CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 maggio 2020
XVIII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 2461-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 3875)
A.C. 2461-A/R
ORDINI DEL GIORNO
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

N. 1.

Seduta del 26 maggio 2020

   La Camera,

   premesso che:

    i dati sconfessano, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'iniezione di liquidità che il provvedimento in esame avrebbe dovuto dare al sistema economico-produttivo italiano;

    la troppa burocrazia e le complesse procedure per richiedere il finanziamento, la certezza di un nuovo indebitamento per gli imprenditori a fronte di una incerta ripresa economica, e quindi di fatturato, la certezza altresì di nuove e ingenti spese da sostenere nella fase 2 della riapertura a fronte di una immutata spesa dei costi di gestione, sono fattori che ad oggi hanno impedito a 3 imprese su 4 di accedere al finanziamento;

    il Consiglio nazionale del commercialisti ha invocato ulteriori riflessioni per quanto riguarda i versamenti e gli adempimenti tributari, con l'assoluta necessità di sospendere ulteriormente i termini di scadenza, perlomeno fino all'autunno prossimo, e che riguardi, oltre che le ritenute, anche i contributi previdenziali, i premi assicurativi e l'Iva da versare in autoliquidazione, prevedendo forme di pagamento rateali più lunghe;

    proprio con riguardo ai professionisti, fa specie la differenza compiuta dal Ministro dell'economia e delle finanze rispetto all'impresa, dichiarando che «i professionisti sono persone e beneficiano delle indennità di 600 euro, quindi non hanno diritto ai contributi a fondo perduto delle imprese»;

    già sono esclusi dall'accesso alla garanzia di cui all'articolo 1 del provvedimento gli studi associati e i liberi professionisti che esercitano l'attività in forma individuale, l'ulteriore esclusione di ben 2 milioni di liberi professionisti dai contributi a fondo perduto per le imprese previste nell'altro provvedimento economico sembra una irrazionale presa di posizione;

    gli studi professionali, si ricorda, rappresentano un settore che occupa 900 mila lavoratori tra dipendenti e collaboratori e muove un volume di affari di circa 210 miliardi di euro annui; rappresentano indubbiamente un motore del nostro tessuto economico che, per effetto delle misure restrittive per contenimento del contagio da COVID-19, han subito lo stesso arresto di attività e il medesimo calo di fatturato al pari di un imprenditore;

    la nozione di impresa, formulata nelle raccomandazioni della Commissione europea, si rammenta altresì, considera tale «ogni entità», a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica,

impegna il Governo

a rivedere l'approccio nei riguardi dei liberi professionisti, riconoscendo loro l'importante contributo che apportano all'economia ed alla produttività del Paese e, di conseguenza, la medesima tipologia di intervento di sostegno previsto per le imprese in termini di diritto ai contributi a fondo perduto.
9/2461-AR/1. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Ribolla.

   La Camera,

   premesso che:

    valutate la finalità che il provvedimento intende perseguire con le misure di accesso al credito, vale a dire quelle di dare una iniezione di liquidità alle nostre imprese, duramente colpite in termini economici dalle decisioni del lockdown per contenimento dell'epidemia da COVID-19;

    evidenziato che le pmi rappresentano circa l'80 per cento del tessuto produttivo italiano e che, a fronte di circa 4,3 milioni di imprese registrate dall'Istat, le richieste per operazioni di accesso al credito fino a 25.000 euro – ampliato a 30.00 euro nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito – erano al 16 maggio scorso 184 mila euro;

    riconosciuto che le misure recate dal decreto in esame sono indubbiamente insufficienti a sostenere la ripresa economica-produttiva delle nostre imprese, in primis perché si tratta di indebitamento e non già di crediti a fondo perduto;

    ricordato che il Governo, con l'articolo 3 del decreto fiscale n. 129 del 2019, ha introdotto nuove norme contro le indebite compensazioni, prevedendo che la compensazione del credito d'imposta per importi superiori ai cinquemila euro sia possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

    ritenuto che, in tale contesto di crisi del settore produttivo e di necessità per le imprese di liquidità reale a costo zero, la fruizione ritardata del credito d'imposta è oltremisura penalizzante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge fiscale n. 124 del 2019, richiamata in premessa, per tutto l'anno 2020.
9/2461-AR/2. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 31, comma 2 del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23, si prevede il potenziamento delle strutture dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agenzia), finanziando straordinariamente il fondo risorse decentrate;

    l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha attualmente un tasso di scopertura del fabbisogno di personale dirigenziale di seconda fascia pari a circa il 60 per cento e ciò richiede l'assegnazione ad interim, ad altri dirigenti, degli Uffici delle dogane e di quelli dei monopoli già impegnati nella conduzione dei propri uffici distanti a volte centinaia di chilometri fra loro;

    criticità sono quotidianamente rilevate nella gestione degli Uffici dell'Agenzia, aumentate a dismisura negli ultimi mesi a motivo degli aumentati controlli in capo all'Agenzia, derivanti sia dalle importazioni di materiale sanitario per il contrasto alla pandemia conseguente al COVID-19 sia per le incombenze derivanti dalla nomina dell'Agenzia di «soggetto attuatore» del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi dell'ordinanza n. 1/2020, per evitare l'illecita esportazione o altra misura di illecita uscita dal territorio nazionale dei dispositivi di protezione individuali;

    appare evidente che l'attuazione di tutte queste complesse misure richiede la presenza, la potestà decisionale e l'assunzione delle relative responsabilità, in termini sia di coordinamento sia di gestione diretta, di un dirigente per ciascuno degli uffici doganali;

    l'Agenzia con nota n. 146312 del 16 dicembre 2011 ha bandito un concorso per dirigenti di seconda fascia a 69 posti, conclusosi nell'estate 2014 con una graduatoria di merito di 80 idonei resa dalla Commissione esaminatrice all'Agenzia. Dopo un complesso contenzioso amministrativo, il Consiglio di Stato ha disposto che l'Agenzia debba provvedere ad ultimare le procedure per la conclusione del concorso;

    dopo quasi un anno e mezzo dalla sentenza del Consiglio di Stato (febbraio 2019) l'Agenzia, nonostante le carenze e le criticità sopra evidenziate, non ha ancora concluso le citate procedure per l'assunzione dei dirigenti vincitori. Al contrario, l'attuale vertice dell'Agenzia paventerebbe immotivate ipotesi di annullamento in aperto contrasto col giudicato amministrativo, determinando, tra le altre cose, un incredibile spreco di risorse pubbliche, nonché gravi danni per i vincitori e per l'Amministrazione, la quale si vedrebbe privata di figure professionali di cui, invece, ha estrema necessità,

impegna il Governo:

  a disporre tutte le misure necessarie affinché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provveda con urgenza:

   alla conclusione delle procedure per la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a 69 posti di dirigente bandito con nota n. 146312 del 16 dicembre 2011;

   alla successiva assunzione negli organici dell'Agenzia entro e non oltre il 30 ottobre 2020.
9/2461-AR/3. Melilli.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame interviene per far fronte alle crisi di liquidità delle imprese legate all'emergenza COVID-19 e prevede, contestualmente, la sospensione dei pagamenti di natura fiscale;

    in particolare, si tratta di misure operative a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19;

    in tale particolare momento di difficoltà economica è necessario sostenere gli iscritti alla Casse di Previdenza che versino in particolari situazioni di difficoltà dettate dalla riduzione della capacità lavorativa per effetto dell'emergenza sanitaria;

    oltre le misure messe in campo dal governo, al fine di agevolare la ripartenza, rivestono particolare importanza le politiche di rigenerazione urbana su tutto il territorio per le quali è fondamentale avere risorse e competenze adeguate;

    per portare capitali da investire sui territori, si ritiene che i principali investitori istituzionali debbano disporre delle risorse necessarie soprattutto laddove i progetti di investimento abbiano una prevalente finalità sociale (residenze per anziani e studentati), prevedano la riqualificazione del territorio o di incremento dell'offerta turistica nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire agli enti di previdenza obbligatoria di approvare misure di sostegno economico a favore di iscritti che versino in particolari situazioni di difficoltà dettate dalla riduzione della capacità lavorativa per effetto dell'emergenza sanitaria e di prevedere specifiche deroghe ai limiti di investimento dei medesimi enti e degli enti di previdenza complementare qualora gli stessi investano in strumenti finanziari per interventi immobiliari destinati a prevalente utilizzo sociale (residenze per anziani e studentati), di riqualificazione del territorio ed incrementativi dell'offerta turistica nazionale nonché per dare operatività, con una adeguata copertura finanziaria, a quanto previsto dalla normativa vigente per Fondazione Patrimonio comune – Anci al fine di alimentare l'azione di supporto agli enti locali per la rigenerazione immobiliare.
9/2461-AR/4. Bordo.

   La Camera,

   premesso che:

    le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 74, operanti in 53 Paesi del mondo;

    associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;

    le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un sostegno di servizio alle piccole e medie imprese italiane, particolarmente specializzate in attività di business scouting, di supporto a partnership produttive e imprenditoriali, di supporto capillare all'immagine del prodotto italiano nel mondo;

    per la loro struttura aggregativa bi-nazionale e la capillare presenza sui territori esteri le Camere sono dei punti di coagulo per le comunità imprenditoriali che vogliono sviluppare business con l'Italia e possono svolgere un ruolo essenziale, soprattutto nella situazione di particolare emergenza dovuta agli effetti della pandemia;

    nell'attuale fase, in cui è necessario mobilitare tutte le reti di promozione di cui dispone il nostro Paese, le Camere di commercio all'estero possono fornire un peculiare contributo nel sostenere l'azione delle imprese minori all'estero, l'affermazione delle nostre produzioni e la realizzazione di programmi per la diffusione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, integrate e complementari con quelle realizzate dagli altri soggetti di promozione, anche attraverso forme innovative di supporto digitale;

   considerato che lo Stato italiano contribuisce all'azione di servizio delle CCIE con uno stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico, per cofinanziare le iniziative promozionali rivolte alle imprese che, grazie alla capacità delle Camere di reperire ulteriori risorse sul mercato, hanno un impatto promozionale multiplo rispetto al valore dello stanziamento, aumentando significativamente l'ammontare dei servizi per l'estero;

    in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il Governo ha accolto un ordine del giorno in cui lo si invita a valutare l'opportunità di iniziative normative volte ad inserire le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) tra i soggetti attuatori dei Programmi operativi degli interventi di cui all'articolo 72 primo comma lettere a) e b) del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in occasione dei prossimi provvedimenti normativi un significativo aumento delle risorse stanziate per il cofinanziamento dello stato per quest'anno e per il periodo di rilancio post COVID-19, così da incrementare sostanzialmente il supporto alla promozione delle imprese italiane attraverso l'azione di sviluppo, raccordo e collegamento con le business community svolta dalle Camere all'estero.
9/2461-AR/5. La Marca, Schirò, Ungaro, Fitzgerald Nissoli, Carè, Longo, Sangregorio.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 2 prevede un intervento normativo per potenziare il sostegno pubblico all'esportazione;

    il sistema fieristico nazionale, che ha da sempre ricoperto un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, si caratterizza per essere uno dei comparti con il più alto moltiplicatore di indotto diretto e indiretto nell'economia nazionale, a testimonianza del proprio ruolo fondamentale nella filiera produttiva;

    la crisi sanitaria determinata dal COVID-19, ha colpito soprattutto le tre regioni italiane leader nel settore fieristico nazionale, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che rappresentano da sole il 65 per cento dell'attività fieristica in Italia e oltre il 75 per cento delle manifestazioni internazionali e che a partire dal febbraio scorso hanno visto la totale cancellazione degli eventi programmati nel 2020, con un danno stimato per le sole tre realtà regionali di oltre 700 milioni di euro e di oltre un miliardo se si considera anche l'indotto;

    rilevando l'importanza che tale sistema rivestirà nella fase di ripresa dell'economia nazionale, una volta superata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, riteniamo opportuno che si intervenga con urgenza, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti Stato e con quanto definito dalla stessa Commissione Europea, nell'ambito del «Temporary Framework for State aid measures to support the economy the current 19 outbreak», a supporto degli operatori fieristici nazionali, al fine di garantirne la sopravvivenza e, attraverso di essi, il sostegno all'intero sistema economico nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo nazionale, azioni per il sostegno al sistema fieristico quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e misure urgenti per gli operatori del settore che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano dovuto cancellare o riprogrammare i propri eventi fieristici, con rilevanti conseguenze in termini di mancati introiti ovvero di costi sostenuti e non recuperabili.
9/2461-AR/6. Benamati, Rossi, Critelli, Soverini, Rizzo Nervo, Fassino, De Maria, Carla Cantone, Pini, Incerti.

   La Camera,

   premesso che:

    le misure relative al contenimento e al contrasto del COVID-19 hanno comportato, tra le altre cose, la sospensione di tutte le attività delle associazioni non governative. Limitazioni che hanno richiesto e richiedono una riorganizzazione interna delle associazioni stesse al fine di garantire il prosegue della propria attività,

impegna il Governo

a prevedere, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'estensione alle associazioni non riconosciute del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle proprie attività.
9/2461-AR/7. De Maria.

   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca importanti misure per facilitare l'accesso al credito, il sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti in imprese che abbiano la sede in Italia;

    in particolare le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 400 miliardi di euro portando a più di 750 miliardi il credito mobilitato per far fronte alla profonda crisi economica legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19; circa 200 miliardi di euro sono previsti per le garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma; tali garanzie copriranno tra il 70 e il 90 per cento dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed sono subordinate alla necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ed attività produttive localizzate in Italia;

    sebbene i finanziamenti concessi alle imprese siano per legge destinati alle spese e alle attività produttive localizzate in Italia sarebbe tuttavia necessario acquisire ulteriori garanzie da parte delle società con sede legale al di fuori del territorio italiano che ne faranno richiesta sia sul piano occupazionale, sia su quello degli investimenti che saranno pianificati in Italia; si tratta in particolare di multinazionali con stabilimenti in Italia che tuttavia hanno stabilito la sede legale e fiscale in Paesi, anche all'interno dell'Unione europea, a tassazione agevolata;

    l'economista Carlo Cottarelli, ha ultimamente sottolineato come le «diverse pratiche fiscali nell'Ue» rappresentano un elemento su cui riflettere perché «l'allocazione degli investimenti delle imprese dovrebbe riflettere fondamentali economici e non distorsioni causate da piccoli Paesi che hanno vantaggi sproporzionati da tasse basse» e anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sottolineato come sia «necessaria un'armonizzazione fiscale perché gli ordinamenti sono in concorrenza» e attivano pratiche di dumping a vantaggio di alcuni e a scapito di altri; in risposta ad un interrogazione alla Camera dello scorso 6 maggio, la sottosegretaria di Stato per gli affari europei ha sottolineato come la creazione di un nuovo sistema fiscale europeo e internazionale, adeguato alla profondità dell'integrazione delle filiere produttive e commerciali, è una delle sfide di policy chiave del nostro tempo;

    la pandemia globale sta ponendo una minaccia simmetrica alle nostre economie e si intravedono segnali di risposta da parte dei partner europei che per la prima volta permettono di parlare di una maggiore integrazione nei sistemi fiscali europei che non è materia attualmente parte dei trattati, ma che è oramai elemento ineludibile di confronto politico;

    il disallineamento delle politiche fiscali dei singoli Stati procura un dannoall'economia europea dovuto agli effetti distorsivi di una «concorrenza fiscale» che secondo un'analisi di «Tax Justice Network», una rete di esperti fiscali che ogni anno redige una classifica delle maggiori giurisdizioni segrete nel mondo, ammonterebbe a più di 27 miliardi di euro;

    la dimensione di queste aziende e la concorrenza portata alle imprese locali non trovano alcun riscontro sul piano di un adeguato contributo fiscale che esse forniscono e anzi, le società più profittevoli spesso sono quelle che pagano le imposte più basse;

    l'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica che ha travolto il continente europeo ci impongono di accelerare l'identificazione di possibili soluzioni anche sull'armonizzazione fiscale; proprio al fine di rendere più equo ed efficace il sistema tributario globale, la Commissione europea nel gennaio 2016 ha proposto una strategia esterna per un'imposizione effettiva, approvata dal Consiglio nel maggio 2016, che mira a promuovere i principi di buona governance fiscale a livello internazionale permettendo all'Unione europea di chiedere alle giurisdizioni dei paesi terzi di applicare gli stessi standard che gli Stati membri si sono già impegnati ad attuare in materia di trasparenza fiscale, concorrenza fiscale sleale e misure per affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;

    oggi gli Stati membri hanno già confermato il proprio impegno a portare avanti in via prioritaria la lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali nonché al riciclaggio di denaro, che erodono le basi imponibili degli stessi Stati e recentemente la rinnovata attenzione internazionale al tema della pianificazione fiscale aggressiva ha prodotto, tra le altre cose, una lista europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, che comprende ad oggi 12 Paesi, come da pubblicazione della Gazzetta Ufficiale UE del 27 febbraio 2020;

    il processo di screening delle giurisdizioni ha, sin dal principio, escluso i Paesi membri dell'Unione europea dalla valutazione sulla qualità della loro governance fiscale nazionale e questa scelta ha permesso ad almeno cinque giurisdizioni europee (Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi), sulle quali pendono importanti pronunciamenti comunitari, di evitare l'inclusione tra le giurisdizioni tisted;

    anche nei Rapporti Paese del 2018, la Commissione europea ha espresso rilievi critici sulle caratteristiche dei sistemi fiscali di tali Paesi in grado di favorire, secondo l'esecutivo europeo, un tax planning societario aggressivo, minando così l'integrità del mercato unico europeo;

    appena un anno fa il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha inoltre approvato una risoluzione che proponeva l'inclusione di sopracitati cinque Paesi UE tra i «paradisi fiscali» dell'Unione;

    il Governo sostiene da tempo le istituzioni europee affinché si giunga ad una soluzione entro la fine dell'anno e starebbe lavorando ad un accordo in sede Ocse;

    lo scorso febbraio il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri, la Vicepresidente e Ministro spagnolo per economia e trasformazione digitale Nadia Calvino, il Ministro francese dell'economia e delle finanze Bruno Le Maire ed il Ministro tedesco delle finanze, Olaf Scholz abbiano sottoscritto una lettera di intenti alla Commissione per sollecitare l'Unione a dotarsi di un sistema fiscale armonizzato,

impegna il Governo

ad agire nelle opportune sedi comunitarie al fine di sollecitare l'Unione europea a dotarsi di un sistema fiscale armonizzato dando seguito a quanto sottoscritto a febbraio dai Ministri dell'economia dei Paesi europei.
9/2461-AR/8. Boldrini.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in sostegno alle imprese in difficoltà a causa della grave crisi generata dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», con misure specifiche per l'accesso al credito, il sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti, la garanzia della continuità delle aziende, il rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria e le misure fiscali e contabili per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;

    in particolare per quanto riguarda l'accesso al credito, le misure adottate prevedono garanzie fino al 31 dicembre 2020 da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. La garanzia copre tra il 70 e il 90 per cento dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l'impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia;

    nel Mezzogiorno d'Italia, a causa della stratificazione di più crisi nel corso del tempo, l'emergenza sanitaria in corso acuisce un contesto di fragilità sociale pregressa;

    già prima dell'emergenza il Presidente della Repubblica nel discorso di dicembre ricordava la necessità di ridurre il divario che sta ulteriormente crescendo tra Nord e Sud d'Italia;

    come evidenziato anche nel «Piano Sud 2030, sviluppo e coesione per l'Italia» presentato lo scorso 12 febbraio, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dai Ministri del Sud e della coesione territoriale Giuseppe Provenzano e dell'istruzione Lucia Azzolina, «ridurre i divari tra cittadini e tra territori è la vera opportunità capace di creare sviluppo, riprendere a investire attivando potenziali di crescita e innovazione inespressi e fornire opportunità di lavoro buono, in particolare per i giovani e le donne»;

    il Sud vive da troppi anni in condizioni di persistente emergenza sociale. Il progressivo disinvestimento nel Sud del Paese ha determinato un indebolimento del «motore interno» dello sviluppo, con conseguenze negative per tutto il Paese, che ha visto indietreggiare in Europa anche le regioni più sviluppate del Centro-Nord;

    il rischio di forte recessione economica ha evidenti implicazioni negative sull'occupazione soprattutto nel sud Italia, pertanto colmare i divari territoriali non è solo un atto di giustizia, è la leva essenziale per attivare il potenziale di sviluppo inespresso del nostro Paese;

    la liquidità prevista dal decreto in esame risulta essere necessaria e funzionale alla rapida ripresa economica del Paese in particolare per evitare l'aggravio del problema occupazionale e dello spopolamento nelle regioni del Mezzogiorno;

    per il riequilibrio economico e sociale, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento ordinario (nonché a quello comunitario ed al contestuale cofinanziamento nazionale); la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) è intervenuta con un intervento di rifinanziamento del Fondo FSC, per un importo complessivo di 5 miliardi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità 2021 e 2022, di 1.000 milioni per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 e di 1.400 milioni per il 2025,

impegna il Governo

al fine di migliorare il riequilibrio territoriale ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno, per una rapida ripresa della produzione e dell'occupazione, a prevedere nel prossimo provvedimento utile l'estensione almeno di un anno, fino al 31 dicembre 2021, del periodo di concessione dei finanziamenti introdotti dal presente provvedimento, alle medesime modalità ivi previste, anche attraverso l'utilizzo delle risorse eventualmente non programmate nel Piano sviluppo e coesione.
9/2461-AR/9. Topo.

   La Camera,

   premesso che;

    uno dei settori dell'economia nazionale che sta risentendo della sospensione delle attività è quello turistico e in particolare il settore dei charter legato alla nautica che senza la ripresa degli spostamenti e dei viaggi, la riapertura dei marina e degli ormeggi rischia di trovarsi in seria difficoltà, di subire perdite a doppia cifra e di lasciare quote di mercato alla concorrenza di paesi stranieri che hanno avuto numeri relativi al contagio diversi dai nostri e non hanno mai fermato totalmente l'attività;

    per sostenere il settore, e intervenire con provvedimenti che possano favorire la liquidità delle imprese in un momento di grave crisi e di completa incertezza per il prossimo futuro, sarebbe opportuno estendere anche alle società di charter nautico la possibilità di esonero dal pagamento del 60 per cento del canone di locazione ovvero dei contratti di ormeggio dove è svolta l'attività di charter a fronte di un credito d'imposta di pari valore in favore del locatore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, con il primo provvedimento disponibile, anche alle società di charter nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero dei contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo ai mesi di marzo aprile e maggio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore.
9/2461-AR/10. Gavino Manca.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede disposizioni finalizzate a contrastare gli effetti negativi che la diffusione del virus COVID-19 ha iniziato a produrre sull'economia nazionale, in particolare per quello che riguarda la liquidità e l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese;

    uno dei settori dell'economia nazionale che sta maggiormente risentendo della sospensione delle attività è quello turistico che, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, si avvia ad un ritardato inizio della stagione in condizioni sicuramente penalizzanti per le restrizioni previste;

    per sostenere il settore, e intervenire con provvedimenti che possano favorire la liquidità delle imprese in un momento di grave crisi e di completa incertezza per il prossimo futuro, sarebbe opportuno concedere ai concessionari di aree demaniali o ai gestori di stabilimenti balneari, l'esonero dall'obbligo di rimozione/smontaggio delle opere, manufatti, strutture amovibili o di difficile amovibilità, site nell'area e già autorizzate dagli enti competenti, considerato che gli interventi di rimozione dei manufatti possono richiedere diverse decine di migliaia di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con il primo provvedimento disponibile, che gli operatori del settore, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private o manufatti amovibili, possano mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 ottobre 2021.
9/2461-AR/11. Lacarra.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede disposizioni finalizzate a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti negativi che la diffusione del virus COVID-19 ha iniziato a produrre sull'economia nazionale, a tal fine, si riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, estendendo e rafforzando le misure in esso previste, tutte incardinate sullo sperimentato ed efficace strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    tra le possibilità previste dalla Comunicazione della Commissione Europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 2020/C 91 I/01 nella quale al paragrafo 1.3, punto 15 si prevede testualmente, tra l'altro, che «sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia. Gli Stati membri possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.»;

    le imprese culturali e creative sono state oggetto di sospensione delle attività dall'inizio della pandemia: per tali imprese, la reiterata sospensione è destinata ad acuire ed aggravare ulteriormente la grave tensione finanziaria cui sono da mesi sottoposte, e molte sono, per tradizione e loro stessa natura sottocapitalizzate (si pensi alle aziende del settore teatrale e degli spettacoli dal vivo in generale), impossibilitate, quindi, ad offrire una (anche solo ridotta) propria garanzia patrimoniale;

    per queste ragioni si rende necessario che le imprese culturali possano beneficiare di un accesso al credito agevolato per importi anche superiori a quelli generalmente previsti dalla norma emendata e, quindi, anche oltre il 25 per cento del fatturato 2019 o il doppio della spesa salariale annua;

    si ritiene che come parametro possa essere altresì adottato quello dei dieci dodicesimi del fatturato totale dell'anno precedente (corrispondenti al prevedibile periodo di chiusura dell'anno in corso), un parametro che può rivelarsi più adeguato e consono ad imprese che non possono contare su un recupero di liquidità dalla ripresa a breve dell'attività (richiamando l'esempio delle imprese del settore teatrale, ciò che si profila è appunto una chiusura fine a fine 2020) e per le quali, quindi, i predetti parametri ordinari possono risultare inadeguati, insufficienti ad esprimere il reale fabbisogno finanziario: l'accesso al credito bancario a medio termine, per importi adeguati, rappresenta condizione essenziale per la sopravvivenza di tali imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per le imprese culturali, misure per consentirne l'accesso al credito agevolato, per importi anche superiori a quelli generalmente previsti dalla norma in esame, con parametri che consentano di individuare il reale fabbisogno finanziario specifico del settore.
9/2461-AR/12. Bonomo.

   La Camera,

   premesso che:

    il concorso a 69 posti da dirigente di seconda fascia presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato bandito con nota prot. 146312 del 16 dicembre 2011. La procedura concorsuale è stata orientata, in tutte e tre le sue fasi, all'accertamento del possesso da parte dei candidati di competenze ed attitudini specificamente indicati per lo svolgimento di mansioni dirigenziali all'interno dell'Agenzia;

    la Commissione esaminatrice, con nota prot. 241 del 23 luglio 2014, ha trasmesso alla Direzione centrale personale e organizzazione – Ufficio reclutamento dell'Agenzia delle dogane tutto il materiale necessario alla proclamazione dei vincitori, inclusa la graduatoria, per la sua formale approvazione, approvazione che tuttavia non è mai avvenuta: nelle more di tale proclamazione sono stati infatti proposti dei ricorsi al TAR del Lazio, che contestavano, in particolare, la legittimità della correzione delle prove scritte;

    superati tutti i gradi intermedi del processo amministrativo, il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 1446 e 1447 del 13 aprile 2016 ha dichiarato la procedura viziata solo in parte, in relazione alla mancata collegialità della correzione per parte degli elaborati, e ha ordinato alla medesima Commissione esaminatrice di sanarla, attraverso la rilettura collegiale dei compiti valutati come gravemente insufficienti durante la fase di «scrematura» effettuata dai commissari individualmente. Il Consiglio di Stato ha poi chiaramente affermato che la correzione dei compiti che hanno riportato un punteggio uguale o superiore a 40/100 sia stata legittimamente condotta: «effettivamente non risulta contestato né contestabile che per un certo numero di candidati [...] vi sia stato il pieno rispetto del principio di collegialità, essendosi proceduto [...] alla lettura collegiale delle prove [...]»;

    il contenzioso amministrativo ha avuto anche un prosieguo in sede di Consiglio di Stato attraverso ricorsi di revocazione e opposizione di terzo avverso le sentenze del 2016. Contenzioso respinto e definitivamente conclusosi nel gennaio 2019 con la conferma del giudicato già pronunciato dal medesimo supremo organo di giustizia amministrativa, sentenze nn. 457 e 458 del 18 gennaio 2019;

    nel 2016 sono state inviate segnalazioni alla Procura della Repubblica in merito a presunti illeciti penali che sarebbero avvenuti prima e durante le prove scritte. Dopo oltre due anni di indagini, invece, il pubblico ministero ha archiviato la posizione dell'allora direttore dell'Agenzia, dott. Peleggi, e di uno dei membri della Commissione; ha chiesto il rinvio a giudizio per due membri della commissione e per 6 degli 80 tra vincitori ed idonei; non ha invece in alcun modo dato seguito alle altre denunce o avvalorato, neppure ipoteticamente, alcuna ipotesi di un coinvolgimento degli altri 74 vincitori ed idonei o degli altri membri della commissione, che sono quindi risultati inequivocabilmente estranei a qualsiasi dubbio sulla liceità delle proprie condotte in relazione al concorso;

    tuttavia, dopo oltre quattro anni dal termine della selezione, 11 luglio 2014, i vincitori non hanno beneficiato della pubblicazione della graduatoria e hanno dovuto difendere la propria posizione innanzi alla magistratura amministrativa. Dal canto suo, l'Agenzia non ha proceduto all'esecuzione delle due sentenze del 2016 ed i ricorrenti originari hanno contribuito al protrarsi dello stallo giurisdizionale impugnando anche il giudicato amministrativo del 2016, per quanto tale impugnazione fosse fin dall'inizio palesemente inammissibile, come poi inequivocabilmente sancito dal Consiglio di Stato;

    la definitiva conclusione del processo amministrativo e il passaggio in giudicato delle sentenze del 2016 rende assolutamente ingiustificabile il protrarsi di questo stallo. Non ci dovrebbero essere più ostacoli di sorta alla pronta sanatoria e conclusione della procedura, con conseguente e tempestiva immissione in servizio dei vincitori;

    la conclusione della procedura è urgente in particolar modo se la si guarda nell'ottica dell'organizzazione del pubblico servizio. Infatti, vi è da anni uno stato di continua emergenza per la mancanza di dirigenti nelle Agenzie fiscali, per l'Agenzia delle dogane sono attualmente in organico soltanto circa 130 dirigenti di ruolo, di cui molti prossimi alla pensione, su circa 11.000 dipendenti complessivi;

    l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha attualmente un tasso di scopertura del fabbisogno di personale dirigenziale di seconda fascia pari a circa il 60 per cento. Le conseguenze si riflettono soprattutto nella mancata immediatezza decisionale, in quanto la maggior parte degli Uffici delle dogane e di quelli dei monopoli viene retta ad interim da dirigenti gravati dalla conduzione di due o più Uffici distanti a volte centinaia di chilometri fra loro;

    a tal riguardo, preme ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 ha dichiarato illegittimo il ricorso alle cosiddette «reggenze», assegnazione temporanea di incarichi dirigenziali. Il surrogato delle reggenze successivamente introdotto e costituito dalle Posizioni organizzative temporanee (P.O.T.) è stato a sua volta stigmatizzato come incostituzionale, ove venga meno la loro «temporaneità» e la legge di bilancio del 2018 ne ha disposto la cessazione definitiva entro, al massimo, il 30 aprile del 2019 ma a seguire sono state istituite le cosiddette Posizioni organizzative ad elevata responsabilità (P.O.E.R.), anch'esse oggi al vaglio della Consulta;

    l'emergenza sanitaria in corso, che vede l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in prima linea, ha reso ancor più evidente una drammatica assenza di governance. Nell'attuale situazione emergenziale, causata dalla pandemia da Covid-19, perdura il descritto stato di carenza e le diverse direttive dettate in proposito dal direttore dell'Agenzia, atte a semplificare e facilitare lo sdoganamento delle merci destinate al presidio della crisi epidemiologica in atto, rischiano di essere vanificate. Analoghe criticità sono ipotizzabili in ordine all'attuazione, da parte degli Uffici delle dogane, delle disposizioni emanate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dal Capo del dipartimento della Protezione civile o dai prefetti territorialmente competenti, ai sensi dell'ordinanza n. 1/2020;

    detta ordinanza ha nominato ('Agenzia delle dogane e dei monopoli soggetto attuatore delle disposizioni del Commissario straordinario e degli altri organi competenti ad emettere decisioni restrittive. Conseguentemente, gli Uffici delle dogane devono attivare ogni strategia utile volta ad evitare l'illecita esportazione o ogni altra misura di illecita uscita dal territorio nazionale dei dispositivi di protezione individuali, individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, e ad attuarne la requisizione in uso o in proprietà;

    l'attuazione di tutte queste complesse misure richiede la presenza, la potestà decisionale e l'assunzione delle relative responsabilità, in termini sia di coordinamento sia di gestione diretta, di un dirigente per ciascuno degli Uffici doganali,

impegna il Governo

assumere, in linea con le disposizioni emergenziali in materia di reclutamento del personale in diversi settori della pubblica amministrazione previste dai decreti legge n. 18 del 2020 e n. 23 del 2020, 80 unità di personale da immettere nei ruoli del personale dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attingendo, con priorità e secondo l'ordine di merito, dalla graduatoria contenente i nominativi dei candidati risultati già idonei a tutte le prove di concorso nell'ambito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando della medesima Agenzia nota prot. n. 146312 del 16 dicembre 2011 citata in premessa, si tratta peraltro di assunzioni già finanziate, essendo stata completata la fase autorizzativa presso il Dipartimento della funzione pubblica. Tale personale neoassunto verrebbe immediatamente immesso in servizio e nelle funzioni dirigenziali, in deroga alle previsioni normative e del bando di concorso relative allo svolgimento dei corsi di formazione e del periodo di prova.
9/2461-AR/13. Pastorino.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti nell'intento, certamente condivisibile, di far ripartire il sistema produttivo nazionale;

    tra le varie misure, il Fondo per il reddito di ultima istanza è volto a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;

    secondo quanto comunicato dalla sola Cassa Forense, 136.095 richieste, su circa 245.000 iscritti, è stato il bilancio nei primi giorni del mese di aprile, quando gli avvocati hanno inoltrato le domande per il bonus da 600 euro per attenuare gli effetti del blocco di tutte le attività e dal lockdown, che ha stravolto anche la quotidianità professionale forense,

    le risorse stanziate hanno consentito di definire le domande degli aventi diritto presentate fino al 2 aprile 2020, con la conseguenza che le restanti domande, circa 30.000, pervenute successivamente sono rimaste senza copertura;

    quello delle partite iva e dei liberi professionisti, in generale, è un settore determinante per il sistema economico nazionale che, esattamente come tutte le altre realtà del mondo del lavoro autonomo e dipendente, sta attraversando una fase di enorme difficoltà che necessita di un sostegno concreto da parte dello Stato: un settore, quello degli studi professionali, che occupa 900 mila lavoratori tra dipendenti e collaboratori e muove un volume d'affari di circa 210 miliardi di euro all'anno;

    nonostante ciò, si continua inspiegabilmente a registrare un atteggiamento di esclusione dei liberi professionisti e in particolare, degli iscritti alle casse previdenziali obbligatorie, dai contributi a fondo perduto c indennità riconosciuti, invece, agli altri lavoratori, come confermato dalla pubblicazione del decreto 19 maggio 2020, n. 34;

    oltre a ciò, il presidente dell'Adepp, associazione delle casse private, ha denunciato una situazione paradossale dettata dalla doppia imposizione del bonus autonomi: diversamente dai bonus erogati dall'INPS, infatti, i bonus erogati ai professionisti tramite le casse private verrebbero tassati prima alla fonte e poi una seconda volta, in sede di dichiarazione dei redditi e in base alle entrate denunciate dal contribuente,

impegna il Governo:

   a incrementare la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantirne l'accesso a tutti gli aventi diritto e permettere il pagamento delle domande pendenti;

   a sanare la situazione della doppia tassazione dei bonus riconosciuti ai professionisti iscritti alle casse previdenziali private, garantendo parità di trattamento tra bonus statali e non.
9/2461-AR/14. Varchi, Maschio.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca misure a supporlo di imprese, artigiani, autonomi e professionisti nell'intenta, certamente condivisibile, di far ripartire il sistema produttivo nazionale;

    un comparto particolarmente sofferente è quello del commercio ambulante già in difficoltà da anni, anche a causa della concorrenza della grande distribuzione organizzata, e che, adesso, con l'emergenza sanitaria da COVID-19, tra l'azzeramento degli incassi e i famosi 600 euro una tantum, che però tardano a concretizzarsi in «liquidità», rischia il tracollo definitivo;

    il settore delle attività di commercio su aree pubbliche, che conta 176 mila imprese con circa 400 mila tra titolari, dipendenti e collaboratori, è composto, infatti, da imprese non strutturate sul piano economico per sopravvivere in queste condizioni;

    in particolare, secondo l'allarme lanciato da Fiva-Confcommercio, federazione italiana dei venditori ambulanti, 60 mila imprese del settore ambulante rischiano la chiusura, con inevitabili ricadute sulle famiglie e sui consumatori che non avranno più un servizio utile e di prossimità che questa tipologia di vendita ha sempre assicurato in tutte le città,

impegna il Governo:

   a stanziare le necessarie risorse economiche per sostenere il comparto delle attività di commercio su aree pubbliche, prevedendo, in particolare:

    a) la sospensione per un anno dei tributi, sia a livello locale che previdenziale;

    b) l'introduzione di una tassa unica progressiva, basata sul numero complessivo delle concessioni in uso ad ogni singola piccola impresa del settore;

    c) il rinnovo delle concessioni per il commercio su arca pubblica in scadenza il prossimo 31 dicembre o, in subordine, una proroga per 24 mesi, in attesa di una riforma complessiva della normativa di settore;

    d) l'istituzione di un Fondo statale per i comuni per abbattere le tasse comunali come la Tosap-Cnsap-Tari;

   ad attivare un tavolo ministeriale tecnico-politico con la partecipazione di tutte le associazioni di categoria.
9/2461-AR/15. Acquaroli.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti nell'intento, certamente condivisibile, di far ripartire il sistema produttivo nazionale;

    il procrastinarsi al 31 ottobre delle scadenze per effettuare l'ispezione obbligatoria di tutte le tipologie di veicoli sui mercato italiano ha, di fatto, annullato la richiesta del servizio da parte dei centri di controllo, nonostante le stesse imprese, sin dall'emergenza sanitaria e in deroga alle misure governative di contenimento del contagio, siano state autorizzate ad operare;

   considerato il numero dei centri italiani ed il conseguente massimo potenziale teorico di revisioni effettuabili in un mese, a norma di legge, non sarà possibile evadere, nel solo mese di ottobre, tutte le revisioni posticipate, oltre a quelle normalmente previste nel mese stesso; né appare percorribile la strada di un ulteriore posticipo delle scadenze dopo ottobre, perché accrescerebbe ulteriormente il numero di veicoli non revisionati circolanti, impattando drammaticamente sulla sicurezza stradale;

    il posticipo previsto, peraltro, mette a serio rischio di sopravvivenza finanziaria gran parte dei centri di revisione che, pur essendo aziende private, svolgono un servizio di pubblica necessità: il settore in Italia conta 9 mila aziende autorizzate, che occupano 30.000 addetti ed altri 20.000 d'indotto, per complessivi 15-16 milioni di controlli obbligatori all'anno;

    si stima che, tra marzo e luglio, saranno circa 6,7 milioni i veicoli che resteranno indietro con la revisione obbligatoria, cui si aggiunge un volume di circa 1,3 milioni dei veicoli in scadenza ad ottobre: il mercato italiano si troverà, quindi, nel mese di ottobre un volume totale di 8 milioni di veicoli con la revisione già scaduta e da sottoporre ad ispezione al più presto;

    tale situazione, se confermata, rischia di determinare un disallineamento nel meccanismo delle revisioni che potrebbe ripercuotersi anche negli anni successivi,

impegna il Governo

a prevedere una rimodulazione della proroga al 31 ottobre 2020 della scadenza delle revisioni, anticipandole e scadenzandole già a partire dal mese di giugno, al fine di agevolare l'attività degli oltre nove mila centri di revisione italiani e preservare, al contempo, la sicurezza su strada.
9/2461-AR/16. Luca De Carlo, Acquaroli.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che SACE S.p.a. conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre, in favore della banche, delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane, nella misura massima di 200 miliardi di euro, trenta dei quali riservati alle piccole e medie imprese, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che non rientrano tra quelle in difficoltà come definite dalla normativa europea;

    per tale operatività, SACE S.p.a. è assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta (esplicita, incondizionata e irrevocabile) a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi;

    l'articolo 12 del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, chiarisce che nell'ambito della nozione dei lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo di solidarietà mutui «prima casa» (cosiddetto «Fondo Gasparrini») rientrano anche le ditte individuali, gli artigiani, i soggetti indicati dall'articolo 2083 del codice civile. Si prevede, altresì, che i benefici del predetto Fondo siano concessi per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno;

    l'articolo 13 del decreto-legge in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce — fino al 31 dicembre 2020 — un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti), in deroga alla disciplina ordinaria,

impegna il Governo

a volere riferire periodicamente alle competenti commissioni parlamentari in ordine ai risultati derivanti dall'applicazione delle norme di cui in premessa, con particolare riferimento al numero di domande presentate, accolte e — laddove previsto — dei fondi erogati per ciascuna di esse, con specifica distinzione per quanto riguarda l'articolo 1 a quelle relative alle piccole e medie imprese, rispetto alle restanti, oltre che specifica distinzione per quanto riguarda l'articolo 12 alle garanzie fino a 25.000 euro, rispetto a quelle superiori.
9/2461-AR/17. Foti, Butti, Mantovani, Zucconi.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto «decreto liquidità» ha disposto l'apertura di linee di finanziamento agevolate con garanzie statali nei confronti delle attività produttive che hanno subito sostanziali perdite di fatturato a seguito dell'applicazione delle misure di contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    in dettaglio, l'atto in oggetto consente la concessione di credito da parte delle banche mediante l'apporto di garanzie statali dal 70 per cento al 100 per cento sulla base del volume di affari e del personale impiegato dalle aziende;

    sono state rilevate numerose criticità, anche di ordine tecnico, che non rendono la concessione di questi prestiti agevole ed immediata;

    gli operatori dei comparti legati a turismo, ristorazione, ricezione ed accoglienza sono tra i più colpiti dalla crisi economica da COVID-19, sia per i nuovi e sopravvenuti costi di messa in regola e predisposizione dei locali alla luce delle nuove normative di sicurezza, sia per il mancato fatturato e volume d'affari dovuto ad una tardiva partenza della stagione turistica (sia per quanto riguarda le aree di mare che di montagna);

    la misura, sostenendo prestiti del valore pari al 25 per cento del fatturato dell'anno 2019, non risponde alle esigenze delle attività turistico-ricettive legate a forte stagionalità, nelle quali i giri di affari più intensi si possono ricondurre a 2-3 mensilità specifiche;

    il turismo, in Italia, includendo l'indotto e relativo giro d'affari, incide complessivamente per circa il 13 per cento del PIL nazionale, pari ad un valore economico di oltre 220 miliardi, confermandosi come settore strategico e da tutelare con ogni mezzo,

impegna il Governo

a predisporre forme di prestito con garanzie statali indirizzate esclusivamente agli operatori del settore turistico, includendo quindi stabilimenti balneari, alberghi, agriturismi, bar, ristoranti, operatori culturali, parchi giochi ed affini, con un plafond corrispondente ai 3 migliori mesi dell'anno 2019 per volume d'affari, di durata equivalente ad almeno 10 anni, con garanzia statale pari ad almeno l'80 per cento, a salire sulla base delle dimensioni economico-aziendali dei richiedenti e con modalità di richiesta semplificate sulla base di quanto già fatto per i prestiti garantiti dallo Stato al 100 per cento.
9/2461-AR/18. Caretta, Ciaburro.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto «Cura Italia», all'articolo 42, secondo comma, prevede che i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro debbano essere iscritti al registro dell'INAIL come infortunio sul lavoro;

    tale automatismo, che paragona l'infezione da COVID-19 all'infortunio sul lavoro, non offre chiarimenti sui criteri necessari per stabilire con chiarezza se il lavoratore è stato contagiato sul luogo di lavoro e non fuori, creando numerose incertezze nei confronti dei datori di lavoro;

    nel dettaglio, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, all'articolo 2, secondo comma, impone a tutte le imprese che non hanno sospeso la propria attività di osservare il «protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020;

    con comunicato stampa in data 15 maggio 2020, l'INAIL ha specificato come l'infortunio sul lavoro per COVID-19 non sia collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro, il quale quindi risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa;

    tale comunicazione non è stata accompagnata da alcun intervento normativo, non rispondendo quindi alle necessità di garanzie e certezze richieste da numerosi datori di lavoro,

impegna il Governo

a riformare la normativa vigente sulla parificazione dell'infezione da COVID-19 all'infortunio sul lavoro, come in premessa, prevedendo il novero del COVID-19 all'interno del trattamento di malattia come da articolo 2110 del codice civile per tutte le professioni di natura non sanitaria.
9/2461-AR/19. Ciaburro, Caretta.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame intende trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l'utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti;

    è prevista, altresì, la possibilità di concedere alle imprese più grandi garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace;

    le modalità di applicazione del decreto «liquidità» non consentiranno una reale semplificazione burocratica degli iter, poiché, seppur venga prevista la garanzia dello Stato, le banche saranno tenute ugualmente a predisporre un'istruttoria prima di concedere il prestito. Per erogare le risorse bisognerà, infatti, rispettare tutte le normative, anche quelle previgenti, a cui decreto non ha realmente posto adeguata deroga;

    la gravità della crisi e l'incertezza sui tempi e sulla rapidità della ripresa dell'attività economica, la semplificazione e la sburocratizzazione degli oneri aziendali ricopre una necessità primaria;

    il capo del servizio struttura economica della Banca d'Italia, Fabrizio Balassone, in audizione alla Camera ha riconosciuto che «la concessione di garanzie pubbliche, soprattutto alle Pmi, è uno strumento adatto a incentivare le banche a fornire la liquidità necessaria a far fronte alla crisi» ma ha altresì ricordato che «la sua efficacia richiede che le norme che ne regolano l'utilizzo siano rese rapidamente operative, che le strutture che lo gestiscono abbiano le risorse finanziarie e tecniche necessarie, che le garanzie vengano effettivamente concesse alle imprese che ne hanno bisogno per superare l'emergenza e che il processo sia al riparo dai rischi di infiltrazione da parte di attività illegali. Si richiede, in altri termini, di condurre al meglio un difficile esercizio di conciliazione delle esigenze di rapidità d'azione con quelle di controllo di efficacia e di legalità»;

    il TUB prevede che l'erogante un prestito che poi non viene restituito per un default aziendale, possa essere imputato di concorso in bancarotta o di concessione di credito abusiva; tale previsione per i finanziamenti previsti dal decreto in esame necessita di una correzione al fine di non pregiudicare la tempistica delle procedure di accesso e l'erogazione ai crediti garantiti;

    per privilegiare al massimo la rapidità di erogazione – ha suggerito il Capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia Fabrizio Balassone – è necessario stabilire esplicitamente che la valutazione del merito di credito è assolta con la sola verifica formale della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto,

impegna il Governo

a sospendere per i finanziamenti di cui al presente decreto tutte le normative in vigore, relativamente alla valutazione del merito di credito, del reating bancario e della valutazione di affidabilità per le imprese nonché delle istruttorie da parte degli istituti di credito.
9/2461-AR/20. Silvestroni.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti nell'intento, certamente condivisibile, di far ripartire il sistema produttivo nazionale;

    in particolare, l'articolo 1 dispone che SACE S.p.A., il fine assicurare la necessaria liquidità alle piccole e medie imprese colpite dall'accademia Covid-l9, conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio dei credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che ne facciano richiesta;

    una specifica categoria di imprese die necessita di opportuna tutela in questo periodo di emergenza sanitaria è rappresentata dalle imprese destinatarie di provvedimenti ablativi disposti dall'autorità giudiziaria;

    a differenza delle imprese in bonis, infatti, le imprese in sequestro e/o confisca, la cui attività viene condotta da un amministrazione giudiziario nominato dal tribunale, sono aziende per le quali l'accesso al credito bancario è precluso e non possono contare sull'intervento dei soci al fine di ottenerne liquidità, indispensabile per la fase di riavvio dell'attività produttiva;

    l'impossibilità di poter accedere alle misure di cui al citato articolo 1 determinerà l'impossibilità per tali imprese di riaprire o di dover cessare la propria attività nei mesi immediatamente successivi alla ripresa delle attività economiche;

    la legge di stabilità dei 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), per il triennio 2016/2019, ha autorizzato una spesa pari ad euro 10 milioni annui da destinarsi al sostengo economico per tali tipologie di imprese e, ad oggi, i fondi disponibili ammontano ad euro 26.350.300,00, a cui se ne aggiungono per la regione Sicilia altri 15.400.000,00 euro; tali risorse, però, possono essere richieste esclusivamente per fabbisogno finanziario aggiuntivo, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione o investimenti produttivi, per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, finalizzati alla tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare;

    è necessario estendere l'ambito applicativo di tali fondi, destinati a finanziare il fabbisogno circolante con procedure semplificare di accesso, senza ulteriore aggravio della spesa pubblica in quanto si tratta di fondi già stanziati ma non ancora utilizzati;

    il mancato riavvio di attività aziendali, sottratte al controllo della criminalità organizzata e oggi amministrate ai sensi del Codice Antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, renderebbe vane le finalità economiche, sociali e soprattutto di giustizia e contrasto alle mafie che hanno motivato l'adozione dei relativi procedimenti ablativi,

impegna il Governo

a garantire l'accesso a forme di finanziamento agevolato, con procedure semplificate, a valere sui fondi già stanziati, alle aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
9/2461-AR/21. Lucaselli.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti nell'intento, certamente condivisibile, di far ripartire il sistema produttivo nazionale;

    in particolare, le organizzazioni del loro Settore si trovano a fronteggiare una crisi enorme sotto il profilo economico e sociale, senza poter frolle della maggior parte dei benefici previsti dai decreti d'urgenza emanati in questi mesi. A dispetto del titolo utilizzato, ovvero «liquidità», per una buona parte del terzo settore, infatti, non sono previsti specifici interventi di natura finanziaria;

    la crisi nel terzo settore emerge anche dai dati resi noti a fine aprile dalla piattaforma Italia Non Profit su un campione di 600 organizzazioni del privato sociale: il 45 per cento degli enti è totalmente fermo, il 33 per cento ha dimezzato la propria attività, il 12 per cento l'ha ridotta in parte, il 4 per cento è attivo in minima parte;

    tutte le attività di raccolta fondi che permettevano a tali organizzazioni di mantenersi in vita sono state, peraltro, bruscamente interrotte a causa delle impellenti necessità di dirottare gli interventi economici, effettuati dagli Cuti caritatevoli erogatori, verso le pressanti necessità sanitarie focalizzate sull'epidemia da COVID-19;

    in ragione della loro utilità sociale, nonché dell'assenza di lucro e quindi di margine economico positivo necessario per assorbire le ingenti per dire d'esercizio che si determineranno, si rende necessaria una misura specifica che possa contribuire ad evitare il rischio di chiusura di tantissimi servizi di interesse generale,

impegna il Governo:

a riconoscere agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituire in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semi residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.
9/2461-AR/22. Bellucci.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti nell'intento, certamente condivisibile, di far ripartire il sistema produttivo nazionale;

    in particolare, l'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria e alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea);

    mentre per molti il percorso per ottenere i prestiti necessari a tenere in vita le attività schiacciate dall'emergenza sanitaria si sta rivelando più difficile del previsto, per altri l'accesso al credito è, di fatto, impossibile e, paradossalmente, si tratta proprio di quegli imprenditori che hanno un «conto aperto» con lo Stato;

    i correntisti delle Poste, infatti, sono esclusi dalle misure del decreto, poiché Poste Italiane non è tra gli intermediari finanziari attraverso cui è possibile ottenere i fondi previsti dal decreto: per poter fare richiesta del prestito fino a 25 mila euro garantito al 100 per cento è necessario avere un conto corrente esclusivamente presso una banca,

impegna il Governo

a includere Poste Italiane tra i soggetti abilitati all'erogazione del credito che, in base al decreto in esame, possono erogare i prestiti fino a 25 mila euro garantiti al 100 per cento dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.
9/2461-AR/23. Ferro.

   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia avrà un grave impatto sul capitale economico con una drastica riduzione della capacità produttiva e crollo degli investimenti nonché sul capitale umano con un vertiginoso incremento della disoccupazione e della sottoccupazione;

    nel mese di marzo l'ASviS ha condotto una prima valutazione qualitativa della crisi sulla base dell'andamento prevedibile degli oltre 100 indicatori elementari utilizzati, con riferimento all'Italia, per elaborare gli indici compositi per i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile concentrandosi sugli effetti a breve termine della crisi cioè nel corso del 2020;

    la suddetta analisi ha utilizzato come parametro di riferimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) dell'Agenda ONU 2030 determinando – a causa della crisi in atto – un impatto largamente negativo per i Goal 1 (povertà), 3 (salute), 4 (istruzione), 8 (condizione economica e occupazionale), 9 (innovazione) e 10 (disuguaglianze);

    l'Agenda 2030 si occupa, per sua stessa impostazione, di un ampio spettro di profili legati alla sostenibilità ovvero le dimensioni sociali, economiche, ambientali e istituzionali;

    l'analisi Asvis «Politiche per fronteggiarla crisi da COV1D-19 e realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» pubblicata il 5 maggio 2020, evidenzia che la crisi economica non faccia bene allo sviluppo sostenibile, rischiando di pregiudicare i passi avanti sin qui fatti in sede nazionale ed internazionale;

    un sondaggio condotto dall'Ipsos e realizzato in 14 Paesi tra il 16 e il 19 aprile su un campione di circa 28 mila persone rivela che il 65 per cento degli intervistati ritiene che ci sia bisogno di una ripresa economica centrata sulle tematiche green per uscire dalla crisi provocata dagli effetti del COVID-19,

impegna il Governo

a disegnare delle politiche pubbliche orientate a rispondere alla crisi tenendo presente – in maniera sinergica e complementare – tutte le dimensioni della sostenibilità anche attraverso l'erogazione di contributi, bonus e incentivi che vadano a promuovere, laddove assenti, o a premiare, qualora vi sia una prassi consolidata all'interno dell'organizzazione, tutte quelle realtà aziendali che andranno ad attuare una strategia di crescita sostenibile e responsabilità sociale.
9/2461-AR/24. Mantovani.

   La Camera,

   premesso che:

    la grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese a causa del COVID-19, ha condotto il Governo ad adottare urgenti misure per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale e sostenere le imprese, i lavoratori in generale e le famiglie;

    si è intervenuti, in particolare, per incrementare il personale sanitario, coinvolto in prima linea nella lotta contro la rapida diffusione epidemiologica;

    le misure di contenimento che sono state previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica durante la cosiddetta «fase uno», continueranno, seppur con attenuazioni, durante la «fase due», richiedendo il massimo impegno non solo del personale sanitario ma altresì degli appartenenti ai comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico che rappresentano un presidio irrinunciabile a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e punto di riferimento inalienabile per i cittadini;

    al fine di garantire maggiore supporto alle operazioni di controllo, necessarie per l'esecuzione delle misure adottate in materia di contenimento e gestione epidemiologica, occorre varare un piano di assunzioni straordinario per tali comparti che da anni soffrono una grave carenza di organico e di mezzi indispensabili per adempiere efficacemente alle funzioni di difesa, controllo e sicurezza del territorio cui sono preposti;

    in questa fase emergenziale, destinata a protrarsi ancora per lungo tempo, l'ampliamento di organico potrebbe avvenire attingendo dalle graduatorie dei concorsi pubblici, ancora valide, che consentirebbero celermente di reperire personale qualificato ed evitare l'attesa dell'espletamento dei nuovi concorsi pubblici che riprenderanno a seguito della sospensione disposta dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, in legge 24 aprile 2020, n. 27;

    tale azione di Governo rappresenterebbe un segnale importante per attribuire la dovuta e giusta dignità professionale oltre che personale ai tanti aspiranti candidati idonei che – dopo aver superato le prove scritte e quelle psicoattitudinali – legittimamente attendono, alcuni anche da diversi anni, di poter contribuire alla difesa della Nazione;

    in particolare, tra gli idonei non vincitori dei concorsi in attesa di scorrimento delle graduatorie, vi sono, tra l'altro, anche i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) che, come noto, hanno già maturato durante il loro percorso lavorativo, oltre che di studio, le dovute conoscenze e competenze utili per il ruolo richiesto e soprattutto indispensabili in questo tragico momento storico;

    coloro che hanno partecipato ai concorsi e che attendono lo scorrimento delle graduatorie rappresentano, senza dubbio, una risorsa alla quale poter attingere non solo per ripianare le gravi carenze di organico ma anche per evitare ulteriori e maggiori oneri che deriverebbero nell'ipotesi in cui si preferisse arruolare personale mediante l'espletamento di nuovi concorsi pubblici;

    l'ampliamento di organico, inoltre, mediante l'avvio di nuovi concorsi, contrasterebbe con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, in base al quale lo scorrimento delle graduatorie preesistenti e vigenti deve costituire la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso dovrebbe costituire l'eccezione e richiedere perciò una approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Cons. di Stato, sentenza dell'adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011),

impegna il Governo

a procedere allo scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici espletati nei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al fine di attingere rapidamente personale qualificato e poter adeguatamente fronteggiare la grave emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19.
9/2461-AR/25. Cirielli.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame dispone, a seguito della modifica in sede referente, la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data;

    la citata disposizione inoltre chiarisce il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali; si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di Commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione; sono inoltre sospese le informative al Prefetto e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effettuate, sono cancellate;

    per effetto delle modifiche approvate in sede referente il termine del 30 aprile 2020 originariamente previsto dal decreto-legge in esame è stato posticipato al 31 agosto 2020, tuttavia nelle more della conversione in legge la modifica approvata non è efficace e non produce effetti; in conseguenza di questo sfasamento temporale molte aziende rischiano una imminente crisi di liquidità perché dal 1° maggio e fino alla data di conversione in legge del decreto il sistema bancario potrà chiedere la chiusura dei conti e delle linee di affidamento e negare finanziamenti qualora si attivasse la levata di protesto nei confronti dell'imprenditore;

    affinché sia esperibile l'azione di regresso, la normativa vigente prevede che sia necessario che il protesto venga effettuato prima che sia trascorso il termine di presentazione, e mai oltre il giorno feriale successivo all'ultimo giorno del termine stesso: per la cambiale il protesto deve essere levato entro i due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile, mentre per l'assegno nel termine di presentazione per l'incasso;

    la necessità di attivare la levata di protesto a pena di decadenza da parte dei creditori, nonostante la contingente situazione emergenziale che non permette a molte imprese di far fronte alle obbligazioni assunte, rischia, nonostante i buoni propostiti della modifica apportata all'articolo in sede referente, di mandare in crisi molti commercianti che, in conseguenza di ciò, si troveranno ad affrontare un stretta creditizia fino alla totale chiusura dei rapporti da parte di tutto il sistema bancario tale da costringerli, nella disperazione, a rivolgersi a forme di finanziamento illegali;

    considerato l'ampio consenso parlamentare con il quale è stato approvato l'emendamento 11.1 all'AC. 2461 e facendo propria l'intenzione sostanziale del Parlamento a conferma ed estensione di una misura assunta dal Governo con il decreto-legge Liquidità al comma 1 dell'articolo 11,

impegna il Governo:

   ad intervenire con atto d'urgenza (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, decreto-legge con unico articolo da assorbire-integrare poi in iter di conversione decreto-legge Rilancio) per evitare soluzioni di continuità tra la scadenza inizialmente fissata per il 30 aprile e il giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Liquidità;

   in subordine ad avviare accordi urgenti con le associazioni di categoria del settore bancario e finanziario supportati da specifiche garanzie statali integrali sui prestiti che tali soggetti richiederanno, da specifica manleva per l'azienda bancaria e finanziaria e da uniforme modulo di richiesta pre-validato dalla Banca d'Italia affinché vengano agevolmente attivate speciali linee di credito volte a sostenere gli imprenditori, e in particolar modo i commercianti, che hanno subito un protesto nel periodo successivo al 30 aprile e fino al giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in conseguenza dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte.
9/2461-AR/26. Buratti.

   La Camera,

   premesso che:

    lo strumento su cui sono incentrate le disposizioni del decreto-legge n. 23 del 2020 a sostegno della liquidità delle imprese è la garanzia pubblica sui finanziamenti. Rispetto alla sovvenzione diretta, la garanzia pubblica esercita un effetto leva, che consente di mobilitare maggiori risorse a sostegno delle imprese;

    l'impiego delle misure previste dal decreto determinerà tuttavia un incremento dell'indebitamento delle imprese italiane, in media già elevato rispetto agli standard europei. Ciò avviene in un contesto in cui i ricavi di gran parte delle imprese sono, per un periodo significativo, significativamente ridotti a causa dell'emergenza COVID-19;

    è quindi necessario prevedere già oggi interventi che rafforzino la sostenibilità finanziaria dei bilanci delle imprese italiane, prevenendo in ultima istanza, l'accumulo di crediti deteriorati nel bilancio delle banche. Senza queste misure vi è il rischio che le banche possano in futuro avere difficoltà a rinnovare i prestiti verso imprese;

    mentre per le imprese di minori dimensioni l'impatto negativo della crisi sui flussi di cassa sarà solo in parte compensato dagli aggiustamenti di breve termine sui costi operativi e dagli aiuti pubblici già disponibili o per tramite di sovvenzioni dirette da parte dello Stato, per le imprese medio-grandi, indicativamente con fatturato superiore a 25 milioni o più di 50 dipendenti, sotto i 5 miliardi di fatturato, potrebbe essere messo in campo uno strumento che offre alle imprese non finanziarie un mezzo di ricapitalizzazione: parte dei finanziamenti ottenuti attraverso le misure previste dal decreto liquidità potrebbero essere convertiti in capitale di rischio, creando conseguentemente un nuovo soggetto nella forma di un Fondo di investimento a capitale prevalentemente pubblico che aiuti il sistema ad assorbire l'eccesso di indebitamento favorendone così la ricapitalizzazione, creando al contempo per lo Stato la possibilità di beneficiare degli utili delle imprese in ripresa economica oppure di cedere le proprie quote al mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di creare un nuovo strumento di ricapitalizzazione ovvero un Fondo di investimento, sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti, con la funzione di assicurare alle imprese con buoni fondamentali, ma in fragili situazioni patrimoniali, nuove iniezioni di capitale attraverso diverse tipologie di interventi, compresa la possibilità di acquistare strumenti ibridi, obbligazioni convertibili e speciali strumenti partecipativi.
9/2461-AR/27. Ungaro.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure relative agli adempimenti fiscali per le imprese; attualmente le compensazioni dei debiti che le Amministrazioni Pubbliche hanno verso le imprese avviene solo in base alle somme dovute agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario;

    l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29/07/1973 n. 602 dispone che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; generalmente si verifica che i funzionari addetti alla riscossione non provvedano alla compensazione a causa di una interpretazione che prevede che la data presunta di pagamento debba essere successiva alla data d'iscrizione a ruolo del debito;

    tale interpretazione genera numerosi contenziosi che vedono spesso lo Stato soccombente, con un aggravio di spese che pesano sul suo bilancio;

    una limitata modifica dell'articolo 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29/07/1973 n. 602 permetterebbe inoltre alle imprese che svolgono servizi di somministrazione, forniture ed appalti nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di compensare tutti i tributi (imposte, tasse e contributi) che derivano sia dalle liquidazioni periodiche che da quelle annuali;

    in questo modo le imprese disporrebbero più facilmente di quella liquidità che finirebbe indirettamente anche ai subfornitori/subappaltatori e, di contro, lo Stato, abbassando di volta in volta l'esposizione di credito, ridurrebbe i tempi di esposizione, generando risparmi e riducendo le esposizioni debitorie di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel primo provvedimento utile, modifiche normative che favoriscano un più efficiente meccanismo di compensazione tra i crediti maturati dalle aziende nei confronti delle amministrazioni pubbliche e le somme dovute dalle stesse a seguito di iscrizione a ruolo.
9/2461-AR/28. Rachele Silvestri, De Toma.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni concernenti misure fiscali e contabili agevolative per le imprese ed altri operatori e relative al diffondersi del COVID-19;

    durante questo periodo di grave crisi epidemiologica sono risultate di tutta evidenza alcune falle del sistema Sanitario Nazionale;

    molte strutture ospedaliere sul territorio nazionale sono risultate sprovviste delle apparecchiature medico/sanitarie necessarie per affrontare la pandemia;

    abbiamo, quindi, assistito ad una gara di solidarietà di istituzioni, associazioni e privati cittadini, che hanno provveduto a raccogliere fondi per l'acquisto di attrezzature da mettere a disposizione del servizio pubblico;

   considerato che:

    sarebbe opportuno prevedere, una misura volta ad incentivare le donazioni di dette attrezzature,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, per l'anno 2020, allo scopo di incentivare le donazioni di apparecchiature medico/sanitarie alle strutture ospedaliere, l'acquisto, da parte del donante, dei beni oggetto delle predette donazioni sia esente da IVA.
9/2461-AR/29. Aprile.

   La Camera,

   premesso che:

    in ragione della fragile situazione attuale aggravata dall'emergenza sanitaria in seguito a COVID-19, assume evidenza la questione di rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti negativi che la diffusione del virus COVID-19 ha iniziato a produrre sull'economia nazionale;

   tenuto conto che:

    secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente decreto, la norma riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, estendendo e rafforzando le misure in esso previste, tutte incardinate sullo sperimentato ed efficace strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   considerato che:

    precedentemente all'esplosione della pandemia, l'intenso sfruttamento ambientale causato dal ritmo incontrollato della globalizzazione ha contribuito alla creazione delle condizioni favorevoli per la trasmissione e la resistenza del virus. Sebbene le misure preposte dal presente decreto siano finalizzate a garantire la continuità delle attività coinvolte al fine della ripresa e alla possibilità di mantenere l'indice di variazione della produzione all'interno di quei standard in grado di garantire la ripartenza, nella disposizione di tali misure non vi è alcuna previsione di condizionalità nel rispetto degli standard qualitativi ambientali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a vincolare la concessione delle garanzie previste per le imprese a garanzia della continuità delle loro attività nel rispetto dell'indice Bes (Benessere equo e sostenibile), in particolare per quanto riguarda gli indicatori delle emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti, tali da impedire che i livelli di inquinamento tornino ad essere quelli precedenti all'inizio della pandemia, fortemente nocivi per la salute dei cittadini nonché vettori di altre problematiche sia ambientali che sanitarie.
9/2461-AR/30. Fioramonti.

   La Camera,

   premesso che:

    durante la pandemia globale del Coronavirus e soprattutto nei mesi di marzo ed aprile 2020 i mercati finanziari sono stati oggetto di generalizzate diminuzioni dei listini borsistici, che hanno coinvolto anche la Borsa Italiana con una conseguente diminuzione della capitalizzazione e dei valori delle principali aziende italiane quotate e che tale situazione potrebbe aumentare i rischi di scalate ostili nei confronti di primarie aziende nazionali;

    la Banca d'Italia attraverso l'Unità di informazione finanziaria (Uif) ha segnalato dei rischi «collaterali» derivanti dall'emergenza da COVID-19 sull'economia, che potrebbero esporre il sistema economico-finanziario domestico a rilevanti rischi di comportamenti illeciti, al pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale;

    l'indebolimento economico di famiglie e imprese, potrebbe comportare il conseguente rischio di usura e facilitare all'acquisizione diretta o indiretta delle aziende italiane, anche dal valore strategico nazionale, da parte delle organizzazioni criminali;

    di recente le stesse osservazioni sono state segnalate nella relazione sulla politica dell'informazione al Parlamento elaborata del Dipartimento per l'informazione e la Sicurezza inerente al capitolo «minacce all'economia nazionale ed al sistema Paese»;

    è stato anche esteso ed allargato lo strumento «Golden Power» a tutela dei settori di rilevanza strategica,

impegna il Governo

a istituire il Comitato per la sicurezza economica nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti di coordinamento e monitoraggio della sicurezza nazionale e dei settori di rilevanza strategica in ambito economico attraverso anche la partecipazione dei rappresentati di Ministeri, le Agenzie di sicurezza, gli enti ed organismi di controllo e le principali istituzioni economico-finanziarie nazionali.
9/2461-AR/31. Zennaro, Rospi, Nitti.

   La Camera,

   premesso che:

    il servizio di asilo nido è divenuto nel tempo un sostegno essenziale ai genitori per riuscire a conciliare la vita familiare con la propria attività professionale, a maggior ragione in questo periodo di emergenza in cui tutti i lavoratori devono riprendere necessariamente la propria occupazione per risollevarsi economicamente;

    il decreto-legge 19 maggio 2020 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», all'articolo 105, fornisce un sostegno per la riapertura dei centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa per bambini di età compresa tra 3 e 14 anni per il periodo da giugno a settembre 2020;

    dal decreto vengono tuttavia omessi provvedimenti per i servizi educativi dei bambini di età inferiore ai tre anni, per quanto questi, nella pratica, risultino di gestione ancora più complicata per i genitori proprio per il fatto che la loro minore età rende necessario un maggiore controllo ed una maggiore assistenza;

    è evidente che la mancata previsione della possibilità di riapertura per i centri che accolgono i bambini di età inferiore ai tre anni, come Asili Nido e Sez. Primavera, genera gravose ed inique conseguenze di tipo economico sia a carico dei genitori/lavoratori che non possono riprendere la propria attività professionale, sia a carico delle strutture che si occupavano esclusivamente dell'accoglienza dei minori in tale fascia di età, che sono ormai chiuse da diversi mesi;

    ciò impone, con gli accorgimenti necessari per la tutela della salute dei bambini nell'ambito della crisi sanitaria attuale, che venga autorizzata e regolata la riapertura dei centri anche per i bambini più piccoli e, ciò premesso,

impegna il Governo

ad adoperarsi immediatamente per disporre la riapertura dei centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa, anche per i bambini di età inferiore a tre anni, predisponendo le linee guida ed ogni accorgimento utile a tutelare la salute dei minori in conformità con le attuali disposizioni di tutela e prevenzione collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2461-AR/32. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia di COVID-19 in corso sta avendo effetti deleteri sull'economia nazionale, con una riduzione del PIL stimata, secondo gli ultimi dati, attorno all'8 per cento;

    il territorio della provincia di Bergamo è tra i più colpiti dall'epidemia, con gravissime conseguenze sia dal punto di vista sociale che economico;

    la provincia di Bergamo rappresenta da sempre un motore per l'economia nazionale, contribuendo peraltro alla fiscalità generale con un residuo fiscale di oltre 3 miliardi di curo all'anno;

    le imprese della provincia di Bergamo e, in particolare, delle valli Seriana e Brembana, si trovano ad affrontare le molteplici difficoltà della ripresa, con la necessità di rispettare le misure di contenimento per la giusta salvaguardia della salute dei lavoratori;

    molte di queste imprese rischiano addirittura di non riaprire, con notevoli ed evidenti conseguenze sul piano occupazionale;

    appare dunque necessario definire misure straordinarie aggiuntive, specificamente dedicate al rilancio economico dei territori più colpiti;

    tra tali misure straordinarie, merita di essere presa in considerazione la definizione di regole speciali per la provincia di Bergamo, soprattutto sul piano fiscale, con istituzione di una Zona Economica Speciale;

    i provvedimenti per il rilancio economico possono essere inoltre l'occasione per predisporre un piano straordinario di investimenti sulle infrastrutture, che consenta l'implementazione di reti adeguate a sostenere la vivacità del contesto economico bergamasco e, dunque, una consistente e rapida ripresa;

    un adeguato piano di sviluppo, monitoraggio e ristrutturazione della rete infrastrutturale costituisce, infatti, evidente catalizzatore del rilancio economico, creando lavoro e consentendo di garantire alle imprese le condizioni migliori per l'esercizio cd il rilancio della loro attività,

impegna il Governo

al fine di creare i presupposti per un rapido e consistente rilancio economico dei territori più colpiti dalla pandemia di COVID-19, a valutare la predisposizione di un piano straordinario di risorse da destinare allo sviluppo, monitoraggio e ristrutturazione della rete infrastrutturale della provincia di Bergamo, nonché la definizione, nel medesimo territorio, di una Zona Economica Speciale, eventualmente anche limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria e all'anno successivo, con previsione di adeguate esenzioni e facilitazioni fiscali.
9/2461-AR/33. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

   La Camera,

   premesso che:

    da anni si palesa la necessità di «sburocratizzare» e semplificare le procedure amministrative, avviando una imponente opera di riordino e snellimento della macchina pubblica ed attuando una drastica semplificazione di tutte le complesse procedure amministrative legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa e contratti pubblici;

    la pandemia di COVID-19 in corso, con le devastanti ricadute che ha avuto sull'economia nazionale, ha reso necessario accelerare questo percorso e predisporre nel più breve tempo possibile le condizioni utili a determinare una rapida e consistente ripresa che deve necessariamente passare da un repentino intervento legislativo volto a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la riapertura dei cantieri sospesi;

    la legge n. 55 del 2019, in conversione del cosiddetto decreto «Sblocca cantieri », operava un preliminare intervento in tale direzione ma ne rimandava, all'articolo 1, comma 20, lettera gg), una fondamentale parte attuativa al regolamento unico previsto dall'articolo 216 comma 27-octies decreto legislativo n. 50 del 2016, recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti pubblici;

    il regolamento unico sarebbe dovuto essere predisposto entro il 16 ottobre 2019, non più tardi di 180 giorni dal decreto-legge n. 32 del 2019. Ad oggi, nonostante sia di importanza fondamentale, non risulta ancora promulgato ma semplicemente anticipato in bozze, la più recente delle quali porta la data del 13 maggio 2020;

    anche nel decreto-legge Rilancio il problema viene affrontato solo marginalmente. Le misure previste non sono idonee ad introdurre quelle semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel settore.

    ad oggi, in Italia, sono bloccati per questioni meramente burocratiche lavori pubblici per un importo totale, già stanziato, pari a circa 70 miliardi di Euro. Questi cantieri devono partire il prima possibile per riavviare tutta l'economia del Paese,

impegna il Governo

ad avviare immediatamente una imponente opera di riordino e snellimento della macchina pubblica, attuando una drastica semplificazione di tutte le complesse procedure amministrative, in particolare legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa, contratti pubblici, nonché in materia di lavoro e previdenza, che costringono imprese e cittadini a destinare tempo e risorse agli adempimenti legati alla burocrazia, sottraendole ad impieghi maggiormente produttivi.
9/2461-AR/34. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

   La Camera,

   premesso che:

    sulle Amministrazioni locali e sugli Enti territoriali di tutto il territorio italiano stanno ricadendo direttamente le conseguenze economiche della emergenza sanitaria. A fronte dei mancati introiti, tributari e non, tali Enti hanno dovuto mantenere, ed in molto casi anche potenziare, i servizi pubblici primari, sopportandone comunque i costi fissi di gestione;

    il lockdown ha generato, direttamente od indirettamente, un mancato incasso sulle casse comunali di ingenti proporzioni. Basti pensare, come danno diretto, che:

     la chiusura delle strutture ricettive ha fatto venire meno le imposte di soggiorno, generanti introiti quantificati in 450 milioni annui su scala nazionale;

     la chiusura di bar, ristoranti ed attività commerciali, ha generato il mancato incasso sia di canoni e concessioni di suolo pubblico, che portano 842 milioni annui alle casse comunali, sia delle tasse sulle insegne, che generano tributi da 423 milioni;

     la chiusura degli asili nido ha portato al mancato incasso delle rette, 219 milioni annui, e delle mense, 725 milioni annui di introiti su scala nazionale;

    a questi mancati incassi vanno poi aggiunti, in via più o meno diretta, quelli derivati dalla mancata fruizione da parte della collettività dei parcheggi pubblici, dal mancato accesso ai musei e dalla drastica riduzione delle sanzioni amministrative, oltre alla fisiologica riduzione dei pagamenti di Imu e Tari;

    il dato che emergerà dai conti comunali all'esito del periodo emergenziale sarà perciò drammatico. Gli aiuti agli enti territoriali previsti nel decreto-legge n. 34 del 2020 non paiono assolutamente esaustivi, non riuscendo a coprire i mancati incassi;

    i fondi creati per compensare le mancate entrate comunali, come specificati agli articoli 180 e seguenti del decreto-legge n. 34 del 2020, sono infatti notevolmente inferiori agli importi necessari, essendo limitati ad un fondo da 74,9 milioni di euro per compensare i Comuni del minor gettito legato all'Imu, un Fondo da 100 milioni per compensare le minori entrate legate alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, un Fondo da 127 milioni per compensare i Comuni dalle minori entrate connesse all'esonero dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020;

    le casse degli Enti territoriali, già nel periodo pre-emergenziale, erano prive di liquidità. L'ulteriore disavanzo economico creato da questa situazione di crisi, senza un preventivo aumento degli stanziamenti, porterà alla sospensione dei servizi pubblici essenziali,

impegna il Governo

ad indicare le modalità con cui vorrà implementare i fondi da destinare agli Enti territoriali commisurandoli concretamente ai mancati introiti, tributari e non, che le casse delle Amministrazioni locali hanno subito, direttamente od indirettamente, a seguito della imposta chiusura delle attività in fase di lockdown.
9/2461-AR/35. Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

   La Camera,

   premesso che:

    da un punto di vista economico le maggiori ricadute negative del periodo di lockdown le dovranno sopportare i soggetti, giuridici o fisici, titolari di partita IVA, che hanno dovuto necessariamente interrompere la propria attività lavorativa;

    al periodo di mancato guadagno, si aggiunge ora per autonomi, titolari di attività commerciali, professionisti la difficoltà di dovere riavviare le proprie imprese, sopportando costi fissi cd una contrazione di mercato che non ha precedenti;

    a favore dei titolari di partita IVA, sono stati previsti bonus o contributi a fondo perduto di importo esiguo ed inidoneo a garantire il sostentamento delle famiglie che li hanno ottenuti ed a sopperire i costi di gestione cui sono andati incontro nel periodo di lockdown;

    di estrema gravità poi la situazione che ricade direttamente sui professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, per quanto una nota del Ministero del lavoro gli assicuri l'erogazione del reddito da ultima istanza per il mese di aprile, da una analitica lettura del decreto "Rilancio" ne rimarrebbero esclusi, in quanto il contrasto tra due articoli, il 78 e l'86, tecnicamente pare precludere il beneficio del reddito per i mesi di Aprile e Maggio a chi abbia già usufruito di quello di Marzo;

    il decreto "Rilancio" ha poi portato da «30» a «60» giorni il periodo che i Ministeri di riferimento avranno a disposizione per adottare un nuovo decreto attuativo che dovrà definire criteri di priorità, modalità di attribuzione e la eventuale quota del limite di spesa da destinare, eventualmente, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Questa dilazione dei termini porta alla possibilità che, in caso ne usufruiscano, i professionisti potrebbero ottenere tali importi solo tra diversi mesi;

    in aggiunta, i professionisti sono poi stati espressamente esclusi ex art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, dall'accesso al contributo a fondo perduto, garantito agli autonomi in base al calo di fatturato, tale strumento però deve essere complementare al bonus predetto, avendo natura completamente differente, in quanto il contributo è finalizzato a permettere il rilancio imprenditoriale della propria attività, mentre il reddito da ultima istanza ha mere finalità di sostentamento primario. Per questo motivi tutti i titolari di partita IVA devono essere ammessi ad entrambe le tipologie di sostegno;

    pare perciò evidente che tutto il settore dei lavoratori autonomi in generale, cd il comparto professionale nello specifico, sia stato lasciato senza il sostegno necessario per permettergli di riprendere lo svolgimento della propria attività come nel periodo pre-emergenziale,

impegna il governo

a valutare di adoperarsi per aumentare il sostegno economico ai soggetti titolari di partita IVA al fine di permettergli un autosostentamento dignitoso ed una concreta ripresa delle proprie attività lavorative, nonché ad adoperarsi immediatamente per disporre che ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria sia corrisposto già nel mese di Giugno 2020 il reddito da ultima istanza per i mesi di Aprile e Maggio, permettendogli contestualmente, attraverso l'adozione delle opportune iniziative normative, di accedere ai contributi di cui all'art. 25, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2461-AR/36. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea (2461/A) contiene disposizioni in favore delle imprese al fine di superare le problematiche economiche derivanti dal diffondersi della pandemia COVID-19;

    è fondamentale garantire ai soggetti esercenti attività d'impresa nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie accessori ed articoli sportivi, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020;

    il suddetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi e sul valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è utilizzabile inoltre in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito ed a intermediari finanziari;

    in particolare la misura è volta ad aiutare concretamente le imprese dei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori ed articoli sportivi, riconoscendo loro un credito di imposta, pari al 60 per cento, del valore di acquisto delle merci invendute, data la crisi da COVID-19;

    tra l'altro prodotti della collezione primavera/estate 2020 sono stati generalmente consegnati tra febbraio e marzo, a fronte di ordini effettuati nel 2019, in un momento in cui era inimmaginabile uno scenario cui stiamo assistendo;

    le misure sopra accennate sono dunque fondamentali per il rilancio delle imprese nei settori indicati nel secondo punto di questa premessa al fine di superare la grave crisi economica derivante dal diffondersi della pandemia COVID-19. Tra l'altro si tratta di imprese importanti per l'economia del nostro Paese. Infatti molte di queste imprese esportano i loro prodotti all'estero con il marchio made in Italy riconosciuto a livello internazionale per la grande qualità,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, un credito d'imposta, secondo le condizioni indicate in premessa, al fine di favorire le imprese che operano nei settori richiamati per superare la grave crisi economica derivante dal diffondersi del COVID-19.
9/2461-AR/37. De Toma.

   La Camera,

   il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede misure per sostenere economicamente le piccole e medie imprese. È fondamentale pertanto attivare stanziamenti economici anche per le imprese del settore turistico e per tutti gli operatori del medesimo settore soprattutto quelli che operano nelle città d'arte di Matera e Venezia;

   premesso che:

    all'interno del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, non è prevista alcuna misura relativa al rilancio del settore turistico delle cosiddetta città d'arte italiane, quali ad esempio Matera e Venezia;

    la città di Matera, capitale della cultura 2019, già prima dell'emergenza sanitaria era stata colpita, nel novembre del 2019, da eccezionali eventi atmosferici che hanno provocato ingenti danni alle strutture turistico ricettive, soprattutto nel rione sassi, per una stima di circa 8 milioni di euro e per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

    anche la città di Venezia nel novembre dello scorso anno era stata colpita da forti eventi atmosferici che hanno provocato ingenti danni al suo patrimonio artistico culturale, soprattutto a causa dell'acqua alta che ha inondato la basilica di San Marco e tutte le principali attività turistiche della città;

    gli operatori turistici delle due città, prima ancora dell'emergenza sanitaria da COVID-19 si trovavano in grave difficoltà proprio a causa dei forti eventi atmosferici subiti nel novembre scorso, che hanno dato un duro colpo al settore turistico ricettivo;

    l'esclusione delle città d'arte italiane, quali Matera e Venezia, dai benefici previsti dal decreto risulta essere una grave discriminazione soprattutto nei confronti di quelle realtà che attraverso il turismo culturale basano la propria economia, come ad esempio Matera e Venezia;

    bisogna prevedere un fondo speciale per le città di Matera e Venezia al fine aiutare gli operatori del settore turistico ricettivo e per non disperdere a causa dell'emergenza sanitaria la crescita economica e turistica che queste due città stavano avendo nel corso degli ultimi anni, in particolare a Matera in seguito alla manifestazione «Matera 2019, Capitale europea della cultura»,

impegna il Governo

a prevedere la creazione di un fondo speciale per gli operatori del settore turistico ricettivo delle città di Matera e Venezia al fine di tutelare gli operatori del settore e per rilanciare l'economia delle due città.
9/2461-AR/38. Rospi, Nitti, Zennaro.

   La Camera,

   premesso che:

    a seguito delle misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri volte a contrastare il diffondersi sul territorio nazionale del COVID-19, a decorrere dallo scorso 4 marzo 2020 sono state sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in luoghi pubblici e privati, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;

    la sospensione di qualunque attività artistica e culturale dal vivo ha comportato un drastico calo di ricavi nel settore dell'industria culturale e potrebbe protrarsi per diversi altri mesi;

    i lavoratori di tutti i comparti dello spettacolo dal vivo convivono da settimane con l'assenza di entrate salariali e si trovano dunque in grave difficoltà economica a causa delle misure di contenimento per il contrasto al COVID-19;

    il mondo dei lavoratori dello spettacolo risulta quanto mai frammentato e composito dal punto di vista delle tipologie contrattuali, essendo in prevalenza composto di lavoratori intermittenti, con retribuzioni discontinue e calendari imprevedibili, lavoratori stagionali con contratti della durata di massimo nove mesi e da una minima percentuale di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, destinatari di misure di sostegno quali la cassa integrazione;

    la sospensione forzata di ogni attività di spettacolo dal vivo comporta per ciascun artista l'impossibilità di fatturare alcunché, mentre parallelamente le scadenze fiscali risultano ancora in essere, con evidenti difficoltà ad essere adempiute;

    a fronte delle esigenze variegate e differenti delle diverse categorie di lavoratori, occorrono misure anche di natura fiscale in grado di offrire supporto economico a tutti gli operatori dello spettacolo, prescindendo dalla tipologia contrattuale con cui essi risultano inquadrati;

    il decreto in esame, all'articolo 18, prevede che i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro beneficino della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

    il comma 2 dell'articolo 18 del decreto in esame prevede che i medesimi soggetti beneficino, altresì, per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini di versamento relativi ai contributi previdenziali e assistenziali nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, e al comma 3 estende tali sospensioni a determinate categorie di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;

    la risoluzione n. 8-00073, approvata all'unanimità dalla Commissione VII Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati in data 5 maggio 2020, contiene tra gli impegni al Governo l'adozione di opportune iniziative per l'eventuale prolungamento dei termini di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi anche in favore degli operatori del settore culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il blocco degli adempimenti contributivi per tutte le categorie di lavoratori dello spettacolo o iscritti al fondo pensionistico dello spettacolo fino alla regolare riapertura al pubblico dei luoghi c degli spazi in cui vengono fruite le attività culturali e di spettacolo.
9/2461-AR/39. Nitti, Rospi, Zennaro.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone che SACE S.p.A., al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese;

    l'intervento previsto dall'articolo 1, si basa sugli attuali orientamenti assunti dall'Unione Europea, che, in considerazione degli effetti dell'emergenza in corso, consentono un più ampio intervento da parte degli Stati membri al fine di salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità;

    in particolare, il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final «Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak» (cosiddetto Temporary Framework): un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all'economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

    come disposto, possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione;

    l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale, reddito e gettito fiscale per lo Stato;

    alle associazioni e alle società di base, vere e proprie imprese operanti nel settore sportivo, andrebbero estese le misure per il sostegno alla liquidità;

    il Governo sia con gli interventi già messi in atto, che in fase di approvazione del provvedimento in discussione, ha mostrato massima disponibilità ad avviare, anche in fase di stesura dei prossimi provvedimenti, misure di sostegno al settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere – nel primo provvedimento utile – all'associazionismo sportivo, settore al quale è riconosciuto un fondamentale ruolo imprenditoriale, con alto tasso occupazionale, reddito e gettito fiscale per lo Stato, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese nella misura di 100 milioni di euro, al fine di salvaguardare il settore sportivo da una potenziale e grave crisi di liquidità.
9/2461-AR/40. Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Orfini.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in vari settori, tra cui quello sanitario e farmaceutico volte a fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha investito non solo l'Italia ma tutti i Paesi;

    proprio in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta investendo il nostro Paese è necessario predisporre un coordinamento e uno sviluppo dei servizi di prevenzione e, in particolare, dei laboratori di microbiologia in grado di effettuare diagnosi di infezione da SARS-COV-2 certe e a costi contenuti al fine di garantire gli stessi cittadini;

    dall'inizio della pandemia, diversi laboratori di analisi hanno iniziato a offrire tamponi e test sierologici per il COVID-19 rischiando così di avere un'offerta incontrollata e non totalmente sicura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, per quanto di sua competenza e sentita la conferenza Stato Regioni, tutte le misure necessarie affinché le stesse regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituiscano delle reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.
9/2461-AR/41. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in vari settori, tra cui quello sanitario e farmaceutico volte a fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha investito non solo l'Italia ma tutti i Paesi;

    in questa fase, pur rispettando tutte le dovute cautele e procedure, è necessario accelerare la fase di sperimentazione dei principi attivi dei farmaci al fine di trovare una cura specifica contro il COVID-19;

    per sperimentazione clinica si intende qualsiasi studio sull'uomo finalizzato a scoprire o verificare gli effetti di un nuovo farmaco o di un farmaco già esistente testato per nuove modalità di impiego terapeutico, con l'obiettivo di accertarne la sicurezza o l'efficacia. La sperimentazione si articola in diverse fasi e viene effettuata prima in laboratorio e in modelli animali (sperimentazione preclinica) e poi sull'uomo (sperimentazione clinica);

    con lo studio di Fase 1 ha inizio la sperimentazione del principio attivo sull'uomo che ha lo scopo di fornire una prima valutazione della sicurezza c tollerabilità del medicinale:

    nello studio di fase II inizia a essere indagata l'attività terapeutica del potenziale farmaco, cioè la sua capacità di produrre sull'organismo umano gli effetti curativi desiderati. Questa fase serve inoltre a comprendere quale sarà la dose migliore da sperimentare nelle fasi successive e a determinare l'effetto del farmaco in relazione ad alcuni parametri considerati indicatori della salute del paziente:

    lo studio di fase III serve a determinare quanto è efficace il farmaco, se ha qualche beneficio in più rispetto a farmaci simili già in commercio e qual'è il rapporto tra rischio e beneficio e infine, la fase IV che include gli studi condotti dopo l'approvazione del farmaco nell'ambito delle indicazioni approvate e in piena osservanza di quanto contenuto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP);

    l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, in legge l'8 novembre 2012, n. 189), ha introdotto, al comma 4-bis dell'articolo 54, del decreto legislativo n. 219 del 2006, una semplificazione procedurale relativa alla produzione di sostanze attive destinate ai medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I. La disposizione citata, infatti, prevede che quando la produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata ai medicinali sperimentali avvenga nel rispetto delle norme di buona fabbricazione e in un'officina/linea produttiva autorizzata da AIFA alla produzione di sostanze attive, è sufficiente la sola notifica da parte del titolare dell'officina stessa senza attendere, quindi, un'autorizzazione espressa da parte di AIFA;

    nel marzo del 2015 l'AIFA pubblicò sul proprio sito la tale Relazione nella quale, oltre a evidenziare l'efficacia della semplificazione – introdotta peraltro senza alcun rischio per la salute pubblica – esprimeva un giudizio positivo circa l'estendibilità della stessa disciplina anche alle sostanze attive utilizzate per i medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di Fase II;

    l'attuale pandemia orienta in modo massivo la ricerca internazionale su possibili soluzioni terapeutiche e di prevenzione delle patologie derivanti da COVID-19, che ovviamente richiedono di essere sperimentate in Fase I e in Fase II;

    in tale contesto le imprese che operano in Italia si trovano fortemente svantaggiate rispetto a quelle degli altri Paesi europei, che da tempo hanno introdotto le semplificazioni auspicate dall'AIFA per la Fase II, e non ancora introdotte nel nostro Paese per motivi del tutto inspiegabili, considerato il pieno assenso ufficializzato dall'Agenzia ormai nel lontano 2015;

    tale procedura per la Fase I andrebbe estesa anche alla Fase II affinché anche in questa Fase si possa procedere, quando vi sia il rispetto delle disposizioni previste dal comma 4-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 219 del 2006,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile la normativa prevista dal comma 4-bis dell'articolo 54, del decreto legislativo n. 219 del 2006 per la Fase I anche per la Fase II e, quindi, prevedere che anche in questa Fase si possa procedere alla produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata ai medicinali sperimentali senza l'autorizzazione dell'AIFA ma con la sola notifica da parte del titolare dell'officina stessa, se tale produzione avviene nel rispetto delle norme di buona fabbricazione.
9/2461-AR/42. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

   La Camera,

   premesso che:

    la legge di Bilancio per il 2020 ha riformulato tutta la normativa relativa alle imposte immobiliari ed ha eliminato la norma che prevedeva l'esenzione dall'Imu e la riduzione di due terzi della Tari per i pensionati italiani residenti all'estero e proprietari di abitazione in Italia;

    a partire quindi dal 2020 i nostri connazionali, anche se pensionati, dovranno pagare Imu (la Tasi è stata abolita) e Tari. Tale gravosa decisione è stata presa dal Governo italiano al fine di evitare il deferimento alla Corte di Giustizia europea da parte della Commissione europea che aveva inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora;

    l'Italia infatti era stata accusata dalla Commissione di aver violato il diritto europeo in materia di non discriminazione per aver introdotto e mantenuto condizioni più favorevoli per gli iscritti all'Aire in materia di imposte immobiliari, escludendo dalle norme fiscali agevolative i cittadini europei di altra nazionalità e proprietari di casa in Italia;

    l'eliminazione della norma agevolati va ha ovviamente colpito di riflesso anche i pensionati italiani residenti in Paesi extracomunitari e proprietari di casa in Italia;

    si ritiene quindi incongruo che i nostri connazionali pensionati residenti all'estero, molti dei quali vivono in affitto soprattutto in Europa, i quali per 5 anni non hanno pagato le imposte immobiliari (in virtù di una legge introdotta nel 2014) sulla loro casa in Italia debbano ora improvvisamente pagare Imu e Tari;

    l'eliminazione delle esenzioni, oltre che ad essere ingiusta, rischia di spezzare un legame importante con i nostri connazionali che proprio attraverso la casa hanno sempre mantenuto e consolidato i loro rapporti affettivi ed economici con la terra di origine, creando anche un circuito produttivo di risorse finanziarie, oggi tanto più necessario per rispondere alle esigenze di rilancio di intere aree del paese, soprattutto del Meridione, che rischiano pesanti conseguenze a causa dell'emergenza COVID-19;

    si chiede al Governo di percepire l'importanza umana e politica dell'esenzione e di trovare al più presto una soluzione adeguata per venire incontro alle pressanti e giuste richieste delle nostre collettività all'estero che ritengono che lo Stato italiano sia ora venuto meno ad un impegno di riconoscenza e solidarietà nei loro confronti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, di introdurre l'esenzione dall'IMU e la riduzione della TARI a favore del lavoratori e dei pensionati italiani residenti all'estero e proprietari di immobili in Italia, prevedendo una nuova normativa che sia strutturata e definita in modo tale che non debba comportare una violazione delle norme del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
9/2461-AR/43. Schirò, La Marca.

   La Camera,

   premesso che

    le misure per dare liquidità alle imprese e in generale al sistema economico non consentono la piena riattivazione di tutte le filiere produttive e quindi il rilancio da subito dell'offerta di lavoro e committenza, in particolare in alcuni settori come quello culturale;

    i traduttori e le traduttrici editoriali che operano in regime di diritto d'autore non hanno né partita Iva né sono organizzati in imprese, e stanno pertanto rimanendo esclusi da ogni misura di sostegno prevista dal Governo con i vari decreti legge adottati per far fronte alle gravi conseguenze della pandemia da COVID-19;

    la Commissione VII Cultura, Scienza e Istruzione ha approvato lo scorso 5 maggio una Risoluzione unitaria (8-00073) che chiede al Governo di impegnarsi a integrare e rafforzare le misure di sostegno per tutti coloro che contribuiscono alla ripartenza delle filiere produttive più strettamente e direttamente legate alla cultura;

    i traduttori e le traduttrici editoriali in Italia non beneficiano di ammortizzatori sociali e di garanzie previdenziali come invece accade in altri Paesi europei, e questo ostacola la possibilità di accesso a finanziamenti e prestiti;

    all'art. 183 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. «decreto Rilancio») si prevede l'istituzione di un fondo che sostenga l'intera filiera editoriale, incluso quella libraria,

impegna il Governo

a tutelare in un quadro di emergenza i lavoratori e le lavoratrici – come i traduttori e le traduttrici editoriali – che operano in regime di diritto d'autore, attraverso forme di sostegno diretto e indiretto in fase di attuazione del presente decreto (c.d. «decreto Liquidità») così come degli altri decreti di più recente emanazione da parte del Governo che prevedano la costituzione di nuovi fondi.
9/2461-AR/44. Fusacchia, Piccoli Nardelli, Vacca, Toccafondi, Fratoianni, Lattanzio, Muroni, Palazzotto, Quartapelle Procopio.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del presente decreto-legge riguarda il Fondo centrale di garanzia PMI,

impegna il Governo:

al fine di assicurare la compensazione finanziaria, nel limite massimo di dotazione del fondo di cui al presente articolo, di quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ad istituire presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
9/2461-AR/45. Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.

   La Camera,

   premesso che all'articolo 18 del presente decreto-legge è prevista la sospensione di versamenti contributivi e tributari di alcuni soggetti di impresa,

impegna il Governo

a prevedere una riduzione straordinaria del 40 per cento dell'aliquota contributiva IVS a carico dell'azienda su tutto il personale in servizio, in favore delle imprese che a far data dal mese di aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2021 mantengano l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020, esclusi gli apprendisti; restando immutata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
9/2461-AR/46. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene disposizioni agevolative per molti settori produttivi;

    l'emergenza epidemiologica ha causato il blocco del settore del wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, che conta oltre 30.000 esercenti;

    per la stretta stagionalità di questo settore, la produzione e la vendita per Tanno 2020 è da considerarsi irrimediabilmente compromessa,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:

   dichiarare lo stato di crisi per tutto il settore wedding, bomboniere, regali e confetti sia commercio che produzione;

   prevedere contributi a fondo perduto per il 2020 pari al 25 per cento del fatturato 2019, desumibile dalla fatturazione elettronica. Tali contributi sono necessari ad espletare il funzionamento aziendale fino al 2021, prevedendo per il corrente anno ricavi pari a zero;

   prolungare la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2020 in quanto tale settore, sia di produzione che di commercio, alla riapertura, comunque, subirà le restrizioni alle sale ricevimenti, ristoranti e chiese per il divieto di assembramento;

   riduzione cuneo fiscale almeno del 50 per cento;

   prevedere un credito d'imposta del 100 per cento per gli affitti per il periodo del lockdown e 50 per cento per il restante periodo dell'anno e fino al 31 dicembre 2020;

   prevedere un credito d'imposta 100 per cento per spese adozione nuovi protocolli sanitari;

   prevedere un credito d'imposta del 100 per cento oneri fissi per bollette acqua, energia elettrica, gas e telefonia.
9/2461-AR/47. Tasso.

   La Camera,

   premesso che:

    il capo IV del decreto-legge all'esame reca misure in materia fiscale e contabile;

    secondo il dettato dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, le società, gli imprenditori commerciali e gli enti equiparali sono obbligati a tenere le scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a lire 10 miliardi e a due miliardi di lire;

    i valori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 sono ancora espressi in lire e fino ad oggi non sono mai stati adeguati all'inflazione verificatasi medio tempore;

    tale circostanza fa sì che il numero delle imprese oggi soggette a questa disciplina è proporzionalmente superiore rispetto all'epoca dell'entrata in vigore della norma, con tutte le conseguenze in termini di maggiori costi e oneri gestionali;

    in un'ottica di semplificazione appare auspicabile che i valori indicati nella norma vengano ridefiniti, tenendo presente che il tessuto imprenditoriale può superare facilmente i limiti previsti attualmente, senza esista necessariamente un'organizzazione interna tale da riuscire ad ottemperare alle disposizioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, con uno dei prossimi provvedimenti utili, di aggiornare all'euro gli importi sopra citati ed elevare gli stessi tenendo in considerazione gli effetti dell'inflazione.
9/2461-AR/48. Schullian, Gebhard, Plangger.

   La Camera,

   premesso che:

    durante l'esame in Commissioni congiunte in sede referente è stato approvato un emendamento che aggiunge l'articolo 1-bis, il quale prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (comma 1);

    il contenuto di tale autodichiarazione viene dettagliato anche con riferimento a requisiti richiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione dell'evasione fiscale (comma 2);

    ai dichiarati fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, si fa rinvio alla stipula di un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. (comma 4);

    gli intermediari finanziari, fermi restando i soli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva non sono tenuti a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato;

    tali disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento garantite dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 13 (comma 5) ed anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma (comma 6);

    si introduce, quindi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'impresa, coperta da sanzione penale, esonerando gli istituti di credito da qualsiasi controllo, segnalazione e comunicazione, con una generale manleva da responsabilità;

    è senz'altro condivisibile l'intento di accelerare le procedure di finanziamento, onde ridurre gli adempimenti che possano ostacolare o ritardare l'acceso al credito in un momento di così urgente necessità di liquidità per le aziende;

    tuttavia, prevedere l'autodichiarazione sulla circostanza che l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dal COVID è ultronea perché cosa già prevista nel corpo del decreto;

    disporre che l'autocertificazione debba anche attestare che i dati aziendali fomiti, su richiesta dell'intermediario finanziario, siano veritieri e completi può essere fuorviante, non specificando cosa si intenda per «completi» o cosa debba richiedere l'istituto di credito;

    la norma in questione chiede al soggetto istante di dichiarare che il finanziamento sarà destinato a costi del personale, investimenti o capitale circolante in insediamenti o attività localizzati in Italia, con scarsa efficacia persuadente nelle sanzioni previste per le dichiarazioni sostitutive, in quanto è una «promessa» di un evento futuro, che non può formare oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riguarda fatti già accaduti;

    tra l'altro, in altro punto, il testo del provvedimento legislativo prescrive, al contrario, la necessità di documentazione e attestazione da parte del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;

    l'esigenza di semplificare e snellire la procedura non deve andare a discapito di controlli e sanzioni in caso di deviazione rispetto alle ragioni del prestito;

    la previsione dello specifico c/c dedicato andrebbe posta come condizione essenziale per accedere al finanziamento garantito;

    la dichiarazione che il titolare e legale rappresentante e altri non si trovano nelle condizioni ostative di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, senza ulteriori verifiche o segnalazioni da parte dell'intermediario finanziario, è previsione che costituisce solo una misura di semplificazione ed uno scudo/manleva per l'intermediario stesso;

    insufficiente appare la prescrizione di un protocollo d'intesa Sace-Mef-Mininterno, non vincolante;

    occorre aiutare le imprese e far ripartire l'economia nei tempi più rapidi, ma altresì impedire alla criminalità organizzata di appropriarsi di risorse economiche pubbliche;

    è invece fondato e sostenibile disporre, limitatamente ai finanziamenti di importo superiore a trentamila euro, di porre a carico della banca l'obbligo di acquisire dall'impresa i dati identificativi dei principali soggetti che operano per la stessa, tra cui il rappresentante legale, soci titolari di partecipazioni qualificate e componenti degli organi sociali, nonché gli altri soggetti previsti nella normativa sulla interdittiva antimafia;

    è opportuno obbligare l'istituto di credito alla comunicazione di questi dati alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per l'analisi e la trasmissione del flusso di informazioni al Prefetto competente valutabili ai fini dell'informazione antimafia;

    è necessario prevedere la dichiarazione sostitutiva circa ii titolare effettivo del finanziamento se diverso dal richiedente, in modo da individuare chi realmente è beneficiario della somma di denaro, nonché introdurre un obbligo di dichiarare l'eventuale esistenza di rapporti di controllo o collegamento societari;

    è auspicabile che tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti in questione transitino su conti correnti dedicati e siano effettuati esclusivamente tramite strumenti tracciati;

    è d'obbligo colmare le attuali lacune del sistema delle incriminazioni, posto che le fattispecie di reato vigenti mal si adattano nella parte precettiva alle condotte abusive di maggior rilievo rispetto ai finanziamenti garantiti dal decreto-legge in conversione;

    è indispensabile prevedere efficaci strumenti repressivi per i casi di gravi abusi per le lacune nell'attuale sistema delle incriminazioni e comunque le fattispecie di reato attuali sono prive di capacità deterrente attesa l'insufficienza dei limiti edittali oggi previsti,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa, anche d'urgenza e decretizia di competenza, che prescriva tra i contenuti della dichiarazione sostitutiva l'indicazione delle informazioni essenziali per la profilatura del beneficiato e che aumenti le pene edittali dei reati di cui agli articoli 640-bis codice penale, 316-bis codice penale, 316-ter codice penale e ne ampli il perimetro applicativo per ricomprendervi contributi, sovvenzioni, finanziamenti garantiti o con specifica destinazione, ottenuti anche da soggetti controllati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee.
9/2461-AR/49. Trano.

   La Camera,

   premesso che:

    con i decreti-legge 17 marzo 2020 n. 18 e 8 aprile 2020 n. 23, il Governo è intervenuto al fine di sostenere l'economia del Paese nel tentativo di fornire alle imprese strumenti per fronteggiare le conseguenze sul piano finanziario dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    nonostante l'intento del Governo sia stato chiaramente dichiarato, è necessario domandarsi se effettivamente le misure disposte possano ritenersi sufficienti ad affrontare una situazione senza precedenti;

    gli interventi contenuti nel decreto «Cura Italia» e nel «Decreto Liquidità», infatti, hanno suscitato alla prima lettura perplessità ed incertezze, soprattutto tra le associazioni di imprenditori, non solo per la sovrapposizione tra alcune previsioni contenute nei due provvedimenti, ma anche – e soprattutto – per la complessità delle misure;

    tra le numerose disposizioni recentemente varate, quella che appare di più agevole applicazione è l'articolo 56 del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020, con la quale il Governo è intervenuto introducendo una misura di sostegno finanziario alle PMI consistente in una moratoria straordinaria;

    la misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese, ma anche ai professionisti ed alle ditte individuali operanti sul territorio italiano ed appartenenti ad ogni settore a favore dei quali è stata prevista una moratoria che consente la sospensione di talune scadenze nel rapporto con l'istituto di credito;

    la moratoria in esame non riguarda ovviamente tutte le scadenze debitorie contratte dalle PMI, ma soltanto le obbligazioni assunte nei confronti del sistema creditizio in genere, ovvero banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;

    la misura si muove fondamentalmente su tre punti:

     1. Mantenimento delle linee a breve termine a revoca, fino al 30.09.2020;

     2. Proroga contrattuale al 30.09.2020 delle linee a breve scadenza (in questa rientrano ad esempio i finanziamenti di breve termine con rimborsi bullet);

     3. Sospensione del pagamento sia per la quota capitale che per la quota interessi di tutte le rate, tra le quali quelle dei mutui, in scadenza fino al 30.09.2020. In via automatica, di conseguenza, ci sarà una traslazione nel tempo del piano di ammortamento delle rate comprese in questo periodo secondo modalità che assicurino «l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti». Non è chiaro tuttavia a tal proposito come sia possibile raggiungere l'obiettivo della norma di escludere l'applicazione di maggiori oneri per «entrambe» le parti. Se dal versante del debitore, infatti, si può ipotizzare che il pagamento delle rate possa avvenire con dilazione semestrale senza applicazione di nuovi interessi, ciò comporterà inevitabilmente, di conseguenza, un maggior onere per l'istituto di credito che vedrà posticipata a tasso zero la restituzione della somma oggetto di finanziamento;

    la scadenza temporale individuata per la moratoria è attualmente quella del 30 settembre 2020;

    i benefici di cui alle misure sopra descritte non possono essere applicati a favore delle imprese che, all'entrata in vigore del decreto, presentino esposizioni classificate a «sofferenza o inadempienza probabile» (esposizioni c.d. deteriorate);

    le classificazioni dovrebbero corrispondere a quelle di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 di Banca d'Italia, che identifica come «deteriorate» le esposizioni rientranti nelle tre sottoclassi di crediti:

     le sofferenze che sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili;

     le inadempienze probabili che sono invece esposizioni per le quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali;

     le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate che sono infine esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) scadute o eccedenti i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza;

    venendo ora all'iter procedimentale necessario per beneficiare della moratoria straordinaria, il Legislatore ha previsto che l'avvio abbia luogo attraverso una richiesta che indichi in maniera specifica le linee di credito e tramite la quale vengano dichiarati i presupposti seguenti:

     1. di aver subito in via temporanea carenze di liquidità a causa dell'emergenza COVID-19;

     2. di possedere la qualifica di PMI;

     3. di essere consapevole delle conseguenze civili e penali delle autodichiarazioni di cui ai punti a) e b);

    una volta ricevuta l'istanza, la Banca effettuerà una verifica in merito alla sussistenza dei requisiti, senza verificarne tuttavia la veridicità;

    nondimeno il meccanismo di concessione della moratoria non avviene in modo automatico. Come anticipato, infatti, la moratoria non spetta in caso di inadempienza probabile. Le linee guida dell'Autorità bancaria europea (EBA) emanate il 2 aprile 2020, tracciano in modo chiaro il confine che le banche italiane devono rispettare nella gestione della concessione della moratoria. Esse devono proseguire ad identificare le situazioni nelle quali le sfide di breve periodo possano trasformarsi in difficoltà finanziarie a lungo periodo e quindi in insolvenza, e conseguentemente devono mantenere presidio sulla capacità di rimborso di medio-lungo termine;

    spetta dunque alla singola banca verificare in primis se, senza la moratoria, vi sarebbe il rischio di dover attivare le eventuali garanzie del prestito: se definito forborne, la classificazione a UTP (inadempienze probabili) sarebbe possibile;

    le garanzie che accompagnano la misura di sostegno prevista dall'articolo 56 sono quelle previste dal Fondo di garanzia per le PMI. In questo caso però, a differenza di quanto avviene normalmente quando si accede al Fondo, non è prevista una preliminare valutazione del merito creditizio, salvo quanto detto sopra.

    la garanzia non è totale, ma pari al 33 per cento:

     dei soli maggiori utilizzi delle aperture di credito rispetto a quanto già utilizzato alla data del 17 marzo 2020 (comma 2 lettera a);

     dei prestiti e finanziamenti con scadenza fino al 30 settembre 2020 (comma 2 lettera b);

     dei canoni/ratei con scadenza tra il 17 marzo e il 30 settembre 2020 (comma 2 lettera c);

    di conseguenza, se per le operazioni di cui alla lettera b), la garanzia riguarda un terzo dell'intero prestito, per le aperture di credito la percentuale riguarderà esclusivamente la maggior esposizione dell'impresa rispetto alla data del 17 marzo 2020,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di concedere alle numerosissime PMI che presentano esposizioni classificate a «sofferenza o inadempienza probabile» (esposizioni cosiddette deteriorate), un allentamento degli stringenti vincoli esistenti per la concessione della moratoria straordinaria di cui all'articolo 56 del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 oppure di concedere forme di sostegno alternative o complementari, anche a fondo perduto, onde evitare che il quadro finanziario già deteriorato, sfoci in una crisi aziendale irreversibile.
9/2461-AR/50. Angiola.

