CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 marzo 2019
XVIII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 1637-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 1169)
A.C. 1637-A
EMENDAMENTI
S. 1018 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (Approvato dal Senato).
Relatrici: MURELLI (per la XI Commissione) e NESCI (per la XII Commissione), per la maggioranza; SERRACCHIANI (per la XI Commissione) e CARNEVALI (per la XII Commissione), di minoranza.

N. 1.

Seduta del 19 marzo 2019

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 13.
1. 11. Toccafondi, Lorenzin, Soverini.

  Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «reddito di cittadinanza» sono sostituite ovunque ricorrano dalle seguenti: «reddito di dignità»;

   b) le parole: «pensione di cittadinanza» sono sostituite dalle le seguenti: «pensione di dignità».

  2. Ai fini di cui al presente Capo, le risorse del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità sono trasferite annualmente al fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.
(Disciplina e funzionamento del Reddito e della Pensione di dignità)

  1. A decorrere dal 1o aprile 2019, il Reddito e la Pensione di dignità, quali misure fondamentali di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, sono riconosciuti, a domanda, ai sensi dell'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, salvo dove diversamente specificato dalla presente legge.
  2. Per il solo Reddito di dignità i requisiti di età anagrafici per il riconoscimento del beneficio si intendono compresi tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti.
  3. Il Reddito di dignità è riconosciuto ai nuclei familiari in presenza di componenti con i requisiti anagrafici di cui al comma 2 e contemporaneamente dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 5 del decreto direttoriale 16 settembre 2008 moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,5.
  5. Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.
  6. Ai fini del Reddito di dignità, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di dignità, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

   a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

   b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

  7. Il requisito reddituale di cui al comma 3 è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3.
(Beneficio economico)

  1. L'importo unitario per nucleo familiare del Reddito e della Pensione di dignità, da intendersi ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, su base annua è pari a 4.872 euro.
  2. L'importo annuale di cui al comma 1 è moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 5.

Art. 4.
(Reddito di dignità da lavoro)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità da lavoro quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.
  3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o dicembre 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.
  4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente:

   ovunque ricorrano sostituire la parola: Rdc e le parole: reddito di cittadinanza con le seguenti: reddito di dignità e le parole: pensione di cittadinanza con le seguenti: pensione di dignità;

   all'articolo 12:

    al comma 1, sostituire le parole: 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, con le seguenti: 1, 2 e 3;

    al comma 5 sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

    al comma 8 sopprimere la lettera a);

    al comma 9 sopprimere le parole: di cui all'articolo 8;

    al comma 10 sopprimere le parole: di cui all'articolo 8;

   all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità da lavoro, di cui all'articolo 4, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.;

   sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di Reddito e Pensione di dignità;

   sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti in materia di reddito di dignità e pensioni;.
1. 25. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Mugnai, Novelli, Musella, Rotondi, Scoma, Rosso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione)

  1. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;

   b) all'articolo 4:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il beneficio economico del ReI è pari su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.».

    2) al comma 5, primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;

   c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento»;

   d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente;»;

    2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9»;

    3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.».

   e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)»;

    2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1»;

   f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

   «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Conseguentemente:

   a) sopprimere gli articoli da 2 a 11;

   b) sostituire gli articoli 12 e 13 con il seguente:

  Art. 12. – (Disposizioni finanziarie per il potenziamento del sistema di politiche attive per il lavoro. Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro) – 1. Ai fini dell'estensione e del potenziamento del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 1, nonché del finanziamento del sistema di politiche attive del lavoro di cui ai commi 2 e seguenti, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro», con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Nell'ambito del predetto Fondo, un importo fino a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 al fine del loro potenziamento.
  3. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, da finanziare a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, è adottato, con cadenza biennale, il «Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro». All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
  5. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi S.p.A. è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  6. Anche al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo di cui al comma 2.
  7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
  8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 255 e 258 sono abrogati.
1. 1. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal mese di aprile 2019 con le seguenti: in via sperimentale per il triennio 2019-2021.
1. 19. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: e nel mondo del lavoro;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  «2. Il Rdc spetta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 60 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai nuclei familiari composti da uno o più componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso sono definiti negli articoli seguenti.»;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve essere cumulativamente aggiungere le seguenti: in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia e sopprimere i numeri 1) e 2);

    al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 7.560 e sopprimere il secondo periodo;

    al comma 4, sostituire le parole da: di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età con le seguenti: minorenne ovvero con disabilità e le parole: di 2,1 con le seguenti: di 2,5.

   all'articolo 3:

    1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 7.560, alla lettera b), sostituire le parole: euro 3.360 con le seguenti: euro 1.800;

    2) sopprimere il comma 2;

    3) al comma 5, sostituire le parole: della richiesta con le seguenti: del compimento del sessantesimo anno di età;

    4) sopprimere i commi da 6 a 10 e da 12 a 15;

   sopprimere gli articoli 4 e 6;

   all'articolo 5, sopprimere il comma 4;

   all'articolo 7:

    1) sopprimere i commi da 5 a 13;

    2) al comma 14, sopprimere le parole: Ispettorato nazionale del lavoro (INL);

   dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. 1.

  1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il «Reddito di infanzia», quale misura per il sostegno economico alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il reddito di infanzia»; con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono i nuclei familiari composti almeno da uno o più componenti di età inferiore ai 6 anni, in possesso cumulativamente dei requisiti di cui all'articolo 2. Il beneficio economico consiste in una componente, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni, ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4).
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1.;

   sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

«Art. 8.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Al datore di lavoro che proceda a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino ad un importo massimo di ventimila euro per ciascun nuovo assunto.
  2. Nel caso di licenziamento del lavoratore per cui gode dei benefici di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  4. A coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa è riconosciuto, per il triennio 2019-2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento della spesa per investimenti in beni strumentali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico fino ad un importo massimo complessivo di ventimila euro.
  5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nel limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.»;

   all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole da: sulla base delle fino a: ANPAL con le seguenti: anche sulla base delle informazioni fornite dall'INPS;

   all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sopprimere le parole: del Rdc e della Pensione di cittadinanza;

    2) sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:

   «3. A decorrere dall'anno 2019, l'INPS e le regioni sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, rispettivamente fino a complessive 1.000 e 2.000 unità di personale al fine di consentire l'organizzazione dell'avvio del Rdc e l'espletamento di tutte le attività connesse alla sua realizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui. Gli avvisi per la selezione dovranno recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.»;

    3) al comma 9, sopprimere il secondo periodo;

    4) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: del Rdc, della Pensione di cittadinanza con le seguenti: di cui agli articoli 1, 2 e 3;

   dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Ulteriori misure urgenti a sostegno della famiglia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato “Fondo per l'introduzione del quoziente familiare”, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.
  2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato “Fondo per la gratuità degli asili nido”, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi.
  3. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Gli aiuti di cui al primo periodo sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Per le finalità previste dal presente comma, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  4. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto.».

   all'articolo 13, sopprimere il comma 1 e sostituire la rubrica con la seguente: (Clausola di salvaguardia).

   sostituire la rubrica del Capo 1, con la seguente: (Disposizioni urgenti in materia di reddito e lavoro di cittadinanza e misure e sostegno della famiglia).
1. 24. Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Bucalo, Butti, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro con le seguenti: diretta a favorire il diritto alla salute, all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei minori in povertà assoluta e dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
1. 13. Rostan, Epifani, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel mondo del lavoro aggiungere le seguenti: , nonché mediante un sistema integrato di interventi e servizi negli ambiti sociosanitario, delle politiche attive del lavoro, formazione e diritto allo studio e alla casa.
1. 7. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove il coinvolgimento degli attori socio-economici espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, sulla responsabilità sociale e civile delle imprese, sulle collaborazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.
1. 8. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
1. 5. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti, De Luca, Serracchiani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con le seguenti: superiore a 65 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti: ovvero altresì per i nuclei familiari di cui sopra composti altresì da una o più persone con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
1. 20. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficiente come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente:

   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
1. 15. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: del componente del nucleo più giovane, con le seguenti: di un componente del nucleo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6394 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   all'articolo 27, al comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;

   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».
1. 14. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
1. 10. Gribaudo.

  Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole da: adeguata fino a: n. 122.
1. 401. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Noja, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, quarto periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.
1. 402. Ubaldo Pagano, Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: di età inferiore al predetto requisito anagrafico con le seguenti: a prescindere dall'età anagrafica della persona disabile.
1. 405. Noja, Carnevali, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. La misura di cui al comma 2 è concessa entro il limite massimo di spesa di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 65 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
  2-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede, entro il limite massimo di spesa di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 21. Pentangelo, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge.
1. 22. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Obiettivi e azioni)

  1. In coerenza con i princìpi di cui all'articolo 1, il Reddito di Cittadinanza promuove i seguenti obiettivi:

   a) favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di intervento e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi contesti familiari, promuovendo, in un quadro di politiche integrate, l'inserimento al lavoro nonché sostenendo l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;

   b) promuovere l'attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno della rete integrata di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui alla lettera a);

   c) sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accogliente e capaci di interagire con l'economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.

  2. Per concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove un sistema integrato di interventi quali:

   a) istituzione del Reddito di Cittadinanza per il sostegno economico e l'inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, la cui situazione economica non consenta di disporre dei mezzi sufficienti a una vita dignitosa;

   b) erogazione tramite gli ambiti sociali di zona di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e attivazione di interventi volti a favorirne l'accessibilità, al fine di contrastare la marginalità sociale, rispondere ai fabbisogni, anche di cura, della popolazione più fragile e promuovere la qualità della vita del nucleo familiare;

   c) attivazione di politiche attive per il lavoro e politiche formative rivolte a favorire l'inserimento socio-lavorativo e la crescita personale e professionale, nonché ad accrescere l'occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro e di accompagnamento all'auto-impresa, in favore di soggetti svantaggiati in condizioni di rischio di disagio sociale ed economico;

   d) attivazione di percorsi di tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali;

   e) attivazione di misure di micro-credito sociale e altri strumenti di micro-finanza connessi, a titolo esemplificativo, all'autocostruzione o edilizia sociale, all'auto-impresa, al superamento di condizioni di particolare e transitoria difficoltà;

   f) attivazione di misure di sostegno per l'accesso alla casa e per la riqualificazione dei contesti abitativi;

   g) promozione di percorsi sperimentali per la attivazione di una piattaforma nazionale per la condivisione e la valorizzazione delle risorse individuali al servizio delle comunità locali, in ottica di mutuo aiuto per favorire comunità accoglienti, strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, condivisione di risorse individuali per interessi collettivi, percorsi di cittadinanza attiva.

  2. I comuni associati e i servizi regionali e territoriali competenti in materia di politiche attive del lavoro operano attivando tutti gli strumenti di inclusione sociale e di inserimento socio-lavorativo e di politica attiva del lavoro previste dalle normative statali e regionali e sostenute dalla programmazione UE del Fondo sociale europeo e dalla programmazione sociale delle regioni.
1. 01. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente

  Conseguentemente

   al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 2) con i seguenti:

    2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;

    2-bis) persone senza fissa dimora.

   all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numeri 2) e 2-bis), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
2. 29. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente

  Conseguentemente

   al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 2) con i seguenti:

    2) residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. Il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza italiana.

    2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e si considerano residenti nel Comune ove eleggono il proprio domicilio
2. 351. Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e si considerano residenti nel comune ove eleggono il proprio domicilio.
2. 32. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: deve essere cumulativamente aggiungere le seguenti: in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2);

   all'articolo 5, sopprimere il comma 4.
2. 130. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo con le seguenti: di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  Conseguentemente:

   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6194 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   all'articolo 27, comma 2:

    sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a),

    aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
2. 64. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: soggiornanti di lungo periodo aggiungere le seguenti: ovvero cittadino di paese terzo in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria.
2. 6. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) da almeno due anni in modo continuativo, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
2. 7. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due con le seguenti: da almeno 2 anni.
2. 370. Boldrini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 10 anni, di cui gli ultimi due con le seguenti: cinque anni.

  Conseguentemente,

   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b).»;

   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
2. 65. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: 10 con la seguente: 20.
2. 94. Bignami.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: 10 con la seguente: 5.
2. 44. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: di cui gli ultimi due fino alla fine del numero.
2. 129. Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: in modo continuativo aggiungere le seguenti; nonché coloro che acquisiscono una residenza virtuale a partire dal terzo mese successivo all'avvenuta iscrizione.

  Conseguentemente:

   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.044 milioni di euro nel 2019, di 7.281 milioni di euro nel 2020, di 7.505 milioni di euro nel 2021 e di 7.360 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

   all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
2. 66. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ; per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è richiesta la residenza in Italia, in modo continuativo, per soli due anni considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1.1. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 2), pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
2. 3. Cecconi, Borghese, Tasso.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ; il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia;.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
2. 30. Schirò, Ungaro, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ai fini di cui al presente comma, in caso di perdita della residenza è sufficiente l'elezione di domicilio nel comune in cui la persona si trova.
2. 31. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: al fine di garantire ai soggetti senza fissa dimora il beneficio di cui all'articolo 1, nei comuni in cui non è stato attivato un registro di residenza fittizia ovvero nei casi in cui i soggetti interessati, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali, non siano stati in grado di iscriversi per cause non dipendenti dalla loro volontà, il requisito di cui alla presente lettera non si applica.

  Conseguentemente:

   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;

   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
2. 67. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) i cittadini italiani iscritti nel registro AIRE, se ristabiliscono la residenza anagrafica sul territorio nazionale, possono accedere, dopo sei mesi di residenza continuativa, al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza, se in possesso dei requisiti richiesti.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.144 milioni di euro nel 2019, di 7.531 milioni di euro nel 2020, di 7.755 milioni di euro nel 2021 e di 7.610 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   b) all'articolo 28:

    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.547 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.110,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.908 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.069 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis) nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
2. 124. Fitzgerald Nissoli, Fatuzzo.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) Per i cittadini extracomunitari, aver fatto richiesta di cittadinanza italiana;.
2. 98. Bignami.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

    2-bis) Non avere riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi.
2. 74. Rizzetto, Prisco, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti: ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

  Conseguentemente:

   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;

   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019..
2. 68. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti: ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. 73. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti: , nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   b) all'articolo 28:

    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis. Quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
2. 154. Polverini, Gelmini, Fatuzzo, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti: nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un disabile a carico il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 non deve essere superiore a 12.000 euro.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1.1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2019 di 25 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

   all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementato di 91,8 milioni per l'anno 2020 e di 331 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. 28. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: all'articolo 7 fino a: nel 2013.
2. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 18.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 600 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 403. Dall'Osso, Versace, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 402. Polverini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 600 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 404. Bignami, Dall'Osso, Versace, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento.
2. 106. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000, incrementato di euro 5.000 per ogni figlio a partire dal terzo;.
*2. 77. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Elisa Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000, incrementato di euro 5.000 per ogni figlio a partire dal terzo;.
*2. 131. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: casa di abitazione, aggiungere le seguenti: e dagli immobili ereditati.
2. 132. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   b) all'articolo 28:

    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 76. Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma, Rosso.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: mobiliare, aggiungere le seguenti: risultante dalla giacenza media annua certificata.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: fino ad un massimo di euro 10.000.
*2. 78. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: mobiliare, aggiungere le seguenti: risultante dalla giacenza media annua certificata.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: fino ad un massimo di euro 10.000.
*2. 133. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b) numero 3) dopo le parole: un valore del patrimonio mobiliare aggiungere le seguenti: in Italia e all'estero.
2. 100. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: 5000 per ogni componente in condizione di disabilità fino alla fine della lettera, con le seguenti: 5000 per ogni componente in condizione di disabilità media e di euro 10.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, presente nel nucleo;.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
2. 69. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: 5000 per ogni componente in condizione di disabilità fino alla fine della lettera, con le seguenti: disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 134. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro 7500 per ogni componente con disabilità media ed euro 10.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 45. Gribaudo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente:

   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;

   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere in fine le seguenti parole: le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;

   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
2. 53. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguiti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della natura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 83. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pentangelo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 33. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), al numero 3) sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a: autosufficienza con le seguenti: euro 10.000 per ogni componente con disabilità media e euro 30.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   b) all'articolo 28:

    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 155. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma, Rosso.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite; con le seguenti euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 450. Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a: autosufficienza con le seguenti: euro 10.000 per ogni componente con disabilità media e euro 8.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.
2. 152. Fatuzzo, Gelmini, Zangrillo, Cortelazzo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 10.000

  Conseguentemente:

   alla medesima lettera, medesimo numero, sostituire la parola: 7500 con la seguente: 30.000 e: 7.500, rispettivamente con le cifre: 10.000 e: 30.000.;

   all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 700 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 411. Zangrillo, Versace, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma, Rosso.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 8000.

  Conseguentemente:

   alla medesima lettera, medesimo numero, sostituire la parola: 7500 con la seguente: 10.000;

   all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 410. Versace, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: come definite aggiungere le seguenti: dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 456. Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: soglia di euro 6.000 annui con le seguenti: soglia di euro 4.800 annui.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo;

   b) all'articolo 3, comma 1:

    1) alla lettera a), sostituire le parole: fino alla soglia di euro 6.000 annui, con le seguenti: fino alla soglia di euro 4.800 annui;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: fino ad un massimo di euro 3.360 annui con le seguenti: fino ad un massimo di euro 4.560 annui;

   c) all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), e comma 4 e dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 34. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Del Barba, De Menech, Buratti, De Luca.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), secondo periodo, dopo le parole: euro 7.560 aggiungere le seguenti: nel caso faccia parte del nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a prescindere dall'età. Il medesimo incremento della soglia si applica.
2. 35. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Luca, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a euro 12.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, ed ulteriormente incrementata ad euro 16.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza e con riferimento al solo reddito personale dell'interessato;.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   b) all'articolo 28:

    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 156. Musella, Gelmini, Rotondi, Cannatelli, Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: 1.600 cc aggiungere le seguenti: elevato a 2.000 cc per le famiglie in cui sono presenti almeno 4 figli.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma saranno computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.
2. 135. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: 1.600 cc, aggiungere le seguenti: elevato a 2.000 cc per le famiglie in cui sono presenti almeno 4 figli.
2. 79. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c.1) con riferimento ad altre tipologie di adempimenti:

    1) risultare iscritto regolarmente ai centri per l'impiego e aver sottoscritto la Dichiarazione di Immediata disponibilità da almeno un anno.
2. 95. Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c.1) con riferimento alla situazione contributiva:

    1) per i cittadini extracomunitari, essere arrivati in Italia entro il quarantesimo anno di età e aver versato contributi lavorativi per almeno cinque anni.
2. 97. Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Ai fini dell'accesso all'Rdc, il requisito di cui al comma 1, lettera a), n. 2), non è richiesto per i cittadini italiani che abbiano trasferito, per esigenze di studio o di lavoro, la residenza all'estero e che rientrano o siano rientrati in Italia negli ultimi 10 anni.
2. 136. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*2. 8. Magi.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*2. 164. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Gribaudo, Guerini.

  Al comma 1-bis, premettere i seguenti periodi: Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la residenza delle persone senza dimora può essere individuata anche presso le relative strutture, pubbliche o private, che erogano servizi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e al decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018. Nelle condizioni di cui al periodo precedente, la componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è corrisposta in favore della struttura presso cui è individuata la residenza del richiedente.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, l'ente gestore delle strutture per persone senza dimora certifica il requisito di residenza trasmettendolo ai comuni di interesse ai fini della verifica di cui al presente comma.
2. 51. Bond, Gelmini, Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-bis, premettere il seguente periodo: Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la residenza delle persone senza dimora può essere individuata anche presso le relative strutture, pubbliche o private, che erogano servizi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e al decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 18 maggio 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, l'ente gestore delle strutture per persone senza dimora certifica il requisito di residenza trasmettendolo ai comuni di interesse ai fini della verifica di cui al presente comma.
2. 122. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: rifugiato politico, aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 123. Musella, Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile con le seguenti: è definito l'elenco dei Paesi nei quali è possibile.

  Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In attesa del decreto, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea possono comunque presentare la richiesta di cui all'articolo 5 e comprovare la composizione del nucleo familiare attraverso un'autocertificazione.
2. 166. Gribaudo, Guerini.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria con le seguenti: è definito l'elenco dei Paesi nei quali è possibile acquisire la documentazione necessaria.
2. 63. Rostan, Fornaro, Epifani, Fassina, Boldrini.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-quater. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1-ter, le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano.
2. 167. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 sono integrati, utilizzando risorse fino al limite di 700 milioni di euro all'anno, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà, in particolare per la presenza di minori in condizione di povertà assoluta, e che tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa prioritariamente a favore dei minori, dei soggetti senza fissa dimora, dei soggetti espulsi dal mondo del lavoro impossibilitati a rientrarvi, dei soggetti che non sono in grado di lavorare e necessitano di percorsi di inclusione attiva. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute, prioritariamente a favore dei minori.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;

   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 52. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, sostituire le parole: con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le seguenti: attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 9-bis.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 15-ter, aggiungere il seguente:

  15-quater. Ai fini del miglioramento dell'adeguatezza dei percorsi individuati per ogni beneficiario, i requisiti sulla base dei quali avviene l'indirizzamento dei beneficiari al Patto per il Lavoro o al Patto per l'Inclusione sociale, possono essere variati attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 9-bis.

   b) dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

  1. Nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per il Reddito di Cittadinanza, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano», può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

   a) i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

   b) i requisiti reddituali e patrimoniali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

   c) i requisiti riferiti al godimento di beni di terzi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

   d) i casi di accesso alla misura, di cui all'articolo 1, comma 2;

   e) i requisiti di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a), b), c) e d);

   f) i termini temporali per la definizione del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione di cui all'articolo 4;

   g) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta di cui all'articolo 5, comma 7;

   h) le modalità e gli obblighi di spesa del beneficio di cui al comma 15 dell'articolo 3.

  2. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
2. 168. Gribaudo.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di disabilità, aggiungere le seguenti: , di assistenza da parte del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.
2. 84. Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
2. 36. Pini, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, dopo la parola: disoccupato aggiungere le seguenti: per la quota parte attribuibile a tale componente, determinata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 7,.
2. 54. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 3, dopo le parole: giusta causa aggiungere le seguenti: ovvero le dimissioni volontarie della lavoratrice dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del figlio.
2. 75. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le direzioni del lavoro previste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,.
*2. 72. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le direzioni del lavoro previste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,.
*2. 37. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: o per impellenti necessità assistenziali dovute alle condizioni di non autosufficienza personali o di un familiare convivente.
2. 85. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora ritengano che le dimissioni siano state richieste per ragioni meritevoli di tutela, il nucleo o il soggetto esclusi possono accedere alla procedura di ricorso di cui all'articolo 7, comma 15.1. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15.1. Qualora siano respinte le richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui ai commi 8, lettera b), numero 5), e comma 9, dell'articolo 4 oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.
2. 55. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, al componente del nucleo familiare che ha avanzato richiesta di dimissioni volontarie per ragioni che a suo avviso sono meritevoli di tutela, è riconosciuto il diritto all'RdC previo avvio della procedura di ricorso di cui all'articolo 7, comma 15.1. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15.1. Qualora siano respinte le richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui ai commi 8, lettera b), numero 5), e comma 9, dell'articolo 4 oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.
2. 71. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti condannati, in via definitiva, per:

   a) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui al Capo I del Titolo XII del Libro II del codice penale;

   b) reati di natura sessuale di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale;

   c) reati in materia di sostanze stupefacenti ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1990;

   d) reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

   e) delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al Capo I del Titolo I del Libro II del codice penale;

   f) delitti contro la personalità interna dello Stato di cui al Capo II del Titolo I del Libro II del codice penale.
2. 101. Bignami, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Mugnai, Novelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i cittadini di origine straniera:

   a) per i quali sussistano le condizioni di preclusione all'acquisto della cittadinanza di cui all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

   b) per i quali sia stata avviata una procedura di revoca della cittadinanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. 105. Bignami.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i nuclei familiari in cui siano presenti:

   a) soggetti che dichiarino pubblicamente o per i quali venga accertato l'arruolamento in formazioni parastatali o organizzazioni con finalità terroristiche;

   b) soggetti per i quali venga accertata la partecipazione o adesione, intesa anche in termini di propaganda, a qualsiasi titolo, ad organizzazioni terroristiche e ad ogni altra attività contraria agli interessi dello Stato italiano.
2. 102. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto all'RdC coloro i quali hanno riportato una o più condanne ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione, con sentenza definitiva, per un delitto non colposo.
2. 138. Ciaburro, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto all'Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
2. 139. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi, Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto all'Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una o più condanne, anche cumulate, ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
2. 137. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Prisco, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i cittadini stranieri che abbiano riportato, nel Paese di provenienza, una condanna definitiva per un reato previsto come tale dal nostro ordinamento e che sia edittalmente punito con pena massima pari o superiore a un anno di reclusione.
2. 103. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro lo Stato previsti e puniti dal Libro II, Titolo I del codice penale.
2. 301. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti e puniti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale.
2. 302. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 316-bis c.p.
2. 303. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 316-ter c.p.
2. 304. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 317 c.p.
2. 305. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 318 c.p.
2. 306. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 319 c.p.
2. 307. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 414-bis c.p.
2. 308. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 416-bis c.p.
2. 309. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 416-ter c.p.
2. 310. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 544-bis e dall'art. 544-ter c.p.
2. 311. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p.
2. 312. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 575 c.p.
2. 313. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 578 c.p.
2. 314. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 583-bis c.p.
2. 315. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 600 c.p.
2. 316. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati previsti e puniti dagli artt. 600-bis – 600-ter – 600-quater –600-quater.1 – 600-quinquies c.p.
2. 317. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 600-octies c.p.
2. 318. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dagli artt. 601 – 601-bis – 602 c.p.
2. 319. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 603 c.p.
2. 320. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 605 c.p.
2. 321. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 609-bis c.p.
2. 322. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 609-quater c.p.
2. 323. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 609-quinquies c.p.
2. 324. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 609-octies c.p.
2. 325. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 628 c.p.
2. 326. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 630 c.p.
2. 327. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 640, II comma n. 1), c.p.
2. 328. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 640-bis c.p.
2. 329. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'art. 644 c.p.
2. 330. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i cittadini stranieri per i quali sia in corso la procedura di annullamento o revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.
2. 104. Bignami.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non hanno diritto all'RdC coloro che non siano mai risultati iscritti a un centro per l'impiego.
2. 96. Bignami.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni componente della famiglia con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di 0,2 per ogni componente della famiglia con disabilità media ai sensi del citato Allegato 3, di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;

   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 58. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente della famiglia maggiorenne o minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;

   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 59. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con successive modifiche, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;

   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 57. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo. Nonché è decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.;

   b) all'articolo 12, sopprimere il comma 3.
2. 38. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è determinato ai sensi dell'allegato 1 al presente decreto.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Allegato 1
(articolo 2, comma 4)

Totale componenti

Adulti (g14 anni)

Ragazzi (<14 anni)

Coeff.

  1

  1

  0

  1

  2

  1

  1

  1,3

  2

  2

  0

  1,5

  3

  1

  2

  1,6

  3

  2

  1

  1,8

  4

  1

  3

  1,9

  3

  3

  0

  2

  4

  2

  2

  2,1

  5

  1

  4

  2,2

  4

  3

  1

  2,3

  5

  2

  3

  2,4

  4

  4

  0

  2,5

  6

  1

  5

  2,5

  5

  3

  2

  2,6

  6

  2

  4

  2,7

  5

  4

  1

  2,8

  7

  1

  6

  2,8

  6

  3

  3

  2,9

  5

  5

  0

  3

  7

  2

  5

  3

  6

  4

  2

  3,1

  7

  3

  4

  3,2

  6

  5

  1

  3,3

  7

  4

  3

  3,4

  6

  6

  0

  3,5

  7

  5

  2

  3,6

  7

  6

  1

  3,8

  7

  7

  0

  4

2. 46. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è determinato ai sensi dell'allegato 1 al presente decreto.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Allegato 1
(articolo 2, comma 4)

Numero componenti

Parametro equivalenza

  1

  1,00

  2

  1,57

  3

  2,04

  4

  2,46

  5

  2,85

  6 o più

  0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare

2. 47. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,6 per il primo componente a carico e di 0,4 per ogni ulteriore componente.
2. 80. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 4, sostituire le parole da: ed è incrementato di 0,4 fino a: un massimo di 2,1 con le seguenti: ed è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 2,4.
2. 140. Gemmato, Rizzetto, Bucalo, Bellucci.

  Al comma 4, dopo le parole: maggiore di anni 18 aggiungere le seguenti: , di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   b) all'articolo 28:

    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

    2) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 110. Polverini, Gelmini, Cortelazzo, Fatuzzo, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: e per ogni componente affetto da disabilità, e di 0,15 per ogni componente ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali, anche se a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricoverati fino a: di altra amministrazione pubblica,.

   b) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   c) all'articolo 28:

    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

    2) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   c-bis) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 157. Fatuzzo, Gelmini, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, nei limiti di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 90. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, nei limiti di 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 89. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 88. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: nonché di 0,4 per ogni componente disabile;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire le parole: di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE con le seguenti: di 2,5 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone disabili così come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 453. Rizzo Nervo, Noja, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Carnevali, Mura, Gribaudo, Serracchiani.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: nonché di 0,4 per ogni componente disabile.
2. 454. Noja, Carnevali, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  Al comma 4, sostituire la parola: 2,2 con la seguente:3,0.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 459. Versace, Dall'Osso, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, sostituire la parola: 2,2 con la seguente:2,6.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 458. Versace, Dall'Osso, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, sostituire la parola: 2,2 con la seguente:2,5.
2. 462. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5. Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 86. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;

   c) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 56. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   b) all'articolo 28:

    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 158. Cannatelli, Gelmini, Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedute periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 87. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 39. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parametro di cui al periodo precedente è ulteriormente incrementato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ed innalzando il parametro massimo fino a 2,5.
2. 141. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
2. 48. Gribaudo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il totale dei parametri come definiti dal comma 4 è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede entro il limite massimo di spesa di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 93. Pentangelo.

  Al comma 5, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a), del presente decreto-legge, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di 6000 euro annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4 in quanto compatibili.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b).»;

   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 60. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 5, alinea, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a), del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4, in quanto compatibili.
2. 142. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: nella stessa abitazione aggiungere le seguenti: anche se con domicilio diverso.
2. 49. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 5, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: la certificazione relativa al cambio di residenza deve essere effettuata dalla pubblica amministrazione entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine, il cambio di residenza si intende attestato per le finalità della presente legge;.
2. 40. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al Rdc, al valore del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è sottratto il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà. Gli immobili di cui al periodo precedente, pertanto, non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000, salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito.
2. 143. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire dalle parole: al netto dei trattamenti fino alla fine del periodo, con le seguenti: . I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, qualora attinenti a condizione di disabilità, sono esclusi tassativamente dal calcolo dell'ISEE o di altri indicatori reddituali necessari per accedere ad agevolazioni e benefici.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione, e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 91. Dall'Osso, Gelmini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   2) all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b);

   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 62. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere dalle parole da: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 119. Dall'Osso, Gelmini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pentangelo.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere dalle parole da: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 41. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere dalle parole da: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.
*2. 50. Gribaudo.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere dalle parole da: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.
*2. 350. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: ed inclusivo fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;

   3) all'articolo 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 61. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: ed inclusivo fino alla fine del periodo.
2. 144. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da ed inclusivo del valore fino a: fatta eccezione per le con le seguenti: e del valore dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità, nonché delle.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 92. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti il nucleo familiare con le seguenti: e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità.
2. 146. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261.
*2. 42. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261.
*2. 147. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261.
*2. 300. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma, Rosso.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre parimenti sottratto il valore della casa di abitazione che non rileva ai fini del calcolo del valore del patrimonio immobiliare.
2. 148. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria; coloro che abbiano, nell'anno precedente, percepito redditi in ragione di strumenti di ammortizzatore sociale purché correlati alla cessazione del rapporto di lavoro, non perdono il diritto di accesso al RDC anche se in possesso di ISEE superiore ai limiti indicati.
2. 353. Miceli.

  AI comma 8 primo periodo, sostituire le parole da: ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo fino a: ISEE con le seguenti: In ogni caso, coloro che hanno percepito nell'anno precedente redditi per effetto della fruizione di un qualsiasi strumento di ammortizzatore sociale purchè correlato alla cessazione del rapporto di lavoro, non perdono il diritto all'accesso al RDC anche se in possesso di ISEE superiore ai limiti indicati nel presente articolo.
2. 352. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Il Rdc è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, comunque, non inferiore a 780 euro mensili.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 43. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il quale non può comunque essere inferiore a 780 euro mensili.
  8-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 150. Ciaburro, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. I nuclei familiari che all'atto della richiesta del Rdc non sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono beneficiare delle misure di cui agli articoli 4 e 9.
2. 149. Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il Rdc non è compatibile con le disposizioni previste dagli articoli 9, 29, comma 1 e comma 3, lettera b), del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.
2. 151. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma saranno computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.
2. 82. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2 -bis.
(Proroga Naspi in favore di lavoratori di aziende operanti in aree di crisi complessa)

  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In presenza di pluriennali piani di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più Regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1 sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare, per gli anni 2019 e 2020, la proroga per ulteriori 12 mensilità della durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi che hanno operato direttamente o indirettamente nella azienda che ha determinato la crisi.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,.
2. 0300. Miceli.

ART. 3.

  Al comma 1,alinea, sostituire la parola: due con la seguente: tre;

  Conseguentemente, al medesimo comma,

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari con figli minorenni, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni.»;

   all'articolo 12, sopprimere il comma 3;

   all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 29. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 4.000.
3. 26. Pentangelo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.360 annui con le seguenti: 1.800 annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. 18. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 3.360 annui con le seguenti: euro 2.360 annui.
3. 27. Pentangelo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;

   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 30. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'integrazione del reddito di cui al precedente periodo è comunque riconosciuta ai soggetti senza fissa dimora o in condizione di povertà estrema, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali;.

  Conseguentemente:

   all'articolo 12, comma 1, le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), sono sostituite dalle seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
3. 23. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.
3. 19. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 2, sopprimere le parole: mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
3. 31. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1.800 euro annui con le seguenti: 3.360 euro annui.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;

   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 32. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La predetta soglia è incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;

   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 33. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 5, sostituire le parole: dal mese successivo a quello della richiesta con le seguenti: dalla data di sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 4, sostituire le parole: riconosciuti beneficiari del Rdc e, con la seguente: familiare e le parole: entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: contestualmente alla presentazione della richiesta e, in ogni caso, nel termine massimo di sette giorni lavorativi dalla medesima data;

    al comma 5, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

    al comma 6, sostituire le parole da: Qualora il richiedente fino a: in tale sede con le seguenti: Nel primo incontro presso il centro per l'impiego;

    al comma 11, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

   b) all'articolo 5, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, previa verifica di cui al primo periodo, avviene entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4.
3. 35. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 5, dopo le parole: della richiesta aggiungere le seguenti: , previo accertamento del rispetto delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 2,.
3. 20. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'accredito mensile dell'importo del Rdc sulla Carta Rdc, mensilmente, l'INPS riceve dai servizi competenti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge attraverso il Sistema informativo di cui all'articolo 6 del presente decreto.
3. 34. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di decadenza dal beneficio per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto, la nuova richiesta può essere presentata trascorsi diciotto mesi dalla decadenza dal beneficio.
3. 36. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
3. 37. Bellucci.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: sei mesi.
3. 38. Bellucci.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: 10 giorni.
3. 21. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il reddito di cittadinanza deve essere prioritariamente rinnovato ai nuclei familiari con uno o più disabili a carico.
3. 15. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more della definizione del decreto di cui al presente comma, il mancato adempimento degli obblighi anche da parte di uno solo dei componenti del nucleo non esclusi o esonerati dagli stessi comporta la decadenza dal beneficio del Rdc assegnato all'intero nucleo familiare.
3. 39. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.
3. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo, Serracchiani, Mura, Lacarra..

  Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'avvio dell'attività di lavoro è accertato dall'INPS sulla base della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione del lavoratore.
3. 403. Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Viscomi, Mura.

  Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: modalità definite dall'Istituto aggiungere le seguenti: con provvedimento del Presidente da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. 405. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: ; ovvero di persona presso i centri per l'impiego;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: il reddito aggiungere le seguenti: comunicato dal lavoratore all'INPS.
3. 41. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: il reddito aggiungere le seguenti: comunicato dal lavoratore all'INPS.
3. 406. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9, sostituire il terzo periodo con i seguenti: A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del Rdc è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo.
*3. 42. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9, sostituire il terzo periodo con i seguenti: A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del Rdc è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo.
*3. 17. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il beneficiario del reddito di cittadinanza voglia avviare un'attività di impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, il medesimo reddito di cittadinanza è erogato per 36 mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 116, 8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementato di 66,8 milioni per l'anno 2020 e di 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

   b) al comma 2, dopo le parole: Agli oneri derivanti aggiungere le seguenti: dall'articolo 8 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2019 di 50 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e.
3. 14. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 407. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma sono computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.
3. 44. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 13, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricoverati fino a: amministrazione pubblica.
*3. 45. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 13, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricoverati fino a: amministrazione pubblica.
*3. 47. Fatuzzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sopprimere il comma 14.
3. 48. Bellucci.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente,

   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

   b) all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;

   c) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
3. 24. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sopprimere il comma 15.
*3. 16. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Sopprimere il comma 15.
*3. 22. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: Il beneficio mensile è fruito, in un ammontare pari almeno all'80 per cento, entro il trimestre successivo a quello di erogazione. L'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato è, in ogni caso, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, alla scadenza del periodo di riconoscimento del Rdc ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
3. 51. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 15, secondo periodo, sopprimere le parole da: A decorrere fino alla fine del comma.
3. 49. Cannatelli, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: ad eccezione di arretrati aggiungere le seguenti: e di documentate condizioni sanitarie.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 50. Versace, Dall'Osso, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: nella mensilità successiva con le seguenti: all'atto dell'erogazione della terza mensilità successiva.
3. 25. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 15, terzo periodo, sostituire, ovunque essa ricorra, la parola: semestre con la seguente: trimestre,.
3. 53. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sentito il Garante per la protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: previa idonea valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. 52. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le condizioni di cui al presente comma sono verificate mensilmente dai servizi competenti che ne comunicano il rispetto all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio. In assenza, il beneficio del Rdc non è erogato e l'accredito sulla Carta Rdc è sospeso.
4. 54. Fatuzzo, Gelmini, Rotondi, Scoma, Cannatelli, Musella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione delle richieste al Rdc avviene presso i punti per l'accesso individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale.
4. 39. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. L'erogazione del beneficio non è condizionata alla dichiarazione di cui al comma 1 per le persone in grave emarginazione, certificata da un servizio sociale pubblico, che sono o verranno inserite in percorsi personalizzati previsti da progetti di sostegno sociale da parte dei comuni. A tal fine i comuni potranno potenziare l'infrastrutturazione multidisciplinare di servizi specialistici per la presa in carico delle persone in grave emarginazione per un onere aggiuntivo non superiore a 100 milioni di euro».

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;

   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
4. 40. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999. Parimenti per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. Allo scopo vengono individuati, con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri, processi e le modalità operative – anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 – nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari e in generale degli Enti del Terzo settore ai sensi della legge n. 106 del 2016.
4. 49. Versace, Dall'Osso, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'obbligo di sottoscrizione del Patto per il lavoro coloro che abbiano una condizione di disabilità, media, grave o di non autosufficienza, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche se non iscritti al collocamento mirato ex legge n. 68 del 1999.
4. 15. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Possono altresì essere con la seguenti: Sono.
4. 5. Cecconi, Tasso.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: età aggiungere le seguenti: , di tre o più soggetti minori.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 6. Cecconi, Tasso.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: soggetti minori di tre anni di età ovvero aggiungere le seguenti: per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.
4. 404. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE ed aggiungere il seguente periodo: Sono sempre esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i componenti del nucleo familiare che svolgano attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiari, così come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, restando salva la possibilità per i caregiver interessati di richiedere in ogni momento la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle necessità specifiche legate ai carichi di assistenza e di cura gravanti sugli interessati.
4. 16. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 3, dopo le parole: soggetti minori di tre anni di età ovvero aggiungere le seguenti: per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. 50. Dall'Osso, Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Conferenza Unificata, aggiungere la seguente: ulteriori.
4. 55. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.

  Conseguentemente:

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i requisiti di cui al comma 5 sono i seguenti:

   a) assenza di occupazione da non più di quattro anni;

   b) età inferiore a 26 anni;

   c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di due anni;

   d) aver sottoscritto negli ultimi tre anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i comuni convocano, in via prioritaria, i nuclei familiari in cui siano presenti componenti di età minore di anni 18 o persone con disabilità.
4. 17. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.
4. 350. Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, i componenti con disabilità e i componenti del medesimo nucleo familiare con carichi di cura, in via facoltativa possono accedere ai servizi di cui al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale disciplinati dal presente articolo.
4. 53. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 24. Gribaudo.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 57. Siracusano, Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 46. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 4, dopo le parole: all'articolo 6, comma 2 aggiungere le seguenti: ovvero tramite le piattaforme informatiche in uso dalle regioni e dalle province Autonome.
4. 58. Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla presentazione della domanda di Rdc per l'erogazione del beneficio da parte dell'INPS.
4. 56. Musella, Gelmini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità si presentino presso i Centri per l'impiego. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

   a) assenza di occupazione da non più di due anni;

   b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;

   c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

   d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà.
4. 59. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla presentazione della domanda.
4. 60. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, la seguente parola: continuativi.
4. 80. Bellucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite il sistema informativo di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.
  5-ter. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le piattaforme, di cui all'articolo 6 del presente decreto legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa.
4. 61. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. I nuclei familiari beneficiari del Rdc con figli di età minore di 18 anni hanno accesso alla valutazione multidimensionale di cui al comma 11 e al percorso di accompagnamento all'inclusione sociale di cui ai commi 12 e 13.
4. 19. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Serracchiani.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla presentazione della domanda.
4. 405. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità.
4. 406. Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo.

  Sostituire il comma 5-quater con il seguente:

  5-quater. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui al comma 3, i principi e i criteri generali, nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi nel nucleo familiare dei beneficiari con le caratteristiche di cui al comma 5 situazioni particolari di criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per inviarli ai competenti servizi di contrasto alla povertà dei comuni al fine di adottare, in sede di valutazione, le misure necessarie.
4. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Al comma 6, dopo le parole: ai compiti di cura aggiungere le seguenti: effettuato a cura del servizio sociale professionale competente.
4. 402. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio sanitari connessi ai compiti di cura, con le seguenti: fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio sanitari o socio educativi connessi ai compiti di cura che richiedano l'attivazione di un Patto per l'inclusione sociale di cui ai commi 11, 12 e 13 del presente articolo, secondo le modalità previste dal comma 13-bis del presente articolo.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo, comma 13, sopprimere le parole: Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro;

   b) dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Il Patto per l'inclusione sociale può essere attivato anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro, qualora emergano bisogni del nucleo familiare non connessi soltanto alla situazione lavorativa. Le Regioni individuano, con proprio atto di programmazione, le modalità organizzative per la collaborazione tra Centri per l'impiego e Comuni ai fini di garantire le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate, sulla base di linee guida approvate in sede di Conferenza Unificata.
  13-ter. In sede di Conferenza Unificata sono individuati criteri che stabiliscano delle priorità di accesso dei beneficiari ai percorsi previsti dal Patto per l'inclusione sociale.
4. 31. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: al centro per l'impiego con le seguenti: per il tramite della Piattaforma al soggetto di cui all'articolo 5 comma 1, cui è stato richiesto il riconoscimento del Rdc.
4. 62. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. 82. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: che assume fino alla fine del periodo con le seguenti: che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti al comma 8, lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
4. 13. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Al comma 7, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 63. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, al momento della stipula del Patto per il lavoro presso i Centri per l'impiego, dichiarano il Centro per l'impiego o le sedi del soggetto accreditato presso il quale porsi in carico, nell'ambito dell'assegnazione dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. 83. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il soggetto autorizzato o accreditato che effettua la presa in carico del richiedente successivamente alla stipula del Patto di lavoro, fermo restante quanto all'articolo 9 della presente legge, può: intervenire sul Patto per il lavoro rivedendolo e integrandolo in virtù della rilevazione dell'effettivo grado di occupabilità del richiedente; reinviare il richiedente al Centro per l'impiego competente per indirizzarlo verso il Patto di inclusione in caso di rilevazione di evidenti difformità di valutazione tali da compromettere l'attuazione delle attività previste nel Patto per il lavoro.
4. 84. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 8, alinea, premettere le parole: ai fini dell'erogazioni del Rdc;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015;

    alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    5-bis) partecipare attivamente alle iniziative e laboratori ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il mancato rispetto di una delle condizioni previste all'articolo 8 comporta il mancato riconoscimento dell'accredito del beneficio sulla carta Rdc. I centri per l'impiego comunicano all'INPS il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma. In assenza, il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto-legge sospende l'erogazione del beneficio sulla Carta Rdc.

   all'articolo 7, sopprimere il comma 5, lettera c), e il comma 8.
4. 69. Gelmini, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro.
4. 64. Cannatelli, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), numero 1), sostituire le parole: e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro con le seguenti: al fine di poter essere contattato, in caso di sussistenza di una proposta congrua di lavoro.
4. 93. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, lettera b) numero 2, dopo le parole: modalità definite aggiungere le seguenti:, sulla base dei contenuti del decreto di cui al comma 7.
4. 66. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

   3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro.
4. 67. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) accettare di svolgere uno stage formativo presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro.
4. 68. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

    5) accettare l'offerta di lavoro, a pena di decadenza del beneficio.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 4: sopprimere il comma 9;

   b) all'articolo 7, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: e) non accetta l'offerta di lavoro;

   c) all'articolo 9, comma 3, lettera e), sopprimere la parola: congrua.
4. 81. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

    5) accettare, pena di decadenza del reddito di cittadinanza, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
4. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: almeno una di tre offerte di lavoro fino a: deve essere accettata.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 4, comma 9:

    1) alla lettera a), sopprimere le parole da: se si tratta di prima offerta fino alla fine del periodo;

    2) alla lettera b), sopprimere le parole da: nel caso si tratti di prima o seconda offerta fino alla fine del periodo;

    3) alla lettera c), sopprimere le parole: anche nel caso si tratti di prima offerta;

   b) all'articolo 7, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: e) non accetta l'offerta di lavoro.
4. 85. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 8, lettera b), numero 5), sostituire le parole: una di tre con le seguenti: una delle due.

  Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo:

   a) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi;

   b) sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) decorsi sei mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano, fermo quanto previsto alla lettera c);»;

   c) sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

   «c) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alla lettera b). In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera b) numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a quattro.».
4. 70. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 8, lettera b), numero 5), dopo le parole: integrato al comma 9, aggiungere le seguenti: esclusivamente in presenza di nuclei familiari con componenti totalmente non autosufficienti l'offerta retributiva «congrua» non potrà essere inferiore di quella individuata al minimo dalle prestazioni di cura effettuate per la persona con disabilità dal familiare lavoratore.
4. 51. Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:

  9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti princìpi:

   a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;

   b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

   c) durata della disoccupazione;

   d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente.

  9.1. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i princìpi di cui alle lettere b) e c) e tra i princìpi di cui alle lettere b) e d).
4. 20. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Per la definizione dei criteri di congruità dell'offerta di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
4. 41. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  Per la definizione dei criteri di congruità dell'offerta di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018.
4. 351. Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana, Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini

  Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico con le seguenti: comunque raggiungibile, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale.
4. 71. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 9, lettera a) sostituire la parola: duecentocinquanta con la seguente: centocinquanta;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: ovunque fino a: italiano con le seguenti: entro duecento chilometri di distanza.
4. 78. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d) ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta con le seguenti: seconda e terza offerta.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
4. 86. Bellucci.

  Al comma 9, lettera d), sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima previsione si applica altresì qualora risulti necessaria sulla base di una valutazione multidimensionale del beneficiario o dall'individuazione dei bisogni specifici del nucleo familiare.
4. 42. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 9, lettera d), sostituire le parole da: alla lettera a) relative fino alla fine della lettera con le seguenti: alla lettera a) l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non accede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 52. Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 9, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:

   d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati non operano le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) e qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale sul minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in sessanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 21. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Al comma 9, lettera d-bis) sopprimere l'ultimo periodo.
4. 72. Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sopprimere il comma 9-bis.
4. 87. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Sostituire il comma 9-bis con il seguente:

  All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: gli stessi criteri sono utilizzati per i beneficiari di reddito di cittadinanza.
4. 22. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 9-bis sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.
4. 7. Cecconi.

  Al comma 9-bis sostituire le parole: massimo fruibile da un solo individuo con le seguenti: riconosciuto al richiedente.
4. 73. Cannatelli, Gelmini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9-bis, sostituire la parola: inclusivo con le seguenti: sulla base dei contratti collettivi di lavoro di categoria con esclusione
4. 352. De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana, Carnevali.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

  9-ter. Ferme le esenzioni di cui al comma 3 e la deroga di cui al comma 9, lettera d), nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un minore con disabilità, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale su tale minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 30 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in quarantacinque minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 23. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 10, sostituire le parole: continua a percepire con le seguenti: percepisce, previa verifica del mantenimento dell'occupazione.
4. 74. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 11, sostituire le parole: dal riconoscimento con le seguenti: dalla domanda.
4. 75. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 11, dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: coordinati in ambiti territoriali.
4. 26. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5 aggiungere le seguenti: e quelli che presentano profili di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.
4. 403. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I comuni, in forma singola o associata, cooperano con riferimento all'attuazione del RdC a livello di ambito territoriale, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà.
4. 25. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: sottoscrivono il con le seguenti: vengono ad essi segnalati per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, per la definizione e sottoscrizione del.
4. 76. Cannatelli, Polverini, Musella, Zangrillo, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: e i servizi con le seguenti: con i servizi sociali locali, i quali.
4. 27. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Al comma 12, ultimo periodo, dopo le parole: altri servizi territoriali aggiungere le seguenti: e degli enti del terzo settore.
4. 30. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Il Patto per l'inclusione sociale è un accordo in forma scritta tra il comune capofila dell'ambito territoriale di riferimento, ovvero il comune di residenza all'uopo delegato dall'ambito territoriale e il soggetto richiedente per conto del proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all'intero nucleo familiare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento socio-lavorativo e i risultati attesi dal percorso di inclusione attiva. Il Patto prevede gli obblighi cui il beneficiario del RdC deve attenersi, nonché il rispetto dell'obbligo di frequenza scolastica dei figli minori. Per le finalità di cui al presente comma i servizi competenti in materia di lavoro e il servizio sociale dell'ambito territoriale di riferimento procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare.
  12-ter. I percorsi integrati di inclusione sociale attiva in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono promossi e attivati dai comuni associati in ambiti territoriali sociali con i rispettivi servizi sociali, in collaborazione con le agenzie attive sui territori regionali per la promozione delle politiche attive del lavoro e con i soggetti socioeconomici del territorio. Concorrono alla realizzazione dei percorsi integrati di cui al presente comma, tutte le istituzioni, associazioni, cittadini, imprese, terzo settore, definendo una strategia condivisa di ambito territoriale degli interventi di presa in carico delle comunità, al fine di implementare un sistema virtuoso di imprese e pubbliche amministrazioni per consentire maggiore occupabilità e la realizzazione di dinamiche di autoimprenditorialità e autoimpiego. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita in ciascun ambito territoriale sociale una équipe multi-professionale che opera con le modalità organizzative definite dai comuni dell'ambito, per assicurare la valutazione multidimensionale delle domande e i relativi interventi per la presa in carico complessiva e integrata del beneficiario e del suo nucleo familiare e dei suoi componenti. Alle équipe multi-professionali concorrono risorse umane del servizio sociale professionale di ambito o del comune competente per residenza, dell'ufficio di piano dell'ambito territoriale e del centro per l'impiego, per le rispettive competenze, anche promuovendo forme di collaborazione con soggetti privati e del privato sociale che erogano servizi per le politiche attive del lavoro. Agli operatori delle équipe di cui al presente comma, sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici sociali integrati.
4. 28. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al Reddito di cittadinanza in base alle norme di cui al presente decreto legge, possono optare per un programma di lavoro, detto «Lavoro di Cittadinanza», promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali, di durata almeno annuale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria. Le ore di lavoro richieste sono proporzionate all'importo del Reddito di cittadinanza rispetto alla retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
  2. All'amministrazione territoriale che utilizza un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza per i lavori di cui al comma 1, è riconosciuto un indennizzo per tutta la durata dell'attività di tale soggetto in lavori di cittadinanza pari a 500 euro mensili.
  3. La partecipazione al programma di Lavoro di cittadinanza esonera i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza dagli impegni di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5, e comma 9.Chi partecipa al programma di Lavoro di Cittadinanza di cui al comma 1 può comunque in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di Reddito di Cittadinanza.
  4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il Lavoro di Cittadinanza» alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 27, comma 2-bis, che affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a tale Fondo.
  5. Agli oneri delle amministrazioni territoriali relativi ai progetti di lavoro di cittadinanza si fa fronte, per quota parte con l'indennizzo di cui al comma 2 e per la restante parte con le risorse del «Fondo per il Lavoro di Cittadinanza» nel limite di 500 milioni di euro annui e comunque nel limite della capienza del Fondo stesso. Il 45 per cento delle risorse di tale Fondo dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno.
  6. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni) e possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente No-Profit, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter garantire l'inserimento di lavoratori nei programmi. I costi, organizzativi e materiali dei programmi sono a carico degli enti territoriali fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.
  7. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  8. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, possono essere licenziati. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a questa opzione.
  9. I progetti devono essere finalizzati alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori dei servizi che l'amministrazione pubblica deve garantire. Tali progetti possono riguardare, ad esempio:

   a) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;

   b) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;

   c) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;

   d) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;

   e) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;

   f) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;

   g) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;

   h) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo e ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 27, al comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;

   b) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
4. 45. Fassina, Epifani, Fornaro.

  Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole da: In coerenza con le competenze fino a: presso i servizi dei comuni.
4. 88. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: a progetti a titolarità dei comuni con le seguenti: a progetti di utilità sociale a titolarità dei comuni collocati all'interno di un progetto personalizzato che valorizzi competenze soggettive e risorse territoriali, al fine di offrire risposte differenziate attraverso un'azione sinergica e coordinata che colleghi i servizi al lavoro, alla casa, alla salute e all'inclusione sociale tra regioni, aree metropolitane, comuni, centri per l'impiego e terzo settore e dopo le parole: di tutela dei beni comuni, aggiungere le seguenti: inclusi i lavori presso le colonie, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione.
4. 43. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà,.
4. 35. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: otto ore fino alla fine del periodo con le seguenti: venti ore.
4. 37. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: otto ore fino alla fine del periodo con le seguenti: sedici ore.
4. 36. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: otto ore con le seguenti: dodici ore

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: sedici ore con le seguenti: ventidue ore.
4. 12. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti sono definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
*4. 48. Pentangelo, Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Cortelazzo.

  Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti sono definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
*4. 33. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 89. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 15, terzo periodo, dopo le parole: l'istituzione dei progetti aggiungere le seguenti: , formulati anche su iniziativa degli enti del terzo settore,.
4. 38. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti sono definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata.
4. 90. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15.1. In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei soggetti affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti, le previsioni di cui ai commi da 8 a 15-bis non si applicano nei confronti dei beneficiari affetti dalle suddette patologie insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc.
4. 32. Siani, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15.1. Le persone maggiorenni con disabilità, beneficiarie del reddito di cittadinanza, possono accedere, su loro richiesta, al Patto per il lavoro di cui al comma 7 nel rispetto delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al Patto per l'inclusione di cui al comma 12.
4. 44. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 15-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. 407. Polverini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

ART. 5.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 con le seguenti: e valorizzate attraverso le modalità di cui all'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
5. 15. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e l'ANCI ;

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*5. 14. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e l'ANCI;.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*5. 12. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , l'ANCI.
**5. 9. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , l'ANCI.
**5. 13. Pentangelo, Pella, Versace, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
5. 402. Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale.
5. 10. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Ciaburro, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

  1-bis. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, attraverso propri atti di programmazione, punti di informazione per l'RdC, presso i quali, in ogni ambito territoriale, è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e sulle modalità di accesso e di funzionamento del RdC. I punti informativi sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale.

  Conseguentemente alla rubrica premettere la parola: Informazione,.
5. 6. Carnevali, Serracchiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
*5. 16. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
*5. 11. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «0,199 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,226 per cento».
  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 40,9 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 300. Pentangelo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «0,199 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,219 per cento».
  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 30,3 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 301. Pentangelo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «0,199 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,213 per cento».
  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 21,2 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 302. Pentangelo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ricorrano le condizioni aggiungere le seguenti: previa verifica mensile da parte dei servizi competenti del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4.

  Conseguentemente, al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero entro la fine dei due mesi successivi alla trasmissione della domanda in relazione alle eventuali incongruenze riscontrate nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche. Per le mensilità successive al primo rilascio, l'INPS per poter autorizzare gli accrediti degli importi per le mensilità successive, riceve, per il tramite delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 6, dai servizi competenti la conferma del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo.
5. 17. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferma restando la possibilità di ricorrere in giudizio, al richiedente è riconosciuta la facoltà di procedere a ricorso amministrativo avverso la decisione dell'INPS entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Istituto, fatto salvo se spettante il diritto al reddito o alla pensione di cittadinanza.
5. 19. Fatuzzo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: ai comuni fino alla fine del comma con le seguenti: all'INPS, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'assistenza dei comuni, la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Le verifiche sono richieste ai comuni dall'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 20. Baratto.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

  Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Ai beneficiari del Rdc sono riconosciute le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Parimenti sono riconosciute le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni per la compensazione della fornitura del servizio idrico integrato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016. Ai beneficiari della Carta acquisti sono altresì estese le agevolazioni per la fornitura di gas naturale e del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, l'ANCI e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate di estensione dei benefici attraverso l'integrazione di banche dati e sistemi informativi già in uso.
5. 22. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
5. 23. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: mediante accordo sancito con le seguenti: con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare previa intesa.
5. 401. Pella, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
5. 24. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: , ferma restando fino alla fine del periodo.
5. 1. Cecconi, Tasso.

  Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole da: entro un limite mensile fino a: ovvero di cui all'articolo 3, comma 3
5. 4. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4 con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
5. 26. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.
*5. 7. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.
*5. 27. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 200.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
5. 28. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Eventuali commissioni su prelievo di contanti, pagamenti e bonifici effettuati attraverso la Carta acquisiti sono a carico della misura Rdc;

  Conseguentemente, al quinto periodo, dopo le parole: nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante aggiungere le seguenti: e le modalità per escludere che le predette commissioni gravino sull'importo del beneficio Rdc riconosciuto al singolo richiedente.
5. 30. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Versace, Scoma.

  Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc con le seguenti: adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc.
5. 29. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Versace.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. La compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE, previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti, utilizzando le informazioni già disponibili presso l'Inps. Ai fini dell'erogazione della compensazione, l'Inps trasferisce le informazioni al Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, d'intesa con l'Inps, definisce le modalità operative più efficienti per l'erogazione delle compensazioni di cui al primo periodo.
  7-bis. La tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, è riconosciuta automaticamente a coloro che usufruiscono della compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas di cui al comma 7. A tal fine l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disciplina le modalità di riconoscimento automatico del beneficio.
  7-ter. Ai fini del controllo della sussistenza del diritto al bonus sociale per le forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua di cui ai commi 7 e 7-bis si applicano le disposizioni del comma 3 e del comma 5 del presente articolo, nonché quelle del comma 6 dell'articolo 6. I dati relativi agli aventi diritto al bonus sociale sono riversati nel Sistema informativo del reddito di cittadinanza, previsto dal comma 1 dell'articolo 6.
  7-quater. Per le finalità del presente comma l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano specifiche convenzioni per l'acquisizione e l'interoperabilità dei dati.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 7-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 31. Baldelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Ai beneficiari del Rdc sono riconosciute le agevolazioni relative alle tariffe elettriche previste per le famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Parimenti sono attivate le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni per la compensazione della fornitura del servizio idrico integrato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016. Ai beneficiari della Carta acquisti sono altresì estese le agevolazioni per la fornitura di gas naturale e del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ARERA, l'ANCI e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate di estensione dei benefici attraverso l'integrazione di banche dati e sistemi informativi già in uso.
*5. 32. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Ai beneficiari del Rdc sono riconosciute le agevolazioni relative alle tariffe elettriche previste per le famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Parimenti sono attivate le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni per la compensazione della fornitura del servizio idrico integrato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016. Ai beneficiari della Carta acquisti sono altresì estese le agevolazioni per la fornitura di gas naturale e del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ARERA, l'ANCI e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate di estensione dei benefici attraverso l'integrazione di banche dati e sistemi informativi già in uso.
*5. 8. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento della prestazione mensile per la pensione di invalidità)

  1. II Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, la revisione della prestazione per la pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 incrementando, a decorrere dal 1° luglio 2019, la somma erogata mensilmente ad un importo non inferiore a euro 425, ferma restando la rivalutazione annuale dell'importo sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
5. 0300. Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana.

ART. 6.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,.
6. 7. Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
6. 101. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinque giorni.
6. 402. Cannatelli, Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare.
*6. 8. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare.
*6. 9. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
6. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
6. 10. Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuati tutti i soggetti che possono accedere ai sistemi informativi del comma 1, secondo le competenze costituzionali. In tale decreto, vengono altresì definiti:

   a) le regole di accesso selettivo alle banche dati da parte di tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni coinvolte, da definire secondo il principio di necessità;

   b) le misure tecniche e organizzative volte a evitare accessi non autorizzati e violazioni;

   c) le modalità di conferimento dei dati da parte dell'INPS;

   d) le categorie di dati accessibili ai centri per l'impiego e ai comuni;

   e) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati;

   f) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. 11. Pentangelo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dai centri per l'impiego fino alle parole: all'INPS con le seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, l'ANPAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, l'INPS.
6. 13. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: ai centri per l'impiego, aggiungere le seguenti: al richiedente il Rdc e agli altri componenti il nucleo familiare,.
6. 14. Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I soggetti di cui al periodo precedente possono avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in considerazione delle funzioni di supporto all'orientamento e all'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro che esse già svolgono ai sensi della normativa vigente.
6. 16. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:

  8-quater. Ai fini del monitoraggio del Rdc, di garantire la trasparenza e di contribuire alla ricerca in materia di politiche del lavoro e politiche sociali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, istituisce all'interno del Sistema informativo del Rdc un archivio di dati relativi ai beneficiari, privi dei loro dati identificativi, consultabile su richiesta da parte del mondo scientifico e accademico.
6. 5. Gribaudo, Carnevali, Serracchiani.

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:

  8-quater. Nelle more della piena operatività della piattaforma digitale SIUPL e ai fini dell'assolvimento degli obblighi di produzione e tenuta della documentazione relativa all'assegno di ricollocazione, i servizi competenti operano con gli strumenti ordinari messi a disposizione nell'ambito dell'attuazione della delibera di cui all'articolo 9, comma 5.
6. 17. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è aggiunto il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
*6. 04. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è aggiunto il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
*6. 08. Epifani, Rostan, Fassina.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

   a) articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010;

   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

   d) articolo 243-bis, commi 8, lettera g), e 9, lettera a) e c-bis) e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 06. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

   a) articolo 1, commi 551-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;

   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   d) articolo 243-bis, commi 8, lettera g), e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 01. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

   b) articolo 9, comma 28, del decreto- legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

   d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
*6. 02. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

   d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
*6. 03. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

ART. 7.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi.
*7. 1. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi.
*7. 5. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: con la reclusione da due a sei anni con le seguenti: ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione da uno a tre anni con le seguenti: ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale.
7. 6. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: con la reclusione da due a sei anni con le seguenti: ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale.
7. 8. Pentangelo.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle variazioni con le seguenti: dell'esistenza o di variazioni.
7. 2. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e per quelli previsti fino a: dallo stesso articolo con le seguenti: e per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
7. 11. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 3, dopo le parole: 289-bis aggiungere le seguenti: 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis.
7. 12. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 3, dopo le parole: 640-bis del codice penale aggiungere le seguenti: e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione.
7. 16. Rizzetto, Prisco, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In pendenza di procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente comma, l'INPS può sospendere in via cautelativa l'erogazione del beneficio.
7. 13. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: la decadenza con le seguenti: la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito.
7. 17. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Ciaburro, Zucconi.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: la decadenza dal Rdc aggiungere le seguenti: per la quota parte relativa al singolo beneficiario, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste dai commi 7, 8 e 9 si applicano sulla quota parte, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, relativa al singolo beneficiario responsabile della trasgressione.
7. 9. Pentangelo.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: da parte anche di un solo con le seguenti: da parte di un.

  Conseguentemente,

   al comma 8, alinea, sostituire le parole: da parte anche di un solo con le seguenti: da parte di un.

   dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste ai commi 7, 8 e 9 si applicano alla quota del Rdc ascrivibile al componente responsabile della trasgressione, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7.
7. 7. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
7. 3. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 11.
7. 18. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 12, sostituire le parole: di loro competenza con le seguenti: istituzionalmente previste.
7. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 4. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 10. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Pella, Versace.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 19. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 15, aggiungere in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7. 406. Musella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 15 aggiungere in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, all'articolo 28. comma 2:

   all'alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028;

   dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7. 14. Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 7-bis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. All'articolo 11, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei tributaristi di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
7-bis. 300. Paolo Russo, Pentangelo.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale)

  1. Nell'ambito del programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 1 gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al comma 1-
7-bis. 0300. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Nell'ambito del programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 1 gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di curo annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede sino al relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettera a) e b) del presente comma:

   a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;

   b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.

  3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) che, in deroga quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
7-bis. 0301. Paolo Russo.

ART. 7-ter.

  Dopo l'art. 7-ter, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.
(Modifiche all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

  All'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo le parole «albi professionali», sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».
7-ter. 0300. Fornaro, Epifani.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al datore di lavoro fino alle parole: di Rdc con le seguenti: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL la disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato o a tempo determinato o anche somministrato tramite le Agenzie per il lavoro, nonché mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc.
8. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a tempo pieno e indeterminato.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: nel limite dell'importo mensile del Rdc fino a: con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL con le seguenti: fino ad un importo massimo di ventimila euro.

   sopprimere il comma 2.
8. 44. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a tempo pieno e indeterminato.

  Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: coerente con profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
8. 48. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a tempo pieno;

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di assunzione a tempo parziale l'incentivo di cui al precedente periodo va riproporzionato in base all'orario.
8. 19. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
8. 29. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità di posti vacanti, e che su tali posti assuma i beneficiari del Rdc con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 3 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso di assunzioni a tempo parziale, l'importo è rideterminato. Agli eventuali oneri di cui ai due precedenti periodi, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro annui, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
8. 22. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità di posti vacanti, e che su tali posti assuma i beneficiari del Rdc con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a tre mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso di assunzioni a tempo parziale, l'importo è rideterminato.
8. 23. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto.
8. 49. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pieno e indeterminato inserire le seguenti: o parziale o determinato per un periodo non inferiore a tre mesi,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. 7. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: nonché con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 6 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità.
8. 4. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
8. 28. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: o con contratto part-time con orario di lavoro non inferiore al 50 per cento del CCNL applicato.
8. 45. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: beneficiari di Rdc, aggiungere le seguenti: nonché in caso di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro a tempo pieno previsto dal relativo contratto collettivo nazionale in vigore,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. 8. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
*8. 50. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
*8. 30. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: diciotto.
8. 5. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. 9. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 2000, n. 388 aggiungere le seguenti: salvo che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause non imputabili alla volontà del datore di lavoro o, comunque,.
8. 47. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il datore di lavoro e il beneficiario del Rdc, contestualmente all'assunzione di quest'ultimo, stipulano, ove necessario, un patto di formazione presso il centro per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con il quale si garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Il patto di formazione integra il patto per il lavoro.
8. 25. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'agevolazione è riconosciuta al datore di lavoro anche a seguito di successione di ulteriori proroghe di un contratto inizialmente stipulato a tempo determinato, anche in somministrazione, non inferiore a 6 mesi ovvero non inferiore a tre mesi nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, di cui all'articolo 90 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
8. 51. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: enti di formazione accreditati aggiungere le seguenti: e i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. 12. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: un Patto di Formazione aggiungere le seguenti: in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto.
8. 32. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con accordo con le seguenti: previa intesa.
8. 11. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: senza nuovi oneri o maggiori oneri fino a: legislazione vigente con le seguenti: Per le finalità della formazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza predisposte dagli enti di cui al periodo precedente sono stanziati 20 milioni annui a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 300. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: senza nuovi oneri o maggiori oneri fino a: legislazione vigente con le seguenti: Per le finalità della formazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza predisposte dagli enti di cui al periodo precedente sono stanziati 20 milioni annui a decorrere dal 2019 a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1 della presente legge.
8. 301. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11-bis.
*8. 36. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11-bis.
*8. 52. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
8. 20. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente:

   al medesimo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: anche mediante contratto di apprendistato;

   dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto.
8. 53. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: , anche mediante contratto di apprendistato;

  Conseguentemente, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto.
8. 10. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al comma 3.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, sesto periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. 13. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 2, sostituire il settimo periodo con il seguente: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
8. 54. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro e successiva assunzione del beneficiario del Rdc presso un diverso datore di lavoro, l'importo residuo dell'incentivo è riconosciuto al datore di lavoro che ha effettuato la nuova assunzione, sulla base delle stesse regole previste ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: previste ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al presente articolo.
8. 6. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione è comunicato al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite, all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del presente decreto-legge. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in 303.750.000 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 24. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
*8. 37. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
*8. 55. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai lavoratori a tempo indeterminato con le seguenti: alle assunzioni che determinano un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti equivalente a tempo pieno, con riferimento ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
8. 33. Pentangelo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili con le seguenti: un contributo straordinario di diecimila euro.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.
8. 56. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti di 780 euro con le seguenti: nei limiti di 530 euro.
8. 34. Pentangelo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
8. 57. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 5, nei limiti di 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni all'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 41. Pedrazzini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 5, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 40. Pedrazzini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 15. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 21. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 58. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
8. 14. Gribaudo.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2.
8. 35. Cannatelli, Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: presente articolo, inserire la seguente: non.
8. 16. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 17. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti, in quanto compatibili, anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 26. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti, in quanto compatibili, anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 27. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono maggiorate per i datori di lavoro e gli enti di formazione accreditati o i servizi di intermediazione che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza iscritti al collocamento mirato, e per le persone con disabilità che avviano una propria attività autonoma o danno vita a una società individuale o una cooperativa sociale.
8. 59. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Servizio sociale professionale e incremento della quota del Fondo Povertà destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

   «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 547 milioni di euro per l'anno 2019 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9».

  Conseguentemente,

   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;

   b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 356 milioni con le seguenti: 106 milioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il suddetto Fondo è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021.
8. 01. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e le parole da: «il contratto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi di lavoro eccedenti i primi dodici mesi, i contratti collettivi possono subordinare la prosecuzione, il rinnovo o la proroga del contratto alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:»;

   b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «in caso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «ove tale requisito sia previsto dai contratti collettivi,» e le parole da: «in caso di proroga» fino alla fine del periodo sono soppresse.
8. 03. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano nel caso di assunzione a tempo determinato di beneficiari del Reddito di cittadinanza.».

   b) all'articolo 21, dopo il comma 01, è aggiunto il seguente:

   «01-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui il contratto a tempo determinato sia stato sottoscritto da beneficiari del Reddito di cittadinanza».

   c) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di beneficiari del Reddito di cittadinanza».
8. 014. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono premesse le seguenti parole: «Ove previste dai contratti collettivi,».
8. 02. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

   a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

   b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

   b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

   c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
*8. 09. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

   a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

   b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

   b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

   c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
*8. 012. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Reddito di dignità)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 10 aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.
  3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.
  4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.
  7. Se il lavoratore assunto ai sensi dei commi da 1 a 3 risulta al momento dell'assunzione beneficiario di Rdc, le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 si intendono assorbite nell'importo di Reddito di dignità riconosciuto, fatte salve le agevolazioni previste in favore degli enti di formazione di cui al medesimo comma 2.
  8. Al Reddito di dignità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge.
  9. Ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
8. 013. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 9.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegno di ricollocazione è maggiorato nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto con disabilità.
9. 10. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
9. 1. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto anche conto che, nel caso in cui si fornisca assistenza all'inserimento lavorativo di persone con disabilità l'assegno di ricollocazione deve avere un ammontare maggiorato.
9. 3. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni;

   b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 356 milioni con le seguenti: 336 milioni;

   c) all'articolo 28, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis) all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “460 milioni di euro per l'anno 2019 e a 400 milioni di euro per l'anno 2020”.
9. 4. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
9. 300. De Filippo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI da oltre quattro mesi, fino all'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018.
*9. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI da oltre quattro mesi, fino all'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018.
*9. 14. Polverini, Musella, Zangrillo, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione riconosciuta ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è estesa anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente decreto, nel limite di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
9. 7. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 7 sostituire le parole: è sospesa con le seguenti: viene monitorata bimestralmente, per verificare la compatibilità della spesa con l'erogazione, prioritaria, del reddito di cittadinanza.

  Conseguentemente, all'articolo 10:

   a) al comma 1 dopo le parole: è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc aggiungere le seguenti: e della compatibilità con l'erogazione dell'Adr;

   b) alla rubrica, dopo le parole: del Rdc aggiungere le seguenti: e dell'Adr.
9. 13. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 7, sostituire la parola: sospesa, con le seguenti: concessa qualora utilizzata presso agenzie private accreditate.
9. 5. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione non si applica ai soggetti a quali l'assegno sia stato già riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 6. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 9-BIS.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9-bis. 3. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) l'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 309, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono abrogati.
9-bis. 2. Serracchiani.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 309, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
9-bis. 1. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: responsabile del monitoraggio aggiungere le seguenti: e della valutazione.
10. 6. Gribaudo, Carnevali.

  Al comma 1 sostituire le parole: e dall'ANPAL, con le seguenti: , dall'ANPAL e dall'Osservatorio di cui al comma 2-bis;

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. È istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sulle povertà sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'Osservatorio sulle povertà dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
  2-ter. L'Osservatorio di cui al comma 2-bis ha i seguenti compiti:

   a) predispone un rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;

   b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;

   c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 12. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Rapporto annuale fino alla fine del comma, con le seguenti: una Relazione Annuale al Parlamento sulle modalità di attuazione e gli obiettivi conseguiti, da consegnare entro il 1o marzo dell'anno successivo, e pubblicata nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
10. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari, vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui al presente decreto con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità e ai caregiver familiari.
10. 13. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Sopprimere il comma 1-bis.
10. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente: Il soggetto valutatore sarà individuato a seguito di procedure di evidenza pubblica cui possono partecipare agenzie, strutture o organismi di comprovata esperienza e competenza in materia valutazione di politiche pubbliche, in ambito nazionale e internazionale, nonché di attestata indipendenza e terzietà. I risultati della valutazione sono resi pubblici dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con modalità open access.
10. 402. Serracchiani, Mura, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1-bis sopprimere l'ottavo periodo.
10. 300. Epifani, Rostan.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-quater. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente Legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai caregiver familiari.
10. 403. Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 2, dopo le parole: Ai compiti aggiungere le seguenti: relativi al monitoraggio.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i compiti relativi alla valutazione di cui al comma 1, è costituito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato scientifico per il monitoraggio e la valutazione del Rdc, organo indipendente composto da esperti di comprovata competenza. È compito del Comitato assicurare la qualità metodologica e scientifica dei processi di monitoraggio e valutazione. Il Comitato, inoltre, definisce gli indicatori più appropriati, di natura quantitativa e qualitativa, concernenti l'attuazione del Rdc e il suo impatto sulla popolazione interessata, e garantisce l'informazione in materia di monitoraggio e valutazione sia verso i rappresentanti istituzionali sia verso l'opinione pubblica. Agli oneri derivanti dall'attività del Comitato, si provvede attraverso il Fondo per il Reddito di cittadinanza.
10. 7. Carnevali, Gribaudo.

  Al comma 2, sopprimere la parola: anche.
10. 3. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: nel limite delle risorse finanziarie fino alla fine del comma con le seguenti: mediante l'utilizzo delle risorse, per una quota pari all'uno per mille, del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. 8. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. È istituito un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
  2-ter. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

   a) predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;

   b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;

   c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 9. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento, dopo i primi diciotto mesi di erogazione del reddito di cittadinanza e successivamente ogni sei mesi, una relazione contenente i dati sull'applicazione del reddito di cittadinanza, con particolare riguardo al numero di lavoratori impiegati, al numero dei benefici economici concessi, alle eventuali modifiche migliorative da apportare al medesimo reddito di cittadinanza, nonché agli eventuali rinnovi del medesimo reddito di cittadinanza ed alle cause di tali rinnovi.
10. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In relazione a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla povertà, di seguito denominato Osservatorio. La composizione dell'Osservatorio, per un massimo di quindici componenti, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una adeguata partecipazione delle parti sociali e degli enti di Terzo settore operanti in materia. L'Osservatorio ha il compito di monitorare le politiche nazionali di contrasto alla povertà, con particolare attenzione agli effetti dell'attuazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza, e il loro coordinamento con le politiche regionali e locali in materia. L'Osservatorio predispone altresì linee guida e pareri per la risoluzione delle principali criticità riscontrate, esprimendo altresì il proprio parere sul Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc di cui al comma 1. Ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 11. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10 con le seguenti: ad eccezione degli articoli: 5, 6, 7, 10 e 16.

  Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 16:

    1) al comma 1, la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc»;

    2) al comma 3, lettera c), la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc» e le parole: «inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15 comma 2 lettera c)», sono soppresse;

    3) al comma 3, lettera d), la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc» e le parole: «di cui all'articolo 15 comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4»;

    4) al comma 4, la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc»;

    5) al comma 6, lettere b) e c) la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc».
11. 1. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 2, dopo le parole: «una quota del Fondo Povertà,» sono aggiunte le seguenti: «inferiore al venti per cento».
11. 2. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 2 le parole: «una quota del Fondo povertà è attribuita,» sono sostituite con le seguenti: «le risorse del Fondo povertà sono attribuite».
11. 3. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 6. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 7. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 8. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

  1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato Piano, può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

   a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

   b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

   c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

   d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

   e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

   f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

   g) i termini temporali per la definizione della valutazione multi dimensionale di cui all'articolo 5;

   h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

  2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.
  3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
11. 5. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, lettera d-bis) capoverso comma 10-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'INPS con le seguenti: da un rappresentante dell'ANPAL e dell'INPS e da rappresentanti delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. e sopprimere le parole: e consulta periodicamente le parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà.
11. 401. Carla Cantone, Lacarra, Mura, Serracchiani, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1
(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

  1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

  Conseguentemente all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11-bis) nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
11. 04. Dall'Osso, Gelmini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1
(Rafforzamento del personale dei centri per l'impiego)

  1. Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 5.
11. 01. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1
(Comitato di sorveglianza sull'attuazione del Reddito di cittadinanza)

  1. Ai fini di controllo sull'attuazione del Reddito di cittadinanza e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 03. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

ART. 11-bis.

  Sopprimerlo.
11-bis. 1. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145)

  All'articolo 1, al comma 247 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, le parole: «possono prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere riprogrammati al fine di prevedere».
11-bis. 01. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.944 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.460 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per consentire l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure di concorso pubblico, di personale con professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a favore di ANPAL.

   all'articolo 28, comma 2:

    alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.347 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.708 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.869 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

    dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
12. 16. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.903 milioni di euro nel 2019, di 7.140 milioni di euro nel 2020, di 7.364 milioni di euro nel 2021 e di 7.219 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Al fine di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già impiegato da ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato.

   all'articolo 28, comma 2:

    alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.306 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.719,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.467 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 39. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ai fini del reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, si procede in via prioritaria mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici. Fatta salva la precedenza di vincitori e idonei di concorsi, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
12. 24. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché la formazione di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro e nel reinserimento professionale, le regioni sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro subordinato, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
12. 22. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. 15. Pentangelo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Sono aboliti, a partire dal 1o settembre 2015, gli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  1-ter. Gli aumenti negoziali, eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1 per cento, per il 2017 dello 0.6 per cento e per il 2018 dello 0,5 per cento. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.
12. 21. Pentangelo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 97 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro per l'anno 2020.
12. 1. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sopprimere il comma 3

  Conseguentemente:

   all'articolo 20, comma 6, capoverso comma 5-quater, sostituire il primo periodo con i seguenti: Fermo restando quanto previsto al comma 5, la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è altresì consentita secondo le disposizioni di cui al presente comma. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

   all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
12. 400. Frassinetti, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Sopprimere il comma 3

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
  2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: «nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici» sono inserite le seguenti: «per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi».

   all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
12. 401. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego», sono aggiunte le seguenti: «e fino a complessive 6.000 unità di personale, con contratto a tempo determinato, per organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale».

  Conseguentemente al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

  3-bis) al quarto periodo le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
12. 28. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) quanto a 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. 2. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per garantire l'avvio e la gestione del Rdc, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per il rafforzamento dei Centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma è calcolato sulla base del corrispettivo economico riferito al numero di operatori da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione al numero dei potenziali beneficiari del Rdc. L'ammontare delle risorse definito dal decreto di cui al presente comma è trasferito alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per il rafforzamento dei centri per l'impiego da realizzare entro sei mesi dal perfezionamento dell'intesa di cui al presente comma. Le risorse di cui al presente comma si aggiungono alle risorse previste per la contrattualizzazione delle complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono scegliere di non ricevere il trasferimento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di avvalersi del personale contrattualizzato da ANPAL servizi S.p.A. per la quota di spettanza definita nel richiamato decreto ministeriale di riparto delle risorse e comunque nei limiti delle risorse complessive di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che intendono avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. sottoscrivono una convenzione bilaterale con la stessa in cui sono definite le modalità con cui il personale di Anpal Servizi S.p.A. può operare nell'ambito dei servizi per il lavoro territoriali.
12. 17. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per garantire l'avvio e la gestione del Rdc, anche con il compito di individuare delle professionalità in grado di seguire il beneficiario nella ricerca di lavoro, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per il rafforzamento dei Centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alla popolazione residente nel rispettivo territorio. L'ammontare delle risorse definito dal decreto di cui al presente comma è trasferito alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per il rafforzamento dei Centri per l'impiego da realizzare entro sei mesi dal perfezionamento dell'intesa di cui al presente comma. Le risorse di cui al presente comma si aggiungono a quelle previste per la contrattualizzazione delle complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma, ovvero in quota parte delle stesse, le stesse regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono scegliere di avvalersi del personale contrattualizzato da ANPAL servizi S.p.A. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che intendono avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. sottoscrivono una convenzione bilaterale con la stessa, in cui sono definite le modalità con cui il personale di Anpal Servizi S.p.A. può operare nell'ambito dei servizi per il lavoro territoriali.
12. 18. Brambilla, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per garantire l'avvio e la gestione del Rdc, anche con il compito di individuare delle professionalità in grado di seguire il beneficiario nella ricerca di lavoro, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'assunzione da parte delle regioni di personale a tempo determinato, previa procedura selettiva pubblica e in deroga ai limiti di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni per procedere alle assunzioni delle unità di personale assegnate a ciascuna amministrazione sulla base del numero dei potenziali beneficiari del Rdc.
12. 19. Brambilla, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. 34. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 3, penultimo periodo dopo le parole: per consentire aggiungere le seguenti: l'avvio di procedure di stabilizzazione del personale già impiegato in forza di contratti di lavoro di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 1o giugno 2018.
12. 402. Polverini, Zangrillo, Versace, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, penultimo periodo, sostituire le parole da: selettiva pubblica fino a: incarichi di collaborazione con le seguenti: concorsuale pubblica, per titoli ed esami, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc.
12. 29. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: selettiva pubblica, aggiungere le seguenti: con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in house providing delle regioni e delle province autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle regioni e province autonome stesse,.
12. 3. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Luca.

  Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: selettiva pubblica, aggiungere le seguenti: per titoli ed esami.
12. 30. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, penultimo periodo, sostituire le parole da: di contratti fino a: di collaborazione con le seguenti: contratti a tempo determinato con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc.
12. 31. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: di contratti aggiungere le seguenti: a tempo determinato, anche in deroga ai limiti di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sopprimere le parole da: nelle forme fino a: collaborazione;

   sopprimere le parole da: previo parere fino a: Bolzano;

   sostituire le parole da: a favore fino alla fine del comma con le seguenti: alle regioni in aggiunta a quelle previste per la contrattualizzazione delle complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma, ovvero in quota parte delle stesse, le stesse regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono scegliere di avvalersi del personale contrattualizzato da ANPAL servizi S.p.A. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che intendono avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. sottoscrivono una convenzione bilaterale con la stessa, in cui sono definite le modalità con cui il personale di Anpal Servizi S.p.A. può operare nell'ambito dei servizi per il lavoro territoriali.

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni per procedere alle assunzioni delle unità di personale assegnate a ciascuna amministrazione sulla base del numero dei potenziali beneficiari del Rdc.
12. 20. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, penultimo periodo, sopprimere le parole: nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione.
12. 32. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al comma 3, l'avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.
12. 35. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Le procedure di reclutamento di cui al comma 3 si svolgono nel rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere.
12. 36. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, Anpal servizi spa è autorizzata, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti:

   a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) sia stato reclutato con procedure di evidenza pubblica;

   c) abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi spa.

  4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure selettive riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, i lavoratori precari in possesso dei seguenti requisiti:

   a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un incarico di collaborazione presso Anpal Servizi spa;

   b) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso Anpal Servizi spa.

  4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 4-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

   a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato ai sensi del successivo articolo 28, comma 1, del presente decreto.
12. 300. De Filippo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 6. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A., con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione.
12. 12. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato con le seguenti: prioritariamente il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione o di altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.
12. 14. Fassina, Epifani, Pastorino, Rostan.

  Al comma 5, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 7. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 15, riferito ai progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per gli anni 2019 e 2020 sono stanziati 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'uopo destinati alle amministrazioni comunali nel loro coordinamento a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. 40. Musella, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al primo periodo, dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, medesima lettera b):

   dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) al terzo periodo, dopo le parole: «le regioni e le province autonome» sono aggiunte le seguenti: «ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali » e la parola: «autorizzate» è sostituita dalla seguente: «autorizzati»;

   dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

  3-bis) dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3 commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

   dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
12. 9. Viscomi, Serracchiani, De Filippo, Carnevali, Gribaudo, Campana, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Zan.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) Al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al primo periodo dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», è aggiunto il seguente periodo: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Dopo il comma 361 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 145, è aggiunto il seguente:

  «361-bis. Le previsioni di cui al precedente comma non si applicano alle assunzioni di personale da destinare ai Centri per l'impiego di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

   b) all'articolo 14-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al terzo capoverso dopo le parole: «le regioni e le province autonome» sono inserite le seguenti: «ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali» e la parola: «autorizzate» è sostituita con la seguente: «autorizzati»;

   b) al quarto capoverso, dopo le parole: «di cui al comma 255» è aggiunto il seguente periodo: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3 commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni».

  1-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
12. 42. Polverini, Musella, Fatuzzo, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo dopo le parole: «al fine del loro potenziamento» sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
12. 46. Polverini, Musella, Fatuzzo, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
12. 26. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è abrogato.
12. 25. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 12, aggiungere, in fine le parole: sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili.
12. 37. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 8. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*12. 13. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*12. 43. Pella, Zangrillo, Polverini, Pentangelo, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Al fine di coadiuvare i servizi territoriali e sociali nello svolgimento delle attività previste dal Patto per l'inclusione sociale di cui al comma 12 dell'articolo 4 del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità idonee all'impiego delle professionalità assunte dagli ambiti territoriali e sociali nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, prorogando al 31 dicembre 2020 la rendicontabilità dei progetti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 10. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Ai fini di garantire il servizio sociale professionale rispetto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza avviati ai Progetti di Inclusione sociale, il comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è sostituito dal seguente:

   «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
12. 11. Carnevali, Rizzo Nervo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, annualmente entro il 31 marzo, una relazione sugli effetti occupazionali, inclusivi e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. In fase di prima applicazione una relazione semestrale è trasmessa alle Camere entro il 30 ottobre 2019.
12. 44. Cannatelli, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: richiesto, aggiungere le seguenti: , fatte salve le richieste presentate all'ente locale e non ancora inviate all'Inps.
*13. 2. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: richiesto, aggiungere le seguenti: , fatte salve le richieste presentate all'ente locale e non ancora inviate all'Inps.
*13. 8. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
13. 403. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di promuovere l'occupazione al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Art. 19. – (Apposizione del termine e durata massima) – 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

   2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
   3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
   4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
   5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.»;

   b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21. – (Proroghe e rinnovi) – 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

  2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
  3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.»;

   c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Art. 23. – (Numero complessivo di contratti a tempo determinato) – 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

   2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

   a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

   b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

   c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;

   d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;

   e) per sostituzione di lavoratori assenti;

   f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

  3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
  4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
  5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.»;

   d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Art. 31 – (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato) – 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

   2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
   3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.
   4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.»;

   e) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Art. 34 – (Disciplina dei rapporti di lavoro) – 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

   2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
   3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.».
13. 3. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

  2-bis. Al fine di garantire massima trasparenza e pubblicità alle disposizioni propedeutiche e attuative della misura Reddito di cittadinanza, i decreti ministeriali, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i provvedimenti di ANPAL, Anpal Servizi Spa, INPS, Ispettorato nazionale del lavoro, Agenzia delle entrate relativi alle disposizioni di cui agli articoli di cui al Capo I sono pubblicati in apposito spazio sul sito web dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro entro cinque giorni dalla adozione di ciascuno di essi. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 7. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

  2-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'incremento dei trattamenti disposto ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è finalizzato al raggiungimento della soglia di 812 euro mensili per gli importi dei predetti trattamenti, a far data dal 1o aprile 2019.
13. 10. Fatuzzo, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con preclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 01. Gelmini, Polverini, Zangrillo, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi all'occupazione)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
13. 02. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in favore della conciliazione tra vita professionale e vita privata)

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante attuazione delle disposizioni previste dal successivo comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 03. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in favore della conciliazione tra vita professionale e vita privata)

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 04. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

  1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

«Art. 11.

   1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.
   2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:

   a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

   b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

   c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

   3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.
   4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
   5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.
   6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;».

   b) all'articolo 77, le parole: «24 per cento», sono sostituite con le seguenti: «23 per cento».

  2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:

   a) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;

   b) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della, spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
13. 05. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

«Capo I-bis.
Istituzione della misura Assegno Io-Lavoro

Art. 13-bis.
(Finalità e definizioni)

  1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti in fascia di età compresa tra i trenta e i cinquant'anni compiuti.
  2. Ai fini di cui al comma 1 a decorrere dal 1o giugno 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale denominata Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.
  3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui all'articolo 13-quater, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui alla presente legge e alle prestazioni ad essa connesse.

Art. 13-ter.
(Disciplina dell'Assegno Io-Lavoro)

  1. L'Assegno Io-Lavoro, di seguito denominato Assegno, è riconosciuto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dalla presente legge e versa nelle seguenti condizioni:

   a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;

   b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;

   c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;

   d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

  2. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.
  3. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui alla presente legge e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.
  4. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 6, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 2.
  5. L'importo mensile è corrisposto dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dalla presente legge.
  6. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 11, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi della presente legge solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.
  7. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei 12 mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  8. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui alla presente legge si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 13-quater della presente legge gestita da ANPAL.
  9. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.
  10. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  11. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro l'aggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-quater è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.
  12. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 11, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 13-quater.
(Istituzione e funzionamento della piattaforma informatica Io-Lavoro)

  1. A decorrere dal 1o giugno 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
  2. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:

   a) accesso alla misura reddituale disciplinata dall'articolo 13-ter della presente legge;

   b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;

   c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva;

  3. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.
  4. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:

   a) gli accordi stipulati;

   b) le buste paga;

   c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;

   d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13-quinquies.

  5. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.
  6. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13-quinquies.
(Bonus occupazionale SUD+LAVORO)

  1. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 13-ter, comma 9, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui alla presente legge è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nei limiti di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  2. Il bonus di cui al comma 1 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.
  3. L'importo di cui al comma 1 è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.
  4. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

Art. 13-sexies.
(Attività di controllo, monitoraggio e sanzioni)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dalla presente legge e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.
  2. Entro il 1o maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;

   b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro;

   3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:

   a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;

   b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;

   c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;

   d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;

   e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

  4. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.
  5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali trasmette una relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.
  6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13-septies.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri di cui all'articolo 13-ter e all'articolo 13-quater, rispettivamente pari a 750 milioni di euro e a 500 milioni di euro per l'anno 2019, e a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  2. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, l'implementazione e la gestione operativa della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-quater e per le spese di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13-sexies è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
13. 07. Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si adottano provvedimenti al fine di stabilizzare il personale precario di Anpal.
13. 08. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego)

  1. Al fine del potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 21, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   1-ter. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.
   1-quater. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni;

   b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

   «33-bis.(Personale dei servizi competenti). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
   2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
   3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
   4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo.
   5. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse specificamente destinate ai centri per l'impiego di cui all'articolo 21 comma 4».
13. 09. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di garantire e tutelare i diritti dei cosiddetti «riders», impiegati nelle attività di consegna di pasti a domicilio in ambito urbano per conto altrui attraverso piattaforme digitali, il Governo è delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a regolamentare i rapporti di lavoro che si instaurano in tale ambito.
  2. La disciplina deve essere regolata in considerazione dei seguenti criteri:

   a) equiparazione di tutele e diritti riconosciuti nel lavoro subordinato;

   b) divieto di pagamento a cottimo;

   c) individuazione di una retribuzione oraria minima fissa, equa e proporzionata alle prestazioni lavorative;

   d) copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

   e) divieto di controllo a distanza attraverso algoritmi fuori dalle prestazioni.
13. 010. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi in materia di politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi piani e misure per i lavoratori disoccupati privi di ammortizzatori e non beneficiari del RdC.
13. 011. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di rendere la spesa pensionistica più sostenibile e garantire un assegno previdenziale dignitoso per le future generazioni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a stabilire la separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale.
13. 012. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle prestazioni previdenziali delle nuove generazioni)

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni, a partire dal 1o maggio 2019 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5000 euro netti.
  2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione della presente disposizione.
13. 013. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di garantire un'equa retribuzione a tutti i lavoratori in conformità all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad istituire una retribuzione minima garantita su base nazionale da applicarsi a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici per i quali la retribuzione minima non sia individuata dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero tali contratti stabiliscano un corrispettivo minimo orario inferiore.
  2. La determinazione del salario per essere equa e proporzionata al lavoro svolto deve essere stabilita in considerazione dei seguenti criteri:

   a) non può essere inferiore al 50 per cento del livello retributivo medio indicato nelle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi;

   b) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità a base regionale, stabilito in relazione alle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi;

   c) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità all'andamento dell'indicatore nazionale della produttività del lavoro individuato dall'ISTAT;

   d) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità in relazione al tasso di occupazione regionale individuato dall'ISTAT.

  3. Tenuto conto delle rilevazioni annuali Istat, di cui al comma 2, l'importo del salario minimo orario nazionale è aggiornato ogni tre anni.
13. 014. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

ART. 14.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di libertà pensionistica)

  1. A decorrere dal 1o giugno 2019, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, possono conseguire il diritto alla libertà pensionistica al raggiungimento di un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva di 35 anni, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 1o giugno 2019 le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non trovano applicazione, fatte salve le diverse indicazioni.
  2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata al presente decreto-legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.
  3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasette anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario abbia maturato almeno trentotto anni di contribuzione.
  4. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. Per i soli beneficiari di età anagrafica pari a 65 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. In presenza di almeno quaranta anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contribuzione.
  5. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011. Sono fatti salvi i trattamenti previsti dall'articolo 1, comma 179 e seguenti e comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente in materia di Ape sociale e di lavoratori cosiddetti precoci.

Art. 14-bis.
(Benefìci previdenziali per i lavoratori con carichi di cura)

  1. Agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che assistono familiari con disabilità grave o non autosufficienti e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono conseguire, a domanda, l'accesso anticipato al pensionamento, in una delle seguenti modalità:

   a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;

   b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza del familiare;

   c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;

   d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

Art. 14-ter.
(Benefìci previdenziali per le lavoratrici madri)

  1. Alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 60 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione senza le penalizzazioni di cui all'articolo 14, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di cinque anni.
  2. Alla misura di cui al comma 1 può accedere il padre in caso di totale assenza della madre.

  Conseguentemente,

   a) all'articolo 22 sostituire le parole: quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto-legge;

   b) all'articolo 23 sopprimere le parole: quota 100;

   c) all'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 12.279,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 18.067,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 18.616,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 17.787,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 15.996,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 13.552,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 12.629,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 11.665,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12.035,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 11.564,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

    2) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) quanto a 7.560 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, quali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti:

    sino al limite massimo di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2019 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 4.500 milioni di euro annui. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del presente comma le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

    sino al limite massimo di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, da interventi di variazione delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare un importo annuo di 5.000 milioni di euro, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

   d) aggiungere la seguente Tabella:

Tabella A
(articolo 14, comma 2)

Età di pensionamento effettivo

Percentuale di riduzione o di maggiorazione
con trentacinque anni di contribuzione

62

-8%

63

-6%

64

-4%

65

-2%

66

0

67

2%

68

4%

69

6%

70

8%

14. 13. Polverini, Gelmini, Fatuzzo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni per introdurre un sistema flessibile nell'accesso di lavoratrici e lavoratori al trattamento pensionistico)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito di età anagrafica di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
  2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.
  3. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo viene ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati applicando i criteri di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
  4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a condizioni e criteri più favorevoli.
  5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021 non si applica l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
  7. In caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 6, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvede mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

Tabella A
(articolo 14)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

Età di
pensionamento
effettivo

Anni di contribuzione

35

36

37

38

39

40

62

-8,0

-7,8

-7,5

-7,2

-6,6

-3,6

63

-6,0

-5,8

-5,5

-5,2

-4,4

-2,4

64

-4,0

-3,8

-3,5

-3,2

-2,7

-1,4

65

-2,0

-1,8

-1,5

-1,2

-0,6

-0,4

66

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

68

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

69

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

70

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

14. 31. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico e per l'istituzione del fondo di solidarietà intergenerazionale)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1o gennaio 2019 il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei requisiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
  2. Con riferimento al trattamento pensionistico determinato per ciascun lavoratore in applicazione del comma 1, si applica una riduzione pari:

   a) allo 0,5 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

   b) all'1 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo dell'INPS;

   c) al 2 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo dell'INPS.

  3. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 2 sono riversate in un apposito fondo di solidarietà intergenerazionale istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non hanno compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, hanno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell'INPS.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

Tabella A
(articolo 14, comma 1)

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS

(1). Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1

(2). Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2

100

62

101

63

14. 1. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Misure per la flessibilità del sistema previdenziale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1o gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:

   a) maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;

   b) possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  2. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettera a), a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  3. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1o gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.
  5. L'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
14. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Regime pensionistico Quota 41)

  1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento, è istituito il regime pensionistico «Quota 41» che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a quarantuno anni di contributi, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.
14. 30. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 aggiungere le seguenti: nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
14. 27. Pentangelo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*14. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*14. 34. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. All'onere finanziario derivante dalla disposizione di cui al precedente periodo si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui al comma 254 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
14. 14. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'anzianità contributiva computano i contributi versati presso tutte le gestioni di previdenza obbligatoria.
14. 35. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:

   a) per le donne si aggiunga un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;

   b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;

   c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità.

  Conseguentemente:

   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nei 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «e di 1, 25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b);

   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
14. 15. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:

   a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio;

   b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;

   c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità.
14. 33. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: quota 100 aggiungere le seguenti: senza penalizzazioni.
14. 4. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il requisito contributivo di cui al comma 1 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

  Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5.269,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.567,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 10.116,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.287,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.496,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.052,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.129,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.165,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.535,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3.064,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: c-bis) nei limiti di 550 milioni di euro per l'anno 2019 e di 850 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 550 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
14. 18. Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I lavoratori italiani all'estero che hanno versato contributi ad enti previdenziali di Stati esteri, fuori dall'ambito delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza, in unica soluzione ovvero in massimo 90 rate mensili, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
14. 19. Fitzgerald Nissoli, Fatuzzo.

  Sopprimere il comma 3.
14. 21. Zangrillo, Polverini, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
14. 22. Zangrillo, Polverini, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.
14. 23. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente il divieto di cumulo non si applica agli iscritti alla gestione previdenziale INPS Artigiani e Commercianti.
14. 20. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che richiedono la pensione Quota 100 in regime di convenzione internazionale sono esclusi dal divieto di cumulo previsto dal paragrafo precedente.
14. 5. Ungaro, Schirò.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Con riferimento al trattamento pensionistico determinato per ciascun lavoratore in applicazione dei commi 1 e 2, si applica una riduzione pari:

   a) allo 0,5 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

   b) all'1 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo dell'INPS;

   c) al 2 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo dell'INPS.

  3-ter. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 3-bis sono riversate in un apposito fondo di solidarietà intergenerazionale istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, non hanno compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, hanno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell'INPS.
14. 300. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Fragomeli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1, comma 148, lettera h), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: «infanzia » sono aggiunte le seguenti: «primaria e secondaria».
14. 24. Pentangelo.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
*14. 28. Pentangelo.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
*14. 36. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: agosto con la seguente: giugno.
14. 6. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*14. 25. Pentangelo.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*14. 37. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori.
14. 38. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: lo svolgimento dell'attività didattica, aggiungere le seguenti: vengono assunti tutti coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno accademico 2017/2018, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico professionale. Alla disposizione di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai medesimi fini.
14. 16. Fassina, Fratoianni, Epifani.

  Al comma 7-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È istituito un percorso accelerato non selettivo, attraverso una prova orale, per coloro che possono vantare un periodo di servizio non inferiore a tre anni scolastici, svolto nelle scuole statali, per lo stesso ordine e grado di scuola.
14. 39. Bucalo, Rizzetto, Frassinetti.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:

  7-ter. La quota di cui ai commi 7 e 7-bis può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori.
  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-ter si provvede entro il limite massimo di spesa di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
14. 26. Pentangelo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Per il personale della dirigenza scolastica, in ogni caso, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
14. 40. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Per il personale docente, educativo e ATA, in ogni caso, si applicano, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
14. 41. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: uffici giudiziari con le seguenti: uffici della pubblica amministrazione.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 10-bis, sostituire le parole: dell'amministrazione giudiziaria con le seguenti: della pubblica amministrazione e sopprimere le parole: , fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo della medesima legge,;

   b) sopprimere il comma 10-quater;

   c) al comma 10-sexies, sostituire le parole: il Ministero della giustizia è autorizzato con le seguenti: i Ministeri sono autorizzati.
14. 7. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 10-sexies sostituire le parole: nel limite di 1.300 unità di II e III area con le seguenti: Area Il F2.

  Conseguentemente, aggiungere infine il seguente periodo: Per l'attuazione dell'art. 14 comma 10-sexies, alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2, si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con Decreto 18 novembre 2016 — Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.
14. 301. Miceli.

  Al comma 10-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le unità autorizzate in area II sono da assumere tramite lo scorrimento della graduatoria per 800 posti di assistente giudiziario a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2 approvata con Provvedimento 14 novembre 2017 dal Ministero della Giustizia.
14. 17. Epifani, Rostan, Conte, Fornaro.

  Al comma 10-octies, sopprimere le parole da: anche in deroga sino alla fine del periodo.
14. 105. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10-octies, sostituire le parole da: anche in deroga sino alla fine del periodo con le seguenti: in via prioritaria e fino ad esaurimento delle stesse a valere sulle graduatorie vigenti.
14. 104. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10-octies, aggiungere, in fine, le parole: attingendo in via prioritaria e fino ad esaurimento delle stesse dalle graduatorie vigenti e attraverso procedure di stabilizzazione del personale precario già in servizio presso gli enti.
14. 106. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 10-novies.
14. 103. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10-novies, alinea, dopo le parole: essere svolti, aggiungere le seguenti: previo espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
14. 101. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  Al comma 10-novies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) il riconoscimento di punteggi per i tirocinanti e stagisti.
14. 102. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  10-duodecies. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e successivi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamenti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.
  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 8. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  10-duodecies. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «66 anni» sono sostituite dalle seguenti: «64 anni»;

   b) alla lettera b), le parole: «66 anni» sono sostituite dalle seguenti: «64 anni».

  10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. 11. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  10-duodecies. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il terzo periodo è soppresso;

   b) alla lettera b), il terzo periodo è soppresso.

  10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. 12. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  10-duodecies. All'articolo 24 del decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni»;

   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

   «11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva».

