CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 12 ottobre 2020
XVIII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 2700
EMENDAMENTI
S. 1925 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Approvato dal Senato).

Relatori: Mancini e Raduzzi.

N. 1.

Seduta dell'8 ottobre 2020

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I periodi di integrazione precedentemente richiesti, autorizzati ed effettivamente utilizzati, ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma;

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: interamente autorizzato con le seguenti: integralmente fruito.
1. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente,

   sopprimere il comma 3;

   all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 230.
1. 2. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. I datori di lavoro iscritti all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, nel rispetto del limite di cui al comma 7, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per tutto il periodo di sospensione del versamento delle entrate tributarie e non tributarie di cui all'articolo di cui all'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ulteriormente modificato dall'articolo 99 del presente decreto legge.
1. 3. Labriola.

  Ai commi 9 e 10, sostituire, rispettivamente, le parole: 31 agosto 2020 e: 30 settembre 2020, con le seguenti: 31 ottobre 2020.
1. 4. Polverini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sono soppresse le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;

   b) dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

   «1-ter. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.
   1-quater. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.
   1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.
   1-sexies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1».

  2. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-sexies del presente decreto».
1. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 1-bis.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.
(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

  1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.
1-bis. 01. Bagnasco.

ART. 1-ter.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Misure a sostegno dell'area di crisi industriale complessa della Regione Molise)

  1. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Molise per un onere complessivo di 7 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per Tanno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1-ter. 01. Durigon, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Misure a sostegno dell'area di crisi industriale complessa della Regione Marche)

  1. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Marche per un onere complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1-ter. 02. Latini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifica dell'età di collocamento a riposo obbligatorio dei ricercatori universitari)

  1. All'articolo 34, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: «sessantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo».
1-ter. 0100. Lacarra.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che non richiedono con le seguenti: per le unità produttive ove non sono stati richiesti.

  Conseguentemente,

   al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale;

   al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale.
3. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.
*3. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.
*3. 3. Bagnasco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 01. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 114 comma 4, sostituire le parole: 250 milioni, con: 200 milioni.
3. 02. Polverini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)

  1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.
  2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-sexies.
(Sospensione delle nome in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

   1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
   2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni».
3. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

   a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

   b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

   c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

   d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento, al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
  3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
  4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

   a) non aver cessato o sospeso la propria attività;

   b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;

   c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;

   d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;

   e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

  4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e ii recupero del beneficio già fruito.
  5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere in possesso di un master di 1o o 2o livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;

   b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;

   c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

  6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
6. 01. Zangrillo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

  1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

   b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

   c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

  2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
6. 02. Zangrillo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Prestazioni agricole di lavoro accessorio)

  1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, per favorire la tenuta del comparto agricolo, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, n. 96, fino al termine dello stato di emergenza:

   a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

   b) le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

   c) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

   d) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 03. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

  1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

  1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

  2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).
7. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 8.

  All'articolo 8 sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Articolo 93.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

   1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   1.1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato».
8. 1. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. 2. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «1» con il seguente:

  1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 e all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma28 della legge n. 92 del 2012 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di ventiquattro mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. 3. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: in deroga all'articolo 21 sono aggiunte: commi 01, 1, 2 e 3;

   b) dopo le parole: ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi sono aggiunte: o del diverso periodo previsto dei contratti collettivi;
8. 4. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 9.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) liberi professionisti del settore turistico, titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020 e iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o alla Gestione degli esercenti attività commerciali alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 6.
9. 2. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Nuove indennità peri lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano percettori di altre forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a euro 1000 per ciascun mese.
  2. Possono beneficiare dell'indennità di cui al comma 1 i professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 19 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
  3. Ai fini della determinazione del fatturato e della riduzione, viene escluso il fatturato prodotto da attività svolte prima del 28 febbraio 2020.
  4. Alla copertura degli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

   b) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.
9. 01. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Nuova indennità liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
9. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «delle strutture ricettive», inserire le seguenti: «e delle imprese turistiche, ivi inclusi i pubblici esercizi»; e la parola: «otto», è sostituita con la parola: «quindici».
9. 03. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

  1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «5.000», è sostituita dalla seguente: «10.000» ovunque ricorra;

   b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché delle imprese del settore agricolo»;

   c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
9. 04. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 10-bis.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

  1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-bis. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni in materia di previdenza peri pescatori professionali)

  1. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo la parola: «pescicoltura», sopprimere la seguente: «ecc»;

   b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: «I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.».

  2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprano il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.
  3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le seguenti: «e delle acque interne».
10-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

   «2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 245,2 milioni di euro per il 2020 e di 45,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
10-bis. 03. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10-bis. 04. Di Muro, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

  1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero delle vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 30 novembre 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti d'età, come prevista dai rispettivi ordinamenti dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché dei medici anche se esercitano l'attività professionale presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
10-bis. 05. Giannone, Lupi.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rafforzamento attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

  1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all'Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) quanto a 200.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione del Polo Mantenimento Armamento Leggera di Terni)

  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 10 unità, mediante corso concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 30.000 per l'anno 2020, a euro 120.000 per l'anno 2021, a euro 215.000 per l'anno 2022 e a euro 290.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 02. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di La Spezia)

  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

   a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;

   b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

   c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, agii oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368,420 per l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 03. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro)

  1. Al fine di rafforzare le possibilità di accesso agli studi universitari in un territorio particolarmente colpito dalle alterazioni dell'ambiente e del sistema economico-produttivo nonché per il potenziamento delle attività di ricerca a tutela della salute umana e del riequilibrio sostenibile, l'Università degli studi di Bari istituisce, in via sperimentale, nella sede decentrata di Taranto, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2020-2021 al 2022-2023, il polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro.
  2. Per la promozione delle attività del Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro è autorizzata la spesa aggiuntiva di 9 milioni di euro, a favore dell'Università degli studi di Bari per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante incremento delle risorse destinate all'FFO e sulla base di un piano strategico predisposto dalla stessa in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università adottate dal Ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43. Ai fini dell'assegnazione delle sopraindicate risorse, con il predetto piano strategico viene fra l'altro prevista l'istituzione da parte dell'Università di Bari di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia con sede a Taranto a decorrere dall'a.a. 2020/2021, ferme restando le procedure di accreditamento di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e relative alla programmazione nazionale degli accessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.
  3. Allo scadere del triennio di operatività, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca dell'intera offerta formativa accreditata presso la sede decentrata di Taranto, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, all'istituzione dell'università degli studi di Taranto. Le relative coperture finanziarie sono da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse del fondo per il potenziamento delle attività di ricerche svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11. 04. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in merito allo sviluppo del Tecnopolo del Mediterraneo)

  1. Per potenziare l'operatività della fondazione denominata «Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 732 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione della stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 05. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a tutela della fauna marina del Golfo di Taranto)

  1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla definizione delle misure per la protezione e la tutela dei mammiferi marini dalle minacce che gravano sul loro habitat, da rispettare nella porzione della piattaforma continentale ricadente nel Golfo di Taranto, delimitata dalla congiungente Capo di Leuca e Punta Alice e appartenente alla Baia storica del Golfo di Taranto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816.
  2. L'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è modificato come segue: dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la lettera: «ee-octies) Isole Cheradi;».
  3. Ai sensi della legge 6 dicembre 1992, n. 394, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Puglia e sentita la Conferenza Unificata, è istituita la riserva naturale statale «Isole Cheradi».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2021, e in euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 06. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Contributi a sostegno della valorizzazione dell'identità culturale originaria della città di Taranto e di promozione dello sviluppo nel territorio)

  1. Al fine di valorizzare l'identità culturale originaria della città di Taranto e di promuovere lo sviluppo nel territorio, danneggiato dalla crisi del settore siderurgico, sono attribuiti contributi, pari a 100 mila euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni per l'anno 2022 per il finanziamento di specifici progetti.
  2. I progetti di cui al comma 1, anche in funzione dello sviluppo dei circuiti di promozione culturale e turistica , compresi quelli d'interesse per la costa ionica e per i comuni contermini e quelli di ambito interregionale, consistono in interventi di recupero, restauro, riutilizzo sostenibile e rigenerazione urbana, con particolare riguardo alla valorizzazione delle aree di interesse archeologico, compresi i siti archeologici subacquei, delle strutture storiche, delle componenti artistiche e dei contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 07. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto)

  1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 150 mila euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 08. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi per demolizione strutture abusive nella Città Vecchia di Taranto)

  1. Al fine di sostenere l'opera di riqualificazione della Città Vecchia di Taranto, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni per l'anno 2022 per sostenere il comune di Taranto nella demolizione di strutture presenti nella sopracitata area e dichiarate abusive.
  2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 09. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Imu Taranto)

  1. Al fine di contribuire al ristoro ambientale della città di Taranto, l'imposta Municipale Unica (IMU) di spettanza statale sugli immobili di categoria catastale D, ricadenti nel medesimo Comune, per le annualità 2020, 2021 e 2022, è destinata al Comune di Taranto per essere impiegata in interventi strutturali inerenti la riqualificazione urbana, l'efficientamento energetico e i servizi sociali.
11. 010. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex ILVA)

  1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori Ex Uva in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato «Fondo di solidarietà Lavoratori Ex Uva in Amministrazione straordinaria» destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 011. Labriola.

ART. 14.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Ai trattamenti d'integrazione salariale di cui al comma che precede non sono applicabili le disposizioni sui termini decadenziali di invio delle domande di accesso e di conguaglio.
14. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

  1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il quarto comma dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4.1 benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, totali o parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.».
  2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

  3. I commi quinto e sesto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogati.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

   a) quanto a 46 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;

   c) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e a 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
15. 1. Binelli, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) prima dei comma 1, inserire il seguente:

  01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma:

   «1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1.»;

   b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

  1-bis. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 3 8, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, dopo le parole: «oneri derivanti dal comma 1» aggiungere le seguenti: «, primo periodo,»;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-bis, stimati in 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

   c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».
15. 2. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non riversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.
15. 3 . Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

   «2. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».

  2-ter. All'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei giudizi in materia, di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente.».
  2-quater. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria».
  2-quinques. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.
  3-ter. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-ter e 2-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. 4. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

  1. Le somme relative ai risarcimenti e ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti in ragione della condizione di disabilità sono escluse dal patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono adottate le modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 volte a recepire la disposizione di cui al comma 1.
  3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
  4. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 01. Ribolla, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 21.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, primo periodo, le parole: «1200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1800 euro» e le parole: «nel periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2020»;

   b) al comma 11, le parole: «1.569 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.782 milioni di euro».

  Conseguentemente, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole «2000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3000 euro»;

   b) al comma 5, le parole «236,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «354,9 milioni di euro».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21. 2. Gobbato, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il bonus di cui al comma 8, articolo 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto altresì ai lavoratori, con reddito familiare ISEE non superiore a 50 mila euro, che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare un genitore ultrasettantacinquenne e un regolare contratto di lavoro per l'assistenza alla persona, nonché ai nuclei monofamiliari composti da pensionati ultrasettantacinquenni, con reddito ai fini Irpef inferiore a 100 mila euro, che hanno in essere un regolare contratto di lavoro per la propria assistenza.

  Conseguentemente all'articolo 114, al comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le parole: 50 milioni.
21. 1. Polidori.

ART. 21-bis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I genitori lavoratori con figli con disabilità nanna diritto a fruire alternativamente, per tutto il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio disabile convivente, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al novanta per cento della retribuzione. Per i genitori lavoratori dipendenti l'indennità è calcolata, nella predetta misura, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità è calcolata in misura pari al novanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al novanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. La fruizione del congedo di cui al presente comma è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 100. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 21-ter.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.
(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole «giugno 2020» sono aggiunte le seguenti: «nonché di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 104,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21-ter. 01. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22. 1. Colletti, Siragusa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi con le seguenti: Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493;

   b) al comma 1, sostituire la parola: donne con la seguente: persone;

   c) al comma 2, dopo le parole: entro il 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493.».
22. 2. Polverini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Aggiungere infine il seguente comma:

  3-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a garantire i soggetti di cui al comma 1 da infortuni a seguito di incidenti domestici. All'onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
22. 3. Polidori.

ART. 23.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis). Residenza in Italia per almeno dieci anni di almeno un componente del nucleo familiare, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;.
23. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 24.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti;

  13-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del «Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo» previsto dall'articolo 183, comma 11-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.
  13-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24. 2. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al fine di realizzare e sviluppare la piattaforma unica nazionale AWARE e la rete di monitoraggio sensoristico finalizzata alla salvaguardia, sicurezza e alla manutenzione programmata del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e paesaggistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo AWARE per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma unica nazionale per l'utilizzo sistemico dei dati satellitari e sensoristici di terra e per la costruzione della rete unica di monitoraggio del patrimonio culturale italiano», con una dotazione finanziaria annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2020.
  13-ter. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24. 3. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 24-bis.

  Sopprimerlo.
*24-bis. 1. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimerlo.
*24-bis. 2. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 25.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, gli Enti locali, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, possono procedere alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale dipendente in rapporto a tempo indeterminato a condizione che l'ente disponga della copertura economica nel proprio piano assunzionale prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e purché il personale interessato abbia superato con successo il periodo di prova e non sia stato assunto ai sensi degli articoli 90 e 110 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni.
25. 1. Viviani, Di Muro, Foscolo, Rixi, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. È comunque prorogata, causa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino a marzo 2021, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato scadute al 31 dicembre 2020.
25. 2. Cestari, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'art. 25 aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

  1. Per gli Enti Locali la possibilità di utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dall'anno 2011 all'anno 2018 è estesa fino al 31.12.2021.
25. 0100. Rizzetto.

  Dopo l'art. 25 aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Proroga procedure concorsuali)

  1. All'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

    2) alla lettera b), le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
25. 0101. Rizzetto.

  Dopo l'art. 25 aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Esaurimento graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)

  1. In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle Pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
25. 0102. Rizzetto.

ART. 25-bis.

  Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.
(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

  1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di contagio, incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del Covid-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
25-bis. 01. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

  1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di contagio, garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
  2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
25-bis. 02. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.
(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia Penitenziaria)

  1. A1 fine di ridurre i maggiori costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di contagio, rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del Covid-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.
25-bis. 03. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 26.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: 663,1 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 790 milioni di euro;

   b) al comma 1-bis, capoverso comma «2-bis», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Durante il medesimo periodo, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta nelle modalità di cui al presente comma, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili di cui al comma 2 è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.;

   c) al comma 1-quater, le parole: 337,1 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 464 milioni di euro e dopo le parole: si provvede sono inserite le seguenti: quanto a 126,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
26. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 26, comma 1-bis, sostituire le parole: 15 ottobre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2020.
26. 2. Bagnasco, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26.1.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

  1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
26. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 26-bis.

  Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-ter.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 355 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000», sono sostituite con le seguenti: «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000».

   b) le parole: «520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029», con le parole: «1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2020, 670 milioni di euro per l'anno 2021, 759 milioni di euro per l'anno 2022, 848 milioni di euro per l'anno 2023, 937 milioni di euro per l'anno 2024, 1026 milioni di euro per l'anno 2025, 1.115 milioni di euro per l'anno 2026, 1.203 milioni di euro per l'anno 2027, 1.291 milioni di euro per l'anno 2028 e a 1.379 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
26-bis. 01. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-ter.
(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

  1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
26-bis. 02. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 600 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
26-bis. 03. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

  1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
26-bis. 04. Sisto, Zangrillo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

  1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, i quali rimangono disciplinati secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Garante».
26-bis. 05. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 26-bis , aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

  1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, il quale viene assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, sulla base di quanto stabilito con deliberazione del Garante».
26-bis. 06. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

ART. 26-ter.

  Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modalità dì dilazione dei debiti contributivi in presenza di accordo dì ristrutturazione o di concordato preventivo)

  1. Al fine di fronteggiare la crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica da SARS-Cov 2, considerate le condizioni socio-economiche del contesto territoriale dell'impresa ed i conseguenti rischi sul piano occupazionale, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» gli accordi di ristrutturazione dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, non possono prevedere una rateizzazione superiore a centoventi rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente; la proposta di pagamento dilazionato, nelle ipotesi di cui all'articolo 182-ter, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non può essere superiore a dieci anni con previsione di almeno due rate annuali di pari importo e applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente.
  2. La previsione di cui al comma 1 si applica agli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e agli accordi di cui all'articolo 182-ter, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non acora sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
26-ter. 01. D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

  1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

   «Art. 2. – (Definizione) – 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
   2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
   3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
   4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;

    2) il comma 2 e sostituito dal seguente:

   «2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili»;

   c) all'articolo 5, comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «sono tenute a».
26-ter. 02. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 27.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle aree della regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio il cui tessuto socioeconomico risulti ancora gravemente compromesso a causa dai gravi eventi sismici occorsi negli anni 2008, 2009, 2016 e 2017 e in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento è ridotto di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ed il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto dia 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
27. 1. Baldelli, Martino, Polidori, Rotondi, Nevi, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

    1) sopprimere le parole: «in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico»;

    2) sostituire le parole da: «in regioni che nel 2018 presentavano» a «tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» con le seguenti: «nel territorio nazionale»;

   b) abrogare il comma 2;

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 2. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: del settore agricolo e.
27. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo le parole: media nazionale, aggiungere le seguenti: nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017,.
27. 4. Prisco, Acquaroli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

  2-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al presente articolo non rientra nella disciplina degli aiuti di Stato prevista dal Titolo II, Capo II, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
27. 5. Cantalamessa, Gusmeroli.

  Al comma 1, dopo le parole: e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale inserire le seguenti: e in regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

  Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per il 2020 e di 50 milioni a decorrere dal 2021.
27. 6. Baldelli, Nevi, Polidori, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto nelle regioni Lazio Marche ed Umbria in favore dei medesimi soggetti con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia localizzata in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009 n. 99, nonché nell'area di crisi di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.;

   b) al comma 4, dopo le parole: dell'articolo 114 aggiungere le seguenti: e per 90 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 45 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.
27. 7. Polverini, Baldelli, Nevi, Polidori, Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1.
27. 8. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo per l'agevolazione contributiva per l'occupazione nella Regione Friuli Venezia Giulia)

  1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 e dalla concorrenza dovuta dalla fiscalità di vantaggio applicata dagli altri Stati appartenenti all'Unione europea confinanti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 12 gennaio 2021 un Fondo per la riduzione del costo del lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia.
  2. Il Fondo, con una dotazione annuale di 500 milioni di euro, è utilizzato al fine di esonerare i datori di lavoro dal versamento di una quota dei contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia, sono determinate le modalità di accesso all'agevolazione e la quota di esonero, in modo che le minori entrate non siano superiori alla dotazione di cui al comma 2.
  4. All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il Ministro del lavoro provvede a rideterminare i destinatari e gli importi dei benefici del reddito di cittadinanza al fine di garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.
27. 01. Novelli, Sandra Savino, Pettarin, Mandelli.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo per il sostegno dell'occupazione in Friuli Venezia Giulia quale area svantaggiata)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo destinato a ridurre il costo del lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia per contrastare la concorrenza dei regimi fiscali più vantaggiosi che vigono negli Stati esteri di confine appartenenti all'Unione Europea, i cui effetti si sono aggravati con l'epidemia da Covid-19.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, con una dotazione annua di 600 milioni di euro, è destinato a riconoscere ai datori di lavoro privati, con esclusione dei contratti di lavoro domestico, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di accesso alle risorse e nel limite della dotazione del Fondo.
  4. Agli oneri della presente manovra si provvede ai sensi dell'articolo 114, a decorrere dall'anno 2010.
27. 0100. Rizzetto

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Applicazione dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle Zone economiche speciali)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo la lettera a-sexies), è aggiunta la seguente:

   a-septies). Le ZES possono comprendere anche le aree definite Siti di interesse nazionale, alle quali si applica l'articolo 252-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla riconversione industriale dei siti di interesse nazionale (SIN).

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27. 02. Labriola.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways nelle Zone Economiche Speciali)

  1. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Presidente del Comitato di indirizzo di cui al medesimo articolo 4, comma 5, segnalano, al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, tra quelle ricomprese nell'elenco –anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60 per cento dell'intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all'iter autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.
  2. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita, delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.
  3. Gli elenchi di cui al comma 2 sono approvati con Delibera CIPE che, eventualmente, dispone l'assegnazione dei fondi per tutte le nuove infrastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.
  4. Per le nuove infrastrutture, di cui al comma 3, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 2, nonché tutti gli interventi funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
  6. Al fine di accelerare il completamento dell'opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà, e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.
  7. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell'opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell'opera, sull'interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l'opera. Il Giudice delle indagini preliminari, sentito il Pubblico Ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del presente comma. In caso di diniego, il Giudice delle indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.
  8. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Presidente del Comitato di indirizzo può avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9. Il Commissario delle ZES istituite può richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 4 del «Regolamento in materi di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi» adottato dall'ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.
  10. All'articolo 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e sostenibile e con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono individuate e approvate con delibera CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture “verdi” finalizzate al turismo ed alla mobilità “dolce” non motorizzata (greenways).
   1-ter. All'onere derivante dal comma precedente sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell'anno 2020, 13 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
27. 03. Labriola.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

  1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del green new deal, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.
  2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28. 01. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 29.

  Al comma 8, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2020 inserire le parole: eventualmente prorogabile.
29. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 8 sostituire le parole: nella tabella di cui all'allegato B con le seguenti: nella tabella di cui all'allegato A.
29. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
29. 3. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 29-ter.

  Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.
  2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.
  3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29-ter. 01. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29- quater.
(Disposizioni urgenti in materia di accoglienza sanitaria del migrante – Passaporto sanitario elettronico)

  1. Al fine di tutelare la salute dei residenti che accolgono nel proprio territorio i migranti e definire le fragilità immunitarie ed infettive degli stessi, i dati sanitari sono raccolti nei Centri di accoglienza in un fascicolo sanitario elettronico (Passaporto sanitario) e sono comprensivi di uno screening infettivologico e di rischio all'arrivo e dopo 15 giorni di permanenza, con oneri a carico dello Stato.
  2. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Regioni e Province autonome, è definito l'ambito di competenze per garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei dati informativi ai fini della tutela della salute sia individuale che collettiva, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3. A decorrere dal l2 gennaio 2021 una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale standard è destinata all'accoglienza sanitaria del migrante. A tale fine è conseguentemente incrementato, a decorrere da gennaio 2021, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4.
  4. All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «ottanta».
29-ter. 02. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 30-bis.

  Dopo l'articolo 30-bis, aggiungere il seguente:

Art.3 0-ter.
(Competitività nella ricerca e Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, primo periodo le parole: «e direttore scientifico» sono soppresse;

   b) al comma 3, terzo periodo, le parole da: «il direttore scientifico» a: «grande dimensione» sono soppresse;

   c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.».
30-bis. 01. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zoffili.

  Dopo l'articolo 30-bis, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.
(Competitività nella ricerca e Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, primo periodo sono eliminate le parole: «e direttore scientifico » e nel terzo periodo le parole da: «il direttore scientifico» a: «grande dimensione»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico- sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.».
30-bis. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 30-bis, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.
(Tutela dei pazienti delle strutture odontoiatriche)

  1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte delle società indicate nella legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 153 ha natura imprenditoriale, non comporta esercizio dell'attività professionale e richiede l'autonoma decisione, prospettazione ed erogazione delle prestazioni odontoiatriche tipiche e strumentali da parte di professionisti, scelti dai pazienti tra quelli operanti nella struttura, iscritti all'albo degli odontoiatri, ferme le funzioni del direttore sanitario iscritto al suddetto albo e il rispetto del codice deontologico e delle norme sul trattamento dei dati personali.
  2. Alle società del comma 1 si applica in ogni caso la legge 8 marzo 2017, n. 24 e l'assicurazione prevista dal suo articolo 10 deve comprendere i danni subiti dai pazienti, in misura non inferiore all'intero corrispettivo da loro corrisposto anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate in ragione di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società o di altre cause a queste imputabili. Prima dell'inizio dei pagamenti e delle cure è indicata la data della loro conclusione e anche le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'obbligo di assicurazione riguarda anche le cure in corso.
  3. Nel caso di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società indicate nel comma 1 sprovviste dell'assicurazione prevista nel comma precedente i corrispettivi versati dai pazienti, anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate costituiscono per l'intero crediti ammissibili e hanno privilegio generale ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile, collocandosi subito dopo quelli del comma 1, n. 1).
30-bis. 03. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 30-bis, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.
(Modifica dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

  1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente «l'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle province autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.».
30-bis. 04. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 30-bis, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.

  1. Le disposizioni relative ai benefici di cui all'articolo 124, comma 2, e dell'articolo125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, elencati dall'articolo 130-bis, sono prorogate al 31 dicembre 2021.
  2. La proroga dei benefici per l'acquisto dei dispositivi di protezione nel rispetto delle indicazioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo 125 è riconosciuta specificamente riservata ai soli laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, e alle professioni sanitarie che svolgono un lavoro definito: «di prossimità», o che sono nella impossibilità di rispettare la prassi del distanziamento interpersonale di oltre 1 metro.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse residue rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
30-bis. 05. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 31-bis.

  Dopo l'articolo 31-bis, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.1.
(Disposizioni in materia di mototerapia)

  1. Lo Stato riconosce la mototerapia quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche e ne promuove la conoscenza, lo studio e la diffusione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti e le associazioni interessati, provvede all'elaborazione di linee guida volte a disciplinare i requisiti e le modalità di svolgimento della mototerapia nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, con l'accordo di genitori e medici curanti e con la partecipazione riservata a piloti esperti.
31-bis. 01. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 31-ter.

  Dopo l'articolo 31-ter, aggiungere il seguente:

Art. 31-ter.1.
(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

  1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
31-ter. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 31-ter, aggiungere il seguente:

Art. 31-ter.1.

  1. I soggetti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per le ore necessarie all'effettuazione dei test sierologici, tamponi e eventuali ulteriori accertamenti necessari alla diagnosi di positività da virus Sars-Cov-2, effettuati presso laboratori pubblici e privati in possesso di tutti i requisiti necessari. Al lavoratore spetta un permesso retribuito che è considerato servizio a tutti gli effetti.
  2. Il lavoratore che intenda beneficiare del permesso deve comunicare in anticipo al datore di lavoro la data della donazione con un preavviso di almeno due giorni, salvo casi di comprovata urgenza.
  3. Per giustificare l'assenza, il dipendente è tenuto a farsi rilasciare un certificato su di un modulo intestato al laboratorio o centro di prelievo presso il quale è stato effettuato il test o il tampone.
31-ter. 02. Ravetto.

  Dopo l'articolo 31-ter, aggiungere il seguente:

Art. 31-ter.1.
(Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»)

  1. In ciascuna regione è istituito il Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118», di seguito denominato «Sistema», al fine di garantire, con carattere di appropriatezza e di massima tempestività, il soccorso professionale nelle situazioni di emergenza e urgenza. Il Sistema non confluisce nel Numero unico di emergenza (NUE).
  2. Il Sistema è costituito dalla centrale operativa «118», con annessa sala operativa, dotata di ambienti idonei alle attività svolte, dalle postazioni territoriali, dalle risorse umane e professionali ad esso assegnate e dal centro direzionale di coordinamento e di gestione al fine di garantire le attività di emergenza sanitaria nel territorio di competenza, secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.
  3. Il Sistema è istituito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è organizzato a livello territoriale ai sensi di quanto disposto dal comma 7.
  4. La centrale operativa «118» è un'unità operativa complessa. Alla direzione della centrale operativa «118» possono accedere, con le modalità previste dalla vigente normativa per il conferimento degli incarichi quinquennali della dirigenza medica, i laureati in medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, in anestesia e rianimazione e titoli equipollenti.
  5. Il direttore della centrale operativa è anche direttore del Sistema.
  6. Il Sistema, in quanto macrostruttura ad elevata complessità gestionale, è strutturato a valenza dipartimentale.
  7. Il Sistema è organizzato su base provinciale in conformità ai seguenti parametri:

   a) popolazione servita: minimo 300.000 abitanti e massimo 1.500.000 abitanti;

   b) postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato: minimo 12 e massimo 30.

  8. Il numero di postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato è stabilito in base ai seguenti criteri:

   a) popolazione servita: minimo 15.000 abitanti e massimo 70.000 abitanti; b) estensione del territorio: minimo 200 chilometri quadrati (kmq) e massimo 300 kmq;

   c) tempi medi di impegno: minimo 5-6 ore su 24 ore e massimo 12 ore su 24 ore;

   d) tempi di intervento nei casi classificati come codici gialli e rossi: massimo 20 minuti.

  9. I medici del Sistema sono assunti mediante le procedure concorsuali previste per la dirigenza medica. In mancanza di candidati possono essere attribuiti incarichi a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 23 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2006.
  10. I medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano presso il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto convenzionale stipulato ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 1 transitano nella dirigenza medica, previa domanda e prova di valutazione svolta da un'apposita commissione presieduta dal direttore del medesimo Sistema.
  11. I medici del Sistema assegnati alle centrali operative «118» svolgono, oltre alle ordinarie attività mediche, compiti specifici di coordinamento e di supervisione delle attività delle medesime centrali nonché di verifica, in tempo reale, della qualità dei servizi e delle cure prestati nonché della formazione professionale del personale assegnato, in conformità agli indirizzi e alle direttive del direttore della centrale operativa.
  12. Gli infermieri del Sistema sono assunti mediante procedure concorsuali pubbliche. Gli infermieri del Sistema assegnati alle centrali operative «118» devono possedere una formazione professionale nell'area dell'emergenza. Ad ogni centrale operativa «118» sono assegnati almeno due infermieri.
  13. In ciascuna centrale operativa «118» è garantita la presenza di almeno un'unità di personale amministrativo dipendente dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
  14.1. Per i mezzi mobili di soccorso il Sistema si avvale di personale formato per le funzioni di autista soccorritore. Per tali funzioni il Sistema può altresì stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato.
  15. Il personale medico e infermieristico e gli autisti soccorritori dipendono giuridicamente e funzionalmente dal Sistema e i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.
  16. Il Sistema è articolato nelle seguenti aree:

   a) gestione del rischio;

   b) gestione della qualità dei servizi prestati e delle attività svolte;

   c) formazione del personale;

   d) gestione delle maxiemergenze;

   e) soccorsi speciali;

   f) comunicazione e divulgazione della cultura dell'emergenza.

  17. Presso ogni regione è istituito il comitato regionale del Sistema, di seguito denominato «comitato», composto da:

   a) i direttori delle centrali operative «118»;

   b) almeno due rappresentanti dei dirigenti medici delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

   c) almeno due medici di medicina generale nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

   d) almeno due coordinatori infermieri nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;

   e) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato convenzionate, indicati dalle organizzazioni medesime, sostituiti ogni due anni a rotazione;

   f) altre figure ritenute utili o necessarie in base alla programmazione delle attività del Sistema.

  18. Il comitato nomina al suo interno il presidente fra i direttori delle centrali operative «118» con funzioni di coordina-mento delle riunioni e della loro indizione, di promozione di iniziative per migliorare le attività e le funzioni dell'emergenza sanitaria territoriale nonché di relazione con le istituzioni regionali per rappresentare le istanze comuni e le proposte di miglioramento. La durata dell'incarico è biennale ed è svolta a rotazione tra i direttori delle centrali operative «118».
  19. Il comitato ha il compito di:

   a) uniformare le attività svolte dalle centrali operative «118» e di favorire le integrazioni funzionali e operative;

   b) valutare la congruità degli aspetti organizzativi comuni e individuare possibili interventi migliorativi;

   c) elaborare linee guida comuni di intervento e di interoperatività;

   d) proporre e uniformare le attività di formazione del personale;

   e) definire i piani di comune interesse per le maxiemergenze e le relative modalità di gestione;

   f) definire gli aspetti che richiedono il coinvolgimento di enti e di strutture esterni e le modalità di rapporto con essi;

   g) elaborare l'analisi congiunta delle esigenze del territorio e formulare proposte per rendere più efficace la risposta in emergenza;

   h) formulare proposte al fine di migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del Sistema.
31-ter. 03. Labriola.

ART. 31-quater.

  Dopo l'articolo 31-quater, aggiungere il seguente:

Art. 31-quinquies.
(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31-quater. 01. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 31-quater, aggiungere il seguente:

Art. 31-quinquies.
(Disposizioni in materia di iscrizione dei massofisioterapisti agli elenchi speciali ad esaurimento)

  1. I soggetti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista entro il 30 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, i quali alla data del 30 giugno 2020 non siano stati inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, possono presentare domanda di iscrizione con riserva nei medesimi elenchi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. L'iscrizione è confermata previa dimostrazione da parte dell'interessato di aver svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, entro il 31 dicembre 2023. La mancata acquisizione del requisito di cui al precedente periodo determina la cancellazione dagli elenchi e l'impossibilità di svolgere l'attività di massofisioterapista.
31-quater. 02. Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 32.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Nell'ottica del superamento della logica emergenziale degli interventi normativi adottati in seguito alla pandemia da SarsCov-2, al fine di intervenire alla riqualificazione della didattica e per sviluppare nuovi modelli di attività scolastiche, nonché di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso, entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.

  Conseguentemente:

   al comma 1, prima delle parole: Il fondo aggiungere le seguenti: Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma precedente,;

   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01, valutato in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
32. 5. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, le parole: pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata sono sostituite dalle parole: pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata;

   b) al comma 3, le parole: pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata sono sostituite dalle parole: pari a 300 milioni di euro nell'anno 2020 e 400 milioni nell'anno 2021, è destinata.
32. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali, il periodo di assenza dal servizio prescritto delle competenti autorità-sanitarie non è computabile nel periodo di malattia.
32. 2. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 6-ter con il seguente:

  6-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi del primo ciclo di istruzione, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa mediante l'utilizzo di una griglia di valutazione che ricomprende le competenze non cognitive (cosiddetto soft skills) che sono introdotte nel metodo didattico in maniera interdisciplinare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, al fine di sviluppare negli studenti abilità e competenze quali la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione e la capacità di interazione
32. 3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. A garanzia del contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla scadenza dello stato di emergenza, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 realizzare, se richiesto dalle Istituzioni scolastiche strutture precarie, smontabile per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per evitare assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti.
32. 4. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Piano straordinario di assunzione del personale docente di sostegno precario)

  1. In relazione del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti vacanti e disponibili di sostegno, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno , inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.
  2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.
  3. In subordine:

   a) Il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

   b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

   a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

   b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

  5. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 ,il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico, di diritto di 50.000 posti di sostegno ,in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1 , comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
32. 01. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32.1.
(Istituzione graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio; Incremento posti per immissione in ruolo)

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo.
  2. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 2 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.
  3. Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al comma 2 e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
32. 02. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta in fase di reclutamento, su tutti i posti vacanti e disponibili. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale per i dirigenti scolastici assunti nell'a.s. 2019-2020.
32. 03. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico ante il 2017)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
  2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
32. 04. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Mobilità straordinaria)

  All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2020-2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto.
32. 05. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 5 , come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
32. 06. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

  All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole «dopo cinque anni scolastici» con le seguenti «dopo tre anni scolastici»;

   b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;

   c) il comma 17-novies è soppresso.
32. 07. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Modificazioni al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653», sono sostituite con le seguenti: «nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508». Dopo le parole «nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249» sono aggiunte le seguenti parole: «e nei corsi di formazione di base o preaccademici di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM».
32. 08. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19)

  Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008) che abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021», non determinano, in caso di eventi che si siano verificati o si potranno verificare durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 a responsabilità punibile penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.
32. 09. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 32-ter.

  Dopo l'articolo 32-ter aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

  1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.».
32-ter. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

Art. 32-quater.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese)

  1. All'articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi: 1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali.
  I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater, 1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie provinciali e di istituto. 1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;

   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.

  2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
32-ter. 02. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

Art. 32-quater.
(Incremento posti in organico di diritto)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede: a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

   b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32-ter. 03. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

Art. 32-quater.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito».
32-ter. 04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

Art. 32-quater.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 4. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.
32-ter.05. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 33.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce standard minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni, due anni.
  2-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.
  2-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010.
33. 1. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-sexies. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis). Studentesse in stato di gravidanza.
33. 2. Valbusa, Cavandoli, Gobbato, Boldi, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis, della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1 del presente articolo, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
33. 01. Centemero, Durigon, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.
33. 02. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 33-bis.

  Dopo l'articolo 33-bis, aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.
(Ampliamento degli organici nelle istituzioni AFAM)

  1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro da destinarsi all'ampliamento della dotazione organica delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnarsi a ciascuna istituzione.
  2. È autorizzata, altresì, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, la spesa di 5 milioni di euro per l'assunzione di korrepetitor al pianoforte e al clavicembalo per il supporto durante le lezioni ai docenti titolari delle classi di canto e strumento (corsi tradizionali), nonché nei saggi e nelle attività artistiche, negli Istituti Superiori di Studi Musicali e di tecnici di laboratorio nelle Accademie di Belle arti e negli ISIA.
  3. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i profili giuridici ed economici del personale di cui al comma 2. Il trattamento economico spettante non potrà comunque essere inferiore a quello previsto per l'Area Terza-Collaboratore del centro istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam. Con il medesimo decreto saranno determinate le dotazioni organiche del personale di cui al comma 2 da assegnare a ciascuna istituzione.
  4. I contratti di cui ai commi 2-3-4 del presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso alla professione di docente nelle Istituzioni AFAM.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

   b) quanto a 15 milioni di euro dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.
33-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.
(Misure a sostegno degli istituti tecnici superiori)

  1. Per l'anno 2020 è istituito un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS» con una dotazione pari a euro 1.122.235 euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con le seguenti finalità:

   a) provvedere all'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali;

   b) provvedere all'acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al precedente comma tra le Fondazioni di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, secondo i seguenti criteri:

   a) 5 euro pro capite per studente per l'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo nel limite massimo di 82.235 euro;

   b) 10.000 euro per ciascuna Fondazione per l'acquisto di piattaforme digitali di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nel limite massimo di 1.040.000 euro. Le risorse di cui alla presente lettera sono trasferite alle Fondazioni previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'istruzione.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.
33-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.
(Istituzione della prima fascia per i professori di accompagnamento pianistico e relative discipline d'insegnamento autonomo)

  1. È istituita la prima fascia del settore artistico-disciplinare denominato CODI/25 Accompagnamento pianistico, di cui alla tabella allegata al DM 3 luglio 2009, n. 90.
  2. I professori che alla data di approvazione della presente legge sono inquadrati nel settore disciplinare CODI/25, sono inseriti nell'area professionale docenti con decorrenza giuridica a decorrere dal 1o novembre 2018 e decorrenza economica dal primo giorno lavorativo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, conservando la posizione stipendiale di provenienza.
  3. Alla progressione di carriera dei docenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di progressione di carriera del personale docente delle istituzioni AFAM nel CCNL del comparto. Ad essi vengono riconosciuti gli emolumenti arretrati già accantonati per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020.
33-bis. 03. Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.
(Riconoscimento della laurea per gli insegnanti teorico-pratici specializzati sul sostegno)

  1. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio su posto di sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di primo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro II, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.
  2. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio sul sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.
  3. All'articolo 13, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, al comma 1, alla fine del primo e del secondo capoverso sono inserite le seguenti parole: «nonché gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno».
33-bis. 04. Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 34.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da alla ricerca e sviluppo fino alla fine del periodo, con le seguenti alla Fondazione Toscana Life Sciences, per l'attività di ricerca e sviluppo, nonché acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali.
34.1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 35.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini del miglior impiego del personale di cui al comma 1, i Prefetti, nel disporre l'impiego delle unità a loro assegnate, devono prioritariamente privilegiare, salvo oggettivi impedimenti, l'adozione di modalità operative più aderenti alla peculiarità d'impiego delle Forze armate, prevedendo lo svolgimento di servizi maggiormente dinamici.
35. 1. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  1. Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, con le seguenti: euro 18.079.577,4 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Conseguentemente sostituire le parole: euro 12.610.836 con le seguenti: euro 23.012.587,4.
  2. Ai maggiori oneri, pari a euro 10.401.751,40, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.
35. 2. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 36.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della difesa, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.

  Conseguentemente:

   a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto ai commi 1 e 2, nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; quanto al comma 2-bis, nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

   b) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché il personale ufficiale medico e sottufficiale

   infermiere».
36.1. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Procedure straordinarie di stabilizzazione professionale e di mobilità del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, anche nell'ottica di valorizzazione delle responsabilità e professionalità acquisite nel corso dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e di procedure di mobilità.
  2. I decreti legislativi sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale dei militari che abbiano ottenuto l'assenso del Ministero della difesa ai fini della loro costituzione, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che le procedure di stabilizzazione di cui alla lettera b) e di mobilità di cui alla lettera c) si applichino ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata di quattro anni (VFP4) delle Forze armate risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli in servizio permanente e che hanno prestato servizio per due rafferme della durata di due anni ciascuna, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto soccorso pubblico, iscritto negli appositi elenchi da tre anni, che ha effettuato almeno centossessanta giorni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi tre anni;

   b) prevedere la stabilizzazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, del personale di cui alla lettera a) nel comparto di appartenenza in base alla disponibilità finanziaria e organica dell'amministrazione competente, mediante procedura speciale di reclutamento, con priorità per il personale più anziano per età;

   c) prevedere la mobilità, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, del personale di cui alla lettera a) verso altre amministrazioni in base alle competenze acquisite, con priorità per il personale più anziano per età.
36. 01. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 38-bis.

  Dopo l'articolo 38-bis, aggiungere il seguente:

Art. 38-ter.
(Misure per favorire l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditive)

  1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone sorde e sordocieche, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno, tempestivo e gratuito accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità uditive in genere.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
38-bis.01. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 39.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

  1-ter. Quota parte delle risorse economiche del fondo di cui al comma 1 pari a 400 milioni sono destinate, per l'anno 2020, a favorire l'attività didattica delle scuole dell'infanzia dei comuni in stato deficitario o dissestati. Tali risorse economiche sono ripartite tra i comuni di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 novembre 2020. Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì i criteri per la determinazione dell'importo massimo delle risorse economiche riferito al comune in stato deficitario o dissestato, nonché le modalità per la concessione dei benefici economici ai medesimi comuni deficitari o dissestati.
39.1. Giannone, Lupi.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

   b) al comma 5 dopo le parole: «di bilancio» aggiungere le seguenti: «dei comuni, delle province e delle città metropolitane».
39. 2. Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

  1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.
  2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni
  3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.
39. 01. Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

  1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.
  2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per 1 istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni;

   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque armi di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 ottobre 2020 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
39. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni sotto i mille abitanti)

  1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei piccoli comuni con meno di mille abitanti stabilmente residenti, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e nel territorio del comune.
  2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni;

   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma I per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 settembre 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, 33.1687 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
39. 03. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle elezioni amministrative 2021.
39. 04. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
39. 05. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

  1. Al fine di consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
39. 06. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

  1 Al fine di consentire ai comuni uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni, per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione dal COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
39. 07. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Strumenti finanziari regionali)

  1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.
  2 Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
39. 08. Bubisutti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 41.

  Sopprimerlo.
41. 1. Colletti, Siragusa.

ART. 42.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie».
42. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».
42. 2. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42.1.

  1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore della regione Veneto, al fine di consentire la rapida ripresa delle attività economiche dei comuni colpiti dal maltempo di fine agosto nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, destinatari della dichiarazione di emergenza del 10 settembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.
42. 01. Caon, Mandelli.

ART. 42-bis.

  Ai commi 1, 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Ventimiglia.
42-bis. 1. Di Muro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Como.
42-bis. 2. Locatelli, Molteni, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Udine.
42-bis. 3. Moschioni, Panizzut, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Sant'Anna Arresi.
42-bis. 4. Zoffili, De Martini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Roccella Joinica.
42-bis. 5. Furgiuele, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Pozzallo.
42-bis. 6. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Porto Empedocle.
42-bis. 7. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Messina.
42-bis. 8. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Gallipoli.
42-bis. 9. Sasso, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Santa Maria di Leuca.
42-bis. 10. Sasso, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Crotone.
42-bis. 11. Furgiuele, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Trieste.
42-bis. 13. Panizzut, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e del comune di Sant'Antioco.
42-bis. 14. Zoffili, De Martini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.
43. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.
  2. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: «1102», e prima della seguente: «nonché» sono aggiunte le parole: «nei comuni della Sardegna,».
  3. Il comma 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è soppresso.
43. 02. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Rilancio delle Avvocature degli enti pubblici territoriali e locali)

  1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dallo Stato, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti del comparto Regioni-Enti locali.
  2. Nel ruolo professionale di cui al comma 1, sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine, che abbiano avuto accesso alla carriera mediante pubblico concorso.
  3. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
  4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno triennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.
  5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale di cui al presente articolo, è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

   a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

   b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

  6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
  7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1, nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una 203 indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.
  8. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.
43. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 44-ter.

  All'articolo 44-ter sostituire, ovunque ricorrano, le parole: euro 6.330.298 con le seguenti: euro 15.727.948.
44-ter. 1. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltataci, dei fornitori, dei subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4 maggio 2020, nonché dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.
  2. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31 dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati.
45. 01. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Al comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, sostituire le parole: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito,», con le seguenti: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito.».
  2. Al fine di consentire l'invarianza delle aliquote della tariffa elettrica, di cui al comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell'ampliamento dei territori beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal precedente comma, e contestualmente di garantire almeno il livello di compensazioni esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 2 milioni di euro annui.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
45. 02. Giacometto.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Semplificazione in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture prioritarie)

  1. La Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituita dalla seguente:

«PARTE V
INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESSENZIALI PER LO SVILUPPO NAZIONALE

Art. 200.
(Disposizioni generali e strumenti di pianificazione e programmazione)

   1. La presente Parte V regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale nonché l'approvazione degli insediamenti produttivi e infrastrutture private essenziali per l'approvvigionamento energetico individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e inseriti in apposito elenco nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui ai commi successivi. Nell'ambito della programmazione predetta, sono altresì individuate, con appositi “Accordi per lo Sviluppo”, di concerto tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse di sviluppo regionale è concorrente con l'interesse di sviluppo nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate dal presente Codice, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
   2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:

   a) concessione di costruzione e gestione;

   b) affidamento unitario a contraente generale;

   c) finanza di progetto;

   d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente Codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

   2-bis. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, il Documento di Economia e Finanza è annualmente corredato da una relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, tenuto conto della loro integrazione con le reti europee e territoriali, nonché con il Piano generale dei trasporti e della logistica.
   2-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1, sono indicate:

   a) le opere da realizzare;

   b) il cronoprogramma di attuazione;

   c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;

   d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

   3. Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
   4. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità sia valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP sostituisce tutti i precedenti strumenti di pianificazione e programmazione.
   4-bis. Il DPP è redatto annualmente ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti.
   4-ter. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, i soggetti aggiudicatori e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di infrastrutture e insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministero, verificata la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP, e ciò anche ai fini della sottoscrizione tra Governo e singole regioni degli “Accordi per lo Sviluppo” di cui al comma 1.
   4-quater. In sede di redazione del DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le opere il cui costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento del costo dallo stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.
   5. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per la programmazione delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui alla presente Parte V e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura tutti i soggetti aggiudicatori di cui al comma 4-ter, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6, Parte I, Titolo III del presente Codice. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni.
   6. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti essenziali di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo i successivi articoli della presente Parte.
   7. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni di cui al presente Codice.
   8. Con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno, 21 marzo 2017 di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento.
   9. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
   10. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, può:

   a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

   b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

   11. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, inoltre, può:

   a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

   b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;

   c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri la collaborazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) ai fini della promozione e della diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP), nonché l'assistenza gratuita attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti;

   12. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina, con apposito decreto, di Commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 201.
(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture essenziali)

   1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate;

   b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale.

   2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere essenziali per lo sviluppo nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1, è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.
   4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:

   a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;

   b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.

   5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
   6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle “infrastrutture e insediamenti produttivi essenziali per lo sviluppo del nazionale”, ivi incluso il “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
   8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.
   9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.

Art. 202.
(Procedure di approvazione dei progetti)

   1. Ai progetti delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del nazionale, non si applicano le norme di cui all'articolo 22 e articolo 27, comma 1, del presente decreto.
   2. I livelli di progettazione si articolano secondo due livelli di successivi approfondimenti, in progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo.
   3. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in un'unica fase. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'inserimento negli strumenti di programmazione approvati dal medesimo Ministero.
   4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale, oltre a quanto previsto dal decreto di cui al comma 3, articolo 23, deve prevedere i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
   4-bis. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto di fattibilità tecnica ed economica, contestualmente, con unico invio in pari data, al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze, ai fini del programma di risoluzione delle interferenze, ed a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre novanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in tale sede da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente.

   Le valutazioni in capo alle Regioni e Provincie Autonome interessate, tengono conto delle osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica del progetto mediante apposite sedute e/o assemblee organizzate dalle medesime Regioni o Province Autonome interessate i cui esiti sono conclusi non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Ad esito delle valutazioni istruttorie, il Ministero formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

   5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. La proposta istruttoria formulata dal Ministero, è esaminata e valutata in sede di pre-CIPE da tutti gli organi istituzionalmente interessati i cui esiti definitivi sono trasmessi al DIPE (dipartimento Interministeriale per la Programmazione Economica), con il compito di verificare, valutare e formulare in via definitiva, il testo della proposta di approvazione da parte del CIPE.
   5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
   6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

   a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi sessanta giorni, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

   b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

   7. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica determina, ove necessario, ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore.
   7-bis. Per le infrastrutture essenziali di cui alla presente Parte, il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto esecutivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
   9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal CIPE con le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
   10. Prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
   11. Il progetto esecutivo delle infrastrutture ricadenti nella presente Parte V, è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. È corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
   12. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   13. Il progetto esecutivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale al Ministero, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte o richieste di prescrizioni per il progetto esecutivo e/o raccomandazioni volte all'ottimizzazione progettuale che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica.
   14. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 13, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
   14-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
   15. L'approvazione del progetto esecutivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e ne consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi essenziali, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui al comma 6, lettera a) e b). Gli enti locali provvedono all'adeguamento esecutivo degli elaborati urbanistici di competenza e hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
   15-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto esecutivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
   15-ter. La procedura prevista dal presente comma, può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti esecutivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intera opera.

Art. 203.
(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti e valutazione ambientale)

   1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dalla presente Parte salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
   2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dalla presente Parte, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dal comma 3, articolo 23, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso.
   3. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo, comma 30; Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi dell'articolo 202, commi 4-bis e 13, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni della presente Parte e il parere istruttorio sul progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 202, comma 4-bis. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 202, comma 13 e seguenti.
   4. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto di fattibilità tecnica ed economica del soggetto aggiudicatore, possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 202, comma 4-bis, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.
   5. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto esecutivo.
   5-bis. Le varianti di cui ai commi 4 e 5, devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica.
   5-ter. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui ai commi successivi 42 e 43.
   5-quater. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 5-ter.
   5-quinquies. Le eventuali varianti da apportare sia al progetto esecutivo approvato dal CIPE, sia in fase di realizzazione delle opere, conseguenti all'insorgere di condizioni di imprevedibilità, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 4-bis dell'articolo 202. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
   5-sexies. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 5-quinquies; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
   5-septies. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 5-quinquies è compiuta con le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 202, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 202, comma 6, lettera a) e b).
   5-octies. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 202, comma 12.
   7. La conferenza di servizi di cui all'articolo 202, comma 4-bis, è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 10, lettera a), di seguito denominata: “struttura tecnica”.
   8. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
   9. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.
   10. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al comma 22 e seguenti del presente articolo.
   11. Il Ministro delle infrastrutture presenta al CIPE a mezzo della struttura tecnica gli esiti istruttori redatti sulla base dei permessi e autorizzazioni di ogni genere pervenuti ai fini delle valutazioni approvative del medesimo Comitato, ovvero del rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, sulla base dei predetti esiti istruttori del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.
   12. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
   13. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, secondo le procedure di cui all'articolo 202, comma 4-bis, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
   14. Il progetto esecutivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 202, comma 13, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
   15. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 14, approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
   16. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 14, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 13, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
   16-bis. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dalla presente parte e dal programma a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti di fattibilità tecnica ed economica o i progetti esecutivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
   17. In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

   a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;

   b) la collaborazione tecnico-progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;

   c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;

   d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

   18. In fase di redazione e approvazione del progetto esecutivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

   a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto esecutivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto esecutivo cui provvede quest'ultimo;

   b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;

   c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

   19. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto esecutivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
   20. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
   21. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 202 e seguenti commi.
   22. I commi seguenti, disciplinano la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi essenziali di cui alla presente parte, soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale.
   23. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
   24. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.1 provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
   25. Per le infrastrutture e insediamenti di cui all'articolo 200, comma 1, soggetti a screening, valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 202, comma 4-bis.
   26. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui al presente articolo, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.
   27. Per quanto non previsto dal presente codice trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.
   28. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e dovrà in ogni caso esso comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
   29. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui al presente articolo, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
   30. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.
   31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli insediamenti produttivi, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dal comma 38 del presente articolo.
   36. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza.
   37. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
   38. La commissione provvede all'istruttoria tecnica e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale e/o altra autorizzazione ove prevista. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine di sessanta giorni è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
   39. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
   40. La commissione:

   a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

   b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

   41. Qualora il progetto esecutivo sia diverso dal progetto di fattibilità tecnica ed economica la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
   42. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
   43. Ai fini delle verifiche di cui al comma 42, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.».
45. 03. Mazzetti, Sozzani.

ART. 46-bis.

  Dopo l'articolo 46-bis, inserire il seguente:

Art. 46-bis.1.
(Istituzione di un Fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni)

  1. Al fine di consentire agli enti locali di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'ambiente fondo rischio idrogeologico e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.
46-bis. 01. Gava, Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

ART. 46-ter.

  Dopo l'articolo 46-ter, aggiungere il seguente:

Art. 46-quater.
(Incremento delle risorse per gli investimenti degli enti territoriali)

  1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
46-ter. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 46-ter, aggiungere il seguente:

Art. 46-quater.
(Istituzione di un Fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni)

  1. Al fine di consentire agli enti locali di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.
46-ter. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 47.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Istituzione del fondo per la ristrutturazione delle reti idriche dei piccoli comuni)

  1. Al fine di consentire ai comuni con popolazione fino a 5.000 di procedere a interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento delle reti idriche, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione iniziale di 50 milioni di euro.
  2. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.
47. 01. Gava, Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.
47. 02. Bubisutti, Manzato, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 48.

  Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

   «3-bis. L'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale».
48. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 49.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1, assegnate alle province e alle città metropolitane, devono coprire tutti gli oneri da detti soggetti sostenuti relativamente alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza o di realizzazione per la sostituzione delle suddette infrastrutture.
49. 1. Mazzetti.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dei nuovi ponti di importanza strategica, della Becca, di Casalmaggiore e di San Michele, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, nel bacino del Po, il Presidente della regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Ai fini della riduzione dei relativi tempi di approvazione dei progetti ed esecuzione dei lavori, il Commissario straordinario opera, fino all'ultimazione degli interventi, il collaudo e la messa in funzione dei tre ponti, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con oneri a carico del fondo di cui al comma 1.
49. 2. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 50.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, i soggetti e le amministrazioni chiamate a partecipare alle Conferenze dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 7 agosto 1990, sono tenute a pronunciarsi nei tempi stabiliti dalla normativa vigente ai fini delle relative autorizzazioni. Decorso inutilmente tali termini, l'autorizzazione si intende acquisita.
50. 1. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

   Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, sostituire le parole: «rispettivamente di un anno e di tre anni» con le seguenti: «di tre anni».
*50. 2. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

   Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, sostituire le parole: «rispettivamente di un anno e di tre anni» con le seguenti: «di tre anni».
*50. 3. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di oneri di urbanizzazione)

  1. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni deliberano una riduzione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione in misura non inferiore al settanta per cento.
  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attribuito ai comuni un contributo annuo a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro l'anno. Entro sessanta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
50. 01. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di segnalazioni certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche. Conseguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'acquisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e alla legittimità dei suddetti lavori.
50. 02. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
50. 03. Mazzetti.

ART. 51.

  All'articolo 51 apportare le seguenti modifiche:

   a) le risorse di cui al comma 1 lettera b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) all'ultimo periodo del comma 1 lettera b) dell'articolo 51 dopo le parole: dal codice unico di progetto (CUP) aggiungere le seguenti parole: nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.;

   c) al comma 2 dopo le parole: del presente decreto, aggiungere: e di cui all'articolo 24, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,;

   d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

   «2-bis. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle regioni interessate per l'80 per cento sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Balzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20 per cento entro il 30 aprile».
*51. 1. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 51 apportare le seguenti modifiche:

   a) le risorse di cui al comma 1 lettera b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) all'ultimo periodo del comma 1 lettera b) dell'articolo 51 dopo le parole: dal codice unico di progetto (CUP) aggiungere le seguenti parole: nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.;

   c) al comma 2 dopo le parole: del presente decreto, aggiungere: e di cui all'articolo 24, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,;

   d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

   «2-bis. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle regioni interessate per l'80 per cento sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Balzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20 per cento entro il 30 aprile».
*51. 2. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
**51. 3. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
**51. 4. Lucchini, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere in fine i seguenti:

  3-ter.1. Al fine di favorire l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, quale contributo alla riduzione dell'inquinamento ambientale, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
  3-ter.2. Le variazioni di combustibile di cui al comma precedente non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
51. 5. Gava, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

  3-ter.1. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque del lago del Garda e risolvere le problematiche connesse alla situazione emergenziale che si è verificata, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
51. 6. Valbusa, Comencini, Formentini, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:

  3-ter.1. Nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, le attività di dragaggio, quali interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.
  3-ter.2. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interramento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al presente comma non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.
  3-ter.3. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti LI e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016. 3-ter.4. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure dovute ad attività estrattive storiche».
51. 7. Gava, Rixi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace)

  1. Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione dell'Italia a livello internazionale in tema di cooperazione allo sviluppo e partenariato con le società civili in relazione a quanto indicato all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, anche per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla cooperazione anche economica nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (FISPMED) ONLUS che opera secondo le finalità generali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 comma 1, provvede in collaborazione con il «Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED», avvalendosi del contributo e raccordo dei Comuni e delle città Metropolitane di Venezia e Napoli, le Regioni Veneto e Campania, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit, e avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali ed attraverso i membri del suo network presenti in trentanove Paesi, all'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato «Osservatorio». La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Segreteria generale. La sede dell'Osservatorio potrà essere collocata in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nelle città di Venezia e di Napoli.
  2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED ONLUS e il «Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED» presentano alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.
  3. Le attività dell'Osservatorio:

   a) perseguono finalità di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace;

   b) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   c) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea anche per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

   d) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei paesi africani e del vicinato orientale;

   e) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo;

   f) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero;

   g) attività di informazione e educazione in partnership con il Centro di cui al comma 3 dell'articolo 95 del presente decreto-legge per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo Mar Nero. Al fine dello svolgimento delle attività di cui al punto g) è autorizzato il trasferimento di una quota pari a 65.000 euro l'anno, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  4. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISPMED.
  5. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Fispmed per la gestione dell'Osservatorio potrà avvalersi di contributi privati, erogati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106, e s.m.i. Apporto finanziario incrementabile da contributi delle persone giuridiche private di cui dal titolo li del libro primo del Codice civile idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività.
51. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere seguente:

Art. 52-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria Rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
  5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*52. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere seguente:

Art. 52-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria Rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
  5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*52. 02. Colla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Sostegno al settore termale)

  1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023) l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
  3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.
  4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.
  5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
**52. 03. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Sostegno al settore termale)

  1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023) l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
  3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.
  4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.
  5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
**52. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

  1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;
  2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;
  3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.
  4. Con apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di digitalizzazione degli atti di cui al comma 1.
52. 05. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di entrate locali)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.
  2. All'articolo 8, comma 5, lettera b), alinea, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «non definitivamente accertati» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertati».
52. 07. Lucchini, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure in materia di tributi locali)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.
52. 06. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 53.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione.
53. 1. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 54.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

   «1-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia.».
54. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997».

