FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1013

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato SCHULLIAN

Modifica all'articolo 134 della Costituzione, concernente il ricorso diretto alla Corte costituzionale per la tutela dei diritti fondamentali

Presentata il 26 luglio 2018

torna su

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge costituzionale è volta a introdurre nell'ordinamento italiano un importante strumento di tutela dei diritti fondamentali, già previsto in altri Stati europei. Si tratta del ricorso diretto all'organo di giustizia costituzionale, presentato da chiunque sia stato leso da un potere pubblico in uno dei suoi diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
  L’amparo previsto nell'ordinamento spagnolo, la Verfassungsbeschwerde tedesca e l'analogo istituto della Costituzione austriaca assumono una funzione di chiusura del sistema delle garanzie costituzionali nei rispettivi ordinamenti, garantendo la tutela dei diritti fondamentali, ove altri strumenti di tutela non siano disponibili o si siano rivelati inefficaci.
  Bisogna tenere presente che nei Paesi che ammettono questa forma di tutela essa impegna in modo assolutamente prevalente il lavoro degli organi di giustizia costituzionale per via del numero altissimo di ricorsi presentati. Per tale motivo si rendono necessari dei meccanismi di filtro per non compromettere la funzionalità dell'organo di giurisdizione costituzionale e la tempestività delle sue decisioni. In Germania, ad esempio, il ricorso è proponibile solo dopo il preventivo esaurimento dei ricorsi giurisdizionali, cioè dopo che siano stati percorsi tutti i possibili gradi di giudizio presso i tribunali ordinari o amministrativi.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale apporta una modifica all'articolo 134 della Costituzione, inserendo tra le pronunce di competenza della Corte costituzionale anche quelle sui ricorsi diretti presentati da soggetti individuali per la tutela dei loro diritti fondamentali.
  L'articolo 2 definisce in maniera più compiuta alcuni punti concernenti il nuovo istituto. Il ricorso può essere presentato contro qualsiasi atto, azione od omissione di uno dei poteri pubblici (s'intende, nazionali), anche di quelli legislativo e giudiziario, che abbia provocato una lesione di uno dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Tale possibilità di ricorrere non è limitata agli «atti» formali dei poteri pubblici, ma è estesa a qualsiasi condotta posta in essere da questi.
  Il comma 2 definisce il contenuto del ricorso, consistente nell'indicazione del diritto che si ritiene violato e dell'atto, azione od omissione che si assumono lesivi, stabilisce il termine per la sua proposizione e pone come condizione per la ricevibilità il previo esaurimento di tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nazionale.
  Il comma 3 disciplina l'efficacia delle pronunce di accoglimento del ricorso, prevedendo che la Corte costituzionale, quando accerti la violazione del diritto fatto valere in giudizio, ovviamente previa verifica della consistenza dello stesso, ordini al potere pubblico che ha posto in essere la condotta lesiva di compiere le azioni necessarie per rimuovere la situazione pregiudizievole. Appare opportuno attribuire alla Corte anche il potere di stabilire il termine entro il quale il potere pubblico deve ottemperare alla sentenza. Qualora la violazione derivi da un atto emanato dal pubblico potere, ne è previsto l'annullamento.
  I commi 4 e 5 disciplinano gli effetti delle sentenze emanate dalla Corte costituzionale sui ricorsi diretti per la tutela di diritti fondamentali. Le sentenze di accoglimento dovrebbero avere – ove possibile – efficacia erga omnes e, conseguentemente, come effetto l'annullamento dell'atto o del provvedimento lesivo e non semplicemente la sua disapplicazione nel singolo caso concreto. Viceversa, le sentenze di rigetto dovrebbero aver efficacia esclusivamente inter partes, non precludendo a terzi la possibilità di instaurare un nuovo giudizio per le stesse ritenute violazioni.
  I termini di efficacia delle pronunzie sono stabiliti in modo tale da non incidere su effetti consolidati dell'atto, dell'omissione o della condotta lesiva né su rapporti giuridici definiti alla data di pubblicazione della decisione, in analogia con quanto è previsto per le dichiarazioni di illegittimità costituzionale a seguito di giudizi in via incidentale. Non si è ritenuto opportuno conferire alla pronunzia efficacia ex tunc, poiché ciò, investendo una pluralità di situazioni e rapporti giuridici definiti, non dedotti nel procedimento, comporterebbe effetti imprevedibili, le cui conseguenze non potrebbero essere apprezzate dal giudice nella fase di decisione.
  Per quanto riguarda la disciplina processuale, l'articolo 3 della presente proposta di legge costituzionale rinvia alle norme che regolano il procedimento per la decisione dei ricorsi in materia di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.
  L'articolo 4 differisce l'efficacia delle disposizioni degli articoli precedenti al centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale, così assicurando alla Corte costituzionale il tempo necessario per l'eventuale adozione di norme regolamentari integrative e delle misure organizzative necessarie. Dalla stessa data la Corte assume la nuova funzione conferita, che può essere esercitata relativamente ad atti, azioni od omissioni intervenuti successivamente al medesimo termine.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

   1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso da un potere pubblico in uno dei propri diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione».

Art. 2.

  1. Il ricorso previsto dal quarto capoverso dell'articolo 134 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, può essere presentato da chiunque ritenga di avere subìto personalmente, in modo diretto e attuale, a causa di un atto, un'azione o un'omissione di un pubblico potere, la lesione di un proprio diritto fondamentale garantito dalla Costituzione.
  2. Il ricorso di cui al comma 1 è ammesso a condizione che siano stati preventivamente esperiti tutti gli altri rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento. Il ricorso, contenente l'indicazione del diritto fondamentale che si assume violato e dell'atto, azione od omissione del pubblico potere che ha provocato la lesione, è presentato alla Corte costituzionale, unitamente a copia della sentenza dell'organo della giurisdizione superiore che ha pronunziato in via definitiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data del suo passaggio in giudicato.
  3. La Corte costituzionale, quando accoglie il ricorso, dichiara la violazione del diritto fondamentale e ordina al pubblico potere che l'ha commessa di farne cessare gli effetti entro il termine da essa stabilito. Ove la lesione derivi da un atto emanato dal pubblico potere, lo annulla con effetto dalla data di pubblicazione della decisione.
  4. La decisione con cui la Corte costituzionale accoglie il ricorso ha efficacia nei riguardi di tutti coloro, ancorché non ricorrenti, che abbiano subìto la lesione del medesimo diritto fondamentale per la medesima causa dedotta in giudizio. Sono fatti salvi gli effetti consolidati e i rapporti giuridici definiti alla data di pubblicazione della decisione.
  5. La decisione con cui la Corte costituzionale respinge il ricorso fa stato a ogni effetto nei riguardi del ricorrente e dei suoi eredi o aventi causa. È ammessa la proposizione di ricorsi da parte di altri soggetti legittimati ai sensi dei commi 1 e 2, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

Art. 3.

  1. Al procedimento sulle controversie di cui alla presente legge costituzionale si applicano le disposizioni previste per la decisione dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.
  2. La Corte costituzionale può adottare, con regolamento, le norme integrative necessarie per l'attuazione della presente legge costituzionale.

Art. 4.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  2. La Corte costituzionale esercita le funzioni di cui alla presente legge costituzionale a decorrere dal termine stabilito dal comma 1 con riferimento a giudizi su atti, azioni od omissioni intervenuti successivamente al medesimo termine.

torna su