XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1243
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Disposizioni in materia di rilascio della licenza di porto d'armi agli appartenenti alle Forze di polizia
Presentata il 4 ottobre 2018
Onorevoli Colleghi! – La disciplina del porto d'armi ai fini della difesa personale, con specifico riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia, è dettata dall'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nel disciplinare la materia, l'articolo citato effettua una distinzione tra l'ufficiale di pubblica sicurezza e l'agente di pubblica sicurezza.
Sicché, gli ufficiali di pubblica sicurezza, secondo quanto riportato dal comma 1 dell'articolo 73, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevede il rilascio della licenza di porto d'armi – armi sia lunghe che corte, oltre al bastone animato – nei confronti dei soggetti che ne facciano richiesta, «in caso di dimostrato bisogno», previo accertamento dei requisiti necessari e a prescindere dalla loro qualificazione soggettiva.
Nella categoria degli ufficiali di pubblica sicurezza sono da includere gli appartenenti ai ruoli dirigenziali o direttivi del personale che svolge funzioni di polizia nella Polizia di Stato, compresi gli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, nonché gli ufficiali e i marescialli aiutanti, sostituti di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri.
Per gli agenti di pubblica sicurezza (ordinari e riconosciuti come tali da norme di legge), il citato articolo 73 del regolamento prevede, al secondo comma, che essi siano autorizzati a portare senza licenza le armi di cui sono muniti, ovvero solamente quelle in dotazione ufficiale, a termini dei rispettivi regolamenti. L'articolo, sul punto, fa espresso rimando agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690. Ciò comporta che nella categoria degli agenti di pubblica sicurezza siano contemplati: gli appartenenti al ruolo degli agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti della Polizia di Stato; gli ispettori (ad esclusione dei marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza), i sovrintendenti, gli appuntati e i carabinieri semplici dell'Arma dei carabinieri; gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
Quanto riportato deve essere posto in relazione con l'articolo 77 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo il quale l'appartenente, di ogni ordine e grado, alla Polizia di Stato che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione e con la multa. La norma trova applicazione, con riguardo agli appartenenti alla Polizia di Stato – escludendo gli ufficiali di pubblica sicurezza –, nell'ipotesi in cui tali soggetti portino, fuori dall'orario di servizio, armi diverse da quelle di ordinanza, senza la licenza di cui all'articolo 42 del TULPS, precedentemente menzionato.
Il quadro normativo delineato, oltre ad essere complesso e quindi di non immediata comprensione, prevede un ingiustificato trattamento nei confronti degli appartenenti alle Forze di polizia che non rivestono la qualifica di «ufficiale di pubblica sicurezza».
Difatti, secondo quanto disposto dal secondo comma del citato articolo 73, il personale delle Forze di polizia che non riveste la funzione di «ufficiale di pubblica sicurezza» porta, senza licenza, le armi di ordinanza ma, per portare altre armi comuni da sparo, deve richiedere il rilascio della licenza di porto d'armi di cui all'articolo 42 del TULPS e, quindi, dimostrare il bisogno di difendersi.
È sicuramente paradossale che un agente di pubblica sicurezza, in considerazione del lavoro svolto e delle funzioni ad esso attribuite, debba dimostrare il «bisogno di difendersi». Inoltre, la difesa della propria persona non può essere sempre soddisfatta con l'arma d'ordinanza in dotazione con riguardo a tutte le circostanze in cui gli appartenenti alle Forze di polizia possono trovarsi, durante e fuori dal servizio, nell'adempimento degli obblighi istituzionali imposti dalla legge. È bene ricordare, infatti, che l'articolo 57 del codice di procedura penale conferisce ai soggetti suddetti la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, attribuzione che impone agli stessi l'obbligo di porre in essere gli adempimenti di cui all'articolo 55 del medesimo codice (prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale) e ne sanziona il mancato adempimento.
L'esigenza che si prospetta, soprattutto in relazione all'allarmante situazione che sta attraversando il nostro Paese a causa dell'elevato tasso di criminalità che si registra negli ultimi anni, è quella di eguagliare la posizione degli appartenenti alle Forze di polizia con riferimento al porto d'armi.
Al fine di garantire e di ottimizzare le attività del personale delle Forze di polizia avente una qualifica diversa da quella di ufficiale di pubblica sicurezza, la presente proposta di legge mira a concedere la possibilità a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia di portare armi diverse da quelle di ordinanza in seguito a una mera richiesta del porto d'armi per difesa personale. Inoltre, la richiesta non dovrà essere supportata da spese od oneri accessori, considerando sufficiente l'attestazione relativa a mansioni e incarichi svolti e ricoperti rilasciata dalle amministrazioni e dai comandi competenti.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al personale appartenente alle Forze di polizia è riconosciuta la facoltà di richiedere il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale a seguito di attestazione delle amministrazioni e dei comandi competenti.
2. La richiesta di cui al comma 1 non è gravata da alcun tipo di spesa od onere accessorio a carico del personale di cui al comma 1.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.