   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti misure restrittive di contenimento adottate dal Governo hanno limitato la libertà di circolazione personale, incidendo anche sul funzionamento degli Uffici Giudiziari;

    a tutela della salute pubblica, i Capi degli Uffici Giudiziari hanno assunto provvedimenti finalizzati ad evitare assembramenti nelle aule di udienza, nonché negli spazi ad esse antistanti e negli altri locali destinati al transito ed alla sosta degli avvocati, delle parti, del personale amministrativo e di ogni altro soggetto del processo;

    l'esigenza di contrastare la propagazione del contagio all'interno degli ambienti giudiziari ha incentivato l'adozione di misure precauzionali, tra cui lo svolgimento delle udienze e degli adempimenti con modalità da remoto;

    uno degli ambiti interessati dalla nuova misura organizzativa è quello delle vendite giudiziarie immobiliari, tra cui quello del Tribunale Civile di Bergamo, ove è stato previsto l'utilizzo della piattaforma telematica per le aste immobiliari con modalità pura asincrona, revocando così la possibilità di formulare offerte cartacee;

    la vendita asincrona telematica consente lo svolgimento della gara, di cui all'articolo 573 del codice di procedura civile, esclusivamente in via telematica, senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura. La partecipazione dei soggetti all'asta avviene mediante l'invio dell'offerta firmata digitalmente attraverso posta elettronica certificata, allegando semplicemente una fotocopia del documento di identità dell'offerente;

    l'identificazione dei soggetti partecipanti alle aste avviene, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, mediante produzione di una semplice «copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità dei richiedente»;

    tali fattori non tutelano la sicurezza delle aste, perché non è possibile controllare l'identità dei soggetti che partecipano alla gara, né l'appartenenza all'offerente della casella di posta elettronica certificata usata per formulare l'offerta: di conseguenza, non si riesce a garantire la corrispondenza fra l'offerente e il presentatore;

    la casella di posta elettronica certificata non costituisce strumento di identificazione del suo possessore, dal momento che non consente di controllare che il titolare della casella di posta elettronica certificata corrisponda al titolare della firma digitale. Tale controllo non viene effettuato nemmeno dal software ministeriale;

    in tale contesto, Io strumento che può sostituire la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica è il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID, che garantisce l'identificazione del titolare e delle sue credenziali;

    attualmente la normativa vigente in materia non consente di effettuare offerte telematiche tramite SPID,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere, nell'ambito delle semplificazioni previste dal decreto, tra le modalità di trasmissione dell'offerta di cui al citato articolo 13 del decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID, in modo da garantire la sicurezza della partecipazione da remoto alle vendite giudiziarie telematiche, evitando il rischio di abusi legati all'impossibilità di identificare i soggetti offerenti.
9/2461-AR/51. Dori.

   La Camera,

   premesso che:

    in questi ultimi anni sono stati fatti grandi passi in avanti per tutelare le donne dagli abusi e contrastare la violenza di genere;

    la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la fotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, approvata nel maggio 2011 e ratificata nel giugno 2013 dal nostro Paese, ha lo scopo di proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, nelle sue diverse accezioni: fisica, psicologica ed economica;

    due mesi dopo la ratifica di tale Convenzione, è stato firmato il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti, tra l'altro, anche in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere;

    inoltre, di estrema importanza è stata la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, che ha modificato il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, allargandone lo spettro di azione anche agli orfani per crimini domestici;

    da ultimo, merita uno specifico richiamo la legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetto «Codice Rosso», contenente numerose norme in materia di contrasto e prevenzione alla violenza di genere;

    tuttavia, ancora molto rimane da fare: questo periodo di necessarie restrizioni ai movimenti e alle relazioni sociali ha costretto milioni di famiglie in casa, esasperando situazioni di abusi e violenze tra le mura domestiche;

    il servizio di emergenza telefonica 1522 e chat web, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in questo periodo ha registrato un calo di utenza nelle prime due settimane di marzo rispetto allo stesso periodo del 2019, del 55,1 per cento, passando da 1.104 a 496;

    i centri antiviolenza e le case rifugio, che sono rimasti aperti durante la suddetta fase emergenziale, devono tuttavia fare i conti con le nuove regole imposte per evitare il diffondersi del virus che, tra l'altro, prevedono un minimo di distanza interpersonale e, di conseguenza, riducono la capienza massima delle strutture;

    le statistiche e l'evidenza empirica ci mostrano chiaramente che le vittime sono molto meno propense a denunciare quando sono costrette a vivere in una situazione di fragilità e dipendenza economica dal soggetto maltrattante;

    in questo caso, oltre ai rischi connessi a ritorsioni e violenze per il solo fatto di aver sporto denuncia, nonché a quelli connessi alla necessità di tutelare i minori, ove presenti, le vittime si devono confrontare con un importante fattore deterrente, di tipo economico;

    infatti, alla denuncia spesso consegue l'immediata indisponibilità di risorse finanziarie che sovente fanno interamente capo al soggetto maltrattante: stiamo parlando della cosiddetta «violenza economica» o «dipendenza economica» dal soggetto maltrattante;

    la rete delle case rifugio, punti di ascolto e associazioni impegnate nella tutela delle donne e delle vittime di abusi, forniscono un importante, fondamentale ed insostituibile servizio per garantire accoglienza, vitto e alloggio alle vittime; tuttavia, esso non può essere sufficiente di per sé ad assicurare l'indipendenza economica delle vittime e dei nuclei familiari nei medio e nel lungo periodo, neutralizzando tale dipendenza economica;

    attualmente, esiste un Fondo a cui le vittime di alcuni reati, inclusi quelli c.d. «di genere», possono accedere: si tratta del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive dell'usura e dei reati intenzionali violenti», cosi rinominato nel 2016 dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, con l'aggiunta dei reati intenzionali violenti, che ha lo scopo di erogare indennizzi, rimborsi e prestiti alle vittime;

    tale fondo, tuttavia, prevede la possibilità di accedere a determinati benefici economico-finanziario, ma solo in presenza di una sentenza di condanna (definitiva) che, come è noto, comporta un'attesa processuale che può tardare anche diversi anni: un'attesa insostenibile, soprattutto in alcuni contesti nei quali anche alcune ore o minuti possono mettere a repentaglio la sopravvivenza delle vittime;

    si registra, dunque, l'assenza di uno strumento normativo che possa fornire alle vittime il supporto necessario per un periodo sufficiente a neutralizzare la dipendenza economica dal maltrattante e a riorganizzazione la propria vita e quella dei propri (eventuali) figli;

    non prevedendo l'intervento di una sentenza di condanna definitiva, anche al fine di limitare il già marginale fenomeno delle denunce strumentali, si potrebbe stabilire, quale condizionalità per accedere ai benefici, una misura di prevenzione personale o misure cautelari personali in capo al soggetto maltrattante; tali misure vengono infatti adottate a seguito di una prima valutazione da parte del magistrato sulla fondatezza del contenuto della denuncia o comunque della pericolosità del soggetto maltrattante;

    inoltre, in mancanza di una articolata e approfondita valutazione in sede processuale, sarebbe opportuno prevede l'obbligo della restituzione delle somme, sia in caso di ritiro delia denuncia, sia in caso di pronuncia di sentenza sfavorevole alla (presunta) vittima;

    al fine di evitare sprechi di denaro pubblico, andrebbe modulato l'accesso al Fondo, sia in base alla situazione economico-patrimoniale dell'istante, sia alla rete di accoglienza delle vittime;

    si potrebbe inoltre aggiungere all'elenco delle informazioni che devono essere rese alla persona offesa (ex articolo 90-bis codice procedura penale), anche le possibilità fornite da questo nuovo strumento;

    risulta prioritario, anche al fine di riorganizzare la vita futura delle denuncianti, la destinazione di risorse alla loro formazione professionale ovvero all'accesso a strumenti per l'autoimprenditorialità, come descritto in merito alle azioni governative raccolte su imprenditricioggi.govemo.it;

    ovviamente, un siffatto strumento normativo, così articolato, non può prescindere dalla collaborazione con la già richiamata rete di associazioni, enti, comitati che si occupano, su tutto il territorio, di tutelare le vittime di violenza di genere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, volte ad istituire, per la durata dell'emergenza sanitaria in atto, un Fondo per contrastare la violenza economica o dipendenza economica dal soggetto maltrattante, da destinare direttamente alle vittime di violenza di genere, avente lo scopo di fornire supporto economico e finanziario, nonché formazione professionale e sostegno all'autoimprenditorialità, così come descritto in premessa.
9/2461-AR/52. Ascari.

   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia da virus Covid-19 ha creato un'emergenza internazionale prima da un punto di vista sanitario, ma che si ripercuote su tutti i settori e soprattutto sull'intero sistema economico;

    la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia una crisi senza precedenti che sta esponendo il nostro Paese ad una prova durissima e ha reso necessaria, nel nostro Paese, l'adozione di provvedimenti economici che prevedono imponenti misure economiche di sostegno;

    al cessare dell'epidemia, le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine, ma verosimilmente si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio;

    molti creditori della Pubblica Amministrazione lamentano gravi ritardi nei pagamenti, nonché la complessità della procedura di compensazione di siffatti crediti con quanto da essi dovuto per imposte e tasse e per contributi previdenziali;

    in tale categoria rientrano anche gli Avvocati che vantano crediti per onorari diritti e spese per attività svolte nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nei cui confronti sia già stato emesso espresso provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso;

    in particolare, per quanto riguarda tali professionisti, l'articolo 1, comma 778, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha stabilito i criteri utili affinché, a decorrere dall'anno 2016, gli avvocati che vantano crediti per onorari diritti e spese per attività svolte nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli. 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, siano ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per imposte e tasse nonché per contributi previdenziali eventualmente dovuti per propri dipendenti, entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi;

    il decreto ministeriale 15 luglio 2016 (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro della Giustizia) ha individuato i criteri e le modalità che disciplinano le procedure di compensazione dei crediti vantati dagli avvocati, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ed in particolare, ha stabilito che la selezione dei crediti degli avvocati ammessi a tale procedura debba avvenire tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali (sistema PCC) ovvero come definita nel decreto ministeriale citato, all'articolo 2, comma 1 lettera d), «la piattaforma elettronica di certificazione per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale del 22 maggio 2012 e del decreto ministeriale del 25 giugno 2012»;

    ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 15 luglio 2016, i crediti che è possibile compensare con i debiti fiscali devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115. I crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente, e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In relazione a tali crediti, deve essere stata emessa la fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione;

    attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare la sussistenza dei requisiti; per l'anno 2016, l'opzione può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre, a decorrere dall'anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno;

    ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 15 luglio 2016, la piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche ovvero cartacee registrate per le quali è stata esercitata l'opzione per l'ammissione alla procedura di compensazione. La selezione avviene fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate dall'articolo 1, comma 779, della legge, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota e nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, secondo l'ordine cronologico;

    per ciascuna fattura i creditori ricevono la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione, la piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione;

    l'articolo 5 del decreto ministeriale 15 luglio 2016 stabilisce che i crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 telematico;

    i crediti possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    la procedura, dal punto vista pratico, prevede una serie di complesse operazioni, descritte in dettaglio nella «Guida per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato» (la cui ultima versione è stata predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 5 febbraio 2018);

    innanzitutto, occorre procedere alla registrazione nel sistema PCC attraverso i seguenti numerosi passaggi:

     1) la preregistrazione «de visu»: per potersi registrare nel sistema PCC con il ruolo di libero professionista, il creditore deve in primo luogo recarsi presso la P.A. debitrice (o la Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di appartenenza) al fine di effettuare un riconoscimento de visu; il funzionario della P.A. effettua una pre-registrazione inserendo nel sistema alcuni dati riferiti al creditore; a seguito della pre-registrazione, il sistema PCC invia una email alla PEC del creditore con l'indicazione dei successivi passaggi utili al completamento della registrazione;

     2) inserimento dati dopo PEC con invio link di perfezionamento della registrazione, che consente al creditore di completare ('inserimento delle informazioni personali nelle successive schermate;

     3) scelta firma digitale in cui il sistema chiede di inserire la firma digitale da utilizzare;

     4) inserimento documenti, in cui si prevede l'inserimento della dichiarazione di responsabilità (da scaricare, compilare, firmare digitalmente e ricaricare) e della copia di documento di identità;

     5) riepilogo e invio in cui il sistema mostra il riepilogo delle informazioni e consente l'invio delle stesse;

     6) invio comunicazioni da PCC in cui si prevede l'invio di una mail con link per completamento della procedura; l'invio alla PEC del professionista di una ulteriore mail contenente le credenziali di accesso (utenza e password) e l'invio di un SMS contenente il codice di attivazione;

     7) completamento della procedura di registrazione, in cui si prevede l'attivazione dell'account collegandosi al link ricevuto via email, l'inserimento nella maschera proposta delle credenziali ricevute via PEC, l'effettuazione del cambio password come richiesto, l'autenticazione con la nuova password prescelta, l'indicazione dei dati obbligatori nella maschera di dettaglio del profilo personale, l'indicazione del codice di attivazione ricevuto via SMS e la valorizzazione dei dati obbligatori nella maschera di attivazione;

    successivamente alla conclusione della fase della Registrazione, occorre procedere alla fase della registrazione delle fatture nel sistema PCC: in particolare, l'opzione di compensazione del credito può essere esercitata esclusivamente sulle fatture presenti nel sistema PCC che si trovino negli stati «inviata», «ricevuta» e «in lavorazione». Nel caso delle fatture elettroniche, trasmesse telematicamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 2013, i dati contenuti nelle fatture e le informazioni riferite alle fasi di invio e ricezione sono acquisite automaticamente a sistema e per tali fatture è sufficiente verificare che esse siano presenti nel sistema PCC e che risultino in uno dei seguenti stati: Ricevuta o In Lavorazione;

    successivamente, la procedura prevede la fase dell'esercizio dell'opzione di compensazione del credito: l'opzione di compensazione del credito per spese, diritti e onorari di avvocato per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata mediante una funzione di autocertificazione in cui il sistema PCC crea automaticamente un'autocertificazione in cui si possono inserire le fatture presenti nel sistema PCC. Le fatture che non soddisfino i requisiti prescritti dalla norma, pur essendo ugualmente visualizzate, non sono selezionabili ed il sistema indica le motivazioni dell'esclusione;

    completato l'inserimento delle fatture, il sistema propone un riepilogo delle fatture associate all'autocertificazione. Occorre, quindi, sottoscrivere digitalmente l'autocertificazione e presentare la richiesta di ammissione alla procedura di compensazione seguendo la procedura indicata dal sistema;

    successivamente il sistema prevede la fase della elaborazione dell'elenco delle fatture ammesse in compensazione, articolata come segue: per ciascun anno, conclusosi il periodo utile per sottoscrivere e presentare l'autocertificazione (30 aprile di ciascun anno), il sistema PCC: elabora l'elenco delle fatture ammesse alla procedura di compensazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 del decreto ministeriale, modifica automaticamente lo stato di tali fatture in Pagato, modifica automaticamente lo stato dell'autocertificazione in Elaborata, invia le opportune comunicazioni informative agli utenti coinvolti; invia ai creditori l'elenco delle fatture ammesse alla compensazione; invia all'Agenzia delle entrate, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione;

    la procedura sopraindicata di compensazione dei crediti degli avvocati per onorari diritti e spese per attività svolte nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, con quanto dagli avvocati dovuto per imposte e tasse, nonché per contributi previdenziali eventualmente dovuti per propri dipendenti, risulta lunga e farraginosa;

    considerata l'importanza dell'attività professionale svolta dagli avvocati essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini e per il funzionamento della macchina giudiziaria, e ritenuta la necessità di salvaguardare il prestigio ed il decoro del ruolo e della funzione svolti dagli stessi nell'interesse di un servizio efficiente e di qualità nei confronti dei cittadini;

    alla luce di ciò, pare necessario un intervento urgente al fine quantomeno di contenere e mitigare gli effetti negativi di carattere economico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che gli operatori del settore, in ambito giudiziario, sono costretti oggi e saranno costretti a sopportare nei prossimi mesi. Diversamente la ratio dello stesso provvedimento all'esame dell'Assemblea – diretta a potenziare le misure di sostegno economico ed assicurare maggiore liquidità per le imprese, tra cui risultano anche gli avvocati quali operatori del diritto — risulterebbe frustrata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestive e concrete iniziative tali da velocizzare l'effettivo pagamento dei debiti da parte della P.A. in favore dei propri creditori, anche adottando tutte le misure organizzative e normative idonee a procedere ad una generalizzata semplificazione e velocizzazione delle procedure di compensazione dei crediti di cui trattasi, nonché per quanto attiene, in particolare, ai crediti vantati dagli Avvocati per onorari diritti e spese inerenti attività svolte nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 – nei cui confronti sia già stato emesso espresso provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso — a valutare l'opportunità di procedere all'eliminazione dai sistema PCC della Piattaforma dei Crediti Commerciali di fasi farraginose e superflue, e di prevedere l'attivazione di una specifica procedura telematica semplificata all'interno della Piattaforma dei Crediti Commerciali PCC dedicata, alla luce della concreta circostanza che il credito vantato dagli Avvocati per onorari diritti e spese inerenti attività svolte nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si presenta già attestato in un provvedimento espresso del giudice competente e non necessita di particolari verifiche.
9/2461-AR/53. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

   La Camera,

   premesso che:

    l'impatto dell'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del Coronavirus sul tessuto produttivo rischia di avere effetti drammatici e permanenti: ciò in quanto all'emergenza sanitaria si è fin da subito affiancata quella economica, a causa del calo della domanda che ha investito le attività produttive in generale e i lavoratori in esse impiegati; per tale motivo è necessario intervenire per evitare che le ricadute negative sulle imprese diventino strutturali;

    il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 in esame, reca – in continuità con il «Cura Italia» – misure per fronteggiare la crisi economica legata all'emergenza COVID-19, concentrando gli interventi in favore delle imprese sulle garanzie per assicurare ad esse la liquidità necessaria alla ripartenza delle loro attività e sulla tutela dei settori strategici; la politica del Governo mira a preservare la sostenibilità della finanza pubblica, avviando un percorso di crescita duratura, compatibile con le esigenze di sostenibilità ambientale e crescita sociale e culturale;

    in quest'ottica, già con la norma Fraccaro – ad esempio – sono state destinate risorse finanziarie ai Comuni per consentire investimenti per l'efficientamento energetico e quindi, indirettamente, possibilità di lavoro;

    un tentativo per far ripartire il ciclo economico in una direzione sostenibile non può che passare per investimenti diretti anche alla realizzazione di progetti per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale, troppo spesso trascurato a scapito dei grandi poli museali e dei siti archeologici più noti;

    e ciò, nonostante lo stesso rappresenti in potenza una costante e produttiva fonte di lavoro (e quindi di reddito), sviluppo e crescita economico-culturale per i) Paese e per i singoli territori;

    investire su tale patrimonio, significa creare un rapporto virtuoso tra cultura ed economia: si attiverebbe senza dubbio un meccanismo di crescita economica a vantaggio delle comunità locali, a partire dalla filiera turistica, declinata in tutte le sue manifestazioni;

    al fine di contrastare le difficoltà economiche, nello stesso spirito anche del cd. «Ecobonus» previsto dal decreto-legge Rilancio, si ritiene pertanto indispensabile l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un Fondo con una importante dotazione finanziaria al quale possano accedere i Comuni, al fine di realizzare progetti per la tutela, salvaguardia, valorizzazione, promozione archeologico nazionale preistorico e preclassico e l'eventuale acquisizione al patrimonio pubblico di beni culturali; ciò comporterebbe indubbiamente una spinta per l'economia reale ed il coinvolgimento di tutte le tipologie imprenditoriali;

    in tal modo, verrebbero rilanciate le economie locali, in un'ottica di sostenibilità, senza ulteriore consumo di suolo, in quanto i beni culturali rappresentano un elemento di caratterizzazione territoriale e partecipano alla capacità dei territori di attirare visitatori, contrastare il grave fenomeno dello spopolamento, generando esternalità sul comparto turistico e sulle varie filiere connesse (enogastronomia e produzioni tipiche, produzioni artigiane ed edilizia di riqualificazione), comprese le cooperative sociali e gli enti del terzo settore operanti nell'ambito dei beni e delle attività culturali che gestiscono siti archeologici ovvero organizzano visite guidate in siti di interesse culturale;

    la Camera ha approvato in data 23 dicembre 2019 l'ordine del giorno 9/2305/205 con il quale impegnava il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di destinare stanziamenti alle finalità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con specifico riguardo al patrimonio culturale sardo e, in particolare, a quello nuragico e pre-nuragico, in tal modo incentivando la realizzazione di progetti di tutela, salvaguardia, valorizzazione, promozione e acquisizione dello stesso, prevedendo altresì che a tali risorse economiche possano accedere i Comuni che presentino progetti per le finalità richiamate, ovvero volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo destinato al finanziamento di progetti Comunali finalizzati alla tutela, salvaguardia, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale archeologico nazionale preistorico e preclassico, e specificamente del patrimonio nuragico e pre-nuragico, ovvero interventi volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi o all'acquisizione di beni culturali al patrimonio comune.
9/2461-AR/54. Perantoni.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto cosiddetto «Liquidità» rappresenta il secondo pilastro economico adottato dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19;

    il provvedimento si rivolge direttamente alle imprese e a tutti i settori strategici dell'economia, fornendo immediata liquidità per far fronte a tutti i costi fissi esistenti, anche a seguito della riduzione del fatturato o della sospensione temporanea dell'attività;

    in particolare, il Capo II del decreto in esame introduce «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19»,

   considerato che:

    l'emergenza sanitaria, determinata dalla diffusione del virus COVID-19, ha impattato pesantemente sulla situazione socio-economica dell'intero Paese e rischia di trasformarsi in una vera e propria crisi produttiva ed occupazionale;

    per contenere la rapida diffusione del virus si è reso necessario limitare la libertà di circolazione delle persone, costringendo le principali attività economiche alla sospensione della produzione;

    gli effetti del lockdown, tuttavia, si riscontreranno nel lungo periodo e interesseranno, principalmente, le piccole e medie imprese che nel nostro Paese sono all'incirca il 99,4 per cento del totale;

    nonostante la fine del lockdown e la progressiva riapertura delle attività economiche, si stima un calo del fatturato conseguente alla progressiva riduzione della capacità di spesa delle famiglie;

    la contrazione del PIL, pur interessando in quota superiore le aziende del Nord-ltalia, tradizionalmente area più produttiva del nostro Paese, oltre che maggiormente colpito dall'epidemia, rischia, peraltro, di compromettere pesantemente l'assetto economico e sociale del Mezzogiorno;

    l'economia meridionale, infatti, già da tempo in fase di stagnazione, si alimenta soprattutto della spesa delle famiglie, in mancanza di un sostanziale numero di investimenti del comparto industriale;

    è noto che la decrescita strutturale della domanda interna non avrà lo stesso impatto su tutte le imprese, ma interesserà in misura più ampia le microimprese;

    d'altro canto, si ipotizza un fallimento delle imprese del Meridione avente portata quattro volte superiore a quello delle imprese del centro-nord e si auspica un intervento capillare sull'intero territorio nazionale, diretto a salvaguardare la coesione sociale e il tasso di occupazione per le aree più deboli del Paese e per le imprese con dimensioni e capacità produttiva maggiormente a rischio default;

    il programma «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è uno strumento agevolativo concernente una serie di incentivi fiscali, destinati ai giovani tra i 18 e ed i 45 anni, che nasce per supportare l'iniziativa imprenditoriale nelle regioni meridionali, nelle isole maggiori e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia, aree già economicamente svantaggiate e disagiate. L'incentivo consente di coltivare le realtà imprenditoriali evitando l'esodo di capitali e di forza lavoro, creando occupazione;

    ad oggi, tale incentivo ha finanziato più di 5.200 iniziative imprenditoriali (con investimenti attivati per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro), in larga parte operanti proprio nei settori economici più interessati dagli effetti della crisi (52 per cento attività turistico/culturali; 19 per cento servizi alla persona).

    per evitare che le iniziative finanziate dal programma «Resto al Sud», allo stato attuale in fase start-up, possano essere compromesse dalia crisi di liquidità dovuta alla sospensione dell'attività durante il lockdown e, per l'effetto, scomparire dal mercato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di incrementare gli incentivi a fondo perduto diretti a salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali delle piccole e medie imprese e, in particolare, quelle avviate grazie al programma «Resto al Sud», al fine di evitare di vanificare, in misura pressoché significativa, l'investimento pubblico già effettuato;

   a valutare l'opportunità di incrementare la dotazione del fondo agevolativo «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali nel Sud-Italia che contrastino il fenomeno dei flussi migratori verso altre aree del Paese e garantiscano lo sviluppo socio-economico del Meridione.
9/2461-AR/55. Sodano, Manzo, Davide Aiello, Raduzzi, Faro, Ficara.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, al Capo I «Misure di accesso al credito per le imprese», prevede espressamente la possibilità per le imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia da COVID-19 di accedere a misure temporanee di garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle suddette imprese;

    ad oggi, i soggetti interessati ad accedere alle sopracitate misure per il sostegno alla liquidità delle imprese per richieste al di sotto di euro 25.000, incontrano delle difficoltà soprattutto legate alla complessità della procedura;

    ai fini dell'accoglimento della domanda, gli istituti bancari richiedono, oltre alla compilazione dell'apposito modello (Mod. 4-bis) secondo le prescrizioni di legge, anche tutta la documentazione aziendale relativa alla situazione contabile del 2020 e del 2019 nonché le relative trasmissioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in breve tempo, tutte le soluzioni idonee alla semplificazione della procedura al fine di garantire, in questo momento di grave crisi sanitaria ed economica, a tutti gli imprenditori che ne facciano istanza l'accesso alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.
9/2461-AR/56. Lombardo.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del presente decreto, oggetto di conversione, stabilisce la sospensione di versamenti tributari e contributivi per alcuni operatori economici particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto;

    in tale contesto, il settore italiano delle bevande alcoliche figura tra le attività economiche maggiormente esposte, considerate le ingenti perdite registrate in questo periodo;

    la particolare esposizione per l'emergenza economica da COVID-19, si è aggiunta ad una serie di eventi pregressi che già avevano contribuito ad un indebolimento del settore;

    soprattutto per le piccole e medie imprese come i microbirrifici si riscontrano pesanti difficoltà visto che il mercato di riferimento è rappresentato in modo assolutamente qualificante dalla somministrazione diretta: locali, pub, ristoranti, che per le misure di contenimento hanno subito una chiusura totale,

impegna il Governo

ad adottare misure volte alla sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche, nonché la possibilità di rateizzare, per la seconda metà dell'anno in corso, il debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo, al fine di garantire alle aziende produttrici la liquidità necessaria a superare le difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19.
9/2461-AR/57. Gagnarli.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, consta di una serie di misure volte a garantire flussi di liquidità, proroghe di versamenti erariali e contributivi, prevedendo inoltre, ulteriori misure straordinarie di garanzie per fronteggiare la capacità di resilienza dei tessuto produttivo che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, necessita di uno sforzo economico-finanziario;

    gli imprenditori, gli artigiani, i titolari di esercizi commerciali hanno chiuso la propria attività e al fine di favorire la ripartenza e per non compromettere la sopravvivenza delle imprese stesse, il Governo ha messo in campo misure volte a favorire l'accesso al credito per salvaguardare le imprese da una potenziale crisi di liquidità;

   considerato che:

    già l'articolo 46 della legge n. 27 del 2020 cosiddetta «Cura Italia» vieta di fatto alle aziende di intimare i licenziamenti fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe che il Governo dovrà predisporre affinché nessuno resti senza lavoro, misure importanti messe in campo poiché gli ammortizzatori sociali sono previsti per un tempo limitato e hanno comunque un costo per le aziende invece il problema dei licenziamenti ha una prospettiva strutturale per le stesse imprese, che generalmente vi ricorrono come extrema ratio quando i contratti di solidarietà, smart working, part-time e altre forme alternative non sono più possibili;

    per offrire al Paese una prospettiva più ampia e strutturale, il Governo ha predisposto misure economiche e finanziarie a favore delle imprese al fine di assicurare la necessaria liquidità, attraverso la garanzia dello Stato, per far fronte ai significativi impatti economici causati dall'emergenza sanitaria;

    la norma contenuta alla lettera l), secondo comma, dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, dispone che le imprese di qualunque dimensione, e quindi quale che sia il numero di occupati, che accedano ai prestiti agevolati garantiti dallo Stato debbano assumere «l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali» ma non è chiaro se tale «impegno» che deve assumere l'impresa sia cogente e debba essere formalizzato già nel momento in cui la stessa chiede o riceve il prestito garantito, considerando altresì che la norma non definisce la durata di tale «impegno» se esso permanga o meno fino al momento della restituzione del prestito;

    ritenuto che, le misure del decreto-legge in esame sono volte a garantire la ripresa economica e produttiva del nostro Paese, atte a contenere gli effetti del COVID-19 al fine di far fronte all'assenza di liquidità finanziaria che coinvolge le imprese e le famiglie ma è altrettanto importante che accanto ad una giusta azione di sostegno alle imprese sia necessario garantire un rafforzamento del sistema occupazionale finalizzato alla ripresa del lavoro in sicurezza attraverso un impegno cogente da parte del «sistema impresa» per tutelare l'occupazione attraverso il mantenimento degli attuali posti di lavoro, pur ricorrendo temporaneamente agli ammortizzatori disponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta al controllo e al monitoraggio verso le imprese beneficiarie dei prestiti assistiti da garanzia dello Stato al fine di salvaguardare e tutelare i posti di lavoro a tutti quei lavoratori impiegati prima dell'emergenza epidemiologica sanitaria, affinché si possa comprimere, quanto più possibile eventuali licenziamenti che potrebbero verificarsi nei periodi successivi, soprattutto nei periodi dei termini di proroghe delle varie tipologie di cassa integrazione e ammortizzatori sociali per COVID-19.
9/2461-AR/58. Amitrano.

   La Camera,

   premesso che:

    nel 2011 sono stati 4.000 i cicli di ovodonazione eterologa eseguiti all'estero da coppie italiane con circa il 50 per cento di successi, cioè con la nascita di oltre duemila bambini e, in generale in tutta l'Unione europea, sono stati circa 25-30 mila nel 2014;

    l'attuale emergenza da nuovo Coronavirus sta bloccando di fatto il ricorso a questa procedura in tutta l'Unione europea e rischiando di impedire la nascita di migliaia di bambini nel nostro Paese e non solo;

    nei Paesi dove avvengono cicli di ovodonazione eterologa è prevista, regolamentata e non sanzionata, una indennità finanziaria per le donatrici. Il tema dell'infertilità è ingravescente in Italia e in tutto il mondo occidentale e si stima che nel 2030 saliranno all'80 per cento le procreazioni medicalmente assistite sul totale delle procreazioni per cui è importante normare il prima possibile tutto il settore a partire dallo studio e dalla diagnostica delle cause di infertilità ma in emergenza risulterebbe opinabile stoppare la pratica dell'ovodonazione con un impatto demografico peggiore probabilmente di quello della stessa epidemia;

    le nascite nel nostro paese stanno subendo una grave contrazione precedente alla pandemia, nel 2019 sono state 435.000 con 647.000 decessi; la popolazione totale sta rischiando di scendere sotto a 60 milioni (stimata in 60.317.000 a fine 2019). Nel 2015 le nascite erano state 485.000 e dal 2015 si assiste a un progressivo calo demografico. Il calo delle nascite dal 2018 al 2019 è stato del 4 per cento, il più grave da 102 anni;

    anche la procreazione medicalmente assistita praticata a livello nazionale sta subendo un rallentamento dovuto all'emergenza e il ginecologo Antonino Guglielmino, presidente della Società italiana della riproduzione umana, ha stimato in 4.500 le nascite in meno con 3 mesi di stop dei cicli nazionali. Articoli di stampa in merito a neonati «parcheggiati» in strutture alberghiere ucraine hanno tolto il velo alla pratica dell'«utero in affitto»;

    questi dati suggeriscono un importante effetto demografico per il nostro Paese che potrebbe essere aggravato dall'effetto «Chernobyl», cioè dal timore del futuro legato a questa pandemia;

    la crisi demografica potrebbe aggravare quella economica quando con minimi aggiustamenti normativi si potrebbe migliorare tutta questa filiera e garantire risparmi e occupazione qualificata sul nostro territorio, così auspicabili in questo difficile periodo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati interventi, anche di natura normativa, volti a favorire la procreazione e la procreazione medicalmente assistita sul territorio nazionale anche in relazione allo studio e alla diagnosi delle cause di infertilità e alle modifiche dell'articolo 12 comma 6 della legge n. 40 del 2004 in modo da favorire la donazione dei gameti eventualmente consentendo e regolamentando il riconoscimento di indennità per le donatrici di gameti.
9/2461-AR/59. Zolezzi, Mammì.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede misure in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

   considerato che:

    il settore dell'attività subacquea è una realtà importante per l'economia italiana in quanto, oltre a svolgere una fondamentale funzione di supporto nel settore scientifico, anche la semplice attività a scopo ricreativo, rappresenta un valore economico considerevole;

    si rileva che nel 2019, in Italia, il numero di praticanti l'attività subacquea abbia raggiunto i cinquecentomila partecipanti per un valore complessivo di trecento milioni di euro, senza considerare l'indotto generato dal turismo; numeri importanti che danno al settore una dimensione significativa e di grande rilievo messa in grave crisi dalla emergenza COVID-19;

    le linee guida redatte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per affrontare la cosiddetta «fase 2» prevedono che i centri diving debbano custodire l'attrezzatura in spazi dedicati e distinti prevedendo che essa debba essere opportunamente «segregata» in involucri chiusi, una volta sanificata. Le citate linee guida prevedono inoltre che a bordo di barche e gommoni da immersione debba essere osservata la distanza sociale di almeno un metro tra le persone;

    il trasporto sul gommone dalla battigia fino al punto di immersione prevede permanenze brevi e in spazi completamente aperti e che numerosi studi dimostrano che la sopravvivenza del virus sia compromessa in ambienti ostili ad esso come l'acqua salata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, alla luce delle considerazioni in premessa, di adottare gli adeguati provvedimenti volti a prevedere, in applicazione del principio di proporzionalità, misure di sicurezza differenziate che consentano lo svolgimento dell'attività subacquea tenendo conto dell'effettivo contesto in cui essa viene svolta anche valutando la possibilità di apportare le necessarie modifiche alle linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9/2461-AR/60. Deiana.

   La Camera,

   premesso che:

    l'impatto della crisi legata alla pandemia sul Pil italiano 2020 risulta severo a causa di una obbligata interruzione delle attività in tutti i settori dell'economia;

    al fine di scongiurare gli effetti di una recessione che potrebbe essere pari, se non addirittura peggiore, di quella a cui abbiamo assistito nel 2009, il Governo ha messo in campo tutti gli strumenti possibili per sostenere il nostro tessuto produttivo, di cui le Pmi risultano il cuore pulsante;

    in questo decreto si dispone la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l'esportazione del made in Italy, l'internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende. In particolare, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l'utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti;

    l'efficacia di questi strumenti è condizionata alla reale applicazione dell'articolo 4 del presente decreto che dispone, opportunamente, un forte snellimento delle procedure per accedere alle garanzie concesse dal citato Fondo e, di conseguenza, all'erogazione stessa del finanziamento da parte degli Istituti di credito a cui l'interessato si rivolge;

    molte sono le segnalazioni di consumatori pervenute in questi mesi di emergenza sanitaria circa la richiesta da parte di alcuni istituti di credito di ulteriori adempimenti rispetto a quelli disposti nel precedente decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto «cura Italia» per accedere ad alcune misure di sostegno. Tra queste, ci riferiamo ad esempio, a quella che impedisce alle banche di revocare alle Pmi, i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti e le linee di credito accordate «sino a revoca», fino al 30 settembre 2020. Tale beneficio sarebbe stato aggravato da maggiori oneri rispetto alla sola presentazione di un'autocertificazione, prevista dalla legge, con la quale il richiedente attesti di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19,

impegna il Governo

ad adottare sistemi di vigilanza e controllo, anche mediante la Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza da parte degli Istituti creditizi delle disposizioni relative alle modalità attuative e operative di erogazione del finanziamento contenute in particolare agli articoli 1 e 4 del decreto in conversione.
9/2461-AR/61. D'Uva.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 40 del provvedimento all'esame, in particolare, interviene in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per semplificare l'articolo 17 del decreto-legge n. 18 del 2020, definendo l'ambito di applicazione della norma, con specifico ed esclusivo riferimento al settore dei medicinali, di diretta competenza dell'AIFA;

    il comma 6 del suddetto articolo prevede, vista l'eccezionalità della situazione emergenziale e la necessità di semplificare le procedure relative all'avvio della sperimentazione, che le sperimentazioni senza fine di lucro rientrino nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione, ritenendo questa procedura in linea con il regolamento UE n. 536 del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano che, al considerando 81, prevede che gli Stati membri adottino «apposite misure per incentivare le sperimentazioni cliniche condotte da promotori non commerciali»;

    a questo proposito è opportuno riportare anche quanto prevede lo stesso regolamento al Capo XII «Risarcimento danni», Articolo 76, comma 1, che stabilisce che gli Stati membri debbano garantire «l'esistenza di sistemi di risarcimento dei danni subiti da un soggetto a causa della partecipazione a una sperimentazione clinica condotta nel loro territorio sotto forma di assicurazione, garanzia o di meccanismi analoghi che siano equivalenti, quanto a finalità, e commisurati alla natura e portata del rischio»;

    si ricorda che seppur il decreto 14 luglio 2009 abbia fissato i requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, spesso le strutture sanitarie presso le quali vengono condotte, stipulano assicurazioni con clausole non idonee per la sperimentazione o che la escludono in modo esplicito. Altre volte, invece, le strutture sanitarie non considerano conveniente stipulare polizze assicurative per la pratica clinica e scelgono di risarcire o indennizzare i pazienti in proprio, quando il diritto dei pazienti stessi sia stato definitivamente dimostrato;

    nei fatti, quindi il promotore di una sperimentazione senza scopo di lucro che dispone in genere di risorse limitate, in questi casi, deve assicurare i propri studi e, qualora questo non sia possibile rinunciare a realizzarli, con un danno certo per la conoscenza scientifica e potenzialmente per i pazienti che avrebbero potuto trarne beneficio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, anche con successivi provvedimenti normativi, modalità di intervento, come previsto dal Regolamento CE n. 536 del 16 aprile 2014, per superare le criticità della copertura assicurativa sulle sperimentazioni senza fine di lucro, affinché non rappresentino un ostacolo allo sviluppo di studi sperimentali potenzialmente risolutivi e un limite per la conoscenza scientifica.
9/2461-AR/62. Ianaro.

   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    in particolare, l'articolo 30 ha esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, anche alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale;

    durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) hanno svolto un ruolo decisivo nella gestione della crisi fornendo quotidianamente un aiuto concreto alla collettività; si pensi, ad esempio, alla consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci alle persone che presentano gravi difficoltà di deambulazione e alle persone in carrozzina o all'assistenza domiciliare agli anziani;

    sarebbe auspicabile la previsione di un rimborso delle spese sostenute dalle suddette ONLUS sia per la sanificazione degli ambienti di lavoro che per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un contributo in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno regolarmente svolto la propria attività statutaria durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, per le spese sostenute sia per la sanificazione degli ambienti di lavoro che per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a proteggere i volontari e gli operatori sociali.
9/2461-AR/63. Alaimo.

   La Camera,

   premesso che:

    l'atto oggi in esame riporta la conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    in particolare il provvedimento, con l'intenzione di semplificare l'accesso al credito, prevede garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma;

    è risaputo che le banche, nella concessione di finanziamenti, richiedano adeguate garanzie alle imprese nel quadro delle possibilità di ripagare il debito contratto. Tale elemento rappresenta un fattore di esclusione dalla possibilità di poter ricevere finanziamenti per moltissime imprese attive nel mondo dell'editoria, come cooperative o editori locali, in relazione alla futura applicazione del taglio dei contributi diretti all'editoria;

    fino al dicembre 2020, le imprese editoriali potranno ancora contare sulle risorse derivanti dal riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge n. 198 del 2016;

    il comma 810 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 ha però previsto il graduale taglio – fino al completo azzeramento – dei finanziamenti diretti all'editoria. Sebbene siano stati previsti diversi rinvii nella sua applicazione – da ultimo quello inserito nel Milleproroghe 2020 – allo stato attuale è prevista, a decorrere dall'annualità di contributo 2021, la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dall'annualità 2024, dei contributi concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici, tra cui rientrano – in particolare – le cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro;

    l'azzeramento dei contributi al 2024 pone un evidente problema temporale per la concessione di finanziamenti da parte delle banche, per cui assume particolare peso l'assenza di una entrata di liquidità «certa» per le summenzionate imprese a partire dal 2024,

impegna il Governo

a valutare di porre in essere, nel quadro delle garanzie e dei finanziamenti stabiliti nel provvedimento in esame, tutte le misure possibili a garantirne l'accesso alle imprese editoriali, con particolare riferimento alle cooperative giornalistiche senza scopo di lucro.
9/2461-AR/64. Lattanzio.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, prevede, in osservanza del nuovo quadro normativo europeo in materia di aiuti di Stato introdotto dalla Commissione con la comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, l'adozione di misure temporanee finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese aventi sede in Italia e colpite dall'emergenza dovuta al diffondersi dell'endemia da COVID-19;

    il sostegno alla liquidità delle imprese viene assicurato mediante la concessione di garanzie sul rischio creditizio da parte di Sace S.p.A., fino al 31 dicembre 2020 e per un importo complessivo massimo pari a 200 miliardi di euro, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali, internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi lo scopo di erogare finanziamenti sotto qualsiasi alle imprese italiane;

    il comma 2 del sopracitato articolo 1 (lettere a-n) introduce importanti condizionalità in merito al rilascio della garanzia da parte di Sace S.p.A., in osservanza della menzionata comunicazione della Commissione europea, tra queste risultano particolarmente importanti: l'impegno per l'impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni (cosiddetto buyback azionario) nel corso del 2020, al fine di assicurare che l'impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi; ed altresì la necessaria destinazione del finanziamento coperto da garanzia a sostegno di costi relativi a personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

    tuttavia tra le condizionalità ivi previste non ve ne è alcuna che faccia esplicito riferimento alla valutazione del profilo di responsabilità fiscale delle imprese italiane facenti parte di gruppi multinazionali che potenzialmente potrebbero fare richiesta per l'ottenimento di garanzie pubbliche sul rischio creditizio;

    la valutazione del profilo di responsabilità fiscale delle imprese italiane facenti parte di gruppi multinazionali, potenzialmente beneficiarie della garanzia pubblica concessa da Sace S.p.A., potrebbe introdursi mediante l'inserimento di una nuova condizionalità che vincoli l'ottenimento della garanzia all'assunzione dell'impegno di rendere pubbliche le proprie rendicontazioni paese per paese (cosiddette country-by-country reports o CBCR) relative al periodo d'imposta 2018 e 2019;

    tale condizionalità dovrebbe applicarsi a quelle imprese residenti facenti parte di gruppi multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato del gruppo siano superiori a 750 milioni di euro, in relazione ai periodi d'imposta 2018 o 2019; tale condizionalità potrebbe applicarsi a quelle imprese facenti parte della categoria prevista dal comma 4, articolo 1, del decreto legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 23 febbraio 2017;

    il decreto legislativo del MEF n. 23 del 2017 ha introdotto, nell'ordinamento italiano, l'obbligo per i grandi gruppi multinazionali operanti entro i confini nazionali di presentazione dei CBCR all'Agenzia dell'Entrate in attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio del 25 marzo 2016;

    la pubblicazione dei CBCR risulta particolarmente utile al fine di condurre una verifica del principio di responsabilità fiscale d'impresa rispetto al grado di pianificazione fiscale societaria globale, permettendo una valutazione rispetto a potenziali disallineamenti esistenti tra l'attività economica condotta da grandi multinazionali in ciascuna giurisdizione in cui operano tramite entità di gruppo e il livello di utili ivi registrati (fenomeno del cosiddetto profit-shifting);

    il fenomeno dell'«arbitraggio fiscale», il trasferimento dei profitti verso paesi a bassa imposizione fiscale, non riguarda solo i paesi extra UE. Secondo recenti stime conservative realizzate dagli economisti Tørsløv, Wier e Zucman, il fenomeno del profit-shifting ha un costo per l'Italia (in termini di mancata riscossione di gettito IRES) quantificabile fino a 6,35 miliardi di dollari annui con oltre l'87 per cento degli utili trasferiti in sei giurisdizioni appartenenti all'Unione Europea (Belgio, Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi);

    la previsione di questa ulteriore condizionalità non determinerebbe dunque l'esclusione dell'impresa italiana facente parte di un grande gruppo multinazionale dalla misura per il rilascio della garanzia creditizia da parte di Sace S.p.A. ma ne condizionerebbe l'ottenimento all'assunzione di un maggior livello di trasparenza societaria che possa infine garantire un effettivo scrutinio pubblico rispetto al livello di responsabilità fiscale delle imprese beneficiarie di garanzie statali finanziate con risorse pubbliche,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di inserire una nuova condizionalità che vincoli l'ottenimento della garanzia creditizia da parte di Sace S.p.A., per quelle imprese residenti facenti parte di gruppi multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato del gruppo siano superiori a 750 milioni di euro in relazione al periodo d'imposta 2018 o 2019, all'impegno da parte dell'impresa stessa di rendere pubbliche le proprie rendicontazioni paese per paese (cosiddetti country-by-country reports o CBCR) relative al periodo d'imposta 2018 e 2019;

   a valutare la possibilità di rendere conforme il contenuto di tali rendicontazioni alle categorie di reporting elencate al comma 1, articolo 4, del decreto legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017.
9/2461-AR/65. Berti.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 – recante disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e persone, tutela, oggi, soltanto i concessionari di aree demaniali marittime ubicate all'interno delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale;

    il suddetto articolo al comma 2, al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, prevede la sospensione dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 nonché il relativo pagamento da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

    tuttavia il trasporto marittimo di merci e persone interessa, con tutta evidenza, anche aree demaniali marittime ubicate al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale caratterizzati da importanti traffici marittimi di persone e/o di merci. Si pensi, ad esempio, ai numerosi porti di interesse regionale presenti lungo le coste (Cetara; Maiori; Minori; Amalfi; Positano; Ischia; Precida; Capri; Ventotene; Ponza; Anzio; Vulcano; Panarea; Lipari; Alicudi; Filicudi; Stromboli; Palau; La Maddalena; Manfredonia; Vieste; Peschici; etc.),

impegna il Governo:

   a intervenire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, affinché per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale possa essere corrisposto entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi, e che tale canone sia quantificato dalla autorità concedente, senza formalità di istruttoria, applicando una riduzione del settanta per cento;

   a estendere la misura della riduzione con le medesime modalità indicate nel periodo precedente, anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione.
9/2461-AR/66. Termini.

   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (A.C. 2461-A),

   premesso che:

    l'emittenza radiotelevisiva locale informativa sta vivendo un periodo di forte crisi di mancanza di liquidità dovuta alle restrizioni della pandemia che hanno comportato l'azzeramento degli investimenti pubblicitari;

    posto che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'Informazione comporta l'assegnazione delle risorse per il 95 per cento alle 100 emittenti locali e per il residuo 5 per cento alle restanti 37 emittenti che di fatto risultano escluse dagli aiuti, pur occupando il 25 per cento dei dipendenti del settore;

   considerato che è necessario consentire a tutte le 137 emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini;

    atteso, pertanto, che sarebbe necessario far confluire le risorse per tale esigenze in un nuovo Fondo che possa erogare a tutte le emittenti presenti nelle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, assegnandole con il criterio della proporzionalità esclusivamente in base al punteggio «Area A» inerente a dipendenti e giornalisti da ciascuna conseguito nella graduatoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di finanziare il Fondo emergenze emittenti locali, con uno stanziamento idoneo a ristorare le 137 emittenti radiotelevisive locali presenti nelle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ed erogare tali risorse utilizzando criteri diversi rispetto a quelli attualmente vigenti tenendo in considerazione quanto espressamente segnalato dal Garante della concorrenza e del mercato il 6 maggio 2020.
9/2461-AR/67. Scagliusi.

   La Camera,

   premesso che,

    il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall'articolo 2087 c.c.;

    la normativa nazionale di riferimento è il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro) il quale coordina, all'interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e stabilisce una serie di interventi da osservare per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

    anche l'infezione da coronavirus deve essere fatta rientrare nell'alveo delle malattie infettive e parassitane e, come tale, è senza dubbio meritevole di copertura Inail per gli assicurati che la contraggono «in occasione di lavoro». Lo stabilisce il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto «Decreto Cura Italia» all'articolo 42 comma 2 nonché la circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020,

impegna il Governo

a prevedere che in casi accertati di infezione da corona virus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro, con prognosi di più di 40 giorni di malattia, questi non possano costituire illecito penale per il datore di lavoro che dimostra di aver adottato sul luogo di lavoro tutte le possibili procedure di prevenzione del contagio.
9/2461-AR/68. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.

   La Camera,

   premesso che

    l'emergenza sanitaria del COVID-19 ha acuito la crisi del settore dei lavori pubblici con inevitabili conseguenze in termini di occupazione e di sopravvivenza delle aziende e tra i principali interventi, peraltro da sempre, richiesti dagli operatori per arginare tale situazione, ha rivestito, e riveste a maggior ragione in questo momento storico, priorità assoluta la richiesta di pagamento dei crediti delle imprese da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

    Tra le varie voci di credito, il cui pagamento viene reclamato a gran voce dalle organizzazioni imprenditoriali, vi sono anche quelli derivanti dalla definizione di contenziosi che scontano i tempi molto lunghi delle procedure giudiziarie;

    Tra le stazioni appaltanti più importanti ed esposte vi è certamente l'ANAS S.p.A. contro cui sono pendenti contenziosi, che hanno raggiunto cifre considerevoli (si parla di oltre 12 miliardi di euro);

    il Governo è, di recente, intervenuto per confermare la prosecuzione di un virtuoso percorso deflativo, per mezzo della conversione in legge del decreto Mille proroghe, decreto-legge 30/12/2019 n. 162 il quale, coordinato con la legge di conversione 28/02/2020 n.8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dei 29/02/2020, prevede espressamente la possibilità di intervenire sul contenzioso con i contraenti generali per mezzo di accordi bonari e transazioni anche nel biennio 2020-2022, mentre con le imprese diverse dai contraenti generali il decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedeva già il ricorso alle procedure di accordo bonario ed a quelle di transazione rispettivamente previste agli articoli 205 e 208 del codice degli appalti ex decreto legislativo n. 50.del 2016;

    ciò nonostante, le procedure di accordo bonario e di transazione continuano a registrare, laddove attivate, tempi eccessivamente dilatati poiché i termini previsti di 90 giorni per il completamento delle procedure di accordo bonario vengono abbondantemente superati mentre le proposte di transazione o vengono istruite in tempi estremamente lunghi o si concludono negativamente senza adeguata motivazione;

    la conseguenza è spesso quella di condanne ascrivibili al profilo del danno erariale alle quali non segue una puntuale applicazione dell'articolo 28 della Costituzione ed il conseguente avvio detrazione di rivalsa stante che, oltre al danno, spesso irreparabile, derivato all'Impresa dalla lunghezza delle procedure, la pubblica amministrazione riporta un danno consistente in un rilevante decremento patrimoniale;

    è evidente che la ratio delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e la legge 28.02.2020 n. 8 resta pertanto frustrata atteso lo svuotamento di significato e di efficacia concreta della incentivazione della definizione delle controversie soprattutto in un momento di grave crisi economica quale quella attuale,

impegna il Governo

ad intervenire con futuri provvedimenti normativi atti a garantire l'apertura e la definizione delle procedure di accordo bonario da parte di ANAS nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dalla normativa vigente, prevedendo altresì che l'Istruttoria delle proposte di transazione si svolga in tempi celeri con adeguata motivazione conclusiva anche al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale.
9/2461-AR/69. Barbuto.

   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

   premesso che:

    il Paese sta vivendo una delle più grandi crisi degli ultimi anni a causa delle drammatiche conseguenze della pandemia determinata dal COVID-19;

    il comparto vitivinicolo, strategico per l'Italia, ha subito una forte battuta d'arresto. La chiusura dei ristoranti e degli alberghi infatti, ha comportato il blocco del più grande canale di mercato per le aziende. La riapertura di questi è un tema complicato. La necessità di rispettare le misure di sicurezza elaborate dal Governo al fine di prevenire eventuali nuovi contagi stanno già creando diverse difficoltà per tutte le piccole realtà che forse non riusciranno a ripartire a causa dei costi elevati dei locali a fronte di ricavi dimezzati;

    le aziende vitivinicole hanno continuato a gestire le vigne e le cantine, sostenendo in questo modo tutti i costi di produzione. La grande distribuzione e il commercio online tuttavia, non sono riuscite a garantire entrate per far fronte a tutte le spese;

    gli strumenti messi a disposizioni dal Governo per far fronte alla crisi sono stati certamente utili e positivi. Purtroppo però, non tutte le piccole e medie imprese sono riuscite ad usufruirne nell'immediato. Gli ostacoli burocratici e le difficoltà di accesso ai crediti delle banche rimane un annoso problema che è necessario tenere in considerazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre iniziative, anche normative, volte a sostenere il settore vitivinicolo, comparto che ricopre una posizione di rilevante importanza e che rappresenta un'eccellenza del nostro Paese, al fine di aiutare le piccole e medie imprese del settore la cui sopravvivenza è a rischio.
9/2461-AR/70. Lovecchio.

   La Camera,

   premesso che:

    la diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinato un'emergenza globale senza precedenti, in primo luogo da un punto di vista sanitario, ma che ha inevitabili ripercussioni su tutti i settori e comparti, in particolare, sull'intero sistema economico;

    tale emergenza epidemiologica e le conseguenti misure restrittive di contenimento adottate dai Governo hanno inciso anche sul sistema delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, sul funzionamento del sistema degli uffici giudiziari;

    in relazione all'edilizia giudiziaria, il Governo in carica ha perseguito un dialogo costante e una stretta collaborazione con l'Agenzia del Demanio, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e gli Enti locali, volto ad una ottimizzazione della gestione immobiliare che favorisca un puntuale monitoraggio delle strutture e la tempestività degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, in linea con le reali esigenze degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le adeguate iniziative, anche normative, di competenza, volte a prevedere la possibilità per gli enti locali che abbiano interamente assolto i relativi obblighi derivanti dal finanziamento, di destinare, per finalità diverse, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, gli immobili già adibiti a edilizia giudiziaria, nel caso in cui i mutui concessi alle amministrazioni interessate siano in ammortamento e sia ,cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria.
9/2461-AR/71. Galizia, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede disposizioni urgenti, tra l'altro, anche in materia di salute, oltre a predisporre una serie di importanti e necessari interventi in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, in materia di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    l'emergenza epidemiologica che stiano affrontando ha raggiunto dimensioni drammatiche e inedite nella storia della nostra Repubblica, alla quale è necessario rispondere con strumenti altrettanto inediti e all'altezza della sfida;

    in tale quadro, e soprattutto con riguardo alle prossime fasi dell'emergenza che preludono al ritorno ad una quotidiana «normalità», è urgente e perentoria la necessità di approntare una serie di idonei strumenti volti a prevenire e trattare il disagio psicosociale ingenerato dalle restrizioni di questi mesi, in tutte le sue dimensioni;

    tra i soggetti più esposti ai rischi di natura psicologica, ci sono senza alcun dubbio coloro che sono impegnati «in prima linea» nel prestare la propria opera contro l'emergenza epidemiologica nelle strutture sanitarie, in una condizione di disagio psicologico causato, tra l'altro, da pesanti ritmi di lavoro, da un accresciuto rischio di mortalità, da un rapporto ancor più crudo e, spesso, impotente con la morte, dall'incertezza determinatasi soprattutto nelle fasi iniziali della pandemia, con importanti ripercussioni sul sistema emotivo e relazionale pari solo agli effetti prodotti da un evento bellico di grandi dimensioni;

    non possono non essere menzionati certamente anche quelle categorie di lavoratori che non hanno mai smesso di lavorare, in particolar modo coloro che per ragioni di servizio si trovano costantemente a gestire un rapporto diretto con utenti e persone, tra i quali le forze dell'ordine, il personale che si occupa di pulizia degli edifici e il personale di supermercati o negozi di beni di prima necessità;

    l'intera popolazione è comunque sottoposta a inedite pressioni psicologiche, che vanno ad aggravare preesistenti stati psicologici di fragilità oltre al rischio di causarne lo sviluppo di nuovi;

    tra le categorie più a rischio vi sono sicuramente gli anziani, i quali, oltre ad essere più soggetti a rischio di contagio da COVID-19, stanno soffrendo maggiormente il distanziamento sociale che li ha privati di quei contatti familiari che riempivano le proprie giornate;

    anche i minori sono stati segnati psicologicamente: il blocco delle attività scolastiche ha privato le famiglie di un'importante forma di sostegno mentre è ancora tutto da calcolare il grave danno che la mancanza di socialità e di insegnamento causerà nello sviluppo di queste giovani generazioni;

    per far fronte a questa situazione, una prima preziosa e significativa risposta è stata fornita dalla collaborazione tra Ministero della Salute e Protezione civile, con il sostegno tecnologico offerto gratuitamente da TIM, che, a partire dal 27 aprile 2020, hanno attivato il numero verde di supporto psicologico 800.833.833;

    si tratta di un servizio, gratuito e professionale, fornito sia telefonicamente che online, strutturato su due livelli, al quale partecipano oltre 2.000 professionisti specializzati tra psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti:

     un primo livello, al quale contribuiscono oltre 500 psicologi dell'emergenza delle Associazioni del Volontariato della Protezione Civile, che si estrinseca tramite un primo supporto telefonico;

     a questo può far seguito un secondo livello con lo scopo di rispondere all'esigenza di fornire un ascolto più approfondito e prolungato nel tempo, con 4 colloqui di sostegno, in cui vengono impiegati, oltre ai servizi sanitari e sociosanitari del servizio sanitario nazionale, più di 1.500 psicologi e psicoterapeuti volontari delle società scientifiche iscritte nell'elenco del Ministero della Salute e che fanno parte della Consulta CNOP;

    con questa iniziativa, il governo ha voluto garantire ai cittadini uno strumento, gestito da professionisti accreditati e dotati di una specifica e consolidata formazione teorica e pratica, per offrire un ascolto empatico del dolore e dell'angoscia connessa a queste drammatiche fasi emergenziali, favorendo così l'attivazione di un processo di elaborazione dell'evento traumatico;

    dopo i primi 7 giorni di attività, il numero verde ha registrato ben 30.000 richieste di intervento: un numero impressionante che può ben dare la misura di quanto iniziative come queste fossero necessarie e richieste dalla popolazione;

    questo importante servizio si affianca e completa l'assistenza psicologica che gli oltre 6.000 Psicologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale già offrono alla popolazione, inseriti nei Dipartimenti di Salute Mentale, in particolare i CSM, nelle strutture ospedaliere e in tutte le ulteriori articolazioni delle Aziende Sanitarie;

    un ruolo non secondario potrebbe essere svolto dal Tavolo di lavoro tecnico sulla salute mentale è stato istituito con decreto direttoriale 17 giugno 2019 presso la Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute;

    tale tavolo, a cui partecipano illustri e riconosciuti professionisti che si occupano della salute mentale in tutte le sue sfaccettature, potrebbe fornire indicazioni, raccomandazioni, suggerimenti, linee guida, oltre che proposte più propriamente normative, per superare le criticità che alcune attività stanno soffrendo;

    tra questi, vi sono, ad esempio, l'attività domiciliare, sia come trattamento delle patologie sia come strumento per la persona nella sua globalità e nel suo contesto socio-famigliare; il supporto alle famiglie, anche a seguito del maggior carico che hanno dovuto gestire durante le restrizioni; l'attività all'interno delle carceri e delle casi di riposo, particolarmente esposte in questi mesi al rischio di contagio; le attività abilitative e di formazione al lavoro, oltre ad attività più proprie dell'inserimento o del reinserimento lavorativo; nuovi modelli di coordinamento e di cogestione con i servizi sociali e socio-sanitari; e altro;

    gli scarsi investimenti che da sempre caratterizzano le politiche di prevenzione e di cura del benessere mentale hanno prodotto questa situazione in cui il nostro sistema fatica a dare le risposte che la popolazione sta insistentemente chiedendo con riguardo al proprio benessere psicologico;

    questi dati ci mostrano chiaramente quanto sia insufficiente l'offerta: i 6.000 psicologi del nostro Sistema Sanitario Nazionale non riuscivano, prima del Coronavirus, a rispondere a più di un quarto delle istanze;

    queste criticità diverranno ancor più lampante nei prossimi mesi, quando si riverserà sul nostro Sistema Sanitario Nazionale un'ampia e imprevedibile domanda di servizi di supporto psicologico e psichiatrico;

    non agire immediatamente per far fronte all'attuale e alla futura emergenza produrrà notevoli danni ai singoli e alla nostra collettività che potremmo anche non essere più in grado di recuperare ovvero potremmo recuperare con interventi tardivi e costi economici e umani insostenibili;

    si rende dunque necessaria un'urgente opera di investimenti umani e strumentali, sulla scia di quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza, tramite una miriade di servizi rivolti ad incidere sul benessere mentale, che includono, ma non si limitano certamente, i Centri di Salute Mentale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di proseguire e rafforzare l'attivazione delle componenti di psicologia dell'emergenza di tutte le Associazioni iscritte nell'Elenco Nazionale e degli Elenchi Territoriali del Volontariato della Protezione Civile ai sensi del Codice della Protezione Civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, allo scopo di fornire un supporto psicologico individuale e organizzativo, anche con modalità a distanza, oltre che attività di comunicazione del rischio e promozione del benessere rivolte alla popolazione ed al personale sanitario;

   valutare l'opportunità di predisporre iniziative, anche coinvolgendo le Regioni, volte a tutelare il benessere fisico e psicofisico e assicurare le attività di prevenzione nella popolazione del disturbo acuto da stress e/o e post traumatico da stress, con particolare attenzione ai minori, attraverso servizi di consulenza di personale specializzato;

   valutare l'opportunità di farsi promotore presso le Regioni di iniziative volte a garantire un supporto psicologico di tipo terapeutico a tutti i medici, operatori, nonché esercenti le professioni sanitarie impegnati direttamente nel contrastare la diffusione dei virus COVID-19, al fine di evitare, o comunque attenuare, io svilupparsi della sindrome di esaurimento psicofisico e di distacco emotivo, nonché il rischio di incorrere in un disturbo acuto da stress e post traumatico da stress;

   valutare l'opportunità di promuovere la creazione di un sito web e un'applicazione per dispositivi mobili, integrata con le attuali disposizioni vigenti in merito alla telemedicina nonché integrata con il numero verde di supporto psicologico 800.833.833, per la prevenzione e il contrasto del disagio mentale stress correlato da COVID-19, che preveda modalità di Interazione da remoto e che preveda l'esplicita pubblicità:

    a) di una sezione che contenga l'elenco dei professionisti della salute mentale iscritti ai rispettivi albi OMCEO e degli Ordini regionali degli Psicologi che effettuino modalità di sostegno psicologico da remoto;

    b) delle componenti di psicologia dell'emergenza di tutte le Associazioni iscritte nell'Elenco Nazionale e degli Elenchi Territoriali del Volontariato della Protezione Civile di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2006, n. 200;

   valutare la possibilità di procedere, di concerto con le Regioni, per le parti di propria competenza, ad una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali volte a prevenire e contrastare fenomeni individuali e collettivi di disagio mentale, dando attuazione ed implementando ulteriormente quanto già previsto dai Livelli Essenziali Assistenziali;

   a valutare l'opportunità di predisporre le misure necessarie per procedere all'assunzione di psicologi ai sensi delle vigenti norme, incluse quelle riguardanti le ulteriori facoltà assunzionali per il periodo emergenziale, per fornire le necessarie prestazioni al personale sanitario, ai pazienti e alla popolazione in generale;

   a valutare l'opportunità di riattivare il Tavolo di lavoro tecnico sulla salute mentale istituito con decreto direttoriale 17 giugno 2019 presso la Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, al fine di fornire supporto al Ministero della salute e al Governo nel suo complesso nella definizione delle politiche emergenziali e post emergenziali nell'ambito della salute mentale.
9/2461-AR/72. Di Lauro, Sarli, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Giordano.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, relativo al Fondo centrale di garanzia per le PMI, persegue l'importante obiettivo di potenziare ed estendere, in deroga alla disciplina ordinaria, le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti causati dalla diffusione del virus COVID-19 sull'economia nazionale;

    in particolare la norma prevede l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito, l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa, il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, l'elevazione al 50% della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di finanziamenti destinati a imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia, l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche la cui attività di impresa è stata danneggiata dal COVID-19 con una copertura dei 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 25 mila euro;

    nel 2013 il Governo ha avviato un'attività di promozione dell'imprenditoria femminile e dei lavoro autonomo delle donne attraverso strumenti innovativi che incidono sulla difficoltà di accesso al credito. Nel 2017 è stato creato, inoltre un sito internet ad hoc, www.imprenditricioggi.governo.it, unitamente a una campagna di comunicazione istituzionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno sottoscritto la Convenzione per la costituzione della Sezione speciale per la concessione di agevolazioni nella forma di garanzia diretta, cogaranzia e di controgaranzia a favore delle imprese femminili e delle professioniste, offrendo modalità semplificate di accesso alla garanzia dello Stato, fino all'80 per cento del finanziamento richiesto, per un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa o alla libera professione,

impegna il Governo,

in un momento in cui l'informazione e l'accesso agli strumenti di sostegno dell'economia devono essere quanto più chiari e fruibili ai cittadini, a valutare l'opportunità di mettere in atto ogni iniziativa e attività comunicativa per pubblicizzare e informare dell'esistenza della sezione del Fondo delle PMI dedicata al sostegno e allo sviluppo economico dell'imprenditoria femminile.
9/2461-AR/73. Spadoni, Galizia, Papiro, Ehm, Sarti, Villani, Casa, Ascari, Elisa Tripodi, Scutellà, Iovino, Lattanzio, Nesci, De Lorenzo, D'Arrando, Giordano.

   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 2461-A di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    l'emergenza epidemiologica dovuta ai diffondersi del COVID-19 ha causato ingenti danni economici ad alcuni settori economici, tra cui, pesantemente colpito risulta essere il comparto turistico;

    il nostro Paese, grazie alle sue innumerevole e uniche bellezze invidiate da tutto il mondo di tipo artistico, culturale e naturale, nel 2019, risultava essere il quarto più visitato al mondo, vantando ben 94 milioni di visitatori stranieri;

    secondo stime della Banca d'Italia riferiti all'anno 2018, il comparto turistico ha generato, direttamente oltre il 5 per cento del PIL italiano ed ha rappresentato oltre il 6 per cento degli occupati, mentre, se si conta anche l'indotto, ha generato fino al 13 per cento del PIL;

    dagli studi emerge chiaramente che il settore turistico dipende in maniera rilevante dai flussi turistici in entrata dall'estero: a partire dal 2017 gli stranieri rappresentano più del 50 per cento delle presenze totali mentre, tra le presenze di turisti stranieri, quasi l'80 per cento, proviene dall'Europa, a partire dalla Germania;

    l'emergenza epidemiologica avrà pesantissime ripercussioni per la stagione turistica estiva appena iniziata, che risentirà, tra l'alto, delle incertezze legate alla sicurezza sanitaria, della generate crisi economica e dai limiti posti alla mobilità delle persone, incluse quelle proveniente dall'estero;

    all'interno del settore, una componente particolarmente importante è costituita dalle strutture ricettive extra-alberghiere, che includono Case per ferie, Ostelli per la gioventù, Rifugi alpini e/o escursionistici, Affittacamere, Case vacanze, Appartamenti ammobiliati per uso turistico, Bed andBreakfast, Residenze d'epoca, Case religiose di ospitalità, Country house, Agriturismi, Lodge e Chalet;

    questo tipo di strutture ricopriranno un ruolo di primaria importanza nelle settimane e nei mesi a venire, al fine di intercettare la domanda turistica;

    queste strutture garantiscono una presenza estremamente capillare nel nostro territorio, anche nei luoghi in cui, molto spesso, le strutture alberghiere, principalmente concentrate nelle grandi città, non sono presenti, come, ad esempio, borghi distanti dalle metropoli, prossimità di parchi naturali, luoghi montuosi, aree soggette a forti sbalzi stagionali, e altro;

    questa rete di strutture extra alberghiere, consentirebbe la promozione e lo sviluppo di forme di turismo sostenibile e di turismo di prossimità;

    come noto, le strutture ricettive extra alberghiere operano sia in forma imprenditoriale, sotto il codice ATECO 55.2, sia in forma non imprenditoriale;

    in una recente lettera inviata da svariate decine di associazioni e aggregazioni di B&B al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e al Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, oltre ad evidenziare che le strutture ricettive extra-alberghiere, per la loro stessa connotazione strutturale (si pensi alle case per vacanze), possano essere in grado di garantire le necessarie misure di distanziamento sociali, è stata denunciata la mancanza di forme di sostegno anche per chi gestisce le strutture ricettive extra alberghiera in forma non imprenditoriale;

    vale la pena ricordare che in assenza di certezza e continuità economica, vi è il concreto rischio che alcune strutture ricettive siano costrette ad abbandonare la propria attività e le relative strutture che potrebbero poi essere riconvertite dai proprietari in altre attività, generando una perdita permanente per il settore turistico, oltre a gravissime perdite occupazionali nel medio e lungo termine;

    inoltre, la parte rilevante, se non la maggior parte, delle strutture ricettive sfrutta la piattaforma OTA per intercettare flussi turistici, principalmente legata a colossi stranieri che non pagano tasse in Italia o le pagano in maniera del tutto irrisoria, e questa crisi potrebbe essere sfruttata per favorire la nascita e la diffusione di piattaforme online di prenotazione turistiche italiane, affiancate da garanzia per i clienti dal crescente abusivismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, volte a tutelare chi esercita attività turistica-ricettiva extra alberghiera, anche se esercitata in forma non imprenditoriale, e rilanciare il settore.
9/2461-AR/74. Giordano, Di Lauro, Faro, Iovino, Scanu.

   La Camera,

   premesso che:

    l'impatto dell'epidemia di COVID-19 sul tessuto delle attività produttive rischia di essere drammatico e permanente; per tale motivo è necessario evitare che le ricadute negative sulle nostre imprese, da temporanee e legate alla contingente situazione emergenziale, si trasformino in strutturali;

    a tal fine, il provvedimento in esame, reca – in continuità con il «Cura Italia» – misure per fronteggiare la crisi economica legata all'emergenza COVID-19, concentrando gli interventi in favore delle imprese sulle garanzie per assicurare ad esse la liquidità necessaria alla ripartenza delle loro attività e sulla tutela dei settori strategici;

    tra i settori colpiti dall'emergenza legata alla pandemia c'è anche quello agricolo e agroalimentare italiano, che, nonostante non abbia subito un blocco totale dell'attività come accaduto in altri settori, ha comunque riportato inevitabili ed ingenti conseguenze produttive ed economiche;

    in particolare, le esportazioni agroalimentari italiane hanno pesantemente risentito dell'embargo avviato dalla Russia nel 2014, più volte prorogato e tuttora vigente, sulle importazioni dall'Italia e dai Paesi dell'Unione europea di prodotti agricoli e dell'industria alimentare, con ricadute negative sul piano economico, occupazionale e ambientale;

    da uno approfondimento condotto, ad inizio anno, dal Centro Studi Confagricoltura, emerge che le conseguenze economiche per l'Italia sono state molto pesanti – considerato che, nel periodo 2009-2013, il valore delle esportazioni di prodotti agricoli e alimentari verso la Russia era in rapida ascesa (+111 per cento) – passando dai 333 milioni di euro del 2009 (pari al 1,4 per cento dell'export nazionale complessivo di settore) a 705 milioni di euro del 2013 (pari al 2,1 per cento);

    dall'entrata in vigore del divieto di importazione di molti prodotti agricoli e dell'industria alimentare dai Paesi dell'Unione europea, il valore annuo dell'esportazioni italiane di settore (confronto 2018 su 2013) risulta ridotto di 153 milioni di euro, dopo aver raggiunto nel 2015 la punta di 324 milioni di euro;

    ritenuto infine che una distensione delle tensioni commerciali internazionali contribuirebbe in maniera determinante al contrasto della crisi economica e alla frenata delle esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy, aggravata dalla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo

alla luce dell'impatto dell'epidemia di COVID-19 sul tessuto delle attività produttive e in particolare sul settore agroalimentare italiano, a valutare l'opportunità di promuovere, nell'interesse del Made in Italy, ogni azione diretta a difendere dagli effetti dei dazi le produzioni agroalimentari italiane, anche attraverso la prosecuzione del dialogo e del confronto, al tavolo dei negoziati con i partner europei, al fine di favorire una distensione delle tensioni commerciali internazionali che hanno un impatto negativo sui cittadini europei e sull'economia mondiale.
9/2461-AR/75. Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

   La Camera,

   premesso che

    il provvedimento in esame reca fra le altre, disposizioni urgenti finalizzate al supporto delle imprese, degli artigiani, degli autonomi e dei professionisti la cui attività sia stata pesantemente pregiudicata dalla pandemia da COVID-19 e ad assicurare loro la necessaria liquidità finanziaria per la fase della ripartenza economica;

    con particolare riferimento al comparto del turismo si prevede l'inserimento del settore tra i settori strategici per l'internazionalizzazione;

    il turismo a causa della pandemia da COVID-19 risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti in Italia, con in più la problematica di essere un settore che ha bisogno di programmazione per poter riprendere a funzionare appieno;

    uno shock per un settore che nel nostro Paese negli ultimi anni – per cause complessive ma anche specifiche del settore – ha dato un contributo totale all'economia pari al 13 per cento del PIL;

    l'attuale situazione legata alla pandemia del COVID-2019 fa presupporre che ci sono ampi margini di sviluppo per tutte quelle forme di turismo che si richiamano al turismo sostenibile;

    il Piano Strategico del Turismo richiama la sostenibilità come uno degli aspetti fondamentali di cui tener conto, in riferimento al nostro patrimonio materiale e immateriale, e viene sottolineato come «è nostro dovere preservarlo e valorizzarlo il più possibile con forme di turismo sostenibile che rispettino il territorio e ne favoriscano la crescita sociale, civile ed economica»;

    l'UNWTO ha definito il turismo sostenibile quel turismo capace di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle regioni ospitanti prevedendo e accrescendo le opportunità per il futuro, ribadendo che tutte le risorse dovrebbero essere gestite in modo tale che le esigenze economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica, i sistemi di vita dell'area in questione;

    il rapporto Tourism for development dell'UNWTO sottolinea come il turismo può funzionare da volano per lo sviluppo sostenibile, la crescita economica, la cura dell'ambiente e la cura del patrimonio culturale;

    le direttive dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile consigliano di non preoccuparsi solo del marketing ma anche della pianificazione sostenibile e responsabile di una destinazione turistica;

    il 13 maggio 2020 la Commissione ha presentato un pacchetto di orientamenti e raccomandazioni per aiutare gli Stati membri a eliminare gradualmente le restrizioni di viaggio e consentire la riapertura delle imprese turistiche nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie. Il pacchetto mira inoltre ad aiutare la ripresa del settore turistico dell'UE dalla pandemia;

    nel contesto della comunicazione sopra citata, viene enunciata come «ambizione condivisa quella di mantenere l'Europa come la principale destinazione turistica al mondo in termini di valore, qualità, sostenibilità e innovazione»;

    al centro di questa ambizione c'è la sostenibilità, come contributo sia agli obiettivi del Green Deal europeo sia a rafforzare le comunità, la transizione digitale che fornisce nuove modalità di gestione dei flussi turistici e di viaggio, nuove opportunità e una scelta più ampia, oltre a un uso più efficiente delle risorse soggette a scarsità;

    in questa transizione le PMI avranno bisogno di un'attenzione particolare, focalizzando razione verso la promozione della sostenibilità e della digitalizzazione e aiutare le imprese turistiche locali a diventare più resilienti e competitive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, alla luce delle difficoltà che sta vivendo il settore derivante dalla emergenza sanitaria in atto, di costituire un fondo di natura temporanea, per il turismo sostenibile, finalizzato alla promozione e al sostegno di iniziative imprenditoriali e associative legate ai turismo responsabile e sostenibile.
9/2461-AR/76. Masi.

   La Camera,

   premesso che:

    con decreto ministeriale n. 82 del 14 maggio 2020, emanato dal Miur, è stata introdotta all'articolo 1 una modifica dell'allegato A, punto b), del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (protocollo n. 6), che prevede la diminuzione, per gli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022, del numero minimo dei docenti di riferimento necessari ai fini dell'accreditamento di nuovi corsi di laurea in infermieristica, da cinque a tre unità e, riguardo ai docenti a tempo indeterminato, una riduzione del numero minimo da tre a una unità;

    all'articolo 2 il succitato decreto ministeriale introduce altresì una modifica del corpo docente dei corsi di laurea in infermieristica, prevedendo che, allo scopo di compensare la riduzione di docenti universitari di riferimento di cui al comma 1, gli atenei individuino almeno due medici ospedalieri da indicare come personale medico di riferimento;

    nel particolare e delicato contesto di emergenza sanitaria di epidemia da Sars-CoV-2 (COVID-19) che stiamo vivendo, un provvedimento del genere aggraverebbe ulteriormente la già drammatica carenza di infermieri e andrebbe a ledere la specificità della professione infermieristica che, con i suoi duecento anni di storia, di cui si celebra l'anniversario nel corrente anno, ha sempre teso all'affermazione di quella autonomia e professionalità che nella lunga evoluzione normativa ha trovato un fondamentale riconoscimento nella legge 10 agosto 2000 n. 251;

    pertanto, le modifiche introdotte dal decreto ministeriale n. 82 del 2020, sviliscono e danneggiano la dignità della professione infermieristica, già riconosciuta nel nostro ordinamento, come una eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale e un indispensabile punto di riferimento del paziente nel percorso assistenziale. Ne offre ulteriore e recente testimonianza l'impagabile impegno e spirito di sacrificio mostrato dai professionisti sanitari nel corso dell'epidemia di Sars-CoV-2 (COVID-19);

    pur riconoscendo che una buona pratica collaborativa tra le figure del medico e dell'infermiere porti ad offrire la migliore assistenza possibile al paziente e che, in merito ai percorsi didattici di formazione universitaria degli infermieri, i medici costituiscano un importante supporto in determinate aree, specialmente cliniche, per chiari motivi di completezza formativa, tuttavia la stessa formazione non può essere interamente delegata ai medici o dipenderne per garantire l'attivazione del corso di laurea;

    gli stessi recenti decreti-legge n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) e n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), hanno introdotto significative misure tese a valorizzare la figura e le competenze infermieristiche che mal si conciliano con le disposizioni del decreto ministeriale n. 82 del 2020;

    la laurea magistrale in Scienze Infermieristiche, oltre ad offrire la possibilità di accedere ai concorsi per ricoprire ruoli da dirigente infermieristico, permette anche di potersi candidare all'insegnamento universitario di materie infermieristiche; pertanto la riduzione del numero di docenti universitari di riferimento di cui al comma 1, potrebbe essere compensata consentendo agli atenei di individuare almeno due docenti infermieri del Servizio Sanitario Nazionale, muniti di diploma di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, da indicare come personale infermieristico di riferimento coinvolto per ogni corso di laurea in infermieristica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire attuando delle modifiche al testo del decreto ministeriale n. 82 del 2020, atte a garantire la salvaguardia del corpo docenti costituito da qualificati infermieri del Servizio Sanitario Nazionale, muniti di ogni strumento teorico-pratico per svolgere l'attività professionale e didattica, prevedendo l'inserimento di due infermieri tra i docenti di riferimento nei corsi di laurea in infermieristica, in sostituzione di due medici ospedalieri;

   a valutare l'opportunità di intervenire affinché sia aperto un tavolo tecnico per la ridefinizione della regolamentazione degli incarichi di docenza all'interno dei corsi di laurea in infermieristica.
9/2461-AR/77. Mammì.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, fra le altre, disposizioni urgenti finalizzate al supporto delle imprese, degli artigiani, degli autonomi e dei professionisti la cui attività sia stata pesantemente pregiudicata dalla pandemia da COVID-19 e ad assicurare loro la necessaria liquidità finanziaria per la fase della ripartenza economica;

    l'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria: in particolare, l'articolo citato, al comma 1, lettera m) dispone l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni – nonché, secondo quanto introdotto in sede referente – associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi – la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato: la copertura è del 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 30 mila euro, e non più 25 mila, come previsto dal testo originario, prima dell'esame in sede referente;

    tuttavia continuano ad essere esclusi della possibilità di avvalersi dell'intervento del Fondo di garanzia Pmi i soggetti che svolgono attività di perito e liquidatore indipendente delle assicurazioni, ovvero quelle il cui codice Ateco è K 66.21.00 e broker delle società finanziarie (codice Ateco K 66.22.0);

    nel corso del lockdown le attività contraddistinte dal Codice Ateco «K» erano state inserite fra quelle di pubblica utilità ritenute essenziali obbligando gli operatori a svolgere la loro attività per continuare ad offrire ai propri clienti il servizio di carattere sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di intraprendere tempestive iniziative, anche di carattere normativo, al fine di estendere l'operatività del Fondo di garanzia Pmi anche i soggetti che esercitano l'attività di perito e liquidatore indipendente delle assicurazioni e di broker delle società finanziarie.
9/2461-AR/78. Alemanno.

   La Camera,

   premesso che:

    negli ultimi quattro anni la crescita delle merci trasportate su rotaia è stata di oltre il 40 per cento;

    l'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19 ha prodotto un duro colpo a tutto il settore del cargo ferroviario;

    nonostante in questi mesi le imprese abbiano continuato a lavorare, garantendo la continuità di tutti i servizi dell'intero comparto, il calo del traffico ferroviario merci complessivo, registrato nei mesi di Marzo e Aprile è stato di circa il 35 per cento;

    la perdita di fatturato per l'intero comparto, nel periodo dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020 è stimata in circa 150 milioni di euro;

    il cargo ferroviario è un settore strategico per l'economia nazionale;

    il trasporto intermodale è il futuro per la competitività delle nostre industrie e per la tutela dell'ambiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad anticipare l'erogazione delle risorse destinate alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo delle infrastrutture.
9/2461-AR/79. Serritella.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame delle misure a sostegno delle imprese e nell'intento di garantire un giusto indennizzo agli operatori di rete locale interessati al rilascio delle frequenze, di cui detengono il diritto d'uso, in anticipo rispetto alle scadenze di cui alla tabella 4 del decreto ministeriale 19 giugno 2019, (articolo 4, comma 9 del decreto ministeriale), il 30 aprile 2020 sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze è stato pubblicato il relativo Avviso pubblico;

    l'avviso specifica che, ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del decreto ministeriale 19 giugno 2019, la facoltà di rilasciare le frequenze potrà essere esercitata esclusivamente nella fase temporale compresa tra il 4 e il 30 maggio 2020, in base a quanto disposto dal citato articolo 4, comma 9 del decreto ministeriale 19 giugno 2019 e dall'articolo 1, comma 3 della Determina direttoriale del 28 novembre 2019;

    per il rilascio obbligatorio delle frequenze dei canali 51 e 53 UHF utilizzati dalle tv locali in Liguria, Toscana e Lazio e per l'eventuale rilascio volontario sull'intero territorio nazionale delle frequenze delle tv locali, non sono stati ancora definiti gli importi degli indennizzi spettanti per le dismissioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire i criteri di misurazione degli indennizzi e la tempistica di attribuzione degli stessi o, eventualmente, confermare l'applicazione dei criteri già adottati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 gennaio 2012 e con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 aprile 2015.
9/2461-AR/80. Marino.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in conversione disciplina principalmente le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso lo snellimento burocratico e la concessione di garanzie per facilitare l'accesso al credito alle imprese e per garantire loro la continuità fortemente compromessa dal periodo emergenziale;

    le restrizioni che hanno colpito le imprese hanno fatto sì che i decreti emanati, tra cui lo stesso in conversione, avessero un occhio di riguardo nei confronti di alcune categorie come quella del turismo, e del suo indotto, nonché di alcuni settori strategici discriminati anche per aree geografiche;

    tuttavia vi sono alcune attività che non sono state ritenute meritevoli della stessa attenzione in quanto i danni economici e patrimoniali a loro derivanti dal periodo emergenziale non sono qualificabili e quantificabili nel breve periodo;

    si pensi ad esempio alle attività che orbitano attorno ad eventi che non siano necessariamente legati alle vacanze e ai soggiorni ma anche ad aspetti strettamente antropici come il matrimonio o le comunioni. Ci si riferisce quindi oltre che alle sale ricevimenti, che spesso vengono inglobate tra i soggetti beneficiari delle indennità nel settore turismo, anche ad attività di fotografi, di fiorai, di commercio di oggettistica per bomboniere ecc. per le quali le mensilità a venire sono solitamente quelle con maggior commesse e redditività;

    tale redditività dunque allo stato attuale è totalmente compromessa dall'annullamento di tali eventi nonché dal mantenimento, ancora ad oggi esistente, del divieto di spostamento tra regioni il quale inibisce altresì all'imprenditore la possibilità di procacciarsi personalmente le commesse nelle zone di suo interesse lavorativo;

    considerando che tale situazione potrebbe protrarsi nel tempo oltre ogni ragionevole previsione e che ciò comprometterebbe l'obiettivo di continuità che la norma si propone di salvaguardare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche con successivi provvedimenti normativi, di attuare, nei settori le cui attività sono a forte rischio di ripresa, degli interventi ad hoc al fine di sostenere la loro attività economica sul mercato.
9/2461-AR/81. Iorio, Ruggiero, Grimaldi.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 in conversione ha precisato che ai fini del riconoscimento dell'indennità' di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, – cosiddetto reddito di ultima istanza –, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva;

    la stessa nomenclatura adottata appare confondere la ratio del provvedimento essendo questo seppur di ultima istanza non un reddito ma un indennizzo che tende a ristorare i danni da restrizioni di legge;

    la discriminazione adottata a correzione di un provvedimento pregresso, senza peraltro indicare «ratio» ed iter logico-giuridico seguito, dimostra che il legislatore abbia ritenuto «obtorto collo» di dover contravvenire ai principi di solidarietà ed uguaglianza, nella previsione che i lavoratori non iscritti in via esclusiva alla Cassa fossero «immuni» dalla pandemia, nonostante le cogenti restrizioni cui gli stessi siano stati sottoposti;

    occorre evidenziare anche che a sostegno della predetta tesi appaiono contrariamente disciplinati gli indennizzi offerti nei provvedimenti a favore di tutti gli esercenti attività artigianale e di commercio iscritti alle AGO indipendentemente dalle restrizioni dei DPCM emanati. È avvenuto infatti che contribuenti con volumi d'affari, anche elevati e con un'impennata dei profitti (si pensi alle attività degli alimentari) abbiano ricevuto il ristoro per ben due mensilità slegato dalla consistenza dei redditi e dai volumi d'affari;

    per quanto sopra, e in riferimento ai professionisti non iscritti in via esclusiva ad una sola cassa, appare evidente crearsi una fattispecie che vede all'interno di una stessa categoria di contribuenti una discriminazione per status previdenziale anziché per altri principi costituzionali come la progressività del reddito. Si determina così il diritto di percezione del beneficio a chi ha un reddito più alto, ma con una sola copertura previdenziale, e un diniego del beneficio ad un contribuente con reddito inferiore ma iscritto a due casse di previdenza;

    a causa di tale fattispecie è facile presumere la possibilità dell'incardinarsi di giudizi, non esclusa in ogni caso la rimessione alla Corte Costituzionale per le questioni incidentali di costituzionalità dell'indicato articolo 34 del decreto-legge 34 dell'8 aprile 2020 n. 23 non rispettoso dei principi di uguaglianza e solidarietà nonché dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della Pubblica Amministrazione,

impegna il governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di rimuovere la discriminante data dall'iscrizione in via esclusiva alla Cassa privata e, se necessario, di ancorarla a principi di progressività del reddito.
9/2461-AR/82. Raffa, Ruggiero.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 comma 1 al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica istituisce un «Fondo per il reddito di ultima istanza» volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità;

    il comma 2 medesimo articolo definisce i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità e la eventuale quota del limite di spesa di cui al da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

    con l'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in conversione si è stabilito che ai fini del riconoscimento dell'indennità in parola per «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103» devono intendersi i soggetti non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva, ponendo di fatto una prima limitazione alla platea dei soggetti beneficiari;

    con successivo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nell'articolo 78 è stato previsto che il fondo di ultima istanza sia rifinanziato nonché nell'articolo 84 del medesimo decreto si prevede che le indennità per le mensilità di aprile e maggio siano nuovamente erogate seppur con ulteriori restrizioni legate ai volumi delle perdite di redditività;

    tuttavia l'articolo 86 del predetto medesimo decreto stabilisce un divieto di cumulo tra le indennità previste dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e quelli dell'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 lasciando apparentemente aperta un'interpretazione contrastante tra il mero riferimento alla tipologia dell'indennità e il quantum della stessa;

    considerando che rincalzarsi progressivo delle restrizioni ha disorientato e influenzato l'interprete della norma si annota che di tale inesatta interpretazione si è fatto portavoce il presidente delle casse di previdenza private Alberto Oliveti come riportato anche su https://www.ragusanews.com/2020/05/23/economia/bonus-da-600-euro-professionisti-che-lo-hanno-oreso-in-marzo-ora-esclusi/108898 in un articolo del 23 maggio 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire la norma equivoca anche attraverso un provvedimento normativo con una interpretazione autentica.
9/2461-AR/83. Grimaldi, Ruggiero, Iorio.

   La Camera,

   premesso che:

    lo schema del decreto-legge n. 23 del 08 aprile 2020 in conversione si articola in tre temi fondamentali raffigurabili in stanziamenti, snellimento della burocrazia e aumento delle garanzie per i prestiti alle imprese;

    quest'ultimo appare quello maggiormente disciplinato in quanto sono state adottate una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese attraverso meccanismi di facilitazione di accesso al credito bancario nonché di sterilizzazione, nel periodo emergenziale, di istituti coattivi come il fallimento ed altre procedure concorsuali;

    il principale provvedimento di facilitazione di accesso al credito riguarda la garanzia che lo Stato concede agli istituti bancari esonerando per gradi e per tipologie le imprese dagli obblighi di presentazione di proprie garanzie essendo queste tutelate e sostituite dall'accesso al fondo di garanzia delle pmi;

    tuttavia la norma non esenta gli istituti bancari dall'effettuare verifiche di merito creditizio al fine di misurare la bancabilità dei soggetti richiedenti in quanto è disposto che il soggetto finanziatore deve verificare i criteri di eleggibilità attraverso un'istruttoria creditizia che, solo in caso di esito positivo del processo di delibera, può essere controgarantita dallo Stato;

    ciò comporta che la norma auspica di dare continuità alle imprese con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale trascurando quelle che, per vari motivi anche esterni alle dinamiche commerciali, sono in crisi da sovra-indebitamento;

    una delle conseguenze di questo atteggiamento produce l'aggravarsi di richiesta di accesso al credito da parte di imprenditori ad altre forme alternative e subalterne a quelle ufficiali come lo stesso Papa Francesco in un appello del 24 aprile scorso durante la messa ha segnalato esserci tra gli effetti di questa pandemia, denunciando che tante famiglie che hanno bisogno, fanno la fame, sono costrette a rivolgersi a gruppi di usurai;

    anche il procuratore nazionale antimafia De Raho suggerisce di «Tracciare flussi, rischio dei prestiti a usura per aziende in difficoltà» come gli stessi Giovanni Melillo, procuratore capo di Milano, e Francesco Greco, che guida gli uffici giudiziari di Milano, in audizione alla Camera nelle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive hanno offerto le loro riflessioni per impedire che gli aiuti alle imprese e alle aziende possano finire nella mani della criminalità organizzata e non solo. Tante le proposte dei due magistrati come un codice rosso per le segnalazioni di operazioni sospette;

    considerando che con un comunicato stampa del 18 novembre 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze informava di aver messo a disposizione ulteriori 24,2 milioni di euro in garanzie statali per facilitare l'accesso al credito di imprese e famiglie a «rischio usura» nel fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere il diritto di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso con garanzia dello Stato al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, ai soggetti che fino al 31 dicembre 2020 siano stati esclusi dalla concessione delle garanzie previste dal Fondo Centrale di Garanzia PMI a causa della mancanza dei requisiti di merito creditizio in seguito a istruttoria bancaria, e che contestualmente alla data del 23 febbraio 2020 abbiano guadagnato l'omologazione dell'accordo previsto dall'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, valutando altresì, fra i presupposti di ammissibilità previsti dalla predetta legge, l'opportunità di concedere nel procedimento la fissazione dell'udienza anche ai soggetti di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, nelle modalità ivi previste, come identificati dall'articolo 230-bis del codice civile.
9/2461-AR/84. Ruggiero, Grimaldi, Iorio.

   La Camera,

   premesso che:

    nell'attuale situazione di emergenza sanitaria e di crisi economica dettata dalia pandemia da COVID-19, che si ripercuote pesantemente anche sulle disponibilità finanziarie delle imprese, sarebbe necessario rinvenire e quindi segnalare strumenti bancari tipici per il sostegno di liquidità alle imprese già inseriti dalle norme del nostro ordinamento;

    tra questi, quale strumento idoneo a rispondere all'esigenza di rapida liquidità ed essenziale per le imprese secondo lo spirito della norma in esame e, quindi, come strumento per rilanciare l'economia del Paese e a consentire a basso costo sociale il sostegno alla gestione corrente nonché nuovi investimenti con previsione di un pagamento dilazionato, potrebbe essere rappresentato dal contratto di sale and lease back (ovvero locazione finanziaria di ritorno);

    peraltro, il settore bancario è fortemente impegnato, in questo periodo, nell'elargire finanziamenti ad imprese ed autonomi sulla base di principi ben più complessi, non perfettamente in linea con le procedure richieste dalla normativa bancaria circa il merito creditizio, nonché di grande peso pubblico per le garanzie che devono essere rilasciate a favore del settore creditizio stesso;

    il sale and lease back trova storicamente le sue origini negli Stati Uniti e solo successivamente si è diffuso nel nostro ordinamento raggiungendo lo status di contratto socialmente tipico; contratto sviluppatosi nella pratica commerciale prendendo come punto di riferimento, per modalità e caratteristiche, il contratto di leasing;

    in merito al contratto di sale and lease back nel corso degli anni è nata un'accesa disputa dottrinaria orientata alla tipicizzazione o meno di tale contratto. Un'impostazione minoritaria ha teso a tipizzare il Lease Back e a ricondurlo nell'ambito dell'articolo 2425-bis del codice civile, mentre l'orientamento maggioritario si è espresso per la collocazione di tale tipologia contrattuale nella categoria dei contratti atipici, ex articolo 1322 del codice civile;

    in ogni caso, all'atto pratico, con la definizione di sale and lease back si fa riferimento ad una operazione in cui un'impresa commerciale o industriale vende un bene di sua proprietà ad un imprenditore finanziario che ne paga il corrispettivo – diventandone proprietario – e contestualmente lo cede in leasing alla stessa società alienante, che versa periodicamente dei canoni (di leasing) per una durata temporale determinata, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto corrispondendo alla scadenza dei contratto il prezzo stabilito per il riscatto;

    un impegno dei Governo per far riavviare le valutazioni alle società abilitate, delle operazioni di sale and lease back consentirebbe di:

     a) immettere liquidità nel sistema delle imprese, anche per il tramite dei gruppi di imprese facenti capo ad uno stesso imprenditore anche giuridico, sulla base di contratti già consolidatisi nell'ambito del sistema normativo italiano ed oggi soltanto non utilizzati;

     b) riavviare il sistema del mercato immobiliare particolarmente in crisi a causa dell'emergenza attuale;

     c) affidare al sistema bancario l'istruttoria legata alla operazione di sale and lease back, sulla base di principi civilistici ormai puntuali, inderogabili e che non consentono, come avvenuto in un remoto passato, di applicare l'istituto in maniera distorta scongiurando responsabilità specifiche per il soggetto erogatore. Tali operazioni, pertanto, andrebbero svolte sulla base di principi già prestabiliti, rafforzati, peraltro e indirettamente, dall'introduzione con la legge 30 giugno 2001 nel T.U.B., dell'articolo 48 che recita in merito «Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato». Si tratta, sostanzialmente della codifica del cosiddetto patto Marciano, li tutto pertanto, quali operazioni di compravendita al valore di mercato del bene in un contesto di solvibilità del venditore-locatario;

     d) non richiedere particolari garanzie a carico dello Stato; in tale ambito, inoltre, si rinvia alla consultazione della Banca D'Italia da parte dell'A.B.I. in data 15 maggio 2018; in tale ambito si richiama l'Accordo tra quest'ultima e Confindustria del 12 maggio 2018, che invita le banche e gli enti finanziari a immettere liquidità nel sistema delle imprese per il tramite di operazioni garantite dal trasferimento degli immobili senza arricchimento del «contraente forte». In tale ambito, peraltro, si invitava la Banca d'Italia a chiarire l'impatto contabile e i requisiti patrimoniali in considerazione della circostanza che si tratta, di norma, di una forma di garanzia aggiuntiva (rispetto alla garanzia ipotecaria) a tutela delle ragioni di credito della banca. Peraltro già in tale circostanza si dava atto che la Banca d'Italia aveva delineato il limite generale di investimenti delle banche in immobili a garanzia evidentemente superato se gli immobili venivano, appunto, acquisti a tutela delle ragioni di credito dell'istituto. Si chiedeva, soltanto, maggiore chiarezza e conferma del suddetto superamento ricomprendendo anche i casi in cui il bene immobili subentri nel patrimonio della banca in forza di norme speciali o comunque ai fini del soddisfacimento del proprio credito. Si chiedeva, altresì, una semplice e maggiore chiarezza in merito agli interventi di vigilanza della Banca Centrale italiana in quei casi in cui quest'ultima ritenesse eccessivamente elevato il valore degli immobili nel bilancio dell'Istituto di Credito ovvero i piani di rientro non fossero congruamente supportati da criteri di economicità e ragionevolezza. Anche in tali casi A.B.I. chiedeva maggiore chiarezza. Da ultimo si chiedeva maggiore chiarezza specificando, come dal tenore letterale del nuovo orientamento di vigilanza, che venivano esclusi dagli immobili di proprietà dell'Istituto ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza dello stesso, tutti gli immobili ceduto in locazione finanziaria seppur di proprietà anche con operazioni di sSale and lease back. Nell'ambito di tali controlli assumevano rilevo le circolari di Banca d'Italia numeri 288/2015 e 285/2013 riconducibili sia alle banche che agli intermediari finanziari in breve;

    in merito, peraltro, alle successive indicazioni vincolanti di vigilanza in forza del 18° aggiornamento in data 17 settembre 2019 della Circolare Banca d'Italia del 5 agosto 1996 n. 271 per il manuale delle attività di vigilanza, al paragrafo 10 «leasing finanziario» non viene rilevata alcuna distinzione di contabilizzazione tra il leasing finanziario e quello di «ritorno» (S.L.B.). Inoltre nella sottosezione I della medesima circolare «Leasing», vengono analiticamente dettagliate le modalità di contabilizzazione, indicazione e segnalazione all'Autorità di Vigilanza di tutte le operazioni di leasing tra cui quelle di S.L.B. per le quali non viene distinta alcuna differenza rispetto alle altre forme nonché specificata l'esigenza richiesta da A.B.I. in merito alla distinzione tra immobili oggetto di locazione finanziaria in corso e quelli per i quali è intercorsa la risoluzione ovvero non è stato esercitato il riscatto che, quindi, entrano a fare parte del patrimonio immobiliare dell'Ente a differenza degli altri;

     e) vi sono, pertanto, tutte le condizioni per valorizzare l'istituto del sale and lease back quale strumento per immettere liquidità nel sistema nell'ambito del supporto alle imprese ex articolo 1 di indirizzo del decreto-legge in conversione quale atto doverosamente attivabile sia nell'interesse del sistema creditizio che nell'ambito dei principi del «patto Marciano» può rafforzare e implementare le garanzie del credito che del sistema imprese che potranno disporre di nuova e sostanziale liquidità oltre che del sistema immobiliare, che soffrendo di presumibile e ampia stagnazione potrà avere nuovo e decisivo impulso alla ripresa. Malgrado la piena liceità ed il totale inserimento del contratto di Sale andlease back nell'ordinamento giuridico italiano, ormai da anni, il maggior numero delle società od enti creditizi specializzati in operazioni di leasing anche immobiliare, hanno interrotto questo tipo di operazioni che, nella situazione di crisi che stiamo vivendo, potrebbe invece consentire un rilancio dell'economia, con particolare vantaggio per le imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere azioni, adottare iniziative congiuntamente all'A.B.I. al fine di invitare gli istituti, nell'ambito dei principi di correttezza più sopra ricordati nonché dei criteri di vigilanza già adottati dalla Banca d'Italia, a praticare a tassi concorrenziali e di mercato, politiche di leasing finanziari e di sale and lease back al fine del rilancio dell'economia del Paese e, quindi, delle imprese e lavoratori autonomi aventi diritto ai finanziamenti secondo il merito creditizio.
9/2461-AR/85. Currò, Mammì.

   La Camera,

   premesso che:

    la sospensione di molte attività produttive ad opera dei decreti che si sono susseguiti in questi mesi per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19 ha reso necessario per gli imprenditori recarsi nelle aziende sospese per compiere alcune attività necessarie e urgenti tra cui, a titolo esemplificativo, attività di vigilanza, manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia, sanificazione, etc.;

    Il DPCM del 10 aprile, regolamentando questa particolare situazione, ha previsto che lo svolgimento delle suddette attività è subordinato all'invio preventivo, in genere tramite posta elettronica certificata (PEC), da parte dell'imprenditore di una comunicazione alla Prefettura competente;

   considerato che:

    questa prescrizione rappresenta un ulteriore appesantimento burocratico per le imprese già schiacciate dalla pesante situazione di emergenza che sarebbe opportuno semplificare consentendo che lo svolgimento di tali attività, espressamente consentite dalla norma e non soggette ad una specifica valutazione discrezionale dei Prefetto, possa avvenire utilizzando una semplice autocertificazione per motivi di lavoro da esibire in caso di controllo, sistema già in uso per giustificare gli spostamenti all'interno del territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di semplificazione le procedure di accesso ai locali aziendali delle attività produttive sospese, del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, di cui all'articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020, consentendone l'accesso sotto la propria responsabilità mediante l'esibizione di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9/2461-AR/86. Martinciglio.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero, all'art. 24 comma 3 prevede la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli per le imprese e per gli operatori ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia su iniziativa della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero costituita presso il CIPE di cui al comma 1 dell'articolo suddetto;

    con delibera 4 agosto 2000, n. 91, il CIPE ha fissato la collocazione a livello regionale degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione delle imprese (SPRINT) finalizzati all'assistenza sulle modalità promozionali, finanziarie e assicurative, all'assistenza legale, fiscale e amministrativa e al supporto nella selezione dei mercati esteri e nei partner in progetti di investimento;

    in questa fase emergenziale è essenziale puntare al rilancio nel breve periodo del nostro export e al contempo offrire alle aziende sul territorio l'opportunità di un rilancio economico anche attraverso un'apertura al mercato estero;

    l'ICE, Simest Spa, Sace Spa e le camere di commercio garantiscono ad oggi la presenza di questi sportelli permanenti principalmente nei capoluoghi di regione con alcune realtà provinciali presso le camere di commercio;

    tali SPRINT sono uno strumento purtroppo tuttora non diffuso capillarmente sul territorio e sono tantissime le piccole e medie aziende che dichiarano di non essere a conoscenza di tali sportelli o che hanno difficoltà a interfacciarsi,

impegna il Governo

a potenziare e pubblicizzare maggiormente gli sportelli ICE, con la presenza di proprio personale, in Italia nelle Regioni obiettivo per il reclutamento delle micro e PMI al fine di sostenerle nell'ingresso al mondo dell'export o reclutarle per progetti di interscambio commerciale derivanti.
9/2461-AR/87. Suriano.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge si configura come un «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con sentenza n. 244 del 2016, per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo», dove nel caso in esame il contrasto dell'epidemia da COVID-19 e delle sue negative conseguenze economiche e sociali;

    la situazione emergenziale sta causando un serio tracollo di molti ambiti produttivi e in primo luogo di quelli che derivano i ricavi dalla frequenza di pubblico e dalla socialità come le attività culturali;

    il sistema produttivo culturale e creativo italiano è composto da 416.080 imprese, distribuite in 2 grandi ambiti di attività, fra cui il Core (291.025 imprese) che comprende attività legate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico; performing arts e arti visive (teatri, concerti, etc.); industrie culturali (cinema, radio-tv, videogame, editoria etc.); industrie creative che offrono servizi (comunicazione, architettura, design); e Lambito Creative driven (125.054 imprese) che riguarda attività che non fanno parte della filiera culturale intesa in senso stretto, ma che impiegano contenuti e competenze culturali per accrescere il valore dei propri prodotti;

    entrambi gli ambiti mostrano numeri e performance rilevanti: 96 miliardi di euro (circa) come valore aggiunto; 6,1 per cento del prodotto lordo complessivo; 1,55 milioni di occupati. L'intera filiera culturale produce 265,4 miliardi di euro, il 16,9 per cento del valore aggiunto nazionale, col turismo come primo beneficiario di questo effetto volano;

    il Consiglio di Stato ha ormai da tempo valorizzato la funzione della sussidiarietà orizzontale, così come introdotta dall'articolo 118 della Costituzione, riconoscendole una forza propulsiva che consente lo sviluppo del rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione di finalità di carattere generale, legittimando l'intervento di coloro che liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal «sociale»;

    il patrimonio culturale, in conformità a norme di principio dettate dalla Costituzione dall'articolo 118 e alla disciplina specifica di settore così come da decreto legislativo 2004 n. 42, può assumere un ruolo di leva strategica per lo sviluppo dei territori mediante il ricorso a forme tipiche di valorizzazione,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità per le imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'art. 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettere d) ed f), che hanno subito un periodo di sospensione di attività a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel contesto di contratti pubblici come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a riconoscere un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto quanto agli appalti e in misura non inferiore all'80 per cento degli incassi medi degli analoghi periodi temporali delle annualità 2018 e 2019 quanto alle concessioni;

   b) a valutare l'opportunità del riconoscimento su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2023 per le imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'art. 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettere d) ed f), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   c) al coinvolgimento, nell'ottica della sussidiarietà, degli attori privati, sia economici che finanziari, nell'ambito della tutela e delle valorizzazione della cultura.
9/2461-AR/88. Mollicone.