  10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. 10. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
14. 43. Ferro, Deidda, Rizzetto, Bucalo, Silvestroni, Bellucci, Gemmato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-duodecies. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato è data facoltà di permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. Il risparmio di spesa pensionistica, calcolato in 1.145,054 milioni di euro nel decennio dal 2019 al 2028, è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c).
14. 44. Prisco, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-duodecies. Con effetto dal 1o gennaio 2019, è facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1o gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
14. 42. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-duodecies. Al comma 307, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nelle assunzioni di personale di cui alla presente lettera».
14. 9. Del Barba, De Menech, Buratti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Quota 93)

  1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodati, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 31 anni, di seguito definita: «pensione quota 93» con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  2. Il comma 1 si applica ai soggetti che si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.
  3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
14. 01. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Vittime del terrorismo, del dovere od equiparati)

  1. All'articolo 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento, congedati dal servizio per inabilità totale a ogni proficuo lavoro il calcolo pensionistico sarà effettuato considerando una contribuzione massima di 42 anni di servizio maggiorata del 7,5 per cento senza nessuna penalizzazione dovuta all'uscita prematura dal lavoro. Al personale di cui alla presente disposizione deve essere sempre garantito e applicato il calcolo pensionistico più favorevole.
   2-ter. Ai trattamenti pensionistici relativi alle Vittime del Terrorismo, del dovere e soggetti equiparati può essere corrisposta la Pensione Privilegiata Ordinaria qualora ne sussistano le condizioni favorevoli espresse dalle Commissione Mediche Militari o dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio».
14. 03. Bucalo, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

  1. I pubblici dipendenti hanno diritto a ricevere il Tfr e il Tfs entro tre mesi dall'accesso alla pensione.
14. 02. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Rivalutazione dei trattamenti pensionistici)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

   a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

   b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

    1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a sei il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sette volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sette volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
14. 0300. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 14-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.
(Disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali e flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie degli Enti locali)

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
  2. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  3. Al comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «personale scolastico», sono aggiunte le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali,».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 14-ter, sopprimere il comma 2.
14-bis. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14-bis. 3. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: quadriennio.
14-bis. 4. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-sexies.
14-bis. 5. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-sexies, sostituire le parole: nell'anno precedente con le seguenti: nei due anni precedenti.
14-bis. 6. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-septies.
*14-bis. 7. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-septies.
*14-bis. 26. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.
14-bis. 8. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-septies, sopprimere il secondo periodo.
14-bis. 9. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, le previsioni di cui al secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
14-bis. 300. Carnevali.

  Al comma 2,dopo le parole: aziende del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, anche delle regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro della spesa sanitaria,.
14-bis. 400. Polverini, Zangrillo, Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 2,dopo le parole: professionalità occorrenti, aggiungere le seguenti: con priorità per il personale medico e infermieristico.
14-bis. 402. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  Al comma 2,aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal periodo precedente, al solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nel triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione.
14-bis. 403. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il periodo: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020» è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale».
14-bis. 401. Carnevali, Siani, Ungaro, Rizzo Nervo, Noja, Pagano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato da impiegare nei ruoli di responsabili di aree o settori per carenza di personale interno inquadrabile nelle categorie D1 e D3, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i comuni con popolazione non superiore ai centomila abitanti possono inquadrare nelle predette categorie, in via preliminare rispetto all'utilizzo di figure professionali esterne e previa eventuale selezione per titoli, i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno quindici anni e che siano in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale. I dipendenti dei comuni di cui al primo periodo in possesso di titoli post laurea o master universitari in materie di enti locali, legalmente riconosciuti, possono essere collocati dai medesimi enti, nel rispetto della procedura di cui al precedente periodo, in tutte le posizioni di responsabilità ascritte alle categorie D1/D3 ad esclusione delle aree o settori tecnici per i quali sono previsti titoli di studio specifici. I comuni di cui al primo periodo che hanno posti vacanti e sono economicamente non deficitari adeguano il proprio fabbisogno triennale secondo quanto stabilito dal presente comma e procedono all'inquadramento del personale come sopra descritto tenendo conto delle esigenze e delle capacità delle piante organiche. Nei casi in cui il numero di unità di personale da inquadrare risulti superiore ai posti da occupare si procede a selezione per titoli e anzianità di servizio.
  5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-bis. 19. Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»; b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

  5. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  6. Agli eventuali oneri di cui ai commi 2-bis e 2-ter, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro annui, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14-bis. 22. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»;

   b) dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.».

  5. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
14-bis. 20. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»;

   b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».

  5. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*14-bis. 15. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»;

   b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».

  5. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*14-bis. 23. Polverini, Fatuzzo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4. All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: «a valere e nei limiti di un terzo», sono sostituite da: «a valere nel limite della metà».
  5. Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate.
14-bis. 18. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. Al comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «in aspettativa senza assegni» sono aggiunte le seguenti: «con riconoscimento dell'anzianità di servizio».
14-bis. 1. Buratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2019 le regioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con incremento della rispettiva dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego».
14-bis. 10. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
14-bis. 14. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

   a) articolo 1, commi 551-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni;

   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9, lettera a) e c-bis), e articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14-bis. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dell'articolo 1, dei commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

    1) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    2) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

    3) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

    4) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
14-bis. 12. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

    1) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

    2) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

    3) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

    4) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

    5) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
14-bis. 13. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 438 è sostituito dal seguente:

   «438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 226, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.».
14-bis. 17. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

ART. 14-ter.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro i limiti percentuali con le seguenti: oltre i limiti percentuali.
14-ter. 404. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali mantengono la facoltà di applicare il comma 362.
*14-ter. 5. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali mantengono la facoltà di applicare il comma 362.
*14-ter. 8. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze sugli organici delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla disposizione di cui al precedente articolo 14, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite all'anno 2019, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2-ter. Alla disposizione di cui al precedente comma 2-bis si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
14-ter. 7. Epifani, Speranza, Fornaro, Rostan.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 366 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale medico, tecnico- professionale, amministrativo e infermieristico delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».
  2-ter. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9-bis della legge 11 febbraio 2019, n. 12 è abrogata.
14-ter. 300. Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
14-ter. 10. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In deroga al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato, il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
14-ter. 12. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: «il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina-fiscale», fino a: «disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie», sono sostituite con le seguenti: Il rapporto dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui INPS si avvale, in via prioritaria, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministero della salute e l'INPS e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Al fine di contenere gli oneri sostenuti dall'INPS per l'indennità di malattia e contrastare efficacemente il fenomeno dell'assenteismo, ai medici di cui al periodo precedente, viene garantito un carico di lavoro non inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari a 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14-ter. 9. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020».
*14-ter. 11. Bucalo, Rizzetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020.
*14-ter. 4. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, ed è prorogato l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 299, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria», sono inserite le seguenti: «alla stabilizzazione del personale a tempo determinato che abbia prestato servizio presso le medesime amministrazioni per più di 36 mesi continuativi,».
14-ter. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 9-bis della legge 11 febbraio 2019, n. 12 è abrogato.
14-ter. 302. Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 2019, n. 12 alle parole: «si applicano» è premessa la seguente: «non».
14-ter. 301. Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il secondo capoverso del comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
14-ter. 303. Carnevali.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 211 a 218, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti con il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

   a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

   c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

   d) ai lavoratori cessati:

    1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

    2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

    3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

   e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

   f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

  2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.
  3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
14-ter. 01. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Aumento importo minimale delle pensioni in regime internazionale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo mensile delle pensioni il cui diritto è riconosciuto in virtù del cumulo dei periodi contributivi previsto da accordi o da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un ventesimo del trattamento minimo vigente alla medesima data di entrata in vigore ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa se successiva. Tale importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a 20 euro mensili.
  2. L'importo minimo mensile di cui al comma 1 del presente articolo è da considerare al netto delle somme dovute per l'applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni, degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.
  3. L'importo minimo mensile di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è annualmente rivalutato in relazione agli aumenti per perequazione automatica della generalità delle pensioni.
  4. Per le pensioni erogate in regime internazionale con decorrenza antecedente, pari o successiva alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, si procede a confronto tra l'importo spettante in base al calcolo effettivo della pensione e l'importo minimo mensile previsto dal presente articolo ed è corrisposto l'importo più elevato.
  5. Il comma 15 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2019, in 7 milioni di euro per l'anno 2020, in 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14-ter. 03. Schirò, Ungaro.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Misure in favore delle Regioni)

  1. In via sperimentale, a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2024, al fine di potenziare l'attività di monitoraggio dell'attuazione finanziaria dell'Obiettivo Convergenza, nonché al fine di offrire adeguato supporto tecnico alle regioni ammesse al medesimo programma, con particolare riferimento alle azioni dirette all'attrazione degli investimenti sul territorio, è istituita una apposita struttura di missione del Ministero dell'economia e delle finanze. La struttura di missione di cui al precedente periodo ha sede in ciascuna regione ammessa all'Obiettivo Convergenza, a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze stipula apposite convenzioni con le regioni interessate.
  2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato o rapporti di lavoro parasubordinato, presso le sedi regionali della struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzato il ricorso a procedure di mobilità, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel limite di cinque unità di personale per ciascuna sede regionale, di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso agenzie e società partecipate dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 2.050.000 annui a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al termine della sperimentazione, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14-ter. 04. Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente.

Art. 14-quater.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del lavoro di cura delle donne lavoratrici ai fini previdenziali)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 6 il requisito anagrafico di cui al medesimo comma 6 è ridotto di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi, per le donne. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
14-ter. 0300. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Disposizioni previdenziali in favore dei lavoratori precoci)

  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 199 è sostituito dal seguente:

   «199. A decorrere dal 1° maggio 2019, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14-ter. 0301. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi con le seguenti: 42 anni per gli uomini e 41 anni.
15. 1. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, capoverso comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.
15. 2. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, capoverso comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Parimenti l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito all'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai maggiori oneri conseguenti dall'attuazione dell'ultimo periodo di cui al comma 1, capoverso comma 10, del presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
15. 6. Pentangelo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: «10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 10 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
15. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, non si applica agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 4. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'ultimo periodo del comma 1, capoverso comma 10, del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento pensionistico non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui al comma 254, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
15. 5. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai requisiti anagrafici di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli adeguamenti alla speranza di vita di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 si applicano con cadenza quinquennale.
15. 300. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai requisiti anagrafici di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
15. 301. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non trovano applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
15. 302. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*15. 7. Pentangelo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*15. 9. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'allegato B) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola «infanzia» sono aggiunte le seguenti «primaria e secondaria».
15. 10. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
15. 05. Rizzetto, Zucconi, Bucalo.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Opzione donna)

  1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2022, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1 i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 1 sono incrementati di 12 mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.
16. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
16. 7. Pentangelo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 395,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 e a 206,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 2. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 10. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 9. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, con le seguenti: un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 11. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a 59 anni.

  Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi» e alla lettera b) le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
*16. 6. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a 59 anni.

  Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi» e alla lettera b) le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
*16. 300. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il trattamento pensionistico di cui al comma 1 è riconosciuto, alle stesse condizioni, anche alle lavoratrici la cui pensione viene liquidata da enti che gestiscono forme sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria, nel limite massimo di una maggiore spesa pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,50 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
16. 4. Boldrini, Epifani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 182 milioni per il 2019, a 160 milioni per il 2020, a 114 milioni per il 2021, a 42 milioni per il 2022 e a 2,5 milioni annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 13. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 3, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*16. 8. Pentangelo.

  Al comma 3, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*16. 301. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non trovano applicazione per le donne e per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 3. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Opzione donna per esodate)

  1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, per le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.
  2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricoli a tempo determinato e le lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.
  3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
16. 01. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Salva esodati)

  1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 329 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 03. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

ART. 17

  Sostituirlo con il seguente:

  1. A decorrere dal 1o maggio 2019, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età. Per tali soggetti non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 4. Rizzetto, Bucalo, Zucconi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Serracchiani, Viscomi, Zan, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Campana, Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Pedrazzini, Versace.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gli stessi soggetti, aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 1. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato E è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « n) Imprenditori monoveicolari del settore dell'autotrasporto».
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 3. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

   a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

   b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

   c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

   d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

   179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.
   179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera d), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

   a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

   b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

   c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

   179-quater. L'indennità erogata ai sensi del comma 179-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa.
18. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

   b) le parole: «condizioni di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   c) dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis):

   d-bis) si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Questi soggetti accedono con il requisito di 63 anni. Le lavoratrici e coloro che maturano il requisito con la previgente quota maturano il requisito con 62 anni di età più 31 di contributi oppure 63 anni di età più 30 di contributi, e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione indipendentemente dalla età, con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. A costoro è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. I predetti requisiti di età anagrafica non sono adeguati, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  2. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.
  3. I benefici di cui al comma 1, lettera c) sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
18. 1. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 231,8 milioni di euro per l'anno 2020, 442,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,1 milioni di euro per l'anno 2022, 351 milioni di euro per l'anno 2023, 177 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

  2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

  «1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni».

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

   b) All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: , in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: , in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.566,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.817,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.946,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.377,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.337,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026.

   c) All'articolo 28, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 805,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.029,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 908,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.045,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 665,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 712,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
18. 12. Epifani, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019, con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: è incrementata di 48,6 milioni di euro per l'anno 2019, 395,4 milioni di euro per l'anno 2020, 428,4 milioni di euro per l'anno 2021, 312,3 milioni di euro per l'anno 2022, 153 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32,4 milioni di euro per l'anno 2019, 263,6 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 208,2 milioni di euro per l'anno 2022, 102 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che se lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non deriva dalla volontà del lavoratore, la fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure previste dal presente comma».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 4. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 155, quarto periodo, le parole: «La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019»;

   b) al comma 158, quarto periodo, le parole: «La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019».
18. 5. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, sono disciplinate le modalità attuative dell'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205 del 2017 con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B, legge n. 205 del 2017, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
18. 6. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 179-bis è sostituito dal seguente: «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni».
18. 7. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le richieste di Ape sociale di cui al precedente comma per il tramite degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono valutate come al numero 5 della tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18. 9. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017, paragrafi 2.1 e 3, sono da considerarsi beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, anche i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito all'estero a condizione che lo stesso non risulti superiore alla soglia prevista per la Pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto.
18. 11. Pastorino, Rostan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono aggiunte le seguenti: «, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «o autonomi».
*18. 14. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono aggiunte le seguenti: «, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «o autonomi».
*18. 16. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato C, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «R. Imprenditori monoveicolari del settore dell'autotrasporto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di spesa pari a 3 milioni di euro annui, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18. 15. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Ape volontaria)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 166, le parole: «in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019,» sono soppresse;

   b) al comma 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 01. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 18-bis.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Sospensione della contribuzione figurativa)

  1. Non è consentito l'accredito dei contributi figurativi a carico delle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ove il soggetto che ne abbia fatto richiesta usufruisca nello stesso periodo di tempo di altra contribuzione previdenziale aggiuntiva.
  2. L'accredito del contributo figurativo è sospeso dal momento dell'accredito del primo contributo aggiuntivo e fino alla sua cessazione. In caso di contribuzione ad un Istituto previdenziale diverso da quello in cui viene accreditato il contributo figurativo, il soggetto che ne usufruisce è tenuto a darne immediata comunicazione all'istituto previdenziale cui è iscritto. In caso d'inosservanza e di successivo accertamento, è annullata d'ufficio la contribuzione figurativa ingiustificatamente accreditata.
  3. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono abrogati.
18-bis. 01. Mollicone.

ART. 19.

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: Per la gestione dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS).
*19. 3. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: Per la gestione dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS).
*19. 1. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
19. 2. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Procedura per l'aggiornamento del novero delle attività lavorative usuranti o gravose)

  1. È istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.
  2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

   a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

   b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 01. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 20.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente: 6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
20. 7. Pentangelo, Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2:

   all'alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 4.969,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.117,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.666,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.837,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.046,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.602,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.679,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.715,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.085,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.614,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

   dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
20. 6. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
20. 8. Pentangelo.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, sopprimere le parole: la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso,.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
20. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di riscatto di cui al presente comma è consentita, con le medesime modalità e condizioni, anche nel caso di titoli di studio stranieri riconosciuti ai fini previdenziali ai sensi dell'articolo 3 del DPR 30 luglio 2009, n. 189.
20. 300. Ungaro.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà cui al presente comma è consentita altresì anche per i periodi antecedenti il 1° gennaio 1995, a condizione di accettare l'applicazione del sistema contributivo sui medesimi periodi di riscatto.
20. 301. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il beneficio di cui al comma 3 è riconosciuto alle lavoratrici madri di bambini ai quali è stata riconosciuta un'invalidità pari al 100 per cento».

  6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 3. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l'importo del contributo volontario è pari alla metà dell'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti per i prosecutori volontari che ne facciano richiesta, previa autorizzazione.
  6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 4. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. In deroga alle disposizioni vigenti, al fine di definire modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai soggetti debitori è consentito chiudere le posizioni previdenziali pregresse mediante il versamento del 30 per cento delle somme dovute senza oneri e sanzioni, ripartite in 24 rate mensili da versare dalla data fissata dal decreto di cui all'ultimo periodo. L'adesione al procedimento di saldo e stralcio sospende i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Tali procedimenti sono considerati chiusi al momento del completamento dei versamenti. I datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli sono ammessi alle facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione secondo le modalità del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole forestali ed alimentari e del turismo da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le modalità attuative del presente comma.
20. 9. Bond.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'INPS possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione.
*20. 5. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'INPS possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione.
*20. 13. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Fondo Speciale per agevolare il riscatto, a fini pensionistici, degli anni del corso legale di studi universitari)

  1. Ferma restando la facoltà di optare per il regime previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare gli anni del corso legale di studi universitari, versando gli oneri conseguenti, il cui ammontare, da valutarsi con il sistema contributivo, è così determinato:

   a) ai nati successivamente al 1980, in possesso di un reddito personale annuo non superiore a 15.000 euro, si applica, per gli anni successivi al primo – relativamente al quale l'onere corrispondente resterà a carico dello Stato – l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997;

   b) ai soggetti non ricompresi nell'ambito anagrafico e reddituale di cui alla lettera a), si applica, per tutti gli anni del corso legale di studio universitario o equipollente, l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997, ovvero quella vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, avuto riguardo alla contribuzione degli ultimi dodici mesi.

  2. I soggetti che, all'atto della richiesta, risultano iscritti ad una della Casse di Previdenza Autonome, devono versare a quest'ultima i relativi oneri, calcolati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1, con conseguente integrazione della relativa posizione previdenziale.
  3. Ferma restando la possibilità di riscattare gli anni del corso legale di studi secondo lo schema previsto dalla lettera b) del comma 1, i soggetti immatricolati ad un corso di laurea successivamente all'entrata in vigore della presente legge, potranno, in aggiunta alle ordinarie tasse universitarie, corrispondere, per ciascun anno d'iscrizione, un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva prevista per i soggetti di cui al comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997, a titolo di anticipazione contributiva. In tal caso, il riconoscimento dell'intero periodo di durata legale del corso di studi ai fini previdenziali è subordinato al completamento della procedura di riscatto, conseguente al versamento della residua parte dell'aliquota contributiva.
  4. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 03. Deidda, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto)

  1. Per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'Interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.
  2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione una tantum pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'Integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
  4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le Vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.
  5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.
  6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1o ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Inail.
  7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'Inail entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 4, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'Inail, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
  9. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2019, e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
20. 02. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore». All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, valutato in 78,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2020, 84,5 milioni di euro per l'anno 2021, 79,5 milioni di euro per l'anno 2022, 62 milioni di euro per l'anno 2023, 42,3 milioni di euro per l'anno 2024, 26,4 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
20. 01. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure concernenti i trattamenti pensionistici di reversibilità in favore dei superstiti)

  1. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1, comma 41, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulti sprovvisto di redditi di qualsiasi natura, escludendo quello concernente la prima casa o quello derivante dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto»;

   b) la tabella F è sostituita dalla seguente: TABELLA F – (V. Articolo 1, comma 41) – TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Tabella F
(V. Articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

  Reddito pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

  percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità.

  Reddito superiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

  percentuale di cumulabilità pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità.

  Reddito superiore a 8 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

  percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità.

  2. I redditi da pensione di reversibilità di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e si considerano a carico del coniuge superstite.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
21. 02. Labriola, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 22.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,.
*22. 2. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,.
*22. 6. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: finanziate con i fondi interprofessionali.
22. 1. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sostituire le parole: comparativamente più con la seguente: maggiormente.
22. 3. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni)

  1. È istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.
  2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

   a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

   b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. 01. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 in materia di somministrazione di lavoro)

  1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 21, 23 e 24.”»;

   b) il comma 1-ter dell'articolo 2 è abrogato.
22. 02. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei Tfs e Tfr)

  1. Al comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 22, la lettera a) è soppressa.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole da: «l'ente erogatore provvede» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «l'ente erogatore provvede, in ogni caso, decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;

   b) al comma 5 le parole: «nei tre mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei trenta giorni successivi».

  3. Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140»;

   b) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140».

  4. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

   a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

   b) in due importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 120.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari all'ammontare residuo;

   c) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 120.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari a 60.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro i sei mesi successivi alla corresponsione del secondo importo, è pari all'ammontare residuo».

  Conseguentemente, all'articolo 28 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23 pari a 2.500 milioni per l'anno 2019 e 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda e la terza, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
23. 9. Novelli, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Anticipo del TFS)

  1. In deroga alla normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, ovvero accedono alla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al termine del terzo mese dalla data di pensionamento, nel limite massimo di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento. Il riconoscimento della restante parte del trattamento è conseguito al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, ferme restando in questo caso le disposizioni di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.
23. 8. Polverini, Gelmini, Novelli, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nonché i soggetti che accedono fino a: legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le seguenti: cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , o che hanno avuto accesso fino a: presente decreto.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole da: , alle banche o agli intermediari fino alla fine del comma con le seguenti: alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;

   b) sopprimere i commi 3 e 4;

   c) al comma 5 sopprimere il secondo periodo;

   d) sopprimere i commi 6, 7 e 8.
23. 14. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: e comunque non superiore all'1,5 per cento.
23. 13. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i crediti perfezionatisi antecedentemente alla data di autorizzazione del finanziamento,.
23. 401. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i crediti perfezionatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.
23. 402. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche a tutti i dipendenti pubblici con cessazione dal servizio a far data dal 1o gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
23. 2. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la cifra: 45.000, con la seguente: 80.000.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
23. 10. Polverini, Pentangelo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la cifra: 45.000, con la seguente: 60.000.
23. 3. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.A., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.
  8-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 8-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
23. 4. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 24.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: comunque denominata con le seguenti: per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 76.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
24. 2. Pentangelo, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 76.000 euro.
24. 3. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

ART. 25.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), premettere il seguente numero:

    01) al primo periodo, dopo le parole: «emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente;», sono inserite le seguenti: «promuove la sfiducia motivata e l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente dell'Istituto;».
25. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 5, sostituire le parole: tre membri, con le seguenti: cinque membri, e dopo le parole: n. 39 aggiungere il seguente periodo: Dei suddetti cinque membri, uno è individuato tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'altro membro tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pensionati.
25. 402. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 5, sostituire le parole: tre membri, con le seguenti: quattro membri.
25. 401. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ai predetti fini, l'emolumento del Presidente di INPS e di INAIL non può essere maggiore di quello riconosciuto per il medesimo incarico alla data 31 dicembre 2018 e gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione di INPS e INAIL non possono essere superiori al 30 per cento dell'emolumento del presidente di INPS e di INAIL. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del contenimento della spesa gli emolumenti dei soggetti di cui al comma 2, non possono essere maggiori alla quota del 50 per cento dell'emolumento del Presidente di INPS e di INAIL, come definito alla data 31 dicembre 2018.
25. 3. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e privati.
25. 2. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno all'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati nel decreto 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente i medesimi enti istituiscono appositi organi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
25. 4. Pentangelo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «iscritti alle casse previdenziali», sono aggiunte le seguenti: «previa apposita delibera di quest'ultima».
25. 5. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP), istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza, Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
  5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare al funzionamento del Comitato medesimo.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 13 milioni di euro per il 2019, a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, e a quelli derivanti dal comma 6, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 01. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

ART. 25-bis.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni.
25-bis. 300. Nevi, D'Attis, Zangrillo, Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e il 31 maggio 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «e il 1° gennaio 2019,».
25-bis. 301. Ubaldo Pagano.

ART. 25-ter.

  Sopprimerlo.
25-ter. 300. Gadda, Serracchiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le singole voci di spesa a carico del datore di lavoro riguardanti la posizione contributiva e fiscale del lavoratore».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 25-ter aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei trattamenti salariali.
25-ter. 1. Della Frera, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 25-ter aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Rafforzamento delle sanzioni per le infedeli dichiarazioni relative ai regimi di imposta sostitutiva)

  1. Ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfettario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano l'imposta sostitutiva di cui ai commi da 15 a 22 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2018, n. 145, che omettano di dichiarare redditi percepiti in misura tale da superare le soglie massime previste dai suddetti regimi, si applicano, oltre alle sanzioni fiscali previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 2621 del codice civile, in quanto compatibili.
25-ter. 01. Labriola.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 e il 31 maggio 2015,» sono soppresse.
25-ter. 06. Ubaldo Pagano, De Filippo, Boccia, Losacco, Lacarra.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
  2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," sono aggiunte le seguenti: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi".
25-ter. 0300. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

ART. 26.

  Al comma 1, capoverso comma 47, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2020, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2019 e le parole da: e, per l'anno 2019 fino alla fine del periodo con le seguenti: , nella misura del 30 per cento;

  Conseguentemente:

   al comma 2, capoverso comma 2, sostituire le parole da: e, per l'anno 2019 fino alla fine del periodo con le seguenti: , dall'anno 2019 all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del 70 per cento.

   all'articolo 28, comma 2:

    all'alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 con le seguenti: 4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.252,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.738,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2;

   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

    c-bis) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

    c-ter) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26. 2. Sozzani, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155)

  1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi quinto e sesto sono abrogati;

   b) al comma ottavo:

    1) al primo periodo, le parole da: «retribuzione» a: «dall'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti»;

    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni sono comunque proporzionalmente ridotte oppure, a scelta dell'interessato, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche»;

    3) al secondo periodo, le parole da: «, che non abbiano» a: «di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «si prendono in considerazione ai predetti fini le medie delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i diversi livelli previsti».

  2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, come modificato dal comma 1 del presente articolo, operano retroattivamente a far data dal 1o gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive, non esaurite in base alle disposizioni di cui al terzo periodo entro l'età pensionabile, sono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2020, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata, secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
  4. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al comma 3 il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.
  5. La riduzione progressiva di cui al comma 3, si applica:

   a) a far data dal 1o gennaio 2020 nella misura del 10 per cento;

   b) a far data dal 1o gennaio 2021 nella misura del 25 per cento;

   c) a far data dal 1o gennaio 2022 nella misura del 40 per cento;

   d) a far data dal 1o gennaio 2023 nella misura del 60 per cento;

   e) a far data dal 1o gennaio 2024 nella misura del 80 per cento;

   f) a far data dal 1o gennaio 2025 nella misura del 100 per cento.
26. 01. Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

ART. 26-sexies.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Regime fiscale della NaSPI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa)

  1. Le somme corrisposte a titolo di liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, sono considerate non imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 01. Carnevali.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Disposizioni in materia di riconoscimento contributivo dei periodi lavorativi con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale)

  1. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08 ed in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.
  2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
26-sexies. 03. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali)

  1. Al fine di assicurare adeguate condizioni retributive e favorire il pieno rispetto della dignità, della salute, della sicurezza e della trasparenza nello svolgimento dell'attività lavorativa organizzata mediante l'utilizzo di piattaforme digitali, il presente articolo individua le garanzie minime che devono essere riconosciute a tutti i lavoratori impiegati nelle predette attività, qualunque sia la tipologia contrattuale applicata.
  2. Allo scopo di garantire piena tutela e sicurezza ai lavoratori oggetto del presente articolo, le disposizioni relative all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono estese a tutti i lavoratori di cui al comma 1, impiegati anche mediante tipologie contrattuali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non ne prevedano l'obbligo. In alternativa a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, è possibile ricorrere a forme di assicurazione privata, a condizione che siano garantite condizioni migliorative rispetto a quelle fornite dalla assicurazione obbligatoria pubblica.
  3. Il responsabile della piattaforma digitale è tenuto altresì ad assicurare il lavoratore dalla responsabilità civile nel caso di danni causati a terzi nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a fornire al lavoratore medesimo strumenti di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e sicurezza, provvedendo alle spese di manutenzione dei mezzi di lavoro, in relazione all'attività di servizio svolta.
  4. Il contratto di lavoro deve prevedere apposite clausole volte a disciplinare le modalità attraverso le quali sia garantito il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalla piattaforma, alla tutela della privacy, in particolare escludendo la geolocalizzazione nelle fasi non attinenti all'esercizio della prestazione lavorativa, e alla sospensione del servizio in caso di condizioni meteorologiche straordinarie. L'esercizio di tali diritti non può essere motivo di iniziative disciplinari da parte del datore di lavoro.
  5. Il lavoratore impiegato mediante utilizzo di piattaforme digitali deve essere adeguatamente informato sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività svolta da parte dei responsabili della piattaforma digitale per conto del quale presta la sua opera, il quale deve altresì provvedere ad assicurare al lavoratore una adeguata formazione nelle medesime materie.
  6. Al fine di consolidare i diritti dei lavoratori impedendo l'insorgere di forme di discriminazione, i responsabili delle piattaforme digitali sono obbligati a garantire tutte le informazioni e i dati utili ad assicurare al lavoratore una piena e consapevole conoscenza dei parametri utilizzati per la determinazione della prestazione lavorativa nonché delle modalità di elaborazione delle procedure di valutazione dell'attività svolta.
  7. Il mancato adempimento o violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore, moltiplicata il numero delle giornate di lavoro prestato in assenza delle tutele previste dal presente articolo.
  8. Al fine di assicurare un adeguato riconoscimento economico per la prestazione svolta, i responsabili della piattaforma digitale garantiscono al lavoratore una retribuzione oraria non inferiore ai minimi tabellari definiti dagli accordi collettivi di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative per prestazioni equivalenti o equiparabili.
  9. I medesimi accordi di cui al comma 8 definiscono criteri e modalità finalizzate alla determinazione della maggiorazione della retribuzione nei casi di svolgimento della prestazione in particolari condizioni climatiche, in specifiche fasce orarie nonché durante i giorni festivi.
  10. Gli accordi collettivi di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per prestazioni equivalenti o equiparabili, possono altresì prevedere ulteriori misure volte a rafforzare le tutele riguardanti le condizioni economiche e giuridiche dei lavoratori impiegati mediante piattaforme digitali.
  11. Ai fini della promozione di un quadro normativo e contrattuale aderente alle innovazioni organizzative del lavoro svolto per il tramite delle piattaforme digitali, è istituito presso il CNEL un tavolo tecnico di confronto permanente, composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del CNEL, dai Presidenti dell'INPS e dell'INAIL, dai rappresentanti delle predette organizzazioni sindacali e delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori occupati nelle piattaforme digitali nonché dai rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Presidente del CNEL, e i Presidenti dell'INPS e dell'INAIL possono delegare rappresentanti da essi indicati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal suddetto comma sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.
26-sexies. 04. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Interventi per la promozione dell'educazione previdenziale)

  1. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate e programmate misure finalizzate alla promozione dell'educazione previdenziale e all'incremento delle adesioni ai fondi di previdenza complementare, con particolare riguardo a:

   a) l'avvio di una campagna di informazione istituzionale, promossa in collaborazione con le associazioni di rappresentanza dei fondi negoziali;

   b) la promozione di un semestre di silenzio-assenso per l'adesione ai fondi pensione negoziali;

   c) la semplificazione delle procedure di adesione ai fondi, con particolare riferimento all'adesione online.
26-sexies. 05. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure per favorire la consapevolezza degli aspetti previdenziali per le giovani generazioni)

  1. A decorrere dal 1o luglio 2019, al compimento del diciottesimo anno di età, tutti i cittadini residenti in Italia sono automaticamente iscritti presso la Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'INPS provvede a tale iscrizione a valere sulle proprie risorse finanziarie e organizzative, dandone comunicazione ai diretti interessati. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
26-sexies. 08. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
  2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: «nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici,» sono inserite le seguenti: «per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 06. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Disposizioni in materia di continuità didattica nelle scuole e università straniere)

  1. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
26-sexies. 07. Boccia.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Disposizioni in materia di proprietà industriale)

  1. All'articolo 24 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Per i marchi registrati con domanda di deposito presentata in data antecedente al 1o gennaio 1969, la decadenza ha luogo se il titolare che ha registrato il marchio ai sensi dell'articolo 19 cessa la fabbricazione del prodotto nel comune in cui risultava iscritto alla data di registrazione del marchio.
   4-ter. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente può segnalare le fattispecie di cui al comma 4-bis all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che provvede a darne immediata notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del marchio il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, può opporsi alla revoca, con istanza motivata presentata al medesimo Ufficio».
26-sexies. 09. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure di sostegno alla genitorialità)

  1. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni per il 2019 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 45 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
26-sexies. 012. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure di sostegno alla genitorialità)

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 40 milioni di euro dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 40 milioni di euro dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
26-sexies. 013. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)

  1. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, nei limiti di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
26-sexies. 014. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  2. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge n. 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348 della legge n. 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
  3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 700 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
26-sexies. 015. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure in favore delle imprese per la valorizzazione del capitale umano)

  1. All'articolo 2424 del codice civile, al comma primo, dopo il numero 5, è inserito il seguente:

    «5-bis) il Capitale Intellettuale, costituito dal Capitale Umano e dal Know-how aziendale».

  2. Dopo l'articolo 2424-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2424-ter.
(Disposizioni relative alla contabilizzazione del capitale intellettuale)

   1. La certificazione degli elementi e degli algoritmi di calcolo utilizzati per la valorizzazione delle “competenze a sistema”, può essere rilasciata solo da organismi di valutazione della conformità accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17021 e necessariamente per entrambi i seguenti schemi: UNI EN ISO 9001:15 IAF 37, UNI ISO 29990. Detto accreditamento deve essere posseduto da almeno due anni dalla data di rilascio del certificato all'azienda certificanda.
   2. Il valore del Capitale Intellettuale (CI) può essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio, se l'azienda dimostra di soddisfare in modo continuativo i seguenti criteri:

   a) realizza un piano annuale di formazione interna superiore a cinque giornate di formazione per anno fiscale per dipendente;

   b) utilizza un sistema di valutazione annuale delle prestazioni dei lavoratori;

   c) svolge attività di ricerca e sviluppo interna o esterna così come previsto in base alla normativa vigente;

   d) applica ed esegue un sistema di gestione dei rischi legati agli obiettivi aziendali.

   3. Nella nota integrativa deve essere fornita una spiegazione a supporto del soddisfacimento dei criteri di cui al comma precedente evidenziando:

   a) lo schema del piano formativo erogato indicando oggetto, durata e numero discenti;

   b) la descrizione del sistema di valutazione annuale delle prestazioni dei lavoratori e il grado di applicazione;

   c) la descrizione delle attività svolte o in corso afferenti alla ricerca e sviluppo;

   d) la descrizione del sistema di gestione dei rischi adottato.

   4. La determinazione del calcolo finale deve tenere altresì conto dei seguenti criteri:

   a) i dipendenti devono essere assunti da almeno dodici mesi e con contratto a tempo indeterminato;

   b) il costo da considerare è il costo pieno del dipendente;

   c) i valori utilizzati per la formula e per i calcoli della determinazione del Capitale Intellettuale, devono rinvenire da riferimenti statistici nazionali legati al mondo del lavoro.

   5. Il valore del Capitale Intellettuale (CI) determinato, non potrà essere superiore al valore dell'EBIT rinveniente dal bilancio dell'azienda dell'anno di riferimento.».

  3. Le disposizioni di cui agli articoli 2424 e 2424-ter del codice civile, come modificati e introdotti dal presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio d'esercizio riferito all'anno di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-sexies. 016. Labriola, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure di incremento dell'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118)

  1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1o aprile 2019, in euro 500.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.950 milioni di euro per l'anno 2019 e in 3.860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.950 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
26-sexies. 018. Fatuzzo, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e seguenti della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 021. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 26-sexies aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Computo dei periodi di fruizione del trattamento di mobilità ai fini dell'accesso al trattamentopensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)

  1. Tutti i lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 hanno il diritto di accedere al prepensionamento, computando ai fini dei requisiti per l'accesso anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità.
  2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. A tal fine l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 0300. Pastorino, Epifani, Fratoianni.

ART. 26- SEPTIES

  Sopprimerlo.
26-septies. 300. Boccia.

  Alcomma 1, alinea, sostituire le parole: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni;

   lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: cento giorni.
26-septies. 402. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Alcomma 1, alinea, sostituire le parole: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novantacinque giorni;

   lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centocinque giorni.
26-septies. 401. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Alcomma 1, alinea, sostituire la parola: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cento giorni;

   lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centodieci giorni.
26-septies. 403. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Alcomma 1, lettera a), sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
26-septies. 405. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Alcomma 1, lettera b), sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
26-septies. 404. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

ART. 27

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'11 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto.
27. 2. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'11 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 94,8 per l'anno 2020 e di 312 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
27. 1. Bond.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al concessionario per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari a 1,6 per cento per l'anno 2019, in misura pari a 2 per cento per l'anno 2020 e in misura pari a 2,1 per cento per l'anno 2021.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
27. 3. D'Attis, Polverini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
27. 4. Rostan, Epifani, Pastorino.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Viste le problematiche tecniche connesse all'introduzione della tessera sanitaria e ai suddetti nuovi apparecchi di gioco da remoto, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini della salvaguardia della salute del giocatore, della certezza e della continuità erariale, del corretto funzionamento informativo nei confronti degli enti locali e degli organi di pubblica sicurezza, è autorizzato ad emettere uno o più decreti attuativi anche in deroga alla normativa vigente entro e non oltre la scadenza delle concessioni in essere previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
27. 5. Bond.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro trenta giorni dalla richiesta.
27. 6. D'Attis, Polverini.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e dei livelli occupazionali del settore, in anticipazione della riforma complessiva in materia di giochi pubblici stabilita al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le concessioni per la raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, sono improntate ai seguenti principi:

   a) i soggetti affidatari della concessione non possono essere proprietari, neanche attraverso società collegate o partecipate, degli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica;

   b) i soggetti affidatari della concessione, per effettuare la raccolta di gioco, si avvalgono esclusivamente di apparecchi di proprietà di soggetti iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

  I soggetti affidatari della concessione, entro e non oltre otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, devono dismettere o alienare gli apparecchi di loro proprietà o di proprietà di società ai medesimi collegate o dagli stessi partecipate già collegati alla rete telematica, secondo modalità e termini definiti con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  Il Ministero dell'Economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzato ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 nel rispetto dei principi di cui al presente comma.
27. 300. Miceli, Ubaldo Pagano.

A.C. 1637-A/R
ORDINI DEL GIORNO
S. 1018 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (Approvato dal Senato).

N. 1.

Seduta del 20 marzo 2019

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'articolo 12, comma 3, stabilisce che: «Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa.», ossia autorizza l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), attraverso la società in house Anpal Servizi SpA, ad assumere personale che possa svolgere tutte le attività di tutoraggio, affiancando i percettori del RdC nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale (cosiddetti navigator);

    il medesimo articolo 12 al successivo comma 4, prevede che l'ANPAL Spa possa procedere alla stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

    i sindacati sono sul piede di guerra dal momento che, in vista dell'avvio della misura sul reddito di cittadinanza e della maxi campagna di recruiting del personale, non vi sono ancora certezze in merito alla possibilità di prevedere nell'immediato gli stanziamenti necessari a stabilizzare gli oltre 600 precari storici di ANPAL Servizi;

    il provvedimento, infatti, prevede ingenti somme per la contrattualizzazione di ulteriore personale in collaborazione per l'avvio del programma, senza contemplare al contempo alcuno stanziamento per il superamento delle situazioni di precarietà;

    il cosiddetto «decretone» stanzia infatti 500 milioni di euro per l'assunzione di 6.000 navigator, ma destina solamente 1 milione di euro – tra il 2019 e il 2022 – alla stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato. Una cifra insufficiente per stabilizzare tutto il personale precario di Anpal Servizi (composto per circa il 47 per cento da co.co.co e per il 12 per cento da contratti a tempo determinato), con la conseguenza che una volta assunti i 6.000 navigator, Anpal Servizi «vanterà» un organico composto al 94 per cento da tipologie contrattuali precarie e soltanto al 6 per cento da contratti di lavoro stabile: un bel paradosso per un ente che si occupa di politiche attive;

    altro dato rilevante è quello relativo all'anzianità del personale precario: in media gli addetti hanno superato circa 5 selezioni ciascuno (con relativi contratti a tempo) e non mancano tra i 654 precari, lavoratori con circa 18 anni di anzianità trascorsa tra le diverse compagini societarie e con un'ampia conoscenza del sistema economico dei territori e delle imprese che potrebbero offrire il lavoro;

    la salvaguardia del patrimonio di conoscenze e la valorizzazione della comunità professionale di ANPAL Servizi rappresenterebbe un passo importante verso il rafforzamento della rete dei servizi oltre che un atto propedeutico per gli obiettivi di consolidamento e di salvaguardia occupazionale di tutta la comunità professionale del driver nazionale delle politiche attive,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito della stabilizzazione del personale ANPAL di cui all'articolo 12, comma 4, del provvedimento, che la stessa avvenga prioritariamente per tutto il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione o di altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.
9/1637-AR/1. Fassina, Epifani.

   La Camera,

   premesso che:

    l'intero Capo II del provvedimento detta disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata ed altre disposizioni pensionistiche, prevedendo nello specifico alcuni articoli (nella fattispecie gli articoli 14, 15, 16 e 17) che stabiliscono requisiti differenziati di accesso ai trattamenti pensionistici ed operando una revisione della vigente disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia;

    secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018): «è consentito l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in CIGS e successivamente in mobilità dalle richiamate imprese che abbiano cessato l'attività anche in costanza di fallimento, e a cui sia stata accertata la crisi aziendale (ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge n. 416 del 1981) sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, con la disciplina antecedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, disciplinandone altresì il procedimento di concessione»;

    con la circolare n. 89 del 2018, l'INPS ha specificato che: «in ordine ai requisiti, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, prescritti per l'accesso al prepensionamento ai sensi del citato comma 154, si chiarisce che per accedere al prepensionamento occorre che i lavoratori di cui al presente punto abbiano maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un'anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015 ovvero un'anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017 (tenuto conto del 31 maggio 2015 quale ultima data utile per la sottoscrizione degli accordi di procedura e della durata massima biennale della CIGS), aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni»;

    la suddetta esplicazione restrittiva esclude quanti, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità, criterio invece previsto nel testo della legge n. 205 del 2017, determinando una lacuna normativa che richiederebbe un intervento del legislatore volto a colmarla,

impegna il Governo

ad adottare un'iniziativa legislativa finalizzata a garantire a tutti i lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017 il diritto di accedere al prepensionamento, computando ai fini dei requisiti per l'accesso anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità.
9/1637-AR/2. Pastorino.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, definisce i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;

    in particolare al comma 1, lettera a), n. 2, si indica come beneficiari coloro che sono residenti in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda;

    il termine di 10 anni di fatto esclude dai beneficiari i senza fissa dimora che come noto non hanno una residenza stabile e spesso in moltissimi comuni non hanno avuto neanche la possibilità di iscriversi ai registri di residenza fittizia in quanto non sono stati istituiti, perdendo così qualsiasi diritto di cittadinanza;

    appare grave escludere dalla misura del reddito di cittadinanza proprio i senza fissa dimora per i quali il reddito di cittadinanza potrebbe costituire un elemento di sostegno concreto;

    sarebbe necessario consentire ai senza fissa dimora che non siano stati in grado di iscriversi ai registri di residenza fittizia perché il comune non li ha istituiti di poter accedere al beneficio della misura del reddito cittadinanza non applicando ad essi il requisito dei 10 anni qualora la loro residenza possa essere certificata da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali,

impegna il Governo

a prevedere che il beneficio del reddito di cittadinanza sia erogato anche ai senza fissa dimora, non applicando il requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2 a coloro ai quali non è possibile iscriversi al registro di residenza fittizia in quanto non istituito dal comune di riferimento ma potendo dimostrare la loro residenza attraverso apposita certificazione da parte da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali.
9/1637-AR/3. Conte, Rostan.

   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II, articolo 14, detta disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata con almeno 62 anni e 38 anni di contributi per il triennio 2019-2021, denominata «pensione quota 100»;

    la pensione quota 100 rischia di mettere in ginocchio il Servizio sanitario nazionale con ripercussioni gravissime sull'assistenza dei cittadini ai quali deve essere garantita la tutela della salute;

    secondo stime basate su dati elaborati da Quotidiano Sanità sulle possibili richieste di pensionamento a fine 2018, sarebbero 41 mila le unità del personale sanitario attualmente in servizio pronte ad aderire alla pensione anticipata;

    di questi 4,5 mila medici, 22,3 mila infermieri, 9 mila tecnici e tecnici di laboratorio, 2 mila operatori nel settore della riabilitazione, 1,2 mila dirigenti sanitari, 1,3 mila nel settore della vigilanza e delle pulizie e 306 medici veterinari;

    dalla pensione quota 100 potrebbe derivare un esodo insostenibile per il Servizio sanitario nazionale del nostro Paese, in assenza di misure per l'immediata sostituzione di chi ha scelto o sceglierà di aderire alla possibilità di andare subito in pensione;

    questo significa che il Servizio sanitario nazionale potrebbe trovarsi all'improvviso con il 25 per cento in meno dei medici e con il 30 per cento in meno degli infermieri, sul totale di coloro che hanno raggiunto i limiti stabiliti per aderire a quota 100;

    il rischio è che si metta in serio pericolo il diritto alla salute e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza in tutte le regioni d'Italia;

    è necessario assumere immediatamente iniziative affinché si possa intervenire per prevedere la sostituzione del personale che aderirà alla pensione quota 100 con altrettanto personale in un settore che già registra una carenza di personale a causa dei tagli operati dalle leggi di bilancio degli anni precedenti;

    la tutela del diritto alla salute e la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale non può essere trattato con approssimazione tenuto conto anche dei tempi necessari a bandire i concorsi e definirne i vincitori,

impegna il Governo

a istituire con urgenza un tavolo tecnico, al quale partecipino i Ministri competenti, le regioni e le rappresentanze del personale sanitario al fine di valutare ed assumere, in tempi certi, tutte le azioni finalizzate all'immediata sostituzione del personale che aderirà a Quota 100 con altrettante unità.
9/1637-AR/4. Rostan, Fornaro.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, al comma 1, lettera b), definisce i requisiti che i beneficiari di reddito di cittadinanza devono possedere in relazione ai redditi e ai patrimoni mobili ed immobiliari posseduti;

    il comma 1-bis dell'articolo 2, dispone che al fine dell'accoglimento della richiesta di reddito di cittadinanza i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea dovranno produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana;

    è notorio che in molti Paesi non appartenenti all'Unione europea è impossibile ottenere la certificazione richiesta, come per esempio per la impossidenza o possidenza di beni immobili al fine di documentare l'eventuale valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione di valore inferiore a 30 mila euro in quanto in molti Paesi di origine dei migranti non esiste alcun catasto immobiliare;

    il comma 1-ter dell'articolo 2, ha disposto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia definito l'elenco dei Paesi non appartenenti all'Unione europea nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria ai fini Isee, e quindi esentare i cittadini provenienti da quei Paesi dal presentare la certificazione richiesta;

    nell'ambito della definizione dell'elenco dei Paesi non dell'Unione europea dai quali non è possibile acquisire la documentazione richiesta, è necessario da una parte definire l'elenco nei termini più rapidi possibili per evitare che a migliaia di migranti sia di fatto impedito di presentare richiesta di reddito di cittadinanza, dall'altra potrebbe essere utile il coinvolgimento delle associazioni e sindacati che intervengono su questioni inerenti l'immigrazione nonché delle comunità migranti che possono coadiuvare i Ministeri competenti a definire l'elenco dei Paesi non dell'Unione europea dai quali non è possibile ottenere la certificazione necessaria,

impegna il Governo:

   ad attivarsi immediatamente al fine di definire l'elenco dei Paesi non dell'Unione europea dai quali non è possibile ottenere la certificazione necessaria per ridurre il più possibile i termini della definizione dell'elenco dei citati Paesi;

   a coinvolgere nel percorso della definizione dell'elenco dei Paesi non dell'Unione europea come disposto dal comma 1-ter, le comunità dei migranti presenti in Italia, nonché le associazioni e i sindacati che operano nel campo sulla tutela dei diritti dei migranti, al fine di ricevere indicazioni utili al fine di procedere alla stesura dell'elenco di cui al citato comma.
9/1637-AR/5. Boldrini.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

    con l'articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi) si introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, con la cosiddetta «quota cento», il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni;

    il requisito contributivo richiesto rende assolutamente impraticabile l'accesso a chi ha carriere discontinue e a coloro che svolgono lavori pesanti. Tra questi ci sono gli operai edili, che accumulano mediamente 26-28 anni di contributi. Il settore dell'edilizia è, infatti, caratterizzato da lavorazioni particolarmente faticose, usuranti e rischiose e da una discontinuità lavorativa dovuta anche alle interruzioni dei rapporti di lavoro tipiche del settore (fine delle specifiche fasi lavorative o del cantiere). Inoltre, negli ultimi anni, per la consolidata crisi del mercato, molti periodi sono stati coperti da tutele in costanza di rapporto di lavoro e da trattamenti di disoccupazione involontaria;

    è indispensabile provvedere ad una specifica normativa per la categoria degli operai del settore dell'edilizia, che tenga anche conto delle novità introdotte dai contratti collettivi del comparto, che prevedono la costituzione di un Fondo dedicato ai prepensionamenti presso le locali Casse Edili, finanziato dalle imprese edili,

impegna il Governo

a valutare un intervento normativo per favorire la sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Inps al fine di adeguare il versamento della contribuzione necessaria per il raggiungimento dei requisiti pensionistici dei lavoratori, anche con riferimento alle novità introdotte in materia dal provvedimento, laddove contratti collettivi prevedano risorse, versate dalle imprese, proprio a tal fine.
9/1637-AR/6. Epifani.

