria, i sindacati e altre organizzazioni della più varia natura.
Volendo ricostruire il percorso storico della figura del tecnico della prevenzione, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, nell'attribuire alle unità sanitarie locali (USL) l'esercizio delle funzioni per le attività di prevenzione, aveva previsto che esse si avvalessero di operatori dei propri servizi di igiene e dei servizi multizonali. Inoltre, per quanto riguarda l'igiene del lavoro, alle USL erano attribuiti i compiti svolti dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo della salute dei lavoratori, mediante l'organizzazione di propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro.
Con il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle USL, viene definito il ruolo tecnico del personale che esplica funzioni di vigilanza e ispezione.
Con il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, recante «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali», furono poi stabiliti i nuovi titoli per l'accesso ai relativi concorsi pubblici: diplomi di perito industriale, perito agrario e geometra.
Con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, all'articolo 25 venivano attribuite al personale di vigilanza e ispezione attività e funzioni orientate verso l'autonomia professionale, mentre la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, ha cancellato ogni residuo concetto di ausiliarietà e complementarità. Al tecnico della prevenzione viene assegnato un proprio campo di attività, gli vengono riconosciute una propria responsabilità professionale, una propria autonomia professionale e pari dignità rispetto alle altre professioni sanitarie.
Nel decreto del Ministero della sanità 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, viene definita l'equipollenza di diplomi e attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e dei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Il decreto del Ministero della salute 3 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, ha modificato i diplomi e gli attestati equipollenti, aggiungendo la guardia di sanità e il personale dell'ex comando antidroga e dell'ex Comando antisofisticazioni e sanità, transitato nel Comando dei carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di brigadiere.
Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dell'azienda sanitaria locale (ASL) e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria. I tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono dei professionisti all'interno del Servizio sanitario nazionale.
Nelle ASL i tecnici della prevenzione possono essere inseriti nei servizi di prevenzione e protezione, di medicina legale, ingegneristico e altri. Alcune procure, vista la preparazione dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, hanno formato sezioni di polizia giudiziaria ad alta specializzazione.
Per quanto riguarda le attribuzioni, il tecnico della prevenzione è un funzionario che riveste la duplice qualifica di pubblico ufficiale e di ufficiale di polizia giudiziaria ed esercita poteri sia di tipo preventivo che repressivo degli illeciti penali e amministrativi connessi alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Egli ha facoltà di accedere, a qualunque ora del giorno e della notte e in ogni parte, nei laboratori, negli opifici, nei cantieri, negli uffici, nei locali di pubblico spettacolo e nei lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché nei dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Inoltre, ha facoltà di visitare, in qualsiasi momento e in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi e di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritenga necessarie per l'adempimento del suo compito, comprese quelle sui processi di lavorazione.
I poteri sono dunque molteplici e possono suddividersi fondamentalmente in due macro-aree: l'ambito penalistico, potendo applicare le norme del codice penale e le eventuali norme speciali, qualora ravvisi gli estremi di un reato; a tal fine, egli ha il potere di adottare, secondo il codice di rito, tutti gli atti di polizia giudiziaria, sia di propria iniziativa che delegati dalla procura della Repubblica, compresi rilievi, perquisizioni, sequestri, fermi o arresti di persone; l'ambito amministrativo, potendo contestare violazioni amministrative e irrogare le relative sanzioni.
La presente proposta di legge prevede che il personale qualificato sopra descritto, che abbia già svolto attività di vigilanza e ispezione nella pubblica amministrazione in materia di sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro da almeno un quinquennio, possa essere abilitato alla funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione senza dover frequentare i corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, con riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché in materia di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in considerazione dei titoli e dell'esperienza maturata.
Si tratta di personale di elevata specializzazione, al quale la normativa vigente attribuisce la funzione di vigilanza e ispezione e che dispone dei poteri amministrativi di accesso, diffida e disposizione, nonché dei poteri repressivi in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, e che la proposta puntualmente individua nelle seguenti categorie:
personale che esercita funzioni ispettive nell'ambito dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
personale che esercita funzioni ispettive nell'ambito delle agenzie regionali per la protezione ambientale, che dispone dei medesimi poteri;
ispettori incaricati ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
ispettori del lavoro, come individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti che, nella pubblica amministrazione, svolgono da almeno un quinquennio attività di vigilanza o ispettive in materia di sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e di lavoro irregolare possono svolgere la funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione e di conseguenza anche se non hanno frequentato i corsi di formazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo. Le disposizioni del periodo precedente si applicano al personale dipendente o incaricato di organi di vigilanza della pubblica amministrazione, al quale, ai sensi delle norme vigenti, sono attribuite funzioni di vigilanza e ispettive e le connesse facoltà di accesso, di diffida e di disposizione e la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, appartenente a una delle seguenti categorie: personale che esercita funzioni ispettive nell'ambito dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 13 del presente decreto, ovvero nell'ambito delle agenzie regionali per la protezione ambientale; ispettori incaricati ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; ispettori del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303».