  Conseguentemente, all'articolo 114 sopprimere il comma 4.
54. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

  1. Per le annualità di bilancio 2021-2022-2023 delle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020-2021-2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
54. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure urgenti in materia di contabilità degli enti locali)

  1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate proprie dovuta all'emergenza stessa.
  2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono:

   a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

   b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento a squilibri di parte corrente;

   c) disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;

   d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;

   e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 dicembre 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 dicembre 2020.
54. 03. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 55.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Nell'anno 2021 gli enti di cui al comma precedente che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro i termini stabiliti, accantonano, entro il 28 febbraio 2021, al Fondo di garanzia debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2017, n. 145, un importo pari al 10 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi. Restano ferme le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2017, n. 145».
55. 1. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. L'articolo 45, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, articolo 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni) è abrogato.
55. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 57.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei confronti dei soggetti che hanno subito danneggiamenti certificati da ordinanze sindacali nei territori dei comuni di Norcia e Cascia in seguito agli eventi sismici del 1o settembre 2019 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.».
57. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

   «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».

  3-ter. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi successivi».
57. 3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato.

   Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».
57. 4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «fino a un valore massimo del» sono sostituite dalle seguenti «pari ad almeno il».
57. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3-octies, aggiungere i seguenti commi:

  3-nonies. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».
  3-decies. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».
57. 5. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo il comma 3-octies, aggiungere il seguente:

  3-nonies. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
57. 6. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3-octies, aggiungere i seguenti:

  3-nonies. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».
  3-decies. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.».
57. 7. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3-octies, aggiungere il seguente:

  3-nonies. All'articolo 9-viciesexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «prorogato al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le parole: «prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata».
57. 8. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

  5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 19 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5-ter. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

  5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
  5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.
  5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.
  5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.
  5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
57. 9. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il periodo: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui» è inserito il seguente: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;

   b) al comma 2, dopo il periodo: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro», è inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro»;

   c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «, nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis si provvede ai sensi dell'articolo 114.
*57. 10. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il periodo: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui» è inserito il seguente: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;

   b) al comma 2, dopo il periodo: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro», è inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro»;

   c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «, nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis si provvede ai sensi dell'articolo 114.
*57. 11. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole: «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

   c) al comma 6 le parole: «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

  6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
57. 12. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Al comma 6, sostituire le parole: non hanno fruito in tutto o in parte con le seguenti: non hanno ancora avviato la fruizione.
57. 13. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  17-ter. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021».
  17-quater. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola «privata» è soppressa.
  17-quinquies. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».
  17-sexies. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

  17-septies. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
  17-octies. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
57. 14. Golinelli, Dara, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Lucchini, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

  17-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «novennio 2016-2024» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di nove anni».
57. 15. Caparvi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere le seguenti parole: «le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”»;

   b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

   «a-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L'agevolazione di sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche se successiva all'evento sismico”»;

   c) sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Le agevolazioni di cui al primo e al secondo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi”».
57. 16. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 18-bis, aggiungere i seguenti:

  18-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, la frase: «e ad attività produttiva» è soppressa;

   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato».

  18-ter. Agli oneri di cui al comma 18-bis, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.
57. 18. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

  18.1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto. Le misure straordinarie di sostegno di cui al presente comma hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di tali aree, 2-ter. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore del comma 2-bis, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quater. 2-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
57. 17. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  18-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse;

   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1,999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato».
57. 19. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

  18-ter. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2020» sono sostituite dalle parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021»;

   c) le parole: «e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019» sono sostituite dalle parole: «, di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020».
57. 20. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 18-bis, aggiungere infine il seguente:

  18-ter. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera b) si applicano anche in riferimento agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei fabbricati privati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

   b) alla rubrica, sono aggiunte infine le parole: «e cantieri privati della ricostruzione post sisma».
57. 21. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Incentivi per il sisma bonus)

   All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, le parole: «nei commi da 1 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi da 1 a 3-bis e da 5 a 8»;

   b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-bis si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 9.».
57. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Modifiche all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

   All'articolo 119 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole da: «sostenute dal 1o luglio 2020» fino a «di pari importo,» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento agli interventi di cui alle successive lettere a), b), e c), ai commi 2, 4, 4-bis, 5, 6 ed 8 iniziati dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, terminati entro il 31 dicembre 2023 e sostenute entro tale ultima data, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,».

  Conseguentemente, Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
57. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure urgenti per accelerare la ricostruzione pubblica nell'area del cratere sismico del 2009)

  1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi relativi alle opere pubbliche nell'area del cratere sismico del 2009, i sindaci e i presidenti delle province operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'Ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

   a) articoli 32, commi 8, 9,11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

  2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
  3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi relativi alle opere pubbliche, i sindaci e i presidenti delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento.
  4. I sindaci e i presidenti delle province:

   a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

   b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

   c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

   d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
57. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 57-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti».
57-bis. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «a prescindere dalla destinazione d'uso, anche non residenziale»;

   alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali».
57-bis. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 57-ter.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in base ai danni effettivamente subiti.
57-ter. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
57-ter. 02. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
57-ter. 03. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
57-ter. 04. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
57-ter. 05. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
57-ter. 06. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
57-ter. 07. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. Nel territorio dei comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, abrogazioni e integrazioni, al fine di favorire la piena disponibilità di immobili sul territorio, in considerazione dei tempi lunghi del processo di ricostruzione, la somma a titolo di oblazione determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è ridotta al dieci per cento.
  2. Nei territori di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è ridotta, fino al 31 dicembre 2021, al dieci per cento.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il richiedente è tenuto al pagamento, senza sanzioni o interessi, del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi all'immobile non assentito o il cui assenso sia stato annullato a cui si riferisce la domanda, o alla sola parte di esso priva di assenso amministrativo o relativa all'assenso annullato, dedotti gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione eventualmente già versati per l'immobile o le parti di esso oggetto della domanda.

  Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.
57-ter. 08. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
57-ter. 09. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

  1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Tenne e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 12 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.
57-ter. 010. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

  1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B – Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.
57-ter. 011. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni di sabato 22 agosto e domenica 23 agosto 2020 in alcune zone delle province di Belluno, Verona, Vicenza e Padova, e della dichiarazione di Stato di Crisi da parte del Presidente della Regione Veneto, di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 90 del 24 agosto 2020, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. È sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.
  2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive, avviato con note prot. n. 333064 del 25/08/2020 e prot. n. 333101 del 25/08/2020.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 200.
57-ter. 012. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 25 luglio e il 13 agosto e nei giorni venerdì 28 agosto, sabato 29 agosto e domenica 30 agosto 2020 in molte delle province della Lombardia, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. È sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.
  2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 200.
57-ter. 013. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino a 200 unità complessive di personale» sono sostituite con le seguenti: «per figure professionali».
57-ter. 014. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. All'articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: «Nelle zone omogenee» fino a: «vigenti» sono soppresse.
57-ter. 015. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A», sono soppresse e le seguenti: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» sono sostituite con le parole: «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».
57-ter. 016. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1-bis. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023».
57-ter. 017. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) ed e), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere”».
57-ter. 018. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. All'articolo 23-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di inizio attività», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 22».
57-ter. 019. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 nel testo risultante dalla conversione in legge, sostituire le parole «rispettivamente di un anno e di tre anni» con le seguenti parole: «di tre anni».
57-ter. 020. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

   «9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, il personale di cui comma 6, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione».
57-ter. 021. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente: «Gli Uffici speciali sino a concorrenza delle 50 unità loro assegnate potranno, altresì, utilizzare, sino ad un massimo di 5 unità ciascuno e su base volontaria, le unità di personale assegnate alle province ed alla Regione Abruzzo».
57-ter. 022. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola «privata» è soppressa.
57-ter. 023. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 57-quater.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quinquies.
(Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola «privata» è soppressa.
57-quater. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quinquies.
(Stabilizzazione personale assunto a tempo determinato per la città di Genova)

  1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, sono autorizzati ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57-quater. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 58.

  Al comma 1, le parole: 600 milioni di euro sono sostitute dalle seguenti: 620.075.000 euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 24, sopprimere il comma 1;

   b) all'articolo 67, sopprimere il comma 4.
58. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) i commi da 661 a 676 sono abrogati».
58. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  12. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) i commi da 634 a 652 sono abrogati».
58. 3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 58-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
58-bis. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 58-ter.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c):
58-ter. 100. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.

  Dopo l'articolo 58-ter, Inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti; «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2».
  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
58-ter. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

  1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58-ter. 02. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.
  2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77,
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
58-ter. 03. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

  1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58-ter. 04. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter, inserire il seguente articolo:

Art. 58-quater.
(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

  1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1o gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
  2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi I primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, ed invia una relazione mensile al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 140712013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro dall'anno 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58-ter. 05. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter, inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

  1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
  2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato Vili alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50 per cento».
58-ter. 06. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter, inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

  1. All'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

   «1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.
   1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.
   1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.
   1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.»

   b) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies».
58-ter. 07. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 58-quater.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art 58-quinquies.
(Ammodernamento fabbricati rurali destinati ad agriturismo)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133, destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, preservando per gli immobili rurali che presentano carattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o comunque, realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici nonché gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni per l'anno 2020 ed in 100 milioni animi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.
58-quater. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 58-quinquies.
(Misure per la competitività delle imprese agricole ed agromeccaniche e per la semplificazione di adempimenti)

  1. Al fine di contenere il divario di competitività tra le imprese agricole italiane e le imprese agricole degli altri Paesi dell'Unione europea in ordine agli adempimenti funzionali all'impiego in lavori agricoli dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 ed alle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera

   a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dalla comunicazione e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25».
58-quater. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 59.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) all'alinea, sostituire le parole: «capoluogo di provincia o di città metropolitana» con le seguenti: «a vocazione turistica»;

    2) sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni»;

    3) sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni»;

   b) al comma 7, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «pari a».
59. 1. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

    1-bis). Il contributo di cui al comma 1 è comunque riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
59. 2. Prisco, Acquaroli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1 dell'articolo 59 è inserito il seguente:

  1-bis. Per i soggetti esercenti attività di impresa turistico ricettiva il contributo di cui al comma 1 spetta anche per l'attività svolta in comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 500 milioni con le parole: 600 milioni.
59. 3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, dei 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, al fine di favorire la ripresa produttiva, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in favore di soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni e servizi svolte nelle zone A o equipollenti:

   a) dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 anche per le attività svolte nelle zone A dei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016 ancorché successivamente delocalizzate;

   b) degli altri comuni che in base all'ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno due volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.»;

   b) ai commi 2 e 4 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis.»;

   c) al comma 5 le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1,1-bis, 2, e 3»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Agli oneri del presente articolo valutati in 575 milioni di euro per il 2020 si provvede per 500 milioni ai sensi dell'articolo 114 e per 100 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 25 comma 15 del decreto-legge 34 del 2020».
59. 4. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   «6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle città che sono state designate capitali italiane della cultura dal 2020»;

   b) al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «508 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 242 milioni.
59. 5. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

  1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.
  3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica «COVID-19» ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.
  5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del quadrimestre maggio-agosto 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo quadrimestre dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.
  6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili.
  7. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «1.677,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «677,2 milioni».
59. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

  1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole; «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103» sono abrogate.
59. 02. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione)

  1. Nei confronti di gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 74, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.
  2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti, relativi alla fornitura di carburante eseguita nel mese di dicembre, come risultante dal documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa (DAS), concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di effettuazione della fornitura.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono trovare applicazione, anche con riferimento agli acquisti relativi alla fornitura di carburante effettuata nel mese di dicembre 2019.
59. 03. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
  2. L'Imu relativa ai contratti di cui al comma 1, è ridotta al 75 per cento.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
59. 04. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni;

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'international Federation of Accountants (IFAC)»;

   c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le seguenti: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

   d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».
59. 05. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Contributo a fondo perduto per attività di intrattenimento notturno)

  1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del trimestre giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre di giugno, luglio e agosto 2019.
  2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma precedente, nelle seguenti misure:

   a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) 15 per cento per I soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2, in misura non inferiore ad euro mille per le persone fisiche e ad euro duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o giugno 2019. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
  4. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 216,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge.
59. 06. Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 60.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti;

  7-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVlD-19, gli investimenti realizzati dalle imprese del settore ortofrutticolo, limitatamente alla produzione di quarta gamma, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8 pari a 30 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.
60. 1. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 60-bis.

  Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.
(Misure di supporto alla innovazione e alla formazione)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 o il regime de minimi introdotto con Legge 244 del 24 dicembre 2007 e seguenti modifiche, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività, per gli anni di imposta 2020 –2022 potranno dedurre integralmente le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 5 mila euro, tra queste spese sono incluse i costi per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 280 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede:

   a) quanto a 280 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 280 milioni per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.
60-bis. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Galli.

  Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente articolo;

Art. 60-ter.
(Rilancio investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale)

  1. Al fine di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la valorizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione e misura di titolarità di un ente locale o di una società patrimoniale delle reti, nel caso essi vengano ceduti in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, avviene in base al valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida emanate dallo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013. n. 69. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la conseguente disciplina regolatoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  2. La verifica degli scostamenti del valore di rimborso nei casi di cui al comma 1 da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è svolta in base ai criteri di semplificazione indicati nelle modifiche introdotte ai sensi del comma 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, ed è effettuata prima della pubblicazione del bando di gara. La stessa Autorità riconosce in tariffa al gestore subentrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.
  3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarli alle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché per introdurvi disposizioni al fine di prevedere:

   a) la semplificazione delle procedure di verifica dello scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui il valore di rimborso sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, e in cui lo scostamento stesso rientri in una serie di casistiche che tengano conto delle diverse situazioni dei comuni negli ambiti e della valorizzazione della RAB;

   b) modifiche alla valenza temporale dei documenti di gara al fine di semplificare la redazione dei bandi;

   c) la riprogrammazione dei termini per lo svolgimento delle gare d'ambito a partire dal 1o luglio 2021, in modo da articolarne lo svolgimento nell'arco di un periodo di quattro anni.

  4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti in termini regolatori atti a favorire l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore della distribuzione.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiornano il decreto ministeriale 21 aprile 2011 in materia di salvaguardia dell'occupazione nelle società di distribuzione del gas.
  6. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ambiti che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento della entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo.
  7. I termini per le Regioni e per il Ministero dello sviluppo economico relativi alla possibile nomina di un commissario ad acta ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 63, decorrono dalle nuove date di riprogrammazione delle gare stabilite ai sensi del comma 3, lettera c).
60-bis. 03. Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.
(Contributi per il settore ricreativo e dell'intrattenimento)

  1. Al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni».
  2. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «1.677,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1082,2 milioni».
60-bis. 04. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.
(Modifiche in materia di credito d'imposta 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 191 il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» è soppresso;

   b) al comma 204 il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» è soppresso;

   c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

   «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».
60-bis. 05. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.
(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

  1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

   «1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022 e 202 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
60-bis. 06. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.

  1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4 il periodo: «I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.» è soppresso;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, nel caso in cui il progetto rimanga invariato.».
60-bis. 07. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.
(Contratto di logistica)

  1. Nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l'articolo 1677, è aggiunto il seguente:

«Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)

   1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
   2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone.».
60-bis. 08. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.
(Definizione di mid cap)

  1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto 11 giugno 2020, Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operatività del fondo 394/81. (20A04004) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 28 luglio 2020), al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle misure destinate a favorire export delle imprese italiane, per individuare la categoria delle imprese a media capitalizzazione (mid cap), viene adottata la definizione già prevista dalla Banca europea degli investimenti, ovvero imprese con numero dipendenti fino a 3.000. Il numero dei dipendenti è calcolato ai sensi della raccomandazione della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
60-bis. 09. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.
(Sostegno alle Academy aziendali)

  1. Per il sostegno delle imprese, anche in forma associata, che creano proprie Academy ovvero sviluppano quelle già esistenti, anche in partnership con il sistema universitario e formativo, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, denominato «Fondo per il sostegno allo sviluppo delle Academy aziendali» con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2021 e 200 milioni di euro per il 2022.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate le modalità di attuazione della presente disposizione nonché le misure finanziabili, tra cui la progettazione e la gestione delle Academy, la formazione erogata, l'adeguamento delle strutture d'impresa, nonché i servizi di consulenza.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede;

   a) quanto a 100 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

   b) quanto a 200 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre, n. 282.
60-bis. 010. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 61.

  Sopprimerlo.
61. 1. Guidesi, Cavandoli, Furgiuele, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sopravvenuta esigenza di garantire una efficace erogazione dei servizi a beneficio delle imprese, i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi.
  2. Il Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i rappresentanti dei maggiori enti locali interessati, l'Unioncamere e le associazioni di imprese più rappresentative, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la revisione del numero delle Camere di commercio prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, a 219, in relazione alle caratteristiche socioeconomiche dei territori coinvolti e alla situazione economica delle Camere di commercio da accorpare, fermi restando gli accorpamenti già realizzati.
  3. Sulla base di tali criteri, entro i successivi 90 giorni, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali.
  4. Il Ministro dello Sviluppo economico provvede, con proprio decreto, che tiene conto della proposta di cui al comma 3, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e a ogni altra conseguente determinazione.
  5. Il procedimento di cui ai commi precedenti deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.
  6. Gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
61. 9. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.

  1. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 30 novembre 2020.
61. 8. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in materia di riordino delle camere di commercio)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il numero complessivo di camere di commercio individuato ai sensi del comma 1 può essere superiore a 60 nel caso che l'accorpamento di due o più camere di commercio con meno di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri comporti l'unificazione di realtà socio economiche tra loro non omogenee, tale da compromettere il ruolo di ciascun ente camerale quale presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e comportare ripercussioni negative sull'economia locale, sulla qualità dei servizi prestati a imprese e cittadini e sulla identità culturale ed economica. Ai fini del presente comma, i consigli degli enti camerali interessati deliberano a maggioranza qualificata la volontà di non procedere all'accorpamento».
61. 10. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 61.
(Verifica degli effetti e revisione del processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

  1. Al fine di una compiuta verifica degli effetti e di una revisione del processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e attuato con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in considerazione della crisi socio-economica che le attività economiche stanno attraversando soprattutto a livello locale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, gli accorpamenti tra questi enti disposti ai sensi della citata norma e non ancora conclusi sono sospesi.
  2. Il limite del numero complessivo delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura individuato, dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, può essere superato, qualora emerga la comprovata opportunità che una Camera, pur avendo nel rispettivo registro iscritte o annotate anche meno di 75.000 imprese e unità locali, debba rimanere l'istituzione di riferimento a livello locale, ferma restando una sostenibilità economico finanziaria, che assicuri investimenti sul territorio a favore delle imprese, e una rilevanza territoriale, determinata dalla caratterizzazione culturale ed economica della realtà provinciale nonché dalla presenza sul territorio di sedi di altri organismi pubblici di rilevanza strategica per il sistema imprenditoriale locale. La nuova rideterminazione delle circoscrizioni territoriali verrà definita previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Gli accorpamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura deliberati dai rispettivi consigli, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ma non ancora conclusi, si intendono interrotti qualora non confermati da tutti I consigli delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.
  4. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura oggetto delle operazioni di accorpamento avviate e non concluse o comunque non ancora operative, sono interrotte. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino ad una revisione della riforma.
  5. Al fine di consentire alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di far fronte alle attività di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia, l'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e l'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 febbraio 2018 sono abrogati. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura potranno annualmente assumere personale nel limite dei risparmi di spesa per cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato complessivamente intervenute a qualsiasi titolo nell'anno precedente, fatto salvo l'equilibrio economico finanziario delle stesse.
61. 11. Guidesi, Cavandoli, Cestari, Furgiuele, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «un anno»;

   b) ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «sessantesimo»;

   c) ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «su proposta della regione interessata»;

   d) al comma 2 sopprimere le parole: «Alla presente fattispecie non si applica l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.»;

   e) sopprimere il comma 3.
61. 2. Guidesi, Cavandoli, Cestari, Furgiuele, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente;

  1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 le parole: «provincia autonoma e città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «provincia autonoma, città metropolitana e capoluogo di regione».
61. 3. Furgiuele, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 5, lettera b), primo periodo, dopo le parole: in tutte le sedi della camera di commercio sono inserite le seguenti: prevedendo, altresì, nelle camere di commercio costituite a seguito dei processi di accorpamento, che il servizio per la valorizzazione del Made in Italy sia istituito e di regola garantito, nelle sedi diverse da quella legale.
61. 4. Galli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Il presente articolo non si applica alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che presentano bilanci in equilibrio economico finanziario.
61. 6. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Colla, Galli.

  Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.

(Disposizioni in terna di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

  1. Ai fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dei titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il Css-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
  2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile-2006, n. 152.
61. 01. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo, Inserire il seguente:

Art. 61-bis.
(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)

  1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

   a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

   b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

   c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

   d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

  3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.
  4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera c), comprende:

   a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

   b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

   c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

   d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

  5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera b), le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
61. 02. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 62.

  Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

   a) comma 1, lettera b);

   b) comma 8;

   c) comma 8-bis;

   d) comma 14, lettere a) e b).

  2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

   a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

   b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

  3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
62. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Abrogazione procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in Telamone all'aggiudicandone dei contratti pubblici)

Al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, gli articoli 1 e 2 sono abrogati.
62. 02. Colletti, Siragusa.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Modifica al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

  1. Fino al 31 dicembre 2022 i contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono stipulati nelle forme previste dall'articolo 6 della medesima legge con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile.
62. 03. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

  1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 30 giugno 2021 e relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
62. 04. Manzato, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1o marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.
  4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.
  5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1o aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante Ì12020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.
  6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari è amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette niisure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
62. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 63.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il comma 10, è inserito il seguente: 10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori.
63. 3. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1-bis la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

   «5-bis. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che i condomini, l'amministratore e, dove previsti, il segretario e il presidente si trovino nel medesimo luogo. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato anche a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario o dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. 11 rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone.».
63. 1. Bordonali, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente 1-ter:

  1-ter. All'articolo 66 disp. att. Codice civile è aggiunto infine il seguente comma: «È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione.».
63. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 63-bis.

  Dopo l'articolo 63-bis è inserito il seguente:

Art. 63-ter.
(Opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedenti al 2020)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 1-ter. L'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute, negli anni precedenti al 2020, per gli interventi elencati al comma 2. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

   a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge;

   b) quanto a 250 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
63-bis. 01. Galli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 63-ter.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

  1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserto il seguente:

   «6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone.».
63-bis. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 63-ter.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale – proroga termini)

  1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
  2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 – lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.
63-bis. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 63-bis è inserito il seguente:

Art. 63-ter.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

  1. all'alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; conseguentemente sopprimere il comma 3-bis;
  2. alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;
  3. alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/ 2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;

   b) dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

   «9-ter. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente comma:
   1. la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20;
   2. la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.
   9-quater. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 270,8 milioni di euro per l'anno 2020, 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022,1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:

    1) quanto a 270,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

    2) quanto a 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 3.464 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
63-bis. 04. Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 64.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: «la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.», sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2020. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64. 1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «vitivinicole» sono aggiunte le seguenti: «orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64. 2. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 64, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, numero 40, dopo le parole: «fino a 72 mesi» sono aggiunte le seguenti: «e fino a 180 mesi, per le operazioni compiute da imprese del settore turistico e termale.».
64. 3. Colla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

  3-ter. All'articolo 13, comma 1, lettera m), primo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni», inserire le seguenti: «, di soggetti con codice Ateco 2007 66.19.21».
*64. 4. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

  3-ter. All'articolo 13, comma 1, lettera m), primo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni», inserire le seguenti: «, di soggetti con codice Ateco 2007 66.19.21».
*64. 5. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera g-quater), inserire la seguente:

   «g-quinquies) La garanzia è concessa anche alle imprese che, prima del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.».
64. 6. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente:

   «g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.».
64. 7. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Fermi restando i presupposti economici previsti dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere – in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia.
64. 8. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiano ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere g-bis), g-ter) e g-quater).
64. 9. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

ART. 65.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

   c) al comma 4, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

   d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora le risorse del fondo di cui al primo periodo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».
65. 1. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 31 marzo 2021.
65. 2. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

  1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.
65. 01. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Agevolazioni fiscali per i canoni non riscossi dalle imprese)

   I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1o febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
65. 02. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 69.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. L'efficacia delle disposizioni previste dai commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 1o gennaio 2022.
69. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 74.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 600 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 500 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) euro 250 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km CO2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

   c) euro 200 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km CO2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

   b) al comma 5, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

  Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
74. 1. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  All'articolo 74 apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Veicoli esclusivamente elettrici

Altri veicoli

  0-1,999 ton

   Con rottamazione

  5.000

  2.500

   Senza rottamazione

  4.000

  1.500

  2-3,299 ton

   Con rottamazione

  7.000

  3.500

   Senza rottamazione

  6.000

  2.500

  3,3-3,5 ton

   Con rottamazione

  10.000

  5.500

   Senza rottamazione

  8.000

  3.500

  2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020.

   b) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le parole: «50 milioni».
74. 2. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 74 apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Veicoli esclusivamente elettrici

Altri veicoli

  0-1,999 ton

   Con rottamazione

  5.000

  2.500

   Senza rottamazione

  4.000

  1.500

  2-3,299 ton

   Con rottamazione

  7.000

  3.500

   Senza rottamazione

  6.000

  2.500

  3,3-3,5 ton

   Con rottamazione

  10.000

  5.500

   Senza rottamazione

  8.000

  3.500

  2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020.

   b) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le parole: «50 milioni».
*74. 3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo 74 apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Veicoli esclusivamente elettrici

Altri veicoli

  0-1,999 ton

   Con rottamazione

  5.000

  2.500

   Senza rottamazione

  4.000

  1.500

  2-3,299 ton

   Con rottamazione

  7.000

  3.500

   Senza rottamazione

  6.000

  2.500

  3,3-3,5 ton

   Con rottamazione

  10.000

  5.500

   Senza rottamazione

  8.000

  3.500

  2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020.

   b) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le parole: «50 milioni».
*74. 4. Guidesi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 74-bis.

  Dopo, l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.

  1. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante: «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.», apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.»;

   c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente: «12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.»;

   d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».
74-bis. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.
(Misure la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74-bis. 02. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.

  1. All'elenco 2, allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la voce «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento, è soppressa».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74-bis. 03. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.

  1. All'articolo 1 comma 524 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sostituire le parole: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici» con le seguenti: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto ministeriale 23 giugno 2016.».
74-bis. 04. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  All'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie», inserire le seguenti: «, queste ultime».
74-bis. 05. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 74-ter.

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. La II fase – Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1, D1E, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017.»;

   b) al comma 5-bis dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tali ore di esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017».

  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, adeguandolo agli standard degli altri Paesi Europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.
74-bis. 06. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 74-bis è inserito il seguente:

Articolo 74-ter.
(Rafforzamento della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013)

  1. In considerazione della grave crisi-economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74-bis. 07. Pettazzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 75.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

  1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
75. 01. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

ART. 76.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «non superiore a 6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10 anni».

  Conseguentemente, Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
76. 1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 76-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

  1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.
  2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.
  3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.
  4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.
  5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.
  6. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.
  7. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.
  8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi Internet (Internet Service Provider) e di web hosting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A.. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.
76. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 77.

  Al comma 1, lettera c) le parole: 265 milioni sono sostituite dalle seguenti: 530 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: 1.677,2 è sostituita dalla seguente: 1.335.000.
77. 1. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, dopo le parole: comparto turistico aggiungere le seguenti: e termale.

  Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
77. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo le parole: 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere le seguenti: e per i soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio del comparto turistico, strutture ricettive, ristorazione, bar e hotel.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 289,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 58,4 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
77. 3. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

   Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: 31 marzo 2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2021;

   b) dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

  2-quinquies. Per le imprese del comparto turistico già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 ottobre 2020. Le imprese del comparto turistico che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.
77. 4. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 2 dopo le parole: 31 marzo 2021. aggiungere le seguenti: Le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
77. 5. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di pone in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo I comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
77. 01. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 77 è inserito il seguente articolo:

Art. 77-bis.
(Fondo di emergenza per il turismo)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, al fine di sostenere il settore turistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo finalizzato all'attuazione di politiche attive e operazioni di mercato a sostegno dell'intera filiera oltreché all'istituzione di nuovi strumenti di sostegno economico e finanziario.
  2. All'istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, residuale alla data del 31 dicembre 2020, previsto per il «Tax credit vacanze» di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

   Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
77. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «funzionali allo specifico processo produttivo», sono inserite le seguenti: «compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate».
77. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004)

  1. All'articolo 149, comma primo, del decreto legislativo n. 42 del 2004, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera: «c-bis) per gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende anche attrezzate, roulottes, campers, caravan, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa, all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti: – rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; – non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo; – siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi; – conservino meccanismi di rotazione in funzione; – siano rimossi alla chiusura definitiva della struttura turistico ricettiva.».
77. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

   All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
77. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche alla disciplina della cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso

   commerciale)

  1. Il comma 59 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:

   «59. Il canone di locazione in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, avente ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, pari ad almeno il 15 per cento del canone stesso, può, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento per l'intera durata della riduzione accordata e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.»
77. 0100. Lacarra

ART. 78.

  All'articolo 78, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata» con le seguenti: «per gli anni 2020 e 2021 non sono dovute, rispettivamente, la seconda e la prima rata»;

   al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f): «immobili destinati all'utilizzo delle agenzie di viaggio e turismo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.
78. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate; con le parole:; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;.
78. 2. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché ai teatri;.
78. 3. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   f) immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78. 4. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 78-bis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.
78-bis. 1. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 79.

  Al comma 1, dopo le parole: strutture ricettive turistico-alberghiere aggiungere le seguenti:, ivi incluso il rifacimento, anche ai fini dell'efficientamento energetico, delle piscine.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 17 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
79. 2. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, dopo le parole: turistico-alberghiere aggiungere le seguenti: e termali, e dopo le parole: 65 per cento aggiungere le seguenti: e fino ad un massimo di due milioni di euro;.

  Conseguentemente, Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 AL 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
79. 3. Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

   Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono aggiunte le seguenti:, salvo quanto previsto dal comma 2-bis;

   b) dopo comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77».
79. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
79. 4. Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 79 è aggiunto il seguente:

Art. 79-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

   Alle prestazioni di cui ai nn. 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.
79. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Agevolazioni in materia di attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

  1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
79. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. A decorrere dal gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: di 50 milioni sono sostituite dalle seguenti: ridotto di 100 milioni.
79. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

  1. A decorrere dal gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: di 50 milioni sono sostituite dalle seguenti: ridotto di 80 milioni.
79. 04. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Contributo a fondo perduto per il settore del turismo)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COViD-19, per gli anni 2020 e 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori della ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aperto, termale, dei servizi turistici quali le agenzie di viaggio e tour operator, i gestori di stabilimenti balneari e di parchi divertimento, gli intermediari di tax free e I pubblici esercizi, nonché delle professioni turistiche e del trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005 ed esercenti attività di intrattenimento notturno la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 70 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 e nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato «Fondo emergenza turismo» con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 733,8 per l'anno 2021.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.
  5. Il contributo di cui al comma 1, è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della misura denominata «tax credit vacanze», di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
79. 05. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 80.

  Al comma 1 sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

   b-bis) sostituire il comma 5 con i seguenti:

  5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato contributo pari al 50 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019 nelle more della individuazione di parametri stabiliti con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Detti parametri sono individuati tenendo conto della ridotta attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza da Covid-19».
  5-bis. È istituito nello stato di previsione del Mibact, un fondo straordinario finalizzato alla tutela dell'occupazione dei lavoratori dello spettacolo volto integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Sul fondo confluisce quota parte del FUS non assegnata agli enti beneficiari corrispondente dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza da Covid-19».

    5-ter) Sopprimere il comma 6.
80. 1. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

  5-bis.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».
80. 2. Barelli, Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:

  6. Il comma 15-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

   «15-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le singole unità immobiliari, e alle loro parti comuni, delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/10, A/11, anche non facenti parte di un condominio, e non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. AS 1925».
80. 3. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  All'articolo 80, comma 6, dopo le parole: categorie catastali A1 aggiungere le parole: per le unità immobiliari che non sono ricomprese in un condominio.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 300,000 per l'anno 2020, 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, 9,55 milioni di euro per l'anno 2022, 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 6,65 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 1,875 milioni di euro per l'anno 2026, euro 50.000 per l'anno 2031 ed euro 245.000 per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
80. 4. Binelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:

  6-quater. Per le spese documentate nell'anno 2020, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
80. 5. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 183, comma 2 primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dei musei civici e conseguentemente:» sostituire: «171,5 milioni di euro», con: «181,5 milioni di euro».
  7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
80. 6. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 80-bis.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
80-bis. 01. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

  1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.
  3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
80-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) dopo la parola: condomini sono aggiunte le seguenti:, a prescindere dalla destinazione d'uso, anche non residenziale;

   b) alla lettera b), dopo le parole: unità immobiliari sono aggiunte le seguenti: anche non residenziali.
80-bis. 03. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti».
80-bis. 04. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

   e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 4 dell'articolo 114.

   il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.
80-bis. 05. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
80-bis. 06. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

ART. 81.

  Sopprimerlo.
81. 1. Colletti, Siragusa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche con le seguenti: nei confronti di leghe e federazioni sportive che organizzano campionati nazionali a squadre.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
81. 2. Morrone, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli investimenti effettuati inserire le seguenti: sino ad un massimo di € 20.000.
81. 3. Colletti, Siragusa.

  Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.
81. 4. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: relativi al periodo d'imposta 2019 con le seguenti: relativi all'anno 2019 e le parole: almeno pari a 150.000 euro sono sostituite dalle parole: almeno pari a 100.000 euro.
81. 5. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 150.000 euro con le seguenti: pari a 100.000 euro e dopo le parole: fino a un massimo di 15 milioni di euro inserire le seguenti: nonché ai soggetti che applicano la legge n. 398/91.
81. 6. Furgiuele, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

L'articolo 125 della legge 17 luglio 2020, n. 77 è così modificato:

   a) al comma 1, dopo la parola: «2020» sono aggiunte le parole: «e nel 2021»;

   b) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

   c) Al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «f) l'acquisto di sterilizzatori d'aria a ciclo continuo che non utilizzano agenti nocivi e non sono incompatibili con la presenza umana».

  1. Agli oneri derivanti dal seguente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
81. 01. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Partecipazione di pubblico agli eventi sportivi)

  1. Al fine di consentire la partecipazione in sicurezza del pubblico agli eventi sportivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con i Ministri della salute, dell'Interno e della difesa, si provvede a disciplinare l'ingresso negli stadi e negli impianti sportivi ai soli abbonati nel limite del trenta per cento della loro capienza. Il decreto, da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, altresì, le modalità con cui gli abbonati possono prenotare l'ingresso che è riservato per il novanta per cento agli abbonamenti dei tifosi delle squadre non in trasferta. Fatto salvo l'obbligo di garantire il rispetto delle norme previste per prevenire la diffusione del COVID-19, il decreto può prevedere eventuali eccezioni all'ingresso riservato ai soli abbonati. Il decreto ha efficacia sino al 31 marzo 2021.
81. 02. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Istituzione Fondo test diagnostici per associazioni e società sportive dilettantistiche)

  1.In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 e dei costi connessi all'obbligatorio espletamento di test diagnostici durante il campionato dilettantistico per consentire la ripresa e la continuazione delle attività sportive, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato alle associazioni e società sportive dilettantistiche per coprire i costi dei test sierologici e molecolari con tampone.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 3 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, al cui onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
81. 0100. Rizzetto.

ART. 82.

  Al comma 2, le parole: predispone ogni anno sono sostituite dalle seguenti: predispone ogni tre mesi.
82. 1. Colletti, Siragusa.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e, anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.
  2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 12 gennaio 2021 e del 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.
  3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.
  4. Alle emissioni, di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.
  5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.
  7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni la Società Sport e Salute S.p.A. è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
82. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 83.

   Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. Agli derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede:

   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 114;

   b) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
83. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 83-bis.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'Intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
83. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 85.

  Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 20.
85. 1. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo le parole: autorizzazioni regionali sono aggiunte le seguenti: o rilasciate dai comuni e dagli altri enti locali ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,.
85. 2. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, i milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza e a circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie.
  2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente e disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
85. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 86.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117, sono inseriti i seguenti:

   «117-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.
   117-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e tino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso».
86. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di accessi stradali ai fondi rustici)

  1. Nei comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.
  2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente comma per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
86. 01. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 87.

  Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato «MINISTERO DELL'INTERNO», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma».
87. 1. Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 93.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 93-bis.
(Tassa di attraversamento dello Stretto di Messina)

  1. Al fine di attenuare l'emergenza ambientale ed igienico-sanitaria nella Città di Villa San Giovanni, derivante dall'attraversamento dello Stretto di Messina da parte del traffico veicolare e dei mezzi pesanti, quale misura indennitaria e compensativa per il danno da inquinamento ambientale ed acustico è istituita la tassa di imbarco e di sbarco, gravante sulle compagnie di navigazione che erogano il servizio di traghettamento dei veicoli a motore, in misura proporzionale all'incasso, in favore del Comune di Villa San Giovanni La tassa è pari all'1,5 per cento dell'incassato fino alla completa realizzazione dei nuovi approdi lontani dal centro abitato e successivamente sarà pari allo 0,75 per cento dell'incassato.
93. 01. Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 94.

  Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

  1-bis. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
94. 1. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

   «1-bis. A seguito del deragliamento del treno regionale verificato in prossimità della stazione di Carnate Usmate (MB) il 19 agosto 2020, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2020 per il recupero e il ripristino delle aree ferroviarie interessate dall'incidente. Agli oneri recati dal presente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
94. 2. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

   «1-quinquies. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti – nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento – l'estensione della concessione autostradale fino a tutto il 31 dicembre 2030, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate.».
94. 3. Valbusa, Rixi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

«Art. 94-bis.
(Revisioni periodiche dei veicoli)

   1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   “8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

   a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

   b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.”;

   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   “9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.”;

   c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

   “9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.”;

   d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

   “10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

   e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

   “11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale, alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;

   f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

   “13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2.”;

   g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;

   h) al comma 17 le parole: “produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa” sono sostituite dalle seguenti: “alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13”.

   2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
94. 01. Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

Art. 94-bis.
(Disposizioni in materia di targhe storiche)

  1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.».
94. 02. Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

«Art. 94-bis.
(Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina)

   1. Il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito in tutte le attività programmatorie infrastrutturali viarie e ferroviarie quale opera da realizzare».
94. 03. Prestigiacomo, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, D'Attis, Pella.

  Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

«Art. 94-bis.
(Investimenti infrastrutturali)

   1. Al fine di rilanciare lo sviluppo infrastrutturale del Paese nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 5.334 milioni di euro per la realizzazione dei seguenti interventi:

   a. Circonvallazione di Canazei;

   b. velocizzazione linea Torino-Genova;

   c. linea ferroviaria Chivasso-Aosta;

   d. raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara;

   e. interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia;

   f. collegamento ferroviario dall'aeroporto “Marco Catullo” di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova;

   g. nuova diga foranea a protezione del porto di Genova;

   h. pedemontana veneta, Direttrice Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla SR 308 – Nuova strada del Santo;

   i. connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale;

   j. piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di Venezia;

   k. nodo viario di ingresso a Nord di Padova;

   l. completamento dell'autostrada Tirrenica;

   m. piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area della laguna veneta e del Veneto orientale;

   n. progettazione e realizzazione della Ciclovia dell'Alto Adriatico “Trieste-Lignano-Iesolo-Venezia-Chioggia-Porto Tolle”;

   o. realizzazione del tunnel del Valfontanabuona;

   p. completamento dell'Aurelia-bis, tratto Albisola-Savona;

   q. nodo ferroviario di Napoli;

   r. completamento della metropolitana di Salerno;

   s. collegamento ferroviario con l'aeroporto di Brindisi;

   t. nodo di Bari-Bari Nord;

   u. realizzazione dei nuovi ponti sul bacino del Po, della Becca, di Casalmaggiore e di San Michele.

   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 5.334 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».
94. 04. Rixi, Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Andreuzza, Giacometti, Zordan, Ziello, Castiello, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 95.

  Sopprimere l'articolo 95.
95. 1. Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Rixi, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

   Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1:

   al terzo periodo, dopo le parole: L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza aggiungere le seguenti: e leale collaborazione con gli enti che esercitano funzioni amministrative nel medesimo ambito territoriale,;

   al quarto periodo, sostituire le parole: del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   al comma 2:

   al primo periodo:

   dopo le parole: All'Autorità sono attribuite sopprimere la seguente:

   tutte;

   sopprimere le parole: ivi incluse quelle;

   sopprimere le parole: e 29 novembre 1984, n. 798 e sostituire: nonché con: comprese;

   alla lettera b), sopprimere le parole: in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   alla lettera c), sopprimere le parole: e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;

   alla lettera e), sopprimere le parole: vigilanza e;

   alla lettera g), sopprimere le parole:, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna;

   alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

   sostituite la lettera i), con la seguente:

   «i) provvede alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, e, previa stipula di convenzione con ciascuno dei comuni territorialmente competenti, sovrintende al rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alle relative amministrative, contabili e di riscossione dei canoni attribuite ai comuni;»;

   sopprimere la lettera m);

   sostituire la lettera p) con la seguente:

   «p) assicura la gestione delle aree di propria competenza nonché la riscossione delle relative tasse, comprese le funzioni di regolazione della navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale e dei canali e rii a traffico prevalentemente urbano consegnati al Comune di Venezia e relative pertinenze;»;

   alla lettera r) sopprimere le parole: rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni;

   alla lettera s), premettere le parole: su richiesta dell'ente competente, e sostituire la parola: trattamenti con le seguenti: progetti di trattamento;

   sopprimere la lettera o);

   al comma 5:

   al secondo periodo sostituire le parole: che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza con le seguenti: aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori;

   al sesto periodo sostituire le parole: del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed;

   al comma 6:

   al primo periodo:

   sostituire la parola: sette con: quattro;

   sostituire le parole: della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, con le seguenti: nonché – tra le persone aventi le caratteristiche di cui al comma 5 – designati nel numero di due dalla Regione Veneto, uno dalla Città Metropolitana di Venezia, uno dal Comune di Venezia e uno d'intesa tra i comuni di cui al successivo comma 22, e sopprimere le parole: e nominati, e secondo le modalità previste dallo statuto;

   al secondo periodo, sostituire le parole da: In sede di prima applicazione fino a: l'Autorità con le seguenti: I componenti del Comitato di gestione come sopra individuati e designati sono nominati con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   al quinto periodo, dopo: Il Presidente sottopone alla valutazione aggiungere: vincolante;

   al settimo periodo sostituire: al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con: alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dopo: per l'approvazione di concerto con aggiungere: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed;

   all'ottavo periodo, sopprimere le parole: e di merito;

   al nono periodo, sostituire la parola: interrotto con: sospeso;

   al comma 7, dopo le parole: nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, aggiungere le seguenti: il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia,;

   al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Lo statuto dell'Autorità è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione del Veneto e il Comune di Venezia.;

   al comma 17, dopo il primo periodo inserire il seguente: Per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia e per il recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di Venezia e della sua Laguna, di competenza dei Comuni di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.;

   al comma 22, capoverso «Art. 4», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti, parole:, anche tenuto conto della pronta cantierabilità degli stessi.;

   al comma 24, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatte salve le aree industriali di Porto Marghera;

   al comma 27, lettera b), numero 2), capoverso «3-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
95. 2. Meloni, Lollobrigida, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

   Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al terzo periodo, dopo le parole: «L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza» aggiungere le seguenti: «e leale collaborazione con gli enti che esercitano funzioni amministrative nel medesimo ambito territoriale,»;

    2) al quarto periodo, sostituire le parole: «del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo:

  1.1) dopo le parole: «All'Autorità sono attribuite» sopprimere la seguente: «tutte»;
  1.2) sopprimere le parole: «ivi incluse quelle»;
  1.3) sopprimere le parole: «e 29 novembre 1984, n. 798» e sostituire «nonché» con «comprese»;

    2) alla lettera b), sopprimere le parole: «in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    3) alla lettera c), sopprimere le parole: «e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare»;

    4) alla lettera e), sopprimere le parole: «vigilanza e»;

    5) alla lettera g), sopprimere le parole: «, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna»;

    6) alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;»;

    7) sostituire la lettera i), con la seguente: «i) provvede alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, e, previa stipula di convenzione con ciascuno dei comuni territorialmente competenti, sovrintende al rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alle relative amministrative, contabili e di riscossione dei canoni attribuite ai comuni;»;

    8) sopprimere la lettera m);

    9) sostituire la lettera p) con la seguente: «p) assicura la gestione delle aree di propria competenza nonché la riscossione delle relative tasse, comprese le funzioni di regolazione della navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale e dei canali e rii a traffico prevalentemente urbano consegnati al Comune di Venezia e relative pertinenze;»;

    10) alla lettera r) sopprimere le parole: «rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni;»;

    11) alla lettera s), premettere le parole: «su richiesta dell'ente competente,» e sostituire la parola: «trattamenti» con le seguenti: «progetti di trattamento»;

    12) sopprimere la lettera o);

   c) al comma 5:

    1) al secondo periodo sostituire le parole: «che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza» con le seguenti: «aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori»;

    2) al sesto periodo sostituire le parole: «del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con» con le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed»;

   d) al comma 6:

    1) al primo periodo:

  1.1) sostituire la parola: «sette» con: «quattro»;
  1.2) sostituire le parole: «della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia,» con le seguenti: «nonché – tra le persone aventi le caratteristiche di cui al comma 5 – designati nel numero di due dalla Regione Veneto, uno dalla Città Metropolitana di Venezia, uno dal Comune di Venezia e uno d'intesa tra i comuni di cui al successivo comma 22,», e sopprimere le parole «e nominati,» e «secondo le modalità previste dallo statuto»;

    2) al secondo periodo, sostituire le parole da: «In sede di prima applicazione », fino a: «l'Autorità», con le seguenti: «I componenti del Comitato di gestione come sopra individuati e designati sono nominati con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    3) al quinto periodo, dopo: «Il Presidente sottopone alla valutazione» aggiungere: «vincolante»;

    4) al settimo periodo sostituire: «al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo: «per l'approvazione di concerto con» aggiungere: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed»;

    5) all'ottavo periodo, sopprimere le parole: «e di merito»;

    6) al nono periodo, sostituire la parola: «interrotto» con: «sospeso»;

   e) al comma 7, al primo periodo sostituire la parola: «sei» con: «sette» e dopo le parole: «nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia,» aggiungere le seguenti: «il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia,»;

   f) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Lo statuto dell'Autorità è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione del Veneto e il Comune di Venezia»;

   g) al comma 17, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia e per il recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di Venezia e della sua Laguna, di competenza dei Comuni di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni»;

   h) al comma 22, capoverso «Art. 4», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tenuto conto della pronta cantierabilità degli stessi».

   i) al comma 24, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le aree industriali di Porto Marghera»;

   I) al comma 27, lettera b), numero 2), capoverso «3-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».
95. 3. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 95-bis.
(SAL mensili)

  1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Nei limiti delle disponibilità di cassa previste per ogni annualità, le stazioni appaltanti procedono al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.
  2. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
95. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 95-quater.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza COVID-19 della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia-Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi.
95. 02. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 95-bis.
(Rafforzamento delle misure di sostegno finanziario alle imprese)

   All'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite con le seguenti: «trasformato in»;

    2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;

    3) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «data di efficacia giuridica»;

    4) alle lettere a) e b) la parola: «trasformabili» è sostituita con la seguente: «trasformate»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
   1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo»;

   c) al comma 2 le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;

   d) al comma 3:

    1) secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono aggiunte le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016»;

    2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»;

   e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
95. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 96

  Sopprimere commi 1, 2, 5, 6 e 7.
96. 1. Colletti, Siragusa.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sostituire le parole: 85 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   b) alla lettera b) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;

   c) alla lettera c) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;

   d) alla lettera d) sostituire le parole: 57,5 milioni con le seguenti: 72,5 milioni;

   e) al primo periodo le parole: Limitatamente all'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla, fine del comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto-legge.
96. 2. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sostituire le parole: 85 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   b) alla lettera b) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;

   c) alla lettera c) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;

   d) alla lettera d) sostituire le parole: 57,5 milioni con le seguenti: 72,5 milioni.

  Conseguentemente, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto-legge.
96. 3. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «abbonamenti a quotidiani» aggiungere le seguenti: «e periodici».
96. 4. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.
  7-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare».
96. 5. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 120, comma 1, dopo le parole: «per un massimo di 80.000 euro» e prima delle parole: «in relazione agli interventi necessari» sono inserite le seguenti: «per ciascuna sede operativa e unità locale,»;

   b) all'articolo 125, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale».
96. 01. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Registro pubblico degli amministratori di imprese costituite informa societaria e obbligo di posta elettronica certificata)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
  2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
  3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 2, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

   a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

   b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

   c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.
96. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96 inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

  1. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 87:

    1) al comma 7 le parole: «, indifferibilità ed urgenza dei lavori» sono sostituite con le seguenti: «delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori»;

    2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori»;

   b) all'articolo 90:

    1) al comma 1 dopo le parole: «impianti di rete» è aggiunta la seguente: «private»; in fine la parola: «ovvero» è sostituta con le seguenti: «nonché quelli»;

    2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

   Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

   Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.

   Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

   La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante.

   Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità»;

    3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

   «4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

   Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

   6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

   Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

   Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

   Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

   7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
   8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1»;

   c) all'articolo 92:

    1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

   «1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1o agosto 2002, n. 166»;

    2) al comma 3 le parole: «all'autorità competente» sono sostituite con le seguenti: «all'Ente locale»;

    3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori».
96. 03. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Incentivi per il Reshoring)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.
  3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
96. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Incentivi per il Reshoring)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.
  3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede:

   a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
96. 05. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 96 inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del «Fascicolo Unico del Fabbricato»)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.
  2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un «Fascicolo Unico del Fabbricato» recante, per ciascun edificio, i dati relativi:

   a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);

   b) alla sicurezza statica;

   c) alla sicurezza impiantistica;

   d) alla classificazione energetica;

   e) ai titoli di proprietà.

  3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue pertinenze.
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.
  5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.
  6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata – in formato digitale – presso l'Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti, per tutti gli altri.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:

   a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione, altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;

   b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;

   c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo Fascicolo Unico del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.

  8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per l'istituzione e il funzionamento del Portale di cui al comma 1 del presente articolo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96. 06. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 96-ter.

  1. L'articolo 244 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:

   a) al comma 1 le aliquote 25 per cento, 35 per cento e 45 per cento sono aumentate al 70 per cento senza distinzione di dimensione aziendale, totale di bilancio e/o di fatturato;

   b) alla fine del periodo viene aggiunto il seguente: «Per le altre regioni le aliquote attuali saranno aumentate al 60 per cento del monte spese agevolabile per le attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal numero di dipendenti.»;

   c) il comma 2 è soppresso (se possibile dato che è il testo che stabilisce il tetto degli aiuti);

   d) al comma 3 sostituire le parole: «106,4 milioni di euro» con «200 milioni di euro».
96. 07. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 97.

   Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate entro il 16 settembre 2020» con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate entro il 31 dicembre 2020»;

   b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «16 gennaio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2021»;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.248 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

    1) quanto a 3.748 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114;

    2) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
97. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: «nel mese di marzo» fino a: «di maggio 2020», sono sostituite con le seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,».
  1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.
  1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 20 per cento.
97. 2. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

ART. 97-bis.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 97-ter.
(Nuova definizione agevolata)

  1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

   a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2020;

   b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 12 dicembre 2020 L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020.
97-bis. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 98.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esenti dal versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Esenzione secondo acconto ISA).
98. 1. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 98-bis.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.

  1. Per i soggetti che esercitano attività economiche è prorogato al 30 ottobre 2020 il termine di versamento delle imposte di autoliquidazione già scadute in data 20 agosto 2020.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applica una maggiorazione dello 0.3 per cento mensile a titolo di interessi.
98-bis. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.
(Regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera d-ter) è soppressa.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 593,8 milioni di euro per il 2021 e 350 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
98-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.
(Regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire la lettera d-ter) con la seguente:

   d-ter) per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della legge 23/12/2014 n. 190 è pari al 18 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
98-bis. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.
(Proroga del termine di versamento delle rate non versate nei 2020 relative a «Rottamazione ter» e «Saldo e stralcio»)

   All'articolo 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
98-bis. 04. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 99.

   Apportare le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 1 sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;

   b) Al comma 2 sostituire la cifra: 65,7 con la seguente: 95,7 e la cifra: 165,5 con la seguente: 195,5.
99. 1. D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-ter le parole: 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;.

   b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: 10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:

   a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

   b) sono revocati i pignoramenti in essere.»
99. 2. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

   All'articolo 31 della legge n. 340/2000 al comma 2-quinques aggiungere, in fine, il seguente periodo: «potranno presentare atti societari non notarili su “incarico” dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio».
99. 01. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente;

   «30-bis. Coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;».

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.
99. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. I procedimenti di convalida di sfratto si considerano estinti in seguito allo svolgimento della prima udienza di convalida nei casi in cui:

   a) la morosità fosse relativa a uno o più dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

   b) il conduttore abbia provveduto a sanare la morosità alla prima udienza di convalida;

   c) sia già stata emessa l'ordinanza con cui è stato disposto il mutamento del rito ex artt. 665 e 667 c.p.
99. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 100.

  Sopprimere il comma 1.
100. 1. Colletti, Siragusa.

  Al comma 1 sostituire le parole: 1o dicembre 2021 con le seguenti: 1o giugno 2021.
100. 4. Colletti, Siragusa.

  Al comma 1, dopo le parole: in aree ricadenti nel demanio marittimo inserire le seguenti:, lacuale e fluviale.
100. 5. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:

   «683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
100. 6. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4,.

  Conseguentemente sopprimere il comma 4.
100. 7. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

   Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: nautica da diporto aggiungere le seguenti: nonché alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del Reg. per l'esecuzione del Cod. Nav. Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

   b) al comma 6, sostituire le parole: in corso procedimenti penali inerenti alla concessione con le seguenti: siano intervenute sentenze penali definitive e aggiungere dopo le parole: 6 settembre 2011, n. 159 le seguenti: con esclusione delle concessioni demaniali marittime affidate alla gestione di un amministratore giudiziario o straordinario nominati dall'Autorità Giudiziaria o Prefetto.

   c) al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

   «b-bis) in unica soluzione, come previsto al comma 3), di un importo pari al 100 per cento del canone risultante dall'applicazione dei nuovi criteri di determinazione che saranno stabiliti dal riordino della materia dedotte le somme eventualmente già versate dal concessionario a tale titolo. Qualora le somme già versate fossero in eccedenza, queste saranno scomputate dai canoni con ratei annuali costanti per la residua durata della concessione».
100. 2. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

   «4. Dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità, ad eccezione del noleggio e locazione natanti, non può comunque, essere inferiore a euro 2.500».
100. 8. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
100. 9. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. L'epidemia da COVlD-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

  Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.
100. 10. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

  Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.
100. 11. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.
100. 3. Colletti, Siragusa.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

   «12. Nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono pubblicatigli importi dei canoni annui delle concessioni marittime, lacuali e fluviali nonché delle relative pertinenze, qualunque sia l'Autorità concedente».
100. 12. Colletti, Siragusa.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 100-bis.
(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2020 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  3. Per l'attuazione del presente articolo, stimato in 2,1 milioni di euro per il comma 1 e in 3 milioni di euro per i commi 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
100. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

  1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce;

   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro (64,5 milioni vedi relazione tecnica) per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.
100. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

ART. 101.

  Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.
(Proroga delle concessioni dei giochi)

  1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.
  2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

   Pertanto, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall'articolo 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 29 aprile 2020 e dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021.

   Con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni.

  3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee.
101. 01. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

  1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

   a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

   b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

  2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.
101. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 103.

  Sopprimerlo.
103. 1. Colletti, Siragusa.

ART. 104.

   Alla lettera a), anteporre la seguente:

   0a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall'articolo 9-quater della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l'esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrazione di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e misure a tutela dei minori).
104. 1. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la parola: «esclusivamente»;

   b) dopo le parole: «tessera sanitaria» inserire le seguenti: «o di qualunque altro tipo di documento di riconoscimento».
104. 2. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1 sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».
104. 3. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, dopo le parole: «tessera sanitaria» inserire le seguenti: «e dalla tessera temporanea di abilitazione al gioco rilasciata dal gestore della sala».
104. 4. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 104-bis.
(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

   All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b-bis), aggiungere il seguente:

«Art. 25-ter.

   1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle attività circensi e spettacoli viaggianti, nonché alle attività spettacolari, di trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento compresi i giochi gonfiabili, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le attività che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
   4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
104. 01. Ziello, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 105.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

   1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
105. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 106.

  Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

Art. 106-bis.
(Interpretazione autentica in materia di società di persone esercenti attività agricole)

   1. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nei diritti ivi richiamati sono compresi anche quelli di prelazione e riscatto agrari.
106. 01. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 108.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 108-bis.

   1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
   2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
   3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
108. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 108-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.
108. 02. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 108-bis.
(Incremento accisa tabacchi da inalazione senza combustione)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente; «ottanta».
108. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 109.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 109-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dall'ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 percento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
109. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 110.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. L'affrancamento del saldo attivo da rivalutazione, previsto dal precedente comma 3, ed il versamento dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni rivalutati di cui ai precedente comma 4 sono applicabili, anche disgiuntamente, in quanto compatibili, ai saldi attivi da rivalutazione costituiti ai soli fini civilistici, a norma del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
110. 1. Gerardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Disposizioni in materia di imposta municipale propria)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente;

   «d-bis) ai fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili, di fatto non utilizzabili ovvero senza utenze attive. L'ufficio tecnico comunale deve attestare, entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, termine oltre il quale vige il principio del silenzio assenso, l'eventuale collabenza e la non presenza dei requisiti igienico-sanitari per l'usabilità dell'immobile, quali l'assenza degli impianti basilari per l'utilizzo come l'impianto elettrico, idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue, o la presenza di gravi danni alle strutture che risulterebbero dunque impraticabili, o la mancanza di utenze attive,»;

   b) al comma 3, sopprimere la lettera b).

  2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per i fabbricati di tutte le categorie D, è previsto ai fini calcolo dell'IMU un adeguamento periodico biennale dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato, tenendo in considerazione i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia delle entrate.
  3. Ai fini del calcolo dell'imposta di cui al comma 2, l'OMI utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.
  4. Per ogni categoria di fabbricati di cui al comma 2, il relativo calcolo della base imponibile, l'applicazione dei relativi coefficienti, la determinazione dell'imposta in base all'aliquota corretta e alle agevolazioni concesse sono determinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.
110. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

  1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non hanno adottano i principi contabili internazionali ovvero che hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici superiore al 25 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei due bilanci di esercizio precedenti, possono, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, numero 2 del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento sistematico del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Le predette società possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nel conto economico relativo all'esercizio successivo, quale onere da ammortizzare.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la disposizione di cui al comma 1 in considerazione dell'evoluzione della situazione economica derivante dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica, può essere estesa agli esercizi successivi.
  3. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
110. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 50 milioni.
110. 03. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 112.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.
(Aumento limite welfare aziendale)

  1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «500.000 lire» sono sostituite dalle seguenti; «2.000 euro».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
112. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 516,46 con le seguenti: euro 750,00.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 12, 2 milioni di euro e: 1,1 milioni di euro rispettivamente in: 23,2 milioni di euro e: 2,1 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 5, le parole: 41 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite con le seguenti: 52 milioni di euro per l'anno 2020 ed 1 milione di euro per l'anno 2021.
112. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con riferimento al periodo d'imposta 2020 s'intendono soddisfatti I requisiti applicativi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli accordi aziendali con i lavoratori finalizzati all'erogazione di premi di risultato di ammontare variabile anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi incrementali previsti a livello aziendale.
112. 3. Durigon, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 113.

  Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

  1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo l7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
  2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
  3. Ai soggetti indicati nei precedenti corami che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli artt. 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.
113. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

  113-bis.
  (Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento idraulico)
  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

   «2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature: – rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto; – soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; – cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.».
113. 02. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

   1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.
   2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».
113. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati dai condomìni)

   1. Il termine condomìni di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.».
113. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 113-bis.

  Dopo l'articolo 113-bis, inserire il seguente:

«Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro)

   1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

   a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997;

   b) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

   2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, le lettere a) e d), non hanno applicazione in relazione ai periodi di imposta di cui al comma 1.
   3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
113-bis. 01. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro)

   1. Per gli anni finanziari 2020 e 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

   a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997;

   b) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

   2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, le lettere a) e d), non hanno applicazione in relazione agli anni finanziari 2020 e 2021.
   3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, su proposta dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
113-bis. 08. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

   1. Per gli anni 2020 e 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».
113-bis. 010. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, inserire il seguente:

«Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

   1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».
113-bis. 04. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

   1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
   2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
   3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
113-bis. 09. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, inserire il seguente:

«Art. 113-ter.
(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

   1. Al testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

   “Art. 11. – 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.
   2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:

   a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

   b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

   c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

   3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.
   4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
   5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.
   6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne i! rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.”;

   b) all'articolo 77, le parole: “24 per cento”, sono sostituite con le seguenti: “23 per cento”.

   2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede: quanto a 30.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati; quanto a 5.000 milioni di euro ai sensi dei commi seguenti.
   3. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
   4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

  Conseguentemente:

   all'articolo 114, sopprimere il comma 4;

   alla Tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

   2020: –50.000.000;
   2021: –50.000.000;
   2022: –50.000.000.
113-bis. 03. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

   Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.
(Riduzione dei coefficienti di calcolo IMU)

   1. Per gli anni 2020 e 2021 i coefficienti per le varie categorie catastali di cui al comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono ridotti del 30 per cento.
   2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, e 6 miliardi di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
   3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per il 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
113-bis. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.

   1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU):

   a) nei comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali.

   b) in tutto il territorio nazionale, i fabbricati sfitti rientranti nel gruppo catastale C.

   2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
   3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per l'anno 2021 si provvede si mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
113-bis. 06. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

  1. A decorrere dai 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

   a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

   c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

  2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 di euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 di euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 289 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   b) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,570, milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
113-bis. 011. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.
(Mini-IRES sperimentale)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione DE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
  2. Ai fini del comma 1:

   a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

   b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
  4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione, Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma,
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 280 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   b) quanto a 740 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
113-bis. 012. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.
(Regime forfetario sperimentale)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
  4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta , per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n, 88.
113-bis. 013. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

   Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

  113-ter.
  (Modifiche all'articolo 44 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

   All'articolo 44-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile.».

   b) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «data di efficacia giuridica».
113-bis. 014. Centemero, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Proroga del bonus facciate)

  1. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 345,8 milioni di euro per l'anno 2022, 216 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
113-bis. 015. Galli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
113-bis. 016. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

  1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1o novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all' imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.
  2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.
113-bis. 017. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Compensazione crediti dell'accollante)

  1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è sostituito dal seguente: «per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante».
  2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
113-bis. 018. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Disposizioni in materia di sostituzione delle coperture in eternit)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

   «5-bis. La detrazione di cui al comma 5, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista anche per la messa in posa di impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture in eternit purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola.»;

   b) al settimo comma dopo le parole: «ai commi 5» inserire le seguenti: «5-bis»;

   c) al nono comma, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   «e-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-bis».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge.
  3. Per gli interventi di sostituzione delle coperture in eternit spetta una detrazione nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ripartita in cinque quote annuali nei limiti massimi di spesa di Euro/mq 100.
  4. Le disposizioni contenute nel comma 3 si applicano anche nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa.
  5. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese per gli interventi previsti al comma 3 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  6. In caso di interventi sostenuti da soggetti nell'esercizio dell'attività di impresa la detrazione conseguita, o il contributo sotto forma di sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, concorrono integralmente a formare il reddito del contribuente.
  7. Qualora la detrazione sia riferita ad interventi nell'ambito di attività turistico-alberghiera relativa ad immobili a destinazione speciale D/2, alberghi e pensioni, il 40 per cento della detrazione conseguita concorre a formare il reddito del contribuente.
  8. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 7, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5,6 milioni di euro per l'anno 2026,0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
113-bis. 019. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati dai condomini)

  1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.
*113-bis. 020. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati dai condomini)

  1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.
*113-bis. 07. Bitonci, Binelli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati da persone fiscale)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

   «a-bis) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici costituiti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate;.».
113-bis. 022. Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Incentivi per il sisma bonus)

   All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, le parole: «nei commi da 1 a 8», sono sostituite dalle seguenti: «nei commi da 1 a 3-bis e da 5 a 8»;

   b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-bis si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 9.».
113-bis. 02. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

A.C. 2700
ORDINI DEL GIORNO
S. 1925 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Approvato dal Senato).

N. 1.

Seduta del 12 ottobre 2020

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

    l'articolo 32 prevede misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021;

    il nostro Paese già precedentemente condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo dalla sentenza del 10 settembre 2020, n. 59751/15 per violazione dell'articolo 2 del protocollo n. 1 alla Convenzione dei diritti dell'uomo che assicura il diritto all'istruzione e dell'articolo 14 della Convenzione che vieta ogni discriminazione, nonostante la legge n. 104 del 1992 assicuri un adeguato sostegno ai soggetti più fragili della nostra società – quali le persone con disabilità – continua a registrare un netto ritardo nella stabilizzazione dei docenti precari e in particolar modo per il sostegno;

    l'emergenza generata da COVID-19 ha evidenziato con maggiore forza la fragilità di un sistema scolastico affetto dalla carenza di docenti e dirigenti scolastici, paralizzato da un groviglio normativo incapace di dare risposte immediate per la stabilizzazione e la ripartenza del sistema dell'istruzione nel nostro Paese, volto in primo luogo alla tutela delle fasce più deboli,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di utilizzare le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per le assunzioni in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

   a valutare l'opportunità di prevedere lo svolgimento di un corso intensivo di formazione, con prova finale al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017.
9/2700/1. Fioramonti.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 57-bis del decreto in esame prevede che ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cosiddetto Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali, inoltre, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009;

    il comma 1 dell'articolo 57-bis modifica l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introducendo due nuovi commi (1-bis e 4-ter) che mirano a disciplinare specificamente la fruizione della citata detrazione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. L'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). Il nuovo comma 1-bis del citato articolo 119 stabilisce che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici l'incentivo fiscale della detrazione al 110 per cento spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Il nuovo comma 4-ter, comma 1, prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) e del 2009 (decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39);

    sono misure importanti, che potranno permettere a tanti cittadini colpiti dal terremoto di sistemare tanti edifici e di rilanciare il settore edilizio, gravemente colpito dalla crisi economica. Gli elenchi a cui il testo fa riferimento, però, non annoverano tra le aree beneficiarie delle misure, i territori etnei colpiti dal terremoto del 26 dicembre 2018. Detta esclusione appare illogica, tenuto conto della importanza che queste misure rivestirebbero per il superamento di molti dei problemi della ricostruzione siciliana, nonché ingiusta, perché rende disomogeneo l'impegno nella ricostruzione post sisma sul territorio italiano,

impegna il Governo

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, anche per i comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, le misure previste dal presente decreto-legge e, in particolare, l'aumento del 50 per cento delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus.
9/2700/2. Epifani.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31 del provvedimento reca disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), autorizzando un incremento della dotazione organica dell'Agenzia relativamente al ruolo dell'Agenas nelle azioni di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in ordine all'adozione di piani di potenziamento e di riorganizzazione della rete assistenziale, territoriale e ospedaliera;

    nello specifico, nei commi 1-4, si autorizza l'Agenas ad assumere a tempo indeterminato: n. 1 statistico; n. 2 ingegneri gestionali; n. 3 ingegneri ambientali; n. 3 ingegneri clinici; n. 3 ingegneri informatici; n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D; n. 6 dirigenti medici; n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale;

    nell'organico di Agenas al momento risultano circa 85 persone assunte con contratto a tempo determinato in scadenza entro il 2020, reclutate a fine 2019 a seguito di procedura selettiva pubblica;

    per tali risorse, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita negli anni, nonché per la necessità di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali, sarebbe opportuno prevedere misure specifiche di stabilizzazione;

    andrebbe avviata, in ragione del riconosciuto ruolo dell'Agenzia anche nelle azioni di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, una procedura straordinaria di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di disporre procedure specifiche e straordinarie di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenas, al fine di ridurre il ricorso al precariato, valorizzare professionalità acquisite e già interne all'Agenzia, e garantire la prosecuzione delle attività svolte finora.
9/2700/3. Conte.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 62 del decreto-legge n. 104 del 2020 (A.C. 2700) prevede aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese. Tra l'altro l'articolo 62 è inserito nel Capo VI del decreto-legge in esame intitolato Sostegno e Rilancio dell'Economia. È inoltre da sottolineare come l'articolo 61-bis del medesimo decreto-legge contenga misure per la semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età. Inoltre l'articolo 64 prevede misure per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le medie e piccole imprese;

    è necessario non considerare il rating finanziario adottato dagli Intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti danneggiati, poiché gli stessi si trovano ad avere i bilanci «inquinati» a causa degli eventi criminosi e dunque non rispecchiano le reali condizioni finanziarie delle aziende;

    le Banche sono impegnate a far arrivare la liquidità a tutte le imprese che ne hanno bisogno nel modo più rapido possibile. I soggetti o l'impresa richiedenti aiuti finanziari (prestiti economici) che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure esposizioni deteriorate e classificate come sofferenti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e in tutte le banche dati pubbliche e private, non devono, alla data di richiesta, essere considerate come non ammissibili al rilascio della garanzia di MCC, purché le stesse abbiano ricevuto il beneficio sospensivo ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999 e legge n. 108 del 1996 rilasciato dalla Procura competente;

    tra l'altro è fondamentale per le garanzie pregresse che gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non debbano tenere conto delle pregresse garanzie rilasciate dal Fondo di MCC e non debbano altresì considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzia in presenza della sospensione dei termini ai sensi della legge n. 44 del 1999 e legge n. 108 del 1996,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, con successivo provvedimento legislativo:

    1) di introdurre la garanzia da parte del MCC al 100 per cento: a favore delle imprese denuncianti il racket e l'usura, poiché la mancata applicazione e il mal funzionamento della legge n. 108 del 1996 e della legge n. 44 del 1999 comportano gravi problematiche collegate alle diverse scadenze per gli imprenditori i quali non possono attendere i tempi delle richieste sui diversi risarcimenti previsti dal Fondo di rotazione istituito dal Governo soprattutto per garantire l'attività economica delle medesime imprese denuncianti il racket e l'usura;

    2) di far sì, per le pregresse garanzie, che gli intermediari e il Fondo di garanzia non tengano conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di MCC e di non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzia in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle leggi n. 44 del 1999 e n. 108 del 1996;

    3) di non considerare come non ammissibili al rilascio della garanzia del MCC i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure esposizioni deteriorate e classificate come sofferenti alla Centrale rischi della Banca d'Italia (come evidenziato in premessa);

    4) di non considerare il rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese od operatori economici) che si trovino ad avere bilanci «inquinati» da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziarie delle medesime imprese.
9/2700/4. Piera Aiello, Ermellino.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 62 del decreto-legge n. 104 del 2020 (A.C. 2700) prevede (Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese). Tra l'altro l'articolo 62 è inserito nel Capo VI del decreto-legge in esame intitolato Sostegno e Rilancio dell'Economia. È inoltre da sottolineare come l'articolo 61-bis del medesimo decreto-legge contenga misure per la semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età;

    diversi sono stati i solleciti che riguardano imprenditori vittime di estorsione ed usura, i quali rimangono emarginati dal mercato poiché non possiedono i requisiti per la regolarità del DURC, documento indispensabile per la partecipazione in gare d'appalto ed incasso di pagamenti. Va precisato che gli imprenditori vittime di estorsione e usura godono della sospensione dei termini. Quest'ultima sospende i pagamenti per tre anni a far data dalla data di rilascio;

    l'operatore economico che ne gode, vista la sua grave difficoltà finanziaria, non è obbligato al pagamento delle imposte dovute e scadute durante il periodo della sospensione poiché nella volontà del Legislatore vi era quella di favorire il medesimo operatore economico evitando problematiche relative alle diverse scadenze e semplificando pertanto gli adempimenti del medesimo operatore economico;

    in particolare è fondamentale non considerare pregiudizievoli i mancati pagamenti durante il periodo di efficacia della sospensione e consentire alle aziende beneficiarie della sospensione dei termini ai sensi della legge n. 44 del 1999 e legge n. 108 del 1996, di poter ottenere il rilascio DURC regolare alla prima richiesta semplicemente esibendo il certificato di godimento della sospensione dei termini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un successivo provvedimento legislativo, di consentire alle aziende beneficiarie della sospensione dei termini (come evidenziato in premessa) ai sensi della legge n. 44 del 1999 e della legge n. 108 del 1996 di poter ottenere il rilascio del DURC alla prima richiesta esibendo il certificato di godimento della sospensione dei termini evitando e semplificando le gravi problematiche relative alle diverse scadenze in modo da agevolare gli imprenditori vittime di estorsione ed usura.
9/2700/5. Ermellino, Piera Aiello.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emersa la necessità di adeguare le misure finanziarie per consentire agli enti locali di porre in essere interventi atti a rafforzare lo sviluppo delle aree interne, articolo 32, e ad incrementare il Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali Capo V, articoli 39 e seguenti;

    nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020 il maltempo ha causato gravi danni in diverse zone del Piemonte, in particolare nelle province di Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;

    la Provincia di Cuneo è forse quella che sta pagando il prezzo più alto, con una conta dei danni che raggiunge diverse centinaia di milioni di euro;

    in questo contesto, vanno segnalati i casi dei Comuni di Garessio e Limone Piemonte, oltre che Ceva, Ormea ed altri piccoli centri ove sono state oggetto di danni ingentissimi attività imprenditoriali e commerciali;

    nonostante l'importante impegno in termini di risorse umane, economiche e progettuali messo in campo negli ultimi decenni, dal 1994 ad oggi sono stati ben 3 gli eventi calamitosi le cui conseguenze continuano a recare importanti danni al territorio ed alla popolazione cuneese;

    la Regione Piemonte ha formalmente richiesto al Governo la dichiarazione dello stato d'emergenza;

    il nostro Paese è soggetto ad eventi calamitosi di grande entità e che il dissesto idrogeologico è da anni una emergenza di rilievo nazionale;

    è fondamentale consentire ai Comuni di agire con immediatezza, e di disporre delle risorse necessarie a disporre interventi di somma urgenza e sostenere i costi relativi alla progettazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avanzare una iniziativa normativa che consenta ai Comuni facenti parte delle Unioni Montane a rischio alluvione di trattenere l'intero gettito generato dall'IMU al fine di costituire un «Fondo Comunale contro il dissesto idrogeologico» che consenta, da un lato, di intervenire in somma urgenza durante eventuali contesti alluvionali e, dall'altro, di sostenere i costi della progettazione delle opere utili a prevenire i danni da maltempo.
9/2700/6. Costa.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione garantisce ulteriori misure urgenti per il rilancio ed il sostegno dell'economia nazionale, e che in materia di infrastrutture stradali e autostradali, all'articolo 49, reca l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti già esistenti e per la realizzazione di nuovi in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza;

    la dotazione di cui al predetto fondo ammonta ad un importo di circa 200 milioni di euro per ciascuno degli anni a partire dall'anno 2021 fino all'anno 2023;

    dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Timori fondati come dimostrano gli studi dell'Upi che ha stimato più di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da nord a sud;

    in Sicilia risulterebbero allo stato circa 1.600 tra ponti e viadotti e che, a detta di Anas, la programmazione pluriennale (2016-2020) raggiungerà valori economici molto elevati, pari a quasi 5,9 miliardi di euro;

    per quanto riguarda l'avanzamento degli interventi di manutenzione e riqualificazione, questi sarebbero condizionati dall'esigenza di trovare un compromesso tra l'attivazione di più cantieri contemporanei e l'opportunità di attenuare i disagi alla circolazione stradale che gli stessi cantieri inevitabilmente creano, limitandone quindi il numero;

    nei mesi scorsi, con un'interrogazione a mia prima firma, ho chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sollecitare la ripartenza dei lavori di messa in sicurezza e di rifacimento del viadotto Akragas (meglio conosciuto come ponte Morandi di Agrigento) chiuso da circa tre anni;

    recentemente sono ripartiti i lavori di manutenzione, ma è necessario installare un sistema di monitoraggio, indispensabile per tenere sotto controllo le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura quando sarà definitivamente riaperta;

    il costante traffico sull'arteria stradale ed i continui passaggi sopra il ponte di mezzi pesanti a forte velocità rischiano, infatti, di abbassare la vita media della struttura se non adeguatamente messa in sicurezza;

    tanto premesso, stante il deficit infrastrutturale che da sempre caratterizza la Sicilia e la necessità di intervenire quanto prima per garantire la riapertura e la messa in sicurezza di queste importanti arterie stradali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare priorità, nella ripartizione del fondo di cui al decreto in conversione, alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di ponti e viadotti già esistenti nella regione Sicilia.
9/2700/7. Sodano.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 46-bis del decreto-legge, introdotto dal Senato, reca «misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi»;

    le frane e smottamenti verificatisi sulle strade statali e locali durante le recenti disastrose avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Liguria e Piemonte, il 3 e 4 ottobre 2020, hanno messo in evidenza la necessità di bloccare il traffico su una serie di tratti stradali danneggiati, per effettuare soccorsi e lavori, e dirottarlo sulle arterie autostradali;

    si tratta di situazioni che si ripetono spesso negli ultimi anni essendo il nostro Paese particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico e sottomesso all'aggressività delle piogge torrenziali dei cambiamenti climatici in corso;

    pertanto, gli automobilisti e autotrasportatori sono spesso obbligati a percorrere tratti autostradali fino alla fine dei lavori sui corrispondenti tratti interrotti, sottoponendosi al pagamento dei pedaggi, oltre che ad essere costretti a sopportare estenuanti code chilometriche nei caselli e barriere, anche perché, spesso, l'autostrada è l'unica alternativa al tratto della strada interrotta;

    si tratta di disagi che si aggiungono alle difficoltà e problemi che devono affrontare i cittadini colpiti dalla calamità naturale,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza, affinché le società concessionarie autostradali possano prevedere l'esenzione del pedaggio per l'entrata e uscita dai caselli e il passaggio alle barriere, in tutti i casi in cui l'esecuzione di lavori su strade danneggiate da calamità naturali rendono obbligatorio il riversarsi del traffico sulle arterie autostradali, allo scopo di permettere il libero transito degli automobilisti e autotrasportatori fino al ripristino al traffico delle corrispondenti tratte viarie;

   a stabilire un criterio di automaticità all'esenzione del pedaggio nei casi di calamità naturali come sopra illustrati, da inserire nei bandi di gara da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, per tutte le future gare per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza.
9/2700/8. Gusmeroli, Liuni, Di Muro, Tiramani.

   La Camera,

   premesso che,

    l'articolo 90 modifica il regime del buono viaggio, introdotto dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, portando a 35 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo, originariamente pari a 5 milioni di euro, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore di persone in situazioni di disagio;

    l'articolo modifica anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse precisando le modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2021 la scadenza dell'utilizzo del buono viaggio e a prevedere, nel primo provvedimento utile, che i servizi di taxi o noleggio con conducente, fruiti da cittadini nelle condizioni previste dal testo del decreto-legge n. 34 del 2020, dal 15 luglio 2020 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, formino oggetto del buono viaggio.
9/2700/9. De Maria.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame costituisce un ulteriore ed importante passo nell'azione di sostegno all'economia a fronte della crisi innescata dalla pandemia da virus COVID-19. In particolare, diverse norme inserite nel provvedimento recepiscono le richieste di ulteriore intervento economico nei confronti dei Comuni e degli enti locali in genere, sia sotto il profilo del sostegno alla crisi delle entrate correnti, sia nel campo del rafforzamento dei contributi agli investimenti;

    sussistono però alcune evidenti criticità che non sono state risolte dalla discussione parlamentare;

    l'articolo 59 del decreto riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

    i capoluoghi di provincia e le città metropolitane non sono le uniche località che stanno soffrendo a causa del blocco dei flussi dall'estero e che sono molti i sistemi economici locali che vivono di turismo internazionale e che, in mancanza di interventi, rischiano la desertificazione;

    il suddetto contributo dovrebbe essere esteso anche ai piccoli comuni che sono la meta di moltissimi turisti in arrivo dall'estero e che, avendo subito pesanti ricadute in termini economici a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno necessità di ricevere un supporto concreto a sostegno al settore turistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere nel primo provvedimento utile il contributo previsto dall'articolo 59 del provvedimento in esame anche a quei comuni che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero pari al doppio di quello dei residenti negli stessi comuni.
9/2700/10. Cenni.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo in titolo prevede il credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche; in particolare, per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro;

    l'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti previsti dai Regolamenti dell'Unione europea in tema di aiuti «de minimis», inoltre alle associazioni e alle società, professionistiche e dilettantistiche, è richiesto di certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile;

    la misura in esame ha una platea molto ampia in termini di soggetti che ne possono usufruire (aziende, lavoratori autonomi, enti non commerciali), ma lo stesso non vale per quanto riguarda i soggetti che possono essere sponsorizzati, indicati in modo preciso dalla normativa, e precisamente: leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche; società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e paraolimpiche che svolgono attività sportiva giovanile;

    pur tuttavia, non è sufficiente che il soggetto sponsorizzato appartenga a una di queste categorie, la norma prevede anche delle cause di esclusione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare l'impatto della norma citata in premessa sulla platea delle società sportive dilettantistiche che possono accedere agli investimenti in campagna pubblicitarie e sponsorizzazioni, anche considerando l'opportunità di abbassare ulteriormente la soglia dei ricavi a 100.000 euro, nonché estendere la misura ivi prevista ai soggetti che applicano la legge n. 398 del 1991 i quali rappresentano la quasi totalità delle associazioni sportive dilettantistiche.
9/2700/11. Furgiuele, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

   La Camera,

   premesso che:

    già in sede di esame del cosiddetto decreto Rilancio, il Governo, esprimendo parere favorevole all'ordine del giorno 9/2500-AR/305, si è impegnato a «valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere normativo, di rivedere l'articolo 17-bis del decreto in esame che prevede la proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo, anche bilanciando con appositi indennizzi le perdite subite dai proprietari degli immobili che non possono entrare in possesso della loro proprietà privata, per non penalizzare i proprietari immobiliari i quali non sono una categoria di “privilegiati” ma hanno fatto investimenti con sacrifici»;

    il blocco degli sfratti fino al 31 dicembre 2020 garantisce sì il diritto di godimento della casa ai locatori, ma ripone ai proprietari degli immobili le inevitabili conseguenze economiche; sovente, infatti, gli affittuari morosi non pagano e i proprietari non possono fare nulla, né recuperare nell'immediato le spettanze contrattuali;

    verosimilmente, a legislazione vigente, l'esecuzione di un eventuale sfratto avverrà solo a partire dall'estate 2021. Invero, prima dovranno formalizzarsi davanti ai tribunali le procedure di sfratto e poi, una volta concluse, si potrà pensare alla loro esecuzione;

    è doveroso tutelare il diritto all'abitazione, ma anche il diritto di chi possiede un immobile acquistato con tanti sacrifici e che vive grazie all'incasso delle mensilità di un affitto; oltretutto, gli effetti di queste sospensioni destabilizzano il mercato, deprezzando il valore degli immobili e disincentivando il proprietario dall'affitto immobiliare;

    sarebbe stato, pertanto, necessario in contemporanea alla sospensione degli sfratti, anche qualche misura di sostegno ai proprietari di abitazioni affittate a turisti e studenti, che hanno perso quella che il più delle volte era l'unica fonte di reddito e ai quali non è stato neppure risparmiato il versamento dell'Imu;

    inoltre, si ricorda, nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge del presente decreto-legge, con giudizio insindacabile della presidenza del Senato, è stato stralciato l'emendamento che avrebbe limitato il regime fiscale degli affitti brevi a coloro che gestiscono più di tre appartamenti, definiti assurdamente come «attività di impresa» e quindi non usufruibili della cedolare secca al 21 per cento,

impegna il Governo

ad attivare tempestivamente tutte le dovute procedure organizzative che permettano agli ufficiali giudiziari di calendarizzare già gli sfratti a partire dal 1° gennaio 2021, così da tutelare e bilanciare i legittimi diritti delle controparti, senza però gravare ulteriormente sui proprietari immobiliari.
9/2700/12. Bianchi, Cavandoli, Gusmeroli.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo in titolo prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro;

    resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile;

    la legge n. 208 del 2015, oltre a ridisegnare il panorama del cosiddetto «welfare aziendale», ha introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione per i premi di risultato/produzione, sostitutivo delle precedenti agevolazioni in materia, tuttavia la riforma ha generato diversi dubbi in fase applicativa, rendendo necessari anche molteplici interventi dell'Agenzia delle entrate;

    la detassazione prevista dalla predetta legge riguarda «premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione»;

    l'emergenza economica correlata a quella pandemica da COVID-19, in molti casi, ha determinato l'impossibilità di poter raggiungere gli obiettivi previsti negli accordi aziendali sui premi di risultato, che in alcuni casi determinavano la detassazione dei relativi emolumenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere per il prossimo biennio, in via transitoria la detassazione anche delle somme corrisposte dal datore di lavoro ai propri dipendenti come premio, pur in assenza del raggiungimento degli incrementi previsti come da legislazione ordinaria vigente.
9/2700/13. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova la stabilità del settore culturale e dello spettacolo dal vivo in considerazione soprattutto degli effetti del contenimento della diffusione del virus e del distanziamento sociale;

    le diverse misure di sostegno al reddito, previste anche dal suddetto decreto in favore dei lavoratori atipici – tra cui i lavoratori delle attività circensi e spettacoli viaggianti – non risultano adeguate e proporzionate, creando così pericolose disparità di trattamento;

    nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività di intrattenimento, occorre pertanto sostenere il settore delle attrazioni, dei trattenimenti dello spettacolo viaggiante, nonché i parchi di divertimento quali i giochi gonfiabili,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un Fondo ad hoc le cui risorse finanziarie siano destinate a mitigare gli effetti negativi di carattere economico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 subiti dagli operatori del settore circense e degli spettacoli viaggianti, nonché dai lavoratori delle attività spettacolari, di attrazione e di divertimento dei giochi gonfiabili.
9/2700/14. Ziello, Caparvi, Gerardi.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo in titolo prevede agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali del paese; in particolare, per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020, è stato disposto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

    l'agevolazione fiscale così come intesa, sviluppata per contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, lascia perplessità applicative di merito e di metodo poiché sottovaluta le condizioni generali dell'intero territorio nazionale;

    a sconfessare la strategia della misura sono anche le previsioni regionali SVIMEZ 2020/2021 su «L'impatto economico e sociale del covid-19: mezzogiorno e centro-nord»; i dati, infatti, dimostrano che nel 2020 il Pil si contrarrà dell'8,2 per cento nel Mezzogiorno e del 9,6 per cento nel centro-nord, contro una media dell'intera penisola pari a –9,3 per cento. Il calo del Pil, si evidenzia, è più accentuato al centro-nord risentendo in misura maggiore del blocco produttivo imposto per contenere la diffusione della pandemia;

    ne conviene, affinché la stessa agevolazione fiscale abbia effetti duraturi, che andrebbe applicata per un periodo di gran lunga superiore al 31 dicembre 2020 ed estesa tutte le regioni italiane;

    per contro, la spesa pubblica per ammodernamento delle infrastrutture, materiali e immateriali è stata fortemente ridotta negli anni della crisi, in particolare nel centro-nord, laddove gli investimenti pubblici sono stati insufficienti e disomogenei, risultando sistematicamente inferiori rispetto alle esigenze del territorio imprenditoriale stesso,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della presente disposizione di legge ed intervenire – ove necessario, anche al fine di evitare fattispecie di concorrenza sleale tra le imprese operanti nelle macroregioni italiane – con gli opportuni interventi correttivi a salvaguardia delle peculiari esigenze del tessuto produttivo del centro-nord Italia.
9/2700/15. Tarantino, Bianchi, Galli.

   La Camera,

   premesso che:

    risultano evidenti le numerose criticità ed i continui ritardi con riferimento all'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e assegni ordinari con causale COVID-19, che hanno portato oltre 2 milioni di lavoratori a non percepire nei tempi dovuti il trattamento di integrazione salariale;

    in seguito alla crisi epidemiologica da COVID-19, assumono carattere ancor più prioritario azioni mirate al sostegno della competitività del sistema produttivo nazionale, all'attrazione di nuovi investimenti nonché alla salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale;

    sebbene il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2016 riconosca quale area di crisi industriale complessa l'area della Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno, il suddetto territorio risulta escluso dallo stanziamento di risorse per l'anno 2020 previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 5 del 5 aprile 2019 a favore delle aree di crisi industriale complessa italiane;

    il suddetto stanziamento rappresenta una misura indispensabile per garantire, in un territorio che – allo stato dei fatti – risulta fortemente penalizzato, la continuità del reddito ai lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti dalle aziende in crisi nei casi prescritti dalla normativa di settore, ovvero ai lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale,

impegna il Governo

a reperire le dovute risorse per uno stanziamento in favore della Regione Marche, nel cui territorio è situata l'area di crisi industriale complessa sopramenzionata, per le finalità di cui in premessa.
9/2700/16. Latini.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 61 del provvedimento in esame reca «Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio» e si ripropone di agevolare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

    la riforma delle Camere di Commercio introdotta dal decreto legislativo n. 219 del 2016 a seguito della delega ex articolo 10 della cosiddetta «legge Madia», ha evidenziato sin da subito molti elementi di criticità. La creazione di 60 Camere, prevista dall'attuale normativa, rispetto alla situazione previgente di una Camera per Provincia, è frutto di una mediazione politica che ha generato profonde tensioni geografiche e risultati aberranti, con Enti formati da province non contigue o diversissime per tessuto economico e produttivo. Il limite delle 75.000 imprese non trova poi alcun fondamento logico, né di efficienza né di rappresentatività: la stessa legge delega, stabilisce disposizioni di deroga a questo limite ma sempre nella garanzia del numero massimo di 60 Camere, anche a prezzo di una lunga fase di incertezza e di impasse che ha vissuto e sta ancora vivendo tutto il sistema con le problematiche sollevate dal 25 per cento delle attuali Camere innanzi al TAR del Lazio;

    anche i presunti obiettivi di «razionalizzazione e recupero di economicità», hanno di fatto prodotto gravi conseguenze. Nel 2014 la legge ha disposto il dimezzamento delle entrate delle Camere di commercio: una misura che avrebbe portato al fallimento molte imprese. Le Camere hanno tutte resistito, seppur con tagli significativi su ogni tipo di spesa, e anche in questa fase di difficile contingenza sono comunque rimaste aperte garantendo tutti i servizi anagrafico certificativi ma riducendo drasticamente quelli promozionali;

    oggi più che mai appare evidente come la tutela della governance locale sia funzionale all'espressione e soddisfazione degli interessi dei singoli territori e quindi di un principio di democraticità dell'ordinamento, salvaguardando la rappresentanza delle istanze dei territori e favorendo un efficace intervento delle Camere di commercio sull'economia locale. Per questo motivo sarebbe opportuno tener ferma la possibilità di effettuare accorpamenti su base volontaria, lasciando al livello locale la possibilità di individuare la soglia di rappresentanza più funzionale ad una efficace espressione e tutela degli interessi economici di ciascun territorio, e confermando gli accorpamenti già operativi nel sistema camerale;

    altrettanto urgente, per far fronte alle molte competenze assegnate alle Camere di Commercio, è lo sblocco delle assunzioni, ormai perdurante da molti anni, che ha portato ad una fuga più o meno disperata di personale, a seconda delle opportunità alternative offerte dai singoli territori o dall'età, con grave pregiudizio anche per la stessa continuità di qualche ente;

    la pandemia e il conseguente blocco delle attività economiche hanno evidenziato il ruolo strategico assunto dalle Camere di Commercio nei singoli territori al fianco delle Prefetture e delle forze dell'ordine per il presidio della legalità oltre che per il sostegno alla liquidità delle micro e piccole imprese;

    in gran parte dei territori italiani, soprattutto in quelli più colpiti dalla crisi sanitaria ed economica, non può venire a mancare il presidio della principale istituzione vocata all'economia, per sostenere le imprese in percorsi di digitalizzazione, semplificazione, promozione delle filiere e per la tutela del made in Italy. In quest'ottica, pertanto, è impensabile bloccare le Camere di commercio in complesse procedure amministrative, organizzative e funzionali per gli accorpamenti, o ancor peggio limitare la loro rappresentanza politica con la nomina di commissari in attesa che le vicende della giustizia amministrativa giungano al termine; in questo momento di grave crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 occorre quindi potenziare l'operatività di questi enti per renderli sempre più vicini alle imprese e ai singoli territori e a tal fine non si deve accelerare il processo di accorpamento già avviato in attuazione della «riforma Madia» ma semmai occorre sospenderlo e, ove possibile, procedere ad una revisione dell'intera disciplina,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il superamento dell'obbligatorietà degli accorpamenti tra Camere e la sospensione di quelli in corso fino alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali che dovrà essere definita previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo superamento del numero di 60 Camere privo di ogni fondamento sostanziale.
9/2700/17. Morrone, Guidesi, Cavandoli, Cestari, Furgiuele, Ziello, Dara.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 229 del cosiddetto decreto Rilancio reca «Misure per incentivare la mobilità sostenibile» e tra queste l'introduzione del bonus mobilità. Quest'ultimo prevede, in particolare, che chiunque viva in un capoluogo di regione, in una città metropolitana (compresi dunque i comuni dell'hinterland che ne fanno parte), in un capoluogo di provincia o comunque in un comune con una popolazione superiore a 50 mila abitanti possa usufruire di un rimborso pari al pari al 60 per cento della spesa sostenuta – fino a un massimo di 500 euro – per l'acquisto, a partire dal 4 maggio scorso, di una bicicletta, anche a pedalata assistita, o di altri piccoli veicoli elettrici come i monopattini;

    nel mese di maggio 2020 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnalava che le risorse messe a disposizione dal Governo nel decreto Rilancio, pari a 120 milioni di euro, non sarebbero state sufficienti a riconoscere il bonus in favore di tutti coloro che avevano già effettuato un acquisto, pertanto in vista del lancio dell'app tramite cui ottenere il rimborso o un buono spesa digitale si paventava la possibilità di ricorrere al clic day, con buona pace di tutti coloro che pur avendo anticipato tali spese non si sarebbero collocati in una posizione utile in graduatoria ai fini della fruizione del bonus mobilità;

    lo scorso 5 settembre il decreto attuativo per il bonus mobilità è stato registrato alla Corte dei conti e nonostante i numerosi intoppi amministrativi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha annunciato l'incremento del relativo Fondo da 120 milioni a 210 milioni di euro per consentire nei 60 giorni successivi l'accesso al portale per la richiesta del bonus a chiunque vi abbia diritto;

    dal 3 novembre prossimo si dovrebbe quindi poter richiedere il bonus mobilità previsto dal decreto Rilancio. In particolare si prevedono due diverse fasi per l'incentivo: nella prima, dovrebbero essere rimborsati i cittadini che hanno acquistato il mezzo a prezzo pieno, ed hanno presentato l'apposita richiesta tramite il portale creato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella seconda fase, invece, l'acquirente potrà acquistare il veicolo direttamente a prezzo scontato, una volta attivato il fondo;

    i tempi si sono dunque allungati rispetto ai due mesi di tempo previsti dal decreto Rilancio per la completa attuazione del fondo e del portale, ma è auspicabile che entro il mese di novembre i cittadini possano finalmente usufruire del tanto atteso bonus mobilità,

impegna il Governo

a mantener fede a quanto disposto dal decreto attuativo dello scorso 5 settembre rispettando i tempi e le modalità di accesso al bonus mobilità in esso previsti.
9/2700/18. Galli, Bianchi, Bazzaro, Dara.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce diverse disposizioni volte ad incrementare l'efficienza energetica del Paese e già da tempo sono previste delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica;

    per una piena coerenza delle disposizioni normative in vigore sarebbe, tuttavia, utile estendere l'attuale regime di ecobonus anche agli interventi per il risparmio idrico e alle ceramiche sanitarie: lavandini, wc, vasche da bagno e docce, ma anche rubinetteria e impianti;

    nello specifico, occorre tener conto che il risparmio idrico rappresenta uno dei principali obiettivi della politica ambientale del Paese. Nei dati ISTAT (nota 22 marzo 2019) l'Italia è al primo posto nell'Unione europea per i prelievi di acqua a uso potabile: 9,5 miliardi di metri cubi ogni anno, pari a quasi 430 litri per abitante al giorno. Poco meno della metà del volume di acqua prelevata alla fonte (47,9 per cento) non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione. Anche a causa degli altissimi costi di questa inefficienza, una famiglia tipo di tre componenti in Italia spende oltre 400 euro all'anno per il servizio idrico integrato: 175 euro in più di dieci anni fa. Il 30 per cento di questo consumo è relativo all'uso di vasi sanitari, il restante è condizionato dalla rubinetteria utilizzata. I vasi sanitari e la rubinetteria esistenti in Italia spesso presentano bassi livelli di efficienza perché datati: solo il 51 per cento dei vasi è stato posato dopo il 1990, il 17 per cento risale addirittura a prima del 1970, dunque, in Italia sono installati più di 57 milioni di apparecchi sanitari e quasi la metà ha superato i 30 anni di vita;

    si tratta di attrezzature inefficienti sotto il profilo del consumo idrico, con performance gravemente inferiori rispetto a quelle di prodotti più innovativi: per i rubinetti, miscelatori, soffioni doccia si passa da 9/12 litri al minuto a 6 litri al minuto o meno; per wc e cassette di scarico, da 12/15 litri a consumi anche inferiori ai 3,5 litri al minuto. Ipotizzando un risparmio idrico medio del 50 per cento, secondo le elaborazioni del centro studi di FederlegnoArredo, intervenendo ogni anno sul 5 per cento del parco attrezzature sanitarie installate in 5 anni si potrebbero risparmiare: circa 453 milioni di euro per le utenze residenziali; circa 638 milioni di euro per le utenze non residenziali; per wc e cassette di scarico, da 12/15 litri a consumi anche inferiori ai 3,5 litri al minuto;

    ogni anno nel nostro paese gli edifici consumano quasi 4,5 miliardi di m3 d'acqua, di cui 1,4 miliardi per i soli usi sanitari; una quantità enorme di preziosa acqua potabile, che potrebbe essere ridotta in modo strutturale sostituendo gli apparecchi con nuove ceramiche sanitarie più efficienti. La loro sostituzione comporterebbe un notevole risparmio e allo stesso tempo rappresenterebbe un incentivo importante per il settore della ceramica sanitaria e del comparto edilizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto normativo di competenza finalizzato ad estendere le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico anche agli interventi di sostituzione del parco attrezzature sanitarie che producano un risparmio idrico significativo.
9/2700/19. Fiorini, Dara.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito un Fondo a sostegno di agenzie di viaggio, tour operator e guide e gli accompagnatori turistici, con una dotazione iniziale per l'anno 2020 di 25 milioni di euro, successivamente elevata a 265 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

    con decreto ministeriale n. 403 del 12 agosto 2020, sono state adottate le disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui al citato articolo 182 del decreto n. 34 del 2020;

    i servizi offerti dai beneficiari del contributo sono diversi e variegati e determinano l'applicazione di un sistema di fatturazione differente rispetto al servizio, con la conseguenza che l'assegnazione delle risorse sopra indicate, calcolata solo sulla base dei ricavi registrati, possa determinare uno squilibrio di mercato; sarebbe opportuno che nell'ambito delle procedure di riassegnazione delle risorse aggiuntive stanziate con il decreto-legge n. 104 del 2020 venissero adottati criteri atti a ristabilire un equilibrio di mercato fra i diversi soggetti interessati dal beneficio,

impegna il Governo

in sede di rideterminazione delle somme eccedenti rispetto ai 25 milioni di euro già stanziati con il decreto-legge n. 34 del 2020, a voler tenere conto, oltre che all'indicazione dei ricavi, anche dell'indicazione dei costi sostenuti, entrambi su base annua, come rilevato da ultimo bilancio depositato, riconsiderando tra i beneficiari esclusivamente i soggetti già in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2700/20. Andreuzza, Bazzaro, Dara.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 100 del provvedimento in esame reca delle modifiche alla disciplina sulle «Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale», prevedendo in particolare al suo comma 4 che «dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500»;

    il tenore generico del citato comma fa temere l'applicazione del medesimo anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, settori questi già fortemente colpiti dalla emergenza epidemiologica e per i quali un incremento così significativo dei costi concessori determinerebbe conseguenze gravissime in termini economici ed occupazionali. I pescatori ad esempio si troverebbero a pagare un canone maggiorato di cinque volte rispetto a quello attualmente previsto per l'esercizio dell'attività di pesca che, in quanto attività lavorativa, in un periodo di grande difficoltà del sistema Paese, andrebbe semmai supportata e incentivata con misure agevolative mirate;

    con il periodo di lockdown l'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura ha registrato ingenti perdite legate soprattutto alla chiusura di alberghi, mense e ristoranti. Sì calcola che nel primo semestre del 2020 vi sia stata una riduzione del 50 per cento dei guadagni rispetto a quelli dell'anno precedente e anche nei prossimi mesi il rischio di possibili restrizioni dell'orario di apertura dei ristoranti, dei centri commerciali, dei mercati e la proroga dello smart work in gran parte degli uffici pubblici con la conseguente chiusura delle mense porterà a una ulteriore diminuzione del consumo di prodotti ittici,

impegna il Governo

a chiarire la portata del comma 4 dell'articolo 100 del decreto in esame escludendone espressamente l'applicazione ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, evitando così che tale disposizione possa penalizzare ulteriormente questi settori produttivi già fortemente colpiti dall'emergenza epidemiologica.
9/2700/21. Viviani, Dara.

   La Camera,

   premesso che,

    l'articolo 95 come modificato in fase di discussione al Senato, istituisce l'Autorità per la Laguna di Venezia con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale;

    la norma proposta individua tra le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità l'approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione dell'opera MOSE, nonché lo svolgimento di attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare ed il coordinamento e alta sorveglianza sugli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare;

    come indicato nella Relazione Tecnica al provvedimento in esame le funzioni attribuite all'Autorità assorbono ampliandole le competenze già conferite e svolte in passato dal Magistrato alle Acque di Venezia, un organo, soppresso nel 2014, istituito con la legge n. 257 del 5 maggio 1907. Competenze di cui attualmente risulta titolare il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto;

    considerata l'importanza e la storia legata all'antica istituzione del Magistrato alle Acque, creata dalla Serenissima, e le competenze attribuite alla nuova Autorità istituita dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a denominare la nuova Autorità di cui all'articolo 95 «Magistrato alle Acque di Venezia» al fine di dare seguito alla storia e all'attività svolta da una delle più antiche istituzioni della città, creata dalla Repubblica di Venezia.
9/2700/22. Pellicani.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame si propone di convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

    il sistema economico italiano si è trovato ad affrontare un lockdown generalizzato e prolungato che ha avuto e avrà conseguenze molto pesanti sulla tenuta del nostro tessuto imprenditoriale, sulla sua capacità di preservare l'integrità delle catene del valore e sulla capacità delle nostre aziende di ritornare ai livelli produttivi ed occupazionali ante virus anche nel comparto ferroviario merci;

    appare strategico e necessario implementare e promuovere azioni a supporto di tutta la filiera del trasporto ferroviario merci anche e soprattutto in virtù di un sano principio di equità tra imprese e di tutela della concorrenza;

    queste stesse imprese hanno dimostrato straordinaria resilienza e determinano un volano per la competitività del nostro Paese anche rispetto allo scenario europeo;

    il permanere di disuniformità nel mercato potrebbe far insorgere criticità nel valutare compatibili con la legislazione europea norme di rango primario già approvate in favore di imprese ferroviarie;

    valutato che:

    il settore ferroviario è un settore strategico per l'economia nazionale;

    che il trasporto ferroviario, intermodale e convenzionale rappresenta il futuro per la competitività della nostra industria e per la salvaguardia dell'ambiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, lo stanziamento di adeguate risorse economiche al fine di sostenere, mediante contributi straordinari, le imprese dell'intera filiera del trasporto ferroviario quali le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 e registrati a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
9/2700/23. Andrea Romano.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame si propone di convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

    tra le disposizioni introdotte dal Governo rileva, in particolare, quanto disposto dall'articolo 86 del decreto-legge, che, apportando alcune modificazioni alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha previsto l'allocazione di 53 milioni di euro a sostengo dei soggetti esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti a obbligo di servizio pubblico, rinviando ad una disciplina prevista dalla suddetta legge di bilancio che non appare immediatamente applicabile al settore del trasporto turistico;

    le risorse, ancorché cospicue, costituiscono una parte di disponibilità economiche a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sono sufficienti, anche tenuto conto dell'effetto della crisi pandemica sul settore del trasporto turistico, a garantite un effettivo sostegno al settore, così rilevante ai fini del Prodotto interno lordo del Paese;

   considerato che:

    lo strumento di sostegno previsto dall'articolo 86 del decreto-legge, originariamente disciplinato dai commi 113 e seguenti della legge di bilancio 2020, prevede alcune limitazioni e condizioni all'accesso ai benefici tra i quali (i) la non cumulabilità con altre agevolazioni, (ii) la condizione di procedere alla rottamazione dei veicoli, (iii) la destinazione delle somme riconosciute e, da ultimo (iv) la tipologia dei veicoli per i quali il beneficio può essere richiesto e fruito; in particolare si sottolinea come la previsione della rottamazione rappresenti un limite non congruo, poiché gli autobus di trasporto turistico vengono ammortizzati, in otto anni e sostituiti dalle imprese quando ancora hanno un significativo valore economico, per cui vengono spesso alienati all'estero e non rottamati;

    anche in ragione del contingentamento dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto-legge, non è stato possibile apportare alcuna modificazione al testo della disposizione introdotta dal Governo;

    appare assolutamente necessario provvedere, anche nel prossimo provvedimento utile, ad un incremento delle risorse destinare al settore e, soprattutto, alla strutturazione di uno strumento nuovo e particolare per sostenere le imprese titolari di autorizzazioni al trasporto persone ex decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di procedere, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, a destinare alle imprese che effettuano servizi di noleggio autobus con conducente ulteriori risorse nell'ambito del Fondo investimenti 2020 ed a prevedete che tali risorse non siano vincolate alla rottamazione degli autobus sostituiti, siano volte al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing relativi a tutti i veicoli acquistati ed iscritti nei bilanci societari a decorrere dal 1° gennaio 2016, e siano cumulabili — esclusivamente per il passato – con i benefici della cosiddetta «legge Sabatini» e successive modificazioni e integrazioni.
9/2700/24. Gariglio.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame si propone di convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

    tra le disposizioni introdotte dal Governo rileva, in particolare, quanto disposto dall'articolo 85 del decreto-legge che, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, istituisce un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio»;

    l'efficacia della disposizione è subordinata alle opportune valutazioni della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea,

   considerato che:

    anche in ragione del contingentamento dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto-legge, non è stato possibile apportare alcuna modificazione al testo della disposizione introdotta dal Governo;

    la materia sulla quale interviene la norma in esame è disciplinata, in particolare, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, a tenore del cui articolo 7 le leggi regionali di attuazione possono conferire a province, comuni e altri enti locali tutte le funzioni e i compiti, regionali, tra cui anche le autorizzazioni allo svolgimento dei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico,

impegna il Governo

chiarendo che la disposizione è riferita anche ai titolari di autorizzazioni rilasciate dai comuni e dagli altri enti locali in ottemperanza alle leggi regionali attuative del decreto legislativo 422 del 1997, nonché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073, a procedere celermente, anche valutando la possibilità di un incremento di risorse — compatibilmente con le procedure previste dalle norme attuative dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – all'attuazione della norma.
9/2700/25. Cantini.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, salute, scuola, enti territoriali, nonché misure di sostegno e rilancio dell'economia e misure fiscali;

    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito molto duramente gli anziani, non solo dal punto di vista sanitario ed economico, ma, alla luce dei provvedimenti di contenimento e contrasto adottati in questi mesi, anche dal punto di vista sociale. L'isolamento imposto ha infatti accentuato il fenomeno già presente della solitudine delle persone fragili e anziane;

   considerato che:

    secondo gli indici demografici ISTAT del 2020, prosegue il lento scivolamento dell'età media della popolazione verso le età più anziane, nell'ultimo decennio, infatti, gli individui con età superiore ai 65 anni sono aumentati da 12,1 a 13,9 milioni;

    in questo particolare contesto sociosanitario, le case di riposo, ancor più delle RSA e delle case di cura che offrono servizi di tipo più marcatamente medico-sanitario, hanno svolto, e svolgeranno sempre di più un ruolo fondamentale di assistenza e sostegno a questa categoria, proprio con riferimento al tema dell'inclusione sociale, tema che lo stesso Governo pone tra le tre linee strategiche del proprio Piano di Rilancio del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, già dal prossimo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse a sostegno della rete delle case di riposo, al fine di potergli consentire l'efficace svolgimento della propria funzione nel tessuto sociale nazionale.
9/2700/26. Comaroli.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 58-ter del provvedimento all'esame modifica alcuni profili normativi relativi alla disciplina del settore apistico; in particolare, il comma 1 novella la legge n. 313 del 2004 (Disciplina dell'apicoltura), e la lettera c) interviene sui principi relativi all'adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, in base ai quali lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo. In particolare, la novella all'articolo 1, comma 2, lettera a) elimina il principio relativo al preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni);

    più precisamente si introduce il principio che la pratica economico-produttiva del nomadismo sia esonerata dall'accertamento sanitario degli alveari in movimento, con la possibile conseguenza che si possano diffondere le malattie delle api. Un esempio, per comprendere la portata della disposizione all'esame, il coleottero esotico degli alveari Aethina tumida, per anni circoscritto sul territorio della Regione Calabria (unico caso in Europa), potrebbe diffondersi su tutto il territorio nazionale senza che le Autorità sanitarie possano effettuare controlli preventivi sugli allevamenti in movimento da e verso le zone di presenza di tali patologie;

    in Italia ci sono 56.665 proprietari di alveari, con 1.835.776 colonie (1.579.776 alveari e 256.000 sciami, 2 milioni di api regine e 80 miliardi di api operaie);

    sopprimere, con la norma all'esame, dalla disciplina dell'apicoltura l'obbligo di rispetto del Regolamento di polizia veterinaria potrebbe voler dire dare la possibilità di movimentare alveari che potrebbero essere malati causando in questo modo la diffusione di patologie pericolose per la salute del patrimonio apistico nazionale,

impegna il Governo

a prevedere l'emanazione di una circolare ministeriale che chiarisca la portata e gli eventuali effetti della disposizione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 58-ter, in quanto questa norma potrebbe condurre a conseguenze rilevanti per il patrimonio apistico nazionale.
9/2700/27. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa;

    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico»;

    il Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni ha il compito di assicurare l'efficienza di materiali, mezzi e equipaggiamenti in dotazione alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato con particolare riferimento alle armi leggere, alle protezioni balistiche individuali e veicolari, agli strumenti verificatori ed alle attrezzature balistiche in genere;

    il suddetto Polo conta circa cento unità in meno rispetto all'organico necessario e nei prossimi anni dovrà affrontare decine di pensionamenti,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore del Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/28. Pretto, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Zicchieri, Caparvi, Marchetti.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale;

    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico», bandito dal Centro di formazione della difesa;

    l'Arsenale militare marittimo di La Spezia dispone di un organico già oggi inferiore rispetto ai carichi di lavoro di almeno 100 unità e che nei prossimi anni dovrà affrontare decine di pensionamenti,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/29. Lorenzo Fontana, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa;

    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico»;

    lo storico presidio dell'Arsenale militare di Brindisi dispone di un organico già oggi inferiore rispetto ai carichi di lavoro,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore dell'Arsenale militare di Brindisi al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/30. Castiello, Ferrari, Boniardi, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Sasso, Tateo.