   La Camera,

   premesso che:

    l'evoluzione del lavoro autonomo ha creato nel settore del giornalismo due diverse figure: quella del giornalista lavoratore autonomo libero professionista (free lance) e quella del giornalista con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co);

    l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ha previsto, in materia di collaborazioni organizzate dal committente, che, a far data dal 1° gennaio 2016, si dovesse applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

    questa previsione legislativa era finalizzata a impedire l'eccessivo ricorso, da parte delle imprese di qualsiasi natura, a l'utilizzo dei co.co.co. come espediente per eludere le normative di legge e contrattuali sul lavoro subordinato. Lo stesso articolo 2, al comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, tuttavia, confermando la normativa previgente, precisa che tale disposizione non dovesse trovare applicazione nei confronti delle «collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali»;

    di conseguenza, la sopra richiamata norma non ha potuto trovare applicazione nel settore giornalistico in quanto la prestazione lavorativa del giornalista può essere esercitata soltanto dagli iscritti all'albo professionale dei giornalisti;

    sono circa 13 mila i giornalisti titolari di un contratto co.co.co., ma che, nella realtà, svolgono a tutti gli effetti un lavoro di natura dipendente;

    la legge 31 dicembre 2012, n. 233, sull'equo compenso nel settore giornalistico ha introdotto il concetto di equità retributiva per i giornalisti iscritti all'albo professionale, specificando che per equo compenso si deve intendere la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal giornalista, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione. La legge ha anche previsto, presso il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita Commissione con il compito di definire l'equo compenso e di redigere un elenco delle aziende e delle testate che garantiscono il rispetto delle disposizioni definite. La successiva delibera governativa è stata annullata dal Consiglio di Stato in data 16 marzo 2016;

    per quanto riguarda la platea dei giornalisti interessata all'applicazione dell'equo compenso, il Consiglio di Stato ha sostenuto che la ratio della legge sia quella di «apprestare una disciplina retributiva per tutte le forme di lavoro autonomo giornalistico, in quanto connotate da alcuni caratteri del lavoro subordinato e per tanto meritevoli di tutele assimilabili a quelle ad esso assicurate». Sempre il Consiglio di Stato, a sostegno dell'opportunità di una specifica tutela di qualsiasi forma di lavoro giornalistico, ha ulteriormente precisato che, nel caso dell'editoria, non sussistono quegli elementi di «committenza ampia e variegata» che giustificherebbero la liberalizzazione dei compensi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire le collaborazioni coordinate e continuative che abbiano per oggetto prestazioni di lavoro di natura giornalistica nell'ambito del comma 1 dell'articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2015, al fine di garantire la migliore tutela di chi esercita tali prestazioni lavorative.
9/1637-AR/7. Fornaro, Epifani.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

    l'articolo 9, comma 7, dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015;

    l'assegno di ricollocazione è stato istituito dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (decreto attuativo della legge delega in materia di lavoro n. 183 del 2014), riconosciuto ai soggetti disoccupati percettori della NASpI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego), la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, e, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 136, legge n. 205 del 2017), anche ai lavoratori coinvolti negli Accordi di ricollocazione rientranti negli ambiti e profili a rischio di esubero previsti dall'Accordo stesso;

    l'assegno di ricollocazione consiste in una somma (che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale), graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o i servizi accreditati per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Il servizio ha una durata di sei mesi (prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero suo ammontare) e deve essere richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno;

    l'assegno di ricollocazione è una buona pratica di politiche attive ed è ingiusto che venga sospeso per tre anni per i disoccupati ordinari a favore dei soli beneficiari del reddito di cittadinanza, in quanto entrambe le platee hanno spesso necessità simili per collocarsi o ricollocarsi nel mondo del lavoro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la conferma della prestazione dell'assegno di ricollocazione nei confronti dei disoccupati percettori della Naspi.
9/1637-AR/8. Occhionero.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

    l'articolo 4, comma 9, definisce i criteri di congruità dell'offerta di lavoro che, quindi, sostituiscono, per il reddito di cittadinanza, quelli previsti dal decreto ministeriale 10 aprile 2018: nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici se si tratta di prima offerta, entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta. Dopo i dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta; in caso di terza offerta, ovunque collocata nel territorio italiano;

    l'articolo 6 del decreto ministeriale 10 aprile 2018, «Definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150» prevede che per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a dodici mesi, l'offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici; per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l'offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

    si riscontra una immotivata differenza di trattamento tra chi richiede la naspi e chi richiede il reddito di cittadinanza,

impegna il Governo

ad equiparare i criteri di offerta congrua per i beneficiari del reddito di cittadinanza a quelle previste per gli altri disoccupati.
9/1637-AR/9. Stumpo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il reddito di cittadinanza e determina i parametri oggettivi e reddituali per l'individuazione dei beneficiari;

    il requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo, impedisce l'accesso al beneficio del reddito di cittadinanza ai moltissimi italiani residenti all'estero;

    questo determina una ingiusta sperequazione tra cittadini italiani,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte alla concessione del reddito di cittadinanza anche agli italiani all'estero che presentino i requisiti reddituali e patrimoniali richiesti.
9/1637-AR/10. Acquaroli, Bellucci.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il reddito di cittadinanza e determina i parametri oggettivi e reddituali per l'individuazione dei beneficiari;

    per quanto riguarda i soggetti affetti da disabilità e i loro nuclei familiari, tuttavia, le disposizioni in esame prevedono che per l'accesso al reddito di cittadinanza, ai fini della determinazione dei loro redditi, siano inclusi tutti i trattamenti assistenziali tranne quelli per cui non occorra la cosiddetta «prova dei mezzi»;

    questo determina che risulteranno impropriamente conteggiati nel reddito familiare di riferimento alcuni trattamenti assistenziali ricollegabili alla condizione di disabilità, quali, ad esempio, le pensioni di invalidità civile, cecità e sordità civile;

    in proposito, le sentenze emanate dal TAR nel 2015 e dal Consiglio di Stato nel 2016, hanno chiarito che, invece, tali provvidenze non dovrebbero essere conteggiate perché solo necessarie a far riportare la persona con disabilità nella medesima condizione di partenza di chi non presenta, a parità di tutte le altre condizioni, quella di disabilità, che di per sé stessa genera ulteriore impoverimento e condizioni di deprivazione,

impegna il Governo

ad intervenire con successivi provvedimenti normativi per escludere i trattamenti assistenziali dal computo per la determinazione del reddito familiare di riferimento delle persone con disabilità ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza, sanando un'ingiusta disparità di trattamento.
9/1637-AR/11. Bellucci.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene, tra le altre, disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Nello specifico introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100);

    tale regime pensionistico è destinato ad incidere sull'assetto organizzativo del Ministero dell'Università e della Ricerca, producendo effetti negatici sull'attuale situazione degli organici, già critica per la carenza di personale esistente;

    a tal proposito, il decreto legislativo n. 59 del 2017 (attuativo del percorso Formazione Iniziale Tirocinio), successivamente modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 20 J 8. o. 145 (Legge di Bilancio 2019), prevedeva un doppio canale di assunzione:

     a) concorso riservato ai docenti non abilitati con servizio pari a 180 giorni per 3 anni scolastici, che non avrebbero dovuto conseguire i 24 CFU (Crediti Formativi Universitari);

     b) concorso ordinario aperti a tutti i laureati con titoli idonei per insegnare determinate classi di concorso, previo conseguimento dei 24 CFU;

    con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, esclusa la prima turnata, tutti dovranno possedere i 24 CFU;

    le prove previste per chi aveva tre anni di servizio sono passate da due, scritta (su una materia a scelta della classe di concorso) e orale (sull’’Unità Didattica di Apprendimento), a tre, due scritte (sui 24 cfu e su tutte le materie della cdc) e una orale (su tutte le materie della cdc), come per i neolaureati, annullando la differenziazione tra lavoratori della conoscenza e neolaureati;

    si potrà concorrere per una sola cdc o posto di sostegno, mentre nell'articolo n. l7, comma 7 del decreto legislativo n. 59 del 2017 non si ponevano limiti in tal senso;

    le percentuali di posti riservati ai docenti non abilitati di terza fascia GI, solo dopo aver superato le prove, sono irrisorie (il 10 per cento del 20 per cento, in quanto la maggior parte dei posti è stata riservata ai colleghi abilitati con l'attuale concorso: 100 per cento i primi due anni e poi l'80 per cento per i successivi);

    gli idonei del concorso aperto a tutti, come stabilito nella legge di Bilancio 2019, non saranno assunti, ma considerati abilitati e potranno accedere alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, scavalcando i docenti di terza fascia con servizio, per i quali non è previsto nessun corso abilitante;

    mettere sullo stesso piano persone che da anni con il loro lavoro formano la futura società italiana e fanno funzionare la scuola con potenziali insegnanti che non hanno esperienza, equivale a bruciare delle risorse, che invece andrebbero tutelate attraverso il completamento della loro formazione con corsi abilitanti specifici, come lo è stato per i colleghi che ci hanno preceduto (SSIS speciali e PAS);

    i docenti precari che da anni permettono il funzionamento della scuola andrebbero valorizzati tutelando il loro lavoro e il loro impegno negli anni, anche attraverso un concorso riservato, sul modello del transitorio, in base al fabbisogno, come già previste per altre specifiche categorie nel provvedimento in votazione:-,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire, nell'ambito dei concorsi pubblici per docenti, un percorso accelerato, attraverso una prova orale, per quanti possano vantare un periodo di servizio non inferiore a tre anni scolastici, svolto nelle scuole statali, per lo stesso ordine e grado di scuola, al fine di tutelare e valorizzare il lavoro e l'impegno dei docenti che da anni lavorano nella scuola.
9/1637-AR/12. Bucalo, Frassinetti.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il reddito di cittadinanza e determina i parametri oggettivi e reddituali per l'individuazione dei beneficiari, nonché le cause di decadenza dal beneficio;

    in particolare, l'articolo 7, comma 3, del provvedimento in esame, inserisce tra le cause di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, per attentato per finalità terroristiche o di eversione, per sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, per associazione di tipo mafioso, per scambio elettorale politico mafioso, per strage, nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;

    non è previsto, invece, il vaglio preventivo, ai fini dell'ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza, di eventuali condanne a carico del soggetto richiedente,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative volte ad escludere ab initio dalla concessione del beneficio i soggetti condannati in via definitiva.
9/1637-AR/13. Butti, Delmastro Delle Vedove.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

    all'articolo 2, comma 1, lettera a) vengono specificati i requisiti da possedere per poter usufruire del Reddito di Cittadinanza. Per beneficiare di quest'ultimo bisogna necessariamente essere «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentandone della domanda e per tutta la durata dell'erogatone del beneficio, in modo continuativo»;

    tale restrizione esclude di fatto dalla possibilità di fare richiesta per ottenere il Reddito di Cittadinanza tutti i cittadini italiani che per esigenze lavorative o di studio hanno trasferito in passato la propria residenza all'estero e sono rientrati in Italia negli ultimi 10 anni o hanno intenzione di rientrare;

    in base al requisito sopracitato un cittadino italiano in gravi difficoltà economiche che ha risieduto fuori dai confini e che intende tornare, o è già tornato nel nostro Paese, viene profondamente discriminato in quanto gli viene negato il diritto di richiedere il Reddito di Cittadinanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, attraverso ulteriori iniziative normative, all'eliminazione del requisito discriminatorio sopracitato per i cittadini italiani che abbiano trasferito, per esigenze di studio o di lavoro, la residenza all'estero e che rientrano o siano rientrati in Italia negli ultimi 10 anni.
9/1637-AR/14. Caretta, Ciaburro.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il reddito di cittadinanza, e la Pensione di cittadinanza, riconoscendone l'accesso ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;

    si tratta di una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale e si muove nella direttrice del reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio emarginazione;

    il reddito di cittadinanza ha una componente «sociale» che si sviluppa in continuità con il Reddito di Inclusione. Quello della povertà è un fenomeno sociale estremamente importante: nel 2017 l'incidenza della povertà assoluta è salita all'8,4 per cento, riguardando cicca 5 milioni di persone, mentre il 28,9% dei residenti in Italia è a rischio di povertà o di esclusione sociale;

    la misura in oggetto è stata pensata e normata a vantaggio di una platea all'interno della quale è possibile individuare non solo soggetti a rischio di povertà o che vivono in famiglie gravemente deprivate, ma anche coloro che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa;

    tuttavia, il testo posto in votazione, mette anche chi è stato condannato definitivamente per reati non colposi nella possibilità di godere di un beneficio sociale ed economico, pensato per chi è a rischio emarginazione e vive in una condizione di deprivazione dovuta a cause non dipendenti dalla propria volontà;

    per questi motivi non si ritiene opportuno, che dalle misure previste per ü decreto in esame, che rappresenta uno degli interventi più rilevanti della manovra di bilancio appena approvata, possano trarre beneficio condannati non meritevoli di una misura pensata per i più bisognosi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere, attraverso ulteriori iniziative normative, dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza chi è stato condannato definitivamente per reati non colposi alla pena della reclusione superiore a due anni.
9/1637-AR/15. Ciaburro, Rizzetto, Silvestroni.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame destina specifiche risorse per l'istituzione del reddito di cittadinanza per coloro che presentano determinati requisiti;

    a tal fine l'articolo 1, commi 255 e 256, della legge di bilancio per il 2019 ha istituito due distinti Fondi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con possibilità per gli stessi di utilizzare reciprocamente a compensazione eventuali risparmi realizzati;

    per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente disegno di legge, l'articolo 7, comma 15-quater, dispone un incremento di 65 unità del contingente di personale per la tutela del lavoro da reperire nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri;

    al contempo, nulla sino ad oggi è stato previsto al fine di stabilizzare il personale precario delle Forze Armate, del Comparto Sicurezza e Soccorso pubblico che vivono in condizioni di precariato lavorativo ed economico;

    secondo i dati consultabili sul sito ufficiale MEF – Ragioneria dello Stato – Conto Annuale, nella sezione dedicata al personale delle Forze Armate e Corpi di Polizia si registrano circa 39.000 dipendenti precari ai quali si aggiungono quelli presenti nel comparto Soccorso pubblico;

    nonostante le molteplici dichiarazioni pubbliche e gli impegni presi dai vari Governi in carica in merito alla necessità di garantire maggiore stabilità nei comparti richiamati, anche al fine di preservare la sicurezza del territorio, i provvedimenti adottati nel tempo si sono mostrati indifferenti rispetto agli innumerevoli solleciti;

    quanto sopra è confermato dalla circostanza secondo cui le risorse destinate sino ad oggi alla stabilizzazione professionale dei precari dei comparti richiamanti risultano, di tutta evidenza, esigue rispetto alle cospicue risorse stanziate a favore del reddito di cittadinanza,

impegna il Governo

a valutare, nel corso dell'applicazione del provvedimento, l'effettivo utilizzo delle risorse del Fondo previsto in favore del reddito di cittadinanza, anche al fine di provvedere alla riduzione di tale fondo per destinare maggiori risorse economiche per la stabilizzazione professionale dei precari delle Forze Armate, del Comparto sicurezza e soccorso pubblico, analogamente a quanto già previsto nel settore privato con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazione, in legge 13 luglio 2018, n. 161.
9/1637-AR/16. Cirielli.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame al comma 15 stabilisce che «il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti»;

    lo stipendio medio delle categorie b e c1 si aggira intorno ai 1200 euro mensili netti per 35 ore di lavoro settimanali per un importo orario di circa 8,00 euro l'ora;

    le condizioni generali di organizzazione dei piccoli comuni italiani, cui non necessariamente tali risorse possono risultare utili, ma piuttosto rischiano di non trovare la giusta collocazione complicando ulteriormente la gestione organizzativa di alcune realtà e vista l'ampia possibilità di impiego in altri enti limitrofi,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte:

   a rivedere il monte ore minimo e massimo per l'impiego in progetti utili alla collettività, non «compatibile con le altre attività del beneficiario» ma bensì proporzionato al reddito di cittadinanza percepito sulla base dell'inquadramento professionale e in virtù del CCNL che disciplina la gestione del personale negli enti locali, per un numero minimo di 8 ore a settimana ed un massimo di 30;

   a garantire al beneficiario del reddito di cittadinanza la possibilità di poter offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni non necessariamente nell'ente di residenza ed altresì permettere ai Comuni di poter impiegare, qualora vi fosse particolare esigenza, anche personale residente altrove, purché sia data priorità ai cittadini residenti nel comune e cittadini compatibili per titolo e curriculum.
9/1637-AR/17. Luca De Carlo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in materia pensionistica;

    il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, poi convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.l22 per il triennio 2011-2013 e, successivamente, il D.P.R. 4 settembre 2013, n.l22, hanno introdotto – nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica – il cosiddetto «blocco retributivo» a mezzo del quale il legislatore ha sostanzialmente congelato il naturale maturarsi dei meccanismi di adeguamento retributivo, ferma restando la validità ai fini giuridici, con riferimento, precipuamente, al Personale del Comparto Sicurezza e Difesa;

    il citato blocco, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è cessato, ma esclusivamente in favore del personale ancora in servizio, il quale si è visto riconoscere, correttamente, a tale data, gli effetti economici delle promozioni e progressioni di carriera maturate durante il quadriennio 2011 – 2014;

    ciò non è avvenuto – pur non essendo tale esclusione in alcun modo previsto dalla normativa suindicata – in favore del personale che nell'arco del medesimo quadriennio abbia lasciato perché collocato in quiescenza: infatti, il citato personale ha visto negarsi il riconoscimento degli effetti economici delle promozioni e progressioni di carriera maturate (e giuridicamente valide) durante il quadriennio, con conseguente decurtamento del trattamento pensionistico;

    le disposizioni normative suindicate, avente peraltro carattere eccezionale e necessariamente temporaneo, stanno invece, seppur indirettamente, mantenendo i loro effetti in modo assolutamente permanente: in particolare, impedendo il riconoscimento degli scatti maturati dal personale collocato in quiescenza nell'arco del periodo considerato, ai fini dell'adeguamento del trattamento pensionistico;

    il mancato adeguamento determinerà, quasi certamente, un sicuro, abnorme contenzioso giurisdizionale, con ulteriore aggravio di spese a carico dello Stato: ciò anche perché i soggetti interessati, a fronte di un'ingiusta penalizzazione, si vedrebbero costretti ad adire la competente Autorità Giudiziaria, al fine di scongiurare l'applicazione, in modo permanente, della misura di «congelamento» retributivo in questione;

    il provvedimento in discussione – pur ridiscutendo i parametri del sistema pensionistico – nulla ha previsto in favore di chi ha già maturato il diritto alla pensione, seppur col riconoscimento di un trattamento nettamente inferiore a quello effettivamente spettante e che, invece, avrebbe dovuto prevedersi, già in questa sede, l'adeguamento suindicato con la conseguente possibilità, ad opera degli interessati, se del caso anche a mezzo di apposita rateizzazione, di corrispondere la quota di contributi previsti a loro carico dalla legislazione vigente,

impegna il Governo

a porre in essere ogni necessario adempimento al fine di consentire l'adeguamento del trattamento pensionistico allo stato corrisposto al personale collocato in quiescenza nell'arco del quadriennio 2011/2014, in concomitanza con la vigenza del c.d. «blocco retributivo», ponendo così fine ad un ingiusto trattamento ed evitando, conseguentemente, l'instaurarsi di un considerevole contenzioso.
9/1637-AR/18. Deidda.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il reddito di cittadinanza e determina i parametri oggettivi e reddituali per l'individuazione dei beneficiari, nonché le cause di decadenza dal beneficio;

    in particolare, l'articolo 7, comma 3, del provvedimento in esame, inserisce tra le cause di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, per attentato per finalità terroristiche o di eversione, per sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, per associazione di tipo mafioso, per scambio elettorale politico mafioso, per strage, nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;

    tra quelli che determinano la decadenza dal beneficio non figurano molti reati di particolare gravità e di forte allarme sociale,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché siano causa di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza tutti i reati corruttivi, i reati di pedofilia, pedopornografia e quelli sessuali, nonché per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio.
9/1637-AR/19. Delmastro Delle Vedove.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta opzione donna), introdotto dalla legge n. 243 del 2004, che dava la possibilità per le lavoratrici di pubblico e privato di andare in pensione anticipata a patto di accettare un assegno calcolato interamente su sistema contributivo;

    nello specifico, nel testo è previsto che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome);

    le lavoratrici autonome possono accedere alla pensione trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, a differenza delle lavoratrici dipendenti, che possono accedere al predetto trattamento dopo 12 mesi;

    è pertanto evidente una disparità di trattamento, oltre che di dubbia costituzionalità, ancora più incoerente in presenza del calcolo di pensione col sistema contributivo,

impegna il Governo

    a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad eliminare le disparità di trattamento attualmente esistenti tra le lavoratrici autonome rispetto alle lavoratrici dipendenti, per l'accesso alla cosiddetta «opzione donna», sia per quanto riguarda il requisito dell'età anagrafica che per quanto riguarda le finestre di accesso al trattamento pensionistico.
9/1637-AR/20. Donzelli, Ferro.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame al Capo II reca disposizioni in materia pensionistica;

    in molte strutture ospedaliere pubbliche si sta registrando una carenza di personale medico specialistico dovuta al mancato espletamento dei concorsi alla quale appare opportuno porre rimedio,

impegna il Governo

a disporre in favore del personale medico specialistico la facoltà di rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età anche a prescindere dagli anni di servizio maturati.
9/1637-AR/21. Ferro.

   La Camera,

   premesso che:

    i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza sono, tra gli altri, la cittadinanza Italiana o di paesi facenti parte dell'UE, ovvero un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e un ISEE inferiore a 9360 euro annui:

    la direttiva 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, (...) recita all'art. 7 che:

    ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

     a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

     b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

     c) di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale, di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

     d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c);

    Per i cittadini comunitari che non rispettano le previsioni di cui sopra è previsto l'allontanamento dal territorio nazionale,

impegna il Governo:

   a indire celermente un censimento dei cittadini comunitari residenti sul territorio nazionale al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla suddetta direttiva;

   a prevedere l'esclusione dal godimento del reddito dei cittadini comunitari non in possesso dei suddetti requisiti.
9/1637-AR/22. Fidanza.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto n. 4/2019 prevede all'art. 14 che possano beneficiare di «quota 100» tutti i lavoratori che abbiano compiuto 62 anni di età e che abbiano versato almeno 38 anni di contributi;

    tenuto conto che nel mondo della scuola l'età media dell'entrata in servizio supera spesso i 40 anni di età e che si continua a registrare un alto tasso di precarietà è evidente che non tutti potranno beneficiare di «quota 100»;

   considerato che abbiamo gli insegnanti più anziani d'Europa e che ai nostri ragazzi andrebbe garantito un insegnamento il più possibile aggiornato alle nuove tecnologie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a permettere ai docenti di raggiungere «quota 100» prescindendo dall'età anagrafica o contributiva, calcolando cioè esclusivamente la somma dei due indicatori.
9/1637-AR/23. Frassinetti, Bucalo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il reddito di cittadinanza e determina i parametri oggettivi e reddituali per l'individuazione dei beneficiari;

    con particolare riferimento al valore del reddito familiare, si prevede che quello del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza sia inferiore ad una soglia di seimila euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

    la norma fissa, altresì, il valore massimo di tale parametro, ma, nonostante lo stesso sia stato innalzato durante l'esame in Commissione, esso risulta ancora essere pari ad un valore che penalizza i nuclei familiari numerosi,

impegna il Governo

di valutare, mediante l'adozione di successivi provvedimenti, normativi, un ulteriore innalzamento del limite massimo del parametro della scala di equivalenza al fine di riconoscere la giusta tutela ai nuclei familiari numerosi.
9/1637-AR/24. Gemmato, Bellucci.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame dispone che il Reddito di cittadinanza sia subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale;

    ai sensi del comma 7 del medesimo articolo il Patto per il lavoro è sottoscritto presso i centri per l'impiego, ovvero – laddove previsto da provvedimenti regionali – presso gli altri soggetti accreditati come servizi per il lavoro, e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione di appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del reddito di cittadinanza;

    occorre, tuttavia, definire regole e strumenti certi che consentano all'operatore, il cui intervento viene richiesto a valle del Patto di attivazione, di intervenire sullo stesso rivedendolo, integrandolo ed eventualmente rinviando il richiedente al CPI in caso di difformità di valutazione;

    disciplinare questa eventualità appare necessario sia in considerazione della natura multidisciplinare degli strumenti che identificano la reale occupabilità dei potenziali fruitori del RdC, sia a tutela dell'utenza per impedire forme di abuso nell'attribuzione degli impieghi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a definire con maggiore accuratezza le prerogative del soggetto autorizzato o accreditato che effettua la presa in carico del richiedente successivamente alla stipula del Patto di Lavoro.
9/1637-AR/25. Lollobrigida.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame al Capo II reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

    in particolare, l'articolo 9 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, il beneficiario del reddito di cittadinanza riceva l'assegno di ricollocazione previsto dalla normativa vigente;

    un intervento che intenda significativamente incidere sulla possibilità per le famiglie di acquisire reddito deve anche prevedere una modifica delle dinamiche di accesso al lavoro per le persone con disabilità iscritte al collocamento mirato, che oggi risultano essere più di ottocentomila e sono ricomprese proprio nei nuclei familiari che, più di altri, entrano nel novero dei beneficiari della misura del reddito di cittadinanza;

    a tale fine non appare sufficiente l'esclusione dei benefici per i datori di lavoro non siano in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista dal testo del provvedimento,

impegna il Governo

a disporre una maggiorazione dell'assegno di ricollocazione nel caso si fornisca assistenza per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.
9/1637-AR/26. Lucaselli.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone, tra le altre misure, un servizio di assistenza alla ricollocazione che preveda l'affiancamento di un tutor al soggetto beneficiario, con l'onere per quest'ultimo di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare l'offerta di lavoro congrua, inoltre, l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività individuate dal tutor, o di una offerta di lavoro congrua;

    la nozione di offerta di lavoro congrua, fa rinvio ai criteri attualmente posti dal D.M. 10 aprile 2018 –, relativamente alla coerenza (dell'offerta) con i profili professionali, alla tipologia contrattuale ed alla misura della retribuzione proposte;

    i criteri di congruità prendono in considerazione la distanza della residenza del beneficiario dal luogo di lavoro proposto nonché, esclusivamente nel caso di prima offerta entro i primi dodici mesi, anche il tempo di percorrenza massimo, stabilito nel limite temporale massimo di cento minuti, della suddetta distanza;

    decorsi 12 mesi di fruizione del beneficio, anche la prima offerta, oltre alla seconda, potrà arrivare entro 250 km di distanza, mentre la terza potrà arrivare da tutto il territorio nazionale. Si tratta di una misura penalizzante per quanti hanno famiglia e soprattutto per quanti vivono in zone disagiate dal punto di vista infrastrutturale, per le quali pensare di raggiungere il posto di lavoro percorrendo una distanza superiore ai 250 Km potrebbe avere un analisi costi benefici non vantaggioso, oltre che in termini economici soprattutto in termini di sradicamento del proprio nucleo familiare;

    in tal senso potrebbe essere determinante nell'accettare l'offerta di lavoro, se anche la terza fosse circoscritta all'interno dei 250 km di distanza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che anche la congruità della terza offerta di lavoro sia circoscritta entro i 250 Km di distanza dalla residenza del beneficiario.
9/1637-AR/27. Maschio.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca alcune modifiche alla disciplina sull'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo, tra le altre riforme, anche la reintroduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi di tali enti;

    inoltre, è stata introdotta la figura del Vice Presidente tra gli organi degli enti. Nello specifico, il provvedimento dispone che ai sensi del testo finora vigente, sono organi dell'INPS e dell'INAIL: il presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci, il direttore generale. È inserito, tra gli organi degli enti in oggetto il consiglio di amministrazione;

    viene rispristinato, quindi, tale organo, già previsto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010. Per quanto riguarda i potrei attribuiti al Presidente si ripropone sostanzialmente la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 479 del 1994. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza;

    la nomina del consiglio di amministrazione è di fondamentale importanza, anche in considerazione della complessità della gestione di un Istituto che ha un movimento finanziario di ben 800 miliardi di euro l'anno, sarebbe assurdo il procrastinarsi della situazione attuale, vale a dire che un potere esclusivo sia affidato ad una sola persona;

    da più parti è stata formulata la richiesta della nomina di un consiglio di amministrazione, considerate anche le dimensioni dell'Ente, tantoché nella precedente legislatura la Commissione Lavoro aveva licenziato un testo unificato concordato tra i parlamentari e valutato positivamente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'ambito della riforma della struttura della governance del sistema previdenziale italiano, di costituire nell'organigramma dell'INPS un CDA con competenze di indirizzo strategico.
9/1637-AR/28. Mollicone.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il reddito di cittadinanza e determina i parametri oggettivi e reddituali per l'individuazione dei beneficiari;

    con particolare riferimento al valore del reddito familiare, si prevede che quello del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza sia inferiore ad una soglia di seimila euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

    il comma 4 dell'articolo 2 determina l'incremento massimo del parametro della scala di equivalenza per ciascun componente il nucleo familiare affetto da disabilità grave o media, nonché il valore massimo di tale parametro;

    nonostante le modifiche intervenute durante l'esame in Commissione, che hanno innalzato il predetto limite massimo, peraltro esclusivamente con riferimento ai nuclei familiari in cui siano presenti componenti di disabilità grave o di non autosufficienza, lo stesso risulta ancora incongruo rispetto alle necessità dei nuclei familiari in cui siano presenti componenti in condizione di disabilità sia grave sia media,

impegna il Governo

a valutare, mediante l'adozione di successivi provvedimenti normativi, un ulteriore innalzamento del limite massimo del parametro della scala di equivalenza al fine di riconoscere la giusta tutela ai nuclei familiari in cui siano presenti componenti in condizione di disabilità.
9/1637-AR/29. Montaruli, Bellucci.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di pensioni;

    All'articolo 8 del suddetto decreto di conversione sono presenti disposizioni attinenti incentivi a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;

    in particolar modo, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, sono previsti esoneri dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL);

    secondo il comma 1 dell'articolo 8 del provvedimento in esame, i datori di lavoro privati potranno godere del suddetto esonero per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal beneficiario stesso (nonostante la presenza di un godimento di tali agevolazioni per un periodo non inferiore a 5 mensilità, e di 5 mensilità fisse in caso di rinnovo del reddito di cittadinanza);

    la presenza della disposizione precedentemente descritta, introduce un carattere di discriminazione fra i beneficiari del reddito di cittadinanza, in quanto al di là delle competenze curriculari e del know how lavorativo, un datore di lavoro sarà fortemente condizionato dall'assumere coloro che godono di un maggiore periodo di agevolazioni fiscali,

impegna il Governo

a monitorare che nell'erogazione del reddito di cittadinanza non ci siano discriminazioni da parte dei datori di lavoro nell'assunzione degli aventi diritto, dettate esclusivamente da differenziali di godimento degli esoneri fiscali.
9/1637-AR/30. Osnato, Zucconi.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame al Capo II reca disposizioni in materia pensionistica;

    a seguito dell'introduzione della norma del decreto-legge n. 90 del 2014 che per i magistrati ha abrogato il diritto al trattenimento a domanda, fissando l'età di collocamento in quiescenza per limiti di età a settanta anni, si è determinato sin dal 2014 nei ruoli di tutte le magistrature il massiccio pensionamento forzoso di centinaia di magistrati di ogni ordine con conseguenti carenze di organico che incidono sulla funzionalità del servizio giustizia;

    tale brusca interruzione del normale turn over ha alterato l'equilibrio di sostituzione tra classi di età, con un numero di ingressi inferiore ai pensionamenti annui, determinando un effetto accumulo che avrà bisogno di almeno due decenni per essere smaltito;

    la lentezza dei concorsi, infatti, è tale che l'improvviso vuoto non può essere colmato in tempi ragionevoli ed anzi, per ragioni anagrafiche, si amplia ogni anno di più, e questo richiede un tempestivo intervento volto a evitare importanti vuoti di organico nei ruoli della magistratura;

    un simile intervento, inoltre, permetterebbe un risparmio di spesa dovuto da un lato a una minore spesa pensionistica, e, dall'altro, maggiori entrate per contributi previdenziali,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a permettere ai magistrati di rimanere in servizio, a domanda, sino al compimento del settantaduesimo anno di età.
9/1637-AR/31. Prisco.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge C. 1637, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, istituisce il reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, definendo puntualmente i requisiti che devono essere in possesso dei soggetti beneficiari;

    nello specifico, il nucleo familiare deve possedere un valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013 ed è stabilito che, ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza;

    da una misura prevista per il sostegno delle fasce di popolazione più bisognose e in difficoltà, ci si attendeva una maggiore considerazione della variabile dlsabilità come fenomeno che investe il singolo e come fattore condizionante i nuclei familiari;

    le politiche attive previste dal governo dovrebbero porre maggiore attenzione ed includere in maniera più efficace i cittadini e le famiglie con familiari disabili, vittime di esclusione sociale e spesso di discriminazione;

    il decreto non pondera, se non in maniera marginale la variabile della disabilità né per l'accesso alla pensione di cittadinanza, né per l'accesso al reddito di cittadinanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'innalzamento del parametro Isee, per accedere al Rdc, nel caso sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente nel nucleo familiare.
9/1637-AR/32. Rampelli.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

    al fine di porre rimedio agli squilibri determinati dalle riforme pensionistiche introdotte negli ultimi anni, che hanno innalzato le soglie di accesso alla pensione di vecchiaia, è necessario adottare provvedimenti che garantiscano maggiore flessibilità di uscita dal mondo del lavoro per accedere all'assegno pensionistico, tenendo in considerazione, esclusivamente, del criterio che fa riferimento al numero di anni di contributi versati;

    pertanto, si ritiene virtuosa l'introduzione dell'istituto denominato "quota 41" che riconosce ad ogni lavoratore la possibilità di andare in pensione dopo aver versato ed accumulato quarantuno anni di contributi;

    il predetto requisito contributivo, dunque, si ritiene sia congruo, quale unico criterio da dover individuare per il riconoscimento del diritto alla pensione, escludendo la richiesta di ogni altra condizione, anche relativa all'età anagrafica,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative al fine d'istituire urgenti provvedimenti normativi per introdurre la cosiddetta «quota 41» per tutti i lavoratori e lavoratrici, come esposto in premessa.
9/1637-AR/33. Rizzetto.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro privati che assumono, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza;

    nello specifico è previsto che se la suddetta assunzione avviene a seguito del percorso formativo e di riqualificazione professionale, svolto a favore del beneficiario di Rdc dagli Enti di formazione accreditati, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) è riconosciuto sia al datore di lavoro che assume, sia all'Ente di formazione accreditato;

    tuttavia, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito limitatamente ai casi in cui il licenziamento avvenga nei trentasei mesi successivi all'assunzione;

    il divieto di licenziamento del soggetto beneficiario di reddito di cittadinanza entro i 36 mesi successivi all'assunzione, rappresenta un limite temporale eccessivo, esponendo il datore di lavoro ad incertezza in merito alla fruizione dell'incentivo e limitandolo anche nelle proprie scelte sulle assunzioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa al fine di limitare il divieto di licenziamento nei 24 mesi successivi all'assunzione, anche nel caso in cui questa sia successiva ad un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
9/1637-AR/34. Rotelli, Zucconi, Silvestroni.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in votazione prevede, tra le diverse misure, anche agevolazioni per i nuclei familiari con disabili, quali quelle contenute all'articolo 2 comma 2 e all'articolo 4 comma 2;

    nonostante queste opportune misure introdotte nel testo, il reddito di cittadinanza, così come articolato nel provvedimento in votazione, penalizza le persone con disabilità e le loro famiglie e di fatto non potrà costituire uno strumento per migliorare le condizioni delle persone con disabilità;

    in Italia secondo i dati Istat esistono 1 milione 700 mila nuclei familiari in condizione di povertà assoluta, all'interno dei quei nuclei poveri assoluti vi sono anche quelle persone con quella forma di disabilità che è una delle prime cause di impoverimento;

    non sono comprese nel provvedimento, né disposizioni relative all'estensione della pensione di cittadinanza (attualmente riservata ai soli ultrasessantacinquenni che vivano soli o con un'altra persona coetanea o più anziana) anche ai casi di nuclei cui l'ultrasessantacinquenne viva con una persona con disabilità, né disposizioni inerenti i parametri aggiuntivi alle cosiddette ’«scale di equivalenza», fondamentali per il calcolo del reddito di cittadinanza, in modo tale da considerare maggiormente la persone con disabilità nel nucleo familiare;

    il rischio di questo provvedimento è trattare le persone con disabilità meno favorevolmente di quelle delle famiglie in cui, fortunatamente, non sia presente una persona non autosufficiente o con disabilità ed escludere una categoria già fragile di per sé;

    il testo iniziale proposto mediaticamente dal governo, faceva esplicito riferimento a 255.000 nuclei familiari con disabili che avrebbero potuto usufruire del reddito di cittadinanza;

    il decreto legge non prevede alcun aumento dei trattamenti assistenziali e non prevede una corretta ponderazione della variabile disabilità, che sappiamo essere fattore determinante di povertà relativa e assoluta;

    per dare adeguato sostegno agli oltre 4,5 milioni di persone con disabilità che vivono nella nostra Nazione serve più incisività, più risorse, più tutele normative,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare, attraverso futuri interventi normativi, misure economiche adeguate e atte a garantire la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, assicurando un'attenzione particolare alle persone anziane colpite dalle patologie connesse alla senilità, facendo in modo che rientrino prioritariamente tra i beneficiari dei sostegni e delle agevolazioni previste in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
9/1637-AR/35. Silvestroni.

   La Camera,

   premesso che:

    valutate le finalità dell'articolo 18 del provvedimento, recante la proroga per il 2019 della misura cosiddetto Ape social;

    ricordato che l'Ape social è un istituto sperimentale rivolto a soggetti che si trovano in particolari condizioni, tra cui coloro che svolgono specifiche attività lavorative gravose, come individuate dall'allegato B della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e come specificate dall'Allegato A del decreto del Ministero del lavoro 5 febbraio 2018, n.47, ai sensi delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 153, della medesima legge n. 205 del 2017;

    ricordato, altresì, che la stessa legge di bilancio 2018, all'articolo 1, comma 155, non ritenendo esaustivo l'elenco delle attività indicate nel predetto allegato B, prevedeva l'istituzione, di una Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni, alo scopo di individuare ulteriori categorie di lavoratori che, in ragione della particolare gravosità del lavoro svolto, potessero essere ammessi a godere di particolari benefici previdenziali come, appunto, l'anticipo dell'età pensionabile;

    carattere di particolare faticosità riveste l'attività espletata dal personale della polizia locale, quotidianamente esposto a rischi per la propria incolumità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire il personale della polizia locale tra i lavoratori gravosi ai fini dei benefici pensionistici.
9/1637-AR/36. Bordonali, Iezzi, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in votazione istituisce il reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza, riconoscendone puntualmente i beneficiari e stanziando le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;

    nello specifico, nell'ambito delle disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, si prevede l'adozione di un Piano straordinario triennale, di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

    si autorizzano, a tal fine, assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego, con relativo aumento della dotazione organica delle pubbliche amministrazioni e si autorizza la spesa per a stabilizzazione di personale in favore di ANPAL S.p.A.;

    le politiche attive sono di competenza delle regioni, elemento determinante per l'aumento della dotazione organica del personale disposto nel provvedimento in esame. In tutte le regioni, nello specifico in Sicilia, esistono già figure specializzate in politiche attive che sono state anche riqualificate e che per 15 anni hanno svolto tale lavoro. Si tratta di personale qualificato degli ex Sportelli multifunzionali;

    questo personale è in grado di tornare a lavorare svolgendo un lavoro professionale e sono in grado, oggi, di dare risposte concrete non soltanto per l'erogazione corretta del Reddito di cittadinanza, ma anche nelle politiche attive del lavoro e nella Formazione professionale per disoccupati e inoccupati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che siano le Regioni ad assumere le professionalità necessarie per gestire il Rdc e che, nello specifico in Sicilia, il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, avvenga attingendo dal personale qualificato degli ex Sportelli multifunzionali.
9/1637-AR/37. Varchi, Bucalo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

    all'articolo 8 del suddetto decreto di conversione sono presenti disposizioni attinenti incentivi a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;

    in particolar modo, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, sono riconosciuti esoneri dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL);

    il settore economico e il comparto occupazionale, in particolar modo quello giovanile, vivono un periodo di crisi e di staticità, motivo per cui, al fine di ampliare un meccanismo virtuoso, sarebbe di fondamentale importanza prevedere misure agevolative analoghe a quelle precedentemente esposte anche per beneficiari assunti con altre forme contrattuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in provvedimenti normativi futuri, di introdurre ulteriori forme di decontribuzione per le aziende che assumono anche con contratto part-time o a tempo determinato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza.
9/1637-AR/38. Zucconi.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame prevede norme in materia di accesso al trattamento pensionistico «quota 100» che potrebbe modificare la consistenza numerica del personale sanitario in servizio presso le strutture del servizio sanitario regionale;

    nelle more del Nuovo Patto Salute 2019 – 2021, si rende pertanto necessario contestualizzare la normativa in materia di spesa del personale, puntando su una valorizzazione e su una responsabilizzazione del programmatore e del regolatore regionale e territoriale, attraverso modalità alternative, rispettivamente, per le regioni in equilibrio dì bilancio, in linea con gli adempimenti LEA e che abbiano avviato il processo di adeguamento al decreto ministeriale 70/2015, e per le regioni in piano di rientro, rispetto a valori storicizzati al 2004, ormai del tutto inconferenti;

    dall'anno 2004 si sono, infatti, susseguite diverse norme che hanno imposto al SSR un impatto sulla spesa del personale;

    da ultimo, la legge 30 ottobre 2014 n. 161, la quale ha previsto la necessità di rivedere gli assetti organizzativi al fine di rendere possibile il rispetto della normativa inerente l'orario di lavoro;

    il Patto della Salute già prevede, all'art. 22 comma 5, di «effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004 – 1,4 per cento», che ovviamente, se non reso più aderente e attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini non comparabile con l'anno 2004, rischia di far retrocedere di 16 anni un importante fattore chiave per lo sviluppo e la crescita del servizio sanitario nazionale quale quello delle risorse umane;

    sarebbe opportuno stabilire un parametro aggiornato di riferimento della spesa per il 2019, che si fondi sull'equilibrio economico finanziario e sulle erogazioni dei LEA. Esso potrebbe costituire anche la base per una possibile evoluzione della spesa per gli anni successivi non superiore al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale registrato nell'ultimo esercizio consolidato rispetto all'esercizio precedente,

impegna il Governo

sulla base di analisi delle effettive necessità di prevenzione, assistenza e cura alla base del processo di rilancio del nostro SSN di autentica tutela in chiave universalistica dei diritti di salute e di fragilità, a prevedere, anche alla luce dei possibili effetti derivanti dalle misure pensionistiche introdotte, la possibilità di procedere in una direzione normativa che dia garanzia di semplificazione e sostenibilità di pianificazione delle necessità di risorse umane, qualificando in chiave meritocratica e di governo della spesa i necessari investimenti in capitale umano nelle aziende sanitarie ed ospedaliere indispensabili all'erogazione LEA, secondo principi di corretta determinazione dei fabbisogni di personale di budget e di razionale riqualificazione delle risorse umane disponibili.
9/1637-AR/39. Comaroli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento reca un intervento di proroga per il 2019 dell'istituto dell'Ape sociale;

    tale misura è volta a consentire l'accesso anticipato a particolari categorie di soggetti cosiddetti «svantaggiati», tra i quali i lavoratori gravosi;

    sono considerate attività gravose quelle per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente rischioso e difficoltoso il loro svolgimento in modo continuativo;

    sono ritenute attività usuranti quelle che, a lungo andare, possono incidere sul benessere psico-fisico dei lavoratori, in quanto richiedono uno sforzo fisico e/o mentale particolarmente elevato o perché vengono svolti in condizioni ambientali difficili e particolari o ancora perché comportano rischi per la salute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative normative volte a inserire il personale viaggiante degli autoferrotranvieri internavigatori del servizio di trasporto pubblico a Venezia, nelle categorie dei lavoratori già gravosi, da convertire in usuranti, alla pari di tutti gli autisti d'Italia.
9/1637-AR/40. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte a incrementare, in aggiunta alle relative piante organiche, i ruoli dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza per lo svolgimento delle funzioni connesse, rispettivamente, all'attività di contrasto del lavoro irregolare e al controllo dei soggetti richiedenti il reddito di cittadinanza;

    tali misure costituiscono un'anticipazione, negli specifici settori, della rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;

    analoghe esigenze si rinvengono, tuttavia, anche per la Polizia di Stato, negli ambiti di specialità di propria pertinenza, a cominciare da quello della Polizia Postale e delle Comunicazioni, chiamata ad assicurare, tra l'altro, la sicurezza delle infrastrutture critiche informatizzate del «Sistema Paese»,

impegna il Governo

ad individuare le ulteriori risorse finanziarie per procedere, nell'ambito dell'attuazione della delega sopracitata, all'incremento della dotazione organica della Polizia di Stato di almeno 100 unità di personale per le finalità di cui in premessa.
9/1637-AR/41. Iezzi, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

   La Camera,

   premesso che:

    con i decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 si avvia la privatizzazione degli Enti di Previdenza e Assistenza dei Liberi Professionisti, attuazione dei propositi inseriti nella legge finanziaria del 1994, con le quali il Governo Ciampi si proponeva di attuare un riordino degli istituti e dei regimi previdenziali e assistenziali allora esistenti;

    tali enti svolgono la funzione di assicurare prestazioni pensionistiche di secondo livello che, correlate allo standard di reddito percepito nella vita attiva professionale, dovrebbero essere di maggior favore;

    nel giugno del 1994 suddetti Enti si consociano nell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati – AdEPP –, struttura che oggi conta l'adesione di 19 Casse di previdenza privata e rappresenta oltre 1.5 milioni di professionisti. Soggetto non riconosciuto che si pone l'obiettivo di approssimare l'autonomia privata degli Enti stessi con la funzione pubblica esercitata;

    che l'insieme degli Enti associati all'Adepp vede al suo interno tra personale dirigente, personale amministrativo, personale tecnico, circa duemila ottocento impiegati;

   considerato che:

    il Quadro di Sintesi presentato dalla Covip nel mese di Ottobre 2018 segna una crescita delle attività totali delle Casse, dal 2011 al 2017, pari a complessivamente a +53,2 per cento da 55,7 a 85,3 miliardi di euro;

    alla fine del 2017, l'attivo delle Casse ammonta a 85,3 miliardi di euro, con un aumento rispetto al 2016 di 5,3 miliardi (+6,6 per cento);

    gli Enti di Previdenza privati sono sottoposti al controllo dei Ministeri vigilanti – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze –, della Corte dei conti, della Commissione parlamentare bicamerale di controllo sugli organismi gestori della previdenza obbligatoria, nonché per effetti del DL 98/2011, anche al controllo sulla gestione delle risorse finanziarie da parte della Covip;

    il CCNL del Personale dipendente è, ad oggi, in regime di prorogatio,

impegna il Governo

ad avviare una verifica del dettato normativo istituente il comparto della Previdenza Privata e a valutare le possibili iniziative volte a favorire una prossima apertura del negoziato tra l'Associazione degli Enti Previdenziali Privatizzati e le Organizzazioni Sindacali al fine di giungere quanto prima ad un nuovo testo contrattuale capace di adeguare le esigenze delle parti contraenti ad un contesto lavorativo e organizzativo profondamente mutato, dopo vent'anni dalla prima applicazione.
9/1637-AR/42. Zicchieri, Gerardi.

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 6 dell'articolo 20 interviene sulla disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario al fine di agevolare il riscatto di tali periodi ai fini pensionistici;

    tale facoltà è riconosciuta per gli annidi studio successivi alla data del 31 dicembre 1995, per la condivisibile ragione della tenuta della stabilità finanziaria del sistema pensionistico correlata anche all'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del sistema di calcolo contributivo;

   considerato l'impegno profuso nelle Commissioni referenti concretizzatosi nel superamento del limite dei quarantacinque anni per coloro che potranno accedere al riscatto agevolato del corso di studi universitari;

   considerato che gli ultra quarantacinquenni sono nella stragrande maggioranza dei casi laureati ante 1996,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di considerare l'opportunità di riconoscere, con futuri provvedimenti di propria competenza, la facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 20 del provvedimento in esame anche a periodi o frazioni di periodo anteriori al 1 gennaio 1996, anche al solo fine del riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e non della misura dell'assegno.
9/1637-AR/43. Patassini, Tomasi.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento disciplina il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura;

    il reddito di cittadinanza contempla diversi incentivi finalizzati al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, costituendo «livello essenziale delle prestazioni»;

    nel corso dell'esame in sede referente, è stata disposta la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale;

    nello specifico, l'articolo 7-ter, prevede che nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di considerare l'opportunità di stabilire, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, la sospensione del beneficio, anche in caso di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ai sensi del decreto legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
9/1637-AR/44. Salafia, Businarolo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame disciplina il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e dispone che RdC sia subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale;

    si prevede altresì che da tali obblighi/condizioni siano esonerati i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;

    i componenti con disabilità possono comunque manifestare la loro disponibilità al lavoro, con le percentuali previste dalla legislazione vigente in materia di collocazione al lavoro dei disabili;

    al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo il provvedimento istituisce il sistema informativo del Reddito di cittadinanza, entro il quale operano due piattaforme digitali, rispettivamente presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito di questi ultimi, tra i servizi per il lavoro e i servizi sociali.

    è demandato ad un successivo decreto, sentito anche il Garante della privacy e l'Anpal, il piano tecnico di attivazione delle piattaforme, anche al fine di individuare modalità specifiche del trattamento dei dati a tutela degli interessati, con intesa della Conferenza unificata, nonché è contemplata la necessaria implementazione e interoperabilità attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che le piattaforme digitali citate in premessa siano implementate in modo da assicurare la raccolta, elaborazione e integrazione di specifici dati riguardanti le attitudini lavorative delle persone con disabilità, sulla base di test clinici, psicometrici o attitudinali, standardizzati per ciascuna patologia, al fine di rendere più semplice, mirato ed efficiente il collocamento della persona con disabilità, per realizzare una migliore inclusione sociale e perseguire un progetto di vita indipendente.
9/1637-AR/45. Leda Volpi, Bologna, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame disciplina il Patto per il Lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e dispone che il reddito di cittadinanza sia subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale;

    più in particolare si specifica che i due Patti costituiscono un percorso personalizzato di accompagnato all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti, intesi all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale;

    il provvedimento è una misura volta a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, ma è anche espressione della volontà governativa di garantire il diritto al lavoro, il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche proiettate al sostegno economico e all'inserimento sociale di quei soggetti a rischio di emarginazione nel mondo del lavoro;

    il diritto al lavoro, il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura dovrebbero essere garantiti e riconosciuti a prescindere dalla condizione di essere beneficiari della misura del reddito di cittadinanza, ciò consentirebbe a tutti i componenti di nuclei familiari maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione, di essere facilitati nella ricerca del lavoro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di considerare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative volte a garantire il diritto di tutti quei soggetti maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione, esclusi dal beneficio del Reddito di cittadinanza perché non in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 del decreto, di essere inclusi nei percorsi personalizzati di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
9/1637-AR/46. Troiano, Menga, Bologna, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria. In particolare si prevede che di fronte alla difficoltà di implementare i piani di riorganizzazione concordati in sede ministeriale per quelle imprese aventi gravi ricadute occupazionali nelle aree di crisi complessa si possano autorizzare acconti per sei mesi d'integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi;

   considerato che:

    in sede di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, la legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede all'articolo 25-ter il «trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa». Nello specifico al comma 1 del predetto articolo si stabilisce che «il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre, n. 205, è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018»;

    la disposizione di cui sopra amplia, dunque, notevolmente l'ambito di applicazione della mobilità in deroga di cui al citato comma 142, sia perché estende la platea dei lavoratori interessati anche a coloro che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, sia perché prevede una durata massima di 12 mesi senza il limite temporale del 31 dicembre 2018, quale termine ultimo entro il quale usufruire della prestazione;

    nel messaggio n. 322 del 24 gennaio u.s. l'istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha precisato che, nel liquidare la prestazione, le Strutture Territoriali dovranno controllare che «la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga». Tale precisazione fa sì che tra i beneficiari non possano esser ricompresi quei lavoratori che hanno cessato il trattamento di mobilità prima del 22 novembre 2017. È il caso ad esempio di una esigua platea di lavoratori, per la precisione 40, dello stabilimento ex Ittierre di Isernia il cui precedente trattamento di mobilità è cessato a gennaio 2017, marzo 2017 o maggio 2017 e, pertanto, per effetto della normativa di cui sopra, non possono beneficiare di un altro trattamento;

    ai fini dell'erogazione della mobilità in deroga, un intervallo temporale più ampio è stato appositamente previsto nell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 per le aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela. Per queste aree, infatti, è stato deciso un prolungamento della mobilità in deroga per tutti quei lavoratori che «alla data del 31 dicembre 2016 risultano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga»;

    la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (ultima legge di Bilancio) ha stanziato cospicue risorse per i trattamenti di cassa integrazione e mobilità ordinaria e in deroga. Nello specifico l'articolo 1, comma 282, stabilisce che «al fine del completamento dei piani di recupero occupazionali previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella Regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Allo stato attuale risulta che due regioni non abbiano ancora comunicato il loro fabbisogno»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di mettere in atto ogni utile iniziativa volta a sollecitare le due regioni mancanti alla comunicazione dell'ammontare di risorse economiche necessarie alla copertura dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità ordinaria o in deroga, nonché di procedere, altresì, il più rapidamente possibile all'adozione del decreto interministeriale di riparto dei 117 milioni di euro di cui sopra;

   a valutare l'opportunità di prevedere anche per l'area di crisi complessa di Isernia, sulla scia di quanto già previsto per le aree di crisi complessa di Termini Imerese e Gela, l'anticipo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2016 della forbice temporale fissata dall'articolo 25-ter della legge 17 dicembre 2018, n. 136 per l'accesso a un ulteriore trattamento di mobilità in deroga, al fine di garantire anche ai 40 ex lavoratori dello stabilimento Ittierre di Isernia una continuità di reddito, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
9/1637-AR/47. Testamento.

   La Camera,

   premesso che:

    con la ratifica della Convenzione ONU i diritti delle persone con disabilità vengono annoverati nell'ambito dei diritti umani, da intendersi quali diritti di cittadinanza inviolabili;

    la nostra Carta Costituzionale, all'articolo 38, prevede che ciascun cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere abbia il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Di particolare rilievo, inoltre, la Legge 3 marzo 2009, n. 18, con cui il nostro paese ha ratificato la CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities);

    dapprima con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 – Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà –, poi col decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni –, il Legislatore, in armonia con il quadro normativo europeo e internazionale, ha inteso pianificare politiche sociali volte al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;

    in base a quanto disposto dagli articoli 3, 4, 5 e 28, lettere b e c, della Convenzione ONU i cittadini disabili hanno diritto ad accomodamenti pensionistici ragionevoli e mirati: spetta all'ECOFIN il compito di monitorare che gli Stati Parte, e le stesse Istituzioni Europee, garantiscano la tutela piena e la completa esigibilità di tali diritti grazie a misure di spesa appropriate, sotto forma di «accomodamento ragionevole» così come indicato all'articolo 2 della Convenzione ONU;

    è importante rammentare che il soddisfacimento dei bisogni e la tutela della salute di una persona con disabilità, tanto più se non autosufficiente, implica una soglia di spesa tendenzialmente più alta a fronte di quella che deve sostenere una persona non disabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili, tutte le prestazioni pensionistiche non contributive erogate, ovvero le pensioni di invalidi civili e l'assegno sociale degli over 65.
9/1637-AR/48. Frate.

