FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1115

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHULLIAN

Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in materia di deposito telematico di atti e documenti, e all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di notificazioni e comunicazioni eseguite mediante posta elettronica certificata nei riguardi delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 7 agosto 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende ovviare a due situazioni di assoluta incertezza in materia di processo amministrativo telematico, create da disposizioni normative poco chiare e da una serie di decisioni giurisprudenziali contrastanti.
  L'articolo 1 reca disposizioni per chiarire la portata di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in relazione alla scadenza del termine per il deposito telematico degli atti giudiziari. Tale disposizione prevede che «È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo».
  Se il deposito è effettuato entro le ore 12:00 (ossia l'orario previsto per il deposito prima dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico) dell'ultimo giorno consentito nulla quaestio, ma, se è effettuato oltre le ore 12:00, le conseguenze sono tutt'altro che chiare.
  Secondo una tesi (a titolo esemplificativo, si vedano le sentenze n. 31 del 2018 del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige di Trento e n. 3309 del 2018 del Consiglio di Stato) il deposito telematico si considera perfezionato e tempestivo anche se è effettuato dopo le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito e, in tal caso, unicamente i termini a garanzia delle controparti per contestare gli atti depositati oltre le ore 12:00 decorrono dal giorno successivo.
  Secondo l'altra tesi (si veda la sentenza n. 3136 del 2018 del Consiglio di Stato), la norma va interpretata nel senso che il deposito nell'ambito del processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma, se è effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del codice del processo amministrativo e oltre le ore 12, si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo ed è dunque tardivo.
  Per porre fine a questa ambiguità, l'articolo 1 della presente proposta di legge riformula il comma 4 dell'articolo 4 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiarendo il significato della norma nel senso affermato dalla prima tesi giurisprudenziale summenzionata, rendendo quindi possibile il deposito fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno utile. È appena il caso di rilevare che una diversa soluzione male si concilierebbe con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti, che ha fatto venire meno i vincoli orari dell'apertura delle cancellerie.
  Con l'articolo 2 si intende chiarire un'altra situazione di indubbia incertezza riguardante la notificazione degli atti processuali a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) alle pubbliche amministrazioni.
  Il regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, stabilisce, all'articolo 14, comma 2, che «Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».
  Il citato comma 12 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha onerato le amministrazioni pubbliche di comunicare, entro il 30 novembre 2014, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le notificazioni ai fini della formazione di un apposito elenco presso il Ministero della giustizia.
  Il comma 1-bis dell'articolo 16-ter del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 – aggiunto dall'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, – ha esteso alla giustizia amministrativa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 16-ter.
  Il comma 1, a sua volta, dopo aver subito varie modifiche successivamente alla sua introduzione, dispone che, ai fini della notificazione, si intendono per pubblici elenchi «quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia».
  A seguito della modifica apportata dall'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del citato decreto-legge n. 90 del 2014, l'indice delle pubbliche amministrazioni (iPA) previsto dall'articolo 16, comma 8, del decreto-legge n. 185 del 2008 non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti.
  Il citato articolo 16, comma 8, del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche istituiscano una casella di posta elettronica certificata e ne diano comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che così provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. L'iIPA era stato quindi dapprima equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 179 del 2012, ma, a seguito delle modifiche sopra ricordate, non è più richiamato dalla norma come novellata, che continua a richiamare l'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008, ma limitatamente al comma 6, che riguarda il registro delle imprese.
  Ne discende che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad un'amministrazione pubblica, non può essere utilizzato qualunque indirizzo PEC, ma solo quelli inseriti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.
  A questo complesso quadro normativo si aggiunge il fatto paradossale che, mentre tante (se non tutte) le pubbliche amministrazioni hanno un indirizzo telematico inserito nel registro iPA, pochissime lo hanno comunicato al Ministero della giustizia ai fini della ricezione delle notifiche via PEC, benché sia scaduto da quasi quattro anni il relativo termine.
  Come è intuibile, tantissimi atti vengono notificati a indirizzi PEC tratti dal registro iPA, ma tali indirizzi non sono contenuti anche nel registro tenuto dal Ministero della giustizia. Alcune sentenze (a titolo esemplificativo si veda la sentenza n. 204 del 2018 del Tribunale regionale per la giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige di Bolzano) sanciscono la nullità di tale notificazione, con la conseguenza che, in difetto di iscrizione dell'amministrazione pubblica al registro del Ministero della giustizia, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee.
  Altre sentenze, invece (a titolo esemplificativo, si veda la sentenza n. 216/2018 del CGARS), riconoscono all'interessato l'errore scusabile ex articolo 37 del codice di procedura amministrativa e la conseguente remissione in termini, anche in considerazione del doveroso rispetto di un diritto fondamentale, quale quello di difesa in giudizio, che non tollera subdole compressioni.
  Pertanto, con l'articolo 2 della proposta di legge si propone di inserire il comma 1-ter all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la validità delle notificazioni e delle comunicazioni degli atti processuali eseguite mediante PEC agli indirizzi risultanti dal registro iPA anche se le pubbliche amministrazioni non abbiano provveduto a comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero della giustizia, ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 16, comma 12, del medesimo decreto-legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 4, comma 4, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando la tempestività del deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno consentito, i termini a difesa e per la fissazione delle udienze camerali e pubbliche decorrono dal giorno successivo al deposito».

Art. 2.

  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-ter. Le notificazioni e le comunicazioni di cui al comma 1 eseguite mediante posta elettronica certificata agli indirizzi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si considerano valide anche se le pubbliche amministrazioni non abbiano comunicato il loro indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 12, del presente decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».

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