   La Camera,

   premesso che:

    l'intento del decreto di sostenere massivamente la liquidità delle imprese ad oggi non ha prodotto ancora gli effetti sperati;

    parimenti sarebbe stato auspicabile interventi di sostegno di realtà e settori che pur non configurandosi nel senso stretto di impresa, senza adeguate e specifiche misure di sostegno rischiano di fallire con conseguenze disastrose sul piano economico-occupazionale;

    tra queste si evidenzia la problematica connessa alle scuole paritarie, che in Italia, secondo gli ultimi dati del Miur, sono 12.564 (contro le 40 mila statali) e accolgono 866.805 studenti (a fronte dei 7,5 milioni iscritti al pubblico): la fetta principale, 524.031, sono nel segmento della scuola dell'infanzia (compresi asili e materne). Il settore impiega circa 160 mila unità di personale alle dipendenze, tra docenti (90 mila) e tecnici-amministrativi (70 mila);

    già prima dell'emergenza coronavirus il sistema era in affanno: negli ultimi tempi, tra chiusure e nuove aperture, si sono perse circa 200 paritarie l'anno, soprattutto superiori. In questo scenario è arrivata la crisi legata al COVID-19. Anche le scuole non statali sono state chiuse in tutta Italia dal 5 marzo e si sono dovute «riconvertire» alla didattica a distanza. Ma gli interventi statali di sostegno scarseggiano;

    pare infatti che negli scorsi mesi ha pagato il 30 per cento delle famiglie e nessuna ha versato la retta nel mese corrente. Il rischio è di ritrovarsi a settembre non solo con gli asili chiusi, ma anche con quelli che apriranno costretti ad aumentare le rette;

    la chiusura delle paritarie costerebbe anche allo Stato tra i 5 e i 6 miliardi di euro;

impegna il Governo

a prevedere, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza in atto, la possibilità di destinare una quota pari al 10 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno delle scuole paritarie, limitatamente alla durata della suddetta emergenza e all'anno successivo.
9/2461-AR/89. Colmellere, Belotti, Ilaria Fontana, Fogliani, Furgiuele, Lucchini, Patelli, Ribolla, Sasso.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

    la devastante contrazione di mercato che l'emergenza epidemiologica ha comportato e comporterà per il settore turismo, determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sodali per i lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incentivi le imprese a procedere alla riassunzione del personale, in specie quello stagionale;

    sarebbe utile prevede per i datori di lavoro del comparto turistico il riconoscimento di uno sgravio contributivo la cui entità massima è commisurata all'indennità di 600 euro già riconosciuta nel decreto "Cura Italia" per incentivare la riassunzione di quei lavoratori che altrimenti resterebbero senza lavoro;

    in questo modo si offrirebbe un significativo sostegno ai datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni, realizzando un'importante «leva economica», in quanto allo sgravio contributivo stanziato dallo Stato corrisponde l'immissione nel sistema di risorse private dì entità pari ad almeno tre volte il contributo statale (cioè la retribuzione dei lavoratori che altrimenti non sarebbero riassunti), che a loro volta genereranno un ulteriore effetto moltiplicatore,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a permettere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, una decontribuzione del costo del lavoro per personale assunto con contratto stagionale nel settore turistico per l'intero 2020, allo scopo di consentire alle imprese ci investire in nuova forza lavoro nonostante le incertezze della stagione estiva con oneri previdenziali a carico dello Stato.
9/2461-AR/90. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

    la crisi che si è abbattuta inevitabilmente sul settore produttivo italiano ha colpito soprattutto il comparto turistico e del retail e oggi più che mai richiede interventi straordinari che attraggano buyers stranieri nelle nostre più belle mete turistiche;

    al riguardo una delle proposte avanzate dagli operatori del settore è quella di ridurre a 70 euro, con decorrenza 1° gennaio 2020, la soglia di spesa minima per il rimborso dell'IVA sugli acquisti effettuati in Italia da soggetti non residenti e non domiciliati nell'Unione europea, così come prevista all'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da 300 mila Lire (oggi 154,94 Euro). Tale disposizione comporterebbe, nel breve periodo, un onere per la finanza pubblica derivante da un minor gettito IVA che verrebbe rimborsato al turista internazionale ma, in un'ottica di lungo periodo, prendendo in considerazione gli effetti economici espansivi derivati dall'implementazione della norma, il mancato introito verrebbe interamente compensato dai maggiori acquisti effettuati. Inoltre dall'abbassamento della soglia dell'imposta sul valore aggiunto deriverebbero evidenti vantaggi non solo per i turisti, ma anche per esercenti/PMI che potrebbero offrire prodotti Made in Italy a prezzi più contenuti rispetto ai grandi nomi dei brand del lusso-moda, e che vedrebbero quindi nuove opportunità di crescita nel mercato del tax free shopping,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a permettere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, una riduzione a 70 euro, con decorrenza 1° gennaio 2020, della soglia di spesa minima per il rimborso dell'IVA sugli acquisti effettuati in Italia da soggetti non residenti e non domiciliati nell'Unione europea, così come prevista all'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9/2461-AR/91. Coin, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

   La Camera,

   premesso che:

    la celiachia o malattia celiaca è un'enteropatia immuni-mediata provocata dall'assunzione di cereali contenenti glutine da parte di soggetti geneticamente predisposti, nei quali la predetta assunzione scatena una reazione autoimmune che, con il tempo, determina l'atrofia dei villi dell'intestino tenue, strutture anatomiche fondamentali per l'assorbimento dei nutrienti alimentari;

    la manifestazione di tale patologia – la quale, peraltro, può presentare una sintomatologia assai differente da soggetto a soggetto – obbliga gli interessati ad escludere il glutine dai propri pasti, con conseguente eliminazione di tutti gli alimenti più comuni della dieta mediterranea;

    in ragione delle serie e gravi conseguenze provocate da tale patologia e dalla sua diffusione, la stessa è stata riconosciuta, a tutti gli effetti, quale malattia sociale e che, attualmente, la materia è regolata dalla legge 4 luglio 2005, n. 123;

    in particolare, la citata normativa ha introdotto del nostro ordinamento una disciplina volta, da un lato, a promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce e, dall'altro lato, ad individuare alcune misure di sostegno e supporto economico in favore dei soggetti affetti datale patologia;

    l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto la tessera sanitaria anche per ottimizzare la fruizione e l'erogazione dei servizi sanitari ai cittadini;

    recentissimamente, anche al fine di limitare gli spostamenti della cittadinanza, a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto, è stato necessario dar seguito al programma di dematerializzazione delle ricette mediche, con il caricamento delle stesse nella citata tessera sanitaria;

    appare necessario un adeguamento della legge 4 luglio 2005, n. 123, superando alcune problematiche riscontrate dall'attuazione della medesima, con la previsione, in particolare: a) di procedure più snelle per l'accreditamento degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei prodotti specifici; b) dell'emissione di buoni elettronici, da erogare direttamente sulla tessera sanitaria; c) dell'utilizzo dei predetti buoni su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a porre in essere, anche al fine di far fronte alla crisi del settore derivante dall'emergenza sanitaria in atto, ogni opportuna iniziativa al fine di adeguare la normativa attualmente in vigore, prevedendo procedure più snelle per l'accreditamento degli attuali esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei prodotti specifici per celiaci, nonché l'emissione di buoni elettronici, da erogare direttamente sulla tessera sanitaria, così da consentirne l'utilizzo su tutto il territorio nazionale.
9/2461-AR/92. Deidda.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è volto ad assicurare alle imprese la liquidità necessaria per affrontare il periodo di crisi che stanno vivendo e scongiurarne la chiusura;

    con l'avvio della cosiddetta fase due hanno potuto riaprire al pubblico la propria attività bar, ristoranti e gli altri esercizi commerciali per la somministrazione di cibo, trovandosi tuttavia spesso costretti, a causa delle norme per la sicurezza anti Covid a limitarsi alla vendita per asporto;

    la fase di lockdown ha danneggiato in maniera particolarmente grave il comparto della ristorazione e tutti gli altri esercizi commerciali che somministrano cibo, e ora è opportuno e urgente approntare ogni iniziativa utile a consentirne la ripresa economica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte alla parificazione del regime Iva tra l'attività di somministrazione e quella di vendita per asporto.
9/2461-AR/93. Osnato.

   La Camera,

   premesso che:

    la crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus colpisce diversi settori: il turismo è uno dei comparti certamente più toccati. Di particolare rilevanza è la questione dei lavoratori stagionali del settore. Nel decreto Cura Italia sono stati inclusi tra i beneficiari del bonus di 600 euro i lavoratori stagionali di alberghi e bed & breakfast, ma nessun riferimento è stato fatto per i lavoratori dei parchi a tema, parchi divertimenti, parchi acquatici, e altro... che dovranno restare ancora chiusi fino al via libera del Governo. Nessuna linea guida stilata per il settore, quindi, e privazione di qualsiasi tipo di sostegno in quanto il codice Ateco che lo riguarda (93.21.00) è assente da tutti i decreti, compreso l'ultimo decreto-legge Rilancio;

    i lavoratori stagionali del settore parchi in Italia sono circa 23.000 ogni anno e il settore non può non essere considerato turistico, come alcuni esponenti di Governo pare abbiano risposto alle associazioni di categoria;

    anche l'Inps si è espressa in tal senso ritenendo un lavoratore stagionale di un parco acquatico non inerente al settore produttivo turistico,

impegna il Governo

affinché ponga in essere correttivi che arginino questa discriminazione, favorendo l'accesso ai bonus e ad altri eventuali benefici per i lavoratori stagionali di ogni settore produttivo.
9/2461-AR/94. Caiata.

   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza da COVID-19 ha avuto notevole impatto anche sulla normale gestione del condominio;

    in Italia vi sono otto milioni di immobili che compongono un milione di edifici condominiali, in cui vivono 11 milioni di famiglie pari al 60 per cento della popolazione;

    la crisi economica alle porte determinerà un aumento elevato della già alta morosità con la conseguenza che verranno disattivati servizi comuni essenziali come energia elettrica, gas, acqua;

    è necessario mettere gli amministratori di condominio in grado di pagare le utenze comuni, ma anche i singoli utenti per i servizi individuali;

    l'amministrazione di un condominio è attività essenziale in questa fase di emergenza sanitaria: le restrizioni necessarie al contenimento del contagio da COVID-19, hanno impegnato gli amministratori a garantire alcuni servizi fondamentali per l'esercizio del diritto all'abitazione e a un'esistenza dignitosa;

    in questa fase di grande difficoltà per tutti, vi è un'esigenza che il governo e il parlamento dovrebbero considerare con la dovuta attenzione: quella di salvaguardare le imprese e le famiglie che svolgono la funzione economica e sociale dell'affitto. Una funzione importantissima, sia nel settore abitativo sia in quello degli immobili ad uso diverso (commerciale, terziario, produttivo e altro);

    è ulteriormente necessario sostenere le attività economiche preservando i rapporti di locazione sui quali si fondano;

    va assicurato il sostegno economico ai conduttori in difficoltà attraverso l'estensione e la semplificazione delle procedure di accesso ai fondo per la morosità incolpevole e al fondo di sostegno per l'accesso all'abitazione;

    si rende necessaria una coraggiosa revisione della normativa condominiale, ampliando la portata della prededuzione nei procedimenti di espropriazione immobiliare, riformando le modalità di convocazione delle assemblee e i quorum deliberativi, normando le assemblee telematiche,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie al fine di tutelare gli abitanti dei condomini prevedendo anche le necessarie forme di semplificazione normativa.
9/2461-AR/95. Bordonali.

   La Camera,

   premesso che:

    Open Fiber intenderebbe completare la rete nelle aree bianche nel 2022, ad eccezione di Lombardia, Piemonte e Veneto che saranno coperte nel 2023;

    in Italia si calcola che il digital divide coinvolga circa 7-8 milioni di persone, che non possono accedere alla rete né utilizzando i network fissi, né quelli mobili. Una porzione di popolazione residente soprattutto (ma non solo) nelle aree montane;

    secondo una ricerca dell'Università di Padova, il 42,3 per cento degli italiani sarebbe disposto a lasciare il proprio Paese per cercare nuove opportunità lavorative, per avere servizi per il tempo libero e i consumi allineati con il livello europeo e per disporre di una migliore connettività e accessibilità a internet. In particolare nelle aree non raggiunte dai collegamenti internet «ultra veloci» ci sono imprese più piccole, un maggior numero di disoccupati e un tasso di mortalità delle aziende superiore alla media nazionale;

    la pandemia di COVID-19 ha reso necessario un cambiamento globale nel modo in cui le persone vivono, lavorano e socializzano; con l'aumento della disoccupazione e le misure di isolamento, un livello base di inclusione digitale è diventato quasi universalmente essenziale;

    nelle aree montane, il telelavoro è pressoché impossibile – come lo sono lo scontrino elettronico, l'home banking e altre soluzioni digitali – senza una buona connessione. Oggi in oltre metà dell'Italia lavorare da casa è impedito dalia presenza di reti obsolete, in rame, in attesa dell'arrivo di una fibra che di certo può rivoluzionare spazi e distanze. Così i cittadini sono costretti a rinunciare alle opportunità offerte dal futuro tecnologico se le reti per il trasferimento dati non verranno al più presto modernizzate;

    il Ministro per rinnovazione tecnologica e la digitalizzazione ha affermato che «i principali rallentamenti sono dovuti alla complessità e ai tempi della procedura di rilascio dei permessi, nonché di quella delle fasi di verifica e di collaudo dell'infrastruttura, necessaria per garantire il rispetto degli standard qualitativi previsti nel relativo contratto»,

impegna il Governo

ad accelerare i lavori del Piano Banda Ultralarga nelle aree bianche, autorizzando il concessionario ad avviare immediatamente il servizio nei comuni completati, anche nelle more del collaudo, sfruttando anche il sistema FWA (wireless) per le forniture capillari.
9/2461-AR/96. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.

   La Camera,

   premesso che:

    l'informazione giornalistica, soprattutto in piena emergenza sanitaria, rappresenta un servizio e un valore di civiltà;

    in questa fase di emergenza globale, l'intera filiera produttiva della stampa è impegnata a garantire la continuità di un bene primario, quale quello dell'informazione, che, mai come in questo momento, è chiamato ad assolvere la sua più alta funzione di diritto costituzionalmente garantito;

    raffrontando il periodo 2013-2019, il crollo delle vendite delle testate nazionali si attestava in media sul 50 per cento. Da marzo 2020 si assiste a un crollo senza precedenti: nel primo semestre del 2020 si stima una perdita di circa 403 milioni di euro per il calo degli investimenti pubblicitari e dei ricavi da vendita e risulta urgente e indifferibile la costituzione di un fondo straordinario per evitare la chiusura di molte imprese editoriali, la perdita di posti di lavoro e il rischio concreto di una desertificazione del panorama dell'informazione e del pluralismo;

    tale impegno ha comportato significativi oneri a carico di un settore già duramente colpito da una crisi strutturale: nuove modalità di organizzazione del lavoro; nuovi investimenti per la sicurezza dei dipendenti, dei luoghi di lavoro, delle reti di comunicazione; nuovi servizi resi ai lettori e agli abbonati per garantire la consegna dei giornali;

    contestualmente, la quasi totalità dei quotidiani e dei periodici italiani ha ampliato la propria offerta editoriale, soprattutto a livello digitale, favorendo la diffusione capillare delle notizie, e ha promosso offerte commerciali su taluni specifici prodotti premium a prezzi simbolici, dovendo allo stesso tempo contrastare aggressive forme di pirateria;

    lo stato di lockdown ha spinto la popolazione a privilegiare sempre di più l'utilizzo di formati digitali; inoltre, la delicatezza e la complessità della situazione confermano il bisogno degli utenti italiani di accedere a una informazione corretta, affidabile e verificata, avvertita come unico presidio contro le fake news,

impegna il Governo

ad istituire un Fondo per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici anche on line iscritte al registro degli operatori di comunicazione.
9/2461-AR/97. Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Tateo.

   La Camera,

   premesso che:

    in un momento in cui si aggrava la crisi dell'editoria e in un periodo storico in cui il giornalismo di qualità e il pluralismo si rivelano quanto mai importanti, l'informazione locale apre nuovi possibili panorami, in cui intrecciare una professione sempre più complessa e articolata con i nuovi strumenti della comunicazione, come il Citizen journalism e i social media;

    il giornalismo locale svolge un servizio pubblico fondamentale, ha una funzione vitale non solo come fonte di informazione su quanto accade nei nostri territori ma anche come mezzo che permette alle comunità di collegarsi e agire;

    la stampa locale è una risorsa vitale per tenere in contatto le persone e le comunità. Se questo è vero anche nei periodi migliori, oggi la sua funzione è ancora più importante, poiché fornisce notizie sulle limitazioni degli spostamenti, sulla chiusura delle scuole e dei parchi e su come COVID-19 stia influenzando la nostra vita quotidiana. Ma mai come ora questo ruolo è messo a rischio, a causa dei tagli di posti di lavoro e delle riduzioni a cui è stato sottoposto il mondo dell'informazione come conseguenza della crisi economica innescata da COVID-19;

    i giornali d'informazione locale compresi i giornali online locali e nazionali continuano a svolgere il loro servizio pubblico tra tantissime difficoltà, a partire dalla mancanza di liquidità determinata dal venir meno degli investimenti pubblicitari;

    il Presidente del Consiglio dei ministri nella lettera inviata al Direttore della testata «La Provincia di Cremona» ha affermato che «le testate locali – quelle che meglio conoscono il tessuto sociale del proprio territorio – si stanno affermando come ancore a cui il Paese si affida in questi momenti di smarrimento»;

    i giornali locali costituiscono spesso Tunica scuola di formazione professionale e la prima porta di accesso al lavoro giornalistico;

    i sussidi statali dovrebbero tenere conto di criteri economici, dimensionali e giuslavoristici delle imprese editoriali,

impegna il Governo

ad istituire un Fondo per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali che già non beneficino di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi.
9/2461-AR/98. Cecchetti, Capitanio, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Tateo.

   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'anno 2019 sono state assegnate agli operatori di telecomunicazioni sull'intero territorio nazionale le frequenze che saranno impiegate per offrire su base commerciale al pubblico i servizi di telecomunicazioni digitali in tecnologia 5G ed il costo di assegnazione di tali frequenze per i gestori delle reti di telecomunicazioni è stato di 6,6 miliardi di euro;

    gli operatori di telecomunicazioni hanno avviato i servizi 5G in alcune grandi città già parzialmente coperte dalle nuove reti, ad esempio a Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli;

    la progettazione del 5G nasce dalla necessità di preparare le reti all'aumento esponenziale della domanda di traffico nei prossimi anni, dovuta alla fruizione sempre maggiore dei contenuti video. Il consumo dei video sarà sempre più dominante: si passerà dal 60 per cento del 2018 al 74 per cento del 2024;

    le politiche sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (EMF) sono suggerite da linee guida internazionali (ICNIRP2, WH03). In questo quadro l'Italia ha imposto requisiti EMF più severi: l'Italia fissa il limite per le frequenze a 6 Volt/m in aree ad alta densità, 10 volte inferiore rispetto alle raccomandazioni comunitarie. I limiti di esposizione vigenti in Italia sono 100 volte inferiori a quelli internazionali stabiliti da ICNIRP e tale valore è stato fissato in applicazione del principio di precauzione rispetto ai limiti internazionali, pur improntati ad un principio di cautela;

    non risultano attualmente motivi per trattare gli effetti dei campi elettromagnetici prodotti dalle reti 5G in modo diverso da quelli delle altre reti di telefonia mobile in uso da oltre 25 anni (2G, 3G, 4G), trattandosi in tutti questi casi di campi elettromagnetici generati mediante l'impiego di frequenze chiamate non-ionizzanti che non modificano la struttura molecolare e quindi innocue entro le soglie di esposizione prescritte dalla scienza e dalla legge, tra l'altro le frequenze che verranno messe a disposizione per il 5G erano già in uso dalle emittenti Tv;

impegna il Governo,

alla rimozione degli ostacoli ingiustificati allo sviluppo delle reti 5G, in particolare adottando iniziative, di semplificazione normativa e ad adottare, di conseguenza, le opportune iniziative di monitoraggio dei livelli di esposizione, predisponendo indagini sanitarie anche per le nuove frequenze che verranno utilizzate nella seconda fase di diffusione della rete in modo da verificare l'assenza di eventuali rischi, per la salute pubblica.
9/2461-AR/99. Morelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

   La Camera,

   premesso che:

    le emittenti radiotelevisive locali, a seguito dell'emergenza corona virus, stanno registrando un tracollo degli investimenti pubblicitari, che sono sempre le prime voci di spesa soggette a taglio, da parte delle aziende durante le situazioni di crisi. Tali disdette risultano ancora più motivate da fatto che gli esercizi commerciali e la quasi totalità delle piccole aziende sono chiuse;

    l'utilità di tale servizio, mai come in questo momento è riconosciuta dagli stessi cittadini nonché dalle autorità locali, come comprovato dalla sorprendente impennata degli indici di ascolto del comparto, anche dovuta all'eccezionale incremento del livello produttivo dei programmi informativi territoriali;

    il Regolamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali;

    i contributi sono destinati alle emittenti locali e vengono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologia e della qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto;

    con segnalazione prot. n. 0040015 del 20 maggio 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato che «i criteri di valutazione delle domande che determinano la distribuzione delle risorse tra le emittenti siano orientati al principio della tutela della concorrenza e del pluralismo dell'informazione. In questa prospettiva presenta criticità sotto il profilo concorrenziale la previsione secondo cui il 95 per cento delle risorse disponibili è assegnato alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre il restante 5 per cento è ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi»,

impegna il Governo

a prevedere un contributo straordinario destinato a tutte le 137 TV locali, come da graduatoria 2019 senza lo sbarramento a 100.
9/2461-AR/100. Giacometti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Di Muro, Tateo.

   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame dispone in materia di liquidità delle imprese, anche al fine di consentire la prosecuzione delle attività di impresa e delle società operanti nei vari settori economici;

    in relazione all'emergenza COVID-19 fino al 30 aprile 2021, quando l'interesse della società lo giustifica e al fine di generare liquidità,

impegna il Governo:

   a valutare l'introduzione di disposizioni nelle quali si preveda, in via straordinaria e limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria in atto:

   che il consiglio di amministrazione possa deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti;

   che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione possa deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
9/2461-AR/101. Barelli.

   La Camera,

   premesso che:

    il sostegno alle esportazioni italiane, di per sé strategico in tempi ordinari, è divenuto una componente essenziale del processo di rilancio dell'economia del nostro Paese, alle prese con uno shock complesso di origine esogena, che si è abbattuto tanto sulla domanda quanto sull'offerta aggregata;

    in questo contesto, il provvedimento al vaglio del Parlamento assegna alla SACE una delicatissima funzione, dilatandone fortemente la facoltà di offrire garanzie alle aziende che fanno credito agli esportatori, con alle spalle la copertura dello Stato;

    a fronte della maggiore ampiezza finanziaria del montante massimo dei crediti all'esportazione assicurati da SACE con la copertura dello Stato, non è chiaro in che modo e con quali risorse l'erario provvederebbe all'eventuale ripiano delle perdite subite dalle aziende che erogheranno il credito agli esportatori;

    è conseguentemente della massima importanza che il Parlamento venga aggiornato sull'esito dell'applicazione di queste misure di sostegno, al fine di poterne valutare tempestivamente l'eventuale adeguamento qualora si rivelino insufficienti, inefficaci o finanziariamente insostenibili,

impegna il Governo

ad inviare alle Camere con cadenza bimestrale il rendiconto contabile completo delle operazioni di assicurazione dei crediti all'esportazione effettuate sulla base delle disposizioni del provvedimento in esame.
9/2461-AR/102. Boniardi, Castiello, Piccolo, Zicchieri.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento si propone di potenziare il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, attraverso un sistema di regole e di procedure volte a garantire maggiore incisività e tempestività dell'intervento statale. A tal proposito, l'articolo 2, riformando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa. Infatti, si attribuisce alla SACE S.p.A. – fermo restandone il ruolo di agenzia italiana per il credito all'esportazione – la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato, relative al settore dell'esportazione, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia;

    in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

    al riguardo, si rammenta che il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inserito, nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 537-ter, rubricato «Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano la previsione di una forma di attività Government to Government svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento. L'attuale formulazione dell'articolo 537-ter, come recentemente modificata dal decreto-legge n. 124 del 2019, consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e tramite proprie articolazioni, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati;

    le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo

ad adoperarsi per garantire la tempistica di realizzazione degli investimenti, programmati nel corso del 2020, necessari per il mantenimento dell'efficienza dello strumento militare e la prosecuzione degli impegni internazionali assunti dalla Difesa, al fine di tutelare nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri, le imprese italiane coinvolte, che rappresentano un volano per la crescita dei Paese.
9/2461-AR/103. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello, Cavandoli.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l'effettivo rilancio dell'economia e molte imprese sono a rischio di chiusura definitiva e di fallimento;

    nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

    nonostante i dichiarati risultati raggiunti con altri Paesi a livello comunitario e internazionale di disponibilità e collaborazione sul tema immigratorio, tra cui l'Accordo sottoscritto a Malta nel settembre 2019, e sebbene il decreto interministeriale del 7 aprile scorso, c.d. Porti Chiusi, abbia definito i porti italiani non Place of Safety («luogo sicuro»), tuttavia gli arrivi illegali nel nostro Paese sono continuati senza sosta, intensificandosi soprattutto negli ultimi mesi, come hanno evidenziato diverse inchieste giornalistiche e alcuni Sindaci siciliani maggiormente interessati dagli sbarchi che hanno lamentato gravissime problematiche di carattere sanitario e di sicurezza sul loro territorio in conseguenza di tali ingressi;

    le medesime problematiche dovute al numero crescente degli immigrati irregolari che entrano illegalmente nel nostro Paese sono state evidenziate altresì in altre Regioni di confine, interessate più da flussi di ingresso dalle frontiere terrestri;

    quanto sopra comporta evidentemente gravissime conseguenze per le zone interessate non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche economico e ciò soprattutto in vista della prossima stagione turistica già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    indubbiamente misure di sostegno alle imprese e di rilancio dell'economia e della produzione non possono prescindere da politiche coordinate di gestione dei flussi migratori,

impegna il Governo

ad adottare nell'immediato le misure più opportune per impedire gli ingressi illegali di immigrati nel nostro Paese sia dalle rotte terrestri che marittime, in particolare per garantire adeguate condizioni di sicurezza dal punto di vista sanitario e di rilancio economico alle Regioni di confine ed anche per contrastare l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, ad esso notoriamente e strettamente connesso.
9/2461-AR/104. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

   La Camera,

   premesso che

    il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga di termini amministrativi e processuali;

    in particolare, gli articoli 36 e 37 del provvedimento all'esame recano misure di sospensione dei termini processuali e dei termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari, rispettivamente all'11 ed al 15 maggio;

    tuttavia, nella comunicazione della Commissione Ue del 17 aprile 2020 indirizzata alle autorità nazionali per garantire la continuità e la sicurezza delle procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi nei paesi di origine e transito nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19, viene in ogni caso specificato che le procedure di rimpatrio debbano continuare nella misura dei possibile;

    ancora la medesima comunicazione precisa che «occorre proseguire i lavori per il rimpatrio», «mantenere un'attiva cooperazione e stretti contatti con i paesi terzi in relazione all'identificazione, al rilascio di nuovi documenti e al rimpatrio dei loro cittadini» e che «i Paesi terzi continuano ad avere l'obbligo, a norma del diritto internazionale, di riammettere i propri cittadini»;

    tuttavia, «o causa delle misure restrittive; si è ridotta anche la disponibilità del personale consolare di molti paesi terzi per le procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti»;

    l'articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 stabilisce che il trattenimento è disposto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e debba essere mantenuto per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di rimpatrio;

    ai sensi del paragrafo 5 del suddetto articolo il trattenimento deve essere mantenuto per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia perseguito e non oltre i sei mesi, salvo, ai sensi del successivo paragrafo 6, che l'operazione di allontanamento rischi di durare di più a lungo a causa dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, nel qual caso il trattenimento può essere prolungato di ulteriori 12 mesi;

    l'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero fissa il termine massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri in 180 giorni, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132;

    nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1 gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

    invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana;

    sarebbero 195 contro le 204 della scorsa. Una tendenza che si conferma, «dovuta sia al minor numero di ingressi, sia alle mancate proroghe del trattenimento»,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento ritenga più opportuno per prorogare i termini del trattenimento dei cittadini di paesi terzi irregolari presenti nel nostro Paese nei CPR ai fini dell'effettivo allontanamento onde assicurare l'espletamento delle procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti per il rimpatrio ed una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero.
9/2461-AR/105. Maturi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    tuttavia il provvedimento in esame non contempla effettive ed adeguate misure volte al rilancio dell'economia del Paese, in particolare relativamente al ricollocamento lavorativo dei soggetti che hanno già perso la propria occupazione negli ultimi mesi durante l'emergenza da COVID-19 o comunque a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;

    ormai drammatica è la situazione in cui versano da mesi migliaia di cittadini, le loro famiglie, moltissime imprese ed altrettanti esercenti che hanno già chiuso la propria attività o sono prossimi alla chiusura definitiva e al fallimento per mancanza di adeguate misure di sostegno economico, ossia di quella «liquidità» con cui il provvedimento in esame è stato solo rinominato;

    nonostante l'attuale gravissima situazione economica in Italia e il tasso di disoccupazione in preoccupante crescita, il Governo ha invece deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, vista la grave situazione occupazionale del nostro Paese, per garantire prioritariamente il ricollocamento lavorativo dei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro rispetto ad interventi di sanatorie a favore di immigrati irregolari presenti sul nostro territorio.
9/2461-AR/106. De Angelis, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l'effettivo rilancio dell'economia del Paese, che tuttora versa in una gravissima crisi, aggravata, sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza, anche dalla crescita esponenziale e senza controllo degli ingressi illegali attraverso i nostri confini terrestri e marittimi;

    difatti, nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

    invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana sarebbero 195 contro le 204 della scorsa;

    sono di tutta evidenza le gravissime conseguenze per le zone interessate da tali ingressi sia marittimi che terrestri ma in generale per tutto il Paese, non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche economico e ciò soprattutto per la sua promozione turistica in vista della prossima stagione estiva, già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo

ad adottare politiche di coordinamento tra il sostegno ed il supporto alla ripresa economica del Paese e le criticità derivanti da un aumento esponenziale degli sbarchi, anche implementando la disponibilità e il numero dei Centri di permanenza per i rimpatri per garantire il trattenimento nelle medesime strutture dei cittadini extracomunitari il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.
9/2461-AR/107. Vinci, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri e firmato dal Presidente Conte il 17 maggio 2020, delinea il quadro normativo nazionale nell'ambito del quale, fino al 31 luglio 2020, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali;

    resteranno vietati comunque fino al 3 giugno i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

    un problema particolarmente sentito dai cittadini si verifica nei nostri comuni di confine dove l'organizzazione dei servizi o semplicemente la visita ai propri familiari e congiunti comporta ordinariamente sconfinamenti che nessuno avrebbe mai pensato potessero rappresentare un problema;

    nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inoltre non vengono chiarite le modalità per gli spostamenti interregionali verso le seconde case fuori dalla regione di residenza;

    le misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri hanno creato per gli abitanti dei comuni a confine tra due regioni delle condizioni di disparità e disagio, che potrebbero essere risolte, con una possibilità di spostamento quantomeno nei territori dei comuni situati all'interno delle provincie confinanti, anche oltre il confine regionale, come già ad esempio le regioni come Toscana ed Emilia-Romagna stanno facendo con proprie ordinanze;

    tale possibilità, peraltro, anche se esteso a livello nazionale riguarderebbe un numero di persone limitato, con un impatto contenuto anche in riferimento al contenimento del contagio;

    impedendo gli spostamenti tra regioni, i comuni di piccola dimensione che si trovano al confine con altre regioni risultano i più penalizzati sia in termini sociali che economici,

impegna il Governo:

   ad adottare idonee iniziative per superare le criticità esposte in premessa al fine di poter ammettere, prima del 3 giugno gli spostamenti tra regioni nei limiti dei comuni confinanti;

   a predisporre misure ad hoc a sostegno di tutte le attività localizzate nei comuni meno estesi al confine tra due regioni e come tali in condizioni maggiormente sfavorevoli.
9/2461-AR/108. Marchetti.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame referente dei provvedimento è stata ampliata la portata finanziaria del sostegno che Sace è incaricata di fornire agli esportatori italiani, sia pure con la copertura dello Stato;

    il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di internazionalizzazione dell'economia italiana e sostegno alle esportazioni prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico ha comportato la definizione di nuovi equilibri tra le diverse amministrazioni dello Stato coinvolte;

    se costituisce un vantaggio l'integrazione tra la rete diplomatico-consolare e i servizi di sostegno agli esportatori italiani garantita dalla nuova ripartizione delle funzioni, dall'altro deve essere ancora verificata la capacità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di pianificare politiche di sostegno che soddisfino i criteri di compatibilità finanziaria;

    una delle cause nel ritardo della emanazione del decreto Liquidità all'esame è stato, secondo quanto riportato a mezzo stampa, un braccio di ferro tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'economia e delle finanze, conclusosi col compromesso di lasciar gestire a Sace, che resta in Cdp ma passa sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Tesoro, l'operazione prestiti, in cambio di un rafforzamento di Sace nel campo dell'export e del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese;

    tale equilibrio stava per saltare durante la conclusione dei lavori in sede referente, con un emendamento che intendeva spostare dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una quota degli apporti in titoli che costituiscono i 44 miliardi del patrimonio destinato di Cdp;

    gli equilibri interni alla maggioranza non possono e non devono pregiudicare l'obiettivo principale del provvedimento, vale a dire far ottenere in tempi celeri liquidità alle imprese,

impegna il Governo

a garantire il rapido accesso al credito per le imprese richiedenti senza rischiare una compromissione nella valutazione del credito medesimo a causa di accavallamento di funzioni e competenze tra diversi Ministeri, soprattutto alla luce della fase storica e congiunturale tanto delicata sia per il Paese che per le finanze dello Stato come quella attuale.
9/2461-AR/109. Tarantino, Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster.

   La Camera,

   premesso che:

    la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e le professioni ordinistiche non ne fanno eccezione;

    il comparto degli studi professionali coinvolge più di due milioni di professionisti, impiega circa 900.000 lavoratori, tra collaboratori e dipendenti, e produce un volume d'affari di circa 210 miliardi di euro. Molti hanno visto in questi giorni incrementare drasticamente il loro carico di lavoro, soprattutto nel settore di assistenza fiscale ai contribuenti, al fine di orientarli al meglio nei confronti delle numerose misure adottate dal Governo come prima risposta alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria;

    già con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si è assistito, nella predisposizione degli strumenti di sostegno economico e fiscale, ad una differenza di trattamento, seppur in alcuni casi coerente, delle categorie in questione;

    nello stesso decreto oggetto di conversione, l'iter parlamentare ha consentito di rimuovere alcune incongruenze legate all'accesso dei professionisti, anche in forma associata, alle ulteriori misure adottate;

   considerato che:

    l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclude espressamente i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria» dall'accesso al contributo a fondo perduto riconosciuto a soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA e che nel mese di aprile abbiano registrato un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto a quello di aprile 2019;

    le rimostranze nei confronti di quest'ultima esclusione si sono sollevate da tutti gli organi di rappresentanza degli ordini professionali, al punto che i rappresentanti dei Consigli nazionali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro hanno disertato, per dimostrare il loro dissenso, l'importante riunione indetta dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto proprio le modalità di attuazione della disposizione sui contributi a fondo perduto,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente, nell'iter di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad estendere anche alle professioni ordinistiche le tutele approntate per gli esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi, sì da non incorrere in discriminazioni ingiustificate che possano originare tensioni sociali assolutamente da scongiurare.
9/2461-AR/110. Comaroli.

   La Camera,

   premesso che:

    la massiccia iniezione di liquidità tanto declamata ad oggi ancora non sembra aver prodotto i suoi effetti;

    interventi di minor entità ma comunque significativi avrebbero potuto essere previsti nel provvedimento in esame, come ad esempio la sospensione temporanea della ritenuta d'acconto dell'8 per cento;

    si ricorda in proposito, che l'art. 25 Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio imponeva la ritenuta d'acconto del 10 per cento ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d'imposta per il risparmio energetico o per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale aliquota è stata prima ridotta al 4 per cento grazie alla Manovra 2011, per essere poi rialzata – portandola all'8 per cento – con la Legge di Stabilità 2015. Quindi, a partire dal 1° gennaio 2015, la ritenuta d'acconto è pari all'8 per cento;

    il «sostituto di imposta», cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata;

    in forza di tale normativa, nel momento in cui vengono accreditate le somme nelle banche o alle Poste italiane S.p.A. viene trattenuto un ammontare pari all'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sui reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa. L'introduzione vincolante ed erga omnes della fatturazione elettronica fa venire meno una delle principali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di anticipo di cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi delle imprese. In definitiva, il permanere di meccanismi quali la ritenuta d'acconto sull'8 per cento in presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la mera ed unica volontà da parte dello Stato di incamerare anticipazioni sulle legittime e costituzionalmente protette attività aziendali, disinteressandosi di ogni altra conseguenza, essendo venuta appunto meno la ragione principale alla base delle misure in parola; è opportuno, pertanto, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mettere in campo tutte le misure utili e attuabili nel breve periodo,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, la sospensione per gli anni 2020 e 2021 della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9/2461-AR/111. Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

   La Camera,

   premesso che:

    la massiccia iniezione di liquidità che il provvedimento in oggetto avrebbe dovuto immettere nel nostro sistema imprenditoriale sembra non sia effettivamente avvenuta;

    secondo i dati, le spese della cosiddetta fase 2 sono troppo alte, i costi fissi di gestione sono rimasti invariati e, di conseguenza, l'80 per cento delle pmi italiane preferisce mantenere l'attività chiusa o comunque potrebbe essere costretta a farlo nell'arco di poche settimane;

    da un sondaggio condotto dal centro studi di Unimpresa emerge che tra acquisti per i dispositivi di sicurezza anti Covid, norme per la sanificazione dei locali, regole per la gestione dei fornitori, messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, oneri burocratici e adempimenti continui – specie per le imprese a contatto con il pubblico – il costo della ripartenza si sta trasformando in un ostacolo insormontabile che allontana la prospettiva di tornare con i conti in utile;

    le evidenze scientifiche documentano l'efficacia delle misure di distanziamento sociale per ridurre l'impatto delle epidemie influenzali, in particolare quando combinate tra loro, ma i costi per il rispetto del distanziamento sociale all'Interno delle attività commerciali sono gravati esclusivamente sugli esercizi già duramente provati dai mesi di necessaria chiusura;

    i costi degli interventi di sanificazione, in particolare, possono variare dai 200 ai 400 euro a intervento, a seconda della superficie da trattare. La periodicità dell'intervento deve essere frequente e questo comporta indubbiamente una nuova spesa per le già vessate attività commerciali; il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è ancora in attesa del decreto attuativo e, comunque, presuppone una spesa nell'immediato a carico degli esercenti e delle imprese, a fronte di una indubbia riduzione del proprio fatturato dovuto alla diminuzione del numero giornaliero di clienti per il rispetto delle regole sul distanziamento sociale;

    polemiche sono sorte in merito alla voce, nello scontrino emesso da alcuni esercizi di parrucchieri, estetisti o bar, di un contributo per spese di messa in sicurezza, quella ribattezzata dal Codacons «tassa Covid», e pubblicata in foto sul sito del quotidiano Il sole 24 Ore;

    la scelta di imprese, esercenti, gestori, etc di dover ritoccare al rialzo i prezzi, per sopravvivenza dell'attività medesima, colpendo l'utenza, rischia di innescare una spirale discendente che porterà inevitabilmente ad una restrizione dei consumi, spingerà i clienti a scegliere altri fornitori e, da ultimo, minori investimenti nel servizio,

impegna il Governo

a ripensare il sostegno ad oggi previsto per imprese e attività commerciali, inclusi i servizi di cura alla persona, contemplando oltre che il rimborso della metà delle spese sostenute per la sanificazione, e messa in sicurezza delle attività medesime, peraltro accelerandone l'iter, nuova ed ulteriore liquidità ad hoc.
9/2461-AR/112. Stefani, Locatelli, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Furgiuele, Galli, Guidesi, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Ribolla, Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;

    il protesto, in diritto italiano, è un atto pubblico con il quale si attesta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. 11 protesto fa decorrere gli effetti civili tipici dell'inadempimento; interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento previo precetto ecc., ed è titolo esecutivo che il creditore può usare per procedere nei confronti del debitore;

    il protesto è oggetto di pubblicità allo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato; di fatto tale pubblicità finisce anche per avere un incisivo effetto sanzionatorio, giacché rende pressoché impossibile per il protestato l'accesso al credito. Dal 1995, gli ufficiali levatori trasmettono alla camera di commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l'elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente. La camera di commercio cura l'inserimento dei protestati in apposito registro, ora detto registro informatico dei protesti, tenuto con modalità informatiche. Il protestato resta iscritto in tale registro per cinque anni, ma può esserne cancellato prima, se gli è stata concessa la riabilitazione;

    L'azione legislativa emergenziale di cui al Decreto Liquidità per il prolungamento della sospensione dei termini del protesto, muove dalla esigenza di prevenire un massivo ricorso all'istituto, a fronte di situazioni chiaramente incagliate dall'emergenza pandemia e legate all'impossibilità di far fronte al pagamento di titoli emessi, in specie nei rapporti di prestazioni continuative per la fornitura di merci;

    la Lega ha richiesto in tutte le sedi opportune un rinvio, condividendo la battaglia che la commerciante di Sarzana Popolare Monia Petreni ha portato avanti con grande determinazione attraverso appelli su tutti i canali di informazione e lettere inviate al Presidente del Consiglio. La proroga è prevista da un emendamento al decreto-legge liquidità approvato dalle Commissioni Attività produttive e Finanze della Camera e sottoscritto da tutti i gruppi;

    anche il termine prorogato al 31 agosto pare insufficiente a garantire una copertura rispetto alle numerose situazioni di difficoltà economiche ancora in corso e, quindi, al pagamento dei titoli già emessi,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori iniziative utili a prevenire una massiva ripresa delle iscrizioni a protesto dei titoli impagati dopo il 31 agosto, anche ricorrendo ad ulteriori iniziative legislative.
9/2461-AR/113. Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Furgiuele, Foscolo, Zicchieri.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;

   premesso che nella fase più acuta dell'epidemia di coronavirus e all'apice della tempesta sui mercati finanziari le famiglie del nostro Paese hanno infatti depositato ben 16,8 miliardi di euro sui propri conti: una cifra più che triplicata (+254 per cento) rispetto ai 6,6 miliardi che avevano preso la stessa direzione nel marzo del 2019 e oltre quattro volte (+346 per cento) la media mensile registrata l'anno precedente;

    il 21 maggio, ultimo scorso è stato segnato un record per il Btp Italia: 22,3 miliardi di collocazioni. L'asta più grande di sempre, anche per quota acquistata dal retail (72 per cento) e per richiesta degli istituzionali (19,6 miliardi). Agli occhi dei risparmiatori parrebbe esistere un rischio-Italia post Covid-19 ed i piccoli investitori italiani hanno sottoscritto 383.966 firme ai contratti di acquisto, raccogliendo nel proprio conto titoli 13,998 miliardi di euro;

    vi è però un'altra Italia, a cui è indispensabile garantire un salvagente per evitare che la situazione precipiti. Per chi ha infatti la necessità di avvalersi anche della più contenuta delle opportunità offerte dal sistema delle erogazioni dei finanziamenti, l'intenzione della maggioranza pare quella di velocizzare le procedure per i richiedenti in difficoltà attraverso l'autocertificazione, arrivando ad un importo massimo di 30.000 euro, con durata che passerà dagli attuali 6 anni massimo a 10 anni massimo;

    per le posizioni che al 29 febbraio 2020 erano qualificate come esposizioni deteriorate tuttavia, i limiti all'accesso al finanziamento appaiono condizionati dalla qualunque pregressa segnalazione di rischio di cui alle banche dati dei sistemi creditizi Cerved, Crif, CAI. Considerato che gli effetti della crisi saranno lunghi e che per i finanziamenti in oggetto le garanzie offerte dallo Stato coprono il 100 per cento dell'importo erogato, parrebbe opportuno prevedere che per un certo periodo di tempo i finanziamenti concessi nell'ambito del c.d. «Decreto Liquidità» fossero «trattati» con eccezione rispetto agli indicatori di insolvenza, in modo tale da sterilizzare, fino alla scadenza della linea di credito concessa, le relative posizioni,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di disporre ogni idonea soluzione che permetta di sensibilizzare il sistema bancario a garantire l'immediata erogazione di finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità anche in presenza di alcuni dei parametri ritenuti inidonei, eventualmente utilizzando le banche dati disponibili tramite Cerved.
9/2461-AR/114. Paolini, Potenti, Bisa, Tateo, Turri.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;

    l'articolo 10 introduce una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020;

    per rendere più celeri i processi di erogazione di nuova liquidità previsti dal DL 23/2020 occorrerebbe prevedere espressamente alcune attenuazioni della responsabilità penale per le operazioni di finanziamento previste dai DL in oggetto. La Legge fallimentare, all'art. 217-bis «Esenzioni dai reati di bancarotta», già conosce l'esenzione dai reati di bancarotta, volta a garantire il buon esito delle soluzioni negoziali della crisi di impresa attraverso il ricorso alla c.d. nuova finanza infondendo certezza negli operatori economici circa la liceità penale dei comportamenti tenuti nelle soluzioni concordate della crisi prima del verificarsi del fallimento. La medesima soluzione potrebbe quindi essere estesa anche alle operazioni di finanziamento previste dal D.L. Liquidità, per conferire certezza alle banche circa la liceità della loro condotta, soprattutto nel caso in cui fosse condivisa l'opportunità di restringere gli spazi di valutazione della banca nella concessione del finanziamento attraverso un sistema basato su «griglie» di indici, da applicare in via preventiva;

    occorrono misure finalizzate ad evitare il rischio, per gli imprenditori richiedenti, di incorrere nella «tagliola» della bancarotta semplice, preferenziale e/o di accesso abusivo al credito, quando non di auto-riciclaggio;

    servono scriminanti penali rispetto alle due fattispecie normative previste dagli articoli 216 e 217 della legge fallimentare, per ovviare alla grave situazione economica derivante dalla pandemia COVID-19 e prevenire le inevitabili contestazioni ex post riferibili al periodo di emergenza nazionale nel corso del quale l'imprenditore potrebbe aver eseguito pagamenti in violazione della par condicio creditorum ed in ragione di necessità non altrimenti evitabili,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme di cui agli articoli 10 e 13 al fine di stabilire, nel primo provvedimento utile, che le disposizioni di cui all'art. 216, terzo comma e 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si applicano in riferimento ai pagamenti ed operazioni compiute per tutto il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.
9/2461-AR/115. Bisa, Paolini, Tateo, Turri, Potenti.

   La Camera,

   premesso che:

    l'attività termale è provata in modo durissimo dall'emergenza pandemia da COVID-19;

    è a rischio la sopravvivenza dell'intero sistema termale del nostro Paese composto da 330 stabilimenti, distribuiti in 20 regioni e 170 comuni, che danno lavoro ad oltre 60.000 addetti, tra diretti ed indiretti;

    le terme, non solo rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per la sanità pubblica, ma costituiscono anche una componente di assoluto rilievo dell'offerta turistica nazionale, oltre a realizzare, nella stragrande maggioranza dei territori sui quali insistono, l'unica risorsa economica ed occupazionale;

    la legge 24 ottobre 2000, n. 323, sul riordino del settore termale, all'articolo 4, comma 4, al fine di garantire l'unitarietà del sistema termale nazionale nell'erogazione delle cure termali, prevede la stipula di appositi accordi, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, che divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    in sede di tali accordi si potrebbero autorizzare le aziende sanitarie locali ad erogare immediatamente anticipazioni, sulla base del fatturato 2019, per prestazioni termali rese in regime di accreditamento, da recuperare negli esercizi successivi con modalità da definire negli stessi accordi; tale soluzione semplice garantirebbe alle aziende termali una «provvista» di immediata liquidità, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, le opportune misure per garantire la liquidità delle imprese termali, anche valutando la possibilità di prevedere immediate anticipazioni da parte delle aziende sanitarie locali, sulla base del fatturato 2019, per prestazioni termali rese in regime di accreditamento, da recuperare negli esercizi successivi con modalità da definire negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
9/2461-AR/116. Lucchini, Belotti, Lazzarini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Guidesi, Minardo, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

   La Camera,

   premesso che:

    l'attività termale è provata in modo durissimo dall'emergenza pandemia da COVID-19;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso prevede la riapertura dei servizi alla persona, secondo protocolli emanati da INAIL di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità, ma sospende ulteriormente le attività di centri benessere, centri termali, ad eccezione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza; ciò nonostante non esistano differenze, dal punto di vista autorizzativo, tra l'attività di estetista e quella di «centro benessere», entrambe autorizzate sulla base alla legge n. 1 del 1990;

    le terme, non solo rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per la sanità pubblica, ma costituiscono anche una componente di assoluto rilievo dell'offerta turistica nazionale, oltre a realizzare, nella stragrande maggioranza dei territori sui quali insistono, l'unica risorsa economica ed occupazionale;

    il settore del wellness in Italia vale un miliardo e duecento milioni di euro; il prorogarsi della chiusura mette a rischio la sopravvivenza dell'intero sistema termale del nostro Paese composto da 330 stabilimenti, distribuiti in 20 regioni e 170 comuni, che danno lavoro ad oltre 60.000 addetti, tra diretti ed indiretti;

    le terme di San Pellegrino, ad esempio, occupano novanta dipendenti e con le 200.000 presenze annue garantiscono un indotto fondamentale per tutta la Valle Brembana;

    la Bergamasca ha pagato duramente il dramma dell'epidemia con un incremento del 568 per cento dei decessi, ma ora rischia di riportare ferite altrettanto profonde in quanto, già con la Fase 2, tremila lavoratori hanno perso il posto;

    inoltre, la riapertura delle piscine ad acqua comune è fissata per il 25 giugno (1° giugno in Lombardia); invece, per la riapertura dei centri benessere e terme non esiste ancora una data, nonostante i dati sul contagio continuino a registrare un calo costante e nonostante l'associazione di categoria abbia varato un rigido protocollo di tutela e prevenzione denominato «Terme Sicure» nel quale sono previste misure ad hoc per le piscine termali,

impegna il Governo:

   anche in considerazione della crisi del sottore dovuta all'emergenza sanitaria in atto a prevedere la riapertura e il sostegno finanziario anche ai centri benessere termali, limitatamente per l'attività estetica, sulla base dei protocolli già in essere, come peraltro già previsto per l'apertura delle SPA negli Alberghi;

   ad autorizzare la riapertura e ad adottare provvedimenti di sostegno finanziario delle piscine termali, sulla base dei sistemi di sanificazione in essere che garantiscono agli utenti gli stessi standard di sicurezza delle piscine alimentate ad acqua comune.
9/2461-AR/117. Eva Lorenzoni, Belotti, Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Guidesi, Minardo, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale fase emergenziale ancora di più ha fatto emergere la necessità di giungere a forme di semplificazione dell'azione amministrativa, a maggior ragione quando le stesse sono volte a garantire lo sviluppo di settori che presentano importanti e positivi effetti in termini di sostenibilità ambientale;

    in tale contesto, risulta importante e urgente agevolare l'utilizzo di GPL incluso nel novero dei carburanti alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, recepita con decreto legislativo 257/16, cosiddetta direttiva DAFI, raggiungendo, in particolare i seguenti obiettivi:

     snellimento delle procedure del Codice della Strada per la sostituzione decennale dei serbatoi auto, con possibilità di utilizzo di officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, per risolvere l'arretrato presente presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile, già prima dell'emergenza COVID-19; senza l'adozione di misure di semplificazione la situazione non potrà che aggravarsi, in vista della prevista scadenza delle proroghe della circolazione dei veicoli al 31.10.2020 e la necessità di sottoporli a preventive attività di visita e prova;

     possibilità di utilizzo della tecnica di controllo tramite le emissioni acustiche per i serbatoi di GPL di capacità superiore a 13 me e revisione delle tempistiche di presentazione ad INAIL degli elenchi delle attrezzature da sottoporre a verifica; occorre garantire la possibilità di utilizzo di sistemi tecnologicamente avanzati e rispettosi dell'ambiente e contemporaneamente agevolare la fase di ripresa dei controlli e delle verifiche post emergenza sanitaria;

    in entrambi i casi sopra richiamati si rilevano profili ambientali positivi, in quanto le due misure proposte hanno ad oggetto un carburante alternativo, come il GPL, in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai prodotti tradizionali,

impegna il Governo:

   al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Covid 19 e nel quadro delle semplificazioni previste dal decreto ad adottare gli opportuni provvedimenti di agevolazione dell'utilizzo del GPL volti in particolare:

    ad evitare che, in vista della scadenza del 31.10.2020, vi sia un sovraccarico degli uffici periferici della Motorizzazione civile per le verifiche e prove preventive, con particolare riferimento a quelle aventi ad oggetto la sostituzione decennale dei serbatoi delle auto alimentate a GPL, attraverso la possibilità di utilizzo di officine appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, che possano permettere una semplificazione del sistema ai fini dell'utilizzo dell'alimentazione a gas da parte dei proprietari dei veicoli;

    a garantire una pronta ripresa delle attività connesse alla verifica di integrità dei serbatoi di GPL appena conclusa l'attuale fase di emergenza sanitaria, con tempistiche coerenti e con la possibilità di utilizzare la tecnica di controllo non invasiva delle emissioni acustiche anche per le verifiche e prove dei serbatoi di GPL di capacità superiore ai 13 mc.
9/2461-AR/118. Badole, Patassini, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Andreuzza, Guidesi, Minardo, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

   La Camera,

   premesso che:

    è stato approvato dalle Commissione riunite VI e X l'emendamento 30.038, nuova formulazione, che, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (si presume da COVID-19), sottopone ex lege al regime giuridico dei rifiuti urbani, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie pubbliche e private in cui vengono prodotti;

    il processo di sterilizzazione deve essere effettuato secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi;

    ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, citato nella norma, gli impianti di sterilizzazione situati presso le strutture sanitarie non devono ottenere le apposite autorizzazioni da parte della regione competente; l'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione è verificata con appositi controlli del responsabile sanitario;

    l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, già prevede la possibilità per i rifiuti sterilizzati di essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, con apposita autorizzazione del Presidente della regione, che resta valida fino alla realizzazione nella regione di produzione del rifiuto di impianti di produzione di CDR, o impianti di termo valorizzazione in numero adeguato al fabbisogno regionale;

    pertanto, la novità introdotta dall'emendamento come riformulato, in seguito all'eliminazione del fondo incentivante previsto dal testo dell'emendamento originario, è quella di superare l'autorizzazione della Regione e stabilire per legge che i rifiuti sterilizzati all'interno delle strutture sanitarie sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, limitatamente fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria;

    la tecnologia utilizzata ai fini della sterilizzazione preso la struttura sanitaria, si conosce da varie presentazioni via internet effettuate dalla società Newster System Srl, dalle quali si apprende, inoltre, che le relative macchine hanno un costo dai 50.000 a 180.000 euro; un simile investimento da parte di una struttura ospedaliera non potrebbe pertanto essere indirizzato ad un periodo temporale di soli 2 o tre mesi ma dovrebbe essere ammortizzato in più anni,

impegna il Governo

a garantire i principi di concorrenza tra le imprese ai fini dello smaltimento dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, nonché gli opportuni controlli sull'efficacia dei metodi utilizzati ai fini della sterilizzazione.
9/2461-AR/119. Valbusa, Lucchini, Guidesi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Gava, Patassini, Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

   La Camera,

    esaminato il decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

   premesso che:

    Venezia è patrimonio dell'umanità ed è stata da sempre legata al suo porto; il porto di Venezia, infatti, occupa, fra diretto e indotto, oltre 92.000 persone di cui 21.000 dirette in porto, genera un fatturato di 21 miliardi di euro ed è il porto strategico di uno dei più importanti poli produttivi e industriali d'Europa, quello veneto e in parte quello lombardo, che assegna a Venezia un ruolo strategico determinante;

    tuttavia, a causa della mancata approvazione del protocollo fanghi, il mancato dragaggio manutentivo dei canali della città e della laguna, rischia di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori;

    nei primi giorni di febbraio scorso, il Governo annunciava che, dopo un lungo percorso durato più di tre anni, il protocollo fanghi era pronto, che l'istituto superiore della Sanità aveva dato l'ultimo parere e che mancava solo il decreto interministeriale con le firme dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

    a tre mesi dall'annuncio non è stato ancora firmato il decreto interministeriale per poter avviare il piano di scavo per i fanghi presenti sui fondali di Venezia; il danno economico per Venezia per la mancata possibilità di attracco delle navi porta-contenitori ammonta a circa 50 milioni di euro annui;

    le categorie sindacali dei lavoratori sono pronte a indire uno sciopero;

    necessitano immediatamente le autorizzazioni per i dragaggi e per l'individuazione dei siti di conferimento dei sedimenti dragati; occorre intervenire tempestivamente per la manutenzione del canale dei Petroli e per lo scavo e ampliamento del canale Vittorio Emanuele III; tutto resta bloccato dalla mancata approvazione del protocollo fanghi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    in questo momento di stasi di tutte le attività legate con il turismo, a causa della pandemia da COVID-19, il porto di Venezia e le attività delle imprese portuali rappresentano una risorsa indispensabile per la sopravvivenza della città di Venezia,

impegna il Governo

ad adottare immediatamente le iniziative di competenza per completare l'iter di approvazione del protocollo fanghi e risolvere la questione dei dragaggi del porto di Venezia, e del conferimento dei sedimenti da dragare in idonei siti di recapito.
9/2461-AR/120. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto, Valbusa, Badole, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Patassini.

   La Camera,

    preso atto che, purtroppo, non tutte le attività potranno avere accesso al credito previsto dal provvedimento in esame; talune, peraltro, non hanno potuto ancora entrare nel pieno della cosiddetta fase 2 della riapertura, essendo ancora per esse vietata la ripresa delle attività;

    evidenziato che, tra queste, rientra il settore dei parchi divertimento, per i quali si teme un vero e proprio rischio default; la chiusura forzata dei parchi tematici e la tardiva riapertura sta mettendo a rischio 15 mila posti di lavoro stagionali, cui devono aggiungersi i 10 mila occupati diretti e 60 mila posizioni legate all'indotto;

    ricordato che tali parchi, pur con la sospensione dell'attività, continuano ad affrontare costi importantissimi, di ordinaria amministrazione (come ad esempio la cura e nutrizione degli animali), ma che comunque, senza i flussi di cassa garantiti dalle prenotazioni e dagli ingressi, rischiano di mandare in recessione l'intero settore;

    rammentato, altresì, che, in sede di approvazione del decreto-legge n. 19 del 2020 il Governo ha accolto, sia pure come raccomandazione, l'odg n. 9/2447-A/28,

impegna il Governo

a dare seguito a quanto già accolto in precedenza con l'odg citato in premessa, nonché a prevedere misure di sostegno ad hoc per il settore dei parchi divertimento, contemplando una iniezione di liquidità specifica, al fine di garantire sia la ripresa economica-produttiva del settore medesimo che la salvaguardia dei livelli occupazionali.
9/2461-AR/121. Gerardi, Morrone, Zicchieri.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nei fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo I del Decreto reca «Misure di accesso al credito per le imprese», al fine di garantire a queste ultime una immediata liquidità, e il Capo 11 contiene «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19»;

    alle ore 21 di martedì 28 aprile 2020, ristoranti, agri ristoro, bar e pasticcerie hanno alzato le serrande in segno di protesta per la mancanza di misure del Governo a sostegno della ristorazione, settore completamente «bloccato» dall'emergenza Coronavirus per la quale queste attività sono state obbligate alla chiusura;

    nell'ultimo studio di Bain & Company è stata calcolata per il periodo tra marzo e metà maggio 2020 un perdita di fatturato pari a 14 miliardi di euro (che corrisponde a circa 1,6 miliardi in minori entrate fiscali) per la chiusura di bar e ristoranti: la ricerca, condotta su 40 mila punti vendita, ha evidenziato che con le misure restrittive sulla riapertura, l'impatto sull'intero 2020 arriverebbe a oltre 30 miliardi e, considerando gli effetti duraturi del lockdown e includendo le aziende che potrebbero non sopravvivere alla crisi, sarebbe una perdita del 40-50 per cento di fatturato per il comparto dì bar e ristorazione, ovvero circa 2 punti di Pii persi con circa 250-300 mila posti di lavoro a rischio, ovvero con quasi 100 mila bar o ristoranti in pericolo. Questo si tradurrebbe anche in minori entrate fiscali fino a 5,0 miliardi di euro, l'equivalente di circa il 15 per cento della manovra di bilancio 2020 ;

    dietro a quelle saracinesche c'è un universo di altre centinaia di imprese e migliaia di addetti ai lavori che stanno attraversando una crisi devastante al pari dei dettaglianti: si tratta dell'universo dei grossisti dell'Ho.re.ca. (ovvero hotel, ristoranti e catering), che vantano un giro d'affari nel settore food di oltre 2 miliardi di euro, e di tutte le oltre 1.800 imprese italiane operanti nel settore delle forniture a ristoranti, bar e hotel, con un giro d'affari di 11 miliardi e un'occupazione che, con l'indotto, supera i 100 mila addetti;

    con la chiusura pressoché totale per quasi tre mesi degli operatori della filiera del turismo come alberghi, ristoranti e pubblici esercizi i grossisti del settore Ho.re.ca. e i fornitori di prodotti di ristorazione, con Un business concentrato sui canali del consumo «fuori casa» hanno registrato un crollo del 90 per cento dei fatturati e oggi temono l'ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione. La preoccupazione è in particolare che, qualora in questo difficile frangente importanti players stranieri dovessero sbarcare sul mercato italiano delle forniture alimentari a ristoranti e hotel, sarebbe a rischio almeno parte dei circa 7 miliardi di prodotti realizzati da aziende agricole e alimentari made in Italy con i quali i grossisti italiani riforniscono la filiera della ristorazione e del turismo, oltre alla semplice sopravvivenza delle aziende italiane del settore Ho.re.ca;

    occorre pertanto garantire maggiore liquidità non solo agli esercizi di ristorazione o alle attività turistico- ricettive ma all'intera filiera del food e del turismo contribuendo alla ripresa di tutte le attività legate anche alla distribuzione e alle forniture di prodotti a ristoranti, bar e hotel,

impegna il Governo

ad individuare misure, anche di carattere normativo, volte a conservare l'occupazione, sostenere la liquidità e dare sollievo finanziario alle imprese del settore Ho.re.ca., eventualmente attraverso l'istituzione di un apposito fondo, e, al contempo, a predisporre interventi idonei a scongiurare l'ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione «fuori casa».
9/2461-AR/122. Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Patassini.

   La Camera,

    l'articolo 41 del provvedimento reca disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, estendendo la possibilità di riconoscimento di CIGO e CIGD, nonché di assegno ordinario, concessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Cura Italia, ovvero nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;

    ad oggi oltre 2 milioni di lavoratori devono ancora percepire il trattamento di integrazione salariale ed è allarme sul rischio che le risorse stanziate dal Governo per la cassa integrazione siano insufficienti a coprire le reali necessità, con molte imprese che potrebbero esaurirla a breve dovendo attendere a settembre per riattivarla;

    una soluzione potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;

    in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;

    peraltro, l'interpretazione che la tutela debba riguardare il singolo lavoratore è nella stessa ratio della disposizione che, a differenza di motivi di crisi economica o di riorganizzazione aziendale derivante da fattori produttivi o finanziari dell'impresa, introduce nella fase dell'emergenza sanitaria uno strumento specifico di sostegno al reddito dei lavoratori per i quali, per effetto del lockdown, si configura l'impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro,

   considerato che:

    tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo Indicato in relazione alle domande presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per l'attuazione di quanto esposto in premessa.
9/2461-AR/123. Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II del decreto in conversione reca misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19;

   considerato che:

    l'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'esclusione dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale – prevista per alcune attività di trasporto merci e passeggeri – dei veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020, e dei veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2021 ;

    la citata esclusione dal beneficio dovrebbe indurre le imprese esercenti attività di trasporto merci e passeggeri a provvedere al ricambio del parco mezzi entro i termini prescritti;

    l'emergenza sanitaria, tuttora in corso, suggerisce di differire il dies a quo di tale esclusione di almeno diciotto mesi per ciascun termine, vista anche l'assenza di qualunque misura di incentivo per il ricambio del parco mezzi pesanti in capo alle imprese esercenti attività di trasporto, e visti gli importanti sforzi profusi da quest'ultime durante l'emergenza per garantire la distribuzione e l'approvvigionamento di beni di ogni genere, malgrado le condizioni di oggettive difficoltà in cui si siano trovate ad operare,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, interventi volti al differimento di efficacia dell'esclusione dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale prevista dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9/2461-AR/124. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Furgiuele, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II del decreto in conversione reca misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19;

   considerato che:

    il mercato automobilistico è tra quelli maggiormente interessati dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria: secondo l'associazione europea dei produttori, ad aprile 2020 le immatricolazioni nell'area europea (Ue+Efta+ Regno Unito) sono calate del 78,3 per cento annuo, 292.182 unità rispetto a 1.345.181 unità nel 2019. In Italia il calo ad aprile è stato il peggiore in Europa: – 97,6 per cento con sole 4.279 unità vendute, con una discesa del 50,7 per cento nei primi 4 mesi dell'anno 2020;

    il settore dell'automotive incide sul sistema economico italiano in modo assai rilevante, nei termini di circa 10-11 punti percentuali del PIL, con 1.200.000 occupati in tutta la filiera;

    tra gli interventi fin qui adottati dal Governo per fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria non figurano misure per le imprese del settore dell'automotive,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure specifiche a sostegno delle imprese dell'automotive al fine di far fronte alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, magari sotto forma di incentivi all'acquisto di veicoli nuovi delle categorie L, M e N, con contestuale rottamazione di veicoli obsoleti, indipendentemente dalla cilindrata o dai parametri di inquinamento.
9/2461-AR/125. Tombolato.

   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II del decreto in conversione reca misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19;

   considerato che:

    l'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto – per micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 – una serie di misure di sostegno finanziario in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di altri intermediari finanziari;

    il comma 2 del citato articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede in particolare: l'applicazione del divieto di revoca, in tutto o in parte e fino al 30 settembre 2020, delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; la proroga, fino al 30 settembre 2020, dei prestiti non rateali aventi originaria scadenza contrattuale in data anteriore al 30 settembre 2020; con riferimento ai contratti di mutuo e agli altri finanziamenti a rimborso rateale, la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate (ovvero dei canoni di leasing) in scadenza prima del 30 settembre 2020 (ovvero del riscadenzamento dei predetti pagamenti sulla base degli accordi tra le parti);

    le predette misure di sostegno finanziario non si applicano agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) il cui patrimonio sia investito, direttamente o indirettamente, in immobili adibiti all'esercizio di attività commerciali oggetto delle misure di contenimento tempo per tempo adottate al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica; tale esclusione appare evidentemente ingiustificata, e pertanto meritevole di rimozione;

    l'estensione della moratoria sui mutui ipotecari ai fondi immobiliari il cui patrimonio è investito in immobili che ospitano le attività più impattate dal lockdown costituisce un valido ristoro al settore immobiliare, verso il quale il Governo non è ancora intervenuto con misure ad hoc, ed eviterebbe il propagarsi di un potenziale rischio sistemico di peggioramento del costo del rischio per gli istituti bancari, qualora i fondi immobiliari non fossero più in grado di corrispondere le rate dei mutui: i mutui ipotecari pesano infatti complessivamente per circa un terzo degli impieghi bancari;

    l'industria immobiliare rappresenta poco meno del 20 per cento del PIL e può ricoprire un ruolo strategico per il rilancio dell'economia del Paese in una fase congiunturale come quella attuale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere ai fondi immobiliari le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
9/2461-AR/126. Rixi.

   La Camera,

    premesso che:

    l'articolo 1 dispone che SACE S.p.A. conceda, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese, mentre l'articolo 2, contiene misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, anche agricole;

    il settore ortofrutticolo, al pari degli altri settori agricoli, ha sofferto e sta soffrendo la crisi prodotta dal COVID-19 che purtroppo continuerà nei prossimi mesi a causa del rallentamento dell'economia;

    nonostante il settore abbia garantito l'approvvigionamento ai consumatori questo ha subito, comunque, ripercussioni economiche ed aumenti dei costi di produzione e di lavorazione e, soprattutto ha visto un aumento dei prodotti invenduti a causa della chiusura del canale Ho.re.ca;

    nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura;

    in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

    sarebbero utili per il settore ortofrutticolo interventi straordinari finalizzati al rafforzamento societario delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OP) da realizzare con risorse economiche adeguate utilizzando i meccanismi di erogazione già rodati dell'aiuto finanziario nazionale (AFN) – art. 35 del Reg.1308/2013 – che ci consentirebbero tempi di erogazione certi e veloci;

    l'articolo 35 del Regolamento UE 1308/2013 prevede che nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso la Commissione può adottare atti di esecuzione che autorizzino gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 per cento dei contributi finanziari e, che nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni e organizzazioni di produttori commercializzano meno del 15 per cento del valore della produzione ortofrutticola delle stesse regioni e qualora detta produzione rappresenti almeno il 15 per cento della produzione agricola totale delle medesime regioni, l'aiuto finanziario nazionale (AFN) può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato,

impegna il Governo

a chiedere nelle opportuni sedi europee, l'attivazione per l'anno 2020, dell'art. 35 del Regolamento UE 1308/2013 che consentirebbe di utilizzare i meccanismi di erogazione dell'AFN nonché reperire risorse da destinare alla capitalizzazione delle OP affinché si realizzi un intervento concreto e con tempi certi, cose di cui il settore ha bisogno e a seguito delle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria in atto.
9/2461-AR/127. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

   La Camera,

   premesso che:

    in conseguenza delle misure emergenziali che è stato necessario adottare per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, le imprese dei vari settori produttivi accusano eccezionali difficoltà finanziarie, in primo luogo di liquidità;

    nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

    per supportare le imprese del territorio sarebbe opportuno realizzare una specifica modalità di adeguamento ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.

    l'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità;

    si dovrebbe consentire la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura «per competenza» all'operazione; in tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso;

    a normativa vigente il bilancio regionale è già nelle condizioni di «anticipare» somme agli strumenti finanziari (Fondo di rotazione in agricoltura, FRIE...) in modo che le stesse siano immesse velocemente nella liquidità delle imprese. L'operazione è realizzata all'origine «in pareggio di bilancio», senza aspettare cioè l'effettiva restituzione dell'anticipazione, a condizione tuttavia sia previsto che gli strumenti restituiscano l'anticipazione al bilancio entro l'anno,

impegna il Governo

a prevedere, limitatamente alle gestioni fuori bilancio, in via straordinaria e temporanea e al fine di far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, la sopramenzionata deroga ai principi contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici, in materia di accertamenti ed impegni che, allo stato attuale, inibiscono l'impiego delle liquidità delle Regioni, per realizzare in tal modo anticipazioni finanziarie a favore degli strumenti finanziari con salvaguardia del pareggio di bilancio, pur prevedendo che il rientro delle anticipazioni avvenga in esercizi successivi. Questo permetterebbe di «liberare» l'impiego liquidità di cassa delle Regioni altrimenti ingessate e di alimentare conseguentemente strumenti per il sostegno delle necessità di liquidità delle aziende, anche del settore agricolo, supportando efficacemente il sistema produttivo nell'attuale emergenza epidemiologica.
9/2461-AR/128. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

   La Camera,

   premesso che:

    nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

    l'agroalimentare italiano simbolo di eccellenza del made in Italy, già prima dell'emergenza COVID-19, soffriva per diverse motivazioni di una considerevole perdita di fatturato dovuta all'introduzione dei dazi americani, passando per la Brexit; adesso subisce il blocco delle esportazioni legato all'emergenza, che sta causando un ulteriore aggravio della situazione;

    uno dei settori oggi in maggior sofferenza è certamente quello lattiero caseario che sta subendo una perdita di fatturato anche per il manifestarsi di fenomeni speculativi che stanno spingendo al consumo di prodotti provenienti da Paesi appartenentiall'Unione europea nonostante una parte non minoritaria del latte italiano rimanga inutilizzato;

    l'esportazione alimentare made in Italy è inoltre vittima di una grave campagna di disinformazione, attacchi strumentali e concorrenza sleale da parte di alcuni Paesi;

    è necessario incoraggiare tutti gli operatori della filiera agroalimentare italiana ad adottare comportamenti volti a supportare le grandi eccellenze agroalimentari del nostro territorio, espressione di elevata qualità e sicurezza;

    durante la discussione del decreto-legge «Cura Italia» al Senato è stato accolto dal Governo un ordine del giorno (G/1766/111/5) con il quale si chiedeva la convocazione di un tavolo della filiera; a questo ordine del giorno non è stato ancora dato seguito,

impegna il Governo

a convocare urgentemente un tavolo della filiera agroalimentare che coinvolga il mondo agricolo, della trasformazione e della distribuzione, con la finalità di adottare tutte le iniziative utili a supportare le grandi eccellenze del made in Italy di alto valore qualitativo, nonché stimolare la sottoscrizione di accordi di filiera fra gli operatori per tutelare e promuovere i prodotti agroalimentari sul mercato interno favorendone il più largo consumo, al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2461-AR/129. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

   La Camera,

   premesso che:

    nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

    l'articolo 1-ter reca norme per la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca. La disposizione ha 1 obbiettivo di velocizzare al massimo le procedure di liquidazione degli aiuti per l'arresto temporaneo obbligatorio riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019. Per fare questo l'articolo introduce la possibilità per il beneficiario di ricevere direttamente da un istituto di credito la liquidazione della somma spettante;

    le imprese della pesca, in questo momento hanno sospeso o hanno ridotto significativamente le loro attività a causa dell'emergenza dovuta al COVID-19 ma anche per i prezzi bassi al mercato, per la forte riduzione della domanda nei canali della distribuzione tradizionale (mercati rionali, pescherie), e per il quasi totale invenduta, dovuto al crollo della domanda;

    il decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, agli articoli 4 e 6 prevede una serie di benefici fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari sotto forma di crediti di imposta e di abbattimento del reddito derivante dall'esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nonché come sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

    per poter dare un ulteriore e importante sostegno al comparto della pesca, che nella fattispecie ricomprenderebbe anche coloro che effettuano la pesca nelle acque interne e lagunari, sarebbe, quindi, quanto mai necessario e urgente intervenire anche sotto il punto di vista fiscale e previdenziale prevedendo un aumento delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 30 del 1997,

impegna il Governo

a riconoscere, almeno per tutta la durata del periodo di emergenza dovuto dal COVID-19, un alleggerimento dell'attuale pressione fiscale e contributiva per le imprese della pesca professionale, in acque marittime, interne e lagunari per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, e per poter dare ossigeno e la necessaria liquidità dovuta ad uno dei settori più colpiti dalla crisi epidemiologica da COVID-19.
9/2461-AR/130. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

   La Camera,

   premesso che:

    nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

    la legge di Bilancio 2020 disciplina l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione di studio per la redazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD); queste proposte dovranno essere trasfuse entro ottobre 2020 nella legge di bilancio 2021 ridefinendo le esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, di agricoltura e di pesca;

    il gasolio è l'unico carburante utilizzabile al momento in agricoltura e pesca e tassarlo non porterebbe alcun beneficio immediato in termini di utilizzo di energie alternative a favore delle quali dovrebbe invece essere sviluppato un programma di ricerca e di sperimentazione; attualmente gli sgravi sul gasolio agricolo valgono quasi 1 miliardo;

    pensare in tempi di pandemia alla ridefinizione del sistema delle esenzioni, a partire dall'anno 2021, in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili, al fine di ridurre la spesa pubblica, può apparire in questo momento inopportuno, tenuto conto delle stime del FMI secondo le quali il PIL italiano subirà nel corso del 2020 una riduzione di oltre il 9 per cento;

    in questo periodo di emergenza dovuta al COVID-19 è necessario non aggravare ulteriormente gli agricoltori, allevatori e pescatori che sarebbero costretti a chiudere la propria attività con un devastante impatto economico e ambientale soprattutto nelle aree interne più difficili. Il risultato sarebbe solo la delocalizzazione delle fonti di approvvigionamento alimentare con un enorme costo in termini di perdita di competitività del sistema italiano rispetto ai concorrenti degli altri Paesi Europei;

    appare necessario rivedere le disposizioni adottate nella recente legge di bilancio 2020 dalla cui realizzazione potrebbe derivare un ulteriore effetto recessivo sull'economia di importanti settori produttivi, a cominciare da quello primario, rinviando ad un futuro migliore la programmazione di azioni di sostegno alle innovazioni ed agli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica,

impegna il Governo

a prevedere una revisione, anche solo di natura temporanea per l'emergenza in atto, delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020 in materia di sussidi ambientalmente dannosi al fine di avere maggior tempo a disposizione per poter trovare, in tempi più appropriati e opportuni, soluzioni alternative e compensative con carattere di sostenibilità per poter effettuare una transizione che non arrechi danno ai settori più sensibili da salvaguardare come quelli dell'agricoltura e della pesca.
9/2461-AR/131. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

   La Camera,

   premesso che:

    nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

    a seguito della pandemia determinata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2, tra i tanti settori produttivi danneggiati vi è certamente quello del florovivaismo; si tratta di un comparto di assoluta rilevanza, che rappresenta il 5 per cento della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 23 mila aziende e 100 mila addetti, il 15 per cento della produzione europea; si tratta di un settore vitale dell'economia italiana che oggi subisce più di altri le tragiche ripercussioni dovute all'emergenza COVID-19;

    il protrarsi dell'attuale stato di emergenza ha causato un generale calo della domanda dei diversi prodotti da florovivaismo e un conseguente e differente calo dei fatturati delle imprese del settore determinato dal blocco dei mercati, degli eventi, delle cerimonie nonché dalla diversa tipologia di prodotto venduto;

    nonostante siano riprese le attività del settore, i danni causati dal lockdown non sono stati, in nessuno dei decreti finora emanati dal Governo, ristorati ed inoltre, non è stato dato seguito agli ordini del giorno accolti dal Governo al decreto Cura Italia che prevedevano di «istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con congrua dotazione per l'anno 2020 per risarcire le imprese del settore florovivaistico dei danni subìti a causa dell'emergenza»;

    nell'ambito delle misure contenute nel «Decreto Rilancio», non è stato previsto alcun fondo ad hoc per il florovivaismo come assicurato; impegno ulteriormente confermato anche durante la discussione di un'interrogazione a risposta in commissione svoltasi la settimana scorsa in commissione agricoltura al Senato nella quale il sottosegretario annunciava nel Decreto Rilancio l'istituzione di un Fondo per il florovivaismo e per le filiere in difficoltà; ma nel decreto troviamo solamente un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario e l'istituzione di un apposito Fondo per le filiere in difficoltà, con una dotazione totale di solamente 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti da tutto il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura in conseguenza della crisi dovuta al COVID-19;

    vogliamo ricordare che per il solo settore del florovivaismo si stima una perdita di almeno il 70 per cento del fatturato su di un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro;

    unica misura finora prevista nei decreti emanati, dedicata esclusivamente al settore del florovivaismo, risulta quella del decreto Cura Italia dove è stata prevista l'estensione alle aziende del settore della sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti relativi alle ritenute alla fonte per lavoro dipendente ed assimilati,

impegna il Governo

ad adottare iniziative urgenti, al fine di sostenere le attività delle imprese del settore del florovivaismo prevedendo l'istituzione di un Fondo ad hoc volto a garantire il riconoscimento alle imprese e ai soggetti operanti nel settore di una congrua indennità, al fine di assicurare la continuità aziendale e per dare loro immediata liquidità favorendo la ripresa del settore florovivaistico.
9/2461-AR/132. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

   La Camera,

   premesso che:

    nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

    il settore italiano delle bevande alcoliche si è ritrovato ad affrontare l'emergenza economica da COVID-19 già indebolito da una serie di eventi, tra cui i ripetuti aumenti di accisa – che in soli 18 mesi, fra ottobre 2013 e gennaio 2015 hanno incrementato l'aliquota di quasi il 30 per cento – e il deterioramento delle relazioni commerciali tra Unione europea e Stati Uniti degli ultimi due anni;

    inoltre, in questi mesi di fatturato mancante, dovuto dalla chiusura delle attività, hanno prodotto sui bilanci delle aziende un danno che è decisamente maggiore rispetto ai corrispondenti dodicesimi dei ricavi, essendo questi i mesi dei maggiori consumi di prodotti alcolici, legati ai flussi turistici nelle stazioni per gli sport invernali, insieme con i flussi legati alle vacanze di Pasqua che aprono la stagione per la migliore ristorazione e hotellerie del Paese;

    una prima stima prudenziale condotta sul mercato domestico testimonia un calo delle vendite pari al 60 per cento persi dalle aziende del settore in poco più di un mese;

    nel contempo, negli stabilimenti le attività di produzione delle bevande sono continuate seppur a ritmi ridotti per rispondere alla richiesta minima della grande distribuzione; ma con grande difficoltà per l'impennata che il costo dell'alcol ha avuto, a causa della importante richiesta dello stesso per la produzione di sanitizzanti e gel igienizzanti;

    i problemi innescati dall'emergenza COVID-19 hanno fatto sì che ci sia stato il blocco dell'HoReCa e siano stati posti, giustamente, dei vincoli allo spostamento delle persone. Ovunque, si è bloccata l'attività sociale ed il consumo dei prodotti alcolici; anche il blocco dei flussi turistici ha portato, negli aeroporti e nei duty free, anche questo un canale importante per le vendite dei prodotti, un calo notevole dei consumi e delle vendite collegate,

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti che prevedano la sospensione dell'accisa, fino al termine del periodo emergenziale, al fine di poter cercare di arginare la perdita secca di liquidità che le aziende del settore delle bevande alcoliche hanno subito.
9/2461-AR/133. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.

   La Camera,

   premesso che:

    nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde al l'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

    il sistema agrituristico italiano è custode di un importante patrimonio di valori e tradizioni tra i più rappresentativi del nostro Paese, grazie a operatori che fanno impresa puntando sulla tutela e la promozione dell'agricoltura e dell'agroalimentare Made in Italy.

    in Italia ci sono circa 24 mila agriturismi che ospitano annualmente 160 mila turisti, e che nella situazione attuale di emergenza da COVID-19, sono in grado di fornire loro i pasti, nel rigoroso rispetto delle misure dettate per contrastare la diffusione del virus. Si tratta di strutture collocate perlopiù in località di campagna o montagna e sono perfettamente in grado di evitare la formazione di pericolosi assembramenti;

    il calo della domanda interna e il crollo del turismo internazionale, con gli stranieri che rappresentano il 59 per cento dei pernottamenti complessivi, senza dimenticare le cancellazioni forzate delle cerimonie religiose (cresime, battesimi, comunioni, matrimoni), che si svolgono tradizionalmente in questo periodo dell'anno, hanno comportato gravi difficoltà al settore;

    con l'arrivo della bella stagione sostenere il turismo in campagna significa evitare il pericoloso rischio di affollamenti in città e al mare e anche per questo le strutture agrituristiche devono poter ripartire in piena sicurezza aprendo i cancelli della cascine, i percorsi naturalistici, le visite agli animali con la pet therapy e anche gli spazi a tavola dove assaggiare le specialità della tradizione contadina dell'enogastronomia Made in Italy;

    le norme fin qui adottate sono del tutto insoddisfacenti per il rilancio degli agriturismi; il decreto all'esame nonché il decreto Rilancio non prevedono quelle disposizioni ad hoc che ci si sarebbe aspettati per il ristoro dei danni subiti dagli agriturismi in questi due mesi di fermo obbligatorio per l'emergenza sanitaria da COVID- 19, mesi che sono concisi con il pieno della stagione primaverile e delle festività pasquali, che registrano tradizionalmente il picco delle prenotazioni;

    visto il grande contributo che gli agriturismi danno alla promozione del turismo, è giusto che ricevano attenzione nella definizione delle strategie economiche per la ripresa delle attività produttive,

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente in favore delle strutture agrituristiche con risorse economiche adeguate di sostegno e misure straordinarie di intervento che garantiscano il ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19 con l'obiettivo di supportare le aziende nelle spese di riavvio dell'attività, visto che l'agriturismo è una tra le attività agricole più duramente colpite.
9/2461-AR/134. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

   La Camera,

    preso atto che il citato articolo, estendendo la possibilità di riconoscimento di CIGO e CIGD, nonché di assegno ordinario, concessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020, intende quindi tutelare anche le assunzioni effettuate prima dell'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Cura Italia;

    ricordato che l'articolo 46 del decreto-legge 18/2020 – cosiddetto Decreto Cura Italia – aveva introdotto una norma a termine di tutela occupazionale generale al fine di salvaguardare i posti di lavoro nel periodo di sospensione attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, specificatamente, la disposizione aveva previsto il divieto di licenziamento dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero il 17 marzo scorso, per 60 giorni, quindi valido fino alla mezzanotte del 16 maggio scorso;

    constatato che il ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di proroga di tale periodo da sessanta giorni a cinque mesi ha creato, di fatto, un vuoto normativo per i giorni 17 e 18 maggio 2020, vulnus che, se non crea problemi per i licenziamenti collettivi, stante le procedure temporali più lunghe, certamente può rappresentare criticità per i licenziamenti individuali, oramai ritenuti validi dalla giurisprudenza anche qualora intimati via whatsapp con la doppia spunta blu,

impegna il Governo

a verificare se e quanti licenziamenti siano avvenuti nei giorni di vacatio legis e, di conseguenza ad adottare conseguenti misure di salvaguardia, anche prevedendo per tale lasso temporale la possibilità per il datore di lavoro di revocare il recesso contrattuale a fronte della contestuale domanda del trattamento di integrazione salariale.
9/2461-AR/135. Caparvi, Murelli, Durigon, Caffaratto, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

   La Camera,

   premesso che:

    secondo il questionario condotto dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema creditizio non hanno avuto alcun esito la metà dei finanziamenti alle imprese fino a 25 mila euro (ora elevati a 30 mila dopo l'esame in sede referente) ed il 75 per cento di quelli fino a 800 mila;

    se dunque il decreto in esame sembra aver fallito il suo principale obiettivo, si teme ancor di più per tutte quelle realtà e quei settori che ancora non sono stati contemplati nella iniezione di liquidità e che, per i costi di gestione da sostenere e le misure di contenimento, rischiano il collasso;

    tra questi, si evidenzia il caso dell'Arena di Verona, teatro all'aperto dalla capienza di 13.500 persone, limitato, per effetto dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso, ad accogliere il numero massimo di 1.000 spettatori;

    il teatro si era già attivato per assicurare, con protocolli sanitari e misure di distanziamento sociale, una capienza di 3 mila persone, il limite posto dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rischia di trasformarsi per l'Arena – che si ricorda rappresenta per il territorio una fetta sostanziosa della propria economia con quasi 500 milioni di euro di indotto annuale – in un vero e proprio default,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa anche di carattere finanziario al fine di superare le criticità esposte in premessa.
9/2461-AR/136. Comencini, Turri, Valbusa, Paternoster, Lorenzo Fontana.

   La Camera,

   premesso che:

    valutato positivamente la modifica introdotta, in sede referente, anche col recepimento dell'emendamento presentato dalla Lega, per aiutare le aziende ad ottenere maggiore liquidità facilitando, anche con la garanzia dello stato, la cessione dei crediti a società di factoring;

    preso atto dunque del comma 1-bis dell'articolo 1, che prevede che le garanzie disciplinate dal medesimo articolo possano applicarsi, in quanto compatibili, anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB;

    ricordato che il factoring ha da sempre svolto una funzione di sostegno alla liquidità delle imprese e rappresenta un valido strumento per la gestione e il finanziamento del capitale circolante e la pianificazione temporale dei flussi di cassa in entrata e uscita anche e soprattutto nei momenti di crisi economica;

    tenuto conto che il citato comma 1-bis demanda le modalità attuative e operative della misura ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad emanare il decreto ministeriale attuativo della disposizione di cui al comma 1-bis citato in premessa contestualmente alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020 o comunque entro un termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione medesima.
9/2461-AR/137. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

   La Camera,

   premesso che:

    gli interventi recati dal provvedimento in esame dovrebbero rappresentare parti di un puzzle ben più ampio di sostegno al tessuto economico-produttivo del Paese, in forte crisi ed a rischio recessione per le conseguenze dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    secondo stime di Confesercenti, gli effetti del lockdown sull'economia italiana comporterebbero per il 2020 un calo di 16,5 miliardi per trasporti e acquisto veicoli; per Icao, l'agenzia Onu dell'aviazione civile, nei primi nove mesi di quest'anno potrebbero venire a mancare fino a 1,12 miliardi di viaggiatori rispetto allo stesso periodo del 2019, con un calo del 67 per cento;

    le restrizioni ai movimenti, con il prolungamento di chiusure e blocchi degli spostamenti oltre confine per contenere la diffusione del Coronavirus, hanno portato il trasporto aereo a ritrovarsi senza più passeggeri e voli;

    la situazione di grave incertezza che attanaglia il settore del trasporto aereo ha inevitabilmente colpito anche Malpensa, risorsa fondamentale per il territorio lombardo, con un impatto socio-economico diretto di 548 attività produttive ed un'occupazione che supera le 20,5 migliaia di unità lavorative ed un indotto di oltre 12,6 mila posizioni di lavoro a fronte di 1,8 miliardi di euro di valore della produzione generata (dati 2018),

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ogni utile iniziativa di propria competenza a supporto del sistema aeroportuale lombardo, ed in particolare delle imprese all'interno del sedime aeroportuale di Malpensa.
9/2461-AR/138. Bianchi, Cecchetti, Galli, Tarantino.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

    secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle istituzioni scolastiche. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del Codice del turismo che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio;

    il turismo scolastico è un business da 316 milioni di euro. Un settore che negli ultimi anni aveva già risentito di un forte ridimensionamento: nel 2009 partivano 6 classi su 10, oggi soltanto 4. A rinunciare sono soprattutto le scuole medie, anche perché è spesso difficile trovare professori-accompagnatori. Si tratta di viaggi che in media prevedono dai 2-4 pernottamenti fuori casa e, nel caso delle scuole superiori, per metà sono gite all'estero ;

    le attività del settore turistico sono, ad oggi, quelle più colpite dall'emergenza COVID-19: non hanno alcuna garanzia di immediata ripresa e soffrono le grosse perdite generate da cancellazione di viaggi e mancate prenotazioni. Sarebbe pertanto utile non invalidare le procedure di affidamento e di aggiudicazione perlomeno dei viaggi scolastici in Italia già programmati nei mesi di lockdown, che hanno comunque creato un legittimo affidamento nei gestori di imprese turistiche e di trasporto, i quali hanno già sostenuto delle spese per poter assicurare l'adempimento degli obblighi assunti, permettendo in ogni caso agli istituti scolastici di poter riorganizzare i viaggi modificandone date e destinazioni entro il 31 dicembre 2020,

impegna il Governo

ad individuare modalità e procedure che consentano di fare salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con possibilità per gli Istituti Scolastici committenti di riprogrammarli.
9/2461-AR/139. Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

    la chiusura dei negozi e dei mercati, la sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, e un atteggiamento ostile degli importatori esteri hanno in questi mesi messo in ginocchio il settore florovivaistico, composto da 24 mila aziende con fatturato annuo di 2,5 miliardi, pari al 5 per cento dell'intera produzione agricola nazionale. La crisi registrata in piena stagione primaverile potrebbe comportare la perdita del 60 per cento circa dei ricavi annuali dell'Intero sistema florovivaistico, con perdite che potrebbero arrivare addirittura al 100 per cento per i produttori che si dedicano a produzioni esclusivamente primaverili;

    con il decreto Milleproroghe è stato confermato anche per il 2020 il cosiddetto «bonus verde» (introdotto dall'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che prevede una detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese documentate sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili. Danno diritto allo sconto anche gli interventi straordinari, cioè le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, e che portano alla sistemazione a verde ex novo o al rinnovamento dell'esistente;

    tale misura ha consentito negli scorsi anni un'azione diffusa e capillare che combina la valorizzazione di professionalità, il contrasto al lavoro nero e allo stesso tempo la promozione di una cultura del verde tra i cittadini. Inoltre tali agevolazioni fino all'inizio della pandemia hanno dato slancio al comparto florovivaistico perseguendo una nuova sostenibilità ambientale con incentivi alle buone pratiche e alla valorizzazione del patrimonio verde;

    sarebbe pertanto utile rafforzare la misura del cosiddetto «Bonus verde» aumentando per il solo anno 2020 la percentuale di credito d'imposta fino al 50 per cento per le spese di sistemazione a verde, allo scopo di sostenere un settore, quello florovivaistico, duramente colpito dalla crisi connessa all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica da COVID-19 e per favorire l'emersione del sommerso nel comparto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa, l'aumento al 50 per cento, per il solo anno 2020, delle detrazioni per sistemazione a verde, già previste al 36 per cento dall'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/2461-AR/140. D'Eramo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

   La Camera,

   premesso che:

    destano non poche preoccupazioni i dati emersi con riguardo all'efficacia delle misure recate dal provvedimento in esame;

    da un'indagine condotta dalla Commissione di inchiesta parlamentare sul settore creditizio è emerso un diniego delle banche di 3 prestiti su 4 con la garanzia statale;

    un'indagine effettuata dalla CNA indica il giudizio negativo delle imprese sui provvedimenti finora varati dal Governo a favore dell'economia ed in particolare sul tema del credito e della liquidità oltre il 70 per cento esprime un giudizio molto negativo;

    circa il 95 per cento delle imprese che hanno presentato domanda per il credito è ancora in attesa di una risposta e solo il 50 per cento delle imprese che hanno presentato domanda per la moratoria sui finanziamenti ha ricevuto risposta positiva,

impegna il Governo

a snellire ed accelerare qualunque procedura burocratica di impedimento nell'accesso al credito ed alle misure di sospensione e di moratoria messe in atto, al fine di garantire concretamente la promessa iniezione di liquidità.
9/2461-AR/141. Toccalini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

   La Camera,

   premesso che:

    da un'indagine della Fipe – Federazione Italiana dei Pubblici esercizi, condotta lo scorso 27 aprile su 780 imprese, è emerso il dramma della liquidità dei pubblici esercizi, evidenziando il rischio per il settore di perdere nel 2020 ben 34 miliardi di euro e la chiusura di oltre 50 mila aziende;

    secondo un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti, dopo la prima settimana di «fine lockdown» il 72 per cento degli esercizi ha riaperto, ma il 68 per cento ha ammesso di aver lavorato in perdita e secondo un approfondimento di Confesercenti sui propri associati, tra le imprese che hanno fatto richiesta per le forme di credito agevolato messe a disposizione dal Decreto in esame, il 51 per cento riferisce di aver ricevuto risposta negativa;

    indubbiamente il combinato del mancato accesso al credito per talune imprese, insieme alla scelta di non riaprire l'attività per altre, si ripercuote negativamente oltre che sul settore economico produttivo del Paese anche, sotto il profilo occupazionale, in questo periodo dell'anno con la stagione estiva alle porte, su una specifica tipologia di lavoratori, i cosiddetti stagionali;

    la contrazione del settore turistico-ricettivo e aeroportuale causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ove sono maggiormente impiegati i lavoratori stagionali per far fronte ai periodi di alta stagione, rischia di rappresentare per costoro une vero e proprio dramma occupazionale, attesa l'oggettiva impossibilità per molte aziende di pianificare assunzioni stagionali;

    le misure finora previste a sostegno di tale categoria sono risultate insufficienti se non addirittura illusorie: centinaia e centinaia di lavoratori stagionali non hanno ancora percepito alcunché per un cavillo burocratico che ha portato l'Inps a respingere la loro domanda (l'indennità è riconosciuta solo per i cosiddetti «codici S» ma non anche per i «codici D»),

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente per la soluzione della criticità esposta in premessa in merito al respingimento delle domande di indennità da parte dell'Inps e, più in generale, a prevedere ulteriori misure di sostegno delle imprese e dei settori che occupano lavoratori stagionali.
9/2461-AR/142. De Martini, Paternoster, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Foscolo, Furgiuele, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;

    la situazione emergenziale vissuta in questo periodo ha messo in luce l'anacronistica inadeguatezza dell'attuale quadro normativo in tema di deposito degli atti difensivi penali;

    infatti per gli atti che non vengono depositati in udienza (impugnazioni, richieste di riesame, appelli cautelari, liste testi, costituzioni dì parte civile antecedenti al processo, opposizioni a decreto penale, opposizioni all'archiviazione, domande di oblazione, incidenti di esecuzione e, in generale, memorie e istanze) la regola è il deposito in originale presso la cancelleria del giudice procedente o la segreteria del pubblico ministero assegnatario del fascicolo ovvero, per le impugnazioni (anche cautelari) presso la cancelleria di qualsiasi Tribunale dello stato;

    l'unica alternativa prevista è l'invio a mezzo raccomandata;

    la necessità di contemperare le esigenze del di stanziamento sociale, con quelle legate alla necessità di concludere procedimenti penali in corso sta inducendo ad introdurre forme di deposito a mezzo PEC di scritti difensivi, come attestato dal comma 12-ter dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020;

    la previsione in via ordinaria di tale forma di deposito eviterebbe anche per le impugnazioni, l'inutile dispendio di tempo e risorse per la trasmissione dal tribunale ricevente all'ufficio destinatario (Corte d'Appello, Corte di Cassazione, Tribunale del riesame),

impegna il Governo

a valutare, nel primo provvedimento utile, la possibilità di apposita norma che consenta l'integrazione della disciplina in materia di deposito di tutti gli atti penali prevedendo e regolamentando la facoltà per i difensori di depositare anche tramite posta elettronica certificata (pec) gli atti penali che non vengono depositati in udienza.
9/2461-AR/143. Molinari, Cantalamessa, Cavandoli, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Turri.

   La Camera,

   premesso che:

    il capo VI del decreto-legge di cui si discute la conversione reca disposizioni in materia di salute e lavoro;

    in tali materie, si segnala la mancata considerazione nel decreto-legge di una problematica di estremo rilievo, concernente l'esclusione dei liberi professionisti e dei relativi studi e associazioni professionali dalle agevolazioni che prevedono il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale;

    allo scopo di rendere sostenibile l'implementazione dei protocolli varati dal Governo per la ripresa in sicurezza delle attività, infatti, l'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto «Cura Italia»), ha disposto il trasferimento di 50 milioni di euro dall'Inail a Invitalia, ai fini della loro erogazione alle imprese attraverso il bando denominato «impresa sicura»;

    nel disciplinare detto bando, tuttavia, Invitalia ha dato una interpretazione estremamente stringente della disposizione sopra richiamata, riservando l'accesso all'agevolazione alle sole «imprese» e tagliando ingiustamente fuori dalla platea dei potenziali beneficiari la generalità dei liberi professionisti, anche quelli della salute, nonostante tali categorie siano quelle sottoposte alle linee guida più stringenti, il cui rispetto comporta ingenti spese per l'acquisto di DPI (camici, guanti, visiere di protezione, mascherine e altro);

    a quanto consta, inoltre, i fondi stanziati dal Governo per l'operazione «impresa sicura» si sono rivelati totalmente insufficienti, esaurendosi appena 1,046 secondi dopo l'apertura del click day, suscitando la protesta delle migliaia di aziende escluse;

    il Gruppo Lega ha già segnalato l'esigenza di un intervento correttivo dell'operazione «impresa sicura», mediante l'ordine del giorno 9/02447-A/095;

    nel frattempo, i liberi professionisti hanno continuato a denunciare il carattere discriminatorio della propria esclusione dalle agevolazioni, inviando una moltitudine di segnalazioni, a fronte delle quali si ritiene opportuna da parte del Governo una revisione della posizione assunta in sede di discussione dell'ordine del giorno sopra indicato,

impegna il Governo

a rieditare il sistema di rimborso previsto in attuazione dell'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, adeguandone gli stanziamenti e includendo questa volta nell'ambito di esso anche i liberi professionisti e i relativi studi e associazioni professionali, in particolare quelli sanitari, tenuto conto degli elevati costi che questi sostengono, ai pari delle imprese, per l'acquisto di DPI e tenuto conto altresì della loro equiparazione alle PMI stesse ai sensi della normativa vigente a livello nazionale e comunitario.
9/2461-AR/144. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    le misure previste dal decreto-legge in titolo sono finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi pandemica;

    le persone con disabilità, pur rientrando a pieno titolo tra i soggetti in questione, sono state completamente ignorate dal provvedimento in esame;

    non sono stati tenuti in alcun conto gli appelli delle associazioni di categoria che hanno richiesto interventi solidi e strutturali, a partire dall'aumento degli importi della pensione/assegno di inabilità civile, il cui ammontare per l'anno 2020 è pari a 286,81 euro mensili;

    con l'interpellanza urgente n. 2-00526 e con l'interrogazione a risposta immediata n. 5-03498 il Gruppo Lega ha già sottoposto la questione all'attenzione del Governo, senza peraltro ricevere, in entrambe le occasioni, una risposta puntuale sul punto;

    analoga sorte ha avuto l'ordine del giorno n. 9/2447-A/26, a prima firma dell'Onorevole Locatelli, sul quale il Governo ha reso sì un parere favorevole, ma con riformulazione: «a valutare l'opportunità di», che chiaramente non è stata accettata perché dinanzi all'esigenza di dare tutelare i diritti delle persone più fragili non c'è alcuna valutazione che tenga, né sotto il profilo economico, né men che meno sotto il profilo dell'opportunità;

    l'importo di 286,81 euro è chiaramente incompatibile con la funzione assistenziale che il legislatore ha attribuito alle prestazioni sopra citate; è un importo irrisorio e irrispettoso che non garantisce un'adeguata tutela dei diritti delle persone con disabilità, e non assicura loro una vita dignitosa né in condizioni ordinarie, né men che meno nell'ambito di una crisi devastante come quella determinata dalla diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo

ad incrementare gli importi delle pensioni di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile, al fine di garantire la necessaria liquidità alle persone con disabilità ed evitare che le stesse possano rimanere isolate e prive di adeguata tutela nell'ambito dell'attuale situazione di crisi.
9/2461-AR/145. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito dell'emergenza sanitaria che il provvedimento in titolo si propone di contrastare, moltissimi giovani medici laureati, anche neoabilitati, hanno garantito un contributo fondamentale alla tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, rispondendo alla chiamata delle istituzioni e sopperendo nei limiti del possibile alle carenze di organico che si sono registrate presso gli ospedali in sofferenza;

    molti di questi giovani medici hanno prestato servizio nelle guardie mediche, nei punti di «risposta» alle telefonate dei pazienti, nei presidi territoriali, ovvero hanno affiancato i medici di famiglia nella rete di assistenza territoriale;

    il servizio da questi prestato, ancorché formativo da un punto di vista professionale, rischia di rivelarsi penalizzante ai fini dello studio che i medici in questione dovranno sostenere in vista del concorso di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale, com'è noto, richiede una preparazione assai dispendiosa e totalmente differente da quella che si ottiene nella pratica ospedaliera;

    anche quest'anno il concorso di cui si discute rimarrà estremamente selettivo, nonostante l'incremento dei contratti di formazione specialistica da ultimo disposto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio);

    sarebbe paradossale se, nell'ambito di detto concorso, i medici che hanno dato il loro contributo alla collettività finissero per rimanere penalizzati, a causa del minor tempo a disposizione per la preparazione dell'esame;

    tale effetto, che potrebbe in tesi alterare l'esito del concorso, dovrebbe essere scongiurato nella maniera più assoluta, prevedendo misure correttive che siano in grado di consentire ai medici neoabilitati attualmente in servizio di concorrere effettivamente alla pari con gli altri,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del prossimo concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, una premialità o un riconoscimento in termini di punteggio in favore dei medici abilitati che hanno prestato servizio nelle more dell'emergenza COVID-19, al fine di compensare il minor tempo a loro disposizione per la preparazione dell'esame stesso.
9/2461-AR/146. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    il Capo VI del decreto-legge in esame contiene disposizioni in materia di salute e lavoro;

    in tali ambiti, si segnala l'esigenza di semplificare la procedura di certificazione prevista dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto «Cura Italia») per la tutela dei lavoratori con disabilità, immunodepressione o altre patologie che comportano un accentuato rischio di sviluppare le complicanze correlate all'infezione da COVID-19;

    la disposizione in esame, come modificata dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede letteralmente che: «Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilitò con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita; ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato»;

    come ben si vede, la norma richiede al lavoratore in condizione di fragilità di procurarsi una doppia prescrizione ai fini dell'accesso alla tutela di cui si discute: una prescrizione da parte delle «competenti autorità sanitarie» e l'altra da parte dei «medico di assistenza primaria», in violazione dei principi di celerità ed economicità dell'azione amministrativa il cui rispetto chiaramente si impone nell'attuale situazione di emergenza sanitaria;

    inoltre, la medesima disposizione non specifica quali siano gli «organi medico-legali» e le competenti «autorità sanitarie» che dovrebbero, rispettivamente, certificare la condizione di rischio e prescrivere il periodo di assenza dal servizio;

    si è creato, dunque, un corto circuito che, fino ad oggi, nonostante le circolari diramate, ha reso la disposizione in esame inattuabile, impedendo ai lavoratori in condizione di fragilità di usufruire del beneficio previsto in loro favore dalla legge;

    le problematiche sopra esposte rimangono irrisolte e, anzi, appaiono aggravate in seguito all'emanazione del decreto-legge «Rilancio», il quale — in luogo che semplificare la procedura sopra descritta — ha stabilito all'articolo 83 che i lavoratori «maggiormente esposti al rischio di contagio» possano essere dichiarati inidonei alla mansione, con conseguente estromissione dal servizio senza diritto alla retribuzione;

    si pone, pertanto, l'esigenza di tutelare in maniera effettiva i lavoratori più fragili, correggendo le descritte criticità che, contraddittoriamente, ne accentuano il rischio di impoverimento e marginalizzazione dal mondo del lavoro,

impegna il Governo

a prorogare la vigenza delle disposizioni richiamate e semplificare la procedura di certificazione prevista dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sia nei riguardi dei lavoratori con disabilità grave, sia nei riguardi degli altri lavoratori a rischio, al fine di consentire loro di usufruire del periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero, con la garanzia che i relativi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporto.
9/2461-AR/147. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo interviene, tra l'altro, in materia di dispositivi di protezione individuale per i quali, ancora oggi, a oltre tre mesi dall'Inizio dell'emergenza, continuano a susseguirsi segnalazioni relative a carenze e ritardi negli approvvigionamenti;

    risulta, ad esempio, una situazione di conclamata carenza di mascherine nelle farmacie della Provincia di Monza e Brianza, determinata dal mancato arrivo delle forniture annunciate dal Governo centrale, a fronte della quale il Presidente del Codacons ha comunicato, negli scorsi giorni, la propria intenzione di presentare un esposto alla Procura della Repubblica;

    la situazione appare particolarmente delicata anche per quello che concerne i guanti in lattice monouso, i quali risultano carenti non solo nelle farmacie e negli scaffali dei supermercati, ma anche presso le strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, dove risiedono i soggetti maggiormente esposti al rischio di sviluppare le più gravi complicanze correlate all'infezione da COVID-19;

    i ritardi in questione, ormai cronici, sono intollerabili e mettono in grave pericolo la salute del personale e degli assistiti ricoverati presso le ridette strutture assistenziali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo, per superare definitivamente la problematica relativa alla carenza cronica di DPI nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre analoghe strutture – pubbliche e private – che erogano prestazioni in favore di anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.
9/2461-AR/148. Caffaratto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo, così come i molti altri che lo hanno preceduto, non prevede alcuna premialità in favore dei professionisti sanitari e sociosanitari impegnati in prima linea nell'ambito dell'emergenza COVID-19;

    dalle anticipazioni di stampa, sembrava che la questione in oggetto potesse effettivamente sbloccarsi con l'adozione del decreto-legge «Rilancio», la cui bozza iniziale prevedeva all'articolo 10 l'erogazione di un premio lordo di importo non superiore a 1.000 euro in favore del suddetto personale, finalizzato a remunerare la fondamentale attività da questo prestata in favore della collettività;

    la suddetta disposizione, tuttavia, è stata espunta dalla versione finale del decreto-legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale;

    è, quindi, tuttora attuale l'esigenza di riconoscere il premio di cui si discute in favore del personale sanitario e sociosanitario; premio in relazione al quale il Governo ha, peraltro, assunto uno specifico impegno in sede di esame del disegno di legge 2447, con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/02447-A/031, a prima firma dell'onorevole Garavaglia,

impegna il Governo

a dare seguito all'impegno assunto mediante l'approvazione dell'ordine del giorno indicato in premessa, prevedendo un consistente riconoscimento remunerativo in favore del personale sanitario e sociosanitario, appartenente a tutte le categorie, impegnato in prima linea nell'ambito dall'emergenza COVID-19.
9/2461-AR/149. Cestari, De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Murelli, Tomasi, Vanessa Cattoi, Alessandro Pagano.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo, pur occupandosi di medicina convenzionata, non prevede misure finalizzate a consolidare e rendere strutturale nel tempo l'avviato processo di dematerializzazione delle ricette mediche;

    al processo in questione è stato dato impulso, in via transitoria, con l'ordinanza del capo della protezione civile del 19 marzo 2020, la quale ha introdotto modalità alternative al promemoria cartaceo, con l'obiettivo di ridurre gli accessi presso gli studi medici e limitare – anche per tal via – le potenziali occasioni di contagio;

    più di recente, con nota del 14 maggio 2020, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno precisato l'ambito applicativo della suddetta ordinanza, chiarendo che sono prescrivibili con ricetta dematerializzata anche i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D, E della tabella dei medicinali e i medicinali con forte attività analgesica, previsti dall'allegato III-bis, per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, contrassegnati nella sezione A della tabella dei medicinali con (**);

    i passi in avanti che sono stati fatti sotto il profilo della dematerializzazione delle ricette mediche hanno garantito importanti vantaggi sia in termini di risparmio sia in termini di semplificazione degli adempimenti a carico degli assistiti, migliorando nel complesso l'efficienza del Servizio sanitario nazionale;

    ad avviso di chi scrive, la transizione verso la digitalizzazione in ambito sanitario non dovrebbe arrestarsi all'indomani dell'emergenza COVID-19; al contrario, le attuali procedure andrebbero recepite sul piano normativo e, se possibile, perfezionate in vista della loro implementazione stabile in ottica futura,

impegna il Governo

ad adottare adeguate iniziative normative nel quadro delle misure di semplificazione previste dal decreto per consolidare l'utilizzo della ricetta dematerializzata anche all'indomani dell'emergenza da COVID-19, ferma restando naturalmente l'esigenza di garantire il rispetto dei dati personali degli assistiti e delle particolari esigenze della fascia più anziana della popolazione, meno avvezza al l'utilizzo dei moderni sistemi di comunicazione.
9/2461-AR/150. Donina, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in titolo, pur occupandosi di lavoro, non prevede alcuna misura in favore dei genitori lavoratori che si trovano in situazione di difficoltà in conseguenza della sospensione delle scuole e dei servizi educativi dell'infanzia;

    il sistema delle agevolazioni rimane imperniato sui congedi retribuiti al 50 per cento e sul bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting, la cui misura risulta tuttavia inadeguata in rapporto alle esigenze dei lavoratori con figli;

    con riferimento, in particolare, al bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting si segnala che il suo importo è stato definito in appena 1.200 euro per un arco temporale di cinque mesi (dal 5 marzo al 31 luglio 2020), con conseguente riconoscimento di una cifra su base mensile pari a 240 euro che, naturalmente, non può adempiere alla funzione sostitutiva delle scuole e dei servizi educativi dell'infanzia per la quale è stata programmata e finalizzata;

    la situazione è ancora più delicata per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in specie quelli che hanno figli con disabilità, che hanno subito, in larga parte, la sospensione dei congedi ordinari nell'ambito dell'emergenza, in quanto erogatori di servizi essenziali;

    nei riguardi di tali lavoratori, è previsto un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting maggiorato di 2.000 euro che, tuttavia, nell'arco dei cinque mesi, non copre neppure la metà dello stipendio medio percepito da una baby sitter a tempo pieno;

    inoltre, gli importi sopra citati sono stati calcolati in misura fissa, senza prevedere maggiorazioni correlate al numero dei figli, doverose in base al principio di proporzionalità;

    stesso discorso vale, ovviamente, per il congedo retribuito al 50 per cento, il quale – laddove usufruibile – copre appena un quinto del periodo temporale al quale si riferisce (30 giorni su un totale di cinque mesi) e rimane, peraltro, incompatibile con la fruizione del bonus baby sitting sopra citato,

impegna il Governo:

   a potenziare le misure di sostegno attualmente previste in favore dei lavoratori con figli, disponendo un incremento consistente dei giorni di congedo retribuito e dell'indennità per l'acquisto dei servizi di baby sitting;

   ad incrementare ulteriormente il bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting previsto per il personale del settore sanitario e del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, tenendo in particolare considerazione le esigenze dei lavoratori che hanno figli con disabilità.
9/2461-AR/151. Sutto, Tateo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Murelli, Cavandoli, Gobbato.

