N. 1.
Seduta del 19 febbraio 2019
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
con il progetto di legge che reca il titolo: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa» si interviene a modificare gli articoli 52, 55, 165, 614, 624-bis, 628 del Codice penale e l'articolo 2044 del codice civile, inoltre, si agisce sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e sull'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale;
la legittima difesa è un istituto imprescindibile del nostro sistema giuridico e, parimenti, un principio ineliminabile di civiltà giuridica. Esso, comunque, si incardina su dei fondamenti ineliminabili senza i quali verrebbe meno lo stesso presupposto di «legittima difesa». Ci si riferisce principalmente al criterio di proporzionalità e al fatto che ogni caso debba esserci la valutazione da parte di una autorità giudiziaria che dovrà analizzarne ogni aspetto, proprio al fine di stabilire se l'azione di un soggetto possa ricondursi nell'ambito della legittima difesa. Parlare, dunque, di un meccanismo automatico per il quale la legittima difesa sarebbe sempre lecita, come hanno fatto e continuano a fare alcuni esponenti della maggioranza, è profondamente sbagliato, tanto sul piano politico, quanto su quello di civiltà giuridica. Il profondo limite di questo provvedimento, e il suo contrasto con il dettato costituzionale, sta proprio in questo: nel cercare insistentemente un procedimento di automatismo che riconosca in ogni atto la legittima difesa, privando della necessaria discrezionalità e autonomia l'autorità giudiziaria e, di conseguenza, facendo venire meno il fondamentale criterio di proporzionalità;
andando nello specifico del provvedimento: all'articolo 1, che modifica l'articolo 52 del codice penale, si inserisce l'avverbio «sempre» tra il verbo «sussiste» e le parole: «il rapporto di proporzione», con l'evidente conseguenza che dovrebbe essere sempre considerata legittima, e quindi non colpevole, qualsiasi reazione anche se sproporzionata. Una presunzione del genere risulta del tutto incompatibile con la nostra Costituzione, in quanto contrasta con la ratio stessa della legittima difesa; inoltre, va ricordato come nel nostro ordinamento le presunzioni siano ammesse solo se non sono contraddette dalla realtà, e ciò prevede un'analisi da parte dell'autorità giudiziaria che determini se, in base ai fatti, si riscontri o meno la legittima difesa;
un altro aspetto particolarmente significativo della proposta di legge è quello presente nell'articolo 2 del provvedimento dove si modifica l'articolo 55 del codice penale. Il nuovo testo esclude la punibilità anche nel caso che chi ha agito lo abbia fatto «in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». Con questa previsione si scardina l'istituto stesso della legittima difesa, in quanto verrebbe meno ogni limite all'applicazione della scriminante e, attraverso lo stato di «grave turbamento», si giustificherebbe ogni atto come legittima difesa. Ogni cittadino, in questa situazione, potrebbe così reagire a piacimento, senza alcun criterio di proporzionalità, essendo giustificato esclusivamente dallo stato di turbamento. Ci troveremmo di fronte a una sorta di giustizia «fai da te», giustificata da una condizione psicologica individuale, oggettivamente impossibile da verificare, autogiustificativa e, del resto, sempre presente in ogni dinamica difensiva di un individuo in certe situazioni. Tutto ciò, inoltre, introduce un altro elemento che merita la nostra attenzione: questa possibilità di «farsi giustizia da soli» contraddice uno dei principi dello Stato di diritto ovvero l'esclusività che ha lo Stato nell'uso della forza, aprendo in questo modo scenari inquietanti nella tenuta del nostro sistema giuridico e sullo svolgersi delle relazioni civili. Approfondendo ulteriormente questo articolo del provvedimento si può notare come vengano messe sullo stesso piano due situazioni molto diverse tra loro: quella oggettiva della «minorata difesa» (con il riferimento all'articolo 61, primo comma, numero 5 del codice penale) con una soggettiva, ovvero «lo stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». In qualche modo sembra che con questo articolo si tenti, introducendo ulteriori fattori, di salvare il provvedimento dall'illegittimità costituzionale derivante dalla presunzione di proporzionalità e della necessità di difendersi, senza peraltro riuscivi, ma anzi, rafforzando l'evidenza di trovarsi di fronte a una legge in contrasto con il dettato costituzionale;
l'aspetto più emblematico dell'intera proposta di riforma si trova nell'eliminazione del requisito di necessità difensiva per la legittima difesa. Infatti si prevede l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 52 del codice penale dove si indica che «agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». In questo modo si considera la violazione di domicilio come automaticamente una «minaccia alla persona», tentando forse, in questo modo, e senza riuscirvi, di recuperare il requisito di proporzionalità. Tuttavia è evidente che nel momento in cui si presume che la mera violazione di domicilio sia già di per sé una aggressione, il legame tra aggressione e reazione difensiva salta completamente e, inoltre, anche attraverso una formulazione ambigua del testo, la legittima difesa viene sganciata dall'offesa che invece è presunta in ogni caso;
nel complesso la proposta di legge stravolge completamente l'istituto della legittima difesa, aprendo il varco alla possibilità di agire con sproporzione di mezzi, giustificando comportamenti che non rientrerebbero nella fattispecie stessa della legittima difesa e usando criteri soggettivi del tutto inutilizzabili per una oggettiva valutazione dei fatti da parte delle autorità giudiziarie. La stessa attività giudiziaria, infine, con questa normativa, vedrebbe compromessa la sua autonomia di azione e di giudizio,
delibera
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 1309-A e abb.