   La Camera,

   premesso che:

    alla Camera di Commercio di Bergamo sono iscritte oltre 95.000 imprese;

    presso la Sezione Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate del Tribunale di Bergamo sono pendenti circa 1.500 fallimenti, oltre 200 procedure tra concordati preventivi, accordi di ristrutturazione, liquidazioni coatte e procedure di sovraindebitamento, oltre 7.000 procedure esecutive immobiliari;

    numero superiore a quello dei Tribunali di Roma e Milano – e oltre 4.000 procedure esecutive mobiliari;

    la stessa Sezione Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate deve occuparsi anche di contenzioso civile ordinario;

    a fronte di circa 13.000 cause pendenti, la predetta Sezione Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate ha in organico 10 giudici – 5 togati e 5 onorari – e un totale di 14 unità di personale amministrativo-giudiziario;

    un'efficace organizzazione delle Sezioni Fallimentari e delle Esecuzioni Forzate consente la riduzione dei tempi e del numero dei procedimenti pendenti in un ambito che ha un forte impatto sul sistema economico del Paese;

    vanno considerate le scoperture di personale negli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione della nuova disciplina sull'accesso anticipato al trattamento pensionistico – Quota 100 – e le relative misure previste per rimediare alle predette criticità,

impegna il Governo

a valutare, anche alla luce dei possibili effetti derivanti dalle misure pensionistiche introdotte, attraverso gli uffici tecnici del Ministero della Giustizia, l'opportunità di provvedere, nei limiti di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, alla revisione delle piante organiche della magistratura e delle dotazioni organiche del personale amministrativo dei Tribunali, secondo opportuni criteri che tengano in considerazione le specifiche esigenze delle Sezioni fallimentari e delle Esecuzioni forzate.
9/1637-AR/49. Dori, Bologna, Termini.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, disciplina le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del RdC e dispone che ai beneficiari del Rdc si applicano le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, consistenti in uno sconto sulla bolletta (cosiddetto «bonus elettrico») e alla compensazione per la fornitura di gas naturale (cosiddetto bonus gas);

    in riferimento al cosiddetto «bonus elettrico» si ricorda che l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 ha previsto l'applicazione ai clienti economicamente svantaggiati delle tariffe elettriche agevolate, consistente in uno sconto sulla bolletta, al fine di assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose;

    in riferimento al cosiddetto «bonus gas» l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha esteso alle famiglie economicamente svantaggiate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconoscendo altresì la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al citato decreto ministeriale 28 dicembre 2007, anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute;

    l'articolo 1, comma da 75 a 77, della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha demandato a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'AEEGSI, la disciplina relativa all'erogazione del bonus elettrico e del bonus gas, ai fini di un migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

    il decreto del Ministero dello sviluppo economico ha anche la finalità di disciplinare le modalità di erogazione dei benefici economici individuali, anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, con eventuale individuazione di una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale. Con il medesimo decreto si provvede a rimodulare l'entità dei benefici, tenendo conto dell'ISEE;

    le disposizioni relative ai bonus elettrico e del gas sono vigenti fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico che non risulta però ancora emanato;

    la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, all'articolo 60 disciplina la tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevedendo che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 60,l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, nell'ambito dell'eventuale individuazione di una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, s'includa anche l'agevolazione relativa al servizio idrico integrato, affinché anche tale agevolazione sia estesa ai beneficiari del reddito di cittadinanza, unitamente a quelle della fornitura elettrica e del gas naturale.
9/1637-AR/50. Sarli, Bologna, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame prevede disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi e disciplina l'utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego;

    risulta imminente l'autorizzazione all'avvio di nuove ulteriori procedure concorsuali e la necessità e urgenza di operazioni di monitoraggio degli effetti dei pensionamenti quota 100 sul sistema scolastico al fine di garantire lo svolgimento dell'attività didattica;

    le procedure di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, nn. 105, 106, 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016, tra contestazioni e ritardi, si sono concluse molto oltre la data del 31 agosto 2016 indicata come termine finale e pertanto non si è ancora proceduto alla nomina dei vincitori per numerose graduatorie e con particolare riferimento alle classi di concorso per la scuola dell'infanzia e scuola primaria, nonché alle regioni del sud del Paese;

    la proroga della vigenza di queste graduatorie prevista dalla Legge n. 205/2017 art. 1 comma 603 per un ulteriore anno è stata per lo più vanificata, non soltanto dal gravissimo ritardo nelle operazioni concorsuali, ma anche dal dato che molti dei posti che erano stati previsti come disponibili e da assegnare sono stati successivamente destinati alle procedure della mobilità straordinaria;

    rimane l'esigenza di parità di trattamento anche rispetto agli idonei, infatti sono state nel frattempo anche avviate altre procedure concorsuali, quali il concorso riservato di cui al bando n. 85 del 2017 che all'art. 17, comma 5 prevede la natura ad esaurimento di quelle graduatorie di merito regionali, con gravissima disparità di trattamento, nonché il Decreto del 17 ottobre 2018 Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.250 del 26 ottobre 2018,-,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di attuare una puntuale verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti del predetto concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato, nonché dei termini di vigenza delle diverse graduatorie relative alle varie classi di concorso e regioni;

   a valutare l'opportunità di disporre una ulteriore proroga, nei limiti delle disponibilità finanziarie, della vigenza delle stesse per un ulteriore anno successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9/1637-AR/51. Casa, Azzolina.

   La Camera,

    il provvedimento in esame opera una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia;

    in particolare, la disciplina novellata dal decreto concerne i lavoratori dipendenti, pubblici e privati – con esclusione di quelli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti di diritto privato –, nonché gli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche

    le novelle prevedono la conferma, fino al 31 dicembre 2026, del requisito per il trattamento in esame operante già nel periodo 2016-2018, consistente in un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, ed introducono un termine dilatorio di decorrenza del trattamento;

    la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto per la categoria dei lavori gravosi e usuranti la domanda di esclusione per l'anno 2019 dall'applicazione delle aspettative di vita ai fini della pensione;

    con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2018, si è proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 153, della 1. n. 205/2017, a specificare ulteriormente le professioni di cui all'allegato B della predetta legge, anche ai fini di quanto stabilito dal successivo comma 163 e della immediata tutela delle platee di lavoratori interessate dal beneficio;

    con il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 aprile 2018 recante Definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, sono state quindi definite le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del richiamato beneficio;

    l'Inps, con circolare INPS 11/2019 pubblicata a seguito del D.L. 04/2019, ha chiarito che restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l'accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della «pensione quota 100»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere specifici provvedimenti, di carattere normativo, volti a introdurre l'esclusione dalla finestra di accesso alla pensione anticipata per i lavori cosiddetti gravosi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, affinché possa continuare a trovare applicazione nei confronti delle suddette professioni la normativa più favorevole.
9/1637-AR/52. Galizia.

   La Camera,

    l'articolo 4 (l'atto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale) del presente provvedimento dispone che il reddito di cittadinanza sia subordinato alla dichiarazione dei componenti il nucleo familiare maggiorenni di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un patto per il lavoro ovvero di un patto per l'inclusione sociale. Quest'ultimi, stipulati tra i centri per l'impiego e i servizi sociali dei comuni con i beneficiari del Reddito di cittadinanza, si sostanziano in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che può riguardare attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti;

    ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 11 dell'articolo 4 del presente provvedimento, ai fini della valutazione preliminare rispetto alla stipulazione di uno dei Patti, entro il termine di 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, il richiedente il reddito di cittadinanza è convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui tale soggetto o almeno un membro del suo nucleo familiare (non escluso dagli obblighi ai sensi del comma 2 dell'articolo 4) rientri in una delle ipotesi (relative all'occupazione, al mercato del lavoro, agli ammortizzatori sociali o all'età anagrafica) di cui al citato comma 5. Qualora non si rientri in alcuna di tali fattispecie, il richiedente, ai sensi del comma 11, è invece convocato, entro lo stesso termine temporale, da parte dei servizi comunali competenti per il contrasto della povertà;

    ai sensi del comma 12 del citato articolo, in base all'esito della suddetta valutazione preliminare, e a prescindere dalla sede in cui essa sia stata effettuata, i beneficiari sottoscrivono un Patto per il lavoro ovvero un Patto per l'inclusione sociale, nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali;

    il Patto per il lavoro, il Patto per l'inclusione sociale, i sostegni in essi previsti e la valutazione multidimensionale (precedente la stipulazione del Patto per l'inclusione sociale) costituiscono livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere fomiti ai beneficiari del reddito di cittadinanza nel rispetto di un approccio multidimensionale alla povertà. A tal fine e per gestire meglio la platea dei potenziali beneficiari agevolando, al contempo, il lavoro dei servizi competenti non ancora del tutto strutturati per ciò, sarebbe opportuno sollecitare gli enti locali alla predisposizione di strutture miste ove siano contestualmente presenti addetti del centro per l'impiego e responsabili dei servizi sociali capaci di effettuare, già al primo incontro di orientamento, una valutazione multidimensionale della situazione complessiva del soggetto beneficiario, con particolare riferimento ai soggetti o nuclei familiari in possesso di certificazione ISEE pari a euro 0, o comunque sino ad euro 3.000,00 per i quali appare probabile che alla situazione economico-patrimoniale deficitaria si accompagni una condizione di marginalità o comunque un bisogno più complesso non esclusivamente riconducibile alla mancanza di lavoro. Ciò al fine di poter dare delle risposte maggiormente efficaci ed integrate ai bisogni di natura non solo occupazionale dello stesso, grazie alla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, a vario titolo, nella lotta alla povertà e all'emarginazione sociale;

    a ciò si aggiunge che ai sensi del comma 15 dell'articolo 4 del presente provvedimento, il beneficiario è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni da svolgere presso il medesimo comune di residenza. In questo senso, i comuni sono tenuti a predisporre le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma. Ebbene, nel fare ciò sarebbe opportuno implementare la collaborazione tra enti locali e associazioni o organizzazioni non lucrative del terzo settore affinché siano coinvolti nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà e al contrasto dell'emarginazione sociale. Ciò attraverso una esplicita previsione che consenta la stipula di convenzioni relative ai progetti di cui al citato comma 15 tra comuni ed associazioni o organizzazioni non lucrative del terzo settore;

    e, sempre, in tale quadro si ritiene opportuno chiarire che, ove dovesse ritenersi che la previsione suddetta comprenda la possibilità di realizzare i progetti di cui al presente comma 15 presso le aziende municipalizzate, tali progetti abbiano ad oggetto attività di tipo straordinario onde evitare che le carenze di personale o le disfunzioni organizzative siano colmate facendo ricorso alla disponibilità al lavoro dei soggetti beneficiari della misura del presente provvedimento in luogo delle normali selezioni procedurali pubbliche in conformità al principio di legalità che governa la pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

   a valutare, attraverso gli uffici tecnici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con le altre autorità istituzionali competenti, l'opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche legislative, a revisionare le modalità di svolgimento del primo incontro di orientamento per i beneficiari del reddito di cittadinanza;

   a valutare l'opportunità, con riferimento al comma 15 dell'articolo 4 del presente provvedimento, di prevedere espressamente, nei decreti attuativi, che i progetti di cui al presente comma possano essere realizzati dai Comuni anche attraverso la stipula di convenzioni con le associazioni o organizzazioni non lucrative del terzo settore, e di chiarire espressamente che, ove la norma dovesse interpretarsi nel senso di consentire che i progetti possano essere realizzati anche presso le aziende municipalizzate, che tali progetti abbiano ad oggetto esclusivamente attività di tipo straordinario e che la disponibilità al lavoro dei soggetti beneficiari del reddito non sia mai diretta a sopperire a carenze di personale o a disfunzioni organizzative.
9/1637-AR/53. Penna, D'Orso, Alaimo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame stabilisce gli obblighi inerenti al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale, relativi alla ricerca attiva del lavoro, all'orientamento lavorativo, alla formazione o riqualificazione professionale, alle accettazioni delle offerte di lavoro congrue, alla partecipazione a progetti dei comuni;

    più nel dettaglio per la nozione di offerta di lavoro congrua fa rinvio ai criteri individuati ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 – criteri attualmente posti dal D.M. 10 aprile 2018 –, relativamente alla coerenza dell'offerta con i profili professionali, alla tipologia contrattuale ed alla misura della retribuzione proposte, e integrati con gli ulteriori criteri introdotti nel provvedimento all'esame;

    riguardo alla tipologia contrattuale e alla misura della retribuzione, secondo quanto sancito nel citato D.M. 2018, l'offerta si considera congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti: si riferisca ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi; si riferisca ad un rapporto a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80 per cento di quello dell'ultimo contratto di lavoro; preveda una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e superiore (al netto dei contributi a carico del lavoratore) al 20 per cento del trattamento di disoccupazione percepito. In merito a quest'ultimo parametro il provvedimento all'esame fa riferimento, nel caso di titolari di Reddito di Cittadinanza, al 10 per cento della misura massima del beneficio fruibile dal singolo individuo;

    un'offerta di lavoro oltre 100 km di distanza dalla residenza del beneficiario e riferita ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato, o di somministrazione, di durata non inferiore a tre mesi non può essere ritenuta congrua nella misura in cui il soggetto interessato sia costretto a trasferirsi con l'intero nucleo familiare;

    si rischia, dunque, che una simile offerta di lavoro, per quanto lapalissianamente non conveniente, sia annoverata nelle prime tre offerte ricevute e ritenute congrue ai sensi del provvedimento all'esame, che il beneficiario ha l'obbligo di accettare pena la decadenza dal beneficio :-,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative, eventualmente anche intervenendo sul D.M. 10 aprile 2018, volte a parametrare la congruità dell'offerta di lavoro anche alla durata del contratto di lavoro laddove si superi la distanza di 100 chilometri dalla residenza del beneficiario, attraverso la previsione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, o di somministrazione, di durata non inferiore a dodici mesi, al fine di evitare che i nuclei familiari siano costretti a trasferirsi per una durata contrattuale breve.
9/1637-AR/54. Menga, Bologna, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

    l'articolo 14-bis del provvedimento in esame interviene sulla disciplina vigente in materia di facoltà per le assunzioni delle regioni e degli Enti locali, di cui al decreto-legge n. 90 del 2014;

    viene modificato l'articolo 3, al comma 5, del suddetto decreto 90/2014. In sostanza viene prevista la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di cumulare le risorse destinate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore ai 5 anni, invece dei 3 previsti dal decreto: a questi si aggiungono i residui derivanti dal quinquennio precedente, nel rispetto tuttavia della programmazione finanziaria e contabile, e di quella del fabbisogno;

    per l'attuazione di quanto in premessa, va tenuta in considerazione la data di decorrenza di attuazione del decreto in esame, e dunque possono essere utilizzati eventualmente solo i residui dell'ultimo quinquennio precedente (2014-2019), senza la possibilità di attingere ai residui di annualità precedenti a quest'ultimo quinquennio;

    con i commi 5-sexies e 5-septies aggiunti all'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, è previsto che nel triennio 2019-2021 gli Enti locali e le Regioni possano effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato per una spesa di contingente di personale pari al 100 per cento di quella del personale cessato nell'anno precedente o nello stesso anno in corso, solo a compimento del processo di turnover;

    all'articolo 14-bis del provvedimento in esame è stato altresì introdotto il comma 2, che in ottemperanza alle disposizioni di pensionamento anticipato relativo all'articolo 14 del decreto in esame, prevede che le aziende e gli enti del sistema sanitario nazionale possano assumere specifiche professionalità (anche tenendo conto del personale cessato nell'anno precedente o nell'anno in corso) a condizione che tali assunzioni rispettino la programmazione regionale, nonché i relativi piani di rientro ed il contenimento della spesa sanitaria prevista dal decreto legge 98/2011;

    nonostante nello scorso ottobre Anaao-Assomed abbia lanciato l'allarme valutando in circa 70mila unità le uscite dal sistema sanitario nazionale in termini di medici ed operatori sanitari (25 mila per il provvedimento in esame e 45mila per la Legge Fomeno), il pericolo sembra dunque scongiurato grazie al lavoro di Governo e Commissioni che come premesso, per le modifiche riportate al provvedimento ed al D.L. 90/2014, hanno arginato tale rischio;

    ci sono regioni, come la Sardegna il cui sistema sanitario non riesce a garantire pienamente i livelli essenziali di assistenza anche a causa della carenza di personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto tutte le misure ed azioni necessarie ad intraprendere la strada per lo sblocco delle assunzioni per il servizio sanitario nazionale, arginando quanto più possibile le discrepanze tra le regioni in equilibrio di bilancio e quelle in regime di piano di rientro.
9/1637-AR/55. Lapia, Bologna, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame disciplina il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale e quale misura diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura;

    il reddito di cittadinanza contempla diverse misure finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e costituisce «livello essenziale delle prestazioni»;

    al fine di creare un sistema costante e virtuoso tra domanda ed offerta di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con provvedimenti successivi, misure finalizzate ad introdurre incentivi di tipo economico o fiscale per le aziende che assumono disoccupati o inoccupati iscritti ai centri per l'impiego non percettori di Naspi e non rientranti nei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza.
9/1637-AR/56. Alaimo, D'Orso.

   La Camera,

    le specifiche dinamiche del lavoro e del sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo sono condizionate da tipologie di lavoro intrinsecamente intermittenti e con scarsissime tutele. Precarietà, discontinuità e lavoro informale costituiscono gli elementi costanti che accompagnano i lavoratori dello spettacolo lungo tutta la carriera lavorativa;

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, non prevede alcuna possibilità per i lavoratori dello spettacolo di poter accedere alla pensione utilizzando «Quota 100»;

    i vincoli fissati per accedere al trattamento di pensione anticipata «Quota 100» escludono categoricamente i lavoratori dello spettacolo. Il diritto d'autore e il diritto connesso, legati anche a opere realizzate anni prima o percepiti da eredi, costituiscono un ostacolo all'adesione al percorso dei lavoratori creativi italiani verso la pensione anticipata;

    a differenza di quanto avviene negli altri settori produttivi, nello spettacolo anche le collaborazioni occasionali (sotto i 5.000 euro annui e accompagnate da obbligo contributivo) escludono ogni possibilità di accesso al trattamento di pensione anticipata «Quota 100»,

impegna il governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di considerare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative che consentano ai lavoratori dello spettacolo di aderire al trattamento di pensione anticipata «Quota 100» in ragione delle specificità illustrate in premessa.
9/1637-AR/57. Carbonaro.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1, lettera a), punto n. 2 del presente provvedimento oggetto di esame dell'assemblea, prevede, quale requisito per ottenere il beneficio, che il componente richiedente sia residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del benefìcio, in modo continuativo;

    con messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019 la Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell'INPS ha fornito delle istruzioni operative per la corretta gestione dell'istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito, ove riferiti a soggetti dichiarati irreperibili e senza fissa dimora. Secondo queste istruzioni, tra i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito aventi carattere assistenziale, tra le quali va annoverata la misura del reddito di cittadinanza previsto dal provvedimento in oggetto, è prevista la residenza «effettiva» del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, requisito che verrebbe meno in caso di dichiarazione di irreperibilità. In particolare, al fine di evitare il riconoscimento di prestazioni di tal genere a soggetti non aventi diritto, qualora il soggetto richiedente una delle prestazioni in esame, tra cui il reddito di cittadinanza, risulti registrato nell'Archivio Anagrafico Unico tenuto presso l'INPS (ARCA) come «irreperibile» o «senza fissa dimora», la domanda deve essere sospesa fintantoché il soggetto non regolarizzi la sua posizione presso il Comune;

    nelle istruzioni suddette, però, non vengono indicate le modalità con cui il soggetto possa regolarizzare la propria posizione;

    in generale i soggetti «senza fissa dimora», privi di alloggio ove stabilire la propria residenza effettiva, hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune ove vivono abitualmente così come espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge anagrafica n.1228 del 24.12.1954. In particolare, l'art. 1 della suddetta legge, dispone testualmente che «Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge», e l'articolo 2, comma 3, ricorrendo ad una fictio iuris, stabilisce che «la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel comune di nascita»;

    pertanto secondo la normativa vigente, la residenza delle persone senza fissa dimora è regolata dall'articolo 2, comma 3, della citata legge, così come modificato dall'articolo 3, comma 38, della legge n. 94 del 2009, e secondo le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni con Circolare n. 19 del 17 settembre 2009;

    con il riformato art. 2 della legge anagrafica è stato istituito il registro nazionale delle persone senza fissa dimora e sono state modificate le modalità di iscrizione sulla base delle quali non è più sufficiente la «semplice» dichiarazione di elezione di domicilio, ma l'interessato dovrà anche indicare gli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza del domicilio. Ai fini dell'accertamento del domicilio andranno valutate caso per caso le situazioni personali del soggetto nonché quelle patrimoniali, sociali, esistenziali e relazionali. L'ufficiale d'anagrafe potrà in ogni caso acquisire prove documentali e dichiarazioni di parte che potranno risultare ugualmente idonee a dimostrare la sussistenza del domicilio. Sarà comunque necessario il consenso dei titolari del recapito. Se si tratta di persone assistite da enti assistenziali pubblici o privati, gli elementi per accertare il domicilio sono facilmente individuabili; salvo casi eccezionali, il domicilio di queste persone coinciderà con la sede della struttura assistenziale di riferimento. Per le persone senza assistenza occorrerà individuare almeno un recapito, con le caratteristiche minime del «domicilio»;

    tutto ciò alla luce della citata Circolare n. 19 del 7 settembre 2009 del Ministero dell'Interno che ha chiarito come l'articolo 3, comma 38 della legge n. 94 del 2009 debba essere interpretato nel senso che le persone senza fissa dimora, iscritte in anagrafe presso un domicilio, devono essere reperibili. E il domicilio, per poter essere tale, necessita sempre e comunque dell'esistenza di un immobile o comunque di un luogo fisico in cui essere ubicato;

    in considerazione di tali disposizioni, pertanto, ogni Comune, per il tramite del proprio Ufficio Anagrafe – in qualità di ufficiale del Governo – tiene il Registro delle posizioni dei singoli, delle famiglie e delle convivenze nonché registra le posizioni relative alle persone senza dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. E una volta iscritta una persona nell'anagrafe della popolazione residente, i comuni evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'indice nazionale delle anagrafi (Ina). Tale informazione viene conservata nel Registro delle persone senza fissa dimora di cui è titolare il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno;

    ebbene, atteso che la giurisprudenza considera il diritto all'iscrizione anagrafica un diritto soggettivo e non concessorio, l'ISTAT, nella sua qualità di organo superiore di vigilanza, è intervenuto in una materia non

    normata (in termini chiari almeno nella sua fase applicativa), con la Circolare Istat n.29/1992 ed ha stabilito che ogni Ufficio Anagrafe deve registrare la persona senza tetto o senza dimora nel registro della popolazione residente, istituendo – in caso di assenza di domicilio o residenza – una via fittizia che non esiste dal punto di vista territoriale/toponomastico ma ha equivalente valore giuridico, e nella quale la persona elegge il proprio recapito. È bene precisare che, in questi casi, l'iscrizione nella via territorialmente non esistente costituirebbe residenza anagrafica a tutti gli effetti consentendo il rilascio della carta di identità, nonché l'accesso a tutti i diritti e alle prestazioni normalmente dipendenti dall'iscrizione anagrafica, ossia diritti civili, diritti sociali, diritto alla salute e alla cura di sé, etc.;

    in considerazione della normativa vigente e di quanto considerato finora, le persone, senza fissa dimora hanno diritto, quindi, a una sorta di residenza fittizia o virtuale;

    poiché le citate istruzioni dell'INPS non chiariscono se la segnalazione di soggetto «senza fissa dimora» riguardi anche i soggetti che, pur vivendo tale condizione, risultino comunque iscritti nel Comune dove vivono abitualmente per essere presi in carico, ad esempio, da associazioni di volontariato che li assistono (ed ove hanno posto il loro «domicilio») ovvero risultino iscritti tramite il meccanismo della c.d. «residenza fittizia o virtuale». Allo stesso modo l'INPS non chiarisce se per regolarizzare la posizione sia sufficiente che il soggetto «senza fissa dimora» ottenga l'iscrizione anagrafica ponendo il proprio domicilio presso l'ente assistenziale pubblico o privato che lo ha in carico ovvero, in alternativa, mediante l'assegnazione della c.d. residenza «fittizia o virtuale»;

    è dunque evidente che sussistono delle lacune normative e, soprattutto, operative riguardo alla concessione della misura del reddito di cittadinanza nei confronti delle persone senza fissa dimora;

    ritenuto che nelle intenzioni del Governo vi è inequivocabilmente il proposito di consentire l'accesso al Reddito di Cittadinanza proprio ai soggetti più poveri ed in condizione di marginalità, quali sono i «clochard»

    e, dunque, i «senza fissa dimora», pare opportuno esplicitare, quantomeno in un decreto attuativo ovvero con altra idonea iniziativa, i criteri e le norme giuridiche, nonché le modalità operative attraverso cui i soggetti «senza fissa dimora» possono accedere concretamente alla misura del reddito di cittadinanza, e nel caso di difficoltà tecnica di concessione della stessa prestazione assistenziale, in che modo potranno regolarizzare la loro posizione e sopperire alla mancanza del requisito della residenza «effettiva» per poter comunque beneficiare della misura,

impegna il Governo

a valutare, attraverso gli uffici tecnici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con le altre autorità istituzionali competenti, l'opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche legislative, ad esplicitare i criteri, le norme giuridiche nonché le modalità operative attraverso cui i soggetti «senza fissa dimora» possono accedere concretamente alla misura del reddito di cittadinanza, e nel caso di difficoltà tecnica di concessione della stessa prestazione assistenziale, individuare le modalità operative attraverso le quali poter regolarizzare la loro posizione al fine di sopperire alla mancanza del requisito della residenza «effettiva» per poter comunque beneficiare della misura.
9/1637-AR/58. D'Orso, Alaimo, Penna, Perantoni.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto che si converte si propone il fine primario di garantire un sostegno alle famiglie in difficoltà economica, contribuendo a promuovere un determinato tessuto socio-economico;

    è opportuno affiancare misure tese a realizzare un percorso sociale con misure di coesione economico-sociale, crescita del territorio, efficienza ambientale e democrazia energetica dal basso;

    ci si riferisce a misure che valorizzino il contributo di cittadini che non siano solo fruitori passivi ma anche produttori attivi di energia nel rispetto dell'ambiente e dei principi di equità ed etica, promuovendo un modello di generazione distribuita dell'energia ispirato alla trasformazione ecosostenibile dei processi produttivi, attraverso innovazioni tecnologiche e organizzative, per diffondere la cultura delle energie rinnovabili;

    il superamento delle fonti fossili deve intendersi, invero, una priorità che deve esser garantita con il coinvolgimento dei Governi a livello centrale e periferico, con ogni misura possibile, ricordando che il «Quadro per il clima e l'energia 2030» fissa tre obiettivi principali da conseguire entro l'anno indicato:

    una riduzione almeno del 40 per cento delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990);

    una quota almeno del 27 per cento di energia rinnovabile;

    un miglioramento almeno del 27 per cento dell'efficienza energetica;

    giova ricordare altresì che a fine 2017 con la Strategia Energetica Nazionale si è fissato al 2025 lo stop al carbone;

    in questa direzione militano le iniziative di quasi 8000 comuni di dotarsi di almeno un impianto alimentato da fonti rinnovabili; Più di 3000 sono già autosufficienti per i fabbisogni elettrici, 58 per quelli termici e 37 sono i Comuni 100 per cento rinnovabili. Tuttavia, negli ultimi cinque anni, la crescita delle installazioni ha subito un forte rallentamento e nel 2017 è perfino calato il contributo della produzione di rinnovabili rispetto ai consumi, e sono tornate ad aumentare le emissioni di C02, per colpa di politiche che hanno guardato in una direzione opposta;

    eppure numerosi studi dimostrano che l'obiettivo di abbattere del 55 per cento le emissioni di Co2 entro il 2030 sia tecnicamente raggiungibile, portando al nostro Paese benefici pari a 5 miliardi e mezzo di euro ogni anno e alla creazione di quasi tre milioni di posti di lavoro;

    è nell'ambito di questo contesto che assumono valore misure come il cd. «Reddito energetico», secondo un'idea basata sulla creazione di un fondo pubblico per finanziare l'installazione di impianti fotovoltaici sulle case dei cittadini, a partire da quelli con redditi più bassi ma destinato a tutti, gratuitamente. L'energia prodotta viene usata dalla famiglia, che risparmia sulla bolletta, e quella eccedente viene ceduta alla rete, alimentando un fondo che servirà ad acquistare nuovi impianti;

    il Comune di Porto Torres è stato il primo in Italia a promuovere un'iniziativa del genere, basata sull'assegnazione degli impianti con affidamento pubblico, con un fondo rotativo di 250mila l'anno per due anni per cittadini in difficoltà economica per l'acquisto in comodato di impianti fotovoltaici domestici (<20 kW di potenza), con la possibilità di riscattarli al termine dei 25 anni di contratto (9+9+7), a seguito di un accordo con il Gestore dei servizi energetici;

    è stato stimato che gli impianti permettono alle famiglie di ottenere un risparmio annuale medio di 150-200 euro sulla bolletta elettrica;

    successivamente la Puglia è stata la prima Regione che ha approvato la proposta di legge del M5S per l'istituzione del reddito energetico regionale, prevedendo la concessione di contributi da parte della Regione per l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni delle famiglie meno abbienti;

    occorre replicare su scala nazionale queste iniziative che bene coniugano sviluppo sostenibile e inclusione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, di introdurre misure tese ad istituire il reddito di cittadinanza energetico.
9/1637-AR/59. Vianello.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale) condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al medesimo articolo, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale;

    nel provvedimento in esame è contenuta la possibilità che le persone che usufruiranno del «reddito di cittadinanza» svolgano alcune ore di lavoro a favore della comunità;

    nel Comune di Rodigo (MN) dal 2015 è in corso la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti «porta a porta» da parte del Comune stesso, in quanto «gestore ambientale» anche a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato 2016 n. 1034 del 2016;

    il DM 266 del 2016 permette ai Comuni di istituire e regolamentare il compostaggio di comunità, come definito dall’ art. 183, comma 1, lettera qq-bis) del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152. Considerato che gli impianti di compostaggio di prossimità autorizzabili ai sensi del predetto Decreto Ministeriale prevedono la necessità di un operatore per impianto a tonnellaggio massimo, il compostaggio di prossimità diffuso in maniera massiva potrebbe portare a oltre 80mila posti di lavoro;

    recentemente Ancitel Energia Ambiente ha ammesso il Comune di Rodigo alla seconda fase della ricerca che prevede l'analisi delle dichiarazioni ambientali rilasciate negli ultimi anni dai municipi più virtuosi. La raccolta «porta a porta» nel metodo Rodigo si associa a elevata frequenza di raccolta, presenza quotidiana di operatori con recupero di rifiuti abbandonati e sentinelle del territorio, maggiore aderenza alla raccolta differenziata e percezione di sicurezza per la familiarità dei cittadini con gli operatori;

    le attività sostenibili per l'ambiente sono tutte a elevata intensità occupazionale: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano, oltre al già citato compostaggio di Comunità, altre attività connesse al miglioramento dell'ambiente nelle quali potrebbero essere impiegati i percettori del RdC:

    manutenzione del verde pubblico

    manutenzione e pulizia dei litorali, delle spiagge, dei parchi e degli altri beni demaniali

    recupero e riqualificazione di aree urbane degradate;

   considerato, infine, che secondo i dati ISPRA, i gas serra emessi dal settore gestione rifiuti in Italia corrispondono al 3,6 per cento del totale nazionale, oltre il 5 per cento comprendendo il trasporto dei rifiuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative al fine di promuovere, anche attraverso adeguata informazione tecnica e normativa, tra i progetti predisposti dai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15 del provvedimento in esame, le attività connesse alla tutela ambientale, come la raccolta rifiuti porta a porta e il compostaggio di comunità, al decoro urbano, alla manutenzione del verde pubblico, dei litorali, delle spiagge e degli altri beni demaniali, e al recupero di aree degradate, anche nell'ottica della riduzione della tassa rifiuti e dell'accorciamento della relativa filiera, della riduzione dei gas serra e dei cambiamenti climatici.
9/1637-AR/60. Zolezzi.

   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 4, comma 15 del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4», viene previsto che: «In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali»;

    molti comuni ricadono nel perimetro di parchi nazionali, parchi regionali o aree marine protette, o nelle aree ad essi contigue:-,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative al fine di promuovere tra i progetti predisposti dai comuni, ai sensi dell'art. 4 comma 15 citato in premessa, nel cui territorio siano presenti parchi nazionali, parchi regionali o aree marine protette, le attività previste all'interno delle suddette aree per finalità volte alla salvaguardia e alla riqualificazione delle stesse.
9/1637-AR/61. Deiana.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce e disciplina le modalità e i requisiti per avere diritto ad usufruire del reddito di cittadinanza;

    in particolare stabilisce i beneficiari e dispone che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea debbano produrre, ai fini del conseguimento del Reddito di Cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare. La certificazione deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana;

    sono esclusi dall'obbligo suddetto di certificazione: i soggetti aventi lo status di rifugiato politico, i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente e i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni; la definizione dell'elenco di tali Paesi è demandata ad un successivo decreto ministeriale;

    il Capo III del DPR 30 maggio 2002, n. 115, nel disciplinare l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, all'articolo 79 dispone sul contenuto dell'istanza prevedendo, tra le altre cose una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo nonché l'impegno a comunicare ogni variazione successiva; il medesimo articolo specifica che per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato;

    la Corte di Cassazione, con una recente sentenza del 22 febbraio 2018, n. 8617, accogliendo un ricorso avverso il provvedimento con cui era stata rigettata l'opposizione al decreto del giudice monocratico che aveva respinto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio in quanto corredata dell'autocertificazione dei redditi prodotti all'estero anziché dall'attestazione dell'autorità consolare, ha enunciato che l'impossibilità di produrre l'attestazione dell'autorità consolare relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione di tali redditi;

    in particolare il ricorrente adduceva una violazione di legge in relazione agli art. 79 e 94 del d.p.r. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), assumendo che il Tribunale non aveva valutato la tempestività della richiesta di attestazione all'Autorità Consolare, e la sua reiterazione prima della produzione dell'autocertificazione, configuratasi come scelta obbligata a fronte del mancato riscontro da parte dell'autorità consolare e della impossibilità di produrre quella documentazione;

    lo stesso Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come l'attestazione delle condizioni di reddito possa comportare rigetto dell'istanza solo se dipenda dalla negligenza dell'interessato, mentre non debbano nuocergli le inadempienze non a lui direttamente imputabili;

    i giudici di legittimità hanno ricordato come l'art. 94 comma 2 del T. U. delle spese di giustizia legittimi il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione, che non possa produrre la documentazione richiesta dall'art. 79 comma 2 stesso T.U., alla produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità d'includere, nel decreto che dovrà individuare i Paesi di appartenenza in cui sia impossibile acquisire le certificazioni, i paesi con conflitti armati in corso, in situazioni di guerra civile o comunque dove le vite umane sono in pericolo, così come indicati dall'UNHCR, esonerando quindi dall'obbligo di certificazione i soggetti provenienti. Inoltre a far rientrare nell'elenco, tutti i Paesi in cui sono messi in pericolo i diritti fondamentali di ogni individuo, in cui è vietata la libertà di espressione, la libertà sessuale, la libertà religiosa e politica, in cui sono violati i diritti delle donne e dei bambini ovvero, in ogni situazione personale in cui il potenziale beneficiario del RdC, potrebbe mettere a repentaglio la propria sicurezza anche solo mettendosi in contatto con le rappresentanze consolari del paese di provenienza;

   a valutare la possibilità di prevedere, nel decreto che dovrà individuare i Paesi di appartenenza in cui sia impossibile acquisire le certificazioni, che l'impossibilità di produrre l'attestazione dell'autorità consolare relativa ai redditi prodotti all'estero possa essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione di tali redditi, assicurando che l'attestazione delle condizioni di reddito possa comportare rigetto dell'istanza solo se dipenda dalla negligenza dell'interessato, mentre non debbano nuocergli le inadempienze non a lui direttamente imputabili, in analogia e in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale che legittima, ai sensi dell'articolo dell'art. 94 comma 2 del T. U. delle spese di giustizia il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione, che non possa produrre la documentazione richiesta dall'art. 79 comma 2 stesso T.U., alla produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
9/1637-AR/62. Sportiello, Sarli, Bologna, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 2-bis dell'articolo 55-septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, disciplina gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia;

    i controlli sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie;

    ad oggi l'INPS dispone di 900 medici convenzionati esterni che affiancano i medici dipendenti interni dei Centri Medico Legali ma il loro mandato, terminato al 31 dicembre 2018, può essere prorogabile solo e soltanto fino al 31 maggio 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative volte risoluzione della problematica concernente i circa 900 medici convenzionati esterni INPS.
9/1637-AR/63. Trizzino, Bologna, Nappi, D'Arrando.

   La Camera,

   premesso che:

    nelle aree protette nazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

    ai sensi dell'articolo 7 «Misure di incentivazione» della medesima legge quadro, ai comuni e alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco nazionale o di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali ed europei, richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

    a tal fine le aree protette possono agevolare i percorsi di inclusione sociale di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto legge in esame recante norme in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, le cui disposizioni prevedono che, in coerenza con le competenze professionali e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego oppure presso i servizi dei comuni* il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di sedici ore complessive settimanali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 15, del provvedimento in esame anche ai servizi offerti dalle aree protette in cui rientrano i comuni, prevedendo che i beneficiari del reddito di cittadinanza siano tenuti, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, a dare la propria disponibilità anche per la partecipazione a progetti a titolarità delle medesime aree protette.
9/1637-AR/64. Angiola.

   La Camera,

   premesso che:

    il capo II del decreto legge in esame contiene disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche;

    l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, reca norme in merito alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;

    molte note di rettifica INPS derivano da uno errato calcolo della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, comportando non soltanto ulteriori costi per le aziende a titolo di sanzioni ed interessi, ma anche un ulteriore carico di lavoro a scapito dell'ottimizzazione del sistema organizzativo e dei processi aziendali dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti, anche di natura regolamentare, al fine di prevedere l'obbligo per l'INPS di fornire a ciascun datore di lavoro la misura dell'aliquota contributiva applicabile con la specifica delle singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati.
9/1637-AR/65. Manzo.

   La Camera,

   premesso che:

    il capo II del decreto legge in esame contiene disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche;

    il turismo è un settore economico strategico per l'Italia che vanta un patrimonio storico, culturale e ambientale unico al mondo. Oggi il turismo incide per circa il 10% sul PIL nazionale (dati Eurispes) e, nonostante la crisi economica ancora non superata, si stima che il suo valore crescerà nei prossimi anni, con ottime prospettive in campo occupazionale;

    sul fronte occupazionale il settore turistico conta quasi un milione di posti di lavoro in Italia, ovvero circa il 5% dell'occupazione nazionale, ed è un traino per l'occupazione giovanile (i giovani rappresentano il 63 per cento degli occupati). Dall'industria dei viaggi all'alberghiero e alla ristorazione sono diversi i ruoli e i tipi di attività che possono essere svolti in questo settore che si sta fortemente evolvendo grazie ad internet, ai nuovi flussi provenienti dai paesi emergenti e alle nuove frontiere delle «esperienze» di viaggio;

    non possono non riconoscersi le specificità del comparto turistico stagionale, obbligato per la sua peculiare natura ad assumere i lavoratori con contratto a termine,

    il lavoro stagionale è quell'attività lavorativa che non si svolge in modo continuativo, ma solo in determinati periodi dell'anno. La legge e la contrattazione collettiva individuano dette tipologie di attività in modo tassativo, legandole per lo più al settore agricolo ed al turismo. Tuttavia, sarebbe opportuno riconoscere le peculiarità di alcuni settori produttivi attraverso la definizione di una specifica categoria professionale che ricomprenda tutti quei lavoratori la cui attività è strettamente connessa alle esigenze di carattere stagionale al fine di poter consentire anche ad essi l'accesso ad una specifica prestazione a sostegno al reddito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere gli adeguamenti normativi necessari al fine di definire lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali quelli che svolgono la propria attività presso datori di lavoro classificati ai fini previdenziali ed assistenziali dall'INPS, ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con i codici statistici contributivi che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
9/1637-AR/66. Faro, Manzo.

   La Camera,

   premesso che:

    i centri per l'impiego (CPI) di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, assumono un ruolo centrale con l'introduzione del Reddito di Cittadinanza (RDC);

    vi è ampia disponibilità di professionalità maturate presso i Centri per l'impiego progressivamente smantellati nel corso di questi anni;

    si stima che circa 5.000.000 di cittadini saranno destinatari del Reddito di Cittadinanza;

    i Centri per l'impiego dovranno gestire la platea degli aventi diritto nella ricerca di un lavoro come previsto dal decreto legge in esame, favorendo l'incontro tra domanda e offerta, e costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;

    sarà quindi necessario un loro potenziamento come già previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente provvedimento,

impegna il Governo:

   attraverso i Ministeri competenti, a valutare l'opportunità di predisporre le linee guida per l'assunzione del personale presso i Centri per l'impiego da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano competenti in materia, in modo che tengano in debito conto dell'esperienza acquisita presso i medesimi centri da parte del personale che vi ha lavorato con contratti di collaborazione o a tempo determinato.
9/1637-AR/67. Flati, Gabriele Lorenzoni.

   La Camera,

   premesso che:

    il capo I del decreto legge in esame disciplina il reddito di cittadinanza (RdC) quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale e quale misura diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il RdC costituisce «livello essenziale delle prestazioni». Per i nuclei familiari composti da uno o più componenti di età superiore o pari a 67 anni il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane;

    ai sensi dell'articolo 3 il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono costituiti da un beneficio economico, su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda della numerosità del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta RdC). Nel dettaglio, il beneficio economico del RdC, su base annua, si compone di: a) un'integrazione del reddito familiare (definito ai sensi dell'art. 2, comma 6) fino alla soglia di 6.000 euro annui per un singolo (7.560 in caso di pensione di cittadinanza) riparametrata sulla base della composizione del nucleo familiare per mezzo della scala di equivalenza; b) un'integrazione del reddito dei nuclei familiari pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione (come dichiarato a fini ISEE), fino ad un massimo di euro 3.360 annui (1.800 nel caso di pensione di cittadinanza) se residenti in abitazione in locazione, oppure nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui se residenti in casa di proprietà per la quale sia stato concesso un mutuo. Il suddetto beneficio economico è esente dall'Irpef, non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui e inferiore a 480 euro annui, decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Il beneficio economico del Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste dall'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione della sua erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un contratto di locazione speciale per il beneficiario del reddito o della pensione di cittadinanza residente in abitazione in affitto, della durata massima di diciotto mesi, da poter rescindere in qualsiasi momento senza penali e, corrispondentemente, un'agevolazione fiscale sotto forma di una cedolare secca al 10% per il locatore a compensazione della possibilità di disdetta anticipata da parte dell'inquilino.
9/1637-AR/68. Donno.

   La Camera,

   premesso che:

    la misura per il contrasto della povertà, il Reddito di cittadinanza, istituita dall'attuale Governo, ha previsto nel Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019, che «le risorse finora impegnate per il Rei vengano trasferite al nuovo Fondo per il Reddito di cittadinanza, per portarne la dotazione a 9 miliardi»

    alla costituzione di tale fondo la denominazione Rei verrà soppressa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adoperarsi tempestivamente per rendere cogente la succitata disposizione, relativa alla volontà del Governo di trasferire le risorse già assegnate al Reddito d'inclusione (Rei), al Fondo del reddito di cittadinanza.
9/1637-AR/69. Segneri.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del decreto legge in esame prevede che l'istituto sperimentale di accesso al pensionamento anticipato (cd. Opzione donna) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, valutato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, sia riconosciuto alle lavoratrici che al 31 dicembre 2018 abbiano conseguito un'anzianità contributiva minima di 35 anni ed un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, ovvero di 59 se lavoratrici autonome;

    la norma esclude dalla facoltà di accesso alla misura sperimentale le nate nel 1961, in possesso al 31 dicembre 2018 di 57 anni di età;

    che attualmente sussiste una platea di circa 1500 donne, prive di occupazione e di strumenti di sostegno al reddito, che rimarrebbero escluse dalla norma in esame,

impegna il Governo:

a valutare, con ulteriori provvedimenti di carattere normativo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di estendere il diritto alla pensione anticipata alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti di cui alla normativa in premessa entro il 31 dicembre 2019.
9/1637-AR/70. Spadoni, Amitrano.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame dispone che l'erogazione del reddito di cittadinanza sia subordinata alla dichiarazione da parte del beneficiario di immediata disponibilità al lavoro, nonché alla sottoscrizione, da parte del medesimo, di un Patto per il lavoro o di un Patto per l'inclusione sociale;

    il medesimo articolo definisce gli obblighi inerenti al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale, relativi alla ricerca attiva del lavoro, all'orientamento lavorativo, alla formazione o riqualificazione professionale, alle accettazioni delle offerte di lavoro congrue, alla partecipazione a progetti dei comuni;

    nell'ambito dei criteri adottati per la definizione di congruità dell'offerta di lavoro sono presi in considerazione la distanza della residenza del beneficiario dal posto di lavoro proposto e, solo nel caso di prima offerta entro i primi dodici mesi, anche il tempo di percorrenza massimo della suddetta distanza. In particolare, nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, oppure ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, oppure ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; in caso di rinnovo del beneficio è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

    il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, reca gli allegati 1,2 e 2-bis contenenti l'elenco dei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e del 2017;

    tali eventi sismici verificatisi nel centro Italia hanno accelerato il fenomeno dello spopolamento delle aree interne dell'appennino, raddoppiando il regime di migrazione da questi luoghi;

    alla base di tale fenomeno ci sono la mancanza di prospettiva lavorativa per i residenti e la difficoltà di collegamento con le grandi città, dovute ad infrastrutture stradali e ferroviarie inadeguate, se non addirittura inesistenti;

    dai dati Istat aggiornati ad aprile 2018, dal 2016 al 2018 si è avuta un'impennata emigratoria dalle zone del cratere sismico verso le coste, misurabile in 11 abitanti ogni 100, mentre fino al 2015 era di 5 abitanti ogni 100;

    è invece importante adottare misure volte ad agevolare la possibilità di rimanere nei territori del cratere delle Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo;

impegna il Governo:

al fine di contrastare lo spopolamento in atto dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, a valutare l'opportunità di considerare congrua un'offerta di lavoro entro cinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, se ricadente nei comuni del cratere sismico del centro Italia riconosciuti ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, senza distinzione tra la quantità di offerte rifiutate e la decorrenza temporale dalla fruizione del reddito.
9/1637-AR/71. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Zennaro, Cataldi.

   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale Governo ha in parte confermato il «Piano Nazionale Industria 4.0», varato nel 2016, contenente le c.d. tecnologie abilitanti, ovvero finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

    dette tecnologie avranno un impatto profondo nell'ambito di quattro direttrici di sviluppo, che si declinano nei settori di seguito elencati:

    a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia uomo macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali;

    il suddetto «Piano Nazionale 4.0» prevede attività di formazione nei succitati settori;

    dalla ricerca «The Future of the Jobs», presentata al World Economie Forum 2016, è emerso che, nei prossimi anni, fattori tecnologici e demografici influenzeranno profondamente l'evoluzione del mercato del lavoro.

    secondo il Direttore Scientifico degli Osservatori «Digital Innovation» del Politecnico di Milano, «nel breve termine si possono prevedere saldi occupazionali negativi, nel medio-lungo termine non è assolutamente certa una contrazione degli occupati in numero assoluto, considerato anche l'impatto nell'indotto, in particolar modo nel terziario avanzato»;

    sarebbe necessario fornire ai lavoratori le competenze digitali per le mansioni del futuro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito dell'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, l'avvio di percorsi di formazione e riqualificazione volti all'acquisizione delle competenze nel settore tecnologico, di cui in premessa;

   a incentivare nell'ambito del Patto di formazione previsto dai datori di lavoro di cui all'articolo 8 del provvedimento in titolo percorsi di formazione, già previsti nel «Piano Nazionale Industria 4.0».
9/1637-AR/72. Invidia.

   La Camera,

   premesso che:

    le riforme pensionistiche degli ultimi vent'anni, con la reintroduzione del sistema contributivo, hanno contribuito, in modo peculiare, al peggioramento della situazione previdenziale dei suddetti pensionati, tra cui, in particolare gli agricoltori, coltivatori diretti e Iap;

    negli ultimi decenni, il potere d’ acquisto delle pensioni, ha subito una perdita di oltre il 30 %.;

    la cosiddetta indicizzazione, non ha infatti protetto fino ad oggi, le pensioni di importo basso;

    da tempo gli agricoltori coltivatori diretti e Iap chiedono un adeguamento del trattamento minimo degli attuali 513,01 euro a 650 euro, quale pensione base», di importo pari alla pensione minima;

    circa 700 mila agricoltori pensionati, continuano anche ultrasettantenni a lavorare nei campi per avere un reddito dignitoso, impedendo, loro malgrado, il necessario ricambio generazionale. Infatti nell'agricoltura italiana, il 41% degli imprenditori agricoli ha un'età superiore a 65 anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire una pensione base di importo pari al 40% del reddito medio nazionale, come previsto dalla Carta sociale europea in aggiunta alla pensione liquidata interamente con il sistema contributivo, che attualmente ammonta a 650 euro mensili.
9/1637-AR/73. L'Abbate.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100).

    la circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019 ha disposto i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata cosiddetta quota 100, non prevedendo la cessazione di qualsiasi attività lavorativa ma soltanto la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

    il comma 3 dell'articolo 14 prevede che la pensione anticipata in oggetto non sia cumulabile, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;

    la maggiore problematica riguarda le modalità di accertamento della incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, in particolare nei casi in cui il lavoratore, pur non producendo reddito, mantenga l'iscrizione previdenziale e la qualifica di lavoratore autonomo, possibilità ammessa dall'istituto, nello specifico, quindi, per i soggetti iscritti alla Gestione Speciale dei CD/CM,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di chiarire, anche attraverso circolari INPS, se gli imprenditori agricoli hanno diritto alla pensione anticipata nelle seguenti ipotesi:

   nel caso in cui l'imprenditore continui a dichiarare il reddito agrario e se questo sia o meno cumulabile con la pensione;

   in caso di cessazione di attività, ma mantenimento della partita Iva e se la permanenza del reddito agrario in capo al soggetto si configuri o meno come reddito da lavoro con conseguente sospensione della pensione per incumulabilità;

   se sia rilevante, ai fini della valutazione dei requisiti, il Reddito Agrario prodotto da inizio anno e fino alla decorrenza della pensione e quali siano le modalità di accertamento.
9/1637-AR/74. Cancelleri, L'Abbate.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del decreto legge contiene disposizioni volte a modificare la governarne degli Enti previdenziali pubblici, esso ripristina il Consiglio di amministrazione dell'INPS, al fine di assicurare

    il perseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente e di esercitare un controllo continuativo sulla gestione dell'istituto per ripianare la disastrosa situazione patrimoniale;

    secondo la previsione del bilancio Inps 2018, l'istituto ha speso ben 6 miliardi e 854 milioni in più rispetto al 2017, per un totale di spesa di 421 miliardi e 741 milioni;

    una delle voci di spesa maggiori è quella della gestione degli immobili di proprietà, l'INPS ha un patrimonio immobiliare di 3,1 miliardi di euro stimato alla fine del 2017, suddiviso in più di 30.000 proprietà. Di questi, 1,2 miliardi è il valore di circa 11.000 tra palazzi e appartamenti dei quali più di 4.000 sono sfitti o occupati abusivamente secondo le stime della Corte dei Conti;

    nonostante l'enorme valore del patrimonio immobiliare, gli affitti non coprono le spese di gestione per cui, secondo alcune stime, l'INPS ha accumulato una perdita di più di 655 milioni di euro;

    con due diverse operazioni di cartolarizzazione avviate nel 2001 e nel 2002, si sono modificate le disposizioni precedenti in materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, provvedendo a vendere agli inquilini gli immobili adibiti ad unità abitative e le unità libere, quelle inoptate e le nude proprietà sono state poste in vendita tramite asta pubblica;

    l'articolo 38 comma 2 del decreto legge 2017, n. 50 ha modificato la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Ente, prevedendo che possa avvenire anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dalla società Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit Sgr); tale norma intendeva avviare una nuova procedura di dismissioni immobiliari, stimando di realizzare dalla vendita degli immobili incassi per 90 milioni di euro;

    tali previsioni sono state drasticamente ridimensionate, dal momento che ad oggi i ricavi risulterebbero di appena 19 milioni, a fronte di spese documentate nel 2017 per la manutenzione del patrimonio immobiliare per più di 117 milioni annui;

    nell'ambito della normativa sulle dismissioni del patrimonio INPS, una particolare problematica riguarda gli immobili cosiddetti di pregio (così definiti in ragione della loro ubicazione nei centri urbani) che non possono essere dismessi tramite vendita con diritto di prelazione e relative condizioni di acquisto agevolato agli inquilini in ragione delle caratteristiche di pregio;

    tale situazione ha originato una serie di contenziosi (si contano più di 170 controversie) che di fatto hanno bloccato l'ulteriore prosecuzione del processo di dismissione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, opportune iniziative normative volte a proseguire il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPS, anche al fine di favorire una soluzione normativa per la chiusura dei contenziosi relativi alla situazione degli immobili di pregio.
9/1637-AR/75. Amitrano.