   La Camera,

   premesso che:

    le misure previste dal decreto-legge in titolo sono finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi pandemica;

    a tale riguardo, si intende sottoporre all'attenzione del Governo l'iniziativa intrapresa dalla Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, la quale ha deliberato l'erogazione di una indennità in favore dei relativi iscritti che svolgono l'attività in regime di libera professione e che, nelle more dell'emergenza COVID-19, hanno subito un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento;

    l'indennità è erogabile per un periodo massimo di tre mesi, per un importo massimo di 1.000 euro mensili, è finanziata interamente dalla Fondazione ed è finalizzata a ristorare, nei limiti del possibile, gli iscritti maggiormente colpiti dagli effetti devastanti della crisi pandemica;

    a quanto consta, l'iniziativa in questione è stata ritualmente approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1984, n. 509 (cfr. il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28 aprile 2020);

    iniziative di questo tipo sopperiscono al carattere irrisorio degli aiuti previsti dal Governo in favore dei liberi professionisti, i quali sono stati considerati in maniera solo marginale nei decreti-legge Cura Italia e Liquidità per poi finire completamente esclusi e dimenticati dalle agevolazioni previste dal successivo decreto-legge «Rilancio»: niente contributi a fondo perduto, niente rimborso delle spese per acquisto DPI e niente indennità per i mesi di aprile e maggio;

    ci si attendeva, quindi, che il Governo sostenesse l'iniziativa in questione, quantomeno da un punto di vista fiscale, considerata l'importanza di garantire l'erogazione per intero delle suddette somme in favore dei relativi beneficiari;

    invece, non è stato fatto neppure questo: a quanto risulta dalle segnalazioni della Fondazione, in assenza di una previsione normativa ad hoc, che il Governo si è guardato bene dall'inserire, l'importo dell'indennità versata in favore dei professionisti è considerata reddito a tutti gli effetti e, conseguentemente, viene assoggettata a tassazione e ritenuta d'acconto;

    per ogni 1.000 euro destinati ai medici in difficoltà, dunque, ENPAM si vede costretta a trattenere la somma di 200 euro e a versarla allo Stato in qualità di sostituto di imposta;

    è evidente l'esigenza di rimuovere quanto prima questa inaccettabile tassa sulla solidarietà del tutto priva di fondamento da un punto di vista logico, morale e giuridico,

impegna il Governo

ad intervenire, con urgenza, al fine di garantire che gli importi erogati dall'Enpam e dagli altri enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei liberi professionisti colpiti dall'emergenza COVID-19 non siano computati ai fini della determinazione del reddito e, conseguentemente esentati da qualsiasi tipo di tassazione e/o ritenuta.
9/2461-AR/152. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza COVID-19 impone una rivalutazione degli istituti che ritardano, ingiustificatamente, l'entrata dei professionisti sanitari nel mondo del lavoro;

    in tale prospettiva, il Parlamento ha già approvato il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, stabilendo all'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che «il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo»;

    ad avviso degli scriventi, un provvedimento di analogo contenuto dovrebbe essere considerato anche nei riguardi degli altri professionisti sanitari e, sicuramente, per i veterinari e i farmacisti, per i quali le modalità con le quali vengono svolti gli esami di abilitazione non garantiscono un apporto significativo alla preparazione e non trovano conseguentemente una valida giustificazione sul piano sanitario e giuridico,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte a rendere abilitante all'esercizio delle professioni di veterinario e di farmacista il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in medicina veterinaria e in farmacia e farmacia industriale;

   a valutare l'opportunità di estendere il superamento dell'esame in questione anche per le altre professioni sanitarie, tenuto conto dell'esigenza di evitare distinzioni e rafforzare la sinergia tra le professioni stesse nel superiore interesse alla tutela della salute pubblica.
9/2461-AR/153. Foscolo, Latini, Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    i contratti conclusi dalle banche con la clientela al dettaglio, durante il periodo dell'emergenza (così come deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio scorso), hanno l'efficacia probatoria di cui all'art. 20, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica ordinaria, o con altro strumento idoneo;

    senza dubbio appare condivisibile la ratio ispiratrice della norma, ovvero l'intento di facilitare e semplificare la conclusione dei contratti bancari e finanziari, in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, in cui le relazioni economiche e contrattuali si svolgono esclusivamente in forma digitale;

    l'utilizzo degli strumenti tecnologici necessita di un approccio integrato, laddove il passaggio dal cartaceo al digitale implica non solo l'adozione di nuove metodologie, ma anche nuove modalità di gestione della documentazione e, soprattutto, una nuova concezione organizzativa. È tuttavia necessario che banche e intermediari finanziari adottino tutti gli accorgimenti idonei per arginare i rischi legati ad una modalità di conclusione contrattuale come quella delineata. Ciò soprattutto con riferimento al punto della conservazione con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità. Appare critico se tali circostanze possano derivare unilateralmente da una delle due parti contrattuali, e quindi essere affidate unicamente al contraente più forte, ovvero se tali elementi debbano emergere da circostanze oggettive ed univocamente apprezzabili,

impegna il Governo

al fine di tutelare i sottoscrittori di contratti approvati in periodo di emergenza, a prevedere disposizioni che consentano l'intervento della Consob, la quale, sentita la Banca d'Italia, possa prevedere con regolamento che, particolari tipi di contratto, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio un appropriato livello di garanzia.
9/2461-AR/154. Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

   La Camera,

   premesso che:

    in un'economia moderna la nascita, ma soprattutto la sopravvivenza, delle startup, delle nuove aziende, è fondamentale. È infatti provato che, in media, l'1 per cento delle startup più dinamiche sia responsabile della creazione del 40 per cento dei nuovi posti di lavoro complessivamente generati in un anno: un fattore che dovrebbe spingere i governi a far nascere nuove startup piuttosto che focalizzarsi sul salvataggio dei business tradizionali;

    queste evidenze dimostrano come la politica debba concentrarsi con attenzione sulla legislazione a favore delle startup. Negli Stati Uniti si stima che, ogni mese, 3 persone su 1.000 possano diventare imprenditori di successo; tuttavia, è necessario che le altre 997 persone lavorino duramente affinché quei 3 talenti vengano facilitati nella creazione di nuove aziende di successo;

    facilitare la nascita e la sopravvivenza della nuova impresa deve essere il mantra di una nazione: in particolare, dovrebbero essere prioritarie, nell'agenda del legislatore, tutte le politiche volte a semplificare l'esistenza di un'impresa;

    sono 10630 le startup innovative iscritte al Registro delle Imprese, in aumento dell'1,8 per cento rispetto al dato di giugno. E il valore della produzione ha sfiorato gli 1,2 miliardi di euro. Al 30 settembre 2019 sono 2.576 le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita, una crescita di 169 unità rispetto al dato registrato alla passata rilevazione (fine giugno 2019),

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di consentire per 12 mesi, alle start up innovative e alle PMI innovative, disciplinate dalle normative vigenti, di non vedersi revocate le aperture di credito, di proroga di prestiti non rateali e sospensione del pagamento delle rate sia in linea capitale sia interessi dei mutui e degli altri finanziamenti inclusi i canoni di leasing.
9/2461-AR/155. Bazzaro, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

   La Camera,

   premesso che:

    il credito commerciale è una forma di credito che, al contrario di quelle tradizionali, non viene erogata da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali: si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede all'azienda cliente. Di fatto, attraverso una dilazione di pagamento, il fornitore rinuncia alla disponibilità immediata di liquidità sostenendo quindi un costo che può configurarsi come un costo effettivo (ricorso al credito e conseguente pagamento degli interessi) o come un costo opportunità (impossibilità di utilizzare la liquidità per investimenti). L'azienda accetta di offrire una dilazione di pagamento, sostenendo di fatto un rischio, al fine di conseguire un vantaggio competitivo sui competitor;

    la gestione dei crediti commerciali è un'attività tanto importante quanto complessa per la maggior parte delle aziende italiane. Infatti, i crediti commerciali rappresentano il 23 per cento del loro fatturato complessivo ed il 43 per cento delle vendite viene fatto a credito;

    il credito commerciale è un tipo di credito che, al contrario di quelli tradizionali, non viene erogato da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali/industriali. Si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede ad un'azienda cliente;

    le aziende fornitrici offrono questo servizio, pur esponendosi al rischio di un mancato pagamento, per diverse ragioni. Prima tra tutte, il pagamento differito è una forma di garanzia nei confronti del compratore che, nel caso di prodotti difettosi, non pagherà una parte del debito. Inoltre, in un contesto dove il canale bancario concede sempre meno prestiti, i crediti commerciali permettono di incrementare i ricavi limitando la propria esposizione finanziaria;

    il 77,6 per cento dei fornitori italiani intervistati ha segnalato che spesso ci sono ritardi nel pagamento causati dalla carenza di liquidità. Si tratta di una percentuale ben al di sopra della media dell'Europa Occidentale (52,6 per cento),

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di potenziare ed estendere le possibilità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento su operazioni finanziarie che includano anche dilazioni concesse su crediti commerciali, al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale del Paese.
9/2461-AR/156. Moschioni, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

   La camera,

   premesso che:

    secondo le previsioni economiche della Commissione europea aggiornate a maggio, l'economia dell'Ue 27 dovrebbe contrarsi del –7,4 per cento nel 2020 e crescere del +6,1 per cento nel 2021. Previsioni che sono state riviste al ribasso di ben 9 punti percentuali rispetto a quelle formulate nell'autunno 2019;

    le misure legate al lockdown hanno frenato improvvisamente i consumi privati italiani, previsti in calo del –10,9 per cento nel 2020 e in ripresa nel 2021 (+7,3 per cento);

    il crollo della domanda e l'elevata incertezza si accompagneranno a un forte calo degli investimenti, pari al –14,2 per cento nel 2020 e un rimbalzo del +13,0 per cento nel 2021;

    il contributo dell'export, dopo una forte flessione nell'anno in corso (-13,0 per cento), tornerà positivo nel 2021 (+10,5 per cento) in linea con l'andamento del commercio mondiale;

    nei settori non alimentari (abbigliamento, bricolage, sport, profumerie, mobili e arredamento e altri), si sono registrati, cali del fatturato del 25-30 per cento a livello nazionale, con punte nelle Regioni più coinvolte, come la Lombardia, che superano il 50 per cento,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di ulteriore iniezione di liquidità per le imprese nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa sia stata danneggiata in conseguenza dell'emergenza COVID-19, prevedendo nel primo provvedimento utile nuovi ed ulteriori misure di sostegno.
9/2461-AR/157. Giglio Vigna, Caparvi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

   La Camera,

   premesso che:

    la provincia di Bergamo rappresenta il territorio che, anche a livello internazionale, ha dovuto pagare il prezzo più alto in termini di vite umane a causa della pandemia da COVID-19. Le più attente e recenti rilevazioni hanno stabilito che, a differenza dei dati forniti dal Dipartimento della Protezione civile secondo cui le stime dei deceduti si attestavano attorno alle duemila unità, il numero delle vittime da COVID-19 nella suddetta area geografica è pari a quasi cinquemila;

    le immagini di carri dell'esercito che sfilano nella notte per le strade di Bergamo, diretti ai luoghi per la cremazione, resteranno certamente impressi nella memoria dei cittadini;

    tale situazione è divenuta paradossale nella sua tragicità nel momento in cui i familiari delle vittime, oltre a non aver avuto la possibilità di svolgere un'adeguata cerimonia funebre, hanno ricevuto le fatture per i costi di trasporto fuori Regione delle salme dei propri cari inviate per la cremazione;

    la possibilità che tali spese debbano essere poste a carico delle famiglie bergamasche rappresenterebbe un eccessivo ed ingiustificato accanimento nei loro confronti e dimostrerebbe la totale assenza di sostegno economico da parte dello Stato in un periodo storico così difficile,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un apposito fondo per il 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea, al fine di garantire misure di sostegno ai familiari delle vittime da COVID-19 nella provincia di Bergamo per far fronte ai costi di cremazione sostenuti. La concessione della suddetta garanzia potrebbe essere individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle Aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della Protezione Civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
9/2461-AR/158. Invernizzi, Frassini, Belotti, Ribolla.

   La Camera,

   premesso che:

    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere economicamente le Amministrazioni locali e, di conseguenza, alleggerire anche le famiglie e le imprese dei relativi territori;

    nell'attuale periodo di crisi, le Amministrazioni locali avranno indubbiamente subito una grossa riduzione delle entrate legate ad alcuni tributi comunali, come, ad esempio, l'imposta di soggiorno, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, i ricavi legati ai parcheggi a pagamento, le sanzioni del Codice della strada. La copertura di tali mancati introiti difficilmente potrà essere assicurata da manovre governative in grado di determinare l'aumento dei trasferimenti statali, lasciando così le amministrazioni locali in gravi difficoltà per coprire le spese correnti fisse e, soprattutto, le spese necessarie per far ripartire adeguatamente i territori al termine di questa emergenza;

    l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero in parte corrente esclusivamente per spese connesse all'emergenza in corso si è, infatti, dimostrato, incapace di fornire le necessarie risorse economiche, per di più implicando l'attesa di provvedimenti statali di rifinanziamento dei trasferimenti;

    l'ipotesi avanzata, invece, non determinerebbe alcun onere per lo Stato centrale e permetterebbe a tutte le Amministrazioni di affrontare l'emergenza in maniera dignitosa, garantendo una concreta e adeguata ripartenza,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'utilizzo da parte degli Enti locali dell'avanzo di amministrazione per fronteggiare tutte le spese correnti e le minori entrate derivanti dall'emergenza sanitaria in atto.
9/2461-AR/159. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo, al Capo II, contiene speciali disposizioni per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19; in particolare, all'articolo 11, si dispone per tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che abbiano avuto inizio a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva;

    già l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 aveva stabilito che nei confronti dei soggetti che erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa nei comuni ricadenti nella c.d. zona rossa venivano sospesi «i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva»;

    in considerazione della progressiva espansione dell'epidemia, dapprima sono state rimodulate le aree di intervento (DPCM 8 marzo 2020) e, successivamente, sono state estese le misure emergenziali di contenimento a tutto il territorio nazionale (DPCM 9 marzo 2020); la legislazione d'urgenza che ne è seguita (decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11) non aveva però apportato alcuna modifica al comma 5 dell'articolo 10 sopra citato decreto, occupandosi in via prevalente di questioni giudiziarie procedurali e problematiche afferenti al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dagli organi competenti;

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), all'articolo 56, comma 2, sono state proposte da parte della Lega modifiche emendative al fine di implementate le misure di sostegno finanziario per le piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19; in particolare, per le emissioni di assegni bancari di garanzia, si chiedeva la sospensione degli adempimenti di versamento per difetto di provvista nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020. La sospensione, inoltre, non avrebbe comportato le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386;

    predette proposte emendative, purtroppo, non hanno trovato riscontro favorevole; nel mentre, il Governo è intervenuto con la disposizione recata all'articolo 11 per presente decreto-legge in conversione;

    indubbiamente il termine di sospensione al 30 aprile – in un provvedimento già emanato con ritardo, ed ancora in iter istruttorio di conversione in legge – era limitativo e inefficace; inoltre, anche la modifica apportata in corso di esame in sede referente, che di fatto proroga di soli quattro mesi non appare né risolutiva, né agevolativa;

    pertanto, con riguardo agli effetti della sospensione disposta dal decreto-legge in esame, sembrava opportuno prorogare ulteriormente al 31 dicembre le disposizioni ivi contenute, soprattutto per garantire una coerente interpretazione circa la temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno che, in queste settimane soprattutto, ha determinato azioni esecutive da parte di banche e istituti di credito a carico degli imprenditori,

impegna il Governo

a prevedere, nei provvedimenti di prossima emanazione, una specifica attenzione alle misure di cui in premessa, al fine di tutelare distorsioni applicative nel caso in cui i protesti siano stati pubblicati ma non ancora cancellati d'ufficio dal registro giudiziario, così come la banca, nel caso in cui sia stata inviata la segnalazione alla Centrale d'Allarme Interbancaria, dovrà provvedere alla cancellazione degli stessi dagli archivi informatici.
9/2461-AR/160. Furgiuele, Di Muro, Foscolo, Potenti, Zicchieri.

   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale quadro emergenziale così come rappresentato incide non solo sul settore sanitario, ma anche su quello sociale, economico e occupazionale del nostro Paese;

    gli enti territoriali – soprattutto i Comuni – si trovano ad affrontare e sostenere situazioni di difficoltà economica, indigenza e di emarginazione che, purtroppo, non sono tardate a manifestarsi nell'ultimo periodo. Le inevitabili ripercussioni nei territori, quindi, pongono delle responsabilità civiche e delle azioni di solidarietà sociale che vanno fortemente incentivate nonché promosse in qualsiasi forma applicativa;

    l'aiuto donativo delle Fondazioni bancarie potrebbe, pertanto, aiutare molti amministratori locali a compensare la carenza dei trasferimenti da parte dello Stato ai Comuni – già ampiamente assorbiti dalle azioni di promozione sociale e collettiva accresciute negli ultimi mesi – per aiutare la popolazione residente che si trova in dimostrabile stato di necessità economica a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    negli anni le Fondazioni di origine bancaria hanno contribuito al progresso sociale delle nostre comunità, ivi incluse il sostegno alle iniziative istituzionali e associative: non solo per le risorse erogate ma anche per la buona innovazione sociale che si è sperimentata, fattori su cui le nostre comunità devono poter contare nel prossimo futuro,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative per il coinvolgimento attivo delle fondazioni di origine bancaria quali donatori su base volontaria al fine di favorire e sostenere gli enti locali nelle loro azioni di associazionismo, volontariato e donazione al tessuto economico e sociale purtroppo già gravemente danneggiato dall'emergenza da COVID-19.
9/2461-AR/161. Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, al fine contenere le ricadute economiche e sociali determinatesi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dedica l'intero Titolo IV ad una serie di misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie ed imprese prevedendo, tra l'altro, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, e del relativo versamento dell'Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti;

    pur apprezzando lo sforzo di intraprendere specifiche disposizioni per aiutare le imprese in carenza di liquidità, ha tralasciato di approfondimento numerosi e consequenziali effetti generati dalle misure contenitive delle attività quotidiane lavorative di molti professionisti;

    in particolare, fortissime preoccupazioni sono state manifestate dal comparto dello spettacolo, iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), molti dei quali con redditi annuali che non superano i 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento;

    oltretutto, visto che la qualificazione giuridica di tali proventi non pare esservi un orientamento consolidato e univoco in materia: ovvero, se da un lato, in quanto crediti pecuniari, non appaiono configurabili alla stregua di stipendi, salari o altre indennità da rapporto di lavoro o di impiego, con conseguente esclusione delle limitazioni di pignorabilità previste per legge, restano perfettamente e interamente pignorabili presso terzi ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore;

    il serio e concreto rischio che l'attivazione delle procedure esecutive nei confronti di suddetti soggetti rischierebbe di far trovare molti giovani professionisti in difficoltà economiche di sostentamento da beni di prima necessità,

impegna il Governo

ad adottare, già nel prossimo provvedimento utile, disposizioni urgenti e derogatorie che dispongano l'impignorabilità dei crediti pecuniari, quantomeno con riferimento alle posizioni debitorie che i soggetti in questione assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate, così da poter limitare gli eventuali pignoramenti e consentire la sopravvivenza di una categoria troppo spesso dimenticata dalle strategie di intervento pubblico.
9/2461-AR/162. Racchella, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Sasso.

   La Camera,

   premesso che:

    a seguito delle necessarie misure adottate per il contenimento della pandemia, le imprese e le attività commerciali si sono trovate a dover fronteggiare i mancati incassi nonché una contrazione del reddito percepito e ad esso correlato;

    il provvedimento in esame, pur sforzandosi di affrontare la pluralità di conseguenze indotte e riconducibili al lockdown di contenimento da contagio, ho lo scopo di dare maggiore liquidità alle imprese, visto che sono state senza dubbio uno dei settori più duramente colpiti dall'emergenza sanitaria;

    già in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», era stata proposta una modifica emendativa che esonerasse dal pagamento delle imposte municipali i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 qualora il proprietario avesse subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.

    il sistema delle imprese si trova ad affrontare un momento cruciale che segnerà il destino di numerosi imprenditori e lavoratori per molti mesi a venire;

    ad oggi, sono stati esonerati dal pagamento dell'imposta municipale gli immobili del settore turistico mentre per gli altri rimane vigente e prossima la scadenza del prossimo 16 giugno,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, fin dal prossimo provvedimento utile, finalizzata a prevedere l'esenzione IMU per tutti gli immobili strumentali delle imprese – senza distinzione alcuna – per l'intero periodo di chiusura forzata dell'attività.
9/2461-AR/163. Turri, Paternoster, Covolo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo, al Capo IV, contiene speciali disposizioni fiscali e contabili per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da COVID-19;

    a seguito delle necessarie misure di contenimento migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di liquidità, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

    sebbene discutibile nel merito, la semplice proroga di taluni versamenti e adempimenti fiscali appare non sufficiente e risolutiva per una categoria di professionisti che ha visto crescere esponenzialmente la tassazione a loro carico nell'ultimo anno;

    in particolare, a seguito delle innovazioni normative della Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160 del 2019) che, pur mantenendo in vigore la tassa unica (cosiddetta flat tax) al 15 per cento per le partite Iva il cui fatturato non superi i 65 mila euro annui, ha di fatto provocato due evidenti circostanze, ovvero la riduzione dei beneficiari dal regime agevolativo, e scoraggiato altrettanti dalla fruizione della tassa unica;

    ancor più grave, è la decisione del Governo di aver abolito la disposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 che istituiva, a decorrere da quest'anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con redditi compresi tra 65.001 euro e 100 mila euro, un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l'aliquota del 20 per cento;

    a riprova della miope e mancata scelta in ordine economico, fiscale e tributario presa da questo Governo, è la diffusione in questi giorni dei dati sulle nuove aperture di partite Iva, una contrazione palese e allarmante dei numeri; infatti, nei primi tre mesi del 2020 sono state aperte 158.740 nuove partite Iva ed il confronto con il corrispondente periodo dello scorso anno registra una flessione del 19,7 per cento. Per gennaio e febbraio, quindi prima dell'emergenza epidemiologica, la diminuzione di nuove aperture pari all'8 per cento, è imputabile alle restrizioni del governo sul regime della flat tax al 15 per cento,

impegna il Governo

a riconsiderare, al netto delle posizioni ideologiche che hanno ispirato le scelte testé descritte, la reintroduzione nel primo provvedimento d'urgenza utile dell'estensione del regime agevolativo per le partite IVA con fatturato fino a 100.000 euro prevedendo, al contempo, un'aliquota del 20 per cento sulla parte eccedente, e l'estensione ai redditi da lavoro dipendente (cosiddetta «flat tax per le famiglie»), proponendo un'imposta con aliquota al 15 per cento, al fine di garantire maggiore liquidità anche attraverso la riduzione della pressione fiscale.
9/2461-AR/164. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Ribolla.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo, al Capo IV, Misure fiscali e contabili, contiene speciali disposizioni al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito per assicurare lo sviluppo delle micro imprese;

    l'impatto della pandemia, e il relativo blocco delle attività su tutto il territorio nazionale, sta avendo effetti drammatici sia sull'aspetto economico che organizzativo delle singole imprese;

    molte aziende, infatti, stanno affrontando ingenti spese per garantire il sano e ordinato ritorno alla normalità nell'ambiente di lavoro;

    sebbene in attuazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto «Cura Italia» sia stato stabilito il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale, le spese finora affrontate dalle imprese sono state quindi ingenti, ragion per cui è correlata e giustificata maggiore liquidità alle imprese;

    a tal proposito, sono stati ammissibili al rimborso le spese, non inferiori a 500 euro, sostenute dalle imprese successivamente al 17 marzo 2020 per l'acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche abbiano rispettato tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa; il rimborso è stato concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro;

    la procedura di suddetto rimborso è avvenuta con il sistema del click day: il giorno fissato per iniziare a prenotare i contributi era l'11 maggio. Sebbene la scadenza per inoltrare richiesta fosse il 18 maggio, il giorno stesso, nel giro di un'ora era già esaurito il Fondo messo a disposizione, facendo beneficiare così poco più di 3.000 aziende;

    l'esperienza dimostra, pertanto, l'irrisoria somma messa a disposizione del Fondo per il rimborso dell'acquisto dei DPI,

impegna il Governo

a rivedere gli strumenti finora messi in atto a rimborso delle spese sostenute dalle imprese dovute per garantire tutte quelle protezioni idonee per la tutela degli ambienti di lavoro, prevedendo nuove e ulteriori misure specifiche a favore delle imprese stesse.
9/2461-AR/165. Morrone, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese;

   premesso che:

    uno dei pilastri del provvedimento in esame consiste nella disposizione di misure a sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese tramite il sistema bancario e l'utilizzo del Fondo centrale di garanzia;

    dalle prime attuazioni delle presenti disposizioni di erogazione del credito si sono registrati alcuni ritardi e difficoltà applicative; a riprova di ciò, è dovuta intervenire l'Associazione bancaria italiana con una propria Circolare interpretativa poiché le norme contenute nel decreto erano – e rimangono – poco chiare e incoerenti;

    in particolare, alcune banche hanno inserito clausole e condizioni contro legem; ad esempio, diversi istituti hanno fatto una valutazione sul merito creditizio, inoltre, è stato registrato che parte dell'erogazione veniva usata per sanare posizioni pregresse e sofferenti, in alcuni casi con esplicite note nei siti aziendali;

    la valutazione del merito creditizio non è necessaria per avere la garanzia del fondo, pur tuttavia non è espressamente specificato nel combinato disposto di cui all'articolo 13 del presente decreto;

    in fase in sede di esame in commissione referente sono state proposte da parte della Lega modifiche emendative al fine specificare questo vulnus normativo proprio al fine di tutelare i potenziali beneficiari ed impedire che la banca richieda il merito di credito, o qualsiasi altra valutazione ritenga utile,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso i prossimi interventi normativi, tutte le misure necessarie affinché le banche e gli istituti di credito non solo facilitino al massimo i pagamenti di tutte le somme cui viene richiesta garanzia, ma sia vietata qualsiasi valutazione del merito in allegato all'istruttoria presentata.
9/2461-AR/166. Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Latini, Zicchieri.

   La Camera,

    in sede di esame del decreto-legge n. 23/2020;

   premesso che:

    con i decreti c.d. Cura Italia e Liquidità il Governo ha inteso intervenire a sostegno dell'economia del Paese, nel tentativo di fornire alle imprese strumenti per fronteggiare le conseguenze sul piano finanziario dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    tali interventi sembrano – ad oggi – non aver prodotto gli effetti sperati e molte perplessità hanno suscitato per quanto concerne l'esclusione dall'accesso al credito di oltre la metà delle imprese richiedenti, l'inaccessibilità alla moratoria sui finanziamenti, la complessità delle procedure, ed altre criticità;

    in particolare, la misura rivolta alle micro, piccole e medie imprese, ma anche ai professionisti ed alle ditte individuali operanti sul territorio italiano ed appartenenti ad ogni settore, a favore dei quali è stata prevista una moratoria che consente la sospensione di talune scadenze nel rapporto con l'istituto di credito, ha una scadenza temporale fissata al 30 settembre prossimo, il che preoccupa non molto presagendo una batosta proprio nel momento in cui le attività potrebbero essersi riprese in termini di ricavi e fatturato;

    peraltro la moratoria in esame non riguarda tutte le scadenze debitorie contratte dalle Pmi, ma soltanto le obbligazioni assunte nei confronti del sistema creditizio, quali banche e intermediari finanziari,

impegna il Governo

a contemplare attraverso ulteriori iniziative normative una proroga temporale della moratoria di cui in premessa a fine anno, in ragione della persistenza della situazione di lockdown per molte attività.
9/2461-AR/167. Zicchieri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

   La Camera,

   esaminato il decreto-legge n. 23 del 2020, con particolare riguardo alle misure in materia di sospensione di termini processuali e amministrativi;

   premesso che:

    preso atto delle finalità perseguite dall'articolo 36, che proroga fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali, previsti dall'art. 83 del Cura Italia;

    ricordato che il citato articolo 83 del decreto-legge Cura Italia aveva disposto dal 9 marzo al 15 aprile il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1), con le eccezioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, nonché la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), e dunque anche per la proposizione dei relativi atti introduttivi, sempre con le eccezioni previste dal comma 3 dell'articolo 83;

   considerato, dunque, che, con la proroga della fase emergenziale fino all'11 maggio, il comma 1 dell'articolo 36 menzionato ha posticipato anche l'avvio della seconda fase, nella quale spetta ora ai capi degli uffici giudiziari adottare misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e i contatti ravvicinati tra le persone.

    constatato che tali rinvii hanno di fatto creato non solo una emergenza sanitaria ed economica, bensì anche il pregiudizio dei diritti processuali e del diritto, giacché la delega ai singoli Capi degli uffici giudiziari ha prodotto, come inevitabile conseguenza, il risultato di una miriade di provvedimenti per la gestione della fase 2 diversa per ogni ufficio e innumerevoli rinvii;

    rilevato, peraltro, che, ad oramai tre mesi dall'inizio della fase emergenziale, non è ancora contemplata la piena ripresa dell'attività giudiziaria, pur dinanzi alla ripresa, dal 12 maggio scorso, della decorrenza dei termini processuali;

    ritenuto peraltro illogico il mancato coordinamento di tale ripresa della decorrenza dei termini processuali con un eventuale ripresa in presenza del personale amministrativo giudiziario, ancora oggi in modalità di lavoro agile per effetto di circolari e direttive ministeriali, sebbene tali formule lavorative nei casi di specie non consentano l'espletamento di alcuna attività;

    accertato, pertanto, che cancellerie e segreterie continuano ad essere inaccessibili, con conseguente criticità per i difensori di rispettare i termini processuali, e riscontrato, altresì, gravi ritardi nell'evadere le richieste di iscrizione a ruolo dei procedimenti, inclusi quelli a carattere d'urgenza,

impegna il Governo:

   ad attivarsi per una piena e completa ripresa dell'attività giudiziaria, anche col rientro in presenza del personale amministrativo-giudiziario;

   ad adottare linee guida univoche per tutti gli uffici giudiziari delle misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari.
9/2461-AR/168. Tateo, Bisa, Cavandoli, Furgiuele.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 36 dispone la proroga dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale amministrativa, contabile e militare;

    il legislatore europeo, per mezzo del Regolamento Ue 2016/679 (c.d. GDPR), oltre ad introdurre nuovi principi, adempimenti e meccanismi di gestione in merito al trattamento dei dati personali applicabili su tutto il territorio dell'Unione europea, ha previsto, a carico delle imprese che pongano in essere violazioni del Regolamento stesso a vario titolo, ingenti sanzioni di natura amministrativa; Se per la fase successiva all'entrata in vigore del GDPR, non sussistono particolari dubbi interpretativi in merito all'applicabilità delle sanzioni, il discorso muta considerevolmente con riferimento alle violazioni del «vecchio» Codice della privacy (il decreto legislativo. n. 196 del 2003 nella sua originaria formulazione) poste in essere prima del 25 maggio 2018. A tal proposito, lo stesso legislatore italiano si è preoccupato di prevedere una disposizione specifica riservata ai procedimenti già instaurati e di configurare, con ciò, un meccanismo di definizione agevolata degli stessi. A norma dell'articolo 18, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2018, infatti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, legge 24 novembre 1981, n. 689 (che, per i pagamenti di sanzioni in misura ridotta prescrive una riduzione «pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa»), per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti «è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale» da effettuarsi entro novanta giorni. Si tratta, nello specifico, di una vera e propria oblazione amministrativa – che consente al soggetto interessato, su base esclusivamente volontaristica, di bloccare in itinere il procedimento sanzionatorio;

    la legittimazione attiva ad usufruire della procedura in questione riguarderebbe, quindi per l'Autorità Garante, i soli contravventori che abbiano ricevuto, prima del 25 maggio 2018, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata ex articolo 18 della legge n. 689 del 1981;

    appare evidente la necessità che la norma prevedesse in origine un qualche avviso ai soggetti destinatari della sanzione, in modo da avvisarli che, in mancanza di una loro opposizione alla stessa, ne sarebbe conseguita l'ordinanza ingiunzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire fino al 31/12/2020 la facoltà di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 101 del 2018 anche per i procedimenti in corso dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 101 del 2018, dandone opportuna comunicazione ai soggetti nei cui confronti è pendente il procedimento amministrativo sanzionatorio.
9/2461-AR/169. Pretto.

   La Camera,

   premesso che:

    secondo l'esito di un'indagine condotta dalla Commissione di inchiesta parlamentare sul sistema creditizio, il decreto-legge all'esame non ha prodotto gli effetti sperati e la tanto declamata massiccia iniezione di liquidità che il provvedimento avrebbe dovuto dare al nostro sistema imprenditoriale di fatto non c'è stata;

    stando al predetto report a fronte di 544.411 domande presentate dagli imprenditori per ottenere il prestito fino a 25 mila euro – innalzato dall'esame in sedere referente a euro 30 mila – soltanto 287.590 sono state accolte ed erogate, pari al 52,8 per cento;

    causa le complesse procedure da espletare e la scelta, per moltepiccole e medie imprese, di non indebitarsi ulteriormente dinanzi all'incognita della ripresa economica e della possibilità di permanenza in vita dell'attività, nei fatti le misure recate dal provvedimento all'esame ad oggi si sono rivelate un flop;

    invero, sarebbero stati auspicabili anche interventi di minor enfasi ma che comunque, nel loro piccolo, rappresentano un contributo alla riduzione della pressione fiscale su imprese e partite IVA e, al contempo, liberano maggiore liquidità;

    tra questi, si evidenzia, ad esempio, l'imposta di bollo attualmente dovuta per tutte le tipologie di conti correnti bancari (vincolati o meno), per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio, la cui cifra ammonta a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per le aziende, le imprese e i titolari di partita IVA;

    come specificato dall'Agenzia dell'entrate, l'imposta di bollo si applica a estratti di conti correnti, rendiconti dei libretti di risparmio, comunicazioni periodiche dei prodotti finanziari, rapporti tra enti gestori e fondazioni bancarie;

    l'imposta è dovuta da tutti i titolari di conto corrente che sul proprio conto hanno una giacenza superiore ai 5 mila euro,

impegna il Governo

a considerare la sospensione temporanea, fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della connessa crisi economica, dell'imposta di bollo di cui in premessa, ed introdurla tempestivamente nel primo provvedimento utile.
9/2461-AR/170. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Colla, Covolo, Galli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Piastra, Pettazzi, Tarantino.

   La Camera,

   permesso che:

    vagliate le finalità del provvedimento all'esame di dare una iniezione di liquidità alle imprese in crisi a causa del blocco delle attività attuato per contrastare la diffusione ed il contagio del COVID-19;

    ritenute tali misure insufficienti rispetto alla reale e concreta esigenza di una massiccia immissione di liquidità direttamente nel tessuto produttivo e imprenditoriale;

    considerato che, come rilevato anche a mezzo stampa da Italia Oggi dello scorso 30 aprile sono a rischio transazioni commerciali tra le imprese per 250 miliardi di euro l'anno e che le imprese tendono a non pagare i fornitori;

    valutato fondamentale un intervento di finanziamento specifico per erogare liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente,

impegna il Governo

ad intervenire con misure di sostegno ad hoc per la catena delle forniture.
9/2461-AR/171. Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

   La Camera,

   premesso che:

    il cosiddetto decreto Cura Italia ha previsto speciali misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro nonché le modalità precauzionali anti contagio;

    nello specifico, in attuazione dell'articolo 43, comma 1, è stato disposto il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale;

    sono ammissibili al rimborso le spese, non inferiori a 500 euro, sostenute dalle imprese successivamente al 17 marzo 2020 per l'acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettino tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa; il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro;

    nel Bando per l'accesso al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei DPI, al punto 6.1 sono individuati quali beneficiari «tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridico, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato»;

    sul sito internet invitalia.it è stato altresì pubblicato, un facsimile, la domanda di rimborso; in particolare, è da notare, che al punto 6 della predetta si richiede che il legale rappresentante dell'impresa attesti – nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo n. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e quindi assumendo le «responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» – anche i requisiti dimensionali dell'impresa di riferimento secondo la classificazione contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

    a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della succitata Raccomandazione è previsto: «Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 per cento del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente»: ne consegue che le imprese con almeno il 25 per cento di capitale pubblico risulterebbero di fatto impossibilitate a presentare la domanda di finanziamento previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

    ritenuto che:

    sussiste un'incoerenza tra quanto scritto dalla domanda di rimborso e la normativa vigente, nonché dal Bando dispositivo, che rischia di ingenerare dubbi interpretati e di escludere di fatto le imprese a partecipazione statale dal rimborso ivi previsto, intaccandone la liquidità a disposizione,

impegna il Governo

ad intervenire con una interpretazione di merito – eventualmente con una revisione del modulo in facsimile – al fine di chiarire la platea di beneficiari ai rimborsi per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale.
9/2461-AR/172. Patelli.

   La Camera,

   premesso che:

    la categoria degli autoservizi e del noleggio bus interessa 7.000 aziende che garantiscono 30.000 posti di lavoro che diventano 50.000 in alta stagione, con un fatturato di circa 3 miliardi di euro a cui va aggiunto un indotto importante, tra carburante, riparazioni, pedaggi autostradali, tasse d'ingresso nei grandi centri e altro;

    solo per il carburante le ditte di autoservizi consumano circa 450 milioni di litri di gasolio con un'entrata per l'erario di circa 270 milioni di euro;

    alle tasse sui carburanti vanno aggiunti ulteriori 100 milioni di euro non incassati direttamente dalle amministrazioni comunali attraverso i tickets bus;

    le aziende di noleggio bus e gli autonoleggi da tre mesi hanno i loro mezzi parcheggiati in rimessa e senza una prospettiva di ripresa finché non torneranno i turisti, le gite scolastiche e i tour organizzati;

   visto che:

    la prospettiva è di una possibile ripresa nella primavera 2021, è fondamentale mettere in campo degli interventi a sostegno di decine di migliaia di famiglie che vivono sugli autoservizi privati;

    nei vari decreti per l'emergenza COVID-19 a sostegno delle varie categorie produttive non è stato previsto alcun intervento specifico per il settore dell'autonoleggio e dei bus turistici;

    per le aziende del settore, la lunga e incerta prospettiva di ripartenza dell'attività, rende estremamente difficile ottenere liquidità dalle banche con il conseguente rischio che possano diventare «prede» della criminalità organizzata, attraverso l'usura o addirittura l'acquisizione, non avendo certo mafia, camorra e 'ndrangheta problemi di liquidità;

   considerato che:

    alla ripresa delle scuole il trasporto pubblico locale dovrà essere potenziato per poter garantire il distanziamento sui bus,

impegna il Governo:

   ad istituire un fondo dedicato al settore dell'autonoleggio e degli autoservizi per assicurare la liquidità e permettere a questa categoria di resistere fino al prossimo anno;

   a includere il comparto autonoleggio e bus turistici nel prossimo «decreto turismo» e che le imprese private siano usate per integrare il trasporto pubblico locale fino al ritorno alla normalità.
9/2461-AR/173. Belotti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo 11 del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

    dall'analisi fatta sul retail italiano emerge come l'intero comparto sia destinato a perdere in un anno tra il 15 per cento ed il 25 per cento mentre verosimilmente si ipotizza una crescita del 20 per cento del mercato «online» che penalizzerà ulteriormente i negozi fisici, «costretti ad abbassare le saracinesche»: le vendite «reali» e non virtuali della primavera/estate 2020 rischiano di avere un calo del 65 per cento e del 40 per cento per l'autunno inverno, con il pericolo concreto che la merce resti in magazzino, le cosiddette rimanenze, cioè milioni di euro completamente fermi: tra 16 per cento ed il 21 per cento per un «top store», il 40 per cento per «middle store» e per uno «store indipendente» fino al 55 per cento (https://www.confesercenti.it/bloR/coronavirus-miceli-confesercenti-catania-le-imprese-del-settore-moda-rischiano-il-collasso/);

    gli esercenti che operano nel settore della vendita, soprattutto dell'abbigliamento al dettaglio, vivono di stagionalità e la chiusura totale dei negozi per un periodo di più di tre mesi, comporterà la perdita di gran parte della vendita del prodotto primaverile, per non parlare poi di tutti quei prodotti legati alle cerimonie che generalmente rappresentano una delle voci più redditizie dell'intero anno contabile;

    nel commercio al dettaglio di carattere stagionale (oltre che all'abbigliamento si pensi anche ai negozi di attrezzature sportive o a quelli che vendono prodotti per la persona) le giacenze delle merci sono invendibili e i titolari dei negozi, senza un'immediata liquidità da parte degli istituti bancari a causa delle complesse procedure di accesso ai finanziamenti stanziati dal Governo, non sono riusciti a far fronte al pagamento delle utenze, dei canoni di locazione e agli impegni assunti con i fornitori, e hanno preferito non riaprire l'attività per evitare il fallimento (https://www.genova24.it/202Q/04/coronavirus-merce-invenduta-e-debiti-settore-dellabbigliamento-in-ginocchio-233621/). Sarebbe pertanto utile un vero piano di sostegno e rilancio del retali, prevedendo risorse a fondo perduto e misure anche di natura fiscale più specifiche, che consentano tra l'altro la compensazione delle perdite da svalutazione a merce di magazzino generata da mancate conferme degli ordini di acquisto,

impegna il Governo

ad individuare misure che supportino la ripresa del settore retali, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVlD-19, prevedendo per le motivazioni illustrate in premessa risorse a fondo perduto ed eventuali agevolazioni di natura fiscale che compensino le perdite subite dagli esercenti per la svalutazione della merce stagionale invenduta.
9/2461-AR/174. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

    da un report del mese di maggio di Confindustria («Congiuntura flash») emerge una pesante revisione al ribasso della situazione economica del Paese. I fattori che hanno accentuato la già profonda caduta del PIL attesa nel 2020 (-9,6 per cento, dal -6,0 per cento previsto dal CSC il 31 marzo) sono, da un lato, il prolungamento per decreto dal 13 aprile al 4 maggio, con poche eccezioni, della chiusura parziale dell'attività economica in Italia, dall'altro, il forte calo della domanda domestica ed estera che frena anche l'attività delle imprese autorizzate a riaprire;

    l'incertezza sui tempi dell'effettiva fine dell'emergenza sanitaria, gli stock di invenduto e l'assenza di liquidità dovuta al crollo dei fatturati rappresentano per molte imprese ostacoli che inibiscono, nel breve-medio periodo, le decisioni di investimento e talvolta la scelta stessa di riavviare l'attività; a ciò si aggiunga che molte imprese nei prossimi mesi dovranno far fronte alle scadenze fiscali, ad oggi solo prorogate, e ai costi di una riapertura che si preannuncia tutta in salita senza alcuna garanzia sulla reale ripresa della domanda del mercato;

    come evidenziato anche dalla Banca d'Italia le risorse che il Paese prenderà in prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti più colpiti, con misure di carattere temporaneo che garantiscano una immediata liquidità per affrontare la ripartenza;

    a tale scopo una misura che diverse categorie di imprenditori hanno fortemente richiesto è la sospensione, perlomeno fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere per le utenze elettriche, del gas e idriche a servizio delle sedi produttive dislocate sul territorio nazionale. Tale intervento consentirebbe agli imprenditori di investire, nell'immediata riapertura delle attività, le somme dovute e corrisponderle solo dopo in un'unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione o in forma rateizzata con le modalità e i tempi concordati con l'ente gestore,

impegna il Governo

ad individuare con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, idonei provvedimenti che consentano la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale, in favore delle imprese che attestano l'avvenuta ripresa dell'attività produttiva.
9/2461-AR/175. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, prevede all'articolo 1 delle misure temporanee per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19;

    le norme contenute nel Decreto Liquidità prevedono per i prestiti concessi alle PMI e garantiti da SACE S.p.A. commissioni agevolate e interessi inferiori a quelli previsti per finanziamenti non coperti da garanzia, ma in un momento in cui alcune realtà produttive lottano per la sopravvivenza anche questi costi, seppur più favorevoli rispetto alle normali condizioni bancarie, possono creare delle difficoltà;

    come evidenziato da Bankitalia le risorse che il Paese prenderà in prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti più colpiti, con misure di carattere temporaneo. Questo perché oltre al rischio di mancata restituzione dei prestiti, con il conseguente intervento dello Stato per coprire gli insolventi, i conti pubblici relativi al 2020 potrebbero risentire dell'eventuale illiquidità dei contribuenti al momento di compensare quanto non versato in questi mesi per lo stop delle contribuzioni in scadenza durante il periodo di lockdown. Una «parte delle perdite subite dalle imprese» non sarà «recuperabile» e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria. Pertanto, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, Bankitalia ha suggerito che alla concessione di garanzie vengano affiancati trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato. Questo tipo di intervento finora non è purtroppo stato attivato e l'imposizione di costi anche sull'erogazione di una liquidità a «debito» non consentirà alle imprese di risollevarsi, con l'inevitabile conseguenza che, ove l'azienda non riuscirà a pagare le rate del prestito garantito da SACE S.p.A. verrà messa in sofferenza con l'immediata chiusura di tutte le altre linee di credito attivate dalla banca: in poco tempo, quindi, un'azienda verrebbe rincorsa contemporaneamente dai creditori privati e dallo Stato, con quest'ultimo che giuridicamente e contrattualmente avrà la precedenza, anche a danno delle stesse banche che vedrebbero così aumentate le proprie sofferenze. Lo Stato iscriverà ruolo quei debiti e le conseguenti azioni saranno molto più invasive poiché verranno messe in campo le agenzie per la riscossione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa e perlomeno le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro beneficiarie del citato finanziamento, l'esonero dal pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni annuali per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.pA.
9/2461-AR/176. Dara, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

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   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo il del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

    il settore orafo, di fronte all'impatto del coronavirus, nel primo trimestre ha realizzato un fatturato che è risultato inferiore del 42,6 per cento a quello del corrispondente periodo del 2019. Il 53 per cento delle aziende orafe, monitorate a campione in una recente ricerca del Centro Studi di Confindustria Moda, ha accusato un calo del fatturato compreso tra il –20 per cento e il –50 per cento, il 29 per cento ha registrato una flessione superiore al –50 per cento e la flessione media del fatturato è stata pari a –42,6 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Si calcola un decremento medio degli ordinativi pari al –43,2 per cento sempre rispetto al medesimo periodo del 2019. Ancora, l'80 per cento delle aziende orafe a campione prevede il ricorso agli ammortizzatori sociali, coinvolgendo nell'88 per cento dei casi oltre l'80 per cento dei lavoratori, e la percentuale di dipendenti che potrebbe usufruire di ammortizzatori sociali è pari al 90,1 per cento della forza lavoro totale delle aziende rispondenti (https://it.fashionnetwork.com/news/II-coronavirus-affonda-il-settore-orafo-nel-primo-trimestre.l214151.html);

    in considerazione del sistema artigianale microdiffuso e delle piccole dimensioni delle imprese, il settore orafo deve normalmente far fronte ai costi elevati delle materie prime e dei semilavorati nonché delle attrezzature di uso corrente, registrando anche una progressiva perdita delle migliori professionalità in quanto gli operatori anziani non hanno la possibilità di trasmettere ai giovani le proprie esperienze a causa dell'abbassamento tecnico delle lavorazioni e della discontinuità della domanda;

    inoltre già negli ultimi anni si era registrato un preoccupante calo della domanda mondiale di preziosi, non più considerati un bene-rifugio, con l'inevitabile «guerra al ribasso»: ciò ha portato molti operatori, che in tempi relativamente recenti progettavano e producevano proprie linee di gioielleria, a lavorare quasi esclusivamente in conto lavoro per grossi clienti, con bassi ricarichi sugli articoli prodotti a causa della carenza di un marchio di stile affermato e pubblicizzato, che differenzi in modo chiaro il prodotto di gioielleria dalla variegata offerta di articoli di scarso valore;

    i risultati del comparto del prezioso, a causa delle citate problematiche pregresse fortemente aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono peggiori rispetto al campione totale preso in esame da Confindustria Moda e, per questo, gli addetti ai lavori hanno indicato tra gli interventi prioritari da adottare l'offerta di risorse a fondo perduto in favore dell'intera filiera orafa-argentiera-gioielliera, per dare ossigeno anche al mercato domestico e per riorganizzazione il polo produttivo della gioielleria di alto livello qualitativo affinché possa coniugare la manualità della lavorazione, l'originalità dell'ideazione e la tradizione artigiana con una strategia vincente in chiave 4.0,

impegna il Governo:

   ad individuare misure che supportino la ripresa del settore orafo-argentiero-gioielliero, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo per le motivazioni illustrate in premessa delle risorse a fondo perduto ed eventuali incentivi di natura fiscale.
9/2461-AR/177. Pettazzi, Molinari, Boldi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e, in particolare, il Capo I del decreto reca «Misure di accesso al credito per le imprese» al fine di garantire a queste ultime una immediata liquidità;

    i Confidi – la cui attività è regolata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, e dagli articoli 106 e 112 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario) – supportano le micro e piccole medie imprese italiane per un migliore accesso al credito e per conseguire e mantenere l'equilibrio economico-finanziario grazie a servizi di consulenza e di assistenza finanziaria. L'attuale normativa prevede tuttavia che i Confidi vigilati da Banca d'Italia (ad oggi circa 35 in totale) possano concedere solo in via residuale altre forme di finanziamento nei limiti fissati (con circolare della Banca d'Italia n. 288 del 2015) al 20 per cento del valore dell'attivo, percentuale non più adeguata alle mutate condizioni economiche e di mercato attuali

    oggi vi è l'urgenza di rispondere alla progressiva diversificazione delle esigenze finanziarie e ai vari profili del mercato del credito, rafforzando il ruolo di partnership che è proprio dei Confidi. Si dovrebbe pertanto ampliare, soprattutto nella fase emergenziale in corso, l'attività residuale già prevista in capo ai Confidi vigilati, in qualità di intermediari finanziari, al fine di attivare una maggiore leva di finanziamenti e potenziare la gamma dei servizi offerti a supporto delle PMI, che rappresentano l'ossatura del tessuto economico-produttivo italiano. Ciò sarebbe anche utile per assistere le PMI con strumenti innovativi e alternativi al credito bancario, agevolandone la patrimonializzazione, l'equilibrio economico e finanziario e la differenziazione delle fonti di accesso al credito;

    in una situazione emergenziale come quella attuale è importante ampliare il ventaglio di accesso al credito da parte del sistema economico, in particolare per le piccole realtà nei settori dell'artigianato, commercio, turismo e piccola impresa, il sistema dei confidi è una risposta in particolare nel settore di concessioni di credito di piccolo importo, accompagnati da contributi in conto capitale e/o in conto interessi, in una logica di abbattimento dei costi a carico dei richiedenti; in questa direzione è necessario permettere al sistema confidi di poter accedere a fondi pubblici ed essere veicolo per contributi europei, nazionali, regionali, camerali e locali in genere, con criteri stabiliti dal governo, facendo seguito anche alle recenti indicazioni della commissione europea in materia;

    Grazie alla mission mutualistica dei Confidi si attiverebbe in tal modo un vero e proprio effetto volano, ponendo in essere meccanismi in grado di focalizzare l'attenzione anche sulla conoscenza diretta dell'impresa, non limitandosi ad indicatori meramente quantitativi che, soprattutto in questa fase, non potrebbero restituire un'effettiva rappresentazione qualitativa della singola realtà imprenditoriale;

    si dovrebbe quindi superare l'attuale limite previsto dall'articolo 112 del Testo unico bancario mantenendo comunque in capo ai Confidi vigilati da Banca d'Italia il prevalente esercizio dell'attività di garanzia rispetto alle altre attività svolte,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a superare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa:

    1) il limite per i Confidi vigilati da Banca d'Italia di svolgere attività diverse dal rilascio della garanzia collettiva (cosiddetta attività residuale);

    2) la possibilità di poter accedere a fondi pubblici ed essere veicolo per contributi europei, nazionali, regionali, camerali e locali in genere.
9/2461-AR/178. Galli, Patassini, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine l'articolo 2 del decreto reca «Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese»;

    durante i lavori delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive si è voluto precisare nel citato articolo che sono da considerare strategici ai fini dell'internazionalizzazione del Paese anche lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare;

    ancora il nuovo articolo 12-bis del provvedimento in esame ha introdotto un «Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali» stabilendo che per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette, in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;

    tali misure evidenziano un forte interesse del Parlamento verso queste iniziative di promozione del made in Italy, ma purtroppo le citate norme da sole non sono sufficienti a rilanciare un comparto che oltre alla sua funzione espositiva riveste un ruolo strategico in termini di attrazione degli investimenti e di bacino occupazionale: nella sola regione Emilia-Romagna sono tantissimi gli appuntamenti fieristici e congressuali rinviati a causa del «Lockdown» e, tuttora, gli operatori del settore fieristico risentono dell'impossibilità di riorganizzare gli eventi saltati, a causa delle difficoltà nel garantire le misure di sicurezza e di contenimento necessarie. Numerose aziende organizzatrici si trovano oggi in una situazione di stallo, dal momento che la pianificazione e la realizzazione degli eventi necessita di mesi di lavoro, svolti in sinergia con altri settori, dalla logistica al catering: ciò ha comportato il ricorso alla cassa integrazione per la maggior parte del personale impiegato in questo settore, senza alcuna prospettiva di una prossima ripartenza;

    si calcola che l'attività fieristica e congressuale italiana si concentri soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, dove si colloca il 65 per cento degli eventi fieristici nazionali, ed il 75 per cento di quelli internazionali. La perdita economica provocata dalla cancellazione degli eventi da febbraio e per il resto del 2020 è stimabile in 700 milioni di euro, ma raggiunge il miliardo di euro se si considera l'indotto complessivo;

    un piano di rilancio del comparto fieristico in questo momento di crisi potrebbe fungere da moltiplicatore per l'economia nazionale, in una logica di internazionalizzazione e promozione del made in Italy. Per queste ragioni, sarebbe opportuno, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di «Aiuti Stato» e con quanto definito dalla stessa Commissione Europea, nell'ambito del «Temporary Framework for State aid measures to support the economy the current 19 outbreak», prevedere strumenti specifici per il sostegno degli operatori fieristici nazionali e per il rilancio del settore attraverso investimenti per la digitalizzazione delle esposizioni e per l'attrazione di buyers qualificati agli eventi in programmazione. Si dovrebbe altresì promuovere l'accesso ai mercati internazionali con programmi gratuiti per l'accompagnamento delle imprese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto e potenziare nuovi canali di vendita on-line per la progettazione da remoto, al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti italiani. Tutto questo, al fine di garantire la sopravvivenza di questo importante settore e, attraverso di esso, dare sostegno all'intero sistema economico nazionale,

impegna il Governo

a mettere in campo di tutte le azioni necessarie, compresa l'eventuale istituzione di un apposito fondo nazionale, per consentire il rilancio del sistema fieristico, quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, e per sostenere le imprese e i lavoratori dell'intero comparto oggi in grande difficoltà a causa alla cancellazione di centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale e delle conseguenti perdite in termini di mancati introiti e costi sostenuti.
9/2461-AR/179. Piastra, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Saltamartini.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e, in particolare, il Capo I del Decreto reca «Misure di accesso al credito per le imprese» al fine di garantire a queste ultime una immediata liquidità; l'emergenza COVID-19 ha colpito in maniera decisa il nostro sistema economico a seguito del protrarsi del lockdown, con sospensione di attività economiche e crollo dei consumi nei comparti non alimentari; nelle situazioni di crisi globale come questa, generalmente a subire gli effetti maggiormente negativi sono le fasce più deboli della popolazione, in particolare quelle che vivono al limite della sussistenza o rischiano di superare la soglia della povertà;

    storicamente il microcredito in molti paesi del mondo è la migliore risposta etica da un punto di vista economico e di assistenza finanziaria per sostenere piccole iniziative imprenditoriali in una logica di sviluppo complessivo della società e di crescita armonica della stessa, riducendo le disuguaglianze tra classi sociali, superando il mero assistenzialismo e valorizzando la dignità e il lavoro dell'uomo;

    in Italia opera da anni l'Ente Nazionale per il Microcredito, ente pubblico non economico, che esercita importanti funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale ed internazionale e in particolare promuove lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo, nonché l'inclusione sociale e finanziaria delle persone maggiormente svantaggiate, promuovendo iniziative volte a favorire l'accesso al credito attraverso gli strumenti della microfinanza, la formazione, il tutoraggio, la ricerca, la capacity building, la diffusione di buone pratiche;

    in base a tale visione, l'Ente vede il microcredito non come una forma di «assistenzialismo», ma come un vero e proprio prestito finalizzato allo sviluppo di progetti imprenditoriali o alla realizzazione di progetti mirati al miglioramento delle condizioni di vita personali o familiari delle fasce deboli della popolazione; la dignità normativa al microcredito è stata raggiunta con il decreto legislativo, 13 agosto 2010, n. 141 e con il nuovo articolo 111 del testo unico Bancario, che stabilisce che il termine «microcreditò» può essere riferito esclusivamente ai finanziamenti a favore di microimprenditori o lavoratori autonomi, di importo non superiore a 25.000 euro, non assistiti da garanzie reali e accompagnati da servizi ausiliari di assistenza è monitoraggio;

    è stata anche prevista una forma di microcredito sociale destinato a persone in stato di esclusione sociale e finanziaria, di importo non superiore a 10.000 euro, anche in questo caso non assistito da garanzie reali e accompagnato da servizi ausiliari di bilancio familiare;

    la normativa di riferimento prevede che il microcredito imprenditoriale può essere finalizzato all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative, alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori fino al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti;

    volendo valorizzare il riconoscimento del microcredito come risposta concreta alla situazione economica per importanti fasce della popolazione, recentemente il parlamento, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha elevato da 25.000 a 40.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti concedibile come «microcredito imprenditoriale»;

    è importante, in questo momento di grave crisi, generata dall'emergenza epidemiologica data dalla diffusione di COVID-19, ampliare le attività del microcredito sociale, in particolare prevedendo interventi legislativi per l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare e alle spese per il pagamento di corsi di istruzione superiore, universitari e di specializzazione, inclusi i costi di materiale didattico, vitto ed alloggio per la frequentazione degli stessi;

    l'Ente Nazionale per il Microcredito coordina, in applicazione dell'articolo 5, commi 5 e 6 del decreto del Ministero delle Finanze del 17 Ottobre 2014, n. 176, gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame; ai fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a permettere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, l'ammissibilità al fondo centrale di garanzia per prestiti di microcredito sociale.
9/2461-AR/180. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo V «Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali»;

    l'applicazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime disposti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (cosiddetti canoni OMI), sta determinando gravi conseguenze per diversi operatori del settore che, trovandosi nell'impossibilità di corrispondere somme ingenti, ricorrono a un esteso contenzioso;

    a ciò si aggiunge l'incertezza giurisprudenziale e amministrativa sui parametri (terziario o commerciale) che gli Enti concedenti utilizzano per determinare il canone in queste limitate fattispecie con esiti differenti fra i diversi comuni. Sul punto giova ricordare anche la recente sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019 sul tema delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, con la quale il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga generalizzata di 15 anni prevista dalla legge di Bilancio 2019, richiamando i principi consolidati dalla sentenza della C.G.U.E. del 14 luglio 2016, sulla libera concorrenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e pubbliche evidenze per le procedure di assegnazione delle concessioni e negando la possibilità di rinnovo automatico di queste ultime da parte degli enti locali;

    il contenzioso è partito nel 2002, quando due società – la Gema e la Montanino – dopo aver presentato domanda per ottenere la concessione su cui insiste lo stabilimento balneare American Bar Capo Nord di Santa Margherita Ligure, in vista dell'imminente scadenza del titolo, ricevevano dal comune di Santa Margherita Ligure un diniego a tale richiesta, poiché l'amministrazione riteneva la concessione ancora valida grazie alla proroga fino al 31 dicembre 2020. I due competitor presentavano quindi un ricorso avverso la delibera comunale, appellandosi alla sentenza della Corte di giustizia europea «Promoimpresa» del 14 luglio 2016 che aveva già dichiarato invalida la proroga al 2020 perché in contrasto con la direttiva europea «Bolkestein» sulla liberalizzazione dei servizi e, in sede di giudizio di secondo grado, il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento dichiarando illegittima la proroga automatica applicata dal comune;

    alla luce di tali evidenze, anche l'applicazione delle disposizioni sulla proroga contenute nel provvedimento in esame potrebbe creare non pochi problemi alle amministrazioni locali, nel momento in cui i provvedimenti saranno impugnati dinanzi alle autorità giudiziarie con l'inevitabile rischio di responsabilità personali, penali ed erariali per dirigenti e funzionari di regioni e comuni che decideranno di applicare la citata disposizione; la complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita un suo riordino, nelle cui more sarebbe opportuno adottare misure idonee ad evitare conseguenze devastanti per le imprese del settore e a ridurre il più possibile il contenzioso pendente. Per far questo si dovrebbe innanzi tutto prorogare ulteriormente, perlomeno fino al 30 novembre 2020, il termine per il pagamento dei canoni demaniali dovuti e non ancora corrisposti e precisare che sono sospesi fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni,

impegna il Governo

a valutare, nelle more del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, l'opportunità di prorogare perlomeno fino al 30 novembre 2020 il termine per i pagamenti dei canoni ancora non corrisposti di cui in premessa e sospendere fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni.
9/2461-AR/181. Raffaelli, Andreuzza, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo V «Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali»;

    con il lock down imposto dal Governo negli ultimi tre mesi il settore del commercio in sede fissa e ambulante ha registrato ingenti perdite e anche il lento e confuso avvio della cosiddetta Fase 2 non ha offerto nessuna certezza sul futuro di queste attività. Il comparto del commercio già indebolito dalla grande distribuzione, dalle piattaforme online e dai centri commerciali, con le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha subito una brusca battuta di arresto, dalla quale molte piccole attività anche a gestione familiare non riusciranno a riprendersi;

    nella mattina di sabato 9 maggio 2020 numerosi cittadini appartenenti anche al settore del commercio ambulante hanno manifestato in piazza a Pisa per denunciare le difficoltà che l'intero comparto sta attraversando;

    a Napoli invece erano circa 200 i venditori ambulanti dei mercati che hanno manifestato, esponendo simbolicamente una bara come segnale di grande sofferenza dell'intera categoria (https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2020/05/08/il-commercio-ambulante-e-morto-a-napoli-sfila-la-bara ce33f9ab-d5aa-418f-8789-8e759cccb85e.html);

    ancora a Torino centinaia di commercianti ambulanti che vendono generi non alimentari si sono radunati in piazza Castello a Torino, davanti alla Prefettura, in segno di protesta chiedendo, tra le altre cose, lo stop al contingentamento degli ingressi nei mercati cittadini all'aperto e agevolazioni sulle tasse (https://tg24.sky.it/torino/2020/05/18/coronavirus-manifestazione-ambulanti-torino);

    a fronte di questa epidemia che ha messo in ginocchio i commercianti in sede ambulante e che ancora oggi, con l'incertezza sulle norme e sulle prospettive di ripresa di queste attività, porta molti esercenti a scegliere di non riaprire occorre un piano di sostegno e rilancio del commercio ambulante con interventi mirati che non si limitino ad offrire incentivi a pioggia e una tantum ma che investano risorse per riorganizzare l'intero comparto e stimolare la domanda da parte dei clienti,

impegna il Governo

ad individuare un piano per la ripresa del settore del commercio ambulante, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo misure e risorse specifiche che consentano di riorganizzare l'attività dell'intero settore e stimolare la domanda da parte della clientela.
9/2461-AR/182. Legnaioli, Caffaratto, Belotti, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Ziello, Murelli.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

    nella provincia di Piacenza fortemente colpita dall'emergenza COVID-19, i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe che ha interessato e continua ad interessare l'intera area;

    come evidenziato dal modo imprenditoriale nell'emergenza coronavirus la salute è prioritaria, ma occorre programmare la ripartenza delle aziende, perché dopo il lockdown il sistema economico è a rischio collasso (https://www.piacenzasera.it/2020/05/covid-19-e-gli-effetti-dellemergenza-e-prospettive-per-leconomia-piacentina/341160/): si deve costruire un modello che garantisca sicurezza, salute e un effettivo rilancio economico, individuando misure mirate che favoriscano la ripresa anche e soprattutto mediante la semplificazione degli adempimenti, la riduzione del peso fiscale e maggiore liquidità per il settore produttivo; sarebbe pertanto utile adottare un piano di rilancio che coniughi importanti misure fiscali e di semplificazione ad incentivi a fondo perduto al fine di favorire la ripartenza del sistema imprenditoriale piacentino, in chiave di maggiore attenzione per la specificità dei comparti produttivi in sofferenza;

    l'obiettivo è quello di accelerare la ripresa economica del territorio soprattutto attraverso la riapertura in sicurezza di specifici settori di attività che fungano da leva economica per l'intero indotto, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche che favoriscano l'incremento di produzione, il rilancio della competitività dell'intero sistema produttivo del territorio. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere modulato a seconda delle zone, tenendo presente i diversi fattori che le caratterizzano e puntando sull'offerta dei diversi distretti produttivi, su un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata e su una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, grazie al superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici;

    queste misure darebbero una spinta eccezionale all'economia della provincia di Piacenza fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19: il sistema di agevolazioni potrebbe favorire la riapertura delle aziende già esistenti e l'eventuale riconversione produttiva di quelle che hanno subito maggiori danni dal lockdown rischiando, vista la permanenza delle esigenze di distanziamento, di non riaprire più. Oltre a questo, una specifica attenzione al rilancio produttivo dell'area incentiverebbe anche l'insediamento di sedi delocalizzate di imprese straniere avviando un percorso virtuoso di attrazione degli investimenti dall'estero,

impegna il Governo

ad individuare un modello che favorisca la ripresa del settore produttivo della provincia di Piacenza gravemente danneggiato dall'emergenza Covid-19 attraverso misure di natura fiscale, di semplificazione burocratica e di accesso al credito a fondo perduto, modulate sulle diverse esigenze imprenditoriali e dei singoli comparti produttivi, al fine di contrastare la crisi economica che ha colpito queste aree, e soprattutto quel tessuto di piccole e medie industrie che ha fatto dell'Italia la seconda potenza manifatturiera d'Europa.
9/2461-AR/183. Murelli, Cestari, Tomasi, Tombolato, Cavandoli, Maggioni.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

    nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona, maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19, i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe che ha interessato e continua ad interessare queste zone;

    l'Osservatorio mensile di Confindustria Bergamo ha rilevato che il 52 per cento delle aziende bergamasche non ritiene di poter continuare la propria attività a causa dello stato d'emergenza dovuto al Coronavirus, senza un supporto dal Governo o più in generale dalle istituzioni (https://www.ecodibergamo.it/stories/Economia/il- 52-delle-aziende-bergamascherischia-di-non-sopravvivere-al-covid-19 1347923 11/) e ad oggi oltre il 65 per cento dei professionisti, delle ditte individuali e dei commercianti sta cercando di ottenere il mini prestito da 25mila euro garantito dallo stato mentre circa il 12 per cento delle aziende più grandi che richiedono un finanziamento garantito da Sace (per cui le banche non sono però ad oggi ancora pronte) sta decidendo come muoversi perché le banche rimandano (https://www.ilgiorno.it/bergamo/economia/covid-19-aziende- 1.5147425). Il problema riguarda anche le 14.509 imprese della provincia di Lodi delle quali più di 3:000 sono nella zona rossa, con le inevitabili conseguenze che ne derivano (https://www.ilfoglio.it/granmilano/2020/03/05/news/cera-una-volta-il-lodiEiano-e-ci-sara-ancora-storie-di-aziende-305158/?underPavwall=true), e non da ultimo su un campione di 4.420 di imprese cremonesi il 43,7 per cento denuncia problemi molto gravi e teme le ripercussioni economiche di una prolungata chiusura forzata (https://www.laprovinciacr.it/news/italia-e-mondo/247441/confindustria-il-43-delle-imprese-ha- difficolta.html). È evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure mirate che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la semplificazione degli adempimenti, la riduzione del peso fiscale e maggiore liquidità per il settore produttivo;

    sarebbe pertanto utile adottare un piano di rilancio che coniughi importanti misure fiscali e di semplificazione ad incentivi a fondo perduto al fine di favorire la ripartenza del sistema imprenditoriale delle aree lombarde più colpite dalla pandemia, in chiave di maggiore attenzione per la specificità dei comparti produttivi in sofferenza;

    l'obiettivo è quello di accelerare la ripresa economica del territorio soprattutto attraverso la riapertura in sicurezza di specifici settori di attività che fungano da leva economica per l'intero indotto, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche che favoriscano l'incremento di produzione, il rilancio della competitività dell'intero sistema produttivo di quei territori. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere modulato a seconda delle zone, tenendo presente i diversi fattori che le caratterizzano e puntando sull'offerta dei diversi distretti produttivi, su un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata e su una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, grazie al superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici; queste misure darebbero una spinta eccezionale all'economia delle province lombarde più penalizzate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19: il sistema di agevolazioni potrebbe favorire la riapertura delle aziende già esistenti e l'eventuale riconversione produttiva di quelle che hanno subito maggiori danni dal lockdown rischiando, vista la permanenza delle esigenze di distanziamento, di non riaprire più. Oltre a questo, una specifica attenzione al rilancio produttivo dell'area incentiverebbe l'insediamento di sedi delocalizzate di imprese straniere avviando anche un percorso virtuoso di attrazione degli investimenti dall'estero,

impegna il Governo

ad individuare un modello che favorisca la ripresa del settore produttivo delle aree lombarde più colpite dall'emergenza COVID-19 attraverso misure di natura fiscale, di semplificazione burocratica e di accesso al credito a fondo perduto, modulate sulle diverse esigenze imprenditoriali e dei singoli comparti produttivi, al fine di arrestare il declino economico che ha colpito queste aree del Paese, la cui storia imprenditoriale e cui patrimonio produttivo rappresentano una delle maggiori fonti di ricchezza per l'Italia intera.
9/2461-AR/184. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla, Guidesi, Comaroli, Bianchi.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

    la regione Veneto è stata fortemente colpita dall'emergenza COVID-19, e oggi il settore produttivo di quei territori, da sempre locomotiva del Paese, chiede un piano straordinario per ripartire attraverso sgravi fiscali, investimenti e un taglio netto alla burocrazia;

    Confindustria ha inquadrato lo stato dell'arte di 546 aziende venete alle prese con i pesanti effetti collaterali dell'epidemia da nuovo coronavirus, tra smart working, crollo dei fatturati, timori per il futuro e condizioni minime per pensare alla ripartenza: circa l'86 per cento delle imprese consultate ha registrato un rallentamento della domanda di beni e servizi dall'inizio dell'emergenza COVID-19, oltre il 67 per cento a causa del lockdown ha registrato un calo del fatturato del 30 per cento per metà delle imprese e più del 50 per cento per un quarto delle aziende monitorate (https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/04/21/news/covid-19-e-aziende-credito-e-liquidita-unici- antidoti-alla-sfiducia-1.38745397) così come si registra a Venezia e Rovigo un crollo del 30 per cento per il distretto calzaturiero e del 25 per cento per quello agroalimentare (https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/05/ven-Coronavirus-crisi-imprese-industrie-Confindustria-Venezia-Rovigo-Marinese-75fe26e9-fe96-4f93-954c- 101fbfed73bc.html);

    l'istituzione di una Zona Economica Speciale nella regione Veneto, che ricomprenda tutta l'area industriale e portuale veneziana fino alla provincia di Rovigo, oltre a favorire una rapida ripresa del settore produttivo dell'intero territorio consentirebbe il recupero di 385 ettari di ex fabbriche oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate dello Stato;

    in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto «Decreto Mezzogiorno », che ha previsto l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, la nuova legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione – come definite dalla normativa europea – e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di Zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure in favore delle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti anche alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo; sul punto giova evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall'Unione europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e di conseguenza capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L'Italia data la sua configurazione geografia e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell'Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche, le ZES costituiscono una occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti;

    negli ultimi 10 anni, la politica di coesione europea ha aiutato le regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità territoriali in campi come la disoccupazione e l'innovazione industriale sono aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso della quarantacinquesima Assemblea generale della Conference Peripherical Maritime Regions (CPMR) – tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017 – e successivamente nel Consiglio dell'Unione europea su «Sinergie e semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre 2017, è emersa l'esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia UE per la crescita e l'occupazione. In particolare, al riguardo, si è osservato che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalentemente o le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più efficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la creazione di una ZES in un'area con solide strutture e grandi potenzialità industriali come quella della regione Veneto;

    la finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali del territorio veneto, per aumentare il livello occupazionale, incrementare l'attrattività delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attraverso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che possa fungere da vera e propria leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;

    l'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) prevede un incremento di autorizzazione di spesa al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e il successivo comma 316 della medesima norma introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone economiche speciali (ZES);

    l'istituzione di una ZES nella regione Veneto si ripropone in definitiva di avviare una nuova forma di governo economico in quella specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione centrale, della regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e parallelamente di rilanciare la competitività dell'intera area portuale già oggi strategica per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione, eventualmente anche solo limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria in atto e per l'anno successivo, di una zona economica speciale nella regione Veneto, cui si applichi la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti in quell'area, nonché l'insediamento nel medesimo territorio veneto di nuove realtà produttive che oggi più che mai possono fungere da volano, grazie anche alla presenza di un'area portuale strategica, per la ripresa economica dell'intero Paese.
9/2461-AR/185. Lorenzo Fontana, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, all'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria;

    e che l'articolo rafforza ulteriormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea) – gli interventi di garanzia del Fondo:

     a) incrementando la percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della Commissione UE e in conformità con il quadro temporaneo degli aiuti di Stato;

     b) con l'elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia;

     c) consentendo ai Confidi – previa autorizzazione della Commissione europea – di imputare al fondo consortile, al capitale sociale, o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge n. 108 del 1996, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia dei confidi, quindi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa – con autorizzazione della Commissione UE – sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di consentire ai Confidi, in quanto intermediari finanziari (articolo 106, comma 1, e articolo 112, comma 6, del decreto legislativo n. 385 del 1993), di superare nella fase emergenziale in corso l'attuale limite, per i soli Confidi vigilati da Banca d'Italia, allo svolgimento di attività diverse dal rilascio della garanzia collettiva (cosiddetta attività residuale), fissato al 20 per cento del valore dell'attivo come indicato nella circolare n. 288/2015 della Banca d'Italia, e rimanendo comunque prevalente l'esercizio dell'attività di garanzia rispetto alle altre attività svolte dai Confidi vigilati;

   a valutare l'opportunità di un successivo intervento normativo che consenta ai Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari (articolo 106, comma 1, e articolo 112, comma 6, del decreto legislativo n. 385 del 1993) e quindi vigilati da Banca d'Italia di essere ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici (costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale) di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19, nelle modalità stabilite con un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
9/2461-AR/186. Rotta.

   La Camera,

   premesso che:

    il settore della pesca e dell'acquacoltura rappresenta un comparto duramente colpito dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

    Governo e Parlamento sono intervenuti con tempestività a sostegno di imprese e dei lavoratori coinvolti mettendo a disposizione, attraverso il Decreto Cura Italia convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 (decreto-legge n. 18 del 2020), misure specifiche e risorse significative: dal trattamento di integrazione salariale in deroga per dipendenti e autonomi, ai fondi per l'internalizzazione delle imprese e per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui;

    ad oggi però problemi sostanzialmente burocratici rischiano di ritardare interventi quanto mai necessari per sostenere i redditi delle famiglie coinvolte oltre a garantire la continuità produttiva e l'esistenza stessa di moltissime imprese. Non sono stati infatti ancora l'emanati i Decreti Ministeriali necessari alla piena attuazione delle norme e delle risorse a sostegno di pesca ed acquacoltura previsti dall'articolo 78 del decreto Cura Italia e per l'utilizzo dei fondi europei Feamp sbloccati dalla Commissione Europea;

   valutato che:

    nel provvedimento in esame sono presenti misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    nel provvedimento in esame sono state inserite, anche in sede di discussione in Commissione referente alla Camera dei deputati, norme apposite che riguardano il settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare:

     all'articolo 1-ter con l'introduzione di semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca;

     all'articolo 14-bis con la proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;

    sono stati inoltre presentati e discussi, ma non approvati, emendamenti specifici che riguardano il settore ittico. In particolare:

     la richiesta di proroghe della scadenza di certificazioni e collaudi dei motopescherecci e della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali. Per garantire quindi la piena operatività dei pescherecci e delle imprese del settore;

     la richiesta di risorse aggiuntive e norme specifiche per i pescatori autonomi, per i pescatori dipendenti e per i lavoratori stagionali della pesca. Molti lavoratori infatti, di differenti tipologie contrattuali, non possono accedere alla cassa integrazione, agli ammortizzatori sociali straordinari o ai bonus già stanziati;

     l'introduzione di appositi piani di gestione degli stock ittici, in considerazione del fatto che le limitazioni causate dall'emergenza sanitaria nel 2020 all'attività ittica siano già sufficienti;

    si tratta di norme comunque necessarie per sostenere le imprese del settore garantendo la loro continuità produttiva ed occupazionale,

    ,

impegna il Governo:

  a sostenere le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di garantire la liquidità e l'operatività delle aziende ed il reddito dei lavoratori interessati. Ed in particolare attraverso le seguenti misure:

   a) ad emanare in tempi brevi i decreti legislativi citati in premessa e previsti dal decreto Cura Italia;

   b) a sospendere per l'anno 2020 il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi;

   c) a prorogare fino al 31 dicembre 2020 le certificazioni e i collaudi delle imbarcazioni impiegate per la pesca professionale e l'acquacoltura, rilasciati da amministrazioni statali ed enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza entro il 30 settembre 2020;

   d) a prorogare fino al 31 dicembre 2020 tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza entro il 30 settembre 2020;

   e) ad includere nel beneficio del bonus previsto dall'articolo 30 del decreto-legge numero 18 del 2020 anche i lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia ed infortunio che ne rimanevano iniquamente esclusi;

   f) a riconoscere anche ai pescatori autonomi, attualmente esclusi dal beneficio, l'indennità di 600 euro prevista invece per i lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dell'Ago (coltivatori diretti, artigiani e commercianti);

   g) ad includere nel beneficio del bonus previsto dall'articolo 30 del decreto-legge numero 18 del 2020 anche i lavoratori stagionali della pesca, che ne rimanevano iniquamente esclusi ed in particolare i marittimi imbarcati su natanti che esercitano campagne di pesca che sarebbero dovute iniziare in una data successiva a quella della pubblicazione del Decreto Cura Italia;

   h) a sospendere i piani di gestione nazionali degli stock ittici fino al 31 dicembre 2020.
9/2461-AR/187. Cenni, Incerti, Martina, Dal Moro, Critelli, Frailis.

   La Camera,

impegna il Governo:

  a prevedere, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, adeguate misure al fine di:

   a) a sostenere un piano di comunicazione finalizzato alla valorizzazione, alla promozione dei prodotti agroalimentari italiani;

   b) attuare un sistema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di taluni prodotti agricoli e alimentari italiani rientranti nel regime delle indicazioni geografiche e derivanti dall'agricoltura biologica;

   c) aumentare la redditività e la competitività del settore agricolo, attraverso l'insediamento di giovani agricoltori, adeguatamente qualificati, supportandoli nella fase di avvio dell'impresa;

   d) orientare i processi produttivi verso l'applicazione di metodi di lavorazione sostenibile e verso una maggiore attenzione al contesto ambientale di lavoro e alla qualità delle produzioni
9/2461-AR/188. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame interviene per far fronte alle crisi di liquidità delle imprese legate all'emergenza COVID-19 e prevede, contestualmente, la sospensione dei pagamenti di natura fiscale. In particolare, si tratta di misure operative a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria;

    a fronte della pressante urgenza di immettere liquidità nel sistema economico, occorre altresì scongiurare il rischio di inquinamento e infiltrazione da parte della criminalità organizzata sulle risorse devolute per contenere gli effetti economici dell'emergenza sanitaria;

    in tal senso sono tanti gli allarmi lanciati da diversi soggetti istituzionali, come il Ministro dell'interno, la Procura nazionale antimafia, i procuratori della Repubblica di Milano e Napoli, la Banca d'Italia, anche nel corso delle audizioni svolte presso le competenti commissioni parlamentari;

    si ritiene quindi che occorra predisporre, sulla base anche della vigente normativa antiriciclaggio, adeguati controlli attraverso il potenziamento del monitoraggio e approfondimento preinvestigativo, delle segnalazioni per operazioni sospette e delle analisi economiche dei mercati al fine di individuare i soggetti pericolosi e le aree di intervento delle organizzazioni criminali in materia economica;

    in sede referente sono già state approvate importanti modifiche al decreto in esame che escludono dall'accesso ai finanziamenti le società che hanno partecipazioni dirette o indirette in società residenti nei paradisi fiscali ovvero quei territori che non cooperano a fini fiscali e non garantiscano sufficiente trasparenza societaria (Samoa americane, Isole Cayman, Figi, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu, Seychelles), salvo che la società dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;

    altrettanto importanti sono le modifiche introdotte, sempre nel corso di esame in sede referente, che prevedono l'autocertificazione per l'accesso ai finanziamenti con il contestuale obbligo per le aziende di fare confluire i fondi su conti dedicati e le norme che impegnano le imprese finanziate a non delocalizzare le produzioni,

impegna il Governo

a prevedere, nel rispetto dell'esigenza di favorire la più rapida immissione di liquidità nel sistema economico italiano, meccanismi adeguati per verificare da un lato la correttezza, veridicità e genuinità delle richieste di accesso e dall'altro per assicurare l'osservanza, da parte dei beneficiari, di coerenti modalità di impiego delle risorse ottenute con le finalità delle norme, a difesa dell'imprenditoria sana – rispettosa delle regole, anche fiscali, dei contratti di lavoro e dell'ambiente – dall'infiltrazione di capitali mafiosi.
9/2461-AR/189. Miceli.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in commento contiene misure finanziarie per preservare i settori dell'economia che sono stati sottoposti a vincoli operativi e per sostenere lavoratori e imprese nella fase della ripresa. Sono stati ripresi e rafforzati gli interventi del decreto cosiddetto Cura Italia, prolungandoli nel tempo per rispondere alle esigenze della fase di graduale riapertura dell'economia. In particolare, oltre alle misure di sostegno al lavoro, all'inclusione e al reddito, e a quelle per la salute, la sicurezza e gli Enti territoriali, vi sono significativi interventi per la liquidità e la capitalizzazione delle imprese, per il supporto ai settori produttivi più colpiti dall'emergenza, per gli investimenti e l'innovazione;

    l'emergenza dovuta all'epidemia COVID-19 ha reso ancora più urgente il sostegno e la ripresa nei territori colpiti dal sisma del 2016, mediante una importante iniezione di liquidità per il tessuto dei professionisti e delle imprese;

    a tale scopo l'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), ha istituito la Zona Franca Urbana sisma del centro Italia che comprende il territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpito dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. L'intervento prevede agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive a favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo. La legge di bilancio 2019 ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d'imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova attività economica all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019;

    le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse,

impegna il Governo

a prorogare la Zona Franca Urbana nel territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpito dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, per il periodo necessario a confermare gli investimenti in atto ma soprattutto per incentivarne di ulteriori e comunque per almeno un ulteriore triennio.
9/2461-AR/190. Pezzopane.

   La Camera,

   considerato che:

    al fine di consentire l'accesso alle disposizioni che mettono liquidità a disposizione delle imprese per il tramite del sistema creditizio, ai sensi degli articoli 1 e 13 del provvedimento, sono state adottate misure per impedire che la crisi di liquidità determinatasi a partire dal mese di febbraio si ripercuotessero sull'affidabilità creditizia dell'impresa richiedente;

    tali misure sono state allargate. In particolare è stata sospesa dal 9 marzo al 31 agosto 2020 la segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie e sono state concesse anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, purché non anteriori al 31 gennaio 2020,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di ampliare ulteriormente la platea delle imprese beneficiarie, con particolare riferimento alle micro imprese, prevedendo che l'accesso al credito sia consentito anche alle imprese che:

   al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014;

   siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
9/2461-AR/191. Bond.

   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo rafforza ulteriormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea);

    si prevede altresì che, per i finanziamenti con rinegoziazione deliberati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, il credito aggiuntivo deve essere in misura almeno pari al 25 per cento del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

    in sede di esame è stato proposto di estendere la rinegoziazione anche mutui agevolati ammessi alle speciali sezioni del fondo garanzie PMI. Si tratta in particolare di finanziamenti concessi negli anni 2000-2002 con la finalità di consentire la messa in sicurezza dei territori colpiti dalle alluvioni o dissesti idrogeologici, mediante la realizzazione da parte delle imprese di nuovi insediamenti produttivi in aree sicure. Se oggi il tasso a carico dell'impresa è dell'1,5 per cento, quello a carico dello Stato è anormalmente alto, fino al 5,5 per cento, rispetto allo 0,5 per cento circa oggi corrente;

    la proposta era concepita per generare maggiore liquidità alle imprese che accedevano alla rinegoziazione, grazie al raddoppio della durata del finanziamento e un minor esborso dello Stato, in forza della riduzione dei tassi d'interesse, per tutti gli anni di durata residua dei mutui,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere la possibilità di rinegoziazione dei mutui prevista dalla lettera e) del comma 1, dell'articolo 13, del provvedimento in esame, anche ai finanziamenti agevolati ammessi a speciali sezioni del fondo di garanzia PMI, prevedendo che il credito aggiuntivo erogato possa essere riconosciuto alla banca finanziatrice a ristoro degli eventuali minori interessi percepiti, nel caso in cui al momento della rinegoziazione del finanziamento il tasso contrattuale risulti inferiore a quanto originariamente pattuito.
9/2461-AR/192. Porchietto.

   La Camera,

   considerato che:

    l'epidemia di COVID-19 e il conseguente lockdown hanno reso evidente la necessità di implementare il processo di digitalizzazione del Paese;

    il progetto «Smart & Start» riguarda le start-up innovative con sede su tutto il territorio italiano, con un trattamento privilegiato riservato alle start-up localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone del territorio del cratere sismico aquilano (sisma del 6 aprile 2009);

    nel febbraio 2016 la regione Abruzzo ha lanciato un Programma di sviluppo denominato ReStart, una strategia di sviluppo del territorio dell'area del cratere, destinato alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, frutto del lavoro condiviso di un Tavolo permanente per la Ricostruzione che, per oltre un anno e sotto la regia della Regione, ha coinvolto tutte le istituzioni, i Sindaci dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, gli Uffici Speciali per la ricostruzione, le forze produttive, economiche e sociali, i sindacati, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e, in particolare, l'Università. Il Programma ReStart è stato poi approvato nell'ambito del Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico e reso esecutivo con delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 49/2016;

    l'amministrazione dell'Aquila ha partecipato al «Digital Cities Challenge» un progetto promosso dalla Commissione Europea – Direzione Generale sviluppo – il cui obiettivo è stimolare un gruppo di 8 città europee, selezionato in base al progetto presentato e alle prospettive di sviluppo, a definire una strategia di trasformazione digitale (digital transformation) che costituisca un volano per la crescita economica della città. L'intento di Bruxelles è quello di dare spazio alla sviluppo dell'economia digitale. Il progetto si svolge in cicli di circa due anni. Il primo ciclo è iniziato ufficialmente a febbraio 2018. L'Aquila è l'unica città italiana ad essere chiamata a far parte del progetto;

    il progetto (febbraio 2016) definito «Incubatore Data Center», di riqualificazione e rilancio (ma si tratta di parole riduttive, rispetto alla portata dell'intervento) dell'area Industriale di Pile, situata ad ovest della città dell'Aquila. Un progetto importante che ha visto il concorso e la collaborazione della Regione, del comune, dell'Università, dell'INFS e del GSSI e che ha lo scopo di promuovere azioni strategiche atte a posizionare l'Abruzzo, con particolare riferimento alle zone interne e al suo capoluogo, come luogo di riferimento per la nuova economia digitale. Il Progetto prevede che attraverso la realizzazione di infrastrutture orientate all'insediamento di moderni Data Center energeticamente efficienti, di medie e grandi dimensioni, potranno realizzarsi ricadute positive occupazionali ed economiche sul territorio;

    è crescente l'interesse delle imprese verso il mondo dei Big Data intendendo per tali «l'acquisizione e l'analisi just-in-time effettuata tramite l'utilizzo di complessi algoritmi di grandi quantità di dati eterogenei e in continua evoluzione, con la finalità di individuare relazioni tra fenomeni diversi anche al fine di individuarne gli sviluppi futuri e indirizzare le scelte». Eppure sono ancora moltissime le imprese che non utilizzano questi strumenti per migliorare la propria competitività. A causa della estrema frammentarietà del sistema produttivo italiano, fatto soprattutto di piccole e medie imprese, meno del 3 per cento analizza i propri dati derivanti da dispositivi intelligenti o sensori e meno del 3 per cento analizza dati generati dai social media,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, considerate le difficoltà dovute all'emergenza in atto, di stanziare le adeguate risorse per il rilancio e il sostegno alle start-up innovative e in particolare per sviluppare Data Center nell'area del cratere del terremoto dell'Aquila, nel quadro delle azioni previste per lo sviluppo dell'economia digitale e dell'analisi dei Big Data, come definiti in premessa, in considerazione delle numerose sinergie già esistenti in loco.
9/2461-AR/193. Martino.

   La Camera,

   considerato che:

    in sede di esame del provvedimento in oggetto è stato approvato l'articolo 12-bis che prevede che il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019 sia utilizzabile per il ristoro delle spese sostenute in relazione alla partecipazione a fiere e manifestazioni che sono state revocate in forza dell'emergenza coronavirus;

    il sistema fieristico conta 39 quartieri fieristici, che organizzano oltre 1.000 manifestazioni all'anno su una superficie espositiva totale di 4,2 milioni di metri quadrati. Nei quartieri fieristici associati si svolge la quasi totalità delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che hanno luogo annualmente in Italia;

    la crisi generata dal COVID-19 ha colpito con forza inaspettata il settore fieristico. Al momento sono 138 le manifestazioni fieristiche italiane posticipate, alcune già al 2021. Di queste, 63 sono a carattere internazionale e 75 nazionale. 30 sono quelle annullate. Complessivamente sono 168, concentrate principalmente in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, cioè regioni maggiormente colpite dal virus;

    è necessario sostenere sia il settore fieristico, leva economica del Paese che ogni anno genera affari per 60 miliardi di euro, sia le imprese che hanno impegnato risorse per partecipare ad eventi che non si sono potuti tenere, dal rimborso delle spese sostenute e dei mancati ricavi per gli eventi annullati e posticipati, alla proroga delle prossime scadenze fiscali alla deroga ai limiti di compensazione;

    l'associazione di settore ha sottoposto al Governo, affinché le sottoponga a sua volta alla Commissione Europea precise richieste in merito a un regime di aiuti, mirati per il settore fieristico come già hanno fatto Danimarca e Germania,

impegna il Governo

ad adottare misure di sostegno al settore fieristico nazionale, tenendo conto delle proposte, evidenziate in premessa, che il settore ha già avanzato, eventualmente valutando la creazione di uno specifico fondo di sostegno.
9/2461-AR/194. Fiorini.

   La Camera,

   considerato che:

    la manovra del Governo per il rilancio delle attività economiche si esplica in particolare nei decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020;

    in tale ambito gli articoli 1 e 13 del decreto-legge n. 23 introducono misure volte a fornire liquidità alle imprese. L'articolo 119 del decreto-legge n. 34 introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifiche misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,

impegna il Governo

al fine di favorire ulteriormente gli investimenti, a valutare la possibilità di costituire un fondo affinché la Cassa Depositi e Prestiti metta a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario e secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, consentendo, al fine di velocizzare gli investimenti, la possibilità che il sistema creditizio possa provvedere ad anticipazioni del finanziamento richiesto, nelle more dell'autorizzazione del Medio Credito Centrale o di SACE.
9/2461-AR/195. Pella, Fiorini.

   La Camera,

   considerato che:

    la manovra del Governo per il rilancio delle attività economiche si esplica in particolare nei decreti legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020;

    in tale ambito gli articoli 1 e 13 del decreto-legge n. 23 introducono misure volte a fornire liquidità alle imprese. L'articolo 119 del decreto-legge n. 34 introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifiche misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,

impegna il Governo

con riferimento agli immobili a destinazione produttiva e commerciale, al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico, a valutare la possibilità di incrementare fino al 150 per cento il valore dei costi portati in ammortamento sui beni immobili oggetto d'intervento.
9/2461-AR/196. Mulè, Fiorini.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del provvedimento in oggetto è stato approvato l'articolo 12-bis che prevede che il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019 sia utilizzabile per il ristoro delle spese sostenute in relazione alla partecipazione a fiere e manifestazioni che sono state revocate in forza dell'emergenza coronavirus;

    e le aziende italiane del settore moda negli ultimi anni hanno aumentato l'export (salito al 65,5 per cento) e costruito reti distributive internazionali grazie alla spinta arrivata ai 50 saloni – top del Made in Italy che si tengono nel nostro Paese, dai finanziamenti erogati dallo Stato. Questi finanziamenti – 30 milioni mediamente all'anno, sono serviti per portare in Italia buyer e giornalisti, organizzare incontri di business e promuovere i saloni;

    i risultati di quel piano di finanziamento sono tangibili: l'arrivo di 23 mila operatori e giornalisti realizzato, grazie ai fondi governativi, nel triennio 2015-2017 e i 120.000 incontri business organizzati. Circa il 50 per cento delle nuove esportazioni italiane nascono da contatti avuti durante gli eventi fieristici,

impegna il Governo

nell'ambito delle misure per il sostegno all'esportazione all'internazionalizzazione e del Piano per il Made in Italy ad incrementare le risorse destinate a finanziare le fiere e le manifestazioni a carattere internazionale nei settori del Tessile Moda Abbigliamento che si svolgono nel nostro Paese.
9/2461-AR/197. Squeri, Fiorini.

   La Camera,

   considerato che:

    Il canale Ho.Re.Ca (Hotellerie, Restaurant Cafè) è rappresentato da chi somministra gli alimenti e le bevande. Dall'11 marzo 2020 a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 adottate dal Governo, intere filiere specializzate nel canale Ho.Re.Ca., si sono trovate completamente prive di canali di sbocco a fronte dell'azzeramento della domanda e dei limiti posti a seguito della riapertura del «fuori casa». La perdita di volume di affari nei mesi di marzo e aprile 2020 è valutata tra il 40 e il 50 per cento;

    sui 250 miliardi di consumi alimentari italiani nel 2019 un terzo, pari a circa 83 miliardi, sono dovuti al «fuori casa». Di questi oltre 18 miliardi sono le spese in ristorazione, bar e caffè legate specificamente al turismo nazionale ed estero. Sono consumi attualmente fermi che non sono compensabili con la crescita delle consegne alimentari a domicilio e nemmeno con il boom degli acquisti legato all'effetto scorte,

impegna il Governo

ad individuare specifiche misure di sostengo delle imprese operanti nel canale distribuzione alimentare Ho.Re.Ca al servizio dei settori dell'ospitalità, della ristorazione e del catering che hanno dovuto ridurre o interrompere interrotto produttiva e commerciale a seguito dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19.
9/2461-AR/198. Nevi.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure finalizzate a gestire l'emergenza sanitaria in atto e a favorire la ripresa economica e produttiva del Paese;

    ricordiamo che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso sono state sospese le attività didattiche in tutte le scuole del Paese, i servizi pubblici e privati, fatta eccezione per quelli di pubblica utilità, e imposto l'obbligo della permanenza nel proprio domicilio salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità;

    il decreto 18/2020 cosiddetto decreto «Cura Italia», il governo ha disposto la chiusura sull'intero territorio nazionale dei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, in ragione della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale;

    nel medesimo provvedimento si prevede inoltre la facoltà per le aziende sanitarie, d'accordo con gli enti gestori, di attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario;

    salvo rarissimi casi non sono stati attivati singoli piani assistenziali personalizzati, né presso il domicilio degli assistiti né attraverso piani residenziali temporanei; il decreto «Cura Italia», pur prevedendo una estensione dei permessi relativi alla legge 104, dei congedi parentali e dell'accesso al lavoro agile, non ha previsto misure specifiche di sostegno a favore di coloro che si occupano di congiunti gravemente disabili, privati del supporto di assistenti sociali, infermieri, operatori;

    il divieto di uscire da casa ha ulteriormente accresciuto le difficoltà per i caregiver familiari, in particolare coloro che si prendono cura di parenti con autismo, spettro autistico o forme di disturbo comportamentale e che in ragioni di tali patologie traggono benefici di salute anche da una semplice passeggiata;

    tali persone, in particolar modo i bambini e i ragazzi in età scolare, non solo hanno subito una sostanziale interruzione dei piani educativi individualizzati, ma anche, quindi, l'imposizione di un isolamento domestico;

    su sollecitazioni di famiglie e associazioni attive nel sostegno alla disabilità alcune amministrazioni comunali e regionali hanno successivamente introdotto delle deroghe con le quali è stata consentita l'uscita a genitori con figli autistici;

    una circolare del Ministero dell'Interno del 31 marzo ha permesso spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute;

    il 2 aprile 2020 l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un documento contenente indicazioni per prevenire il disagio e per un appropriato sostegno, nei differenti contesti, delle persone nello spettro autistico e i loro familiari. Tra le indicazioni l'importanza di «mantenere, quando possibile, gli interventi dei professionisti che li hanno in carico anche da remoto, attraverso video chiamate o telefonate»;

    l'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 ha disposto la ripresa delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno dei centri semiresidenziali per persone con disabilità;

    l'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 prevede che per garantire la fruizione dei centri estivi da parte dei bambini con disabilità debba essere garantito il rapporto di 1:1 tra questi e gli operatori;

    ad oggi non sono ancora chiare le modalità con cui inizierà l'anno scolastico 2020/2021; le persone affette da sindromi autistiche presentano difficoltà nelle interazioni e nella comunicazione, propensione all'isolamento, iperattività e deficit di attenzione;

    le persone nello spettro autistico possono aver maggiormente accusato lo stress dovuto all'applicazione delle misure di contenimento e all'eventuale isolamento domiciliare o ospedalizzazione in caso di contagio;

    secondo alcune ricerche le sindromi dello spettro autistico, comprensive delle forme lievi, riguardano circa un bambino ogni 77. Il 15 per cento dei bambini in età pediatrica presenta disabilità legata a disturbi del neurosviluppo;

    da una ricerca condotta dal neuropsichiatra infantile Leonardo Zoccante su 500 famiglie venete con componenti minorenni affetti da spettro autistico il confinamento domiciliare e l'interruzione delle attività scolastiche e dei percorsi socio-sanitari ha causato nel 40 per cento del campione un peggioramento dei disturbi del comportamento e dell'aggressività,

impegna il Governo:

   a garantire sin dal prossimo anno scolastico misure e interventi in grado di garantire la frequenza scolastica ad ogni livello agli studenti con disabilità; ad assicurare che, in caso di recrudescenza del virus, siano adottate misure in grado di garantire la continuità di servizio dei centri diurni, dell'assistenza socio-sanitaria degli specialisti e dell'assistenza domiciliare;

   ad implementare le forme di sostegno a favore dei caregiver familiare riconoscendo a tali soggetti tutele dal punto di vista previdenziale, economico e lavorativo, in ragione del fatto che l'assistenza svolta dal familiare consente uno sgravio per le casse dello Stato.
9/2461-AR/199. Novelli, Versace, Bagnasco, Dall'Osso.

   La Camera,

   premesso che:

    l'epidemia da COVID-19 ha avuto e minaccia di continuare avere un impatto dirompente sulle prospettive di sviluppo ed investimento, ponendo a serio rischio la sopravvivenza di migliaia di piccole e medie imprese italiane;

    il primo corollario economico dell'emergenza sanitaria è, infatti, la ben nota crisi di liquidità che ha attinto significativamente le transazioni commerciali tra imprenditori incrinando drasticamente l'indice di fiducia che sostiene il sistema economico;

    il tasso di insoluti è esponenzialmente aumentato durante l'emergenza rischiando concretamente di innescare una spirale di inadempienze a catena con evidenti ripercussioni anche sotto il profilo contenzioso;

    l'attuale emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 genera, inoltre, concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica; in tale contesto procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni;

    a fronte dell'allarme lanciato da più parti, principalmente dalle categorie produttive, il Governo ha emanato misure di sostegno alle attività d'impresa ed al sistema produttivo colpito dall'epidemia da COVID-19 ed ha emanato il decreto 8 aprile 2020 n. 23, il cui articolo 10 è rivolto ad impedire il proliferare di istanze di fallimento nei confronti di imprenditori, il cui stato di insolvenza possa dipendere da fattori non distinguibili, con la dovuta certezza, dall'attuale emergenza epidemiologica;

    tale obiettivo è raggiunto tramite l'improcedibilità dei ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020;

    a fronte del protrarsi della crisi in atto, quand'anche del suo probabile aggravarsi, appare necessario prorogare il termine originariamente fissato al 30 giugno 2020,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa di competenza, che consenta la proroga del termine previsto all'articolo 10 del provvedimento in esame.
9/2461-AR/200. Baratto.

   La Camera,

   premesso che:

    dalle autorità sanitarie di varie regioni meridionali è stato costantemente lanciato l'allarme per l'insufficienza delle strutture ospedaliere locali in caso di estensione del contagio da virus COVID-19;

    a questo problema finora è stata prestata scarsa attenzione;

    in numerosi casi l'eccesso di vincoli e burocrazia impedisce di fatto la realizzazione – in tempi ragionevolmente brevi – di nuovi ospedali specificamente attrezzati di cui, con tutta evidenza, dovrebbero essere dotate tutte le Regioni del Paese complessivamente considerate senza differenza tra Regioni del Nord e Regioni del Mezzogiorno;

    durante l'esame del provvedimento in esame, il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente ha presentato ben tre emendamenti finalizzati ad introdurre misure straordinarie per la realizzazione di complessi ospedalieri con particolare riferimento alla città di Siracusa, le Regioni del Mezzogiorno e, più in generale, tutto il territorio nazionale attraverso la nomina di uno o più Commissari Straordinari;

    del resto, l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sta ancora purtroppo flagellando il Paese e dovremo dunque gettare le basi per convivere con il virus, ripensando ad una riorganizzazione della sanità;

    appare opportuno porre in essere ogni iniziativa utile finalizzata a nominare dei commissari straordinari, in accordo tra governo e governatori, per la realizzazione, di nuovi presidi ospedalieri;

    la nomina dei suddetti Commissari consentirebbe di velocizzare, specie dopo l'emergenza COVID che ha messo in luce diverse problematiche, l'iter per la realizzazione di nuovi ospedali: opere che andrebbero portate a termine in pochi mesi, seguendo la logica emergenziale usata per il Ponte Morandi a Genova;

    durante l'esame del provvedimento in sede referente è stato approvato l'emendamento classificato con il numero 42.019 finalizzato a realizzare con risorse già previste a legislazione vigente, un nuovo complesso ospedaliero nella città di Siracusa entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, attraverso il ricorso al cosiddetto «Metodo Genova»;

    l'auspicio è che questo emendamento possa fare da apripista ad una serie in iniziative di carattere normativo finalizzate a rendere strutturare l'applicazione del «Metodo Genova» per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri in tutte le Regioni del Mezzogiorno, come del resto proposto nell'ambito dell'emendamento 42.021,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione quanto rappresentato in premessa al fine di adottare ogni iniziativa, anche normativa finalizzata alla realizzazione, a valere sulle risorse europee, nonché sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016 di nuovi complessi ospedalieri nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso l'applicazione del «Metodo Genova» e la nomina di commissari straordinari.
9/2461-AR/201. Prestigiacomo, Paolo Russo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 insieme alla riforma del sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, interviene per estendere e potenziare i compiti della medesima SACE S.p.A, al fine di favorire l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana e per le operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia; all'estero è presente una rete importante di operatori economici, rappresentata dalle Camere di Commercio Italiane all'Estero, che costituisce un punto di riferimento qualificato è radicato sul territorio per la reale internazionalizzazione delle imprese;

    le Camere di Commercio Italiane all'Estero sono già in contatto con gli operatori economici stranieri e hanno una mappatura aggiornata e chiara delle realtà economiche del Paese nel quale si trovano ad operare;

    le Camere di Commercio Italiane all'Estero possono essere, per loro stessa natura, strumento prezioso per sostenere in loco i processi di internazionalizzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire in sede attuativa, anche mediante risorse finanziarie aggiuntive, nell'ambito delle misure a supporto dell'Internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 2 del provvedimento, al fine di rafforzare il raccordo con le altre strutture di promozione del Made in Italy presenti sul territorio nazionale e con le Camere di Commercio Italiane all'Estero che svolgono un ruolo decisivo nel favorire il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti nei Paesi strategici per l'Italia.
9/2461-AR/202. Fitzgerald Nissoli, Ungaro, La Marca, Schirò.

   La Camera,

   premesso che:

    il primo firmatario del presente atto di indirizzo ha presentato durante l'esame in sede referente del provvedimento l'emendamento classificato con il numero 35. 043;

    che il suddetto emendamento dispone che fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano sospesi;

    inoltre, il predetto emendamento prevedeva che fino al 30 novembre 2020 dovevano, altresì, considerarsi privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione;

    che quanto suesposto risponde all'annosa vicenda relativa ai cosiddetti pertinenziali che ancora oggi, appare, purtroppo irrisolta con tutte le conseguenze di carattere economico e sociale che si possono immaginare,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione la questione esposta in premessa con riferimento alla ratio normativa del citato emendamento 35.043 al fine di adottare sin dal prossimo provvedimento utile ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a superare le criticità che affliggono la categoria dei cosiddetti pertinenziali.
9/2461-AR/203. Ripani, Bergamini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un intero Capo, e segnatamente il Capo VI a disposizioni in materia di salute e lavoro dove spiccano talune disposizioni concernenti il personale sanitario;

    dall'inizio della emergenza causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus COVID-19, la categoria professionale più esposta è stata e continua certamente ad esserlo quella del personale sanitario e di quanti operano e lavorano nell'ambito di attività e servizi sanitari di pubblica utilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa, anche normativa, sin dal prossimo provvedimento utile finalizzata a disporre per l'anno 2020 la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nel comparto sanitario.
9/2461-AR/204. Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di salute e lavoro;

    il Governo ha emanato misure di contenimento via via crescenti volte alla riduzione dei contagi da COVID-19, tali misure per gran parte delle attività industriali e commerciali hanno significato una sensibile riduzione dei flussi di lavoro e di fatturato previsti;

    tali misure hanno avuto un impatto profondo subordinarlo svolgimento delle attività quotidiane delle imprese, con lo scopo di ridurre le occasioni di contagio. In particolare, esse, hanno mostrato di impattare sulla capacità produttiva delle imprese, nonché sul normale svolgimento delle attività esercenti avendo inciso significativamente sull'utilizzo della forza lavoro se solo si pensa che in aprile sono state utilizzate quasi 900 milioni di ore CIG;

    alla compressione dei flussi di lavoro e l'inattività protrattasi per mesi per decine di piccole e medie imprese, alcune delle quali non hanno ancora ripreso l'attività a fronte delle stringenti prescrizioni cui è vincolata la riapertura, non ha tuttavia fatto seguito una sensibile e proporzionale riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese;

    come ben noto, infatti, le scadenze fiscali sono state semplicemente prorogate, spesso in maniera insufficiente. È il caso del pagamento dei premi INAIL (premi di natura assicurativa!) sospesi fino al 30 giugno solamente al rispondere di precisi criteri dimensionali e avendo, in ogni, caso il contribuente l'onere di dimostrare una diminuzione di fatturato di oltre il 25 per cento come previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020 e dalla Circolare esplicativa INPS 1754/2020;

    contrariamente all'indirizzo espresso nei provvedimenti citati, numerose compagnie assicurative private, in ragione della sospensione delle attività hanno disposto la proporzionale riduzione dei pagamenti relativi ai propri premi assicurativi, equamente considerato alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica che migliaia di imprese stanno attraversando,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni ulteriore iniziativa normativa, che consenta per ragioni di equità fiscale, non già la semplice sospensione e proroga delle scadenze fiscali legate alle premialità INAIL, bensì la loro proporzionale riduzione.
9/2461-AR/205. Cortelazzo, Baratto.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti anche a garantire la salute dei lavoratori;

    a tal fine, nel testo, si può leggere che: «i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

    sarebbero servite norme più chiare in merito all'eventuale responsabilità civile e penale del datore di lavoro il cui dipendente contragga il COVID-19;

    l'assenza di chiarezza, anche da parte del mondo scientifico, sulle modalità più frequenti di contagio, e la difficoltà oggettiva nel far rispettare tutti i protocolli di sicurezza, non può esser causa di provvedimenti civili e penali nei confronti dei datori di lavoro,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, anche tramite specifici atti normativi, sia chiarito che l'impresa ed il datore di lavoro che si attengono ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché agli specifici protocolli di settore, sono esonerati da ogni responsabilità inerente eventuali contagi contratti dai propri dipendenti.
9/2461-AR/206. Sandra Savino.