N. 1. Conte.
La Camera,
premesso che,
l'istituto della legittima difesa è una delle cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta, «entro determinati limiti», una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza;
il quadro normativo attuale in materia di legittima difesa è il risultato di una riforma dell'articolo 52 del Codice penale approvata nel 2006 (legge n. 59/2006);
tale riforma, aggiungendo il secondo e il terzo comma all'articolo 52, ha introdotto la cd. legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata), che presume la legittima difesa in caso di reazione a chi si introduce nella propria abitazione e minaccia il proprietario o il furto dei suoi beni;
il testo in discussione alla Camera incide sull'articolo 52 in due modi: a) rafforzando la presunzione di proporzione inserita nel secondo comma nel 2006; b) introducendo ex novo, in un quarto comma, un'ipotesi di presunzione di legittima difesa domiciliare. La riforma interviene anche sulla disciplina dell'eccesso colposo, con l'inserimento di un secondo comma all'articolo 55 del codice penale, escludendo la responsabilità per colpa nelle ipotesi in cui l'eccesso si realizzi in situazioni di minorata difesa dell'aggredito, ovvero in stato di grave turbamento dello stesso;
la proposta di legge in esame, a parere degli scriventi, fonda la sua ragion d'essere sull'erroneo presupposto che l'attuale normativa in materia di legittima difesa non funzioni;
contrariamente a quanto si afferma, già con la disciplina vigente si potrebbero ampliare le ipotesi di esclusione della responsabilità;
la giurisprudenza (sentenza della Cassazione Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515 sul caso Birolo) sta già applicando in maniera autonoma i criteri valutativi dello stato di grave turbamento psichico nelle fattispecie di legittima difesa;
la sentenza citata ha infatti determinato due risultati: l'impunità dell'aggredito e, insieme, l'esonero da responsabilità civile. Non perché il fatto sia stato considerato lecito (la legittima difesa, infatti, è stata ritenuta solo putativa); ma perché il fatto, illecito, non è stato considerato colpevole;
è quindi sulla base della normativa vigente che la giurisprudenza ha già raggiunto i risultati che si prefiggono i sostenitori della riforma (impunità ed esonero da responsabilità civile) cui mira la riforma in discussione in Parlamento. E lo ha fatto senza entrare in contrasto con i principi costituzionali;
si rileva, infatti, che nella proposta di riforma della legittima difesa vi sono diversi profili di illegittimità costituzionale;
si introduce una presunzione di proporzione per cui, nell'ipotesi di legittima difesa domiciliare si sancisce per legge che sussiste «sempre» il rapporto di proporzione con la conseguenza che dovrebbe essere sempre legittima e quindi non colpevole la reazione sproporzionata. Così facendo, verrebbero meno i principi di attualità e concretezza del pericolo, e quello della proporzionalità;
una presunzione del genere è incompatibile con i principi costituzionali sia perché contrasta con qualsiasi ratio della legittima difesa (il diritto all'autotutela deve essere bilanciato anche con gli interessi di chi si è messo nelle condizioni di subire una reazione difensiva; così pure come la reazione dello Stato deve essere proporzionata, alla stessa stregua deve essere quella di un cittadino), sia perché, sulla base di consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 183/2011), le presunzioni, di per sé plausibili, sono illegittime e violano il principio di eguaglianza, diventando arbitrarie e irrazionali, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati. Ad esempio, tale presunzione di proporzione viene smentita ogni qual volta, ad esempio, ad una tenue aggressione patrimoniale (tentativo di furto) si risponde con una forte aggressione alla persona (uccisione del ladro);
un terzo profilo di possibile illegittimità della presunzione deriva, inoltre, dal contrasto con l'articolo 2, comma 2, della CEDU, che ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti «assolutamente necessario» per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio;
quanto all'introduzione dell'esclusione della responsabilità per colpa nelle ipotesi in cui l'eccesso si realizzi in situazioni di minorata difesa dell'aggredito, ovvero in stato di grave turbamento dello stesso, questa maggioranza punta a sottrarre spazio alle valutazioni discrezionali del giudice e a introdurre una sorta di presunzione legale di assenza di colpa, con il rischio di escludere la responsabilità penale (e la corrispondente tutela della vittima) in casi nei quali il soggetto ha effettivamente agito per colpa;
una parte della nuova formulazione dell'eccesso colposo presenta profili di illegittimità costituzionale perché non si applica a tutte le scriminanti ma solo alla legittima difesa: tutte le cause di giustificazione di un reato hanno la stessa dignità e, in ogni caso, non ci possono essere automatismi essendo sempre necessario l'accertamento da parte di un giudice nel corso di un procedimento penale;
tali obiezioni e giudizi sono stati espressi anche nel corso delle audizioni in Commissione Giustizia di organismi e personalità non solo della Magistratura e dell'Avvocatura, ma anche del mondo accademico;
la riforma in esame prevede, tra le altre cose, il patrocinio a spese dello Stato in favore dei cittadini assolti, prosciolti o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa;
si ricorda che tale punto riprende un'idea del Partito democratico, concretizzatasi in un emendamento al provvedimento riguardante la materia della legittima difesa discusso e approvato dalla Camera nella XVII legislatura;
il principio, unico punto che quindi condividiamo, è questo: nel caso in cui venga riconosciuta la legittimità della difesa (cosa che avviene nella quasi totalità delle volte) allora può essere giusto che lo Stato venga incontro, con il pagamento delle spese, al cittadino che si è dovuto difendere;
le norme sulla legittima difesa già ci sono, e funzionano. Intervenire nei termini in cui interviene questo Governo, determina profili di incostituzionalità ed è pericoloso e dannoso poiché si rischia di veicolare il messaggio che siano legittime condotte illecite gravi, fino all'omicidio e si illudono i cittadini sul fatto che, a fronte del verificarsi di simili circostanze, non venga neanche aperto un procedimento penale,
delibera
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 1309-A e abb.
N. 2. Bazoli, Annibali, Bordo, Ferri, Miceli, Morani, Vazio, Verini, Enrico Borghi, Fiano.
Relatori: DADONE, per la maggioranza; CECCANTI, SISTO, SPERANZA, di minoranza.