   La Camera,

   premesso che:

    si definiscono lavoratori precoci i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche fattispecie e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996;

    le riforme previdenziali, che si sono succedute nel tempo, hanno previsto per i suddetti lavoratori sia agevolazioni, sia penalizzazioni;

    in particolare, l'articolo 59 comma 7 della legge 449/1997 prevedeva, in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, l'applicazione delle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla legge n° 335/95 nei confronti dei lavoratori dipendenti appartenenti alla categoria dei Lavoratori precoci. In base a tale disposizione di legge erano valutabili tutti i periodi contributivi ricollegabili ad un'effettiva prestazione lavorativa (ancorché non continuativa) collocati temporalmente tra la data di compimento del 14° anno di età e quella di compimento del 19° anno.

    Per determinare la data del pensionamento la tabella B della legge 335/95 stabiliva i criteri di accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori cosiddetti "derogati", tra i quali rientravano, appunto, anche i lavoratori precoci. Il lavoratore precoce godeva, perciò, di una certa agevolazione per l'accesso alla pensione anche con meno di 40 anni di anzianità contributiva;

    successivamente è stato previsto il cambiamento delle decorrenze e delle regole di accesso al pensionamento di anzianità e a quelle di vecchiaia innalzando l'età pensionabile anche per le pensioni di anzianità il cui accesso al pensionamento, a prescindere dall'età anagrafica, è possibile con 40 anni di contribuzione, compresi i lavoratori precoci;

    il decreto-legge n. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ha aggravato la posizione dei lavoratori precoci, elevando i requisiti per l'accesso al diritto di quiescenza da 40 a 41 anni di contribuzione per le donne e fino a 42 per gli uomini, sottoposti peraltro all'incremento della cosiddetta speranza di vita, nonché prevedendo una penalizzazione in caso di accesso alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età;

    per questa categoria di lavoratori l'articolo 1, comma 199 e seguenti, della legge di Bilancio 2017 (1. n. 232/2016) ha invece previsto la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto;

    tuttavia, i beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche fattispecie e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996. Le richiamate fattispecie sono:

     a) stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 604/1966) risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;

     b) svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità;

     c) riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;

     d) svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno 6 anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'àmbito delle professioni indicate nell'allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo;

     e) soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 67/2011 o ai lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno;

   considerato che:

    in base alla Circolare INPS n. 11 2019, i lavoratori precoci possono conseguire la pensione anticipata, qualora siano in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026, a prescindere dall'età anagrafica;

    a decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo sarà peraltro adeguato agli incrementi della speranza di vita,

impegna il Governo

a valutare, con ulteriori provvedimenti di carattere normativo, l'opportunità di anticipare, compatibilmente con le risorse disponibili nel triennio 2020-2022, rispetto alla data del 31 dicembre 2026, il diritto di accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori precoci.
9/1637-AR/76. Costanzo.

   La Camera,

   premesso che:

    la platea degli Italiani all'estero è in continuo aumento. Secondo le ultime rilevazioni effettuate nel 2018, infatti, gli italiani iscritti all'AIRE risultano essere 5,1 milioni;

    coloro che, trovandosi in condizioni di difficoltà economica, decidessero di rientrare in Italia, dovrebbero risiedere nel Paese continuativamente per due anni per poter accedere alla misura del reddito di cittadinanza,

impegna il Governo

a valutare, con futuri interventi a carattere normativo, l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili, l'istituzione di un fondo per sostenere il rientro degli italiani all'estero, che si trovino in stato di disagiate condizioni economiche.
9/1637-AR/77. Siragusa.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del decreto-legge in esame prevede disposizione in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi;

    l'articolo 15 reca disposizioni in tema di riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica;

    l'articolo 17 reca disposizioni in tema di abrogazione degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci;

    l'articolo 18 introduce disposizione in tema di proroga del regime dell'Ape sociale;

    il legame tra requisiti previdenziali e aspettativa di vita, così come misurata dall'Istat, è stato introdotto in Italia per la prima volta nel 2009 e perfezionato nel 2010 sulla base di provvedimenti proposti dai Ministri prò tempore dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali Tremonti e Sacconi;

    in particolare, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto dal 2013 il progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione (di vecchiaia ed anticipata); tale provvedimento è stato adottato con lo scopo di «sterilizzare gli effetti dell'allungamento della vita media della popolazione»;

    tuttavia l'innalzamento dell'età pensionabile in base al suddetto meccanismo ha interessato tutti i lavoratori ma in particolar modo è apparso iniquo soprattutto per alcune professioni e mestieri che risultano particolarmente «pesanti» e logoranti pur rivestendo un ruolo fondamentale nella nostra società: a titolo puramente esemplificativo, il conducente di mezzi pesanti, infermiere e altre figure; in particolare per tali categorie di lavoro e anche per altre attività di lavoro rientranti nella classificazione di «attività usurante» forte è l'iniquità prodotta dall'introduzione del parametro dell'aspettativa di vita che ne ha innalzato l'età pensionabile e appare opportuno almeno un approfondimento sulla individuazione dei lavori gravosi e usuranti e dell'eventuale applicazione dell'aspettativa di vita rispetto a tali tipologie di mansioni svolte durante la vita lavorativa;

    a tal fine, già l'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aveva previsto l'istituzione di una Commissione di studio sulla gravosità dei lavori che non è riuscita a terminare i lavori entro la scadenza prevista,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte alla ricostituzione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/1637-AR/78. Ciprini.

   La Camera,

   premesso che:

    la categoria dei lavori gravosi, come noto, è stata declinata dalla legge 232/2016 (la cd. finanziaria 2017) per dare un ristoro parziale a quei soggetti che svolgono lavori faticosi e pesanti in misura tale, tuttavia, non poter godere dei benefici, ben più robusti, previsti per i lavori usuranti di cui al decreto legislativo numero 67 del 2011;

    a queste categorie dal 1° gennaio 2018 il legislatore con la legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha aggiunto ulteriori quattro attività (i cui dettagli sono contenuti nel decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018) tra i quali i «Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative»;

    la pesca ha un'alta mortalità e pericolosità ed è scientificamente dimostrato quanto i pescatori siano esposti ad altissimi rischi per la salute, derivanti dalla continua esposizione agli agenti atmosferici, spesso causa di serie e gravi malattie professionali che però non sono riconosciute come tali. Trascorrono, inoltre, lunghe stagioni isolati in mare, senza la possibilità di ricevere assistenza medica, lavorando molto spesso anche durante la notte;

    parliamo di un numero esiguo di addetti di un settore che da oltre 20 anni, soffre di una continua emorragia di imprese e occupati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare particolarmente usuranti le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui alla Tabella B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/1637-AR/79. Viviani.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in merito all'introduzione della misura del Reddito e della Pensione di cittadinanza, nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cd. Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna);

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all’ 85% del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    l'introduzione di una misura di contrasto alla povertà, al pari di tutte le democrazie più avanzate, non può che essere positiva, anche se lo strumento individuato non fornisce le soluzioni che milioni di italiani in stato di povertà o disoccupati si aspettano, poiché questo si configura sia come misura di lotta alla povertà sia come misura di politica attiva del lavoro;

    la povertà non dipende solo dalla mancanza di un lavoro ma è un fenomeno molto più complesso che assume forme e intensità diverse e che dipende da decine di fattori che molto e spesso esulano dall'assenza di una occupazione;

    la persona in stato di povertà necessita di una presa in carico nella sua globalità, derivante da una visione multidimensionale che comprende cure, assistenza, politiche sociali, sanitarie, abitative, di un sistema integrato di interventi multidisciplinari che si sostanzi in percorsi specifici e personalizzati di cura e di reinserimento sociale;

    il vostro modello di presa in carico invece di partire dai servizi sociali dei comuni, da quei servizi più vicini alla persona che storicamente e operativamente sono i più idonei a fornire cura e assistenza alle persone in difficoltà, il naturale punto di approdo per valutare la condizione del cittadino in stato di povertà e provvedere alla sua cura e ai suoi bisogni, parte dai centri per l'impiego, un sistema caratterizzato da forti carenze strutturali e di personale, con specificità regionali e provinciali, la cui riforma ancora non ha visto la luce,

impegna il Governo:

   al fine di coadiuvare i servizi territoriali e sociali nello svolgimento delle attività previste dal Patto per l'inclusione sociale, d'intesa con la conferenza Stato- Regioni, ad adottare, già a partire dal primo provvedimento utile e, comunque, a seguito delle risultanze del citato Rapporto annuale, le modalità idonee all'impiego delle professionalità assunte dagli ambiti territoriali e sociali nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, nonché a provvedere quanto prima all'assegnazione agli Ambiti Territoriali delle risorse relative alla seconda triennalità del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, al fine di permettere agli stessi di poter progettare e avviare per tempo tutte le azioni finanziabili e garantire quindi il pieno utilizzo delle risorse assegnate e a disporre quanto occorrente per consentire agli Ambiti Territoriali di utilizzare le economie sulla prima triennalità del programma stesso;

   a predisporre un rafforzamento dei percorsi integrati di inclusione sociale attiva in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza da parte dei comuni in collaborazione con tutte le istituzioni, associazioni, imprese, terzo settore, presenti sul territorio definendo una strategia condivisa in ambito territoriale degli interventi di presa in carico delle fragilità;

   al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, a prevedere il coinvolgimento degli attori socio-economici espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, sulla responsabilità sociale e civile delle imprese, sulle collaborazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.
9/1637-AR/80. Ubaldo Pagano.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il Reddito di cittadinanza sia come misura di contrasto alla povertà che come misura di politica attiva del lavoro con la quale, lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, più volte, ha dichiarato che, in Italia, sarebbe stata sconfitta la povertà; secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    tale misura non può certo essere inserita tra i livelli essenziali garantiti ed esigibili poiché i diritti del RdC sono garantiti solo e soltanto nei limiti delle risorse disponibili;

    la povertà sociale e la povertà di reddito vanno distinte, poiché la prima si combatte con la presa in carico, multidimensionale da parte dei servizi per la povertà degli enti territoriali, con la collaborazione del territorio e della comunità là dove la povertà di reddito si combatte con gli investimenti e con la creazione di posti di lavoro;

    i criteri per l'erogazione del beneficio colpiscono le famiglie più povere e più bisognose. Il vincolo dei dieci anni di residenza, due dei quali consecutivi, colpisce una platea di 300.000 persone, che hanno la sola colpa di essere famiglie straniere, pur regolari; si colpiscono 30.000 persone senza fissa dimora; si colpiscono gli italiani residenti all'estero, che tornando in Italia, in caso di bisogno non potranno accedere ad alcun benefìcio;

    la scala di equivalenza risulta essere iniqua, ridotta sia rispetto a quella dell'Isee, sia a quella del REI, nonché penalizzante per i disabili e per le famiglie numerose (un minore vale 0,2 un adulto 0,4, niente in più per una persona disabile) fino ad un massimo di 2,1 o di 2,2 se nel nucleo c'è una persona disabile mentre il Rei arrivava a 2,4;

    il sostegno per la casa non è erogato a tutti i destinatari della misura e non è modulato all'aumentare del numero dei componenti la famiglia come se una famiglia più numerosa non necessitasse di maggior spazio per poter vivere dignitosamente;

    inoltre, nonostante i numerosi proclami, non solo non si aumentano le pensioni di invalidità, ma queste sono calcolate nel computo per la soglia reddituale anche se sul meccanismo analogo di calcolo dell'Isee la Sezione IV del Consiglio di Stato con ben tre sentenze ha stabilito l'esclusione dal computo dell'indicatore della Situazione Reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» e quindi, pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.);

    il sussidio economico è calcolato in base a una scala di equivalenza penalizzante per le persone disabili e per le famiglie numerose, in particolare per quelle con minori là dove i dati Istat e degli istituti di ricerca attestano che più di un milione di minori sono in povertà;

    in questo contesto è necessario prevedere misure specifiche per i territori montani in quanto la montagna è un bene sociale strategico ed è pertanto importante creare le condizioni per il superamento dell'abbandono dei territori di montagna, e la loro rivitalizzazione, prevedendo sia misure di miglioramento infrastrutturale dei collegamenti, sia miglioramenti delle condizioni di vita della popolazione,

impegna il Governo

nell'ambito delle misure previste dal provvedimento a prevedere, per le popolazioni residenti nelle zone di montagna, condizioni migliorative per l'accesso ai benefici del reddito di cittadinanza e di quota 100 al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani.
9/1637-AR/81. De Menech.

   La Camera,

impegna il governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a prevedere, in presenza di pluriennali piani di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più Regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, ad autorizzare, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1 sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, per gli anni 2019 e 2020, la proroga per ulteriori 12 mensilità della durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi che hanno operato direttamente o indirettamente nella azienda che ha determinato la crisi.
9/1637-AR/82. Miceli.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100, fissando i requisiti anagrafici e contributivi in maniera indistinta rispetto al tipo di attività lavorativa, finisce per offrire la medesima facoltà a fronte di condizioni materiali differenti;

    a differenza di quanto disposto con le misure di flessibilità selettiva approvate nel corso della scorsa legislatura, la citata misura, per quanto sperimentale, rischia di produrre effetti non perfettamente equilibrati in termini di equità;

    come è ormai appurato da diverse ricerche sociologiche e demografiche, le aspettative di vita dei lavoratori risultano fortemente differenziate e condizionate dal tipo di attività svolto,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune misure volte a riconoscere, almeno a decorrere dalla fase sperimentale dell'applicazione di quota 100, misure volte a riconoscere un regime di favore per quanto riguarda il requisito anagrafico per conduttori di mezzi pesanti e camion.
9/1637-AR/83. Nobili.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il reddito di cittadinanza e determina i parametri oggettivi e reddituali per l'individuazione dei beneficiari;

    con riferimento al requisito reddituale si prevede che il nucleo familiare del richiedente il beneficio abbia un reddito familiare inferiore a seimila euro annui moltiplicato per un parametro della scala di equivalenza, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, vale a dire legate alla previsione di un limite di reddito;

    in base a tale disposizione assumono rilevanza ai fini del reddito di cittadinanza le pensioni di invalidità civile perché assistenziali e sottoposte a limite di reddito, mentre alcun effetto sembra poter derivare nei confronti dei trattamenti pensionistici di guerra diretti, che in nessun modo sono qualificabili come «assistenziali» e che comunque non sono sottoposti alla «prova dei mezzi»;

    appare, invece, diverso il caso dei trattamenti pensionistici di guerra indiretti che, sulla base dell'interpretazione fornita dal Ministero del lavoro, sono attualmente ricompresi nell'ISEE;

    l'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, recante «Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra», dichiara in via generale i trattamenti pensionistici di guerra «irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali», stabilendo che «in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefìci economici e assistenziali»,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte ad escludere dall'ISEE e, conseguentemente, anche dalla valutazione della situazione economica per il reddito di cittadinanza, tutti i trattamenti pensionistici di guerra.
9/1637-AR/84. Foti, Rizzetto.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il reddito di cittadinanza, definito come «misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro»;

    oltre alle misure di sostegno dirette nei confronti dei singoli cittadini è essenziale che funzionino anche i servizi ai cittadini, primi tra tutti quelli relativi all'assistenza alle categorie vulnerabili, quelli per la tutela della salute e i servizi sociali in generale;

    i tagli ai trasferimenti verso gli enti locali succedutisi negli ultimi anni hanno messo moltissimi Comuni e Regioni di fronte alla necessità di abbassare gli standard di assistenza fino ad allora resi ai cittadini,

impegna il Governo

a destinare maggiori trasferimenti ai Comuni affinché gli stessi siano posti nelle condizioni di garantire i servizi socioassistenziali alla cittadinanza.
9/1637-AR/85. Trancassini.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il reddito di cittadinanza, descrivendolo «quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.» una delle principali critiche, mosse da quasi tutti soggetti auditi dalle competenti commissioni parlamentari, all'impianto regolatorio del nuovo istituto per il contrasto alla povertà, discende proprio dalla sovrapposizione e confusione che rischia di ingenerare tra politiche e strutture sociali e politiche e strutture per il lavoro;

    una misura che non distingue tra strumento di contrasto alla povertà e strumento di politica attiva del lavoro, tra competenze dei servizi sociali e dei comuni e competenze delle agenzie che governano il mercato del lavoro, tra vincoli reddituali di carattere familiare e politiche di attivazione necessariamente individuali;

    tra le figure che potranno patire conseguenze negative a seguito di tale confusione concettuale, vi è la situazione dei tanti lavoratori, soprattutto di alcune aree del Paese che maggiormente hanno subito gli effetti recessivi degli anni passati che ancora, in parte, permangono – che sono stai beneficiari di speciali forme sostegno del reddito, quali le indennità di mobilità in deroga o misure di analoga finalità;

    il paradosso, che molto probabilmente si potrà determinare, è che tali lavoratori rischiano di essere esclusi dall'accesso al beneficio del reddito di cittadinanza in ragione degli importi percepiti per le suddette indennità di disoccupazione e, pertanto, verranno parimenti esclusi dai percorsi di reinserimento al lavoro che dovrebbero attivarsi con le nuove norme; proprio una platea di cittadini che versando in condizione di difficoltà economica e che, come tanti altri, necessiterebbero del sostegno delle politiche attive del lavoro, si vedranno invece esclusi dall'accesso a tali strumenti per il reinserimento lavorativo,

impegna il Governo:

   a monitorare l'applicazione del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

   prevedere, sin dal prossimo provvedimento utile, specifiche misure miranti ad escludere dal computo dei redditi disponibili ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza, in tutto o almeno in parte, quelli derivanti da speciali forme di ammortizzatori in deroga per disoccupazione, adottati in tante regioni del nostro Paese;

   garantire, comunque, anche nel caso di esclusione dal beneficio economico del reddito di cittadinanza, l'accesso per tali lavoratori agli interventi di sostegno nella ricerca del lavoro e alla rioccupazione che dovranno essere attivate con il presente provvedimento.
9/1637-AR/86. Bruno Bossio, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, non affronta minimamente la questione del futuro previdenziale per le giovani generazioni che possa garantire un trattamento economico dignitoso anche durante il godimento dell'assegno pensionistico;

    come da più parti segnalato, ci troviamo di fronte a misure frammentarie e che per tanti lavoratori non rappresentano una reale possibilità di pensionamento anticipato, oltre ad essere prevalentemente misure di carattere sperimentale o di semplice proroga;

    manca ogni riferimento a meccanismi di solidarietà intergenerazionale attraverso i quali assicurare anche alle giovani generazioni opportunità per una pensione dignitosa; allo stesso tempo, non si sono volute accogliere le proposte, che pur non avrebbero comportato problemi di carattere finanziario, volte a diffondere una consapevolezza dell'importanza della continuità e regolarità contributiva tra le giovani generazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad attivare una posizione contributiva presso l'INPS per i giovani, al compimento del diciottesimo anno di età, in un'ottica di riconoscimento dello status di soggetto avente diritto alla previdenza, nell'interesse alla verifica della propria condizione contributiva e all'incentivazione al versamento di contributi.
9/1637-AR/87. Fragomeli, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    con Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, è stato adottato il regolamento che prevede l'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti a gestioni pensionistiche assoggettate a requisiti più favorevoli, rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e, quindi, per i lavoratori poligrafici dipendenti da aziende editoriali. In particolare sono state modificate le norme relative al prepensionamento dei lavoratori poligrafici dipendenti da aziende editoriali in crisi di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

    il regolamento ha sostituito l'anzianità contributiva minima di 32 anni, aumentata di un periodo pari a tre anni fino ad un massimo di 35 anni – quale condizione valida per accedere al pensionamento anticipato fino al 31 dicembre 2013 e, con un requisito di almeno 35 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, da adeguare alle mutate aspettative di vita negli anni successivi;

    in sede di approvazione della Legge di bilancio del 2019 è passato un emendamento in favore dei poligrafici dipendenti di imprese editoriali in crisi, esentando tali lavoratori dall'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita Istat, destinatari della salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 205 del 2017 che, come noto, consente loro di far salve le regole di cui alla legge 416 del 1981 precedenti l'adozione del regolamento di armonizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013) adottato con la legge Fornero. A seguito della novella, pertanto, hanno potuto accedere alla pensione i lavoratori che hanno maturato 32 anni di contribuzione in costanza di CIGS in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2015; sono tornati in vigore i requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 che prevedono a partire dal 1° gennaio 2018 un'anzianità contributiva di 37 anni; siamo in presenza di uno stato di crisi senza precedenti che sta interessando l'intero comparto dell'editoria quotidiana con l'apertura di innumerevoli vertenze riguardanti prestigiose testate quotidiane, fra cui La Gazzetta del Mezzogiorno;

    vi è la necessità di affrontare la crisi della carta stampata attraverso strumenti di ammortizzazione sociale che favoriscano la fuoriuscita volontaria dei lavoratori di un settore che a livello nazionale ha un numero totale di addetti che non raggiunge le 3.000 unità,

impegna il Governo

a farsi carico della situazione evidenziata in premessa, affinché a fronte di situazioni di crisi conclamate, si possa ripristinare, sia pure per un tempo predefinito, il vecchio requisito dei 32 anni di anzianità contributiva per evitare ricadute traumatiche della crisi del settore poligrafico che nuocerebbero gravemente alle lavoratrici e ai lavoratori difficilmente ricollocabili sul mercato del lavoro.
9/1637-AR/88. Lacarra, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Ubaldo Pagano.

   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame stanzia, all'articolo 12 comma 4, 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2019 al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato di ANPAL servizi S.p.A.;

    come noto, ANPAL Servizi S.p.A., già Italia Lavoro, è una struttura «in house» dell'ANPAL, la quale è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Presidente di ANPAL è anche Amministratore Unico di ANPAL Servizi; ANPAL Servizi promuove azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, fornendo assistenza tecnica a Centri per l'impiego ed Enti Locali; il personale a tempo determinato in forze ad ANPAL Servizi S.p.A. ammonta attualmente a 654 unità, le quali sono state selezionate con procedure ad evidenza pubblica, possiedono esperienza pluriennale e competenze specifiche nel campo delle politiche attive del lavoro; tuttavia le somme stanziate dal testo in esame permetterebbero la stabilizzazione soltanto di poche decine di lavoratori;

    il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (cosiddetto «decreto Madia») all'articolo 1, comma 1 prevede per le amministrazioni pubbliche modalità di superamento del precariato e della riduzione del ricorso ai contratti a termine per valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con la possibilità nel triennio 2018-2020 di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con specifiche caratteristiche di servizio, reclutamento ed esperienza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elevare con il primo provvedimento normativo utile i finanziamenti, previsti all'articolo 12, comma 4, ad un importo tale da consentire la stabilizzazione di tutto il personale precario in forze ad ANPAL Servizi S.p.A., quantificato in 654 unità, anche attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9/1637-AR/89. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori; tra questi, si segnala il caso degli edili, i quali, in ragione della stagionalità della prestazione lavorativa che caratterizza il comparto, difficilmente riescono a maturare il requisito contributivo dei 38 anni e, pertanto, sono costretti a lavorare fino ai 67 anni, con i rischi che tale condizione comporta;

    una ragionevole soluzione di tale problema sarebbe potuta derivare dalla possibilità per le imprese di versare, in deroga alla normativa vigente, la contribuzione volontaria ai lavoratori per raggiungere il diritto alla pensione, attraverso apposite risorse individuate dalla contrattazione e gestite da Enti Bilaterali di settore, pertanto, senza oneri per lo Stato; nei giorni scorsi, si è tenuta a Roma una importante manifestazione unitaria dei sindacati del settore dell'edilizia per richiamare l'attenzione del Governo sulla difficoltà del settore, per il rilancio degli investimenti e per il sostegno dell'occupazione edile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, ogni misura utile finalizzata a consentire e favorire la definizione di accordi contrattuali per il settore dell'edilizia, volti a colmare i periodi contributivi necessari per il conseguimento del requisito per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori dell'edilizia.
9/1637-AR/90. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori; emblematico il caso delle lavoratrici che, come noto, hanno più spesso una carriera lavorativa discontinua, ancora hanno una bassa percentuale di partecipazione al lavoro e ancora sono penalizzate da una forte disparità nella retribuzione e nella carriera;

    ancora una volta, ben lungi dalle promesse elettorali, non solo non si è «cancellata le riforma Fornero», ma non si è trovato il modo per ripristinare un minimo di equità di genere nel trattamento previdenziale, finalmente riconoscendo alle lavoratrici il valore sociale del carico discendendo dalla conciliazione tra i tempi di lavoro e di vita, con il corollario delle attività di cura che, ancora, gravano, quasi esclusivamente sulle donne;

    è del tutto evidente che le legittime aspettative delle lavoratrici non possono certo essere appagate dalla sola proroga di un anno della cosiddetta «opzione donna», stante la transitorietà di tale misura e, soprattutto, stante la forte penalizzazione economica che ne discende sui trattamenti pensionistici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, sin dal primo provvedimento utile, misure volte a riconoscere ai fini previdenziali i carichi di cura e familiari, attraverso una riduzione del requisito contributivo per tutte le forme pensionistiche vigenti, in ragione del numero dei figli delle donne lavoratrici.
9/1637-AR/91. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    la cosiddetta «quota 100» appare una soluzione molto distante dalla promessa elettorale della «cancellazione della Fornero», stante la sua sperimentalità per il solo triennio 2019-2021 e stante il fatto che, per chi non raggiunge i requisiti anagrafici e contributivi previsti, o non può permettersi di vedersi ridurre la futura pensione in ragione dell'anticipazione pensionistica, l'unica forma di uscita pensionistica è rappresentata ancora solo dalla legge Fornero;

    inoltre, per renderne finanziariamente sostenibili le misure previste con gli stanziamenti disposti dalla legge di bilancio, sono state surrettiziamente reintrodotte le finestre di uscita ed il divieto di cumulo con redditi da lavoro;

    come da più parti segnalato, per primi dai sindacati, è una misura rivolta prevalentemente ai lavoratori-maschi delle grandi imprese, soprattutto del nord, e del pubblico impiego che hanno potuto beneficiare della continuità lavorativa e contributiva;

    a differenza delle misure adottate nella scorsa legislatura, non distingue tra i lavoratori in ragione delle tipologie delle prestazioni lavorative o di particolari condizioni soggettive, senza offrire il dovuto riconoscimento per quei lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose o che hanno una limitazione grave della capacità lavorativa o assistono familiari con disabilità o, ancora, sono disoccupati;

    altrettanto, nulla si è previsto per i cosiddetti lavoratori precoci né, tanto meno, per le pensioni delle giovani generazioni;

    difatti, la timida sperimentazione di quota 100 non rivede complessivamente le rigidità del nostro sistema previdenziale,

impegna il Governo

ad avviare una seria riflessione, con il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, volto a definire un nuovo sistema di flessibilità strutturale del regime pensionistico e con una particolare attenzione alla condizione pensionistica dei giovani lavoratori.
9/1637-AR/92. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedano al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (cosiddetta «quota 100») decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2014;

    lo stesso articolo 23 prevede altresì la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti della cosiddetta «quota 100» o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme summenzionate, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell'importo massimo di 30.000 euro;

    in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni; l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (...) al personale dipendente della società medesima spettano (...) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;

   considerato che:

    a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo questa riconosciuta per legge;

    ancora oggi l'importo della buonuscita viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione;

    tenuto conto che:

    rispondendo all'interrogazione 5-11009 del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio 2017, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del 28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro;

    il Governo con l'approvazione, durante l’iter legislativo della legge di Bilancio 2019, dell'O.D.G. G/981 sezione I/8/11 si è già impegnato, non dando seguito all'impegno, a prevedere atti normativi che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A. di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A., sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati.
9/1637-AR/93. Zan, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori; tra queste, la condizione forse più paradossale è quella degli esodati ancora non coperti dalle otto misure di salvaguardia approvate negli anni scorsi, ovvero una piccola platea di 6.000 lavoratori rimasti senza occupazione, senza ammortizzatori sociali e senza pensione; a dispetto delle tante promesse fatte durante la campagna elettorale, ripetute alla vigilia dell'approvazione del presente provvedimento e, ancora, durante tutto l'esame parlamentare, nessuna delle misure che avrebbero potuto rappresentare una soluzione per questa categorie di lavoratori è stata approvata, nonostante le molteplici proposte emendative avanzate da quasi tutte le forze di opposizione;

    in un provvedimento che complessivamente comporta oneri per circa 11 miliardi di euro nel 2019, 16,4 miliardi di euro nel 2020 e circa 17 miliardi di euro nel 2021, non si è riuscito a trovare i margini finanziari per consentire a soli 6.000 lavoratori di poter accedere alla pensione con le regole pre-Fornero,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune misure volte a riconoscere finalmente all'ultima platea di lavoratori rimasti esclusi dalle otto salvaguardie già approvate, l'accesso al trattamento pensionistico con le regole antecedenti alla riforma introdotta con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostenuto da tutte le forze politiche.
9/1637-AR/94. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento ha affrontato questioni reali e condivisibili: da una parte, la necessità di contrastare la povertà e di rendere anche più fluido il mercato del lavoro e più efficace; e, dall'altra, di andare incontro alle tante attese di persone che aspettano la pensione, che la guardano con sempre maggior attesa e anche con qualche fondamento di attesa;

    tuttavia, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione del cosiddetto reddito di cittadinanza, molte sono le illogicità e le criticità dell'impianto normativo delineato, anche a seguito dell'esame parlamentare;

    tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;

    come evidenziato da tutti i soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, la scala di equivalenza adottata penalizza i carichi familiari di famiglie numerose. Una scala di equivalenza peggiorativa rispetto a quella prevista ai fini ISEE e adottata per la concessione del ReI, e assai lontana da quella ipotizzata nei progetti di legge presentati da autorevoli esponenti della maggioranza nella passata e in questa Legislatura;

    l'altro grave limite del provvedimento in oggetto è rappresentato dalle disposizioni a favore delle persone con disabilità. Le persone con disabilità non sono da questa misura assolutamente sostenute, così come hanno denunciato le associazioni per la disabilità. Non solo non sono aumentate le pensioni di invalidità, ma di più, nel calcolo dell'ISEE l'assegno d'invalidità viene considerato reddito, in controtendenza rispetto a tutte le sentenze e tutte le leggi che sinora hanno affermato il principio che le considera come una misura compensativa del danno subito e, quindi, da escludersi dal reddito personale e familiare;

    l'articolo 10 del presente provvedimento attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Reddito di cittadinanza, disponendo che il medesimo Dicastero, pubblichi un Rapporto annuale sull'applicazione delle nuove disposizioni,

impegna il Governo:

   ad adottare, già a partire dal primo provvedimento utile e, comunque, a seguito delle risultanze del citato Rapporto annuale:

   a) ogni misura utile a rendere più eque le misure di sostegno del reddito delle famiglie povere e numerose, in linea con quanto delineato con la disciplina del reddito di inclusione;

   b) specifiche disposizioni che escludano le pensioni di invalidità dal calcolo del reddito dei richiedenti il reddito di cittadinanza, nonché una revisione della scala di equivalenza volta a riconoscere il dovuto valore alla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, a prescindere dal numero dei componenti.
9/1637-AR/95. Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori;

    tra queste, va ricordato che l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha demandato a uno specifico regolamento l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, armonizzazione poi effettuata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157; con tale decreto sono stati armonizzati i requisiti di accesso del personale viaggiante del trasporto pubblico locale (autisti di bus, macchinisti della metropolitana e dei treni del trasporto pubblico locale) per i quali è previsto un anticipo di cinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia rispetto al requisito generale obbligatorio;

    al contrario, la formulazione del citato articolo 24, comma 18, all'ultimo periodo ha, tuttavia, disposto l'applicazione del nuovo regime previdenziale previsto in via generale dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 anche ai macchinisti e al personale viaggiante dell'ex Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, in servizio anche sui treni ad alta velocità, pertanto escludendoli dal suddetto processo di armonizzazione e applicandogli il requisito generale obbligatorio; il trattamento del Fondo speciale permetteva particolari requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ai lavoratori del settore dei trasporti ferroviari in considerazione della gravosità e peculiarità del lavoro svolto; in virtù del peculiare trattamento pensionistico riconosciuto dalla previgente disciplina questa categoria di lavoratori è stata esclusa dalla normativa previdenziale prevista per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, regolamentati dalla legge 4 novembre 2012, dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e dal comma 17 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

    il consistente lavoro di correzione delle diverse antinomie presenti nell'originaria previsione del citato articolo 24 del decreto-legge 201, non è riuscito tuttavia a trovare una soluzione normativa alla peculiare condizione dei macchinisti ferroviari;

    come anche sancito da una recente sentenza della Corte dei conti, detto personale si è visto negare l'accesso al regime previgente alla riforma del dicembre 2011, in ragione di un evidente errore materiale della disposizione di cui all'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonostante le reiterate segnalazioni ed iniziative parlamentari della passata legislatura volte a porre rimedio a tale formulazione materiale del testo ed alla altrettanto fuorviante applicazione da parte dell'ente previdenziale,

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente, per quanto di competenza e previo approfondito confronto con le organizzazioni sindacali, urgenti ed idonee iniziative normative volte ad assicurare un regime previdenziale per i macchinisti ferroviari che tenga conto della gravosità di tale prestazione lavorativa, in coerenza con quanto a suo tempo disposto dalla disciplina previgente il decreto legge 201 del 2011.
9/1637-AR/96. Pizzetti, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori, oltre ad essere una misura solo sperimentale per il triennio 2019-2021;

    per di più, parte degli oneri conseguenti andranno a gravare sui trattamenti pensionistici in essere di milioni di pensionati italiani;

    infatti, durante l'esame della ultima legge di bilancio, fu inserita una norma che penalizza una vasta platea di pensionati: il comma 260, ha disposto, la piena rivalutazione automatica degli assegni pensionistici solo con riferimento ai trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, corrispondenti, quindi a circa 1.520 euro;

    per i trattamenti superiori alla suddetta soglia la rivalutazione sarà progressivamente decurtata: a partire dal 3 per cento per gli assegni fino a 4 volte il minimo, fino ad arrivare al 60 per cento per gli assegni superiori a 9 volte il minimo;

    tale misura, colpendo milioni di pensionati, la maggior parte dei quali in possesso di un assegno pensionistico non superiore ai 2.000/2.500 euro lordi e, quindi, non certo ascrivibili alla categoria dei cosiddetti «pensionati d'oro», sembra operare in palese contraddizione con gli obiettivi indicati dal Governo e rappresenta un ulteriore prova delle sue incongruenze e della sua inaffidabilità,

impegna il Governo

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, al fine di abrogare la suddetta disposizione in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.
9/1637-AR/97. Melilli, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori, oltre ad essere una misura solo sperimentale per il triennio 2019-2021;

    per di più, non affronta minimamente la questione del futuro previdenziale per le giovani generazioni che possa garantire un trattamento economico dignitoso anche durante il godimento dell'assegno pensionistico;

    sembrerebbe opportuno affrontare tale tema attraverso meccanismi che possano conseguire un regime di solidarietà intergenerazionale, che veda prioritariamente la partecipazione della fiscalità generale;

    le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie, non solo non affrontano il tema della previdenza per le giovani generazioni di lavoratori, ma proietta tutto il sistema pensionistico in una prospettiva di incertezza e di insostenibilità finanziaria di lungo termine,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad assicurare condizioni minime per i futuri trattamenti pensionistici dei giovani lavoratori che dovessero trovarsi con carriere lavorative discontinue e importi pensionistici inferiori a 1,5 volte il trattamento minimo INPS.
9/1637-AR/98. Madia, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori, oltre ad essere una misura solo sperimentale per il triennio 2019-2021;

    tra queste si segnala la situazione dei lavoratori e delle lavoratici cui vengono applicati contratti di part-time ciclico. Questi lavoratori continuano a subire una ingiustificata penalizzazione sul piano del computo dei periodi contributivi validi per l'accesso al trattamento pensionistico, che perdura nonostante la sentenza della Corte di giustizia europea e i pareri ormai uniformi della magistratura italiana di ogni ordine e grado abbiano accertato i loro diritti e condannato l'INPS a riconoscere l'anzianità contributiva alle lavoratrici ricorrenti nonché a farsi carico delle spese di giudizio;

    anche in occasione dell'esame del presente provvedimento il Governo non ha voluto ascoltare le nostre proposte per correggere tale paradossale ingiustizia;

    addirittura, nella seduta del 2 agosto 2018, fu dato parere favorevole sull'analogo ordine del giorno 9/924-A/33 Lorenzoni, senza che a questo sia seguita una concreta azione normativa volta a dare una risposta alle legittime aspettative di tali lavoratrici e lavoratori,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad assicurare l'integrale copertura contributiva per tutto l'anno alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati con contratti di part-time ciclico, così come stabilito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
9/1637-AR/99. Berlinghieri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame oltre alla misura del reddito di cittadinanza e nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cosiddetta Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna) prevede ulteriori misure quali la modifica della disciplina sulla governance dell'INPS e dell'INAIL, l'introduzione di incentivi per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, il contrasto al gioco illegale, la detassazione del trattamento di fine servizio, la proroga della Cassa integrazione in deroga, assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria, un incremento delle capacità assunzionali di regioni ed enti locali, un ampliamento della possibilità di ricorso alle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, uno stanziamento di risorse per il sostegno al reddito di lavoratori dipendenti dei call center;

    niente però viene disposto per il personale medico e sanitario e per i posti che si renderanno vacanti a fronte della previsione di un esodo del personale medico verso la quiescenza: sono circa 140 mila operatori sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale che a fine 2018 avevano raggiunto i requisiti per «Quota 100». E di questi oltre 40 mila sono tra i possibili «pensionandi» con il nuovo meccanismo, in particolare si parla di 4.500 medici e 22 mila infermieri;

    tutto ciò mette a rischio l'assistenza, in particolare in quelle regioni sottoposte ai piani di rientro dove le carenze di personale sono già gravi e pesano sui servizi,

impegna il Governo:

   a ridurre costi e tempi delle assunzioni prorogando la validità delle graduatorie concorsuali, almeno sull'ambito regionale, per un periodo di legge non inferiore a tre anni;

   ad assicurare un effettivo ricambio generazionale e una migliore organizzazione del lavoro nell'ambito del sistema sanitario nazionale, per rispondere, in via prioritaria, all'esigenza costituzionale di tutelare la salute all'interno di un sistema pubblico efficiente ed efficace;

   a predisporre tutte le misure economiche e normative necessarie per l'espletamento di nuovi concorsi per l'assunzione di personale nel servizio sanitario nazionale, a fronte, ormai, di una carenza cronica di organico del personale medico e sanitario che sta mettendo a rischio la funzionalità degli stessi servizi essenziali.
9/1637-AR/100. Carnevali.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in merito all'introduzione della misura del Reddito e della Pensione di cittadinanza, nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cosiddetta Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna);

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all’ 85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione e 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    in particolare tale misura presta scarsa attenzione alla povertà minorile e a quella giovanile nonostante siano il fenomeno più preoccupante all'interno della diffusione della povertà; bambini e ragazzi costituiscono poco meno di un quarto di tutti i poveri assoluti, a motivo del fatto che la povertà in Italia è particolarmente concentrata nelle famiglie con figli minori;

    una misura di contrasto alla povertà dovrebbe, per tanto, valutare con estrema attenzione i loro bisogni sia per quanto riguarda la parte monetaria sia per quanto riguarda le attività e i servizi di accompagnamento ed integrazione sociale là dove l'impostazione della misura sembra invece andare in direzione opposta;

    la scala di equivalenza adottata non solo è a discapito delle famiglie numerose ma attribuisce un valore doppio ad un adulto rispetto ad una minore (0,4 contro 0,2) ed inoltre cessa di crescere quando il parametro utilizzato arriva a 2,1 (ad esempio due adulti e due minorenni, o tre adulti e un minorenne) mentre la stessa scala utilizzata per calcolare l'Isee non distingue tra adulti e minori ma attribuisce un coefficiente aggiuntivo dello 0,2 alle famiglie con minori;

    inoltre, la misura prevede che una madre con figli sotto i tre anni possa essere esentata dal requisito della disponibilità al lavoro ma non prevede né che a questa madre siano offerti servizi di consulenza e opportunità formative in modo che, una volta che il bambino abbia raggiunto i 4 anni, lei sia eventualmente pronta ad entrare nel mercato del lavoro, né che a lei e al suo bambino possano essere offerti servizi di cura, socializzazione, sostegno alla genitorialità ed ancora da tutti i genitori di bambini dai quattro anni in su ci si aspetta che siano disponibili a lavorare anche a 250 chilometri di distanza senza che ci si preoccupi di chi si occuperà e materialmente educherà questi bambini,

impegna il Governo:

   a riequilibrare le due componenti del beneficio, rimodulando quella a favore del canone di locazione al fine di permette di coprire canoni di locazione più elevati necessari per le famiglie numerose, introducendo, eventualmente, il parametro di equivalenza Isee, partendo anche da un valore più basso per il nucleo composto da una sola persona al fine di favorire il nucleo familiare già nella sua composizione di tre persone;

   a rivedere la scala di equivalenza al fine di renderla più equa nei confronti delle famiglie più numerose, di quelle con minori e di quelle con persone disabili;

   a predisporre misure volte ad una presa in carico effettiva e reale, con percorsi adeguati da parte degli enti locali di tutte quelle famiglie con minori nonché una revisione della normativa della definizione di proposta di lavoro congrua là dove ci siano minori, in particolare in età prescolastica.
9/1637-AR/101. Siani, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in merito all'introduzione della misura del Reddito e della Pensione di cittadinanza, nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cosiddetta Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna);

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione e 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    per quanto riguarda l'impianto della misura la principale criticità consiste nel non prevedere una valutazione preliminare dei bisogni dei nuclei beneficiari da parte dei servizi comunali non permettendo di tener conto così della multidimensionalità della povertà per tutti i beneficiari;

    è necessario che l'analisi preliminare dei nuclei sia effettuata dai servizi sociali comunali, adeguatamente rafforzati al fine di attivare gli interventi necessari a rispondere ai bisogni di tutti i componenti del nucleo (minori, disabili, eccetera);

    i criteri individuati per la convocazione da parte dei Centri per l'impiego, invece che dai servizi comunali, sono esclusivamente basati su requisiti di occupabilità e rischiano per questa ragione di pregiudicare una adeguata valutazione multidimensionale dei bisogni. In particolare, non si tiene conto dei nuclei con minori che dovrebbero in ogni caso essere indirizzati ai servizi comunali al fine di tutelarne maggiormente i bisogni;

    inoltre, il Reddito di Cittadinanza non riconosce ai comuni il ruolo di regia territoriale, ma i compiti loro affidati e gli oneri amministrativi che ne derivano, risultano gravosi. Infatti, seppure i comuni risultino «alleggeriti» degli oneri per l'attivazione dei punti di accesso per la raccolta delle domande, si prevede che la presa in carico e l'attivazione di progetti personalizzati riguarderà un numero maggiore di beneficiari dovuto all'aumento della platea della misura e dai rinvii di beneficiari ai comuni da parte dei CpI,

impegna il Governo:

   ad ampliare attraverso un decreto ministeriale da adottarsi previa intesa in Conferenza unificata la tipologia dei costi finanziabili (attivazione e gestione dei progetti di utilità sociale per tutti i beneficiari, controlli anagrafici su una platea più vasta, rilascio dei documenti anagrafici aggiornati necessari all'accesso alla misura, eccetera) dalle risorse del Fondo Povertà destinate al rafforzamento dei servizi sociali comunali, al fine di coprire anche gli ulteriori oneri amministrativi ed organizzativi che la misura RdC comporta;

   a prevedere un possibile rafforzamento delle progettualità, attraverso interventi di accompagnamento e sostegno, anche a beneficio dei richiedenti assistenza economica esclusi dal Rdc pur trovandosi in condizioni di fragilità economica.
9/1637-AR/102. Pini, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in merito all'introduzione della misura del Reddito e della Pensione di cittadinanza, nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cosiddetta Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna);

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione e 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    sono quasi 6 milioni di cittadini italiani iscritti all'AIRE (l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero), e altre centinaia di migliaia i nostri connazionali, che anche se non iscritti hanno dimora e domicilio all'estero, dove vivono e lavorano spesso con le loro famiglie di cui il Governo italiano troppo spesso si dimentica della loro esistenza, dei loro problemi e quindi delle loro esigenze e dei loro diritti;

    esempio emblematico di questa dimenticanza è proprio il provvedimento in esame che pone come paletto per richiedere la misura del reddito e della pensione di cittadinanza, che il beneficiario sia residente in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda in modo continuativo;

    tale vincolo, non tutela i nostri connazionali emigrati iscritti all'AIRE, soprattutto i giovani che, per vari motivi, hanno deciso di andarsene all'estero per trovare il lavoro che non hanno trovato in Italia;

    infatti, questi nostri connazionali, se dovessero decidere di rientrare in Italia dopo uno sfortunato tentativo di ricerca di lavoro all'estero, o comunque dopo un'esperienza negativa all'estero non potrebbero usufruire del reddito di cittadinanza, pur avendone diritto, perché, ad esempio, privi di reddito, solo perché non possono far valere il requisito degli ultimi due anni di residenza continuativi in Italia;

    uguale sorte tocca agli anziani emigrati soprattutto nei Paesi dell'America Latina, i quali, rientrando in Italia per motivi economici e umanitari – basti pensare al Venezuela – non possono richiedere la pensione di cittadinanza poiché non hanno il requisito dei due anni continuativi di residenza in Italia al momento della domanda;

    anche la misura del pensionamento anticipato con «quota 100» non può essere fruita dai futuri titolari di pensione in regime internazionale, i quali non potranno cessare il lavoro, come richiesto dalla norma, per il semplice fatto che il misero pro rata italiano non consentirebbe loro di sopravvivere. Sarebbe stato più logico e giusto prevedere l'esclusione dei richiedenti «quota 100» in regime di convenzione e residenti all'estero dal vincolo della cessazione del rapporto di lavoro,

impegna il Governo:

   ad adottare, già a partire dal primo provvedimento utile e, comunque, a seguito delle risultanze del citato Rapporto annuale, ogni misura utile a rendere più eque le misure di sostegno del reddito degli italiani all'estero che si trovino in situazione di disagio economico;

   a rivedere l'applicazione, per gli italiani all'estero iscritti all'Aire i quali dovessero rientrare in Italia, del requisito degli ultimi due anni di residenza in Italia al momento della richiesta della misura del reddito di cittadinanza e della pensione dì cittadinanza, al fine di consentire ai nostri connazionali, che si trovino in difficoltà economiche, di poter accedere a tale misura;

   ad adottare, già dal primo provvedimento utile, tutte le misure economiche e finanziarie necessarie ad aumentare l'importo minimale delle pensioni in convenzione, attualmente di circa 12 euro mensili per ogni anno di contribuzione versata in Italia, al fine di aiutare i nostri pensionati poveri che vivono all'estero.
9/1637-AR/103. Schirò, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in merito all'introduzione della misura del Reddito e della Pensione di cittadinanza, nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cosiddetta Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna);

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione e 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    durante l’iter di approvazione al Senato è stato approvato l'emendamento cosiddetto «Lodo Lodi» cioè quello che prevede l'obbligo per i cittadini di paesi extra Unione europea di produrre documentazione del Paese di origine tradotta e legalizzata dall'autorità consolare italiana nel predetto Paese, che attesti la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale e patrimoniale nel Paese di origine, dopo l'introduzione del requisito dei 10 anni di residenza e della limitazione ai soli stranieri titolari di permesso di lungo periodo si tratta di una ulteriore misura volta a ridurre a livelli minimi l'accesso degli stranieri al reddito di cittadinanza;

    tala clausola è già stata dichiarata illegittima dal tribunale di Milano nella ordinanza sul caso Lodi, ricordando che:

    tutti i residenti, italiani e stranieri, devono denunciare redditi e patrimoni all'estero e devono comunque inserirli nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che avvia il procedimento per il rilascio dell'ISEE, che costituisce una attestazione pubblica della condizione economica delle persone ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali;

    le possibilità di controllo dello Stato su dette dichiarazioni sono identiche per gli stranieri e per gli italiani (che ben possono possedere immobili o redditi all'estero) e passano necessariamente da doverosi accordi di cooperazione tra gli Stati sullo scambio di informazioni: dunque non vi è motivo per gravare lo straniero (e per di più lo straniero povero) di oneri documentali spesso impossibili o così gravosi da azzerare il beneficio economico richiesto;

    il controllo della ricchezza, per italiani e stranieri, in un mondo globalizzato ove le persone si spostano è un problema serio e complesso, ma non si risolve imponendo oneri irragionevoli alle persone bisognose,

impegna il Governo

a rivedere, anche alla luce della sentenza del tribunale di Milano sopracitata la normativa che impone ai cittadini stranieri la presentazione della documentazione dello stato di provenienza tradotta e legalizzata dall'autorità consolare italiana che attesti la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale nel luogo di nascita per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza o quanto meno a prevedere in via transitoria la sua non applicabilità fino a che non sia definito l'elenco dei Paesi nei quali non sia possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini Isee.
9/1637-AR/104. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in merito all'introduzione della misura del Reddito e della Pensione di cittadinanza, nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cosiddetta Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione dorma);

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT, nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione e 308 mila famiglie, pari a due milioni e 706 mila individui;

    in particolare i nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità sono trattati in modo meno favorevole di tutti gli altri non solo perché nella scala di equivalenza non viene attribuito nessun valore specifico alla persona con disabilità ma anche perché, al di là delle numerose e reiterate dichiarazioni governative, l'annunciato aumento delle pensioni di invalidità a 780 non c'è stato, anzi le stesse pensioni di invalidità, che ricordiamo ammontano oggi a solo 286 euro mensili, rientrano nel computo per il calcolo dei limiti di reddito familiare previsti per ottenere la misura del reddito di cittadinanza;

    non è certo sufficiente l'aumento della soglia di equivalenza massima da 2,1 a 2,2 con un aumento quindi dello 0,1 pari a 50 euro mensili nel caso in cui nella famiglia ci sia una persona disabile e la composizione del nucleo familiare raggiunga la soglia massima di equivalenza (ad esempio famiglie con almeno quattro componenti maggiorenni o famiglie con almeno tre maggiorenni e due minorenni. Non, però, una famiglia con tre figli, di cui uno disabile) a far dire che le famiglie con disabilità siano state tutelate;

    l'unica vera novità può essere vista nell'accettazione della richiesta che prevede che, in una famiglia in cui ci sono due genitori ultrasessantasettenni, che hanno a carico un figlio con disabilità, possano avere accesso alla pensione di cittadinanza, ma niente è stato previsto per riconoscere il principio base per cui, a parità di reddito, una famiglia che ha un componente con disabilità è più povera;

    anche nello stabilire le distanze dal luogo di residenza entro il quale un'offerta di lavoro deve ritenersi congrua, il provvedimento non ha tenuto in dovuta considerazione la disabilità, in particolare non avendo prestato sufficiente attenzione alle gravi difficoltà e alle esigenze dei genitori di un minore con disabilità, a prescindere dal ruolo di caregiver svolto e dal grado di gravità della disabilità del minore,

impegna il Governo

ferma l'esenzione prevista in generale per i caregiver dei componenti con disabilità grave o non autosufficienza e il trattamento più favorevole stabilito per i nuclei con un componente con disabilità, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la disciplina dell'offerta congrua di lavoro che deve essere accettata dal beneficiario del reddito di cittadinanza per non perdere la misura stessa prevedendo che, nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un minore con disabilità, qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale su tale minore, non sia congrua se eccede la distanza di 30 chilometri dalla residenza, al fine di tutelare ulteriormente i minori con disabilità che hanno la stretta necessità di una presenza più assidua, intensa e costante dei genitori, anche a prescindere dal solo carico di cura e assistenza.
9/1637-AR/105. Noja.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il Reddito di cittadinanza sia come misura di contrasto alla povertà che come misura di politica attiva del lavoro con la quale, lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, più volte, ha dichiarato che, in Italia, sarebbe stata sconfitta la povertà;