   La Camera,

   premesso che:

    la sospensione delle attività scolastiche e produttive dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato conseguenze rilevanti sul settore della ristorazione collettiva;

    il settore occupa circa 96 mila addetti, oltre 1.000 aziende per un mercato del valore di circa 6 miliardi di euro;

    secondo i dati dell'Osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione nel periodo marzo-aprile 2019 si è registrata una contrazione dei ricavi del 66,8 che, nel solo mese di marzo, ha toccato il -94 per cento per la sola ristorazione scolastica;

    nel caso di mancata ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole si stima una perdita totale dell'occupazione per 39.000 addetti, prevalentemente a tempo indeterminato, nella ristorazione scolastica;

    di tale riduzione farebbero le spese soprattutto lavoratrici donne che rappresentano l'82 per cento degli addetti del settore della ristorazione collettiva le quali, al momento usufruiscono della cassa integrazione o del fondo di integrazione salariale per quanto calcolata su stipendi molto contenuti,

impegna il Governo

al fine di salvaguardare l'occupazione in questo settore ad assumere iniziative volte quanto meno ad assicurare la copertura finanziaria dei costi affrontati dalle aziende interessate per attrezzature e personale finalizzati ad assicurare il servizio di erogazione pasti nelle scuole – anche a fronte del fatto che si è parlato di una riapertura delle scuole a maggio – e in tutte le realtà connesse con la Pubblica amministrazione.
9/2461-AR/207. Ruffino.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34 del decreto in esame stabilisce l'incompatibilità tra la percezione dell'indennità del così detto reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 e la percezione di un trattamento pensionistico per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

    la medesima incompatibilità con la titolarità di un trattamento pensionistico era già prevista delle disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 che hanno istituito le altre indennità una tantum per diverse categorie di lavoratori;

    la formulazione normativa adottata non distingue tra trattamento pensionistico diretto e indiretto. In tal modo in fase di applicazione delle norme si sono venute a creare distorsioni pienamente legali ma al tempo stesso assolutamente incompatibili con ogni forma di buon senso e, soprattutto, con la finalità di assistenza sociale ad ampio spettro che il governo ha più volte dichiarato di voler perseguire con le disposizioni di cui sopra e con altre contenute nei diversi provvedimenti normativi varati per l'emergenza COVID-19;

    l'INPS con la circolare numero 44 del 2020 ha specificato che l'incompatibilità tra le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020 riguarda solo la pensione diretta;

    l'articolo 34 del decreto-legge n. 23 del 2020 prima e successivamente l'articolo 78 del decreto-legge n. 34 del 2020 hanno disposto ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 l'incompatibilità con la titolarità di pensione, senza specificare tra trattamento pensionistico diretto o indiretto;

    alla luce di quanto sopra riportato non è chiaro se possa accedere all'indennità di cui al reddito di ultima istanza una persona titolare di trattamento pensionistico indiretto;

    a quanto riportato da notizie di stampa si è verificato almeno un caso, alquanto eclatante, che ha visto una persona in stato vedovile, con figlio minore a carico, che percepisce una pensione superstiti di importo complessivo non superiore a 100 euro lordi, e che ha visto la propria attività professionale sospesa a causa dell'emergenza Covid, non poter accedere all'indennità di cui all'articolo 44 del decreto «Cura Italia»,

impegna il governo

a chiarire, con gli strumenti, anche di natura normativa, che riterrà più idonei se per l'accesso all'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 l'incompatibilità prevista per i titolari di pensione debba intendersi, come per le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto, riferita solo alle pensioni dirette, e comunque a consentire ai titolari di trattamento pensionistico indiretto di importo inferiore a quello della pensione minima, e con figli minori a carico, di accedere alla percezione della medesima indennità qualora in possesso dei requisiti richiesti.
9/2461-AR/208. Marrocco.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, secondo quanto introdotto in sede referente;

    possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, nonché – secondo quanto introdotto in sede referente- alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato. Le garanzie SACE previste dall'articolo si applicano, in quanto compatibili, alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuati dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari;

    sempre secondo quanto introdotto in sede referente, è stata introdotta la previsione per cui dalle garanzie SACE sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali;

    sono previste condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE. In particolare, la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi, anziché 24 mesi come previsto dal testo originario, prima della modifica in sede referente. Sono dettati criteri per la definizione dell'importo del prestito e della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 percento a seconda delle dimensioni delle imprese. A tali imprese, nonché ad ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo – incluse quelle soggette a direzione e coordinamento, come precisato in sede referente – è richiesto, tra l'altro, di assumere l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di finanziamento, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta. Tale previsione è stata inserita in sede referente. Si deve inoltre trattare di imprese che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà come definite dalla normativa UE, e che alla data del 29 febbraio 2020 non dovevano avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, come rilevabili dal soggetto finanziatore, come precisato in sede referente;

    ai fini della definizione di imprese in difficoltà, in sede referente è stata inserita la previsione per cui, nel rapporto debito/patrimonio netto rilevante ai fini della predetta di impresa in difficoltà, devono essere inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti certificati nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

    il finanziamento coperto dalla garanzia deve poi essere destinato a sostenere determinati costi: del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, e che – come specificato in sede referente – e le medesime imprese si impegnino a non delocalizzare, nonché costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda;

    inoltre, sempre secondo quanto inserito in sede referente, il finanziamento deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID-19. Per le obbligazioni derivanti dalle predette garanzie SACE è assistita da una garanzia dello Stato. Il rilascio delle garanzie è deciso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'Istruttoria SACE. Per le imprese di minori dimensioni è prevista una procedura semplificata. Si prevede inoltre che, nel rispetto del limite complessivo massimo, possa anche essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 da parte dì Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica.

    nel corso dell'esame in sede referente, sono stati introdotti cinque nuovi commi, da 14-bis a 14-sexies. Tali commi, al fine di assicurare liquidità alle imprese indicate al comma 1 – autorizzano SACE a concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in conformità con la normativa dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal provvedimento in esame, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuito un rating pari a BB- o equivalente;

    durante la discussione in sede referente, il firmatario del presente atto di indirizzo ha presentato un emendamento classificato con il numero 1.249 poi ritirato finalizzato a consentire alle imprese che svolgono servizi di gestione rifiuti – che ricordiamo essere attività essenziale e non interrompibile – e che hanno crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di poter avere liquidità nell'Immediato attraverso il subentro nei crediti di SACE S.p.a;

    sotto tale profilo si osserva che la liquidazione dei crediti trasferiti potrebbe far sì che le imprese interessate evitino di accedere all'istituto di indebitamento previsto dalla sottoscrizione di un piano di finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 08 aprile 2020 n. 23, consentendo così a tali aziende sia di pagare gli stipendi ai propri dipendenti, sia di far fronte a eventuali debiti nei confronti di subfornitori,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione la questione esposta in premessa con riferimento alla ratio normativa del citato emendamento 1.249 al fine di adottare sin dal prossimo provvedimento utile ogni iniziativa normativa tesa a consentire alle imprese che svolgono servizi di gestione rifiuti e che hanno crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di subfornitori.
9/2461-AR/209. Cattaneo.

   La Camera,

   premesso che:

    nei mesi di gennaio e febbraio – quando sono stati riscontrati i primi casi di contagio da coronavirus – in Italia si assisteva al picco dell'influenza stagionale, pertanto, una più corposa campagna vaccinale contro l'influenza avrebbe comportato un alleggerimento della pressione sui Pronto Soccorso e anche una maggiore facilità di individuare e discernere i pazienti contagiati dal coronavirus da quelli che avevano contratto un virus influenzale;

    secondo i dati più aggiornati di InfluNet (il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza, coordinato dal Ministero della Salute con la collaborazione dell'Iss), da ottobre 2019 allo scorso 26 aprile, il numero di casi stimati di sindrome simil-influenzale è pari a circa 7 milioni e 595 mila casi;

    l'influenza colpisce mediamente ogni anno il 9 per cento della popolazione italiana – con un minimo del 4 per cento registrato nella stagione 2005-06 e un massimo del 15% per la stagione 2017-18 – e presenta una curva epidemica che generalmente raggiunge il picco all'inizio del mese di febbraio, colpendo soprattutto la popolazione in età pediatrica (0-4 e 5-14 anni), con un'incidenza cumulativa che decresce all'aumentare dell'età;

    in Italia, l'influenza è una delle 10 principali cause di morte; i dati di mortalità specifici per influenza che l'Istat fornisce ogni anno in Italia, stimano in circa 400 il numero di decessi direttamente imputabili all'influenza; tuttavia, tenuto conto che il virus influenzale aggrava le condizioni già compromesse di pazienti affetti da altre patologie (per esempio respiratorie o cardiovascolari) fino a provocarne il decesso, la stessa Istat stima in circa 8.000 il numero dei decessi, registrati ogni anno in Italia, per influenza e per le correlate complicanze;

    la vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza ed è ricompresa nel calendario vaccinale nazionale tra le quelle previste nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); la vaccinazione antinfluenzale, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l'influenza, viene offerta attivamente e gratuitamente alle persone che, per le loro condizioni personali, corrono un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l'influenza;

   considerato che:

    molte Regioni stanno valutando l'opportunità di svolgere più corpose campagne vaccinali nell'ottica che la Fase 2 e la Fase 3 necessitino di un'attenzione ancora più stringente per facilitare la diagnosi ed allentare la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale;

    la Società Italiana di Medicina Pediatrica, in vista della riapertura delle scuole nei mesi di settembre-ottobre, auspica che, nella campagna vaccinale 2020-2021, siano inseriti anche i bambini dai 6 ai 14 anni;

    le farmacie, in ragione della loro funzione di presidi sanitari polifunzionali del territorio, nell'ambito del progetto di «Farmacia dei Servizi», possono essere siti vaccinali permanenti, previa disponibilità di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e con la presenza di medici, secondo modalità e specifici accordi da stabilire con apposita disciplina;

    tale previsione ridurrebbe significativamente i tempi necessari alla somministrazione del vaccino e consentirebbe una più estesa e agevole copertura vaccinale della popolazione, grazie anche alla capillare distribuzione delle farmacie sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree rurali e periferiche che sono prevalentemente sguarnite di presidi sanitari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy per la somministrazione dei vaccini da parte di medici, al fine di contenere gli accessi ospedalieri e di alleggerire il carico degli ambulatori medici.
9/2461-AR/210. Mandelli.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca un complesso di misure urgenti volte a rispondere alle esigenze socioeconomiche derivanti dall'applicazione delle misure di lockdown previste per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    oltre alle diverse disposizioni in tema di accesso al credito, lavoro, adempimenti fiscali, poteri speciali nei settori strategici, termini amministrativi e processuali, contiene un complesso di misure in materia di salute. Tra gli altri, norme inerenti nello specifico l'uso compassionevole e la sperimentazione dei medicinali, misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza, disposizioni in materia di medicina convenzionata e nonne su pratiche e attrezzature medico-radiologiche;

    a decorrere dalla dichiarazione di stato di emergenza ed in particolare a far data dall'avvio delle misure di lockdown, si sono evidenziati numerosi problemi nel comparto dei servizi per la salute mentale. In particolare, si lamenta, come in altri settori dell'assistenza sanitaria, la mancanza di adeguati DPI – Dispositivi di protezione individuale, tali da garantire i livelli di sicurezza per gli operatori, compresi i lavoratori del privato sociale che operano nelle strutture pubbliche;

    si rappresenta che il fabbisogno minimo incomprimibile di DPI è pari ad almeno una mascherina chirurgica al giorno per operatore (medico, infermiere, psicologo, assistente sociale, ecc.) nonché di due mascherine FFP3 per operatore a settimana, tenendo conto che tali ultimi dispositivi hanno una durata media di circa 4-6 ore;

    al momento, emerge la carenza – in molti centri della salute mentale – di tali dispositivi di protezione;

    inoltre, si rappresenta come siano arrivati al Pronto soccorso, con sintomi da COVID-19, pazienti psichiatrici per cui è complesso persino praticare lo stesso tampone, se non intervenendo prima con un TSO – Trattamento Sanitario Obbligatorio, che ad ogni modo chiama in causa gli operatori della salute mentale;

    si segnala altresì come – al pari di altri operatori sanitari – anche gli operatori della salute mentale andrebbero sottoposti regolarmente a screening con tamponi e test;

    ogni unità operativa di salute mentale deve altresì avere sufficienti DPI per almeno due TSO, da reintegrare costantemente al fine di poter operare in sicurezza tali trattamenti;

    risulta indispensabile anche praticare tamponi e rifornire regolarmente di DPI i pazienti psichiatrici gravi, secondo una lista redatta a cura delle singole unità operative di salute,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, di garantire un approccio integrato delle misure di contrasto all'epidemia, con particolare riferimento all'ambito sanitario e contemplando anche il tema della salute mentale, intervenendo nello specifico, anche tramite misure di natura finanziaria, al fine di permettere alle strutture che si occupano di salute mentale di disporre delle misure di sicurezza e di protezione individuale richiamate in premessa.
9/2461-AR/211. Rostan.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame, che prevedeva il cosiddetto bonus partite IVA per i liberi professionisti, è stato modificato, durante l'esame in sede referente, dal successivo decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto-legge Rilancio) provocando l'esclusione dal benefìcio del suddetto bonus, dei titolari di partita IVA che svolgono attività di lavoro dipendente e dei titolari di pensione diretta, dando logo ad uno stop ai pagamenti in corso del beneficio;

    il decreto-legge n. 34 del 2020 ha abrogato l'articolo 34 del decreto liquidità, modificando l'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, che istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro ed elevando da 300 milioni di euro a 1150 milioni di euro la dotazione del predetto Fondo;

    il decreto-legge Rilancio riconosce inoltre anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro prevista per il solo mese di marzo 2020 dal sopracitato articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti) e 10 febbraio 1996, n. 103 (che qualifica sin dall'inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti);

    ciò ha comportato il restringimento della platea dei beneficiari del bonus partite IVA avendo modificato i requisiti per ottenerlo provocando la mancata liquidazione delle domande in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di far salvi gli effetti medio tempore prodotti dalla norma abrogata del decreto liquidità provvedendo alla liquidazione delle domande in corso.
9/2461-AR/212. Fregolent.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso di disposizioni urgenti per le imprese ed il lavoro;

    tali misure sono necessarie, dal momento che la corretta risposta ad un'emergenza sanitaria di portata globale ha portato i Governi ad una serie di misure di restringimento delle attività' economiche e sociali che hanno avuto come effetto avverso collaterale una grande sofferenza in termini economici e di lavoro per cittadini e imprese;

    in tutto il mondo, secondo stime preliminari dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) la crisi economica e del lavoro causata dal COVID-19 potrebbe incrementare la disoccupazione nel mondo di quasi 25 milioni;

    tra i settori colpiti rientra anche quello dell'editoria, come dimostrano i dati relativi al calo di fatturato fino al 70 per cento, riscontrato dalla Associazione Italiana Editori (AIE);

    la crisi si è fatta particolarmente dura per il settore della cosiddetta carta stampata, ed in particolare la sofferenza è molto elevata per i quotidiani cartacei, che hanno venduto appena 1,5 milioni di copie al giorno nel 2019 secondo i dati dell'Osservatorio sulle Comunicazioni, con un ulteriore rallentamento nelle more delle misure di lockdown;

    in tale difficilissimo contesto, si innesta la crisi della Gazzetta del Mezzogiorno. Reduce dal commissariamento giudiziario dovuto ad una vicenda che ha coinvolto l'editore siciliano Mario Ciancio Sanfilippo, a cui dopo quasi due anni il tribunale di Catania ha restituito i beni tra i quali anche La Gazzetta del Mezzogiorno;

    in seguito lo stesso editore ha comunicato la volontà di mettere in liquidazione la Edisud Spa, la società editrice del quotidiano, con la previsione dell'udienza già fissata per il 9 giugno;

    per un ineffabile scherzo del destino, tali tristi vicende si affiancano alla pubblicazione del report Audiweb, che conferma anche nel mese di marzo ottime performance del sito de La Gazzetta del Mezzogiorno, certificando il raddoppio degli utenti unici medi giornalieri rispetto a febbraio, collocando la testata al 42esimo posto nelle prime 100 testate on line nazionali. Anche i dati Audipress confermano la leadership dell'informazione del giornale in Puglia e Basilicata;

    rischia di chiudere un'esperienza iniziata quasi 133 anni fa, che ha segnato la vita di generazioni di cittadini del meridione, in particolare pugliesi e lucani. Ciò sarebbe un grave colpo non solo al pluralismo dell'informazione, ma anche all'occupazione locale, nonché ai legami sociali e territoriali in particolare di due regioni, Puglia e Basilicata, in cui il giornale rappresenta una voce importante e autorevole;

    i giornalisti provano a resistere ed intendono costituirsi in cooperativa per trattare con un eventuale acquirente. Altre soluzioni potrebbero essere l'introduzione di uno scudo finanziario ovvero la strada di un'amministrazione straordinaria;

    per quanto concerne la prima ipotesi, in particolare, la Legge sull'Editoria (legge n. 416/1981) all'articolo 5 reca disposizioni in materia di cessazione di testata giornalistica e reca disposizioni specifiche a beneficio di tali cooperative di giornalisti. In tal senso, potrebbe essere opportuno – non soltanto per il caso in esame ma più in generale per tutti i casi di crisi di testata giornalistica – operare un rafforzamento estensivo di tali norme a loro tutela,

impegna il Governo:

   ad assumere al più presto iniziative di tipo normativo di propria competenza, finalizzate a rafforzare le tutele per il settore dell'editoria e dei giornalisti in esso impiegati, con particolare riguardo alla recente crisi della Gazzetta del Mezzogiorno, importante tassello del pluralismo dell'informazione nell'Italia del Sud;

   a valutare più in generale l'opportunità, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e delle imprese giornalistiche, di rafforzare le tutele per le cooperative ed i consorzi di giornalisti nel caso di cessazione di testata di cui all'art. 5 della legge n. 416/1981, garantendone l'operatività in caso di fallimento dell'editore e prevedendo la possibilità per tali cooperative di stipulare un contratto di affitto di azienda ovvero di affitto di ramo d'azienda con la testata in questione.
9/2461-AR/213. De Filippo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede il riconoscimento del credito d'imposta in numerose disposizioni che intervengono per far fronte alla crisi economica conseguenziale alla pandemia da COVID-19;

    la normativa AGE è stata reintrodotta con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 287, legge 160/2019) con decorrenza dal 2019 con un rendimento nozionale dell'1,3 per cento;

    alla facoltà di utilizzare l'eccedenza ACE come credito d'imposta utilizzabile ai fini delle compensazioni fiscali, non si ascrive una perdita di gettito ma solo un effetto finanziario collegato all'anticipazione di cassa in favore delle imprese;

    si fa sempre più stringente la necessità di prevedere misure dirette a rafforzare la struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano, fronteggiando la scarsa patrimonializzazione tipica delle imprese italiane che rappresenta un elemento di debolezza in ottica di competitività sui mercati interazionali, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere delle misure che consentano di attribuire velocemente liquidità alle imprese italiane, per far fronte alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, trasformando – su opzione dei contribuenti – l'eccedenza di ACE da componente scomputabile dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi in un credito di imposta da utilizzare immediatamente in compensazione con le imposte, i contributi previdenziali e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.
9/2461-AR/214. Mor.

   La Camera,

   premesso che:

    durante l'esame in sede referente è stato introdotto un nuovo articolo che dispone, al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 ed i livelli occupazionali, la sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato;

    il provvedimento in esame dispone inoltre che il pagamento dei canoni sospesi debba effettuarsi, anche mediante rateazione, senza applicazione di interesse, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente;

    sarebbe necessario prendere in considerazione i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successive disposizioni normative, la sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 400 del 1993 e successive modificazioni citato in premessa.
9/2461-AR/215. Marco Di Maio.

   La Camera,

   premesso che:

    il Governo, nel percorso normativo di contrasto alla pandemia, ha apprezzabilmente introdotto un credito di imposta preordinato ad alleggerire le spese sostenute dalle imprese al fine di rendere sani i propri ambienti di lavoro;

    in sintonia con quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, la citata finalità implica, a rigore, interventi di pulizia e disinfezione, attività necessarie alla distruzione o inattivazione di organismi patogeni come il COVID-19;

    l'articolo 64 del decreto «cura Italia» (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), così come integrato dall'art. 30 del «decreto Liquidità» (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23), disciplina il credito d'imposta in parola facendo esclusivo ricorso al termine «sanificazione»;

    l'impiego del termine «sanificazione» sta provocando un vero e proprio cortocircuito, in primis normativo e, in linea subordinata, applicativo, con grave nocumento per le imprese professionali che operano nel settore delle pulizie. Questo perché le attività bisognevoli di misure igienico-sanitarie sono indotte a rivolgersi, in via pressoché esclusiva, alle sole imprese abilitate a svolgere la sanificazione, le quali pongono in essere interventi maggiormente costosi, che non per forza coincidono con quelli presupposti dallo svolgimento di attività di pulizia e disinfezione,

impegna il Governo

a correggere T impostazione normativa della misura in discorso, ammettendo più correttamente al credito d'imposta le spese per le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro; ciò in ottemperanza alle indicazioni fomite dal Ministero della Salute e allo scopo di prevenire in modo più capillare la diffusione del contagio, assicurando, di conseguenza, la sicurezza di tutti i lavoratori.
9/2461-AR/216. Moretto.

   La Camera,

   premesso che:

    il legislatore, con l'articolo 7 del decreto in esame, ha affrontato il tema di «neutralizzare gli effetti derivanti (sui bilanci) dell'attuale crisi economica» al fine di garantire la prospettiva della continuità aziendale in deroga alle disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili; in realtà dal tenore letterale della norma sono emerse preoccupanti interpretazioni che consentirebbero di derogare solo alle aziende che per effetto del Covid-19 non avrebbero alternative ragionevoli alla cessazione, svuotando così la norma di ogni senso;

    permane il problema del contrasto con i principi contabili emanati dall'OIC in tema di continuità aziendale e, da ultimo, con il documento OIC di interpretazione dell'articolo 7, in relazione alle deroghe al principio della continuità aziendale;

    ritenuto necessario assicurare la chiara applicazione della norma al fine di garantire che tutte le società nel valutare prospetticamente la continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020 non devono tener conto delle incertezze e degli effetti della crisi pandemica, come d'altronde, fatto dall'ANC (organismo di contabilità francese);

    richiamato lo straordinario contesto in cui sono chiamate ad operare amministratori, sindaci e revisore nella predisposizione e nella valutazione dei bilanci in relazione alla oggettiva impossibilità di garantire una valutazione prospettica a causa delle incertezze delle variabili in campo, per dimensione ed estensione temporale, sui livelli produttivi, sulla marginalità, sulla propensione alla ripresa delle transazioni, tutte variabili imponderabili e, quindi, impossibili da prevedere;

   considerato prioritario garantire che nella predisposizione dei bilanci 2019, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1 del codice civile può essere operata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dalli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Mentre per i bilanci 2020 in corso la prospettiva di continuità può essere garantita anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente,

impegna il Governo

a garantire, nel primo provvedimento utile, a partire dal DI Rilancio, apposita previsione normativa che garantisca il presupposto della continuità per i bilanci 2019 e 2020, attraverso la «neutralizzazione» degli effetti della crisi pandemica sui bilanci al fine di scongiurare , in assenza di normativa chiara in termini di deroghe, l'inevitabile impossibilità per gli organismi controllo di esprimersi, a causa dei dubbi sulla continuità, con l'inevitabile conseguenza della diffusione di cessazioni aziendali.
9/2461-AR/217. D'Alessandro.

   La Camera,

   premesso che:

    l'attività relativa alla ristorazione è una delle più colpite dall'emergenza coronavirus; sia perché locali, caffè e ristoranti sono state tra le ultime attività ad aver avuto l'autorizzazione a riaprire, tra l'altro con molte limitazioni e accortezze, sia perché con questo decreto e i successivi non è stato adeguatamente fornito un sostegno che potesse far fronte alle ingenti perdite;

    in particolare, il governo non si è curato di favorire con provvedimenti ad hoc la gestione dell'occupazione del suolo pubblico, né di facilitare una uniformità di provvedimenti sull'argomento tra le varie città. Ne consegue che ciascuna di esse ha deciso a suo piacimento e sulla base di regolamenti, dall'applicazione dubbia e discutibile, quale dovesse essere la disciplina di occupazione;

    nella situazione di forte crisi nella quale le aziende si trovano, nulla è stato fatto per uniformare e rendere realmente vantaggioso lo strumento del silenzio-assenso che nella sua origine normativa è un rimedio all'inerzia dell'amministrazione che si risolve in un risultato favorevole sul piano sostanziale che impedisce che un'attività rimanga impastoiata nella farraginosa macchina burocratica delle amministrazioni. I comuni hanno spesso inficiato il senso stesso dell'istituto;

    per aiutare tali imprese a riprendersi è necessario favorire che lo svolgimento dell'attività si svolga quanto più possibile all5aperto, facilitando e finanziando progetti massicci di city outdoor. Tali progetti sarebbero molto apprezzati da tutti gli avventori e permetterebbero di tutelarli ulteriormente, attuando un maggiore distanziamento sociale volto alla diffusione del virus che è certamente più probabile in luoghi chiusi;

    è ancora troppo bassa la percentuale di comuni che ha aderito all'iniziativa di sgravio per gli esercenti, in particolare bar e ristoranti, della tassa sull'occupazione del suolo pubblico; sarebbe necessario un intervento del governo volto a reintegrare di risorse tutte le casse comunali affinché tale fardello che grava sulle imprese food & beverage venisse automaticamente sospeso per tutto il periodo dell'emergenza in tutti i comuni italiani (e non semplicemente ridotta, come avviene solo in alcuni);

    ulteriori sgravi per le imprese potrebbero essere proposti per quegli esercenti che installeranno apparecchi esterni per l'access point della rete internet wi-fi, cosa che accrescerebbe ancora di più il loro appeal sui clienti,

impegna il governo

a porre in essere misure che mirino a favorire l'uniformità dei comuni nell'utilizzo del silenzio-assenso per l'occupazione del suolo pubblico da parte di locali, bar, ristoranti, prevedendo un tempo non troppo lungo di decorrenza di tale istituto. L'autorizzazione all'occupazione dovrebbe intendersi, infatti, rilasciata decorsi al massimo 10 giorni dalla presentazione della domanda, in modo che l'esercente possa organizzarsi e pianificare la sua attività senza ulteriori perdite di denaro e di tempo; a erogare più fondi ai comuni affinché gli stessi possano permettersi di sospendere per tutto il periodo dell'emergenza la tassa di occupazione del suolo pubblico per tali imprese già in forte sofferenza; a prevedere altri fondi per i comuni affinché possano promuovere, attraverso ulteriori sgravi per le imprese, progetti innovativi e tecnologicamente avanzati di city outdoor.
9/2461-AR/218. Trancassini.

   La Camera,

   premesso che:

    l'estrema situazione di emergenza richiede, nell'ottica di ottenete massima semplificazione e flessibilità nel mercato del Lavoro, un intervento incisivo e risolutivo sulla disciplina del contratto a tempo determinato prevista dal Decreto dignità n. 87/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018;

    le misure introdotte con le disposizioni adottate nell'ambito dell'emergenza Covid-19 rappresentano un flebile palliativo inidoneo a risolvere i problemi generati alle imprese dal meccanismo delle causali;

    il mercato del lavoro, specie nella fase di ripartenza, ha bisogno di certezze giuridiche e libertà azionabili;

    causali per il rinnovo dei contratti a tempo determinato previste dal Decreto dignità n. 87/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018,

impegna il Governo

ad adottare idonee disposizioni che prevedano la disapplicazione del meccanismo delle causali per il rinnovo dei contratti a tempo determinato previste dal Decreto dignità n. 87 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018, quantomeno per la durata dell'emergenza sanitaria in corso e per l'anno successivo.
9/2461-AR/219. Delmastro Delle Vedove.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    il provvedimento contiene misure fiscali e contabili a favore di lavoratori ed imprese colpite dalla pandemia e in questa fase delicata per l'intero sistema economico nazionale occorre tener conto delle gravi condizioni finanziarie sopraggiunte per effetto della pandemia di COVID-19, che ha messo in difficoltà tantissime famiglie;

    a seguito dei DPCM del 4 e del 7 Marzo, anche le Istituzioni Scolastiche paritarie di ogni ordine e grado sono state oggetto, sine die, di sospensione delle attività didattiche ed educative;

    le famiglie, già provate dalla emergenza sanitaria nazionale e dalla conseguente crisi economica, non saranno in grado di far fronte alle rette scolastiche dei propri figli presso le Istituzioni Scolastiche Paritarie già scelte;

    la sospensione delle attività didattiche, la elaborazione di una progettazione curriculare basata sulla Didattica a Distanza e la prevista conclusione, entro i termini già stabiliti e con modalità ancora da definire, del corrente anno scolastico, impegnerà il Personale Docente e non Docente a restare regolarmente in servizio, senza poter, allo stato attuale, beneficiare di alcun tipo di agevolazione e sgravio fiscale previsto dal D.L. n° 18, così come per altre categorie, ricadendo quindi l'onere economico interamente sulle spalle dei gestori, già in sofferenza per i mancati introiti,

impegna il Governo

60 per cento dei canoni di locazione sostenuti, al fine di venire incontro ai gestori in sofferenza per i mancati introiti dovuti alla pandemia.
9/2461-AR/220. Frassinetti, Bucalo.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    nello specifico l'articolo 1, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese;

    beneficiari della norma sono le imprese di qualsiasi dimensione, che per usufruire della garanzia prevista dal decreto devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agro alimentare e della pesca;

    non sono state comprese nella norma sopracitata le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che sono state le prime ad essere penalizzate dalla chiusura imposta a causa dell'emergenza sanitaria e stanno subendo un enorme danno che potrebbe seriamente mettere a rischio la loro sopravvivenza e soprattutto il rapporto professionale con i molteplici collaboratori di cui si avvalgono;

    le ASD intrattengono numerosi rapporti di lavoro con professionisti, atleti e tutto un circuito che ruota attorno ad un'attività dal valore intrinsecamente sociale ed aggregativa. In questo momento si teme possano rimanere tagliate fuori dal Piano di Interventi pubblici che il Governo e gli Enti Locali stanno varando per sostenere le Imprese che stanno subendo i danni derivanti da Coronavirus;

    in questa fase delicata per l'intero sistema economico nazionale occorre tener conto delle gravi condizioni finanziarie sopraggiunte per effetto della pandemia e che ha impedito a molte di queste associazioni di riaprire;

    appare pertanto opportuno estendere la garanzia già prevista per le PMI anche alle associazioni sportive dilettantistiche, al fine di scongiurare una crisi irreversibile per un settore che coinvolge un indotto di collaboratori e professionisti attualmente esclusi dalle tutele sopracitate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la garanzia della SACE alle associazioni sportive dilettantistiche e simili al fine di assicurare ad un settore di rilevanza fondamentale per la nostra società il sostegno necessario ad affrontare le difficoltà derivanti dall'emergenza che sta demolendo psicologicamente, economicamente e umanamente l'intero settore.
9/2461-AR/221. Butti.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure per le imprese e in materia di settori strategici, salute, lavoro, termini amministrativi e processuali;

    si evidenzia che l'articolo 13, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria;

    la ratio che dovrebbe sottendere un intervento di tale natura si colloca nella possibile fruizione di liquidità in capo alle imprese per fare fronte all'impasse emergenziale in atto, consentendo una pianificazione che sappia collocarsi anche oltre la congiuntura attuale, e che non può limitarsi al ricorso al debito, come emerge dalle disposizioni in esame, ma si deve strutturare in altri meccanismi di rilancio finanziario come gli strumenti finanziari partecipativi;

    in questa prospettiva i finanziamenti bancari alle imprese con garanzie SACE e Fondo PMI di cui agli articoli 1 e 13 del provvedimento in esame, dovrebbero configurarsi in fattispecie diverse, come quella degli strumenti finanziari partecipativi, da riconoscere, sotto il controllo della Cassa Depositi e Prestiti;

    pertanto, al fine di agevolare le imprese ed innescare un meccanismo di riequilibrio finanziario delle stesse in una prospettiva di rilancio sarebbe auspicabile l'accesso alla garanzia di cui all'articolo 13 per operazioni dell'impresa di aumento del capitale sociale secondo il meccanismo del prestito partecipativo, di cui all'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991 n. 317;

    il meccanismo di cui all'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 prevede la corresponsione all'impresa di un finanziamento assistito dal Fondo Centrale di Garanzia e la conseguente distribuzione degli utili dall'impresa ai propri soci venivano da questi ultimi utilizzati per il versamento di aumenti di capitale che avrebbero conferito all'impresa le risorse per la restituzione del prestito;

    la previsione del meccanismo suesposto in una congiuntura emergenziale come quella in atto avrebbe potuto garantire un coinvolgimento attivo dei soci nella restituzione dei prestiti ricevuti, e nel contempo un rafforzamento patrimoniale delle società risolvendo l'annoso problema della loro generale sottocapitalizzazione;

    una riconfigurazione del prestito, da debito a strumento finanziario, consentirebbe un margine di azione più ampio alle imprese, consentendo alle stesse di rimborsare le risorse acquisite, in modalità diverse ed in un periodo più ampio tale da consentire una pianificazione di investimenti più proficua,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di accesso, attraverso ulteriori iniziative normative, alla garanzia di cui all'articolo 13 per operazioni dell'impresa di aumento del capitale sociale secondo il meccanismo del prestito partecipativo di cui all'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 nella prospettiva di agevolare le imprese ed innescare un meccanismo di riequilibrio finanziario delle stesse in una prospettiva di rilancio economico.
9/2461-AR/222. Baldini.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    la Pandemia da COVID-19 cambierà in maniera profonda e significativa la realtà economica del tessuto produttivo italiano, costituito prevalentemente da piccole e medie imprese e da professionisti;

    si rende pertanto necessario programmare un intervento forte non solo sotto l'aspetto finanziario, ma anche economico e fiscale, in modo tale da consentire a tutti gli operatori la ripresa della loro attività seppur in un nuovo, complesso ed oscuro contesto;

    relativamente all'aspetto fiscale sarebbero opportune misure straordinarie e strutturali di riduzione delle imposte per il futuro e di definizioni agevolate per il passato, perché per poter ripartire occorre sia la leva fiscale, che quella finanziaria, senza trascurare altre importanti misure, su cui necessitano confronti costruttivi;

    il provvedimento in esame contiene, tra le altre, disposizioni in materia fiscale e contabile a favore dei contribuenti al fine di venire incontro alle gravi condizioni finanziarie sopraggiunte per effetto della pandemia di COVID-19;

    appare pertanto opportuno il ricorso a misure che assicurino misure eque per il contribuente e garantiscano allo Stato la riscossione di crediti tributari incerti;

    l'articolo 16 delle legge n. 289 del 2002 ha previsto, ricorrendo specifiche condizioni, la chiusura delle liti fiscali pendenti e nelle specifico che: Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma puntualmente calcolata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in questo momento di difficoltà e di necessità di liquidità di introdurre, nei provvedimenti di prossima emanazione, misure agevolative finalizzate a garantire allo Stato la riscossione di crediti tributari incerti, operando sulla falsa riga della norma disposta nel citato articolo 16 della legge n. 289 del 2002.
9/2461-AR/223. Bucalo.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali.nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    il provvedimento contiene, misure di carattere fiscale e contabile e nello specifico prevede a favore di specifiche categorie, la sospensione di versamenti tributari e contributivi;

    in questa fase delicata per l'intero sistema economico nazionale occorre tener conto delle gravi condizioni finanziarie sopraggiunte per effetto della pandemia di COVID-19, che ha causato perdite economiche a molti imprenditori, legati al settore del turismo, che è stato il primo ad essere colpito dalla crisi e sarà l'ultimo a poter ripartire;

    è necessario venire incontro a questo settore con ogni strumento in grado di tutelare chi intraprende anche piccole attività imprenditoriali, al fine di incrementare le possibilità di risanamento delle piccole attività e di scongiurare una crisi irreversibile del tessuto imprenditoriale-produttivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di disporre la sospensione sino al 31 dicembre 2020 dei versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive.
9/2461-AR/224. Lollobrigida.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 12, disposizioni in materia di Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare, la norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo, secondo la disciplina transitoria di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha disposto l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani;

    per effetto del combinato disposto dell'articolo 54 del decreto-legge 18/20020, convertito in legge 27/2020, e dall'articolo 12 del provvedimento in esame, la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari:

     a) i lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);

     b) i lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

     c) i titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro;

     d) i titolari di mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Fondo di garanzia per i mutui prima casa);

    trovano ancora applicazione i disposti del comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che disciplinano, circoscrivendo notevolmente la platea dei beneficiari, i criteri esclusivi di accesso al Fondo ed in particolare prevede quanto segue: «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

     a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

     b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

     c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento (512);

    c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito»;

    sembrerebbe, dunque, che l'accesso al Fondo risulti ancora limitato ad una ristretta platea di beneficiari e subordinato a parametri temporali, eventi e casistiche estremamente specifiche che non consentono realmente a tutti i titolari di un mutuo in difficoltà economiche, soprattutto a causa dell'imposto isolamento sociale e della crisi economica e occupazionale conseguenti alla diffusione del virus SARS-Cov-2, di chiedere la sospensione del pagamento delle rate relative ai contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

    le citate norme, infatti, ed in particolare la disposta subordinazione dell'accesso ai benefici del Fondo all'esclusivo accadimento di almeno uno degli eventi previsti dal comma 479 che devono necessariamente verificarsi entro i tre anni antecedenti alla richiesta di sospensione delle rate del mutuo, definiscono una platea di beneficiari ancora eccessivamente limitata rispetto alla gravità del problema determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2 poiché non include numerosi soggetti economicamente in difficoltà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative di propria competenza volte ad estendere maggiormente la platea dei beneficiari del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9/2461-AR/225. Gemmato.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    in particolar modo l'articolo 18 del suddetto disegno di legge prevede la sospensione di versamenti tributari e contributivi con l'intento di andare a sostenere i soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

    in una situazione di tale emergenza la presenza di un sovraffollamento fiscale potrebbe compromettere ulteriormente la disponibilità economica delle aziende, ma soprattutto sancire la loro chiusura;

    è quanto si potrebbe verificare nel breve periodo: è impensabile che rimanga invariato il prossimo appuntamento con il fisco del prossimo 30 giugno, quando aziende e professionisti dovrebbero provvedere alle scadenze del saldo 2019, delle imposte dirette e il primo acconto 2020; considerando solo Irpef, Ires e cedolare secca sugli affitti, infatti, si può stimare come in quella data dovranno essere versati circa 11,7 miliardi di saldo e 17,2 di acconto per un totale di quasi 29 miliardi;

    a tutto ciò va sommata la preoccupazione per i professionisti di dover gestire il calcolo dei tributi nello stesso periodo in cui vanno approvati i bilanci e predisposta la dichiarazione annuale Iva (anch'essa rinviata e in scadenza al 30 giugno);

    le imprese italiane, con grande coraggio e nonostante le immense difficoltà, stanno cercando di ripartire. Se queste ultime dovessero affrontare un ulteriore «scoglio», come quello di un sovraffollamento fiscale, potrebbero non sopravvivere;

    le istituzioni hanno il dovere di provvedere ad un alleggerimento delle difficoltà fiscali dei cittadini e delle aziende, e soprattutto di garantire la sopravvivenza del tessuto produttivo nazionale,

impegna il Governo

ad adottare misure di carattere normativo che consentano alle aziende di poter ottemperare ai doveri fiscali e contributivi da corrispondersi nell'anno 2020 mediante un plafond, riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto e frutto di un finanziamento virtuale stipulato con lo Stato, il quale dovrà essere restituito con pagamenti rateali e senza interessi.
9/2461-AR/226. Zucconi.

   La Camera,

   premesso che

    il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    l'articolo 14 del decreto in esame concede il beneficio del finanziamento, erogato dall'istituto di Credito Sportivo, a favore di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche (iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242);

    le somme finanziate sono garantite dal Fondo di garanzia istituito (ex art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) presso lo stesso Istituto per il Credito Sportivo «per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive»;

    questo rappresenta un beneficio a favore del mondo dello sport che, tuttavia, ha un limite strutturale: il finanziamento è di soli 30 milioni di euro, il che servirebbe praticamente a poco o a nulla rispetto alle migliaia di società/associazioni dilettantistiche (oltre alle Federazioni e agli Enti di promozione) presenti in Italia e che sono a rischio di sopravvivenza;

    sarebbe quindi opportuno, in una situazione emergenziale come quella che siamo vivendo, lasciare alle società, alle associazioni dilettantistiche, agli Enti di promozione o alle Federazioni, in forza dei propri impegni economici nella stagione sportiva appena annullata e nella prossima stagione sportiva (di cui non è certo l'inizio), avvalersi, anche dei finanziamenti «sotto qualsiasi forma» garantiti dallo Stato e previsti a favore di tutte le imprese ex articolo 1, nonché di tutti gli altri strumenti finanziari, se compatibili, previsti dal medesimo decreto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, anche in un prossimo provvedimento, di estendere alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione o federazioni le misure previste e citate in premessa a favore delle imprese;

   a valutare l'introduzione di provvedimento a sostegno dell'attività sportiva, anche mediante credito d'imposta, in una misura superiore al 100 per cento, per le sponsorizzazioni verso le attività sportive, per sostenerle in questo periodo difficile.
9/2461-AR/227. Prisco.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    in particolare, sono previste misure per il sostegno alla liquidità delle imprese. Al riguardo, si dispone che SACE S.p.A. conceda garanzie in favore di banche e soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per erogare finanziamenti alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19;

    si ritiene necessario prevedere ulteriori misure per salvaguardare le imprese da una grave crisi di liquidità;

    costituisce ancora un problema il ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni italiane nei confronti delle imprese. Difatti, tale annosa questione è stata oggetto di condanna anche da parte dei giudici della Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 28 gennaio 2020, secondo i quali l'Italia non ha rispettato la direttiva 2011/7/Ue, che impone agli enti pubblici, nelle loro transazioni commerciali con imprese private, di adempiere ai pagamenti entro 30 giorni, salvo si tratti di enti del servizio sanitario nazionale, per i quali sono previsti 60 giorni;

    tanto premesso, si ritiene necessario adottare iniziative che prevedano che i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, quali quelli risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dalle stesse per la restituzione dei prestiti,

impegna il Governo

a valutare l'assunzione di idonee iniziative affinché le imprese creditrici con la pubblica amministrazione possano utilizzare i loro crediti, qualora certificati, per la restituzione dei prestiti finanziari a banche e a soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
9/2461-AR/228. Rizzetto.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    il decreto-legge contiene una serie di misure fiscali e contabili, nello specifico stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020;

    il settore dei trasporti aerei ha subito una drastica contrazione delle attività a seguito dell'emergenza Coronavirus e dei provvedimenti adottati per il contenimento dell'epidemia, che hanno alla fine determinato il blocco di significativi ambiti operativi;

    il crollo del traffico passeggeri ha messo a dura prova non solo le compagnie aeree ma anche gli scali aeroportuali nei quali lavorano migliaia di addetti;

    i più grandi scali aeroportuali avranno la possibilità di ammortizzare nel tempo i mancati ricavi, pur con l'aiuto di finanziamenti pubblici mentre i più piccoli rischiano la chiusura;

    si tratta di un comparto che come tutta la filiera del turismo, cui è funzionale, impiega una quota significativa di lavoratori;

    in questa fase delicata per l'intero sistema economico nazionale occorre tener conto delle gravi condizioni finanziarie sopraggiunte per effetto della pandemia di COVID-19 e proteggere il settore del trasporto aereo nel suo insieme, operando a favore di tutte le compagnie aeree che operano nel mercato;

    appare opportuno incrementare le possibilità di risanamento delle compagnie aeree, attraverso strumenti idonei a scongiurare una crisi irreversibile del settore;

    per consentire la ripresa del traffico, in particolare verso le regioni italiane, dopo il lockdown, potrebbe costituire una valida iniziativa la sospensione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco che rappresenta un aggravio per la ripresa del traffico aereo e un ostacolo per un settore che potrebbe costituire un volano per l'economia italiana, ripristinando collegamenti e flussi turistici in tutta Italia;

    è opportuno, in questa fase, assicurare che il trasporto aereo possa giocare un ruolo fondamentale nello stimolare l'economia italiana continuando a creare lavoro e aumentandone il Pil,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di disporre la sospensione per tre mesi a partire dal 1° giugno 2020 dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.
9/2461-AR/229. Rotelli, Silvestroni.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti nell'intento, certamente condivisibile, di far ripartire il sistema produttivo nazionale;

    uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi, a rischio estinzione definitiva secondo il Financial Times, è quello del «cibo di strada», il cosiddetto «street food», rappresentato da 25 mila operatori – cuochi, chef, pizzaioli, artigiani e professionisti del gusto – che da anni portano nelle piazze italiane l'eccellenza del made in Italy, accostandola a un'idea di comunità e di sano intrattenimento all'aria aperta; operatori che da marzo ad oggi hanno perso quasi 800 milioni di euro, oltre all'ulteriore danno di milioni di euro di merce invenduta, prossima alla scadenza e gli incassi degli ultimi mesi quasi azzerati;

    si tratta di operatoti che rientrano nella categoria degli ambulanti, ma con la peculiarità di essere stagionali e di lavorare solo all'interno di manifestazioni programmate, come la Manifestazione Internazionale del cibo da strada («Festival Internazionale dello Street food»), previsto in 100 piazze italiane con oltre 600 operatori a rotazione;

    è necessario scongiurare la chiusura di questo settore, che può conoscere in una nazione squisitamente mediterranea la sua consacrazione: la perdita di posti di lavoro e il fallimento di tante piccole imprese della ristorazione produrrebbero un rallentamento nello sviluppo di questa novità del cibo di strada di qualità che è cresciuto a dismisura in pochi anni,

impegna il Governo:

   al fine di far fronte alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria in atto:

   ad attivare contributi a fondo perduto per gli operatori del comparto del «cibo da strada» (cosiddetto «Street food»);

   a prevedere l'azzeramento degli oneri fiscali per l'anno in corso e idonee misure atte a snellire gli adempimenti burocratici;

   ad autorizzare il progetto virtuoso del Mercato Internazionale del cibo da strada da asporto («International Street food Take Away»), mercato temporaneo sul cibo di strada da 7 ai 10 giorni in una o più aree delle città, attraverso la predisposizione di idonei protocolli di sicurezza e linee guida per gli operatori e gli utenti.
9/2461-AR/230. Rampelli.

   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza Covid impone un impiego straordinario di risorse pubbliche, volte a sostenere l'economia a fronte delle numerose restrizioni applicate a famiglie laboratori e imprese;

    parte del reperimento di tale risorse potrebbe avvenire in ambito europeo;

    l'articolo 19 del documento approvato dall'Eurogruppo lo scorso 9 aprile e dal successivo Consiglio europeo ha dato il primo via libera al cosiddetto Recovery fund salvo poi rimandare a fasi successive la definizione in sede europea dello stesso;

    il Governo, per tramite soprattutto del Presidente Conte, ha dichiarato di considerare tale fondo una vittoria italiana e lo strumento principale tramite il quale la nostra Nazione dovrebbe reperire le risorse necessarie per affrontare l'emergenza Coronavirus e le sue conseguenze negative in termini economici e sociali;

    nel corso delle settimane si è passati da un'ipotetica dotazione di 1500 miliardi, poi decurtata a meno di mille quando è emerso che bisognava considerare parte dello strumento anche i 540 miliardi del pacchetto Bei+Sure+MES, fino ad arrivare a un importo di 500 miliardi nella proposta franco-tedesca, una dotazione del tutto insufficiente per reagire alla crisi;

    la definizione del Fondo ha visto un'accelerazione nell'incontro tra il Presidente francese Macron e la cancelliera tedesca Merkel, i quali si sono detti favorevoli ad uno stanziamento complessivo da 500 miliardi;

    tuttavia, vi sono numerose divergenze sulla natura dell'assegnazione delle risorse non essendo unanime tra i paesi membri se concedere le stesse a fondo perduto o a titolo di prestito, né le tempistiche di accesso al fondo;

    lo scorso 19 maggio il Vice Presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ha comunque chiarito che nel «recovery instrument ci sarà un chiaro richiamo con le riforme. Finanzieremo pacchetti di riforme e investimenti degli Stati membri e il semestre europeo e le raccomandazioni faranno da guida nel preparare i piani di ripresa»;

    di fatto l'assegnazione dei fondi è soggetta a condizionalità e vi è il rischio che l'Italia sia costretta non soltanto ad attenersi alle modalità prescritte da Bruxelles ma a concordare la futura politica economica nazionale;

    come riportato da un ANSA dello scorso 20 maggio il premier olandese ha affermato che «Se si richiede un aiuto, è necessario attuare riforme di vasta portata in modo da poter essere autosufficienti la prossima volta», prospettando quindi un sinallagma funzionale tra l'erogazione dei prestiti e l'adempimento di alcune non precisate riforme strutturali; l'approvazione di una simile linea, supportata da Austria, Danimarca e Svezia, costituirebbe quindi il presupposto per una vera e propria condizionalità;

    il prossimo 27 maggio è prevista la riunione della Commissione Europea sul Recovery fund e sul Piano per la ripresa,

impegna il Governo

ad opporsi ad ogni forma di condizionalità che vincoli l'assegnazione di fondi europei comunque nominati, ivi compresi quelli derivanti dal recovery instrument, all'attuazione di riforme strutturali.
9/2461-AR/231. Montaruli.

A.C. 2461-A
EMENDAMENTI
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Relatori: FRAGOMELI(per la VI Commissione) e CARABETTA (per la X Commissione)

N. 1.

Seduta del 25 maggio 2020

ART. 1.
(Misure temporanee per il sostegno della liquidità delle imprese)

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Introduzione della flat tax al 15 per cento)

  1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività). – 1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.».

  2. Le deduzioni fiscali sui reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

   a) da 0 a 35.00 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti I membri del nucleo familiare;

   b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

   c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento.

  3. All'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, In materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento»;

   b) il comma 3 è abrogato.

  4. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: «del 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione le norme del testo unico Incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge.
  6. Gli articoli 12 ,13 .15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.
  7. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11,12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 02.
(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.
  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli Imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164,569 euro;

   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ila comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli Importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati, di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti a) comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

   A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle Entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

  16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  17. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:

   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Art. 03.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 01 valutati in 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 02 nonché attraverso:

   a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nei rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

   b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrati di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2020. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

  2. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2020 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione della presente legge.
01. 03. Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Per la concessione di finanziamenti concessi alle imprese in attuazione delle norme del presente decreto-legge e del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, ai richiedenti è richiesta esclusivamente l'autocertificazione fino ad un massimo di 100.000 euro
  2. Le rate di ammortamento dei finanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposte in dieci anni.
  3. La garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui al comma 1 è prestata per il 100 per cento dell'importo concesso fino ad un massimo di 100.000 euro.
01. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. Al fine di assicurare la necessaria alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996. n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

   b) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

   «d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

    1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

    2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

   Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.»;

   c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

   «14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come derogate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:

   a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

   b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

   c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

   d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A;

   e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore.».
1. 254. Barelli, D'Attis, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: Sace S.p.A. con le seguenti: lo Stato;

   b) sopprimere il comma 5;

   c) al comma 6, alinea, sostituire le parole: da Sace S.p.A. con le seguenti: allo Stato;

   d) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da Sace S.p.A. con le seguenti: dallo Stato;

   e) al comma 6 sopprimere le lettere b) e c);

   f) al comma 7 sopprimere le parole: adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.;

   g) sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 78. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le garanzie di cui al periodo precedente sono concesse anche per i finanziamenti realizzati tramite l'emissione di obbligazioni.
1. 18. Pittalis, Martino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ivi inclusi con le seguenti: ivi incluse le start-up innovative cui agli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

   b) al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: di piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: e di start-up innovative.
1. 31. Guidesi, Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lavoratori autonomi aggiungere le seguenti: , gli intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli intermediari.
1. 29. Cantalamessa, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lavoratori autonomi aggiungere le seguenti: , gli agenti di assicurazione, subagenti.
1. 142. D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
*1. 5. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
*1. 6. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
*1. 7. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
*1. 8. Acquaroli.

  Al comma 1 dopo le parole: di partita IVA aggiungere le seguenti: nonché i soggetti di cui al successivo articolo 14, comma 1, limitatamente all'attività economica dagli stessi esercitati.
1. 88. Butti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono abrogate.
1. 99. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con le seguenti: fermo restando che tali soggetti, con l'eccezione delle medie imprese, devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*1. 16. Acquaroli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con le seguenti: fermo restando che tali soggetti, con l'eccezione delle medie imprese, devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*1. 34. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con le seguenti: fermo restando che tali soggetti, con l'eccezione delle medie imprese, devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*1. 51. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.
1. 11. Lupi, Gadda.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica.
*1. 41. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica.
*1. 45. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica.
*1. 55. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ammessi alla garanzia SACE s.p.a. anche i finanziamenti realizzati per il tramite di piattaforme di social lending o di crowdfunding autorizzate ai sensi della legge, le quali a tali fini stipuleranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo un'apposita convenzione con SACE.
1. 2. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.
*1. 39. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.
*1. 57. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.
1. 71. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le norme del presente articolo si applicano anche alle imprese che sono in ristrutturazione ex Articolo 67 o 182-bis del Regio Decreto n. 267 del 1942 o comunque classificate tra gli NPE (Non performing exposure bancarie) purché abbiano regolarmente prodotto nei 3 mesi precedenti il 1° marzo 2020.
1. 43. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 , ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  1-ter. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  1-quater. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
  1-quinquies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
  1-sexies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate affari. 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  1-septies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  1-octies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  1-novies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-sexies.
  1-decies. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-bis abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  1-undecies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dai commi da 1-bis a 1-decies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.
*1. 111. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 , ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  1-ter. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  1-quater. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
  1-quinquies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
  1-sexies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate affari. 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  1-septies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  1-octies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  1-novies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-sexies.
  1-decies. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-bis abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  1-undecies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dai commi da 1-bis a 1-decies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.
*1. 260. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 , ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  1-ter. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  1-quater. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
  1-quinquies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
  1-sexies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate affari. 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  1-septies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  1-octies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  1-novies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-sexies.
  1-decies. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-bis abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  1-undecies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dai commi da 1-bis a 1-decies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.
*1. 119. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 30 anni.
**1. 268. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 30 anni.
**1. 315. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 20 anni;

   b) al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) per il rilascio della garanzia di cui al presente articolo non sono previste commissioni o costi;

   c) al comma 2, sopprimere la lettera h);

   d) al comma 6, lettera a), dopo le parole: la domanda di finanziamento garantita dallo Stato aggiungere le seguenti: , la quale non necessita di nessun'altra documentazione aggiuntiva per essere accolta e processata dai soggetti finanziatori;

   e) al comma 14, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 5.000 milioni di euro, dopo le parole: Al relativo onere inserire le seguenti: di 1.000 milioni di euro, e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al restante onere di 4.000 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 159. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
*1. 286. Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
*1. 314. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
*1. 144. Squeri.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
*1. 265. Guidesi, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
*1. 295. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 15 anni;

   b) al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) per il rilascio della garanzia di cui al presente articolo non sono previste commissioni o costi;

   c) al comma 2, sopprimere la lettera h);

   d) al comma 6, lettera a), dopo le parole: la domanda di finanziamento garantita dallo Stato aggiungere le seguenti: , la quale non necessita di nessun'altra documentazione aggiuntiva per essere accolta e processata dai soggetti finanziatori;

   e) al comma 14, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 4.500 milioni di euro, dopo le parole: Al relativo onere inserire le seguenti: di 1.000 milioni di euro e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al restante onere di 3.500 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 154. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

  1. Alla lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 15 anni.
  2. Alla lettera b), dopo le parole e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelle classificate o classificabili tra i cosiddetti Utp.
1. 163. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.
*1. 284. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.
*1. 312. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 10 anni;

   b) al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) per il rilascio della garanzia di cui al presente articolo non sono previste commissioni o costi;

   c) al comma 2, sopprimere la lettera h);

   d) al comma 6, lettera a), dopo le parole: la domanda di finanziamento garantita dallo Stato aggiungere le seguenti: , la quale non necessita di nessun'altra documentazione aggiuntiva per essere accolta e processata dai soletti finanziatori;

   e) al comma 14, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro, dopo le parole: Al relativo onere inserire le seguenti: di 1.000 milioni di euro e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al restante onere di 2.000 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,.
1. 156. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sostituire le parole: «6 anni» con le seguenti: «8 anni»;

   b) sopprimere le lettere e) e h).
1. 313. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: i finanziamenti possono avere una durata massima di dieci anni per le imprese che hanno sede legale e operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.
1. 275. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
*1. 169. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
*1. 271. Pittalis, Martino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*1. 304. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*1. 175. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*1. 283. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 30 settembre 2019.
1. 269. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, a meno che l'impresa risulti in concordato in continuità omologato e modifichi entro il 31 dicembre 2020 il relativo piano concordatario.
1. 273. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Al comma 2, lettera b) le parole: al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, e, dopo le parole: alla data del 29 febbraio 2020 sono aggiunte le seguenti: l'impresa beneficiaria.
1. 285. Patassini, Boniardi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole: non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e sostituire la parola: e con: che.
*1. 276. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole: non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e sostituire la parola: e con: che.
*1. 277. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole: non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e sostituire la parola: e con: che.
*1. 270. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) sopprimere le parole: «e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea»;

   b) alla lettera d) al numero 1 sostituire le parole: «90 per cento dell'importo» con le seguenti: «100 per cento dell'importo».
**1. 274. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) sopprimere le parole: «e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea»;

   b) alla lettera d) al numero 1 sostituire le parole: «90 per cento dell'importo» con le seguenti: «100 per cento dell'importo».
**1. 259. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «alla data del 29 febbraio 2020» con le seguenti: «alla data del 31 gennaio 2020».
*1. 186. Acquaroli.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «alla data del 29 febbraio 2020» con le seguenti: «alla data del 31 gennaio 2020».
*1. 184. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «alla data del 29 febbraio 2020» con le seguenti: «alla data del 31 gennaio 2020».
*1. 167. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere il seguente periodo: ad esclusione delle imprese che, prima della dichiarazione dello stato di emergenza, risultavano essere già in regola con i piani di ristrutturazione omologati, ai sensi dell'articolo 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la legge fallimentare, con concordati in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, ovvero con plani di attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), legge fallimentare.
1. 282. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*1. 171. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*1. 188. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*1. 278. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  All'articolo 1, lettera c), punto 1 ), dopo le parole: «ovvero dalla dichiarazione fiscale» sono aggiunte le seguenti: «. qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 giugno 2019, si fa riferimento al fatturato annuo presunto dell'impresa per il 2020 attestato dal rappresentante legale dell'impresa e che comunque non può superare un fatturato presunto maggiore di centomila euro.
1. 500. Silvestroni, Osnato, Zucconi.

  Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata»;

   b) al numero 2) sostituire le parole: «dell'impresa relativi al 2019» con le parole: «del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
*1. 190. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata»;

   b) al numero 2) sostituire le parole: «dell'impresa relativi al 2019» con le parole: «del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
*1. 196. Acquaroli.

  Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata»;

   b) al numero 2) sostituire le parole: «dell'impresa relativi al 2019» con le parole: «del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
*1. 198. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1) della lettera c), sostituire le parole: «del fatturato annuo» con le seguenti: «dei ricavi o compensi» e le parole: «dichiarazione fiscale» con le seguenti: «dichiarazione dei redditi»;

   b) al numero 1) della lettera d), sostituire le parole: «valore del fatturato fino» con le seguenti: «ricavi o compensi inferiori»;

   c) al numero 2) della lettera d), sostituire le parole: «valore del fatturato» con le seguenti: «ricavi o compensi»;

   d) al numero 3) della lettera d), comma 2, sostituire le parole: «valore del fatturato superiore» con le seguenti: «ricavi o compensi superiori».

  Conseguentemente:

    1) al medesimo articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, sostituire le parole: «al valore del fatturato» con le seguenti: «ai ricavi o compensi»;

   b) al comma 4, sostituire le parole: «del fatturato» con le seguenti: «dei ricavi o compensi»;

   c) al comma 6, sostituire le parole: «valore del fatturato inferiore» con le seguenti: «ricavi o compensi inferiori»;

   d) al comma 7, sostituire le parole: «o fatturato» con le seguenti: «ovvero ricavi o compensi»;

    2) all'articolo 13, lettera m), comma 1, sostituire le parole: «dichiarazione fiscale» con le seguenti: «dichiarazione dei redditi» e sostituire la parola: «ricavi» con le seguenti: «ricavi o compensi».
1. 289. Fiorini.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

    1) alla lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    2) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    3) alla lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    4) alla lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «valore del fatturato», aggiungere le seguenti: «o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali,».
*1. 205. Baratto, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

    1) alla lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    2) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    3) alla lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    4) alla lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «valore del fatturato», aggiungere le seguenti: «o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali,».
*1. 261. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

    1) alla lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    2) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    3) alla lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    4) alla lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «valore del fatturato», aggiungere le seguenti: «o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali,».
*1. 296. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa e il doppio dei costi annuali del personale, aggiungere le seguenti: ovvero abbiano sostenuto investimenti documentabili.
1. 133. Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.
*1. 193. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.
*1. 200. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 e nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, con riferimento alle start up agricole e per le imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera c) numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 e nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, con riferimento alle start up agricole e per le imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
1. 301. Occhiuto.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
*1. 21. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
*1. 194. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
*1. 203. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) Al fine di garantire maggiore liquidità alle realtà produttive colpite dall'emergenza COVID-19 e già fortemente penalizzate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, per le imprese che hanno sede nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale 2015 e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c).
1. 217. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Patassini, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

    01) 100 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore di fatturato fino a 3,2 milioni di euro, per un finanziamento massimo di 800.000 euro pari al 25 per cento di fatturato.
1. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, lettera d), numero 1)sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.
1. 228. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il numero 1) con il seguente: per i finanziamenti alle imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, dopo il primo anno gratuito, 25 punti base durante il secondo, terzo, quarto e quinto anno, 50 punti base durante il sesto, settimo, ottavo e nono anno, 100 punti base al decimo sino al dodicesimo anno;

   b) sopprimere il numero 2.
1. 191. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 2, lettera e), ai numeri 1) e 2) dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti parole: fino a 499 dipendenti.
*1. 187. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera e), ai numeri 1) e 2) dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti parole: fino a 499 dipendenti.
*1. 189. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I nuovi finanziamenti potranno essere utilizzati anche per l'estinzione di precedenti esposizioni debitorie di natura finanziaria, nell'ambito di un piano funzionale al mantenimento o al recupero dell'equilibrio economico e finanziario e alla ripresa della normale operatività aziendale, a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà, come previsto alla precedente lettera b) ai fini del rilascio della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo.
1. 40. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente lettera:

   h) Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia, al netto delle commissioni, deve essere pari a zero;

  Conseguentemente, al comma 10, antepone le seguenti parole: Salvo quanto disposto al comma 2, lettera h),.
1. 192. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: al recupero dei costi aggiungere le seguenti: e comunque non superiori allo 0,5 per cento dell'importo della garanzia prestata.
1. 199. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: come documentato e attestato dal rappresentante legale ovunque ricorrano, con le seguenti: come confermato con dichiarazione del rappresentante legale.
1. 197. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) L'impresa che beneficia della garanzia assume l'Impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia soggetta alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
1. 59. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia soggetta alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
*1. 62. Martino, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 87. Murelli, Durigon, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 201. D'Attis, Gelmini, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 202. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 244. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che ne facciano richiesta, una relazione informativa in merito alla situazione occupazionale, unitamente agli eventuali consultazione ed esame congiunto da esperirsi, sempre su richiesta sindacale, entro i tre giorni successivi a quello delle comunicazione preventiva, anche in via telematica;.
1. 206. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) l'impresa che occupa oltre 100 dipendenti e beneficia delle garanzie di cui al comma 1, assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;.
1. 77. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera l), dopo la parola: assume aggiungere le seguenti: ove possibile.
1. 207. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: attraverso accordi sindacali.
1. 246. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sino al 31 dicembre 2020, mediante dichiarazione resa al soggetto finanziatore titolare o legale rappresentante.
1. 248. Fiorini.

  Al comma 2, lettera n) sostituire le parole: costi del personale con le seguenti: , in via prioritaria, i costi del personale e il pagamento dei fornitori nei tempi previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e, in via sussidiaria.
1. 112. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: costi del personale, inserire le seguenti: dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

   p-bis) quanto previsto alle lettere c) e d) si applica anche nel caso di finanziamenti concessi per il pagamento di canoni di locazione o di affitto azienda o di ramo d'azienda.
*1. 115. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: costi del personale, inserire le seguenti: dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

   p-bis) quanto previsto alle lettere c) e d) si applica anche nel caso di finanziamenti concessi per il pagamento di canoni di locazione o di affitto azienda o di ramo d'azienda.
*1. 252. Squeri.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: costi del personale aggiungere le seguenti: dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.
1. 250. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera n), dopo la parola imprenditoriali aggiungere le seguenti parole: e qualsiasi ulteriore onere funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale.
1. 209. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a qualsiasi ulteriore onere funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale.
1. 109. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il finanziamento può essere destinato altresì all'acquisizione di partecipazioni funzionali allo sviluppo delle attività e al perseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa.
1. 212. Pittalis, Martino.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) il finanziamento coperto della garanzia può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 107. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
1. 318. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le imprese che effettuano aumenti di capitale, entro 12 mesi dalla crisi emergenziale COVID-19, potranno ottenere dalle banche un finanziamento di durata complessiva di 10 anni e di importo pari a 5 volte l'aumento di capitale stesso, garantito al 100 per cento da SACE Spa e senza ulteriori oneri e costi aggiuntivi a carico dell'imprese richiedenti.
*1. 220. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le imprese che effettuano aumenti di capitale, entro 12 mesi dalla crisi emergenziale COVID-19, potranno ottenere dalle banche un finanziamento di durata complessiva di 10 anni e di importo pari a 5 volte l'aumento di capitale stesso, garantito al 100 per cento da SACE Spa e senza ulteriori oneri e costi aggiuntivi a carico dell'imprese richiedenti.
*1. 291. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.
*1. 122. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.
*1. 123. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) il silenzio del soggetto finanziatore protratto oltre il settimo giorno lavorativo dalla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui alla precedente lettera a) equivale, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, ad un esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore il quale procede alla trasmissione della richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.a. ai sensi della precedente lettera b);.
1. 126. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  6-bis. Per i finanziamenti di cui al comma 6 il pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni ricevute per le medesime garanzie è a carico dello Stato.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1. 128. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 6, lettera a) dopo le parole: garantito dallo Stato aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

   Il soggetto finanziatore deve rendere conoscibile dal proprio sito web, l'elenco analitico della documentazione richiesta per la valutazione. La domanda, con allegata la documentazione richiesta, deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata. Il finanziamento, ove ne sussistano le condizioni, deve essere erogato entro 30 giorni dalla domanda.
1. 232. Paolini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: decisione assunta con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
1. 234. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. La procedura di concessione del finanziamento di cui al precedente comma deve concludersi entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di invio della richiesta da parte del soggetto interessato all'erogazione del finanziamento.
1. 135. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le banche finanziatrici sono autorizzate ad erogare nuovi finanziamenti anche sulla base della provvista ricevuta da fondi di investimento esteri attraverso la struttura così detta fronting.
1. 136. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

  12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis dei decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33.
*1. 238. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*1. 155. Acquaroli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*1. 157. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra

  Al comma 13 dopo le parole: per effetto delle garanzie stesse, aggiungere il seguente periodo: La garanzia è sempre concessa previo consenso dell'impresa interessata e non può contenere condizioni o clausole meno vantaggiose per il beneficiario rispetto a quelle previste dai finanziamento originariamente contratto con la banca e con altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia.
1. 162. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono le dilazioni, non Inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali, concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi.
1. 166. Cattaneo, Gelmini, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  14-ter. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  14-quater. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
  14-quinquies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale 0 accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
  14-sexies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  14-septies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  14-octies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
  14-novies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-sexies.
  14-decies. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-bis abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  14-undecies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 14-bis a 14-decies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 176. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.
  14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nel termini ivi previsti, fermo restando che:

   a) la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;

   b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;

   c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dai debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;

   d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;

   e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3} della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa dei debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;

   f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale del crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;

   g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) dei precedente comma 2.

  14-quater. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.
  14-quinquies. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nel limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019.
*1. 183. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.
  14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nel termini ivi previsti, fermo restando che:

   a) la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;

   b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;

   c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dai debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;

   d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;

   e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3} della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa dei debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;

   f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale del crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;

   g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) dei precedente comma 2.

  14-quater. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.
  14-quinquies. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nel limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019.
*1. 251. Squeri.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.
  14-ter. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-bis, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  14-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-bis e 14-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
1. 172. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti.
  14-ter. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor.
1. 185. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Nel caso in cui, entro 18 mesi dall'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo, l'impresa finanziata venga dichiarata fallita e depositi domanda di concordato preventivo anche ai sensi dell'articolo 161 comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o stipuli un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto, purché lo stesso venga successivamente omologato, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) i finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del citato regio decreto n. 267 del 1942.

   b) i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione di tali finanziamenti sono esentati dalla revocatoria fallimentare, dalla revocatoria ordinaria e dai reati di bancarotta ai sensi dell'articolo 217-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942.

  14-ter. Nel caso in cui, entro 18 mesi dall'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo, l'impresa finanziata rediga un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione di tali finanziamenti sono esentati dalla revocatoria fallimentare, dalla revocatoria ordinaria e dai reati di bancarotta ai sensi dell'articolo n. 217-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942. Nell'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente comma e dal comma 14-bis la banca è esentata da responsabilità per abusiva concessione del credito salvo il caso di dolo o di colpa grave.
1. 258. Cassinelli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Gli atti posti in essere dal debitore e dal creditore relativi e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto non sono rilevanti ai fini del reato e al concorso di bancarotta fraudolenza preferenziale di cui agli articoli agli articolo 216 e dell'articolo 224 della legge fallimentare. Per gli atti di cui al presente decreto non sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 218 e dell'articolo 275 della legge fallimentare.
1. 245. Paolini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Sono esclusi da imposta sostitutiva dell'imposta sui reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali i premi corrisposti dal datore di lavoro al proprio personale operante nei servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti.
1. 247. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, D'Attis.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti.
1. 249. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono altresì le dilazioni, non inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi.
*1. 255. Fiorini.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono altresì le dilazioni, non inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 dalla data di entrata in vigore della presente Legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi.
*1. 256. Nevi, Fiorini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. La garanzia di cui al comma 1, può essere utilizzata dalle imprese che non superano la soglia di cui al comma 6, precedente per aumenti di capitale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. In questo caso la percentuale di garanzia di cui al comma 2 lettera d) sale al 100 per cento.
1. 257. Baldini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese le cui esposizioni debitorie siano, al momento della data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.».
1. 01. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

   Art. 1-bis.
   (Costi istruttoria dei finanziamenti)

   Al fine di evitare qualsiasi danno speculativo sulle richieste di finanziamento messe a disposizione dal provvedimento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato un tasso predeterminato per le spese di istruttoria e per tutte le spese finalizzate alla liquidazione del finanziamento richiesto.
1. 03. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

   Art. 1-bis.
   (Cassa Depositi e Prestiti)

  1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
*1. 021. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

   Art. 1-bis.
   (Cassa Depositi e Prestiti)

  1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
*1. 025. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sospensione split payment)

  1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
*1. 019. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini..

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sospensione split payment)

  1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
*1. 026. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità di associazioni sportive e culturali)

   Le misure di cui all'articolo 1 sono destinate altresì a:

   a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

   b) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

   c) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, ivi comprese le parrocchie.
1. 011. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020)

   All'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 dei 24 aprile 2020, aggiungere la seguente lettera:

   «d) per le transazioni in contenzioso bancario a rimborso rateale e in corso alla data del 31 gennaio 2020 gli effetti sono sospesi alla data del 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.».
1. 013. Pentangelo

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le Regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della citata legge.
  2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziate rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.
  3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020,2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.
1. 014. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

  1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.
1. 015. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno per il settore dei trasporti e della logistica)

  1. Ai fini del presente articolo 1'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei trasporti e della logistica a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle imprese del settore sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
1. 016. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo a sostegno della catena dette forniture)

  1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito un fondo denominato «Fondo a sostegno della catena della forniture», presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranches, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano del pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad 1 anticipare la tranche successiva.
  2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito un periodo di preammortamento 1 di due anni dall'erogazione.
  3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 027. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

   Fino alla data della fine dell'emergenza e sanitaria sono sospese le valutazioni attraverso l'utilizzo del rating derivanti dai criteri dell'accordo di Basilea.
1. 0501. Silvestroni, Osnato, Zucconi.

ART. 1-ter
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La Direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzata a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultassero ancora pendenti.»;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi da diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario.»;

   al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: , potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 296 del 31 dicembre 2009,
1-ter. 300. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Salvaguardia risorse stanziate in capitolo di bilancio)

  1. In deroga al comma 2 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.
1-ter. 0300. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.

ART. 2.
(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

  Al comma 1, lettera a), dopo: Paese, aggiungere ivi compresa la promozione della cultura nazionale.
2. 6. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Paesi strategici per l'Italia. aggiungere il seguente periodo: A tal fine SACE S.p.A. attiva un raccordo con il sistema delle Camere di Commercio Italiane all'Estero finalizzato a sviluppare una piattaforma per la fiera virtuale per lo sviluppo e la ricerca di contatti commerciali e la presentazione dei prodotti, a sviluppare servizi di Export Manager, a sviluppare la promozione del turismo di qualità in Italia e a sviluppare la promozione di investimenti esteri in Italia.
2. 1. Fitzgerald Nissoli, Barelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: m) di sanificazione degli ambienti e parti comuni dell'edificio in condominio e degli strumenti di lavoro, ove esistenti, nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da virus COVID-19, ivi compresi i dispositivi di sterilizzazione e sanificazione anche a raggi UVC e ozono a diffusione bioindotta.
2. 4. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.
2. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi a sostegno del settore turistico)

  1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, come individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è concesso un incentivo per l'anno 2020 in misura pari ai costi sostenuti nel secondo semestre 2019, ad accezione dei costi del personale.
  2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso, quanto al 40 per cento, come contributo a fondo perduto e quanto al 60 per cento come prestito a tasso zero, garantito dallo Stato, da restituire in otto rate semestrali a partire dal 31 marzo 2021.
  3. Il prestito di cui al comma 2 è concesso direttamente dal Ministero dello sviluppo economico all'impresa che ne fa richiesta. La richiesta vale quale titolo di debito in favore del concedente.
  4. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
2. 02. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi a sostegno del settore turistico)

  1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo a sostegno del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del comma 1 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 07. Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per rilocalizzazione dei settori strategici nazionali)

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in Italia per la rilocalizzazione dall'estero o la realizzazione realmente ex novo, che tuttavia non deve rappresentare in alcuna forma una mera prosecuzione od ampliamento di attività già svolte precedentemente in Italia, di unità produttive in settori strategici per l'economia italiana spetta, a decorrere dal periodo d'imposta 2020 e sino al 2025, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento degli investimenti sostenuti in beni materiali ed immateriali nei medesimi periodi d'imposta.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti ed unicamente nel caso di un incremento occupazionale a tempo pieno ed indeterminato, del 10 per cento per ogni anno in cui verranno effettuati gli investimenti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo complessivo di euro 30 milioni di euro per ciascun beneficiario e per l'intero periodo, a condizione che siano sostenute spese complessive per investimenti nazionali almeno pari a 1.000.000 di euro.
  4. I settori strategici di cui al comma 1 sono:

   settore sanitario e biomedicale;

   settore delle tecnologie della comunicazione;

   settore farmaceutico;

   settore delle tecnologie facilitative per la produzione di beni e di servizi:

   settore dell'energia;

   settore del tessile innovativo;

   settore dell'informatica;

   settore dell'industria alimentare.

  5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenuti gli investimenti. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di 60.000 euro. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata da parte di un revisore terzo degli investimenti di cui al comma 1.
  6. Le imprese che, nell'arco temporale di cui al comma 1 e per i successivi due anni, trasferiscano all'estero, sotto qualsiasi forma giuridica o contrattuale, le attività beneficiate dal presente credito d'imposta, dovranno restituire integralmente i benefici ottenuti e subiranno una sanzione amministrativa pari al 50 per cento degli stessi, fatte salve più gravi fattispecie penali.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per il Reddito di Cittadinanza.
2. 08. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti.
  3. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro.
  5. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

   a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

   b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

   c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

   d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriati o per finalità commerciali. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

   a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 5;

   b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese o liberi professionisti, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

  7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dai medesimo esercizio in cui sono state sostenute le spese. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  8. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di 10.000 euro. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata delle sole attività di ricerca e sviluppo da parte di un revisore legale terzo.
  9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per il Reddito di Cittadinanza.
2. 09. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Compensazione crediti d'imposta)

  1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
2. 010. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Gli atti dei rimborsi dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi e per gli effetti del presente decreto sono esenti della azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge Fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e non sono soggetti all'azione di cui agli articoli 2901, 2902 e 2903 del codice civile.
2. 012. Paolini, Bitonci, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga contratti a tempo determinato)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è data facoltà di prorogare, anche a più riprese, purché entro una durata massima di un anno dalla relativa scadenza, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato il cui termine scada durante il periodo emergenziale di cui all'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ovvero che, nel medesimo periodo, abbiano avuto vigenza per un tempo pari o superiore al 50 per cento della durata contrattualmente pattuita.
  2. Le proroghe di cui al precedente comma 1 non sono conteggiate ai fini del computo dei limiti alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed al numero massimo di proroghe, da qualsivoglia fonte previsti e disciplinati, e sono altresì neutralizzati ai fini dei computo dei periodi di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. La durata del patto di prova ex articolo 2096 del codice civile, sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma 1, è sospesa di diritto per tutta la durata del periodo emergenziale di cui all'arte 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche in deroga al disposto dell'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
2. 013. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale)

  1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 200.000,00 euro, che saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'istruzione».
  2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dai Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS” con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126».
  3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1 è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro.
  2-bis. L'importo di 2 milioni di euro di cui all'incremento del precedente comma 1-bis è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS.
  4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

Art. 120-bis.
(Conservazione validità anno formativo)

  1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2020, n. 13, e di quelli emanati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché al percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione dei numero di ore di formazioni erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza COVID-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS.
  2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021.
  3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019.
2. 014. Caparvi, Belotti, Colmellere, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di internazionalizzazione del sistema Paese)

  1. All'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

   d-bis) potenziamento degli investimenti nelle manifestazioni fieristiche attraverso progetti di digitalizzazione dell'esposizione volti anche ad incrementare le presenze di buyers qualificati agli eventi in programmazione;

   d-ter) semplificazione dell'accesso ai mercati internazionali attraverso l'istituzione di programmi gratuiti per l'accompagnamento delle imprese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto;

   d-quater) potenziamento di nuovi canali di vendita on-line per la progettazione da remoto al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti made in Italy.
2. 015. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 3.
(SACE S.p.A.)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le lettere a) e b) dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, sono sostituite dalle seguenti:

   «a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle Imprese italiane nonché delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

   b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);».
3. 1. Billi, Andreuzza.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle garanzie concesse ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto si applica il regime fiscale di cui all'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. 2. Pittalis, Martino.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

  3-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma primo, numero 10, e dall'articolo 1129, comma nono del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.
3. 5. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

  3-bis. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge anche le funzioni di vigilanza e controllo sul l'attuazione dei programmi di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e da Sace S.p.A. in relazione alle misure previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
3. 6. Giacomoni.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  3-bis. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 72, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'ENIT per la promozione del Paese in chiave turistica e attrattiva attraverso la valorizzazione dell'offerta esperienziale dei territori legata alla loro storia, cultura e tradizioni».
3. 8. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese agricole)

  1. Le misure di sostegno di cui agli articoli 1 e 2, in quanto compatibili si applicano anche alle garanzie prestate da ISMEA, in favore delle imprese agricole e della pesca, ivi comprese le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per le finalità di cui al presente comma è vincolata e gestita da ISMEA quota parte non inferiore al 10 per cento delle risorse individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 1. SACE S.p.A. provvede alla imputazione delle risorse, in base al fabbisogno finanziario indicato da ISMEA, derivante dalla gestione delle garanzie.
  2. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali riferisce al Comitato di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come introdotto dalla letterali) del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, sulle esigenze del settore agricolo e della pesca e sulla relativa pianificazione.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo. Il medesimo decreto regola i rapporti in regime convenzionale tra ISMEA e SACE S.p.A.
3. 01. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza e controllo sulla Cassa depositi e prestiti)

  1. È istituita la Commissione parlamentare di vigilanza e controllo sulla Cassa depositi e prestiti, composta da quattro deputati e quattro senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti della Commissione.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da un segretario, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per elezione. Per ti elezione, rispettivamente, dei vicepresidenti e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo.
  3. La Commissione ha funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dalle società del Gruppo, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, adottati ai sensi della legge.
  4. La Commissione ha funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione ordinaria e sulla gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 5, commi 7 e 81 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con particolare riferimento ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico.
  5. Ferme restando le attribuzioni di cui ai commi 3 e 4, la Commissione:

   a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni;

   b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'anno;

   c) trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla propria attività.

  6. Spetta alla Commissione l'approvazione dei rendiconti consuntivi di Cassa depositi e prestiti S.p.A., che saranno presentati in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento, entro l'anno successivo a quello cui essi si riferiscono.
  7. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  8. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
  9. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione è costituita dai membri già eletti da Camera e Senato ai sensi della normativa vigente, avvalendosi della collaborazione esterna degli altri componenti laici che, al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, risultano far parte della stessa.
  10. L'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 è abrogato. Conseguentemente, è abrogata ogni altra disposizione relativa alla commissione istituita con la disposizione di cui al periodo precedente.
3. 02. Giacomoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alle imprese a fronte della diminuzione del fatturato nel periodo di blocco della produzione)

  1. Alle imprese di ogni dimensione che abbiano avuto nel periodo di blocco della loro attività, disposto in forza di legge dai 13 marzo 2020 fino alla effettiva riapertura della attività, una diminuzione del proprio fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'ammontare della diminuzione di fatturato comprovata documentazione. Il credito di imposta così determinato verrà applicato per il 10 per cento nella dichiarazione dell'anno 2021, per il 10 per cento nell'anno 2022 e per restante 10 per cento nell'anno 2023.
3. 05. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per facilitare l'accesso al credito delle imprese mediante i Confidi)

  1. Al fine di combattere più efficacemente i fenomeni di usura, al comma 4-quater dell'articolo 155 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera: «d) l'erogazione, utilizzando le risorse a propria disposizione, di finanziamenti diretti a favore di quelle imprese che, malgrado l'offerta di prestazione della garanzia prevista dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non reperiscano istituzioni finanziarie disponibili ad erogare il richiesto finanziamento».
3. 06. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento del contingente di personale a contratto della rete estera MAECI)

  1. Al fine di garantire sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia, anche in ossequio alle finalità di cui agli articoli 2 e 3, a decorrere dall'anno 2020, al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.020 unità».
  2. Ai fini dell'incremento del contingente, come rideterminato dal comma 1, è autorizzata la spesa pari a euro 4.500.000 per l'anno 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 43.
3. 07. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)

  1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: «1-bis) “Attività istituzionale”: l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-bis.»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le attività di cui all'articolo 7-bis»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «indirizzano la propria attività», è aggiunta al seguente: «istituzionale», e le parole: «destinazione delle risorse e» sono sostituite con le seguenti: «destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale,»;

   c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma: «4-bis. Le attività di cui all'articolo 1-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.»;

   d) all'articolo 5:

    1) al comma 1, dopo le parole: «degli scopi statutari», sono aggiunge le seguenti: «e delle attività di cui all'articolo 1-bis» e dopo le parole: «una redditività adeguata» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis,»;

    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine le seguenti: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;

   e) all'articolo 6:

    1) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e negli enti e società di cui all'articolo 1-bis»;

    2) al comma 4, le parole: «né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25» sono soppresse;

   f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «in particolare con lo sviluppo del territorio», sono aggiunte le seguenti: «, salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 1-bis» e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;

   g) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

   «Art. 7-bis.(Operazioni di rilevante interesse nazionale)1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
   2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
   3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.
   4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.
   5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non di concerto con Autorità di vigilanza.
   6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.
   7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10, comma 3, tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.
   8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili.»;

   h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis;»;

   i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate.»;

   j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis.» e, al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 7-bis e delle altre disposizioni di questo decreto.»;

   k) all'articolo 11, comma 1, le parole: «, che regolano l'» sono sostituite dalla seguente: «nell'» il comma 9 è sostituito dal seguente: «l'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e, se del caso, annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis.»;

   l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «Art. 25. – (Incrementi ai Fondi di dotazione). – Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-bis, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo.».
3. 08. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad un dodicesimo del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.
  2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.
  3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.
  4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate, la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.
3. 09. Osnato, Lollobrigida, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione contributo straordinario Regioni a statuto speciale)

  1. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome sospendono, per il biennio 2020-2021, il contributo finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico nazionale previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per l'erogazione dei servizi essenziali e per garantire sostegno alle imprese in termini di accesso al credito.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. 010. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione contributo straordinario Regioni Statuto speciale)

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali e misure di sostegno alle imprese in termini di accesso al credito durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospeso per il biennio 2020-2021, previa relativa stipula degli accordi bilaterali dello Stato con ciascuna Autonomia, il contributo straordinario versato dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, attuato con le procedure previste dall'articolo 27 della legge del 5 maggio 2009, n. 42.
3. 012. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione del contributo straordinario Regione Friuli Venezia Giulia)

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali e misure di sostegno alle imprese in termini di accesso al credito durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo straordinario di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospeso per il biennio 2020-2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. 011. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Ai fini dell'erogazione delle misure finanziarie di aiuto alle imprese e professionisti e conseguenti agli effetti dell'emergenza COVID-19 e di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si prevede:

    1) le informazioni richieste ad imprese e professionisti per attestare la sussistenza dei requisiti per l'accesso a tutte le misure economico-finanziario attivate a loro supporto per l'emergenza COVID-19 possono sempre essere rilasciate con dichiarazione propria del richiedente o dei legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, ai sensi e nei modi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

    2) ferme le conseguenze penali derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni, in caso di utilizzo di dichiarazioni rivelatesi false, è sempre applicata la sanzione di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Qualora sia accertata la oggettiva idoneità probatoria delle false dichiarazioni rispetto alla erogazione delle misure l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata;

    3) ai finanziamenti attivati a supporto privato per l'emergenza COVID-19 e garantiti anche in parte dallo Stato od altri organi pubblici si applicano gli articoli 640-bis e 316-bis, ed in caso di condanna penale la pena è aumentata di un terzo.
3. 014. Bitonci, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 4.
(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

   b) dopo le parole: in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari aggiungere le seguenti: e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e degli accessori.
4. 1. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: strumenti informativi o telematici, i contratti aggiungere le seguenti: e ogni altro atto, e dopo le parole: copia cartacea del contratto al cliente aggiungere le seguenti: , su richiesta;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le stesse modalità si applicano anche per i contratti ed ogni altro atto conclusi con la medesima tipologia di clientela, disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. 4. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile, relativamente ai contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
4. 14. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli accordi con i quali le parti di contratti di mutuo o altri finanziamenti conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto concordano la sospensione e il differimento del pagamento delle rate in scadenza, il differimento della restituzione del finanziamento se previsto in unica soluzione, la proroga del contratto o la rinuncia alla facoltà di revoca da parte del soggetto finanziatore, sono esenti dall'imposta di bollo.
4. 15. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione)

  1. Allo scopo di predisporre condizioni utili a determinare una rapida e consistente ripresa economica al termine dell'emergenza epidemiologica in corso, consentendo alle imprese una destinazione efficiente di energie e risorse, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare una radicale opera di riordino e snellimento della macchina pubblica, attuando una drastica semplificazione delle procedure amministrative legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa, contratti pubblici, nonché in materia di lavoro e previdenza.
4. 01. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di imprese culturali)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Nei casi in cui non sia possibile addivenire, in tutto o in parte, ad una temporanea modifica dei contratti, per tutta la durata della sospensione dell'esecuzione delle prestazioni ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti riconoscono alle imprese culturali e creative un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione dovuto alle cause di cui al precedente periodo in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto. Le presenti disposizioni per quanto compatibili si applicano anche ai contratti di concessione, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso con le imprese culturali e creative.»
4. 03. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per sei mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria.
4. 07. Cantalamessa, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte causa di forza maggiore)

  1. Al fine di impedire il rischio del contenzioso giuridico, con annesso l'onere probatorio dell'impossibilità di adempiere, nel periodo di emergenza COVID-19, le aziende nei confronti delle quali sono state assunte misure limitative e restrittive, a livello nazionale e regionale, della libertà di impresa per motivi di profilassi sanitaria e che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, hanno stipulato contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, non sono tenute a corrispondere alcun indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno, causa di forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. 08. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Mollicone.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

   Art. 4.1

   È sospesa la valutazione creditizia per finanziamenti fino a 25.000,00 euro per gli impegni garantiti al cento per cento da parte dello Stato.
4. 0300. Silvestroni, Osnato, Zucconi.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

   Art. 4.1

   La valutazione credizia rimane esclusivamente per la parte di finanziamento richiesta non garantita dallo Stato.
4. 0301. Silvestroni, Osnato, Zucconi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

   Art. 4.1
   (Sospensione adempimenti in materia di contratti pubblici)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per tutta la durata del periodo emergenziale sono sospesi gli oneri e gli adempimenti che fanno capo agli operatori economici relativi alla registrazione in forma di atto pubblico dei contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi, al rimborso delle spese di pubblicità sui quotidiani dei bandi e avvisi di gara sui quotidiani di cui si fa carico fa stazione appaltante. È altresì sospesa la richiesta da parte delle stazioni appaltanti di cauzioni provvisorie a garanzia delle offerta, fermo restando l'obbligo di cauzione definitiva e di polizza assicurativa previste nelle forme e modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché di ogni altro contributo e rimborso connesso allo svolgimento di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici.
4. 012. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 5.
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il presente decreto entra in vigore il 1o settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15, opera a decorrere dal 15 febbraio 2022 per le medie imprese e dal 15 agosto 2022 per le piccole imprese, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 18 maggio 2005.».
5. 2. Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto.

  Al comma 1, capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per gli articoli 2, comma 1, lettera c), 27, commi 2 e 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, commi 1, 2 e 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 282, 283 del presente decreto che entrano in vigore il 15 agosto 2020.
5. 6. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 1o settembre 2022.
5. 8. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 1o luglio 2022.
5. 12. Fiorini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle start-up innovative ed agli spin off universitari.
5. 14. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
*5. 01. Squeri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
*5. 02. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 651, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il mese di maggio dell'anno 2021»;

   b) all'articolo 1, comma 675, le parole: «entro il mese di agosto dell'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il mese di agosto dell'anno 2021».
5. 04. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per la continuità delle imprese e la tutela del lavoro nel settore della nautica)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 92, è aggiunto il seguente:

Art. 92-bis.
(Misure urgenti per la continuità delle imprese e la tutela del lavoro nel settore nautico)

  1. Al fine di non togliere efficacia alle misure di sostegno alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorabile rispettivamente fino al duecento per cento e fino al cento per cento».
  2. Al fine di dare adeguato sostegno economico ad imprese, lavoratori e famiglie, allo stato gravemente danneggiati dal crollo dei ricavi dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e di evitare conseguentemente il crollo dell'intero comparto della nautica, la durata delle concessioni dei beni del demanio marittimo e della navigazione interna per il mantenimento di porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio, vigenti alla data del 31 dicembre 2019 e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è prorogata sino al 31 dicembre 2023.
5. 05. Bergamini, Ripani, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga della durata delle concessioni balneari)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 682 sono aggiunti i seguenti:

   «682-bis. Al fine di garantire la continuità nella tutela e nella custodia delle coste italiane affidate in concessione, i provvedimenti di anticipata occupazione di cui all'articolo 38 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, rilasciati per la stagione balneare 2019 sono validi ed efficaci sino al 30 ottobre 2023, a condizione che il titolare del provvedimento di anticipata occupazione abbia depositato entro il 31 dicembre 2018 una istanza di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e che il relativo procedimento amministrativo non si sia concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
   682-ter. Le subconcessioni di cui all'articolo 45-bis del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, sono valide ed efficaci sino al 31 dicembre 2023, salvo diversa volontà del concessionario.».
5. 06. Bergamini, Ripani, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

ART. 6.
(Disposizione temporanee in materia di riduzione del capitale)

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data sono sostituite con le seguenti: qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da COVID-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data;

   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: per lo stesso periodo aggiungere le seguenti: e negli stessi casi.
*6. 1. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data sono sostituite con le seguenti: qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da COVID-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data;

   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: per lo stesso periodo aggiungere le seguenti: e negli stessi casi.
*6. 8. Acquaroli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data sono sostituite con le seguenti: qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da COVID-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data;

   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: per lo stesso periodo aggiungere le seguenti: e negli stessi casi.
*6. 9. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data sono sostituite con le seguenti: qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da COVID-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data;

   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: per lo stesso periodo aggiungere le seguenti: e negli stessi casi.
*6. 10. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.».

  Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'impresa.
**6. 6. Cavandoli.

  All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.».

  Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'impresa.
**6. 7. Martino, Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto.

  Aggiungere il seguente capoverso: Per le imprese colpite da un calo di fatturato e limitatamente all'anno 2020 è prevista la possibilità di ammortizzare, per una durata pari alla durata del finanziamento, i costi fissi sostenuti nel periodo dell'emergenza sanitaria relativi alle spese di affitto, ammortamenti, utenze, servizi amministrativi, consulenze e costi del personale non sottoposto alla CIG.
6. 12. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

   «Art. 6-bis.
   1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

   a) al termine del comma 698, aggiungere le parole: “Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dello 0,50 per cento”;

   b) al termine del comma 699, aggiungere le parole: “Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dell'1 per cento”.

   2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
6. 01. Squeri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

   1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
   2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
   3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o dall'altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e dalle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
   4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
   5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta, regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
   7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società e denti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.
   9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
   10. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
6. 02. Squeri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

   «Art. 6-bis.
   1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

   a) al termine del comma 698, aggiungere le parole: “Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dello 0,50 per cento”;

   b) al termine del comma 699, aggiungere le parole: “Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dell'1 per cento”».
6. 03. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

ART. 7.
(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

  Sopprimere il comma 2.
*7. 4. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Sopprimere il comma 2.
*7. 5. Acquaroli.

  Sopprimere il comma 2.
*7. 6. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Sopprimere il comma 2.
*7. 7. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

  3. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera a), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.
  4. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

   a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

   b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;

   c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento dei medesimo.

  5. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.
7. 8. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

  2-bis. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera a), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.
  2-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

   a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

   b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;

   c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento dei medesimo.

  2-quater. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.
7. 11. Garavaglia, Guidesi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020».
7. 10. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

  1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
  2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
  3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
  4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
  5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
  6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
  7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
  8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
  10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
7. 04. Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

  1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
  2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
  3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
  4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
  5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
  6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
  7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
  8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
  10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
7. 07. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Svolgimento delle assemblee nelle società cooperative)

  1. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020»;

   b) al comma 2, dopo le parole «società cooperative» aggiungere le seguenti «le società di mutuo soccorso»;

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

   «2-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 2 possono essere convocate e svolte le riunioni dell'organo amministrativo, del comitato esecutivo, dell'organo di controllo, dell'organismo di vigilanza e di ogni altro comitato interno della società.».
7. 02. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)

  1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011.
7. 05. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Gava, Moschioni, Panizzut, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

ART. 8.
(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Azzeramento dette commissioni per operazioni di anticipo fatture)

  1. L'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane S.p.A. e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono e applicano, entro il 31 maggio 2020, le regole generali per assicurare la gratuità delle operazioni di anticipo sulle fatture relative agli anni 2020 e 2021.
8. 01. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Bonus vacanza)

  1. Allo scopo di incentivare la ripresa del turismo, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le spese documentate sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto sul territorio dello Stato di servizi erogati da imprese turistico-ricettive, per le spese di viaggio, per ingressi a musei e monumenti, e per l'acquisto di servizi turistici spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 50.000 euro.
8. 02. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

   Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
*8. 03. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

   Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
*8. 08. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

   Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
*8. 010. Acquaroli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

   Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
*8. 011. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo:

   Art. 8-bis.
   (Disposizioni temporanee in materia di IMU)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C2, D/1, D/7 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone, sia in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
8. 04. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di 730 senza sostituto)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, limitatamente agli anni 2020 e 2021, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, secondo le modalità di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
8. 05. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazioni Responsabilità Civile Auto)

  1. La validità delle assicurazioni Responsabilità Civile Auto attive alla data del 23 febbraio 2020 è prorogata di un dodicesimo a partire dalla data della scadenza naturale originariamente prevista, senza costo alcuno per gli assicurati.
8. 07. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Pagamenti della P.A.)

  1. Al fine di garantire la continuità delle imprese affidatarie di lavori e servizi pubblici, all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

   «3. Le stazioni appaltanti emettono lo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni svolte alla data di entrata in vigore della presente legge entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla base di autodichiarazione dell'operatore economico che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno il 50 per cento della rata minima prevista dal contratto ed emettono nei successivi 5 giorni il certificato di pagamento a seguito della trasmissione della fattura inviata dall'operatore economico, in deroga ai termini e alle modalità di pagamento previsti nel contratto.»
8. 0300. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

ART. 9.
(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

  Sostituire il primo comma con il seguente:

  1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione omologati, degli accordi e dei piani del consumatore di cui alla legge 3 del 2012, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
9. 2. Paolini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nell'ambito dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati in esecuzione alla data del 23 febbraio 2020, tutti i termini di adempimento e di pagamento, sia intermedi che finali, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 12 mesi, a discrezione della società concordante o ristrutturata. Parimenti si intendono prorogati di 12 mesi i termini di adempimento finali scadenti oltre tale ultima data.
9. 4. Baldini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 23 febbraio con le seguenti: 30 settembre.
9. 8. Pittalis, Martino.

  Inserire il seguente comma:

  6. L'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dal decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso.
9. 12. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Indennizzi per interruzione degli appalti pubblici di servizi)

  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 riconoscono ai prestatori di servizi a carattere continuativo o periodico, interrotti o sospesi a causa delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un equo indennizzo, in misura pari al 15 per cento del corrispettivo di appalto che sarebbe maturato nel periodo di interruzione o sospensione, rapportato alla media del corrispettivo maturato nel trimestre precedente.
9. 01. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

   «Art. 9-bis.
   (Disposizioni in materia di sovraindebitamento)
   1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente:
   “2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale.”.
   2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente:

   “4-ter. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o dei piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4-quater.”.

   b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

   “4-quater. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.”».
*9. 02. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

   «Art. 9-bis.
   (Disposizioni in materia di sovraindebitamento)
   1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente:
   “2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale.”.
   2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente:

   “4-ter. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o dei piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4-quater.”.

   b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

   “4-quater. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.”».
*9. 03. Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

   «Art. 9-bis.
   (Disposizioni in materia di sovraindebitamento)
   1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente:
   “2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale.”.
   2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente:

   “4-ter. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o dei piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4-quater.”.

   b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

   “4-quater. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.”».
*9. 04. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

ART. 10.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
10. 10. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le start-up innovative e gli spin-off universitari che siano impossibilitati a proseguire il loro progetto di impresa a causa degli effetti dell'emergenza COVID-19, possono avviare una procedura semplificata di liquidazione della società senza che sia imputabile in capo agli amministratori alcuna responsabilità giuridica e patrimoniale, fatte salve le condotte fraudolente disciplinate dalla legge vigente.
10.19. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  4. Se lo stato di insolvenza è oggettivamente riconducibile alle conseguenze finanziarie o economiche della malattia «COVID- 19» dichiarata pandemica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, l'imprenditore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.
10. 12. Potenti, Bitonci, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si applicano in riferimento ai pagamenti ed operazioni compiute per tutto il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.
10. 13. Potenti, Bitonci, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10. 14. Acquaroli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10. 17. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10. 20. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 69-bis e 147, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
10. 15. Giacomoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. Decorso il periodo di improcedibilità di cui al comma 1, la parte che vi abbia interesse e che abbia depositato il ricorso dichiarato improcedibile in data antecedente l'8 aprile 2020, può depositare entro i successivi trenta giorni istanza di prosecuzione del procedimento, altrimenti questo si estingue. In caso di prosecuzione restano salvi le attività compiute, le notifiche già perfezionatesi, nonché i provvedimenti emanati fino al decreto che abbia dichiarata l'improcedibilità a norma del presente articolo.
10. 21. Giacomoni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di stato d'insolvenza)

  1. Alla dichiarazione di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si fa luogo quando lo stato d'insolvenza sia determinato da forza maggiore.
10. 01. Zanettin.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente;

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

   La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza COVID-19.

   A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

   Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
*10. 02. Squeri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente;

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

   La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza COVID-19.

   A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

   Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
*10. 010. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

   La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza COVID-19.

   A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

   Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
10. 09. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

ART. 11.
(Sospensione dei termini di scadenza dei tioli di credito)

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*11. 2. Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri, Bitonci, Cavandoli, Covolo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*11. 3. Furgiuele, Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 Aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020
11. 302. Silvestroni, Osnato, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 non si computa ai fini del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 386 del 1990, che rimane sospeso anche se decorso anteriormente.
11. 4. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
11. 8. Fiorini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di cancellazione dei dati da sistemi di informazioni creditizie pubblici e privati)

   1. Le iscrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2 della medesima legge, effettuate nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono rimosse dall'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché da tutti i sistemi di informazioni creditizie pubblici e privati.

   Le predette iscrizioni e comunicazioni e i relativi dati e informazioni sono rimossi entro e non oltre 3 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
11. 03. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742».
11. 04. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Moratoria e credito creditizio)

   1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:
   4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti.».
11. 08. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga dei termini per finanziamenti di start-up e PMI innovative)

   1. Le start-up innovative cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione di cui al seguente comma 2, delle seguenti misure di sostegno in relazione all'epidemia da COVID-19:

   a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

   b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

   c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

   2. La comunicazione prevista dal comma 2 deve avere le caratteristiche indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
   3. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 56, commi 6 e seguenti, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.».
11. 09. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Sospensione termini per la realizzazione dei progetti già ammessi alla misura “Resto al sud”)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i termini per la realizzazione dei progetti già ammessi ai benefici, di cui all'articolo 4, comma 1, dei decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.».
11. 010. Bellachioma, Cantalamessa, Castiello, D'Eramo, Furgiuele, Sasso, Tateo, De Martini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura “Resto al sud”)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i pagamenti delle rate dei finanziamenti bancari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.».
11. 011. Bellachioma, Cantalamessa, Castiello, D'Eramo, Furgiuele, Sasso, Tateo, De Martini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 11. aggiungere il seguente :

«Art. 11-bis (Sospensione pagamenti utenze imprese sportive).

   I. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica. dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate. e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea. fino al 31 luglio 2020. dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere. per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale. la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

   2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia. reti e ambiente. con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell«ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.».
11. 0300. Rampelli

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis (Proroga concessioni impianti sportivi).

   l. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali sono prorogati di 13 anni, anche in deroga alle disposizioni di cui

   all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
11. 0301. Rampelli

ART. 12
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini»)

  Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. L'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 54.

   1. Sino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007:

   a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 10 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per lavoratori autonomi ai sensi del presente articolo si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020;

   b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e può presentare domanda anche il proprietario di un bene immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 500.000 euro.

   2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è sostituito dal seguente:
   “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dai comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 100 per cento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.
   3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020.
   4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 132 del 2010.
   5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede sino alla fine della durata dell'emergenza a valere sull'articolo 127 e mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

  2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
12. 1. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Rosso, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 aggiungere le seguenti: nonché le ditte individuali e gli artigiani.
12. 4. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere, in fine, le seguenti: i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile.
*12. 7. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere, in fine, le seguenti: i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile.
*12. 8. Squeri.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

   «2-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c-bis) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: “50” è sostituita dalla seguente: “80” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e messa in sicurezza sismica”;

   b) al terzo periodo, le parole: “10 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “20 milioni di euro” e le parole: “20 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “40 milioni di euro”.

   2-ter. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis non coperti nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per la prima casa di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono posti a carico del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1 del presente decreto.».
12. 20. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alla lettera c-bis) del comma 48 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola «50» è sostituita dalla parola «80», e dopo le parole «interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica» aggiungere «e messa in sicurezza sismica»;

   b) al terzo periodo, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «20 milioni di euro», e le parole «20 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «40 milioni di euro».
12. 24. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   «2-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.”.
   2-ter. Al Fondo di garanzia di cui al presente articolo sono destinate risorse aggiuntive pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, e 600 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».
12. 25. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai contratti di mutuo per l'acquisto di immobili ad uso commerciale.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
12. 28. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La sospensione del pagamento delle rate dei mutui è comprensiva di quota capitale e interessi.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
12. 29. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo dei finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».

  2-ter. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020, 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.
12. 30. Giacomoni, Cattaneo, Gelmini, Giacometto, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla lettera c-bis) dopo il primo periodo, sostituire la parola: «50» con «80»;

   b) alla lettera c-bis) al primo periodo, dopo le parole: «interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica» aggiungere: «e messa in sicurezza sismica»;

   c) alla lettera c-bis) al terzo periodo, sostituire: «10 milioni di euro» con: «20 milioni di euro» e sostituire: «20 milioni di euro» con: «40 milioni di euro».
12. 32. Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Giacometto, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. I crediti certificati alla data dell'8 aprile 2020 come certi, liquidi ed esigibili, in essere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sono comunicati da queste alla Cassa depositi e prestiti che provvede direttamente al loro pagamento nella misura del 50 per cento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «dall'epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti no-profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie».
12. 02. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Anticipazione PAC)

  1. All'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   “4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III dei regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.
   4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento;”».
12. 03. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sospensione dei mutui per le strutture turistico-ricettive)

  1. Per le strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dei mutui di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) è prorogata al 31 marzo 2021.
12. 04. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per le emergenze del settore del turismo organizzato)

  1. Al fine di sostenere il settore del Turismo Organizzato a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze del settore del turismo organizzato per l'assegnazione di un contributo a fondo perduto.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse alle imprese del turismo organizzato, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento dei COVID-19, all'adozione delle misure restrittive adottate da numerosi Paesi esteri e dei costi sostenuti dalle imprese per i rimpatri.
  3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.
12. 05. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agenzie di rating)

  1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto dei giudizi delle agenzie di rating espressi fino almeno a maggio 2020 e comunque fino alla fine della situazione di emergenza.
12. 06. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Zanettin.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure a favore di lavoratori autonomi e titolari di impresa)

  1. Ai lavoratori autonomi e commercianti titolari di impresa, autorizzati dalla normativa vigente a poter svolgere la loro attività imprenditoriale, qualora costretti a interrompere la medesima, in conseguenza di positività da COVID-19 diagnosticata al titolare, è riconosciuta in conseguenza della chiusura dell'attività, e comunque fino ad un massimo di tre mensilità, l'indennità mensile prevista dagli articoli 27 e seguenti di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
12. 07. Novelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Merito di credito)

  1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del merito di credito sino alla data del 31 dicembre 2020, né considerano tra i crediti deteriorati le eventuali future insolvenze derivanti dai crediti concessi ai sensi della presente legge.
  2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento dell'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.
12. 08. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Zanettin.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Superammortamento in materia di bonus edilizia per emergente per immobili a destinazione produttiva o commerciale)

  1. All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, nei limiti di 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rileva un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 09. Fiorini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Interventi Cassa depositi e prestiti in materia di adeguamento antisismico sugli immobili)

  1. Dall'anno 2020, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
12. 010. Fiorini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Bonus edilizia per emergente per immobili a destinazione produttiva o commerciale)

  1. All'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento.».
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, nei limiti di 400 milioni annuì, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 011. Fiorini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito d'imposta per fabbricati strumentali e residenziali in locazione)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65.