N. 3.
Seduta del 20 febbraio 2019
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti votati e quelli ritirati)
ART. 1.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 19, limitandone l'esercizio.
1. 371. Marco Di Maio.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 20, limitandone l'esercizio.
1. 372. Fiano.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono
sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 21, limitandone l'esercizio.
1. 373. Giorgis.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 22, limitandone l'esercizio.
1. 374. Pollastrini.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 24, limitandone l'esercizio.
1. 375. Ceccanti.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 25, limitandone l'esercizio.
1. 376. Marco Di Maio.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 26, limitandone l'esercizio.
1. 377. Fiano.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 378. Migliore, Giorgis.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi di cui all'articolo 6.
1. 380. Pollastrini.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 13 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 382. Pollastrini.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 13 limitandone l'esercizio.
1. 383. Migliore.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 14 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 384. Migliore.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 14 limitandone l'esercizio.
1. 385. Marco Di Maio.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 15 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 386. Giorgis.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 15 limitandone l'esercizio.
1. 387. Fiano.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 16 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 388. Marco Di Maio.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 16 limitandone l'esercizio.
1. 389. Giorgis.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 17 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 390. Giorgis.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere, il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 17 limitandone l'esercizio.
1. 391. Pollastrini.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 18 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 392. Pollastrini.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 18 limitandone l'esercizio.
1. 393. Migliore.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 19 limitandone l'esercizio.
1. 394. Ceccanti.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 20 limitandone l'esercizio.
1. 395. Marco Di Maio.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 21 limitandone l'esercizio.
1. 396. Giorgis.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 22 limitandone l'esercizio.
1. 397. Fiano.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 24 limitandone l'esercizio.
1. 398. Migliore.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 25 limitandone l'esercizio.
1. 399. Pollastrini.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di cui all'articolo 26 limitandone l'esercizio.
1. 400. Ceccanti.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 27, primo comma.
1. 401. Marco Di Maio.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 27, secondo, terzo e quarto comma.
1. 402. Giorgis.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi di cui all'articolo 29.
1. 403. Fiano.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 404. Giorgis.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 30 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 405. Ceccanti.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi di cui all'articolo 30.
1. 406. Pollastrini.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 31 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 407. Migliore.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 32 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 408. Fiano.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 33 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 409. Pollastrini.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 34 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 410. Marco Di Maio.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 35 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 411. Giorgis.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 36 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 412. Marco Di Maio.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 37 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 413. Pollastrini.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 38 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 414. Giorgis.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 39 limitandone l'esercizio.
1. 415. Fiano.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 40 limitandone l'esercizio.
1. 416. Pollastrini.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi di amnistia e di indulto.
1. 419. Migliore.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
1. 420. Ceccanti.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non sono ammessi referendum volti principalmente ad avere effetto sugli equilibri di finanza pubblica.
1. 421. Magi.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: È in ogni caso escluso il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 81, secondo comma.
1. 424. Magi.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
1. 540. Zanettin, Sisto.
Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Al fine di garantire un'informazione oggettiva ed equilibrata sull'oggetto e sui contenuti della proposta di legge, durante il periodo della raccolta delle sottoscrizioni, è assegnato un adeguato spazio televisivo ai proponenti della stessa.
1. 565. Fatuzzo.
Al comma 1, terzo capoverso, premettere il seguente periodo: Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente elezione della Camera dei deputati.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole: purché siano superiori ad un quarto degli aventi diritto al voto.
1. 700. Fornaro.
Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: è approvata aggiungere le seguenti: se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole: purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto.
*1. 701. Lucaselli, Prisco, Donzelli.
Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: è approvata aggiungere le seguenti: se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole: purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto.
*1. 704. Sisto.
Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: è approvata aggiungere le seguenti: se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole: purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto.
*1. 706. Giorgis.
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: ottiene la maggioranza fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 703. Sisto.
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: ottiene la maggioranza fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari a due terzi degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
1. 702. Sisto.
Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: validamente espressi aggiungere le seguenti: e se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole: purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto.
1. 705. Prisco, Montaruli, Donzelli.
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: a un quarto con le seguenti: alla maggioranza.
*1. 709. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: a un quarto con le seguenti: alla maggioranza.
*1. 710. Sisto.
Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
1. 712. Sisto.
Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari ai due terzi degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.
1. 715. Sisto.
Al comma 1, sopprimere il quarto e il quinto capoverso.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il quarto capoverso.
1. 718. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.
Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.
1. 720. Speranza.
Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente: La Corte costituzionale valuta l'adeguatezza dei principi della legge approvata dalle Camere con quella proposta dai promotori, se rileva una differenza sostanziale, è indetto un referendum su entrambi i testi. È approvato quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
1. 721. Speranza.
Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, dopo le parole: in un testo aggiungere le seguenti: dal contenuto.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole da: e i promotori fino alla fine del capoverso con le seguenti:, spetta alla Corte costituzionale verificare l'adeguatezza ai principi del testo proposto. Qualora la Corte ritenga il testo adeguato ai principi della proposta, esso è promulgato. Qualora la Corte non ritenga il testo promulgato dalle Camere adeguato ai principi della proposta, le Camere hanno sei mesi di tempo per adeguarlo in base alle indicazioni espresse dalla Corte.
1. 722. Speranza.
Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, dopo le parole: in un testo aggiungere le seguenti: dal contenuto di principio.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al medesimo periodo, dopo le parole: e i promotori non aggiungere la seguente: vi;
sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Spetta in tal caso alla Corte costituzionale verificare la diversità di contenuto. Se è indetto il referendum su entrambi i testi, è promulgato quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
1. 723. Speranza.
Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire la parola: diverso con le seguenti: che a giudizio dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione non apporti mere modifiche formali.
1. 725. Magi.
Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, dopo la parola: diverso aggiungere le seguenti: nei principi.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Corte costituzionale valuta l'adeguatezza del testo approvato dalle Camere a quello dei promotori.
1. 726. Speranza.
Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e i promotori fino alla fine del capoverso, con le seguenti: non si dà luogo a referendum e la legge approvata dal Parlamento viene promulgata.
1. 728. Lucaselli, Prisco, Donzelli.
Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e i promotori fino alla fine del capoverso con le seguenti: dai promotori, spetta alla Corte costituzionale valutarne l'adeguatezza nei principi a quello dei promotori. Qualora la Corte ne rilevasse l'inadeguatezza, il referendum è indetto su entrambi i testi. È approvato quello che ha ottenuto più voti.
1. 731. Speranza.
Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, dopo le parole: e i promotori non rinunziano, aggiungere le seguenti: l'entrata in vigore della legge approvata è sospesa e.
1. 736. Lucaselli, Prisco, Donzelli.
Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: su entrambi i testi fino alla fine del capoverso con le seguenti: sul testo di iniziativa popolare. Se questo è approvato, le disposizioni previste dal testo delle Camere non hanno seguito.
1. 740. Cecconi.
Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 748. Magi.
Al comma 1, quarto capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: In tal caso con le seguenti: Ogni elettore ha diritto di votare per ciascun quesito e
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo:
sopprimere la parola: complessivamente
aggiungere in fine le parole: nel quesito finale
1. 753. Ceccanti.
Al comma 1, quarto capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: che si esprime a favore di ambedue.
1. 754. Magi.
Al comma 1, quarto capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: che si esprime fino alla fine del capoverso con le seguenti: si esprime su tre quesiti: nel primo tra la proposta e il diritto vigente; nel secondo tra il testo approvato dal Parlamento e il diritto vigente; nel terzo tra la proposta e il testo approvato dal Parlamento. Se entrambi i testi sono approvati nei primi due quesiti, è promulgato quello che nel terzo quesito ha ottenuto più voti.
1. 755. Ceccanti.
Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
Il Parlamento può, in ogni momento, modificare, integrare o abrogare in tutto o in parte la proposta di legge approvata mediante referendum ai sensi del presente articolo.
1. 786. Giorgis.
Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
La legge approvata a seguito del referendum può essere modificata subito dopo l'entrata in vigore.
1. 763. Sisto.
Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente: Se anche una sola delle due Camere approva una questione pregiudiziale rispetto alla proposta, spetta alla Corte costituzionale verificare la compatibilità delle disposizioni da essa recate con le norme costituzionali e l'eventuale ammissibilità dei referendum.
1. 764. Sisto.
Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
Non si fa luogo a referendum se ciascuna delle Camere, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, delibera di non esaminare la proposta o la approva in un testo diverso.
1. 767. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
Non si fa luogo a referendum se ciascuna delle Camere, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, approva la proposta in un testo diverso senza modificare né i principi ispiratori della proposta originaria né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, terzo capoverso, aggiungere, infine, le parole:, valutando anche se siano stati modificati i principi ispiratori della proposta originaria o i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.
1. 768. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
Non si fa luogo a referendum se ciascuna delle Camere, a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, approva la proposta in un testo diverso senza modificare, né i principi ispiratori della proposta originaria né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, valutando anche se siano stati modificati i principi ispiratori della proposta originaria o i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.
1. 769. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il quarto capoverso.
1. 770. Prisco, Montaruli, Donzelli.
Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:
Con legge costituzionale è disciplinata l'attuazione del presente articolo.
1. 771. Sisto.
Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:
La legge costituzionale stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di legge previsti, dal presente articolo e le modalità di attuazione del referendum popolare propositivo.
1. 772. Sisto.
Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:
La legge costituzionale determina le modalità di attuazione della trasformazione della proposta di legge di iniziativa popolare in referendum propositivo.
1. 773. Sisto.
Subemendamenti all'emendamento 1. 902 della Commissione
All'emendamento 1. 902 della Commissione, sostituire le parole: approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera con la seguente: costituzionale.
0. 1. 902. 1. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 1. 902 della Commissione, sostituire le parole: a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera con le seguenti: a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera
*0. 1. 902. 2. Speranza.
All'emendamento 1. 902 della Commissione, sostituire le parole: a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera con le seguenti: a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera
*0. 1. 902. 3. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 1. 902 della Commissione, sostituire la parola: popolare con le seguenti: esercitata da almeno cinquecentomila elettori.
0. 1. 902. 4. Dieni, D'Uva.
Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: La legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, disciplina l'attuazione del presente articolo con le seguenti: Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono disciplinati l'attuazione dell'iniziativa legislativa popolare e del relativo referendum.
1. 902. La Commissione.
Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: a maggioranza assoluta da entrambe le Camere con le seguenti:, da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
1. 776. Speranza.
Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: l'attuazione del presente articolo, aggiungere le seguenti: i limiti numerici annui dei referendum, comunque non superiori a tre,.
1. 778. Ceccanti.
Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: l'attuazione del presente articolo, aggiungere le seguenti: i limiti numerici annui dei referendum,.
1. 779. Ceccanti.
Subemendamenti all'emendamento 1. 903 della Commissione
All'emendamento 1. 903 della Commissione, sostituire le parole: il loro numero massimo con le seguenti: i loro numeri massimi.
0. 1. 903. 1. Marco Di Maio, Ceccanti, Migliore, Fiano, Giorgis, Pollastrini.
All'emendamento 1. 903 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, comunque non superiore a due nel corso dell'anno,
0. 1. 903. 3. Sisto, Occhiuto.
All'emendamento 1. 903 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il limite per ogni elettore di sottoscrivere non più di una proposta di legge all'anno,
0. 1. 903. 6. Speranza.
Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: legge popolare con le seguenti: legge di iniziativa popolare, il loro numero massimo,
1. 903. La Commissione.
Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori con le seguenti: e il controllo dei nuovi o maggiori oneri che le stesse importino in riferimento agli effetti sugli equilibri di finanza pubblica.
1. 780. Sisto.
Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e modalità di svolgimento della campagna elettorale per il referendum, anche al fine di tutelare il diritto alla conoscibilità dei quesiti da parte delle minoranze linguistiche, e lo statuto giuridico dei comitati promotori, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18.
1. 787. Marco Di Maio.
Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e lo statuto giuridico dei comitati promotori, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18.
1. 781. Ceccanti, Pollastrini.
Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e le modalità di svolgimento della campagna elettorale per il referendum, anche al fine di tutelare il diritto alla conoscibilità dei quesiti da parte delle minoranze linguistiche in attuazione dell'articolo 6.
1. 784. Giorgis.
Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e le modalità di svolgimento della campagna elettorale al fine di tutelare il diritto alla conoscibilità dei quesiti da parte delle minoranze linguistiche in attuazione dell'articolo 6.
1. 782. Fiano.
Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: La legge disciplina altresì le modalità di raccolta delle firme, prevedendo adeguate sanzioni penali nelle ipotesi di contraffazione o falsità delle stesse.
1. 788. Migliore.
Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere in fine il periodo: La legge stabilisce altresì le norme generali per la disciplina dell'iniziativa legislativa, nonché dell'eventuale campagna elettorale referendaria anche mediante l'uso di internet o dei nuovi media.
1. 785. Ceccanti.
Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge disciplina altresì il numero massimo di proposte di iniziativa popolare che ciascun cittadino può sottoscrivere per ciascuna legislatura.
1. 789. Ceccanti.
Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge disciplina altresì il numero massimo di proposte di iniziativa popolare che ciascun cittadino può sottoscrivere per ciascun anno solare.
1. 790. Ceccanti.
Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Regolamento della Camera dei deputati e il Regolamento del Senato della Repubblica disciplinano altresì il limite massimo di proposte di iniziativa popolare che le Camere esaminano nel corso di ciascuna legislatura.
1. 791. Ceccanti.
Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Regolamento della Camera dei deputati e il Regolamento del Senato della Repubblica disciplinano altresì il limite massimo di proposte di iniziativa popolare che le Camere esaminano per ciascun anno solare.
1. 792. Ceccanti.
Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di una proposta per anno solare e comunque più di tre proposte per legislatura.
1. 799. Sisto.
Al comma 1, dopo il quinto capoverso aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di una proposta per anno solare e comunque più di quattro proposte per legislatura.
1. 800. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.
Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: I promotori non possono presentare più di una proposta legislativa popolare per anno solare e comunque più di tre proposte per legislatura.
1. 807. Speranza.
Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: I promotori non possono presentare più di una proposta legislativa popolare per anno solare e comunque più di quattro proposte per legislatura.
1. 808. Speranza.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
Sopprimerlo.
*2. 20. Caretta, Ciaburro.
Sopprimerlo.
*2. 21. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.
Sopprimerlo.
*2. 22. Sisto.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 75 della Costituzione, sostituire il quarto comma con il seguente:
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari a due terzi degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. 23. Sisto.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 75, primo comma, della Costituzione, la parola: «cinquecentomila» è sostituita dalla seguente: «trecentomila».
2. 1. Magi.
Al comma 1, sostituire le parole: a un quarto con le seguenti: alla maggioranza.
*2. 24. Sisto.
Al comma 1, sostituire le parole: a un quarto con le seguenti: alla maggioranza.
*2. 25. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.
Al comma 1, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione il quaranta per cento degli aventi diritto.
2. 26. Sisto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori superiore alla metà degli iscritti nelle liste elettorali.
2. 28. Sisto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
2. 29. Sisto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione il quaranta per cento degli aventi diritto.
2. 30. Sisto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto.
2. 31. Sisto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari ai due terzi degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.
2. 32. Sisto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.
2. 33. Sisto.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è aggiunto il seguente:
«Sull'ammissibilità del referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione la Corte Costituzionale giudica prima del deposito delle firme presso la Corte di Cassazione, purché ne siano state raccolte almeno duecentomila».
3. 1. Magi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, prevedendo che la Corte costituzionale giudichi non prima che siano state raccolte almeno duecentomila firme.».
3. 900. La Commissione.
Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: Corte Costituzionale aggiungere le seguenti:, che nella propria attività istruttoria si avvale della Corte dei Conti,
3. 2. Magi.
Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: Corte Costituzionale aggiungere le seguenti:, che nella propria attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio,
*3. 3. Magi.
Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: Corte Costituzionale aggiungere le seguenti:, che nella propria attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio,
*3. 20. Sisto.
Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e sulla costituzionalità della proposta di legge.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo capoverso, dopo le parole: di cui all'articolo 71 della Costituzione aggiungere le seguenti: e sulla costituzionalità della proposta di legge
**3. 21. Fiano.
Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e sulla costituzionalità della proposta di legge.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo capoverso, dopo le parole: di cui all'articolo 71 della Costituzione aggiungere le seguenti: e sulla costituzionalità della proposta di legge
**3. 100. Speranza.
Al comma 1, primo capoverso, aggiungere infine le parole: e sulla compatibilità delle disposizioni da esso recate con le norme costituzionali.
3. 4. Magi.
Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con i seguenti:
La Corte costituzionale, che nella propria attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio, prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del referendum e la compatibilità delle disposizioni da esso recate con le norme costituzionali.
È facoltà del Comitato promotore chiedere alla Corte costituzionale di pronunziarsi sull'ammissibilità del referendum e sulla compatibilità delle disposizioni di esso con le norme costituzionali, anche prima della presentazione del progetto alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.
Conseguentemente, al medesimo comma, quarto capoverso, sostituire la parola: e quinto con le seguenti:, quinto e sesto.
3. 7. Magi.
Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con i seguenti:
La Corte costituzionale prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del referendum.
È facoltà del Comitato promotore chiedere alla Corte costituzionale di pronunziarsi sull'ammissibilità del referendum anche prima della presentazione del progetto alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.
Conseguentemente, al medesimo comma, quarto capoverso, sostituire la parola: e quinto con le seguenti:, quinto e sesto.
3. 8. Magi.
Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:
La Corte costituzionale, prima dell'inizio dell'esame delle proposte di iniziativa popolare di cui all'articolo 71 della Costituzione da parte del Parlamento dichiara, con sentenza, l'ammissibilità dei referendum e la compatibilità delle disposizioni da esso recate con le norme costituzionali.
3. 23. Sisto.
Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:
La Corte costituzionale prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del referendum.
3. 24. Sisto.
Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: giudica inserire la seguente: anche.
3. 26. Sisto.
Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme con le seguenti: entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alle Camere sia in merito al rispetto dei limiti fissati dal medesimo articolo 71, sia per quanto riguarda la compatibilità del contenuto del progetto di legge con le altre norme costituzionali.
3. 27. Sisto.
Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme con le seguenti: dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento.
3. 5. Magi.
Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.
3. 34. D'Ettore.
Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: duecentomila con le seguenti: trecentomila.
*3. 37. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.
Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: duecentomila con le seguenti: trecentomila.
*3. 45. Lucaselli, Prisco, Donzelli.
Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: duecentomila con le seguenti: centomila.
3. 38. Sisto.
Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: duecentomila con le seguenti: duecentocinquantamila.
3. 46. Lucaselli, Prisco, Donzelli.
Al comma 1, capoverso secondo, aggiungere in fine le parole: certificate dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione certifica altresì le firme raccolte ai sensi dell'articolo 71, terzo comma.
3. 40. Ceccanti.
Al comma 1, capoverso secondo, aggiungere in fine le parole: certificate dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.
3. 35. Ceccanti.
Al comma 1, sostituire il quarto capoverso, con il seguente: Le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum, di cui all'articolo 71 della Costituzione, nonché le condizioni, forme e termini dei giudizi riferiti al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione.
3. 44. Sisto.
Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
Con proprio regolamento, la Corte costituzionale organizza e disciplina le funzioni istruttorie che si rendano necessarie ai fini del giudizio di ammissibilità previsto nei commi precedenti.
3. 14. Magi.
(Votazione dell'articolo 3)
Sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum.
Tit. 900. La Commissione.
Relatori: TurrieZanettin, per la maggioranza;VerinieConte, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 19 febbraio 2019
ART. 1.
(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)
Sopprimerlo.
Conseguentemente
all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 7, primo capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 8, comma 1, capoverso: Art. 115-bis (L), comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo.
*1. 1. Bazoli, Verini, Ferri, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente
all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 7, primo capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 8, comma 1, capoverso: Art. 115-bis (L), comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo.
*1. 3. Emanuela Rossini, Plangger.
Sopprimerlo.
Conseguentemente
all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 7, primo capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 8, comma 1, capoverso: Art. 115-bis (L), comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo.
*1. 4. Conte.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 52.
(Diritto di difesa)
Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.
È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.
Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.
Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: legittima difesa con le seguenti: diritto di difesa.
1. 5. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
a) al primo comma, le parole: «sia proporzionata all'offesa» sono sostituite dalle seguenti: «non sia sproporzionata rispetto all'offesa».
1. 6. Lucaselli, Varchi, Maschio.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al primo comma, le parole: «sia proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «non sia manifestamente sproporzionata rispetto».
1. 7. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1. 9. Conte.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 10. Bazoli, Verini, Ferri, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 11. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «legittimamente detenuta» sono soppresse.
1. 14. Varchi, Maschio.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al secondo comma, lettera b), la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «o».
1. 13. Lucaselli, Varchi, Maschio.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al secondo comma, lettera b), le parole: «non vi è desistenza e» sono soppresse.
1. 15. Varchi, Maschio.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 7, primo capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 8, comma 1, capoverso: Art. 115-bis (L), comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo.
*1. 16. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Vazio, Bordo, Miceli, Ferri.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 7, primo capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 8, comma 1, capoverso: Art. 115-bis (L), comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo.
*1. 18. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa. Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al presente comma sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa».
1. 21. Varchi, Maschio.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «o nelle immediate vicinanze dei luoghi di cui al presente comma se risulta chiara l'intenzione di introdursi negli stessi».
1. 20. Lucaselli, Varchi, Maschio.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente:
all'articolo 2, capoverso, sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, con le seguenti: articolo 52, commi secondo e terzo;
all'articolo 7, primo capoverso, sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, con le seguenti: articolo 52, commi secondo e terzo;
all'articolo 8, comma 1, capoverso: Art. 115-bis (L), comma 1, primo periodo, sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, ovunque ricorrano con le seguenti: articolo 52, commi secondo e terzo;
all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sostituire le parole: articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, con le seguenti: articoli 52, secondo e terzo comma.
*1. 22. Vitiello.
NON SEGNALATO
Sopprimere la lettera c).
Conseguentemente:
all'articolo 2, capoverso, sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, con le seguenti: articolo 52, commi secondo e terzo;
all'articolo 7, primo capoverso, sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, con le seguenti: articolo 52, commi secondo e terzo;
all'articolo 8, comma 1, capoverso: Art. 115-bis (L), comma 1, primo periodo sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, ovunque ricorrano con le seguenti: articolo 52, commi secondo e terzo;
all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sostituire le parole: articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, con le seguenti: articoli 52, secondo e terzo comma.
*1. 23. Bazoli, Verini, Miceli, Ferri, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.
Alla lettera c), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«Nei casi di cui ai commi precedenti, la difesa si presume legittima. L'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa».
1. 25. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente: «È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno».