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    il comma 2 dell'articolo 8, prevede l'avvio di un Patto di formazione con il quale garantire al beneficiario del reddito di cittadinanza un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di università ed enti pubblici di ricerca;

    per la suddetta formazione non sono previste risorse, ma l'avvio sarà «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»,

impegna il Governo

ad individuare risorse economiche necessarie a garantire al beneficiario del reddito di cittadinanza un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
9/1637-AR/106. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 2, riconosce ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni;

    il beneficio può essere richiesto dai cittadini italiani e da una serie di altri soggetti (cittadini di Paesi dell'Unione europea o di Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia o di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea di lungo periodo), a condizione che al momento della domanda concorrano cumulativamente diversi requisiti;

    con riferimento specifico al criterio della residenza, il componente richiedente il beneficio deve essere in modo cumulativo residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

    secondo quanto stabilito dal decreto-legge che siamo chiamati a convertire i cittadini italiani che, essendosi recati all'estero, anche in maniera non definitiva, ed avendo correttamente effettuato l'iscrizione all'Aire, possono dunque risultare esclusi dall'accesso a tale prestazione;

    chi attualmente si trova – ovvero negli ultimi 2 anni in particolare – all'estero e perde il posto di lavoro o chi decide di rientrare in Italia per altre ragioni, non rispetta il requisito della residenza così come fissato;

    secondo i dati ISTAT e della Fondazione Migrantes, a risultare potenzialmente esclusi dal beneficio unicamente a causa del criterio della residenza sarebbero centinaia di migliaia di italiani, i quali si sono recati all'estero negli ultimi anni anche solo per brevi esperienze formative o di lavoro, ma hanno infine deciso di far ritorno in Italia;

    quello della residenza risulta essere un requisito che appare iniquo e che solleva dei rilievi di incostituzionalità; si pensi inoltre ai connazionali che stanno lasciando zone di crisi del Sud America, come il Venezuela, con la speranza di trovare accoglienza nel Paese di origine, ma che non potranno beneficiare di questo strumento di sostegno al reddito;

    nei previsti patti per il lavoro tra i disoccupati richiedenti il reddito di cittadinanza e i centri per l'impiego, non si fa poi alcuna menzione a impegni sull'informazione, l'orientamento e la formazione professionale delle centinaia di migliaia di giovani che, non trovando lavoro in Italia, sono costretti ogni anno a recarsi all'estero, senza alcuna forma di tutela o accompagnamento;

    nel presente decreto-legge si prevede, da ultimo, all'articolo 20, comma 6, una modifica agevolativa della disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente ai periodi da valutare con il sistema contributivo, tale per cui si può optare per un calcolo dell'onere del riscatto secondo uno specifico meccanismo di favore; non si innova, altresì, la vigente disciplina relativa al riscatto della laurea per i cittadini italiani hanno conseguito il titolo all'estero,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre una deroga al criterio della residenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), finalizzata a consentire l'accesso al Reddito di cittadinanza anche agli italiani iscritti all'AIRE che sono rientrati in Italia ovvero che desiderano di far ritorno nel nostro Paese, e di garantire che il riscatto agevolato dei corsi di studio universitario ai fini previdenziali come previsto dall'articolo 20, comma 4, trovi un'efficace applicazione anche nei confronti dei cittadini italiani hanno conseguito il titolo all'estero.
9/1637-AR/107. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, le misure sulla cosiddetta quota 100 produrranno notevoli effetti sulla funzionalità di molte amministrazioni statali, soprattutto alla luce del contestuale blocco delle assunzioni di dipendenti pubblici fino al 15 novembre prossimo, previsto dalla legge di bilancio;

    che tali preoccupazioni fossero fondate è dimostrato dalle diverse disposizioni contenute dal provvedimento in oggetto, dopo l'esame parlamentare, volte a prefigurare specifiche deroghe assunzionali per alcuni ambiti dell'amministrazione statale;

    al riguardo si considerino le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1-bis, 10-bis e 10-octies relativi rispettivamente alle facoltà assunzionali nel comparto della scuola, del personale degli uffici giudiziari e del personale degli uffici preposti alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale;

    ai fini della buona amministrazione degli uffici statali, è di tutta evidenza che tali deroghe non possono considerarsi esaustive,

impegna il Governo

a monitorare costantemente gli effetti sugli organici delle diverse amministrazioni statali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle esigenze dell'amministrazione del Ministero della salute eventualmente, adottando ogni misura utile al fine di porre rimedio ai suddetti effetti.
9/1637-AR/108. Sensi.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, le misure sulla cosiddetta quota 100 produrranno notevoli effetti sulla funzionalità di molte amministrazioni statali, soprattutto alla luce del contestuale blocco delle assunzioni di dipendenti pubblici fino al 15 novembre prossimo, previsto dalla legge di bilancio;

    tali preoccupazioni fossero fondate è dimostrato dalle diverse disposizioni contenute dal provvedimento in oggetto, dopo l'esame parlamentare, volte a prefigurare specifiche deroghe assunzionali per alcuni ambiti dell'amministrazione statale;

    al riguardo si considerino le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1-bis, 10-bis e 10-octies relativi rispettivamente alle facoltà assunzionali nel comparto della scuola, del personale degli uffici giudiziari e del personale degli uffici preposti alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale;

    ai fini della buona amministrazione degli uffici statali, è di tutta evidenza che tali deroghe non possono considerarsi esaustive,

impegna il Governo

a monitorare costantemente gli effetti sugli organici delle diverse amministrazioni statali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle esigenze dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale eventualmente, adottando ogni misura utile al fine di porre rimedio ai suddetti effetti.
9/1637-AR/109. Scalfarotto.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, le misure sulla cosiddetta quota 100 produrranno notevoli effetti sulla funzionalità di molte amministrazioni statali, soprattutto alla luce del contestuale blocco delle assunzioni di dipendenti pubblici fino al 15 novembre prossimo, previsto dalla legge di bilancio;

    tali preoccupazioni fossero fondate è dimostrato dalle diverse disposizioni contenute dal provvedimento in oggetto, dopo l'esame parlamentare, volte a prefigurare specifiche deroghe assunzionali per alcuni ambiti dell'amministrazione statale;

    al riguardo si considerino le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1-bis, 10-bis e 10-octies relativi rispettivamente alle facoltà assunzionali nel comparto della scuola, del personale degli uffici giudiziari e del personale degli uffici preposti alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale;

    ai fini della buona amministrazione degli uffici statali, è di tutta evidenza che tali deroghe non possono considerarsi esaustive,

impegna il Governo

a monitorare costantemente gli effetti sugli organici delle diverse amministrazioni statali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle esigenze dell'amministrazione del Ministero dell'interno eventualmente, adottando ogni misura utile al fine di porre rimedio ai suddetti effetti.
9/1637-AR/110. Fregolent.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, le misure sulla cosiddetta quota 100 produrranno notevoli effetti sulla funzionalità di molte amministrazioni statali, soprattutto alla luce del contestuale blocco delle assunzioni di dipendenti pubblici fino al 15 novembre prossimo, previsto dalla legge di bilancio;

    che tali preoccupazioni fossero fondate è dimostrato dalle diverse disposizioni contenute dal provvedimento in oggetto, dopo Tesarne parlamentare, volte a prefigurare specifiche deroghe assunzionali per alcuni ambiti dell'amministrazione statale;

    al riguardo si considerino le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1-bis, 10-bis e 10-octies relativi rispettivamente alle facoltà assunzionali nel comparto della scuola, del personale degli uffici giudiziari e del personale degli uffici preposti alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale;

    ai fini della buona amministrazione degli uffici statali, è di tutta evidenza che tali deroghe non possono considerarsi esaustive,

impegna il Governo

a monitorare costantemente gli effetti sugli organici delle diverse amministrazioni statali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle esigenze dell'amministrazione del Ministero Difesa eventualmente, adottando ogni misura utile al fine di porre rimedio ai suddetti effetti.
9/1637-AR/111. Pagani.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, le misure sulla cosiddetta quota 100 produrranno notevoli effetti sulla funzionalità di molte amministrazioni statali, soprattutto alla luce del contestuale blocco delle assunzioni di dipendenti pubblici fino al 15 novembre prossimo, previsto dalla legge di bilancio;

    che tali preoccupazioni fossero fondate è dimostrato dalle diverse disposizioni contenute dal provvedimento in oggetto, dopo l'esame parlamentare, volte a prefigurare specifiche deroghe assunzionali per alcuni ambiti dell'amministrazione statale;

    al riguardo si considerino le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1-bis, 10-bis e 10-octies relativi rispettivamente alle facoltà assunzionali nel comparto della scuola, del personale degli uffici giudiziari e del personale degli uffici preposti alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale;

    ai fini della buona amministrazione degli uffici statali, è di tutta evidenza che tali deroghe non possono considerarsi esaustive,

impegna il Governo

a monitorare costantemente gli effetti sugli organici delle diverse amministrazioni statali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle esigenze dell'amministrazione del Ministero Economia e Finanze eventualmente, adottando ogni misura utile al fine di porre rimedio ai suddetti effetti.
9/1637-AR/112. Losacco.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, le misure sulla cosiddetta quota 100 produrranno notevoli effetti sulla funzionalità di molte amministrazioni statali, soprattutto alla luce del contestuale blocco delle assunzioni di dipendenti pubblici fino al 15 novembre prossimo, previsto dalla legge di bilancio;

    che tali preoccupazioni fossero fondate è dimostrato dalle diverse disposizioni contenute dal provvedimento in oggetto, dopo l'esame parlamentare, volte a prefigurare specifiche deroghe assunzionali per alcuni ambiti dell'amministrazione statale;

    al riguardo si considerino le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1-bis, 10-bis e 10-octies relativi rispettivamente alle facoltà assunzionali nel comparto della scuola, del personale degli uffici giudiziari e del personale degli uffici preposti alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale;

    ai fini della buona amministrazione degli uffici statali, è di tutta evidenza che tali deroghe non possono considerarsi esaustive,

impegna il Governo

a monitorare costantemente gli effetti sugli organici delle diverse amministrazioni statali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle esigenze dell'amministrazione del Ministero Sviluppo Economico eventualmente, adottando ogni misura utile al fine di porre rimedio ai suddetti effetti.
9/1637-AR/113. Moretto.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, le misure sulla cosiddetta quota 100 produrranno notevoli effetti sulla funzionalità di molte amministrazioni statali, soprattutto alla luce del contestuale blocco delle assunzioni di dipendenti pubblici fino al 15 novembre prossimo, previsto dalla legge di bilancio;

    che tali preoccupazioni fossero fondate è dimostrato dalle diverse disposizioni contenute dal provvedimento in oggetto, dopo l'esame parlamentare, volte a prefigurare specifiche deroghe assunzionali per alcuni ambiti dell'amministrazione statale;

    al riguardo si considerino le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1-bis, 10-bis e 10-octies relativi rispettivamente alle facoltà assunzionali nel comparto della scuola, del personale degli uffici giudiziari e del personale degli uffici preposti alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale;

    ai fini della buona amministrazione degli uffici statali, è di tutta evidenza che tali deroghe non possono considerarsi esaustive,

impegna il Governo

a monitorare costantemente gli effetti sugli organici delle diverse amministrazioni statali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle esigenze dell'amministrazione del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare eventualmente, adottando ogni misura utile al fine di porre rimedio ai suddetti effetti.
9/1637-AR/114. Braga.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, le misure sulla cosiddetta quota 100 produrranno notevoli effetti sulla funzionalità di molte amministrazioni statali, soprattutto alla luce del contestuale blocco delle assunzioni di dipendenti pubblici fino al 15 novembre prossimo, previsto dalla legge di bilancio;

    che tali preoccupazioni fossero fondate è dimostrato dalle diverse disposizioni contenute dal provvedimento in oggetto, dopo l'esame parlamentare, volte a prefigurare specifiche deroghe assunzionali per alcuni ambiti dell'amministrazione statale;

    al riguardo si considerino le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 7-bis, 10-bis e 10-octies relativi rispettivamente alle facoltà assunzionali nel comparto della scuola, del personale degli uffici giudiziari e del personale degli uffici preposti alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale;

    ai fini della buona amministrazione degli uffici statali, è di tutta evidenza che tali deroghe non possono considerarsi esaustive,

impegna il Governo

a monitorare costantemente gli effetti sugli organici delle diverse amministrazioni statali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle esigenze dell'amministrazione del Ministero Infrastrutture e trasporti eventualmente, adottando ogni misura utile al fine di porre rimedio ai suddetti effetti.
9/1637-AR/115. Gariglio.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, le misure sulla cosiddetta quota 100 produrranno notevoli effetti sulla funzionalità di molte amministrazioni statali, soprattutto alla luce del contestuale blocco delle assunzioni di dipendenti pubblici fino al 15 novembre prossimo, previsto dalla legge di bilancio;

    che tali preoccupazioni fossero fondate è dimostrato dalle diverse disposizioni contenute dal provvedimento in oggetto, dopo l'esame parlamentare, volte a prefigurare specifiche deroghe assunzionali per alcuni ambiti dell'amministrazione statale;

    al riguardo si considerino le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1-bis, 10-bis e 10-octies relativi rispettivamente alle facoltà assunzionali nel comparto della scuola, del personale degli uffici giudiziari e del personale degli uffici preposti alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale;

    ai fini della buona amministrazione degli uffici statali, è di tutta evidenza che tali deroghe non possono considerarsi esaustive,

impegna il Governo

a monitorare costantemente gli effetti sugli organici delle diverse amministrazioni statali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle esigenze dell'amministrazione del Ministero Istruzione, Università e Ricerca eventualmente, adottando ogni misura utile al fine di porre rimedio ai suddetti effetti.
9/1637-AR/116. Piccoli Nardelli.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100, fissando i requisiti anagrafici e contributivi in maniera indistinta rispetto al tipo di attività lavorativa, finisce per offrire la medesima facoltà a fronte di condizioni materiali differenti;

    a differenza di quanto disposto con le misure di flessibilità selettiva approvate nel corso della scorsa legislatura, la citata misura, per quanto sperimentale, rischia di produrre effetti non perfettamente equilibrati in termini di equità;

    come è ormai appurato da diverse ricerche sociologiche e demografiche, le aspettative di vita dei lavoratori risultano fortemente differenziate e condizionate dal tipo di attività svolto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune misure volte a riconoscere, almeno a decorrere dalla fase sperimentale dell'applicazione di quota 100, un regime di favore per quanto riguarda il requisito anagrafico per operai industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.
9/1637-AR/117. Cantini.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100, fissando i requisiti anagrafici e contributivi in maniera indistinta rispetto al tipo di attività lavorativa, finisce per offrire la medesima facoltà a fronte di condizioni materiali differenti;

    a differenza di quanto disposto con le misure di flessibilità selettiva approvate nel corso della scorsa legislatura, la citata misura, per quanto sperimentale, rischia di produrre effetti non perfettamente equilibrati in termini di equità;

    come è ormai appurato da diverse ricerche sociologiche e demografiche, le aspettative di vita dei lavoratori risultano fortemente differenziate e condizionate dal tipo di attività svolto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune misure volte a riconoscere, almeno a decorrere dalla fase sperimentale dell'applicazione di quota 100, un regime di favore per quanto riguarda il requisito anagrafico per conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.
9/1637-AR/118. Cardinale.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100, fissando i requisiti anagrafici e contributivi in maniera indistinta rispetto al tipo di attività lavorativa, finisce per offrire la medesima facoltà a fronte di condizioni materiali differenti;

    a differenza di quanto disposto con le misure di flessibilità selettiva approvate nel corso della scorsa legislatura, la citata misura, per quanto sperimentale, rischia di produrre effetti non perfettamente equilibrati in termini di equità;

    come è ormai appurato da diverse ricerche sociologiche e demografiche, le aspettative di vita dei lavoratori risultano fortemente differenziate e condizionate dal tipo di attività svolto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune misure volte a riconoscere, almeno a decorrere dalla fase sperimentale dell'applicazione di quota 100, un regime di favore per quanto riguarda il requisito anagrafico per conciatori di pelli e di pellicce.
9/1637-AR/119. Cenni.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100, fissando i requisiti anagrafici e contributivi in maniera indistinta rispetto al tipo di attività lavorativa, finisce per offrire la medesima facoltà a fronte di condizioni materiali differenti;

    a differenza di quanto disposto con le misure di flessibilità selettiva approvate nel corso della scorsa legislatura, la citata misura, per quanto sperimentale, rischia di produrre effetti non perfettamente equilibrati in termini di equità;

    come è ormai appurato da diverse ricerche sociologiche e demografiche, le aspettative di vita dei lavoratori risultano fortemente differenziate e condizionate dal tipo di attività svolto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune misure volte a riconoscere, almeno a decorrere dalla fase sperimentale dell'applicazione di quota 100, un regime di favore per quanto riguarda il requisito anagrafico per conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante.
9/1637-AR/120. Ciampi.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100, fissando i requisiti anagrafici e contributivi in maniera indistinta rispetto al tipo di attività lavorativa, finisce per offrire la medesima facoltà a fronte di condizioni materiali differenti;

    a differenza di quanto disposto con le misure di flessibilità selettiva approvate nel corso della scorsa legislatura, la citata misura, per quanto sperimentale, rischia di produrre effetti non perfettamente equilibrati in termini di equità;

    come è ormai appurato da diverse ricerche sociologiche e demografiche, le aspettative di vita dei lavoratori risultano fortemente differenziate e condizionate dal tipo di attività svolto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune misure volte a riconoscere, almeno a decorrere dalla fase sperimentale dell'applicazione di quota 100, un regime di favore per quanto riguarda il requisito anagrafico per professioni sanitarie.
9/1637-AR/121. Critelli.

   La Camera,

   premesso che:

    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100, fissando i requisiti anagrafici e contributivi in maniera indistinta rispetto al tipo di attività lavorativa, finisce per offrire la medesima facoltà a fronte di condizioni materiali differenti;

    a differenza di quanto disposto con le misure di flessibilità selettiva approvate nel corso della scórsa legislatura, la citata misura, per quanto sperimentale, rischia di produrre effetti non perfettamente equilibrati in termini di equità;

    come è ormai appurato da diverse ricerche sociologiche e demografiche, le aspettative di vita dei lavoratori risultano fortemente differenziate e condizionate dal tipo di attività svolto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune misure volte a riconoscere, almeno a decorrere dalla fase sperimentale dell'applicazione di quota 100, un regime di favore per quanto riguarda il requisito anagrafico per addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza.
9/1637-AR/122. De Luca.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in merito all'introduzione della misura del Reddito e della Pensione di cittadinanza, nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cd. Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna);

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    in particolare i nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità sono trattati in modo meno favorevole di tutti gli altri non solo perché nella scala di equivalenza non viene attribuito nessun valore alla persona con disabilità ma anche perché, al di là delle numerose dichiarazioni governative, non solo non si sono aumentate le pensioni di invalidità ma queste sono entrate nel calcolo della soglia reddituale per percepire il RdC;

    con l'emendamento del Governo approvato durante i lavori in commissione si eleva la soglia di equivalenza massima da 2,1 a 2,2, con un aumento quindi dello 0,1 pari a 50 euro mensili nel caso in cui nella famiglia ci sia una persona disabile e la composizione del nucleo familiare raggiunga la soglia massima di equivalenza (ad esempio famiglie con almeno quattro componenti e con disabile a carico) deludendo così le legittime aspettative delle persone disabili e delle loro famiglie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dal calcolo del reddito familiare ogni trattamento assistenziale, comprese le pensioni di invalidità, per altro già escluse dal computo dell'ISEE, per richiedere il beneficio del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza al fine di dare maggiore equità alla misura evitando non solo che i nuclei familiari ove siano presenti persone con disabilità vengano trattate meno favorevolmente ma anche così ogni possibile contenzioso.
9/1637-AR/123. Rotta.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in merito all'introduzione della misura del Reddito e della Pensione di cittadinanza, nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cd. Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna);

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    in particolare i nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità sono trattati in modo meno favorevole di tutti gli altri non solo perché nella scala di equivalenza non viene attribuito nessun valore alla persona con disabilità ma anche perché, al di là delle numerose dichiarazioni governative, non solo non si sono aumentate le pensioni di invalidità ma queste sono entrate nel calcolo della soglia reddituale per percepire il RdC;

    con l'emendamento del Governo approvato durante i lavori in commissione si eleva la soglia di equivalenza massima da 2,1 a 2,2, con un aumento quindi dello 0,1 pari a 50 euro mensili nel caso in cui nella famiglia ci sia una persona disabile e la composizione del nucleo familiare raggiunga la soglia massima di equivalenza (ad esempio famiglie con almeno quattro componenti e con disabile a carico) deludendo così le legittime aspettative delle persone disabili e delle loro famiglie,

impegna il Governo

nel primo provvedimento ad individuare le risorse economiche necessarie per attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, la revisione e l'incremento della prestazione per la pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 oggi pari a solo 285 auro mensili.
9/1637-AR/124. Enrico Borghi.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in merito all'introduzione della misura del Reddito e della Pensione di cittadinanza, nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cd. Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna);

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    in particolare i nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità sono trattati in modo meno favorevole di tutti gli altri non solo perché nella scala di equivalenza non viene attribuito nessun valore alla persona con disabilità ma anche perché, al di là delle numerose dichiarazioni governative, non solo non si sono aumentate le pensioni di invalidità ma queste sono entrate nel calcolo della soglia reddituale per percepire il RdC;

    con l'emendamento del Governo approvato durante i lavori in commissione si eleva la soglia di equivalenza massima da 2,1 a 2,2, con un aumento quindi dello 0,1 pari a 50 euro mensili nel caso in cui nella famiglia ci sia una persona disabile e la composizione del nucleo familiare raggiunga la soglia massima di equivalenza (ad esempio famiglie con almeno quattro componenti e con disabile a carico) deludendo così le legittime aspettative delle persone disabili e delle loro famiglie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a revisionare la scala di equivalenza non solo inserendo una percentuale distinta anche per la persona con disabilità riconoscendoli così il dovuto valore e il dovuto peso ma anche innalzando la soglia finale visto che, per le particolari esigenze di un nucleo familiare con persone disabili, questi, a parità di reddito sono sicuramente più poveri.
9/1637-AR/125. Prestipino.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il Reddito di cittadinanza sia come misura di contrasto alla povertà che come misura di politica attiva del lavoro con la quale, lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, più volte, ha dichiarato che, in Italia, sarebbe stata sconfitta la povertà;

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    tale misura non può certo essere inserita tra i livelli essenziali garantiti ed esigibili poiché i diritti del RdC sono garantiti solo e soltanto nei limiti delle risorse disponibili;

    la povertà sociale e la povertà di reddito vanno distinte, poiché la prima si combatte con la presa in carico, multidimensionale da parte dei servizi per la povertà degli enti territoriali, con la collaborazione del territorio e della comunità là dove la povertà di reddito si combatte con gli investimenti e con la creazione di posti di lavoro;

    i criteri per l'erogazione del beneficio colpiscono le famiglie più povere e più bisognose. Il vincolo dei dieci anni di residenza, due dei quali consecutivi, colpisce una platea di 300.000 persone, che hanno la sola colpa di essere famiglie straniere, pur regolari; si colpiscono 30.000 persone senza fissa dimora; si colpiscono gli italiani residenti all'estero, che tornando in Italia, in caso di bisogno non potranno accedere ad alcun beneficio;

    la scala di equivalenza risulta essere iniqua, ridotta sia rispetto a quella dell'Isee, sia a quella del REI, nonché penalizzante per i disabili e per le famiglie numerose (un minore vale 0,2 un adulto 0,4, niente in più per una persona disabile) fino ad un massimo di 2,1 o di 2,2 se nel nucleo c'è una persona disabile mentre il Rei arrivava a 2,4;

    il sostegno per la casa non è erogato a tutti i destinatari della misura e non è modulato all'aumentare del numero dei componenti la famiglia come se una famiglia più numerosa non necessitasse di maggior spazio per poter vivere dignitosamente;

    inoltre, nonostante i numerosi proclami, non solo non si aumentano le pensioni di invalidità, ma queste sono calcolate nel computo per la soglia reddituale anche se sul meccanismo analogo di calcolo dell'Isee la Sezione IV del Consiglio di Stato con ben tre sentenze ha stabilito l'esclusione dal computo dell'indicatore della Situazione Reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» e quindi, pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.);

    il sussidio economico è calcolato in base a una scala di equivalenza penalizzante per le persone disabili e per le famiglie numerose, in particolare per quelle con minori là dove i dati Istat e degli istituti di ricerca attestano che più di un milione di minori sono in povertà;

    infine, in seguito all'accordo con le Regioni si provvede all'assunzione di 3.000 «navigator», cioè di 3.000 persone, numero dimezzato rispetto alla previsione iniziale che con un contratto di collaborazione, quindi a loro volta precari, dovranno guidare, in stretta connessione con i centri per l'impiego, i beneficiari del reddito di cittadinanza all'inserimento nel mercato del lavoro;

    nella stessa Anpal ci sono 654 operatori precari che da un anno chiedono la stabilizzazione dei loro posti di lavoro prima di procedere a nuove assunzioni,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile ad individuare le risorse economiche necessarie ad indire procedure concorsuali riservate per la stabilizzazione di tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione presente attualmente in Anpal servizi.
9/1637-AR/126. Morani.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il Reddito di cittadinanza sia come misura di contrasto alla povertà che come misura di politica attiva del lavoro con la quale, lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, più volte, ha dichiarato che, in Italia, sarebbe stata sconfitta la povertà;

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    tale misura non può certo essere inserita tra i livelli essenziali garantiti ed esigibili poiché i diritti del RdC sono garantiti solo e soltanto nei limiti delle risorse disponibili;

    la povertà sociale e la povertà di reddito vanno distinte, poiché la prima si combatte con la presa in carico, multidimensionale da parte dei servizi per la povertà degli enti territoriali, con la collaborazione del territorio e della comunità là dove la povertà di reddito si combatte con gli investimenti e con la creazione di posti di lavoro;

    i criteri per l'erogazione del beneficio colpiscono le famiglie più povere e più bisognose. Il vincolo dei dieci anni di residenza, due dei quali consecutivi, colpisce una platea di 300.000 persone, che hanno la sola colpa di essere famiglie straniere, pur regolari; si colpiscono 30.000 persone senza fissa dimora; si colpiscono gli italiani residenti all'estero, che tornando in Italia, in caso di bisogno non potranno accedere ad alcun beneficio;

    la scala di equivalenza risulta essere iniqua, ridotta sia rispetto a quella dell'Isee, sia a quella del REI, nonché penalizzante per i disabili e per le famiglie numerose (un minore vale 0,2 un adulto 0,4, niente in più per una persona disabile) fino ad un massimo di 2,1 o di 2,2 se nel nucleo c'è una persona disabile mentre il Rei arrivava a 2,4;

    il sostegno per la casa non è erogato a tutti i destinatari della misura e non è modulato all'aumentare del numero dei componenti la famiglia come se una famiglia più numerosa non necessitasse di maggior spazio per poter vivere dignitosamente;

    inoltre, nonostante i numerosi proclami, non solo non si aumentano le pensioni di invalidità, ma queste sono calcolate nel computo per la soglia reddituale anche se sul meccanismo analogo di calcolo dell'Isee la Sezione IV del Consiglio di Stato con ben tre sentenze ha stabilito l'esclusione dal computo dell'indicatore della Situazione Reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» e quindi, pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.);

    il sussidio economico è calcolato in base a una scala di equivalenza penalizzante per le persone disabili e per le famiglie numerose, in particolare per quelle con minori là dove i dati Istat e degli istituti di ricerca attestano che più di un milione di minori sono in povertà;

    infine, in seguito all'accordo con le Regioni si provvede all'assunzione di 3.000 «navigator», cioè di 3.000 persone, numero dimezzato rispetto alla previsione iniziale che con un contratto di collaborazione, quindi a loro volta precari, dovranno guidare, in stretta connessione con i centri per l'impiego, i beneficiari del reddito di cittadinanza all'inserimento nel mercato del lavoro;

    nella stessa Anpal ci sono 654 operatori precari che da un anno chiedono la stabilizzazione dei loro posti di lavoro prima di procedere a nuove assunzioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizioni in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere l'attuale disciplina relativa all'abolizione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione per i percettori di Naspi, individuando anche eventuali risorse aggiuntive per aumentare l'importo nel caso si fornisca assistenza per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.
9/1637-AR/127. Pezzopane.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il Reddito di cittadinanza sia come misura di contrasto alla povertà che come misura di politica attiva del lavoro con la quale, lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, più volte, ha dichiarato che, in Italia, sarebbe stata sconfitta la povertà;

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    tale misura non può certo essere inserita tra i livelli essenziali garantiti ed esigibili poiché i diritti del RdC sono garantiti solo e soltanto nei limiti delle risorse disponibili;

    la povertà sociale e la povertà di reddito vanno distinte, poiché la prima si combatte con la presa in carico, multidimensionale da parte dei servizi per la povertà degli enti territoriali, con la collaborazione del territorio e della comunità là dove la povertà di reddito si combatte con gli investimenti e con la creazione di posti di lavoro;

    i criteri per l'erogazione del beneficio colpiscono le famiglie più povere e più bisognose. Il vincolo dei dieci anni di residenza, due dei quali consecutivi, colpisce una platea di 300.000 persone, che hanno la sola colpa di essere famiglie straniere, pur regolari; si colpiscono 30.000 persone senza fissa dimora; si colpiscono gli italiani residenti all'estero, che tornando in Italia, in caso di bisogno non potranno accedere ad alcun beneficio;

    la scala di equivalenza risulta essere iniqua, ridotta sia rispetto a quella dell'Isee, sia a quella del REI, nonché penalizzante per i disabili e per le famiglie numerose (un minore vale 0,2 un adulto 0,4, niente in più per una persona disabile) fino ad un massimo di 2,1 o di 2,2 se nel nucleo c'è una persona disabile mentre il Rei arrivava a 2,4;

    il sostegno per la casa non è erogato a tutti i destinatari della misura e non è modulato all'aumentare del numero dei componenti la famiglia come se una famiglia più numerosa non necessitasse di maggior spazio per poter vivere dignitosamente;

    inoltre, nonostante i numerosi proclami, non solo non si aumentano le pensioni di invalidità, ma queste sono calcolate nel computo per la soglia reddituale anche se sul meccanismo analogo di calcolo dell'Isee la Sezione IV del Consiglio di Stato con ben tre sentenze ha stabilito l'esclusione dal computo dell'indicatore della Situazione Reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» e quindi, pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.);

    il sussidio economico è calcolato in base a una scala di equivalenza penalizzante per le persone disabili e per le famiglie numerose, in particolare per quelle con minori là dove i dati Istat e degli istituti di ricerca attestano che più di un milione di minori sono in povertà;

    infine, in seguito all'accordo con le Regioni si provvede all'assunzione di 3.000 «navigator», cioè di 3.000 persone, numero dimezzato rispetto alla previsione iniziale che con un contratto di collaborazione, quindi a loro volta precari, dovranno guidare, in stretta connessione con i centri per l'impiego, i beneficiari del reddito di cittadinanza all'inserimento nel mercato del lavoro;

    nella stessa Anpal ci sono 654 operatori precari che da un anno chiedono la stabilizzazione dei loro posti di lavoro prima di procedere a nuove assunzioni,

impegna il Governo

a predisporre tutte le misure necessarie affinché nel passaggio dal Rei al Rdc, non si vanifichino i processi di avviamento e di rafforzamento della rete del welfare locale per il contrasto alla povertà che con grande fatica sono stati avviati nei territori e che solo ora stanno iniziando a produrre i primi risultati.
9/1637-AR/128. De Maria.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il Reddito di cittadinanza sia come misura di contrasto alla povertà che come misura di politica attiva del lavoro con la quale, lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, più volte, ha dichiarato che, in Italia, sarebbe stata sconfìtta la povertà;

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    tale misura non può certo essere inserita tra i livelli essenziali garantiti ed esigibili poiché i diritti del RdC sono garantiti solo e soltanto nei limiti delle risorse disponibili;

    la povertà sociale e la povertà di reddito vanno distinte, poiché la prima si combatte con la presa in carico, multidimensionale da parte dei servizi per la povertà degli enti territoriali, con la collaborazione del territorio e della comunità là dove la povertà di reddito si combatte con gli investimenti e con la creazione di posti di lavoro;

    i criteri per l'erogazione del beneficio colpiscono le famiglie più povere e più bisognose. Il vincolo dei dieci anni di residenza, due dei quali consecutivi, colpisce una platea di 300.000 persone, che hanno la sola colpa di essere famiglie straniere, pur regolari; si colpiscono 30.000 persone senza fissa dimora; si colpiscono gli italiani residenti all'estero, che tornando in Italia, in caso di bisogno non potranno accedere ad alcun beneficio;

    la scala di equivalenza risulta essere iniqua, ridotta sia rispetto a quella dell'Isee, sia a quella del REI, nonché penalizzante per i disabili e per le famiglie numerose (un minore vale 0,2 un adulto 0,4, niente in più per una persona disabile) fino ad un massimo di 2,1 o di 2,2 se nel nucleo c'è una persona disabile mentre il Rei arrivava a 2,4;

    il sostegno per la casa non è erogato a tutti i destinatari della misura e non è modulato all'aumentare del numero dei componenti la famiglia come se una famiglia più numerosa non necessitasse di maggior spazio per poter vivere dignitosamente;

    inoltre, nonostante i numerosi proclami, non solo non si aumentano le pensioni di invalidità, ma queste sono calcolate nel computo per la soglia reddituale anche se sul meccanismo analogo di calcolo dell'Isee la Sezione IV del Consiglio di Stato con ben tre sentenze ha stabilito l'esclusione dal computo dell'indicatore della Situazione Reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» e quindi, pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.);

    il sussidio economico è calcolato in base a una scala di equivalenza penalizzante per le persone disabili e per le famiglie numerose, in particolare per quelle con minori là dove i dati Istat e degli istituti di ricerca attestano che più di un milione di minori sono in povertà;

    infine, in seguito all'accordo con le Regioni si provvede all'assunzione di 3.000 «navigator», cioè di 3.000 persone, numero dimezzato rispetto alla previsione iniziale che con un contratto di collaborazione, quindi a loro volta precari, dovranno guidare, in stretta connessione con i centri per l'impiego, i beneficiari del reddito di cittadinanza all'inserimento nel mercato del lavoro;

    nella stessa Anpal ci sono 654 operatori precari che da un anno chiedono la stabilizzazione dei loro posti di lavoro prima di procedere a nuove assunzioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare, già a partire dal primo provvedimento utile e, comunque, a seguito delle risultanze del citato Rapporto annuale una revisione completa della disciplina dell'offerta congrua, in particolare per quanto attiene all'ammontare della retribuzione, allineandola alla normativa già prevista per i percettori di altri ammortizzatori sociali al fine di tenere conto dei salari percepiti da lavoratrici e lavoratori impegnati in alcuni settori, come ad esempio quello degli appalti di alcuni servizi.
9/1637-AR/129. Anzaldi.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il Reddito di cittadinanza sia come misura di contrasto alla povertà che come misura di politica attiva del lavoro con la quale, lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, più volte, ha dichiarato che, in Italia, sarebbe stata sconfitta la povertà;

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    tale misura non può certo essere inserita tra i livelli essenziali garantiti ed esigibili poiché i diritti del RdC sono garantiti solo e soltanto nei limiti delle risorse disponibili;

    la povertà sociale e la povertà di reddito vanno distinte, poiché la prima si combatte con la presa in carico, multidimensionale da parte dei servizi per la povertà degli enti territoriali, con la collaborazione del territorio e della comunità là dove la povertà di reddito si combatte con gli investimenti e con la creazione di posti di lavoro;

    i criteri per l'erogazione del beneficio colpiscono le famiglie più povere e più bisognose. Il vincolo dei dieci anni di residenza, due dei quali consecutivi, colpisce una platea di 300.000 persone, che hanno la sola colpa di essere famiglie straniere, pur regolari; si colpiscono 30.000 persone senza fissa dimora; si colpiscono gli italiani residenti all'estero, che tornando in Italia, in caso di bisogno non potranno accedere ad alcun beneficio;

    la scala di equivalenza risulta essere iniqua, ridotta sia rispetto a quella dell'Isee, sia a quella del REI, nonché penalizzante per i disabili e per le famiglie numerose (un minore vale 0,2 un adulto 0,4, niente in più per una persona disabile) fino ad un massimo di 2,1 o di 2,2 se nel nucleo c'è una persona disabile mentre il Rei arrivava a 2,4;

    il sostegno per la casa non è erogato a tutti i destinatari della misura e non è modulato all'aumentare del numero dei componenti la famiglia come se una famiglia più numerosa non necessitasse di maggior spazio per poter vivere dignitosamente;

    inoltre, nonostante i numerosi proclami, non solo non si aumentano le pensioni di invalidità, ma queste sono calcolate nel computo per la soglia reddituale anche se sul meccanismo analogo di calcolo dell'Isee la Sezione IV del Consiglio di Stato con ben tre sentenze ha stabilito l'esclusione dal computo dell'indicatore della Situazione Reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» e quindi, pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.);

    il sussidio economico è calcolato in base a una scala di equivalenza penalizzante per le persone disabili e per le famiglie numerose, in particolare per quelle con minori là dove i dati Istat e degli istituti di ricerca attestano che più di un milione di minori sono in povertà;

    infine, in seguito all'accordo con le Regioni si provvede all'assunzione di 3.000 «navigator», cioè di 3.000 persone, numero dimezzato rispetto alla previsione iniziale che con un contratto di collaborazione, quindi a loro volta precari, dovranno guidare, in stretta connessione con i centri per l'impiego, i beneficiari del reddito di cittadinanza all'inserimento nel mercato del lavoro;

    nella stessa Anpal ci sono 654 operatori precari che da un anno chiedono la stabilizzazione dei loro posti di lavoro prima di procedere a nuove assunzioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una revisione della disciplina dell'erogazione della misura del RdC con esclusione della suddivisione del beneficio economico nei confronti di colui che, appartenente al medesimo nucleo familiare, sia stato oggetto di un ordine di protezione contro gli abusi familiari al fine anche di tutelare la situazione economica della vittima vulnerabile e del suo nucleo familiare.
9/1637-AR/130. Bonomo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame istituisce il Reddito di cittadinanza sia come misura di contrasto alla povertà che come misura di politica attiva del lavoro con la quale, lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, più volte, ha dichiarato che, in Italia, sarebbe stata sconfitta la povertà;

    secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1 milione e 778 mila famiglie pari ad oltre 5 milioni individui che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia di famiglie che di singoli individui;

    sempre secondo le stime ISTAT nell'ipotesi di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all'85 per cento del totale teorico delle famiglie potenzialmente beneficiare, il RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie pari a due milioni e 706 mila individui;

    tale misura non può certo essere inserita tra i livelli essenziali garantiti ed esigibili poiché i diritti del RdC sono garantiti solo e soltanto nei limiti delle risorse disponibili;

    la povertà sociale e la povertà di reddito vanno distinte, poiché la prima si combatte con la presa in carico, multidimensionale da parte dei servizi per la povertà degli enti territoriali, con la collaborazione del territorio e della comunità là dove la povertà di reddito si combatte con gli investimenti e con la creazione di posti di lavoro;

    i criteri per l'erogazione del beneficio colpiscono le famiglie più povere e più bisognose. Il vincolo dei dieci anni di residenza, due dei quali consecutivi, colpisce una platea di 300.000 persone, che hanno la sola colpa di essere famiglie straniere, pur regolari; si colpiscono 30.000 persone senza fissa dimora; si colpiscono gli italiani residenti all'estero, che tornando in Italia, in caso di bisogno non potranno accedere ad alcun beneficio;

    la scala di equivalenza risulta essere iniqua, ridotta sia rispetto a quella dell'Isee, sia a quella del REI, nonché penalizzante per i disabili e per le famiglie numerose (un minore vale 0,2 un adulto 0,4, niente in più per una persona disabile) fino ad un massimo di 2,1 o di 2,2 se nel nucleo c'è una persona disabile mentre il Rei arrivava a 2,4;

    il sostegno per la casa non è erogato a tutti i destinatari della misura e non è modulato all'aumentare del numero dei componenti la famiglia come se una famiglia più numerosa non necessitasse di maggior spazio per poter vivere dignitosamente;

    inoltre, nonostante i numerosi proclami, non solo non si aumentano le pensioni di invalidità, ma queste sono calcolate nel computo per la soglia reddituale anche se sul meccanismo analogo di calcolo dell'Isee la Sezione IV del Consiglio di Stato con ben tre sentenze ha stabilito l'esclusione dal computo dell'indicatore della Situazione Reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» e quindi, pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.);

    il sussidio economico è calcolato in base a una scala di equivalenza penalizzante per le persone disabili e per le famiglie numerose, in particolare per quelle con minori là dove i dati Istat e degli istituti di ricerca attestano che più di un milione di minori sono in povertà;

    infine, in seguito all'accordo con le Regioni si provvede all'assunzione di 3.000 «navigator», cioè di 3.000 persone, numero dimezzato rispetto alla previsione iniziale che con un contratto di collaborazione, quindi a loro volta precari, dovranno guidare, in stretta connessione con i centri per l'impiego, i beneficiari del reddito di cittadinanza all'inserimento nel mercato del lavoro;

    nella stessa Anpal ci sono 654 operatori precari che da un anno chiedono la stabilizzazione dei loro posti di lavoro prima di procedere a nuove assunzioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la disciplina della presa in carico prevedendo che nuclei familiari beneficiari del Rdc con figli di età minore di 18 anni abbiano accesso, in prima istanza, alla valutazione multidimensionale e al percorso di accompagnamento all'inclusione sociale.
9/1637-AR/131. Buratti.

   La Camera,

   premesso che:

    le organizzazioni sindacali da tempo hanno lanciato unitariamente un grave allarme relativo all'Arsenale e per gli Enti che gravitano intorno alla base navale;

    nonostante gli annunci il rischio è una grave fase di stallo e di indebolimento del comparto;

    attualmente in Arsenale lavorano 639 addetti con una dotazione organica teorica di 735 unità;

    l'età media è compresa tra i 57 e i 62 anni;

    al previsto blocco delle assunzioni si aggiunge ora l'effetto della introduzione della cosiddetta «quota cento» che provocherà la fuoriuscita di ulteriori unità lavorative;

    complessivamente tra pensionamenti previsti nel triennio 2019/20121 e l'applicazione di quota 100 secondo le organizzazioni sindacali saranno ben 170 le unità lavorative che verranno meno;

    il risultato finale rischia di essere un dimezzamento delle unità in servizio pregiudicando la funzionalità dell'importante base militare;

    ad oggi il Governo ha disatteso tutti gli impegni assunti per il rilancio dell'Arsenale,

impegna il Governo

considerati gli effetti della previsione normativa di «quota cento» di cui al presente provvedimento a provvedere in tempi rapidi misure finalizzate a sbloccare le nuove assunzioni per l'Arsenale di La Spezia assicurando adeguati investimenti per un polo strategico per la difesa italiana e per l'economia del territorio.
9/1637-AR/132. Paita.

   La Camera,

   premesso che:

    con i decreti Legislativi 30 giugno 1994. n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 si avvia la privatizzazione degli Enti di Previdenza ed Assistenza dei Liberi Professionisti, attuazione dei propositi inseriti nella legge finanziaria del 1994, con le quali il Governo Ciampi si proponeva di attuare un riordino degli istituti e dei regimi previdenziali e assistenziali allora esistenti;

    tali enti svolgono la funzione di assicurare prestazioni pensionistiche di secondo livello che, correlate allo standard di reddito percepito nella vita attiva professionale, dovrebbero essere di maggior favore;

    nel giugno del 1994 suddetti Enti si consociano nell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati –AdEPP –, struttura che oggi conta l'adesione di 19 Casse di previdenza privata e rappresenta oltre 1.5 milioni di professionisti. Soggetto non riconosciuto che si pone l'obiettivo di approssimare l'autonomia privata degli Enti stessi con la funzione pubblica esercitata;

    che l'insieme degli Enti associati all'Adepp vede al suo interno tra personale dirigente, personale amministrativo, personale tecnico, circa duemila ottocento impiegati.

    Premesso che:

    Il Quadro di Sintesi presentato dalla Covip nel mese di Ottobre 2018 segna una crescita delle attività totali delle Casse, dal 2011 al 2017, pari a complessivamente a +53,2 per cento, da 55,7 a 85,3 miliardi di euro.

    Alla fine del 2017, Fattivo delle Casse ammonta a 85,3 miliardi di euro, con un aumento rispetto al 2016 di 5,3 miliardi (+6,6 per cento).

    Gli Enti di Previdenza privati sono sottoposti al controllo dei Ministeri vigilanti – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze – , della Corte dei Conti, della Commissione parlamentare bicamerale di controllo sugli organismi gestori della previdenza obbligatoria, nonché per effetti del DL 98/2011 , anche al controllo sulla gestione delle risorse finanziarie da parte della Covip.

    Il CCNL del Personale dipendente è, ad oggi, in regime di prorogatio,

impegna il Governo

ad avviare una verifica del dettato normativo istituente il comparto della Previdenza Privata e a valutare le possibili iniziative volte a favorire una prossima apertura del negoziato tra l’ Associazione degli Enti Previdenziali Privatizzati e le Organizzazioni Sindacali al fine di giungere quanto prima ad un nuovo testo contrattuale capace di adeguare le esigenze delle parti contraenti ad un contesto lavorativo e organizzativo profondamente mutato, dopo vent'anni dalla prima applicazione.
9/1637-AR/133. Paolo Russo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene, all'articolo 27, disposizioni in materia di giochi; il 4 luglio 2017 è stato firmato a Roma da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli un protocollo d'intesa con i regolatori di Francia, Spagna e Portogallo per la costituzione di un «mercato unico» del poker on line, la cosiddetta «liquidità internazionale condivisa»;

    tale iniziativa ha trovato seguito applicativo negli Stati suddetti ma non in Italia. A detta degli operatori internazionali di poker on line, l'accordo ha determinato un rilancio importante di tale offerta di gioco poiché sono aumentati in misura significativa i montepremi massimi e la raccolta;

    secondo notizie di stampa uno dei principali operatori internazionali, intervenendo al salone del gaming «Ice VOX» di Londra, avrebbe raccontato gli effetti della liquidità condivisa in questo modo: «più giorni di attività, più giocatori unici ogni trimestre, più depositi netti»;

    l'attuazione in Italia della «liquidità internazionale condivisa» sul poker on line determinerebbe un effetto un effetto dirompente per i giocatori nazionali, abituati a piattaforme on line di concessionari italiani che offrono un gioco meno rischioso e con puntate più basse;

    tale eventuale offerta aumenterebbe il rischio di dipendenza di dipendenza da gioco d'azzardo per i clienti ed avrebbe un effetto negativo per la raccolta degli operatori nazionali con impatto negativo sul gettito e sull'occupazione di settore;

    la «liquidità internazionale condivisa» andrebbe palesemente contro le linee guida antiriciclaggio in materia di gioco legale appena varate dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ed estremamente stringenti anche sulla rete fisica oltre sul gioco a distanza;

    l'attuazione dell'Accordo del 6 luglio 2017 sarebbe un atto politico palesemente in contrasto con le scelte del legislatore che negli ultimi mesi ha varato più provvedimenti finalizzati alla protezione del giocatore, della salute, alla riduzione dell'offerta, alla lotta al gioco illegale e al riciclaggio,

impegna il Governo

a dare mandato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di non attuare l'Accordo firmato in data 4 luglio 2017 con i regolatori di Francia, Spagna e Portogallo relativamente alla «liquidità internazionale condivisa» e di rescindere unilateralmente e formalmente lo stesso nei tempi più brevi possibile.
9/1637-AR/134. Cortelazzo, Bond, Baratto.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha introdotto, in via sperimentale, per il periodo 2019- 2021 – una nuova fattispecie di conseguimento del trattamento pensionistico, in alternativa alla pensione di vecchiaia per la quale, attualmente, trova applicazione un requisito anagrafico di 67 anni, in aggiunta alle ipotesi già vigenti per le quali l'ordinamento riconosca il diritto alla pensione anticipata;

    in questo contesto gli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 509/1994 e al decreto legislativo 103/96 dovrebbero poter gestire in maniera più autonoma ed incisiva le loro scelte in materia di «welfare integrato» a favore e tutela dei loro iscritti anche in considerazione di fattori concomitanti quali l'invecchiamento della platea degli iscritti, i cali di reddito dei liberi professionisti e le continue e radicali trasformazioni del mercato del lavoro;

    si ricorda che gli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 509/1994 e al decreto legislativo 103/96 non beneficiano di alcun trasferimento e, o, finanziamento pubblico, e non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, per quanto attiene a un'eventuale situazione di disavanzo, essendo, anzi, previsto il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa laddove sia impossibile ripristinare l'originario equilibrio economico-finanziario. Pertanto norme che introducono sanatorie o cancellazione dei crediti delle casse producono un danno importante, sia per le casse che avranno così minori entrate, sia per i singoli che, in base ai regolamenti, non potranno utilizzare gli anni «cancellati». In tale contesto occorrerebbe, sempre rinviare ai regolamenti delle singole Casse, aventi oggi sistemi e regole specifiche;

    quindi sono i contributi privati degli iscritti alle casse che garantiscono loro la pensione, e lo Stato non dovrebbe intervenire con esplicito divieto di legge, poiché i liberi professionisti che non versano i contributi per il numero preciso di anni previsti dalla legge, perdono contributi e diritto alla pensione, a differenza di quanto accade nel settore dei lavoratori dipendenti;

    in merito, le Casse hanno autonomia regolamentare nell'ambito dell'autosufficienza finanziaria e al contempo devono rispettare il vincolo della sostenibilità a 50 anni, tenendo conto dell'andamento demografico professionale delle proprie platee di riferimento. Inoltre, «agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali» (decreto legislativo 509/1994). Pertanto, non si potrebbero imporre riforme in materia di previdenza ex lege dall'esterno, ma prevedere e autorizzare le singole Casse all'introduzione di strumenti di flessibilità pensionistica attraverso propri regolamenti, così da poter tener in conto i dati rilevabili dai propri bilanci tecnici;

    la normativa dovrebbe essere quindi armonizzata con quella introdotta dall'ultima legge di bilancio, la quale è stata approvata pur senza aver adeguato i regolamenti detti e senza aver svolto un'analisi di impatto sui bilanci tecnici. Mancanza a che rischia di far rimanere inattuata la normativa approvata con la legge di bilancio stessa;

    ci si riferisce al così detto saldo e stralcio in base al quale i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono versare i contributi previdenziali omessi negli anni in misura ridotta, solo nel caso in cui versino in una condizione di difficoltà economica,

impegna il Governo

ad adottare, con il primo provvedimento ritenuto utile, le opportune modifiche normative per consentire alla Casse in questione la possibilità di gestire con maggiore autonoma ed incisività le scelte in materia di welfare integrato a favore e a tutela dei propri iscritti e a modificare, altresì, il comma 185 dell'articolo 1 della legge 145/2018 consentendo un adeguamento dei regolamenti e l'analisi di impatto sui bilanci tecnici, per riconoscere alle casse previdenziali private la possibilità di verificare l'impatto della normativa stessa, ribadendo che né il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 4 né il progetto di legge di conversione in legge dispongono nel senso qui proposto.
9/1637-AR/135. Pentangelo.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 4 del 2019 reca Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede al Capo I le misure relative all'istituzione di una misura di politica attiva del lavoro definita Reddito di cittadinanza;

    all'articolo 12, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro, è prevista l'adozione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, di durata triennale e che può essere aggiornato con cadenza annuale, con il quale si individuano specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché gli obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza;

    con il Piano straordinario di cui sopra si disciplina il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui alla legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 2018, articolo 1 comma 258, primo periodo); a valere sulle medesime risorse, nel limite di 90 milioni di euro per Panno 2019, di 130 milioni di euro per Panno 2020 e di 50 milioni di euro per Panno 2021, all'articolo 12 si autorizza la spesa a favore di ANPAL Servizi Spa, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del reddito di cittadinanza, la stipulazione di contratti, nelle forme di incarichi di collaborazione, nonché la formazione e l'equipaggiamento dei soggetti selezionati, la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal comma 3 del richiamato articolo 12;

    l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) istituita con decreto legislativo n. 150 del 2015 a decorrere dal 2017 è socio unico di ANPAL Servizi S.p.A.;