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività economiche o commerciali, arti o professioni è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, corrisposto in relazione ai mesi aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.
   2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   3. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta cui al presente articolo ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.
   4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
   5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone fisiche non imprenditori o esercenti arti e professionisti che occupano a titolo di abitazione principale o residenza un immobile in locazione a condizione che abbiano dichiarato ai fini IRPEF nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile complessivo inferiore a euro 15.000 e questo reddito si sia ridotto di almeno 1/3 nel periodo d'imposta 2020 per cause imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il credito d'imposta non si applica nel caso in cui la classificazione catastale dell'immobile in locazione rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 26, nonché sino ad un limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
12. 012. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione del fondo di sostegno alle imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

  1. Al fine di sostenere le imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è costituito un Fondo per le emergenze con una dotazione complessiva di 800 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse alle imprese di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 013. Fiorini, Porchietto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche ed estensione, dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)

  1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,» con le seguenti: «Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.»;

   b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi.».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 016. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)

  1. All'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) l'ammissione ai benefìci del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. 017. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di estensione del credito d'imposta per il canone di locazione delle strutture commerciali)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica dell'articolo le parole «botteghe e negozi» sono sostituite dalle seguenti: «gli immobili adibiti ad attività commerciali»;

   b) al comma 1, le parole «, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'agenda, relativo ai due mesi successivi alla cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti, in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti, nelle categorie catastali C/1, C/2, e D/8»;

   c) al comma 2, dopo le parole «decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 019. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure di sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo per la prima casa)

  1. L'ammissione ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007 è estesa alle persone fisiche non percettrici di alcun reddito da lavoro, non titolari di alcuna forma di prestazione pensionistica, non iscritte ad alcuna forma previdenziale obbligatoria e non beneficiarie di altre indennità di sostegno al reddito.
  2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo riferito all'acquisto di unità immobiliare adibita a propria abitazione principale con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
  3. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
  4. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. 021. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cessione credito d'imposta ecobonus e sismabonus ad istituti di credito ed intermediari finanziari)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14,

    1) al comma 2-sexies, il secondo periodo è soppresso;

    2) al comma 3.1, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1-quinquies, il quarto periodo è soppresso;

    2) al comma 1-septies, l'ultimo periodo è soppresso;

    3) al comma 1-octies, l'ultimo periodo è soppresso.
12. 022. Bitonci, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica per gli immobili produttivi)

  1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli opifici e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 E D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi il giorno 16 dicembre 2020.
12. 024. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione del 50 per cento della base imponibile Imu per i fabbricati non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

  1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'Imposta municipale unica è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di ristorazione rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8, nonché degli alberghi rientranti nella categoria catastale D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento a causa della crisi epidemiologica di COVID-19.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.590 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 025. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

ART. 13.
(Fondo centrale di garanzia PMI)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le piattaforme di social lending e/o di crowdfunding autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitaria, anche nelle more dell'emanazione del decreto di cui articolo 18 comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34.
13. 1. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020.
13. 9. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine: sono altresì ammesse alla garanzia le attività finanziarie e assicurative cui fa riferimento il codice Ateco K;.
13. 10. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti: , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.
*13. 25. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti: , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.
*13. 24. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti: , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.
*13. 19. Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 72 mesi con le seguenti:240 mesi, con l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.
13. 33. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: fino a 72 mesi con le seguenti: fino a 240 mesi.
13. 40. Squeri.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 46. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 15. Acquaroli.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 16. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 35. Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 28. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), numero 3), dopo le parole: di piccole e medie imprese sono aggiunte le seguenti: e di start-up innovative;

   b) alla lettera m), primo periodo, dopo le parole: di piccole e medie imprese sono aggiunte le seguenti: , di start-up innovative.
13. 29. Guidesi, Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) ogni operatore finanziario e del credito è tenuto a garantire che almeno il 10 per cento dei propri impieghi già garantiti dal Fondo di Garanzia e di quelli perfezionati nell'esercizio 2020, sia reso operativo in favore di programmi di investimento e/o di rinegoziazione del debito proposti da start-up innovative e da spin-off universitari, senza vincoli di spesa e fino ad un massimo, per ciascuna operazione, di euro 850.000,00. Nel caso in cui il beneficiario si trovi ancora nella fase di prototipazione e di setup del progetto e non abbia, conseguentemente, ancora prodotto ricavi, ii piano di investimento dovrà essere dimensionato fino ad un massimo, per ciascuna operazione, di euro 500.000,00, salvo che per operazioni che prevedano anche la rinegoziazione del debito per le quali resta fissato il massimale di euro 850.000,00. Tali programmi saranno presentati mediante autocertificazione del beneficiario resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e di importo di cui alla presente lettera, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di Garanzia, al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. Le operazioni di rinegoziazione del debito e/o di nuova liquidità possono essere perfezionate anche su finanziamenti già garantiti dal Fondo di Garanzia. Gli operatori finanziari e del credito sono obbligate ad istruire le operazioni senza valutazione del merito creditizio fino alla concorrenza della riserva del 10 per cento precedentemente specificata e senza la richiesta di ulteriori garanzie. In caso di eventuali futuri default delle aziende beneficiarie delle operazioni di cui al presente punto, gli operatori finanziari e del credito non dovranno iscrivere i crediti nella sezione NPL.
13. 48. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d) dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o dalle società cooperative di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   b) al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b) le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro» e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
13. 52. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
13. 61. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  All'articolo 13, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo garanzia. Sono vietate le compensazioni con affidamenti già in essere.
13. 71. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento con le seguenti: per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera e) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
13. 67. Zanettin.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro.
*13. 77. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro.
*13. 65. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:

   le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;

   aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
13. 73. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.
13. 72. Zanettin.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti parole: 15 per cento.
13. 80. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero l'allungamento della durata residua del prestito di almeno 3 anni e anche fino a 30 anni, In caso di operazioni di allungamento di finanziamenti che abbiano le caratteristiche indicate al periodo precedente, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;.
*13. 85. Angelucci, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero l'allungamento della durata residua del prestito di almeno 3 anni e anche fino a 30 anni, In caso di operazioni di allungamento di finanziamenti che abbiano le caratteristiche indicate al periodo precedente, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;.
*13. 81. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) è altresì ammessa la rinegoziazione della durata di finanziamenti agevolati ammessi a speciali sezioni del fondo di garanzia, anche qualora la stessa sia concessa in percentuali diverse da quanto previsto nel presente comma, per un numero di anni massimo pari alla durata residua dei finanziamenti. Il credito aggiuntivo erogato ai sensi del precedente paragrafo del comma viene riconosciuto alla banca finanziatrice a ristoro degli eventuali minori interessi percepiti, nel caso in cui al momento della rinegoziazione del finanziamento il tasso contrattuale risulti inferiore a quanto originariamente pattuito.
13. 87. Porchietto.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: gli impegni o l'erogazione, ovvero le condizioni pattuite, derivanti dai relativi contratti di apertura di credito o affidamento alla data del 29 febbraio 2020, rimangono invariati alle stesse condizioni fino al 31 dicembre 2020.
13. 89. Boniardi, Covolo, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera g), sostituire le parole: alla data del 31 gennaio 2020, con le seguenti: alla data del 31 gennaio 2018 e le parole: alla data del 31 dicembre 2019, con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2018;

    2) alla lettera m), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente e gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto finanziatore, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, è obbligato ad erogare il finanziamento, senza attendere alcuna conferma da parte del gestore del Fondo medesimo;

    3) alla lettera n), al primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla lettera c);

   b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: è innalzato a euro 500 milioni aggiungere le seguenti: e il periodo di pre-ammortamento esteso a 24 mesi;

   c) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai finanziamenti, il soggetto finanziatore è esonerato da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste nel presente articolo o nelle disposizioni attuative del Fondo Centrale di Garanzia. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.
13. 91. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;

   b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
*13. 115. Tarantino, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Di Muro, Furgiuele.

  Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;

   b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
*13. 106. Giacometto, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;

   b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
*13. 113. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera g) dopo le parole: 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni;

   b) alla fine dell'articolo 13, comma 1, lettera g) dopo le parole: della disciplina bancaria aggiungere il seguente periodo: eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
**13. 120. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera g) dopo le parole: 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni;

   b) alla fine dell'articolo 13, comma 1, lettera g) dopo le parole: della disciplina bancaria aggiungere il seguente periodo: eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
**13. 118. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera g) dopo le parole: 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni;

   b) alla fine dell'articolo 13, comma 1, lettera g) dopo le parole: della disciplina bancaria aggiungere il seguente periodo: eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
**13. 111. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera g), le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019, sono soppresse.
13. 97. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera g), quinto periodo, sono soppresse le seguenti parole: purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013.
13. 116. Pittalis, Martino.

  Al comma 1, lettera g), dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: Nei casi di cessione del credito che abbia ad oggetto il finanziamento, assistito dalla garanzia diretta del Fondo, erogato a favore dei beneficiari di cui al quarto e quinto periodo della presenta lettera, la cessione comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal Fondo; in tali casi la garanzia può essere attivata anche dal soggetto cessionario.
13. 125. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.
13. 124. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termali.
13. 193. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

   i-bis) per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono rinegoziati per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni;

   i-ter) per le finalità di cui alla lettera i-bis), il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.
13. 131. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: imprese danneggiate con le seguenti: soggetti beneficiari danneggiati.
*13. 132. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: imprese danneggiate con le seguenti: soggetti beneficiari danneggiati.
*13. 196. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: imprese danneggiate con le seguenti: soggetti beneficiari danneggiati.
*13. 195. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: imprese danneggiate con le seguenti: soggetti beneficiari danneggiati.
*13. 194. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire la parola: ammissibili con la seguente: ammessi;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso aggiungere le seguenti: fin dal momento della erogazione;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo aggiungere le seguenti: , esito che in ogni caso non potrà inficiare la validità e l'operatività della garanzia.
13. 173. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito aggiungere le seguenti: fra cui le piattaforme di social lending e/o di crowdfunding autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitaria, anche nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 18 comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34.
13. 245. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
*13. 242. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
*13. 135. Centemero, Mor, Moretto, Ungaro.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
*13. 159. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
**13. 191. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
**13. 203. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: di piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: , di intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli intermediari.
13. 149. Cantalamessa, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: persone fisiche esercenti attività di impresa aggiungere le seguenti: , anche nell'ambito delle attività finanziarie e assicurative di cui al Codice Ateco K,.
*13. 205. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: persone fisiche esercenti attività di impresa aggiungere le seguenti: , anche nell'ambito delle attività finanziarie e assicurative di cui al Codice Ateco K,.
*13. 246. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 72 mesi con le seguenti: 30 anni;

   b) sostituire le parole: non superiore al 25 per cento con le seguenti: non superiore al 50 per cento;

   c) sostituire le parole: non superiore a 25.000,00 euro con le seguenti: non superiore a 75.000,00 euro.
13. 177. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire la parola: 72 con la seguente: 360.
*13. 215. Squeri.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire la parola: 72 con la seguente: 360.
*13. 217. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: 72 mesi sono sostituite dalle seguenti: 240 mesi;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo inserire le seguenti: , e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda e senza la richiesta di documentazioni aggiuntive.
13. 186. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: 72 mesi con le seguenti: 180 mesi;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo inserire le seguenti: , e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda e senza la richiesta di documentazioni aggiuntive.
13. 172. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: 72 mesi con le seguenti: 120 mesi e le parole: 25.000 euro con le seguenti: 100.000 euro;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo inserire le seguenti: , e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda e senza la richiesta di documentazioni aggiuntive.
13. 187. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: abbiano una durata fino a 72 mesi fino alla fine del periodo con le seguenti: abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore ad euro 15.000. Per i prestiti di importo superiore ai 15.000 euro, essi non possono eccedere il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
13. 151. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1 lettera m) primo periodo, sostituire le parole: come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con le seguenti: mediante, come anche per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, apposita autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,.
13. 201. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale con le seguenti: da autocertificazione riferita all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione fiscale;

   b) al primo periodo, sostituire le parole: dopo il 1° gennaio 2019 con le seguenti: dopo il 1° gennaio 2018;

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato con le seguenti: . Il nuovo finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.
*13. 207. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale con le seguenti: da autocertificazione riferita all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione fiscale;

   b) al primo periodo, sostituire le parole: dopo il 1° gennaio 2019 con le seguenti: dopo il 1° gennaio 2018;

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato con le seguenti: . Il nuovo finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.
*13. 204. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28

   dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.
13. 154. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: costituiti dopo il 1° gennaio 2019, con le seguenti: costituiti dopo il 1° gennaio 2018.
*13. 153. Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: costituiti dopo il 1° gennaio 2019, con le seguenti: costituiti dopo il 1° gennaio 2018.
*13. 241. Squeri.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 80.000,00 euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 181. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Alla lettera m) del comma 1, le parole: non superiore a 25.000,00 euro, sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 5.000,00 euro e superiore a 25.000,00 euro.
*13. 247. Fiorini.

  Alla lettera m) del comma 1, le parole: non superiore a 25.000,00 euro, sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 5.000,00 euro e superiore a 25.000,00 euro.
*13. 174. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2019, fa fede la relativa dichiarazione redditi o la dichiarazione IVA.
13. 244. Cassinelli, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le imprese costituite dalla seconda metà del 2018, che non abbiano ancora potuto esibire bilanci di esercizio completi o per le quali dichiarazione fiscale del 2018 non mette le imprese neocostituite nelle condizioni di dichiarare ricavi, fa fede la dichiarazione IVA.
13. 243. Cassinelli, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della valutazione e concessione del credito di cui al precedente periodo non rileva il merito creditizio.
13. 208. Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso di professionisti associati, non superiore a 3, l'importo massimo di finanziamento di cui al precedente periodo è elevato a 60.000,00 euro e viene concesso sulla base del numero dei professionisti associati e dei ricavi prodotti da ciascuno di essi, secondo i seguenti parametri:

   a) fatturato fino a euro 170.000: contributo massimo euro 25.000;

   b) fatturato fino a euro 80.000: contributo massimo euro 20.000;

   c) fatturato fino a 50.000: contributo massimo 12.500.
13. 249. Giacomoni.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato»;

   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi relativi al personale, pagamenti dovuti a fornitori commerciali e investimenti».
*13. 206. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato»;

   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi relativi al personale, pagamenti dovuti a fornitori commerciali e investimenti».
*13. 209. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato»;

   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi relativi al personale, pagamenti dovuti a fornitori commerciali e investimenti».
*13. 162. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: un premio complessivo di garanzia, fino a: maggiorato dello 0,20 per cento, con le seguenti: un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione che tenga conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria, di gestione dell'operazione finanziaria e di rischio operativo.
13. 210. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), quarto periodo, sostituire le parole: e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento., con le seguenti: , senza alcuna commissione e, comunque, non superiore al tasso del 0,50 per cento.
13. 182. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), sostituire il quinto periodo con il seguente: In favore di tanti soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo subordinatamente all'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. In caso di esito negativo, il soggetto finanziatore è tenuto a motivare in forma scritta e in modo circostanziato quali siano state le motivazioni di carattere economico e finanziario del diniego.
13. 250. D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, aggiungere le seguenti: senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.
13. 221. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I finanziamenti di cui alla presente disposizione possono essere erogati anche da Poste italiane S.p.a.
13. 251. Giacomoni, Spena, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese titolari di un Conto Bancoposta.
13. 252. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesti che il calo dei ricavi registrato nei mesi di marzo e aprile 2020 è stato superiore ad almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, i finanziamenti di cui alla presente lettera, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sono concessi per un ammontare comunque non inferiore a 10 mila euro.
13. 257. Squeri.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

   m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

   «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000, ovvero, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m, del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta qualora il conto corrente sia stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23»;

   m-ter) alle note 1 e 2 all'articolo 10 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sugli assegni circolari emessi al fine di erogare i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'imposta non è dovuta».
13. 253. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

   «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza (annuo) risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 oppure, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23.».
13. 260. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) Alle note 1 e 2 all'articolo 10 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sugli assegni circolari emessi al fine di erogare i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'imposta non è dovuta».
13. 261. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) per i finanziamenti superiori a 25.000 euro si applica un tasso massimo di riferimento parametrato all'ERIBOR a 3 o 6 mesi per i finanziamenti a tasso variabile e sull'EURIRS per i finanziamenti a tasso fisso, senza valutazione del merito creditizio.
13. 262. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) per le operazioni finanziarie con importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione del modulo economico-finanziario del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite siano nuovi finanziamenti come definiti alla precedente lettera m) e abbiano durata fino a 10 anni. Per l'importo massimo del finanziamento si fa riferimento a quanto previsto dalla precedente lettera m).
*13. 189. Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) per le operazioni finanziarie con importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione del modulo economico-finanziario del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite siano nuovi finanziamenti come definiti alla precedente lettera m) e abbiano durata fino a 10 anni. Per l'importo massimo del finanziamento si fa riferimento a quanto previsto dalla precedente lettera m).
*13. 267. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).
**13. 264. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).
**13. 188. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire la lettera n) con le seguenti:

   n) in favore dei soggetti beneficiari la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore ai 50 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, i comuni, gli enti locali, le camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Non operano ai fini della presente disposizione le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione della lettera n-bis);

   n-bis) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

    2) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

   n-ter) le risorse rinvenienti dall'attuazione della lettera n-bis), opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione della lettera n) cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi euro.
13. 268. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro» e dopo le parole: «La predetta garanzia non può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario, aggiungere le seguenti: e non superiore a 800.000 euro»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica,» aggiungere le seguenti: «ovvero a valere su risorse proprie assicurate da fondi di natura pubblica».
13. 280. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: di ricavi, inserire le parole: o compensi e dopo le parole: attività di impresa, inserire le parole: , arte o professione.
13. 163. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: di ricavi, inserire le seguenti: o compensi e dopo le parole: attività di impresa, sono inserite le seguenti: , arte o professione.
*13. 288. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: di ricavi, inserire le seguenti: o compensi e dopo le parole: attività di impresa, sono inserite le seguenti: , arte o professione.
*13. 289. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: di ricavi, inserire le seguenti: o compensi e dopo le parole: attività di impresa, sono inserite le seguenti: , arte o professione.
*13. 300. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: la garanzia di cui alla lettera c), inserire le seguenti: è innalzata fino al 100 per cento.
13. 290. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: la garanzia di cui alla lettera c), inserire le seguenti: è innalzata fino al 100 per cento o.
*13. 297. Squeri.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.
*13. 269. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.
*13. 281. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.
*13. 296. Giacomoni, Gelmini, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.
**13. 291. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.
**13. 301. Squeri.

  Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui emerga anche il rispetto del requisito del tetto massimo di ricavi o compensi non superiore a 3.200.000 euro.
*13. 168. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui emerga anche il rispetto del requisito del tetto massimo di ricavi o compensi non superiore a 3.200.000 euro.
*13. 293. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui emerga anche il rispetto del requisito del tetto massimo di ricavi o compensi non superiore a 3.200.000 euro.
*13. 294. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera n), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 277. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera n), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 292. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera n), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 302. Squeri.

  Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

   p-bis) quanto previsto alle lettere c) e d) si applica anche nel caso di finanziamenti concessi per il pagamento di canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.
13. 307. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, ovvero al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti concessi dalle banche o dagli intermediari finanziari non potranno essere impiegati a riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.
13. 313. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   p-bis) la garanzia di cui alle precedesti lettere c) e n) può essere utilizzata dall'impresa, a sua scelta, per operazioni di aumento del capitale sociale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. In questo caso la percentuale di garanzia di cui alle lettere c) e n) è pari al cento per cento, senza necessità di intervento di Confidi.
13. 314. Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a settantadue mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario; come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000 euro.
13. 317. Caparvi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*13. 318. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*13. 320. Acquaroli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*13. 323. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.
**13. 321. Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.
**13. 324. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: «35.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «50.000,00» ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di cui al presente comma presentate da un soggetto garante autorizzato sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano una durata massima di sessanta mesi».
*13. 326. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. I confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i confidi richiedenti sono ammessi a gestire per la finalità sopra indicata una quota complessiva non inferiore al 30 per cento della dotazione prevista dal comma 3. Alternativamente, per la medesima finalità, tale quota può derivare da risorse a valere su fondi strutturali. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa e questa può ricevere la garanzia dello Stato ai sensi del comma 1».
*13. 330. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. I confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i confidi richiedenti sono ammessi a gestire per la finalità sopra indicata una quota complessiva non inferiore al 30 per cento della dotazione prevista dal comma 3. Alternativamente, per la medesima finalità, tale quota può derivare da risorse a valere su fondi strutturali. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa e questa può ricevere la garanzia dello Stato ai sensi del comma 1».
*13. 333. Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 che siano registrati nei registri speciali delle startup e piccole e medie imprese innovative come definite rispettivamente all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono sospesi sino al mese di dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e all'imposta sul valore aggiunto. Altresì, ai suddetti soggetti, si applicano le precisioni del comma 2 prorogate sino al mese di dicembre 2020.
13. 332. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 30-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «fino a 20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 abitanti».
13. 335. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 336. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 338. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 341. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 395. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Le CCIAA e le regioni al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI sono invitate a costituire fondi per la concessione di contributi alle PMI sotto forma di voucher in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. Le CCIAA e le regioni, nell'ambito delle proprie autonomie, potranno determinare l'ammontare del voucher sia in percentuale, fino a totale concorrenza della commissione di garanzia del Confidi, che in valore assoluto, senza in alcun caso individuare nell'ammontare nel voucher il costo massimo delle commissione applicabile dal Confidi, la cui determinazione rimane di esclusiva competenza del Confidi stesso.
13. 337. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e le regioni, al fine di favorite l'accesso al credito delle PMI, possono costituire fondi per la concessione di contributi alle PMI sotto forma di voucher in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e le regioni, nell'ambito delle proprie autonomie, potranno determinare l'ammontare dei voucher sia in percentuale, fino a totale concorrenza della commissione di garanzia del Confidi che in valore assoluto, senza in alcun caso individuare nell'ammontare del voucher il costo massimo della commissione applicabile dal Confidi, la cui determinazione rimane di esclusiva competenza del Confidi stesso.
13. 342. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Le camere di commercio e le regioni al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, possono costituire fondi per la concessione di contributi alle PMI sotto forma di voucher in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. Le camere di commercio e le regioni, nell'ambito delle proprie autonomie, potranno determinare l'ammontare del voucher sia in percentuale, fino a totale concorrenza della commissione di garanzia del Confidi, che in valere assoluto..
13. 343. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, aggiungere le seguenti: o ad altri strumenti finanziari atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19 promossi da regioni e comuni, anche per il tramite delle proprie società finanziarie regionali.
13. 345. Cantalamessa, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 5, dopo le parole: documentazione medesima inserire le seguenti: previa allegazione di dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del predetto decreto legislativo.

  Conseguentemente all'articolo 483 del codice penale, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Se le false attestazioni sono finalizzate a conseguire finanziamenti assistiti dalla garanzia dello stato, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 1 è aumentata di un terzo.
13. 346. Paolini, Cantalamessa, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri.

  Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

  9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare. L'Ente nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5 del decreto 17 ottobre 2014, n. 176. Si applica il comma 6 del medesimo articolo 5 del decreto n. 176 del 2014.
13. 363. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto per nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari, ovvero per l'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, propri o del nucleo familiare. L'Ente nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari, istruttori e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, commi 5 e 6, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176.
13. 362. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 11, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede:

   a) mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12;

   b) per 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

   c) per 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 366. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni.
*13. 369. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni.
*13. 367. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 della legge fallimentare non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.
13. 380. Bitonci, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle imprese ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*13. 370. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle imprese ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*13. 381. D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle imprese ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*13. 387. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  11-bis. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perdete per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.
13. 379. D'Attis, Fiorini.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2015, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che svolgono attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione, identificate secondo la classificazione ATECO 2007 con i codici attività che iniziano con il valore 66.2.
13. 383. Fiorini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di ridurre gli impatti dell'emergenza da COVID-19 sulle imprese interessate al fermo biologico di pesca, sono adottate le seguenti misure:

   a) per l'anno 2020 le giornate di fermo delle attività per l'emergenza sanitaria sono considerate nel computo delle giornate di fermo biologico della pesca;

   b) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio le imprese provvedono a determinare un plafond di giornate di pesca annuali consentite, la cui gestione avviene in base alla responsabile autodeterminazione aziendale, preventivamente e puntualmente comunicata;

   c) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio i divieti di pesca, ivi compresi quelli settimanali, tengano conto dei tempi di trasferimento delle imbarcazioni al di fuori delle aree di divieto o del GSA di riferimento.
13. 384. Nevi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il «Fondo», è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare e della pesca da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso.
13. 385. Nevi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca sono adottate le seguenti misure:

   a) sono completate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di versamento dei contributi riferiti agli anni 2017-2018-2019 in merito alle giornate del fermo pesca biologico e di poter usufruire dei contributi delle giornate di sospensione delle attività di pesca a causa del COVID-19 in ottemperanza del Programma Operativo Nazionale Pesca – FONDO FEAMP 2014/2020 – Arresto temporaneo delle attività di pesca – articolo 33 del Regolamento (UE) n. 508/2014 – per l'annualità 2020;

   b) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite modalità e procedure finalizzate a garantire a Regioni e gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG) all'applicazione le misure straordinarie dell'attuale FEAMP Regolamento (UE) N. 508/2014 con fondi disponibili nell'immediato a supporto delle imprese di pesca e della filiera ittica, come da NOTE Emergenza Coronavirus della Commissione europea sotto il EU Temporary State, in particolare in merito agli articoli del Regolamento (UE) N. 508/2014: 26, 30, 32, 35, 40, 48, 57, 60, 68, 69, e il titolo sulle misure ai Piani di Produzione e Mercati.
13. 388. Nevi.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, le operazioni attuative ed istruttorie delle banche o degli intermediari finanziari sono determinate con procedure semplificate e uniformi tra i vari istituti. I beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito al credito da parte della banca concedente, la quale non potrà rivalersi per la riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.
  11-ter. Il Ministero della dell'economia e finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta delle linee guida per la gestione e la semplificazione degli adempimenti di cui al comma 11-bis.
13. 389. Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Furgiuele, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 12, è inserito il seguente:

  12-bis. Accedono alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche le imprese del comparto florovivaistico.
13. 390. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, l'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0 per cento».
13. 396. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

   «Art. 13-bis.
   1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistiche e turistico ricettive, ivi inclusi i pubblici esercizi di cui alla legge n. 287/1991.
   2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e turistico ricettive, ivi incluse quelle rappresentative dei pubblici esercizi.
   3. Il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative di cui al comma precedente.
   4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese di cui al primo comma.»
13. 0108. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico ricettive.
   2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   3. il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.»
13. 044. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
  5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi».
  6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
13. 0109. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
  5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi».
  6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
13. 0111. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.2. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi: a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108; b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147/2013.
  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 2 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le, parole: «50.000,00».
13. 060. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Disposizioni in materia di confidi)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.»

  2. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dei fidi», ovunque ricorrano, sono soppresse;

   b) al primo comma, secondo periodo, le parole: «il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario», sono sostituite dalle seguenti: «l'accesso al credito esile altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge».
13. 024. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

   1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”.»
13. 039. Nevi, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

   1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti parole: “in via non prevalente”.».
13. 0164. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 025. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 03. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 0110. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 050. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
13. 040. Nevi, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19, i Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
   2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'unione europea.».
13. 0165. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   «Art. 13-bis.
   (Sostegno all'accesso al credito per le micro piccole e medie imprese)
   1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 dei decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse concesse e le risorse residue rispetto alla dotazione iniziale di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le stesse finalità previste dalla prima assegnazione e per l'erogazione di credito a micro, piccole e medie imprese fino a un importo massimo di 50.000 euro per singola operazione finanziaria.
   2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate mediante il versamento di nuove risorse per 200 milioni di euro e possono essere ulteriormente incrementate da contributi da parte delle amministrazioni statali, Regioni, Camere di commercio, Cassa Depositi e Prestiti e con risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea.
   3. Le garanzie rilasciate dai confidi su risorse proprie ad integrazione della garanzia rilasciata sulle risorse pubbliche di cui al comma 1 e le operazioni di erogazione di credito ai sensi del comma 1 sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   4. Il termine per le attività di cui al comma 1 è esteso con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione o alla data di completo esaurimento del fondo rischi.
   5. All'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: “che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese” sono abrogate.»
13. 049. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Estensione per le BCC di aderire a un sistema di tutela istituzionale)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare suite modalità di scioglimento dello stesso.»

  2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis sono aggiunte, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente», le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del presente decreto a cui aderisce l'emittente»; e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo», le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;

   b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.»;

   c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:

   «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».

  3. Al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575 del 2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Nel primo caso, il soggetto gestore è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale. Nel secondo caso, il soggetto gestore è affiancato da una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.»;

  4. Al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, all'articolo 37, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Una quota fino a un massimo del dieci per cento degli utili netti annuali può essere corrisposta al sistema di tutela istituzionale a cui la banca di credito cooperativo aderisce.»

  5. Al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37-ter, è aggiunto il seguente:

   «Art. 37-ter.1.
   (Trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi in sistemi di tutela istituzionale)
   1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.
   2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.
   3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.
   4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti al sistema informativo e fornisce indirizzi vincolanti in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore è sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.
   5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.
   6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio del poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5».
13. 07. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

   Art. 13-bis.
   (PIR complementari «Anti COVID-19» – Piani di investimento per la ripresa)

  1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese colpite dalla crisi connessa all'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione del COVID-19, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Banca d'Italia, la Consob, l'Assogestioni e l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) sono definite le linee di indirizzo per implementare una nuova tipologia di piani di risparmio complementari, denominati «PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa», di seguito PIR, che, attraverso un contenitore chiuso, con investimenti in fondi chiusi e aperti, fondi di capitale e di debito, investimenti diretti in strumenti di capitale e di debito liquidi e illiquidi, possa raccogliere i risparmi degli investitori istituzionali, di quelli professionali e dei contribuenti italiani orientandoli verso le piccole e medie imprese, con la possibilità di ricomprendere nella componente qualificante del 70 per cento anche titoli governativi di stati aderenti all'Unione europea, preferibilmente indicizzati al prodotto interno lordo, nonché verso titoli di Stato italiani di lunga durata, tra cui i nuovi BTP Italia legati alla crescita del prodotto interno lordo di cui al comma successivo.
  2. I PIR illiquidi sono da intendersi come aggiuntivi ai PIR liquidi e con una durata almeno decennale. L'ammontare delle somme da investire in tale strumento si sommano agli investimenti nei PIR liquidi e possono arrivare fino a 150.000 euro annui per codice fiscale, per un totale complessivo di 1.500.000 euro per codice fiscale, mentre per casse di previdenza e fondi pensione l'importo sarà determinativo nell'ambito di una percentuale del patrimonio da loro amministrato. Per le somme investite è prevista una deducibilità fiscale oltre all'esenzione integrale di ogni forma di tassazione, dall'esenzione sui capital gain, all'imposta di successione.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 possono essere, altresì, definite le linee di indirizzo per l'emissione di un nuovo Btp Italia Covid 19 legato alla crescita del prodotto interno lordo e integralmente dedicato a finanziare le spese del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale. Per stimolare i contribuenti a sottoscriverli si prevedono le stesse agevolazioni fiscali previste per PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa di cui al comma 1.
13. 06. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

   1. Alle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per ciascun mese dell'anno 2020, nella misura del 50 per cento del calo del fatturato rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
13. 013. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per le strutture turistico-ricettive)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di sospensione dell'attività, di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il pagamento del canone di locazione è differito al 2021.
   3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
13. 020. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per le strutture turistico-ricettive)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di sospensione dell'attività, di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
13. 019. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo di garanzie per gli operatori del settore turistico ricettivo)

  1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e del turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano è previsto un fondo di garanzie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 05. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator le disposizioni di cui all'articolo 56 sono prorogate al 31 marzo 2021.
   2. Fino al 31 marzo 2020, per i finanziamenti può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza.».
13. 083. Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Misure di sostegno per i titolari agenzie di viaggio e turismo e tour operator)

   1. In favore dei titolari di agenzie di viaggio e turismo e tour operator è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di sei mesi. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. Il contributo di cui al presente articolo è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13. 084. Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Fondo per l'emergenza turismo)

   1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato “Fondo emergenza turismo”, volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020, 2 miliardi euro per l'anno 2021 e 1 miliardo di euro per l'anno 2022.
   2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
   3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA. Per gli anni 2021-2022 si provvede mediante riduzione del Fondo per l'incentivazione pagamenti elettronici di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
13. 0118. Gelmini, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Carfagna, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Indennizzo per le imprese di distribuzione delle forniture per il settore turistico-ricettivo e della ristorazione)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di distribuzione delle forniture per il comparto turistico-ricettivo e della ristorazione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
   2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea n. 2020/C 911/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
   3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le modalità di concessione e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
13. 0166. Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta a sostegno dei liberi professionisti)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai liberi professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatorie è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per l'immobile utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale.».
13. 062. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per immobili a destinazione speciale)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti arte o professione, interessati dai provvedimenti restrittivi attuati per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/8.
   2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
13. 012. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Estensione del credito d'imposta per la quotazione gli incentivi fiscali a tutte le società italiane volta a favorire la dotazione di liquidità attraverso l'Equity)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
13. 021. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per botteghe, negozi, uffici, magazzini e capannoni)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti arte o professione, interessati dai provvedimenti restrittivi attuati per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, C/3, C/4, D/7, D/8, A/10 e nel caso di uso promiscuo A2-A5.
   2. Le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al mese di aprile.».
13. 071. Lucaselli, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Bonus per botteghe, negozi e centri commerciali)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un bonus nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8.
   2. Il bonus di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13. 086. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per canone di locazione)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili, relativo ai mesi da marzo a maggio 2020.
   2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65, commi da 2-bis a 3, del decreto-legge 17 febbraio 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
13. 076. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   «Art. 13-bis.
   (Credito d'imposta per locali adibiti ad attività sportiva)
   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, interessati dai provvedimenti restrittivi attuati per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6.
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
13. 077. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   «Art. 13-bis.
   (Credito d'imposta a sostegno del rilancio delle iniziative sportive)
   1. Allo scopo di rilanciare le iniziative in ambito sportivo e di qualificare maggiormente l'offerta, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di investimento, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di funzione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13. 090. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   «Art. 13-bis.
   (Credito d'imposta a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
   1. Allo scopo di incentivare la liquidità delle associazioni e società sportive dilettantistiche è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di sponsorizzazione, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13. 092. Rampelli, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

   1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato “Fondo per lo sport dilettantistico”, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le associazioni e società sportive dilettantistiche in proporzione alla perdita di fatturato rispetto all'anno 2019.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13. 091. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

  1. Al fine di favorire l'intervento delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC) nelle procedure di ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto un credito d'imposta, fino all'importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50 per cento dei costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della società risultante dalla fusione sostenuti dalla SPAC fino al 31 dicembre 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. A questo fine esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale ne è concluso l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  4. Con regolamento della CONSOB, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese, di strumenti finanziari aventi le caratteristiche previste dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e di semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 022. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Fondo ristoro in favore delle imprese e delle attività economiche e professionali costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le imprese, di qualunque forma e dimensione, nonché ogni attività economica e professionale che in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità sia stato costretto a fermarsi in ragione del periodo di chiusura e dei relativi guadagni è riconosciuto un contributo a fondo perduto in conto capitale per l'anno in corso, pari all'80 per cento dei ricavi mancati nel periodo di chiusura.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1 cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.
  5. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi della presente legge.
  6. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi della presente legge, senza pagamento di penali.
13. 023. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Nevi, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Contributi a fondo perduto in favore delle imprese e delle attività economiche e professionali costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le imprese, di qualunque forma e dimensione, nonché ogni attività economica e professionale che in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità sia stato costretto a fermarsi in ragione del periodo di chiusura e dei relativi guadagni è riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo a fondo perduto in conto capitale per l'anno in corso, pari al 20 per cento del fatturato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e al 50 per cento di fatturato registrato nel mese di chiusura.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 2 miliardi di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
  3. Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
13. 032. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Agevolazioni per piccole e medie imprese e professionisti)

  1. Alle piccole e medie imprese e ai professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concessa, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un'agevolazione pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nella misura del 50 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto da parte del Ministero dello sviluppo economico e nella misura del restante 50 per cento attraverso un finanziamento a tasso agevolato, di durata pari a 20 anni.
  3. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 2 sono concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) o da società da essa controllata, a valere su un plafond di provvista costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Tali finanziamenti a tasso agevolato sono erogati ad un tasso di interesse annuo non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. Tali finanziamenti sono assistiti, in misura pari al 100 per cento, dalla copertura del Fondo di garanzia per le PMI.
  4. Ai sensi del presente articolo per piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE; per professionisti si intendono quelli organizzati in ordini e collegi e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere all'agevolazione in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2 lettera b) e paragrafo 3 lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  6. I criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di erogazione del contributo di cui ai commi da 1 a 3, sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*13. 026. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Agevolazioni per piccole e medie imprese e professionisti)

  1. Alle piccole e medie imprese e ai professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concessa, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un'agevolazione pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nella misura del 50 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto da parte del Ministero dello sviluppo economico e nella misura del restante 50 per cento attraverso un finanziamento a tasso agevolato, di durata pari a 20 anni.
  3. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 2 sono concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) o da società da essa controllata, a valere su un plafond di provvista costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Tali finanziamenti a tasso agevolato sono erogati ad un tasso di interesse annuo non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. Tali finanziamenti sono assistiti, in misura pari al 100 per cento, dalla copertura del Fondo di garanzia per le PMI.
  4. Ai sensi del presente articolo per piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE; per professionisti si intendono quelli organizzati in ordini e collegi e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere all'agevolazione in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2 lettera b) e paragrafo 3 lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  6. I criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di erogazione del contributo di cui ai commi da 1 a 3, sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*13. 0103. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Erogazione della liquidità alle imprese)

  1. I finanziamenti per il sostegno alla liquidità delle imprese concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 13 sono erogati con le seguenti modalità:

   a) per i professionisti, i lavoratori autonomi, le partite iva, le micro e piccole imprese entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;

   b) per le medie imprese entro quattordici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;

   c) per le grandi imprese entro ventuno giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
13. 027. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Semplificazione delle procedure per l'erogazione della liquidità alle imprese)

  1. Alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione sull'intero territorio nazionale del COVID-19, i soggetti che intendono accedere alle garanzie di cui alla presente legge possono sempre chiedere l'acceso al finanziamento mediante apposita autocertificazione ai sensi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, ferma restando la rigorosa procedura di controllo e accertamento successivo sulla liquidità erogata nei confronti di ciascun beneficiario.
  2. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro trenta giorni dalla legge di conversione del presento decreto sono disciplinati i criteri e le modalità di accertamento successivo di cui al comma 1.
13. 028. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Ulteriori disposizioni urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241, è aggiunto il seguente:

   «2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000. n. 388. è inserito il seguente:

   «1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241».

  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013. n. 64.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 0117. Gelmini, Giacomoni, Baldelli, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei soggetti che accedono alle garanzie di cui alla presente legge.
13. 031. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Abrogazione della sugar tax)

  1. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono abrogati.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 59 milioni di euro nel 2020 e 350 milioni di euro nel 2021 e nel 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 035. Prestigiacomo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Nevi.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Abrogazione della plastic tax)

  1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono abrogati.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 140 milioni di euro nel 2020, 500 milioni di euro nel 2021 e 450 milioni di euro nel 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea, dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 036. Prestigiacomo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Nevi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure temporanee di supporto al capitale circolante delle imprese mediante dilazioni di pagamento dei crediti commerciali ceduti ex legge n. 52/91)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le imprese i cui debiti d'impresa siano stati ceduti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono avvalersi, dietro comunicazione, di una dilazione di pagamento pari a 180 giorni per i debiti ceduti entro la data di pubblicazione del presente decreto e in scadenza tra il 29 febbraio e il 31 dicembre 2020.
  3. Su richiesta del cessionario con indicazione dell'importo massimo garantito, le dilazioni di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 37 comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, nella misura del 100 per cento dell'importo in conto capitale. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro e comunque non oltre 12 mesi ulteriori.
  4. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa debitrice riconosce incondizionatamente il debito rappresentato dalle fatture cedute e autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  5. La cessione dei crediti oggetto di dilazione ai sensi del comma 2 non è revocabile ai sensi dell'articolo 67 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e degli articoli 6 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
  6. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data della comunicazione, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  7. Le misure di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche ai crediti commerciali acquistati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto ed in scadenza entro il 31 dicembre 2020, a condizione che le esposizioni dell'impresa cedente e dell'impresa debitrice non siano, alla data della comunicazione di cui al comma 2, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
13. 037. Nevi, Fiorini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Disposizioni temporanee di supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di smobilizzo del capitale circolante)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, sono introdotte le seguenti disposizioni per favorire la cessione dei crediti commerciali e finanziare il capitale circolante delle imprese:

   a) Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

   b) In deroga alla normativa vigente, nei rapporti con Enti appartenenti al settore della pubblica amministrazione le cessioni dei crediti effettuate ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono efficaci ed opponibili al debitore ceduto anche se stipulate mediante scrittura privata e notificate a mezzo PEC.

   c) In deroga alla normativa vigente, posto che in ogni caso l'amministrazione pubblica cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, il rifiuto della cessione da parte della pubblica amministrazione è opponibile al cedente e al cessionario entro sette giorni dalla notifica della cessione e solo se espresso e motivato da circostante inerenti il credito o l'applicazione delle normative di verifica della regolarità contributiva e fiscale.

   d) Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti non hanno effetto e non sono opponibili al terzo cessionario.
13. 038. Nevi, Fiorini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Fondo di sostegno alla pianificazione del passaggio generazionale delle imprese-Fondo SCORING)

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, denominato, «Fondo Scoring», con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato a sostenere integralmente le spese di consulenza delle micro, piccole, medie e grandi imprese per la pianificazione del passaggio generazionale delle imprese di cui al presente comma.
  2. Le spese di cui al comma 1 sono certificate dalla Camera di Commercio del relativo ambito territoriale.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
  2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 042. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure urgenti per il settore bancario del Mezzogiorno)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  2. In considerazione del gravissimo deterioramento della situazione economico/finanziaria, determinata dall'epidemia da COVID-19, su taluni territori dell'Italia meridionale nonché sulle attività della Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni in amministrazione straordinaria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Ministero delle economie e delle finanze di partecipazione di maggioranza al capitale sociale di detta Banca, anche quale misura di ristoro per i soci.
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale, nonché ad acquistare azioni già emesse, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.
  4. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro, la cui copertura è assicurata, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Entro 5 anni dall'acquisizione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.
  6. Il decreto-legge 16 dicembre 2019 n. 142, convertito in legge 7 febbraio 2020 n. 5 è abrogato.
13. 051. D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Ristoro degli operatori dell'energia elettrica e del gas dalla misure di sospensione dei distacchi, dei solleciti, nonché delle rateizzazioni stabilite da ARERA in favore delle utenze)

  1. A ristoro delle minori entrate dei soggetti operanti nel settore della vendita dell'energia elettrico e del gas a seguito della sospensione dei distacchi e dei solleciti stabiliti della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 12 marzo 2020, n. 60/2020/R/com e successive modificazioni e al fine di mantenere l'equilibrio economico degli operatori sono adottate le seguenti misure:

   a) sono sospesi fino al 30 settembre 2020 per i suddetti soggetti i termini dei pagamenti fiscali in relazione alle somme non introitate. All'indicazione del minor volume di affari si procede mediante autocertificazione resa dai titolari delle imprese ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

   b) è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo rotativo destinato alla concessione di contributi a copertura dei costi dovuti dai soggetti individuati ai sensi del presente comma agli altri soggetti operanti nel settore, nonché a copertura del posticipo delle entrate derivante dall'applicazione delle deliberazioni ARERA per il rinvio del pagamento degli oneri tariffari nel settore dell'energia elettrica del gas. A tal fine l'Autorità con propria delibera, stabilisce le modalità di accesso dei venditori di energia al Fondo. Il contributo di cui alla presente, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed è rimborsato secondo modalità stabilite dall'Autorità medesima decorrere dal mese di ottobre 2020.

  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 052. Nevi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Disposizioni in materia di liquidazione delle spese di giustizia)

  1. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali.
  2. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
13. 055. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Credito al consumo)

  1. La garanzia diretta del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni può essere concessa a finanziamenti con piano di rimborso rateale, non finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione, consolidamento o estinzione di finanziamenti e/o mutui chirografari e/o aperture di credito in conto corrente erogati o concessi a favore dei soggetti indicati al comma 4 da banche o altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo originario compreso tra 3.000 e 75.000 euro, a condizione che il nuovo finanziamento preveda il pagamento della prima rata a decorrere dal sesto mese successivo a quello dell'erogazione del nuovo finanziamento.
  2. Le operazioni sono ammesse alla predetta garanzia, istituita con apposita sezione speciale del Fondo di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, senza valutazione da parte del Gestore del Fondo.
  3. La garanzia di cui al comma 1 è prevista nella misura del 50 per cento, incrementata all'80 per cento nel caso in cui il nuovo finanziamento preveda credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo. Nel caso di rinegoziazione, consolidamento o estinzione di finanziamenti e/o mutui chirografari, il nuovo finanziamento, su richiesta del cliente, può avere una durata superiore di almeno un quarto rispetto al periodo di ammortamento residuo del finanziamento originario.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai finanziamenti e/o mutui chirografari e/o aperture di credito in conto corrente erogati o concessi a favore dei soggetti che nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020, si trovano in una delle seguenti condizioni:

   a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

   b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

   c) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

   d) riduzione, per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, da autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in conseguenza della chiusura o della restrizione dell'attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

  5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sono stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 13 comma 13.
13. 056. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.

  1. Al fine sia perequativo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che deflattivo per limitare l'insorgere di controversie giudiziali, ai soggetti esercenti attività d'impresa di natura commerciale, artigianale e produttiva in genere, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, è riconosciuta la facoltà, previo avviso scritto da inviarsi a parte locatrice tramite raccomandata A.R. e/o PEC, di non corrispondere i pagamenti dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 afferenti tutti gli immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D. Nel caso in cui il pagamento di tali canoni sia in tutto o in parte già avvenuto, ai succitati soggetti è altresì concessa la facoltà di compensare i relativi effettuati pagamenti con quanto parimenti dovuto per successivi canoni di locazione.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti ivi indicati che accusino, se del caso autocertificandolo, un calo del proprio fatturato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 globalmente superiore ad almeno il 10 per cento rispetto al fatturato conseguito nel precedente quadrimestre di novembre, dicembre, gennaio e febbraio 2020 e ciò in diretta conseguenza della chiusura, sospensione o, comunque, della restrizione della loro attività in forza di misure adottate dalle autorità competenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19.
  3. In ossequio a quanto previsto al comma 1, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai locatori degli immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D i cui conduttori si sono avvalsi delle superiori facoltà, si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale per pari periodo sia, in sede di successiva dichiarazione dei redditi, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo e nella misura in cui non è stato percepito il canone dal proprio conduttore.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del comma 3 di questo articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì adottate misure monetarie a titolo di ristoro con contributi erogati dallo Stato in favore dei locatori.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine diprovvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 057. Della Frera, Occhiuto, Prestigiacomo, Martino, D'Ettore, Spena, Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

  1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, a cui riservare plafond di risorse secondo, i criteri definiti con il decreto di cui al comma 5.
  4. Le Regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di 500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 058. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure per il sostegno delle mi ero e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

  1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150,000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, a cui riservare plafond di risorse secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 5.
  4. Le Regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.
13. 0125. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Ampliamento degli interventi a sostegno della liquidità di micro e piccole imprese)

  1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.
  2. Le risorse già concesse ai Confidi e le risorse di nuova concessione, sia a valere sulle risorse residue rispetto alla dotazione iniziale di cui all'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sia concesse ai sensi del presente comma, sono utilizzate:

   a) per le finalità di cui all'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

   b) per l'erogazione di credito diretto, fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese.

  3. Le operazioni di cui alla lettera a) del comma 2, limitatamente alla garanzia personale rilasciata dal Confidi a valere sul proprio patrimonio integrativa a quella rilasciata sulle risorse pubbliche; le operazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, estende con proprio decreto il termine per le attività di cui al presente comma al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione o alla data di completo esaurimento del fondo rischi.
  4. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese» sono eliminate.
  5. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 059. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Rivalutazione beni d'impresa)

  1. All'articolo 55, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini».
13. 064. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Disposizioni in materia di erogazione del cinque per mille)

  1. Al fine di provvedere entro il 1° giugno 2020 all'erogazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo relativo all'anno 2018 e di almeno il 50 per cento dell'ammontare del contributo relativo all'anno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
13. 065. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure per le imprese danneggiate dall'emergenza creditrici di commi in stato di dissesto)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: «servizi indispensabili», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

   b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: «servizi locali indispensabili», sono inserite le seguenti: «comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

   c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «lavoro subordinato», sono inserite le seguenti: «e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
13. 067. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Aumento di capitale diretto)

  1. Dopo l'articolo 2443 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 è aggiunto il seguente:

Art. 2443-bis.
(Aumento di capitale diretto)

  1. Quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
13. 068. D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Provvedimento straordinario di integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

  1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020.
  2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo comma, un contributo nella misura del settanta per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di 6 mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.
13. 070. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle concessioni demaniali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 683 sono aggiunti i seguenti:

   «683-bis. La durata di cui al comma precedente è aumentata a quaranta anni per coloro che, nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato la concessione e a cinquanta anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.
   683-ter. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro venti giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime».
13. 087. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2020»; /

   b) al comma 2, le parole; «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021» e le parole: «dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di gennaio 2021»
13. 088. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rimborso di titoli di acquisto di abbonamenti o corsi sportivi)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, a chiunque abbia acquistato abbonamenti o singoli corsi presso i centri sportivi e le palestre, sia pubblici che privati.
13. 089. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni per le imprese di costruzioni)

  1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, viene emesso il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro 10 giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.
  2. Alla ditta esecutrice di lavori sono sempre riconosciuti, anche in caso di assenza di sospensione, i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, ivi compresi i costi connessi all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso in cui il quadro economico risulti insufficiente a coprire i maggiori oneri, le imprese accedono ai meccanismi di sostegno e di garanzia di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dell'articolo 13 del presente decreto.
  3. Fino al 31 dicembre 2023 non si applica il limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavoro, servizi o forniture, di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto o concessione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere.
13. 096. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per garantire la liquidità delle aziende termali)

  1. Al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
13. 097. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Bonus cultura)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e dare supporto alla filiera del libro, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità è assegnato, nel rispetto del limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, un buono di 50 euro ciascuno, utilizzabile per l'acquisto di libri. Le somme assegnate con il buono non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione e di utilizzo del buono.
13. 072. Varchi, Maschio, Mollicone, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo biblioteche di pubblica lettura)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità a sostegno delle biblioteche di pubblica lettura per un piano straordinario di acquisti di libri, con particolare attenzione alle librerie del territorio, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 7-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
13. 073. Varchi, Maschio, Mollicone, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo a sostegno delle scuole private e paritarie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato «Fondo per la parità scolastica», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole private e alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 legge n. 62/2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
13. 074. Rampelli, Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Istituzione della Carta dello studente)

  1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Carta dello studente. La Carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla Carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
  2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.
  3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della Carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021. Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0100. Capitanio, Colmellere, Cavandoli, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Digital Art Bonus)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.
  2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratteristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.
  3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.
  4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, co. 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0101. Cavandoli, Colmellere, Gusmeroli, Tarantino, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al comma 357 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «nel 2020» sono sostitute dalle seguenti: «a partire dal 2020» e le parole «160 milioni» dalle seguenti «240 milioni».

    2). Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: «anche in formato digitale» inserire le seguenti: «ebook reader, personal computer, notebook, stampanti»;

    3). Agli oneri di cui al presente articolo pari a 80 milioni di euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
13. 099. Capitanio, Colmellere, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno della stampa)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione.
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0102. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Di Muro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

  1. La dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
13. 0121. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Piano innovazione formazione digitale)

  1. Al fine di facilitare l'accesso ai servizi digitalizzati e l'utilizzo degli strumenti tecnologici per alleviare le conseguenze dell'isolamento sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato Regioni e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani presenta un piano per istituire corsi base per l'utilizzo del computer e delle nuove tecnologie rivolto ai cittadini oltre i sessantacinque anni di età.
13. 0107. Latini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Istituzione Fondo per indennizzo trasporto pubblico scolastico)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
  2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*13. 041. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Istituzione Fondo per indennizzo trasporto pubblico scolastico)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
  2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*13. 0113. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Anticipazione crediti certificati)

  1. All'articolo 37 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014 n. 89 – sono apportate le seguenti modificazioni;

   a) al comma 1 e 2 le parole «di parte corrente» sono soppresse;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti «sessanta giorni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»;

  2. Il Fondo istituito dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è incrementato di 300 milioni di euro.
13. 0112. Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione dei dazi doganali)

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da «COVID-19», fino al 31 maggio 2020, sono sospesi i pagamenti dei dazi doganali all'importazione.
13. 078. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo speciale per le città nei cui territorio ricade un sito patrimonio mondiale dell'Unesco)

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le città italiane, nel cui territorio ricade un sito patrimonio mondiale dell'Unesco, è stanziato un fondo speciale di 500 milioni di euro da destinare alle imprese turistico-ricettive e alle piccole e medie imprese attive nel settore della ristorazione ricadenti all'interno comunale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 04. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione dei mutui)

  1. Fino alla fine dello stato d'emergenza è sospeso il pagamento dei mutui e di ogni altra forma finanziamento, indipendentemente dalla loro causa e dal loro importo, dalla qualità del mutuatario o beneficiario purché residente nel territorio dello Stato.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.
  3. Gli enti finanziatori non possono imputare alcun costo, diretto o indiretto, in capo al soggetto beneficiario della sospensione ai sensi del presente articolo.
13. 0114. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Divieto di utilizzo delle garanzie statali per rifinanziamento di vecchie esposizioni)

  1. In ogni caso è fatto divieto agli istituti di credito, che concedono finanziamenti mediante le garanzie di Stato di cui agli articoli 1 e 13, di fare uso delle predette garanzie per il rifinanziamento di vecchie esposizioni bancarie o credi deteriorati ovvero di fornire nuovi finanziamenti per scopi diversi dal sostenimento sopravvenuto a causa dell'emergenza da COVID-19 di spese di costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti produttivi o attività imprenditoriali localizzati in Italia.
13. 0122. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contributi a fondo perduto per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100.000 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio esclusivo delle start-up innovative previste dall'articolo 25, comma 2, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità e che siano attive nei settori: scienze mediche e della salute, scienze biomedicali e farmaceutiche, telemedicina, data analytics, intelligenza artificiale, digital health, bioingegneria, biotecnologie e dispositivi medici e sanitari, volti a fronteggiare la diffusione del COVID-19, ivi incluso, a solo titolo esemplificativo, diagnostica, terapeutica, sviluppo di vaccini. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C n. 1863/2020, come di seguito specificato.
  2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000,00 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.
  3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le start-up innovative e PMI innovative saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.
  4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un budget previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza, Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, sono forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del budget previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.
  5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
  6. i soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, sviluppo, innovazione e/o produzione di tecnologie, processi, dispositivi e/o strumenti per trattare, testare, monitorare, contenere, prevenire e/o fronteggiare l'epidemia da COVID-19, disponibili per l'implementazione in tempi compatibili con l'emergenza.
  7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 239.
13. 0195. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.
(Benefìci fiscali ai lavoratori dei comparti essenziali)

  1. Al fine di garantire la continuità delle attività individuate come essenziali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, allegato 3, all'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «100» è sostituita dalla seguente;

   b) dopo il comma il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

  3-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 le somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali.
  3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0137. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

   (Contributi a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche}

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100.000 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità, le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C.n. 1863/2020, come di seguito specificato.
  2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000,00 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.
  3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le imprese e le persone fisiche esercenti attività di impresa saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.
  4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un budget previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, sono individuati i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 e forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del budget previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.
  5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
  6. I soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente per sostenere i pagamenti delle utenze domestiche.
  7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0139. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 567 del Codice di procedura civile è sempre prorogato fino a 6 mesi su istanza del debitore che rappresenti al Giudice quale giustificato motivo, le oggettive difficoltà riconducibili agli effetti della malattia COVID-19, di cui allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.
  2. Su istanza del debitore, il termine di proroga si applica anche all'ipotesi di Istanza di assegnazione di cui all'articolo 505 Cpc ed alle ipotesi di cui all'art. 529 del Codice di procedura civile
  3. Se oggetto dell'espropriazione è l'immobile adibito a prima casa di abitazione del debitore esecutato o diritti reali di godimento su esso gravanti, il termine è sempre di 6 mesi.
  4. Dopo l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 530 Codice di procedura civile le operazioni di vendita possono essere sospese fino a 6 mesi su istanza del debitore che rappresenti oggettive e documentate difficoltà riconducibili ai motivi di cui al comma 1.
13. 0150. Minardo, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Modifica alla legge n. 160 del 2019 in materia di ampliamento della misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo riconosciuto alle attività di design e di ideazione estetica)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 198 dopo le parole: «a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per i quattro periodi d'imposta successivi»;

   b) comma 203 al primo periodo dopo le parole: «nel limite massimo di 3 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «o di 6 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di compliance fiscale»;

   c) al comma 203 al terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 25 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro o di 4,5 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di compliance fiscale, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi».

  2. In considerazione dell'emergenza economica in atto, al fine di consentire la possibilità di fruire del credito d'imposta di cui ai commi da 198 a 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificati dal comma 1 del presente articolo, già nelle liquidazioni di giugno 2020 i soggetti economici ivi individuati in presenza di attività di innovazione ritenute agevolabili accedono alle misure ivi previste anche in assenza dei decreti previsti dai commi 200 e 204, mediante autocertificazione della rigorosa e puntuale aderenza degli investimenti effettuati ai criteri e ai limiti indicati dalla norma.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 0160. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali)

  1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali con massa complessiva fino a 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli commerciali» con una dotazione complessiva pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi, con massa complessiva fino a 3,5 t, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro 4 o antecedenti.
  3. L'incentivo di cui al comma 2 è concesso all'acquisto di un qualunque veicolo commerciale della categoria N1 in corrispondenza della classe di appartenenza, disciplinate all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

   Kg

   Contributo (euro)

  1760

  3.000

  1306 – 1760

  2.000

   <1306

  1.000

  4. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al presente comma.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2020, n. 289.
13. 0161. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo dei parco dei veicoli industriali)

  1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli industriali con massa complessiva maggiore di 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è istituito un fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli industriali» con una dotazione complessiva pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli industriali nuovi, con massa complessiva maggiore di 3,5 t, con alimentazione alternativa, come definito all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ovvero diesel Euro VI d, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro IV o antecedenti.
  3. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'Incentivo secondo i criteri di cui al precedente comma.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 450 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2020, n. 289.
13. 0162. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

  1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.
  2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
  4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionale e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.
*13. 0163. Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Squeri, Polidori, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

  1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.
  2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
  4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionale e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.
*13. 0169. Centemero, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Modifiche all'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020)

  1 All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   “4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il dima e l'ambiente di cui art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione”».
13. 045. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.

  1. All'articolo 78 comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, è in ogni caso garantita, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la liquidazione degli aiuti PAC, dei contributi PSR e dei premi di filiera relativi alla campagna 2019».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di sui all'articolo 126, comma 4 del citato decreto-legge.
13. 017. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure a sostegno del comparto vitivinicolo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto vitivinicolo, la dotazione finanziaria destinata alla programmazione nazionale di sostegno al settore relativa alla campagna 2019/2020, è incrementata di 10 milioni di euro a favore dell'attivazione dello strumento di «vendemmia verde» su tutto il territorio nazionale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle attività produttive, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso sanitario, domestico e personale.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0175. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure di rilancio del comparto vitivinicolo)

  1. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

   «10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vietate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate, tenuto conto delle specificità territoriali.
   10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vietate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga. Per l'anno 2020 Consorzi di Tutela possono approvare la riduzione delle rese per ettaro con approvazione del Consiglio di Amministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti».

  2. Al fine di favorire la vendita telematica dei prodotti viti vinicoli, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disposizioni volte a semplificare la vendita diretta Online, autorizzando i consorzi o le associazioni di produttori delle strade del Vinosa svolgere il ruolo di sostituto fiscale che gli assodati possono utilizzare per la vendita, per la spedizione, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei vari Paesi e per l'assolvimento delle accise.
  3. Al fine di smaltire le eccedenze di vini comuni e per garantire una adeguata produzione di alcol etilico e disinfettanti a base alcolica, è stanziato l'importo di 30 milioni per l'anno 2020, da destinare ai produttori e detentori di vino da tavola di produzione nazionale che cedono il proprio prodotto, detenuto alla data dell'8 aprile 2020, a distillerie riconosciute nel territorio nazionale. Il relativo contributo erogato a favore dei produttori e detentori di vino per la cessione dei loro prodotti è fissato a 1,5 euro/grado/ettolitro. Il pagamento del contributo è condizionato alla dimostrazione del pagamento di un prezzo di acquisto da parte delle distillerie almeno pari all'importo dell'aiuto. All'onere di cui alla presente legge pari nel limite 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 II Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto di natura non regolamentare, le relative disposizioni attuative.
13. 046. Spena.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure di ristoro del settore vitivinicolo di qualità)

  1. In favore delle aziende di produzione dei vini DOCG, DOC, IGT e IGP, nonché dei produttori associati nell'ambito delle strade del vino di cui 27 luglio 1999, n. 268 è costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo di 50 milioni di euro destinato:

   a) al ristoro delle perdite di fatturato superiori al 30 per cento rilevato rispetto al fatturato del periodo gennaio-aprile dell'anno precedente o per le aziende di nuove costituzione, il 50 per cento degli oneri di costituzione;

   b) al sostegno diretto alle spese di commercializzazione e penetrazione commerciale;

   c) al sostegno diretto alle spese di realizzazione di spazi di vendita, in specifici corner, nell'ambito della grande distribuzione organizzata (GDO), sia da parte dei singoli produttori, sia delle aziende associate in consorzi;

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono emanate le disposizioni applicative del comma 1
  3. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono applicazione dell'articolo 107, parte 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disposizioni volte a semplificare la vendita diretta online, autorizzando i consorzi dei produttori dei vini di cui al comma 1 o le associazioni di produttori delle strade del Vino, a svolgere gli adempimenti fiscali per conto degli associati.
13. 054. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Smaltimento delle eccedenze di prodotti agroalimentari tipici)

  1. Al fine di consentire lo smaltimento delle eccedenze di prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari di cui al Regolamento UE 1151/2012, è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la commercializzazione di tali prodotti presso gli esercizi commerciali alimentari al dettaglio di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con particolare riferimento alla vendita dei prodotti agroalimentari tipici regionali negli esercizi operanti nei medesimi territori, secondo modalità che ne preservino l'immagine, mediante posizionamento in specifici corner. La misura si attua attraverso accordi di commercializzazione tra le associazioni dei produttori e quelle dei commercianti, nei quali deve essere prevista la messa in vendita dei prodotti ad un prezzo al consumatore finale ridotto fino ad un massimo del 30 per cento dei prezzi abitualmente praticati, come rilevati dalle principali Camere di Commercio. La misura si sostanzia:

   a) nella concessione di un credito d'imposta ai produttori pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo abituale di vendita e il prezzo di cessione stabilito dagli accordi;

   b) nella concessione di un credito d'imposta agli esercizi commerciali per l'allestimento dei corners, nell'ambito dei quali deve essere evidenziato che si tratta di una vendita straordinaria legata all'emergenza sanitaria in atto;

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Sono vietate e costituiscono pratica commerciale sleale, le pratiche commerciali svalorizzanti quali il posizionamento di vendita dei prodotti di cui al comma 1 nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali «low cost». Tali pratiche sono punite ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono applicazione dell'articolo 107, parte 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 047. Spena.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure in favore degli agriturismi)

  1. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio-giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. E altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. In quest'ultimo caso, per il calcolo della mancata presenza, si adotta la percentuale di riduzione media a livello regionale rilevata per le strutture con alloggio. Il contributo di cui al presente comma può essere finalizzato allo sviluppo di azioni di multifunzionalità nel settore dell'ospitalità agroturistica, con riferimento allo sviluppo di modalità di fruizione alternative dei servizi scolastici. Il contributo di cui al presente articolo, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020 .
  2. A valere sulle risorse del presente comma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è assegnata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali in favore del sistema agrituristico nazionale al fine di favorire l'accesso dei consumatori alle strutture sia in termini di produzioni agroalimentari che di fruizione degli spazi.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono II relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 048. Spena, Nevi, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure a sostegno del canale di distribuizione alimentare Horeca)

  1 Alle imprese operanti nel canale distribuzione alimentare Horeca al servizio dei settori dell'ospitalità, della ristorazione e del catering del settore florovivaistico che hanno dovuto ridurre o interrompere interrotto produttiva e commerciale a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni è concesso un contributo straordinario calcolato in proporzione al minor volume di affari realizzato rispetto agli stessi periodi temporali dell'anno precedente. All'indicazione del minor volume di affari si procede mediante autocertificazione resa dai titolari delle imprese ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020. Al relativo onere, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 053. Nevi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.
  2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.
  6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910-913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  9. II committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.
  10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
13. 0149. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure a sostegno del reddito delle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero- caseario, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea.
  2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.
  3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con, decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario
  5. All'articolo 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e del prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario».
13. 0151. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Sostegno al comparto suinicolo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0153. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Misure a sostegno del settore florovivaistico)

  1. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. .
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0155. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)

  1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0179. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «Fondo nazionale Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi» al fine sostenere, attraverso campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annuì per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

   n. 289.
13. 0180. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

  1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 dei decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino ai 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
13. 0136. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   Art. 13-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.
13. 0115. Deidda, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito di imposta per le spese sostenute dalle imprese agricole)

  1. Allo scopo di sostenere la continuità dell'attività agricola nella fase legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese agricole è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il ricorso a prestazioni, da parte di soggetti terzi abilitati, relative all'espletamento degli adempimenti periodici di tipo contabile, fiscale e previdenziale, nonché degli adempimenti relativi all'impiego di servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0138. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, ai pescatori autonomi, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.
13. 015. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, prevede la liquidazione del fondo della misura sociale straordinaria di cui, all'articolo 1, comma 121, della legge n. 205 del 2017 e all'articolo 1, comma 673, della legge n. 145 del 2018, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio del triennio 2018-2020.
13. 016. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Limitatamente all'anno 2020, ai soggetti fino a 40 anni che renderanno prestazioni di lavoro a favore di imprese del settore agricolo è prevista la corresponsione di un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione per la prenotazione di un viaggio o di un pacchetto turistico nel territorio italiano nel limite massimo di 500 euro.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
13. 018. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)

  1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema Made in Italy agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per buyers, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.
  3. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0176. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)

  1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al Registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro;
  2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
13. 0178. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)

  1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.
  2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.
  4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
13. 0154. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di sostegno al settore fieristico)

  1. Le imprese operanti nel settore fieristico internazionale, nazionale e regionale che hanno dovuto interrompere l'attività produttiva, organizzativa e commerciale a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive integrazioni e modificazioni è concesso un contributo straordinario calcolato in proporzione al minor volume di affari realizzato rispetto agli stessi periodi temporali dell'anno precedente. La misura si applica altresì alle spese derivante dall'annullamento o dalla posposizione delle manifestazioni. All'indicazione del minor volume di affari o delle spese di annullamento o posposizione si procede mediante autocertificazione resa dai titolari delle imprese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020 .
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 043. Fiorini, Marrocco, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di sostegno dei lavoratori autonomi)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori autonomi, che esercitano arti e professioni e i cui redditi sono determinati ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
13. 079. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori misure di sostegno finanziario)

  1. All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le imprese come definite al comma 5» sono inserite le seguenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19».
13. 0124. Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)

  1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».
*13. 034. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)

  1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».
*13. 0105. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)

  1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».
*13. 0134. Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono prorogate al 28 febbraio 2021.
13. 014. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. Al comma 2 dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2021 è sospeso sino al 28 febbraio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, con automatico allungamento del contratto di provvista unitamente agli elementi accessori, senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, con esclusione di interessi aggiuntivi ed alle stesse condizioni del contratto originario; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale».
13. 0106. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020».
13. 080. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».
**13. 0104. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».
**13. 033. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sostegno alle imprese labour intensive)

  1. All'articolo 56, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le imprese che nell'esercizio precedente hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».
13. 066. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servigio privati)

  1. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: Articolo 62-bis(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privati) – 1. Al fine di garantire la continuità del servizio nel tempo, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1° dicembre 2015 «Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone», al decreto dirigenziale 17 aprile 2012 «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune» e successive modificazioni e integrazioni, del decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante «Impianti aerei e terrestri». Prescrizioni tecniche riguardanti le funi e del citato decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativo alle scadenze revisionali di ascensori e scale mobili, sono prorogati di dodici mesi ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
13. 029. Porchietto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis (Interventi fìnanziari a sostegno delle imprese agricole).

   1. In considerazione dell'eccezionalità delle gelate che hanno colpito le produzioni frutticole nei mesi di marzo e aprile 2020, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo è garantito anche in assenza di sottoscrizione delle polizze assicurative in forma collettiva o individuale.».
13. 0500. Lucaselli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis (Credito di imposta fiere).

  1. All«articolo 1, comma 300, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole:

   «10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».

  2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad Euro 40 milioni per il 2020 e 95 milioni per il 2021. si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
13. 0501. Lucaselli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis (Fondo nazionale per il sistema fieristico).

   1. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il fondo denominato ·Fondo nazionale per il sistema fieristico», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020. volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle imprese del settore fieristico, agli organizzatori presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi di eventi di carattere nazionale e internazionale, ai soggetti aventi la proprietà e la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi di carattere nazionale e internazionale a tutela della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
   2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese in proporzione alle perdite registrate e alla calendarizzazione degli eventi cancellati, anche nel biennio 2021/2022.
   3. L'efficacia delle disposizioni d1 cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell«articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui atrarticolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020. n. 21.
13. 0502. Lucaselli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

   «Art. 13-bis (Credito di imposta transizione 4.0)
   1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019. n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 211 è sostituito dal seguente: «Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, all'80 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.»;

   b) al comma 216, sostituire le parole «autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021»

   con le seguenti: «autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021»

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 300 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
13. 0503. Lucaselli.

  Dopo larticolo 13. aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis (Incentivi fìscali per la sicurezza nei luoghi di lavoro).

   1. Allo scopo di incentivare la sicurezza nei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COYID-19. per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d«impresa. arte o professione per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale per facilitare la concessione del lavoro agile ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 22 maggio 2017, n. 81 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 60 per cento. secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986. n. 917. e successive modificazioni.
   2. La detrazione di cui al comma 1, spetta. altresì. per le spese documentate sostenute per l'acquisto di prodotti di arredo a uso ufficio necessari per riprogettare gli spazi al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.».
13. 0504. Lucaselli

ART. 14.
(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

  1. Sostituire il comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con:

   «12. Presso l'istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi. Ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica e ai programmi di valorizzazione di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 predisposti dagli Enti del Terzo Settore per iniziative di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
   12-bis. Il fondo può prestare garanzia totale, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo del 23 luglio 1999 n. 242 e ai programmi di valorizzazione predisposti dagli Enti del Terzo Settore per iniziative di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
   12-ter. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi al tasso massimo dell'1,5 per cento, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e per i programmi di valorizzazione di cui al precedente comma 2 secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a concedere garanzia anche fino al 100 per cento del mutuo erogato.

   Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

   12-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 180 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.».
14. 1. Osnato, Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 200 milioni;

   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. In applicazione del presente articolo, ai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1 dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Credito Sportivo eroga un finanziamento con rimborso a 60 mesi e con pre-ammortamento di un anno. La domanda per l'ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, deve essere determinata ed evasa dall'istituto del Credito Sportivo o da altro istituto bancario entro 30 giorni dal ricevimento formale. L'entità finanziabile è stabilita:

   a) per un importo massimo relativo all'80 per cento delle somme non incassate dall'associazione o società sportiva per l'inattività sportiva-gestionale risultante dalle scritture contabili e dall'auto certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato;

   b) per un ulteriore importo relativo alla riduzione del fatturato preventivato e inerente al periodo successivo alla riapertura e ripresa dell'attività risultante dalle scritture contabili dell'anno precedente e dall'autocertificazione redatta a norma di legge da soggetto interessato.».

   c) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12. Quanto a 175 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
14. 4. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro;

   b) al comma 2, le parole: 5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 15 milioni di euro;

   c) dopo il comma 2 inserire il seguente:

   «2-bis. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono destinate ai finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, per una quota del quaranta per cento alle erogazioni di importo fino a 25,000 euro, e, per una quota del sessanta per cento, a quelle di importo superiore a 25.000 euro e fino ad un importo di 300.000 euro.»;

   d) al comma 3, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 105 milioni di euro ed alla fine aggiungere il seguente periodo: Agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.
14. 3. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, Fiorini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'1 per cento.
14. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. La possibilità per le regioni, i comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
14. 5. Belotti, Guidesi, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo straordinario affitto per l'emergenza COVID-19 in favore degli operatori del settore sportivo dilettantistico, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, al fine di consentire il pagamento dei canoni di locazione a privati, durante l'emergenza sanitaria fino a sua cessata evidenza.
14. 7. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili.
*14. 8. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Pezzopane.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili.
*14. 9. Gastaldi, Belotti, Basini, Colmellere, Furgiuele, Fogliani, Patelli, Latini, Racchella, Sasso, Tarantino, Paternoster, Dara, Piastra, Pettazzi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili.
*14. 11. Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi, anche in deroga delle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici.».
14. 10. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili.
14. 15. Zanettin, Bond.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo l'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è inserito il seguente:

«Art. 95-bis.
(Credito imposta per canoni impianti sportivi)

   1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di marzo 2020.
   2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
14. 16. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo l'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è inserito il seguente:

«Art. 95-bis.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali dei premi dell'associazione obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi per lo sport)

   1. Ai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, ai quali è applicato quanto previsto dagli articoli 61 e 62, la prevista sospensione dei versamenti, premi e termini è da intendersi al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 settembre 2020 o mediante 8 rate a partire dal 31 settembre 2020.
   2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
14. 17. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo l'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è inserito il seguente:

«Art. 96-bis.
(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)

   1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionale e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
14. 18. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla società Sport e salute di cui 629 e successivi, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati 50 milioni di euro da erogare alle federazioni sportive nazionali in favore e dalla ripresa degli allenamenti in vista delle prossime olimpiadi Tokyo 2021, nonché per la copertura dei costi relativi al ripristino degli impianti e della logistica. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 19. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi alle attività e ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, federazioni sportive e dagli altri enti sportivi riconosciuti e dai gestori degli impianti sportivi.».
14. 20. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti alle aziende vitivinicole ed olivicole)

  1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese del settore vitivinicolo ed olivicolo particolarmente danneggiate dalle misure adottate per il contenimento del contagio da COVID-19, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041,
  2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, a valere sui finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
  3. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti al settore vitivinicolo ed olivicolo».
  4. Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabilite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali non avente natura regolamentare; il Ministero fissa le modalità di accesso nell'ottica della massima semplificazione e, in ragione dell'emergenza in corso, senza la previsione di analisi sulla situazione contabile dell'impresa richiedente.
14. 03. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Microcredito per lo Sport nel sociale)

  1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione.
  2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, a valere su un apposito comparto, denominato «Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale», del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 10 milioni, per l'annualità 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per l'anno 2020.
14. 04. Fiorini, Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis, Martino, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Indennizzo per le imprese e gli esercenti arti e professioni dei settori particolarmente colpiti)

  1. Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
  2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, parte 2 lettera b) e parte 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2020/C 911/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  3. I criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. 05. Squeri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo emergenze settore radiotelevisivo privato)

  1. Al fine di garantire la liquidità necessaria allo svolgimento dell'attività delle imprese radiotelevisive private anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è costituito un Fondo per le emergenze con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse alle imprese che svolgono attività radiotelevisiva privata finanziata prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità ai sensi del decreto legislativo del 31 luglio 2005 n. 177 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 06. Zanella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore delle autoscuole fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sul costo dei corsi di teoria e pratica per il conseguimento delle patenti di guida categoria A, Al, A2, B e C1.
  2. All'onere di cui al presente articolo quantificato in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dai minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 07. Novelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito di imposta su affitto locali)

  1. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti è riconosciuto per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di sospensione della propria attività imposto dalle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19, di immobili adibiti a studio professionale, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sul risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiarie dell'importo del beneficio economico.
14. 013. Mazzetti, Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

   Art. 14-bis.
   (Credito di imposta su affitto locali)

  1. Ai soggetti esercenti attività di autoscuola, scuola nautica e centri di revisione auto di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito di Imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di sospensione delle attività imposto dalle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19, di immobili rientranti nella categoria catastale A 10, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sul risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 08. Ripani, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

   Art. 14-bis.
   (Misure a sostegno di autoscuole e scuole nautiche)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di autoscuola e scuola nautica, per le medesime imprese è sospeso fino al 30 settembre 2020 il versamento delle rate relative a contratti di leasing e mutui stipulati per l'acquisto di veicoli e imbarcazioni impiegate per lo svolgimento delle lezioni pratiche.
  2. Alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute per rassicurazione sulla responsabilità civile per veicoli e imbarcazioni, impiegati per lo svolgimento dell'attività di impresa, nei periodi di sospensione dell'attività imposta dall'emergenza COVID-19, e comunque nel limite complessivo di spesa massima pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. All'onere di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nel limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 09. Ripani, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di revocatoria fallimentare)

   Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti stipulati secondo termini e condizioni di mercato, previa attestazione di un revisore legale, funzionali alla continuazione dell'attività d'impresa durante l'emergenza legata al COVID-19.
14. 010. Pittalis, Martino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Indennità collaboratori sportivi)

  1. All'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1 dopo le parole: «Sport e Salute S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «per un importo di 1.000 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020», e la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «300»;

    2) al comma 2 la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «300»;

    3) al comma 5 dopo le parole: «126» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
14. 011. Marin.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)

  1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020,
  2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 012. Marin, Barelli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti ira concessionari, subconcessionari, affidatari e gestori finali aventi ad oggetto lo svelamento delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali)

  1. Al fine di ripristinare l'equilibrio economico finanziario dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti, e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servigio autostradali, le società concessionarie autostradali e sub-concessionarie autostradali, pubbliche e private, garantiscono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti, e di somministrazione di alimenti e bevande una sospensione del regime economico dei contratti di concessione e sub-concessione per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.
  2. Con l'obiettivo di mitigare le perdite generate dalle aree di servizio autostradali, che attraverso l'apertura H 24 garantiscono un servizio pubblico nonostante le significative riduzioni di traffico e con modalità di servizio fortemente limitate dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, le concessionarie e subconcessionarie autostradali propongono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande un regime economico speciale, in sostituzione di quello contrattualmente previsto per il periodo di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:

   a) azzeramento di ogni corrispettivo fisso e variabile per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 4 maggio 2020 o sino alla diversa data a decorrete dalla quale saranno definitivamente cessate le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone che incidono più significativamente sul traffico autostradale e sulla erogazione di beni e servizi nella rete autostradale;

   b) azzeramento di ogni corrispettivo, comunque denominato, espresso in misura fissa o minima garantita per il periodo compreso fra il 1 ° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020;

   c) dalla data di cessazione totale delle limitazioni alla libertà di circolazione delle persone, come specificato al precedente punto a) e fino a che resteranno comunque applicabili le misure di distanziamento sociale e le ulteriori restrizioni sulle modalità di svolgimento dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, il divieto di consumo sul posto ed il contingentamento degli ingressi, le società concessionarie e subconcessionarie autostradali potranno applicare unicamente corrispettivi espressi in misura percentuale sui fatturati realizzati dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande; la percentuale applicabile sarà determinata riducendo i corrispettivi espressi in misura percentuale previsti dai contratti vigenti proporzionalmente alla riduzione dei fatturati realizzati dai servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nell'anno 2020 rispetto ai fatturati generati nell'anno 2019; nel caso di contratti che prevedano unicamente corrispettivi espressi in cifra fissa, l'aliquota percentuale, su cui applicare la riduzione, sarà determinata sulla base dell'incidenza che i corrispettivi fissi hanno avuto sui fatturati realizzati nel 2019 dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande;

   d) rimborso degli oneri gestionali e degli investimenti specificamente riferibili al contenimento del contagio da COVID-19;

   e) proroga di tutti i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali di almeno 12 mesi e, in ogni caso, per il tempo necessario a garantire la remunerazione degli investimenti.

  3. In tutti i casi in cui gli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande si avvalgano di soggetti terzi per la gestione delle predette attività, le società concessionarie e sub-concessionarie autostradali applicano il regime economico speciale di cui al comma 2 agli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande dietro l'impegno degli affidatari stessi, in ogni caso salvaguardando l'economicità degli affidamenti, a garantire che i contratti a titolo oneroso con i loro gestori vengano riequilibrati secondo i principi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo e che, con riferimento ai contratti a titolo gratuito, sia attuata un'equa ripartizione con i gestori degli effettivi benefici economici derivanti dal predetto regime economico speciale.
  4. Le procedure competitive, in corso o da avviare, finalizzate all'assegnazione delle attività ometto del presente articolo sono sospese sino al 31 dicembre 2020.
14. 014. Squeri.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie» con una dotazione pari a 500 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 015. Aprea, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Spena, Ruffino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo la parola: «d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «teatrale e culturale»; e le parole: «60 per cento» sono sostituite dalla seguente: «totale».

   b) alla fine del comma 1, aggiungere: «A/9, B/6, D/3».
14. 016. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per le locazioni dei centri sportivi pubblici e privati)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola «d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e sportiva pubblica e privata»;

   b) sostituire le parole: «60 per cento» con la seguente: «totale» e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti: «C/4, D/6».
14. 017. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Le attività di commercio all'ingrosso di qualsiasi superficie, così come definite all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 31 marzo 1998, 114, limitatamente agli esercizi di vendita organizzati con formula a libero servizio, con prodotti esposti sugli scaffali, possono estendere i propri servizi al consumatore finale attraverso l'introduzione della formula del commercio al dettaglio, così come definito all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 31 marzo 1998, 114, nel rispetto delle misure introdotte in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
14. 018. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

   Art. 14-bis.
   (Sostegno all'accesso al credito per il settore dello sport)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre agli interventi di garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto-legge, rilascia, altresì, in via stabile, garanzie su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito per sostenere programmi di investimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. A tale fine, la dotazione dell'apposito comparto, di cui dall'articolo 14, del presente decreto è incrementata di euro 50 milioni per l'annualità 2020. I criteri per l'accesso alla garanzia dell'apposito comparto del Fondo, nonché le modalità, le condizioni e i termini per la sua concessione ed escussione, sono definiti con provvedimento regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
  2. Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in conto interessi a valere sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto-legge del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il contributo è concesso ed erogato secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo. A tale fine, la dotazione finanziaria del citato comparto del predetto Fondo è incrementata di euro 50 milioni per l'annualità 2020.
14. 019. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Microcredito per lo sport nel sociale)

  1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione. I servizi ausiliari di cui alla lettera c) del comma 1 del richiamato articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono prestati da soggetti iscritti in una sezione speciale dell'elenco nazionale obbligatorio di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.
  2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, a valere su un apposito comparto, denominato «Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale», del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.
14. 020. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Nelle more della riforma della determinazione del calcolo del canone delle concessioni, demaniali con finalità turistico-ricreative, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) punto 1.3), dopo le parole «difficile rimozione» sono aggiunte le seguenti «e pertinenze»;

   b) alla lettera b) i punti 2) e 2.1) sono soppressi.
14. 022. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 733 è sostituito dal seguente:

   «733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni».
14. 023. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al comma 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

   b) la parola «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;

   c) le parole «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2021»;

   d) dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» sono aggiunte le parole: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;

   e) dopo le parole «mancato versamento del canone» sono aggiunte le seguenti: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni».
14. 024. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Il comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è sostituito dal seguente:

   «732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

   a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

   b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

   La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».
14. 025. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   b) al comma 732 dopo le parole «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;

   c) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

   d) al comma 732 lettera a) la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

   e) al comma 732 lettera b) la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

   f) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».
14. 026. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. L'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 95.

   1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non è dovuto il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
14. 027. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione della validità del voucher agli abbonamenti sportivi)

  1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, è aggiunto il seguente: Art. 88-ter. – 1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2,comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento sportivo.
  2. I soggetti abbonati presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando relativa documentazione. Il, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.
14. 028. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del medesimo decreto, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  2. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 7-sexies, le parole «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;

   b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie»;

   c) al comma 7-octies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021.».
14. 038. Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione degli edifici scolastici nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione, riparazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni del centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sindaci dei comuni interessati operano in qualità di Commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
14. 045. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 le parole «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole: «e 8,300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 24,900 milioni per l'anno 2020».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 046. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
   2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della legge, saranno stabilite le modalità di funzionamento e Governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.».
14. 047. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

   Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «conformità edilizia e urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «consistenza edilizia».
14. 048. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
14. 049. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente articolo 56-bis:

«Art. 56-bis.

   1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 56, comma 2, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente articolo 56, comma 2, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale detrattivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
   2. Le previsioni di cui all'articolo 56 trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive».
14. 050. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per fabbricati strumentali e residenziali in locazione)

   Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività economiche o commerciali, arti o professioni è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, corrisposto in relazione ai mesi aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.
   2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   3. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta cui al presente articolo ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.
   4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
   5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone fisiche non imprenditori o esercenti arti e professionisti che occupano a titolo di abitazione principale o residenza un immobile in locazione a condizione che abbiano dichiarato ai fini Irpef nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile complessivo inferiore a euro 20.000 e questo reddito si sia ridotto di almeno 1/3 nel periodo d'imposta 2020 per cause imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il credito d'imposta non si applica nel caso in cui la classificazione catastale dell'immobile in locazione rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9.».
14. 051. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis.
(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

   1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione, percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'Imu del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
   2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'Imu esentata al locatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 1 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
   3. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
   4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo 65-bis non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
   5. L'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'Imu del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione. Ai conduttori e affittuari si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4.».
14. 052. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)

  1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'articolo 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
  2. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono ridotte alla misura del 6 per cento per i beni ammortizzabili e del 5 per cento per i beni non ammortizzabili.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14. 053. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.
  2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
14. 054. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Valorizzazione edilizia e rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole, «ristrutturazione immobiliare» sono inserite le seguenti: «nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296» e dopo la parola «provvedano» sono inserite le seguenti parole «anche tramite imprese appaltatrici.».
14. 055. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 507 del 1993 ed i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
  2. Sono sospesi i versamenti che scadono nei sei mesi successivi al periodo di cui al precedente comma 1 relativi alle medesime entrate, come rideterminate ai sensi del successivo comma 4. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione.
  3. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, ed intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati ai pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevisto e imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
  4. Sino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'imposta comunale di pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.
14. 056. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

   All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo al comma 1-ter, dopo «ivi contemplati» sono inserite le seguenti parole: «nonché ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico».
14. 057. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Indennizzo per le imprese e gli esercenti arti e professioni dei settori particolarmente colpiti)

  1. Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
  2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  3. I criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni data di entrata in vigore della disposizione.
14. 058. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dopo il comma 185 aggiungere:

   «185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020 effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020 , è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro.».
14. 059. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondi europei ed erogazione di finanziamenti a fondo perduto)

  1. Le risorse ancora disponibili della programmazione 2014-2020 dei fondi europei FESR e FES possono essere destinate all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto a copertura degli interessi derivanti dai finanziamenti previsti dal presente Decreto.
14. 060. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi per la ripresa produttiva delle Micro imprese)

  1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa produttiva è riconosciuto alle micro imprese, così come individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 maggio 2005, un incentivo per l'anno 2020 in misura pari ai costi sostenuti nel semestre giugno-dicembre 2019, ad accezione dei costi del personale.
  2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso quanto al 20 per cento come contributo a fondo perduto e quanto all'80 per cento come prestito a tasso zero, garantito dalla Stato, da restituire in 8 rate semestrali a partire dal 31 gennaio 2021.
  3. Il prestito di cui al comma 2 è concesso direttamente dal Ministero dello sviluppo economico all'impresa che ne fa richiesta. La richiesta vale quale titolo di debito in favore del concedente.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.
  5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 miliardo di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione:

   a) del programma operativo nazionale complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 quanto a 800 milioni di euro;

   b) del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2004, n. 307 quanto a 25 milioni di euro;

   c) del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 quanto a 25 milioni di euro;

   d) Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1 della legge n. 196 del 2009 quanto a 150 milioni di euro.
14. 061. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Andreuzza, Colla, Galli, Guidesi, Patassini.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per le spese relative a servizi professionali)

  1. È riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese per consulenze e servizi professionali sostenute da privati, imprese, esercenti, artigiani e professionisti per la consulenza, la gestione e la realizzazione di procedure inerenti l'accesso ai finanziamenti e ai benefici fiscali e previdenziali e la riorganizzazione necessaria a garantire la salute e sicurezza di ambienti e luoghi di lavoro, in ragione della crisi epidemica da COVID-19, fino a un massimo di euro 1.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
14. 062. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Per le aree Sisma già colpite da una grave crisi economica si propone l'istituzione di un fondo a titolo di «defibrillatore finanziario» in grado di sostenere le fasi della ricostruzione migliorando il regime di aiuti a favore del tessuto socio-economico attraverso la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi Operativi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; la variazione del tasso di cofinanziamento rispetto a quello definito in sede di prima adozione del Programma, nel rispetto degli articolo 120 e 136 del Regolamento UE 1303/2013, dovrà essere concordata con la Commissione europea destinando le risorse così liberate (almeno 900 milioni di euro) al contributo di solidarietà di 200 milioni di euro già autorizzato in sede di revisione dell'Accordo di Partenariato e incluso nell'adeguamento tecnico del QFP 2014-2020.
14. 067. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, sulla base del progetto definitivo,» sono soppresse.
  2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2».
14. 068. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rimborso delle rette scolastiche)

  1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado — a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 — alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
  2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:

   a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie;

   b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;

   c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000;

   d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

  3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
14. 069. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per il rilancio del turismo)

  1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica a seguito dei danni subiti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare quelle imprese ed operatori che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa dell'emergenza da coronavirus, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato: «Fondo per il rilancio del turismo», volto a garantire ai soggetti di cui al presente comma misure indennitarie straordinarie. Il Fondo ha ma dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il fondo di cui al comma 1, nonché le modalità ed i limiti di ripartizione ed assegnazione delle risorse agli operatori, anche mediante assegnazioni a fondo perduto, di cui al precedente comma, sono istituiti e disciplinati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La disciplina di dettaglio di cui al presente comma deve basarsi sulla ragionevole necessità di risorse per l'intero comparto a seguito degli ingenti danni economici causati dalla crisi da COVID-19, considerando non solo il turismo afferente alla stagione estiva, ma anche il turismo montano.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
14. 070. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per l'emergenza turismo)

  1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato «Fondo emergenza turismo», volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA.
14. 087. Gelmini, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Carfagna, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella rubrica le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti non commerciali»;

   b) al comma 1, dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e degli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile»;

   c) al comma 1, dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché agli enti disciplinati dai Capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile».
14. 071. Lupi, Gadda.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazioni PAC)

  1. All'articolo. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   “4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui a presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.”».
14. 072. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del decreto di cui al comma 1, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  3. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 7-sexies le parole: «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;

   b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie»;

   c) al comma 7-octies è aggiunto infine il seguente periodo: «Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021».
14. 099. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 3, comma 1, lettera d), terzo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia il periodo che va da: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi» a «accertarne la preesistente consistenza» è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli di “ristrutturazione ricostruttiva funzionale”, finalizzati alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi.

   Tali interventi consistono in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche in sopraelevazione e con altezza massima mai superiore a quella dell'edificio circostante più alto, con la stessa volumetria di quella preesistente ovvero con le premialità e con gli incentivi volumetrici o di superficie previsti per le anzidette finalità dalle leggi nazionali, regionali e, comunque, dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve a tal fine le previsioni regionali di premialità volumetriche non superiori al 35 per cento massimo della volumetria legittima o legittimata preesistente, adottate in attuazione dell'Intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1° aprile 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009.

   Tali interventi sono volti al ripristino e alla riqualificazione di edifici, o di parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, anche con differente sagoma, nell'ambito della stessa area di sedime ovvero anche al di fuori di essa, ma pur sempre nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza, purché sia sempre possibile accertarne la preesistente consistenza e nel rispetto delle distanze originarie ovvero da collocare a una distanza compresa tra quella preesistente e quella minima prevista dallo strumento urbanistico generale vigente.

   Qualora l'intervento si debba realizzare al di fuori del singolo lotto di pertinenza e con una maggiore dotazione di standard urbanistici conseguente alle concrete esigenze di urbanizzazione, ferma la necessità di un piano urbanistico attuativo nel caso di trasferimento tra aree diverse, si farà ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui al successivo articolo 28-bis, di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale. In questo caso, ove il progetto sia munito di un elaborato planovolumetrico, si potrà derogare per ragioni particolari ai limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, anche nelle more dell'emanazione delle leggi regionali e della provincia di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2-bis.».
14. 084. Tateo, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori stagionali)

  1. Al fine di limitare gli effetti negativi prodotti dalla crisi epidemiologica da COVID-19 sul settore del turismo presso lo stato di previsione del ministero dei lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative volte al sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del settore turismo.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua le iniziative di cui al comma 1
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 091. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Carfagna, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per le spese relativa a servizi professionali)

  1. È riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese per consulenze e servizi professionali sostenute da privati, imprese, esercenti, artigiani e professionisti per la consulenza, la gestione e la realizzazione di procedure inerenti l'accesso ai finanziamenti e ai benefici fiscali e previdenziali e la riorganizzazione necessaria a garantire la salute e sicurezza di ambienti e luoghi di lavoro, in ragione della crisi epidemica da COVID-19, fino a un massimo di euro 1.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
14. 0120. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)

   Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130»;

   b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis.
(Piano degli interventi)

  1. Il Piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, predisposto dalla Società, individua gli obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026» nonché le azioni e gli interventi per ciascuno dei territori delle regioni e province autonome coinvolte e costituisce il quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle infrastrutture, degli impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura.
  2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella sua configurazione unitaria, è approvato, per le partì di rispettiva competenza, da ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Al fine di contribuire alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, il Piano degli interventi è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotta da ciascuna delle regioni e Province interessate, prendendo in considerazione le azioni e gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza, il parere motivato VAS è espresso da ciascuna delle Autorità competenti per la VAS delle legioni e delle province autonome.
  4. A tal fine si intendono:

   «Proponente»: la società, di cui all'articolo 3, che elabora la documentazione di Piano, di VAS e di VIncA.

   «Autorità procedente»: le autorità individuate all'interno delle regioni e delle province autonome che approvano il Piano degli interventi.

   «Autorità competente per la VAS»: le autorità individuate all'interno delle legioni e delle province autonome che esprimono il parere motivato VAS.

   «Autorità competente per la VIncA»: le autorità individuate all'interno delle Ragioni e delle Provincie autonome che esprimono la Valutazione di Incidenza.

  5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un rappresentante della Società, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Lombardia, della regione Veneto, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano. La Cabina di regia assicura l'unitarietà, il coordinamento e la celerità dell'azione amministrativa in relazione agli adempimenti connessi ai precedenti commi 1, 2 e 3. Dall'istituzione e dal funzionamento della cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano adeguate forme di partecipazione degli enti territoriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.
  7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da quattro membri di cui un rappresentante della «Regione Lombardia, uno del la regione Veneto, uno dei la provincia autonoma di Bolzano e uno della provincia autonoma di Trento».

Art. 3-ter.
(Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)

  1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle opere di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.
  2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.
  3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata.
  4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo. 5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.
  6. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «HABITAT» articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte della Regione.
  7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente apposita Istanza, in conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della struttura della regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.
  8. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 152 del 2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.
  9. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali. 10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 152 del 2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-quinquies.
  12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.
  13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

   Art. 3-quater.
   (Terre e rocce da scavo)

  1. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» è la regione o la provincia autonoma territorialmente competente.

   Art. 3-quinquies.
   (Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti)

  1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3 comma 2.
  2. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.
  3. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.
  4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
  5. La Società opera in deroga a:

   a) articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;

   b) articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;

   c) articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994;

   d) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

  6. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei princìpi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'art. 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio del Ministri, sentiti residenti delle regioni Lombardia e Veneto e gli enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
  8. La regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'articolo 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 42 del 2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.
  9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:

   a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62,74 e 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

   b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97,183,188 e 189 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

   c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 50 del 2016;

   d) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo, n. 50 del 2016 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;

   e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo, n. 50 del 2016 e della documentazione antimafia dell'articolo 84 del decreto legislativo, n. 159 del 2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvedere alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;

   f) procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'art. 84 commi 2 e 3 del decreto legislativo, n. 59 del 2011 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del suddetto decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera a);

   g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del decreto legislativo 50 del 2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

   h) applicare l'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;

   i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 decreto legislativo n. 50 del 2016.

  10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriata e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2,3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.
  11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, nonché alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 20, legge n. 160 del 2019, ivi compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività che devono essere espletate dai Soggetti Attuatori.
  12. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede dei Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico.
  13. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture e urbanizzazioni, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII Montecity Rogoredo, come previsto dall'atto integrativo all'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal suddetto atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato anche in variante al PII vigente esclusivamente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra indicate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di inerzia ingiustificata da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico.
  14. ANAS e le regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse regioni specificamente individuate.
14. 0113. Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Frassini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Ribolla, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

   Art. 14-bis.
   (Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito dall'emergenza sanitaria del COVID-19)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi sanitaria del COVID-19.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14. 0114. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Loss, Lolini, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Concessione di un contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per Vanno 2020, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori rientranti nei codici ateco 56,96.02.01,96.02.02,96,02.03 e 93.13, e la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto in misura pari alla riduzione di fatturato registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta dei contributo, entro il limite massimo del 30 per cento per ciascun beneficiario.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, denominato «Fondo emergenza COVID-19» con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per io sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
14. 0118. Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Di Muro, Furgiuele, Galli, Guidesi, Locatelli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Raffaelli, Ribolla, Stefani.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

   Art. 14-bis.
   (Misure di sostegno finanziario)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nei codici ateco 96.02.01, 96.02,02, 96,02.03.
  2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 30 aprile 2021.
  3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.500 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 dei decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 0115. Stefani, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Di Muro, Furgiuele, Galli, Guidesi, Locatelli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

   Art. 14-bis.
   (Misure di sostegno finanziario)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nel codice ateco 56.
  2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 31 dicembre 2020.
  3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico.
14. 0116. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Di Muro, Furgiuele, Galli, Guidesi, Locatelli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

   Art. 14-bis.

  1. Le imprese di pubblico esercizio che, per effetto delle esigenze di salute connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19, occupano nuovi o maggiori spazi ed aree pubbliche sono esonerate fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riferita ai nuovi o maggiori spazi occupati. Per il medesimo periodo le citate imprese sono esonerate dalla presentazione di autorizzazioni ai fini dell'occupazione dei nuovi o maggiori spazi, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva al Comune da formulare con almeno 7 giorni di anticipo ai fini delle relative verifiche. In assenza di risposta da parte del comune, l'occupazione di cui al presente comma si considera assentita.
14. 0117. Garavaglia, Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Raffaelli, Morrone, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

   Art. 14-bis.
   (Sospensione dell'introduzione dell'imposta sul consumo delle «bevande edulcorate»)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 661-676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti l'introduzione della nuova imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate «bevande edulcorate», è sospesa per un anno a decorrere dal termine dell'emergenza sanitaria come individuato dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 240 milioni di euro per il 2020, 20 milioni di euro per il 2021 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14. 0119. Patassini, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

   Art. 14-bis.
   (Disposizioni urgenti per assicurare liquidità alle imprese e continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

  1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

   a) i produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sui territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili;

   b) le singole legioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le legioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie BER dell'Allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   c) i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal decreto del Presidente della Repubblica 254 del 2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo;

   d) la raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da COVID-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarniti li collocati, all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti;

   e) i rifiuti da COVID-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta;

   f) il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente;

   g) nel caso di indisponibilità degli impianti, le regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, al 1'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto;

   h) al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

  2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.
  3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

   a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

   b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

   c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

   d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

  4. Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali da parte di aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità nel campo delle bonifiche, di recupero di materia da rifiuto e di produzione di energia elettrica da biomassa, è assicurato il recupero di liquidità immediata attraverso il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione per mezzo di un canale di prestito a tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie dei contratti in essere con le pubbliche amministrazioni. A tal fine:

   a) gli istituti di credito garantiscono l'immediata erogazione del prestito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accumulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per le spese correnti e gli investimenti;

   b) i soggetti interessati all'erogazione di un finanziamento devono presentare specifica istanza entro il 31 agosto 2020, correlata della dimostrazione del contratto in essere e del bilancio in positivo dell'azienda, come forma di garanzia; il diniego, anche parziale, da parte dell'istituto di credito deve essere puntualmente motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
14. 0124. Gava, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 15.
(Golden Power)

   1. Per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto in deroga delle vigenti disposizioni in materia si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.
   2. L'acquisizione di partecipazioni in imprese di cui al presente articolo che hanno sede in Italia da parte di soggetti riconducibili ad altro Stato membro UE o extra UE è sottoposta alla disciplina di seguito prevista.
   3. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle imprese di seguito definite l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori dell'energia e delle infrastrutture, di banche e di assicurazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
   4. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o dei capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
   5. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario alla Banca Centrale Europea (BCE) deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economa e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto, nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.
   6. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 2 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.
   7. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal presente articolo sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
   8. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.
   9. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.
   10. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni previste dal presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni».
15. 1. Barelli, D'Attis, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, capoverso 3-bis,, lettera a) , sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: decreto-legge
15. 300. Silvestroni, Osnato, Zucconi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera a), dopo le parole: il cambiamento della loro destinazione aggiungere le seguenti: a favore di un soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea.
15. 3. Porchietto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Cattaneo.

  Al comma 1, capoverso 3-bis,, lettera b) , sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: decreto-legge
15. 301. Silvestroni, Osnato, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e in società di rilevante interesse nazionale)»;

   b) al comma 1 le parole: «e delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle comunicazioni e in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, nonché alle imprese operanti nell'ambito della realizzazione o della gestione delle opere infrastrutturali, anche con riferimento al possesso di know how ritenuto strategico.»;

   c) al comma 7, dopo la lettera b-bis) aggiungere le seguenti: «b-ter) con riferimento alle imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, fatturato livelli occupazionali, know how, l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria e organizzativa dell'acquirente, che deve essere idoneo a garantire, nel rispetto dei limiti posti dalle normative comunitarie, i livelli occupazionali, il gettito fiscale nonché ricadute non negative per il sistema economico-produttivo del Paese;».

  1-ter. All'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 il secondo e terzo periodo del comma 8-bis richiamato sono sostituiti dal seguente: «Ai fini della qualificazione di società o impresa di interesse nazionale, oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «al comma 2-bis le parole: “per società ad elevato valore corrente di mercato e” sono sostituite dalle seguenti: “per società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, nonché alle imprese operanti nell'ambito della realizzazione o della gestione delle opere infrastrutturali, anche con riferimento al possesso di know how ritenuto strategico o”».
15. 5. Porchietto, Fiorini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

   «Art. 15-bis.
   (Misure urgenti per la salvaguardia delle imprese nazionali)
   1. Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo della nazione, nonché di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per il tempo strettamente necessario all'assicurazione della conservazione, della migliore collocazione sul mercato e a espressa condizione di stabilità finanziaria, economica e patrimoniale e che siano caratterizzate da adeguate prospettive di crescita. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da Cassa depositi e Prestiti e da altre società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
   2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondò di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
   4. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.
   5. Le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.
   6. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita».
15. 01. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Registro aiuti di Stato)

  1. Nel periodo indicato dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» è sospesa, per il periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
15. 04. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso. Sono altresì revocati gli atti discendenti già emanati.
16. 01. Garavaglia, Comaroli, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

   Art. 16-bis.
   (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

   Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'efficacia dell'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 insieme a quella degli atti discendenti già emanati.
16. 02. Garavaglia, Comaroli, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

   Art. 16-bis.
   (Ricorso a volontari di comprovata competenza al fine di garantire la continuità delle strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale)

  1. Si autorizza ogni articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province Autonome di Trento e Bolzano, qualora si trovino in organico non sufficiente a coprire le esigenze causate dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia «COVID-19», a fare ricorso a specifiche professionalità, compresi i lavoratori in pensione che non abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, e a qualsiasi altro soggetto in possesso di comprovata competenza al fine di preservare le strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale.
  2. Ai fini di affrontare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio a causa di contagio o quarantena da «COVID-19», il Ministero della difesa, è autorizzato con proprio decreto, a ricorrere a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento di tutte le Forze Armate.
  3. Il presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
16. 03. Ferrari, Potenti, Cavandoli.

ART. 17.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza.
17. 2. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Barelli, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il Capo III è inserito il seguente:

Capo III-BIS
DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SBLOCCO DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 17-bis.
(Sblocco delle opere pubbliche)

  1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici in seguito alla crisi conseguente all'epidemia da COVID-19 e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more dell'attuazione di una radicale semplificazione della disciplina dei contratti pubblici e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della disciplina penale ed antimafia, non trova applicazione il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
17. 01. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

   Art. 17-bis.
   (Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo regionale)

  1. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere partecipazioni in società o imprese ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, alle PMI innovative o alle imprese che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali o che siano in possesso di know how ritenuto strategico.
  2. Le partecipazioni nelle società o imprese di cui al comma 1 sono ammesse previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che ne indichino gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che non risultino compromessi l'equilibrio patrimoniale ed economico e che siano presenti adeguate prospettive di redditività o di crescita. L'assunzione di partecipazioni può avvenire anche per il tramite di società partecipate dalla regione medesima.
  3. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società o imprese di cui al comma 1.
  4. L'intervento della legione può essere richiesto, previa presentazione all'organo competente, individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, di una specifica documentazione che ne giustifichi la necessità, formulata dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati.
  5. Per le finalità di cui al comma 2, le regioni, con proprie disposizioni, possono costituire specifici fondi, anche rotativi, volti a favorire l'acquisizione delle imprese di cui al comma 1 da parte dai lavoratori nelle stesse occupati o la loro partecipazione diretta al capitale e alla gestione. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), sulla base di un piano industriale di rilancio, vidimato da un ente terzo con specifica competenza nel settore di operatività dell'impresa oggetto di ristrutturazione aziendale.
17. 02. Porchietto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Istituzione della figura del Consigliere per la tutela della proprietà intellettuale, del Made in Italy e dei marchi)

  1. Al fine di contrastare la contraffazione e rafforzare la tutela del Made in Italy è istituita in via sperimentale, per le annualità 2021 e 2022, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la figura professionale del Consigliere per la tutela dei marchi, del Made in Italy e della proprietà intellettuale.
  2. Il Consigliere è individuato tra gli esperti nel settore della tutela dei marchi e della proprietà intellettuale già in servizio presso la Pubblica Amministrazione e opera all'interno delle sedi diplomatiche degli Stati individuati dal Ministero fra quelli con i maggiori volumi di scambi e pericoli di contraffazione.
  3. Il Consigliere gode delle garanzie diplomatiche previste dai trattati internazionali durante l'esercizio delle proprie funzioni.
  4. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 900.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
17. 03. Fiorini, Zanella, Porchietto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

   Art. 17-bis.
   (Istituzione della figura del Consigliere per la tutela della proprietà intellettuale, del Made in Italy e dei marchi)

  1. Al fine di contrastare la contraffazione e rafforzare la tutela del Made in Italy è istituita in via sperimentale, per le annualità 2021 e 2022, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la figura professionale del Consigliere per la tutela dei marchi, del Made in Italy e della proprietà intellettuale.
  2. Il Consigliere è individuato tra gli esperti nel settore della tutela dei marchi e della proprietà intellettuale già in servizio presso la Pubblica Amministrazione e opera all'interno delle sedi diplomatiche degli Stati individuati dal Ministero fra quelli con i maggiori volumi di scambi e pericoli di contraffazione.
  3. Il Consigliere gode delle garanzie diplomatiche previste dai trattati internazionali durante l'esercizio delle proprie funzioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 900.000;
   2022: – 900.000;
17. 04. Zucconi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

  1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
17. 06. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Articolo 17-bis.
(Estensione dell'applicazione dei patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright; da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;

   b) il comma 44, è sostituito dal seguente: «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».

  2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,1 soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.
  4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 07. Fiorini, Gelmini, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

   Art. 17-bis.
   (Innalzamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili. Regime di applicabilità per l'anno 2020)

  1. Al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «fino a 700.000 euro» sono sostituite dalle parole: «fino a 1 milione di euro».
  2. Al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo le compensazioni fiscali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2020 la disposizione di cui al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsto.
17. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci, Nevi.

ART. 18

  Premettere il seguente articolo:

Art. 018.
(Sospensione pagamenti, tributi, imposte e tasse in scadenza nel periodo di chiusura)

  1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva delle imprese e dei liberi professionisti che abbiano subito danni diretti e indiretti dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutti i pagamenti, i versamenti di tributi, imposte e tasse in scadenza nel periodo di chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus sono sospesi fino a novanta giorni dalla data di cessazione della chiusura o restrizione.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
018. 01. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 018.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 giugno 2020, per l'anno 2020 le aliquote dell'imposta sulle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta municipale propria, del tributo per i servizi indivisibili – Tasi, delle addizionali regionali e comunali, della tassa sui rifiuti — Tari, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap, sono ridotte in maniera lineare del 50 per cento per i soggetti che autocertifichino, anche con modalità telematica, una riduzione del reddito per l'anno 2020 rispetto a quello conseguito nell'anno 2019 del 25 per cento. Non si da luogo alla restituzione delle somme già versate. Lo Stato entro il 20 dicembre 2020 trasferisce alle regioni ed ai comuni i minori introiti.

  Conseguentemente, il Capo IV è denominato: Misure per la riduzione della pressione fiscale e misure di natura contabile.
018. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 10 per cento per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, di maggio e di giugno 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   b) al comma 2, sostituire le parole: e di maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, di quelli in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2020, sono prorogati al 16 gennaio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente, si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;

   d) al comma 3, sostituire le parole da: e nel mese di aprile fino a e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, di maggio 2020 e di giugno,;

   e) al comma 4, sostituire le parole: e di maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   f) al comma 6, sostituire le parole: e maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   g) al comma 7, sostituire le parole da: entro il 30 giugno 2020 fino a di giugno 2020 con le seguenti: entro il 16 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 gennaio 2021.
*18. 12. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 10 per cento per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, di maggio e di giugno 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   b) al comma 2, sostituire le parole: e di maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, di quelli in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2020, sono prorogati al 16 gennaio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente, si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;

   d) al comma 3, sostituire le parole da: e nel mese di aprile fino a e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, di maggio 2020 e di giugno,;

   e) al comma 4, sostituire le parole: e di maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   f) al comma 6, sostituire le parole: e maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   g) al comma 7, sostituire le parole da: entro il 30 giugno 2020 fino a di giugno 2020 con le seguenti: entro il 16 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 gennaio 2021.
*18. 18. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi»:

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

    2) al comma 2, le parole: «e di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di maggio e giugno 2020»;

    3) al comma 7, le parole: «a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di gennaio 2021».
18. 140. Fiorini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di almeno il 33 per cento con le seguenti: di almeno il 10 per cento.
*18. 14. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di almeno il 33 per cento con le seguenti: di almeno il 10 per cento.
*18. 17. Rizzetto, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

   al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;

   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:

   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;

   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;

   i) dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».
*18. 141. Baratto, Giacometto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

   al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;

   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:

   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;

   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;

   i) dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».
*18. 23. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 11, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da aprile, a dicembre 2020;

   b) al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020;

   c) al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da aprile a dicembre 2020;

   d) al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020;

   e) dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020;

   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020 e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese da marzo 2020 a dicembre 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021;

   i) dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».
18. 144. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 10. Galli, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 8. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 146. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1 alinea, sostituire le parole: sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: sono sospesi per i mesi da aprile fino ad ottobre 2020.
18. 13. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, alinea, ovunque ricorrano le parole: sono sospesi, con le seguenti: sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria;

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: La sospensione dei versamenti, con le seguenti: La cancellazione dei versamenti,;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obblighi di restituzione.;

   sopprimere il comma 8;

   sostituire la rubrica con la seguente: Estinzione dei versamenti tributari e contributivi;

   aggiungere il seguente comma:

  9-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 9. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, alinea, e ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

  Conseguentemente:

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021, conseguentemente, sostituire le parole: 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: 20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.;

   dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) al comma 4, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021», conseguentemente sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

   d) al comma 5, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021», conseguentemente sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» con le parole: «20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».

