XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1081
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata QUARTAPELLE PROCOPIO
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
sulla nazionalità, fatta a Strasburgo il 6 novembre 1997
Presentata il 6 agosto 2018
Onorevoli Colleghi! – In data 6 novembre 1997 è stata firmata la Convenzione europea sulla nazionalità, fatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma degli Stati membri e degli Stati non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione e all'adesione degli altri Stati non membri.
Tale importante trattato internazionale è entrato in vigore il 1° marzo 2000, in seguito alla ratifica da parte di Austria, Repubblica di Moldavia e Repubblica Slovacca.
In seguito, altri 18 Stati si sono dotati degli strumenti di ratifica conseguenti: la Convenzione è quindi in vigore, allo stato attuale, in 21 dei 29 Stati firmatari.
I princìpi fondamentali della Convenzione sono la prevenzione dell'apolidia, la non discriminazione nelle questioni concernenti la nazionalità e il rispetto per i legittimi interessi privati e pubblici.
Questo importante strumento internazionale consente di consolidare in un unico testo tutti gli aspetti più rilevanti relativi all'acquisizione e alla perdita della nazionalità, obbligando gli Stati contraenti a rendere più facile l'acquisto della cittadinanza anche in favore delle persone nate nel proprio territorio, in presenza di determinati requisiti, e a stabilire regole certe e un periodo di soggiorno non superiore a dieci anni per la richiesta della cittadinanza.
La Convenzione garantisce che la nazionalità sia perduta solo per ragioni valide e non possa essere ritirata arbitrariamente e che le procedure che disciplinano le richieste di nazionalità siano giuste, eque e prevedano la possibilità di presentare ricorsi. Si stabiliscono poi i princìpi in merito a quelle persone che corrono il rischio di divenire apolidi in conseguenza di una successione statale.
Il nostro Paese, quindi, dopo ben quattordici anni dall'entrata in vigore, non ha ancora recepito queste essenziali norme di civiltà giuridica in materia di diritto di cittadinanza.
Lo stato di apolidia, difatti, priva la persona non soltanto di fondamentali diritti civili e politici, ma lede profondamente la dignità del singolo e danneggia gravemente il rapporto di questi con la comunità nella quale vive.
Diversi milioni di persone in tutto il mondo si trovano oggi in questo limbo legale, potendo godere solo di un limitato accesso alla protezione legale nazionale o internazionale, o a diritti fondamentali quali quelli alla salute e all'istruzione.
La migliore dottrina distingue tra apolidia «originaria», ossia la condizione del soggetto che nasce privo di cittadinanza, e apolidia «successiva» o «derivata», ossia la condizione di chi perde la cittadinanza per un evento successivo alla nascita, per volontà dello Stato o dell'individuo, senza acquistarne un'altra. Dal punto di vista degli effetti concreti per il migrante, però, tale distinzione rileva soltanto nell'ambito delle procedure finalizzate al riconoscimento dello status di apolide, richiesto spesso per regolarizzare la posizione del migrante, al fine di ottenere un permesso di soggiorno e di svolgere regolare attività lavorativa.
Con l'adesione alla Convenzione di New York del 1954, gli Stati firmatari si sono impegnati a facilitare l'assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi: difatti, la legge italiana prevede che gli apolidi possano ottenere la naturalizzazione dopo un periodo di residenza abbreviato a cinque anni.
La Convenzione europea sulla nazionalità introduce una serie di norme atte a sanare alla radice il problema:
a) all'articolo 4, comma b, si prevede che l'apolidia deve essere evitata negli Stati contraenti;
b) all'articolo 6, paragrafo 1, comma b, si prevede che l'orfano di genitori ignoti acquisisca immediatamente la cittadinanza del Paese d'origine;
c) all'articolo 6, paragrafo 2, comma b, si prevede un massimo di cinque anni per l'acquisizione della nazionalità da parte dell'apolide;
d) all'articolo 6, paragrafo 4, comma d, si prevedono procedure facilitate per l'acquisizione della nazionalità da parte dell'apolide;
e) all'articolo 7, paragrafo 3, si introducono norme atte a prevenire la perdita della nazionalità da parte del soggetto che altrimenti risulterebbe apolide;
f) all'articolo 18, paragrafo 1, si prevede che gli Stati adottino ogni misura possibile per evitare casi di apolidia in occasione delle successione tra Stati.
Per quanto concerne invece la normativa sulla cittadinanza, già nel dicembre 2012 l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso la convinzione che sia «opportuno rendere possibile l'acquisizione della cittadinanza da parte dei figli minori di immigrati già di fatto integrati nella nostra comunità nazionale», al fine di innovare una disciplina ormai considerata anacronistica, in quanto non rispecchia il mutamento strutturale del bilancio demografico del nostro Paese in materia di migrazioni.
In Italia sono presenti oltre 1 milione di minori di origine straniera (400.000 dei quali sono nati nel nostro Paese). I tempi sono maturi per dare i diritti di cittadinanza a minori nati e cresciuti nel nostro Paese, considerando l'integrazione de facto che avviene attraverso la frequenza scolastica e l'apprendimento della lingua e cultura italiane.
La Convenzione apporterebbe importanti innovazioni in questo senso, comportando notevoli passi in avanti da parte del nostro Paese in materia di diritti di cittadinanza.
Si ritiene importante, quindi, che resti vivo il dibattito sulla cittadinanza, al fine di adoperarsi per la tutela del diritto della persona ad essere cittadino del Paese del quale si sente parte: la cittadinanza dovrebbe rispecchiare quanto più possibile il senso di appartenenza che nasce e si sviluppa durante il percorso formativo della persona integrata realmente nella comunità.
Inoltre, si ritiene utile, anche in questa sede, avanzare delle considerazioni sugli effetti della privazione della cittadinanza e sulla difficoltà di ottenere lo status di apolide, affinché il nostro Paese adegui le norme alle convenzioni internazionali sottoscritte: è necessario, innanzitutto, semplificare e sburocratizzare le procedure per la richiesta dello status di apolide in via amministrativa, anche superando il requisito della residenza anagrafica (oggi per ottenere l'apolidia è richiesta la «residenza anagrafica»).
Infine, è davvero auspicabile l'approvazione delle norme sulla concessione della cittadinanza. Introducendo uno ius soli (più o meno temperato), difatti, molti apolidi de facto potrebbero ottenere la cittadinanza italiana, senza dover prima ottenere lo status di apolide, e soltanto dopo potrebbero avanzare richiesta di cittadinanza.
Per questi motivi, presento a Voi, Onorevoli Colleghi, la presente proposta di legge, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla nazionalità, composta da tre articoli.
L'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla nazionalità.
L'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione.
L'articolo 3 individua l'entrata in vigore del provvedimento.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla nazionalità, fatta a Strasburgo il 6 novembre 1997, di seguito denominata «Convenzione».
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TRADUZIONE NON UFFICIALE