   La Camera,

   premesso che;

    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 11, misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale, autorizzando il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa;

    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico»;

    l'Arsenale militare di Augusta necessita di risorse ulteriori, in uomini e mezzi al fine di realizzare i lavori di dragaggio e bonifica dei fondali antistanti le banchine, necessari per lo stazionamento e l'ormeggio delle nuove unità navali (Fremm), che necessitano di un maggior pescaggio rispetto alle attuali,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore dell'Arsenale militare di Augusta al fine di assicurarne la funzionalità.
9/2700/31. Gobbato, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Alessandro Pagano, Minardo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 35, una proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'incremento delle 753 unità rispetto al contingente base autorizzato dalla legge di bilancio 2020, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19;

    dalle numerose audizioni tenutesi in Commissione Difesa alla Camera nel corso dell'indagine conoscitiva su «Strade sicure», è emerso che un utilizzo con modalità statica del personale militare che ne fa parte, spesso non è compatibile con le peculiarità d'impiego delle Forze armate e che la riqualificazione del contributo di tale personale militare sia già oggetto di proposte di misure di rimodulazione in senso dinamico, da adottare di concerto con i prefetti,

impegna il Governo

a predisporre quanto prima un impiego del personale militare impegnato nell'operazione «Strade Sicure» privilegiando lo svolgimento di servizi maggiormente dinamici.
9/2700/32. Boniardi, Ferrari, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 35, una proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'incremento delle 753 unità rispetto al contingente base autorizzato dalla legge di bilancio 2020, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19;

    lo stesso articolo reca, allo scopo di soddisfare le esigenze della proroga, l'autorizzazione di un'ulteriore spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale militare del contingente;

    i militari impiegati nell'operazione «Strade Sicure» sono autorizzati a svolgere al massimo 40 ore di straordinario mensile solo da quando sono impiegati a fronteggiare la pandemia da COVID-19. Prima ne avevano a disposizione 21 e le superavano sistematicamente perché impiegati in qualsiasi emergenza, salvo poi non avere il tempo neppure di recuperarle;

    le forze di polizia impegnate nello stesso lavoro, sono autorizzate a svolgere fino a 70 ore di straordinario mensile,

impegna il Governo

ad elevare, nel prossimo provvedimento utile, a 70 ore mensili l'obiettivo ottimale di straordinari per i militari impiegati nel contingente «Strade Sicure».
9/2700/33. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 44-bis, un incremento delle risorse a disposizione per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, nell'anno 2020, del personale militare del contingente autorizzato dalla legge di bilancio 2020;

    tali risorse sono state stanziate al fine di garantire ai militari impiegati nell'operazione «Strade Sicure» lo svolgimento di 40 ore di straordinario mensile fino al 31 dicembre 2020;

    prima di essere impiegati a fronteggiare la pandemia da COVID-19, i militari avevano a disposizione 21 ore al mese di straordinari e le superavano sistematicamente perché impiegati in qualsiasi emergenza, salvo poi non avere il tempo neppure di recuperarle;

    le forze di polizia impegnate nello stesso lavoro, sono autorizzate a svolgere fino a 70 ore di straordinario mensile,

impegna il Governo

a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, risorse sufficienti a garantire la spesa di straordinari di 70 ore mensili per i militari impiegati nel contingente «Strade Sicure», onde non perpetuare la differenza con le forze di polizia impegnate nello stesso lavoro.
9/2700/34. Piccolo, Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Pretto, Zicchieri.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, all'articolo 36 autorizza, per l'anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione – nel limite di 145 unità – del personale civile, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, operante presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare;

    il parere approvato dalla Commissione Difesa recita, nelle premesse: «ritenuto, al riguardo, opportuno procedere, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione delle eventuali residue unità di personale civile a tempo determinato del Genio campale dell'Aeronautica militare»,

impegna il Governo

a procedere, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione delle eventuali residue unità di personale civile a tempo determinato del Genio campale dell'Aeronautica militare.
9/2700/35. Fantuz, Ferrari, Boniardi, Castiello, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, all'articolo 42-bis dispone la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché specifici interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca dei comuni di Lampedusa e Linosa e stanzia risorse per i comuni siciliani di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta individuati come quelli maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori;

    a tale riguardo ed in conseguenza delle politiche dell'attuale maggioranza in materia migratoria si è registrato un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno ormai raggiunto nel 2020 il numero di oltre venticinquemila rispetto ai settemila dello scorso anno, con una crescita esponenziale nonostante l'emergenza sanitaria degli scorsi mesi e quella recentemente prorogata fino al 31 gennaio del 2021;

    l'ulteriore emergenza conseguente a tali flussi migratori irregolari, vista anche la consistenza numerica degli stessi, ha ovviamente riguardato non soltanto il comune di Lampedusa e Linosa ma altresì tanti altri comuni del litorale calabrese, pugliese e della Sardegna, come attestano i diversi arrivi di immigrati irregolari registrati negli scorsi mesi a Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Roccella Joinica, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Crotone, susseguitesi negli scorsi mesi di notte e di giorno, anche durante la stagione turistica e in alcuni casi anche direttamente sulle spiagge, tra lo stupore dei bagnanti;

    nonostante il cruscotto statistico giornaliero pubblicato sul sito del Ministero dell'interno non riporti gli arrivi di immigrati irregolari dai confini terrestri, diverse inchieste giornalistiche e le denunce dei Governatori regionali hanno invece evidenziato in questi ultimi mesi una situazione ormai completamente fuori controllo dovuta ai flussi migratori irregolari provenienti sia dalla rotta balcanica che dal confine con la Francia che hanno altresì inciso negativamente sull'economia e sicurezza della popolazione in particolare a Ventimiglia, Como, Udine e Trieste,

impegna il Governo

a tener conto di tutti i comuni che negli scorsi mesi ed ancora oggi sono maggiormente esposti ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese, prevedendo anche per essi, attraverso ulteriori iniziative normative, misure di ristoro al fine di riservare a tutti i comuni e territori colpiti uguale trattamento rispetto a quanto disposto a favore di Lampedusa e Linosa.
9/2700/36. Di Muro, Zoffili, Gava, Bubisutti, Moschioni, Panizzut, Foscolo, Rixi, Viviani, Sasso, Tateo, Furgiuele, De Martini.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21-bis, inserito dal Senato, riconosce il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o, qualora non potesse essere svolta in tal modo, ad un congedo straordinario, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici;

    per i periodi di congedo fruiti viene riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la copertura da contribuzione figurativa;

    si tratta di misure indispensabili per la tutela delle famiglie in caso di quarantena dei figli, ma non appaiono sufficienti per sostenere in modo adeguato le famiglie ad affrontare in tranquillità e sicurezza le sfide dei prossimi mesi;

    al fine di poter conciliare al meglio la cura e l'assistenza ai figli con il lavoro si ritiene che i genitori, dipendenti del settore pubblico o privato, dovrebbero poter far ricorso a loro scelta al congedo parentale straordinario o al lavoro agile;

    sarebbe inoltre necessario innalzare l'indennità riconosciuta in caso congedo parentale per limitare le perdite economiche per le famiglie, già messe duramente alla prova durante la prima ondata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare, con il prossimo provvedimento utile, modifiche al suddetto articolo 21-bis, volte a consentire ai genitori di scegliere tra svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e congedo straordinario e, in quest'ultimo caso, di aumentare l'indennità riconosciuta.
9/2700/37. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emerso con dati allarmanti che la pandemia di COVID-19 in corso sta avendo effetti deleteri sull'economia nazionale, con una riduzione del PIL stimata, secondo gli ultimi dati, oltre il 12 per cento;

    la spesa di investimento in infrastrutture costituisce un evidente volano per la ripresa economica, consentendo nell'immediato di creare posti di lavoro e, nel medio-lungo periodo, di creare le condizioni favorevoli per il fiorire di nuove attività di impresa e per la crescita delle esistenti;

    un adeguato piano di sviluppo, monitoraggio e ristrutturazione della rete infrastrutturale costituisce, infatti, evidente catalizzatore del rilancio economico, creando le condizioni migliori per l'esercizio e il rilancio della loro attività;

    i provvedimenti per il rilancio economico devono dunque essere l'occasione per predisporre un piano straordinario di investimenti sulle infrastrutture, che consenta l'implementazione di reti, anche tecnologiche, adeguate a sostenere l'auspicato rapido rilancio dell'economia del Paese;

    il notevole afflusso di risorse, anche europee, conseguente alle misure per il superamento delle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria costituisce un'occasione imperdibile per avviare finalmente il processo di ammodernamento delle infrastrutture del nostro Paese,

impegna il Governo

al fine di creare i presupposti per un rapido e consistente rilancio economico, a valutare l'opportunità di predisposizione di un piano straordinario di risorse da destinare allo sviluppo, monitoraggio e ristrutturazione delle infrastrutture, anche tecnologiche, del nostro Paese.
9/2700/38. Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emersa la necessità, palesata da anni, di «sburocratizzare» e semplificare le procedure amministrative, avviando un'imponente opera di riordino e snellimento della macchina pubblica ed attuando una drastica semplificazione di tutte le complesse procedure amministrative legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa e contratti pubblici;

    la pandemia di COVID-19 in corso, con le devastanti ricadute che ha avuto sull'economia nazionale, ha reso necessario accelerare questo percorso e predisporre nel più breve tempo possibile le condizioni utili a determinare una rapida e consistente ripresa che deve necessariamente passare da un repentino intervento legislativo volto a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la riapertura dei cantieri sospesi;

    il decreto-legge n. 76 del 2020 ha segnato un primo passo verso la semplificazione dei numerosissimi oneri procedimentali che rallentano notevolmente le attività, soprattutto di investimento, di soggetti pubblici e privati;

    permangono tuttavia tutta una serie di adempimenti, estremamente gravosi e spesso sostanzialmente inutili, che frenano e talvolta disincentivano le predette attività

    la burocrazia, del resto, è unanimemente riconosciuta come una delle cause principali del freno alla ripresa economica ed alla crescita;

    ad oggi, in Italia, sono bloccati per questioni meramente burocratiche lavori pubblici per un importo totale, già stanziato, pari a circa 70 miliardi di euro. Questi cantieri devono partire il prima possibile per riavviare tutta l'economia del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare immediatamente una definitiva opera di riordino e snellimento della macchina pubblica, attuando una drastica semplificazione di tutte le complesse procedure amministrative, in particolare legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa, contratti pubblici, nonché in materia di lavoro e previdenza, non toccate dal decreto-legge «Semplificazioni», che costringono imprese e cittadini a destinare tempo e risorse agli adempimenti legati alla burocrazia, sottraendole ad impieghi maggiormente produttivi.
9/2700/39. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emerso ancora una volta che il dissesto idrogeologico rappresenta ed è riconosciuto come una delle più gravi problematiche che affligge il nostro Paese;

    si stimano in più del 90 per cento i comuni fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico, costituenti quasi l'80 per cento del territorio italiano;

    i recenti eventi che hanno colpito, in particolare, la Liguria e la provincia di Bergamo hanno messo in evidenza, per l'ennesima volta, l'estrema fragilità di parti consistenti del territorio della penisola;

    il problema diventa via via più grave e frequente con l'intensificarsi dei fenomeni meteorologici e con il progressivo «invecchiamento» di quei manufatti, in particolare strade e ponti, particolarmente esposti a tali eventi;

    i sempre più frequenti smottamenti, frane e alluvioni richiedono il continuo impiego di una notevole mole di risorse necessarie ad eseguire le urgenti opere di ripristino;

    nel medio periodo, le risorse complessivamente destinate agli interventi di ripristino superano di gran lunga quanto sarebbe necessario ad attuare un serio piano di sistemazione e messa in sicurezza definitiva dei territori soggetti a rischio idrogeologico;

    questi eventi, inoltre, creano un danno economico notevole, determinando sovente la sospensione delle attività delle imprese attive nei territori colpiti;

    il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa ha recentemente dichiarato che sono disponibili oltre 7 miliardi di euro per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza del territorio, ma che tali risorse sono attualmente bloccate a causa di vincoli burocratici;

    l'afflusso di nuove risorse, anche europee, conseguente alle misure per il superamento delle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria costituisce peraltro un'occasione imperdibile per avviare finalmente un importante piano di messa in sicurezza del territorio soggetto a rischio idrogeologico;

    le evidenti conseguenze del dissesto idrogeologico rendono necessario considerare gli interventi di messa in sicurezza come prioritari nella destinazione di tali risorse,

impegna il Governo

a valutare con urgenza l'opportunità di predisporre tempestivamente un piano straordinario di interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza dei territori soggetti a rischio idrogeologico, considerando il finanziamento di tali interventi prioritario nell'ambito della destinazione delle risorse stanziate, anche a livello europeo, nell'ambito delle misure volte a consentire la ripresa economica in seguito alla grave crisi causata dalla pandemia in corso.
9/2700/40. Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini, Silli.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è emersa con forza che la pandemia di COVID-19 in corso sta avendo effetti deleteri sull'economia nazionale, con una riduzione del PIL stimata, secondo gli ultimi dati, oltre il 12 per cento;

    la crisi economica porta con sé il grave rischio di una contrazione dei consumi e degli investimenti;

    in un tale contesto, è fondamentale che cittadini ed imprese possano usufruire della maggiore quantità possibile di risorse, per evitare che tale rischio diventi realtà;

    l'elevata pressione fiscale, sottraendo importanti e rilevanti risorse a cittadini e imprese, costituisce con ogni evidenza un grave freno al rilancio economico;

    è quanto mai necessaria, dunque, una decisa riforma del sistema fiscale, che preveda una drastica riduzione delle imposte;

    appare opportuno che una parte consistente dei fondi destinati al nostro Paese nell'ambito degli interventi studiati per il rilancio economico in seguito all'emergenza sanitaria venga destinata, con l'obiettivo di rilanciare immediatamente consumi ed investimenti, a consentire una riduzione della pressione fiscale gravante su cittadini ed imprese,

impegna il Governo

a valutare seriamente l'opportunità di impiegare una parte dei fondi destinati al nostro Paese nell'ambito degli interventi messi in atto per il rilancio economico in seguito all'emergenza sanitaria, per l'attuazione una radicale riforma del sistema fiscale, che preveda altresì una significativa riduzione delle imposte a carico di famiglie e imprese.
9/2700/41. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il rilancio dell'economia, è stato ancora una volta evidenziato che a causa dell'incerto quadro economico, molte famiglie e imprese si sono viste costrette a differire i programmati interventi di ristrutturazione dei propri immobili;

    inoltre, i lavori già iniziati hanno subito un notevole rallentamento per effetto delle misure costituenti il cosiddetto lockdown;

    ciò comporta il rischio per famiglie ed imprese di perdere la possibilità di accedere agli importanti benefìci fiscali disponibili;

    l'oggettiva contrazione del reddito delle famiglie derivante dalle attuali condizioni economiche, inoltre, porta con sé il rischio di non poter recuperare interamente, nei tempi stabiliti, le detrazioni fiscali per gli interventi già ultimati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a prevedere una proroga, di almeno 24 mesi, di tutte le scadenze attualmente previste per usufruire degli incentivi e bonus legati all'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, nonché del periodo di tempo entro il quale è attualmente ammesso il recupero fiscale degli interventi già portati.
9/2700/42. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame riporta «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». Il provvedimento stanzia ulteriori risorse economiche da utilizzare per proseguire e rafforzare l'azione di ripresa dalle conseguenze negative dell'epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese;

    sono molteplici gli allarmi lanciati negli ultimi mesi riguardo la penetrazione delle mafie nel tessuto socio-economico del Paese, fortemente provato prima dal lockdown ed in seguito dalle successive limitazioni. Tale situazione ha portato ad una vera e propria ristrutturazione degli affari illeciti delle consorterie mafiose presenti in Italia, la cui intenzione è quella di adattarsi – ponendo in essere vere e proprie strategie predatorie – a quella che viene correntemente definita economia di guerra, in relazione alle condizioni ed alle conseguenti risposte emergenziali alle problematiche emerse a causa del COVID-19;

    la crisi socio-economica ha colpito duramente tutto il comparto economico del Paese, a partire dalle piccole e medie imprese, dagli artigiani, dai commercianti. In questo scenario estremamente preoccupante, le mafie si inseriscono prepotentemente e prevalentemente, da un lato erogando prestiti ed agendo come usurai – avendo a disposizione grande liquidità – e dall'altro avendo la capacità di intercettare fondi in via di erogazione. Il costo sociale ed imprenditoriale di queste dinamiche risulta essere alto, provocando un'alterazione del mercato, l'estromissione di imprese sane, il riciclaggio, il fallimento di molti imprenditori ma anche l'appropriazione indebita di fondi pubblici destinati ad imprese legali in difficoltà. Appare dunque essenziale implementare una più ampia e celere attività di controllo e monitoraggio;

    in particolare, le attività di monitoraggio e il controllo preventivo del settore bancario e le attività di antiriciclaggio riconducibili all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) si sostanziano principalmente nelle Segnalazioni di Operazioni Sospette – SOS, che vengono inviate in maniera tempestiva alla Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia. Queste costituiscono fondamentali presidi a tutela della legalità delle citate operazioni di finanziamento, così come evidenziato nel primo rapporto dell'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso;

    l'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – concernente l'attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – impone ad un'ampia platea di soggetti di natura principalmente economica e finanziaria di portare a conoscenza della UIF, attraverso l'invio di una SOS, le operazioni per le quali «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa»;

    al momento attuale il sistema delle SOS rappresenta uno strumento evoluto e già operativo da impiegarsi con la massima effettività, valutando l'opportunità di apportare ulteriori miglioramenti volti a migliorarne e velocizzarne l'efficacia in relaziona al contrasto alle attività di natura criminale;

    per tale motivo, attraverso appositi strumenti di soft law, si ritiene opportuna la creazione di un canale preferenziale – una sorta di Codice Rosso delle SOS – capace di garantire un approccio ancora più tempestivo mettendo in connessione diretta le articolazioni specialistiche della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia con gli uffici giudiziari, permettendo che questi possano avviare direttamente attività investigative oltre che continuare ad alimentare le indagini già in atto;

    nel quadro di un meccanismo aggiuntivo che possa sostenere il sistema delle SOS, si ritiene funzionale la definizione di un obbligo per le imprese – che richiedono accesso al credito – di dichiarare i loro organigramma e creare poi percorsi di verifica nominativa presso i diversi enti per l'emersione di eventuali positività nelle banche dati, così come suggerito nel già menzionato rapporto. Si tratta di controlli non condizionanti né sospensivi e che avrebbero dunque natura di accertamenti ad accompagnamento dell'erogazione del credito,

impegna il Governo

nel quadro del rafforzamento delle misure di prevenzione e di contrasto di attività di riciclaggio e di accesso al credito anche da parte delle imprese che possono essere «inquinate da parte delle organizzazioni criminali», – a porre in essere adeguati strumenti di soft law capaci di rendere le SOS destinate alla UIF capaci di generare indagini e non solo di alimentare indagini già instaurate, e di definire un obbligo le imprese che accederanno al credito di dichiarare i loro organigramma e creare poi percorsi di verifica nominativa presso i diversi enti per l'emersione di eventuali positività nelle banche dati.
9/2700/43. Lattanzio.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma n. 1076, della legge n. 205 del 2017 autorizza per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; la stessa legge n. 205 del 2017 prevede al successivo comma n. 1077 un successivo decreto da emanare a cura del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che preveda, quali criteri cardine dell'assegnazione dei fondi la «consistenza della rete viaria», il «tasso di incidentalità» e la «vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico»;

    la proposta contenuta nell'articolo 49, comma 1 del provvedimento in esame, come emendato in sede di approvazione presso il Senato della Repubblica, reca misure per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza ed «istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023»;

    «il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo, a favore delle Città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sarà definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali», mentre per i criteri di assegnazione si fa riferimento sempre a quelli contenuti nella legge n. 205 del 2017 ed al «rischio valutato»; che invece vi sono arterie costiere di collegamento tra le regioni che in assenza di tracciati autostradali supportano una notevole mole di traffico; che tali collegamenti, nati come strade panoramiche negli anni cinquanta del secolo scorso, vedono il contemporaneo passaggio di mezzi pesanti in transito e code chilometriche per il turismo balneare e quello destagionalizzato; che vi sono casi in cui in uno stesso comune vi sono anche una decina di ponti o viadotti già soggetti a limitazioni del traffico per ammaloramento o di cui comunque il comune competente non è in grado di fare studi approfonditi sulle condizioni a causa delle ingenti risorse occorrenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere con successivo provvedimento legislativo adeguate risorse economiche per i comuni che abbiano sul loro territorio molti ponti e viadotti e non abbiano a disposizione adeguati stanziamenti economici per la loro manutenzione o che si trovino nella condizione e secondo i criteri evidenziati nell'ultimo periodo della premessa di questo ordine del giorno (ad esempio arterie costiere di collegamento tra le regioni o comuni che abbiano molti ponti o viadotti e non sono in grado di effettuare studi approfonditi sulle loro condizioni a causa delle ingenti risorse occorrenti). Ciò al fine di favorire soprattutto i comuni con una rete viaria non adeguata che presenta problematiche relative al transito soprattutto di mezzi pesanti ed i comuni di natura prettamente turistica;

   a valutare l'opportunità, se possibile, di favorire, i comuni come indicati nel primo impegno di questo dispositivo, con una parte delle risorse stanziate dall'articolo 49 del decreto-legge in esame, tramite il decreto attuativo del medesimo articolo 49 ed inserendo nel decreto attuativo di cui all'articolo 49 anche ulteriori criteri come indicati nell'ultimo periodo della premessa del presente ordine del giorno.
9/2700/44. Trano.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 104 del 2020 (a.c. 2700) contiene al Capo I Disposizioni in materia di lavoro;

    è fondamentale, anche per la preparazione agli investimenti (prestiti e sovvenzioni) che verranno effettuati nel nostro Paese tramite il Recovery Plan e che saranno indirizzati prioritariamente nei settori della digitalizzazione e dell'innovazione, formare i lavoratori in modo costante e continuo perché acquisiscano le opportune conoscenze tecnologiche necessarie per poter operare nel «mondo» del lavoro una volta che i medesimi investimenti saranno «a regime»;

    pertanto è fondamentale procedere, fin dalla prossima legge di bilancio, a stanziare adeguate risorse economiche per la formazione continua dei lavoratori nelle imprese che utilizzeranno le nuove conoscenze tecnologiche. In particolare la formazione lavorativa deve essere indirizzata verso le piccole e medie imprese che operano nel Mezzogiorno. Ciò consentirà, tramite le risorse economiche del Piano europeo, di superare il divario economico-sociale ed occupazionale del sud del Paese che costituisce «l'anello debole» della nostra crescita economica. Infatti solo tramite il Recovery Plan (con gli investimenti mirati e le riforme strutturali) il nostro Paese potrà superare la grave crisi economico-sociale generata dal diffondersi della pandemia COVID-19 e intraprendere il percorso della ripresa;

    è necessario, pertanto, fin da subito agevolare le imprese, soprattutto quelle che operano nel sud del Paese, fornendo loro gli strumenti necessari, tramite adeguate risorse economiche, perché effettuino una formazione continua e costante del proprio personale indirizzandolo verso la conoscenza delle nuove tecnologie necessarie alle imprese che utilizzeranno per la loro attività digitalizzazione ed innovazione;

    altra importante riforma può essere quella di favorire gli istituti tecnici professionali con agevolazioni perché rappresentano un importante punto di riferimento per le imprese che operano nei diversi settori produttivi;

    pertanto, come detto, è necessario intraprendere da subito il percorso relativo allo stanziamento di risorse economiche per le imprese in modo che le medesime possano formare i lavoratori e adeguarsi pertanto ai modelli di azienda che utilizzano le nuove tecnologie come industria 4.0,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di investire in modo costante e continuo sulla formazione dei lavoratori in vista dell'attuazione del Recovery Plan i cui investimenti saranno prioritariamente diretti all'innovazione ed alla digitalizzazione, stanziando, in particolare, fin dalla prossima legge di bilancio, risorse economiche adeguate ed aggiuntive rispetto a quelle previste per la formazione del lavoratori nel medesimo Recovery Plan, con riferimento soprattutto ai territori del sud del Paese per superare gli «squilibri» economico sociali e produttivi ed eliminare il divario oggi esistente tra nord e sud che «frena» la crescita del prodotto interno lordo.
9/2700/45. Giannone.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    l'articolo 57-bis recando una serie di modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia del così detto «super bonus» detta una normativa di particolare vantaggio per i territori colpiti da eventi sismici;

    nello specifico si prevede che la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetti per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Inoltre i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione;

    nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020 il maltempo ha provocato gravissimi danni in ampie zone della regione Piemonte, ed in particolare nelle province di Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;

    numerosissime attività imprenditoriali, così come abitazioni private, hanno subito danni ingenti, stimabili in milioni di euro. Tali danni andranno inevitabilmente ad aggravare una situazione economica già fortemente depressa dalla crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19;

    è quanto mai urgente che il governo dichiari quanto prima lo stato di emergenza per fronteggiare i danni prodotti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre,

impegna il Governo

a prevedere l'adozione, nella prossima legge di bilancio, di misure simili a quelle di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge in esame in favore dei territori del Piemonte colpiti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre.
9/2700/46. Rosso, Zangrillo, Giacometto, Napoli, Pella, Porchietto, Ruffino, Sozzani.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    l'articolo 57-bis recando una serie di modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020, in materia di così detto «super bonus» detta una normativa di particolare vantaggio per i territori colpiti da eventi sismici;

    nello specifico si prevede che la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetti per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Inoltre i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione;

    nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020 il maltempo ha provocato gravissimi danni in ampie zone della regione Liguria. Tra le zone più flagellate vi sono i comuni della provincia di Imperia e in particolare la città di Ventimiglia;

    numerosissime attività imprenditoriali, così come abitazioni private, hanno subito danni ingenti, stimabili in milioni di euro. Tali danni andranno inevitabilmente ad aggravare una situazione economica già fortemente depressa dalla crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19;

    è quanto mai urgente che il governo dichiari quanto prima lo stato di emergenza per fronteggiare i danni prodotti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre,

impegna il Governo

a prevedere l'adozione, nella prossima legge di bilancio, di misure simili a quelle di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge in esame in favore dei territori della Liguria colpiti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre.
9/2700/47. Mulè.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    tra le disposizioni previste ve ne sono alcune in materia di trasporto aereo e attività aeroportuale oltre ;

    l'handling è un servizio pubblico essenziale soggetto alle disposizioni della legge 146 del 1990, strettamente legato al trasporto aereo erogato dalle Compagnie aree;

    come tutto il settore del trasporto aereo, anche l'handling è stato fortemente colpito dalla crisi prodotta dall'epidemia di COVID-19, che ha fortemente abbattuto ed in alcuni casi completamente azzerato il volume di affari delle imprese operanti nel settore;

    le imprese di handling a seguito dei cospicui danni subiti rischiano di dover ricorrere a numerosi licenziamenti di personale con gravi ricadute in ambito sociale qualora non siano adottate misure specifiche a sostegno del settore;

    nel corso della seduta della Camera dei deputati del 9 luglio scorso il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2500-AR/382 con l'impegno a valutare l'opportunità di adottare misure in favore delle imprese di handling anche con riguardo all'accesso alla cassa integrazione dei loro dipendenti;

    ad oggi non sono state adottate misure specifiche volte a sostenere il settore dell'handling ed in particolare i lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire l'accesso alla cassa integrazione ai dipendenti dalle imprese di handling in essere alla data del 17 marzo 2020, anche in assenza del requisito di anzianità di novanta giorni di effettivo lavoro svolto presso l'unità produttiva, ad escludere dal computo dei limiti massimi temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015 i periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria richiesti a seguito della crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19, nonché a prevedere una deroga al contributo previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 in merito al contributo del 9 per cento sui trattamenti di integrazione salariale ad oggi a carico delle aziende del settore su cui gravano, in situazioni di mercato normali, costi del personale nell'ordine del 70 per cento dei ricavi.
9/2700/48. Sozzani, Versace, Zangrillo, Mulè.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    il capo I e III dettano rispettivamente norme in materia di lavoro e di salute;

    la legge 208 del 2015, all'articolo 1, comma 277 ha istituito un apposito Fondo presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di riconoscere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti, nella loro attività alle polveri di amianto in assenza di adeguati equipaggiamenti di protezione;

    a seguito della disposizione di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2016, attuativo della norma sopra citata, ad oggi nessuno dei lavoratori per i quali il legislatore aveva previsto il beneficio pensionistico vi ha potuto avere accesso;

    a seguito di una lunga interlocuzione tra le rappresentanze sindacali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps e Inail è stata individuata una soluzione simile a quella adottata in occasione delle iniziative di salvaguardia pensionistica per i così detti esodati;

    a seguito del confronto sopra descritto è stata individuata una platea di 260 persone che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2020, individuando il relativo onere finanziario in 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,2 milioni di euro per l'anno 2021, 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, con un progressivo decalage per gli anni successivi,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie nella prossima legge di bilancio al fine di consentire l'attuazione normativa della soluzione individuata dalle rappresentanze sindacali e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'accesso al trattamento pensionistico entro l'anno 2020 dei 260 lavoratori di cui in premessa, in deroga all'articolo 7 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali.
9/2700/49. Polverini.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, prevede diversi interventi finalizzati al contrasto al dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza degli edifici;

    la fortissima ondata di maltempo che dal 2 ottobre ha colpito il nord ovest e in particolare il Piemonte e la Liguria, ha provocato morti e ingentissimi danni ai territori e alle infrastrutture: ponti ed immobili crollati, interi paesi isolati, frane, strade portate via dalla corrente delle acque;

    nel solo Piemonte, numeri non definitivi, parlavano di 108 comuni che hanno subito danni. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha stimato in 1 miliardo le risorse necessarie per gli interventi di ripristino e ricostruzione;

    per l'ennesima volta in occasione di forti e persistenti piogge, il nostro Paese si trova a dover fare i conti con morti, frane, esondazioni dei corsi d'acqua, comuni isolati, crolli di ponti e infrastrutture, a dimostrazione di un territorio fragile ad alto rischi idrogeologico;

    le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico sono fortemente indebolite anche da un quadro non chiaro in termini di responsabilità e competenze, e con strozzature e farraginosità negli iter per la cantierizzazione e l'esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza del nostro territorio;

    da troppo tempo vengono denunciati i tempi troppo lenti di approvazione dei progetti per le complesse procedure di messa in gara dei lavori, e che questo comporta un insostenibile allungamento dei tempi. Tempi che troppo spesso non sono compatibili con la messa in sicurezza dei territori più vulnerabili e a rischio;

    sotto questo aspetto è indispensabile snellire i relativi tempi amministrativi e gli iter autorizzativi,

impegna il Governo

a implementare quanto prima le misure volte a velocizzare la cantierizzazione dei lavori per gli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza dei territori, anche garantendo un ruolo centrale, rispetto a quello attualmente previsto, per i sindaci dei comuni interessati da eventi calamitosi al fine di poter assegnare loro compiti di commissario straordinario in affiancamento ai compiti svolti dal presidente della regione interessata.
9/2700/50. Ruffino.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia; il Capo I detta norme in materia di lavoro e di salute;

    l'articolo 8 prevede una deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, consentendo fino al 31 dicembre 2020 la proroga di un contratto di lavoro per una durata massima di 12 mesi e nell'arco della durata complessiva di 24 mesi, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo;

    la crisi economica provocata dalla pandemia da COVID-19 sta facendo sentire i suoi effetti principalmente sul mercato del lavoro, effetti che purtroppo sono destinati a crescere in futuro;

    gli ultimi dati in materia di occupazione, riferiti al mese di agosto, confermano questa tendenza. Nonostante l'adozione di misure normative volte a imporre il divieto di licenziamento dei lavoratori, disposizioni ulteriormente prorogate dal decreto-legge in esame, dal mese di Febbraio sono stati persi trecentosessantamila posti di lavoro;

    stante l'attuale quadro normativo la perdita di occupazione riguarda nella quasi totalità la mancata attivazione di posti di lavoro e il mancato rinnovo di contratti in scadenza, colpendo dunque proprio i lavoratori con contratto a tempo determinato;

    tralasciando ulteriori valutazioni di natura politica e di merito, è di tutta evidenza che nell'attuale fase economica, connotata da una forte depressione e incertezza di prospettive, la riforma della legislazione in materia di contratti a tempo determinato operata dal così detto decreto «dignità» sta danneggiando proprio quei soggetti, i lavoratori a tempo determinato, che il legislatore voleva tutelare e rafforzare;

    tale evidenza è confermata dallo stesso governo che, in occasione di ciascuno dei decreti legge adottati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, ha apportato modifiche transitorie alla normativa in materia di contratti a termine. Modifiche che, però, come quella recata nel provvedimento in esame, sono sempre state insufficienti, perché troppo limitate temporalmente, ad affrontare compiutamente la criticità relativa ai lavoratori a tempo determinato,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la deroga recata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in esame a tutto l'anno 2021 al fine di tutelare, concretamente, i lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e consentire ai datori di lavoro di assumere e di contribuire alla indispensabile ripresa economica.
9/2700/51. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca diversi interventi indirizzati a garantire la ripresa in sicurezza e il regolare svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, non solo attraverso la destinazione di ulteriori risorse, ma anche attraverso la deroga ad alcune previsioni vigenti;

    l'emergenza coronavirus ha complicato, in questi mesi, non solo l'attività didattica ma ha messo a rischio anche l'attività di moltissime società sportive ospitate in palestre scolastiche;

    le «linee guida Protocollo scolastico sicurezza COVID» ribadiscono la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza nel rispetto delle indicazioni recate dal documento tecnico del CTS, purché, all'interno degli accordi con le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola;

    ad oggi la situazione risulta molto differenziata sul territorio nazionale, con zone del Paese in cui non è stato possibile garantire una la ripresa della normale attività sportiva all'interno delle palestre l'attività sportiva di base e in particolare discipline come pallavolo, pallacanestro, ginnastica, arti marziali e danza sportiva, etc;

    in particolare, si registra un forte timore da parte dei dirigenti scolastici, che, per legge, hanno la responsabilità, anche penale, di quanto accade nelle strutture scolastiche dedicate all'attività motoria, anche in orario extra-scolastico;

    tale situazione rischia di determinare conseguenze drammatiche per molte società sportive impossibilitate ad avviare i corsi di base,

impegna il Governo:

   ad intervenire, eventualmente anche normativamente, al fine di meglio disciplinare l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive in modo da consentire una diffusa e uniforme ripresa delle attività di base sull'intero territorio nazionale;

   a prevedere, a partire dalla prossima legge di bilancio, misure specifiche di sostegno per le associazioni sportive ospitate in palestre scolastiche volte a sostenerle nelle spese aggiuntive sopportate collegate al rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza COVID.
9/2700/52. Versace.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di misure a sostegno di settori commerciali e produttivi particolarmente colpiti dalla pandemia da coronavirus, prevedendo, inoltre, il rifinanziamento e l'estensione di taluni interventi straordinari a sostegno della liquidità delle imprese. In particolare, le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI previste fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 vengono estese anche alle imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà. Inoltre, il provvedimento in esame interviene sulla norma che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cosiddette «mid cap»). L'articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019 (articolo 64-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato);

   considerato che:

    la situazione coronavirus in Italia è migliore di altri Paesi, ma come ricordato recentemente dal Ministro della salute, On. Roberto Speranza, bisogna «tenere alta la soglia di attenzione e non bisogna farsi illusioni»;

    la Camera dei deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza con la quale ritiene opportuna la proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio del prossimo anno e il varo di ulteriori misure restrittive per contenere

    il contagio da COVID-19;

    il perdurare della fase epidemiologica che stiamo attraversando, e che ha già sottoposto l'intera economia nazionale e internazionale ad uno stress economico che non ha precedenti, potrebbe rendere parzialmente inutili le misure di sostegno finanziarie a imprese e famiglie già prese con i precedenti provvedimenti;

    come evidenziato nella NADEF 2020, il valore complessivo delle risorse stanziate nel 2020 per gli «interventi per la continuità delle imprese» durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 sarà di 19,6 miliardi di euro, che non esauriranno il loro impatto unicamente nel 2020 ma, seppur in termini residuali, avranno effetti finanziari nel corso anche del triennio successivo;

   considerato ancora che;

    l'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con un numero di dipendenti fino a 499, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo Centrale di Garanzia rilasci – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie su finanziamenti bancari entro un importo massimo garantibile pari a 5 milioni di euro;

    sono complessivamente 1.141.519 le richieste di garanzie pervenute dagli intermediari al Fondo centrale di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 6 ottobre 2020 relative ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 88,5 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative normative finalizzate ad estendere in via strutturale l'operatività del Fondo centrale di garanzia alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, innalzare l'importo massimo della garanzia concedibile fino a 5 milioni di euro per singolo soggetto beneficiario e, infine, a prolungare per ulteriori sei mesi la possibilità che la garanzia del Fondo Centrale di garanzia venga rilasciata secondo quanto previsto dal citato articolo 13 senza applicazione del modello di valutazione del Fondo stesso e in misura fissa pari all'1,80 per cento dell'esposizione.
9/2700/53. Giacomoni.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge Atto Camera 2700, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 14 agosto, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, affronta un ambito particolarmente vasto di materie, disponendo un ventaglio molto articolato di misure che hanno la finalità di predisporre gli strumenti per consentire il superamento, in tutti i settori, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello economico e sociale;

    tra le diverse misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica, di sicuro impatto è l'attività diagnostica precoce di infezione da SARS-CoV-2. L'esecuzione dei test va assicurata al maggior numero di persone, al fine di garantire l'efficacia nella strategia di ricerca dei casi e dei contatti e la tempestività di accertamento del maggior numero di positivi;

    l'aggravarsi dell'emergenza sta aumentando la richiesta della popolazione di effettuare i test di riscontro e, per far fronte a tale richiesta, molte regioni hanno dato la possibilità ai laboratori privati di poter eseguire la diagnosi per casi di infezione da SARS-CoV-2, nel pieno rispetto delle modalità concordate con il Laboratorio di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e delle procedure da ultimo riportate nella circolare n. 9774 del 20 marzo 2020;

    nonostante la particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e nonostante la rapida recrudescenza epidemiologica della pandemia a cui si sta assistendo proprio in questi giorni, in alcune regioni d'Italia, tuttavia, non è ancora possibile effettuare i test diagnostici presso i laboratori privati di analisi cliniche, con conseguente sovraffollamento delle strutture pubbliche,

impegna il Governo

nel rispetto dell'autonomia delle regioni e delle norme previste dal Ministero della salute, a valutare la possibilità di porre in essere ogni opportuna iniziativa, anche normativa, volta a estendere su tutto il territorio nazionale, ed in particolare in quelle regioni che ancora non vi hanno provveduto, la possibilità per i laboratori privati di analisi cliniche di effettuare i test diagnostici basati sul rilevamento del virus con test molecolari o PCR, test antigenici e test sierologici tradizionali o rapidi, al fine di permettere un decongestionamento delle strutture sanitarie pubbliche e maggiore rapidità di riscontro diagnostico.
9/2700/54. Gregorio Fontana.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti anche a dettare disposizioni sull'implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza;

    il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto nel codice penale l'articolo 612-bis che punisce lo stalking, il reato di atti persecutori. Col nuovo reato, punito a querela della persona offesa, con un termine di proposizione della querela pari a sei mesi, si persegue chi, tramite condotte reiterate di minaccia o molestia, provoca in un soggetto uno stato di grave ansia o paura tale da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva;

    il decreto del 2009 che ha istituito il reato di stalking ha sicuramente migliorato la condizione di vita di molte donne, ma è carente per quanto riguarda le azioni da mettere in campo per il recupero delle persone violente. Così come insufficiente è il milione di euro destinato dal decreto in corso di conversione all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

    sarebbe necessario sostenere l'istituzione su tutto il territorio nazionale di centri di recupero per gli uomini maltrattanti, promuoverne l'accesso e obbligare alla frequenza dei corsi chi incorre nell'ammonimento del questore o nella condanna ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche legislativa, affinché sia promossa la costituzione di almeno un centro per il recupero degli uomini autori di violenza in ogni provincia o città metropolitana, prevedendone la frequenza obbligatoria per chi incorre nell'ammonimento del questore o nella condanna ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale.
9/2700/55. Sandra Savino.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29-bis, introdotto dal Senato, prevede, al comma 1, il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per fronteggiare l'emergenza pandemica in corso, stabilendo l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base;

    a tal fine il Ministero della salute dovrà provvedere all'emanazione di specifiche linee di indirizzo finalizzate all'adozione, da parte di regioni e province autonome, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale volto a definire le buone pratiche di salute mentale di comunità e di tutela delle fragilità psicosociali in linea con alcuni principi di riferimento, tra i quali quello indicato alla lettera c) che prevede «la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità, con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore, per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;»;

    come indicato anche nel piano del Governo, redatto dal comitato di esperti in materia economica e sociale, contenente le «Iniziative per il rilancio Italia 2020- 2022», la crisi derivante dall'emergenza COVID-19 ha evidenziato la necessità di attivare strumenti per potenziare rapidamente e significativamente il welfare inclusivo e territoriale di prossimità, per garantire un sostegno più efficace e personalizzato a tutti coloro che inevitabilmente si trovano ad affrontare difficoltà straordinarie ma anche per promuovere la coesione sociale;

    in particolare, con riferimento all'assistenza socio-sanitaria, è improcrastinabile la pianificazione e lo stanziamento di adeguate risorse da destinare ad alternative alla presa in carico ospedaliera, con una riorganizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici che poggia sul sistema familiare e a tale scopo risulta indispensabile il riconoscimento e il sostegno alla figura del caregiver familiare;

    la figura del caregiver familiare è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed è identificata con la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

    proprio a supporto di tale figura, di cui è riconosciuto il valore sociale ed economico, è stato istituito un fondo di 20 milioni l'anno per il triennio 2018-2020, integrato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 con altri 5 milioni annui per il triennio 2019-2021;

    le risorse disponibili del suddetto Fondo, indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nelle sue componenti e problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità e del suo caregiver familiare, benché insufficienti, ad oggi, non risultano ancora essere state impiegate,

impegna il Governo:

   a valutare la necessita di prevedere nella prossima legge di bilancio un'integrazione allo stanziamento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;

   a valutare l'opportunità di riconoscere, nelle more della definizione del meccanismo di riparto del suddetto Fondo, e, in ogni caso, fino alla durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 gennaio 2021, un contributo mensile ad un caregiver familiare per nucleo erogato dall'INPS pari ad almeno 600 euro non concorrente alla formazione del reddito e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
9/2700/56. Carfagna.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    i dati macroeconomici riportati nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF) prevedono per l'anno 2020 un calo del PIL pari a 9 punti percentuali, calo che, nello scenario più sfavorevole in cui si verifichi una recrudescenza dei contagi da COVID-19, potrebbe attestarsi al 10,1 per cento;

    tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio individuati dalla NADEF, il governo ha inserito un disegno di legge in materia di riforma degli ammortizzatori sociali;

    da recenti dichiarazioni di stampa rilasciate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in ordine al risultato prodotto dall'apposita commissione di studio istituita, la riforma degli ammortizzatori sociali riguarderebbe esclusivamente esclusivamente gli strumenti di integrazione salariale, consistente per altro in una loro estensione generalizzata che, almeno sulla base delle notizie riportate suscita più di una perplessità;

    la riforma al contrario, sempre a quanto si apprende dalle anticipazioni, non toccherebbe in alcun modo il settore delle politiche attive del lavoro, che invece è parte strategica e fondamentale per un efficiente funzionamento del settore del lavoro, e che non può essere scissa dal sistema degli strumenti di integrazione salariale,

impegna il Governo:

   a prevedere una riforma complessiva e organica dei così detti ammortizzatori sociali, all'interno della quale siano ricomprese anche le politiche attive del lavoro;

   nell'ambito di detta riforma ad efficentare il sistema degli strumenti di integrazione salariale limitando il ricorso a tali strumenti solo per i casi in cui i piani industriali garantiscano l'effettiva prosecuzione dell'attività di impresa, ovvero la sua riconversione in altra attività;

   a prevedere un effettivo efficientamento delle attuali politiche attive del lavoro attraverso un coinvolgimento maggiore di soggetti privati e un prevedendo adeguati ed effettivi percorsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'accesso da parte del lavoratore all'indennità di disoccupazione.
9/2700/57. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella.

   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 61 contiene misure volte ad accelerare il processo di riorganizzazioni delle Camere di commercio;

    in tale ambito va evidenziata l'opportunità, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, di garantire da parte delle Camere di commercio alle imprese dei rispettivi territori il più ampio sostegno per la lunga fase critica della ripartenza e per l'implementazione del Recovery Plan;

    si è posta altresì la necessità di assicurare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche delle diverse aree del Paese secondo un modello che tenga conto delle suddivisioni amministrative del territorio e delle conseguenti gestioni politiche, quale presupposto indispensabile per il rilancio delle relative economie, in particolare nelle regioni meridionali;

    tale impostazione assume particolare rilevanza per le città metropolitane definite come «enti territoriali di area vasta», nate espressamente per assicurare a quei territori una gestione complessiva e coordinata;

    nel corso della discussione del decreto-legge in esame, al Senato è stato approvato l'ordine del giorno G/1925/81/5 che ha impegnato il Governo a costituire un Tavolo, con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali e imprenditoriali interessati, finalizzato a promuovere, sulla base di criteri oggettivi, un assetto più efficace del sistema camerale, individuando i conseguenti interventi normativi correttivi,

impegna il Governo

in sede di esame delle proposte avanzate nel Tavolo individuato in premessa, a valutare l'esigenza di assicurare la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di sostenibilità economico-finanziaria.
9/2700/58. Prestigiacomo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    l'articolo 79 del decreto-legge 18 del 2020 prevede la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci;

    la costituzione della società è demandata ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

    a seguito della modifica apportata dall'articolo 87 del decreto in esame, in sede di prima applicazione la costituzione della società è autorizzata anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, piano che, tra l'altro può prevedere l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria;

    il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte ribadito pubblicamente, anche nel corso di un'audizione parlamentare, che il decreto è alla firma dei ministri interessati;

    il Governo ha ribadito, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 2-00942, che «il testo è definitivo e si sta avviando la fase della sua formalizzazione»;

    il commissario straordinario di Alitalia, avvocato Giuseppe Leogrande, nel corso dell'audizione svolta presso la commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati il 7 ottobre 2020 ha dichiarato che è necessario dare corso il prima possibile alle disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 18 del 2020 per garantire la continuità aziendale di Alitalia, con evidente riferimento alla effettiva costituzione della così detta Newco, senza la quale è impossibile procedere alla cessione della stessa Alitalia,

impegna il Governo

ad adottare il decreto interministeriale di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
9/2700/59. Zanella.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;

    sulla base del Piano scuola 2020-2021 per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, adottato il 6 giugno 2020 e delle linee guida per la didattica digitale integrata, è previsto che la didattica digitale deve essere adottata in modalità complementare alla didattica in presenza e che, nel caso di nuove misure di contenimento del contagio che comprendano la sospensione delle attività didattiche in presenza, si dovrà nuovamente far ricorso alla didattica a distanza;

    se un alunno risulta positivo al test il protocollo prevede i compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi potranno essere posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato;

    ad oggi sono più di 1.200 le scuole in cui è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID-19 che coinvolge anche i soggetti risultati negativi che si trovano in cosiddetta quarantena volontaria;

    a ciò si aggiungono problemi organizzativi derivanti dalla mancata copertura delle cattedre, dai procedimenti di assegnazione del personale cosiddetto COVID-19, dal ritardo nelle assegnazioni dei banchi e dalla predisposizione degli ulteriori spazi che stanno determinando una vera e propria emorragia di ore di lezione perse dalle studentesse e dagli studenti;

    nonostante l'adozione della DAD nel periodo di lockdown, la previsione della didattica a distanza quale forma complementare a quella in presenza, il rischio di dover nuovamente prevedere la sospensione delle lezioni in presenza, ancora non è stato avviato un serio e capillare piano di formazione del personale docente,

impegna il Governo

ad avviare nel più breve tempo possibile un organico e capillare piano di formazione in servizio obbligatoria del personale docente sulla didattica digitale e a prevedere la fornitura a tutti i soggetti interessati, di strumentazione tecnologica e di connessione veloce al fine di poter assicurare il reale godimento del diritto allo studio attraverso la DAD anche a quegli studenti che si trovano in quarantena volontaria, ai soggetti fragili e, nel caso di nuova sospensione, di poter agire al di fuori di una logica meramente emergenziale.
9/2700/60. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 81 del provvedimento in esame contiene misure volte riconoscere un credito di imposta per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per investimenti in campagne pubblicitarie a favore delle leghe ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che rispondono a determinati requisiti tra cui l'obbligo di svolgere attività sportiva giovanile;

    tra i suddetti requisiti è compreso uno specifico riferimento ai ricavi delle leghe, SSD e ADS a favore delle quali è possibile attivare la sponsorizzazione che devono essere prodotti in Italia e compresi tra 150.000 euro fino ad un massimo di 15 milioni;

    i soggetti che operano nel settore dello sport, con particolare attenzione a quello locale, attraversano un periodo di forti difficoltà finanziarie in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tali da metterne a rischio la sopravvivenza;

    lo sport esercita una significativa funzione sociale soprattutto sui più giovani e tale misura può agire da moltiplicatore a sostegno degli operatori dello sport,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di eliminare, nel primo provvedimento utile in esame, qualsiasi riferimento alla quota minima di ricavi necessari per poter essere destinatari di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazioni nonché a prevedere un incremento delle risorse destinate a tale misura pari almeno a 200 milioni di euro.
9/2700/61. Marin, Barelli, Bond, Pella, Pettarin, Sibilia, Versace.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;

    il 7 agosto 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il Piano scuola banda larga sulla base della strategia italiana per la banda larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 in coerenza con l'Agenda digitale europea 2020;

    nella premessa al decreto di approvazione 7 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico si legge che «la proposta di destinare in modo prioritario le risorse disponibili alle scuole statali» sia stata avanzata dal Ministro dell'istruzione che ha evidentemente dimenticato, in quella sede, la specificità del sistema nazionale di istruzione italiano che comprende scuole statali e paritarie;

    il Piano scuola banda larga è stato adottato il piano nazionale per il collegamento in rete delle scuole italiane è indirizzato a 32.213 sedi (o plessi) di istituti scolastici (81,4 per cento del totale);

    l'esclusione delle scuole paritarie dagli interventi del piano costituisce un gravissimo vulnus nei confronti di istituti scolastici che a tutti gli effetti fanno parte del sistema nazionale di istruzione ma soprattutto nei confronti di quelle famiglie che scelgono per i propri figli, sulla base di una legge dello Stato – la legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica – un percorso scolastico svolto in scuole paritarie;

    quanto su indicato è tanto più evidente se si considera che l'emergenza sanitaria e le sue ripercussioni sulla società, l'economia e la vita quotidiana dei cittadini, hanno evidenziato la rilevanza, in termini di opportunità e di utilità, del poter disporre di una connessione veloce e efficiente al punto che la possibilità concreta di accedere a una rete veloce può essere considerato un servizio universale e, in quanto tale deve essere riconosciuto ma soprattutto assicurato, a tutti i cittadini e in ogni zona del territorio nazionale;

    la mancata considerazione degli istituti paritari quali destinatari del piano scuola BUL costituisce una grave violazione del diritto di uguaglianza tra cittadini e di fatto opera una suddivisione tra studenti di serie A e studenti di serie B,

impegna il Governo

a intervenire quanto prima affinché il Piano scuola banda ultra larga sia esteso anche alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, quali scuole del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto del diritto di tutte le studentesse e tutti gli studenti di poter accedere a una rete di connessione super veloce ed efficiente.
9/2700/62. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;

    il comma 6-quinquies dell'articolo 32 contiene misure in materia di continuità del progetto educativo e didattico;

    il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati costituisce uno degli obiettivi da realizzare per una scuola più inclusiva:

    la continuità didattica deve essere garantita per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, tanto più per coloro con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e tale continuità può essere assicurata solo intervenendo sul personale docente con titoli di specializzazione;

    la figura dell'insegnante di sostegno è tra le più richieste attualmente nelle scuole Italiane e il suo compito è quello di seguire e sostenere nell'apprendimento alunni con bisogni educativi speciali che rientrano nella fascia di ragazzi o bambini con disturbi o deficit nell'apprendimento a seguito di opportuni esami medici;

    al fine di assicurare la continuità per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali appare fondamentale intervenire sul sistema di assegnazione dei posti sul sostegno in modo tale che non sia correlata al possesso di specifica abilitazione su altra classe di concorso,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché l'assegnazione dei posti di sostegno sia scissa da altre classi di concorso prevedendo che per accedere a tali posti i docenti siano in possesso di laurea magistrale e specializzazione sul sostegno.
9/2700/63. Pittalis, Vietina.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;

    la dotazione di mascherine arriva a singhiozzo e, inoltre, vengono oggi consegnate in pacchi contenenti 50 pezzi il che è fonte di problematicità in quanto la divisione e la distribuzione di questi ausili comporta numerosi passaggi di mano e quindi una compromissione del rispetto delle norme sanitarie e della sicurezza;

    le mascherine sono destinate a una platea di persone che sono estremamente differenti per età e dimensioni con la conseguenza che, se ordinate tutte nella stessa misura, saranno grandi per alcuni e piccoli per altri;

    ad oggi sono state distribuite 332.940.820 mascherine chirurgiche su tutto il territorio nazionale con una media giornaliera di 2.294.531 ai bambini e 9.186.187 a adulti;

    se si pensa, nello specifico, alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie superiori in molti plessi scolastici si sta presentando il problema della inadeguatezza della misura delle mascherine che aggiunge disagio ulteriore alla difficoltà di doverle indossare per ore;

    a questo si aggiunge che molte scuole lamentano la insufficienza anche della quantità di flaconi di gel disinfettante messi a disposizione del personale e degli studenti;

    sono numerose le incombenze in materia di sicurezza e di rispetto delle norme sanitarie volte ad evitare la diffusione del contagio competono alle scuole, con i dirigenti scolastici particolarmente esposti in quanto non coperti da scudo penale, che non possono essere lasciate sole ad affrontare la mole di problemi connessi sia con l'aspetto sanitario che con quello organizzativo;

    il corretto uso delle mascherine e dell'igiene delle mani è indicato da autorevoli fonti sanitarie quali il prioritario sistema di prevenzione da contagio del COVID-19,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione a regime di presidi sanitari a disposizione delle reti scolastiche al fine di avviare una collaborazione continua e costante tra istituzioni e non lasciare le scuole da sole a confrontarsi con le problematiche di natura sanitaria – comprese quelle di natura logistica espresse in premessa – fino ad arrivare a prevedere la reintroduzione della figura del medico scolastico.
9/2700/64. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure volte ad assicurare il corretto funzionamento degli istituti scolastici e la prosecuzione dell'anno scolastico in assenza di ulteriori disagi per lavoratori e studenti;

    a tal fine interviene anche in materia di condizioni di lavoro del personale docente delle istituzioni scolastiche;

    contiene inoltre norme volte a disciplinare la didattica nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

    non è più procrastinabile un intervento volto a sanare la situazione di palese disconoscimento e mancata valorizzazione della professionalità dei docenti di accompagnamento pianistico che subiscono una forma di discriminazione sia sul piano professionale che su quello economico;

    i docenti di accompagnamento pianistico sono gli unici titolari del settore Codi-25 nell'ambito del quale svolgono funzioni didattiche, di produzione e ricerca finalizzate ad una piena conoscenza dei repertori dell'accompagnamento e della collaborazione pianistica oltre che delle prassi esecutive negli ambiti della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche;

    pur essendo gli unici titolari di cattedra e svolgendo le stesse funzioni didattiche dei colleghi, i docenti in parola sono gli unici con inquadramento giuridico-economico in seconda fascia, in quanto per il settore disciplinare CODI/25 non è prevista la prima fascia;

    la selezione dei docenti di accompagnamento pianistico avviene in base agli stessi criteri di valutazione dei titoli di studio, didattici e artistici degli altri docenti;

    gli insegnanti danno prova sul campo di conoscere approfonditamente i contenuti delle discipline che oggi insegnano, al pari di ogni altro collega di prima fascia e svolgono le stesse funzioni didattiche di produzione e ricerca con pari competenze professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure al fine di conferire agli insegnanti del settore Codi-25 la qualifica di docenti di prima fascia, considerato che tale riconoscimento non comporterebbe passaggio di funzioni o diversa responsabilità, equiparando il loro trattamento economico a quello dei colleghi che svolgono analoghe mansioni.
9/2700/65. Vietina.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 77 del provvedimento in esame proroga i crediti d'imposta relativo ai canoni di locazione commerciale riconosciuto dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 28) per il 60 per cento (50 per cento in taluni casi) dell'ammontare mensile del canone di locazione sia per gli immobili commerciali che per le attività turistiche. Gli oneri delle misure sin qui adottate hanno superato i 1.500 milioni di euro;

    nel settore del commercio l'onda d'urto causata dall'emergenza sanitaria è stata enorme in particolare per le città turistiche e molte imprese si sono viste costrette a chiudere per sempre. Al momento non ci sono dati nazionali che riepilogano la crisi del commercio indotta dal COVID-19, ma ci si trova di fronte a una miriade di eventi puntuali;

    a Roma un sondaggio realizzato per Confesercenti da SWG segnala che nel commercio e nella ristorazione, ci sono circa 90 mila imprese a rischio chiusura già da questo autunno, anche al netto di nuovi lockdown. Secondo la CNA, Roma sono a rischio 35 mila negozi e 100 mila posti di lavoro, dei quali 50 mila sarebbero già persi; FIPE-Confcommercio parla di un calo dei fatturati dei propri associati, in media, di circa il 40 per cento e denuncia ormai da mesi la necessità di ride finire gli accordi sui canoni di locazioni;

    a Firenze, il centro studi della CGIL stima una perdita di posti di lavoro tra i 70 mila e i 100 mila nel 2020, con conseguenze particolarmente dure per il commercio. L'associazione Ristoratori toscani afferma che, dei propri associati, entro marzo 2021 il 70 per cento sarà a casa. Sono a rischio le botteghe storiche di Ponte Vecchio, che pagano fitti a quattro zeri, per le quali si stanno facendo avanti gruppi stranieri;

    a Milano un'indagine di Confcommercio ha rivelato che il 30 per cento dei negozianti associati pensa che la propria attività potrebbe chiudere entro la fine del 2020;

    Confesercenti Campania parla di 20 mila saracinesche già chiuse. Altre 47 mila si avviano alla chiusura nei prossimi mesi;

    secondo l'Associazione «Piazza San Marco», a Venezia, un'attività su 4, tra quelle associate, ha chiuso;

    in particolare nelle tre città d'arte, Roma Firenze e Venezia le associazioni di settore puntano il dito contro i fitti commerciali, rimasti a livello pre lockdown;

    il credito d'imposta locazione sopra citato, è riferito alle somme pagate e dev'essere utilizzato entro la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui e maturato. Pertanto è necessario pagare il fitto e poi attendere le scadenze fiscali per recuperarlo. Occorre considerare che in un anno di crisi le imposte da pagare sono molto basse, pertanto è alto il rischio, in particolare per le piccolissime imprese, che il credito d'imposta vada in parte perso. Tali condizioni, assieme alla difficoltà di cessione al locatore o alle banche, ne rendono problematico l'utilizzo;

    avverso il mancato pagamento dei canoni le proprietà si stanno muovendo in sede giudiziaria, con richieste di danni e sfratto. I decreti-legge anti COVID-19 hanno bloccato l'esecuzione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020, ma non i procedimenti per la convalida;

    una ordinanza del Tribunale di Roma del 27 agosto 2020 ha imposto ad un proprietario di ridurre il canone di locazione ad un ristoratore sino a marzo 2021, non potendosi imputare il calo di fatturato al rischio di impresa, quanto piuttosto alla situazione emergenziale;

    il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 28 luglio ha respinto l'istanza di sfratto per morosità del conduttore nei mesi del lockdown. Inoltre il giudice, anche per preservare la continuità dell'attività e i posti di lavoro, ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per avviare una mediazione e ha fissato una udienza (in caso di fallimento della mediazione) per determinare nel contraddittorio delle parti la riduzione del canone;

    l'articolo 91 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia) consente al giudice di valutare le misure anti COVID-19 per giustificare i ritardi dei pagamenti, ma non interviene in materia di riduzione dei canoni, che devono essere pagati anche in caso di riduzione significativa del volume di affari non dipendenti dal rischio d'impresa;

    viceversa l'articolo 216 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione ai canoni pagati per gli impianti sportivi, prevede la possibilità di «rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite... in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati.»;

    nel Piano Colao «strategia per la rinascita del Paese» del giugno 2020, la Scheda IX. Sostenere la stagione turistica 2020, Voce 43: Protezione del settore e dell'occupazione, si afferma al punto ii): «Prevedere per legge una ripartizione del rischio tra locatore e conduttore nella forma di presunzione o in alternativa incentivazione (tramite riduzione IMU e TARI) della rinegoziazione dei canoni commerciali»;

    sulle tematiche sopra illustrate, è di tutta evidenza che i Tribunali stanno supplendo negli ambiti propri del legislativo, con il conseguente rischio di decisioni differenziate a fronte di situazioni similari,

impegna il Governo:

   a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative che il credito d'imposta per i canoni di locazione diversa dall'abitativa di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia usufruibile anche con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, al fine di impedire i rischi di perdita dei crediti maturati da parte degli aventi diritto;

   ad individuare, per i mesi successivi a quelli coperti dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, specifiche forme di rinegoziazione dei canoni di locazione per i settori commerciali e turistici maggiormente colpiti in termini di perdita di fatturato, al fine di consentire una equa ripartizione del peso della crisi indotta dal COVID-19 tra Stato, locatori e conduttori e di ridurre gli impatti sull'erario che gli interventi diretti hanno sin qui generato.
9/2700/66. Squeri, Della Frera.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede numerose disposizioni in ambito sanitario e strettamente collegate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    così come diverse sono le misure finalizzate ad aumentare la sicurezza nelle scuole e ridurre i rischi di diffusione del virus, a cominciare dagli interventi volti a facilitare il reperimento e la messa a disposizione di ulteriori spazi per lo svolgimento dell'attività didattica;

    nell'ambito delle disposizioni volte al contenimento del virus e con particolare riguardo al mondo della scuola, si segnala la necessità di limitare al massimo i rischi più che concreti, di una chiusura di numerose scuole, come già accaduto in numerosi Paesi. Basti pensare che dall'avvio delle lezioni gli studenti positivi in Italia sono circa 1.500;

    la Società italiana Sistema 118, nelle scorse settimane, al fine di poter individuare il più velocemente possibile un caso sospetto di COVID-19 in ambito scolastico, ha proposto delle linee di indirizzo più stringenti di quelle vigenti, chiedendo tra l'altro che la misurazione dei parametri vitali, dalla temperatura alla saturazione del sangue, venga effettuata già in ambito scolastico;

    anche per quanto suesposto, sarebbe necessario avviare un confronto costruttivo con la Società italiana Sistema 118 al fine di individuare le misure più efficaci per implementare le attività di contrasto alla diffusione del coronavirus,

impegna il Governo:

   a prevedere, come chiesto anche dal SIS 118, che la misurazione dei parametri vitali, dalla temperatura alla saturazione del sangue, venga effettuata a scuola anche attraverso l'obbligo di dotazione del saturimetro; della misurazione della temperatura; dell'utilizzo della visiera para-droplets, nonché la mascherina qualora il distanziamento risulta impossibile; dell'aumento laddove possibile a un metro e mezzo della distanza in classe tra gli studenti, prevedendo la richiesta di intervento del 118 in caso di riscontro positivo all'infezione, al fine di accompagnare in condizioni di elevato biocontenimento, la persona positiva al proprio domicilio;

   a valutare l'opportunità di avviare una proficua e costante interlocuzione tra il Comitato tecnico scientifico, il ministero della salute e la Società italiana Sistema 118 al fine di individuare le misure più efficaci per implementare le attività di contrasto alla diffusione del coronavirus.
9/2700/67. Labriola.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    il capo VII del provvedimento contiene disposizioni recanti misure fiscali;

    la legge n. 340 del 2000 reca disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi;

    l'articolo 31, comma 2-quinquies prevede, tra l'altro, che gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che i medesimi soggetti di cui in premessa possano presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti, documentando tale incarico, in base alle stesse indicazioni operative che seguono i tributaristi certificati UNI 11511, e di prevedere altresì che questi ultimi possano richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese per tutti gli atti societari per cui non è previsto l'intervento di un notaio.
9/2700/68. Paolo Russo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    il decreto-legge n. 18 del 2020 agli articoli 23 e 25 ha previsto un apposito bonus denominato baby sitter a favore di lavoratori privati, nonché di lavoratori del settore sanitario pubblico e privato con figli minori di anni 12, da destinare all'acquisto di servizi di baby-sitting;

    la pandemia da COVID-19 ha messo fortemente a rischio la popolazione più anziana ed in particolare le persone ultrasettantenni che nel periodo del lockdown molto più di altre persone hanno dovuto proteggere la propria salute rimanendo all'interno delle proprie abitazioni;

    tale condizione ha sollevato numerose criticità in quei nuclei familiari in cui pur in presenza di una persona ultrasettantacinquenne, nessuno degli altri componenti poteva rimanere a casa per ragioni di lavoro, e criticità ancora maggiori ha creato ad anziani soli;

    anche alla luce della proroga dello stato di emergenza e del risalire dei contagi sarebbe opportuno prevedere un'estensione del bonus già previsto dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche a favore dei nuclei familiari ove vi sia la presenza di una persona anziana ultrasettantacinquenne per l'acquisto di servizi di cura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il cosiddetto bonus baby sitter anche a favore dei nuclei familiari in cui vi sia la presenza di una persona anziana ultrasettantacinquenne nonché dei nuclei monofamiliari composti da una persona ultrasettantacinquenne, individuando i limiti di reddito per l'accesso al beneficio.
9/2700/69. Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede diverse disposizioni volte a salvaguardare le famiglie e le imprese. Sotto questo aspetto è centrale, in questa fase di difficoltà, la funzione economica e sociale svolta dal mercato delle locazioni anche con riguardo al settore degli immobili ad uso commerciale;

    l'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), ha introdotto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione – commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio – di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (salvo che per le «strutture alberghiere e agrituristiche», alle quali il credito d'imposta si applica indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente);

    l'articolo 77 del provvedimento in esame, estende di un mese il periodo da prendere in considerazione ai fini del medesimo credito di imposta previsto dal suddetto articolo 28 del decreto rilancio. Nel corso dell'iter al Senato, è stata introdotta la previsione per cui, per le sole imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020;

    come chiedono Confcommercio e Confedilizia, con soli 500 milioni, sui 25 miliardi del decreto in esame, si sarebbe potuto garantire fino alla fine dell'anno tale misura per le locazioni di tutte le attività, per salvare le attività commerciali e di ristorazione, da sostituire per gli anni prossimi con l'introduzione della cedolare secca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative l'ampliamento del credito di imposta di cui in premessa, fino alla fine del 2020 per tutte le attività.
9/2700/70. Mazzetti.