  8-ter. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   d) al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

   e) al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021»;

   f) al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».
18. 4. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, alinea, e ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

  Conseguentemente:

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021, conseguentemente, sostituire le parole: 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: 15 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.;

   dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) al comma 4, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021», conseguentemente sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «15 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

   d) al comma 5, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021», conseguentemente sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» con le parole: «15 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».

  8-ter. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   d) al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 15 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

   e) al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021»;

   f) al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 15 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».
18. 28. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, alinea, e ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: giugno 2020 con le seguenti: giugno 2021.
18. 16. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, all'alinea, al comma 2, al comma 3 ed al comma 4 le parole: di aprile e di maggio sono sostituite con le seguenti: da aprile a dicembre.

  Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, le parole: entro il 30 giugno 2020 sono sostituite con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole da: di 5 rate fino a: giugno 2020 sono sostituite con le seguenti: di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020;

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per l'anno 2020 in alternativa alla sospensione e rateizzazione prevista dai commi da 1 a 8, i contribuenti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione possono optare per il pagamento delle imposte dovute mediante compensazione, fino all'importo del credito vantato, previo invio all'Agenzia delle entrate per posta certificata di autocertificazione del credito vantato.
18. 152. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. nella lettera a) le parole: di cui agli articoli 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;
  3. dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.;

   b) al comma 2, le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;

   e) al comma 3:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. nella lettera a) le parole: di cui agli articoli 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;
  3. dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.;

   d) al comma 4, le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;

   e) al comma 6:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. dopo le parole: periodo d'imposta precedente, sono aggiunte le seguenti: ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché,;

   f) al comma 7:

  1. le parole: 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2020;
  2. le parole: 5 rate mensili sono sostituite dalle seguenti: 24 rate mensili e
  3. le parole: giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: settembre 2020;

   g) al comma 8, secondo periodo:

  1. le parole: resta disciplinata dall'articolo 61, comma 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono sostituite dalle seguenti: avviene secondo le modalità previste dal precedente comma 7,;
  2. conseguentemente sono abrogati i commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*18. 19. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. nella lettera a) le parole: di cui agli articoli 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;
  3. dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.;

   b) al comma 2, le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;

   e) al comma 3:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. nella lettera a) le parole: di cui agli articoli 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;
  3. dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.;

   d) al comma 4, le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;

   e) al comma 6:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. dopo le parole: periodo d'imposta precedente, sono aggiunte le seguenti: ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché,;

   f) al comma 7:

  1. le parole: 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2020;
  2. le parole: 5 rate mensili sono sostituite dalle seguenti: 24 rate mensili e
  3. le parole: giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: settembre 2020;

   g) al comma 8, secondo periodo:

  1. le parole: resta disciplinata dall'articolo 61, comma 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono sostituite dalle seguenti: avviene secondo le modalità previste dal precedente comma 7,;
  2. conseguentemente sono abrogati i commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*18. 145. Squeri.

Apportare le seguenti modifiche:

   a) nel comma 1, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   c) nel comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contribuiti previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   e) al comma 5:

    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'Imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

   f) al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

   g) al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  9-bis. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 20. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 1. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 7. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 148. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali degli artigiani e commercianti in quota fissa sulla base del reddito minimale applicato sull'anno 2020, e dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rispettano la condizione di riduzione del fatturato prevista al comma 1.
**18. 25. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali degli artigiani e commercianti in quota fissa sulla base del reddito minimale applicato sull'anno 2020, e dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rispettano la condizione di riduzione del fatturato prevista al comma 1.
**18. 27. Rizzetto, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 33. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 143. Martino, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 34. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
**18. 30. Covolo, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
**18. 32. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
**18. 142. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, aggiungere il seguente comma:

  2-bis. Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini relativi ai versamenti dei premi per la polizza assicurativa obbligatoria dovuta dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. I pagamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
18. 150. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera g) sopprimere l'ultimo periodo.
18. 153. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro ovvero superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito, rispettivamente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento ovvero di almeno il 50 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta è sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.
*18. 36. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro ovvero superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito, rispettivamente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento ovvero di almeno il 50 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta è sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.
*18. 154. Giacometto, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, al comma 1, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”», inserire le seguenti: «del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
18. 40. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i soggetti di cm i commi 1, 3 e 6 del presente articolo, che rientrano nel regime trimestrale di liquidazione e versamento all'imposta sul valore aggiunto, sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione, rispettivamente previsti nei suddetti commi 1, 3 e 6, per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali rispettivamente indicate nei suddetti commi 1, 3 e 6 nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
*18. 41. Squeri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i soggetti di cm i commi 1, 3 e 6 del presente articolo, che rientrano nel regime trimestrale di liquidazione e versamento all'imposta sul valore aggiunto, sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione, rispettivamente previsti nei suddetti commi 1, 3 e 6, per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali rispettivamente indicate nei suddetti commi 1, 3 e 6 nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
*18. 45. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. La sospensione dei versamenti si applica, altresì, a tutti i tributi locali dovuti in ragione dell'esercizio dell'attività d'impresa e di lavoro autonomo, in scadenza dal 15 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020. Le somme dovute potranno essere versate in unica soluzione entro il 16 gennaio 2021 ovvero in 12 rate mensili a decorre dal 16 gennaio 2021.
**18. 44. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. La sospensione dei versamenti si applica, altresì, a tutti i tributi locali dovuti in ragione dell'esercizio dell'attività d'impresa e di lavoro autonomo, in scadenza dal 15 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020. Le somme dovute potranno essere versate in unica soluzione entro il 16 gennaio 2021 ovvero in 12 rate mensili a decorre dal 16 gennaio 2021.
**18. 43. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:

  7. I versamenti sospesi e non effettuati in ragione dell'emergenza sanitaria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Non si da luogo al recupero delle somme già versate.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
18. 48. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di dicembre 2020,
18. 300. Magi

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 7 rate mensili.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Per i soggetti aventi diritto alle sospensioni dei versamenti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1, 2 e 5, e dell'articolo 62, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le somme sospese sono versate senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
18. 51. Martino, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Della Frera.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per i possessori di licenza taxi sono soppressi per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. La ripresa della riscossione dei versamenti soppressi riprenderà a decorrere dal mese di luglio 2020.
18. 302. Silvestroni, Osnato, Zucconi.

  Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 1, sono prorogate al 30 settembre 2020.
18. 90. Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Fino al 31 maggio 2020 sono sospesi gli obblighi di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 217 e successive modificazioni.
18. 91. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. A partire dal terzo periodo contabile e fino al sesto periodo contabile dell'esercizio 2020, il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio è effettuato, da tutti i soggetti della filiera, sulla base dei contatori degli apparecchi da intrattenimento rilevati dalla rete telematica pubblica in dodici rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, versate nell'ultimo giorno del mese seguente al termine di ciascun periodo contabile. Il primo versamento è effettuato il 31 luglio 2020.
18. 86. D'Attis, Fiorini.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 alle previsioni di cui all'articolo 1 comma 732 della legge 28 dicembre 2019, n. 160. La misura si applica nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 87. D'Attis, Fiorini.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti da comunicazioni di irregolarità emesse a seguito delle attività di controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
18. 88. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, D'Attis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, agenzie incoming e tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
18. 89. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. La sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria si applica a tutte le imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, alle attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, per le quali la sospensione vige fino al 31 dicembre 2020. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.

   Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61; comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 85. Baldini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospesi per le imprese del settore vitivinicolo e della pesca dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
18. 164. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per i quali la sospensione dei versamenti contributivi attiene l'intero debito, comprensivo tanto della quota a carico del lavoratore che di quella del datore di lavoro, maturate ed operate sino al 31 maggio 2020.
18. 94. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque.
*18. 65. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Mollicone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque.
*18. 101. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque.
*18.92. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le produzioni teatrali, è istituito un Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da COVID-19, le produzioni possano riprendere in situazioni di sicurezza.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 123. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, filmakers e per tutte le professionalità che danno un contributo all'organizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da COVID-19, le produzioni audiovisive possano riprendere ad operare in situazioni di sicurezza.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 124. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.
(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale, durante la stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
   2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, bisogna essere in possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.
   3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al comma 1, venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 125. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni attraverso bandi o avvisi pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere culturale indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre del 2021.
18. 126. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti da persone fisiche o da enti e società di qualsiasi tipo a far data dal 1° marzo 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica, per le persone fisiche anche se esercenti attività di impresa, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis del decreto medesimo, e la tassazione ordinaria per gli altri soggetti.
*18. 79. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti da persone fisiche o da enti e società di qualsiasi tipo a far data dal 1° marzo 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica, per le persone fisiche anche se esercenti attività di impresa, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis del decreto medesimo, e la tassazione ordinaria per gli altri soggetti.
*18. 69. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Raffaelli, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
**18. 68. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
**18. 80. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
*18. 139. Squeri.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
*18. 64. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
*18. 93. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
*18. 84. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono attività di spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi dallo Stato, dalle regioni e dai comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici.

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 127. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono soppresse.
18. 67. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*18. 70. Paternoster, Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*18. 78. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*18. 115. Fiorini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 56, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività indicate nella Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.» Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18. 119. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente: «Articolo 56-bis. – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di intermediazione immobiliare)1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono sospesi sino al 30 novembre 2020 i versamenti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993.
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».
18. 107. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente: «Articolo 56-bis. – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di intermediazione immobiliare)1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4 decreto-legge n. 50 del 2017 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi sino al 30 novembre 2020 i versamenti relativi all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».
18. 108. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunta la seguente lettera «u) soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare».
18. 110. Polidori.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»

   b) al comma 6, dopo le parole «Gli adempimenti» sono aggiunte le seguenti «ed i versamenti».
*18. 71. Gerardi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»

   b) al comma 6, dopo le parole «Gli adempimenti» sono aggiunte le seguenti «ed i versamenti».
*18. 77. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»

   b) al comma 6, dopo le parole «Gli adempimenti» sono aggiunte le seguenti «ed i versamenti».
*18. 114. Fiorini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il primo comma con il seguente: «1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa ed agli enti non commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili.».
18. 75. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente:

   «Art. 62-ter.
   (Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)
   1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4 decreto-legge n. 50 del 2017 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 novembre 2020 i versamenti di cui al comma 5 del predetto articolo 4 decreto-legge n. 50 del 2017.
   2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».
18. 109. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti da persone fisiche o da enti e società di qualsiasi tipo a far data dal 1° marzo 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica, per le persone fisiche anche se esercenti attività di impresa, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del decreto medesimo, e la tassazione ordinaria per gli altri soggetti. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 129. Fiorini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo comma inserire il seguente:

   «1-bis. I locatori degli immobili di cui al comma 1 che non percepiscono il canone di locazione non lo dichiarano come reddito in forza del comma 1 e godono di un credito di imposta pari al 3 per cento del canone non riscosso da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi annuale. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 356 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
18. 128. Fiorini.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 130. Fiorini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis, All'articolo 65 della legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo comma inserire il seguente:

   «1-bis. I locatori degli immobili di cui al comma 1 che non percepiscono il canone di locazione non lo dichiarano come reddito in forza del comma 1 e godono di un credito di imposta pari al 100 per cento del canone non riscosso da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi annuale».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18. 72. Raffaelli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo comma inserire il seguente:

   «1-bis. I locatori degli immobili di cui al comma 1 che non percepiscono il canone di locazione non lo dichiarano come reddito in forza del comma 1 e godono di un credito di imposta pari al 100 per cento del canone non riscosso da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi annuale».
18. 76. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «attività d'impresa» sono inserite le seguenti: «e ai liberi professionisti aventi partita Iva ed iscritti nei rispettivi ordini professionali»;

   b) le parole «al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo di sospensione pubblica dell'attività professionale»;

   c) dopo le parole: «categoria catastale C/1» sono inserite le seguenti: «per i soggetti esercenti attività di impresa e nella categoria catastale A per i liberi professionisti».
18. 73. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: «categoria catastale C/1.», aggiungere le seguenti parole: «Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e altri luoghi della cultura è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di leasing, relativo al mese di marzo 2020.». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 80 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 116. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «ad uso abitativo» sono soppresse. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono soppresse. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 131. Fiorini.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «ad uso abitativo» sono soppresse. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono soppresse.
18. 81. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «stipulati nell'anno 2019,» sono soppresse.
18. 82. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento ai pagamenti superiori a cinquemila euro effettuati, a qualunque titolo, nel periodo di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica non sono tenute a verificare, prima del pagamento, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
18. 100. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. La sospensione o la proroga dalle scadenze relative al meccanismo di finanziamento dei servizi di gestione rifiuti non incide subordinano pagamento dei canoni e delle fatture all'impresa che svolge il servizio. A tal fine, per il regolare pagamento del servizio essenziale e non interrompibile di gestione dei rifiuti urbani, è garantita la copertura dei costi dei servizi attraverso la concessione ai comuni di una deroga che consenta loro di prelevare da altri capitoli di bilancio, anche quelli di cui al Titolo II, la quota in grado di compensare il mancato gettito tariffario finalizzato alla copertura di questi servizi essenziali.
18. 95. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, D'Attis.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente:

   «Art. 62-ter. – (Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, arti e professioni). – 1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30 giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per l'anno 2019 è prorogato al 30 novembre 2020».
18. 104. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente:

   «Art. 62-ter. – (Riduzione tassazione per esercenti imprese, arti e professioni) – 1. Per l'anno 2020, le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute dai soggetti esercenti imprese, arti e professioni sono dovute nella misura del cinquanta per cento.
   2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
18. 105. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente

  9-bis. Dopo l'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente:

   «Art. 62-ter. – (Esonero dai versamenti in acconto per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni) – 1. I soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni sono esonerati dai versamenti in acconto, per l'anno 2020, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
18. 106. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di consentire il sollecito riavvio delle attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste per tali attività dai protocolli di sicurezza vigenti, per l'anno 2020 i comuni, con proprie deliberazioni riducono in misura non inferiore all'80 per cento, il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) limitatamente a tali attività, ampliando altresì la possibilità di occupazione di spazi, in particolare nelle aree pedonali e ad alta densità commerciale e turistica, ivi compresi gli spazi abitualmente destinati alla sosta automobilistica. La misura non deve costituire ostacolo alle altre attività commerciali. A tal fine i comuni, o per loro tramite, le circoscrizioni, sono tenuti a vagliare le richieste delle associazioni di settore, contemperando le rispettive esigenze, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione.
18. 111. Spena.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole. Alle minori entrate pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 112. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «in misura pari al venticinque per cento dell'accisa» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa»;
18. 113. Nevi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito nella legge legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: “attività nello spettacolo” aggiungere le seguenti: “e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS”».

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 117. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: «professionistiche e dilettantistiche», aggiungere le seguenti: «e per gli enti di pubblico spettacolo».

  Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata: (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo e dello spettacolo).

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 118. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per l'anno 2020, per i redditi fino a 15.000 euro, i compensi derivanti da diritto d'autore non sono soggetti a tassazione.

   Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 120. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al comma 1-bis, articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale o altri immobili strumentali, l'ammontare complessivo, in deroga al citato importo di 96.000 euro, è calcolato sui valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile».
18. 132. Mazzetti, Fiorini, Giacometto.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. L'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche imposte dall'Autorità a seguito della diffusione del virus COVID-19. Agli oneri derivati dal presente comma si provvede a valere ai sensi dell'articolo 43.
18. 135. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i mesi di maggio è sospeso l'invio degli avvisi di cui al comma 3 dell'articolo 36 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 660 e di cui al comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica.
18. 134. Cassinelli.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini del ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 scadenti tra marzo e giugno 2020, sono sospesi per 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza del relativo termine. Il contribuente potrà quindi esercitare il ravvedimento operoso nel nuovo termine, applicando alle somme da versare l'ulteriore sanzione dell'1 per cento.
18. 156. Cassinelli.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono prorogati di 150 giorni i termini dei versamenti, relativi agli atti di accertamento e riscossione di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. La proroga di cui al periodo precedente è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione.
18. 158. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Non si dà luogo ad interessi e sanzioni per l'adempimento tardivo dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti, avvisi ed ingiunzioni previsti dall'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione.
18. 160. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. 1. È istituito un «Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo» per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di circa 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 121. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. È istituito il «Fondo per la cultura» pari a 1000 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.

   Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 122. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 dei decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
  9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.
*18. 60. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 dei decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
  9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.
*18. 157. Martino, Porchietto, Giacometto, Baratto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
  9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.
**18. 61. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
  9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.
**18. 161. Giacometto, Baratto, Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. È disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori e le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti.
  9-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 9-is„ valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
18. 133. Mazzetti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «stipulati nell'anno 2019,» sono soppresse.
  9-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 66. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:

  9-bis. Relativamente ai piani di rateizzazione dei carichi previsti dalla normativa vigente, e relativamente alle procedure agevolate di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i termini di versamento delle rate che scadono durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 sono differiti alla data di scadenza dell'ultima rata dei relativi piani. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  9-ter. Il comma 3, dell'articolo 68, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione.
18. 159. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

  1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
  2. All'articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «700.000 euro» sono sostituite dalle parole: «euro 1.000.000».
  2. Dopo l'articolo 18-bis è aggiunto il seguente:

Art. 18-ter.
(Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

   a) nel comma 1, al primo periodo le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;

   b) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

   c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto> che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.»

  3. Dopo l'articolo 18-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 18-quater.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

   1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

  4. Dopo l'articolo 18-quater è aggiunto il seguente:

Art. 18-quinquies.
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 32 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

   «2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

  5. Dopo l'articolo 18-quinquies è aggiunto il seguente:

Art. 18-sexies.
(Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

  6. Dopo l'articolo 18-sexies è aggiunto il seguente:

Art. 18-septies.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

  1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1».

  7. Dopo l'articolo 18-septies è aggiunto il seguente:

Art. 18-octies.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza

   COVID-19)

  1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. Il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 può essere considerato un «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, resta fermo il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-bis, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 12.
18. 059. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016.
18. 04. Nitti, Rospi, Zennaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nei settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

   I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

   All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
*18. 0104. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nei settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

   I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

   All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
*18. 0184. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti degli avvisi bonari)

  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni di irregolarità non in corso di rateizzazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
18. 010. Ferro, Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. È riconosciuto uno sgravio fiscale e contributivo nella misura del 100 per cento su tutto il personale in servizio, in favore di imprese commerciali che hanno registrato a far data dal mese di marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 cali di fatturato rispetto all'esercizio precedente.
18. 011. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

  1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.
18. 0215. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Estensione disapplicazione tassa ancoraggio)

  1. All'articolo 92, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «13,6 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «86,2 milioni di euro per l'anno 2020».
*18. 039. Squeri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Estensione disapplicazione tassa ancoraggio)

  1. All'articolo 92, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «13,6 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «86,2 milioni di euro per l'anno 2020».
*18. 0126. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80».
*18. 096. Squeri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80».
*18. 0138. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera p) è aggiunta la lettera:

   p-bis) soggetti che allestiscono le strutture espositive nell'ambito di eventi, fieristici o manifestazioni, quali titolari del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive, nonché delle scenografie, comprese le tecnologie.
18. 046. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti parole: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché relativi alle imposte dirette e indirette,»;

    2) alla lettera c), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

    3) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   c-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020;

   b) al comma 4:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».

   Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 025. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti parole: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché relativi alte imposte dirette e indirette,»;

    2) nella lettera c), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

    3) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

   b) al comma 4:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
*18. 0133. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti parole: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché relativi alte imposte dirette e indirette,»;

    2) nella lettera c), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

    3) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

   b) al comma 4:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
*18. 069. Squeri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 61, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite da: «30 giugno 2020»; b) al comma 1, lettera a), le parole: «24 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter»;

   b) al comma 4, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

   c) il comma 5 è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0176. Vanessa Cattoi, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Donina, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2:

    1) le parole «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

    2) alla lettera a) le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti «23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette»;

    3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali»;

   b) al comma 5, primo periodo:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
*18. 065. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2:

    1) le parole «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

    2) alla lettera a) le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti «23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette»;

    3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali»;

   b) al comma 5, primo periodo:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
*18. 0132. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2:

    1) le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

    2) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette»;

    3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali»;

   b) al comma 5, primo periodo:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 026. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese)

  1. Con riferimento ai tributi sospesi ai sensi dei precedenti articoli 61,62 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data del termine finale di sospensione, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nei mese di marzo o nel mese di aprile, pari o superiore al 25 per cento, rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d'imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 30 per cento. Sulle somme sospese ai sensi del presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.
  2. Le somme di cui al precedente comma includono anche gli avvisi di Irregolarità emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
  3. La Procedura speciale si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e IVA i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche IVA, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2019.
*18. 023. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese)

  1. Con riferimento ai tributi sospesi ai sensi dei precedenti articoli 61,62 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data del termine finale di sospensione, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nei mese di marzo o nel mese di aprile, pari o superiore al 25 per cento, rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d'imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 30 per cento. Sulle somme sospese ai sensi del presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.
  2. Le somme di cui al precedente comma includono anche gli avvisi di Irregolarità emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
  3. La Procedura speciale si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e IVA i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche IVA, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2019.
*18. 074. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 67, comma 1, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: «da parte degli uffici degli enti impostori» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
  2. Agli oneri derivanti dai presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 024. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 67, comma 1, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: «da parte degli uffici degli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
*18. 071. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 67, comma 1, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: «da parte degli uffici degli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
*18. 0134. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Detrazione d'imposta ai fini IRPEF delle spese sostenute durante uno o più periodi di vacanza trascorsi in Italia)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, è prevista una detrazione, ai fini della determinazione dell'imposta sulle persone fisiche, per spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistiche ricettive. La detrazione spetta anche per le spese sostenute in favore dei familiari fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per periodo di vacanza deve intendersi un arco temporale che comporti almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse e in luoghi diversi. Le spese documentate oggetto di detrazione devono risultare sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese di vitto, di alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.
  3. La percentuale di detrazione di cui al precedente comma è fissata nella misura del trenta per cento fino ad un valore massimo di millecinquecento euro per ciascun periodo di vacanza. L'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della stessa dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, nei limiti di capienza del fondo di cui al seguente comma.
  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, un Fondo per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia. Il Fondo ha una dotazione annuale pari a 2 miliardi di euro.
18. 041. Squeri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera b) e par. 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
*18. 027. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera b) e par. 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
*18. 064. Squeri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera b) e par. 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
*18. 0131. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001)

  1. All'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole: «entro il 20 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 luglio» e le parole: «entro l'ultimo giorno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018».
18. 028. Galli, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di versamento delle somme dovute a controllo formale o

   automatico)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dagli importi degli avvisi di accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 68, dovuti prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione. Per il medesimo periodo sono altresì sospese le somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Non si procede al rimborso di quanto dovuto.
  2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
18. 0222. Giacometto, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

  1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

   «773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».
*18. 031. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

  1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

   «773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello In corso al 31 dicembre 2019».
*18. 0100. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

  1. Il comma 773 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

   «773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».
*18. 0142. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis: la parola: «2020» ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: «2021».

   b) al comma 5, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
**18. 0144. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis: la parola: «2020» ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: «2021».

   b) al comma 5, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
**18. 032. Covolo, Donina, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis: la parola: «2020» ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: «2021».

   b) al comma 5, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
**18. 0102. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disapplicazione temporanea della disciplina delle società di comodo)

  1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 gennaio 2020 e per quello successivo, le società e gli enti indicati al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui al citato articolo 30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
**18. 0179. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disapplicazione temporanea della disciplina delle società di comodo)

  1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 gennaio 2020 e per quello successivo, le società e gli enti indicati al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui al citato articolo 30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
**18. 0149. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)

  1. In relazione ai contratti di concessione aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici pubblici, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato causate dalla chiusura o dall'applicazione del lavoro agile nei medesimi istituti, università e uffici pubblici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale rideterminazione è disposta a partire dal 15 febbraio 2020 per tutto il periodo di efficacia delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.
18. 0300. Silli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

  1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.
  2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.
*18. 040. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

  1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.
  2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza Covid-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.
*18. 0125. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Aliquota contributiva agevolata per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata)

  1 Al fine di assicurare la necessaria liquidità, ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta, a richiesta, la facoltà di effettuare i versamenti previdenziali con un'aliquota agevolata pari al 10 per cento del reddito percepito, per le scadenze relative all'anno 2020 ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità attuative del presente articolo.
18. 042. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per gli investimenti nel capitale delle imprese innovative)

  1. Per l'anno 2020 e per l'anno 2021, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 60 per cento.
  2. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative o di PMI innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, dal 30 per cento al 100 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
18. 050. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'orticolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore dell'Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Plastic Tax)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 651, le parole: «dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2023»;

   b) il comma 652 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2023».
18. 051. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal 1° giugno 2020, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.
*18. 052. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal 1° giugno 2020, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.
*18. 0105. Mazzetti, Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal 1° giugno 2020, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.
*18. 0147. Rotelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo:

Art. 18-bis.
(imposta di soggiorno)

  1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 053. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

Art. 18-bis.
(Sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori delia Comunità europea)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 38-quater, del decreto dei Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, prima delle parole: «Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea» sono premesse le seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2020»;

   b) al primo periodo sostituire le parole «a lire 300 mila» con le seguenti «70 euro».

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0160. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 100».
18. 054. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Agevolazioni contributive a beneficio delle imprese agricole)

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
18. 055. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta per la perdita di ricavi)

  1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 10 semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.
  2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
  3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.
18. 056. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: «canone di locazione» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda,».
18. 057. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile».
18. 058. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016.
18. 060. Nitti, Rospi, Zennaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con possibilità per gli Istituti Scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre 2020.
18. 0161. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione del meccanismo split payment)

  1. Al fine di garantire maggiore liquidità alle imprese, per i soggetti esercenti attività economica è sospesa, sino alla dichiarazione della fine dell'emergenza, l'applicazione del meccanismo dello split payment.
18. 062. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

  1. Ai fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi dei comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
*18. 0165. Saltamartini, Boniardi, Gusmeroli, Minardo, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

  1. Ai fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi dei comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.
  3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
*18. 063. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

  1. Ai fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi dei comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.
  3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
*18. 0181. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per la liquidità delle imprese agricole)

  1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.
  2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
  3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.
  4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 066. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)

  1. Al fine di garantire alla aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.
*18. 067. Nevi, Polidori, Fiorini, Ruffino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)

  1. Al fine di garantire alla aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.
*18. 0123. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**18. 068. Nevi, Polidori, Fiorini, Ruffino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**18. 0124. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**18. 0275. Liuni, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Procedura speciale per un ulteriore rateizzazione delle somme sospese)

  1. Con riferimento ai tributi sospesi ai sensi dei precedenti articoli 61, 62 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data del termine finale di sospensione, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel mese di marzo o nel mese di aprile, pari o superiore al 25 per cento, rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d'imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 30 per cento. Sulle somme sospese ai sensi del presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.
  2. Le somme di cui al precedente comma includono anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
  3. La Procedura speciale si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e IVA i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche IVA, ivi Comprese le comprese le somme dovute a titolo di accordo fino al 31 dicembre 2019.
18. 0137. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» e le parole: «effettuati in unica soluzione entro il» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal»;

   b) al comma 3, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine del periodo di sospensione».
*18. 0135. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» e le parole: «effettuati in unica soluzione entro il» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal»;

   b) al comma 3, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine del periodo di sospensione».
*18. 072. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 68, comma 1, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
**18. 0136. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 68, comma 1, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
**18. 073. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ampliamento della platea dei contribuenti e condizioni di favore per rimborsi o utilizzo in compensazione di crediti d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno)

  1. Al fine di consentire una maggiore disponibilità di liquidità per le imprese e gli esercenti arti o professioni e favorire la ripresa economica, gli stessi soggetti, indipendentemente dai limiti, requisiti e condizioni richiamati dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 possono, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, richiedere i rimborsi d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno o, in alternativa, effettuare la compensazione dei medesimi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Ai fini del precedente comma non trovano applicazione il limite di valore di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i limiti, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
*18. 0101. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ampliamento della platea dei contribuenti e condizioni di favore per rimborsi o utilizzo in compensazione di crediti d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno)

  1. Al fine di consentire una maggiore disponibilità di liquidità per le imprese e gli esercenti arti o professioni e favorire la ripresa economica, gli stessi soggetti, indipendentemente dai limiti, requisiti e condizioni richiamati dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 possono, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, richiedere i rimborsi d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno o, in alternativa, effettuare la compensazione dei medesimi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Ai fini del precedente comma non trovano applicazione il limite di valore di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i limiti, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
*18. 0143. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art. 18-bis.
   (Proroga plastic tax)

  1. Al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023»,
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
18. 079. Lucchini, Gava, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Finanziamento virtuale per adempimenti fiscali delle imprese del settore turismo)

  1. Alle imprese del settore turismo, aventi sede in Italia, è riconosciuto a richiesta un finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato registrato nell'anno 2019, nel limite complessivo di spesa 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti di imposte, tasse e contributi da corrispondersi nell'anno 2020, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 1.
  3. Sulla base dell'importo residuo al 1° gennaio 2021 nel cassetto fiscale, si calcola il finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto, detraendo dall'importo del finanziamento virtuale iniziale l'importo residuo. L'importo risultante dalla sottrazione di cui al primo periodo, decurtato di un ulteriore venti per cento, che non concorre a formare base imponibile delle imposte sul reddito né dell'Irap, è restituito allo stato con pagamenti rateali senza interessi.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo individuando le categorie di imprese che possono accedere ai finanziamenti e prevedendo che le restituzioni di cui al comma 3 siano effettuate con un numero minimo di rate non inferiore a cinque.
  5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 088. Zucconi, Osnato, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Modifiche alla disciplina sull'agevolazione per la promozione dell'economia locale)

  1. All'articolo 30-ter, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 abitanti».
*18. 097. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Modifiche alla disciplina sull'agevolazione per la promozione dell'economia locale)

  1. All'articolo 30-ter, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 abitanti».
*18. 0139. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
**18. 098. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
**18. 0140. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 022. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 099. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 0141. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Ulteriori disposizioni in materia di sospensione dei termini)

  1. All'articolo 112, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché» sono soppresse.
18. 0103. Bartolozzi, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Detassazione fondi pensione casse ordinistiche)

  1. Al fine di agevolare la destinazione di risorse da impiegare a scopo assistenziale, in deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno di imposta 2020 i rendimenti dei fondi degli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono assoggettati a tassazione nella misura del 15 per cento.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro, 1000 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 20191 n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0106. Mazzetti, Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Sospensione pagamento imposta sul valore aggiunto per patenti B)

  1. Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i termini relativi ai pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli della categoria B.
18. 0110. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «canone di locazione», sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda,».
18. 0111. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile.».
18. 0112. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.

  1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0115. Aprea, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Spena, Ruffino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i luoghi della cultura e dello sport non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

  1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di promozione dello spettacolo e della cultura sportiva rientranti nelle categorie catastali A/9, B/6, C/4, C/5, D/3, D/6 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche.
18. 0116. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Misure per il sostegno delle Agenzie di Viaggio)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, la disciplina di cui l'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applica anche agli acquisti effettuati presso le Agenzie di viaggio all'interno dell'Unione Europea.
18. 0119. Capitanio, Frassini, Andreuzza, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Di Muro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Sospensione degli oneri generali di sistema)

  1. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono esenzioni del pagamento degli oneri generali di sistema delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia fino al 31 dicembre 2021, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo e dando precedenza all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al secondo comma.
  2. È istituito e disciplinato nelle sue modalità di ripartizione con gli oneri derivanti dal primo comma, con decreto del Ministero dello sviluppo economico in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo denominato: «Fondo straordinario per la sospensione delle utenze», volto a fornire una copertura agli eventuali oneri sopravvenuti in seguito all'attuazione del primo comma. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 0120. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli Enti del Terzo Settore)

  1. Agli enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.
18. 0121. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

   Al decreto-legge 17 marzo 20201 n. 18, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente articolo 65-bis:

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
  2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 1 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
  3. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
  4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo 65-bis non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
  5. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione. Ai conduttori e affittuari si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede sino ad un limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0122. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. Nell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

    2) dopo le parole: «canone di locazione» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda,»;

    3) le parole: «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai mesi da marzo e dicembre 2020»;

    4) le parole: «nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, D/3 e D/8»;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile».

   c) al comma 2, le parole: «non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed» sono soppresse.
18. 0127. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Modifiche all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
   6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
   6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la locazione di immobili ad uso commerciale e professionale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, nonché di concessione per utilizzo di spazi all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, si presume, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.
   6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Nel periodo in cui sono sospese le erogazioni delle somme dovute è contestualmente sospesa la escussione delle eventuali garanzie contrattualmente previste per il mancato pagamento delle suddette somme.
   6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cassazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota de 10 per cento».
18. 0128. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Sospensione dell'avvio delle procedure di sfratto per le locazioni commerciali)

  1. All'articolo 103, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Relativamente gli immobili ad uso non abitativo, sono sospesi fino al 1° settembre 2020 i procedimenti di intimazione di sfratto per morosità di cui all'articolo 658 del codice di procedura civile, in relazione ai canoni non pagati nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2020 e di agosto 2020».
18. 0129. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Detrazione d'imposta ai fini IRPEF delle spese sostenute durante uno o più periodi di vacanza trascorsi in Italia)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, è prevista una detrazione, ai fini della determinazione dell'imposta sulle persone fisiche, per spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistiche ricettive. La detrazione spetta anche per le spese sostenute in favore dei familiari fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per periodo di vacanza deve intendersi un arco temporale che comporti almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse e in luoghi diversi. Le spese documentate oggetto di detrazione devono risultare sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese di vitto, di alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.
  3. La percentuale di detrazione di cui al precedente comma è fissata nella misura del trenta per cento fino ad un valore massimo di millecinquecento euro per ciascun periodo di vacanza; l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della stessa dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, nei limiti di capienza del fondo di cui al seguente comma.
  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, un Fondo per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia. Il Fondo ha una dotazione annuale pari a 2 miliardi di euro.
18. 0130. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.

  1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.
  3. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18. 0145. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Misure di sostegno alle imprese per il tramite di Enti Locali)

  1. Agli Enti Locali previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, abbiano, nel bilancio di previsione del corrente esercizio, deficienze di liquidità, qualora ricorressero, entro il 15 dicembre 2020, all'anticipazione di tesoreria al fine di adottare misure di sostegno per le imprese, quali la sospensione o l'esenzione dal versamento, totale o parziale, dei tributi locali, non si applicano interessi sulla quota richiesta a titolo di anticipazione.
  2. Nei casi di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e qualsiasi altra disposizione con essa contrastante.
18. 0146. Montaruli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18,aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Criteri di applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020)

  1. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio non superiore a sei, il relativo esito non sarà utilizzato da parte dell'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza, ai sensi del comma 14, dello stesso articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, nel definire per le imprese e gli esercenti arti e professioni le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
  2. Per le imprese o gli esercenti arte o professione che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio superiore a sei, gli indicatori sono ordinariamente applicabili, compresa la spettanza degli eventuali benefici premiali di cui al comma 11 del predetto articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96.
18. 0148. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Istituzione di una zona economica speciale nei comuni della provincia di Piacenza maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nella provincia di Piacenza, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
  4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0150. Murelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Istituzione di una zona economica speciale nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, sono individuati i territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1.
  3. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0151. Frassini, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Ribolla, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Binelli, Gerardi, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree della Regione Veneto maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle aree della regione Veneto maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputata al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
  4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0152. Lorenzo Fontana, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
  4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0153. Frassini, Ribolla, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Andreuzza, Binelli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alle imprese con sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono adottate apposite misure di sostegno alle imprese, finalizzate alla rapida ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, attraverso il superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici.
  2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione Lombardia e delle province interessate, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 tra cui anche la previsione di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto alle agevolazioni previste, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata di vigenza delle misure di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0154. Frassini, Ribolla, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Andreuzza, Binelli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione dal pagamento dell'IMU sugli immobili turistico ricettivi e termali)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e 0/8 non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0155. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Esenzione dal pagamento della TARI per le imprese turistico ricettive e termali)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le imprese turistico-ricettive e termali sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0156. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Esenzione tassa sui rifiuti per le imprese interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti di cui al comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147 dalle imprese detentrici a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani che siano state interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Sono escluse dalle previsioni di cui al comma 1 le imprese di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di un miliardo di euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione della tassa sui rifiuti per l'anno 2020.
  4. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0157. Saltamartini, Caparvi, Gusmeroli, Eva Lorenzoni, Paternoster, Ribolla, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Esenzione per l'anno 2021 della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i soggetti interessati dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il conseguente canone di occupazione di suolo pubblico per tutti i soggetti interessati dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di un miliardo di euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione per l'anno 2021 della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e del conseguente canone di occupazione di suolo pubblico.
  3. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0158. Saltamartini, Caparvi, Gusmeroli, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione dal pagamento della TARI, TOSAP E COSAP per le attività di commercio al dettaglio su area pubblico)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui agli articoli da 27 a 30 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all'articolo 38, terzo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0159. Cecchetti, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per nuove assunzioni nel settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire la ripresa del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono tali attività con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0162. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle aree a vocazione turistica stagionale)

  1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica stagionale con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinata. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0163. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei canoni demaniali per le imprese balneari e dell'applicazione dell'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97)

  1. Al fine di avviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19, nelle more dell'adozione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da adottare entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, ivi inclusi i porti turistici, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi.
  2. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0164. Andreuzza, Belotti, Gava, Raffaelli, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze per imprese turistico-ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, aziende termali, bed and breakfast e affittacamere)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutte le imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, bed and breakfast e affittacamere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato.
18. 0166. Cecchetti, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

  1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0167. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debito su ruoli definitivi)

  1. Per l'anno 2020, non trova applicazione la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
*18. 0168. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debito su ruoli definitivi)

  1. Per l'anno 2020, non trova applicazione la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
*18. 0229. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativa 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  3. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 20191 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economica.
18. 0170. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0171. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter, e al saldo e stralcio)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0172. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

  1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1».
18. 0173. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. Il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 può essere considerato un periodo di non normale svolgimento dell'attività ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, resta fermo il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-bis, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 12.
18. 0174. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: «sono prorogati al 20 marzo 2020» con le seguenti: «sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0175. Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Mini-IRES sperimentale)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
  2. Ai fini del comma 1:

   a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

   b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
  4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0177. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Criteri di applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020)

  1. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio non superiore a sei, il relativo esito non sarà utilizzato da parte dell'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza, ai sensi del comma 14, dello stesso articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, nel definire per le imprese e gli esercenti arti e professioni le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
  2. Per le imprese o gli esercenti arte o professione che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio superiore a sei, gli indicatori sono ordinariamente applicabili, compresa la spettanza degli eventuali benefici premiali di cui al comma 11 del predetto articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96.
18. 0178. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successi ve modifiche ed integrazioni.

  2 I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
  4. Agli oneri di cui al presente pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 331 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0117. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadente del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
18. 0180. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga affidamento accertamento e riscossione tributi degli enti locali)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Salvo diversa pattuizione fra l'ente locale e gli affidatari dei servizi di accertamento e riscossione, e salvo che non sia stata già indetta una gara per l'affidamento del servizio alla data del 28 febbraio 2020, i contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, camma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in corso alla medesima data, e con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno dalla loro scadenza».
18. 0209. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzioni per il pagamento della Tari)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per il solo periodo d'Imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'Imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0182. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzioni per il pagamento della Tosap)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Per Il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le riduzioni e le esenzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni e le province secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni e alle Province delle minori entrate previste ai periodi precedenti, da erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0183. Tarantino, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale propria per teatri, cinema, luoghi dello spettacolo, centri sportivi)

  1. In relazione agli immobili adibiti alla promozione della cultura e dell'attività sportiva rientranti nelle categorie catastali A/9, B/6, C/4, C/5, 0/3, D/6, i soggetti passivi dell'imposta municipale propria possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il giorno 16 giugno 2021.
18. 0185. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.

   (Sospensione delle verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) relativamente alla concessione di contributi alle imprese, al fine di favorirne la liquidità)

  1. Al fine di favorire il superamento della crisi di liquidità delle imprese legata all'emergenza COVID-19, per i contributi, sovvenzioni sussidi, ausili e agevolazioni finanziarie, comunque denominati, riconosciuti alle imprese da disposizioni statali o regionali, sono sospese le verifiche di cui al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 e successivi decreti attuativi, in riferimento ai pagamenti disposti fino al 31 dicembre 2020.
18. 0189. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Riduzione tassazione per esercenti imprese, arti e professioni)

  1. Per l'anno 2020, le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute dai soggetti esercenti imprese, arti e professioni sono dovute nella misura del cinquanta per cento.
18. 0190. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Slittamento dei termini di versamento IMU)

  1. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta municipale propria al comune per l'anno in corso in tre rate, scadenti la prima il 16 settembre, la seconda il 16 dicembre e la terza il 16 marzo 2021. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 marzo 2021.
18. 0191. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.

  1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 201 7, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0192. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Trancassini, Bignami, Baldini, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, orti e professioni)

  1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30 giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per l'anno 2019 è prorogato al 30 novembre 2020.
18. 0193. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori ed al versamento dei carichi affidati all'ente di riscossione)

  1. All'articolo 67, primo e terzo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «31 maggio 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sopprimere il quarto comma.
  3. All'articolo 68 del predetto decreto, sostituire il primo comma con il seguente:
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se non ancora divenuti titolo esecutivo a norma dei citati articoli 29 e 30 e anche se non ancora affidati in carico agli agenti della riscossione, nonché dalle comunicazioni inviate per la liquidazione automatica a norma dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono altresì sospesi i termini, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e agli articoli 17-bis, comma 6, e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  4. All'articolo 68 del predetto decreto, al terzo comma, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
18. 0196. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al canone dell'anno precedente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
  3. L'assoggettamento al regime della cedolare secca dei canoni di locazione di cui al comma 1 può essere richiesto esclusivamente con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 0197. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Sospensione dei pagamenti delle rate relative a piani di finanziamento a rimborso rateale)

   Il pagamento delle rate relative a piani di finanziamento a rimborso rateale in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
18. 0198. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Esenzione dal pagamento di TOSAP e COSAP)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, i soggetti passivi di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ad esclusione dell'occupante di fatto, anche abusivo, sono esentati dal pagamento dei tributi o dei canoni dovuti ai Comuni o alle Province per le occupazioni di natura permanente di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo, ad esclusione dei passi carrabili disciplinati dal medesimo articolo. I medesimi soggetti di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono altresì esentati dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, i soggetti passivi di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ad esclusione dell'occupante di fatto, anche abusivo, sono esentati dal pagamento dei tributi o dei canoni dovuti ai comuni o alle province per le occupazioni di natura temporanea di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 6.
  3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è disposta anche in deroga ai disposti di cui all'articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 0199. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.

  1. Al fine di far fronte agli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione del COVID-19, per l'intera annualità 2020, non è dovuta la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le imprese interessate dalle misure di interruzione dell'attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto.
  2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di corresponsione del contributo statale, in favore degli Enti Locali interessati, a compensazione integrale del minor gettito accertato per la medesima annualità.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, c. 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi del trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

   2020:

   CP: – 10.000.000;

   CS: –10.000.000.

   2021:

   CP: – 10.000.000;

   CS: – 10.000.000.

   2022:

   CP: – 10.000.000;

   CS: – 10.000.000.
18. 0200. Deidda, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 0201. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per enti accertamento e riscossione tributi degli enti locali)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per l'anno 2020 ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è riconosciuto un credito d'imposta fino al 60 per cento dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, nel limite massimo di 100.000 euro per beneficiario, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data. Il credito d'imposta è ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
   5-ter. Per l'attuazione del comma 5-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.
   5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta di cui al comma 5-bis ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
   5-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quater, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
18. 0208. Tarantino, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Utilizzo crediti verso P.A.)

  1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono cedere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data, per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili utilizzati per l'attività di impresa e le relative utenze, dei corrispettivi per la Tari e l'Imu relativi all'anno 2020.
  2. In deroga alla normativa vigente, le cessioni di crediti di cui al comma 1 devono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici, che non possono opporsi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0210. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Esenzioni tributi focali per le attività produttive)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, C/3, D3 e D4 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente.
  2. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede gli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0211. Turri, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)

  1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
  2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   i-bis) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

  3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

   a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

   b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;

   c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

   d) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

  4. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
  6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0212. Colmellere, Latini, Belotti, Lorenzo Fontana, Lucchini, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Misure in favore del settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura)

  1. In favore delle imprese di pesca delle acque marine, interne e lagunari nonché dell'acquacoltura, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per il sostegno al settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0214. Minardo, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Interventi fiscali e contributivi per la pesca professionale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.
18. 0216. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Bonus per i pescatori)

  1. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0218. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Causa di forza maggiore)

  1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.
18. 0219. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

  1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
18. 0220. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

  1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1.
18. 0223. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. Il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 può essere considerato un «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, resta fermò il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-bis, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 12.
18. 0224. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, al primo periodo le parole: 31 maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2020;

   b) al comma 6, le parole: 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2020;

   c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
18. 0225. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
18. 0226. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 521 comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
18. 0227. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
18. 0228. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

  1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogato.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a 97 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 20 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 10 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 127 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 0230. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Differimento dell'entrata in vigore della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito; con modificazioni, dalla legge I 9 dicembre 2019, n. 157, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021 e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021».
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni per l'anno 2020, si provvede: quanto a 97 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 20 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 10 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0231. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo a sostegno della rideterminazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

  1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, per l'anno 2020 e 2021 gli enti locali che amplino di almeno il 50 per cento la superficie degli spazi e aree pubbliche oggetto di occupazione senza corrispettivamente elevare l'importo del relativo canone (COSAP) per gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi hanno diritto ad un contributo premiale assegnato con le modalità di cui al comma 2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione di un miliardo di euro. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo di cui al comma 1 e i criteri di ripartizione del fondo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad un miliardo di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020 e 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0232. Bitonci, Saltamartini, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Differimento dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Plastic Tax)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 651, le parole: «dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2022»;

   b) il comma 652 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2022».
18. 0233. Gava, Lucchini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

  1. Al fine di evitare che gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 aggravino ulteriormente la situazione delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, all'articolo 20, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. La decorrenza dei termini per la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e delle proroghe previste dal presente articolo riprende contestualmente all'attività di corresponsione dell'elargizione. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.».

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0239. Cavandoli, Tateo, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 70 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.200 milioni per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 3.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   c) quanto a 700 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0240. Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta sui versamenti fiscali e previdenziali)

  1. Ai contribuenti i quali, non avvalendosi delle sospensioni dei versamenti previste dal presente decreto-legge, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, effettuino tutti versamenti sospesi, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, un credito di imposta pari al 10 per cento dei versamenti tributari e contributivi effettuati nell'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 3.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   c) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0241. Eva Lorenzoni, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ampliamento occupazione di spazi e aree pubbliche)

  1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi è riconosciuto ai Comuni, per l'anno 2020, la facoltà di concedere spazi aggiuntivi.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0242. Garavaglia, Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Raffaelli, Morrone, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Disposizioni in materia di tributi locali)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti misure:

   a) per il 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Capo II, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, su richiesta, essere sostenuti per l'80 per cento da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2;

   b) per il 2021, il canone per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può, su richiesta, essere sostenuto per l'80 per cento, da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2;

   c) Per gli anni 2020 e 2021 le occupazioni di cui alle lettere a) e b), possono essere concesse fino a un massimo di due volte la superficie Intera.

  2. Per l'attuazione della presente disposizione, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni D'Italia A.N.P.C.I. e l'Unione delle Province d'Italia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0243. Piastra, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Credito d'imposta per il calo di fatturato)

  1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.
  2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
  3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma i, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.
18. 0194. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di pagamento)

  1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
18. 0262. Gusmeroli, Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Indennità pescatori autonomi)

  1. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0263. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Zoffili, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione degli adempimenti o versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: esercenti attività d'impresa, arte o professione aggiungere le seguenti: nonché piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, e start-up innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   b) le parole: con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono soppresse.
18. 0264. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

   a) indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

   b) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

   c) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

  2. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di applicare in via facoltativa gli Indici sintetici di affidabilità fiscale al fine di vedersi riconosciuti i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
18. 0265. Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Misure per professionisti socio assistenziali iscritti alle casse previdenziali private)

  1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 5 per cento dei suddetti rendimenti.
18. 0266. Garavaglia, Boldi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Misure per professionisti iscritti alle casse previdenziali private)

  1. Le indennità erogate dalle Casse Previdenziali di appartenenza, ovvero dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 ai professionisti ivi iscritti al fine di sostenere gli stessi nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non sono soggette a ritenuta d'acconto.
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.
18. 0267. Boldi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Sospensione provvedimenti esecutivi proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera non possono essere dati in pegno o essere pignorati ovvero essere sequestrati secondo la norma del Codice di procedura civile fino al 31 dicembre 2020.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in cinque anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
18. 0268. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di versamento delle somme dovute a controllo formale o automatico)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dagli importi degli avvisi di accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 68, dovuti prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione. Per il medesimo periodo sono altresì sospese le somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Non si procede al rimborso di quanto dovuto.
  2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
18. 0269. Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e di premi di assicurazione obbligatoria Start-up e PMI innovative)

  1. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   «a-bis). Piccole e medie imprese Innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché start-up innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221».
18. 0270. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Modifiche all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1, All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
   “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
   6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la locazione di immobili ad uso commerciale e professionale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, nonché di concessione per utilizzo di spazi all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, si presume, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.
   6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Nel periodo in cui sono sospese le erogazioni delle somme dovute è contestualmente sospesa la escussione delle eventuali garanzie contrattualmente previste per il mancato pagamento delle suddette somme.
   6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota del 10 per cento”».
18. 0113. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 1, sono sostituite tutte le parole: «30 aprile 2020» con le seguenti «30 settembre 2020».

  Conseguentemente:

   al comma 4, sono sostituite le parole: «entro il 31 maggio 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020» e sono sostituite le parole: «dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «dal mese di dicembre 2020».

  Conseguentemente:

   al comma 5, sono sostituite le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre 2020» e sono sostituite le parole entro: «il 30 giugno 2020» con le seguenti: «il 31 dicembre 2020».

  Conseguentemente:

   sono sostituite le parole: «giugno 2020» con le seguenti: «dicembre 2020».
18. 03. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;

   b) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

   c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020».
18. 0169. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dell'avvio delle procedure di sfratto per le locazioni commerciali)

  1. All'articolo 103, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Relativamente gli immobili ad uso non abitativo, sono sospesi fino al 1° settembre 2020 i procedimenti di intimazione di sfratto per morosità di cui all'articolo 658 codice di procedura civile, in relazione ai canoni non pagati nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2020 e il mese di agosto 2020».
18. 0114. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

   Art. 18-bis.
   (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

   a) indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

   b) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

   c) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

  2. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di applicare in via facoltativa gli indici sintetici di affidabilità fiscale al fine di vedersi riconosciuti i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
18. 0221. Cattaneo, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Angelucci, Porchietto.

ART. 19.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
19. 11. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020 e sopprimere le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 1, sopprimere le parole: e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dai mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
*19. 2. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020 e sopprimere le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 1, sopprimere le parole: e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dai mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
*19. 7. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020 e sopprimere le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 1, sopprimere le parole: e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dai mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
*19. 13. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020 e sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.
**19. 3. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020 e sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.
**19. 12. Porchietto, Giacometto, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato con le seguenti: , a condizione che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per postazioni di lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro.
*19. 1. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato con le seguenti: , a condizione che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per postazioni di lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro.
*19. 4. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato con le seguenti: , a condizione che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per postazioni di lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro.
*19. 10. Squeri.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 200 milioni di euro l'anno per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
19. 5. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020, le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 24 rate mensili e le parole luglio 2020 con le seguenti: settembre 2020.
*19. 6. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020, le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 24 rate mensili e le parole luglio 2020 con le seguenti: settembre 2020.
*19. 16. Squeri.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Il comma 7 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente comma:

   «7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 642 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere il seguente periodo: “ovvero che le imprese hanno l'obbligo di impiegare in forza di disposizioni normative o per ragioni di sicurezza alimentare”;

   b) al comma 666, aggiungere il seguente periodo: “Sono altresì esclusi dall'imposta di cui al comma 1 le bevande edulcorate con un contenuto minimo di frutta pari o superiore al 50 per cento”».
19. 17. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

   «Art. 19-bis.
   (Abilitazione consulenti finanziari con modalità a distanza)
   1. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza».
*19. 011. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

   «Art. 19-bis.
   (Abilitazione consulenti finanziari con modalità a distanza)
   1. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza».
*19. 01. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

   «Art. 19-bis.
   (Proroga sospensione canoni demaniali e tasse doganali portuali)
   1. All'articolo 92, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: “30 aprile 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2020” e le parole: “13,6 milioni” sono sostituite dalle parole: “68 milioni”.
   2. All'articolo 92, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: “31 luglio 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2020” e le parole: “da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “da effettuare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di dicembre 2022”.
   3. All'articolo 92, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: “30 aprile 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2020” e le parole: “di ulteriori trenta giorni” sono sostituite dalle parole: “sino al 31 dicembre 2022 e possono essere assolti mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di dicembre 2022”».
19. 03. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

   Art. 19-bis.
   (Nuove disposizioni in materia di attività degli uffici degli enti impostori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione)

  1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impostori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al 31 dicembre 2020».

  2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, entro il 31 gennaio 2021, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per la presentazione delle comunicazioni relative ai versamenti da parte dei contribuenti da effettuare secondo i seguenti criteri:

   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

  3. A garanzia della rateizzazione di cui al comma 2, il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
19. 04. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

   Art. 19-bis.
   (Premio lavoratori dipendenti)

  1. All'articolo 68, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire le parole: «per il mese di marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «per il mese di marzo, aprile e maggio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva» e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
19. 08. Vanessa Cattoi, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Donina, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

   Art. 19-bis.
   (Regime forfettario sperimentale)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'Imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma del ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
  4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile, 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
19. 09. Bitonci, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

   Art. 19-bis.
   (Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

   a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

   c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

  2. i ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
19. 010. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

   Art. 19-bis.
   (Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)

  1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime sia di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione dei prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
  3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 013. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art 20.
(Soppressione dell'obbligo di versamento degli acconti di imposta)

  1. Per il periodo di imposta relativo all'anno successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non sono dovuti acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il saldo scaturente dalle relative dichiarazioni dei redditi potrà essere versato a partire dal 30 giugno 2021 anche mediante rateizzazione mensile fino a un massimo di 24 rate.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
20. 300. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Esonero dai versamenti in acconto per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni)

  1. I soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni sono esonerati dai versamenti in acconto, per l'anno 2020, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
20. 2. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Acquaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al sessanta per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Solo per l'anno 2020, in caso di errore nel calcolo degli acconti di imposta indicati al comma 1 secondo il metodo previsionale, la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è ridotta al 10 per cento dell'importo non versato.
20. 22. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura dell'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive è diminuita dal 100 per cento al 60 per cento e sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di acconti.
*20. 4. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura dell'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive è diminuita dal 100 per cento al 60 per cento e sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di acconti.
*20. 32. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 8. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 10. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 12. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 14. Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 15. Squeri.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al quaranta per cento.
20. 6. Polidori, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Squeri, Della Frera.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 19. D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 20. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 33. Gerardi, Covolo, Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In caso di omesso o di insufficiente versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) entro il 16 giugno 2020 ai sensi del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano i commi 774 e 775 del medesimo articolo, se il versamento è effettuato entro il 16 settembre 2020.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis.
20. 24. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il versamento della prima rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020, è effettuato nei termini di versamento della seconda rata di acconto.
*20. 31. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il versamento della prima rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020, è effettuato nei termini di versamento della seconda rata di acconto.
*20. 29. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 30 settembre 2020.
  2-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre i versamenti di acconto della prima rata sono dovuti entro il 30 settembre 2020, mentre il versamento della seconda rata sono dovuti entro il 30 novembre 2020.
20. 30. Di Muro, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Periodo di non normale svolgimento dell'attività)

  1. Ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, il periodo d'imposta 2020 si considera periodo di non normale svolgimento dell'attività. Tuttavia, resta comunque possibile l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità ai fini dell'ottenimento dei benefici premiali di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
  2. Per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
20. 01. Fiorini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati al l'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
  4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.
  5. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 03. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Potenti, Tarantino, Andreuzza, Dara, Colla, Patassini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per fronteggiare l'emergenza COVID-19)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «41-quinquies) mascherine chirurgiche, facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3), soluzioni/gel a base alcolica, camici monouso, grembiuli monouso, guanti monouso, occhiali di protezione (occhiali a mascherina/visiera); 41-sexies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio».
20. 04. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: «41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate); 41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito; 41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio».
20. 05. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per autoveicoli e girelli destinati all'infanzia».
20. 06. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure in materia di compensazione)

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, i contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, aventi sede in Italia, possono utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA e, per quest'ultima, anche in relazione a periodi inferiori all'anno, fino all'importo di euro 5 milioni, ovvero oltre i limiti previsti dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 35, comma 6-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
  2. I contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle entrate, in deroga al limite temporale previsto dall'articolo 2, comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono utilizzare in compensazione i predetti crediti tributari, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa dichiarazione integrativa da presentare all'Agenzia delle entrate.
20. 07. Latini, Paolini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Esenzione Irpef per compensi di attività sportive)

  1. All'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «periodo d'imposta a 10.000 euro» con le seguenti: «periodo d'imposta a 15.000 euro».
20. 08. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

ART. 21.

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. I debiti, diversi da quelli relativi a risorse proprie dell'Unione europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2020;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2020 e il 31 maggio 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2021.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 settembre 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  11. Entro il 30 novembre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

   a) alla data del 30 settembre 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
  16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  20. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
  21. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

   a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

   b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.
21. 1. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Rimessione in termini per i versamenti)

  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati sino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. La proroga di cui al comma 1 è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020,
  3. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di trentasei rate mensili di pari importo dalla data del diciottesimo mese successivo alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'articolo 43 del presente decreto.
21. 2. Prestigiacomo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometti, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: 16 aprile 2020 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni.
21. 4. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 16 aprile 2020 con le seguenti: 30 aprile 2020.
21. 3. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 giugno 2020» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
21. 6. Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere i seguenti:

   Art. 21-bis.
   (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione relativi a soggetti in stato di difficoltà economica)

  1. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e da quelli relativi a risorse proprie dell'Unione europea, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 5 o dal comma 6.
  2. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 5 o dal comma 6, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
  4. Ai fini del comma 1 e del comma 2, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.
  5. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 4, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

   a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

    1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

    2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

    3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

   b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  6. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 4, ai fini dei commi 1 e 2, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 7 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui ai commi 1, 2 e 3 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 5, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma 5. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 302 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  7. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 302 rendendo, entro il 31 dicembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 4 o al comma 6 del presente articolo e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 8.
  8. Il versamento delle somme di cui al comma 5, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2021, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 20 per cento con scadenza il 31 maggio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 ottobre 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 dicembre 2021.
  9. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 8, si applicano, a decorrere dal 1° marzo 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  10. Entro il 28 febbraio 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 7, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 4 e 6 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 3 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 1 e 2.
  10. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 10, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 7, ove definibili ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 21 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciotto rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 31 marzo 2021; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021.
  11. I debiti relativi ai carichi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 1 e 2.
  12. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 4 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato sino al 31 dicembre 2025.
  13. All'esito del controllo previsto dal comma 12, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
  14. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 13, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1, al comma 2 ed al comma 3 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico delle somme indicate nei provvedimenti di riscossione oggetto della dichiarazione di cui al comma 7, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
  15. Per tutto quanto non previsto dai commi da 1 a 14 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

   Art. 21-ter.
   (Rimessione in termini per i versamenti)

  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
21. 04. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

   Art. 21-bis.
   (Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.
  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai finì del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

  16. A garanzia della rateizzazione di cui al comma 15 il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
  17. I contribuenti che hanno presentato successivamente ai 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  18. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:

   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data dei 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

   Art. 21-ter.
   (Incremento del fondo per la riduzione della riduzione della pressione fiscale)

  1. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 21-bis, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
21. 05. Martino, Gelmini, Cattaneo, Perego Di Cremnago, Carrara, Baratto, Nevi, Battilocchio, Pittalis, D'Ettore, Pettarin, Spena, Zangrillo, Rosso, Anna Lisa Baroni, Porchietto, Rossello, Pentangelo, Napoli, Ruffino, Casino, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

   Art. 21-bis.
   (Agevolazioni per il pagamento della tassa di circolazione automobilistica)

  1. Presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo con la dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di misure finalizzate ad agevolare il pagamento della tassa di circolazione automobilistica per i mesi di aprile e maggio adottate dalle regioni. Tali misure agevolative potranno prevedere riduzioni sugli importi da versare fino ad un massimo del 10 per cento per ciascun mese.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità attuative del presente articolo.
21. 06. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

   Art. 21-bis.
   (Riduzione dei versamenti d'accordo delle accise sul gas naturale e l'energia elettrica)

  1. A partire da quella relativa al mese di maggio 2020, le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono calcolate sulla base dell'80 per cento dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 e l'ultimo giorno di ciascun mese da marzo a dicembre 2021 rispettivamente per l'energia elettrica ed il gas naturale. Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.
*21. 07. Squeri.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

   Art. 21-bis.
   (Riduzione dei versamenti d'accordo delle accise sul gas naturale e l'energia elettrica)

  1. A partire da quella relativa al mese di maggio 2020, le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono calcolate sulla base dell'80 per cento dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 e l'ultimo giorno di ciascun mese da marzo a dicembre 2021 rispettivamente per l'energia elettrica ed il gas naturale. Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.
*21. 011. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

   Art. 21-bis.
   (Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

  1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.
  3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
  4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.
  5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  9. Ai soli fini del presente articolo:

   a) la data del 31 luglio 2019 di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita dalla seguenti: «31 luglio 2020»;

   b) la parola: «2017» ovunque ricorra nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituita dalla seguente: «2018».

  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
21. 08. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

   Art. 21-bis.
   (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 12 giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»;

   b) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020».
21. 09. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

   Art. 21-bis.

   (Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))

  1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «può essere incrementata» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata».
21. 012. Durigon, Covolo, Bitonci, Paternoster, Racchella, Turri, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

   Art. 21-bis.
   (Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione».
21. 013. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

   Art. 21-bis.
   (Disposizioni in materia di split payment per le cessioni dei prodotti della filiera ittica verso Pubbliche Amministrazioni o società da esse controllate)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17-ter, comma 1-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da società da esse controllate».
21. 014. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

   Art. 21-bis.

  1. I versamenti dovuti e incassati al 16 aprile nei confronti delle province e delle città metropolitane nonché la totalità dell'avanzo di amministrazione riferito alle annualità contabili 2018 e 1019 sono immediatamente utilizzabili senza ulteriori vincoli, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per le spese relative all'adeguamento delle infrastrutture informatiche degli immobili scolastici di competenza
21.0300. Silvestroni, Osnato, Zucconi.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Rimodulazione detrazioni per ristrutturazione ed acquisto beni durevoli)

  1. L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per gli interventi antisismici, per l'efficientamento energetico degli immobili, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, a decorrere, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 è ripartita in quattro anni, fatte salve le quote già versate.
22. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni INAIL)

  1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurativa al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte».
22. 02. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga termini maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

  1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 ottobre 2020».
*22. 03. Squeri.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga termini maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

  1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 ottobre 2020».
*22. 04. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

ART. 23.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
23. 1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

   Art. 23-bis.
   (Proroga autorizzazioni amministrative)

  1. Il termine di validità di tutte le autorizzazioni edilizie e urbanistiche, ambientali e paesaggistiche e quelle relative all'esercizio di attività economiche, delle convenzioni urbanistiche, delle Autorizzazioni Ambientali Integrate (AIA) e delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o scadute dopo il 1° gennaio 2020, prorogato di tre anni.
23. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

   Art. 23-bis.

  1. All'articolo 104, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al primo periodo, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020».
23. 04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

   Art. 23-bis.
   (Rivalutazione delle quote societarie)

  1. Ai soggetti che hanno usufruito delle disposizioni previste ai commi 1053 e 1054 della legge n. 145 del 2018 è concessa facoltà di procedere ad un adeguamento del valore delle partecipazioni.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, entro 4 mesi, a emanare uno o più decreti individuando le modalità e le tempistiche per dare attuazione alle disposizioni del seguente articolo, con i seguenti criteri direttivi:

   a) possibilità di interrompere il pagamento, riparametrando il valore alle rate corrisposte;

   b) possibilità di annullare l'intera operazione di rivalutazione con rimborso dei pagamenti già effettuati, annullando;

   c) possibilità di sospensione dei pagamenti per un massimo 24 mesi.
23. 06. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

   Art. 23-bis.
   (Proroga del sistema UNIEMENS in agricoltura)

  1. Al comma 4-bis, articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
23. 07. Nevi.

ART. 24.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il beneficio dell'accesso al fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, previsti dall'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è esteso, per l'anno 2020, ai contratti di finanziamento stipulati con gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri, rientranti nelle fattispecie di «credito al consumo», rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio. La misura si applica, con le modalità ivi previste, limitatamente ai soggetti con ISEE inferiore a 35.000 euro e, nel rispetto di tale limite, ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del citato decreto-legge n. 18 del 2020.
24. 3. Spena.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno al diritto allo studio universitario)

   Le regioni, di concerto con il Ministero dell'università, nell'ambito delle misure per il diritto allo studio universitario attivano entra il mese di giugno 2020 con apposito bando l'accesso con procedura semplificata a contributi per il sostegno degli studenti fuori sede nel pagamento delle locazioni in corso. Il contributo sarà concesso a studenti universitari regolarmente iscritti, con ISEE entro euro 30.000 e a parziale copertura del 70 per cento dei canoni di locazione corrisposti e da corrispondere a partire dal mese di marzo 2020 per contratti di locazione ancora in corso di validità e che proseguiranno almeno fino al termina dell'anno accademico 2020-2021.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
24. 02. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rimborso in favore degli studenti dei costi abbonamento treni e autobus urbani ed extra urbani)

   Le regioni disciplinano con apposito regolamento, di concerto con le Aziende di Trasporto Pubblico Locale, gli Enti Locali e Trenitalia, le procedure di rimborso in favore degli studenti delle Scuole Medie Superiori e degli Studenti Universitari del costo degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano e per il trasporto ferroviario relativo al periodo marzo-settembre 2020.

   Alle regioni, per le finalità del presente articolo, sono trasferite risorse aggiuntive con apposito decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
24. 03. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Detrazione delle rette scolastiche)

  1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

   «Art. 65-bis.
   (Detraibilità rette scolastiche)
   1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.000 euro ad alunno.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

  2. Dopo l'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 102-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

   1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private 1 di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1, legge n. 62 del 2000, pari ad euro 270 milioni.
   2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
24. 04. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo per la riduzione del costo del carburante nelle aree di confine)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2020, un Fondo per la riduzione del costo dei carburanti nelle aree di confine.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, è utilizzato al fine di abbattere il prezzo finale dei carburanti applicato dalle stazioni di servizio con sede nelle province confinanti con Stati esteri.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, in modo che fa maggiore spesa non sia superiore alla dotazione di cui al comma 2. All'onere recato, stimato in 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
24. 05. Novelli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Proroga termini in materia di scambio di quote di emissione gas ad effetto serra)

  1. All'articolo 113, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. Per l'anno 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 i termini fissati nei seguenti articoli del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30: articolo 4, comma 3; articolo 15, comma 3, lettera e); articolo 32, commi 3 e 4; articolo 34, comma 2; articolo 36, commi 5, 6 e 10-ter. Per le imprese del settore agroalimentare, sono comunque ridotte del 50 per cento le quote da restituire nell'anno 2020, come indicate nei provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2013 o del decreto legislativo n. 216 del 2006.».
24. 06. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Differimento di termini in materia di super ammortamento e iper-ammortamento)

  1. Il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'effettuazione degli investimenti ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede entro il limite massimo di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 024. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Differimento di termini in materia di super ammortamento e iper-ammortamento)

  1. Il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'effettuazione degli investimenti ai fini dei riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021.
24. 09. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
*24. 010. Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
*24. 023. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 56, comma 2, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**24. 027. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 56, comma 2, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**24. 013. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento dei marchi d'impresa)

  1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
24. 014. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

  1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
24. 015. Potenti, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

  1. Per tutto l'anno 2020 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
24. 016. Potenti, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sostegno in materia di locazione di immobili)

  1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito dei suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 028. Raffaelli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sostegno in materia di locazioni)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D, è riconosciuta la facoltà di corrispondere il canone di locazione relativo ai mesi da marzo a settembre 2020 nella misura del 50 per cento.
  2. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito all'anno in corso fino al 31 dicembre 2020. La deduzione di cui al presente comma spetta ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità percepita in forma ridotta ai sensi del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 505 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 029. Gerardi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica credito imposta canone locazione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «60 per cento» sono sostituite da: «80 per cento»;

   b) le parole «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relativo ai mesi da marzo ad agosto 2020»;

   c) le parole «categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «categorie catastali C/1 e A/10».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. 011. Baldini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Agevolazioni alloggi sociali)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 741, il punto 3) della lettera c) è sostituito dal seguente:

    «3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ivi compresi gli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»;

   b) l'ultimo periodo del comma 749 è soppresso.

  2. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. 07. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 59 è sostituito dal seguente:

   «Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 025. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale)

  1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui risulti accertata la chiusura a seguito dell'emanazione dei provvedimenti connessi all'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e dei 16 dicembre 2020 a titolo di:

   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
  4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

   a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

   b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

   d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

   e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 026. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Vietina, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

  1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 33-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1 primo periodo le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».
  2. La modifica di cui al precedente comma 1, si applica dal 1° luglio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento del titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
24. 012. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Aumento della percentuale di detraibilità IVA delle spese relative alle autovetture per imprenditori e professionisti)

  1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43.
24. 0300. Polidori

ART. 25.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «2019» aggiungere le seguenti: «e successivi» e sopprimere le parole da: al fine fino a: sanitaria.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
25. 1. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Obblighi formativi)

  1. Per l'anno 2020, a causa degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applica quanto disposto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2018.
25. 02. Fiorini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Compensi spettanti per assistenza fiscale)

  1. Nell'ambito del programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al comma 1.
25. 03. Fiorini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

   Art. 25-bis.
   (Credito d'imposta per l'aumento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI)

  1. Per tutelare le piccole e medie imprese così come i CAF che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in cybersecurity e business continuity, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2020, 2021, 2022.
25. 06. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

ART. 26.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Tutti gli atti, i documenti e le istanze necessari per richiedere o avere accesso alle risorse previste da Stato, regioni, provincia e comuni, al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
26. 2. Sut.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

   Art. 26-bis.
   (Sospensione Isa trasporto persone)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2020 sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO: 493210/493220/503000/493901/493909/493100/50.30.00.
26. 03. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

   Art. 26-bis.
   (Voucher polizze RCA)

  1. Le società assicuratrici, per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con l'esclusione dei natanti, in essere al 10 aprile 2020, erogano, su richiesta dell'assicurato, un voucher pari ad una mensilità del premio pagato da utilizzare per il rinnovo della polizza.
26. 02. Novelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

   Art. 26-bis.
   (Ulteriori misure fiscali)

  1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.084,000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pariglie previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
26. 05. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

   Art. 26-bis.
   (Imposta di bolla su conti correnti bancari)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non e dovuta l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
26. 035. Guidesi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto sugli apparecchi di respirazione e dispositivi di protezione individuale)

  1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:

    «1-sexies) Apparecchi respiratori di rianimazione, altri apparecchi di terapia respiratoria e i dispositivi di protezione individuale».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
27. 05. Comaroli, Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Somministrazione delle vaccinazioni antinfluenzali in farmacia)

  1. Al fine di contenere gli accessi ospedalieri e di alleggerire il carico degli ambulatori medici, le vaccinazioni antinfluenzali possono essere somministrate da medici ed infermieri, previa autorizzazione delle competenti aziende sanitarie locali, anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della privacy.
  2. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative allo svolgimento del servizio di somministrazione delle vaccinazioni nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
  3. Al fine di garantire l'approvvigionamento dei vaccini da parte delle farmacie aperte al pubblico, le regioni si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
27. 02. Mandelli, Saccani Jotti, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

  1. Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 50 per cento, per un importo non superiore a 50.000 euro.
  2. Per le erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
27. 03. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In deroga ai prìncipi, alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
27. 06. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In deroga ai principi, alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1.»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
27. 09. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberale)

  1. Al fine di sostenere le imprese italiane che cedano a titolo di erogazione liberale dispositivi di protezione personale e dispositivi medicali utili nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Ai fini dell'imposta sui valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
27. 07. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Applicazione dei regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, costituiscono operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non rilevano ai fini delle limitazioni della detrazione di cui agli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1, e 19-bis.2, del medesimo decreto.
27. 012. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gava, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Tiramani.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di consulenza e ricerca finanziaria)

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: «le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari comunque regolate» sono inserite le seguenti: «, le prestazioni di consulenza in materia di investimenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di ricerca in materia di investimenti, di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni».
27. 011. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 28

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. In deroga a altre disposizioni di legge, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati relativi a finanziamenti concessi in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono interamente deducibili nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo del soggetto beneficiario per l'intera durata dei finanziamenti medesimi.
28. 2. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Ai soggetti privati in difficoltà economica, che a causa dell'emergenza sanitaria in atto dimostrino di aver subito una riduzione del loro reddito mensile, gli istituti di credito e le società di credito al consumo provvedono, su richiesta dell'interessato, e per la durata dello stato di emergenza sanitaria, alla sospensione del pagamento delle rate del prestito personale o ad allungare la durata del piano di ammortamento.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di compensazione a favore degli istituti di credito e delle società di credito al consumo che aderiscono alle misure di cui al comma 1.
28. 01. Labriola.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al testo unico sulle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016)

  1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
28. 08. Pella, Porchietto.

  Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

Art. 28-bis.
(Aiuto alla crescita economica)

  1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e di favorire l'impiego di risorse utili agli investimenti, è incrementata l'aliquota di calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; pertanto, all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «all'1,3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 6 per cento».
28. 07. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
28. 09. Siracusano.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-449/17)

  1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differita al 1° gennaio 2021.
28. 010. Novelli.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni d'urgenza in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

  1. Dopo il comma 4-sexies dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è inserito il seguente:

   «4-septies. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni comunali anche in ragione delle disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo, la dotazione del Fondo per il concorso finanziano dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dall'articolo 1, comma 301, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020 per coprire i maggiori oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
28. 012. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

ART. 29.

  Al comma 3, sostituire le parole: la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, con le seguenti: il periodo di sospensione dei termini di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,.
*29. 4. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 3, sostituire le parole: la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, con le seguenti: il periodo di sospensione dei termini di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,.
*29. 3. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 3, sostituire le parole: la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, con le seguenti: il periodo di sospensione dei termini di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,.
*29. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

  3-bis. La sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, commi 2 e 21, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con il termine di sospensione previsto dalla procedura di accertamento con adesione.
29. 2. Della Frera, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Polidori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
29. 5. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati al 31 dicembre 2020».
29. 6. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
*29. 03. Squeri.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
*29. 08. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)

  1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.
29. 07. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di tributi comunali)

  1. I debiti di natura tributaria di competenze degli enti locali, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, ovvero in riscossione diretta da parte degli enti locali, sia nella fase accertativa che nella riscossione coattiva, relativi a qualunque tipologia di entrata tributaria, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica mediante il versamento di una somma determinata con apposito regolamento comunale deliberato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio, determina le modalità e i termini per usufruire della definizione agevolata, con particolare riferimento:

   a) alla data entro cui presentare domanda di definizione agevolata;

   b) alla indicazione della scadenza della rata unica o delle ulteriori rate in caso di dilazione;

   c) ai criteri di determinazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica;

   d) all'importo delle somme ridotte, oltre al totale delle sanzioni e degli interessi maturati, calcolate proporzionalmente ai criteri di cui alla lettera c).

  3. Il regolamento di cui al comma 1 deve essere approvato entro il 31 dicembre 2020 e non potrà comunque prevedere una scadenza di pagamento delle rate anteriore al periodo di sospensione delle attività di riscossione e accertativa di cui all'articolo 67 del presente decreto-legge.
  4. Per i debiti affidati all'agente della riscossione, la definizione agevolata, in ogni caso preventivamente approvata con regolamento comunale, seguirà le medesime disposizioni fissate dall'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, ove compatibili con la tipologia di entrate.
29. 04. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Obbligo di notificazione a mezzo PEC alle PA)

  1. Al fine di contenere l'accesso agli uffici giudiziari ed in conformità all'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009, così come già disposto agli articoli 6 e 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui alla legge n. 2 del 2009 (articolo 16 e 16-bis) si fa obbligo a tutte le P.A. di pubblicare, entro il 7 aprile 2020, presso i pubblici registri l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui poter effettuare tutte le notificazioni. La mancata pubblicazione della PEC consentirà la notifica alla PA inadempiente mediante notificazione da effettuarsi all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario competente.
29. 05. Ferro, Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Speditezza nell'esecuzione dei riparti nelle procedure esecutive immobiliari e rinnovazione degli avvisi di vendita immobiliare)

  1. In deroga alla sospensione di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del 23 marzo 2020:

   a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il professionista delegato alle operazioni di vendita, ove nominato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 591-bis del codice di procedura civile, provvede alla presentazione di un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione, anche parziale, delle medesime nonché alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione;

   b) non più tardi di quindici giorni dalla ricezione del progetto di ripartizione predisposto dal professionista delegato, ove nominato, ovvero non più tardi di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui non abbia disposto la delega delle operazioni di vendita ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme disponibili, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi i creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica, Il progetto di distribuzione parziale non può essere inferiore al 75 per cento delle somme da ripartire.

  2. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), possono formulare eventuali osservazioni.
  3. Decorso tale termine, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, ove nominato, ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512 del codice di procedura civile.
  4. Ove il progetto di distribuzione, anche parziale, preveda la ripartizione delle somme disponibili in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, si applica l'articolo 596, comma 3, del codice di procedura civile.
  5. Con riferimento ai tentativi di vendita immobiliare fissati nel periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, gli stessi dovranno essere rinnovati, alle stesse condizioni, al termine del periodo di sospensione.
  6. Della rinnovazione del tentativo di vendita di cui al comma 5 verrà dato avviso al pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 490 del codice di procedura civile, con esclusione delle forme di pubblicità straordinaria previste all'ultimo comma del predetto articolo.
29. 012. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Speditezza nell'esecuzione dei riparti nelle procedure esecutive immobiliari)

  1. In deroga alla sospensione di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del 23 marzo 2020:

   a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il professionista delegato alle operazioni di vendita, ove nominato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 591-bis del codice di procedura civile, provvede alla presentazione di un prospetto delle somme disponibili, e un progetto di ripartizione, anche parziale, delle medesime nonché alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione;

   b) non più tardi di quindici giorni dalla ricezione del progetto di ripartizione predisposto dal professionista delegato, ove nominato, ovvero non più tardi di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui non abbia disposto la delega delle operazioni di vendita ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme disponibili, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi i creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica. Il progetto di distribuzione parziale non può essere inferiore al 75 per cento delle somme da ripartire.

  2. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), possono formulare eventuali osservazioni.
  3. Decorso tale termine, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, ove nominato, ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512 del codice di procedura civile.
  4. Ove il progetto di distribuzione, anche parziale, preveda la ripartizione delle somme disponibili in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, si applica l'articolo 596, comma 3, del codice di procedura civile.
29. 09. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;

    2) al comma 1:

   a) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;

   b) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;

   c) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Art. 30-ter.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
30. 021. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per canoni di affitto immobili strumentali aziende vitivinicole e olivicole)

  1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato il seguente:

   «Art. 65-bis.
   (Credito d'imposta per canoni di affitto di immobili strumentali delle aziende vitivinicole e olivicole)
   1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 65 si applica altresì per l'ammontare dell'intera annualità del 2020 ai terreni e fabbricati, appartamenti a qualsiasi categoria catastale ed anche aventi destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività delle imprese vitivinicole e olivicole.
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Art. 30-ter.
(Credito d'imposta per le accise pagate dalle aziende vitivinicole e olivicole in relazione alle utenze di energia elettrica e gas)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di produzione del settore vitivinicolo ed olivicolo è riconosciuto, per gli anni 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle accise pagate da dette imprese nelle forniture di gas naturale ed energia elettrica.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito al fine delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
30. 022. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali per natura)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esercenti attività d'impresa» sono sostituite con le seguenti: «che, in qualità di locatari, sono titolari di un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo»;

   b) al comma 1, le parole: «relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite con le seguenti: «relativo ai mesi di marzo ed aprile 2020, di immobili strumentali per natura, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni»;

   c) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il credito d'imposta si applica anche alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, purché vi sia stata una riduzione del fatturato pari almeno il 50 per cento per ciascuno dei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi della precedente annualità».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1.500 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 024. Fiorini, Spena.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta attività commerciali)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «al mese di marzo» sono sostituite con le seguenti: «ai mesi di marzo e aprile» sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, a condizione che siano destinati all'esercizio nei confronti del pubblico di attività di prestazione di servizi e/o para-commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di beni al dettaglio, anche se censiti nella categoria catastale D/8»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai canoni relativi a contratti di affitto di azienda o di rami di azienda che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 10-quater, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assimilati alle locazioni di fabbricati ai fini dell'applicazione delle imposte indirette. In ogni caso, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile, il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto quando la parte prevalente dei canoni è destinata alla remunerazione dell'uso di immobili inclusi nelle categorie catastali di cui al precedente comma 1.
   1-ter. In accordo tra le parti contraenti, il credito d'imposta può essere attribuito al locatore ed imputato, esclusivamente al valore nominale, in conto pagamento del canone, al momento della corresponsione del canone stesso».

   c) Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «senza limiti di importo, anche nell'ipotesi di cui al comma 1-ter».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 059. Centemero, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

   Art. 30-bis.
   (Credito d'imposta per botteghe e negozi, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «al mese di marzo» con le seguenti: «ai mesi di marzo, aprile e maggio»;

   b) al comma 1, dopo le parole: «nella categoria catastale C/1» aggiungere le seguenti: «, C/2 e C/3».
30. 064. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

   Art. 30-bis.
   (Modifiche al credito d'imposta sugli affitti degli immobili strumentali all'attività d'impresa)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «immobili strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica ai soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta 2019 hanno svolto esclusivamente un'attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020».
30. 065. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

   Art. 30-bis.
   (Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni» le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività»;

   b) al medesimo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per botteghe, negozi, e studi professionali».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 075. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

   Art. 30-bis.
   (Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;

   b) al comma 1:

    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;

    2) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;

    3) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
30. 0114. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

   Art. 30-bis.
   (Credito d'imposta attività commerciali)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30. 080. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

   Art. 30-bis.

  1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, è aggiunto il seguente articolo:

   «Art. 65-bis.
   (Credito d'imposta per scuole di danza)
   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».
30. 033. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

   Art. 30-bis.
   (Credito di imposta per spese di riavvio delle attività professionali)

  1. Al fine di sostenere la ripresa dell'attività delle professioni intellettuali in seguito alla sospensione per effetto delle misure di contenimento del contagio dell'epidemia da COVID-19, e garantire un flusso di cassa utile a soddisfare il fabbisogno finanziario per la restituzione degli eventuali prestiti contratti per far fronte a tutti i costi comunque sostenuti nel periodo all'emergenza, ai soggetti esercenti attività libero professionali per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi ed ordini è garantito un credito di imposta pari all'80 per cento di tali costi, purché siano inerenti all'attività.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive ed è ripartito in sei quote annuali di pari importo a valersi sulle imposte il cui termine di pagamento sia in scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. In caso di incapienza, il credito di imposta non utilizzato può essere portato in compensazione di altre imposte, contributi previdenziali e di ogni altra somma dovuta a Stato, regioni ed enti previdenziali.
30. 017. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

   Art. 30-bis.
   (Incentivi fiscali per la stipula di accordi di riduzione del canone di locazione)

  1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.
  2. In caso di stipula di accordi finalizzati alla riduzione, anche temporanea, del canone di locazione, è riconosciuta una riduzione del 25 per cento dell'imposta municipale sugli immobili dovuta in relazione ai fabbricati a qualsiasi destinazione e di qualsiasi categoria.
  3. Le parti, nella stipula degli accordi di cui al comma 2, potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che controfirmano l'accordo attestandone la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ed al presente decreto-legge; l'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2.
  4. Ai fini della validità, gli accordi di cui al comma 2 dovranno essere stipulati in forma scritta e dovranno essere oggetto di registrazione in forma telematica; la registrazione costituisce condizione necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 ed è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.
  5. Nel caso in cui le parti non fossero abilitate alla registrazione telematica, è ammessa la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria ed esclusivamente a mezzo PEC, di copia dell'accordo stesso in formato PDF firmato digitalmente da entrambe le parti ovvero – se sprovviste di strumenti per l'apposizione di firma digitale – con riproduzione del contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.
  6. I benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020, nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2020, non scaduti, che le parti abbiano interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale prevista.
  7. Le minori entrate dei comuni in conseguenza di quanto previsto dal comma 2, è compensato con un corrispondente incremento del trasferimento dovuto dallo Stato in relazione al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 380, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
30. 018. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

   Art. 30-bis.
   (Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 076. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
30. 0113. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta in favore dei locatori che hanno concesso una riduzione del canone)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori che per i singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020 abbiano concesso ai propri conduttori una riduzione del canone di locazione almeno pari al 30 per cento è riconosciuto un credito d'imposta di pari importo fino ad un massimo di 300 euro per ciascuno dei predetti mesi.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
30. 023. Fiorini.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo al nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 066. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. Ai soggetti esercenti attività di impresa con domicilio fiscale nella propria regione di residenza alla data del 31 dicembre 2019 e in possesso di un contratto di locazione per uso non abitativo regolarmente registrato, che abbiano avuto, a far data dal 9 marzo 2020 e fino alla conclusione del periodo emergenziale un fatturato medio giornaliero inferiore di oltre il 50 per cento rispetto alla media giornaliera annua, verrà erogato un contributo a fondo perduto per il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio nella misura del 40 per cento dell'importo del canone mensile.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 063. Minardo, Raffaelli, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia d'immobili commerciali dati in locazione)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
   6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la locazione di immobili ad uso commerciale e professionale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, nonché di concessione per utilizzo di spazi all'interno dei mercati all'ingrasso e dei centri agroalimentari, si presume, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.
   6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche informa dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Nel periodo in cui sono sospese le erogazioni delle somme dovute è contestualmente sospesa la escussione delle eventuali garanzie contrattualmente previste per il mancato pagamento delle suddette somme.
   6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota del 10 per cento».
30. 070. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sospensione dell'avvio delle procedure di sfratto per le locazioni commerciali)

  1. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente gli immobili ad uso non abitativo, sono sospesi fino al 1° settembri 2020 i procedimenti di intimazione di sfratto per morosità di cui all'articolo 658 codice di protezione civile in relazione ai canoni non pagati nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2020 e il mese di agosto 2020».
30. 074. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

  30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Possono usufruire delle credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo, per gli immobili scolastici, gli enti no profit comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 comma 1, e delle scuole paritarie».
30. 06. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo, 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito di imposta a favore degli Enti del Terzo Settore)

  1. Alle organizzazioni del Terzo Settore come definite dall'articolo 61, comma 2, lettera r) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione del ruolo di utilità sociale svolto dalle stesse, si riconosce un credito di imposta rapportato alla base imponibile sociale del personale assunto a tempo indeterminato in riduzione dei costi di contribuzione a carico datoriale o dei tributi IRES o IRAP, con opzione di scelta in capo alle organizzazioni interessate.
30. 037. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo a sostegno delle RSA e centri diurni)

  1. Al fine di recuperare le somme relative all'acquisto di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, nonché di sopperire alle minori entrate derivanti dai mancati ricoveri delle residenze socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici e dalla chiusura temporanea dei centri diurni, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo a sostegno degli operatori delle RSA – residenze socio-sanitarie per anziani e disabili psichici, degli istituti socio-sanitari e dei centri diurni.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è prevista a favore del Fondo di cui al comma precedente una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea, allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica COVID-19.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione di entrata in vigore della legge del presente decreto, sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30. 045. Comaroli, Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
30. 083. Lupi, Gadda.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per l'innovazione culturale e turistica)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi culturali e turistici da parte di imprese e reti di imprese in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.
  2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Sono considerati ammissibili al credito d'imposta:

   a) gli investimenti per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, culturali o turistici, finalizzati alla valorizzazione della cultura italiana, del patrimonio culturale e paesaggistico italiano;

   b) in attuazione di progetti elaborati in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.

  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di cui al comma precedente.
  5. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese, nel limite massimo di 250.000 euro. Il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumularle con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
30. 0151. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese che operano nel settore turistico e termale)

  1. Ai titolari di strutture turistico ricettive, alle imprese termali, alle guide e accompagnatori turistici, ai gestori di stabilimenti balneari e parchi divertimento, ai titolari di imprese di trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, agli intermediari di tax free e ai titolari di pubblici esercizi che subiscano, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0152. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto e per le attività balneari)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dei canoni pertinenziali per le attività balneari o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0153. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante testo unico delle imposte sui redditi)

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.
(Detrazione delle spese sostenute per servizi ricettivi e ricreativi)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistico ricettive e termali, per un importo non superiore a 250 a persona per ciascun periodo di vacanza. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
   2. Le spese oggetto di detrazione devono essere sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese per vitto, alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso stabilimenti balneari, parchi divertimento, pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.
   3. Si detraggono altresì per l'intero importo le spese documentate per l'acquisto di biglietti per manifestazioni, rappresentazioni musicali, teatrali e proiezioni cinematografiche ovunque svolte, mostre ed esposizioni e per l'accesso ad altri luoghi della cultura, sostenute nel periodo di svolgimento della vacanza.
   4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
   5. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di revisione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per gli anni 2021 e 2022, per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
   6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
30. 0154. Andreuzza, Vanessa Cattoi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Concessione di un contributo a fondo perduto per il settore del turismo)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori della ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aperto, termale, dei servizi turistici quali le agenzie di viaggio e tour operator, i gestori di stabilimenti balneari e di parchi divertimento, gli intermediari di tax free e i pubblici esercizi, nonché delle professioni turistiche e del trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 70 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 e nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato «Fondo emergenza turismo» con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 e 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
30. 0155. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Utilizzo delle perdite fiscali pregresse)

  1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.
  2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse dei suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 01. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Operazioni esenti ai fini IVA)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 20 è aggiunto il seguente: «20-bis. Le prestazioni rese alle imprese agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».
*30. 02. Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Operazioni esenti ai fini IVA)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 20 è aggiunto il seguente: «20-bis. Le prestazioni rese alle imprese agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».
*30. 0116. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

  1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
  3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**30. 03. Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

  1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
  3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**30. 0115. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Per le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e al comma 1 lettera e), dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti beneficiari delle detrazioni è ammesso il ricorso, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, a una anticipazione di pari ammontare, detratti gli interessi anticipati nella misura massima del cinque per cento, erogato da istituti di credito ed intermediari finanziari e a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La parte eccedente la quota compensabile fiscalmente per ciascuna annualità dagli istituti erogatori costituisce credito nei confronti dello Stato che io liquiderà con gli stessi tempi e importi del credito fiscale acquisito.
30. 09. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o del contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
30. 069. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
30. 0150. Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 3 miliardi di euro annui.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 019. Nevi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detraibilità delle spese di sanificazione degli ambienti domestici e per gli acquisti di DPI)

  1. A coloro che, al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale o di impresa, in qualsiasi forma esercitata, sostengano spese per l'affidamento ad imprese specializzate della sanificazione di ambienti domestici e di parti comuni di edifici, nonché per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, è concessa l'integrale detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per tali ragioni, a valere sull'anno di imposta 2020 e, in caso di parziale o totale incapienza, sull'anno di imposta 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione della detrazione prevista dal comma 1.
30. 020. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazione dell'imposta lorda al 100 per cento per l'acquisto di tamponi per la diagnosi del COVID-19 e l'acquisto di filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE)

  1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del COVID-19 e l'acquisto di filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 025. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Allo scopo di favorire la misura di contenimento del contagio del virus COVID-19 i filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE sono rilasciati a titolo gratuito in tutte le farmacie presenti sul territorio nazionale in favore di ogni soggetto o nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro annui.
  2. Per i soggetti con redditi ISEE superiori ai 30.000 euro annui spetta una detrazione dall'IRPEF di una percentuale della spesa sostenuta pari al 19 per cento per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori dei Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 026. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni per la sanificazione degli ambienti)

  1. Il personale delle imprese che svolgono i servizi e gli interventi cui all'articolo 114, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari e socio-sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione.
  2. Per consentire le misure di sanificazione, è prorogato fino alla durata dello stato di emergenza il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, a valere sulle risorse già stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro.
30. 027. Labriola.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazione fiscale per acquisto strumenti informatici per lo smart working o per l'insegnamento a distanza)

  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, per l'anno 2020 la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica alle spese effettuate dalle persone fisiche finalizzate all'acquisto degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici necessari a consentire il lavoro agile di cui all'articolo 18 delle legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché la didattica a distanza, prevista presente decreto per gli studenti di ogni ordine e grado. La misura è usufruibile, nel limite di importo 250 euro per ciascun avente diritto:

   a) da ciascun lavoratore sotto qualsiasi forma contrattualizzato. In tale ambito gli accordi previsti dal comma 1 dell'alticcio 18 delle legge 22 maggio 2017, n. 81, possono prevedere che il lavoro sia svolto, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria in atto, anche esclusivamente al di fuori dei locali aziendali e che il lavoratore si doti autonomamente degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici, in deroga al comma 2 del medesimo articolo 18 della legge n. 81 del 2017;

   b) da ciascuno studente regolarmente iscritto nelle scuole di ogni ordine e grado o presso gli istituti universitari, le istituzioni AFAM e le scuole di specializzazione postuniversitaria.

  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta ai contribuenti con un reddito fino a 40.000 euro annui, incrementato di 5.000 euro per ciascun avente diritto facente parte di un medesimo nucleo familiare. Per gli acquisti effettuati su piattaforme informatiche sono adottate misure, anche di inversione contabile, volte ad assicurare il regolare versamento dell'IVA. Le modalità applicative del presente comma sono disciplinate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'onere di cui al presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori dei Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 029. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Battelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure urgenti per sostenere il comparto automobilistico)

  1. Allo scopo di sostenere il mercato dell'automotive, per le spese documentate sostenute dai titolari di partite IVA per i contratti di acquisto, leasing e noleggio automobilistico e spetta una detrazione dall'Imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sino al limite massimo di 50.000 euro del costo sostenuto.
  2. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione di fruizione della misura di cui al presente articolo.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficiario economico.
30. 030. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

  1. Le cooperative agricole e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito d'imposta.
  2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le perdite di cui ai commi 1 e 2 non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
30. 0142. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ulteriori misure per la sanificazione)

  1. Le risorse del Fondo per la sanificazione degli uffici, ambienti e mezzi degli enti locali, di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono altresì utilizzate per la sanificazione di ambienti, locali e mezzi, delle Agenzie Territoriali per la Casa e gli ex Iacp, comunque denominati, nonché delle società pubbliche che si occupano di raccolta e smaltimento dei rifiuti. A tal fine il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per il 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
30. 032. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per le imprese culturali e creative)

  1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lettera d) ed f), che hanno subito un periodo di sospensione di attività a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel contesto di contratti pubblici come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è riconosciuta un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto quanto agli appalti e in misura non inferiore all'80 per cento degli incassi medi degli analoghi periodi temporali delle annualità 2018 e 2019 quanto alle concessioni.
30. 034. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure urgenti per le imprese culturali e creative)

  1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lettera d) ed f), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto – su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione – un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2023.
  2. Laddove un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma che precede, le stazioni appaltanti si asterranno dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.
  3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti potranno accordare – su richiesta dell'appaltatore o concessionario – la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative anche in deroga agli articoli 106 e 175 dei decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati.
30. 035. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende)

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dal credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a tardata dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dal credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 del credito d'imposta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
30. 036. Fiorini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di bici elettriche a pedalata assistita)

  1. Al fine di evitare il contagio del virus COVID-19 durante l'utilizzo dei mezzi di trasporto, per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari all'80 per cento della spesa documentata, fino ad un ammontare non superiore a 500 euro, a favore di coloro i quali acquistano una bici elettrica a pedalata assistita.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
30. 048. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Inversione contabile spese disinfezione e sanificazione)

  1. All'articolo 17, comma 6, lettere a-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «servizi di pulizia,» inserire le seguenti: «prestazioni di disinfezione, ovvero di prestazioni di sanificazione,».
30. 052. Caparvi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Covolo, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per le attività d'impresa di intrattenimento ed esenzione IMU)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.
  2. Per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/4, D/3 e D/6 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizza delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 056. Ribolla, Saltamartini, Frassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta e ulteriori misure a sostegno dello Sport)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle federazioni sportive nazionali, appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, ovvero le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché soggetti che gestiscono stadi e impianti sportivi, possono richiedere per l'anno 2020 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione del premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
  2. Agli stessi soggetti è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientrante nella categoria catastale C/4 e D6.
  3. Le spese effettuate nell'anno 2020, sostenute dalle società calcistiche aderenti al Lega Italiana Calcio Professionistico, per l'iscrizione associativa e per l'iscrizione al campionato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sodale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 057. Ribolla, Belotti, Frassini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per il settore sportivo)

  1. Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dei valore della produzione ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0133. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 058. Di Muro, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli, Covolo, Tarantino, Panizzut, Paternoster.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazione per dispositivi di protezione individuale, prodotti per l'igienizzazione e guanti monouso)

  1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

   «c-quater). Le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea S9/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 060. Garavaglia, Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto donativo di dispositivi di protezione individuale)

  1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione emessa a seguito dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero mascherine, guanti, detergenti e filtranti, è stabilita nella misura del 4 per cento.
  2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che gli acquisti del beni ceduti siano effettuati a titolo di erogazione liberale ad Enti, Onlus o Associazioni senza scopo di lucro nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e per la prevenzione e il contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 30) e aggiunto il seguente:

    «30-bis) dispositivi di protezione personale individuale, mascherine, guanti, detergenti, filtranti».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 061. Gava, Locatelli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Onere deducibile per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «l-quinquies): i costi sostenuti da soggetti privati residenti nel territorio nazionale dei dispositivi medici e di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 –2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/685/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuate contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 062. Gusmeroli, Garavaglia, Locatelli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione; relativo al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.
30. 081. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rivalutazione dei beni d'impresa)

  1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto.
  2. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.
30. 0141. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185 le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;

   b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

   c) al comma 189, le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento del costo» e le parole «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;

   d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «in unica soluzione»;

   b) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci di categoria N1 e N2, pari a 500 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0112. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Alla tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 41-quater, aggiungere il seguente:

   «41-quinquies. Filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE».

  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 3.000 miliardi di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico.
30. 0119. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 100.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.
  3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari di cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0149. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

Art. 30-bis.
(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

  1. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione».

  2. L'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

   «Art. 28-quater.
   1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alla alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
   2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.
   3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

  3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.
  4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle Regioni, Province e Comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle Regioni, Province e Comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 25, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 0124. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Gava, Frassini, Cestari, Tomasi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per pagamenti verso i fornitori)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei pagamenti effettuati nell'anno 2020 verso fornitori in relazione ad obbligazioni contrattuali onorate nei tempi stabiliti dagli accordi commerciali, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30. 0125. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine)

  1. All'articolo 36-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 586, il comma 9 è soppresso.
30. 0126. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Compensazione di minusvalenze da riscatto di quote di fondi comuni di investimento)

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati» sono inserite le seguenti: «ovvero dai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g)».
  2. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6-quater, è inserito il seguente: «6-quinquies. La ritenuta di cui al comma 1 non è applicata sull'importo dei redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino a concorrenza delle minusvalenze realizzate dal percettore del reddito di capitale ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e risultanti da idonea certificazione prodotta dal percettore secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione».
30. 0127. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Proroga del periodo di recupero delle minusvalenze)

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il nono».
  2. All'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il nono».
  3. All'articolo 68, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite con le seguenti: «non oltre il nono».
30. 0128. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Perdite su beni e crediti)

  1. Le perdite di beni di cui al comma 1 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, realizzate nel periodo di imposta 2020, sono deducibili interamente indipendentemente dalla sussistenza degli elementi di certezza e precisione previsti dall'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
30. 0129. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione alla ricerca finanziaria del credito d'imposta previsto per la ricerca industriale)

  1. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «sviluppo e innovazione» sono inserite le seguenti: «nonché le attività di ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni, prodotta da soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana ovvero in indici equivalenti di altri mercati regolamentati così come definite ai fini dell'applicazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157».
30. 0130. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione)

  1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, anche allo scopo di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 198, dopo le parole «31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 203, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, il credito d'imposta è attribuito in misura doppia alla percentuale della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovativa, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovativa, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33.»;

   c) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.».
30. 0132. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incentivo fiscale per investimenti di start-up e PMI innovative)

  1. Per l'anno 2020 e per l'anno 2021, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 60 per cento.
  2. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative o di PMI innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, dal 30 per cento al 100 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
30. 0131. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di protesi e ausili)

  1. Al fine di razionalizzare la spesa sanitaria e liberare risorse da impegnare nel contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica e dell'assistenza specialistica ambulatoriale e dell'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, ai soggetti che acquistano sul mercato protesi e ausili, certificati e collaudati ai sensi della normativa vigente, ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato nel nomenclatore tariffario di riferimento è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo di acquisto in fattura e il prezzo fissato nel nomenclatore tariffario.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma precedente è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 0134. Piastra, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per copertura costi fissi di start-up e PMI innovative)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi seguenti.
  2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, nonché le imprese, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che si qualificano come start-up innovativa ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 o come PMI innovativa ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, i costi fissi rilevanti ai fini fiscali, di competenza del periodo d'imposta, il cui onere è stato effettivamente sostenuto dall'impresa. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la carretta applicazione del presente comma ed individuate le categorie di costi eleggibili.
  4. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
  5. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'impresa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, può beneficiare, in acconto, anche su base mensile, nel corso dei periodo d'imposta 2020, del credito d'imposta maturato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto,
  6. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 4.
  7. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a descrivere le spese agevolate, nella nota integrativa relativa al bilancio relativo al periodo d'imposta nel quale le stesse sono state sostenute. Le imprese che predispongono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile e che intendono beneficiare del credito potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le microimprese, riportando le informazioni richieste in calce allo stato patrimoniale.
  8. Nel caso in cui l'impresa accerti autonomamente l'indebito utilizzo in compensazione, mediante fruizioni di acconti in misura superiore al credito d'imposta effettivamente spettante determinato su base annuale ed entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta provveda a riversare tali maggiori importi, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  9. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della informativa espressa nella nota integrativa nonché sulla base della ulteriore documentazione contabile fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.
  10. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.
30. 0136. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rimborso IVA per start-up e PMI innovative)

  1. All'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, in deroga alle previsioni di cui al paragrafo precedente, possono chiedere il rimborso dell'intera eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla dichiarazione annuale, anche se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti non risultano eccedenze detraibili o se non risultano dichiarazioni, poiché non dovute, in uno o entrambi gli anni precedenti.»
  2. All'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 30, comma 3, secondo periodo».
  3. La disposizione di cui all'articolo 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2019, agli operatori economici che si qualificano quali start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 o PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e che rientrano nei settori elencati all'articolo 61, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 e nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), del predetto decreto n. 633 del 1972.
30. 0137. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Emissione di finanziamenti a tasso agevolato per start-up e PMI innovative)

  1. Al Fondo Nazionale Innovazione di CDP Venture Capital SGR S.p.a. è assegnata una dotazione straordinaria di risorse fino a 200 milioni di euro con vincolo di destinazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili in base a piani di rientro pluriennali e convertibili, a beneficio esclusivo delle start-up innovative previste dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
  2. Il tasso d'interesse massimo da applicare per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è stabilito nella misura dell'1 per cento annuo. Gli interessi saranno dovuti a partire dal quinto anniversario della data di erogazione.
  3. La durata minima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sarà di 10 anni dalla data di erogazione del finanziamento. Il rimborso del capitale sarà integralmente dovuto alla scadenza, a meno che, prima della scadenza, si verifichi un cambio del controllo della società finanziata, nel qual caso il prestatore del finanziamento potrà esercitare il diritto di ottenere il rimborso del finanziamento entro 6 mesi dall'intervenuto cambio di controllo. A tal fine per «controllo» si intende la nozione di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, del codice civile; per «cambio di controllo» si intende l'acquisto del controllo da parte di uno o più soggetti diversi da chi esercitava il controllo al momento dell'erogazione del finanziamento.
  4. Alla scadenza dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, la società finanziata avrà la facoltà di disporre, in luogo dei rimborso, la conversione del finanziamento, in tutto o in parte, in quote di partecipazione ordinarie al capitale della società finanziata stessa, a un rapporto di cambio determinato sulla base del maggiore tra il valore del capitale della società finanziata alla data di erogazione del finanziamento agevolato e quello al momento della conversione, in ciascun caso sulla base della valutazione attribuita alla società finanziata in occasione dell'ultima operazione di raccolta di investimenti precedentemente completata.
  5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 potranno essere erogati anche a mezzo di sottoscrizione di obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi o altri strumenti finanziari che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato per la sottoscrizione.
  6. Ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 possono accedere tutte le start-up innovative e le PMI innovative che a partire dal 10 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 abbiano ricevuto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali apporti patrimoniali o finanziamenti, in qualsiasi forma erogata, che attribuiscano una partecipazione nel capitale della società finanziata o che siano convertibili in capitale della società finanziata, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di quote di capitale, azioni, strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni convertibili, altri strumenti finanziari, nonché versamenti in conto capitale e finanziamenti convertibili.
  7. Ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 potranno accedere anche le start-up innovative e le PMI innovative che abbiano ricevuto apporti o finanziamenti della natura descritta nel comma 6 da parte di soggetti diversi da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali a condizione che: a) tra i soci della società finanziata figurino, al momento dell'erogazione, investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, ovvero b) l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 avvenga a fronte di una preventiva istruttoria da parte del finanziatore circa la genuinità delle operazioni di investimento e l'onorabilità e affidabilità degli investitori, considerando a tal fine con particolare riguardo l'eventualità che gli investitori abbiano già effettuato nel passato operazioni di investimento quali coinvestitori di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.
  8. La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 che ciascuna start-up innovativa e PMI innovativa potrà ottenere sarà pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa in base al comma 6 o 7.
  9. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le start-up innovative e PMI innovative saranno ammesse ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.
  10. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati ai commi precedenti, a) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra CDP Venture Capital SGR S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le eventuali attività istruttorie di cui al comma 7, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo della dotazione straordinaria prevista dal comma 1; b) definisce i documenti e la procedura per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e i relativi termini e condizioni.
30. 0138. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione del credito d'imposta per la quotazione)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
30. 0139. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta sulle spese di assortimento merci stagionali per le imprese del commercio al dettaglio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle spese sostenute per l'assortimento di capi, accessori e prodotti stagionali dalle imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1936, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0143. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta suite perdite da svalutazione a merce di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto per l'anno 2020, in favore delle imprese con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dei valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0144. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 203, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2020, per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 25 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi».
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0145. Saltamartini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incremento del credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020, di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 0146. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0147. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazione per sistemazione a verde)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul settore florovivaistico, all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0148. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

   Art. 31-bis.
   (Misure di potenziamento del Ministero della salute)

  1. Per le finalità previste dal comma 355, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il Fondo unico di amministrazione delle aree funzionali del Ministero della salute è incrementato di 3.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. La qualifica del personale del Ministero della salute inquadrato nel profilo professionale di assistente di prevenzione e sanità e nel profilo professionale di funzionario tecnico della prevenzione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è equipollente alla laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell'esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività istituzionali del Ministero della salute.
  3. Il comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «355. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli e dalle emergenza sanitaria nazionale COVID-19. Il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 150 unità appartenente all'Area II, posizione economica F1».
31. 07. Cirielli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

   Art. 31-bis.
   (Proroga agevolazioni gasolio commerciale)

  1. Al fine di sostenere le imprese dell'autotrasporto nella situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati complessivamente in 117 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31. 08. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure a sostegno del settore automotive)

  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogata.
  2. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  3. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole: «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono soppresse. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  4. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione per chiunque acquisti un veicolo di prima immatricolazione; è inoltre garantita, a chiunque acquisti un veicolo nelle predette annualità, sia esso nuovo o usato, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'IVA non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo.
32. 01. Benigni.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogata.
32. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Abolizione superbollo)

  1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
32. 03. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Rimodulazione dell'imposta provinciale di trascrizione)

  1. All'articolo 56, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono soppresse. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
32. 04. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli a motore)

  1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di prima immatricolazione; è inoltre garantita, a chiunque acquisti un veicolo a motore nelle predette annualità, sia esso nuovo o usato, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'IVA non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo.
32. 05. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Detrazione fiscale per l'acquisto di motocicli e velocipedi)

  1. Al fine di favorire la ripresa dei mercati di riferimento e per far fronte alle limitazioni al servizio di trasporto pubblico locale necessarie per limitare il rischio di contagio da COVID-19, per gli anni 2020, 2021 e 2022, a chiunque acquisti un ciclomotore, motociclo o velocipede, è concessa una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta per l'acquisto comprensiva dell'IVA.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso altresì a chi acquista pezzi di ricambio o componenti di tali veicoli.
32. 06. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali)

  1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali, con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli commerciali» con una dotazione complessiva pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi, con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro 4 o antecedenti.
  3. L'incentivo di cui al comma 2 è concesso all'acquisto di un qualunque veicolo commerciale della categoria N1 in corrispondenza della classe di appartenenza, di cui all'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

   Massa a pieno carico (kg)

   Contributo (euro)

  1760

  3.000

  1306–1760

  2.000

   <1306

  1.000

  4. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
32. 013. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure urgenti per distribuzione dei medicinali)

  1. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19 e fino alla conclusione dell'emergenza stessa, per contenere gli accessi alle strutture ospedaliere, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
32. 07. Mandelli, Saccani Jotti, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000 n. 323 è sostituito dal seguente:

   «Art. 12. – (Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)1. Al fine di promuovere il termalismo nazionale e di valorizzarne il patrimonio e la cultura all'estero, anche nell'ambito dell'attuazione della mobilità sanitaria nell'Unione europea, l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo prevede idonee iniziative quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando a tale fine anche l'apporto tecnico-organizzativo di aziende termali o di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione di istituzioni locali e nazionali, nonché di enti e associazioni pubblici e privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali. Sono altresì promossi progetti interregionali al fine di far conoscere il termalismo nazionale e la varietà delle sue offerte».
32. 08. Baldini.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Dichiarazione di successione eredi vittime da COVID-19)

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione di successione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è prorogata di ulteriori dodici mesi, o comunque, nove mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Ove previsti, per l'intero periodo di cui al comma 1, non sono dovuti come adempimento alla dichiarazione di successione i versamenti dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, dell'imposta di bollo, della tassa ipotecaria, nonché l'imposta di successione.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità della dichiarazione di successione dei beneficiari, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
32. 09. Minardo, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni INAIL)

  1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurativa al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte».
32. 010. Cavandoli, Murelli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni INAIL)

  1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infezione derivi dall'inadempimento del datore di lavoro al rispetto degli obblighi di sicurezza».
32. 016. Murelli, Durigon, Cecchetti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

  1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo agli interventi di cui al comma 51 del medesimo articolo, è prorogato di sei mesi.
  2. Per l'anno 2020, i termini per l'assegnazione dei contributi e per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, di cui all'articolo 1, commi da 853 a 859, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogati di quattro mesi.
  3. Per l'anno 2020, i termini in materia di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono prorogati di sei mesi.
  4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
  5. L'entrata in vigore del metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 è prorogata al 30 aprile 2021.
  6. Per l'anno 2020, il termine per la ratifica di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato a centoventi giorni.
  7. Per l'anno 2020, è fatta concessione ai sindaci la facoltà di ampliare gli spazi per l'occupazione di suolo pubblico per le attività di ristorazione, in deroga alle normative vigenti ed ai pareri delle soprintendenze.
32. 011. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure urgenti in materia di risorse per gli enti locali)

  1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziano 2020, possono utilizzare le predette quote dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono:

   a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;

   b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

   c) disporre, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, limitatamente alle quote derivanti da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza;

   d) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

   2.1. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo».
32. 012. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Finanziamento enti locali in stato di predissesto o dissesto)

  1. In deroga all'articolo 255 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il risanamento degli enti locali in stato di predissesto ovvero di dissesto che abbiano sospeso il pagamento dei tributi locali lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'argano straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti spa a tasso agevolato ed ammortizzato in trenta anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.
  2. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato è per l'intera somma prevista in bilancio dei tributi sospesi e non incassati nel 2020.
  3. I contribuenti beneficiari della sospensione del pagamento dei tributi locali di cui al comma 1 possono rateizzare fino ad un massimo di 120 mesi l'importo tributi sospesi con inizio del pagamento a partire dal mese di giugno 2021.
32. 017. Minardo, Alessandro Pagano, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Vanessa Cattoi, Gava, Frassini, Bellachioma, Cestari, Tomasi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure di emergenza per il settore del trasporto pubblico di persone)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
  2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 3 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
32. 014. Maccanti, Saltamartini, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure a favore di imprese operanti nel settore del trasporto merci e della logistica)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli addetti nei settori della logistica, distribuzione, rifornimento carburanti e trasporto merci in conto terzi, è riconosciuto un contributo in favore delle imprese di cui al comma 2 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 3 e comunque non superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese operanti nei seguenti settori:

   a) trasporto ferroviario di merci (codice ATECO: 49.20.00);

   b) trasporto di merci su strada (codice ATECO: 49.41.00);

   c) trasporto marittimo e costiero di merci (codice ATECO: 50.20.00); d) trasporto di merci per vie d'acqua interne (codice ATECO: 50.40.00);

   e) trasporto aereo di merci (codice ATECO: 51.21.00);

   f) magazzinaggio e custodia (codice ATECO: 52.1);

   g) attività di supporto ai trasporti (codice ATECO: 52.2);

   h) attività postali con obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.10.00);

   i) altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.20.00);

   l) commercio al dettaglio di carburante (codice ATECO: 47.30.00);

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. In deroga alle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 non trovano applicazione le disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose.
32. 015. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti)

  1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
32. 023. Caparvi, Gusmeroli, Paternoster, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Ribolla.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Rideterminazione della componente variabile della tassa sui rifiuti)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, prevede, per l'anno 2020, la rideterminazione della componente variabile per il calcolo della tassa sui rifiuti di cui all'allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.
32. 018. Ribolla, Gusmeroli, Gava, Lucchini, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

  1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
32. 019. Eva Lorenzoni, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Gava, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Fondo per spese funebri sostenute a seguito dell'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
  2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32. 024. Frassini, Belotti, Invernizzi, Guidesi, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo)

   l. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persona a causa della pandemia da COVID-19 e, per far fronte ai costi di cremazione in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.