1. 24. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la parola: sempre.
1. 26. Conte.
Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: intrusione aggiungere le seguenti: , anche tentata.
1. 27. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: con violenza con le seguenti: senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.
1. 29. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.
1. 30. Varchi, Maschio.
Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: di uso con le seguenti: alla persona, con uso.
1. 28. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) sostituire la rubrica con la seguente: «diritto di difesa legittima».
1. 8. Varchi, Maschio.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Modifica all'articolo 55 del codice penale)
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 7, comma 1, sopprimere il secondo capoverso;
all'articolo 8, comma 1, capoverso: Art. 115-bis (L), comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice;
all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sopprimere le parole:, e 55, secondo comma, del codice penale.
*2. 1. Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali, Bordo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 7, comma 1, sopprimere il secondo capoverso;
all'articolo 8, comma 1, capoverso: Art. 115-bis (L), comma 1, primo periodo sopprimere le parole: nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice;
all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sopprimere le parole:, e 55, secondo comma, del codice penale.
*2. 2. Conte.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Modifica all'articolo 55 del codice penale)
1. All'articolo 55 del codice penale, la parola: «52, » è soppressa.
2. 4. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto con le seguenti: secondo e terzo.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire le parole da: nelle condizioni fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in stato di grave turbamento, causato da situazioni di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.
2. 5. Ferri.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto con le seguenti: secondo e terzo.
2. 6. Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali, Bordo.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: per la salvaguardia fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ha agito nella salvaguardia della propria o altrui incolumità.
2. 20. Silvestroni.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: della propria o altrui incolumità aggiungere le seguenti: nonché dei beni propri o altrui.
2. 7. Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: ha agito aggiungere le seguenti: con colpa lieve.
2. 8. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
*2. 9. Vitiello.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
*2. 10. Conte.
Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.
2. 13. Varchi, Maschio.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: grave turbamento fino alla fine del capoverso con le seguenti: terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale.
2. 11. Conte.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: grave turbamento fino alla fine del capoverso con le seguenti: terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo in atto.
2. 12. Conte.
NON SEGNALATO
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Modifica all'articolo 59 del codice penale) – 1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, se l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione.».
2. 01. Conte.
NON SEGNALATO
ART. 3.
(Modifica all'articolo 165 del codice penale)
Sopprimerlo.
3. 2. Conte.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: quinto con la seguente: quarto.
3. 3. Schullian, Gebhard, Plangger.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: al pagamento integrale dell'importo dovuto fino alla fine del capoverso con le seguenti: all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma.
3. 4. Bazoli, Verini, Vazio, Miceli, Morani, Annibali, Bordo, Ferri.
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».
2. All'articolo 381, comma 2, nel codice di procedura penale la lettera f-bis) è abrogata.
3. All'articolo 383 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».
3. 01. Varchi, Maschio.
ART. 4.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)
Sopprimerlo.
4. 2. Conte.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 3. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
4. 20. Silvestroni.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 4. Conte.
NON SEGNALATO
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5. 3. Conte.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 4. Conte.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1.000 euro a euro 2.500 con le seguenti: 5.000 a 10.000 euro.
5. 20. Silvestroni.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale)
Sopprimerlo.
6. 2. Conte.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
6. 3. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
6. 4. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6. 5. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
6. 6. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 7. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 2.000 a euro 4.000 con le seguenti: 5.000 a euro 20.000 euro.
6. 20. Silvestroni.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 8. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 2.500 a euro 4.000 con le seguenti: 5.000 a euro 10.000.
6. 21. Silvestroni.
(Votazione dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza».
6. 020. Costa.
ART. 7.
(Modifica all'articolo 2044 del codice civile).
Sopprimerlo.
*7. 1. Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali, Bordo, Ferri.
Sopprimerlo.
*7. 3. Conte.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 7.
(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)
1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma:
Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, se la condotta dolosa o colposa del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l'equo apprezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate».
7. 4. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi con le seguenti: è aggiunto in fine il seguente comma.
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso:
sostituire le parole da: Nei casi di cui fino a: all'articolo 55, secondo comma, con le seguenti: Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55;
sopprimere le seguenti parole: della gravità, delle modalità organizzative e.
7. 5. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.
*7. 6. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.
*7. 7. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.
**7. 8. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.
**7. 9. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Vazio, Bordo, Miceli.
Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.
**7. 10. Conte.
NON SEGNALATO
Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: indennità fino a: altresì con le seguenti: giusta indennità, tenuto.
7. 20. Silvestroni.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Disposizioni in materia di spese di giustizia)
Sopprimerlo.
8. 2. Conte.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio della legittima difesa)
1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.
2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita».
8. 4. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, capoverso Art. 115-bis (L), comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale,.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:
dopo le parole: dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 sopprimere le seguenti: commi secondo, terzo e quarto;
sopprimere le parole: in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice.
8. 3. Conte.
NON SEGNALATO
(Votazione dell'articolo 8)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
4-ter.1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
8. 01. Conte.
NON SEGNALATO
ART. 9.
(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)
(Votazione dell'articolo 9)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3)
1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai delitti ivi contemplati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge».
9. 020. Costa.
Relatore: MANIERO.
N. 1.
Seduta del 19 febbraio 2019
ART. 1.
(Istituzione e durata)
Al comma 1, sopprimere le parole:, per la durata della XVIII legislatura,
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.
1. 1. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Composizione)
Al comma 1, sostituire le parole: venti senatori e da venti con le seguenti: venticinque senatori e da venticinque.
2. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto del Senato della Repubblica non formano un gruppo unico ai fini della composizione della Commissione.
2. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. 52. Mancini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annualmente alle Camere una relazione con le seguenti: alle Camere relazioni semestrali.
2. 51. Mancini.
Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
3. Il presidente della Commissione è scelto dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, al di fuori dei componenti della Commissione medesima. La Commissione elegge tra i propri componenti, a scrutinio segreto, due vicepresidenti e due segretari entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, e il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. L'indicazione di almeno uno dei due vicepresidenti e di almeno uno dei due segretari della commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione, in considerazione della effettiva rappresentatività.
5. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. 50. Verini.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'ufficio di presidenza della Commissione è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Il presidente è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
al comma 6, sostituire la parola: 4 con la seguente: 3.
2. 53. Mancini.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il presidente della Commissione è scelto, in ogni caso, tra senatori e deputati appartenenti a gruppi di opposizione.
*2. 20. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il presidente della Commissione è scelto, in ogni caso, tra senatori e deputati appartenenti a gruppi di opposizione.
*2. 56. Mancini.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nessun gruppo parlamentare può avere più di un rappresentante all'interno dell'ufficio di presidenza.
2. 57. Mancini.
Al comma 4, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti, computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
2. 54. Mancini.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Competenze)
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente relativa al sistema bancario, con particolare riguardo alla responsabilità degli amministratori e dei direttori generali relativa al collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari ad alto rischio;.
3. 1. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) verificare l'efficacia e l'adeguatezza degli strumenti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario a disposizione degli organi preposti;
3. 2. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni vigenti a tutela dei risparmiatori e degli investitori in relazione alla sottoscrizione di prodotti finanziari ad alto rischio;
3. 3. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) analizzare la consistenza dei non performing loans (NPL) e le modalità per ridurne l'impatto sul sistema bancario;
3. 4. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) verificare gli effetti che la crisi economica internazionale, che ha avuto origine il 15 settembre 2008 con il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers, ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari, con particolare riferimento alla sensibile contrazione del credito da questi concesso alle imprese e ai privati, nonché sui rischi dei mercati finanziari e, più in generale, sulla stabilità e sull'integrità del sistema finanziario e degli intermediari che vi operano, compresi i soggetti che erogano forme di previdenza obbligatoria e complementare;.
3. 5. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;.
3. 6. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 50. Fragomeli.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: reati finanziari e bancari, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: nonché quelli relativi all'evasione tributaria e contributiva e al riciclaggio e all'autoriciclaggio.
3. 51. Fragomeli.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero di istituire sezioni specializzate per i reati bancari e finanziari presso procure e tribunali distrettuali, nonché presso le Corti di Appello.
3. 7. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) verificare la compatibilità tra il sistema del credito e il sistema economico nazionale e le misure adottate dall'Unione europea in tali ambiti, relativamente anche ai meccanismi di vigilanza europea, con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione;.
3. 8. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 52. Fragomeli.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:; verificare altresì se le caratteristiche attualmente prefigurate per il percorso dell'Unione bancaria rispondano alle esigenze e alle peculiarità del sistema bancario nazionale, nonché alla necessità di sviluppare sistemi nazionali di garanzia dei depositi orientati alla creazione di un Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS).
3. 55. Ungaro.
Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) verificare il ricorso a strumenti finanziari derivati, cosiddetti «credit default swap», che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi;.
3. 9. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.
Al comma 1, lettera p), alinea, sopprimere le parole:, compresi quelli.
3. 53. Fragomeli.
Al comma 1, lettera p), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
4-bis) l'efficacia e la diffusione delle forme di erogazione del credito a prenditori che meritano una tutela rafforzata anche in ragione delle finalità dei finanziamenti, caratterizzate da condizioni più favorevoli di rimborso e da un accesso semplificato al capitale, come i prestiti d'onore, in particolare ai giovani per studio comparativo a livello europeo ovvero per l'acquisto della prima casa e alle start up;.
3. 54. Ungaro.
Al comma 1, lettera p), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: analizzando, in particolar modo, l'efficacia delle misure adottate negli ultimi anni per il sostegno degli istituti bancari nello smaltimento come il meccanismo delle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) introdotto con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, i casi di cessione alla Società di gestione delle attività Spa (SGA) e le norme volte alla velocizzazione del mercato dei non performing loans (NPL) di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. 56. Ungaro.
Al comma 1, lettera p), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) quali interventi siano stati posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;
3. 10. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.
Al comma 1, lettera p), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) la congruità e l'accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;
3. 11. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.
Al comma 1, lettera q), dopo le parole: ispettivi e di controllo aggiungere le seguenti: e dell'applicazione del sistema del voto capitario in società quotate.
3. 12. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) valutare l'opportunità di una verifica approfondita da parte degli organi di vigilanza sulle attività bancarie di altri istituti di credito suscettibili di trovarsi ad affrontare nel breve periodo situazioni di dissesto finanziario;.
3. 13. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.
Al comma 1, lettera s), dopo le parole: l'adeguatezza aggiungere le seguenti: e l'efficacia.
3. 14. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.
Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
z) analizzare l'adeguatezza del sistema bancario e finanziario nazionale a fronte di possibili shock esogeni derivanti dallo scoppio di eventuali bolle finanziarie, incombenti sul mercato globale.
3. 15. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Attività di indagine)
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Richiesta di atti e documenti)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: La Commissione può ottenere aggiungere le seguenti: previa richiesta motivata e dettagliata all'autorità giudiziaria in relazione alle verifiche in corso di cui all'articolo 3, comma 1,.
5. 1. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Obbligo del segreto)
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Organizzazione interna)
(Votazione dell'articolo 7)
Relatori: BARBUTO, (per II Commissione) e ZIELLO, (per XII Commissione).
N. 1.
Seduta del 19 febbraio 2019
ART. 1.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
Al comma 1, sostituire le parole: venti senatori e da venti con le seguenti: venticinque senatori e da venticinque.
3. 1. Schullian.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto del Senato della Repubblica non formano un gruppo unico ai fini della composizione della Commissione.
3. 2. Schullian.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Votazione dell'articolo 9)