   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene diverse misure urgenti in materia di turismo in particolare che risulta essere il settore più colpito dalla crisi pandemica. Secondo le recenti valutazioni di Banca d'Italia il turismo peserà in modo rilevante sulla recessione in corso. All'effetto diretto sul PIL delle minori esportazioni nette di servizi legati al turismo si sommano quelli indiretti dati dalla riduzione dell'occupazione nel settore. L'impatto negativo è stimato in 2,5 punti percentuali di PIL quest'anno – valutabile in 41 miliardi di euro di minore PIL a prezzi correnti. Le previsioni per il 2020 indicano una flessione del 44 per cento dei visitatori internazionali e nazionali, equivalenti a 51 milioni di visitatori in meno, di questi 35 milioni sono visitatori stranieri (che calano del 55 per cento) e 16 milioni sono visitatori italiani (calo che si ferma al 31 per cento);

    l'articolo 59 del presente decreto-legge prevede un contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali dei centri storici delle città con maggiore presenza turistica. Una misura importante, ma che, in base ai criteri di selezione adottati, esclude numerose località nelle quali la presenza turistica è decisiva per l'economia locale;

    dal «Conto delle attività satelliti del turismo» elaborato dall'ISTAT si apprende che l'apporto all'economia nazionale del settore turistico non si limita ai soli servizi ricettivi, tour operator o trasporto aereo, ma riguarda anche altri settori in particolare lo shopping (abbigliamento, artigianato), l'agroalimentare e la ristorazione;

    secondo Confartigianato le imprese commerciali e artigiane operanti in attività interessate dalla domanda turistica sono 204.707, pari al 15,9 per cento del totale e danno lavoro a 699.672 addetti;

    per intervenire in favore di questo settore, con l'articolo 182, comma 2-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 è stata introdotta la previsione di individuare dei criteri volti a definire le zone ad alta densità turistica, rispondenti a definiti indicatori di turisticità, al fine di includere tutte le imprese operanti in quelle zone, in qualunque settore operanti, in una classificazione ATECO che le identifichi prevalentemente, se non esclusivamente, come rivolte a un pubblico turistico (straniero o comunque non residente);

    in tal modo le imprese così individuate vengono classificate anche come aziende satelliti al comparto turistico e, in quanto tali, possibili destinatarie di strumenti di sostegno;

    con il comunicato del 30 settembre 2020 l'ISTAT ha reso noto di avere redatto la classificazione dei comuni in base alla densità turistica necessaria all'attribuzione di un codice ATECO, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 182, comma 2-bis del decreto-legge n. 34 del 2020,

impegna il Governo

sulla base della classificazione predisposta dall'ISTAT citata in premessa, a provvedere con sollecitudine ad individuare le aree nell'ambito delle quali assegnare alle attività economiche e commerciali ivi insistenti la classificazione ATECO che le classifichi come attività a valenza turistica.
9/2700/71. Spena.

   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 33-bis prevede misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute, con riferimento alle attività in favore di soggetti con povertà educativa nonché all'accompagnamento delle persone con fragilità esistenziale;

    con il decreto «Cura Italia» si è stabilito che la laurea in medicina è abilitante all'esercizio della professione medica. Grazie alla laurea abilitante il neomedico potrà esercitare la professione subito dopo aver conseguito il titolo, mentre in precedenza era necessario l'esame di Stato;

    il Ministro dell'università e della ricerca ha annunciato la proposta di volere rendere abilitante la laurea in psicologia, al fine di accedere più rapidamente al mondo del lavoro;

    in sede di presentazione della NADEF, con riferimento completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo ha individuato tra collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge in materia di titoli universitari abilitanti,

impegna il Governo

a procedere con sollecitudine ad adottare i provvedimenti necessari a rendere abilitanti le lauree individuate dal Ministro dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla laurea in psicologia.
9/2700/72. Torromino.

   La Camera,

   considerato che:

    il Fondo per l'incentivazione all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale è stata prevista dalla legge di bilancio n. 145 del 2018, con l'obiettivo di incentivare l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi, in conformità con la politica europea in tema di tutela ambientale e decarbonizzazione;

    successivamente, l'articolo 44 del decreto «Rilancio» ha disciplinato l'incremento del Fondo prevedendo, contributi articolati su più fasce di emissioni di CO2;

    il Fondo automotive è stato poi rifinanziato con ulteriori 400 milioni di euro dall'articolo 74 del decreto-legge in esame, suddividendo la fascia di emissioni CO2 61-110 g/km, introdotta con il decreto «Rilancio», in due fasce di emissioni di CO2 comprese tra 61-90 g/km e 91-110 g/km;

    in particolare, sono stati stanziati 100 milioni per l'originario ecobonus introdotto con la legge di bilancio 2019, per l'acquisto di autovetture comprese nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2, e 50 milioni per l'erogazione dei contributi aggiuntivi introdotti con il decreto «Rilancio» per le medesime fasce;

    sono inoltre stanziati 150 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km CO2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e 100 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli maggiormente inquinanti, compresi nella fascia 91-110 g/km CO2, acquistati a decorrere dalla metà di agosto, cioè dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

    nei primi 8 mesi del 2020, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, il crollo del mercato dell'auto è stato pesantissimo con un calo del 38,9 per cento delle immatricolazioni pari a 516.000 unità in meno. Grazie agli incentivi il mercato è ripartito ad agosto e settembre, mese nel quale si sono registrate il 9,5 per cento in più di immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2019;

    tuttavia come risulta dal sito del Ministero dello sviluppo economico che, mentre le risorse per il 2020 sono di nuovo esaurite per la fascia da 91 a 110 g/km CO2, restano ancora disponibili per il 2020 quasi 300 milioni di euro, nelle altre fasce emissive incentivate;

    questo accade perché i Fondi sono rigidamente contingentati in funzione delle emissioni di CO2, con il risultato che i relativi accantonamenti risultano esauriti per alcune categorie di auto e in sovrabbondanza per altre,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di un travaso di risorse tra i Fondi destinati alle varie fasce di veicoli, al fine di consentire il rilancio del settore automotive nazionale.
9/2700/73. Porchietto.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rilancio e il sostegno dell'economia;

    il settore dello sport – soprattutto quello di base – appare tra i più colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sia a causa del lungo periodo di inattività, sia per le disposizioni in materia di distanziamento che hanno comportato un aumento dei costi di gestione e una contestuale diminuzione dell'offerta in conseguenza della contrazione degli spazi e del numero dei frequentatori;

    per rilanciare il settore è necessario incrementare le misure di sostegno, aiuto e stimolo della pratica sportiva e destinare importanti risorse e investimenti per il settore dello sport, con particolare attenzione per la pratica sportiva di base, da finalizzare al potenziamento delle strutture e al sostegno dei soggetti che operano nel settore e ne permettono il funzionamento;

    appaiono prioritari interventi volti alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e alla realizzazione di nuovi,

impegna il Governo

a prevedere l'estensione a tutti gli interventi effettuati sugli impianti sportivi, della normativa in materia di detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cosiddetto superbonus), di cui all'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2700/74. Barelli, Marin, Bond, Pella, Pettarin, Cosimo Sibilia, Versace.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32-ter dispone innanzitutto in materia di immissione in ruolo, all'esito del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, di personale del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) e introduce una procedura per la «chiamata veloce»;

    il medesimo articolo, al comma 5 prevede, inoltre, la definizione di una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA;

    in argomento, si ricorda che l'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto che entro il 2018 fosse bandito un concorso per l'assunzione di DSGA, al quale potevano partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di DSGA, avevano maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA;

    è necessario dare continuità alle procedure concorsuali per il reclutamento dei DSGA, come richiamato dal citato comma 5,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere – in fase di definizione delle prossime procedure concorsuali di cui al comma 5 dell'articolo 32-bis – l'accesso a dette procedure degli assistenti amministrativi che abbiano esercitato le mansioni di DSGA, in modo tale da valorizzare il servizio già svolto, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico come già previsto dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e disciplinato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018.
9/2700/75. Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Rossi, Orfini, Lattanzio.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 96 del provvedimento in esame contiene misure in materia di editoria;

    il cosiddetto «bonus cultura», introdotto per la prima volta con la legge di bilancio per il 2016 e da ultimo rinnovato con l'articolo 1, comma 357, della legge di bilancio per il 2020, è uno strumento volto a sostenere i consumi culturali in Italia;

    secondo gli ultimi dati disponibili di fonte Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, su una platea annua potenziale di circa 500 mila fruitori il numero dei diciottenni che hanno usufruito del plafond annuale di euro 500 è cresciuto nel tempo, dai circa 356 mila nel 2016 ai circa 450 mila nel 2019;

    nel nostro Paese vi sono indici di lettura in costante calo, come certificato dall'ISTAT da ultimo nel dicembre 2018, con un declino molto consistente dell'abitudine alla lettura di giornali quotidiani e periodici;

    mentre le spese per l'acquisto di abbonamenti cartacei e digitali ai quotidiani sono state inserite tra quelle per le quali i neo-diciottenni possono utilizzare il «bonus cultura» in virtù del citato articolo 1, comma 357, della legge di bilancio per il 2020, non avviene lo stesso per le spese per l'acquisto di abbonamenti cartacei e digitali ai periodici;

    oltre che necessario ad incentivare i giovani ad accedere a un ulteriore strumento di informazione e approfondimento mettendo a loro disposizione una opzione in più per l'utilizzo del «bonus cultura» senza oneri aggiuntivi per lo Stato, l'inclusione delle spese per gli abbonamenti ai periodici tra quelle ammissibili costituirebbe anche un segnale di attenzione alla crisi di vendite dei periodici;

    secondo le rilevazioni di Accertamento Diffusione Stampa che elabora i dati comunicati dagli editori, con riferimento all'ultimo mese su cui sono disponibili dati, maggio 2020, le vendite totali cartacee e digitali (escluse quindi le copie diffuse di testate registrate in abbinamento all'iscrizione ad associazioni o enti professionali) dei principali mensili monitorati sono calate su base annua di circa il 30 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di rifinanziamento e proroga del «bonus cultura» per l'anno 2021, di includere, tra le spese ammissibili ai fini della suddetta misura, quelle per l'acquisto di abbonamenti cartacei e digitali ai giornali periodici, in aggiunta alle spese per l'acquisto di abbonamenti ai giornali quotidiani, già ammesse per l'anno in corso.
9/2700/76. Rossi, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 104 del 2020 attualmente al nostro esame contiene alcuni interventi destinati ai soggetti rientranti in condizioni di disabilità: l'articolo 21-ter proroga la modalità di lavoro agile per i genitori con un figlio disabile, l'articolo 26, comma 1-bis, prevede la proroga del lavoro agile per i soggetti disabili o a rischio per la salute, l'articolo 26, comma 1-ter, autorizza una spesa di 54 milioni per la sostituzione del personale docente educativo e Ata delle istituzioni scolastiche anche per i lavoratori in cui è stato riconosciuto lo stato di disabilità grave, l'articolo 32, comma 6-quinquies, per la continuità didattica per gli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica;

    purtroppo nulla è stato previsto in questo provvedimento, per le persone con disabilità motoria e le difficoltà che le stesse incontrano nell'accessibilità agli impianti di distribuzione carburanti e dei luoghi ove questi insistono, nonostante l'approvazione di una risoluzione con voto favorevole di tutte le forze parlamentari;

    mercoledì 4 dicembre 2019 in Commissione X (Attività produttive) veniva approvata, la Risoluzione 8-00055 a firma De Toma e altri «Iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti», con la quale si impegnava il Governo ad assumere iniziative urgenti in grado di contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti, i cui fattori di debolezza rischiano di aggravare le condizioni economiche ed occupazionali degli operatori nonché ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte in particolare alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del piano e degli indirizzi di ristrutturazione della stessa prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti ed inefficienti;

    ad oggi il Governo non ha ancora avviato nessuna delle iniziative necessarie a dare corso agli impegni dettati all'Esecutivo dal Parlamento con la Risoluzione 8-00055;

    successivamente alla data di approvazione della risoluzione in parola il Paese, a partire dal 31 gennaio 2020, è stato posto in uno stato di emergenza che è stato prorogato sino al prossimo 31 gennaio 2021. Lo stato di emergenza e le disposizioni adottate hanno portato ad una generalizzata contrazione dei consumi e dei livelli occupazionali anche per il settore della distribuzione dei carburanti, che ha visto diminuire sensibilmente i volumi di prodotto erogato in conseguenza della diminuzione di utenza;

    tutto ciò ha reso ancora più urgente la messa in atto di quanto previsto nella risoluzione parlamentare;

    tra i soggetti che hanno ridotto o annullato la loro presenza presso i punti vendita carburante vi sono le persone con disabilità, anche motoria o che si trovano costrette su sedia a ruote, per le quali il veicolo rappresenta il solo ausilio alla mobilità e all'autonomia personale;

    le persone con disabilità si sono trovate difronte a grandi difficoltà ascrivibili alle diffuse carenze strutturali di accessibilità degli impianti. Queste erano sopperite, sino all'introduzione delle misure di distanziamento sociale, dalla presenza degli addetti al servizio di erogazione in modalità «servito» la cui presenza è sensibilmente diminuita, sia per la progressiva selfizzazione degli impianti (automazione) sia, da ultimo, per effetto della crisi dei consumi;

    tale situazione ha di fatto evidenziato ancor di più le carenze strutturali e la non rispondenza ai criteri di accessibilità universale degli impianti di distribuzione carburanti e dei luoghi ove questi insistono;

    come emerge da numerose comunicazioni di Cittadini con disabilità, ricevute dall'ANGLAT, l'associazione nazionale per la tutela delle persone con disabilità, i punti vendita carburanti, soprattutto quelli non adeguati alla normativa in materia di accessibilità possono rappresentare un ostacolo al pieno esercizio del diritto alla mobilità specialmente quando il distributore è chiuso e dunque non vi è il personale addetto. Tale fatto rientra nelle limitazioni all'autonomia della persona con disabilità e richiederebbe un serio intervento, non fosse altro per rispetto della CRPD che è legge dello Stato n. 18 del 2009;

    le maggiori difficoltà segnalate sono dovute alla progettazione degli impianti di rifornimento, le cui colonnine di erogazione e per il pagamento sono spesso poste su di un marciapiede e dunque ad un'altezza superiore a quella accessibile per noi persone in carrozzina. Anche gli spazi di manovra non consentono di effettuare il rifornimento della vettura in piena sicurezza, cioè lo scendere dalla vettura con la carrozzina, soprattutto se l'impianto di distribuzione dei carburanti insiste sulla carreggiata e non in uno spazio più arretrato e dotato di una adeguata piazzola. Talvolta anche la pistola di rifornimento può rappresentare un problema nel caso si debba parcheggiare ad una certa distanza dalla colonnina, per scendere in sicurezza con la carrozzina, per poi accorgersi che il tubo non arriva al serbatoio;

    il diritto alla mobilità delle persone con disabilità non si estrinseca e si realizza solo nella libertà di poter fare agevolmente rifornimento di carburante alla propria vettura, ma si realizza più in generale, attraverso una attenta progettazione dei luoghi e degli spazi urbani ed extraurbani, degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in conformità ai criteri di accessibilità e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La prevista ristrutturazione della rete carburanti di cui alla risoluzione in premessa, potrebbe quindi rappresentare un momento importante per adeguare gli impianti anche ai criteri di accessibilità in favore delle persone con disabilità;

    al fine di garantire il diritto all'accessibilità universale e alla mobilità delle persone con disabilità, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, appare inoltre necessario, adottare una visione di sistema, cogliendo l'opportunità del super bonus al 110 per cento introdotto dall'attuale Governo per dare impulso al settore dell'edilizia pubblica e privata, integrare gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rendendo possibile l'applicazione delle previsioni in essi contenute agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62,

impegna il Governo:

   a dare esecuzione alla Risoluzione di cui in premessa in favore del settore della distribuzione dei carburanti;

   ad assicurare, in conformità alla previsione di cui all'articolo 4 comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il pieno coinvolgimento dell'Anglat, per la definizione dei criteri di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, nella definizione delle misure atte alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti al fine di assicurare il diritto alla piena accessibilità e mobilità delle persone con disabilità;

   ad assicurare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, mediante l'adozione, per quanto di competenza, di provvedimenti necessari ad istituire un vincolo di destinazione, ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, delle sanzioni per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

   ad assicurare il diritto alla accessibilità e alla mobilità delle persone con disabilità, introducendo, per quanto di competenza, modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di integrare le previsioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, prevedendo che esse si applichino anche agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, e conseguentemente all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b), sia inserita la previsione di una nuova lettera in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, in raccordo a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 119.
9/2700/77. De Toma.

   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 2700 prevede disposizioni in materia di cultura e spettacolo anche attraverso lo stanziamento di finanziamenti a favore della cultura su tutto il territorio italiano;

    la città di Matera negli ultimi anni è risultato il centro culturale dell'intera penisola e dell'Europa attraverso la manifestazione culturale «Matera 2019 capitale europea della cultura»;

    la manifestazione ha coinvolto tra gli attori protagonisti: 17 mila studenti, 1.500 volontari, 18 mila persone che hanno partecipato alle produzioni culturali in trentasette progetti di comunità, con un totale di 1.228 eventi di cui 410 tutti organizzati nel territorio regionale. Un grande risultato non solo per la Basilicata ma per l'intero Mezzogiorno. Basti pensare che Matera risulta essere la capitale europea della cultura al primo posto per percentuale di crescita del turismo nella storia della manifestazione;

    a causa della pandemia globale da COVID-19 anche la città dei Sassi come l'intero territorio nazionale e in particolare le città d'arte ha accusato un calo nel numero di visitatori e delle attività culturali svolte;

    vi è la necessità di tutelare il nostro patrimonio artistico culturale soprattutto nelle città d'arte attraverso politiche che guardano alla tutela e alla valorizzazione dell'intero patrimonio culturale anche attraverso un sostegno economico da parte delle istituzioni che possa far ripartire l'intero settore della cultura,

impegna il Governo:

   a prevedere un fondo speciale per la città di Matera al fine di non disperdere tutto il patrimonio culturale e artistico costruito negli ultimi anni e a rilanciare la cultura, l'industria creativa e tutto l'indotto a partire dalla capitale europea della cultura «Matera 2019»;

   a prevedere la nomina di un commissario, sul modello Genova, che porti a compimento quanto prima tutte le opere infrastrutturali previste nel dossier Matera 2019.
9/2700/78. Rospi.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 49 del provvedimento in esame stanzia ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti nonché per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli che presentano problemi strutturali di sicurezza;

    nel «Patto per Palermo» risultano stanziati circa 51 milioni di euro per due interventi infrastrutturali fondamentali per la sicurezza e l'economia della città, la realizzazione delle bretelle laterali del ponte Corleone e quella dello svincolo Perpignano, entrambi relativi alla circonvallazione; di queste risorse circa 41 milioni fanno riferimento a fondi ex Agensud gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formalmente chiarito, nei mesi scorsi, che ad oggi per questi interventi non vi sono sufficienti stanziamenti nel capitolo di spesa dedicato, mentre il Provveditore alle opere pubbliche Sicilia e Calabria, in risposta all'interpellanza n. 2-00842, ha ribadito l'urgenza di finanziare tali interventi, soprattutto considerando lo stato preoccupante del ponte Corleone. Ha inoltre sostenuto l'importanza di stipulare una convenzione con ANAS per la tempestiva realizzazione degli interventi;

    considerato il volume di mezzi che attraversano quotidianamente il ponte Corleone è necessario prevenire qualsiasi situazione di pericolo per gli utenti ed evitare prefigurabili tragedie; inoltre, occorre considerare che, qualora si fosse costretti a chiudere il ponte Corleone per motivi di sicurezza, la città di Palermo avrebbe un danno economico considerevole;

    la revisione del progetto esecutivo del raddoppio del ponte Corleone e la progettazione dello svincolo Perpignano sono prossime all'aggiudicazione da parte del comune. È necessario garantire che l'iter la definizione della progettazione esecutiva e la gara per la realizzazione dei lavori si svolga senza interruzione e in tempi certi; inoltre, al fine di stipulare la convenzione con ANAS risulta necessario garantire completa copertura finanziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie per garantire la realizzazione degli interventi sul ponte Corleone e dello svincolo Perpignano, al fine di procedere immediatamente alla messa in sicurezza della circonvallazione di Palermo.
9/2700/79. Varrica.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 51 del provvedimento in esame prevede misure volte a contenere il dissesto idrogeologico e l'articolo 95 misure finalizzate alla gestione del rischio di alluvioni;

    la regione autonoma della Valle d'Aosta, a partire dalla giornata del 2 ottobre 2020, è stata letteralmente funestata dal maltempo a causa delle forti ed abbondanti precipitazioni che hanno purtroppo causato la morte del volontario dei vigili del fuoco del distaccamento di Arnad, Rinaldo Challancin e provocato ingenti danni a beni e strutture;

    la situazione più grave in Valle d'Aosta riguarda la valle del Lys, dove nel comune di Gaby è crollato il ponte sulla strada regionale a metà del paese, non lontano dal municipio;

   considerato che:

    l'ondata di maltempo che si è abbattuta negli ultimi giorni sulla regione alpina ha provocato danni anche al settore agricolo; il presidente di Coldiretti Valle d'Aosta, Alessio Nicoletta, ha dichiarato che: «da un primo monitoraggio i danni all'agricoltura sono ingenti: il vento forte ha scoperchiato intere serre e due stalle sono state evacuate in bassa Valle. Le raffiche di vento hanno poi distrutto alcuni frutteti arrivando a sradicare dal terreno i pali che sostenevano le piante». Prosegue Elio Gasco, direttore di Coldiretti Vda: «Le segnalazioni che stiamo raccogliendo in queste ore dai nostri associati ci raccontano di interi campi distrutti nei comuni di Hône, Arnad, Bard, di piante cadute e di aziende isolate nella zona di Lys.»;

    a fronte di tale situazione emergenziale, mai verificatasi prima, il Presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta con decreto n. 389 del 5 ottobre 2020 ha dichiarato, sull'intero territorio della regione, lo stato di calamità conseguente ad una situazione di emergenza derivata da forti precipitazioni a partire dalla giornata del 2 ottobre 2020;

    visto il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di competenza, nei successivi interventi normativi, lo stanziamento di adeguate risorse finanziare destinate a fronteggiare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'intero territorio valdostano ed, in particolare, dei comuni duramente colpiti dalla furia degli ultimi eventi climatici che hanno provocato gravissime conseguenze all'intera filiera economica.
9/2700/80. Forciniti, Elisa Tripodi.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26-ter del decreto-legge in esame tende a prorogare talune misure organizzative relative alla Corte dei conti per garantire la massima sicurezza al relativo personale;

    la disposizione recata dall'articolo 85, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 prevede in via permanente, e non solo limitatamente all'emergenza COVID-19, la possibilità di organizzare da remoto le udienze, le adunanze e le camere di consiglio di competenza della magistratura contabile;

   ritenuto che:

    tale modusoperandi sia quello più idoneo, anche dopo il termine dell'emergenza epidemiologica in atto, per conciliare al meglio le esigenze di giustizia con il massimo grado di tutela della salute pubblica, peraltro limitando al minimo possibile lo spostamento fisico delle persone, soprattutto nelle grandi aree urbane,

impegna il Governo

ad adottare iniziative concrete nell'ambito delle proprie competenze al fine di ottimizzare i servizi telematici impiegati dalla Corte dei conti per svolgere le proprie funzioni istituzionali.
9/2700/81. Baldino.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, (cosiddetto Decreto Agosto), recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» prevede, all'articolo 1, nuove norme in materia di «Trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga» e all'articolo 16 dispone l'incremento, per un importo di 500 milioni di euro, delle risorse per l'erogazione, da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, dell'assegno ordinario di integrazione salariale;

    in particolare, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono concesse ulteriori diciotto settimane di trattamento salariale integrativo nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che si sommano alle 18 settimane precedentemente autorizzate secondo quanto disposto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    dati forniti dall'INPS, ed aggiornati al 29 settembre 2020, indicano in oltre dodici milioni il numero di integrazioni salariali pagate direttamente dall'istituto ed evidenziano che su un totale di 3.445.782 beneficiari i lavoratori pagati sono stati 3.425.319 pari al 99,4 per cento del totale;

    i numeri sopra richiamati evidenziano la situazione di straordinaria eccezionalità dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente ampio ricorso agli ammortizzatori sociali quali strumenti essenziali non solo per la tutela reddituale dei lavoratori ma per il sostegno alle aziende che ne hanno fatto richiesta;

    anche in conseguenza della situazione di assoluta eccezionalità si sono verificati ritardi nell'erogazione delle prestazioni integrative che hanno interessato, in particolare, i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte all'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA) e al Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato (FSBA);

    l'FSBA, istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetto Riforma Fornero), e dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 148/2015, interviene, a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte ad EBNA/FSBA, con prestazioni integrative per assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporti di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;

    in conseguenza dell'esaurimento delle risorse proprie, utilizzate per far fronte alle richieste di prestazioni integrative per la mensilità di marzo, il Fondo ha dovuto attendere l'accredito, avvenuto ad inizio luglio, delle risorse stanziate dal Governo e previste dal cosiddetto «Decreto Rilancio» e quantificabili in oltre 516 milioni di euro;

    le risorse stanziate hanno permesso di coprire le prestazioni del mese di aprile per tutti i lavoratori dipendenti del settore artigiano che nella sola regione Toscana ammontano a circa 100 mila unità distribuite in 29 mila aziende;

    ulteriori ritardi si sono verificati nell'erogazione all'FSBA delle risorse previste dal cosiddetto «Decreto Agosto», accredito finalmente avvenuto in data 5 ottobre 2020, corrispondenti a 375 milioni di euro necessari per coprire le prestazioni integrative delle mensilità di maggio, giugno e parte di luglio che nella sola regione Toscana interessano circa 30 mila lavoratori per un importo complessivo di circa 3,8 milioni di euro;

    i dati riportati nel VI Rapporto Economico sul Settore Artigiano Toscano realizzato dall'Osservatorio Imprese Artigiane dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Toscano (EBRET) evidenziano che alla fine del mese di marzo, l'Ente aveva già autorizzato circa quattro milioni di ore di integrazione salariale, un ammontare che, con riferimento al solo primo mese di lockdown, risulta pari a otto volte quanto complessivamente autorizzato nell'intera annualità 2019;

    secondo le stime fornite dall'EBRET le misure di sospensione dell'attività hanno riguardato il 58 per cento delle imprese artigiane (con dipendenti) e il 53 per cento dei relativi lavoratori e a suscitare profonda preoccupazione è l'indagine condotta al fine di valutare le aspettative espresse dagli imprenditori per l'anno 2020;

    la rilevazione sopra menzionata conferma che il 2020 si caratterizzerà per ampi e diffusi cali di fatturato che, secondo le previsioni degli imprenditori intervistati, rispetto al 2019 subirà una contrazione del 29,7 per cento accompagnato dal crollo della propensione ad investire considerato che solo l'11 per cento delle imprese prevede di effettuare investimenti, meno di un terzo rispetto a quanto rilevato a consuntivo per il medio del biennio 2018-2019 (36 per cento);

    come già evidenziato dall'ampio ricorso agli ammortizzatori sociali, profonde e diffuse appaiono le ripercussioni sull'occupazione e nella sola regione Toscana quasi un'impresa artigiana su quattro (23 per cento) prevede di ridurre i propri organici nel 2020, con una conseguente perdita occupazionale pari al 11,6 per cento quantificabile, in numero assoluto, nella perdita di circa 13 mila posizioni lavorative fra lavoratori dipendenti e indipendenti;

    i dati sopra richiamati evidenziano l'urgenza di intervenire per sostenere e rilanciare l'economia nazionale, principale finalità del cosiddetto «Decreto Agosto», ma altresì impongono e rendono imprescindibile una gestione più efficiente degli ammortizzatori sociali avente l'obiettivo di erogare tempestivamente le prestazioni integrative essenziali per decine di migliaia di famiglie che attualmente versano in condizioni di seria difficoltà economica essendo impossibilitate, in numerosi casi, a far fronte anche alle spese quotidiane e di prima necessità,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di mettere in atto tutte le misure per favorire, anche attraverso una semplificazione burocratico-amministrativa, il rapido trasferimento delle risorse ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi, necessarie per l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale concesso a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   a valutare la possibilità di utilizzare una parte dei stanziamenti europei destinati al nostro paese e facenti parte del meccanismo «Sure» (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), quantificabili in 27,4 miliardi di euro, per assicurare ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi le risorse necessarie per l'erogazione tempestiva delle prestazioni di integrazione salariale concesse a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2700/82. Berti.

   La Camera,

   premesso che:

    tra le misure contemplate dal provvedimento in esame, diverse riguardano specificatamente il rilancio del patrimonio culturale ed educativo del nostro Paese ed in particolare l'intero Capo IV concerne «Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza»;

    tra questi, particolare importanza riveste l'articolo 32 rubricato «Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021», il quale, al comma 2, lettera b) prevede che lo stanziamento di 32 milioni di euro nell'anno 2020 e di 48 milioni di euro nell'anno 2021, sia destinato anche «alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo»;

    la norma in parola costituisce sicuramente un importante strumento di supporto alle famiglie e alle nostre comunità, che stanno soffrendo l'attuale gestione della crisi epidemiologica da COVID-19, e costituisce anche un importante passo verso una maggiore valorizzazione del ruolo della scuola nella nostra società;

    purtuttavia, si rappresenta che questa norma dovrebbe costituire solo un punto di partenza e non un'esperienza a sé stante che si concluderà con l'esaurirsi, si spera in tempi brevi, della crisi: infatti, i patti di comunità dovrebbero rappresentare solo un primo passo nella lotta per contrastare le povertà educativa che ancora dilaga nel nostro Paese;

    è necessario combattere fenomeni quali le piaghe dell'abbandono e della dispersione scolastica, il dilagare della criminalità minorile, l'esclusione sociale, il divario educativo tra nord e sud, le inevitabili conseguenze sul piano educativo della povertà;

    per condurre questa battaglia è fondamentale perseguire un'azione che coinvolga la comunità scolastica, fatta di studenti, famiglie e personale scolastico, e tutti gli attori extrascolastici che ruotano attorno a questo mondo, come università, enti locali, regioni, ministero e il fondamentale apporto del terzo settore e dei professionisti;

    per fare ciò, è necessario valorizzare e potenziare l'adozione dei patti educativi di comunità che hanno il fine di contrastare ogni forma di esclusione e dispersione scolastica, di degrado e di criminalità minorile nonché di promuovere l'integrazione e l'inclusione degli alunni e degli studenti, potenziando le attività dei presìdi culturali ed educativi presenti sui territori, ai sensi di quanto disposto dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020;

    eradicare la povertà educativa nel nostro Paese è una battaglia per il progresso e il benessere dell'intero sistema Paese, per il nostro presente e per il nostro futuro. Infatti, il fallimento nel garantire oggi adeguate opportunità educative ai nostri ragazzi, significherebbe non avere prospettive di crescita e sviluppo per il domani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire la valorizzazione dei patti educativi di comunità al fine di contrastare ogni forma di esclusione e dispersione scolastica, di degrado e di criminalità minorile nonché di promuovere l'integrazione e l'inclusione degli alunni e degli studenti, potenziando le attività dei presìdi culturali ed educativi presenti sui territori, ai sensi di quanto disposto dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020.
9/2700/83. Iorio, Gallo.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, e anche interventi specifici per favorire il recupero e la ripresa di specifici settori, come quello agricolo;

    l'attuale fase di emergenza sanitaria ha reso ancor più urgente intervenire sulle situazioni critiche, in particolare quando queste interessano l'intero sistema produttivo di una vasta area; in Sardegna è in corso da tempo una grave crisi del settore agro-pastorale; circa 5 mila aziende sono giunte nella fase terminale, la più drammatica, di una lunga vertenza fra istituti di credito e agricoltori, che ha generato, proprio in questi giorni, procedure esecutive che stanno distruggendo il patrimonio produttivo di intere generazioni;

    la causa di questa grave crisi è legata all'errata applicazione di alcune leggi regionali di finanziamento del settore che hanno portato gli istituti di credito coinvolti nella concessione dei mutui a partecipazione regionale a incassare ingenti somme non dovute, a danno sia delle casse regionali che delle aziende stesse; esemplare il caso della legge regionale 44 del 1988 che consentiva l'abbattimento dei tassi di interesse per i mutui fino a 15 anni in favore degli imprenditori agricoli che si trovavano in difficoltà economiche per circostanze avverse; tale legge, notificata dalle regione Sardegna all'Unione Europea con 4 anni di ritardo, è stata dichiarata incompatibile con la normativa comunitaria sulla concorrenza nel 1997. Senza comunicare nulla della decisione europea ai beneficiari dei mutui, la regione Sardegna non ha più erogato il contributo in conto interessi a suo tempo concesso, determinando un enorme incremento dei debiti degli agricoltori nei confronti delle banche, gravati da tassi di interesse inizialmente pari a circa 2-5 per cento e, dopo la revoca degli aiuti, del 13 o anche del 18 per cento; molti imprenditori, a questo proposito, hanno presentato alle procure di Tempio Pausania e di Cagliari querele finalizzate a verificare la liceità dell'operato degli istituti di credito coinvolti, ipotizzando i reati di usura, di evasione fiscale, truffa e appropriazione indebita;

    la situazione è gravemente degenerata: l'ingiusto sovraindebitamento delle imprese ha raggiunto livelli insostenibili e l'inevitabile insolvenza dei mutuatari ha determinato procedure esecutive a danno delle aziende;

    mentre nella prima fase il ruolo di custode del bene all'asta è stato affidato allo stesso imprenditore, a tutela dell'integrità del bene e per garantire la continuità dell'impresa, il tribunale nell'ultimo anno, e perfino in questo drammatico periodo di emergenza, sta procedendo alla nomina di custodi tramite l'istituto di vendite giudiziarie; in tal modo, si rende di fatto impossibile la prosecuzione dell'attività, con grave pregiudizio del bestiame allevato, delle coltivazioni, dell'integrità dell'intero patrimonio dell'impresa, con la perdita del lavoro degli occupati e dei mezzi di sostentamento di tutti i soggetti coinvolti, paradossalmente proprio in una fase in cui tutto il sistema produttivo e i lavoratori, giustamente e con dispositivi di urgenza, ricevono sussidi e provvidenze;

    le iniziative sin qui adottate per risolvere la grave situazione non hanno avuto alcun esito: la commissione istituita dalla legge n. 244 del 2007, che avrebbe dovuto formulare proposte di ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari, non hai mai portato a termine questo compito; nel frattempo i debitori in difficoltà sono stati obbligati, con decreti ingiuntivi e azioni esecutive, a restituire i finanziamenti, con enorme carico di interessi, a banche che avanzavano indebite pretese; l'assessorato all'agricoltura della regione Sardegna, infatti, nonostante la revoca del contratto di mutuo da parte dell'istituto di credito, aveva concesso e liquidato a quest'ultimo il concorso regionale di interessi per tutte le 30 semestralità di ammortamento, fino a determinare una situazione paradossale: il concorso regionale sugli interessi, puntualmente liquidato dall'ente pubblico alla banca entro i primi tre anni dalla concessione del mutuo, risulta superiore all'originario finanziamento ottenuto dagli imprenditori, cosa che si spiega con interessi molto elevati in quella fase e contributi in conto interessi proporzionati;

    l'istituto di credito ha rivendicato e rivendica tutt'oggi, in danno al contraente, per il residuo debito capitale risultante dalla data di revoca del contratto di mutuo, il tasso d'interesse complessivo, non previsto dal contratto di mutuo;

   considerato che:

    la Commissione UE, con comunicazione del 6 giugno 2013, ha riconosciuto la legittimità del regime di aiuti di cui alla legge regionale n. 44 del 1988, perché entro la soglia del «de minimis»;

    le banche hanno ricevuto in anticipo, in conto interessi, a tassi elevatissimi, somme molto superiori a quanto hanno erogato in conto capitale ai mutuatari; ciononostante hanno disposto azioni esecutive e collocato sul mercato gli NPL con le aziende confiscate e gli ulteriori beni a garanzia;

    le banche e i soggetti cessionari, che hanno ricevuto tali crediti come Non Performing Loans, li valutano crediti deteriorati di cui liberarsi subito, facendo cassa, non considerando né il valore reale delle imprese né le ricadute sociali, cosa tanto più grave perché si tratta di un patrimonio identitario che rappresenta la storia, la tradizione e la civiltà dell'isola;

    la complessità del lavoro di analisi della questione, rende necessario porre in capo ad un unico soggetto la valutazione e la soluzione del problema, i riflessi socio-economici sul territorio e sull'intero comparto aziendale nonché le implicazioni occupazionali, particolarmente rilevanti nell'attuale fase emergenziale;

   sarebbe opportuno sospendere, con estrema urgenza, anche in considerazione del permanere della fase di emergenza, i giudizi pendenti e l'avvio di nuovi giudizi, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose su immobili ipotecati, beni e diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997;

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire, un Commissario ad acta, in carica fino al 31 luglio 2021 con il compito di procedere all'istruttoria e al superamento delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende sarde nonché alla valutazione dei danni subiti dall'intero comparto in Sardegna;

   a valutare l'opportunità di regolare, anche con opportune e urgenti disposizioni normative, considerati gli esiti e il rendiconto dell'attività di tale Commissario, le modalità e i criteri per il superamento della situazione debitoria degli imprenditori sardi al fine di garantire la continuità delle aziende, la tutela dei lavoratori occupati e del patrimonio produttivo della Sardegna.
9/2700/84. Cabras.

   La Camera,

   premesso che:

    in particolare, l'articolo 32 del provvedimento in esame, dispone un incremento del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito dall'articolo 235 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, presso il Ministero dell'istruzione, destinando quota parte delle risorse per l'attuazione di misure di edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020/2021;

    inoltre, l'articolo 32-bis, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 in favore degli enti locali, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività didattica e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento;

    nell'attuale formulazione, il testo esclude la regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla possibilità di accedere alle risorse economiche previste dai suddetti articoli 32 e 32-bis del provvedimento in esame;

    in base all'articolo 3 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, la regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica nella materia dell'istruzione materna, elementare e media. Pertanto, la stessa regione, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le diverse misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse, ha stanziato somme al fine di riprendere lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni di protezione e di assoluta sicurezza;

    tuttavia, nel perdurare dell'attuale condizione emergenziale, appare quantomeno difficile ipotizzare che una singola regione possa sostenere l'onere derivante dagli adempimenti connessi alla ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 avvalendosi esclusivamente di risorse proprie e, pertanto, si ritiene necessario che ci sia la volontà dello Stato di trasferire anche alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e Bolzano le risorse necessarie a rendere possibile la ripresa delle attività scolastiche nel pieno rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad autorizzare anche la regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le province autonome di Trento e Bolzano ad accedere al fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come previsto dagli articoli 32 e 32-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, al fine primario di riprendere lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni di protezione e assoluta sicurezza.
9/2700/85. Elisa Tripodi.

   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia del Coronavirus ha avuto effetti devastanti sull'economia italiana, in particolare nel sud, già in recessione e segnato da una condizione storica di grave svantaggio;

    dall'ultimo rapporto della Svimez (l'Associazione per lo Sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) emerge che questa area del Paese dall'inizio del 2020 ha già perso 380 mila posti di lavoro (-6 per cento), superiore dunque a quella subita nel quinquennio 2009-2013;

    da tale studio emerge altresì la drammatica previsione per il Mezzogiorno di una ripresa dimezzata nel 2021 (PIL +2,3 per cento) rispetto al centro-nord (+5,4 per cento);

    il Governo, nell'ambito di una strategia complessiva di sviluppo del Mezzogiorno, ha promosso numerose iniziative, come la formulazione del «Piano Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per l'Italia» ed ha previsto nei diversi decreti misure specifiche per il sud al fine di fronteggiare la gravissima crisi da COVID-19 e rilanciare l'economia delle aree svantaggiate del Paese, tra cui quelle contenute nel provvedimento in titolo: nell'articolo 27 inerente la fiscalità di vantaggio con agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti nelle regioni del Mezzogiorno, e nell'articolo 64 inerente interventi a sostegno delle imprese e della occupazione anche nel Mezzogiorno;

    lo scorso 21 luglio il Consiglio europeo straordinario ha approvato il Recovery Fund (Next generation EU), un Fondo di circa 750 miliardi finalizzati a rilanciare le economie dei 27 Paesi membri travolte dalla crisi del COVID-19, destinando all'Italia 209 miliardi; la ripartizione delle risorse globali per Stato membro è avvenuta in considerazione dei seguenti fattori: popolazione residente, PIL pro-capite e tasso di disoccupazione medio degli ultimi 5 anni; tale criterio favorisce il perseguimento di uno dei fondamentali obiettivi dell'UE: ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali all'interno degli Stati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni utile iniziativa per potenziare gli interventi volti a ridurre il divario economico e infrastrutturale del Mezzogiorno con il resto del Paese, mediante un utilizzo quanto più efficace ed equo delle risorse del Recovery Fund messe a disposizione dall'Unione Europea, anche attraverso l'individuazione di criteri di riparto delle risorse – sulla base di parametri, quali la popolazione residente, il PIL pro-capite e il tasso di disoccupazione – che, in linea con le indicazioni e i parametri formulati dalla Commissione europea, assicurino un maggiore afflusso di risorse nei territori storicamente svantaggiati.
9/2700/86. Cassese, Galizia, Pignatone, Cillis, Parentela, Del Sesto, Alberto Manca, Lombardo, Cadeddu.

   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il provvedimento in esame recante misure urgenti recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    per far fronte all'emergenza da COVID-19, sono state adottate alcune misure che interessano le pubbliche amministrazioni;

    il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha disciplinato il ciclo della performance per le amministrazioni pubbliche che si articola in diverse fasi consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nell'utilizzo dei sistemi premianti;

    il Piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009 è un documento programmatico triennale definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno; il Piano individua gli obiettivi operativi da perseguire annualmente e definisce le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

    la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 è un documento che evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti: tale documento, da redigere secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, è adottato dalle amministrazioni e validato dall'Organismo Indipendente di valutazione entro il 30 giugno di ogni anno e fa riferimento al ciclo della performance avviato con il Piano dell'anno precedente;

    allo scopo di valutare la qualità del lavoro della pubblica amministrazione, il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha dunque istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione che svolge le importanti funzioni di: monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni; garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, proporre, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;

    i componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale istituito dal Dipartimento della funzione pubblica con decreto ministeriale del 2 dicembre 2016;

   considerato che:

    nonostante le riforme susseguitesi nel tempo, non si è riusciti ad eliminare la forte discrezionalità che sussiste nella scelta dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, in quanto sono stati fissati dei requisiti molto deboli, i quali non sono in grado di assicurare la neutralità dei componenti;

    la composizione di tali organismi, infatti, sembrerebbe non soddisfare i principi fondamentali di trasparenza, indipendenza ed imparzialità;

    è emersa la necessità di garantire maggiormente l'imparzialità dei soggetti chiamati a svolgere delicate funzioni collegate al ciclo di gestione della performance delle amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, l'esigenza di assicurare una maggiore indipendenza degli organismi stessi rispetto alle amministrazioni presso le quali operano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la disciplina relativa alla nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione della performance al fine di aumentare il livello di indipendenza e imparzialità dei componenti medesimi nelle amministrazioni nelle quali operano e di rafforzare il ruolo di vigilanza svolto dal Dipartimento della funzione pubblica.
9/2700/87. Alaimo.

   La Camera,

   premesso che:

    si pone come sempre più urgente la necessità di mettere mano all'ormai vetusto istituto dei canoni di enfiteusi perpetui o temporanei e alle altre prestazioni fondiarie perpetue;

    infatti, dopo le pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità dei criteri di calcolo del canone, dettando, quale vero e proprio principio generale della materia, la regola per cui i canoni devono essere periodicamente aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei «a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica», si attende da tempo il varo di una regolamentazione della materia;

    negli ultimi anni, l'enfiteusi è tornata all'attenzione delle cronache locali in diverse parti d'Italia, perché gli eredi di vecchi concedenti sono tornati a chiedere a piccoli proprietari (per lo più braccianti o contadini) il pagamento di un canone enfiteutico in base a contratti di cui spesso neppure si trova traccia e che comunque risalgono ad almeno 70 anni addietro;

    l'assenza di interventi normativi, ha causato incertezza nel dirimere le controversie in atto, lasciando alla libera interpretazione dell'organo giudicante la possibilità di adottare criteri contrapposti e determinando, in tal modo, disparità di trattamento a fronte di fattispecie analoghe,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una regolamentazione dell'istituto dell'enfiteusi, seguendo linee guida basate sul rispetto dei principi sanciti dall'articolo 42 della Costituzione.
9/2700/88. Aresta, Cassese, Palmisano.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 102 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetto Legge Fallimentare) e l'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 non tutelano adeguatamente i lavoratori, nell'ipotesi in cui gli stessi non siano in possesso di titolo giudiziario che accerti i loro crediti;

    per la normativa vigente, infatti, solo un accertamento giudiziario del credito permette l'intervento delle garanzie INPS consistenti nel pagamento del TFR, della retribuzione afferente alle ultime tre mensilità e della contribuzione a fondo per pensione integrativa;

    nell'ipotesi in cui manchi l'accertamento giudiziale del credito i lavoratori hanno quindi un grave pregiudizio e sono fortemente penalizzati, in quanto non possono accedere al fondo di garanzia INPS;

    per l'INPS, infatti, mancando il titolo esecutivo, non sarebbero soddisfatti nemmeno tutti i presupposti richiesti dalla circolare n. 31 del 2010 e ciò indipendentemente dal fatto che vi siano le regolari buste paga o il Cud ad attestare la sussistenza del credito;

    la Direttiva CE 987/80 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro si pone invece l'obiettivo di apprestare una garanzia totale al dipendente di imprese insolventi per il pagamento del trattamento di fine rapporto, sia nel caso in cui queste siano sottoposte alla procedura fallimentare, sia nel caso in cui tale procedura fin dall'inizio non venga aperta per mancanza dei presupposti oggettivi e/o soggettivi,

impegna il Governo

quale ulteriore misura di sostegno nel contrasto della crisi determinata dall'emergenza COVID-19, a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 102 della Legge Fallimentare garantendo, oltre alla soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura, anche il pagamento del TFR, della retribuzione afferente alle ultime tre mensilità e della contribuzione a fondo per pensione integrativa mediante l'espletamento della verifica dello stato passivo, in modo da consentire l'intervento del Fondo di Garanzia presso l'Inps e, quindi, tutelare uniformemente i dipendenti nel caso in cui gli stessi, in ipotesi di fallimento della società datrice di lavoro, non si siano attivati per ottenere dal giudice del lavoro il riconoscimento del proprio credito attraverso un titolo esecutivo.
9/2700/89. Barzotti, Barbuto.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    in sede di conversione del decreto-legge, sono state approvate alcune norme in materia di contrasto alla violenza di genere, tra i quali l'articolo 26-bis, rubricato «Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza», con una dotazione di 1 milione di euro, nonché l'articolo 38-bis rubricato «Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», che istituisce «un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere»;

    con riguardo al contrasto alla violenza di genere, vi sono alcuni vuoti normativi che rischiano di vanificare i recenti interventi normativi e le ingenti risorse finanziarie che lo Stato impegna ogni anno in questa battaglia;

    l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente – Anpr, quale base di dati di interesse nazionale, che subentra ai precedenti registri anagrafici della popolazione residente in Italia e degli italiani all'estero, e contiene l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni;

    attualmente, vi è la possibilità di fare richiesta motivata di accesso ai documenti e alle informazioni contenute nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, anche da parte dei cittadini: vi è dunque la possibilità, pagando una modica cifra, di poter accedere ed estrarre copia dei documenti relativi all'anagrafe della popolazione residente;

    vi sarebbe, dunque, a prescindere dalla motivazione della richiesta di accesso, la possibilità che questo strumento possa essere utilizzato anche verso controinteressati vittime di vigilanza di genere;

    infatti, potrebbe verificarsi il caso di una richiesta di accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente da parte dell'autore di un reato di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetto Codice rosso, per ottenere informazioni e documenti persino relativi alla residenza della vittima di tali reati;

    ciò pone problemi di sicurezza personale delle vittime di violenza di genere estremamente allarmanti, oltre a rendere del tutto vani gli sforzi compiuti dalle autorità pubbliche e dalle associazioni per tutelare queste persone e persino le scelte individuali delle stesse vittime di cambiare casa, anche in altri comuni, province o regioni, per ricominciare una nuova vita, lontano dai propri aguzzini;

    quanto sopra descritto pone dei quesiti attuali e urgenti da risolvere;

    l'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», rubricato «Esclusione dal diritto di accesso», stabilisce, al comma 6, lettera d): «6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: [...] d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire che sia precluso l'accesso da parte di terzi alle informazioni relative alla residenza delle vittime di reati, di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in particolar modo da parte degli autori, presunti tali, dei reati medesimi, anche tramite l'utilizzo della potestà regolamentare del Governo, di cui all'articolo 24, comma 6, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9/2700/90. Ascari.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria;

    tale servizio può essere svolto esclusivamente dopo il superamento di corsi teorico-pratici, di cui all'articolo 6, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154;

    il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, nel novellare l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, ha disposto fino al 31 dicembre 2012, la possibilità d'impiego anche di coloro i quali non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa;

    predetto termine è stato oggetto di successive proroghe fino al 30 giugno 2020 e, da ultimo, il decreto-legge in esame, all'articolo 38, ne dispone un'ulteriore proroga fino al 31 giugno 2021;

    con la circolare del 18 marzo 2020, il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha invitato le commissioni prefettizie, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, a programmare dedicate sessioni di esami al fine di consentire alle guardie giurate di sostenere l'esame finale di abilitazione allo svolgimento dell'attività in questione;

    le deroghe che hanno permesso l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria sono altresì sempre state motivate dalla completa assenza dei menzionati corsi teorico-pratici che, seppur previsti dalla normativa vigente, non sono mai stati attivati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative urgenti volte ad attivare i corsi teorico-pratici, di cui in premessa, al fine di consentire il pieno impiego delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria.
9/2700/91. Frusone.

   La Camera,

   premesso che:

    le Forze Armate sono state largamente impiegate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, svolgendo un ruolo fondamentale di supporto al Servizio sanitario nazionale e mettendo a disposizione personale altamente qualificato e dotazioni strumentali;

    in tale contesto, sarebbe opportuno potenziare lo strumento militare in modo mirato affinché possa perseguire in modo sempre più efficiente le sue finalità e partecipare attivamente alla fase di rilancio del Paese;

    il potenziamento auspicato dovrebbe andare nella direzione di ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare, con particolare attenzione all'innovazione e alla digitalizzazione, ambiti in cui possono ottenersi importanti ricadute sullo sviluppo di nuove tecnologie, sulla competitività e sui livelli occupazionali del sistema Paese;

    la situazione attuale rende necessario valorizzare alcuni settori della Difesa, in particolare quelli specializzati nel contrasto dei rischi derivanti da attacchi nucleari, biologici e chimici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a potenziare lo strumento militare, sviluppando programmi per l'ammodernamento delle infrastrutture materiali e immateriali del comparto Difesa, con particolare attenzione ai reparti specializzati nella difesa nucleare, biologica e chimica.
9/2700/92. D'Uva.

   La Camera,

   premesso che:

    la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata dal Governo, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;

    con il provvedimento in esame il Governo ha ulteriormente inteso fronteggiare la grave crisi economica e sanitaria determinata dalla diffusione pandemica, attraverso una molteplicità di misure afferenti ogni segmento del sistema economico e produttivo del Paese;

    le conseguenze dell'epidemia si sono infatti riverberate in modo particolarmente significativo sull'andamento delle imprese italiane, costrette ad affrontare difficoltà economiche e organizzative;

    lo sviluppo presente e futuro delle nostre imprese è innegabilmente, ora più che mai, legato anche al ruolo del sistema fieristico nazionale che rispecchia la struttura produttiva industriale del nostro Paese e che trova nella specializzazione di settore è nella specificità di distretto la base per lo sviluppo della sua grandezza internazionale;

    le fiere continuano a rappresentare uno degli strumenti principali a disposizione delle imprese – e in particolare delle piccole e medie imprese – per entrare in contatto diretto con il mercato: nuovi prodotti e nuovi clienti si incontrano e, attraverso la presenza della propria azienda in fiera, si creano opportunità di collaborazione tra le imprese e si rafforza il confronto competitivo;

    per il 75,4 per cento delle imprese italiane le fiere rappresentano uno strumento indispensabile, a costi contenuti, per la promozione e la diffusione dei loro prodotti, sia sul mercato interno che all'estero, e per la crescita del proprio business;

    la pandemia in atto ha avuto pesanti ripercussioni su questo comparto: in particolare le manifestazioni fieristiche, che ogni anno coinvolgono circa 200 mila espositori e 20 milioni di visitatori, generano affari per 60 miliardi di euro e danno origine al 50 per cento delle esportazioni delle imprese che vi partecipano, hanno subito grandi ripercussioni non solo sotto il profilo economico, ma anche dal punto di vista dell'occupazione e dell'indotto generato sui territori, in particolari quelli del Sud del Paese;

    la situazione in cui il Paese si troverà a dover operare a causa dell'emergenza da COVID-19 sarà certamente complessa e necessita di nuovo slancio produttivo;

    nell'ottica di rilancio e valorizzazione delle attività produttive del Sud Italia, e in particolare in Puglia, di fondamentale importanza sarebbe il recupero e la ristrutturazione del quartiere fieristico di Galatina (LE), che è nato negli anni ottanta per ospitare la Fiera Nazionale di Galatina ed ha ospitato (fino alla chiusura alcuni anni fa a causa di una gestione inadeguata) importantissimi eventi fieristi e non, di carattere nazionale ed internazionale;

    questo quartiere fieristico potrebbe rappresentare un volano per l'economia del Salento, della Puglia e del Sud Italia, attraverso l'organizzazione di manifestazioni fieristiche volte alla promozione e valorizzazione della produzione, artigianato e industria, delle eccellenze del Meridione con possibilità, in considerazione della grandezza della struttura, di svolgere manifestazioni settoriali di interesse nazionale e internazionale, nonché spettacoli dal vivo, convegni locali, nazionali ed internazionali;

    risulta fondamentale valorizzare ogni opportunità di investimenti che vadano nella direzione di accompagnare le prospettive di crescita dei territori, soprattutto nel Sud Italia; in quest'ottica il comparto turistico, del commercio, dell'artigianato, degli spettacoli dal vivo, nonché la promozione dei prodotti tipici locali e delle arti e tradizioni potranno sicuramente fungere da volano per i vari territori, attirando turisti nazionali ed internazionali;

    il recupero ed il rilancio della struttura di Galatina (LE) avrebbe senza dubbio ricadute importanti dal punto di vista turistico e, di riflesso, occupazionale, anche in considerazione della posizione centrale di Galatina nel Salento e nella Puglia in generale,

impegna il Governo

a predisporre iniziative volte a sostenere e potenziare il sistema fieristico nazionale, i quartieri fieristici localizzati nel Sud del Paese attualmente inattivi, con particolare riferimento alla struttura esistente del Quartiere Fieristico di Galatina, di proprietà del comune di Galatina, prevedendo investimenti urgenti per la messa in sicurezza e la riattivazione.
9/2700/93. Donno.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame definisce una serie di misure idonee al sostegno e al rilancio dell'economia, necessarie nell'ambito dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 che ancora stiamo vivendo;

    molte persone, ad oggi, si trovano in difficoltà economiche dovute proprio all'emergenza epidemiologica e non riescono a garantire i livelli essenziali di assistenza e cura ai loro animali di affezione, con la conseguenza dell'aumento di casi di abbandono e del fenomeno del randagismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di credito di imposta delle spese sostenute e documentate nel 2020 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione.
9/2700/94. Flati.