  2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle Aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32. 020. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:

Art. 32-bis.
(Istituzione del Fondo a favore di Comuni danneggiati dall'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese sostenute dai comuni in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un Fondo denominato «Fondo a favore dei comuni danneggiati dall'emergenza COVID-19» volto a garantire ai medesimi di cui al presente comma l'accesso al credito, nel limite di spesa 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di accesso alla garanzia di cui al comma 1.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   Art. 32-ter.
   (Fondo speciale a favore dei comuni delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte danneggiati dall'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese sostenute dai comuni delle regioni maggiormente danneggiate in seguito all'adozione dei provvedimenti di carattere restrittivo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un Fondo denominato «Fondo speciale a favore dei comuni delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte danneggiati dall'emergenza COVID-19» volto a garantire ai medesimi di cui al presente comma l'accesso al credito, nel limite di spesa 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di accesso alla garanzia di cui al comma 1.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32. 022. Vanessa Cattoi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono

   apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, le parole: «di urgenza» sono soppresse;

   b) al comma 1, dopo le parole: «possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti» le parole «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse;

   c) al comma 2, dopo le parole: «possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse e dopo le parole: «possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse.
32. 021. Vanessa Cattoi, Eva Lorenzoni, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni.

ART. 33

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché quelli a base associativa, con esclusione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, delle comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ove le procedure di rinnovo non siano esperibili in piena sicurezza e nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni prese per fronteggiare l'emergenza sanitaria, possono sospendere le procedure di rinnovo ed elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.
  1-bis. Nel caso della sospensione delle procedure di rinnovo ed elettorali di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e comunque, fino alla loro ricomposizione.
33. 1. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «2021» e: «2030» sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: «2023» e «2032».
33. 2. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Per le legioni, il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.
33. 07. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia di avanzo di amministrazione)

  1. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le variazioni al bilancio di previsione degli enti a cui si applica il Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge da parte dell'organo consiliare entro novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
33. 08. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Colla, Galli, Guidesi, Patassini, Cavandoli, Covolo, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

  1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle regioni e delle province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.
33. 09. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga rendiconto condominiale)

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, il termine di cui all'articolo 1130, comma 10, del codice civile è prorogato di ulteriori centoventi giorni.
33. 010. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga crediti formativi di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 13 agosto 2014, n. 140)

  1. Gli obblighi formativi di aggiornamento previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 13 agosto 2014, n. 140, la cui scadenza è prevista entro l'8 ottobre 2020, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2020 .
33. 011. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Sospensione trattenute su trattamenti pensionistici per titolari di partita IVA)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai titolari di trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia titolari di partita IVA, non si applicano le trattenute lavorative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 503, 30 dicembre 1992, relative ai mesi di marzo e aprile 2020.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 dei decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
34. 06. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità per il periodo giugno-dicembre 2020)

  1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in euro 500.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 2.000 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
34. 01. Versace.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Indennità professionisti)

  1. Le indennità versate nei periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
34. 05. Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Anticipo 13ª mensilità trattamenti pensionistici)

  1. Al fine di aumentare la liquidità e la capacità di spesa delle famiglie l'erogazione della tredicesima mensilità dei trattamenti pensionistici erogati da Inps e dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è corrisposta in via anticipata entro il mese di maggio 2020.
34. 07. D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli, Cannizzaro, Mugnai.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di lavoro)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto».

  Conseguentemente, all'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, capoverso articolo 44-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite con le seguenti: «trasformato in»;

    2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;

    3) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «data di efficacia giuridica»;

    4) alle lettere a) e b) la parola: «trasformabili» è sostituita con la seguente: «trasformate»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
   1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo»;

   c) al comma 2 le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;

   d) al comma 3:

    1) secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono aggiunte le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016».

    2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo».

   e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
34. 08. D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

  34-bis. Al comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «n. 335» sono aggiunte le seguenti: «o a ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS».

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono soppresse le parole: e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

   b) al medesimo comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 la parola: 600 è sostituita dalla seguente: 1.000;

   c) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 dopo le parole: erogata dall'INPS sono aggiunte le seguenti: e dagli ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS;

   d) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 le parole: 203,4 milioni sono sostituite con le seguenti: 600 milioni;

   e) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono sostituite le parole: L'INPS provvede con le seguenti: L'INPS e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono e sono sostituite le parole: comunica con la seguente: comunicano;

   f) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 la parola: comunica è sostituita con la seguente: comunicano.
34. 02. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

  34-bis. Al comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «600 euro» sono sostituite con le seguenti: «1.000 euro».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 le parole: 203,4 milioni sono sostituite con le seguenti: 339 milioni.
34. 03. Rospi, Zennaro, Nitti.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Abrogazione dello split payment)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
35. 05. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Giacometto, Porchietto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
35. 06. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Giacometto, Porchietto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazione in materia di compensazioni)

  1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è soppresso.
35. 07. Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Giacometto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

  1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
35. 08. Cattaneo, Porchietto, Martino, Giacomoni, Baratto, Giacometto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   c) al comma 6-quater, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 ° luglio 2021»;

   d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;

   e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

  2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2021».
35. 09. Giacomoni, Cattaneo, Porchietto, Martino, Baratto, Giacometto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) al comma 2, lettera b-bis), primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;

    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) al comma 2:

   a) primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;

   b) secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali sì è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 e nel 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».

  2. Al comma 12 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue».
  3. Al comma 219 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
35. 010. Giacometto, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto, Martino, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per investimenti)

  1. Al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
35. 011. Porchietto, Giacometto, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subìto una diminuzione di fatturato e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  3. Il credito d'imposta di cui al camma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*35. 012. Martino, Porchietto, Giacometto, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subìto una diminuzione di fatturato e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  3. Il credito d'imposta di cui al camma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*35. 067. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
35. 013. Giacometto, Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
35. 014. Porchietto, Giacometto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazioni Sportello Unico Diportista)

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari marittimi presso i quali è attivato lo Sportello telematico del diportista (STED), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».
*35. 049. Squeri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazioni Sportello Unico Diportista)

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari marittimi presso i quali è attivato lo Sportello telematico del diportista (STED), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».
*35. 077. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazione adempimenti Autorità marittima)

  1. Per garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi e la fluidità delle operazioni portuali, e favorire il contenimento dell'epidemia COVID-19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni urgenti per la semplificazione delle modalità di presentazione all'Autorità Marittima delle diverse richieste di autorizzazione e comunicazioni relative all'interazione tra le navi e i porti, previste dalla normativa vigente.
  2. Le disposizioni per la semplificazione delle procedure di cui al comma 1 dovranno prevedere, per tutto il periodo di durata dell'emergenza COVID-19, la sospensione del pagamento dei bolli laddove previsto, con successivo versamento al termine dell'emergenza, documentazione esclusivamente in via telematica.
**35. 048. Squeri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazione adempimenti Autorità marittima)

  1. Per garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi e la fluidità delle operazioni portuali, e favorire il contenimento dell'epidemia COVID-19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni urgenti per la semplificazione delle modalità di presentazione all'Autorità Marittima delle diverse richieste di autorizzazione e comunicazioni relative all'interazione tra le navi e i porti, previste dalla normativa vigente.
  2. Le disposizioni per la semplificazione delle procedure di cui al comma 1 dovranno prevedere, per tutto il periodo di durata dell'emergenza COVID-19, la sospensione del pagamento dei bolli laddove previsto, con successivo versamento al termine dell'emergenza, documentazione esclusivamente in via telematica.
**35. 076. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Revisioni dei veicoli)

  1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, le parole: “o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)”, sono sostituite dalle seguenti: “, e dei loro rimorchi”».
*35. 046. Squeri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Revisioni dei veicoli)

  1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, le parole: “o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)”, sono sostituite dalle seguenti: “, e dei loro rimorchi”».
*35. 075. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Disposizioni in materia di voucher)

  1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2022 sono introdotti, per far fronte alle esigenze di stagionalità e a picchi di produttività, i buoni lavoro cosiddetti voucher a titolo di pagamento di un contratto di lavoro accessorio. I tempi, le modalità e i settori merceologici per l'impiego dei voucher verranno definiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da un apposito decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze previa consultazione con le organizzazioni datoriali e sindacali.
35. 020. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Istituzione fondo trasporto persone settore turistico)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore trasporto persone turistico, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
  2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
35. 079. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Contratti a tempo determinato)

  1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro legate all'emergenza epidemiologica legata al COVID-19)

   1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, i contratti di lavoro subordinato a termine, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere prorogati dal datore di lavoro per ulteriori 12 mesi senza apposizioni delle causali e senza le penalità di cui al vigente articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
*35. 021. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Contratti a tempo determinato)

  1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro legate all'emergenza epidemiologica legata al COVID-19)

   1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, i contratti di lavoro subordinato a termine, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere prorogati dal datore di lavoro per ulteriori 12 mesi senza apposizioni delle causali e senza le penalità di cui al vigente articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
*35. 078. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)

  1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
**35. 029. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)

  1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
**35. 080. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)

  1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
**35. 091. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Credito di imposta per i crediti inesigibili derivanti dalla crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in deroga alla disciplina vigente, e in virtù del perpetuarsi della crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

   a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;

   b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

  2. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
  3. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

   a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

   b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

  4. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sano comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
  6. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
  7. Agli oneri derivati dal presente si provvede ai sensi dell'articolo 43.
35. 039. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Bonus per vacanze in Italia)

  1. Per l'anno 2020 è riconosciuto alle persone fisiche non residenti in Italia, un bonus di 350 euro da utilizzare presso le imprese turistico ricettive come definite ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ubicate nel territorio dello Stato. Il bonus, integralmente detraibile, è riconosciuto a ciascuna persona in ingresso sul territorio dello Stato con visto turistico ed è rimborsato alle imprese sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 400 milioni di euro per l'anni 2020.
  2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse collocate, per i medesimi anni nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancia dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. 040. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Defiscalizzazione automatica prodotti beverage)

  1. Per l'anno 2020, al fine di sostenere la ripresa economica delle aziende operanti nel del settore agro-alimentare e, in modo particolare, del comparto beverage è disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei fatturati realizzati con attività di esportazione e importazione realizzata su tutto il territorio nazionale sino al termine della situazione di emergenza derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
35. 041. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Norme Fiscali in favore di start-up innovative e spin-off universitari)

  1. Il Credito dell'imposta sul valore aggiunto di start-up innovative e spin-off universitari, anche maturato a seguito di investimenti in work for equity, è immediatamente riconosciuto e svincolabile dagli organi competenti entro il limite massimo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
  2. In favore di start-up innovative e spin-off universitari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio 2020.
  3. I costi sostenuti da parte di start-up innovative e spin-off universitari nel periodo successivo ai cinque anni dalla nascita sono capitalizzabili da intendersi come costi di impianto.
  4. I finanziamenti in essere contratti da parte di start-up innovative e spin-off universitari sono sospesi per 12 mesi dalla richiesta, sia nella rata capitale che interesse, senza alcun onere aggiuntivo per le start-up.
  5. Gli investimenti in start-up innovative e spin-off universitari, anche in work for equity, perfezionati entro il 31 dicembre 2020 godono di una detrazione fiscale pari al 55 per cento del costo dell'investimento stesso.
  6. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinate le modalità applicative del presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con codificazione, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35. 042. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.

  1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito con il seguente:

   «484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
35. 043. Ripani, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Riapertura dei termini per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2019 ed entro il 30 settembre 2020. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2019 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2019 deve avere data certa anteriore al 1 ottobre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente entro il 30 novembre 2020 ed entro i 30 giugno 2021.
35. 044. Spena, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

  1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f) dopo le parole: «categorie di dipendenti», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   b) alla lettera f), dopo le parole: «e dei servizi riconosciuti», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   c) alla lettera f-ter), dopo le parole: «i servizi e le prestazioni erogati», sono aggiunte le seguenti: «dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   d) alla lettera f-ter), dopo le parole: «le somme e le prestazioni erogate», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   e) alla lettera f-quater) dopo le parole: «anche in forma assicurativa», sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni per l'anno 2019 e 68,8 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*35. 045. Squeri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

  1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f) dopo le parole: «categorie di dipendenti», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   b) alla lettera f), dopo le parole: «e dei servizi riconosciuti», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   c) alla lettera f-ter), dopo le parole: «i servizi e le prestazioni erogati», sono aggiunte le seguenti: «dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   d) alla lettera f-ter), dopo le parole: «le somme e le prestazioni erogate», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   e) alla lettera f-quater) dopo le parole: «anche in forma assicurativa», sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni per l'anno 2019 e 68,8 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*35. 074. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Deroghe ai principi contabili nazionali emanati dall'OIC)

  1. Al fine di sostenere le società di capitali e di persone che abbiano subito perdite in conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società a responsabilità limitata semplificata, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice possono derogare ai principi contabili nazionali relativi alle immobilizzazioni materiali (OIC n. 16) ed immateriali (OIC n. 24) in sede di contabilizzazione dei relativi ammortamenti per l'esercizio 2020.
35. 047. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
35. 068. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo medio per studente» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
35. 061. Aprea, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Autocertificazione digitale)

  1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo considerato, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mette a disposizione un servizio di autocertificazione digitale, necessario per gli spostamenti così come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo e successivi, al fine di garantire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e migliorare i servizi ai cittadini nel corso dell'emergenza sanitaria.
  2. Il sistema si conforma al principio di necessità nel trattamento dei dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base al quale i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi.
  3. L'Agenzia per l'Italia Digitale è autorizzata allo sviluppo della piattaforma necessaria all'erogazione del servizio.
35. 062. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Introduzione bonus per acquisto veicoli M1)

  1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 immatricolato in Italia entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto:

   a) un contributo di euro 2.000 in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4;

   b) un contributo di euro 1.000 in assenza di rottamazione.

  2. Qualora il veicolo acquistato ai sensi del comma 1 ne abbia i requisiti, tale contributo è cumulabile con l'ecobonus di cui al comma 1031 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
35. 066. Silvestroni, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per i veicoli commerciali e industriali)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 188; le parole: «per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

   b) Al comma 185, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025».
35. 069. Silvestroni, Montaruli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Disposizioni relative alla maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre».
35. 070. Montaruli, Silvestroni, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.

  1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
  2. All'articolo 164, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».
35. 071. Silvestroni, Montaruli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Sospensione applicazione malus per acquisto veicoli M1)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 1042 a 1047, è sospesa.
35. 072. Montaruli, Silvestroni, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Modifiche alla disciplina dell'ecobonus per veicoli a basse emissioni inquinanti)

  1. Al comma 1031, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la tabella di cui alla lettera a), è sostituita dalla seguente:

   C02 g/km

   Contributo (euro)

  0-20

  6.000

  21-60

  4.000

  61-95

  2.000

   b) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

   C02 g/km

   Contributo (euro)

  0-20

  4.000

  21-60

  2.500

  61-95

  1.000

  2. Al comma 1041 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».
35. 073. Silvestroni, Montaruli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Definizione agevolata delle liti fiscali)

  1. Le liti fiscali di ogni genere pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla Corte di Cassazione o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che, al momento della data di presentazione della domanda di definizione della lite, ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

   a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;

   b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

    1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

    2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

    3) il 20 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

  2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 30 settembre 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 1° ottobre 2020 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
  3. Ai fini del presente articolo si precisa che:

   a) per lite pendente, si intende quella in cui è parte l'Agenzia delle entrate avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2019, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

   b) per lite autonoma, si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

   c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati;

   d) sono espressamente escluse le liti pendenti aventi ad oggetto cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca e qualsiasi atto emesso dall'Agente della riscossione.

   e) sono altresì escluse dalla definizione agevolata le liti relative ad accertamenti aventi rilevanza anche ai fini penali, ad eccezione di quelli per i quali sia intervenuta sentenza di assoluzione definitiva entro la data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

  4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo, ed è presentata, entro il 30 settembre 2020, una distinta domanda di definizione telematica, secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Agenzia delle entrate previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
  6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2020, salvo rinuncia da parte del contribuente, i termini per la proposizione di appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
  7. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. L'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
  8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
  9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.
35. 081. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Differimento dell'entrata in vigore delle imposte «plastic tax» e «sugar tax» di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 652 è sostituito dal seguente:

   «652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 676 è sostituito dal seguente:

   «676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».
35. 082. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, terzo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35. 083. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, terzo periodo, le parole: «anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35. 084. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione versamenti da accertamenti e liquidazioni fiscali)

  1. I versamenti a saldo relativi alle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis, 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli atti di adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché i relativi versamenti di rateazione degli stessi sono sospesi e prorogati automaticamente per un periodo di 180 giorni dalla loro naturale scadenza se rientrante nel periodo di emergenza da COVID-19, senza applicazione di ulteriori interessi.
35. 086. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Agli operatori del settore sportivo dilettantistico, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno subìto una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il COVID-19, è prevista la ricontrattazione del canone di locazione con il proprietario degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, per il periodo di «emergenza COVID-19».
  2. Nel caso previsto dal comma precedente, il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione con una diminuzione superiore al 50 per cento dell'ammontare è esentato dal pagamento dell'imposta sul canone di locazione.
35. 087. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione utenze energia elettrica, gas, acqua settore sportivo dilettantistico)

  1. Agli operatori del settore sportivo dilettantistico, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data del 10 marzo 2020 e fino a quella del 31 ottobre 2020, i termini per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua. Il versamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, alla data del 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2020.
  2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 ottobre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
35. 088. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento della disciplina di rivalutazione del beni di impresa e delle partecipazioni)

  1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'articolo 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
35. 0106. Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano , Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di ecobonus e di ecomalus)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1031 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

   C02 g/km

   Contributo (euro)

  0-20

  6.000

  21-60

  4.000

  61-95

  12.000

    2) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:

   C02 g/km

   Contributo (euro)

  0-20

  4.000

  21-60

  2.500

  61-95

  1.000

   b) Al comma 1041, è aggiunto infine il seguente periodo: «Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, per il periodo che intercorre tra giugno 2020 e dicembre 2021, il fondo di cui al precedente periodo è incrementato di ulteriori 630 milioni di euro».

  2. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2020, in via eccezionale, le disposizioni di cui al comma 1042 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non trovano applicazione.

  Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 665 milioni di euro, si provvede, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
35. 095. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Bonus temporaneo automotive)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica già prodotto alla data dell'11 marzo 2020, è riconosciuto un contributo pari a euro 2.000 a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4. In assenza di rottamazione il contributo è pari a euro 1.000.
  2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
  3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
  4. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.
  6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere sia nazionale che locale.
  7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  9. Alla copertura degli oneri, pari a 500 milioni di euro, si provvede, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
35. 096. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Sostegno alla mobilità delle imprese)

  1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificare come segue:

   a) le parole «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;

   b) infine, sopprimere le parole «i predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

  2. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole «40 per cento» con le parole «100 per cento».
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
35. 097. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

   b) al comma 1-ter, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per l'anno 2023, 560 milioni di euro per l'anno 2024, 786 milioni di euro per l'anno 2025, 1.015 milioni di euro per l'anno 2026, 1.228 milioni di euro per l'anno 2027, 735 milioni di euro per l'anno 2028, 437 milioni di euro per l'anno 2029, 180 milioni di euro per l'anno 2030 e 18 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nel limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0100. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Gava.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    3) al comma 2, lettera b-bis), primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

    4) al comma 2-bis le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

    5) al comma 2-quater) le parole: «al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

    3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, 95 milioni di euro per l'anno 2022, 401 milioni di euro per l'anno 2023, 593 milioni di euro per l'anno 2024, 948 milioni di euro per l'anno 2025, 1.219 milioni di euro per l'anno 2026, 1.376 milioni di euro per l'anno 2027, 1.324 milioni di euro per l'anno 2028, 1.297 milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 962 milioni di euro per l'anno 2032, 658 milioni di euro per l'anno 2033, 397 milioni di euro per l'anno 2034 e 138 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0101. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Gava.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 25, del decreto-legge 31 magio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dallo legge 30 luglio 2010, n. 122)

  1. All'articolo 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «del 8 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero del nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0102. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Piastra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'Imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articola 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea del beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

   c) quanto a 1.840 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
35. 0103. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Piastra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Modifiche all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «in dieci quote annuali costanti», sono sostituite dalle seguenti: «in cinque quote annuali costanti».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, 520 milioni di euro per l'anno 2022 e 380 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0104. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Piastra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Modifiche all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «pari al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento».
  2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «in dieci quote annuali costanti», sono sostituite dalle seguenti: «in tre quote annuali costanti».
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 395 milioni di euro per l'anno 2021, 830 milioni di euro per l'anno 2022 e 670 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0105. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Piastra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per fa maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
  2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di Imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
  3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte del 50 per cento.
  4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
  5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
35. 0107. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

   Art. 35-bis.
   (Proroga e incremento detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;

    2) ai commi 1 e 2, le parole: «65 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;

    3) ai commi 1 e 2-bis, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»:

    4) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    5) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

    6) al comma 2-bis le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020, 2021,2022,2023,2024 e 2025»;

    7) al comma 2-quater le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    2) ai commi 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-septies, le parole: «96.000» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «150.000»;

    3) al comma 1-bis e al comma 1-ter, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

    4) ai commi 1, 1-bis e 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;

    5) Al comma 1-quater le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento» e le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;

    6) al comma 1-quinquies le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «105 per cento» e le parole: «85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;

    7) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

    8) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, 121 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro per l'anno 2023, 538 milioni di euro per l'anno 2024, 934 milioni di euro per l'anno 2025, 1.225 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per l'anno 2027, 1.305 milioni di euro per l'anno 2028, 1.297 milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 1.248 milioni di euro per l'anno 2032, 1.016 milioni di euro per l'anno 2033, 755 milioni di euro per l'anno 2034, 495 milioni di euro per l'anno 2035 e 105 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo; come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0108. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 36.

  All'articolo 36, premettere il seguente:

Art. 036.
(Inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore)

  1. Il debitore che non abbia potuto adempiere a causa del rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia, è liberato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile dalla prestazione a cui era tenuto e non può essere ritenuto inadempiente ai sensi degli articoli 1218, 1453, 1463, 1464 e 1467 del codice civile.
  2. Il giudice è tenuto ad applicare le previsioni normative di cui al presente articolo ai fini dell'esclusione, ai sensi degli articoli del codice civile indicati nel comma 1, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o mancati adempimenti.
  3. Il presente articolo costituisce norma di ordine pubblico interno, che il giudice è tenuto ad applicare nelle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e agli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile.
036. 01. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: 15 aprile 2020 sono sostituite dalle seguenti: 11 maggio 2020;

  Conseguentemente,

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e suoi successivi prolungamenti, proroghe o differimenti;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel testo risultante dalle modifiche di cui al comma 1, nonché quelle di cui al comma 1-bis del presente articolo hanno efficacia dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
36. 3. Silli, Benigni, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: 15 aprile 2020 sono sostituite dalle seguenti: 11 maggio 2020;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel testo risultante dalle modifiche di cui al comma 1, hanno efficacia dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
36. 2. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 11 maggio 2020;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo risultante dalle modifiche di cui al presente comma, hanno efficacia dall'entrata in vigore della legge in conversione del presente decreto.
36. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere le seguenti parole: di cui al comma 20;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Gli incontri di mediazione, in costanza del periodo emergenziale e anche successivamente, possono svolgersi in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tal caso l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Le parti, al fine di garantirne l'effettiva partecipazione al procedimento, devono sempre essere collegate da remoto tramite mezzi di telecomunicazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  1-ter. L'articolo 83, comma 20-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.
  1-quater. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esenzione dall'imposta di registro dovuta per il verbale di accordo ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 17 è aumenta alla somma di euro 100.000;

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione, emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, ai fini del giuramento o dell'asseverazione richiesti dalla vigente normativa, le perizie e le relazioni dei professionisti e degli ausiliari del giudice possono essere sottoscritte con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e sono depositate ressa la cancelleria del Tribunale con modalità telematica.
*36. 1. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere le seguenti parole: di cui al comma 20;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Gli incontri di mediazione, in costanza del periodo emergenziale e anche successivamente, possono svolgersi in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tal caso l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Le parti, al fine di garantirne l'effettiva partecipazione al procedimento, devono sempre essere collegate da remoto tramite mezzi di telecomunicazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  1-ter. L'articolo 83, comma 20-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.
  1-quater. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esenzione dall'imposta di registro dovuta per il verbale di accordo ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 17 è aumenta alla somma di euro 100.000;

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione, emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, ai fini del giuramento o dell'asseverazione richiesti dalla vigente normativa, le perizie e le relazioni dei professionisti e degli ausiliari del giudice possono essere sottoscritte con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e sono depositate ressa la cancelleria del Tribunale con modalità telematica.
*36. 4. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e suoi successivi prolungamenti, proroghe differimenti.
**36. 7. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e suoi successivi prolungamenti, proroghe differimenti.
**36. 10. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Si intendono sospesi per il periodo indicato al comma 1 le attività e i termini di cui agli articoli 72-bis e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 602.
*36. 9. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Si intendono sospesi per il periodo indicato al comma 1 le attività e i termini di cui agli articoli 72-bis e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 602.
*36. 14. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono soppressi.
36. 13. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
*36. 15. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
*36. 16. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
*36. 17. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi da 12-bis a 12-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle udienze in cui si svolge attività istruttoria, per quelle in cui si tiene la discussione e per quelle in cui le parti intendono esercitare la facoltà di produzione documentale.
36. 19. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I termini di sospensione previsti dal comma 3 si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.
36. 22. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  4-ter. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  4-quater. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.
  4-quinquies. Ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ai sensi dell'articolo 36 avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ai sensi dell'articolo 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.
36. 23. Cavandoli, Turri, Tateo, Covolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Sino al dicembre 2021, nelle procedure di cui all'articolo 495 del codice di procedura penale il debitore, se ricorrono motivi riconducibili alle conseguenze economiche dell'epidemia COVID-19 e previa verifica da parte del Giudice, è ammesso a versare la somma determinata a norma del terzo comma dell'articolo 495 del codice di procedura penale, con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di settantadue mesi.
  4-ter. Nelle procedure di cui all'articolo 495 del codice di procedura penale pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ove il debitore abbia omesso o ritardato il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma per i mesi di marzo, aprile o maggio 2020, è sempre ammesso a riprendere la rateazione già disposta. Anche per le procedure pendenti, ove sia già disposta una rateazione, è sempre applicabile la previsione di cui al primo comma.
36. 24. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Cavandoli, Covolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.
  4-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
36. 32. Varchi, Maschio, Osnato, Acquaroli, Zucconi, Baldini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.
  4-ter. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
36. 33. Varchi, Maschio, Osnato, Acquaroli, Zucconi, Baldini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

   a) il preavviso di recesso di cui al comma 8 dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978 è di 3 mesi, anche per i contratti in essere, se i gravi motivi sono riconducibili alla cessazione dell'attività dovuta alle conseguenze dell'emergenza virus COVID-19;

   b) le previsioni di cui all'articolo 55 della legge n. 392 del 1978 sono applicabili per un quadriennio a tutti i contratti di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo quando la parte conduttrice esercita una attività di impresa, professionale, o di Enti del terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

   c) il termine di giorni 90 di cui al secondo comma dell'articolo 55 della legge n. 392 del 1978 è sempre prorogato nel caso di accesso a garanzie prestate al conduttore dallo Stato, Enti locali od altri soggetti pubblici o privati quale aiuto per far fronte alle conseguenze dell'emergenza virus COVID-19 e non oltre 6 mesi rispetto al prevedibile pagamento;

   d) è applicabile il termine di 12 mesi riservato ai casi eccezionali di cui all'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 se le ragioni per le quali viene disposto il rilascio sono conseguenza del mancato pagamento del canone derivante dallo stato di emergenza del virus COVID-19;

   e) All'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 comma 4, è aggiunto infine, il seguente periodo: «La procedura di rilascio è in ogni caso sospesa in presenza di garanzie prestate al conduttore dallo Stato, enti locali od altri soggetti pubblici o privati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza virus COVID-19».
36. 25. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Cavandoli, Covolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La sospensione dei termini processuali disposta dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 non si applica ai procedimenti penali nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni: né ai procedimenti di convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria ai sensi del disposto del comma terzo dell'articolo 321 del codice di procedura penale.
36. 26. Turri, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Cavandoli, Covolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il deposito di atti penali che non vengono depositati in udienza, può essere effettuato dai difensori anche tramite posta elettronica certificata (pec).
36. 27. Cavandoli, Covolo, Turri, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Bitonci, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Molinari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, secondo periodo, sono aggiunti i seguenti:

   Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza.

   In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente.
36. 29. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converto, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n .27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, lettera d) dopo le parole «trattazione delle udienze» sono aggiunte le seguenti: «avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati»;

   b) al comma 5, primo periodo, le parole «senza discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati» e le parole: «omesso ogni avviso» sono soppresse.
36. 28. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nel periodo di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ancorché prorogato a norma del presente articolo o di altre disposizioni di legge, non si sospendono i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni.
36. 30. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per far fronte all'emergenza e post-emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle.
36. 31. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 83, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza ovvero sono disposti sequestri di cui alle disposizioni del titolo terzo del libro terzo e dell'articolo 321 del codice di procedura penale».
36. 35. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
36. 34. Ribolla, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia Covid-19, nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale sono sospesi dal 12 maggio 2020 fino al termine di scadenza dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
36. 300. Sisto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia Covid-19, nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale sono sospesi dal 12 maggio 2020 fino al 30 giugno 2020, salvo che il detenuto non vi rinunci.
36. 301. Sisto.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

   Art. 36-bis.
   (Limitazioni alla responsabilità civile penale e amministrativo-erariale delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie)

  1. Durante il periodo dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ed eventuali successive modifiche o proroghe, o in dipendenza dalla stessa emergenza, la responsabilità civile, penale e amministrativo-erariale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, è limitata alle sole ipotesi di condotte dolose, in deroga ad ogni altra disposizione vigente ed in ragione dello straordinario periodo di emergenza e di impegno eccezionale cui sono chiamati i sanitari.
36. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

   Art. 36-bis.
   (Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

  1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18, comma 3, la parola: «sessantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

   b) all'articolo 29, comma 2, la parola: «sessantottesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo».
36. 02. Costa.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un'indennità mensile parametrata all'importo annuo di euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.
  2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
  3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dei 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in «3.300» e «1.800» unità.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro della giustizia.
36. 025. Morrone, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

   Art. 36-bis.
   (Abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)

   Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».
36. 013. Cavandoli, Tateo, Turri, Covolo.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «danneggiate dall'epidemia di COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «, stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19»;

   b) al comma 3, le parole: «in via temporanea» e «diretta» sono soppresse;

   e) il comma 4 è soppresso.

  2. All'articolo 126, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 17, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. All'onere derivante dall'articolo 56, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui l'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
36. 014. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-bis del citato regio decreto».

  2. All'articolo 126, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. All'onere derivante dall'articolo 56, comma 4, valutato in 800 milioni di euro si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
36. 015. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia tributario)

   All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi ai procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflattivi del contenzioso medesimo».
36. 016. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

   Art. 36-bis.
   (Disposizioni temporanee in materia di collocamento a riposo dei magistrati)

  1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, su domanda dell'interessato da presentare entro il 15 giugno 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 9 aprile 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
  2. Il personale di cui al presente articolo, collocato a riposo dall'8 aprile 2019 sino all'8 aprile 2020, può esercitare la facoltà di cui al comma 1 con istanza da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 15 giugno 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.
  3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 15 giugno 2025.
36. 011. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, su domanda dell'interessato da presentare entro il 15 giugno 2020, è aumentata di tre anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 9 aprile 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
36. 017. Prisco.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

   Art. 36-bis.
   (Definizione dei procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti il pagamento dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alla lettera b), punto 1.3, dopo le parole: «difficile rimozione» sono aggiunte le seguenti: «e pertinenze» e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;

   b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole: «30 settembre 2021»;

    2) al comma 732 dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «o amministrativi»;

    3) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

    4) al comma 732 lettera a) dopo: «somme» la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»:

    5) al comma 732 lettera b) dopo: «somme» la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

    6) al comma 732 dopo la lettera b) è aggiunta il seguente periodo: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;

    7) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    8) al comma 733, la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;

    9) al comma 733, le parole: «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

    10) al comma 733, dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» sono aggiunte le seguenti parole:·«la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;

    11) al comma 733, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni.».
36. 021. Raffaelli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito dal seguente:

   «484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
36. 022. Raffaelli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 161 del 2019)

  1. All'articolo 1, comma 1, numero 2), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, le parole: «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2021».
36. 023. Alessandro Pagano, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

   Art. 36-bis.

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 dell'articolo 83, è soppressa la lettera f);

   b) al comma 7-bis dell'articolo 83, le parole: «sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato,» sono sostituite dalle seguenti: «avvengono con le cautele e» e l'ultimo periodo è soppresso;

   c) all'articolo 83 i commi 12-bis, 12-quater, 12-quinquies sono soppressi.
36. 024. Morrone, Potenti, Alessandro Pagano, Paolini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

   Art. 36-bis.
   (Formazione Continua Ordini Professionali)

  1. Considerato che l'emergenza COVID-19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno formativo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti.
  2. Dopo il comma 10 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente:
  10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo.
  3. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinque anni».
36. 012. Cavandoli, Tateo, Turri, Boldi, Covolo, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

   Art. 36-bis.
   (Disposizioni in materia di Patronati)

  1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale» sono soppresse.
36. 026. Squeri.

ART. 37.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
  1-ter. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
  1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
37. 2. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
  1-ter. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
  1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
37. 17. Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il termine del 30 giugno 2020 previsto al comma 1 dell'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 30 ottobre 2020.
  1-ter. All'articolo 113, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 che regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio e tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme regionali o locali».

  1-quater. All'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. È altresì sospese sino al 31 luglio 2020 l'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193 comma 6 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
37. 5. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al termine del periodo emergenziale si prescinde dall'effettuazione della presa visione dei luoghi e, laddove essa sia prevista negli atti di gara, è da intendersi inapplicabile alle procedure in corso con conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere all'immediato riavvio delle procedure che fossero state sospese, anche per altre motivazioni.
  1-ter. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.
  1-quater. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.
37. 300. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

   «1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti».
37. 24. Tateo, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel periodo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'aggiornamento della carta di circolazione, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
37. 1. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel periodo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'aggiornamento della carta di circolazione, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
37. 16. Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le pratiche delle Soprintendenze rimangono vincolate al solo silenzio assenso e i termini decorrono dal momento della presentazione della domanda.
37. 4. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e i relativi termini previsti dai decreti di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, e 30 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2020, sono prorogati come segue:

   a) il termine del 15 settembre, di cui al comma 32 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020;

   b) il termine del 31 ottobre, di cui al primo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 15 febbraio 2021;

   c) il termine del 15 marzo, di cui al terzo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 30 giugno 2021.
37. 8. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Tiramani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, ai sensi del comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e i relativi termini previsti dal decreto di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020, n. 11, sono prorogati come segue:

   a) il termine del 15 maggio, di cui al terzo periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 30 settembre 2020;

   b) il termine del 15 giugno, di cui al quarto periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 31 ottobre 2020;

   c) il termine del 15 ottobre, di cui al sesto periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 28 febbraio 2021.
37. 9. Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Tiramani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere i territori colpiti dall'emergenza COVID-19 e già danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
37. 10. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
37. 12. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso.
37. 14. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, e le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 103, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
37. 20. Mazzetti, Cortelazzo, Gelmini, Giacometto, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «per i novanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i 365 giorni successivi»;

   b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza», sono sostituite dalle seguenti: «rilasciati sino al 31 dicembre 2020»;

   c) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «prorogati di novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
37. 19. Mazzetti, Gelmini, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Giacomoni, Ruffino, Casino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, anche agli immobili del demanio militare.
37. 13. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 5, dopo il secondo periodo,·è inserito il seguente: «L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».
37. 18. Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Sino al 31 dicembre 2020, per i centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al decreto 8 aprile 2008, la durata del deposito di cui all'Allegato I, punto 7.1 del medesimo decreto è raddoppiata, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto.
   1-ter. Sino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208 e 213, nonché del titolo III-bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D 15 (Deposito preliminare) e R 13 (Messa in riserva) possono aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 30 per cento. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I titolari dei suddetti impianti e delle operazioni di recupero che intendono avvalersi di tale possibilità inviano apposita comunicazione all'autorità competente, in cui vengono indicati i quantitativi aggiuntivi dei rifiuti oggetto della deroga, nonché gli adeguamenti temporanei dell'impianto che, in deroga a quanto previsto nell'autorizzazione, si rendono a tal fine necessari. Detta comunicazione ha efficacia costitutiva e non necessita di approvazione da parte dell'autorità competente».
37. 22. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In considerazione della necessità di limitare al massimo lo spostamento delle persone fisiche e comunque delle oggettive difficoltà generate dalle contingenti misure restrittive adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 volti ad arginare la diffusione del virus COVID-19, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, e del conseguente impatto, in termini di operatività, che le stesse hanno sulle imprese ed enti che erogano prestazioni di consulenza tecnica e di servizio necessarie per l'assolvimento di comunicazione ed autocontrollo previsti in materia ambientale, sono disposte le seguenti proroghe e sospensioni di termini:

   a) il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”, per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale ed il medesimo termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante il “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE” per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 del citato regolamento dell'Unione europea sono prorogati per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;

   b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera a), per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 5 aprile 2020, salvo diversa data stabilita come termine delle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed arginare la diffusione del virus COVID-19, restano sospesi tutti gli ulteriori termini per l'esecuzione di autocontrolli e per tutti gli adempimenti amministrativi, ivi comprese le richieste di rinnovo o la proroga di autorizzazioni, comunque previsti a carico dei privati o dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi in materia ambientale. I termini previsti alla scadenza della sospensione saranno conteggiati tenendo conto del periodo intercorso anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020;

   c) i termini di cui agli articoli 32, comma 3, e 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della Deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto sono prorogati, per l'anno 2020, al 30 settembre 2020».
37. 21. Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido al 23 febbraio 2020, mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2020, per tutti i settori in cui è richiesto tale documento.
37. 25. Boniardi, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:

Art. 37-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento)

  1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Seriana ed alla Comunità Montana Valle Brembana.

Art. 37-ter.
(Commissario straordinario)

  1. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 37-bis, al fine di garantire in via d'urgenza la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Presidente della Provincia di Bergamo, il Presidente della Comunità Montana Valle Seriana ed il Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, è nominato un Commissario straordinario, di seguito nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.
  2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 6. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici Provincia di Bergamo, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.
  5. Per la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Provincia o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  6. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.
  7. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 37-quater.
(Misure in materia fiscale)

  1. I fabbricati strumentali insistenti sul territorio dei comuni della provincia di Bergamo sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza e sino al 31 dicembre 2022. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

Art. 37-quinquies.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento)

  1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dei comuni della provincia di Bergamo, che nel periodo dell'emergenza hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016- 2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 500.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, ove previste, attinenti ai periodi di riferimento.
  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2020, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 37-sexies.
(Istituzione della zona economica speciale per il sostegno alle imprese colpite dall'evento)

  1. Nel territorio della Provincia di Bergamo è istituita una zona economica speciale.
  2. Alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona economica speciale di cui al comma 1, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta nella zona economica speciale di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 200.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale di cui al comma 1, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona economica speciale;

   d) riconoscimento di un credito di imposta, irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 100 per cento di ogni spesa di investimento effettuata negli anni 2020, 2021 e 2022 relativa allo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale, a valere sulle imposte eccedenti la soglia di esenzione di cui alla lettera a) del presente comma e, per il residuo, in quote costanti sulle imposte dovute per i cinque anni di imposta successivi al 31 dicembre 2022;

   e) accesso a regimi procedimentali speciali, individuati anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, finalizzati all'accelerazione dei termini ed alla riduzione degli adempimenti previsti da procedure e regimi definiti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per quello successivo.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona economica speciale entro il 31 dicembre 2020.
  5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 37-septies.
(Contributi agli investimenti dei comuni)

  1. Per favorire la ripresa economica, ai comuni della provincia di Bergamo sono attribuite le seguenti ulteriori risorse, da destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica, efficientamento energetico e adeguamento sismico di immobili pubblici, sviluppo sostenibile, sicurezza ed adeguamento delle infrastrutture stradali:

   a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000;

   b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000;

   c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;

   d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;

   e) ai comuni con popolazione superiore ai 50.001 è assegnato un contributo pari ad euro 500.000.

  2. Ai comuni che fanno parte della Comunità Montana Valle Seriana e della comunità Montana Valle Brembana il contributo di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.
  3. L'esecuzione delle opere finanziate con le risorse di cui al presente articolo deve avere inizio entro il 30 novembre 2020.
  4. Le risorse assegnate verranno erogate per il 70 per cento entro il 30 giugno 2020 e per il restante 30 per cento in seguito al collaudo delle opere.
  5. In caso di mancato avvio dei lavori nel termine stabilito al comma 3, le risorse non impiegate verranno ripartite tra i comuni adempienti, in proporzione al numero di abitanti.

Art. 37-octies.
(Esenzione dal pagamento del canone RAI)

  1. I residenti nei territori dei comuni della provincia di Bergamo, nonché i lavoratori autonomi e le imprese aventi sede operativa nei medesimi territori, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

  Conseguentemente, dopo il Capo V, aggiungere il seguente:

Capo V-bis
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
37. 01. Benigni, Sorte.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

   Art. 37-bis.
   (Sospensione procedure di affidamento servizi di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di evitare distorsioni alla libera concorrenza conseguenti alle misure restrittive adottate in materia di limitazione della diffusione del contagio della pandemia da COVID-19, danneggiando ingiustamente le imprese maggiormente colpite da tali misure, sono sospese tutte le procedure in corso relative agli affidamenti, in qualsiasi forma, dei servizi di trasporto pubblico locale.
  2. Gli affidamenti in essere sono pertanto prorogati sino al 31 dicembre 2020.
37. 02. Silli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

   Art. 37-bis.

  1. Per l'anno 2020, è sospesa l'esecuzione degli accordi di composizione, dei piani del consumatore e delle procedure di liquidazione di cui agli articoli 12, 12-bis e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, pendenti presso i competenti tribunali alla data del 31 dicembre 2019.
37. 03. Zanettin.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione nei lavori pubblici – Deroga al decreto del Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207)

  1. Al fine di semplificare la procedura di qualificazione delle imprese, fino al termine di efficacia delle misure straordinarie di contenimento dell'emergenza sanitaria relativa al COVID-19, si dispone che ai sensi dell'articolo 86, comma 5, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207, in luogo della copia autentica del progetto approvato prevista, è consentito accettare la copia del progetto dichiarata conforme dal legale rappresentante/titolare dell'impresa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000.
37. 04. Mazzetti, Giacometto, Gelmini, Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Casino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
37. 05. Squeri.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

   Art. 37-bis.
   (Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
37. 024. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

   Art. 37-bis.
   (Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

  1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
37. 06. Squeri.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

   Art. 37-bis.
   (Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

  1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
37. 019. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

   Art. 37-bis.
   (Misure concernenti lo svolgimento del patrocinio forense e delle scuole forensi)

  1. Limitatamente alla sospensione dell'attività giudiziaria e del divieto di partecipazione alle udienze per i tirocinanti per lo svolgimento della pratica forense ai sensi del Regolamento del Ministero della giustizia del 17 marzo 2016, n. 70 il semestre concluso nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 si riterrà svolto positivamente con il raggiungimento delle presenze ottenute sino alla data del 9 marzo 2020.
  2. Il termine del 31 marzo 2020 per l'introduzione dell'obbligo dei corsi di formazione come disciplinati ai sensi dell'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del decreto del 9 febbraio 2018, n. 17, è da considerarsi sostituito dalla data del 1° ottobre 2020, al fine di consentire il corretto espletamento delle attività nonché per evitare assembramenti che possano arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini partecipanti ai corsi medesimi.
37. 08. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione dall'Albo degli Avvocati)

  1. Per tutto il 2020 sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
37. 09. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione dell'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto)

  1. L'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sospeso sino al 31 luglio 2020.
37. 07. Squeri.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione dell'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto)

  1. L'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sospeso sino al 31 luglio 2020.
37. 018. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Anticipazione contrattuale)

  1. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 24, dopo le parole: «32, comma 8, del presente codice», sono aggiunte le seguenti: «, nonché sulla parte della prestazione contrattuale non ancora svolta e in caso di contratti relativi a procedure bandite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2019, n. 160».
37. 0300. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

   Art. 37-bis.
   (Accelerazione stipula del contratti)

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari, in deroga ad ogni vincolo derivante da norme pregresse, stipulano i contratti oggetto di procedure di affidamento concluse e per le quali sia trascorso il cosiddetto termine di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020 è sufficiente la stipula attraverso sottoscrizione con firma digitale ed è sospeso l'obbligo di registrazione dei contratti per atto pubblico.
37. 0301. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

   Art. 37-bis.
   (Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)

  1. I contratti attuativi degli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono stipulati entro 15 giorni dell'avvenuta stipula dei predetti accordi, con l'inserimento dell'obbligo di attivazione per un importo annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore dell'accordo e, complessivamente, per almeno il 75% dell'importo stimato dell'accordo.
  2. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.
  3. Il termine finale dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è differito alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso».
37. 0305. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga e estensione contratti pubblici)

  1. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la proroga dei contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza entro il 31 dicembre 2020, per un periodo pari alla durata del periodo emergenziale; in ogni caso, il termine di scadenza dei contratti di cui all'articolo 54 del citato decreto legislativo stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogato di un anno.
  2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, per tutto il periodo di durata del periodo emergenziale, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi, la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al Decreto 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia e indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. L'affidatario è tenuto ad integrare la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.
37. 0303. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

   Art. 37-bis.
   (Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 1.500 euro per tutta la durata dell'incarico ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale.
  3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia con modalità che assicurino periodicità su base mensile.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria “Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».
37. 020. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Abolizione delle misure a favore dei detenuti)

  1. Gli articoli 123 e 124 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.
37. 021. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Supporti al RUP per accelerare la gestione degli appalti pubblici)

  1. Al fine di assicurare tempestività all'azione amministrativa, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, fino al termine di emergenza sanitaria, può affidare in via diretta a soggetti di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, incarichi di supporto al Responsabile del procedimento, comprensivi della verifica della progettazione, per importi non superiori ad euro 100.000, documentando il possesso di requisiti di adeguata competenza e professionalità, ovvero può delegare la funzione di stazione appaltante a Consip S.p.A., alle centrali uniche di committenza a livello regionale o ad altro soggetto aggregatore della domanda, i quali organizzano apposite «task force» destinate alla gestione delle procedure di affidamento e al controllo sullo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ivi compresa la verifica della progettazione.
37. 0302. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Semplificazione delle procedure di affidamento di attività di progettazione)

  1. Al fine di predisporre progettazioni esecutive da porre a base di gara di procedure di aggiudicazione e concessione di lavori pubblici i cui bandi devono essere pubblicati entro e non oltre il 31 gennaio 2021, l'emergenza determinata da Covid-19 è causa di forza maggiore e di urgenza indifferibile, non determinata da fatto imputabile alla stazione appaltante.
  2. Fino al 30 settembre 2020 per l'affidamento di attività di progettazione di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle restanti disposizioni del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, per importi stimati compresi fra 40.000 e 500.000 euro, utilizza la procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse con termine pari a 10 giorni e con invito di almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalle linee guida ANAC n. 1/2016 commisurati al valore e alla natura dell'affidamento. La stazione appaltante, in caso di manifestazioni di interesse superiori a cinque, determina i soggetti da invitare a presentare l'offerta tramite sorteggio.
  3. Nelle procedure di cui al comma 2 si applica la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 133, comma 8 del codice dei contratti pubblici, nonché il principio di rotazione di cui all'articolo 36 del codice dei contratti pubblici.
  4. Entro 3 giorni dall'avvenuta scelta dell'operatore economico, la stazione appaltante trasmette l'atto di affidamento all'ANAC che si esprime entro e non oltre i successivi 5 giorni in ordine alla legittimità della procedura; l'atto è contemporaneamente pubblicato sul sito della stazione appaltante, nella sezione «Amministrazione trasparente».
  5. Sono ridotti della metà i termini per la presentazione di ricorsi dinnanzi al giudice amministrativo ed ogni altro termine previsto per l'acquisizione di pareri, nulla osta e approvazioni.
37. 0304. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 38.

  Al comma 5, dopo le parole: durante il video consulto aggiungere le seguenti: e di ecografi portatili da mettere a disposizione dei medici per la valutazione della compromissione respiratoria e dello studio panoramico multiorgano nei pazienti in isolamento domiciliare.
38. 1. Bagnasco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai fini della tutela dei datori di lavoro dalle responsabilità indicate dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 24, è costituito un Fondo di 800 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri assicurativi sostenuti dalle piccole e medie imprese per la copertura di richieste danni avvenuti durante la fase emergenziale, avanzate dai propri dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettate le modalità applicative di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo; come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: , fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis.
38. 4. Occhiuto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.
38. 5. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Allo scopo di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si prevede quanto segue:

   a) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui al successivo punto b);

   b) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
38. 6. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19 e garantire l'erogazione dei L.E.A. di competenza dei Servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale, valorizzando al contempo l'esperienza e la professionalità acquisita dai Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato presso le Aziende Sanitarie e gli Istituti Zooprofilattici, le regioni provvedono immediatamente a realizzare il completamento dell'orario lavorativo settimanale (38 ore) dei Medici Veterinari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano da almeno 5 anni, attività ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).
38. 7. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è soppresso.
38. 8. Bagnasco.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di premialità)

  1. All'articolo 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per i dirigenti medici e sanitari impegnati a contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per tutto il periodo emergenziale, il valore economico dell'attività prestata in regime di straordinario, della indennità di guardia e reperibilità, notturna e festiva, è incrementato del 100 per cento rispetto a quanto definito nel CCNL in vigore. Allo stesso personale, e nel medesimo arco temporale, viene corrisposta una indennità di rischio biologico pari a euro 2000/mese. Gli oneri economici, quantificabili in 500 milioni di euro, sono a carico dei bilanci aziendali».
38. 02. Bagnasco, Giannetta, Giacometto, Bond.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Aumento del posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dall'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
   5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
38. 07. Alessandro Pagano, Ribolla, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.
   1-ter. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.
   1-quater. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione.».
38. 05. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Sorveglianza sanitaria)

  1. All'articolo 14 d decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera a) è soppressa;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi riferibili al COVID-19 e tampone negativo, rientrano al lavoro proseguendo un monitoraggio clinico e diagnostico bisettimanale; altrimenti continuano l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.
   1-ter. Per il personale sanitario continuano a valere le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo 2016/425 e dagli indirizzi dettati dall'Inail in materia».

   c) al comma 2, sostituire le parole: «respiratoria o esito positivo per COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «riferibile al COVID-19 tampone positivo per Sars-CoV-2.».
38. 01. Bagnasco, Mugnai, Giacomoni, Novelli, Giacometto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Disposizioni per la sicurezza degli operatori sanitari)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Ai lavoratori di cui al presente articolo, si applica la sospensione dell'attività e l'obbligo di isolamento fiduciario per almeno settantadue ore, e rientro in servizio solo previa effettuazione di tampone che attesti la negatività al COVID-19, nonché controlli diagnostici successivi.
   2-bis. Per il personale sanitario continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei, così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia, assicurando agli operatori sanitari dispositivi almeno ffp2 per assistenza dei pazienti COVID-19, e ffp3 in corso di procedure invasive.».
38. 012. Mugnai, Giacomoni, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020».
38. 08. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Durata massima dei corsi di specializzazione)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

   «3-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per ciascuno di tali corsi, nell'allegato C. Per i corsi di formazione specialistica per i quali l'allegato C e la normativa europea vigente in materia non prevedono una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre anni.
   3-quinquies. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-quater, si applica a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell'anno accademico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-quater, il quale determina altresì li regime applicabile in caso di mancata opzione».
38. 06. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Prestazioni individuali domiciliari)

  1. L'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «Art. 48. – 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione ci vile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
   2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per I 'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione di una ulteriore quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.
   3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, in tutto o in parte, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria, o di servizi sociosanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1.».
38. 014. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo la parola: «professione» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti non commerciali».
*38. 013. Squeri.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo la parola: «professione» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti non commerciali».
*38.017. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)

  1. L'articolo 102, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «2. Gli studenti che conseguono la Laurea in Medicina e Chirurgia durante il periodo dell'emergenza COVID-19 o durante analoghi periodi di emergenza sanitaria, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della sola Laurea, che consente l'immediata iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; l'abilitazione e l'iscrizione sono confermate in difetto di valutazione negativa dell'attività prestata, decorsi tre mesi dall'inizio del servizio».
38. 03. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Contratti di formazione medica specialistica finanziati da strutture sanitarie private accreditate)

  1. Le strutture sanitarie private accreditate e stipulatrici di accordi contrattuali ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che erogano assistenza ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, concorrono, alle condizioni stabilite dal presente articolo, al finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica. Il medico specializzando che fruisce del contratto finanziato ai sensi del presente articolo, al termine della formazione, è tenuto a prestare servizio nella struttura ospedaliera privata finanziatrice per almeno un anno.
  2. Il finanziamento del contratti di formazione medica specialistica è obbligatorio per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto pari o superiore a 200. Il numero minimo annuo di contratti di formazione medica specialistica che ciascuna struttura privata di cui al primo periodo è tenuta a finanziare è determinato con il decreto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, acquisito il parere del Ministro della salute e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle strutture ospedaliere private accreditate.
  3. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è facoltativo per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto inferiore a 200. Alle predette strutture, per ciascun contratto finanziato, è riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma competente un aumento del limite massimo di remunerazione stabilito negli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in misura pari al 50 per cento dell'importo erogato dalla struttura a titolo di finanziamento del contratti di formazione medica specialistica.
  4. Ai fini del finanziamento del contratto di formazione medica specialistica, la struttura ospedaliera privata di cui al comma 1, previ accordi con le autorità accademiche, invia una comunicazione formale all'università.
  5. Le procedure amministrative per il finanziamento sono definite in accordo con l'università e devono comprendere il rilascio di un'apposita fideiussione, da parte della struttura privata accreditata, a garanzia dei pagamenti per gli anni successivi al primo.
  6. Ciascuna università comunica al Ministero dell'Istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalle strutture ospedaliere private di cui al comma 1, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale. Una quota non inferiore al 10 per cento di tali contratti è destinata ai corsi di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza e in anestesia e rianimazione.
  7. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura ospedaliera privata finanziatrice, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le strutture private finanziatrici, le università e le relative scuole di specializzazione.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
38. 04. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Valorizzazione del personale sanitario)

  1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere un premio, sino a 1.000 euro e comunque per una spesa complessiva non superiore al doppio dell'ammontare indicato nella tabella di cui all'allegato A per singola regione, al predetto personale commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
38. 016. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.

  1. Per far fronte all'emergenza coronavirus, sono istituite ulteriori 5.000 borse di specializzazione in medicina. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede a stabilire gli ambiti e le modalità di applicazione di tale previsione. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante una riduzione di pari valore del Fondo per il reddito di cittadinanza.
38. 018. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Disposizioni sanitarie per i cittadini italiani residenti all'estero attualmente sul territorio nazionale)

  1. I limiti previsti all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 1° febbraio 1996 per i cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, sono sospesi per tutta la durata dell'emergenza.
38. 019. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Modifica operatività della Sezione speciale PMI creditrici della PA e del settore edile)

  1. Ai commi 2 e 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «inadempienze probabili» (UTP) sono sostituite dalle seguenti: «“default” ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel ventisettesimo aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” della Banca d'Italia, incluse le “sofferenze”, come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia» Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come «scaduti» o «sconfinamenti».
  2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «entro la data dell'11 febbraio 2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro la data del 1° marzo 2020».
38. 020. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista)

  1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – Classe LM/13 abilita all'esercizio della professione di farmacista, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.
  2. L'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, di cui al comma 1, è concessa a coloro i quali abbiano conseguito i titoli di laurea di cui al medesimo comma 1 nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2019 e la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e previo espletamento del relativo tirocinio pratico-valutativo.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
  4. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale).
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
38. 021. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie)

  1. Ai dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura stabilita dall'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, dal 1° giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020.
  2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è aggiunto il seguente:

    «30-bis) dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie».

  3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 648 milioni di euro per l'anno 2020 e in 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
38. 022. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

   Art. 38-bis.

  1. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché in deroga ai limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi di lavoro. Per il medesimo periodo sono, altresì, sospese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012.
38. 023. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

   Art. 38-bis.
   (Estensione categoria vittime del dovere)

  1. Al fine di riconoscere l'Impegno profuso e il sacrificio sostenuto nel contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale medico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impegnato in strutture pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto al COVID-19, è esteso l'ambito di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38. 025. Locatelli, De Martini, Foscolo, Panizzut, Boldi, Cavandoli, Covolo, Piastra, Murelli, Andreuzza.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni per la tutela dei lavoratori con disabilità grave e dei lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio)

  1. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
39. 011. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

   Art. 39-bis.
   (Procedure semplificate per procedimenti concorsuali)

  1. All'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

    «5-bis). Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può svolgersi con modalità a distanza.».
39. 09. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

   Art. 39-bis.
   (Incremento borse di studio medici specializzandi)

  1. All'articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

  2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del suddetto Reddito di cittadinanza, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari dell'importo del benefìcio economico.
39. 04. Bagnasco, Giannetta, Bond, Giacometto, Maria Tripodi, Novelli, Paolo Russo, Calabria, Nevi, Brambilla.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

   Art. 39-bis.

  1. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezioni da Sars Cov-2 tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.
  2. Ai fini del comma 1 le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti.
  3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
39. 05. Spena, Novelli, Bagnasco, Calabria, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

   Art. 39-bis.
   (Disposizioni a tutela dei medici di medicina generale)

  1. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto dove il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati come dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
  2. I dispositivi di protezione individuale sono fomiti dalle Aziende Sanitarie/regioni o province autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifiche azioni assistenziali che espongano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19.

   Il presente articolo non comporta spese in aumento a carico del bilancio dello Stato in considerazione delle somme definite da precedenti finanziarie sia per le componenti di aumento contrattuale sia per le dotazioni strumentali e accantonate dalle Regioni.
39. 06. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

   Art. 39-bis.
   (Produzione di materiale sanitario)

  1. Al fine di garantire la produzione di un quantitativo minimo nazionale di dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, nonché di dispositivi di protezione individuale ad uso sanitario, le Stazioni appaltanti riservano nell'ambito di ciascuna procedura di gara, a pena di esclusione, almeno il 25 per cento della fornitura a favore di materiale interamente realizzato e assemblato sul territorio nazionale.
39. 07. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Esenzione IVA per l'acquisto di respiratori polmonari e di dispositivi di protezione individuale)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 19) è aggiunto il seguente:

    «19-bis) le operazioni di acquisto di ventilatori, respiratori polmonari e ogni altro ausilio, apparecchio o dispositivo per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria nonché i dispositivi di protezione individuale per la protezione delle vie respiratorie, di occhi e viso, di mani e corpo».
39. 010. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga dei piani terapeutici)

  1. I piani terapeutici che prevedono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi volti alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità, al potenziamento delle abilità nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le regioni stabiliscono protocolli e procedure semplificate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.
39. 012. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

ART. 40.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
*40. 6. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
*40. 8. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola: «aprile» è sostituita dalla seguente: «giugno».
40. 9. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. I casi accertati di infezione da corona virus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro, con prognosi di più di 40 giorni di malattia, non costituiscono illecito penale per il datore di lavoro che dimostra di aver adottato sul luogo di lavoro tutte le possibili procedure di prevenzione del contagio.
40. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni a tutela dei disabili visivi e ciechi totali)

  1. Con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, definisce misure adeguate alle condizioni dei disabili visivi e ciechi totali, con particolare riferimento alla previsione di deroghe al distanziamento sociale per gli accompagnatori.
  2. Con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, e per le medesime finalità, sono altresì stabilite linee guida per le imprese esercenti il servizio di Trasporto Pubblico Locale, al fine di rendere accessibile ugualmente il servizio ai disabili visivi e ciechi totali.
40. 02. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del suddetto Reddito di cittadinanza, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
40. 03. Bagnasco, Maria Tripodi, Novelli, Paolo Russo, Calabria, Nevi, Giacometto, Giannetta, Bond, Brambilla.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Servizio di Consulenza e Supporto Psicologico)

  1. Presso i presidi ospedalieri è istituito un Servizio di Consulenza e Supporto Psicologico destinato al personale sanitario e socio-sanitario per tutta la durata dell'emergenza e per i 6 mesi successivi alla fine della stessa.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sette giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma l.
40. 04. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure di prevenzione a sostegno delle persone non autosufficienti)

  1. Le Regioni adottano, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, linee guida sanitarie per il trattamento delle persone non autosufficienti e/o con disabilità intellettiva non collaboranti in caso di analisi sanitaria e in caso di contagio, in considerazione della complessità di applicazione delle procedure comportamentali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020.
40. 05. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo per l'esecuzione di tamponi su base volontaria)

  1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dell'attività professionale, è istituito presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese effettuate dalle regioni per l'acquisto e l'analisi dei tamponi per la diagnosi del COVID-19 da effettuare, su base volontaria, a personale medico, sanitario e socio-sanitario, alle forze dell'ordine e ai volontari della protezione civile.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
40. 06. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
  2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede entro il limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
40. 017. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
  2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
40. 013. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)

  1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
40. 016. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

ART. 41.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e ai tirocinanti impegnati nei tirocini di inclusione sociale.
41. 1. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole pubbliche paritarie e le scuole private, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino alla data di cessazione dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche.
41. 2. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La percezione dell'assegno ordinario non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'accesso alla prestazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
41. 3. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fruibilità Cassa Integrazione)

  1-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire la parola: «nove» con la seguente: «venticinque» e sostituire la parola: «agosto» con la parola: «dicembre»;

   b) al comma 9 sostituire la parola: «1.347,2» con la seguente: «3.000»;

   c) al comma 10 dopo la parola: «126» aggiungere le seguenti: «quanto a 1347,2 milioni di euro per l'anno 2020, quanto ad euro 1.652,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
41. 39. Polverini, Zangrillo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 19 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: «nove settimane» con le seguenti: «diciotto settimane». Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 246 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 26. Fiorini, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.1 datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero dall'espletamento delle procedure contrattuali previsto dai Decreti Interministeriali di costituzione o di adeguamento dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo, dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'obbligo di comunicazione che può essere inviata anche successivamente l'avvio della sospensione o della riduzione di orario. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro con attività plurilocalizzate, possono presentare un'unica domanda, con riferimento alla provincia ove ha sede legale l'impresa»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non si applica il tetto aziendale di cui ai Decreti Interministeriali di costituzione o di adeguamento nonché, per il Fondo di integrazione salariale, il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo medesimo.»;

   c) al comma 8, le parole: «alla data del» sono sostituite con le parole: «a far data dal».
41. 4. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 6, dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente comma:

   «6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono alle imprese iscritte alla data del 23 febbraio 2020 l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo.

   Le imprese non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 o che non occupino più di cinque unità lavorative potranno accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al successivo articolo 22.

   Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
41. 5. Rampelli, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività.
41. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19» è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese dei 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 120 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 40. Squeri.

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19» è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.
41. 41. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e ai lavoratori autonomi, che esercitano arti e professioni i cui redditi sono determinati in forma individuale o associata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
41. 7. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 22 del citato decreto-legge, l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro è obbligatorio per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
41. 8. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «Le Regioni e Province autonome» sono aggiunte le seguenti: «o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali limitatamente alle imprese con sedi in più regioni»;

   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

  2-bis. Ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente, si applica quanto previsto dal comma 1. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento sulla base della media delle giornate lavorate negli ultimi 12 mesi a partire dal 23 febbraio 2020.
41. 13. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «civilmente riconosciuti» inserire le seguenti: «e le società sportive professionistiche e dilettantistiche»;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi professionisti con un reddito annuale lordo superiore ai 50.000 euro».
41. 43. Ribolla, Belotti, Morrone, Murelli, Durigon, Cecchetti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 settembre 2020»;

   b) al comma 3 le parole: «3.293,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4.793,2 milioni»;

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
41. 44. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento di cui al presente comma si applica anche ai dirigenti».
*41. 45. Squeri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento di cui al presente comma si applica anche ai dirigenti».
*41. 46. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 aggiungere i seguenti:

   «Art. 22-bis.
   1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, continuando ad usufruire dell'indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.
   Art. 22-ter.
   1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente, a compiti concernenti l'erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento dell'assunzione, fino al 31 dicembre 2021».
**41. 47. Squeri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 aggiungere i seguenti:

   «Art. 22-bis.
   1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, continuando ad usufruire dell'indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.
   Art. 22-ter.
   1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente, a compiti concernenti l'erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento dell'assunzione, fino al 31 dicembre 2021».
**41. 48. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

   Art. 41-bis.
   (Disposizioni transitorie in materia di integrazioni salariali e decontribuzione a sostegno della ripartenza economica)

   Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire i seguenti:

   «Art. 22-bis.
   1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive precedentemente sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, continuando ad usufruire dell'indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.
   Art. 22-ter.
   1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente, a compiti concernenti l'erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento dell'assunzione, fino al 31 dicembre 2021».
41. 49. Durigon, Murelli, Cecchetti, Boniardi, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori delle imprese turistico-ricettive e delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».
41. 9. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 3, aggiungere il seguente comma:

  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società a partecipazione pubblica.
41. 28. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo n. 81 decreto-legge 2015, nonché in deroga ai limiti quantitativi previsti dal contratti collettivi di lavoro. Per il medesimo periodo sono, altresì, sospese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
41. 32. Gelmini, Zangrillo, Martino, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 20.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono ammessi a contributo gli imprenditori agricoli che abbiano danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e che abbiano dovuto cessare la propria attività in ragione del contagio o dell'obbligo di quarantena, proprio o dei propri familiari. Il contributo è erogato, a fronte della presentazione di apposita documentazione, con le modalità previste dagli articoli 5 e successivi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le ulteriori modalità applicative. Per l'attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
41. 34. Paolo Russo.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per l'anno 2020 è disposta la completa e automatica defiscalizzazione delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19.
  4-ter. Per l'anno 2020 è altresì disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nel comparto sanitario.
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, sino al limite massimo di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio detto Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 35. Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

  4-quater. Sino al termine dell'emergenza, i versamenti contributivi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dal datore di lavoro per prestazioni svolte in modalità di lavoro agile sono ridotti nella misura del 25 per cento. Ai lavoratori è comunque riconosciuto l'accredito di una contribuzione figurativa integrativa che eviti conseguenze della predetta riduzione sul futuro trattamento pensionistico.
41. 300. Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente articolo:

Art. 41-bis.
(Sostegno al reddito per i lavoratori del settore della pesca)

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti di imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è garantito lo sblocco immediato dei pagamenti dovuti per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. Le giornate di sospensione dell'attività lavorativa derivante dalle misure di contenimento del COVID-19 saranno scomputate sul prossimo periodo di fermo obbligatorio.
41. 037. Varchi, Maschio, Acquaroli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la tutela dei diritti delle persone anziane)

  1. Gli enti locali promuovono iniziative per la tutela dei diritti delle persone anziane nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, assicurando nei loro riguardi una corretta informazione, la produzione di materiale formativo sulla sicurezza sanitaria, la fornitura dei dispositivi di protezione individuate, nonché la divulgazione di raccomandazioni utili a prevenire il rischio di truffe e raggiri ricollegabili all'emergenza stessa. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
  2. In sede di definizione delle iniziative di cui al comma 1, gli enti locali assicurano il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone anziane e della famiglia, nonché dei rappresentanti delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 093. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Detassazione lavoro straordinario)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
41. 058. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

  1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.
*41. 043. Varchi, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

  1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.
*41. 0104. Gelmini, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dei benefìci previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

  1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 è inserito il seguente:

   «563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19.
   2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
41. 099. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché in deroga ai limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi di lavoro.

   Per il medesimo periodo sono, altresì, sospese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
41. 092. Cecchetti, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
*41. 021. Squeri.

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
*41. 059. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
*41. 082. Murelli, Durigon, Cecchetti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Inserimento casuale COVID-19 al decreto legislativo n. 81 del 2015)

  1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, è inserita la seguente la lettera: «c) fino ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020».
41. 073. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

   Al fine di fornire un supporto tempestivo alle Imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
41. 018. Mazzetti, Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

  1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, hanno una durata massima di trentasei mesi. Il termine dei medesimi contratti, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti, fermo restando che le proroghe possono essere stipulate esclusivamente entro il periodo temporale di cui al primo periodo.
  2. Il regime derogatorio di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applica anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
41. 0100. Zangrillo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

  1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
*41. 064. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

  1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
*41. 080. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Anticipazione in corso d'opera e SAL emergenza COVID-19)

  1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, viene emesso il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.
  2. I termini di pagamento di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, si applicano anche ai contratti i cui bandi ed avvisi siano pubblicamente successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti, in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.
  3. Con riferimento ai lavori di cui al comma 1, le stazioni appaltanti, al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, erogano, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, da computare al netto dei lavori contabilizzati ai sensi del comma 1, primo periodo, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18.
  4. Il comma 3 si applica anche ai contratti i cui bandi o avvisi siano precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e anche in deroga a specifiche clausole contrattuali che prevedano il divieto di riconoscere o erogare anticipazione o sottopongano il diritto all'anticipazione a specifiche condizioni diverse.
  5. Il beneficiario decade dall'anticipazione di cui al comma 3, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
  6. Il pagamento di cui al comma 1, primo periodo, si applica anche in caso di sospensione dei lavori.
  7. All'esecutore sono riconosciuti i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19.
  8. Sono altresì corrisposti all'appaltatore tutti i maggiori costi connessi all'adeguamento e all'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in ragione delle misure richieste dalla normativa vigente per contenere la diffusione del virus COVID-19, quali, a mero titolo esemplificativo:

   a) I costi dei dispositivi di protezione individuale per le attività lavorative per cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza;

   b) I costi per le misure di sanificazione, anche delle attrezzature manuali usate da più lavoratori, delle cabine delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di trasporto;

   c) I costi derivanti da una diversa organizzazione dell'attività lavorativa, anche per quanto concerne gli spostamenti con i mezzi aziendali o la necessità di porre in essere una turnazione nel lavoro come nei baraccamenti, compresi i costi per l'installazione di nuovi apprestamenti;

   d) I costi derivanti da interventi richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni.

  9. Lo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1 comprende anche i costi di cui al comma 8, così come elaborati dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e trasmessi al direttore dei lavori.
  10. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
  11. Le previsioni di cui alla presente disposizione si applicano fino al 31 dicembre 2020 o comunque, ove in data successiva, fino alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
41. 068. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

   Art. 41-bis.
   (Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

   dopo le parole: «delle strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «, delle imprese turistiche e della ristorazione»;

   le parole: «di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori».
41. 01. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

  41-bis. Per l'intera durata dell'emergenza in corso e per l'intero anno successivo, le imprese agricole potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale al di fuori di ogni vincolo ed onere procedurale attualmente previsto dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 368, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 17 e l'entità minima del compenso di cui al comma 16.
41. 0107. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

   Art. 41-bis.
   (Bonus lavoro agile o smart working)

  1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento del complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
  2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*41. 053. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

   Art. 41-bis.
   (Bonus lavoro agile o smart working)

  1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento del complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
  2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*41. 0106. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Lavoro agile e buono pasto)

  1. in caso di esecuzione della prestazione lavorativa mediante la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il datore di lavoro deve riconoscere ai propri dipendenti le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.
41. 085. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo emergenza emittenti locali informative)

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro in un Fondo Speciale COVID-19, aggiuntivo rispetto alle misure già previste dalle leggi vigenti, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato, previa emanazione di appositi Decreti del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico – DGSCERP – Divisione V, a tutte le emittenti presenti nelle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, assegnandolo con il criterio della proporzionalità esclusivamente in base al punteggio «Area A» inerente a dipendenti e giornalisti da ciascuna conseguito nella graduatoria. Al relativo onere pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mettendo tale importo a carico del bilancio previsionale del Ministero dello sviluppo economico.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
41. 066. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

   Art. 41-bis.
   (Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)

  1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

   a-bis) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è altresì congrua l'offerta rivolta da imprese già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale organico.
*41. 022. Squeri.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

   Art. 41-bis.
   (Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)

  1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

   a-bis) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è altresì congrua l'offerta rivolta da imprese già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale organico.
*41. 060. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

   Art. 41-bis.
   (Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)

  1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

   a-bis) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è altresì congrua l'offerta rivolta da imprese già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale organico.
*41. 083. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Accesso alle indennità straordinarie per autonomi con contratto a termine)

  1. All'articolo 19-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Ai fini della percezione alle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, è consentito, in via straordinaria, prorogare fino a settembre 2020 tutti i contratti a termine nonché di collaborazione in capo a lavoratori autonomi in scadenza al mese di aprile 2020».
41. 076. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

  41-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al mese di maggio 2020.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 16 milioni di euro con le seguenti parole: 30 milioni di euro.
41. 0108. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

  41-bis. All'articolo 25, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «dipendenti del settore pubblico» sono inserite le seguenti: «o titolari di un contratto di lavoro di tipo convenzionale con una Amministrazione pubblica».
41. 0109. Cirielli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di sostegno per i professionisti sanitari in attività durante il periodo di emergenza epidemiologica)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche a tutti gli altri professionisti sanitari che lavorano negli ospedali o nelle strutture private e private convenzionate a stretto contatto con il pubblico, esponendosi al rischio di contagio, quali biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, ostetriche, pediatri e psicologi.
41. 028. Mandelli, Saccani Jotti, Gelmini, Ripani, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti per la tutela di lavoratori invalidi)

  1. All'articolo 26, secondo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «fino al 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
41. 075. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modificazioni all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di indennità per i professionisti e per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità mensile, sino al 30 giugno 2020, pari a 1.000 euro»;

   b) al comma 2, le parole: «203,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «803,4 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
41. 04. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano lavoro dipendente all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto».
41. 0111. Mulè.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data titolari di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
41. 034. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Modificazioni all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità mensile, sino al 30 giugno 2020, pari a 1.000 euro»;

   b) al comma 2, le parole: «2.160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.660 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
41. 03. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

   Art. 41-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 1, sono sostituite le parole: «per il mese di marzo 2020» con le seguenti: «per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, le parole: 600 sono sostituite dalle seguenti: 1.000;

   al comma 2, le parole: 103,8 milioni sono sostituite con le seguenti: 300 milioni.
41. 013. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

   Art. 41-bis.
   (Disposizioni in materia di Patronati)

   All'articolo 36, comma 1, la lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eliminare le parole: «prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale».
41. 055. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità malattia da COVID-19)

   All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del datore di lavoro, i casi accertati di coronavirus in occasione di lavoro sono equiparati all'infortunio sul lavoro ai soli fini del trattamento economico in favore del lavoratore.».
41. 077. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Responsabilità dei datori di lavoro)

  1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al secondo comma, infine, aggiungere il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurative al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni basilari in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte».
41. 074. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle ipotesi di licenziamento individuale plurimo in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
*41. 0116. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle ipotesi di licenziamento individuale plurimo in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
*41. 0117. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

   Art. 41-bis.
   (Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo)

   All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo comma aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività».
41. 025. Squeri.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 61 comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: «31 maggio 2020» e: «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «30 novembre 2020» e «mese di novembre 2020».
41. 0118. Fiorini, D'Attis.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

   Art. 41-bis.
   (Modifiche all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

Art. 96.
(Indennità collaboratori sportivi)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del Rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione dei fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 094. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente articolo:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di DURC)

  1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

   «2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2020.».
41. 044. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
  2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
41. 062. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Ferro, Deidda, Galantino, Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Osnato, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

Art. 41-bis.
(Contributo caregivers familiari)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo per i mesi di marzo e aprile 2020 pari a 600 euro mensili. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
41. 032. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Servizio pubblico integrato)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
41. 026. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la promozione del settore vitivinicolo ed olivicolo)

  1. Al fine di sostenere adeguatamente la ripresa dell'attività del comparto agricolo, ed in particolare del settore vitivinicolo ed olivitico, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito il fondo da ripartire denominato «Fondo per il rilancio dell'attività agricola in seguito all'emergenza COVID-19», con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, volto al finanziamento di una campagna promozionale del comparto vino/olio in sinergia con il settore della pesca e della ricettività.
41. 015. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
  2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
41. 014. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

   (Indennità per il pagamento degli affitti di botteghe e negozi per i mesi di aprile e maggio 2020)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è corrisposta, per l'anno 2020, una indennità parametrata sull'ammontare dei canoni di locazione, relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L'indennità non è corrisposta agli esercenti di alimentari.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 ed è erogata, previa domanda, dall'INPS, entro 15 giorni dalla richiesta.
  3. La misura dell'indennità è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è determinata in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.
41. 019. Novelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità addetti ai servizi di controllo)

  1. Agli addetti ai servizi di controllo, con un contratto di lavoro anche a tempo determinato e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo e aprile pari a 600 euro mensili. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i lavoratori di cui al presente articolo posso essere impiegati per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici presso le strutture ospedaliere e territoriali o presso qualunque altra struttura individuata dall'autorità competente.
  3. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
  4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
41. 038. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
41. 039. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Limitatamente ai mesi di aprile e maggio 2020, per l'importo degli stipendi pagati dai datori di lavoro spetta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 40 per cento per un importo non superiore a 50.000 euro.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
41. 040. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle pensioni minime e dei disabili)

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le pensioni minime e le prestazioni previdenziali delle persone disabili, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.
  2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali di cui al comma 1.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
41. 041. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità lavoratori stagionali trasporti)

   Ai lavoratori dipendenti stagionali delle imprese di trasporto costiero e per vie d'acqua interne di passeggeri, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

   L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi
41. 057. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Integrazione alle erogazioni straordinarie ENASARCO per l'emergenza COVID-19)

  1. Ai soggetti idonei a percepire le erogazioni straordinarie Enasarco per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per i quali Enasarco non garantisce le prestazioni per esaurimento delle risorse, è garantito il trattamento economico assistenziale previsto.
  2. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, Enasarco comunica al Ministero dell'economia l'ammontare delle risorse mancanti.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e ad adottare le modalità di trasferimento delle risorse a favore di Enasarco.
41. 067. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità lavoratori stagionali aeroportuali)

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle società di gestione aeroportuale e delle imprese di trasporto aereo, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nei periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
41. 079. Furgiuele, Gerardi, Zicchieri, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

   Art. 41-bis.
   (Detassazione lavoro straordinario)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
41. 081. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità lavoratori stagionali)

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali di imprese operanti in qualunque settore economico il cui codice Ateco rientra tra gli esercizi chiusi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, causa emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al comma precedente del presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
41. 087. Paternoster, De Martini, Murelli, Durigon, Cecchetti, Caffaratto, Caparvi, Raffaelli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Furgiuele, Gerardi, Zicchieri, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Fogliani, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Turri, Zoffili, Giacometti, Coin, Bazzaro.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

  1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
  2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27.
*41. 088. Molteni, Bianchi, Di Muro, Locatelli, Parolo, Zoffili, Murelli, Durigon.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

  1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
  2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
*41. 0300. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria)

  1. Le Aziende Sanitarie Locali, titolari o meno di partecipazioni di controlli di società, di concerto con la Regione di appartenenza, in caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati a società, cooperative o altri soggetti privati, a società a partecipazione pubblica o a società in house, procedono all'assorbimento e internalizzazione delle unità di personale, già dipendenti e/o soci lavoratori delle cooperative, o comunque in forza a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei predetti soggetti cui erano affidate le funzioni o i servizi oggetto di reinternalizzazione.
  2. Il suddetto assorbimento e internalizzazione del personale, deve avvenire prima di effettuare nuove assunzioni, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e può essere disposto nei limiti dei posti occupazionali risultanti nelle dotazioni organiche dell'ente medesimo e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e di cui è necessario il mantenimento organico e strutturale, al momento dell'entrata in vigore della legge di converisone del presente decreto.
41. 0301. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis.
(Modifiche all'articolo 88, comma l, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n.27 del 24 aprile 2020)

  1. All'articolo 68, comma l, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n.27 del 24 aprile 2020, le parole «I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».
41. 0302. Magi

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  4-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  4-ter. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.
  4-quater. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
41. 020. Porchietto, Sisto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Zangrillo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Spena, Costa.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1 Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
41. 097. Sisto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 70 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
41. 096. Sisto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 50 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
41. 095. Sisto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.
  2. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle misure di favore previste dal presente decreto, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 4-bis.
  4. All'onere recato dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a decorrere dall'anno 2020 entro il limite massimo di un miliardo di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 098. Bagnasco, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ampliamento della flessibilità in materia di lavoro, nei settori agricolo e agroalimentare)

  1. Limitatamente alle imprese del comparto agricolo e del sistema agroalimentare, al fine di sostenere l'impatto che emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, nonché per assicurare, in particolare nel settore della distribuzione agroalimentare l'opportuno ricambio dei lavoratori, anche ai fini della tutela della loro salute, mediante ampliamento degli strumenti di flessibilità in materia di lavoro, fino al 31 dicembre 2020 i limiti in materia di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis dei decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono così derogati:

   a) per il prestatore il limite di cui alla lettera c) del comma 1 è innalzato a 5.000 euro;

   b) per l'utilizzatore il limite dei compensi di cui alla lettera b) del comma 1 è sospeso;

   c) i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 14 sono sospesi.

  2. Le misure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla manodopera aggiuntiva rispetto a quella presente nelle aziende individuate ai sensi del comma 1 alla data del 28 febbraio 2020. Restano ferme le limitazioni previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 non derogate dal comma 1.
  3. Per l'anno 2020, i soggetti titolari di Reddito di cittadinanza (RDC) di cui all'articolo 10 dei decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere avviati al lavoro agricolo anche nei casi in cui tale attività non sia inserita nel proprio patto per il lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. In caso reiterato diniego, non adeguatamente motivato, si applicano le disposizioni per l'esclusione del Reddito di cittadinanza previste per legge. L'impiego nel lavoro agricolo, secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta la riduzione o l'esclusione dal Reddito di cittadinanza.
  4. Per l'anno 2020, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno a seguito di richiesta di asilo, anche in attesa del riesame della relativa domanda, possono essere avviati al lavoro agricolo secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. Il diniego all'esecuzione della prestazione, se non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della concessione o della proroga della misura dell'asilo.
41. 0102. Spena, Gelmini, D'Attis, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. Per il periodo decorrente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro
41. 0103. Gelmini, Fiorini,, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni per i contratti tra privati nel settore edile)

  1. Nei contratti tra privati, in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati sino ad un massimo di novanta giorni. In caso di fermo dell'attività lavorativa, a cui è costretto l'appaltatore per disposizione dell'autorità o comunque per adempiere alle misure sicurezza previste per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso e sino alla dichiarazione di cessazione, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
41. 072. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 234 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 031. Squeri.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
41. 051. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 250 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 030. Squeri.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.
41. 050. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità lavoratori stagionali trasporti)

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle imprese di trasporto costiero e per vie d'acqua interne di passeggeri, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nei limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti.
41. 027. Squeri.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente articolo:

Art. 41-bis.
(Fondo per i costi di adeguamento della sicurezza nei cantieri)

  1. Per la copertura dei costi derivanti dall'applicazione delle prescrizioni di cui al protocollo sulla sicurezza nei cantieri allegato n. 7 al Dpcm 24 aprile 2020, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo per i costi della sicurezza nei cantieri, a valere su risorse del bilancio dello Stato e derivanti dai finanziamenti previsti dalla Commissione europea per l'emergenza sanitaria da Covid-19, con dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.
  2. Le modalità di costituzione e di riparto del Fondo previsto dal comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

   Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
41. 0303. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 42.

  Al comma 2, sostituire le parole: , in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con le seguenti: Per la gestione dell'emergenza da COVID-19, ciascuna regione e provincia autonoma è autorizzata a potenziare il sistema sanitario attraverso interventi d'urgenza, con l'obbligo di sottoporre, al termine della realizzazione degli stessi, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme impiegate. Gli interventi devono essere stati oggetto di richiesta di autorizzazione presentata al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 da parte dei soggetti attuatori delle regioni e province autonome in data antecedente al 6 aprile 2020. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, valutati i rendiconti ricevuti e il possesso dei requisiti descritti, provvede al rimborso delle spese sostenute e ritenute congrue nei limiti degli stanziamenti resisi disponibili anche con successivi provvedimenti.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sopprimere l'ultimo periodo.
42. 5. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
  2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
42. 01. Cirielli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito con il seguente:

   «Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 1-quinquies e art. 50, comma 3, lettere b) e e) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico».
42. 02. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 201,6, n. 189)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino a 200 unità complessive di personale» sono sostituite con le seguenti: «per figure professionali».
42. 03. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere)

  1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b)e c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'1° giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.
42. 04. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

   «Per la gestione dell'emergenza da COVID-19, ciascuna Regione e provincia autonoma è autorizzata a potenziare il sistema sanitario attraverso interventi d'urgenza, con l'obbligo di sottoporre, al termine della realizzazione degli stessi, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme impiegate. Gli interventi devono essere stati oggetto di richiesta di autorizzazione presentata al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 da parte dei soggetti attuatori delle regioni e province autonome in data antecedente al 6 aprile 2020. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, valutati i rendiconti ricevuti e il possesso dei requisiti descritti, provvede al rimborso delle spese sostenute e ritenute congrue, nei limiti degli stanziamenti resisi disponibili anche con successivi provvedimenti».
42. 05. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

   Art. 42-bis.

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della stessa norma.
  2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziate rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.
  3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.
42. 06. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

   Art. 42-bis.
   (Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia Penitenziaria)

  1. Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.
42. 07. Cirielli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
42. 08. Cirielli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

   Art. 42-bis.

  1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del datore di lavoro, i casi accertati di corona virus in occasione di lavoro sono equiparati all'infortunio sul lavoro ai soli fini del trattamento economico in favore del lavoratore».
42. 015. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

   Art. 42-bis.
   (Misure a favore dei comuni delle isole minori)

  1. Per l'anno 2020, in relazione ai Comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160 resta interamente nella disponibilità del Comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'imposta incassata in tali Comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. SOSE s.p.a. entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.
  3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il 30% a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70% a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.
  4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il «Fondo per il rilancio economico delle isole minori», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.
  5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
  6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai Comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3.
42. 016. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

   Art. 42-bis.

  1. L'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente:

   «1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».
42. 017. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri sul territorio nazionale)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i Presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più Commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico di ogni Commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
  3. Entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
42. 020. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle Regioni del Mezzogiorno)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i Presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più Commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico di ogni Commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
  3. Entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
42. 021. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Il limite di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 281 del 1970 è innalzato, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a innalzato dal 20 al 30 per cento.
  2. L'aumento percentuale di cui al comma 1 è vincolato all'emissione di obbligazioni finalizzate a sostenere investimenti infrastrutturali e interventi a favore degli enti locali territoriali per favorire la ripresa economica del Paese.
42. 022. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Contributo straordinario ai comuni dichiarati «zona rossa» dalle regioni nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19, ai comuni ubicati all'interno della «zona rossa», istituita mediante ordinanze dei Presidenti delle Regioni, è concesso un contributo straordinario, per il 2020, pari a 5 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni del contributo di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42. 024. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1000 al mese.
42. 026. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Procedura di gara ed aggiudicazione dei lavori)

  1. Le Amministrazioni, inserite nel decreto di finanziamento del progetto «Mille cantieri per la ripresa» provvedono direttamente alle procedure di gara sulla base del bando tipo che sarà stato predisposto dall'assessorato, regionale competente sulla base dei bandi-tipo Anac, in conformità ai principi posti dai trattati e dalla normativa comunitaria in tema di evidenza pubblica, nonché dal decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti deroghe in funzione della assoluta necessità di consentire la ripresa dell'economia per l'attuale eccezionale ciclo finanziario.
  2. L'appalto avrà come base di gara il solo studio di fattibilità accompagnato dall'elenco dei prezzi, dalla stima dei lavori e dalla bozza di contratto. L'impresa che intende partecipare dovrà inviare, nelle forme previste dal bando, soltanto una domanda contenente l'autocertificazione dei requisiti, senza la necessità di allegare alcuna polizza fideiussoria.
  3. Costituisce requisito per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, la dichiarazione, sotto la propria responsabilità civile, penale e amministrativa, che l'impresa possiede la capacità tecnica per l'importo dei lavori a cui concorre ed ha sede nella Regione che ha realizzato il progetto «Mille cantieri per la ripresa» da almeno un anno.
  4. L'Amministrazione procederà alla gara attribuendo i lavori mediante sorteggio tra le imprese partecipanti.
  5. L'impresa aggiudicataria provvederà a presentare all'Amministrazione tutta la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti entro e non oltre quindici giorni dall'aggiudicazione a pena di decadenza.
  6. Ove non venga tempestivamente dimostrato il possesso dei requisiti verrà adottato un provvedimento di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione con contestuale esclusione dalla gara; indi l'Amministrazione procederà, a spese della impresa ex aggiudicataria esclusa, ad un nuovo sorteggio tra tutti gli altri partecipanti. In questo caso, come anche nell'ipotesi in cui venga effettivamente accertata l'assenza dei requisiti richiesti in capo all'impresa aggiudicataria, si procederà ad apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria ed all'Anac per i conseguenti provvedimenti di competenza. Analoghe segnalazioni saranno operate a carico di ogni altro soggetto partecipante alla gara, non aggiudicatario, ove dovesse comunque risultare, l'assenza del possesso dei requisiti di partecipazione, previamente autocertificati.
  7. Verificati i requisiti il RUP procede alla sottoscrizione del contratto con la impresa che nei successivi trenta giorni dalla sottoscrizione dovrà presentare il progetto esecutivo redatto, a propria cura e spesa, da tecnici abilitati scelti dalla stessa Impresa e condivisi dal RUP il quale dovrà accertarne i requisiti di legge. Il costo per la redazione del progetto viene considerato tra gli oneri a carico della impresa.
  8. I lavori del progetto esecutivo saranno contabilizzati a misura sulla base dei prezzi unitari dell'elenco prezzi di gara a cui verrà applicato un ribasso forfettario e generalizzato del 12 per cento destinato ad eventuali imprevisti durante il corso dei lavori. Il costo complessivo del progetto esecutivo non potrà superare l'importo ammesso a finanziamento.
  9. Il progetto esecutivo viene approvato e validato dal RUP e dalla Direzione dei lavori che provvederà all'immediato avvio dei lavori contabilizzando i lavori a misura.
42. 030. Bartolozzi, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

   Art. 42-bis.

  1. Le regioni, al fine precipuo di contribuire all'avvio della ripresa economica conseguente alle azioni generali di fermo produttivo imposte dalle norme necessarie alla diffusione del virus COVID-19, possono realizzare un programma straordinario ed urgente di interventi nel settore dei lavori pubblici denominato «Mille cantieri per la ripresa».
  2. Il programma «Mille cantieri per la ripresa», consiste nella indizione di mille gare pubbliche per l'esecuzione di lavori nell'ambito territoriale della specifica regione che attiva il programma, con la partecipazione di imprese aventi sede da almeno un anno nel medesimo territorio regionale ove il programma deve essere realizzato.
  3. In via del tutto eccezionale e in parziale deroga alle vigenti norme sull'affidamento degli appalti pubblici, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio tra tutti coloro i quali abbiano presentato domanda solo di una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara ed alla esecuzione del contratto.
  4. Sul prezzo a base d'asta, verrà operato un ribasso fisso generalizzato del 12 per cento a carattere forfettario al fine di coprire gli imprevisti insorti nel corso dell'esecuzione dei lavori. In ogni caso, il costo per l'Amministrazione non può superare l'importo del finanziamento.
  5. L'impresa aggiudicataria non è ammessa a partecipare ai sorteggi successivi alla aggiudicazione fin tanto che non sia completata la rotazione tra tutti i richiedenti, dopo di che si riprende con un sorteggio nel quale sono inseriti tutti gli originari partecipanti fino ad esaurimento delle risorse e delle gare.
  6. Le regioni che intendono avviare il programma di interventi «Mille cantieri per la ripresa» determinano le risorse con cui finanziarlo e provvedono all'avviso pubblico. Entro 15 giorni dall'avviso, le amministrazioni comunali, i consorzi dei comuni e le aree metropolitane presentano all'Assessorato Regionale competente le proposte per la realizzazione di interventi ritenuti coerenti con le norme previste nel successivo comma del presente articolo.
  7. Le proposte ammissibili al finanziamento riguarderanno interventi di manutenzione ed adeguamento funzionale di beni già di proprietà delle Amministrazioni distinti per le seguenti azioni:

   a) azioni di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici;

   b) azioni di ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altra attività finalizzata a rendere maggiormente fruibili e funzionali i beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio pubblico;

   c) azioni per la riqualificazione del territorio urbano e delle aree degradate, anche a fini di sicurezza sociale con particolare privilegio per le attività che contemplino interventi improntati a soluzioni eco-compatibili e di risparmio energetico;

   d) azioni finalizzate alla tutela, conservazione e gestione del patrimonio culturale, anche attraverso soluzioni di partenariato pubblico-privato.

   Ciascuna richiesta di finanziamento avrà un importo complessivo compreso tra 500 migliaia e 1.000 migliaia di euro.

  8. I comuni al di sotto di 5.000 abitanti possono presentare una sola proposta, i comuni con più di 5.000 abitanti tre proposte, i comuni capoluogo di provincia quattro proposte, ed infine le aree Metropolitane ed i consorzi dei comuni potranno presentare non più di 6 proposte accompagnate dallo studio di fattibilità.
  9. Non saranno prese in considerazione proposte che necessitino di acquisizione di aree mediante procedure espropriative o non conformi con il vigente strumento urbanistico.
  10. L'Assessorato competente, nei successivi quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle proposte, redige il piano per il finanziamento dei progetti presentati dalle Amministrazioni con riferimento alle risorse disponibili, garantendo la par condicio tra tutte le Amministrazioni sulla base della ripartizione delle risorse deliberata dalla Giunta del Governo regionale.
42. 031. Bartolozzi, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo periodo le parole: «Dal 2018 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018» e le parole: «per ciascun anno» sono soppresse;

   dopo le parole: «rispetto all'anno precedente» sono aggiunte le seguenti: «Dal 2021 al 2025 l'incremento per ciascun anno rispetto all'anno precedente è del 2 per cento».

  2. Il comma 884 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 è abrogato.
  3. Al comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 le parole: «i commi da 779 a 781» sono sostituite dalle parole: «il comma 779».
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1 le parole: «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite con le seguenti: «potranno essere ripianate in dieci esercizi, fermo restando disposto dal periodo successivo» e dopo le parole: «dieci esercizi» sono inserite le seguenti: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia di COVID-19 le quote di copertura di disavanzo applicate nell'esercizio 2020 sono rinviate all'anno successivo a quello di conclusione di ciascun riparto»;

   al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2020» e la parola: «2020» è sostituita: «2021».
42. 032. Bartolozzi, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

   Art. 42-bis.

  1. Gli enti controllati e/o vigilati dalle regioni e delle province autonome, che ricevono contributi dai predetti enti, possono per le ragioni di necessità ed urgenza legate all'emergenza epidemiologica COVID-19, essere autorizzati alla spesa con la presentazione ed approvazione del solo bilancio di previsione 2020.
  2. Nella gestione i soggetti di cui comma 1 mantengono le regole contabili dell'armonizzazione contabile e principalmente il criterio della competenza finanziaria potenziata.
42. 033. Bartolozzi, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

   Art. 42-bis.
   (Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)

  1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della famiglia e delle pari opportunità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

   a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera e), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

   c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

   d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 13.000 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

   a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;

   b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

   c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione; che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
42. 037. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

   Art. 42-bis.
   (Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)

  1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.350 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

   b) quanto a 1.350 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
42. 038. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

   Art. 42-bis.
   (Incremento del Fondo per la non autosufficienza)

  1. Al fine di prevenire il rischio di isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 250 milioni di euro per l'annualità in corso, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro caregiver familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai caregiver familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa stanziata dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
42. 039. Locatelli, Lazzarini, Binelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo per il sostegno delle persone anziane e con disabilità)

  1. Le regioni promuovono una ricognizione sistematica delle condizioni e dei bisogni delle persone anziane o con disabilità e avviano eventuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, attivando i servizi sanitari e sociali anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Per le finalità di cui al presente comma è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto al tempestivo riparto fra le regioni delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo applicando i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo; pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
42. 040. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di congedo retribuito perì genitori con figli con disabilità)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
42. 041. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure di sostegno in favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità)

   All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di ulteriori complessive venti giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020»;

   b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   «3-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, si applica anche nei riguardi dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e del lavoratori autonomi iscritti all'INPS che assistono e si prendono cura stabilmente di uno dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che non vi siano altri parenti che già si avvalgono per il medesimo assistito di analoghe agevolazioni ovvero dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 104.
   3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
42. 042. Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. A decorrere dal mese di marzo 2020 e per ciascuna mensilità, fino alla riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori con figli di età inferiore ai 14 anni la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus dell'importo di 800 euro mensili da utilizzare per l'acquisto di servizi di baby-sitting, per il pagamento dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socio educativi territoriali, dei centri estivi, degli oratori e degli altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa. Il bonus di cui al presente comma è alternativo alla fruizione del beneficio previsto dai commi 1, 3 e 5 e viene erogato mediante il libretto di famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»;

   b) al comma 11, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro», con le seguenti: «3.400 milioni di euro»;

   c) al comma 12, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126», con le seguenti: «si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126, quanto a 800 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quanto a 1.338,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

  2. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età,» sono soppresse e le parole: «limite massimo complessivo di 1000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «limite di 1.200 euro mensili».
42. 043. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Bonus per il sostegno alla genitorialità)

  1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono incrementate di 200 euro per ogni figlio minorenne a carico. Gli enti erogatori provvedono, a domanda, alla corresponsione del bonus di cui al presente articolo unitamente alle indennità medesime ovvero in via separata laddove queste ultime siano state già percepite dai relativi beneficiari.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 800 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 1.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni; sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
42. 044. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di congedi retribuiti)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dal mese di marzo 2020 e per ciascuna mensilità, fino alla riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a venticinque giorni mensili, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari all'80 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1.365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai finì della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto»;

   c) al comma 4, sostituire le parole: «totale complessivo di quindici giorni», con le seguenti: «totale di venticinque giorni mensili»;

   d) al comma 6, le parole: «, di età compresa tra i 12 e i 16 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di anni 16»;

   f) al comma 11, sostituire le parole «nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro» con le seguenti: «3.500 milioni di euro»;

   g) al comma 12, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126», con le seguenti: «si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 1.438,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
42. 045. Locatelli, Vanessa Cattoi, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

  1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori, dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socioeducativi territoriali e degli altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano i seguenti aspetti:

   a) i percorsi di formazione per gli operatori dei centri e servizi di cui al comma 1;

   b) i requisiti che gli spazi adibiti allo svolgimento delle attività devono possedere;

   c) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;

   d) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;

   e) la dimensione massima dei gruppi;

   f) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

  3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida, la qualità dei servizi erogati dai centri e servizi di cui al comma 1 e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle relative rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito· fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva ridistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1. Gli enti locali promuovono la stipula di convenzioni con gli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1 al fine di mettere a disposizione degli stessi spazi pubblici idonei allo svolgimento in sicurezza delle attività educative e ricreative.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
42. 047. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

  1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori, dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socioeducativi territoriali e degli altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano i seguenti aspetti:

   g) i percorsi di formazione per gli operatori dei centri e servizi di cui al comma 1;

   h) i requisiti che gli spazi adibiti allo svolgimento delle attività devono possedere;

   i) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;

   j) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;

   k) la dimensione massima dei gruppi;

   l) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

  3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida, la qualità dei servizi erogati dai centri e servizi di cui al comma 1 e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle relative rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva ridistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1. Gli enti locali promuovono la stipula di convenzioni con gli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1 al fine di mettere a disposizione degli stessi spazi pubblici idonei allo svolgimento in sicurezza delle attività educative e ricreative.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a so milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
42. 046. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

   Art. 42-bis.
   (Indennità a tutti i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. A tutti liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, seppur iscritti a casse previdenziali private, a tutti i lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in tutti gli istituti previdenziali, nonché ai lavoratori autonomi titolari di partite IV attive alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 338, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 1.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità per tutte le categorie sopra indicate è erogata, in via straordinaria, dall'INPS, previa domanda che sarà possibile inviare a mezzo pec anche tramite intermediari. L'INPS provvederà al monitoraggio e comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Gli altri istituti previdenziali nonché le casse professionali invieranno, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco di tutti gli iscritti alle proprie gestioni all'INPS che procederà, previa istanza, al versamento delle somme, nella modalità di cui al successivo comma 5.
  4. L'eventuale irregolarità del pagamento di contributi previdenziali o di tributi dei titolari di partite IVA non costituisce ragione di diniego del contributo una tantum, tenuto conto della eccezionalità, straordinarietà e scopo della misura in questione.
  5. Ai fini del versamento delle somme, l'INPS mette a disposizione un indirizzo PEC a cui presentare la domanda per ottenere il contributo economico di cui al presente articolo. Di tale indirizzo PEC, l'INPS darà diffusione tramite i mezzi di comunicazioni televisivi, radio e carta stampata, nonché sui social e sul proprio sito internet. Presentata la domanda da parte del richiedente, in proprio o a mezzo di intermediario, l'INPS verificherà l'iscrizione ad una gestione previdenziale e procederà all'accreditamento dell'importo nelle modalità richieste dall'interessato con la presentazione dell'istanza.
  6. Ove l'esigenza sanitaria dovesse protrarsi oltre il mese di marzo 2020, il contributo dovrà continuare ad essere erogato fino alla dichiarazione di revoca dell'emergenza, senza l'ulteriore necessità da parte degli interessati di presentare l'istanza.
  7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede tramiti i fondi strutturali europei che dovevano essere restituiti all'Unione europea, che ha espressamente dichiarato che verranno lasciati all'Italia
42. 048. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

ART. 43.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2020.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
43. 2. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

   Art. 43-bis.
   (Delega al Governo per l'emissione di titoli di stato denominati «Orgoglio italiano»)

  1. Il Governo delegato ad adottare un decreto legislativo volto ad autorizzare l'emissione di titoli di stato dedicati al rilancio dell'Italia, denominati «Orgoglio italiano», riservati a persone fisiche italiane, e/o a imprese ed enti riconducibili a soci italiani, da rimborsarsi mediante compensazione a partire dal terzo anno con i debiti d'imposta scaturenti dalla propria dichiarazione modello UNICO con tasso di interesse del 3 per cento esenti da imposta.
  2. L'attuazione della presente delega deve avvenire entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto.
43. 02. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Meloni, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

   Art. 43-bis.
   (Misure per il rilancio delle aziende)

  1. I commi da 634 a 676 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono abrogati.
43. 03. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Mollicone.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

   Art. 43-bis.
   (Misure per il rilancio del settore trasporto persone privato)

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare, entro due mesi, uno o più decreti contenenti norme per il rilancio del settore trasporto di persone privato con i seguenti criteri direttivi:

   a) standard minimi di sicurezza per i passeggeri, differenziati in base al rapporto percentuale tra la capienza effettiva del mezzo e capienza effettivamente autorizzata;

   b) tariffa minima chilometrica garantita parametrata a titolo di compensazione per l'eventuale riduzione della capienza massima consentita per ciascuna tipologia di mezzo di trasporto;

   c) procedure di controllo e sanzioni per le attività degli operatori comunitari ed extracomunitari che operano sul territorio nazionale in regime di libera concorrenza.
43. 04. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

   Art. 43-bis.

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota, determinata, pari al costo delle spese incomprimibili dei servizi sospesi, compresi i costi di mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Il totale delle due quote corrisponderà e non potrà in alcun caso superare la somma complessiva iscritta a bilancio per l'erogazione del servizio standard».
43. 05. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

   Art. 43-bis.

  1. All'articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni nella legge 24 Aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   «2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
   2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge del 14 novembre 2016, n. 220.
   2-quater, Il titolo di “capitale italiana della cultura” conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.
   2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.
   2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.
   2-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento dei COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35».
43. 06. Cavandoli, Piastra, Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

   Art. 43-bis.

  1. All'articolo 89, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: «Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: “I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 120 milioni di euro per la parte corrente e 80 milioni di euro per gli interventi in conto capitale”».

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

   b) quanto a 80 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già' assegnate con la delibera CIPE n. 31 del 2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

   c) quanto a 20 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163».
43. 07. Fogliani, Basini, Belotti, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli, Covolo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

   Art. 43-bis.
   (Fornitura gratuita dei libri di testo)

  1. Dopo l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere il seguente:

   «Art. 27-bis.
   1. In considerazione della decretata chiusura anticipata dell'anno scolastico 2019/2020, i Comuni provvedono a garantire la gratuità totale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono la scuola dell'obbligo.
   2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
43. 08. Belotti, Colmellere, Latini, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli, Ribolla, Andreuzza, Dara, Piastra.