    ANPAL Servizi S.p.A. opera sotto il controllo di ANPAL che ne determina indirizzi e obiettivi per la promozione dell'occupazione in Italia e all'estero e supporta la medesima Agenzia nella realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione; nel rafforzamento dei servizi per l'impiego a favore delle fasce particolarmente svantaggiate (migranti, vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 e del decreto legislativo n. 276 del 2003 e beneficiari del reddito di inclusione) e nella ricollocazione dei disoccupati in NASPI, in DIS-COLL per collaboratori e precari; attualmente in ANPAL Servizi S.p.A. sono impiegati oltre 650 lavoratrici e lavoratori che svolgono prevalentemente attività di assistenza tecnica presso i centri per l'impiego su tutto il territorio nazionale;

    questo personale è assunto in minima parte (poco più di 100) con contratti di lavoro a tempo determinato, per i quali è prevista una disposizione di reclutamento con una dotazione finanziaria comunque non sufficiente a garantire la stabilizzazione di tutti i tempo determinato, ma la restante e maggior parte è impiegata con contratti di collaborazione rappresentando così un evidente paradosso considerato che proprio chi opera nei centri per l'impiego a supporto dei servizi per il lavoro e per i disoccupati e i precari si trova ad essere egli stesso un precario dall'incerto futuro; nella seduta n. 97 dell'8 dicembre 2018, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/01334-AR/243 impegnandosi, con riguardo alle disposizioni di cui al comma 141 dell'articolo 1, della legge di Bilancio 2019, per l'assunzione di personale da parte delle regioni al fine di rafforzare i servizi per l'impiego, di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il reclutamento «in via prioritaria e con riserva di posti del personale in servizio presso ANPAL Servizi S.p.A.» impiegato con incarichi di collaborazione presso i centri per l'impiego nei vari territori regionali,

impegna il Governo

al fine di rafforzare con adeguata tempestività ed efficacia le politiche attive del lavoro e i servizi per l'impiego, a dare seguito all'impegno già assunto nel corso dell'esame della legge di Bilancio 2019, come richiamato in premessa e, nelle more di tale attuazione, a promuovere presso ANPAL Servizi S.p.A. l'avvio di un piano di stabilizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente impiegati con incarichi di collaborazione, individuando in via prioritaria i soggetti che già svolgono attività di assistenza tecnica presso i centri per l'impiego.
9/1637-AR/136. Polverini.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 4 del 2019 reca Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede al Capo 1 le misure relative all'istituzione di una misura di politica attiva del lavoro definita Reddito di cittadinanza;

    l'articolo 4 dispone che il Reddito di cittadinanza sia subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché alla sottoscrizione, da parte degli stessi, di un Patto per il lavoro o di un Patto per l'inclusione sociale; il Patto per il lavoro è sottoscritto presso i centri per l'impiego, ovvero presso altri soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, laddove previsto dalle normative regionali;

   ha come obiettivo il re

    il Patto per l'inclusione sociale, invece, è sottoscritto coinvolgendo oltre che i centri per l'impiego anche i servizi sociali dei territori competenti;

    al comma 8, alle lettere a) e b) sono definiti i doveri cui sono tenuti i beneficiari del Reddito di cittadinanza che sottoscrivono il Patto per il lavoro: a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro; b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro;

    nello specifico, ai sensi della lettera b), ai numeri da 1) a 5) sono indicati gli obblighi per il beneficiario: 1) registrarsi sulla piattaforma digitale prevista all'articolo 6, anche per mezzo dei portali regionali, laddove presenti, con l'impegno di consultarla quotidianamente a dimostrazione della ricerca attiva del lavoro; 2) svolgere tale ricerca attiva verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo quanto definito dallo stesso Patto per il lavoro sottoscritto che individua, altresì, il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; 3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro; 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, con attinenza alle competenze certificate; 5) accettare almeno una offerta di lavoro sulle tre ricevute e individuate come congrue;

    i dati ISTAT al 1° marzo 2019 delineano un mercato del lavoro italiano ancora maglia nera in Europa su lavoro giovanile e femminile. Nonostante il tasso di occupazione risulti tendenzialmente stabile, resta preoccupante il dato della disoccupazione che si continua ad attestarsi al 10,5 per cento con quella giovanile che addirittura aumenta dello 0,3 per cento rispetto a dicembre 2018, attestandosi al 33 per cento;

    gli esperti disegnano un quadro fosco per l'economia del Paese, dopo la pubblicazione dei dati ISTAT che dimostrano come la crescita si sia fermata e che difficilmente si arriverà al +0,5 per cento di Pil che si stimava appena qualche mese fa. a dicembre 2018;

    la rete pubblica dei servizi per il lavoro è composta da 552 centri per l'impiego (Cpi) la cui competenza è delle regioni e in alcuni casi demandata alle città metropolitane o alle province. Dalle rilevazioni risulta che solo il 3,4 per cento dei soggetti che si rivolgono ai Centri per l'impiego ha trovato lavoro attraverso i loro servizi. La metà dei Cpi risulta carente di strumentazioni informatiche e digitali (il 72 per cento si trova nel Sud e nelle Isole). Le misure di rafforzamento previste dal provvedimento prima di entrate a regime e permettere le previste ricadute positive sull'intero sistema necessiteranno di tempo;

    fatte salve tali premesse, è prevedibile e assai credibile che i beneficiari del Rdc non riceveranno le tre offerte di lavoro di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame e che probabilmente le imprese continueranno a registrare rilevanti difficoltà ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato e pieno, come previsto dall'articolo 8, ai fini dell'accesso agli incentivi;

    in tal senso appare opportuno prevedere tra gli obblighi di cui al richiamato articolo 4 comma 8 ulteriori tipologie di rapporto lavorativo e formativo volte a favorire e snellire l'inserimento dei beneficiari del Rdc al mondo del lavoro, in particolare di quelli più giovani o con necessità di riqualificazione professionale,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'introduzione tra gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b) di accettare le offerte di stage formativo presso aziende che abbiano dichiarato la propria disponibilità ai centri per l'impiego di competenza, secondo specifiche modalità da individuare nel medesimo Patto per il lavoro sottoscritto.
9/1637-AR/137. Zangrillo, Rosso.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 4 del 2019 reca Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede al Capo II le misure relative all'avvio di una misura pensionistica sperimentale per il triennio 2019-2021 volta a permettere l'accesso anticipato al trattamento previdenziale;

    in particolare all'articolo 23, si dispone il riconoscimento del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici, anticipato rispetto alla normativa vigente, attraverso l'accesso ad un importo finanziabile tramite istituti di credito;

    l'ammontare dell'importo finanziabile è limitato comunque a 45.000 euro, somma che per un dipendente medio della PA appare già oggi comunque finanziabile senza alcuna ulteriore misure legislativa;

    il comparto della pubblica amministrazione ha vissuto una stagione di forte compressione e di tagli, tendenzialmente lineari e indiscriminati a partire dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, adottato con urgenza in considerazione del quadro di instabilità finanziaria al quale il Paese è stato sottoposto, in principal modo dalle pressioni internazionali, passando per il decreto-legge n. 201 dello stesso anno, meglio noto come decreto «Salva Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, attraverso il quale il Governo Monti introdusse, all'articolo 24, la cosiddetta «riforma Fornero» del sistema pensionistico, fino al varo di numerose disposizioni successive, quali quelle contenute nel decreto- legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e ancora nel decreto-legge n. 101 del 2013, per la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Governo Letta), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013. e il successivo decreto-legge n. 90 del 2014, di riforma della pubblica amministrazione (Governo Renzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e infine alla legge di stabilità dello stesso anno (legge n. 190 del 2014);

    la disciplina di erogazione del TFR o del TFS modificata ai sensi del combinato disposto dei provvedimenti citati rappresenta oggi, di fatto, un elemento di oggettiva disparità tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato che. vale la pena sottolinearlo, la norma recata dall'articolo 23 non mira concretamente a disinnescare;

    per i lavoratori del pubblico impiego, infatti, come specificato ampiamente dalle circolari dell'INPS n. 73 del 5 giugno 2014 e n. 154 del 17 settembre 2015, a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, i tempi di attesa per l'erogazione del TFR o del TFS variano da un minimo di 105 giorni, in caso di decesso o inabilità del lavoratore, ad un massimo di oltre due anni per una serie di casi, tra i quali la pensione anticipata. Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, invece, i tempi di attesa per l'erogazione del TFR variano in base alla contrattazione collettiva: ad esempio, nel settore terziario si dispone che venga erogato entro trenta giorni dal termine del rapporto, mentre nel settore del commercio il termine è fino al quarantacinquesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro;

    ulteriore profilo di discriminazione tra il settore pubblico e quello privato è rappresentato dalla previsione di tempi ampiamente dilatati nell'erogazione del TFS in considerazione dell'ammontare complessivo del trattamento stesso, ai sensi dei commi da 7 a 9 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; previsione successivamente modificata, in via peggiorativa per i dipendenti del pubblico impiego, dall'articolo 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014);

    in particolare, la disposizione di cui al richiamato articolo 12, comma 7, prevede le seguenti modalità e tempi di erogazione: a) un unico importo annuale se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a 50.000 euro; b) due importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;

    in tal caso la prima tranche è pari a 50.000 euro e la seconda è pari al corrispettivo mancante; c) tre importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 100.000 euro; in tal caso la prima e la seconda tranche sono entrambe pari a 50.000 euro, la terza è pari al corrispettivo mancante;

    presso la Camera dei deputati è stata presentata il 28 settembre 2018, e annunziata il successivo 1 ° ottobre 2018, la proposta di legge n. 1212. Novelli e altri, recante Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio volta proprio a modificare in maniera sostanziale la normativa vigente al fine di dare effettiva e concreta parità di trattamento tra lavoratori del settore privato e lavoratori del pubblico impiego;

    sebbene taluni interventi possano ritenersi giustificati con riguardo alle specifiche e particolarmente critiche contingenze, appare oggi anacronistico e del tutto discriminatorio, quando non vessatorio, il diverso regime di trattamento vigente tra dipendenti del settore privato e dipendenti della PA,

impegna il Governo

a prevedere, in maniera strutturale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la riduzione dei termini per la liquidazione dei TFS e rivederne la disciplina di rateizzazione degli importi al fine di ridurre la periodicità delle rate e incrementare gli importi di soglia massimi erogabili in ciascuna rata, così da rimuovere l'assurda discriminazione messa in atto nell'arco del tempo dai Governi.
9/1637-AR/138. Novelli.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 4 del 2019 reca Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede al Capo I le misure relative all'istituzione di una misura di politica attiva del lavoro definita Reddito di cittadinanza; l'articolo 8 reca incentivi per l'impresa e per il lavoratore;

    i dati ISTAT al 1° marzo 2019 delineano un mercato del lavoro italiano ancora maglia nera in Europa su lavoro giovanile e femminile. Nonostante il tasso di occupazione risulti tendenzialmente stabile, resta preoccupante il dato della disoccupazione che si continua ad attestarsi al 10,5 per cento con quella giovanile che addirittura aumenta dello 0,3 per cento rispetto a dicembre 2018, attestandosi al 33 per cento; gli esperti disegnano un quadro fosco per l'economia del Paese, dopo la pubblicazione dei dati ISTAT che dimostrano come la crescita si sia fermata e che difficilmente si arriverà al +0,5 per cento di Pil che si stimava appena qualche mese fa, a dicembre 2018;

    la rete pubblica dei servizi per il lavoro è composta da poco più di 550 centri per l'impiego (Cpi) la cui competenza è delle regioni e in alcuni casi demandata alle città metropolitane o alle province; risulta che poco più del tre per cento dei soggetti che si rivolgono ai Centri per l'impiego ha trovato lavoro attraverso i loro servizi;

    più della metà dei Cpi è carente in termini di strumentazioni informatiche e digitali (la maggior parte nel Sud e nelle Isole);

    le misure di rafforzamento previste dal provvedimento prima di entrare a regime e permettere le presunte ricadute positive sull'intero sistema occupazionale necessiteranno di tempo; fatte salve tali premesse, è prevedibile e assai credibile che i beneficiari del Rdc non riceveranno le tre offerte di lavoro di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame e che probabilmente le imprese continueranno a registrare rilevanti difficoltà ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato e pieno, come previsto dall'articolo 8, ai fini dell'accesso agli incentivi,

impegna il Governo

introdurre percorsi di riqualificazione professionale, di così detto «reskilling». per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, che prevedano un numero consistente di ore di formazione (almeno 300) per consentire alle persone di trovare un'occupazione anche in un settore diverso da quello in cui ha maturato esperienza o con più alte opportunità di inserimento lavorativo.
9/1637-AR/139. Rosso, Zangrillo.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 4 del 2019 reca Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede al Capo I le misure relative all'istituzione di una misura di politica attiva del lavoro definita Reddito di cittadinanza;

    il reddito di cittadinanza è definitivo altresì quale misura di contrasto alla povertà; l'articolo 2 del disegno di legge in esame, riconosce ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza. In particolare, per l'accesso al beneficio concorrono cumulativamente diversi requisiti, tra i quali quello del criterio della cittadinanza, residenza e del soggiorno;

    con riferimento al requisito della residenza appare evidente il rischio di esserne esclusi per la stragrande maggioranza di persone che versano in condizioni di povertà estrema e che sono senza fissa dimora, o vivono in fatiscenti abitazioni, spesso non definibili nemmeno tali: in tal senso a titolo esemplificativo vale la pena richiamare il caso della baraccopoli della città di Messina, una delle più vecchie realtà di questo tipo che, eredità del tragico terremoto nel 1908; la gravità in termini di degrado igienico sanitario, con riguardo specifico al caso messinese, è peggiorata con il forte implemento del numero di nuove baracche abusive che hanno creato in diverse zone di Messina vere e proprie «favelas», zone dove la latitanza dello Stato ha creato una sorta di «area franca»;

    è evidente che la situazione critica di illegalità e degrado estremo del caso messinese, come pure in altri casi su tutto il territorio nazionale, necessita di un immediato e massiccio intervento dello Stato che non può più rimanere inerte, e l'azione di contrasto alla povertà come lo stesso Governo reputa di poter promuovere nella mera misura del reddito di cittadinanza potrebbe rappresentare una valida occasione per dimostrare concretamente cosa si intende fare nei riguardi di chi versa in condizioni di povertà e disagio estremo,

impegna il Governo

ai fini di contrastare effettivamente la condizione di estrema povertà e disagio in cui vivono numerose famiglie, come nel caso di Messina di cui in premessa, di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che la misura del reddito di cittadinanza, nella componente relativa al sostegno delle spese di locazione, sia riconosciuto anche a quanti vivono in aree fatiscenti in assenza di immobili o abitazioni, strettamente definibili come tali, ovvero in baraccopoli come quella di Messina.
9/1637-AR/140. Siracusano.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 4 del 2019 reca Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede al Capo I le misure relative all'istituzione di una misura di politica attiva del lavoro definita Reddito di cittadinanza;

    l'articolo 1 al comma 2 prevede che l'istituto del reddito di cittadinanza assuma la denominazione di «pensione di cittadinanza» nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita (vedi infra), fermi restando gli stessi requisiti di accesso e le stesse regole di definizione previsti per il reddito di cittadinanza, salva differente previsione. Nel caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane;

    come introdotto nel corso dell'esame nelle commissioni XI e XII della Camera, la Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 di età inferiore al predetto requisito anagrafico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che per le persone con età pari ovvero superiore a 70 anni la misura della pensione di cittadinanza venga riconosciuta, con eventuale incremento delle somme ricevute fino all'occorrenza dei 780 euro mensili, solo sulla base dell'età anagrafica e del reddito percepito senza ulteriori limitazioni.
9/1637-AR/141. Fatuzzo.

   La Camera,

   premesso che:

    l'AC 1637, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», all'articolo 2 contiene disposizioni inerenti l'accesso al reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza; il nostro Paese è caratterizzato da una forte componente di residenti all'estero, più di 5 milioni di cittadini iscritti all'AIRE, che pur essendo cittadini italiani a tutti gli effetti hanno la residenza in Paesi esteri. Tali cittadini, alcune volte tornano in Italia per svariati motivi ed anche per il periodo della vecchiaia;

    allo stato attuale, gli italiani all'estero, nel provvedimento al nostro esame, se tornano in Italia, devono aspettare gli stessi tempi di residenza degli stranieri per poter beneficiare del reddito e pensione di cittadinanza pur essendo cittadini italiani;

    in un contesto di globalizzazione non possiamo dimenticare il ruolo degli italiani all'estero per il nostro Sistema Paese,

impegna il Governo

valutare la possibilità che i cittadini italiani iscritti nel registro AIRE, dopo pochi mesi dall'aver ristabilito la residenza anagrafica sul territorio nazionale, accedano al reddito di cittadinanza ed alla pensione di cittadinanza, se in possesso dei requisiti richiesti, senza dover aspettare i tempi di residenza richiesti ai cittadini extracomunitari.
9/1637-AR/142. Fitzgerald Nissoli, Fatuzzo.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 4 del 2019 reca Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede al Capo 1 le misure relative all'istituzione di una misura di politica attiva del lavoro definita Reddito di cittadinanza;

    l'articolo 4 dispone gli obblighi inerenti al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale – relativi alla ricerca attiva del lavoro, all'orientamento lavorativo, alla formazione o riqualificazione professionale, alle accettazioni delle offerte di lavoro congrue, alla partecipazione a progetti dei comuni;

    nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, la verifica della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti spetta ai comuni, secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali che devono comunicarne l'esito all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del SIUSS. finalizzata al coordinamento dei comuni;

    le casse dei comuni italiani, in particolare quelli più piccoli, non presentano risorse tali da poter avviare i progetti specifici cui è richiesta l'adesione e la disponibilità ai beneficiari del Rdc. L'attività di controllo e verifica dei requisiti può rappresentare altresì un aggravio delle attività ordinarie già svolte,

impegna il Governo

a provvedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a destinare risorse apposite e adeguate in favore dei comuni ai fini dei controlli, delle verifiche nonché dei progetti di lavori socialmente utili attraverso cui impiegare i percettori di reddito di cittadinanza.
9/1637-AR/143. Musella.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, prevede delle misure volte al contrasto della povertà e al sostegno dei nuclei familiari, attraverso l'erogazione di sussidi mensili;

    è importante prevedere misure specifiche volte a sostenere i nuclei familiari, attraverso trasferimenti monetari e mirate politiche di welfare che consentano ai medesimi nuclei, e in particolare quelli con figli e magari con una situazione economica più fragile, di affrontare la quotidianità con maggiore serenità;

    in questi anni, uno strumento utile e importante di sostegno a molte famiglie è stata la misura sperimentale, ma comunque prorogata negli anni, introdotta con la legge n. 92 del 2012, con la quale sono stati previsti dei contributi economici per l'acquisto di servizi di baby sitting in favore delle mamme al termine del periodo di congedo di maternità;

    la legge di bilancio 2019, approvata nel dicembre scorso non ha previsto alcuna proroga di detta misura, per cui da quest'anno non risulta più rifinanziata,

impegna il Governo

a ripristinare il contributo introdotto in via sperimentale con la legge n. 92 del 2012, di cui in premessa, quale importante misura di sostegno per i nuclei familiari.
9/1637-AR/144. Fiorini, Palmieri.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 26-bis rifinanzia per gli anni 2019 e 2020 le misure in materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modificazioni. In particolare, sono stanziati ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per il 2020 per la prosecuzione di programmi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendali e contratto di solidarietà. Detti importi sono a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

    durante lo svolgimento dell'esame del provvedimento in sede consultiva presso la Commissione V (Bilancio), il Gruppo Forza Italia ha chiesto alla rappresentante del Governo di confermare che con la copertura del citato articolo 26-bis, relativo alla proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, venga rispettato il vincolo di utilizzo nelle regioni del Mezzogiorno dell'85 per cento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione;

    a tale richiesta la rappresentante del Governo ha fatto presente che in relazione al vincolo di utilizzo dell'85 per cento del Fondo sociale per occupazione e formazione nelle regioni meridionali sulla disposizione in questione è stato previamente acquisito il parere favorevole della Ministra per il Sud Barbara Lezzi, senza fornire ulteriori dettagli tecnici,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di garantire che con la copertura dell'articolo 26-bis del provvedimento in esame venga rispettato il vincolo di utilizzo nelle regioni del Mezzogiorno dell'85 per cento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
9/1637-AR/145. Occhiuto.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 20 comma 6 modifica la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo. Le norme concernono anche gli iscritti a cui si applichi il sistema di calcolo cosiddetto misto (cioè, sia retributivo sia contributivo, in base al criterio del pro rata), purché, come detto, i periodi oggetto di riscatto siano da valutare secondo il sistema contributivo (quindi, periodi o frazioni di periodo successivi al 31 dicembre 1995); l'ambito di applicazione non comprende i lavoratori autonomi iscritti a forme pensionistiche gestite da soggetti di diritto privato. La novella approvata in sede referente prevede che si possa optare per un calcolo dell'onere del riscatto secondo un meccanismo specifico, a prescindere dall'età anagrafica del richiedente, eliminando la previsione secondo cui la domanda deve essere presentata entro il compimento del quarantacinquesimo anno di età;

    durante lo svolgimento dell'esame del provvedimento in sede consultiva presso la Commissione V (Bilancio), il Gruppo Forza Italia ha chiesto alla rappresentante del Governo se la soppressione, all'articolo 20, comma 6, del limite di età di 45 anni per accedere al riscatto degli anni di laurea con modalità agevolate, sia priva di effetti pregiudizievoli dal punto di vista finanziario;

    a tale richiesta è stato risposto, senza che sia stata presentata alcuna relazione tecnica al riguardo, che con riferimento alla soppressione del limite di età per accedere al riscatto degli anni di laurea con modalità agevolate, per i prossimi 10 anni si prevedono esclusivamente maggiori entrate contributive, rappresentate dai contributi versati per effettuare il riscatto. Pertanto tale modifica introdotta in sede referente non dovrebbe richiedere alcuna copertura finanziaria;

    purtuttavia talune perplessità permangono in quanto la norma approvata consente il riscatto della laurea a condizioni agevolate anche a soggetti prossimi alla pensione, i quali potrebbero essere incentivati a valersene tanto per il conseguimento anticipato del diritto a pensione quanto per l'incremento della relativa misura. Inoltre, tenendo conto della rimozione del limite anagrafico, effetti onerosi ad oggi non quantificati potrebbero prodursi già nel primo decennio di applicazione delle disposizioni, ovvero entro l'orizzonte temporale prescritto per la stima di oneri pensionistici dall'articolo 17 della legge 196 del 2009,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine fornire quanto prima al Parlamento le opportune stime ed elementi di valutazione relativi agli effetti di onerosità conseguenti all'attuazione della disposizione sul riscatto laurea di cui all'articolo 20, comma 6 del provvedimento in esame.
9/1637-AR/146. Mandelli.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e pensioni;

    rilevato che l'attuale sistema di controllo del requisito della residenza in Italia di soggetti extracomunitari presenta evidenti criticità, tali da non consentire, di fatto, alle autorità competenti di verificare, una volta concessa la residenza, la effettiva persistenza nel tempo dei requisiti sottesi alla concessione della residenza stessa alla persona interessata;

   considerato al requisito della residenza è strettamente correlata la concessione del reddito di cittadinanza, così come gli altri benefici sociali erogati dall'Inps,

impegna il Governo

a introdurre strumenti di verifica periodica dell'effettiva residenza in Italia di cittadini extracomunitari.
9/1637-AR/147. Bignami.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza che può essere richiesto, tra gli altri, mediante modalità telematiche presso i Centri di assistenza fiscale (di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 241 del 1997), previo convenzionamento con l'INPS e presso gli istituti di patronato, competenti per il ricevimento della domanda sia del Reddito di cittadinanza, sia della Pensione di cittadinanza (come definita dal precedente articolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rideterminare in positivo i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, nonché a incrementare la dotazione del così detto «Fondo partronati».
9/1637-AR /148. Sarro, Paolo Russo.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, al Capo I introduce il reddito di cittadinanza quale misura che dovrebbe garantire un sussidio mensile per i soggetti meno abbienti e riservato a chi non supera determinate soglie di reddito;

    il provvedimento purtroppo, come denunciato con forza anche dalle diverse associazioni, non considera con la necessaria attenzione il mondo della disabilità, una realtà che necessiterebbe di una ben maggiore tutela;

    con riguardo al valore massimo del reddito familiare individuato per poter beneficiare del reddito di cittadinanza, questo deve essere moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, in relazione al numero di componenti del nucleo familiare, e se questi siano o no maggiorenni;

    durante l'esame nelle commissioni referenti, si è riusciti a far approvare un incremento, ma solamente da 2,1 a 2,2 del parametro massimo da utilizzare in presenza di famiglia numerosa e solo qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

    un incremento dello 0,1 che risulta chiaramente insufficiente, visto che si tradurrebbe in circa 50 euro e solamente in caso di famiglia numerosa qualora vi sia un disabile grave o non autosufficiente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del suddetto incremento dello 0,1, da 2,1 a 2,2 del parametro della scala di equivalenza nel solo caso di famiglia numerosa qualora vi sia un disabile grave o non autosufficiente, prevedendo un aumento del medesimo parametro al fine di riconoscere un doveroso maggiore beneficio ai nuclei familiari nei quali sia presente un disabile grave o non autosufficiente.
9/1637-AR /149. D'Ettore, Pedrazzini, Polverini, Zangrillo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame non prevede, in alcuna forma e in alcun modo, alcun aumento dei trattamenti assistenziali per minorazioni civili di cui siano già titolari le persone in possesso del riconoscimento del relativo status e che rientrino in specifici limiti reddituali personali; in questi anni, fra i tanti interventi compiuti non si è mai provveduto ad impegnare risorse per cominciare ad aumentare le suddette tutele all'invalidità;

    peraltro la previsione di un sostegno agli invalidi deriva da una precisa disposizione costituzionale. La nostra Carta, infatti, all'articolo 38, primo comma, prevede che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». E dunque gli assegni di invalidità, nelle loro varie forme devono rispondere a questa esigenza;

    tutti gli studi hanno da tempo segnalato l'esistenza di una relazione tra disabilità e deprivazione socioeconomica, che richiede di essere affrontata con mirate politiche e misure di contrasto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un programma finalizzato all'aumento delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, attualmente assolutamente insufficienti.
9/1637-AR/150. Brambilla, Versace, Dall'Osso.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula, al Capo I introduce il reddito di cittadinanza quale misura che dovrebbe garantire un sussidio mensile per i soggetti meno abbienti e riservato a chi non supera determinate soglie di reddito;

    il disegno di legge, come denunciato con forza anche dalle diverse associazioni, non considera con la necessaria attenzione il mondo della disabilità, una realtà che necessiterebbe di una ben maggiore tutela;

    in particolare l'articolo 2, comma 3, prevede che sia escluso dal diritto al Reddito di cittadinanza il componente disoccupato del nucleo familiare, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni;

    per una famiglia con in presenza una persona disabile non autosufficiente, escludere, come prevede il citato articolo 2, comma 3, dal reddito di cittadinanza chi si è licenziato volontariamente significa non avere piena consapevolezza delle difficoltà familiari conseguenti alla presenza di una persona non autosufficiente. E frequente infatti che familiari caregiver, impegnati nell'assistenza, siano costretti dalla scarsa offerta di servizi assistenziali, ad abbandonare il lavoro attivandosi nella sostituzione dello Stato per garantire sopravvivenza e vita dignitosa al proprio familiare con grave disabilità,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative al fine di integrare la norma di cui all'articolo 2, comma 3, affinché non sia prevista l'esclusione dal diritto al reddito di cittadinanza, per il soggetto che si è licenziato volontariamente qualora queste dimissioni volontarie siano state conseguenti a impellenti necessità assistenziali dovute alle condizioni di non autosufficienza personali o di un familiare convivente.
9/1637-AR/151. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Cortelazzo.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, introduce il reddito di cittadinanza quale misura che dovrebbe garantire un sussidio mensile per i soggetti meno abbienti e riservato a chi non supera determinate soglie di reddito;

    la suddetta misura, per come è stata pensata, va a penalizzare i nuclei familiari più numerosi: a) il provvedimento prevede invece un reddito minimo di 500 euro mensili più 280 euro nella forma di contributo per l'affitto, e la componente destinata all'affitto non aumenta all'aumentare dei componenti della famiglia. Motivo per cui il reddito di cittadinanza risulta meno generoso nei confronti delle famiglie numerose; b) il requisito del reddito familiare (inferiore ai 6 mila euro per un single) utilizza coefficienti della scala di equivalenza sviluppata per il reddito di cittadinanza. Questo rende relativamente più difficile per le famiglie numerose rispettare il requisito del reddito familiare, rispetto alle famiglie composte da una sola persona; c) Fra scala Ocse e scala ISEE, il governo ha deciso di sviluppare una nuova scala di equivalenza molto meno generosa con conseguente penalizzazione soprattutto per le famiglie più numerose,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme di cui in premessa, prevedendo dei correttivi sul parametro della scala di equivalenza e sul livello del patrimonio al fine di escludere o perlomeno ridurre le penalizzazioni per i nuclei familiari più numerosi.
9/1637-AR/152. Palmieri, Polverini, Zangrillo, Bagnasco, Pedrazzini.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, istituisce il reddito di cittadinanza, descrivendolo «quale misura unica di contrasto alla povertà»;

    per l'accesso al beneficio concorrono cumulativamente diversi requisiti, con riferimento al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e del godimento di beni durevoli;

    Il comma 6 dell'articolo 2, precisa che, ai soli fini del reddito di cittadinanza, il reddito familiare ricomprende anche il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi (non correlate, in sostanza, alla condizione di reddito personale e familiare), come per esempio l'indennità di accompagnamento ;

    in pratica si dispone che al reddito familiare concorrono anche gli assegni e le prestazioni economiche e assistenziali di cui beneficiano le persone con disabilità, compromettendo la possibilità di ottenere il reddito di cittadinanza. Pertanto le famiglie che hanno al loro interno uno o più disabili subiscono un trattamento penalizzante rispetto ai quelli che non ne hanno; peraltro la suddetta previsione contenuta al comma 6, è foriera di contenziosi. Su analoga previsione si è infatti pronunciata il 29 febbraio 2016 la Sezione IV del Consiglio di Stato con tre sentenze (n. 838, 841, 842). E il Consiglio di Stato, stabilì di escludere dal computo dell'indicatore della Situazione Reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali, e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma di cui comma 6, articolo 2, in termini di probabili penalizzazioni per i nuclei familiari con persone con disabilità, prevedendo la possibilità, anche al fine di evitare probabili contenziosi dall'esito prevedibile, di escludere il valore dei trattamenti assistenziali erogate a titolo delle minorazioni civili dal calcolo del reddito familiare ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza.
9/1637-AR/153. Mugnai, Dall'Osso, Versace, Zangrillo, Polverini, Cortelazzo.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento all'esame dell'Aula, introduce alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza;

    in particolare si riconosce ai datori di lavoro che comunicano le disponibilità dei posti vacanti alla Piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza istituita presso l'Anpal e che su tali posti assumono a tempo pieno ed indeterminato il beneficiario del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento dei contributi dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL);

    ai sensi del comma 6 de medesimo articolo 8, i datori di lavoro devono, tra l'altro, essere comunque in regola con gli obblighi di assunzione (relativi alle categorie protette) previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sul collocamento mirato delle persone con disabilità; l'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», prevede specifici incentivi per un periodo di trentasei mesi, per i datori di lavoro che assumono lavoratori disabili,

impegna il Governo

a integrare le previsioni di cui al comma 5 del citato articolo 8, al fine di prevedere che la concessione degli incentivi alle aziende, subordinata al rispetto delle aliquote di riserva previste dalla legge n. 68 del 1999 sul collocamento mirato delle persone con disabilità, sia cumulabile con gli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, in modo da aumentare e rendere concorrenziale l'occupabilità delle persone iscritte alle liste speciali di cui alla medesima legge 68 del 1999.
9/1637-AR/154. Dall'Osso, Versace, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Cortelazzo.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del disegno di legge in esame, riconosce ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza. In particolare, per l'accesso al beneficio concorrono cumulativamente diversi requisiti, tra i quali quello del criterio della cittadinanza, residenza e del soggiorno;

    con riferimento al requisito della residenza e del soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: a) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'UE, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; b) residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

    il rischio legato ai suddetti requisiti ai fini dell'accesso al Reddito di cittadinanza, è che i troppi cittadini che vivono una situazione di povertà estrema e che sono senza fissa dimora, rischiano di non poter beneficiare del suddetto Reddito di cittadinanza;

    come emerso nel corso delle audizioni svolte, secondo il censimento fatto nel 2015, in Italia sono 50 mila le persone senza dimora,

impegna il Governo

ai fini dell'accoglimento della richiesta per il reddito di cittadinanza, e con specifico riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prevedere la possibilità di accesso al beneficio anche per i senza fissa dimora che, al fine del reddito di cittadinanza e dei patti di lavoro e di inclusione sociale, possono vedersi riconosciuta una residenza «figurativa» presso strutture ad hoc gestite da associazioni o amministrazioni pubbliche.
9/1637-AR/155. Gelmini, Polverini, Bond, Zangrillo, Pedrazzini.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento all'esame dell'Aula, riconosce ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza. In particolare, per l'accesso al beneficio concorrono cumulativamente diversi requisiti, tra i quali il requisito del reddito e del patrimonio; in particolare, il nucleo familiare deve possedere, tra le altre cose, un valore del reddito familiare entro una determinata soglia (6 mila euro, incrementabile a 7.560 o a 9.360 euro), moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, in modo di tenere conto della consistenza del nucleo familiare e della presenza o meno di minori;

    il citato parametro della scala di equivalenza, previsto dal comma 4, articolo 2, non ha subito alcuna modifica durante l'esame del provvedimento, ad esclusione del parametro massimo che è stato aumentato da 2,1 a 2,2 e che vale solo in caso di famiglie numerose e in presenza di una persona con disabilità grave;

    le associazioni dei disabili nel corso delle audizioni, hanno chiesto, di introdurre un ulteriore parametro della scala di equivalenza che tenesse conto della presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità grave,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, articolo 2, che attualmente considera il numero dei componenti del nucleo familiare e la presenza o meno di soggetti minorenni, venga integrato con un ulteriore parametro legato alla presenza di uno o più persone non autosufficienti nel nucleo familiare.
9/1637-AR/156. Labriola, Versace, Dall'Osso, Polverini, Zangrillo.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14-bis del provvedimento in esame, interviene sulla disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali di Regioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, ed Enti locali; in particolare il comma 2 del citato articolo 14-bis, in considerazione delle disposizioni sul pensionamento anticipato (quota 100), prevede, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, che le aziende e gli enti del SSN possano assumere specifiche professionalità (anche tenendo conto delle cessazioni di personale in corso d'anno), a condizione che tali assunzioni siano in linea con la programmazione regionale nonché nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza, nonché con le disposizioni vigenti concernenti il contenimento della spesa per il personale sanitario;

   la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di poter assumere, seppur con limiti stringenti, in previsione dei prossimi pensionamenti anticipati conseguenti a «quota 100», è da valutare positivamente seppure è una disposizione del tutto insufficiente;

   «Quotidiano Sanità» ha elaborato i dati del conto annuale su tutto il personale del Ssn (esclusi amministrativi). I potenziali aventi diritto alla «Quota 100» sono circa 140 mila e di questi, tenendo conto della percentuale di domande fino ad oggi presentate, possiamo stimare in almeno 40 mila quelli che usciranno effettivamente prima del tempo. Si tratta del 7,72 per cento di tutti gli operatori sanitari del SSN;

   è vero che non è detto che tutti i possibili «pensionandi» decidano effettivamente di lasciare, ma una riduzione così drastica di personale, anche in attesa di possibili rimpiazzi, ma solo dopo aver bandito, espletato e chiuso i concorsi, ha effetti evidenti: liste di attesa più lunghe, carichi di lavoro per chi resta che se sono già al limite, impossibilità a garantire i LEA,

impegna il Governo

ad avviare, anche alla luce degli effetti derivanti dalle norme pensionistiche del provvedimento, tutte le iniziative legislative utili a consentire l'avvio di un piano di assunzioni di personale medico e sanitario nel nostro Servizio sanitario nazionale, per garantire anche nei prossimi anni l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e il diritto alla salute dei cittadini.
9/1637-AR/157. Pedrazzini, Polverini, Zangrillo, Mugnai.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce il reddito di cittadinanza quale misura che dovrebbe garantire un sussidio mensile per i soggetti meno abbienti e riservato a chi non supera determinate soglie di reddito;

    la suddetta misura, per come è stata pensata, penalizza i nuclei familiari più numerosi: a) il provvedimento prevede invece un reddito minimo di 500 euro mensili più 280 euro nella forma di contributo per l'affitto, e la componente destinata all'affitto non aumenta all'aumentare dei componenti della famiglia. Inoltre il requisito del reddito familiare (inferiore ai 6 mila euro per un single) utilizza coefficienti della scala di equivalenza sviluppata per il reddito di cittadinanza. Questo rende relativamente più difficile per le famiglie numerose rispettare il requisito del reddito familiare, rispetto alle famiglie composte da una sola persona,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme di cui in premessa, prevedendo di incrementare il valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione, di una quota per ogni figlio a partire dal terzo al fine di ridurre le penalizzazioni per i nuclei familiari più numerosi.
9/1637-AR/158. Bagnasco, Palmieri.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 disciplina le modalità di calcolo del reddito e della pensione di cittadinanza, la relativa durata e decorrenza, nonché gli effetti sul godimento del beneficio economico derivanti da eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare o della situazione occupazionale, il comma 15 del medesimo articolo 3, oltre a specificare che il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, prevede delle penalizzazioni nel caso in cui il beneficio non sia speso interamente. In particolare, si dispone che l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato (ad eccezione di arretrati) è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso; il suddetto meccanismo di decurtazione del beneficio qualora non venga speso interamente rischia di essere penalizzante per i casi in cui vi sia, per esempio, un ricovero in ospedale o in altre strutture sanitarie, in quanto in questo caso di ricovero diminuiscono inevitabilmente alcune spese,

impegna il Governo

a integrare le disposizioni di cui in premessa, al fine di prevedere che la riduzione del reddito di cittadinanza nel caso che parte dell'ammontare del beneficio economico non venga speso o non prelevato nel mese precedente, non si applichi nel caso di ricovero in ospedale o in centri sanitari per documentate condizioni sanitarie.
9/1637-AR/159. Rossello, Versace, Polverini.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del disegno di legge, dispone che il reddito di cittadinanza sia subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale;

    il comma 8, prevede, tra l'altro, che i beneficiari sono tenuti ad accettare almeno una di tre offerte congrue, e il successivo comma 9 prevede che qualora nel nucleo familiare vi sia una persona con disabilità, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme di cui in premessa, anche al fine di riconsiderare l'offerta congrua se non eccede la distanza di cento chilometri in caso di famiglia con disabile, prevedendo una sensibile riduzione di detta distanza, in quanto diversamente si rischia di compromettere la possibilità di continuare a prestare assistenza al familiare disabile in modo significativo.
9/1637-AR/160. Gagliardi, Dall'Osso, Zangrillo.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento sottoposto al nostro esame stabilisce le cause di revoca e decadenza dal reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni;

    in particolare, il comma 1 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute; la disposizione non chiarisce se nella fattispecie delittuosa rientri anche il caso in cui la condotta sia posta in essere allo scopo di conseguire una misura differente da quella effettivamente spettante del beneficio. Tale finalità dovrebbe, invece, essere opportunamente oggetto di una specifica previsione nonché appare, opportuno valutare l'entità della pena prevista per tale ipotesi di reato, in considerazione della pena prevista per la fattispecie di cui all'articolo 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato),

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di modificare, con i primi provvedimenti utili, la normativa in oggetto adottando le misure integrative e correttive descritte.
9/1637-AR/161. Ruffino, Zangrillo.

   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 7, comma 3, del provvedimento sottoposto al nostro esame, si dispone la revoca del Reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva, in conseguenza della condanna in via definitiva, o della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le fattispecie delittuose introdotte dai commi precedenti, nonché per una serie di reati fatti oggetto di puntuale elencazione la sanzione della revoca degli eventuali ammortizzatori sociali in favore del condannato. Il beneficio non può essere di nuovo richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna, ma tale previsione contrasta con quanto previsto all'articolo 2 del provvedimento, che disciplina i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. In particolare, dovrebbe essere specificato se la sentenza definitiva di condanna, o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i suddetti reati non comporta solo la revoca, ma anche la preclusione all'accesso al beneficio in questione, e dovrebbe, inoltre, essere chiarito se il predetto termine di dieci anni, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 11, riguardi la nuova richiesta di accesso al beneficio da parte anche di altri componenti del nucleo familiare,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di modificare, con i primi provvedimenti utili, la normativa in oggetto adottando le misure integrative e correttive descritte.
9/1637-AR/162. Mazzetti.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18-bis, del provvedimento in esame dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti. Esso disciplina le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione, di comunicazione degli stessi provvedimenti agli enti interessati e di revoca della sospensione. Si prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura nonché agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (comma 5);

    la disposizione del comma 5 è mutuata dall'articolo 2, comma 63, della legge n. 92 del 2012. Si tratta però di un riferimento normativo datato in quanto il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è stato nel frattempo rinominato in «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti» dall'articolo 14, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122 e poi in «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici» dall'articolo 11, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 4,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di modificare, con i primi provvedimenti utili, la normativa in oggetto, adottando le misure integrative e correttive descritte, in particolare riassegnando le risorse al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
9/1637-AR/163. Casino.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula, al Capo I introduce il reddito di cittadinanza quale misura che dovrebbe garantire un sussidio mensile per i soggetti meno abbienti e riservato a chi non supera determinate soglie di reddito;

    l'attuazione delle misure per la concessione del reddito di cittadinanza avranno un consistente impatto sull'organizzazione degli uffici comunali. In particolare, tenendo conto delle specifiche competenze aggiuntive attribuite dal decreto legge, saranno coinvolti i servizi anagrafici e i servizi sociali, che dovranno essere potenziati sia per le attività di sportello che di back-office; le attuali disposizioni di carattere finanziario volte al contenimento della spesa di personale rischiano in molti casi di impedire il potenziamento degli uffici sia attraverso nuove assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato che attraverso il maggiore utilizzo attraverso progetti o straordinario del personale in servizio;

    tale problematica è ancor più evidente nei Comuni, presenti in gran parte nelle Regioni che saranno maggiormente interessate dal RDC, che hanno avviato procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o che hanno dichiarato il dissesto, per il quale vigono misure di riduzione della spesa di personale più severe. Si evidenzia come tali limitazioni valgono, secondo le indicazioni dei giudici contabili (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2014) anche nel caso di etero-finanziamento della spesa di personale con risorse statali,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative volte a prevedere che le spese aggiuntive che i Comuni dovranno sostenere per porre in essere i nuovi adempimenti previsti per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza non siano soggetti ai limiti di spesa vigenti.
9/1637-AR/164. Pella, Polverini, Zangrillo.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula, al Capo I introduce il reddito di cittadinanza quale misura che dovrebbe garantire un sussidio mensile per i soggetti meno abbienti e riservato a chi non supera determinate soglie di reddito;

    il provvedimento non considera con la necessaria attenzione il mondo della disabilità, una realtà che avrebbe bisogno di una ben maggiore tutela;

    l'articolo 10 del disegno di legge interviene sul Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Reddito di cittadinanza, prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predispone il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero; la suddetta previsione, necessaria al fine di monitorare gli effetti del reddito di cittadinanza , necessita di essere implementata con particolare riguardo al mondo della disabilità; considerata la novità della misura e la necessità di una attenta valutazione di impatto sulle persone con disabilità e dei caregiver familiari, nonché in termini generali la carenza di dati derivanti dal sistema informativo pubblico sulle persone con disabilità e sui caregiver familiari, risulta infatti essenziale garantire un monitoraggio dedicato attivando flussi di dati specificatamente inerenti le persone con disabilità e i caregiver familiari,

impegna il Governo

al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari, a definire flussi informativi specifici da far confluire in una sezione dedicata del Rapporto annuale, assicurando il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure previste dal provvedimento in esame con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai caregiver familiari.
9/1637-AR/165. Nevi, Pedrazzini, Versace, Dall'Osso.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del provvedimento all'esame dell'Aula reca, tra l'altro, la quantificazione e la copertura delle maggiori spese derivanti dalle disposizioni che introducono il Reddito e la Pensione di cittadinanza e degli incentivi alle assunzioni;

    il comma 12, in particolare, dispone in ordine al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata. A tal fine, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 147/2017, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale,

impegna il Governo

   ad ampliare la tipologia di costi finanziabili delle risorse del Fondo Povertà destinate al rafforzamento dei servizi sociali comunali, in modo da includere anche la copertura degli ulteriori oneri amministrativi ed organizzativi previsti dal Reddito di Cittadinanza, quali ad esempio, quelli inerenti all'attivazione e gestione dei progetti di utilità sociale, controlli anagrafici su una platea più vasta, rilascio dei documenti anagrafici aggiornati necessari all'accesso alla misura, ecc..
9/1637-AR/166. Ripani, Pella.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14-ter del provvedimento in esame, amplia, rispetto a quanto attualmente previsto, la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego;

    con riferimento alle procedure concorsuali delle P.A., bandite dopo il 1° gennaio 2019, si prevede che le relative graduatorie siano impiegate non più esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (come attualmente previsto), ma anche per la copertura dei posti che si rendono disponibili a seguito della mancata costituzione o della estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori; nonché facoltativamente per effettuare assunzioni di soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio, quali disabili e vittime del terrorismo;

    il comma 2 estende anche al personale educativo degli enti locali la deroga alla disciplina contenuta nei commi da 360 a 364 dell'articolo 1 della legge 145/2018 concernente le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, deroga già prevista per le assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

    occorre tuttavia ripristinare la facoltà di utilizzo, da parte dei Comuni, dell'estensione temporale delle graduatorie prevista al comma 362 della medesima citata legge 145/2018, al fine di garantire la continuità dei servizi educativo-scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, tenuto conto dei tempi eccessivamente ristretti per avviare nuove procedure di reclutamento,

impegna il Governo

  anche alla luce degli effetti derivanti dall'applicazione delle norme pensionistiche del provvedimento, a ripristinare la facoltà di utilizzo, da parte dei Comuni, dell'estensione temporale delle graduatorie prevista dal comma 362, articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di garantire la continuità dei servizi educativo-scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, tenuto conto dei tempi eccessivamente ristretti per avviare nuove procedure di reclutamento.
9/1637-AR/167. Maria Tripodi, Pella.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento istituisce (comma 1) il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza (RDC), prevedendo al comma 6 che il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia, stipuli apposite convenzioni con la Guardia di Finanza per l'accesso al suddetto sistema informativo e al sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.147 del 2017, nel quale confluiscono i dati trasmessi obbligatoriamente dai comuni dalle regioni e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali;

    sempre a fini di controllo dei fruitori del RDC, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 l'INPS accede ai dati dell'Anagrafe tributaria, del Pubblico registro automobilistico e «dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici di dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del RDC»;

    in sede di audizione presso la Commissione dell'anagrafe tributaria il 6 marzo 2019, il Governo ha fornito un elenco della banche dati fiscalmente rilevanti (le banche dati del Sistema informativo della fiscalità (SIF), le banche dati della fiscalità immobiliare, i flussi informativi tra SIF ed enti locali, i flussi informativi tra SIF e operatori di giustizia tributaria, i dati SO GEI sulla fatturazione elettronica, pacificazione e semplificazione fiscale, tassonomia, andamento delle partite IVA), che servono tutta l'area della fiscalità, ovvero il Dipartimento delle finanze del MEF, le Agenzie fiscali, l'Agenzia delle entrate – Riscossione e la Guardia di finanza;

    secondo i dati dell'ultima indagine resa disponibile dalla Commissione Anagrafe tributaria medesima, datati 2013, e riportati dalla stampa si tratta di un totale di 31 banche dati principali e 129 complessive;

    appare evidente un processo di proliferazione e stratificazione delle banche dati della P.A. preposte al controllo dei vari aspetti fiscali e sociali della vita dei cittadini, le quali evidentemente hanno ciascuna un proprio costo operativo e gestionale. Una proliferazione di dati che ha evidenti riflessi sulla privacy;

    peraltro appare messo in discussione il principio generale che al cittadino non possono essere richiesti dati già in possesso della P.A., in quanto la dispersione dei dati in più ambiti, produce come risultato che la stessa P.A. possa non sapere di quali dati disponga,

impegna il Governo:

   a precedere, anche al fine di ridurre gli oneri di finanza pubblica, ad un complessivo riordino della banche dati contenenti di dati fiscali e relative a prestazioni sociali erogate a cittadini, nel rispetto dei principi della privacy, assicurando la piena interoperabilità tra le stesse;

   a garantire a ciascun cittadino la possibilità di conoscere quali siano i dati che lo riguardano, di cui la P.A. disponga.
9/1637-AR/168. Giacometto.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 4 del 2019 reca Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede al Capo I le misure relative all'istituzione di una misura di politica attiva del lavoro definita Reddito di cittadinanza; i requisiti sono verificati da INPS,

impegna il Governo

   ferma restando la possibilità di ricorrere in giudizio, a riconoscere esplicitamente la possibilità esplicita per il richiedente di procedere a ricorso amministrativo avverso la decisione dell'INPS entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'istituto, fatto salvo se spettante il diritto al reddito o alla pensione di cittadinanza.
9/1637-AR/169. Cannatelli, Fatuzzo, Zangrillo.

   La camera,

   premesso che:

    recenti provvedimenti normativi hanno previsto la progressiva adozione della tessera sanitaria sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro come strumento di prevenzione e lotta alla ludopatia;

    i tempi di adeguamento dei circa 260.000 apparecchi e gli impatti organizzativi sulla rete telematica sono stati stimati dalle associazioni di categoria in non meno di 24 mesi;

    in particolare gli elementi di allungamento dei tempi di realizzazione delle funzioni di rete e di adeguamento delle strutture negli esercizi sembrano dipendere da una serie di fattori quali l'ubicazione dei server centrali, il numero delle partite autorizzate, le abilitazioni e i blocchi sui sistemi di controllo, le modalità di gestione degli orari, l'identificazióne della maggiore età del giocatore;

    le suddette problematiche sembrerebbero avere impatti significativi sulla sostituzione di non meno di 150.000 parti tecniche e sui processi di sostituzione degli apparecchi determinando quindi un forte rallentamento delle operazioni di aggiornamento delle macchine installate per la raccolta del gioco;

    le procedure previste potrebbero avere anche pesanti ricadute sul gettito oltre che, se non adeguatamente organizzate temporalmente, rendere impraticabile la fruizione degli apparecchi con il rischio dello scivolamento del giocatore dall'offerta legale a quella illegale con effetto esattamente opposto alla volontà del legislatore;

    non sono ancora stati chiariti presso gli organismi europei gli effetti applicativi dell'introduzione della tessera sanitaria rispetto ai diritti del cittadino italiano e alla possibilità di poter accedere all'offerta legale da parte di altri cittadini di paesi appartenenti all'unione europea;

    le suddette problematiche rischiano di determinare un progressivo disinteresse degli operatori privati trasparenti ad investire e gestire, ai sensi di un potere traslativo dello Stato, il gioco pubblico con vincita in denaro e quindi a non partecipare alle prossime gare lasciando quindi spazio libero alla criminalità organizzata,

impegna il Governo:

   al fine di tutelare la salute e i soggetti deboli, a rivedere i tempi di introduzione della tessera sanitaria secondo modalità industriali idonee perseguire il risultato atteso dal legislatore altrimenti vanificato;

   a valutare la possibilità di introdurre un dispositivo con forza di legge che autorizzi il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini della salvaguardia della salute del giocatore, della certezza e continuità erariale, del corretto funzionamento informativo nei confronti degli enti locali e degli organi di pubblica sicurezza, ad emettere uno o più decreti attuativi anche in deroga alla normativa vigente entro e non oltre la scadenza delle concessioni in essere previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
9/1637-AR/170. Bond.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 4 del 2019 reca Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede al Capo I le misure relative all'istituzione di mia misura di politica attiva del lavoro definita Reddito di cittadinanza;

    nel corso dell'esame al Senato, a seguito di quanto esposto dal Garante della privacy sono state introdotte numerose disposizioni riguardanti il trattamento dei dati personali in considerazione dei flussi informativi e dei dati sensibili trattati;

    è previsto un controllo sui consumi effettuati per mezzo della carta Rdc,

impegna il Governo

prevedere l'istituzione di un osservatorio apposito per vigilare, di concerto con il Garante della privacy, sull'impiego dei dati in particolar modo quelli riguardanti i consumi effettuati con la Carta Rdc.
9/1637-AR/171. Zanella.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 4 del 2019 reca Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede al Capo I le misure relative all'istituzione di una misura di politica attiva del lavoro definita Reddito di cittadinanza;

    l'articolo 2 prevede una serie di requisiti necessari;

    l'articolo 5 della legge n. 261 del 1991 dichiara in via generale «irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali», stabilendo che «in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali»,

impegna il Governo

a prevedere che nei confronti del Reddito di cittadinanza non rilevino i trattamenti pensionistici di guerra di cui in premessa.
9/1637-AR/172. Scoma, Zangrillo.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 reca disposizioni urgenti in materia di trattamento pensionistico, riguardante anche la Pubblica Amministrazione e il comparto scuola;

    l'articolo 14 introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100);

    il comma 7 dell'articolo 14 prevede che per i dipendenti pubblici della sezione contrattuale «Istituzioni scolastiche ed educative» e di quella «Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica» (AFAM), che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre;

    con circolare del 1° febbraio 2019, il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca, ha definito le modalità operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal provvedimento in esame;

    è evidente che con la dizione «Comparto Scuola e Afam» si è voluto fare riferimento a tutto il personale della Scuola, compreso i Dirigenti Scolastici che avevano una autonoma Area di contrattazione, l'Area V e che, parimenti al restante personale della Scuola, possono essere collocati in pensione solo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico;

    la predetta circolare il MIUR, condivisa anche dall'INPS, ha fornito indicazioni su come tutto il personale scolastico, docenti, non docenti personale educativo e dirigenti scolastici, possano accedere alle disposizioni di cui al richiamato decreto-legge n. 4 del 28/1/2019, presentando domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di sostituire, attraverso lo strumento normativo ritenuto idoneo, le parole «comparto scuola ed AFAM» con «comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca».
9/1637-AR/173. Villani.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, oltre alle misure in materia di reddito di cittadinanza e quota 100, contiene anche una serie di disposizioni in materia di lavoro e ammortizzatori sociali;

    tuttavia, non hanno trovato spazio le richieste volte ad assicurare la continuità didattica alle attività connesse a progetti sperimentali didattici internazionali,

impegna il Governo

anche alla luce degli effetti che potrebbero derivare sull'organico della scuola dalle norme previdenziali del provvedimento, a valutare l'opportunità di adottare, sin dal primo provvedimento utile, misure finalizzate ad autorizzare, su richiesta del personale interessato, il trattenimento in servizio così come già disciplinato nelle precedenti leggi di Bilancio 2016 fino al 2021.
9/1637-AR/174. Boccia.