   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza determinata dalla diffusione del virus COVID-19 ha colpito fortemente numerosi asset economici del Paese e, ad oggi, il settore turistico è certamente tra quelli che ha subito le maggiori perdite in termini di fatturato, vivendo momenti di grave difficoltà;

    gli studi commissionati da Confcommercio, Confturismo e Assoturismo certificano una perdita di fatturato quantificabile in 100 miliardi di euro con 65 milioni di presenze in meno per la sola stagione estiva giugno-agosto 2020;

    queste perdite trovano una giustificazione nella paura dei viaggiatori verso la pandemia in atto, che ha determinato anche un cambiamento delle abitudini di viaggio;

    il bilancio della stagione estiva 2020 ha visto il suo momento più buio certamente nel mese di giugno, in cui le incertezze generate dalla diffusione del virus COVID-19 e il timore del contagio hanno azzerato completamente il fatturato;

    invece, la timida ripresa dei mesi di luglio e agosto ha visto protagonista il solo turismo domestico con la quasi totale assenza di turisti stranieri, ma in ogni caso i dati reali si sono fermati al di sotto delle aspettative;

    tale situazione ha alimentato la crisi del settore turistico che, nonostante gli importanti strumenti di sostegno introdotti dal Governo col Decreto Rilancio e col Decreto Agosto, stenta a ripartire;

    è necessario oggi tutelare l'importante l'asset economico rappresentato dalle imprese turistiche e dall'intero indotto per evitare di perdere un segmento fondamentale del nostro Pil;

    pertanto, per tutelare l'impresa turistica e il fatturato che ne consegue è importante adeguare l'offerta ai nuovi standard qualitativi richiesti dal mercato. Le aziende della filiera turistica saranno necessariamente chiamate a riqualificare il proprio personale, ad investire nella formazione per l'incoming, nella promozione dei servizi offerti attraverso pubblicità mirate ed infine nel potenziamento della digitalizzazione dei servizi all'interno di un mercato a concorrenza perfetta;

    attesa quindi la necessità di sostenere tutti i soggetti della filiera turistica al fine di garantire una ripartenza veloce con offerte qualitative sempre più competitive, è utile prevedere ulteriori interventi a sostegno del turismo nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure di carattere economico atte a far ripartire il settore turistico nazionale, anche attraverso la previsione di un credito di imposta a copertura totale o parziale degli investimenti sostenuti dalle aziende della filiera turistica nazionale e rivolti alla formazione per il settore dell'incoming, alla riqualificazione del proprio personale, alla promozione e digitalizzazione dei servizi offerti, al fine di intercettare tutte le esigenze dei consumatori provenienti dal mercato turistico nazionale ed internazionale.
9/2700/95. Faro.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 27, ha introdotto la cosiddetta «Decontribuzione Sud», una misura che fissa, in relazione al Pil pro-capite regionale, inferiore al 90 per cento rispetto alla media europea, ed al basso tasso di occupazione regionale, inferiore alla media nazionale del 2018 (58,5 per cento), uno sconto del 30 per cento dei contributi previdenziali dei dipendenti per i datori di lavoro che operano nelle Regioni dalle caratteristiche sopracitate;

    tale provvedimento non fa alcuna distinzione tra le cosiddette «Regioni meno sviluppate» e «Regioni in transizione», non prevedendo una decontribuzione progressiva e graduale tra territori dalle diverse caratteristiche economiche;

    tale provvedimento è costruito attorno a 2 parametri, quello del Pil pro-capite e del tasso di occupazione, dimensionati su base regionale, senza tenere conto di realtà che hanno questi parametri profondamente influenzati dalla presenza delle città metropolitane e da un tessuto regionale non omogeneo;

    un parametro largamente più equo da considerare è costituito dal calcolo del Pil pro-capite provinciale in luogo del Pil pro-capite regionale, dove ad esempio, prendendo in esame le province del Lazio, si nota che le province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone rientrerebbero nei requisiti dell'agevolazione prevista nelle regioni del Mezzogiorno, ossia un tasso di occupazione provinciale inferiore alla media nazionale e il Pil pro-capite provinciale inferiore al 90 per cento della media europea EU27. Tuttavia, la presenza di Roma, con i suoi numeri da economia di grande metropoli e Capitale d'Italia, condiziona ed innalza la media regionale impedendo così agli imprenditori che lavorano nelle altre province del Lazio di poter accedere alle agevolazioni;

    la discrepanza risulta ancora più netta se si prendono in considerazione i comuni colpiti dal sisma del centro Italia del 2016 di Marche, Lazio e Umbria che versano ancora in condizioni critiche sotto il profilo socio-economico, ma non possono usufruire delle predette agevolazioni, pur a pochi chilometri di distanza dal confine con le Regioni individuate dalla misura, facendo venir meno il principio della coesione e della omogeneità territoriale rispetto al Cratere Sismico del vicino Abruzzo; del resto anche altre misure conosciute come «Resto al Sud», il programma «Smart and Start» di Invitalia per le start-up e il «Credito di Imposta Mezzogiorno» sono già stati estesi alle zone del sisma del 2016 riconoscendo questa esigenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la misura cosiddetta «Decontribuzione Sud», ridimensionando i criteri sopracitati su base provinciale e non su base regionale per i motivi di cui in premessa, e ricomprendere all'interno della decontribuzione i comuni del cratere sismico del Centro Italia 2016 di Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con legge del 15 dicembre 2016 n. 229.
9/2700/96. Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Ilaria Fontana, Frusone, Gallinella, Grande, Segneri, Terzoni.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

    l'articolo 99 del decreto-legge in esame proroga dal 31 agosto al 15 ottobre i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali, tuttavia senza una nuova proroga, dal 16 ottobre il fisco potrà riprendere i pignoramenti su stipendi o pensioni;

    cessati gli effetti della sospensione, pertanto, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito;

    ci sono circa 130 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo che compongono il magazzino residuo ancora da recuperare, mentre i contribuenti con debiti residui da riscuotere sono complessivamente circa 17,9 milioni, di cui 3 milioni sono persone giuridiche (società, fondazioni, enti, associazioni, eccetera) e i restanti 14,9 milioni rappresentati da persone fisiche, di cui quasi 2,5 milioni con una attività economica (artigiani, liberi professionisti eccetera),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente, attraverso ulteriori iniziative normative, i termini per gli atti della riscossione o prevedere in alternativa un metodo che consenta di dilazionare l'invio delle notifiche dando priorità agli atti urgenti ed indifferibili.
9/2700/97. Maglione.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato in prima lettura dal Senato, prevede all'articolo 73, comma 1, lettera b), l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, oltre che gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso (nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290 della legge di bilancio medesima);

    a tal fine, la suesposta disposizione, costituisce un importante intervento normativo, finalizzato sia a stimolare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici – e premiare al contempo, coloro che adottano strumenti digitali negli acquisti – , che le misure di contrasto all'evasione fiscale;

    conseguentemente, tale misura deve essere percepita come una decisione legislativa condivisibile e vantaggiosa, in grado di renderla estesa alla più ampia platea di cittadini possibile, su scala nazionale;

    le misure premiali modificate dal presente decreto-legge, s'inseriscono, pertanto, all'interno del quadro degli interventi previsti dalla legge di bilancio 2020, integrando le decisioni del Governo in materia di rilancio dei consumi e dei pagamenti elettronici e disincentivare allo stesso tempo, l'utilizzo del denaro contante;

    al riguardo, nell'ambito delle modalità attuative previste dalle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, si ravvisa la necessità di considerare, quale criterio prevalente per l'attribuzione del rimborso, la frequenza di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, piuttosto che il volume di spesa, al fine di garantire a tutti, indipendentemente dalla capacità di spesa, di accedere al beneficio;

    si evidenzia altresì l'esigenza di prevedere i rimborsi su base mensile o più frequente, considerando sempre un numero minimo di transazioni necessarie, in modo da rendere più immediati gli effetti percepiti del provvedimento e potenzialmente stimolare l'utilizzo degli strumenti in oggetto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di considerare, nell'ambito dell'emanazione dei prossimi decreti attuativi in precedenza esposti, le indicazioni citate nella premessa al fine di considerare quale criterio prevalente per l'attribuzione del rimborso la frequenza di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici piuttosto che il volume di spesa;

   fatto salvo il periodo di avvio della misura, a prevedere rimborsi su base mensile o più frequente, considerato sempre un numero minimo di transazioni necessarie, in modo tale da rendere più immediati gli effetti percepiti del provvedimento e potenzialmente stimolare l'utilizzo degli strumenti in oggetto.
9/2700/98. Zanichelli.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 65 del provvedimento in esame, estende fino al 31 gennaio 2021, la durata della moratoria straordinaria sui mutui e sulle scadenze relative alle esposizioni debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) che si trovano in una situazione di temporanea carenza di liquidità, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, le cui misure erano originariamente previste dal decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto «decreto Cura Italia»;

    al riguardo, si evidenzia che dalle misure di sostegno in precedenza riportate, attualmente restano esclusi i soggetti di cui all'articolo 2362 del codice civile, ovvero i soci di società unipersonali (srl o spa) che, come gli altri, sono stati gravemente colpiti dalla crisi economico-finanziaria seguita dalla diffusione epidemiologica del COVID-19:

    le società unipersonali, costituiscono attualmente un'opportunità valida ed efficace, per coloro che vogliono intraprendere un'attività di impresa individuale, ma anche per «trasformare» in società, un'impresa individuale esistente, approfittando del regime fiscale conveniente, la cui tipologia giuridica, proprio nell'attuale contesto di emergenza socioeconomica, necessità di essere sostenuta e tutelata dai gravissimi effetti finanziari, sull'attività d'impresa determinati dall'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre, nei prossimi provvedimenti normativi, l'estensione per i soggetti indicati in premessa, attualmente non destinatari dei benefici originariamente previsti dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 e prorogati dall'articolo 65 del decreto-legge all'esame, della possibilità di sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, di cui al cosiddetto «Fondo Gasparrini» e successivamente disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2020 cosiddetto Cura Italia.
9/2700/99. Businarolo.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato in prima lettura dal Senato, contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a sostenere il sistema-Paese, all'interno della strategia generale di risposta alla pandemia COVID-19 e si colloca nel passaggio tra l'emergenza e la continuità con i provvedimenti precedenti, per dare seguito ad una serie di misure anche di prospettiva, che il Parlamento sarà chiamato ad affrontare, quali la legge di bilancio 2021 e il recovery fund;

    in tale ambito, il provvedimento d'urgenza prevede una serie di misure d'incentivo che agiscono sul sistema fiscale, volte ad agevolare la ripresa economica, in favore delle attività produttive incluse quelle culturali che hanno subito gravissime ricadute economiche e occupazionali, causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    a tal fine, l'articolo 80, commi 6-bis e 6-ter, estende l'ambito di applicazione del credito di imposta al 30 per cento delle spese effettuate dalle imprese di produzione musicale per la promozione, distribuzione e sponsorizzazione della musica e degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, duramente colpito dalla pandemia;

    all'interno di tale quadro normativo, si ravvisa la necessità di affiancare ulteriori misure di sostegno, in favore delle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, in particolare quelle che realizzano festival, concerti, meeting, congressi, fiere, convention, grandi eventi e che, nello specifico, si occupano di noleggio ed allestimenti di impianti (audio, video, luci e strutture), estendendo gli interventi già previsti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, in materia di ecobonus – che introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica – nella identica misura per gli investimenti effettuati, nonché per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute in un arco temporale di almeno due anni, o in alternativa mediante l'opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo dovuto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti di natura fiscale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, un intervento normativo volto ad ampliare, anche per le specifiche imprese operanti nel settore riportato in premessa, le misure previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di detrazione pari al 110 per cento, per gli investimenti effettuati, nonché per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° settembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo;

   in alternativa, a stabilire un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
9/2700/100. Martinciglio.

   La Camera,

   premesso che:

    il testo normativo in oggetto all'articolo 24 affronta il tema della necessità di assunzioni all'interno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), disciplinando in diversi commi (1, 3, 5, 11, 12, 13) procedure di accesso e conferimento di incarichi di collaborazione per svariate figure professionali;

    il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo soffre già da tempo di una grave carenza di personale, circa un terzo in meno rispetto all'organico necessario nei diversi uffici competenti a livello centrale, ma soprattutto a livello periferico, causando mancanze e difficoltà in diverse aree della Pubblica Amministrazione e nei relativi procedimenti;

    ragion per cui, già sotto il governo Conte I, il Ministro Bonisoli, ha elaborato un Piano triennale 2019-2021 per le assunzioni di circa 6.000 unità professionali; secondo l'ultima programmazione, il Piano sopra citato, dovrebbe condurre nell'arco del triennio, all'assunzione, attraverso concorsi pubblici, di un contingente di circa 5.920 professionisti;

    allo stato attuale risultano avviate le seguenti procedure concorsuali: 1052 assistenti alla fruizione (procedura concorsuale interrotta a causa dell'emergenza COVID-19); 500 operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza (procedura concorsuale bandita, ma prove non ancora iniziate); 250 funzionari amministrativi (Concorso Ripam bandito, ma prove non ancora avviate);

    tuttavia si fa presente che, nelle more delle procedure concorsuali interrotte e posticipate a causa dell'emergenza COVID-19, le disposizioni previste all'articolo 24 come sopra esposto, prevedono principalmente procedure di assunzione di personale fino al 31 dicembre 2021, quindi a tempo determinato, procedure non risolutive delle diverse problematiche inerenti la carenza di professionisti e la presenza di personale di età medio-alta, 55 anni circa,

impegna il Governo:

   ad avviare, il prima possibile e secondo criteri di consolidata sicurezza, le procedure concorsuali già bandite, nonché a pubblicare i bandi di concorso per i posti già programmati, auspicando la conclusione di tutte le procedure e la conseguente assunzione delle diverse figure previste nel triennio entro la fine del 2021;

   a programmare un Piano specifico di assunzioni, tramite concorsi pubblici, per il triennio successivo 2022-2024, che tenga conto, nel complesso, anche delle diverse previsioni di pensionamento e delle eventuali carenze residue di personale.
9/2700/101. Vacca.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32, comma 6-quinquies, fissa il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto per l'adozione dei provvedimenti con cui si attuano le disposizioni volte ad assicurare la continuità per gli studenti con disabilità previste dal decreto legislativo n. 66 del 2017;

    in particolare, secondo l'articolo 14 del succitato decreto legislativo, la continuità didattica e l'inclusione scolastica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal Piano educativo individualizzato (PEI);

    invero, alla piena realizzazione del diritto all'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità concorrono, ognuno con proprie competenze, anche le regioni, gli Enti locali e il Servizio Sanitario Nazionale;

    proprio sul tema del riparto delle competenze tra Stato e regione è intervenuto un recentissimo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, la n. 115 del 2020, che nel demarcare la ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di assistenza igienico-sanitaria in favore dei soggetti diversamente abili ha auspicato un confronto di leale collaborazione tra i suddetti organi sottolineando altresì la necessità di affrontare in maniera efficace e tempestiva la vicenda dell'assistenza igienica personale che nel contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria è assegnata in capo agli ATA ma nel cui mansionario però non è contemplata l'assistenza specialistica;

    infatti in Sicilia, unicum in Italia, fino ad oggi l'assistenza igienico sanitaria è stata svolta da personale esterno all'amministrazione scolastica quando ricade invece tra le competenze del personale ATA che però non può, senza una adeguata formazione ed in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, svolgere compiti che mai prima di adesso ha svolto a potenziale nocumento dei nostri studenti e delle nostre studentesse più fragili;

    inoltre i lavoratori che fino ad oggi hanno affiancato e supportato il personale ATA presso le scuole di primo e secondo grado si vedrebbero improvvisamente espulsi da tale circuito lavorativo con gravi ripercussioni economiche personali e familiari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere le più idonee e tempestive iniziative, per quanto di propria competenza, volte a superare le criticità esposte in premessa che penalizzano principalmente gli alunni e le alunne con disabilità della Regione siciliana oltre che i lavoratori del settore.
9/2700/102. Casa.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge n. 96 del 2017, dispone l'avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali;

    il decreto interministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito le modalità di avvio e di attuazione del processo di statizzazione;

    l'articolo 2, comma 5, del predetto decreto interministeriale prevede che: «La statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera a), e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera b)»;

    il comma 2-ter dell'articolo 33 del decreto-legge n. 104 del 2020, introdotto dal Senato della Repubblica, apporta modifiche al terzo periodo dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo che: «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare immediato impulso al processo di statizzazione delle Accademie di Belle Arti non statali e degli Istituti superiori di studi musicali non statali in modo da consentire agli stessi l'avvio delle attività con la nuova configurazione, di cui in premessa, in un tempo significativamente antecedente al termine ultimo perentorio del 31 dicembre 2021.
9/2700/103. Dori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

    a seguito dell'emergenza da Coronavirus, per un lungo periodo sono stati sospesi su tutto il territorio nazionale i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici. Tra le filiere maggiormente interessate dalla crisi rientra, pertanto, quella dello spettacolo;

    il fenomeno ha una portata economica e sociale enorme, di cui talvolta non si coglie pienamente la dimensione, si tratta di un settore in grado di generare un volume di affari di 65,5 miliardi di euro, con un impatto sul Pil di 36,2 miliardi di euro. La filiera conta circa 569 mila addetti e i fruitori degli eventi svolti in Italia sono stimati in circa 56,4 milioni;

    all'interno della suddetta filiera, oltre agli artisti e agli operatori del settore, rientrano anche tutte quelle imprese e quegli imprenditori che si occupano degli allestimenti dello spettacolo, siano essi televisivi, fieristici, teatrali, musicali;

   considerato che:

    le imprese che operano nel mondo dello spettacolo rischiano di subire più di altre il contraccolpo della crisi, a fronte delle stringenti limitazioni imposte dall'attuale emergenza sanitaria e necessitano, pertanto, di misure ad hoc, finalizzate al sostegno di un indotto spesso sconosciuto e poco valorizzato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di attribuire un codice ATECO specifico nell'ambito delle suddette attività di allestimento dello spettacolo, mediante l'introduzione di un elemento ulteriore nella attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche;

   a valutare l'opportunità di individuare, alla luce della grave crisi che ha colpito il settore, misure di sostegno mirate, per le imprese operanti nel settore dell'allestimento degli spettacoli.
9/2700/104. Cimino.

   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il provvedimento recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

    considerate significative le misure a sostegno del lavoro e, in particolare, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile; la previsione di alcuni sgravi contributivi per i datori di lavoro;

    rilevata la complicata, quanto annosa, situazione di molti lavoratori impegnati in progetti socialmente utili da parte delle amministrazioni pubbliche;

    considerata altresì la particolare condizione di alcuni ex dipendenti di aziende beneficiarie di ammortizzatori sociali in deroga ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 che, per il periodo in cui hanno usufruito di tali prestazioni – per espressa previsione delle medesime norme – sono stati impiegati presso enti locali in progetti di lavori socialmente utili;

    constatato che si tratta di lavoratori che dal 1° gennaio 2017 sono rimasti privi di sostegno al reddito ed esclusi dalle opportunità di stabilizzazione occupazionale previste per i soggetti ugualmente utilizzati da comuni in lavori socialmente utili dopo che è cessata la possibilità di prorogare le suddette prestazioni ed i relativi progetti;

    ritenuto che una tale stabilizzazione appare importante, specie nell'ottica di un sostegno al mondo del lavoro in un momento particolare come quello legato all'emergenza causata dal COVID-19,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, attraverso specifiche modifiche normative, al fine di stabilizzare i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e che non sono poi stati assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data.
9/2700/105. Del Sesto.

   La Camera,

   premesso che:

    le recenti misure e linee guida emanate rispettivamente dal Governo e dal Ministero dell'università e della ricerca per contrastare il prosieguo dell'emergenza COVID-19 contemplano ancora la possibilità dell'ibridazione per le università tra didattica in presenza e didattica a distanza, certo utile a mantenere il contagio sotto controllo ma spesso insufficiente per garantire l'interezza delle possibilità e dei servizi che una sede accademica deve offrire agli studenti universitari;

    date le circostanze socio-sanitarie numerosi studenti sul territorio nazionale stanno adoperandosi nel nuovo semestre al fine di rimanere o ritornare presso università vicine ai loro luoghi di residenza. Il che sembra avviare un movimento di rientro degli studenti presso le sedi universitarie del Sud e delle aree interne, territori negli anni passati abbandonati da molta parte dei giovani e così privati delle principali capacità produttive e di sviluppo per il futuro;

    le complicazioni relative a possibili restrizioni della mobilità tra regioni e tra territori, dovute anche alle scoperte di focolai e di flussi di contagio, rendono più difficili la vita e i servizi specialmente per gli studenti fuorisede e pendolari, già colpiti da disagi economici e sociali dovuti al periodo di lockdown;

    l'emergenza ha posto in evidenza la necessità per il diritto allo studio di un'uniformità nazionale di livelli d'assistenza, non derogabile in toto alle regioni almeno per la definizione delle tipologie di studenti (fuorisede, pendolari, in sede) e gli importi minimi delle borse di studio a sostegno degli studenti in difficoltà. I Livelli essenziali di prestazione (LEP) erano stati indicati come fondamentali dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ma ancora ad oggi manca il decreto interministeriale richiesto almeno dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo, il quale permetterebbe di attuare questa uniformità nazionale per il diritto allo studio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per:

   a) favorire in maniera uniforme nel Paese il rientro del maggior numero di studenti possibili nelle università statali, così che possano far uso sia dei servizi corollari (biblioteche, laboratori, etc.) sia dei necessari strumenti del diritto allo studio afferenti alle sedi accademiche. Assicurando almeno in parte la modalità delle lezioni in presenza e garantendo un'equa disponibilità dei servizi a distanza per gli studenti sfavoriti da collocazione territoriale e situazione economica;

   b) agevolare quegli studenti universitari che vogliano iniziare o rimanere a studiare e formarsi presso le università statali del Sud, delle aree interne, o comunque di quei territori che hanno visto negli scorsi anni e decenni uno spopolamento in favore di luoghi più ricchi e con maggiori possibilità lavorative;

   c) sostenere gli studenti in difficoltà economiche, in particolare fuorisede e pendolari, che in questa situazione di criticità ancora diffusa si ritrovano dinanzi ostacoli ulteriori come l'affitto, il voto per le elezioni regionali e il referendum, gli spostamenti contingentati;

   d) attuare l'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di stabilire in maniera dettagliata i LEP nazionali per il diritto allo studio, tra cui l'importo annuale minimo delle borse di studio per tutte le regioni e una definizione adeguata delle tipologie di studenti con relativi servizi a supporto, tra fuorisede, pendolari e in sede.
9/2700/106. Iovino.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32-bis, inserito con l'approvazione in Senato degli identici emendamenti 32.0.11 T2 e 32.0.12 T2, dispone in materia di immissione in ruolo di personale del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), all'esito del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, introducendo – tra l'altro – una procedura per la «chiamata veloce»;

    in particolare, il comma 1 dispone che al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche nell'anno scolastico 2020/2021, nelle regioni in cui l'approvazione della graduatoria di merito del concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi bandito nel dicembre 2018 (ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 205 del 2017), non sia intervenuta entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori possono avvenire, a seguito dell'approvazione della stessa graduatoria di merito, anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021;

    l'articolo 9, del bando di concorso aveva stabilito che le graduatorie regionali di merito sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, aumentato di una quota pari al 20 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore;

    in seguito, l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 126 del 2019 (legge n. 159 del 2019) ha stabilito che la percentuale degli idonei è elevata (dal 20 per cento) al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore;

    ai sensi dei commi 2 e 3, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili nella singola regione dopo le operazioni di immissione in ruolo, sono destinati alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso del 2018 – nei limiti della quota degli idonei, elevata ora (dal 30 per cento) al 50 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore – che presentino istanza per i posti residuati in una o più regioni, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997 e il limite delle facoltà assunzionali annualmente previste, oltre al vincolo di permanenza nella sede per 5 anni, previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

    tuttavia, nonostante l'apprezzabile innalzamento della quota massima di idonei da inserire nella graduatoria finale di merito degli idonei, dal 30 per cento al 50 per cento, potrebbero configurarsi delle situazioni irragionevolmente discriminatorie in capo ai candidati non rientranti nella graduatoria finale, ma pur sempre risultati idonei;

    in particolare, è il caso dei candidati non rientranti nella graduatoria definitiva del concorso, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale delle regioni Sardegna, Campania, Toscana, Sicilia, Puglia e Marche;

    in Sardegna, ad esempio, resterebbero esclusi 4 candidati comunque meritevoli in quanto idonei;

    ciò comporta, evidentemente, uno spreco di risorse pubbliche, considerato che all'esito della prova orale della procedura concorsuale, un numero elevato di partecipanti – pur riportando una valutazione positiva – non figurerà nella graduatoria di merito;

    detta situazione appare chiaramente pregiudizievole tanto per la pubblica amministrazione, quanto per gli stessi candidati;

    peraltro, è più che probabile che all'esito della procedura concorsuale in oggetto non si riuscirà comunque a coprire il proprio fabbisogno assunzionale, anche a causa del vincolo autoimposto con riferimento al numero di idonei;

    quindi, nonostante vi siano candidati in possesso dei titoli che hanno superato tutte le prove del concorso, per ovviare alla carenza di organico probabilmente sarà necessario continuare ad applicare al ruolo dipendenti del Miur, in larga parte non in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire agli Uffici scolastici regionali di poter attingere alle graduatorie degli idonei anche oltre il limite della quota del 50 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997 e il limite delle facoltà assunzionali annualmente previste, oltre al vincolo di permanenza nella sede per 5 anni, previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9/2700/107. Perantoni.

   La Camera,

   premesso che:

    per i lavoratori dello spettacolo, senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (confrontare articolo 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708 del 1947), il diritto all'indennità economica di malattia è subordinato al requisito di 100 contributi giornalieri al F.p.l.s. dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso;

    a fronte del suddetto requisito contributivo, è prevista per i lavoratori dello spettacolo una tutela di maggior favore con riguardo sia alle percentuali da applicare ai fini del calcolo dell'indennità economica, sia al riconoscimento del diritto anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, relativamente ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro di durata limitata, di natura subordinata o autonoma (articolo 5, comma 7, secondo periodo del citato decreto-legge n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983);

    per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, infatti, il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa l'indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni (circ. 160 del 1983);

    l'ipotesi di omogeneizzazione con le regole generali del lavoro a tempo determinato, seppure auspicabile in astratto, produrrebbe paradossalmente effetti negativi sul livello di tutele della categoria. Infatti, soprattutto la possibilità di fruire di indennità di malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è una tutela specifica e approntata proprio per le peculiarità del settore, con il suo frequente ricorrere di rapporti di lavoro saltuari e di durata molto breve;

    nell'ottica di ricercare percorsi di adeguamento della tutela di malattia che assumano in considerazione le specificità delle prestazioni lavorative artistiche, occorrerebbe ridurre il requisito minimo di accesso alla prestazione (100 giornate lavorative al F.p.l.s. dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso);

    inoltre, si potrebbe valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'articolo 6, comma 15, decreto-legge n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988. Infatti, ai sensi della citata disposizione, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero autonomo, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera allo stato pari ad euro 67,14. Detta regola determina, proprio in relazione ai soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimodulare il requisito minimo di accesso alla prestazione di malattia (100 giornate lavorative al F.p.l.s. dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso) e a valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'articolo 6, comma 15, decreto-legge n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988.
9/2700/108. Carbonaro.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

   considerato che:

    l'articolo 57 prevede la possibilità per gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

    la pianta organica dell'Ente parco dell'Asinara è costituita da 7 posizioni di cui solo 2 unità amministrative (n. 1 dipendente area B vacante e n. 1 dipendente area C) e che in raffronto con altri parchi di dimensione equivalente è evidente che l'organico è effettivamente carente, in particolare per gli aspetti amministrativi;

    si rende necessario procedere alla stabilizzazione del personale precario, assunto con contratto a tempo determinato, considerata peraltro la necessità di ulteriore personale a tempo pieno e determinato da parte dell'ente per assolvere ai compiti che negli anni hanno visto aumentare le attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi volti a consentire che l'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, sia autorizzato, nel biennio 2020/2021, a procedere alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo.
9/2700/109. Deiana.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104» prevede diverse misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    l'articolo 37-sexies del provvedimento in esame prevede misere volte al sostegno dei servizi di soccorso ed elisoccorso;

    l'Italia negli ultimi anni ha visto aumentare il suo patrimonio boschivo a differenza di altri paesi europei. Sul nostro territorio, infatti, si contano oltre 11 milioni di ettari di superficie coperta da boschi e foreste, pari al 36,5 per cento del territorio nazionale che risulta essere il 31 per cento in più rispetto alla media mondiale. Emerge, pertanto in maniera inequivocabile che il nostro patrimonio boschivo nazionale rappresenta una enorme risorsa ambientale, non solo per il nostro paese ma anche per l'Europa intera. Tali dati indicano, in primo luogo che la manutenzione di boschi e foreste è eseguita adeguatamente e in secondo luogo che il patrimonio boschivo nazionale costituisce una risorsa economica dall'enorme potenziale, quindi va tutelata;

    i boschi e le foreste svolgono diverse funzioni che, oggi soprattutto, rivestono un ruolo fondamentale nel tessuto economico del Paese. Infatti il bosco può essere utilizzato come una risorsa passiva e quindi utile a compensare gli effetti delle emissioni fossili, ma può anche essere utilizzato come una risorsa attiva, ovvero fornire legna per la combustione o per l'edilizia, purché lo sfruttamento di tale risorsa sia in ogni caso sostenibile. Non a caso, in Italia gran parte dei fondi che sono gravati da uso civico, sono aree boschive, su cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha esteso un vincolo paesaggistico e culturale in quanto custodi della cultura delle singole comunità;

    oltre a quanto detto, evidenziato che il nostro patrimonio boschivo rappresenta una dei principali attrattori turistici, anche per la varietà dei paesaggi offerti nei diversi angoli del Paese. La risorsa boschiva, quindi, va tutelata adeguatamente da tutti quei fattori possano compromettere il normale sviluppo e conservazione di tale bene prezioso;

    a riguardo, in tema di attività di contrasto agli incendi boschivi, va evidenziato che l'Italia possiede una flotta di 19 aerei Canadair che vengono abitualmente utilizzati per lo spegnimento degli incendi boschivi. Tale flotta è altresì gestita, a seguito di un appalto conferito dal Ministero dell'interno, da Babcock MCS Italia S.p.A che è la società controllata dalla multinazionale inglese Babcock International. La citata società è stata già oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'interno a causa della progressiva riduzione dello staff tecnico deputato al controllo e alla manutenzione dei mezzi aerei, tanto da destare preoccupazione sull'adeguatezza delle risorse umane disponibili al fine di onorare le prestazioni oggetto dell'appalto stesso, generando malumori anche tra i dipendenti;

    a seguito dello sciopero che si è tenuto nella giornata del 6 settembre 2020, che ha visto a terra i piloti dei Canadair per ottenere una revisione del proprio contratto di lavoro e visto l'atteggiamento della Babcock MCS Italia S.p.A. che ha mostrato in più occasioni ostilità verso le richieste dei lavoratori, sembrano lecite tutte le preoccupazioni circa la qualità di un servizio che deve essere considerato strategico per la lotta antincendio e a salvaguardia del patrimonio boschivo,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di attivare un Servizio Nazionale deputato alla gestione della flotta di Canadair tale da evitare di concedere i servizi di gestione e manutenzione in appalto a società private che non tutelino i diritti dei lavoratori, la sicurezza dei cittadini e la corretta prestazione dei servizi nei quali sono impiegati.
9/2700/110. Alberto Manca.

   La Camera,

   premesso che:

    la messa in sicurezza e la cura del territorio si conferma una improrogabile riforma sociale, culturale ed economica del Paese;

    la cura dell'Italia, la sua messa in sicurezza, deve considerarsi la vera, più grande opera pubblica a garanzia del futuro del Paese. Un grande progetto di sviluppo e di crescita, una formidabile opportunità in termini di occupazione, di ricerca, di coinvolgimento soprattutto delle piccole e medie imprese attive su tutto il territorio nazionale;

    è questo il più importante e prioritario investimento pubblico nel nostro Paese, perché con la messa in sicurezza del territorio, sia quello naturale che quello urbanizzato e produttivo, si darebbe anche la migliore risposta alla necessità di un rilancio economico e occupazionale dell'Italia attraverso un intervento diffuso sul territorio, ad alta intensità occupazionale, oltre che ad elevata qualificazione professionale;

    in questo frangente, in particolare, in cui l'economia del Paese è messa a dura prova dalla pandemia connessa alla diffusione del COVID-19 è ancor più necessario grande investimento pubblico che, manutenendo e salvaguardando il territorio, finalmente rilanci la nostra economia e rimetta in moto le migliori energie del Paese, in particolare quelle giovanili;

    in questa prospettiva il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 in esame reca numerose misure in materia, tra le quali l'istituzione – ai sensi dell'articolo 46-bis – di un fondo, presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure in favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020;

    il 22 settembre 2020 una eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta sui territori dei comuni della provincia di Bari, causando ingenti danni al manto stradale, il crollo di mura cittadine e distruzione delle colture;

    quello citato è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo di eccezionali fenomeni atmosferici avversi ed estremi che hanno interessato la regione Puglia nel periodo gennaio-settembre 2020-,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di intraprendere idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a sostenere la messa in sicurezza dei territori dei comuni della provincia di Bari colpiti dagli eccezionali fenomeni atmosferici avversi del 22 settembre 2020.
9/2700/111. Masi.

   La Camera,

   premesso che:

    le misure urgenti rispondono alla necessità di sostenere e rilanciare l'economia anche e soprattutto nelle aree già fortemente provate da eventi calamitosi;

    tenuto conto che la città di Olbia, travolta nel 2013 da una devastante alluvione che causò vittime e devastazione, a distanza di sette anni continua a vedere irrisolti i gravissimi problemi di carattere idrogeologico a causa dei quali circa il 70 per cento del tessuto urbano è tuttora sottoposto a vincolo di inedificabilità con conseguente limitazione pressoché totale di sviluppo dell'economia;

   considerato che l'alluvione del 2013, seguita da un secondo evento di minore entità nel 2015, ha comportato il crollo di ponti e viadotti, distrutto attività imprenditoriali e abitazioni, compromesso numerose attività economiche e prodotto una cicatrice indelebile nella comunità, unita al rischio sempre presente di trovarsi in condizioni di assoluta insicurezza rispetto a eventuali eventi climatici estremi;

    reso noto che l'iter del piano anti alluvione, già interamente finanziato e denominato Piano Mancini, contenente le misure indispensabili per ridurre il rischio idraulico, non è ancora giunto a conclusione a causa di contrasti legati all'opposizione manifestata dal sindaco della città e dal tergiversare della regione Sardegna, soggetto attuatore del piano considerata la preannunciata, ma ancora ufficiosa, bocciatura del piano in questione da parte del Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali dell'assessorato regionale dell'ambiente che rischia di compromettere i cospicui fondi che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha destinato alla realizzazione delle opere di mitigazione idraulica;

    preso atto che la regione Sardegna ha recentemente presentato il proprio piano di interventi contro il dissesto idrogeologico da finanziare attraverso le risorse del Recovery Plan all'interno del quale non figurano opere relative alla città di Olbia,

impegna il Governo

a valutare il necessario vincolo dei fondi già destinati alle opere esposte affinché non vi sia alcun rischio che i 150 milioni di euro destinati a Olbia vengano indirizzati altrove e a svolgere un'attenta ricognizione sulle cause che hanno prodotto tale situazione di stallo affinché la città di Olbia possa finalmente essere messa al riparo dal rischio idrogeologico.
9/2700/112. Marino.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede diverse misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

    il provvedimento in esame contiene ulteriori disposizioni per la tutela della salute in relazione alla straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

   considerato che:

    per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività derivanti dall'evoluzione e l'emergenza epidemiologica non si può prescindere dal garantire a tutti i cittadini accesso all'acqua, e dunque a servizi igienici adeguati, ed una regolare distribuzione di energia elettrica e gas;

    tali misure sono tanto più necessarie se si consideri che i periodi di quarantena obbligatoria richiedono una permanenza maggiore in ambiente domestico e più frequenti interventi di pulizia e sanificazione dell'unità abitativa;

    l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arerà), con la Delibera 117/2020/R/com del 2 aprile 2020, ha già prorogato fino al 13 aprile 2020 il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità – di famiglie e imprese – avviato dallo scorso 10 marzo;

    l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter pagare le utenze. È necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire che le famiglie siano ugualmente tutelate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire la sospensione fino al termine dello stato di emergenza delle procedure di limitazione, sospensione o disattivazione delle forniture idriche, di energia elettrica e gas già avviate, o in fase di attivazione.
9/2700/113. Daga.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44-bis, introdotto al Senato, prevede modifiche all'articolo 214 del decreto-legge Rilancio n. 34 del 2020, in materia di contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19, differendo al 31 ottobre 2020 il termine entro cui le imprese devono rendicontare gli effetti economici subiti fino al 31 luglio 2020, e prevedendo altresì, l'assegnazione alle imprese delle risorse che residuino, anche per gli effetti economici subiti a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

    il sistema economico italiano si è trovato ad affrontare un lockdown generalizzato e prolungato che ha avuto e avrà conseguenze molto pesanti sulla tenuta del nostro tessuto imprenditoriale, sulla sua capacità di preservare l'integrità delle catene del valore e sulla capacità delle nostre aziende di ritornare ai livelli produttivi ed occupazionali ante virus anche nel comparto ferroviario merci;

    appare strategico e necessario implementare e promuovere azioni a supporto di tutta la filiera del trasporto ferroviario merci anche e soprattutto in virtù di un sano principio di equità tra imprese e di tutela della concorrenza;

    queste stesse imprese hanno dimostrato straordinaria resilienza e determinano un volano per la competitività del nostro Paese anche rispetto allo scenario europeo;

    il permanere di disuniformità nel mercato potrebbe far insorgere criticità nel valutare compatibili con la legislazione europea norme di rango primario già approvate in favore di imprese ferroviarie;

   valutato che;

    il settore ferroviario è un settore strategico per l'economia nazionale e il trasporto ferroviario, intermodale e convenzionale rappresenta il futuro per la competitività della nostra industria e per la salvaguardia dell'ambiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, lo stanziamento di adeguate risorse economiche al fine di sostenere, mediante contributi straordinari, le imprese dell'intera filiera del trasporto ferroviario quali le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 e registrati a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
9/2700/114. De Girolamo.

   La Camera,

   premesso che:

    lo stato di emergenza in cui versa il nostro Paese ha avuto e sta avendo un impatto enorme sul traffico aeroportuale visto che si sono ridotti drasticamente i flussi di passeggeri provenienti dai Paesi esteri e gli spostamenti nazionali via aerea;

    le «imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale», così come definite all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stanno vivendo un periodo di forte crisi e le prospettive sono fortemente penalizzanti per la sopravvivenza stessa di molte aziende del comparto aeroportuale;

    per questo motivo sono molti i lavoratori delle suddette aziende che in questi mesi di crisi hanno visto sospesa o ridotta la propria attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19;

    le imprese del settore del trasporto aereo accedono alle prestazioni previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, che disciplina il fondo per le indennità di mobilità, per l'indennità ASpl/NASpI e per il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il beneficio del trattamento di integrazione salariale ai percettori di cassa integrazione in deroga delle imprese del settore aeroportuale.
9/2700/115. Suriano.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44-bis – recante «Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34» prevede modifiche in materia di contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti subiti dall'emergenza COVID-19;

   considerato che:

    il settore del trasporto ferroviario, specie del comparto merci, chiede da anni modifiche e semplificazioni per incrementare tale modalità di trasporto;

    in particolare, si rileva che progressi tecnologici hanno portato il settore ferroviario a sviluppare sistemi di assistenza alla guida dei macchinisti e di controllo della marcia del treno molto evoluti (ERTMS, SCMT, SCC) che intervengono in modo automatico fermando il convoglio qualora non vengano rispettati i vincoli di sicurezza. Tali sistemi garantiscono, anche nel caso di condotta con un solo macchinista, standard di sicurezza molto elevati e superiori a quelli registrati sinora con il modulo di condotta con due agenti in cabina di guida;

    a fronte di tale contesto che consente quindi, dal punto di vista tecnologico, di far viaggiare i treni in sicurezza anche con un solo agente, al momento in Italia gran parte dei convogli prevede ancora l'equipaggio di guida composto da due macchinisti. Ciò è dovuto alla disciplina relativa al primo soccorso sanitario che, nell'interpretazione seguita dagli organismi di controllo, comporta, in sostanza, un vincolo a mantenere il doppio agente in quanto, la presenza di due macchinisti sui convogli ferroviari per il trasporto merci, consentirebbe, secondo la richiamata interpretazione, di prestare un soccorso maggiormente tempestivo e di condurre il convoglio ferroviario in prossimità del primo varco utile a consentire l'intervento del personale sanitario;

    in particolare, la normativa di riferimento, richiamata nell'interpretazione seguita dagli organismi di controllo è la seguente:

    decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal relativo allegato (Comunicato 87 – documento del gruppo di lavoro Stato-regioni, punto «B») che, nel disciplinare il sistema delle emergenze sanitarie, stabilisce il periodo di tempo entro cui deve estrinsecarsi il soccorso sanitario primario in 8 minuti per gli interventi in area urbana e in 20 minuti per le aree extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica);

    decreto interministeriale 19 gennaio 2011 (recante «Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81»), che regola le modalità di applicazione del «pronto soccorso» in ambito ferroviario, e, tra l'altro, stabilisce che «i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati»;

    tale situazione comporta, per il settore ferroviario italiano, un gap competitivo sia rispetto alle imprese ferroviarie europee sia rispetto ad altre modalità di trasporto. Negli anni scorsi è stato stimato che il gap complessivo con l'Europa vale il 25-35 per cento del costo di trasporto delle merci e che il 10-15 per cento di tale differenza complessiva sia da attribuire alla necessità del doppio macchinista;

    atteso che il nostro Paese sostiene finanziariamente la compensazione economica per tale differenza, attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche con le misure cosiddette «sconto pedaggio» e «ferrobonus»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure di competenza volte ad avere anche in Italia per il trasporto ferroviario delle merci l'agente unico alla conduzione dei treni, come già accade nel resto d'Europa nonché in tutti i treni circolanti sul territorio nazionale per il trasporto di persone.
9/2700/116. De Lorenzis.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, tra le quali l'articolo 10, il quale destina ai lavoratori marittimi, a determinate condizioni, un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020;

    in questi mesi segnati dalla crisi epidemiologica globale, questi lavoratori sono stati duramente colpiti ma le criticità che la categoria si trova ad affrontare sono molteplici e, parte di queste, sono dovute a norme non o mal applicate e ad una burocrazia farraginosa e arretrata, sicuramente non al passo con l'evoluzione della pubblica amministrazione, verso la semplificazione delle procedure amministrative e nella direzione di una sempre maggiore digitalizzazione;

    in primo luogo, direttamente connesso al tema del reddito dei lavoratori marittimi è l'obbligo di partecipazione degli stessi a corsi ed attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento nonché il rinnovo di certificati e attestati di qualificazione professionale: queste spese sono poste totalmente a carico dei lavoratori stessi, causando, di fatto, una conseguente contrazione del proprio reddito, al solo fine di poter continuare a svolgere il proprio lavoro;

    in effetti, una politica fiscale di favore, che permetta di dedurre questi costi dalla propria dichiarazione redditi, ne ridurrebbe l'impatto finanziario;

    detti certificati di addestramento STCW, laddove conseguiti in Centri di Addestramento stranieri in ambito IMO (International Maritime Organizzation) e non da centri posti sul territorio nazionale riconosciuti dal Ministero dei trasporti/Comando Generale Capitanerie di Porto, spesso non sono riconosciuti in Italia: infatti, sembrerebbe prassi che le Capitanerie di Porto richiedano un'ulteriore certificazione «italiana» a marittimi già in possesso dei requisiti accertati da centri di addestramento internazionali e, nello specifico, della Comunità Europea, contravvenendo alle Regole I/10 – Riconoscimento dei certificati, e I/2 – Certificazioni e convalide (endorsement) della convenzione medesima;

    queste regole vengono, invece, rispettate per quanto riguarda il GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) ottenuto all'estero, per il quale è sufficiente una semplice domanda al Ministero dello sviluppo economico per ottenerne immediatamente il riconoscimento tramite «endorsement» e che potrebbe essere preso ad esempio;

    in secondo luogo, l'articolo 10 del Decreto in parola, come specifica la relazione tecnica di accompagnamento, ha riservato per le indennità ai lavoratori marittimi 26,4 milioni di euro per l'anno 2020, tenuto conto che «la valutazione è stata effettuata estraendo dagli archivi INPS i lavoratori marittimi», da cui è emerso «che i soggetti interessati siano 22.000»; evidenziando un annoso problema relativo alla organizzazione degli Uffici della Gente di Mare dei vari Compartimenti marittimi, competenti per la gestione delle Matricole di tali lavoratori; purtroppo tuttora largamente gestiti su registri cartacei di modelli organizzativi di epoca borbonica e non database centralizzati con controllo e verifica di accessi, rendendo impossibile una reale precisa ed aggiornata anagrafe nazionale di tali matricole dei lavoratori, ai quali poter attingere anche per un ordinato e coerente albo utile al mercato del lavoro;

    tuttavia, ad oggi non è disponibile un numero certo dei lavoratori impegnati nel Cluster marittimo in Italia: da uno studio congiunto del 2019 di INPS e CNEL, emerge che il numero di «lavoratori marittimi cui si applica il CCNL» del settore privato dell'industria armatoriale è pari a 32.893 unità, cui si aggiungono coloro cui si applica il contratto cosiddetto Fedarlinea, pari a 3.090 unità, per un totale di 35.983 unità, che dovrebbero essere aumentati a 38.000 in virtù delle rotazioni necessarie a garantire i riposi a terra;

    per avere una migliore conoscenza dei numeri dei lavoratori marittimi, sarebbe opportuno creare un'Anagrafe informatica unica della «Gente di mare», gestita tramite un portale organizzato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in cui tutte le varie capitanerie di porto e i lavoratori medesimi possono immettere dati, istanze, segnalazioni, dichiarazioni, comunicazioni e documentazione, concernenti i procedimenti e gli adempimenti necessari ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i relativi documenti tecnici, professionali e medico-sanitari;

    un siffatto sistema consentirebbe di avere una conoscenza dettagliata e aggiornata di questa platea di lavoratori, e garantirebbe la possibilità di espletare in maniera rapida e sicura una serie di gravosi adempimenti burocratici, come ad esempio: a) fornire servizi informativi e operativi alle capitanerie di porto, al personale della gente di mare e agli armatori per l'espletamento per attività e adempimenti; b) pagare diritti, imposte e oneri comunque denominati relativi a procedimenti e adempimenti; c) espletare telematicamente le pratiche relative al rapporto di lavoro marittimo e le connesse certificazioni ed abilitazioni con le amministrazioni pubbliche e gli istituti di previdenza e assistenza; d) verificare tempestivamente la sussistenza dei requisiti professionali e sanitari necessari all'imbarco; e) prenotare telematicamente le visite mediche di idoneità;

    l'anagrafe digitale agevolerebbe poi l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, il cui fine è quello di «formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare»; osservatorio che, tuttavia, non è mai entrato effettivamente in funzione, quando, invece, la sua attività in questi anni avrebbe potuto, e potrebbe per l'avvenire, fornire soluzioni alle criticità del settore, anche con riguardo agli effetti della crisi epidemiologica sulla categoria;

    una forte criticità che riguarda il mercato del lavoro del settore marittimo è la mancata attuazione dell'articolo 27 (Collocamento della gente di mare) di cui al Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, che prevedeva la possibilità, da parte delle Capitanerie di porto, di svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL, sulla base di specifiche convenzioni tra quest'ultima e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; convenzioni che, tuttavia, non sono mai state siglate, lasciando inapplicata la norma;

    inoltre, esiste una grande problematica evidenziata dal periodo di lockdown; l'impossibilità di una formazione STCW in modalità remota, non prevista da alcuna norma ministeriale. Per oltre tre mesi i Centri di formazione sono stato chiusi, per disposizioni Nazionali e regionali, impossibilitati a gestire tale attività, come rappresentato anche dalla associazione Nazionale dei centri di formazione in una videoconferenza con Rappresentanti del Comando Generale, del mondo armatoriale e del sottosegretario Traversi. Questa ulteriore penalizzazione dei lavoratori marittimi italiani nei confronti dei loro colleghi internazionali li rende ancor più vulnerabili, in un mondo del lavoro dinamico, internazionale e sempre più lontano dalle logiche di un ministero ancorato a dogmi vetusti. Questo rende ovviamente più difficile anche l'operatività degli armatori nella certificazione e rotazione degli equipaggi;

    questo ulteriore gap, tecnico e di opportunità, stride, tra l'altro anche con le indicazioni della convenzione STCW 78, firmati dal Governo italiano, che prevedeva l'utilizzo della formazione marittima internazionale con le tecnologie della formazione a distanza, al fine di fornire opportunità ai lavoratori del mare;

    ovviamente, questa opportunità, già largamente adottata da gran parte degli Stati europei, (UK, Olanda, Norvegia, Lituania, ed altri) è parte integrante dei sistemi formativi STCW di moltissime nazioni con cultura marittima, anche di livello storico meno rilevante, ma più dinamico;

    per concludere, una criticità intimamente legata al pagamento delle indennità dei marittimi, particolarmente sentita dai marittimi arruolati su navi che percorrono rotte di lungo corso, riguarda quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 910-914, che ha introdotto il divieto per il datore di lavoro di pagare in contanti i propri lavoratori al fine di evitare abusi;

    il comma 913 della suddetta legge individua alcune categorie di lavoratori esentati dalla predetta normativa in quanto, per le caratteristiche peculiari del lavoro svolto, tale divieto avrebbe arrecato un danno anziché una tutela e un beneficio, tra le quali non figurano i lavoratori marittimi; lavoratori che, invece, per la specificità del lavoro svolto in navigazione, si trovano sovente in situazioni in cui le navi da carico approdano in porti «disagiati» ove non è possibile effettuare prelievi bancomat ovvero utilizzare carte di pagamento elettroniche;

    tale situazione di oggettivo disagio è stata riconosciuta dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con nota protocollo n. 17034 del 26 giugno 2018, ha auspicato un'esclusione dei lavoratori marittimi dal campo dell'applicazione della predetta normativa;

    l'economia del mare rappresenta per il nostro Paese una grande possibilità di crescita industriale di creazione di posti di lavoro, di visibilità scientifica internazionale, di leadership politica ed economica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere la deduzione dei costi sostenuti dai lavoratori marittimi per la partecipazione a corsi ed attività di formazione inerenti la propria attività lavorativa;

   a valutare l'opportunità, di dare indirizzo al Corpo delle Capitanerie di Porto di far rispettare i trattati internazionali, in particolare il riconoscimento in Italia dei Certificati di Addestramento svolti in centri abilitati dall'IMO presso stati membri della Comunità Europea, dietro accertamento di autenticità;

   a valutare l'opportunità di implementare un'Anagrafe Unica della gente di mare, tramite un portale informatico in capo al Comando generale delle capitanerie di porto, che possa garantire una maggiore contezza del numero dei lavoratori marittimi e dello stato del settore, nonché fornire una serie di servizi telematici, al fine di semplificare, velocizzare e sburocratizzare il settore, come esposto in premessa, e di istituire l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457;

   a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie al fine di adottare le convenzioni tra ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dei lavoratori marittimi dall'applicazione dei commi da 910 a 914 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, quantomeno limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi sullo stipendio nei periodi di navigazione;

   ad individuare le modalità più opportune per adeguare il sistema di modernizzazione della formazione marittima alle convenzioni internazionali ed alle numerose opportunità fornite dalle tecnologie della formazione a distanza, ai massimi criteri di sicurezza e controllo delle varie fasi della formazione, valutazione e certificazione.
9/2700/117. Gallo, Scagliusi.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca al Capo VI misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia tra cui figurano il potenziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni e altre misure per il settore automotive;

    al fine di contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi, la trasformazione dell'intero settore dei trasporti verso il livello zero di emissioni deve essere accelerata, considerando la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», che delinea una visione delle trasformazioni economiche e sociali che, con la partecipazione di tutti i settori dell'economia e della società, devono essere intraprese per realizzare la transizione verso quota zero emissioni nette entro il 2050;

    risulta cruciale per ridurre drasticamente e senza indugi le emissioni degli inquinanti atmosferici dei trasporti e tutelare la salute umana e l'ambiente, ridurre ulteriormente le emissioni dei veicoli con motori a combustione convenzionali e favorire la conquista di una significativa quota di mercato entro il 2030 di veicoli a zero emissioni per poi prevedere, dopo il 2030, ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2 per le autovetture;

    le comunicazioni della Commissione del 31 maggio 2017 dal titolo «L'Europa in movimento — Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti» e dell'8 novembre 2017 dal titolo «Mobilità o basse emissioni: manteniamo gli impegni — Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori» evidenziano che i livelli di prestazione delle emissioni di CO2 delle autovetture rappresentano un forte incentivo per l'innovazione e l'efficienza e contribuiranno a rafforzare la competitività dell'industria automobilistica e a preparare il terreno per l'introduzione di veicoli a zero in modo tecnologicamente neutro;

    il regolamento UE 2019/631 incentiva l'industria automobilistica ad investire nelle nuove tecnologie e promuove attivamente l'ecoinnovazione: l'esperienza infatti dimostra che le ecoinnovazioni hanno contribuito positivamente all'efficienza in termini di costi dell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 e alla riduzione delle emissioni reali di CO2;

   considerato che:

    i Governi di molti Paesi europei stanno abbracciando l'idea della mobilità elettrica quale unica strada da seguire in futuro e per questo hanno definito date limite per porre fine alla commercializzazione di nuovi veicoli di categoria M1 a benzina e diesel (come ad esempio Francia, Norvegia, Germania, Olanda, Irlanda e Paesi Bassi e Regno Unito);

    la mobilità elettrica può fungere da leva economica per accelerare la ripresa del Paese provato duramente dallo scoppio della pandemia e dare una nuova prospettiva di vita all'industria automobilistica nazionale;

    il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) prevede, entro il 2030, una crescita estremamente rilevante delle auto Full Electric;

    è importante che sia garantita all'industria automobilistica prevedibilità e certezza per il parco autovetture nuovo in termini di pianificazione per la riconversione, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori del comparto nonché che siano avviate iniziative di formazione e di ricerca in stretta collaborazione con le parti sociali e le autorità competenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, adottare interventi normativi finalizzati a disciplinare, sul territorio nazionale, a partire dal 2035, il divieto di commercializzazione di nuovi autoveicoli di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori ai livelli definiti dall'articolo 3, lettera m) del Regolamento (UE) 2019/631, garantendo altresì all'industria automobilistica nazionale di pianificare la riconversione, la riqualificazione e l'aggiornamento delle proprie competenze.
9/2700/118. Chiazzese, Sut.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    la crisi derivata dall'epidemia da COVID-19 e la conseguente fase di lockdown hanno messo a dura prova il tessuto produttivo italiano, con pesanti ripercussioni sul settore delle costruzioni e su tutta la filiera dell'edilizia;

    storicamente nel nostro Paese l'edilizia ha sempre rappresentato il «motore» della ripresa e proprio per questo motivo con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), il Governo ha potenziato le detrazioni per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici elevando l'aliquota al 110 per cento per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 (e solo per gli IACP e per gli Enti aventi le medesime finalità, e limitatamente all'Ecobonus, sino al 30 giugno 2022);

    in particolare, la misura è nata con il duplice obiettivo di cogliere la sfida del Green New Deal e di stimolare una ripresa della nostra economia;

    in questa prospettiva il Governo ha deciso di puntare su uno dei settori più duramente colpiti dalla crisi COVID-19, quello dell'edilizia, e utilizzare la leva della transizione energetica come volano di crescita: gli edifici infatti rappresentano circa il 40 per cento dei consumi di energia e un terzo delle emissioni climalteranti, mentre l'indotto dà lavoro a diverse centinaia di migliaia di persone;

   considerato che:

    gli interventi di efficientamento e ristrutturazione del parco edilizio esistente costituiscono una assoluta priorità sia per diminuire l'impatto ambientale del semplice abitare, sia per ridurre significativamente la bolletta energetica delle famiglie;

    risulta cruciale far conoscere ai cittadini, ai condomini e ai professionisti del settore come utilizzare il nuovo incentivo fiscale e le opportunità legate all'utilizzo dello stesso per realizzare a basso costo e in tempi rapidi efficaci interventi di ristrutturazione e riqualificazione della propria casa e di interi condomini;

    si rende necessario intervenire su un patrimonio immobiliare che non risponde più alle esigenze di salute e sicurezza dei cittadini e che necessita dunque di un profondo rinnovamento non solo per migliorare la qualità della vita, ma anche per prevenire danni e rischi per le persone,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, favorire iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, anche nell'ambito dei palinsesti delle reti nazionali, al fine di fornire informazioni imparziali ed esaustive e sensibilizzare cittadini, condomini e professionisti sulle opportunità e le novità introdotte con il cosiddetto superbonus 110 per cento e circa i nuovi meccanismi di cedibilità del credito per accelerare il processo di riqualificazione energetica del parco immobiliare esistente.
9/2700/119. Sut.

   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione dell'articolo 10 della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 di riforma delle pubbliche amministrazioni, il decreto legislativo n. 219 del 2016 ha riformato il sistema delle funzioni e dell'organizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

    nello specifico, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 ha previsto la riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante l'accorpamento secondo alcuni criteri, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

    l'articolo 61 del decreto-legge in esame prevede che i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro il 30 novembre 2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche giacenti presso gli Enti Camerali;

    ad oggi solo alcuni Enti Camerali hanno portato a termine i processi di accorpamento e diverse Camere di Commercio hanno espresso forti riserve circa la rappresentatività di alcuni territori rispetto ad altri coinvolti dall'accorpamento;

    il decreto in esame, prendendo atto di tali riserve, ha previsto dei correttivi e, nello specifico, per ciò che riguarda le sedi, al comma 4 dell'articolo 61 ha previsto che per le camere di commercio di cui all'allegato B) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 (Camere di commercio accorpate) sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le sedi delle camere di commercio accorpate;

    per ciò che riguarda la nomina dei componenti della Giunta, lo stesso decreto del Ministero dello sviluppo economico, al comma 6 lettera a) ha previsto che le Giunte delle Camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento;

    così procedendo, si escludono dalla garanzia dell'equilibrata rappresentanza delle circoscrizioni territoriali interessate dall'accorpamento le camere di commercio che hanno diligentemente portato a termine il processo di accorpamento pur rischiando in alcune realtà di essere in parte o del tutto assorbite dalle strutture delle camere di commercio maggiori a danno delle altre;

    le Camere di commercio di cui all'allegato A) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 che hanno completato il processo di riforma sono in tutto 42, di queste, solo 14 accorpano due o più camere e resterebbero penalizzate rispetto a quelle oggetto del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate ad estendere a tutte le Camere di Commercio, quindi anche a quelle che hanno già portato a termine il processo di accorpamento, i correttivi di cui in premessa, al fine di ristabilire un corretto equilibrio anche in quelle realtà che hanno portato a termine il processo di accorpamento e che, ad oggi, per alcuni aspetti, subiscono degli squilibri che potrebbero comportare una minore attenzione alle esigenze provenienti da un territorio piuttosto che un altro.
9/2700/120. Ficara, Marzana, Scerra, Barbuto, Berti, Lombardo, Parentela.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, alcune delle quali riguardano in maniera specifica il settore termale;

    tra queste, infatti, si possono elencare gli articoli 7 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali), 9 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo), 77 (Misure urgenti per il settore turistico), 78 (Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo), 79 (Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale);

    ad esse si aggiunge la previsione di cui all'articolo 29-bis – introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato – relativa all'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali;

    tra i vari complessi termali italiani, quello di Castellammare di Stabia (NA), preziosa risorsa storico-culturale del territorio campano, costituisce un chiaro esempio di spreco, inefficienza e mancanza di una visione lungimirante da parte degli amministratori locali e degli operatori economici che si sono succeduti nel tempo;

    le Terme di Stabia sono formate da due stabilimenti, noti come «Antiche terme» e «Nuove terme», accompagnati, in passato, da complessi minori, attualmente abbandonati o distrutti, e da fontane ancora funzionanti per la mescita delle acque termali;

    nonostante costituiscano uno dei più noti complessi termali italiani per numero e qualità delle acque, note e usate sin dall'epoca romana, le strutture sono vuote e abbandonate a sé stesse, dopo la fallimentare gestione pubblica, in capo alla municipalizzata locale, SINT;

    sono stati numerosi i tentativi, in questi ultimi anni, di rianimare il complesso termale, anche tramite contatti esplorativi con privati, senza che, tuttavia, questo abbia prodotto risultato alcuno;

    le ricadute positive sul territorio di una eventuale riapertura sarebbero svariate: innanzitutto, un netto e immediato incremento dell'occupazione, sia con riguardo ai lavoratori diretti che, soprattutto, dell'indotto. Una variabile non di poco conto in un'area dove il tasso di disoccupazione e di occupazione toccano livelli negativi da record;

    ciò consentirebbe di recuperare e non disperdere definitivamente quelle conoscenze che per anni sono state sviluppate proficuamente in loco, garantendone la trasmissione anche alle future generazioni di lavoratori termali:

    il settore termale stabiese potrebbe, inoltre, fungere da traino per risollevare più in generale il settore turistico locale, soprattutto se messo a sistema con le altre preziose attrazioni presenti sul territorio, quali le importantissimi scavi archeologici di Stabiae, siti nella collina di Varano, la bellissima costa e la prossimità con le famose località turistiche della penisola sorrentina, il patrimonio naturalistico unico nel suo genere, che si ritrova sul Monte Faito e nel Parco Regionale dei Monti Lattari, solo per citarne alcuni;

    non secondario è l'aspetto più squisitamente sanitario: sono rinomate e indiscusse le proprietà benefiche delle acque termali stabiesi, le quali, se adeguatamente valorizzate, potrebbero essere impiegate per anche in ambito sanitario, facendo di questo polo termale un luogo di eccellenza e di avanguardia nel suo genere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a valorizzare, attraverso la fattiva collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, gli stabilimenti termali stabiesi, anche tramite l'impiego dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.
9/2700/121. Di Lauro.

   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza legata alla pandemia da Coronavirus ha generato conseguenze economiche negative per imprese, lavoratori e famiglie;

    il disegno di legge in titolo, all'articolo 1, comma 10, proroga i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020;

   considerato che il decreto-legge in esame è stato pubblicato il 14 agosto e che la proroga in esso iscritta prevedeva di conseguenza un lasso di tempo troppo breve, sia rispetto all'obiettivo prefissato dalla norma, sia in considerazione del periodo festivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente, in futuri provvedimenti a carattere normativo, i suddetti termini perentori.
9/2700/122. Cancelleri.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce misure a sostegno del Paese per fare fronte all'emergenza sanitaria, nonché alle connesse ricadute economiche nell'ambito del lavoro, causate dal COVID-19, misure che spaziano dalla messa a disposizione di ulteriori 9 settimane di integrazione salariale con causale COVID-19 al finanziamento di nuove indennità per liberi professionisti, lavoratori stagionali, sportivi e dello spettacolo, alle nuove misure previste per i contratti a termine in deroga al regime ordinario rappresentato dal decreto legislativo n. 81 del 2015;

    il provvedimento costituisce un ulteriore ed importante passo nell'azione di sostegno ai lavoratori e alle imprese attraverso la continuità di un sistema di protezione per coprire tutti i lavoratori in situazioni di difficoltà, altrimenti non coperti da tutele, un sistema che indubbiamente ha garantito tutele significative a fronte della crisi innescata dalla pandemia da virus COVID-19 ma se consideriamo la crisi attuale, una tra le peggiori dell'ultimo secolo, saranno altresì necessarie alcune soluzioni non transitorie che incoraggino non solo gli investimenti aziendali ma anche l'inserimento lavorativo attraverso una formazione professionale dei giovani e delle donne, categorie più fragili soprattutto nelle aree del Mezzogiorno in cui il tasso di disoccupazione giovanile e femminile è tanto alto da lacerare la coesione sociale e intergenerazionale;

   considerato che:

    la situazione dei giovani italiani resta tra le più difficili in Europa poiché manca una «qualificazione professionale» considerato che la nostra economia, infatti, è bloccata in un equilibrio di bassa offerta di competenze da parte dei lavoratori e di bassa domanda da parte delle imprese considerando inoltre che, circa il 35 per cento dei lavoratori italiani è impiegato in settori che non corrispondono alla propria area di studio e un buon numero di imprese, soprattutto quelle medio-piccole, non ha adattato i processi produttivi mostrando, altresì, competenze manageriali molto basse e inoltre, a differenza degli altri Paesi, le nostre imprese dedicano alla formazione formale solo lo 0,3 per cento del monte salari, contro l'1 per cento della Francia o il 2,5 per cento del Regno Unito;

    gli anelli più deboli rimangono l'apprendistato e la formazione continua che nel nostro Paese, toccano ancora un numero limitato di persone e inoltre, la qualità delle formazioni proposte resta spesso bassa o limitata al minimo previsto per legge cosicché la combinazione di bassa offerta e bassa domanda di competenze si riflette in una produttività che fatica a crescere;

    un fronte decisivo è quello della formazione e della riqualificazione professionale e il provvedimento in esame con l'articolo 4, ha incrementato con ulteriori 500 milioni di euro il «Fondo Nuove Competenze» a supporto della formazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori, in considerazione del continuo cambiamento del «lavoro» in conseguenza dell'epidemia e della necessità di adattare competenze e professionalità dei lavoratori alle nuove esigenze, inoltre, un'altra misura importante riguarda la disposizione contenuta all'articolo 27 che prevede l'agevolazione contributiva per contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia nelle aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, nonché intesa a tutelare i livelli occupazionali;

   ritenuto inoltre che:

    il nostro Paese e in particolar modo il Mezzogiorno ha necessità di diventare più attrattivo per le imprese, spesso i posti di lavoro rimangono permanentemente scoperti per mancanza di formazione professionale qualificata al punto che molte multinazionali tendono a dislocare i propri nuovi impianti là dove trovano la manodopera che meglio soddisfa le loro esigenze e sarà sempre più necessario rendere il sistema della formazione professionale capace di soddisfare la domanda di manodopera qualificata e specializzata espressa dalle nuove imprese e dai nuovi lavori sempre più innovativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere ulteriori misure volte a rafforzare ed implementare il sistema delle politiche attive del lavoro a supporto della formazione professionale in una prospettiva di propulsione che sia funzionale all'inserimento lavorativo relativo all'occupazione giovanile e femminile, al fine di aggredire il cronico problema dei tassi di disoccupazione dei giovani e delle donne che nelle regioni del Mezzogiorno, assume connotati più drammatici alla luce dell'attuale c risi economica innescata dall'emergenza epidemiologica.
9/2700/123. Amitrano.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21-bis del provvedimento in titolo riconosce il diritto per il genitore lavoratore dipendente, pubblico e privato, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o, in alternativa, il diritto ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, a seguito di contatto verificatosi in ambito scolastico o in altre strutture, durante lo svolgimento di attività educative;

    al fine di contenere il contagio del COVID-19 all'interno dei plessi scolastici, le Linee Guida del Ministero dell'istruzione hanno previsto la possibilità di prevedere lo scaglionamento degli studenti, attraverso la turnazione degli orari di insegnamento;

    la succitata norma non prevede la possibilità di lavoro in smart-working, né congedi straordinari nell'ipotesi in cui i figli minori di 14 anni, pur non essendo stati contagiati dal virus COVID-19, necessitino dell'imprescindibile presenza di almeno uno dei genitori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, attraverso interventi di carattere normativo, nei prossimi utili provvedimenti, il congedo straordinario o la modalità di lavoro in forma agile per i genitori nell'ipotesi in cui i figli minori siano tenuti a frequentare l'attività didattica, in base alla turnazione stabilità dalla scuola.
9/2700/124. Segneri.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21-bis riconosce, a determinate condizioni, il diritto per il genitore lavoratore dipendente, pubblico e privato, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o, in alternativa e ove la natura dell'attività lavorativa non lo consenta, il diritto ad un congedo straordinario con riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della competente ASL, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;

    in particolare, il comma 5 prevede espressamente che «per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3»;

    la suddetta disposizione prevede il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, solo per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;

    la norma limita il diritto al lavoro agile o al congedo straordinario ad un solo genitore ed inoltre non prevede il ricorso ad una delle due misure, nell'ipotesi in cui il minore, pur non essendo entrato in contatto con un soggetto positivo accertato e non essendo quindi destinatario di un obbligo di quarantena, manifesti una sintomatologia assimilabile al COVID-19 che gli precluda comunque l'accesso a scuola, in attesa di conoscere l'esito del tampone;

    ebbene, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso nel nostro Paese e a rischio peggioramento nei prossimi mesi secondo gli esperti, sarebbe opportuno estendere ad entrambi i genitori il diritto alla prestazione del lavoro in modalità agile a entrambi i genitori il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o del congedo straordinario, e non solo per il periodo della quarantena, ma anche per l'intervallo temporale in cui il minore che manifesti una sintomatologia assimilabile al COVID-19 che gli precluda comunque l'accesso a scuola in attesa del tampone;

    tuttavia appare necessario estendere tali misure ad entrambi i genitori, ai fini del contenimento del grave fenomeno epidemiologico in corso e, soprattutto, a tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di considerare l'opportunità di provvedere, per quanto di propria competenza, con idonee iniziative, anche di carattere normativo, ad apportare le modifiche opportune all'articolo 21-bis del presente provvedimento affinché entrambi i genitori possano fruire contemporaneamente del diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o, in alternativa, del congedo straordinario, e non solo per il periodo della quarantena, ma anche per l'intervallo temporale in cui il minore che manifesti una sintomatologia assimilabile alla patologia COVID-19 sia posto in isolamento in attesa del tampone.
9/2700/125. D'Orso, Segneri.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del decreto-legge in esame aumenta, a decorrere dall'esercizio finanziario del 2020, di venti milioni di euro annui gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento dei patronati;

   considerato che:

    non smette di destare clamore mediatico, a causa dei recenti sviluppi giudiziari, la vicenda di Antonio Giacchetta, dirigente del patronato Inca-Cgil svizzero fino al 2009, anno del suo arresto. Il dirigente, disponendo del denaro affidatogli dai suoi clienti mise in atto, dal 2001, una colossale truffa ai loro danni, per una cifra che si aggirava intorno ai 35 milioni di franchi svizzeri; denari che, finiti su conti privati, erano poi utilizzati da Giachetta per spese personali;

    dichiarata fallita a seguito dello scandalo, l'Inca-Cgil svizzera fu chiusa nel 2013, per poi essere nuovamente aperta l'anno dopo;

    nel 2015 l'ex direttore del patronato elvetico, accusato di truffa per mestiere, appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti, venne condannato a nove anni di reclusione;

    nell'agosto scorso, infine, il tribunale civile di Roma ha deciso di condannare l'Inca al risarcimento una delle vittime: quasi 238 mila euro a cui andranno aggiunti 15.300 euro di spese legali, oltre agli interessi a partire dal 2010. Come rilevato infatti dal giudice di primo grado, Alfredo Matteo Sacco, non risulta che l'Inca «abbia mai eccepito sulle funzioni» di Giachetta, «per lungo tempo svolte»; inoltre, l'Inca Svizzera era «una mera articolazione operativa, priva di autonomia funzionale e autosufficienza finanziaria» del patronato italiano della Cgil, il quale quindi «deve rispondere direttamente e patrimonialmente dell'agire illecito dell'Inca-Cgil Svizzera». A seguito della sentenza, Inca-Cgil ha quindi, recentemente, presentato ricorso;

    parecchie altre cause starebbero per esser intentate da parte di altre vittime della truffa; ricordiamo infatti che la procura di Zurigo conta 239 casi di truffati;

   considerato inoltre che:

    la vicenda è stata oggetto di un'indagine conoscitiva, svolta su proposta del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; autorizzata dal Presidente del Senato il 10 ottobre 2014, si è conclusa nel 2016. Al termine delle numerose audizioni svolte, nelle conclusioni del suddetto documento si rileva che «per evitare che in futuro possano ripresentarsi situazioni poco chiare e difficilmente interpretabili, risulta necessaria una immediata proposta di riforma sull'attività dei patronati»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intensificare la vigilanza sugli istituti di patronato, modificando le norme che attualmente disciplinano le verifiche ispettive, oltre che il funzionamento e il finanziamento dei patronati operanti in territorio estero, prevedendo quindi una riforma complessiva sulla loro attività, volta ad una migliore certificazione del lavoro da essi svolto;

   a considerare la possibilità di ridurre le somme destinate a enti che si sono resi responsabili in passato di condotte illecite;

   a prevedere l'opportunità di riservare parte degli stanziamenti statali disposti in favore dei patronati alla creazione di un Fondo, destinato in via esclusiva al ristoro e all'indennizzo delle vittime di reati commessi dagli operatori, direttori e legali rappresentanti degli istituti di patronato e assistenza, operanti anche all'estero.
9/2700/126. Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, De Carlo, Colletti, Emiliozzi, Suriano.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 prevede un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore dei lavoratori marittimi che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro;

    ai lavoratori marittimi, spettano diverse incombenze legate all'aggiornamento e la regolarizzazione del libretto di navigazione come, a titolo esemplificativo, l'obbligo di recarsi all'ufficio gente di mare presso la capitaneria di porto prima e dopo ogni imbarco;

    a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si è amplificata la necessità di introdurre semplificazioni e sburocratizzazioni, anche al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e ridurre forme di assembramento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare con i prossimi provvedimenti normativi, una semplificazione burocratica-amministrativa dei procedimenti di aggiornamento e regolarizzazione del libretto di navigazione con l'introduzione di procedure e strumenti telematici.
9/2700/127. Davide Aiello.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29 del provvedimento all'esame, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica e allo scopo di ridurre le liste di attesa, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto all'esame e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a prestazioni aggiuntive sia per della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sia per il personale non dirigenziale ovvero al reclutamento di personale, attraverso assunzioni a tempo determinato o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa;

    le regioni e le province autonome possono ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari sopra citati, nei limiti di spesa indicati nella disposizione all'esame e con le risorse all'uopo autorizzate; per accedere alle risorse le regioni e le province autonome provvedono a presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse, da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; tali Piani saranno oggetto di successivo monitoraggio;

    nell'ambito dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa appare auspicabile l'adozione di modelli organizzativi che includano anche la telemedicina che rappresenta un utile strumento proprio per la gestione delle malattie croniche non trasmissibili, in pediatria, nell'adulto e nell'anziano fragile e durante la riabilitazione, che ancor più in situazioni emergenziali come quella che viviamo, rappresenta la principale debolezza del nostro sistema sanitario; al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è auspicabile dunque una collaborazione permanente tra il Ministero dell'innovazione tecnologica e il Ministero della salute, finalizzata all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica dei pazienti;

    il protocollo citato appare lo strumento idoneo per delineare le modalità per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza, attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare delle linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa di cui all'articolo 29 del provvedimento all'esame, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione assistenziale-terapeutica dei pazienti, ed al fine di promuovere l'impiego della telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità nonché di ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.
9/2700/128. Provenza, Sarli, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;

    il Ministero della salute, su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, nell'ambito dell'emergenza determinata dalla diffusione dei COVID-19, il 27 marzo, aveva emanato una circolare contenente raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi; l'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al comma 2 prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo della succitata legge, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;

    tale disposizione è stata prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2020 dall'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il provvedimento all'esame, modificando l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, protrae la suddetta disposizione al 15 ottobre 2020, ovvero fino al termine della proroga dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 luglio;

    nella seduta del 7 ottobre 2020 la Camera ha approvato la risoluzione n. 6-00129 che impegna a disporre la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021 e a verificare, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, in considerazione dei dati epidemiologici che evidenziano una significativa crescita dei contagi dell'infezione da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, la necessità di individuare ulteriori misure di prevenzione per il contrasto alla diffusione del virus, in linea con gli indirizzi che il Parlamento riterrà di formulare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori più fragili (persone con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendo le misure finalizzate ad equiparare il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, come previste dal decreto-legge n. 104 del 2020, fino al termine dello stato di emergenza.
9/2700/129. D'Arrando, Nappi, Sarli, Ianaro, Lorefice.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34 del provvedimento all'esame stabilisce un incremento di 580 milioni per l'anno 2020 e di 300 milioni per l'anno 2021 del Fondo per le emergenze nazionali;

    le succitate risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

    una quota delle anzidette risorse, pari ad 80 milioni per il 2020 e a 300 milioni per il 2021 è riservata alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato; pertanto le risorse aggiuntive per il 2021 sono per intero destinate alle suddette attività del Commissionario relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali;

    la disposizione citata prevede altresì che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario straordinario, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di quote di capitale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità rendere pubblici i criteri nonché l'elenco delle eventuali acquisizioni delle quote di capitale, a condizioni di mercato, delle industrie operanti nel settore dei vaccini, secondo modalità disciplinate con decreto ministeriale, sul sito del Ministero della salute nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa.
9/2700/130. Lapia, Sarli, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 ha fissato i nuovi Livelli essenziali di assistenza. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione individua tre grandi Livelli: 1) Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli; 2) Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio; 3) Assistenza ospedaliera. Inoltre, il decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

   considerato che:

    il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, all'Allegato 1, articolo 2.3, stabilisce che i presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti, sono strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello, dotate delle seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero di parti/anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.), Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, con servizio medico di guardia attiva e/o di reperibilità oppure in rete per le patologie che la prevedono;

    l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora in atto, ha finito, spesso, per sacrificare l'operatività delle suddette specialità nelle strutture ospedaliere classificate DEA di I Livello, a scapito di «aree COVID» non adeguatamente allestite, violando quanto disposto dal decreto in questione,

impegna il Governo

a disporre, sulla base delle prerogative e facoltà costituzionalmente previste, tutte le misure atte a garantire all'interno delle regioni il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché il rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 in merito agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, soprattutto nelle strutture classificate DEA di I Livello.
9/2700/131. Maraia, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31-ter del decreto-legge in esame dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020, della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico;

    il disturbo dello spettro autistico rientra tra le condizioni di disabilità gravissima o comunque definite di non autosufficienza individuate dall'articolo 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, che ripartisce tra le regioni le risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (FNA). Tale condizione è ribadita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la non Autosufficienza e definito il riparto delle risorse del Fondo per il triennio 2019-2021;

    il Fondo nazionale per le non autosufficienze, previsto dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di bilancio 2007), è stato istituito con l'intento di fornire un supporto a persone con gravissima disabilità e anziani non autosufficienti presso il proprio domicilio, nonché garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Dal 2014 una quota dello stesso fondo, pari a 10 milioni di euro, viene attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di incentivare iniziative e progetti di carattere sperimentale, proposti da regioni e province autonome, volti a promuovere la vita indipendente e l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Nel corrente anno il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze può contare su una dotazione di 621 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti i 90 milioni di euro previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nel periodo di piena emergenza pandemica;

    tali risorse, sulla scia di quanto avvenuto anche negli anni scorsi, sono state attribuite a ciascuna regione in funzione della popolazione residente e degli indicatori socio-economici, criteri che hanno generato in gran parte del territorio nazionale una iniqua ripartizione delle risorse tra gli anziani non autosufficienti, a causa di Alzheimer, morbo di Parkinson e altre patologie, e i ragazzi che si trovano in condizioni di disabilità gravi e permanenti fin dalla nascita, con una sistematica prevalenza dei primi sui secondi nelle relative graduatorie. Si è creata, di fatto, una vera e propria «guerra tra poveri», scenario che non si sarebbe dovuto verificare in quanto si è di fronte a soggetti che hanno tutti diritto a tutela e assistenza. Inoltre, molte associazioni operanti sul territorio nazionale hanno più volte evidenziato la scarsa propensione di alcune regioni a utilizzare le risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze per la concreta attivazione di prestazioni di assistenza a favore di coloro che ne hanno bisogno o, in alcuni casi, addirittura la volontà di destinarle ad altro. Tali problematiche hanno generato criticità e distorsioni nella distribuzione delle risorse, oltre a un'attivazione di prestazioni e servizi di assistenza da parte di alcune regioni scarsamente rispondente ai programmi e previsioni precedentemente adottati;

    la soluzione di tali criticità – secondo quanto appurato da una serie di incontri con le associazioni di tutela dei disabili – è la quantificazione del fabbisogno e la previsione di distinte graduatorie per le due categorie di cui sopra, nonché la necessità di introdurre un riconoscimento premiale per quelle regioni che, a seguito di un controllo ex post, abbiano registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nei programmi previsionali e le prestazioni e i servizi di assistenza realmente attivati,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze a mettere in atto ogni utile iniziativa, di carattere normativo o ricadente nell'attività di aggiornamento del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, volta a garantire una più equa ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze tra gli anziani non autosufficienti e i ragazzi che si trovano in condizioni di disabilità gravi e permanenti fin dalla nascita, nonché a prevedere strumenti di controllo e monitoraggio più efficaci sull'utilizzo delle risorse del fondo da parte delle regioni, al fine di garantire l'effettiva attivazione dei servizi di assistenza e supporto in favore di soggetti non autosufficienti o con disabilità grave e permanente e premiare le regioni più virtuose.
9/2700/132. Testamento, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, agli articoli da 29 a 31 (Capo III), reca specifiche disposizioni in materia di sanità;

    in particolare, il comma 5 dell'articolo 29 definisce l'ambito delle attività assistenziali che possono essere svolte dai medici specializzandi fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;

    i medici specializzandi, nell'espletamento delle attività assistenziali, fermo restando la supervisione di un tutor, possono stilare i referti esclusivamente di visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. Mentre la refertazione delle prime visite, dei primi esami e delle prime prestazioni specialistiche è riservata al medico specialista;

    con il ricorso all'operato dei medici specializzandi si è cercato di porre rimedio all'annosa questione della mancanza di medici specialisti nel Sistema Sanitario Nazionale, specie in ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria che il nostro Paese si trova ad attraversare;

    al fine di garantire maggiori occupati nel settore sanitario, anche in caso di una seconda ondata di Coronavirus, lo scorso 22 settembre è stato indetto il concorso per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020;

    il 5 ottobre, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stata resa nota la disposizione per il rinvio della data di pubblicazione della graduatoria per il concorso, prevista per la medesima giornata. La decisione è stata presa in seguito a numerosi ricorsi giurisdizionali presentati da medici appartenenti a categorie escluse dal bando di concorso e dalla necessità di procedere alla corretta formazione della graduatoria nel rispetto del dictum cautelare dell'autorità giudiziaria;

    sarebbero oltre 22 mila – su un totale di 14.455 borse di studio – i giovani laureati in medicina che, dopo mesi di preparazione e dopo aver affrontato la prova per accedere alla scuola di specializzazione, attendono con grande apprensione la pubblicazione dei risultati. Una loro rappresentanza, convocato il prossimo 13 ottobre al Ministero dell'università e della ricerca, chiederà l'immediato sblocco della graduatoria in attesa dei risultati dei ricorsi e, successivamente uno stanziamento straordinario di borse aggiuntive volto a garantire la formazione di chi risultasse averne diritto,

impegna il Governo:

   a considerare ogni possibile soluzione e ulteriore intervento affinché, oltre ai laureati in medicina risultati vincitori del concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020, secondo le regole stabilite dal bando e presenti nella graduatoria del 5 ottobre, possano accedere in tempi brevi alle scuole di specializzazione di area sanitaria e nel rispetto del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, anche i ricorrenti aventi diritto;

   a valutare l'opportunità di individuare modalità e interventi, anche di carattere normativo, per superare definitivamente le problematiche che emergono annualmente relative alla formazione post laurea dei laureati in medicina che, oltre ad essere causa di precarietà e insicurezza per il loro percorso lavorativo, rappresentano una grave carenza strutturale di medici specialisti a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale.
9/2700/133. Ianaro, Sarli, Lorefice, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo per rilanciare l'economia del Paese e sostenere le famiglie;

    il capo III del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di salute;

   considerato che:

    nel corso dell'epidemia, sono state sospese o mai iniziate le cosiddette «procedure sanitarie differibili» ed è stata giustamente data la priorità a ricoveri e accertamenti legati alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, predisponendo risorse economiche da destinare alle strutture, al personale e ai presidi necessari. Allo stesso tempo, è stata del tutto bloccata la mobilità sanitaria regionale passiva per impedire o quantomeno ridurre il contagio;

    in considerazione della persistenza dell'epidemia da COVID-19 e della crescita della curva epidemiologica, sia in Italia che nel resto del mondo, la Camera dei Deputati in data 7 ottobre 2020 ha approvato la risoluzione con la quale ha ritenuto opportuna la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021 e il conseguente varo di ulteriori misure restrittive per il contenimento dell'epidemia. Di conseguenza il servizio sanitario necessiterà una riorganizzazione complessiva privilegiando la rete ospedaliera e la rete assistenziale territoriale, rendendo indispensabile il potenziamento della sanità territoriale e della sua capacità di prendere in carico il paziente;

    ad oggi, in una fase in cui persistono il rischio di contagio e le conseguenti necessità di ridurre le occasioni di trasmissione del virus, si rende necessario rafforzare l'offerta del servizio sanitario in tutto il territorio italiano, così da poter fornire le prestazioni indispensabili. Tra esse sono comprese le prestazioni nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, che contribuiscono fortemente all'incremento della natalità nel nostro Paese e sono già inserite anche nei nuovi Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

    all'articolo 24 del citato decreto è disposto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita; l'elenco delle prestazioni ambulatoriali specialistiche include, infatti, l'inseminazione artificiale, la FIVET ed ICSI (fecondazione in vitro), fecondazione eterologa (con donazione di gameti) e il trasferimento in utero degli embrioni ottenuti con queste tecniche;

    dall'ultima Relazione del Ministro della salute (2019 – con dati del 2017) risulta che sono 366 i centri di PMA attivi nel 2017; 78.366 le coppie trattate con tecniche di procreazione medicalmente assistita di primo, secondo e terzo livello; 97.888 i cicli di trattamento iniziati; 18.871 le gravidanze ottenute; 12.490 i parti ottenuti; 13.973 i bambini nati vivi che rappresentano il 3,0 per cento del totale dei nati in Italia nel 2017 (458.151 nati vivi, fonte ISTAT);

    in un Paese a bassa natalità, il settore della PMA appare strategico anche per l'attività di prevenzione e di preservazione della fertilità, oltre che di cura dell'infertilità e della sterilità;

    tuttavia, il settore della PMA è caratterizzato ad oggi da una rilevante mobilità interregionale (arrivata nel 2017 a più del 27 per cento), nonché verso altri Paesi europei (ad esempio Spagna e Grecia), determinando un aggravio di spese per lo stesso sistema sanitario e per le regioni più deboli (a causa dei rimborsi e anche per le difformità di tariffazione esistenti);

    la persistenza della pandemia determina l'impossibilità per le coppie di conseguire il proprio progetto genitoriale contribuendo così ad un ulteriore decremento della natalità;

    al fine di promuovere la sanità territoriale e consentire di fornire prestazioni essenziali, una possibile soluzione al problema appare identificabile nell'accesso alle prestazioni nell'ambito della PMA nella regione di residenza del paziente, garantendo una reale presa in carico del medesimo e salvaguardando gli stessi operatori sanitari da potenziali occasioni di contagio riconducibili alla mobilità passiva;

    in particolare, la riduzione del ricorso alla mobilità passiva potrebbe essere ottenuta tramite l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale di strutture sanitarie private dotate di autorizzazione specifica per coprire il fabbisogno di prestazioni nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare misure che riducano la mobilità sanitaria regionale passiva per la fruizione di prestazioni sanitarie all'interno dei Centri di procreazione medicalmente assistita;

   a valutare l'opportunità di rendere applicabili i nuovi LEA relativi alla procreazione medicalmente assistita come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sul territorio in modo uniforme e poter procedere anche all'accreditamento e al convenzionamento con i centri pubblici e privati per garantire la procreazione medicalmente assistita.
9/2700/134. Mammì, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 deliberando la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ha approvato il decreto-legge recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

    il comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 disciplina la capillarità dei piani regionali di riorganizzazione delle strutture eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, necessarie per il monitoraggio, cura e prevenzione della popolazione esplicitando alla lettera o) «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate»;

    con circolare del 3 aprile 2020 emanata dal Ministero della salute, vengono definiti gli aggiornamenti necessari per le indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità e l'aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio. Il documento, seguendo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e della Commissione europea (EUCOMM), ravvisa la necessità di adattare una strategia che individui priorità per l'esecuzione dei test diagnostici per il nuovo coronavirus al fine di assicurare un uso ottimale delle risorse e alleviare la pressione sui laboratori designati dalle regioni/province autonome (PA),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire, il massimo livello di assistenza, considerata la necessità di attività costante di monitoraggio del rischio sanitario dovuto alla seconda ondata di diffusione del virus Sars-Cov-2, attraverso la presenza di una struttura di laboratorio ogni 10.000 abitanti o laddove non fosse possibile, attraverso l'espletazione dell'intero processo di laboratorio, prelievo e analisi, indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue.
9/2700/135. Trizzino, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca disposizioni di competenza del Ministero della salute e durante l'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni diffuse in materia di salute, anche al fine di meglio garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ridurre le liste di attesa;

    al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale, per le regioni sottoposte al piano di rientro, è auspicabile un intervento volto all'adozione di un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale medico e infermieristico, sulla base del fabbisogno rilevato dalle singole regioni, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, inclusi i limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60 (cosiddetto Decreto Calabria),

impegna il Governo

al fine di superare le forti disuguaglianze esistenti nel Paese in termini di accesso alle cure e rispondere alla domanda di salute e al diversificato bisogno della comunità, a valutare l'opportunità di procedere, con un incremento non inferiore al 5 per cento delle dotazioni organiche vigenti, all'assunzione straordinaria di personale medico e infermieristico, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo anzitutto ricorso agli idonei delle graduatorie in vigore.
9/2700/136. Nesci, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre, importanti disposizioni in favore della filiera agroalimentare Made in Italy, messa a dura prova dalla crisi economica, dal crollo del turismo e dal drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa derivanti dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19;

    con riferimento alle misure per la tutela dei lavoratori del settore, l'articolo 1, comma 8, dispone la concessione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   considerato che:

    nella regione Puglia, i lavoratori agricoli a tempo determinato delle province di Lecce e dì Brindisi – già in grande difficoltà a causa dell'emergenza occupazionale connessa alla diffusione della «Xylella fastidiosa» per la quale hanno perso oltre 200 mila giornate di lavoro nel biennio 2016-2018 – hanno visto peggiorare significativamente la loro situazione in seguito all'esplosione della pandemia da COVID-19;

    la citata categoria di lavoratori agricoli oltre a doversi confrontare con la perdita del salario giornaliero, sconta altresì l'impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali visto l'esiguo numero di giornate lavorate derivante dalle necessarie misure di contenimento della pandemia adottate dal Governo per contrastare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanze pubblica di intraprendere idonee e tempestive iniziative, anche di natura normativa, finalizzate a prevedere specifici strumenti di tutela in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, con particolare riferimento agli operatori delle province di Lecce e di Brindisi.
9/2700/137. Alemanno.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni volte a supportare e rilanciare l'economia del Paese, dopo la crisi indotta dal lockdown connesso all'epidemia da COVID-19;

    nello specifico, il Capo I reca disposizioni in materia di lavoro ed il Capo VI misure a sostegno e rilancio dell'economia;

    nei precedenti provvedimenti straordinari, recanti misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interventi in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori, sono state previste misure a sostegno della cassa integrazione in deroga;

    alcune regioni non sono riuscite a procedere con le erogazioni o sono in ritardo con i pagamenti della suddetta cassa integrazione;

    si ritiene necessario ed urgente assicurare il minimo soddisfacimento delle esigenze vitali delle famiglie dei lavoratori, in particolar modo in questo delicato periodo di ripresa economica;

    alla luce di quanto esposto, considerate le difficoltà economiche legate alla pandemia, appurati i disagi vissuti dalle famiglie dei lavoratori in cassa integrazione nel periodo di lockdown e nel successivo periodo di emergenza straordinaria, relativamente alle problematiche connesse a garantire una vita dignitosa, si ritiene indispensabile un dettato normativo che definisca in tempi rapidi ed intervenga in maniera immediata delle misure alternative alla mancata erogazione della cassa integrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere i benefici del reddito di emergenza (REM) misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche agli aventi diritto alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla presentazione della domanda se la stessa meritevole di accoglimento non è stata soddisfatta con la relativa erogazione finanziaria.
9/2700/138. Papiro.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni volte a supportare e rilanciare l'economia del Paese, dopo la crisi indotta dal lockdown connesso all'epidemia da COVID-19, recando a tal fine misure urgenti che favoriscano, tra le altre cose, una continuità delle attività del sistema della formazione superiore e ulteriori interventi finalizzati a sostenere il diritto allo studio;

    nel panorama formativo nazionale, un ruolo di primo piano è certamente quello ricoperto dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del Paese;

    nell'ambito di tale finalità, gli I.T.S rappresentano infatti scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, riferite a quelle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzate secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo;

    per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispongono che il Miur assegni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che, a loro volta, le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015;

    inoltre, sempre con riferimento agli Istituti di istruzione, si stabilisce all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – sull'«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» – in merito ai regimi particolari di autorizzazione che siano autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

    infine, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché all'articolo 60, comma 3, del decreto- legge22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si dispone nell'ambito delle misure per la ricerca scientifica e tecnologica che siano soggetti ammissibili le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, nell'ambito degli auspicati interventi di velocizzazione e semplificazione burocratica, le necessarie iniziative, anche normative, finalizzate a rafforzare la rete e il ruolo degli I.T.S. nell'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, anche attraverso l'anticipazione al 30 maggio dell'attuale termine previsto per l'assegnazione agli I.T.S. delle risorse loro destinate, al fine di consentire la tempestiva attivazione dei processi di orientamento, selezione e preparazione dei corsi, così come la previsione del trasferimento delle risorse direttamente agli Istituti, evitando in tal modo l'allungamento dei tempi conseguente alla preventiva assegnazione di tali risorse alle regioni e ricomprendendo altresì gli Istituti Tecnici Superiori, insieme agli altri organismi di istruzione e ricerca, tra i soggetti ammissibili agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.
9/2700/139. Galizia, Cassese.

   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame da parte del Senato è stato approvato un emendamento (articolo 80-bis) che prevede l'istituzione del Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020;

    con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, dovranno essere stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare gli stanziamenti di cui all'articolo 80-bis a interventi rivolti, fra l'altro:

   a) a realizzare un Memoriale dedicato alla vicenda dei ragazzi ebrei accolti e salvati a Villa Emma a Nonantola (MO) tra il 1942 e il 1943;

   b) al restauro e al recupero funzionale del monumento Osteria di Centocelle, edificio di origini romane;

   c) al restauro per la conservazione e la valorizzazione del Palazzo Ducale di Lucca;

   d) alla ristrutturazione della Cascina comunale denominata «Il Castello», nel comune di Mornico al Serio (Provincia di Bergamo) e al miglioramento della sua fruizione;

   e) alla ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale Casa della Scuola a Campobasso, per la realizzazione di un polo culturale integrato in collaborazione con il Mibact con l'Università degli studi del Molise.
9/2700/140. Buratti, Ciampi.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca ulteriori misure per il sostegno e il rilancio dell'economia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'impiego degli ulteriori 25 miliardi di euro di scostamento di bilancio approvati dal Parlamento lo scorso 29 luglio;

    tra le principali novità, figurano alcune modifiche alla disciplina prevista per l'applicazione della detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici;

    in particolare, nel tentativo di aumentare la portata del cosiddetto Superbonus, sono state introdotte alcune semplificazioni, prevedendo, in particolare, che le difformità urbanistiche e catastali di singole unità abitative non pregiudicano la possibilità di ottenere il credito di imposta sui lavori relativi alle parti comuni di edifici plurifamiliari;

    il nuovo comma 3-quinquies dell'articolo 51, infatti, introduce una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni disponendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi;

    oggi, chiunque potrà beneficiare del Superbonus, al pari di chi, invece, fino all'approvazione del provvedimento in esame, aveva dovuto sanare eventuali difformità del proprio immobile con costi che si aggirano intorno a 3.000 euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 51, comma 3-quinquies, del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire uniformità di trattamento tra chi ha dovuto sanare le difformità urbanistiche e catastali della propria unità abitativa per usufruire della detrazione al 110 per cento e chi, invece, non vi è più tenuto.
9/2700/141. Galantino, Ferro.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone, all'articolo 30-bis – Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, quanto segue: «1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età”»;

    in data 5 ottobre 2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in un comunicato annunciava quanto segue: «Con riferimento al Concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020, si comunica che risultano intentati numerosi ricorsi giurisdizionali da parte dei medici appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 7, comma 2, lettera c) del bando di concorso, il quale prevede che in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni: già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria; già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale; già titolari di un contratto di formazione medica; dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate».

    Pertanto, dovendo dare esecuzione ai provvedimenti cautelari che sono pervenuti, e continuano a pervenire nelle ultime ore presso il Ministero — sentita anche l'Avvocatura dello Stato — si dispone un rinvio della data di pubblicazione della graduatoria prevista in data odierna lunedì 5 ottobre, in considerazione della necessità di procedere alla corretta formazione della graduatoria nel rispetto del dictum cautelare dell'autorità giudiziaria;

    posto che è acclarata ormai da anni la mancanza di specialisti in campo sanitario, necessari soprattutto nella attuale emergenza sanitaria, appare dunque evidente che mentre da un lato si tenta di «...fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi...» chiedendo ai dirigenti medici e sanitari di trattenersi «...in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età...», dall'altro sussiste addirittura il ritardo della pubblicazione delle graduatorie per il Concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020 che non consente nemmeno l'avvio della formazione specialistica;

    inoltre, il numero dei contratti di formazione-lavoro previsti dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria appare ancora insufficiente;

    e infatti, secondo quanto si evince da fonti di stampa, al predetto concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina avrebbero preso parte oltre ventitremila medici a fronte di sole 14.455 borse finanziate tra Stato, regioni e altri enti pubblici e/o privati (fonte Ministero dell'università e della ricerca) e ciò evidenzia che le risorse aggiuntive per aumentare il numero dei contratti di formazione-lavoro previsti dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria stanziate nel recente decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, nonostante abbiano contribuito a ridurre il fenomeno del cosiddetto «imbuto formativo», appaiono però ancora insufficienti a consentire a tutti i medici laureati ed abilitati di potersi specializzare e di poter sopperire alla grave mancanza di specialisti in campo sanitario che in questo periodo di emergenza non sono ancora disponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni utile provvedimento volto a favorire e completare le procedure di pubblicazione delle graduatorie di merito del Concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020 e a comunicare le date per i successivi adempimenti, a partire dalle assegnazioni di Scuola e Sede per ciascun candidato risultato vincitore di concorso, nonché a stanziare ulteriori risorse economiche adeguate ad incrementare i contratti di formazione-lavoro previsti dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria in misura tale da consentire a tutti i medici che ancora non hanno avuto l'opportunità di avere accesso alla formazione specialistica.
9/2700/142. Gemmato.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, contiene diverse misure a sostegno dei settori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;

    tra le categorie più strategiche per la nostra Nazione, ma anche più colpite dalla crisi, vanno annoverate le agenzie di viaggio. Infatti, solo nel secondo trimestre del 2020, come effetto del lockdown, l'Istat ha registrato un calo del fatturato del 93 per cento rispetto al 2015. Un disastro per il settore con conseguenze incalcolabili per i lavoratori, le famiglie e l'economia italiana;

    le agenzie di viaggio rappresentano un valore aggiunto che è stato possibile evidenziare proprio durante il lockdown, dove tutti coloro che avevano prenotato viaggi attraverso le agenzie hanno trovato un volo di ritorno o comunque sono stati tutelati dagli stessi operatori. Non è accaduto nella stessa misura per chi invece ha prenotato ordine, o per conto proprio, sottoposto ad evidenti e oggettive difficoltà, a costi molto elevati e a volte impiegando lunghi mesi prima di riuscire a rientrare;

    occorre sostenere con ogni misura economica un settore che rappresenta un volano per l'economia italiana, e che più di altri fatica nella ripresa:

impegna il Governo,

a garantire tempestivamente con ogni misura la possibilità che le agenzie di viaggio e gli operatori turistici citati in premessa, al pari di tutti coloro che sono stati sostenuti dallo Stato, siano destinatari di specifiche iniziative di sostegno finanziario.
9/2700/143. Osnato, Lollobrigida.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, interviene su diversi ambiti e a sostegno di settori e lavoratori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;

    l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha colpito duramente soprattutto determinate categorie produttive, che continuano ad essere oggi duramente penalizzate per qualsiasi possibilità di ripartenza con una ripresa delle attività senza alcun sostegno e con confuse, tardive, disomogenee indicazioni;

    i lavoratori autonomi a partita Iva, una platea di 3 milioni di lavoratori che produce il 4 per cento del Pil, rappresentano il 14 per cento degli occupati italiani;

    tra i diversi problemi affrontati dai contribuenti con partita iva e conseguenti alla crisi economica in corso vi è quello del mancato pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate del cosiddetto «contributo a fondo perduto»;

    ad oggi tutte le istanze, anche se presentate entro i termini sono bloccate con lo stato «in lavorazione»;

    la mancanza di comunicazioni in merito e soprattutto il ritardo nella possibilità di poter usufruire delle agevolazioni previste, contribuisce ad aggravare una situazione lavorativa già allo stremo,

impegna il Governo,

a garantire, sin dalla prossima manovra, il rifinanziamento del contributo a fondo perduto per le partite Iva e i lavoratori autonomi e soprattutto interventi mirati e a sostegno di questa categoria di lavoratori che costituisce la parte più produttiva e dinamica della Nazione e che potrebbe rappresentare se adeguatamente incentivata la vera leva della ripresa economica.
9/2700/144. Lollobrigida.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    in particolar modo l'articolo 77 del suddetto disegno di legge proroga di un mese, rispetto a quanto già previsto dal «decreto rilancio», il credito d'imposta del 60 per cento sul canone di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, destinato a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con fatturato non superiore a 5 milioni di euro che nel mese di riferimento abbiano registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (per le imprese del settore turistico non si applica il limite dei 5 milioni di fatturato);

    in Italia il comparto turistico ha inciso nel 2018 per il 13,2 per cento del Pil nazionale, rappresentando il 14,9 per cento dell'occupazione totale, pari a 3,5 milioni di occupati;

    nel 2019 il settore turistico (alberghi, campeggi, bar, ristoranti, stabilimenti balneari e termali, discoteche e agenzie di viaggi e parchi divertimento) contava, in media d'anno, circa un milione e 300 mila lavoratori dipendenti e 200 mila aziende con almeno un dipendente;

    purtroppo l'arrivo del COVID-19 ha intaccato negativamente uno dei settori più virtuosi della nostra economia. Come confermano dati evidenziati da un recente studio dell'Istituto Demoskopika, il turismo è probabilmente il settore economico maggiormente colpito dal COVID-19. Solo nei primi otto mesi del 2020, infatti, si è riscontrata una contrazione di presenze pari al 52,5 per cento rispetto al 2019, bruciando oltre 16 miliardi di spesa turistica;

    ricordando le problematiche più importanti, gli operatori del settore, al momento della riapertura, hanno dovuto fare i conti soprattutto con i costi fissi come ad esempio gli affitti. Probabilmente è anche per l'impossibilità di poter ottemperare alla copertura dei costi fissi, e dunque anche agli affitti, che molti operatori del settore hanno dovuto chiudere di nuovo dopo un breve periodo di riapertura. Come recentemente ha denunciato Federalberghi Roma, solo nella Capitale hanno già richiuso i battenti circa 280 hotel. Probabilmente ciò è avvenuto per un connubio «letale» rappresentato dal crollo delle prenotazioni e dalla presenza pesante di costi fissi tra cui gli affitti;

    il Governo con il cosiddetto decreto Rilancio ha cercato di far fronte all'emergenza turistica mediante l'introduzione del voucher cosiddetto «bonus vacanze», di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che alla prova dei fatti è risultato inefficace: dei 2,4 miliardi di euro stanziati per questa misura ad oggi è stato utilizzato solo l'8 per cento,

impegna il Governo

ad introdurre, mediante interventi normativi futuri, una misura economica che preveda l'istituzione di un contributo a fondo perduto legato ai contratti di locazione per le aziende del comparto turistico.
9/2700/145. Zucconi.

   La Camera,

   premesso che:

    recentissimamente, la Società Eni Rewind ha comunicato, nonostante i significativi investimenti fatti nel recente passato per rilanciare le attività relative alla produzione del cloro soda ad opera della Società controllata, Ing. Luigi Montevecchi, sita in Sardegna, località Macchiareddu, comune di Assemini, che le stesse attività continuano a far registrare, strutturalmente, delle importanti perdite economiche;

    a fronte di tali risultanze, conseguentemente, sarebbe stato avviato dalla stessa Società un confronto preliminare con alcuni operatori qualificati del settore del cloro soda, i quali avrebbero manifestato interesse alla continuità delle produzioni del medesimo sito industriale, riservandosi la presentazione di un valido piano industriale di sviluppo;

   considerato che:

    la UGL Chimici ha evidenziato la mancanza di garanzie in ordine al mantenimento dell'attuale livello occupazionale, sottolineando l'incertezza relativamente ai maggiori investimenti, tenuto conto del fatto che le produzioni del sito in esame, attraverso la rete di distributori locali, costituiscono un elemento fondamentale per l'attività di potabilizzazione delle acque pubbliche, garantendo sul medesimo territorio la disponibilità di prodotti certificati;

    nel biennio 2018/2019, l'ENI — pur avendo avviato le trattative in esame — ha realizzato un polo di produzione energetica fotovoltaica, autorizzato dalla regione, al fine di rendere sostenibili, nonché consolidare le stesse produzioni;

   atteso che:

    l'ENI, nel recente passato, ha assunto analoghe decisioni in merito ad altri poli industriali dislocati in Sardegna, salvaguardando, di contro, le produzioni esistenti nel resto della penisola, manifestando, dunque, platealmente, la volontà di abbandonare la Sardegna, in un momento storico già di per sé complicato per la tenuta generale dei livelli occupazionali;

   rilevato che:

    le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, hanno proclamato, per il prossimo 22 ottobre, uno sciopero generale del polo petrolchimico di Porto Torres, al fine di richiedere alla stessa Società la ripresa degli investimenti annunciati nel settore della chimica verde, in particolare, anche in ragione della sentenza del Tar Sardegna del 27 maggio 2020, che ha indicato nell'Eni — con le sue società, prima Syndial e poi Eni Rewind — il soggetto responsabile del disastro ambientale della stessa area industriale di Porto Torres;

   ritenuto che:

    appare opportuno conoscere le reali intenzioni di ENI avuto riguardo agli impegni precedentemente assunti nell'ambito della regione Sardegna, al fine di pretendere il rispetto dei medesimi impegni, anche in ragione della salvaguardia dei livelli occupazioni del settore che, in Sardegna, versa già in uno stato di grave crisi, determinando estrema preoccupazione nel personale impiegato,

impegna il Governo,

a porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere, senza ulteriore ritardo, iniziative utili a scongiurare la chiusura dei Poli Industriali di Macchiareddu e Porto Torres, salvaguardando, conseguentemente, gli attuali livelli occupazionali nell'ambito territoriale sardo, se del caso, con l'istituzione di un tavolo di confronto con l'ENI per la verifica dei progetti aziendali relativi ai medesimi siti, con la partecipazione della stessa regione, nonché delle maestranze locali.
9/2700/146. Deidda.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, interviene su diversi ambiti e contiene una molteplicità di misure a sostegno dei settori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;

    nello specifico vengono disposte misure a sostegno del lavoro introdotte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, oltre che la previsione di alcuni sgravi contributivi per i datori di lavoro;

    tuttavia, al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, occorrono misure più incisive e investimenti in grado di dare uno slancio concreto all'occupazione messa quotidianamente a dura prova a causa della crescita della curva dei contagi e al rischio di nuove «chiusure selettive»;

    occorre premiare chi lavora e dare sostegno a chi nei mesi precedenti la crisi ha dato prova di lavorare tanto e in maniera produttiva. Il settore delle piccole e medie imprese, importantissimo in Italia, ha risentito enormemente delle restrizioni imposte dal lockdown e ora soffre la domanda debole legata al distanziamento sociale e alla propensione a disinvestire;

    se le imprese più grandi hanno difficoltà a ripartire, quelle più piccole sono costrette a chiudere a causa di perdite di fatturato tali da non compensare i rischi di una ipotetica riapertura. Ad inizio di maggio una piccola e media impresa su 4 ha perso 80 per cento del fatturato;

    per sostenere la ripresa occorre venire in contro sia a lavoratori che a datori di lavoro, un buon punto di partenza potrebbe essere rappresentato da una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente e a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assicurare, con ogni misura e sin dalla prossima manovra finanziaria, il dimezzamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.
9/2700/147. Meloni.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, interviene su diversi settori dell'ordinamento e contiene una molteplicità di misure a sostegno dei settori duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia ancora in corso;

    nello specifico, tra le diverse materie trattate, una disposizione introdotta in Senato (articolo 37-quinquies) prescrive per l'esercizio dell'attività di guardia giurata l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente (rispetto ad un istituto di vigilanza autorizzato o ad altro soggetto parimenti legittimato) e detta disposizione transitoria, per le autorizzazioni ad esercitare l'attività di guardia giurata come lavoratore autonomo che siano state accordate antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione;

    la disposizione introdotta fa venir meno la possibilità per la guardia giurata di essere lavoratore autonomo. O più precisamente, tale configurazione è da intendersi «a termine». Infatti si prevede che le autorizzazioni che siano state accordate per esercitare l'attività di guardia giurata in guisa di lavoro autonomo, antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, conservino efficacia fino alla loro scadenza, con rinnovabilità per una sola volta;

    la norma così formulata limita la possibilità dei cittadini di poter fare impresa sancendo disposizioni condizionanti verso gli istituti di vigilanza e facendo venir meno quanto disposto con la sentenza n. 118 del 17 gennaio 2018, il TAR per l'Emilia Romagna – Sezione II che ha annullato l'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 269 del 2010, dando la possibilità di nomina diretta e autonoma ad opera degli istituti di vigilanza delle guardie giurate,

impegna il Governo

a garantire sin dal prossimo provvedimento utile che per gli istituti di vigilanza privata vengano disposti gli opportuni interventi normativi, atti ad assicurare lo svolgimento della loro preziosa attività, soprattutto in questo periodo di crisi da Covid-19, in maniera autonoma e non vincolata.
9/2700/148. Silvestroni, Prisco.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    in base all'attuale formulazione della norma non è previsto alcun esonero contributivo per le imprese che fanno parziale ricorso alla cassa integrazione, ma solo per quelle che non richiedono trattamenti di ammortizzazione sociale;

    questo penalizza moltissimo i datori di lavoro del settore alberghiero che tentano di recuperare la consistenza occupazionale precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 pur in presenza di condizioni di mercato assai incerte. Risultano escluse dal beneficio, quindi, le aziende interessate da una maggiore situazione di difficoltà, che sono impossibilitate a riprendere a pieno ritmo l'attività e che potrebbero — se adeguatamente supportate — procedere con una riapertura parziale, richiamando in servizio una parte del personale che attualmente usufruisce del trattamento di integrazione salariale;

    si stima che estendere l'esonero del versamento dei contributi previdenziali anche alle imprese che ricorrono parzialmente alla CIG, potrebbe permettere il rientro in azienda di circa 27.000 lavoratori, con un costo complessivo di 53,6 milioni di euro. Considerando che tali lavoratori, se non rientrassero in azienda, beneficerebbero dell'integrazione salariale per complessivi 103,6 milioni di euro, la norma potrebbe garantire un risparmio per l'erario di 50 milioni di euro,

impegna il Governo

ad estendere, con apposito provvedimento normativo, l'esonero contributivo previsto dal decreto in esame anche ai datori di lavoro del settore alberghiero e termale, che stanno ancora usufruendo del trattamento di integrazione salariale per una parte dei loro dipendenti.
9/2700/149. Rotelli, Lollobrigida, Zucconi.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca ulteriori misure per il sostegno e il rilancio dell'economia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'impiego degli ulteriori 25 miliardi di euro di scostamento di bilancio approvati dal Parlamento lo scorso 29 luglio;

    l'articolo 29-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede, al comma 1, il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, stabilendo l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base;

    in particolare, la crisi pandemica ha messo in luce la necessità di attuare nuovi modelli di welfare attraverso le cosiddette «strutture di prossimità», come evidenziato nel piano redatto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale per il rilancio «Italia 2020-2022», con particolare riguardo all'assistenza socio-sanitaria, mediante adeguate alternative alla presa in carico ospedaliera e con una riorganizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici che trova appoggio sul sistema familiare e domiciliare, con il riconoscimento, ad esempio, della figura del caregiver, e sul Terzo settore;

    i caregivers familiari sono coloro che si prendono cura, al di fuori di un contesto professionale e a titolo gratuito, di una persona cara bisognosa di assistenza a lungo termine in quanto affetta da una malattia cronica, da disabilità o da qualsiasi altra condizione di non autosufficienza;

    la circostanza che, in Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, questa figura non sia giuridicamente riconosciuta, né in alcun modo tutelata, rivela in modo inequivocabile quanto il lavoro di cura svolto gratuitamente sia stato invisibile, dato per scontato, e considerato irrilevante;

    pur non esistendo un dato ufficiale, secondo un'indagine di Istat 2015 sarebbero addirittura 7,3 milioni i caregivers familiari in Italia, prevalentemente donne (74 per cento), di cui il 31 per cento di età inferiore a 45 anni, il 38 per cento di età compresa tra 46 e 60, il 18 per cento tra 61 e 70 e ben il 13 per cento oltre i 70;

    lavoratrici e lavoratori a tutti gli effetti, a cui, però, non vengono riconosciuti diritti e che ogni giorno affrontano difficoltà che potrebbero essere superate se solo ci fosse una rete e un riconoscimento dell'importanza sociale della loro attività: vivono con 800 euro di invalidità e accompagno, e, in assenza di una legge di riferimento, si troveranno senza pensione, né ammortizzatori sociali;

    la maggior parte di loro ha perso o lasciato il lavoro perché il carico assistenziale spesso impone l'affiancamento costante, con conseguente impoverimento del nucleo familiare;

    tutti i decreti emergenziali, dal Cura Italia al Liquidità, hanno previsto timide misure solo per i lavoratori che hanno un familiare disabile, estendendo i permessi della legge n. 104 del 1992 e i congedi parentali, mentre nulla è stato previsto per le persone che accudiscono quotidianamente un familiare,

impegna il Governo

a stanziare, in occasione della prossima legge di bilancio, adeguate misure economiche volte a riconoscere un congruo, quanto doveroso, supporto economico ai caregivers familiari, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/2700/150. Bellucci.

   La Camera,

   premesso che:

    nel «decreto agosto» è previsto un nuovo sconto sui contributi per le imprese delle regioni del Sud per il contrasto alla crisi economica provocata dall'epidemia COVID-19;

    l'articolo 27 dello stesso stanzia più di un miliardo di euro per una agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro privati situati nelle aree svantaggiate del Paese, applicabile da ottobre a dicembre 2020. Sono esclusi lavoro agricolo e lavoro domestico e interessa tutti i tipi di contratto sia a tempo determinato che indeterminato di tutti i dipendenti già presenti in azienda (non solo le nuove assunzioni);

    le aree svantaggiate sono individuate nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale;

    si tratta in particolare delle regioni del Sud già interessate dal Bonus Sud cui si aggiunge però anche l'Umbria stando alla relazione tecnica del decreto;

    lo sgravio è fissato al 30 per cento della contribuzione previdenziale;

    va considerato che la regione Marche, già vessata dagli effetti del sisma del 2016, dalla crisi economica e da una lenta ma inesorabile deindustrializzazione, vede applicato alle confinanti regioni Abruzzo ed Umbria lo sgravio contributivo del 30 per cento sui contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti;

    pertanto la regione Marche caratterizzata da aree in serie situazioni di disagio socio-economico e di gravi problemi occupazionali viene fortemente discriminata e non vi vengono applicati gli strumenti di contenimento dei gravi effetti sull'economia e sull'occupazione derivanti dall'epidemia COVID-19,

impegna il Governo

a estendere la misura di agevolazione a tutte le aree colpite dal sisma del 2016, e che venga rivista la situazione delle Marche, già considerata nella geografia dei fondi europei una regione «in transizione» verso quelle meno sviluppate.
9/2700/151. Prisco.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca ulteriori misure per il sostegno e il rilancio dell'economia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'impiego degli ulteriori 25 miliardi di euro di scostamento di bilancio approvati dal Parlamento lo scorso 29 luglio;

    in particolare, l'articolo 14 preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;

    la norma in esame, che ha, di fatto, prorogato il divieto di licenziamento, non fissa una scadenza precisa per la durata stessa della proroga, limitandosi a introdurre tre esplicite deroghe: a) per le imprese che hanno cessato l'attività; b) per le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l'esercizio provvisorio; c) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

    la formulazione della norma ha, infatti, fatto insorgere più di un dubbio sulla sua portata e, in particolare, sulla durata ulteriore del divieto di licenziamento, richiedendo uno sforzo interpretativo e di coordinamento tra la disposizione originaria del divieto, quella in esame che ne dispone la proroga e quelle richiamate per la determinazione della sua efficacia, connessa alla durata dell'ulteriore periodo di ammortizzatori sociali e di fruizione dell'esonero contributivo;

    anche sulla proroga degli ammortizzatori sociali i professionisti sottolineano la mancanza di chiarezza visto che «fermo l'intento del legislatore del decreto-legge n. 104 del 2020 di disincentivare, se non davvero necessario, l'utilizzo delle ulteriori nove settimane di trattamenti e rammentando le evidenti differenze che sussistono in tema di ammortizzatori sociali tra la normativa ordinaria e quella emergenziale, è tuttavia lecito domandarsi, dal punto di vista prettamente economico, quale percorso sia il più confacente per le aziende che dovessero trovarsi in difficoltà nei prossimi mesi»;

    con riferimento, poi, alla previsione di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, secondo i consulenti del lavoro «non risulta di immediata comprensione perché il legislatore abbia stabilito che l'esonero sia concesso nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Tale scelta, infatti, risulta oltremodo penalizzante per i datori di lavoro virtuosi che hanno preferito, in tali mesi, concedere primariamente ferie e permessi ai propri dipendenti in luogo dei trattamenti di integrazione salariale. Risulta, peraltro, sfavorevole anche per le aziende che, per motivazioni legate alla loro specifica attività, in tale periodo hanno regolarmente lavorato, scontando tuttavia una fisiologica flessione nel successivo periodo estivo»;

    perplessità tra i tecnici sono emerse rispetto ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo motivati da esigenze che non danno accesso alla cassa COVID-19 come, ad esempio, una riorganizzazione produttiva dell'azienda: secondo un'interpretazione, sarebbe possibile licenziare, per giustificato motivo oggettivo, ma senza accedere alle integrazioni o all'esonero;

    tale tesi, però, potrebbe risultare inconciliabile con una lettura testuale dell'articolo in esame che sembra, invece, considerare superabile il blocco dei licenziamenti solo nei casi di deroga esplicitamente individuati;

    l'articolo 14 risulta, pertanto, fra le misure di maggiore complessità applicativa, rischiando di prestare il fianco a innumerevoli ricorsi da parte dei lavoratori, a danno anche delle imprese che potrebbero incorrere in pesanti sanzioni in caso di errori interpretativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire la portata normativa e temporale dell'articolo 14 del provvedimento in esame, anche attraverso l'emanazione tempestiva di una circolare applicativa.
9/2700/152. Lucaselli.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    l'emergenza epidemiologica cui stiamo facendo fronte con difficoltà necessita di provvedimenti che semplifichino tutti gli iter burocratici già molto farraginosi presenti nell'apparato amministrativo del nostro Paese;

    per tutelare le fasce più deboli e i lavoratori, agevolando anche i datori di lavoro nella richiesta della Cassa integrazione, è necessario valutare anche l'entità delle varie aziende, favorendo e sostenendo anche le più piccole;

    pretendere, ad esempio, che anche le aziende sotto i 5 dipendenti si dotino di un accordo sindacale diventa un forte disincentivo all'apertura della procedura di CIG;

    per difendere poi i diritti dei lavoratori, inoltre, non è possibile costringerli all'esaurimento delle ferie residue; così come risulta gravemente penalizzante prevedere la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga solo per le imprese che siano iscritte ai Fondi bilaterali alternativi;

    la ripresa e il rilancio del nostro Paese, come si prefigge questo decreto già dal titolo, deve passare anche attraverso questi esempi di puro buon senso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, fin dal prossimo provvedimento utile, di semplificare per le aziende più piccole le procedure di accesso all'erogazione della cassa integrazione, escludendo l'obbligo di iscrizione ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per le aziende che vogliono richiedere la CIG in deroga e esonerando i lavoratori in CIG dall'obbligo di esaurimento totale delle ferie residue.
9/2700/153. Bignami.

   La Camera,

   premesso che:

    la normativa sull'ecobonus al 110 per cento prevede un arco temporale estremamente breve (1° luglio 2020-31 dicembre 2021), per l'effettuazione dei lavori agevolati e per il materiale pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione del 110 per cento;

    le disposizioni di attuazione, che hanno reso concretamente possibile l'applicazione del beneficio, hanno di fatto ridotto ancor di più, quindi di ulteriori tre mesi, il periodo entro cui è possibile fruire della detrazione; inoltre, si stanno già registrando ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni comunali che determineranno un'ulteriore riduzione del periodo di riferimento;

    si fa notare, altresì che anche le avverse condizioni meteorologiche, durante le stagioni invernali, potrebbero rendere di fatto impossibile la materiale esecuzione dei lavori, diminuendo ancora di più il tempo a disposizione;

    per rendere realmente efficace la norma e far in modo che più cittadini possibile possano usufruirne è necessario che sia garantito un sufficiente lasso di tempo per preventivare e poi effettuare i lavori agevolati,

impegna il Governo

a disporre, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di un'estensione temporale dell'efficacia della disciplina sull'ecobonus costruzioni al 110 per cento fino al 2023.
9/2700/154. Butti.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, contiene diverse misure di carattere economico e sanitario al fine di far fronte alla pandemia ancora in corso;

    il D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 – Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, all'articolo 5, comma 2, dispone «La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura»;

    visto l'andamento dei contagi da COVID tende a salire in tutte le regioni d'Italia, laddove si fosse impossibilitati a partecipare al concorso per forza maggiore, quindi per ragioni non dipendenti dalla volontà del candidato, come nel caso del COVID, i candidati saranno portati a sottovalutare certi piccoli sintomi e a presentarsi alla prova pur non essendo in ottimo stato di salute, per paura di non potere fare una prova suppletiva e perdere così l'occasione della vita;

    in un contesto simile c'è il serio rischio di mettere a rischio la salute di gran parte dei partecipanti alla prova, perché quello del concorso straordinario per molti rappresenta l'ultimo treno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

   rinviare il concorso straordinario ad una data successiva, da individuare tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di assicurare lo svolgimento della procedura in condizioni di massima sicurezza;

   in subordine prevedere una prova suppletiva per questi candidati, che in caso di sintomi sospetti o in quarantena non potranno partecipare alla prova.
9/2700/155. Bucalo, Frassinetti.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, contiene diverse misure di carattere economico e sanitario al fine di far fronte alla pandemia ancora in corso;

    nello specifico sono state adottate misure anche per facilitare il rientro alla normalità e potenziare il sistema scolastico, messo a dura prova dai cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi e per far fronte all'emergenza dovuta all'aumento della curva dei contagi;

    il decreto-legge n. 126 del 2019 ha modificato l'articolo 399 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, prevedendo espressamente che: «A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero»;

    gli insegnanti quindi assunti a partire dall'anno scolastico 2020/2021 saranno vincolati a rimanere nella scuola di titolarità per almeno cinque anni di servizio effettivo, senza alcuna possibilità di partecipare ai movimenti, neppure temporanei;

    la disposizione causa enormi difficoltà per quei docenti che hanno ottenuto l'incarico a chilometri e chilometri di distanza dalla propria dimora e che nel prossimo anno scolastico, anche qualora ci fossero posti disponibili nell'ambito o nel comune di preferenza, rimarranno bloccati presso la sede odierna;

    per molti docenti, dunque, ottenere dopo anni e anni di precariato l'agognato ruolo ha determinato l'allontanamento dalla propria quotidianità, dalle proprie famiglie e dai propri figli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di eliminare il vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di immissione in ruolo per tutti i docenti immessi in ruolo dall'anno scolastico 2020/2021 qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento.
9/2700/156. Frassinetti, Bucalo.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 46-bis del presente provvedimento contiene misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi;

    le misure sono state adottate per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova;

    nell'ambito di tali interventi sono stati stanziati 7 milioni di euro per l'anno 2020;

    in data 2-3 ottobre 2020, una fortissima calamità e un evento alluvionale di eccezionale gravità hanno colpito la Liguria ed il Piemonte, dove in appena 24 ore le precipitazioni hanno superato le cifre raggiunte nel 1958;

    in Piemonte, in particolare, le precipitazioni hanno registrato punte di particolare intensità nelle provincie di Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Cuneo;

    le precipitazioni sono state eccezionali, producendo estese e diffuse esondazioni dei corsi d'acqua, erosioni spondali, crollo di alcuni ponti, frane che hanno colpito beni immobili pubblici e privati, spesso pregiudicando anche servizi essenziali;

    i catastrofici danni provocati dagli eventi alluvionali con strade e infrastrutture ormai inagibili, ponti crollati, aziende sommerse dall'acqua, impongono una risposta repentina da parte delle Istituzioni impegnate nella ricostruzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune ulteriori iniziative normative per aumentare la dotazione finanziaria ed estendere l'ambito di applicazione del Fondo indicato in premessa a favore delle zone di Piemonte e Liguria colpite dall'alluvione del 2-3 ottobre 2020.
9/2700/157. Delmastro Delle Vedove.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca ulteriori misure per il sostegno e il rilancio dell'economia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'impiego degli ulteriori 25 miliardi di euro di scostamento di bilancio approvati dal Parlamento lo scorso 29 luglio;

    particolarmente delicata in questo periodo di emergenza è stata la gestione della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari italiani, dove, oltre agli aspetti sanitari e all'adozione, seppur non tempestiva, di protocolli di sicurezza per prevenire i contagi, gli agenti di polizia hanno affrontato gravi rivolte carcerarie;

    gli uomini e le donne della polizia penitenziaria hanno dovuto, pur sotto organico e con scarsa dotazione di mezzi, fronteggiare, con rischio per l'incolumità personale, detenuti rivoltosi armati di spranghe, coltelli e olio bollente;

    da tempo i sindacati di categoria denunciano la grave carenza organica della polizia penitenziaria, costretta a lavorare in condizioni di estrema difficoltà, tra turnazioni massacranti e straordinari non sempre retribuiti, con il rischio, purtroppo sempre più frequente, di subire aggressioni, sia fisiche che psicologiche, da parte dei detenuti;

    preoccupanti le parole del procuratore di Napoli Giovanni Melillo, in audizione presso la Commissione Antimafia della Camera dei deputati, che, parlando di alcune carceri del territorio, ha denunciato: «Il carcere è il luogo dove lo Stato esercita una assai limitata capacità di controllo. Sono fuori controllo, vi dominano le organizzazioni mafiose (...) In alcune carceri vi sono autentiche piazze di spaccio»;

    con nota protocollo n. 541/20 S.G. dello scorso 22 settembre, il sindacato di categoria ha denunciato che anche nelle carceri italiane sta crescendo il numero di contagi giornalieri e «tale circostanza potrebbe portare al verificarsi di nuove forme di protesta inscenate dalla popolazione detenuta con tutte le nefaste conseguenze che purtroppo abbiamo già avuto modo di vedere.»,

impegna il Governo:

   a procedere ad assunzioni nel corpo della Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie vigenti, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza e ordine all'interno delle strutture penitenziarie italiane e l'incolumità della popolazione carceraria;

   ad emanare tempestivamente protocolli uniformi in ordine alla gestione dei contagi all'interno delle carceri italiane.
9/2700/158. Ferro.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24 del presente provvedimento, al comma 2, prevede la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche;

    la crisi del COVID-19 o Coronavirus è una delle più grandi crisi sanitarie che la Nazione abbia dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario, la coesione sociale e l'economia;

    in assenza di immediati interventi, la tenuta finanziaria ed economica delle imprese dell'industria culturale sarà messa a rischio;

    autorevoli esponenti del mondo della cultura, a mezzo stampa, hanno chiesto strumenti straordinari, sottolineando le ragioni che sottostanno alla generale crisi del settore culturale e a una crescente precarietà per i lavoratori dello spettacolo;

    le Fondazioni Lirico-Sinfoniche dovranno raggiungere, entro il 2020, il pareggio economico e il tendenziale riequilibrio finanziario patrimoniale;

    il Commissario straordinario Gianluca Sole ha più volte sottolineato la necessità della ridefinizione delle strategie di intervento per il risanamento e il rilancio dell'attività delle Fondazioni lirico sinfoniche;

    Sole ha, inoltre, nel corso di un'audizione parlamentare, evidenziato come le Fondazioni Lirico-Sinfoniche abbiano subito un crollo dei ricavi a causa delle misure sanitarie, che impongono la presenza di massimo 200 persone in luoghi chiusi;

    una preoccupazione condivisa con le principali associazioni di categoria del settore dello spettacolo, come AGIS, ANEC, ATIP, Movimento Spettacolo dal Vivo, e della musica popolare contemporanea,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di promuovere, in ogni sede utile e con qualsiasi iniziativa, la revisione dei termini quantitativi di capienza delle sale da spettacolo, quali teatro e cinema, e dei concerti, sostituendoli con il criterio percentuale dei 2/3;

   b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per istituire un sistema di rendicontazione semestrale dei bilanci delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche da inviare alle commissioni parlamentari competenti.
9/2700/159. Mollicone.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto «Decreto Agosto», ha istituito un'Autorità per la laguna di Venezia, ente chiamato ad assorbire ed a riordinare le frammentate competenze gestionali della laguna di Venezia;

    per competenze, l'Autorità richiama il Magistrato delle Acque della Serenissima Repubblica di Venezia, nato nel XVI secolo, e poi richiamato nella legislazione nazionale italiana nel 1907, il quale tuttavia rispondeva ed operava a stretto giro e collaborazione con il territorio veneziano, e non rispondeva ad esigenze politiche di carattere centrale;

    l'iter che ha portato alla costituzione di questo ente ha in gran parte trascurato la possibilità di qualsiasi confronto con gli enti principalmente interessati da questo, quale il comune di Venezia, la città metropolitana di Venezia, i comuni della Gronda lagunare e la regione Veneto;

    la nomina del Presidente dell'Autorità, di competenza dello Stato centrale, non tiene debitamente conto delle istanze degli enti locali e territoriali maggiormente interessati da questa;

    data l'importanza che la laguna ricopre per l'economia di Venezia e del Veneto, è necessario che il vertice dell'Autorità sia caratterizzato da alte e riconosciute competenze tecniche, indipendente dalla politica, e tali esigenze dovrebbero altresì venire rappresentate nella composizione del Comitato di Gestione dell'Autorità, i cui componenti – i quali dovrebbero avere il più possibile cognizione del territorio – dovrebbero anch'essi venire nominati per riconosciute e conclamate competenze tecniche e non per ragioni di lottizzazione politica;

    l'articolato della misura, togliendo al comune di Venezia la competenza esclusiva sui canali ed i rii a traffico urbano della Città Storica e sugli scarichi idrici urbani, dà luogo ad incertezze interpretative ed applicative destinate ad inficiare l'operato dell'Autorità ed a incrementare le difficoltà di gestione in capo al comune di Venezia;

    l'articolo 95, nel complesso, non dispone altresì delle risorse sufficienti per la realizzazione di interventi manutentivi, tutelativi e di salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

    il sistema della Città lagunare e la sua morfologia comportano esigenze di realizzazione di interventi e conseguenti costi di gestione imparagonabili con quelli stanziati ordinariamente per altre città, in tal senso la progressiva riduzione delle risorse trasferite negli ultimi 10 anni ha peggiorato in modo significativo di immobili ed infrastrutture, che hanno raggiunto situazioni di necessità ed urgenza improcrastinabili, aggravate dai recenti eventi atmosferici di cui al 12 novembre 2019 scorso,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a:

   a) disporre la piena applicabilità del principio di leale collaborazione dell'Autorità con gli enti che esercitano funzioni amministrative nel suo medesimo ambito territoriale;

   b) ri-attribuire le competenze in materia di sanzioni amministrative, navigazione in laguna, rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico, nonché a restituire al comune di Venezia la competenza esclusiva sui canali, rii a traffico urbano della Città Storica e sugli scarichi idrici urbani ed in modo particolare tutte le competenze relative alle aree industriali di Porto Marghera;

   c) modificare il criterio di nomina del Presidente dell'Autorità e del Comitato di Gestione, basandolo su una effettiva e comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori in cui l'Autorità è chiamata ad operare;

   d) incrementare i componenti del Comitato di Gestione nominati dalla regione Veneto, comune di Venezia e città metropolitana di Venezia;

   e) stanziare un piano decennale di interventi straordinario per il territorio di Venezia nella misura di almeno 150 milioni di euro annui;

   f) trasferire i poteri di vigilanza e controllo sull'ente in capo al Presidente del Consiglio dei ministri.
9/2700/160. Caretta, Ciaburro.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 14 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «Decreto Rilancio» ha disposto, all'articolo 119, un rafforzamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus, con una detrazione pari al 110 per cento dell'importo relativo agli interventi effettuati, misura ulteriormente ampliata in sede di conversione;

    ad integrazione del predetto decreto, l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 24/E dell'8 agosto 2020, interpretativa delle disposizioni inerenti alle predette agevolazioni;

    come specificato dalla circolare, l'agevolazione al 110 per cento «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti»;

    da questa interpretazione dell'articolo 119 consegue quindi l'esclusione di una grandissima pluralità di edifici plurifamiliari se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, in quanto non costituiscono condominio;

    nonostante le modifiche disposte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, gli incentivi per la riqualificazione energetica non saranno applicabili in tutti i contesti, infatti anche dove l'intervento rispetti il principio di fattibilità tecnica, le tempistiche tecnico-burocratiche che il percorso di riqualificazione energetica richiede possono prolungare i lavori oltre misura;

    nella sola fase di inizio dei lavori sono necessari quattordici differenti documentazioni, che diventano almeno ventuno nella fase di avanzamento dei lavori e trenta nella fase di conclusione degli stessi, fermo restando che – sulla base dei diversi interventi – i documenti richiesti possono essere anche più di trenta, in assenza di una semplificazione più organica dello strumento;

    nel caso esemplare della costruzione di un cappotto termico occorrono trentotto adempimenti tecnici tra progetto, asseverazioni, visti di conformità e contabilità, nonché svariati mesi di attesa per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche necessarie;

    moltissimi enti locali, a causa dell'emergenza da COVID-19 e conseguente lavoro da remoto, hanno visto la loro attività amministrativa fortemente rallentata, allungando ulteriormente i tempi di realizzazione delle opere laddove siano necessari adempimenti da parte degli enti locali stessi;

    il Governo, in data 10 settembre 2020, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/02648/019, con il quale si impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di dispone una semplificazione radicale dello strumento super bonus 110 per cento, ad estendere la misura almeno fino al 31 dicembre 2024, nonché di garantire la piena applicabilità dell'incentivo anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;

    in tal senso nel «Decreto Agosto», ed i decreti del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre 2020, attuativi del presente super bonus, non hanno recepito gli impegni di cui al predetto ordine del giorno, pertanto permangono i problemi di interpretazione ed applicabilità dell'incentivo per gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti nonché di durata del beneficio, la quale, nonostante gli annunci dell'esecutivo, ad oggi non è ancora stata prorogata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

   a) dare la piena e totale applicabilità del bonus 110 per cento, attraverso ulteriori iniziative normative, anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti ad un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;

   b) a disporre una semplificazione del bonus 110 per cento mediante appositi interventi normativi, andando a ridurre le documentazioni richieste e le tempistiche dei lavori, ed a semplificare gli ambiti applicativi dell'intera disciplina con un intervento organico anche sulle normative attuative;

   c) a prolungare, attraverso ulteriori iniziative normative, la fruibilità del bonus 110 per cento almeno fino al 31 dicembre 2024.
9/2700/161. Ciaburro, Caretta.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una serie di disposizione volte a introdurre e implementare ulteriormente misure di sostegno finanziario alle imprese, ai lavoratori, agli enti territoriali, nonché in materia di salute e politiche sociali;

    la grave emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19 ha richiesto un doveroso e necessario aumento delle operazioni di controllo e presidio da parte delle Forze dell'Ordine, al fine di garantire la corretta esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione epidemiologica;

    siffatte operazioni richiedono, tuttavia, un altrettanto incremento del personale dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico che, in virtù dello stato di emergenza, dovrebbe avvenire in tempi rapidi, evitando le lungaggini di nuove procedure concorsuali;

    è noto che i suddetti comparti soffrono di una grave carenza di organico e di mezzi indispensabili per poter adempiere efficacemente alle funzioni di difesa e di sicurezza del territorio cui sono preposti;

    l'emergenza epidemiologica impone un fondamentale dovere di superamento di siffatte problematiche che, come detto, potrebbe rapidamente avvenire procedendo allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici ancora valide, rivolti sia al personale civile che ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4);

    tale azione di Governo rappresenterebbe un segnale importante per attribuire la dovuta e giusta dignità professionale oltre che personale ai tanti aspiranti candidati idonei che – dopo aver superato le prove scritte e quelle piscoattitudinali – legittimamente attendono, alcuni anche da diversi anni, di poter contribuire alla difesa della Nazione;

    in particolare, i volontari in ferma prefissata che si sono classificati come idonei nelle graduatorie, come noto, hanno già maturato durante il loro percorso lavorativo, oltre che di studio, le dovute conoscenze e competenze utili per il ruolo richiesto e soprattutto indispensabili in questo tragico momento storico;

    coloro che hanno partecipato ai concorsi e che attendono lo scorrimento delle graduatorie rappresentano, senza dubbio, una risorsa alla quale poter attingere non solo per ripianare le gravi carenze di organico ma anche per evitare ulteriori e maggiori oneri che deriverebbero nell'ipotesi in cui si preferisse arruolare personale mediante l'espletamento di nuovi concorsi pubblici;

    l'ampliamento di organico, inoltre, mediante l'avvio di nuovi concorsi, non solo contrasterebbe con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa in base al quale lo scorrimento delle graduatorie preesistenti e vigenti deve costituire la regola, mentre l'avvio di un nuovo concorso dovrebbe costituire l'eccezione e richiedere perciò una approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Consiglio di Stato, sentenza dell'adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011), ma al contempo comporterebbe nuovi e maggiori onori per la finanza pubblica ed esporrebbe concorrenti e personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure ad un elevato rischio di contagio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere allo scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici espletati nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, al fine di attingere rapidamente personale qualificato, fronteggiare adeguatamente la grave emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19, evitare maggiori costi e contenere il rischio di contagio.
9/2700/162. Cirielli.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono urgenti misure a sostegno del lavoro;

    al riguardo, si attende da tempo una riforma complessiva del sistema fiscale che determini un adeguato taglio del cuneo fiscale, che incida equamente su tutti i redditi da lavoro e parti da una revisione dell'Irpef;

    in vista di una riforma del sistema delle detrazioni fiscali, è stata introdotta una misura di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, all'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020;

    considerando che ancora non è stato posto in essere un provvedimento che modifichi adeguatamente il sistema delle detrazioni, si ritiene che la predetta disposizione di taglio del cuneo fiscale vada prorogata oltre il mese di dicembre 2020,

impegna il governo

ad introdurre disposizioni normative che proroghino l'efficacia della detrazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, già nel prossimo provvedimento utile.
9/2700/163. Rizzetto.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    a seguito del terremoto del 1 settembre 2019 nell'Italia centrale, Norcia e Cascia, tra i centri più colpiti, si ritrovano ancora a fare i conti con i danneggiamenti di molte unità abitative, commerciali e culturali; le autorizzazioni, i lavori di ricostruzione, i cantieri avviati vanno a rilento;

    un enorme problema per il benessere dei cittadini, soprattutto dal punto di vista economico, ma non solo;

    tale evento subito dalle due cittadine umbre non è tenuto per niente in considerazione dai vari decreti emanati dal Governo in occasione dell'emergenza Covid-19 (che vanno a modificare ed estendere le misure contenute nel decreto sismabonus del 2016) e i loro cittadini non potranno quindi usufruire delle agevolazioni del sismabonus;

    riteniamo sia una grave ingiustizia che si perpetra in territori già soggetti ad altre calamità nel passato e che periodicamente si ritrova a dover affrontare di questi problemi,

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni anche agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei confronti dei soggetti che hanno subito danneggiamenti certificati da ordinanze sindacali nei territori dei comuni di Norcia e Cascia in seguito agli eventi sismici del 1° settembre 2019.
9/2700/164. Trancassini.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 95 del decreto-legge in esame istituisce l'Autorità per la Laguna di Venezia (di seguito «Autorità») quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, soggetto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    fra le funzioni dell'Autorità si annoverano l'approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione del MOSE, nonché la progettazione e gestione di interventi di salvaguardia della laguna e il coordinamento e sorveglianza su tali interventi;

    nell'ambito delle sue funzioni l'Autorità promuove lo studio e la ricerca applicata volti alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna, anche attraverso il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici;

    sul territorio di Venezia, con specifico riguardo alla sua laguna e sulle medesime tematiche oggetto delle funzioni dell'Autorità, opera, già da circa vent'anni il Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (di seguito «CORILA»), associazione no-profit – vigilata dal Ministero dell'università e della ricerca – tra l'Università Ca' Foscari, l'Università IUAV, l'Università di Padova, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, la cui istituzione fu richiesta nel 1997 dal Comitatone di indirizzo e controllo istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

    il CORILA vanta un'esperienza consolidata nel coordinamento sistematico fra le ricerche del settore, offrendo da decenni materiali e supporto a tutte le amministrazioni pubbliche (Autorità portuale, comuni, regione, ARPAV, ISPRA, DG eurounitarie, Ministeri e Unesco, per citarne alcune) che hanno ritenuto di avvalersi del suo know-how dall'altissimo profilo tecnico-scientifico;

    da più di cinquant'anni in Italia si affronta il tema della necessità di creare e beneficiare di un dialogo costante e costruttivo fra mondo della ricerca e mondo della pubblica amministrazione, nella consapevolezza che entrambi hanno a cuore esclusivamente l'interesse pubblico e si radicano e sviluppano su risorse che sono pubbliche ma che sono preordinate esclusivamente alla realizzazione di interessi che sono di tutta la collettività;

    in una fase congiunturale recessiva come quella che stanno affrontando tutti i paesi del mondo diventa assolutamente necessario recuperare e valorizzare tutte le risorse presenti sul territorio nazionale, accompagnando i nuovi interventi come l'istituzione dell'Autorità con il riconoscimento e il rafforzamento delle esperienze già presenti e preposte ad analoghe tematiche, come può dirsi per il CORILA;

    sotto questo versante desta forte perplessità il mancato coinvolgimento del Ministero dell'università e della Ricerca nel Comitato di gestione dell'Autorità, il quale, in ambito ministeriale, ricomprende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma non il Ministero che più specificamente si preoccupa di vigilare su quelle università, enti e centri di ricerca che studiano da decenni tematiche come quelle che interessano l'Autorità per la Laguna di Venezia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi di commistione e collaborazione fra l'Autorità per la Laguna di Venezia e il CORILA, in particolare prevedendo che l'Autorità si avvalga di quest'ultima nell'attività di promozione e sostegno alla ricerca;

   a valutare l'opportunità di ricomprendere fra i componenti del Comitato di gestione dell'Autorità, oltre ai rappresentanti degli altri ministeri, anche un analogo rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, rafforzando anche il Comitato consultivo con un componente nominato dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e del sistema delle università venete al fine di assicurare una più stretta collaborazione fra ricerca scientifica e Autorità.
9/2700/165. Moretto, Fregolent, D'Alessandro.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge in esame dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'importo minimo annuo dovuto per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro;

    tale misura comporta un aumento eccessivo e irragionevole (fino a sette volte l'importo minimo attuale) dei canoni demaniali marittimi minimi per settori cruciali per la ripartenza del Paese e il rilancio dell'economia, quali la pesca e l'acquacoltura;

    il settore ittico – ma in particolare la piccola pesca e l'acquacoltura – è stato duramente messo alla prova durante il periodo del lockdown, rendendo ancor più fragile un comparto che da anni vive difficoltà ampiamente sedimentate e che per effetto della pandemia ora risentono anche della lenta ripresa del turismo e del settore HORECA;

    un simile aumento appare del tutto illogico, irrazionale e del tutto incoerente rispetto alle misure di supporto al settore approntate dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali nel corso di questi ultimi mesi;

    da ultimo con il decreto Rilancio, il Governo, su impulso del suddetto Ministero si è infatti adoperato per estendere le misure di carattere generale di sostegno al reddito al comparto, e introdurre misure specifiche a supporto della pesca e dell'acquacoltura, come ad esempio le garanzie Ismea e l'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 in favore dei pescatori autonomi, soci di cooperative e non, che esercitano professionalmente la pesca nelle acque marittime, interne e lagunari, recentemente messe a disposizione per l'inoltro delle domande sul sito Inps;

    appare del tutto necessario, dunque, intervenire per mettere al riparo il settore della pesca e dell'acquacoltura dall'aumento dei canoni demaniali marittimi minimi, così da non compromettere la tenuta delle misure di sostegno e degli sforzi profusi finora,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere i settori della pesca e dell'acquacoltura dall'applicazione del nuovo importo minimo annuo previsto per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime.
9/2700/166. Gadda, Moretto, Paita, Scoma, Marco Di Maio, Fregolent, D'Alessandro.

   La Camera,

   premesso che:

    il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha prodotto criticità molto serie sul fronte sanitario, con conseguenti ripercussioni anche alla luce delle misure di lockdown necessarie al contrasto della pandemia sulla tenuta sociale ed economica del Paese;

    negli ultimi anni migliaia di risparmiatori non hanno potuto riscuotere le polizze (stipulate magari dai loro genitori) perché trascorsi più di due anni dalla morte dell'assicurato. I loro soldi erano stati trasferiti dalle compagnie al Fondo dormienti, senza nessuna possibilità di essere risvegliate. Nel 2012 il termine di prescrizione per le polizze vita da 2 a 10 anni. Così resta più tempo per recuperare i soldi legati a una polizza vita scaduta e «dimenticata», prima che la compagnia giri i soldi al «Fondo dormienti»;

    in base all'avviso pubblico del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre ultimo scorso è stata prevista la possibilità di inviare fino al 30 ottobre 2020 le richieste di rimborso alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che è stata incaricata dal Ministero dello sviluppo economico della gestione degli indennizzi parziali in favore dei consumatori, titolari di polizze vita affluite al Fondo dei cosiddetti «Rapporti dormienti» danneggiati dalle modifiche intervenute, con efficacia retroattiva, in materia di prescrizione;

    il rimborso tuttavia spetta soltanto per le polizze prescritte prima del 1° gennaio 2012 e scadute senza che i beneficiari abbiano incassato i soldi entro i termini che partono dal giorno della morte dell'assicurato o dalla data di scadenza dell'assicurazione;

    la motivazione dei continui cambiamenti alla normativa è da individuare nello sconvolgimento causato proprio legislatore con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 134 del 2 agosto 2008, convertito nella legge 27 ottobre 2008 n. 166, il quale ha previsto che le prestazioni dovute in forza di polizze vita che non siano state reclamate nel termine di prescrizione di cui all'articolo 2952 del codice civile (cosiddette polizze dormienti) debbano essere devolute al «fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie» istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005: «345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2 comma 1 del Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, che non sono stati reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343».

    tuttavia, con la previsione legislativa di cui alla legge n. 166 del 2008, che impone di devolvere al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle polizze non reclamati, tale politica di favore per i sottoscrittori, non poteva essere rispettata dalle società emittenti le quali non erano più titolari del diritto, con conseguente esplosione del contenzioso tra queste ed i beneficiari delle polizze;

    è nata quindi la necessità di innalzare a dieci anni il termine di prescrizione originariamente fissato in uno e, proprio al fine di arginare il fenomeno creatosi con il decreto ministeriale 28 ottobre 2016, in esecuzione del disposto normativo fissato all'articolo 148, comma 1, legge n. 388 del 2000, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad individuare le iniziative volte a favorire il rimborso delle cosiddette «polizze dormienti», affluite nel Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 343, legge n. 266 del 2005;

    con il predetto decreto si è, difatti, affrontato il tema delle polizze dormienti, garantendo un rimborso parziale a favore dei beneficiari di tutte quelle polizze ormai prescritte, i cui fondi sono stati automaticamente devoluti al Fondo rapporti dormienti istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che hanno pertanto subito un pregiudizio diretto od indiretto a causa delle modifiche legislative intervenute in materia di prescrizione delle polizze vita;

    il Ministero dello sviluppo economico aveva stabilito che dal 1° marzo (e fino al 30 aprile 2017) sarebbe stato possibile presentare alla CONSAP la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti che erano andate in prescrizione prima del 1o gennaio 2011, utilizzando allo scopo, secondo le disposizioni dell'articolo 148 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 una parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), riassegnate al capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del proprio bilancio, affidando la gestione dell'attività restitutoria alla Consap;

    tale attività ha comportato un ristoro economico, inizialmente totale (con il primo decreto Ministero dello sviluppo economico di riparto) e, successivamente, parziale e decrescente (a partire dal secondo e terzo decreto di riparto) dei beneficiari delle polizze vita prescritte;

    è emerso tuttavia che, nonostante il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze fosse finalizzato a corrispondere somme a titolo di indennizzo nei confronti dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, le risorse dello stesso sono rimaste vincolate fino alla scadenza dei diversi termini prescrizionali delle richieste di rimborso da parte dei titolari dei conti dormienti e, nel caso di specie, perché non erano noti, al Ministero, i tempi e gli esiti delle procedure di rimborso pendenti. Il Fondo di salvaguardia, pertanto, ha perduto l'originaria ed esclusiva vocazione a tutela delle vittime di frodi finanziarie acquisendo, in tal modo, una natura plurifunzionale;

    si dispone tuttavia che nel caso di erronea devoluzione al Fondo di somme non dovute (tra le quali le polizze vita), da parte dell'intermediario, quest'ultimo ha l'obbligo, in alternativa, di rimborsare gli aventi diritto che reclamino la restituzione ovvero di ripristinare le condizioni antecedenti la data di versamento, entro il termine di prescrizione della pretesa. In tale circostanza, l'intermediario provvede ad inoltrare la relativa istanza di rimborso, corredata della necessaria documentazione, alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (Consap);

    si ha diritto al rimborso se la polizza prescritta soddisfa le seguenti condizioni:

     l'evento (la morte o la scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato è avvenuto dopo il 1° gennaio 2006;

     la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima del 1° gennaio 2012;

    se la domanda sarà accolta, però, verrà pagato solo il 50 per cento dell'importo della polizza e se le richieste saranno superiori alle risorse disponibili si procederà a un rimborso parziale anche della quota del 50 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure finalizzate a una nuova disciplina del Fondo dei «rapporti dormienti» che:

   a) consenta un ristoro totale degli aventi diritto al rimborso;

   b) preveda un ristoro totale degli aventi diritto alle somme derivanti da polizze vita erroneamente devolute dall'intermediario al Fondo.
9/2700/167. De Filippo, Fregolent, D'Alessandro.

   La Camera,

   premesso che

    la crisi economica, conseguenza inevitabile dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ha ulteriormente aggravato le condizioni delle aree che già cercavano di risollevarsi da crisi industriali;

    il comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto-legge n. 148 del 2015 dispone che, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa;

    l'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con successive modificazioni dalla legge n. 96 del 2017 prevede che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, di cui sopra, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga;

    il provvedimento in esame prevede sia delle agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali tra le quali il Molise sia la concessione di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, anche ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia;

    la regione Molise è riconosciuta tra le aree di crisi industriale complesse, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2016, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, un incremento delle risorse finanziarie per la regione Molise, destinato a consentire l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in deroga ai lavoratori appartenenti alla suddetta regione.
9/2700/168. Occhionero, Fregolent, D'Alessandro.

   La Camera,

   premesso che:

    la grave pandemia che ha colpito il nostro Paese ha messo a dura prova cittadini ed imprese imponendo di assumere misure straordinarie ed efficaci per tutelare e rilanciare l'economia italiana;

    uno degli strumenti che può essere indubbiamente utile a tale scopo è quello della transazione fiscale che, però, per come è oggi prevista, ha stentato e stenta a decollare, privando non solo i contribuenti, ma l'intero sistema, di un aiuto fondamentale per l'uscita dalle crisi;

    con le modifiche apportate dal Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38) l'istituto della transazione fiscale è stato fortemente incentivato, soprattutto nella forma di cui all'articolo 63 del Codice, che può accompagnare l'accordo di ristrutturazione dei debiti, con riguardo in primis alla tempistica;

    a seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, l'entrata in vigore del Codice è stata rinviata dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021;

    con la riforma del Codice della Crisi, tuttavia, l'istituto della transazione fiscale viene fortemente incentivato, sia sul piano dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, sia con riguardo – e soprattutto – alle tempistiche;

    proprio sul piano delle tempistiche il Codice prevede che il debitore, in vista di un accordo di ristrutturazione, possa presentare una proposta di transazione fiscale e l'amministrazione abbia 60 (sessanta) giorni per valutarla; dopodiché, se quest'ultima non provvede o rigetta la proposta, il tribunale ha il potere di omologare comunque l'accordo di ristrutturazione, «sostituendosi» al Fisco quando la sua adesione sia indispensabile ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge e sempre che, sulla base della relazione di professionista terzo, la proposta di soddisfacimento dell'Erario risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

    si tratta di una novità fondamentale, che avrà un ruolo fortemente propulsivo verso la conclusione dei futuri accordi di ristrutturazione, contestualmente «sollecitando» l'amministrazione a valutare con attenzione le proposte formulate dai contribuenti (pena il rischio, per l'Agenzia, di subire passivamente l'omologazione da parte dell'autorità giudiziaria);

    secondo la relazione di accompagnamento al Codice, la ratio di questa innovazione è proprio quella di «superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi», laddove la proposta di ristrutturazione dei debiti tributari sia conveniente per l'amministrazione finanziaria e per tutti i creditori coinvolti nella ristrutturazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie per anticipare l'entrata in vigore dell'istituto della transazione fiscale.
9/2700/169. Ferri, Fregolent, D'Alessandro.

   La Camera,

   premesso che:

    in considerazione della previsione dell'articolo 99 del disegno di legge: A.C. 2700 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) che proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali;

    in considerazione della delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato al 31 Gennaio 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

    in considerazione che nel primo semestre del 2020 l'economia italiana è stata interessata da una contrazione del Pil mai osservata nelle serie storiche disponibili, inoltre la prolungata estensione del lockdown associata al deterioramento del quadro macroeconomico internazionale, ha reso la caduta del Pil nel secondo trimestre del 2020 molto profonda e quasi impossibile da recuperare nel secondo semestre 2020;

    in considerazione delle stime inserite nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 secondo cui l'innalzamento del livello di incertezza e la riduzione del reddito disponibile ostacoleranno il pieno recupero dei consumi differiti e comporteranno nel complesso una riduzione marcata degli acquisti da parte delle famiglie rispetto allo scorso anno;

    in considerazione che dopo il 15 ottobre saranno possibili i pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;

   considerato lo scenario macroeconomico tendenzialmente molto negativo per tutto il 2020 e per la prima parte del 2021 secondo i principali operatori ed analisti finanziari, l'eventuale ripresa della riscossione tributaria potrebbe ulteriormente indebolire la posizione finanziaria di molti operatori economici e nuclei familiari,

impegna il Governo

con il primo provvedimento legislativo utile di rinviare i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali per tutta la durata dello stato di emergenza derivante dal rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19).
9/2700/170. Zennaro, Trano, Piera Aiello, Rizzone, Aprile, Ermellino.

   La Camera,

   premesso che:

    dall'inizio dell'emergenza il Parlamento è impegnato nel predisporre strumenti e risorse utili a calmierare gli effetti negativi della crisi in tutti i settori della nostra economia;

    il trasporto ferroviario, in particolare a lunga percorrenza, soffre del calo degli introiti derivanti dalla riduzione della capienza e della domanda proveniente dal mercato;

    tale situazione pesa sulle casse di tutte le compagnie ferroviarie europee tra cui la francese SNCF la quale, così come riportato il 3 agosto da skytg24, ha perso negli ultimi sei mesi 2,4 miliardi a fronte dell'utile di 20 milioni nello stesso periodo del 2019;

    una situazione altrettanto negativa si sta concretizzando in Germania, dove Deutsche Bahn, colosso dei trasporti da oltre 44 miliardi di ricavi, nei primi sei mesi dell'anno ha perso 3,7 miliardi, con il fatturato che è sceso dell'11,4 per cento da 22,8 a 19,4 miliardi;

    il mercato dell'alta velocità/lunga percorrenza italiano si contraddistingue per la presenza di due compagnie ferroviarie le quali svolgono un ruolo strategico per la mobilità interna al nostro Paese;

    queste compagnie rischiano di non essere più in condizione di sostenere il business o l'erogazione del servizio in talune aree del Paese;

    la gravità della situazione è ben riassunta dalle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato di NTV La Rocca, il quale il 6 settembre 2020 ha dichiarato su Repubblica che: «se permangono certe condizioni nel giro di due mesi a fermeremo con gravi ripercussioni sull'occupazione: ci sono 1.500 famiglie a rischio che arrivano a 5 mila considerando l'indotto»;

    è fondamentale scongiurare una crisi del settore che potrebbe avere ricadute devastanti non solo sull'occupazione diretta delle aziende erogatrici del servizio di trasporto, ma anche per tutto l'indotto che è coinvolto nella manutenzione, nell'erogazione del servizi accessori fino alla produzione stessa del materiale rotabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre di misure di sostegno dedicate al comparto ferroviario e al suo indotto al fine di ridurre gli effetti negativi della crisi del settore.
9/2700/171. Mantovani.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene, nel Capo III, disposizioni in materia di tutela della salute e potenziamento del servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di garantire la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale, l'integrazione socio-sanitaria, l'inter-professionalità e la presa in carico del paziente;

    nel perseguimento di questi stessi obiettivi, con decreto in data 8 settembre 2020, il Ministro della salute ha istituito una commissione per la riforma del modello assistenziale sanitario e sociosanitario dedicato alla popolazione anziana, incaricata di elaborare proposte in materia di riorganizzazione del sistema stesso per «favorire una transizione dalla residenzialità a servizi erogati sul territorio e di ridefinire il continuum assistenziale, suggerendo modalità strumenti innovativi e digitali»;

    tra i sedici commissari all'uopo nominati vi sono personalità del mondo scientifico, scrittori, poeti, registi, giornalisti e teologi. Si registra, invece, l'esclusione, sorprendente, dei rappresentanti del mondo del sociale, del terzo settore, delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle strutture analoghe che erogano servizi in favore di anziani e persone in condizione di fragilità;

    le strutture in questione, così come le associazioni, i volontari e i moltissimi professionisti che compongono le reti di sostegno costituiscono un pilastro fondamentale dell'attuale sistema di assistenza rivolto agli anziani;

    non si comprende, dunque, per quale ragione gli stessi non siano stati adeguatamente coinvolti e rappresentati nell'ambito della predetta commissione; non si comprende, invero, come si possa concepire un progetto di riforma del sistema di assistenza dedicato alle persone anziane, escludendo gli attori che quotidianamente contribuiscono, in prima linea, al concreto funzionamento dello stesso;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, il Governo ha già lasciato sole le strutture assistenziali, i volontari e gli operatori nei momenti più duri dell'emergenza, senza fornire loro le indicazioni, le dotazioni strumentali e le risorse necessarie per affrontarla. Una nuova esclusione, anche dai lavori sull'avviato progetto di riforma, sarebbe quindi inaccettabile e controproducente,

impegna il Governo

a integrare la composizione della commissione citata in premessa, garantendo nell'ambito di essa l'adeguata rappresentanza del mondo dei sociale, del Terzo settore, dei rappresentanti delle RSA e delle strutture analoghe che erogano servizi in favore delle persone anziane.
9/2700/172. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula contiene, al Capo IV, disposizioni in materia di scuola ed emergenza, finalizzate ad agevolare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021;

    nell'ambito di tali misure, tuttavia, il Governo non ha nuovamente dimenticato la posizione delle persone con disabilità e, in particolare, di quelle con disabilità uditive, la cui comunicazione e interazione con gli altri è ostacolata in questo periodo dall'uso diffuso delle mascherine che impediscono la lettura del labiale;

    il problema in questione è già stato sollevato dall'Ente nazionale sordi e già diverse aziende risultano aver richiesto alle Amministrazioni competenti l'autorizzazione alla produzione di dispositivi di protezione speciali, adatti a consentire la comunicazione delle persone non udenti;

    secondo alcuni articoli di stampa, il Comitato tecnico scientifico avrebbe dato il via libera nel mese di settembre all'utilizzo, in ambito scolastico, di specifiche mascherine idonee a consentire la lettura del labiale (mascherine trasparenti), indispensabili per la comunicazione dei ragazzi sordi e con disabilità uditive;

    ad oggi, tuttavia, non si hanno informazioni in ordine all'effettiva autorizzazione e certificazione di tali dispositivi da parte delle autorità competenti né, tantomeno, sulla loro distribuzione presso gli istituti scolastici e i servizi educativi per l'infanzia ove gli stessi risultano necessari;

    la questione ha già formato oggetto dell'ordine del giorno 9/02447-A/023, a prima firma dell'onorevole Cecchetti, approvato dall'Aula nella seduta del 13 maggio 2020,

impegna il Governo

a dare seguito all'impegno assunto attraverso l'approvazione dell'ordine del giorno citato in premessa, garantendo la produzione e la distribuzione su scala nazionale di mascherine speciali per persone sorde (mascherine trasparenti o mascherine per lettura del labiale) che consentano la lettura delle labbra e del linguaggio dei segni al fine di rendere più accessibile la comunicazione e l'interazione con gli altri da parte delle persone sorde, anche in ambito scolastico.
9/2700/173. Sutto, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21-bis del decreto-legge all'esame dell'Aula prevede misure a sostegno dei genitori lavoratori dipendenti i cui figli minori di quattordici anni siano stati sottoposti alla misura della quarantena da parte del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale a seguito di contatto verificatori all'interno del plesso scolastico;

    la norma in questione, che prevede il ricorso al lavoro agile e, in subordine, a congedi parzialmente retribuiti, non fornisce alcuna tutela nei riguardi dei genitori lavoratori autonomi che si trovino nella medesima situazione, anche quelli con figli con disabilità;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, le agevolazioni in questione andrebbero rafforzate ed estese anche a beneficio dei genitori lavoratori autonomi, con disapplicazione peraltro del limite di età di quattordici anni in riferimento ai figli con disabilità, tenuto conto della necessità di supportare i nuclei familiari a fronte delle interruzioni dei servizi scolastici e dei periodi di quarantena che presumibilmente si presenteranno con maggiore frequenza nei prossimi mesi,

impegna il Governo

a prevedere adeguate misure di sostegno, sotto forma di congedi retribuiti o altri strumenti analoghi, nei riguardi dei genitori lavoratori autonomi i cui figli siano stati sottoposti alla misura della quarantena da parte del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale, rimuovendo peraltro ogni limite di età nell'applicazione dei benefici, in riferimento ai figli con disabilità.
9/2700/174. De Martini, Locatelli, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede misure in materia di tutela della salute ed emergenza;

    l'obiettivo di tali misure dovrebbe essere quello di assicurare una corretta gestione dell'epidemia da COVID-19, ricercando un punto di equilibrio tra precauzione, corretto utilizzo delle risorse e necessità di agevolare la ripartenza economica del Paese in seguito ai mesi di lockdown;

    nell'attuale situazione epidemica, caratterizzata dall'abbassamento dell'età media dei soggetti positivi e dalla percentuale crescente degli asintomatici, l'anzidetto punto di equilibrio potrebbe essere ricercato attraverso un abbassamento del periodo di quarantena attualmente previsto, in linea con le decisioni in questo senso prese da molti altri Paesi membri dell'Unione europea;

    tale riduzione del periodo di isolamento consentirebbe di alleggerire l'impatto economico e sociale della pandemia, destinato inevitabilmente a crescere nei prossimi mesi, garantendo al contempo la sicurezza della popolazione e la tutela dell'interesse alla salute pubblica;

    lo stesso Governo, per il tramite di suoi esponenti e consulenti tecnici, ha riconosciuto l'esigenza di prevedere una riduzione del tempo di quarantena a dieci giorni, con contestuale superamento del criterio del doppio tampone negativo per i soggetti positivi, considerate le recenti indicazioni dell'OMS e le decisioni di segno analogo prese a livello europeo,

impegna il Governo:

   a ridurre il periodo quarantena e/o isolamento da quattordici a dieci giorni, tenuto conto delle recenti evidenze scientifiche e delle decisioni in questo senso prese dagli altri Stati membri dell'Unione europea;

   a rivalutare i criteri per la dimissione dei pazienti COVID-19 dall'isolamento, prevedendo il superamento del cosiddetto doppio tampone, in linea con le recenti indicazioni diramate dall'Organizzazione mondiale della sanità.
9/2700/175. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca disposizioni urgenti, in materia di salute ed emergenza;

    in tali materie, peraltro, il citato decreto-legge non contempla misure in materia di sostegno alle persone con disabilità o gravi patologie, i cui bisogni si sono accentuati nelle more della predetta emergenza COVID-19;

    per migliorare la qualità della vita di tali persone e, in particolare, dei bambini appartenenti a queste categorie sarebbe opportuno incentivare le attività terapeutiche complementari che, negli ultimi anni a questa parte, sono state sperimentate con successo, al fine di accrescere il loro senso di autonomia e migliorare il loro benessere psicofisico;

    tra le attività in questione, ha riscontrato particolare interesse la «mototerapia», – o FMX Therapy (acronimo di Freestyle Motocross Therapy) – la quale prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross freestyle per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i genitori e i medici curanti;

    il progetto, nato da un'idea del campione di motocross freestyle Vanni Oddera, è stato recentemente oggetto di studio da parte dell'équipe medica diretta dalla Dottoressa Franca Fagioli, presso il reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino;

    i risultati dell'indagine, pubblicati sulla rivista European Journal Of Integrative Medicine, hanno confermato gli importanti benefici assicurati dalla mototerapia in termini di riduzione nella percezione del dolore, per quanto riguarda i pazienti, nonché di riduzione del livello di stress, per quanto riguarda i genitori, con aumento per gli uni e per gli altri delle emozioni positive a discapito di quelle negative;

    è chiara l'esigenza di incentivare simili progetti nell'interesse dei moltissimi bambini e ragazzi più deboli e delle loro famiglie,

impegna il Governo

a riconoscere formalmente la mototerapia e gli importanti benefici in ambito sociosanitario ad essa correlati, formulando protocolli condivisi con le associazioni e gli enti locali al fine di incentivarne la più ampia diffusione in ambito ospedaliero e domiciliare, garantendo comunque il rispetto delle necessarie misure di sicurezza, l'accordo di genitori e medici curanti e la partecipazione riservata a piloti esperti.
9/2700/176. Panizzut, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia da COVID-19, che il decreto all'esame dell'Aula si propone di superare, sta generando gravissime ricadute per l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone sordocieche e pluriminorate sensoriali;

    com'è noto, la modalità principale di comunicazione di queste persone si basa sul contatto con le mani e con le altre persone; contatti che negli ultimi mesi sono stati fortemente limitati in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19;

    le nuove regole di distanziamento sociale hanno confinato queste persone in una situazione di isolamento nell'isolamento, alla quale occorre urgentemente porre rimedio, recependo le istanze che, proprio a questo fine, sono state avanzate dalle associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti, da ultimo, in occasione della III Giornata nazionale delle persone sordocieche, celebratasi il 27 giugno scorso;

    tra gli interventi richiesti da anni, divenuti urgenti e improcrastinabili a causa dell'emergenza sanitaria in corso, vi è in primis la modifica della legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche;

    nonostante le istanze avanzate, infatti, la citata legge dispone ancora oggi il riconoscimento delle disabilità che affliggono una persona sordocieca, ovvero la sordità e la cecità, in maniera disgiunta tra loro, mentre tali condizioni andrebbero accertate unitamente riconoscendo così in maniera effettiva la sordocecità come disabilità specifica;

    a ciò si aggiunga che il combinato disposto tra la citata legge n. 107 e la legge 20 febbraio 2005, n. 95, a cui si rimanda per il riconoscimento specifico della condizione di sordità, esclude la possibilità di vedere accertata tale condizione ai soggetti che hanno perduto l'udito dopo il compimento del dodicesimo anno di età;

    inoltre, la medesima legge n. 107 andrebbe perfezionata sotto il profilo dell'assistenza e del supporto ai familiari che vivono quotidianamente la condizione di disabilità e che si fanno carico, tra le altre, delle spese per il personale di sostegno, fondamentale per l'inserimento dell'individuo nella società;

    il provvedimento all'esame dell'Aula, pur prevedendo misure in materia di assistenza e supporto alle persone con disabilità, non prevede misure specificamente rivolte al superamento delle anzidette criticità,

impegna il Governo:

   a modificare le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, con la previsione del riconoscimento congiunto delle condizioni di sordità e cecità;

   a riconoscere la condizione di invalidità civile per i soggetti divenuti sordi successivamente all'età evolutiva, anche ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite per legge;

   a prevedere specifiche forme di assistenza individuale per i soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti;

   a promuovere i servizi di interpretariato in lingua italiana dei segni (LIS) e LIS tattile, favorendo l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordocieche;

   a definire gli interventi e gli ambiti di azione nonché i percorsi formativi specifici volti al potenziamento dei servizi di interpretariato, prevedendo un supporto economico alle famiglie per il loro utilizzo.
9/2700/177. Lazzarini, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame prevede, nel capo III, misure e incentivi in favore del personale sanitario;

    tra le misure in questione, invero, il Governo non ha tenuto in debito conto la posizione in cui versano i professionisti sanitari cui risulta preclusa, ingiustamente, la possibilità di iscrizione all'interno dei cosiddetti elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

    si rammenta, infatti, che la legge 11 gennaio 2018, n. 3, nel riformare il sistema ordinistico delle professioni sanitarie, ha stabilito che, «per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo»;

    l'entrata in vigore della citata legge ha generato alcune criticità in sede applicativa, in specie nel riguardi dei professionisti sanitari che non possedevano i requisiti per l'iscrizione agli albi, i quali hanno rischiato di essere considerati improvvisamente come abusivi, con tutto ciò che ne consegue sul piano civile e penale;

    al fine di porre rimedio alle descritte criticità, l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto che: «i professionisti sanitari che abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione di riferimento, purché si iscrivano entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;

    tale ultima norma, attraverso l'istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, ha tutelato debitamente la posizione dei professionisti sanitari in possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa maturati negli ultimi dieci anni;

    è rimasta priva di tutele, invece, la posizione dei professionisti, in particolare massofisioterapisti, che hanno avviato un corso di formazione a ridosso dell'entrata in vigore della predetta legge 11 gennaio 2018, n. 3, e che, di conseguenza, non hanno avuto a disposizione il tempo materiale per maturare il requisito dei 36 mesi di attività lavorativa richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali;

    risulta, tra l'altro, che i predetti professionisti abbiano impugnato in parte qua i decreti attuativi delle citate disposizioni normative e che, nonostante la sospensiva concessa dal TAR per il Lazio, i sistemi di accettazione automatica predisposti dagli ordini professionali stiano processando negativamente le domande di iscrizione da essi presentate, arrecando ulteriori pregiudizi alla loro posizione;

    sulla questione è stato già presentato l'ordine del giorno 9/2325-AR/157, approvato dalla Camera nel corso della seduta del 19 febbraio 2020, al quale peraltro il Governo non ha poi dato seguito, con conseguenti contenziosi amministrativi tuttora pendenti dinanzi al TAR per il Lazio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche sul piano normativo, per risolvere le problematiche esposte in premessa e tutelare adeguatamente la posizione dei professionisti, in specie massofisioterapisti, che hanno avviato un corso di formazione per il conseguimento del titolo abilitante in epoca recente e che, di conseguenza, non hanno avuto a disposizione il tempo necessario per maturare il requisito dell'esperienza lavorativa di 35 mesi, richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali.
9/2700/178. Ribolla.

   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 46 del decreto-legge semplificazione del 2020 prevede disposizioni in materia di governance delle Zone economiche speciali (ZES), mentre l'articolo 93 del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di porti;

    l'evoluzione dei fenomeni geopolitici sta portando ad una nuova centralità del Mediterraneo che sta tornando centrale negli scambi globali. Tale tendenza si è intensificata nel che tornerà centrale negli scambi globali, nella quale si assista ad una crisi del circuito degli scambi globali;

    la ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle Reti di trasporto transeuropee, definite da regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013. Nelle Zone economiche speciali si prevedono regimi amministrativi semplificati per i soggetti imprenditoriali che effettuano investimenti e specifici benefici fiscali;

    la regione Veneto ha avanzato sul finire del 2019 la richiesta di poter costituire una propria ZES nell'area metropolitana Venezia-Rovigo che garantirebbe 26 mila occupati e 2,4 miliardi; con evidenti ricadute sull'intero sistema regionale;

    l'istituzione di una Zona Economica Speciale nella regione Veneto, che ricomprenda tutta l'area industriale e portuale veneziana fino alla provincia di Rovigo, oltre a favorire una rapida ripresa del settore produttivo dell'intero territorio consentirebbe il recupero di 385 ettari di ex fabbriche oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate dello Stato;

    a finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali del territorio veneto, per aumentare il livello occupazionale, incrementare l'attrattività delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attraverso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che possa fungere da vera e propria leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;

    il 19 novembre 2019 è stata approvata la mozione 1-00295 sottoscritta da deputati veneti di tutti i gruppi nella quale si è impegnato il Governo: «...ad adottare iniziative per favorire l'istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto che comprenda Venezia e i comuni dell'entroterra che hanno come riferimento il porto di Venezia, sulla base del piano industriale che tutte le categorie economiche e le amministrazioni locali hanno già condiviso con la regione medesima»;

    la normativa ZES prevede che possano far parte di questa anche aree non contigue a condizione che siano collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

    il nesso economico-funzionale del territorio bellunese con il porto di Venezia è indubbio e fonda le sue radici nella storia dei rapporti commerciali tra la laguna e le Dolomiti. L'asse Venezia Belluno è indispensabile per lo sviluppo dell'intera provincia;

    le associazioni imprenditoriali della provincia di Belluno hanno avanzato nel giugno 2019 la proposta di ricomprendere il bellunese tra le aree contigue alla ZES Veneta,

impegna il Governo

al fine di sostenere il rilancio economico della regione Veneto, tra le più colpite dall'emergenza COVID ad adottare gli strumenti legislativi necessari per consentire la costituzione di una Zona economica speciale nell'area metropolitana Venezia-Rovigo, prevedendo che il relativo Piano redatto dalla regione per la ZES individui un'area contigua o Zona Logistica Semplificata (ZLS) nel territorio bellunese collegata alla ZES.
9/2700/179. Bond.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame costituisce un ulteriore ed importante passo nell'azione di sostegno all'economia ed all'occupazione a fronte della crisi innescata dalla pandemia da virus COVID-19;

    sussistono però alcune evidenti criticità che non sono state risolte dalla discussione parlamentare;

    l'articolo 6 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumano, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico – relativi al medesimo rapporto di lavoro e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL –, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dall'assunzione);

    sarebbe auspicabile per promuovere l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità della spesa pubblica, che tale periodo fosse estesa a 12 mesi;

    inoltre all'articolo 8, comma 1, lettera b), viene abrogata una norma transitoria, la quale disponeva, per i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione), la proroga nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori fossero stati sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19;

    anche in questo caso il mantenimento di tale norma potrebbe garantire una maggiore occupazione, consentendo anche alle imprese di valutare con maggiore accuratezza la programmazione della forza lavoro necessaria,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere a 12 mesi le norme di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame;

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevederne l'abrogazione.
9/2700/180. Fregolent.

   La Camera,

   premesso che:

    il Gruppo DEMA opera nell'ambito delle costruzioni aeronautiche ed è presente sul territorio italiano con tre siti (Somma Vesuviana con circa 350 dipendenti; Benevento con circa 150 dipendenti; Brindisi con circa 215 dipendenti);

    nei mesi precedenti si sono susseguiti ripetuti incontri anche al MISE durante i quali sono state evidenziate le criticità dell'azienda derivanti dal peso dei debiti accumulati verso l'erario e i fornitori, ma anche verso l'INPS. Da parte dell'amministrazione di DEMA c'era la volontà di recuperare la capacità industriale e la sostenibilità economico finanziaria dell'azienda attraverso nuovi e consistenti investimenti per oltre 30 milioni di euro accompagnati da un processo stragiudiziale ex articolo 182-bis e ter per la ristrutturazione del debito. Nel processo di negoziazione del debito i creditori maggiormente esposti avrebbero accettato la ridefinizione o l'azzeramento del credito (credendo nella sostenibilità del piano industriale presentato) ad eccezione proprio dell'INPS che non avrebbe accettato la proposta di pagamento integrale del debito ma con una dilazione superiore ad anni 5;

    in seno al più recente dibattito parlamentare, numerosi sono stati gli emendamenti presentati attraverso i quali si sarebbe consentito all'Inps di superare gli ostacoli frapposti per concedere una dilazione per la riscossione di crediti previdenziali dello stesso gruppo. Tuttavia, nessuno di questi è stato oggetto di approvazione, comportando di fatto l'impossibilità per i vertici aziendali di rispettare le previsioni del Piano industriale, con gravi ripercussioni in termini occupazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con strumenti straordinari per favorire il superamento della problematica e garantire l'esistenza di tutti i siti produttivi, nonché la salvaguardia di tutti i posti di lavoro in Campania e Puglia, in considerazione dei risvolti in termini di possibile perdita dei posti di lavoro.
9/2700/181. Macina.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 80 del decreto in questione estende gli incentivi fiscali introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 a condizione che siano aperte al pubblico;

    il numero di dimore storiche accatastate nella categoria A/9 rappresenta solo una parte del totale delle dimore storiche soggette a vincolo secondo il decreto legislativo n. 42 del 2004, e che questo numero si riduce ulteriormente se si considera il criterio dell'apertura al pubblico;

    il numero di dimore storiche private soggette a vincolo in ragione di un riconosciuto valore artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 è in fase di censimento da parte dell'istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione, e si stima possa essere intorno alle 15 mila unità, rappresentando una percentuale significativa del patrimonio nazionale;

    tutte le dimore storiche rappresentano un elemento portante del patrimonio nazionale, anche quando non aperte al pubblico, contribuendo alla bellezza del paesaggio e direttamente o indirettamente alla capacità di un territorio di attrarre turismo e iniziative artistiche e culturali; sull'intera categoria di immobili soggetti al decreto legislativo n. 42 del 2004 gravano precisi obblighi di manutenzione;

    un numero significativo di queste dimore storiche si trovano in aree interne del Paese, rappresentando quindi uno degli elementi da cui ripartire per costruire una politica di valorizzazione dei borghi italiani fondata su un turismo sostenibile e «lento»;

    vanno incoraggiate nuove forme di messa a sistema, valorizzazione e utilizzo delle dimore storiche, così che possano contribuire ad una nuova epoca culturale del Paese e di sviluppo economico e sociale, anche alla luce del ruolo che le nuove tecnologie posso avere per l'arte, la cultura e la nascita di nuove start up in ambito culturale e creativo;

    la Commissione 7a del Senato, in data 6 ottobre 2020, nel formulare il parere relativo alle «Linee Guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e di resilienza» presentate dal Governo, chiede come condizione «che si predispongano piattaforme digitali contenenti i dati raccolti sui beni culturali per renderli fruibili dai cittadini, nella prospettiva di potenziare un programma di censimento, catalogazione e messa in rete di tali beni (i cosiddetti giacimenti culturali) e che siano definite modalità per sfruttare l'intelligenza artificiale rendendola applicabile al patrimonio culturale e alla nuova produzione culturale»;

    la Commissione VII della Camera, nel parere fornito in data 29 settembre 2020 relativo allo schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità relative al Recovery Fund deliberato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 23 settembre, ha chiesto che l'elaborazione di piani relativi al capitolo «Cultura» avvenga con la «valorizzazione culturale e professionale della comunità e dei territori, con particolare riguardo ai borghi storici delle aree interne»,

impegna il Governo:

   ad estendere attraverso ulteriori iniziative normative le misure previste dall'articolo 80 del presente decreto, attualmente riservate alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 e aperte al pubblico, a tutte le dimore storiche sottoposte al decreto legislativo n. 42 del 2004;

   a garantire che i programmi di censimento, catalogazione e messa in rete dei beni culturali ricomprendano le dimore storiche, e che vengano realizzati con modalità tali da consentire di sfruttare l'intelligenza artificiale rendendola applicabile al patrimonio culturale e alla nuova produzione culturale;

   ad adottare misure che facilitino e promuovano iniziative artistico-culturali, in presenza, da remoto, o in modalità ibride, e nuove attività imprenditoriali, che coinvolgano direttamente o indirettamente le dimore storiche italiane, per farne luoghi di nuova attrazione turistica e di produzione artistica e culturale, grazie anche all'integrazione delle nuove tecnologie.
9/2700/182. Fusacchia.