CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 febbraio 2019
XVIII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 1550
EMENDAMENTI
S. 989 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (Approvato dal Senato).

Relatori: CESTARI (per la V Commissione) e CARABETTA (per la X Commissione)

N. 1.

Seduta del 5 febbraio 2019

ART. 1.
(Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni)

  Al comma 1, sostituire le parole: iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, con le seguenti: annua, a decorrere dall'anno 2019, di euro 150.000.000, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n.145.;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: in favore delle piccole e medie imprese (PMI), con le seguenti: in favore delle imprese.
1. 11. Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, con le seguenti: annua, a decorrere dall'anno 2019, di euro 100.000.000, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
1. 12. Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, con le seguenti: euro 100.000.000;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. Al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 13. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000 con le seguenti: euro 100.000.000.
1. 14. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000 con le seguenti: euro 75.000.000.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
in favore delle piccole e medie imprese (PMI) con le seguenti: in favore delle micro piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.;
   al comma 2, sostituire le parole: alla PMI con le seguenti: a micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico;
   al comma 4, sostituire le parole: la PMI beneficiaria con le seguenti: la MPMI iscritta al registro delle imprese o il professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico;
   al comma 5, sostituire le parole: da parte della PMI beneficiaria con le seguenti: da parte della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico;
   al comma 6, sostituire le parole: della PMI beneficiaria con le seguenti: della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico»;
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-quater. Per far fronte ai maggior oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 17. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000 con le seguenti: euro 75.000.000.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
   8-quater. Per far fronte ai maggior oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 18. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000 con le seguenti: euro 70.000.000.
1. 9. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole: in favore delle piccole e medie imprese (PMI) aggiungere le seguenti: e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
   al medesimo comma, sostituire le parole: e sono con la seguente: anche;
   al comma 2, sopprimere la parola: aziendali;
   al comma 2, sostituire le parole: alla PMI beneficiaria con le seguenti: alla PMI e al professionista beneficiari;
   al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dalla PMI beneficiaria con le seguenti: dalla PMI e dal professionista beneficiari;
   al comma 4, sostituire le parole: PMI beneficiaria con le seguenti: PMI e il professionista beneficiari;
   al comma 5 sostituire le parole: della PMI beneficiaria con le segmenti: della PMI e del professionista beneficiari;
   al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: alla lettera b) del comma 3 con le seguenti: al comma 1;
   al comma 6, sostituire le parole: della PMI beneficiaria con le seguenti: della PMI e del professionista beneficiari.
   alla rubrica, sopprimere le parole: creditrici delle pubbliche amministrazioni.
1. 1. Mandelli, Porchietto, Fiorini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a valere sulle disponibilità del medesimo fondo,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: e sono con le seguenti: anche;
   al comma 2, sopprimere la parola: aziendali;
   al comma 2, dopo le parole: inadempienze probabili aggiungere le seguenti: o sofferenze;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000 l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi contrattuali maturati sino alla predetta data.»;
   al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: alla lettera b) del comma 3 con le seguenti: al comma 1.
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
   alla rubrica, sopprimere le parole: creditrici delle pubbliche amministrazioni.
1. 15. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a valere sulle disponibilità del medesimo fondo,;

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
1. 16. Fassina, Fornaro, Bersani.

  Al comma 1, sostituire le parole: piccole e medie imprese (PMI) con le seguenti: micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
1. 5. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, dopo le parole: piccole e medie imprese (PMI), aggiungere le seguenti: e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

  Conseguentemente:
   ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
alla PMI beneficiaria, con le seguenti: alla PMI e al professionista beneficiari.
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 2. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, dopo le parole: piccole e medie imprese (PMI), aggiungere le seguenti: e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla PMI beneficiaria, con le seguenti: alla PMI e al professionista beneficiari.
*1. 3. Fassina, Fornaro, Bersani.

  Al comma 1, dopo le parole: piccole e medie imprese (PMI), aggiungere le seguenti: e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla PMI beneficiaria, con le seguenti: alla PMI e al professionista beneficiari.
*1. 4. Barelli, Porchietto, Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono in difficoltà con le seguenti: si trovino in una situazione documentata di obiettiva difficoltà economica e finanziaria.
1. 6. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle rate;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali;
   al comma 2, dopo le parole: classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come aggiungere le parole: sofferenze o;
   al comma 6, sostituire le parole: in misura non superiore a un quarto del suo importo con le seguenti: in misura massima determinata dal comma 7 e comunque non superiore a un quarto del suo importo»;
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 F42 e F43 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come «sofferenze» o «inadempienze probabili»;
  6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ad esclusione della lettera b), 4, 5 primo e secondo periodo e 6.;
   alla rubrica, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e del settore dell'edilizia.
*1. 10. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle rate;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali;
   al comma 2, dopo le parole: classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come aggiungere le parole: sofferenze o;
   al comma 6, sostituire le parole: in misura non superiore a un quarto del suo importo con le seguenti: in misura massima determinata dal comma 7 e comunque non superiore a un quarto del suo importo»;
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 F42 e F43 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come «sofferenze» o «inadempienze probabili»;
  6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ad esclusione della lettera b), 4, 5 primo e secondo periodo e 6.;
   alla rubrica, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e del settore dell'edilizia.
*1. 7. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o titolari di crediti nei confronti del soggetto appaltatore per mancato pagamento dei lavori eseguiti.
1. 19. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a interventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.

1. 20. Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli interventi di garanzia, a condizioni di mercato, di cui al comma 1, sono riconosciuti anche al limite percentuale del sub-appalto e il pagamento alle PMI sub appaltatrici avviene in modo diretto.
1. 21. Fassina.

  Al comma 2, sostituire le parole: alla PMI con le seguenti: a micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
1. 22. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole: classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come aggiungere le seguenti: «sofferenze» o;
   al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: in misura non superiore a un quarto del suo importo con le seguenti: in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7 e, comunque, non superiore a un quarto del suo importo»;
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 e F42 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come «sofferenze» o «inadempienze probabili»;
  6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 lettera a), 4, 5 primo e secondo periodo,».
   alla rubrica 1, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e del settore dell'edilizia.
1. 23. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. I crediti certificati vantati dai soggetti di cui al comma 1 verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione delle rate non rimborsate dei finanziamenti contratti con banche e intermediari. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000, l'importo residuo delle rate non rimborsate del finanziamento di cui al comma 2, alla data di presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data».
1. 24. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: euro 2.500.000 con le seguenti: euro 3.000.000.
1. 8. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, alinea, sopprimere le parole da: il minore tra: fino a: data e b).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.
1. 25. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 4, sostituire le parole: la PMI beneficiaria con le seguenti: la MPMI iscritta al registro delle imprese o il professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
1. 26. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 30 anni.
1. 27. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 5, sostituire le parole: da parte della PMI beneficiaria con le seguenti: da parte della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
1. 28. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: da adottare, aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 30. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nelle transazioni commerciali tra enti locali e piccole e medie imprese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo anticipazioni di liquidità per pagamento debiti enti locali», con una dotazione di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  7-ter. Il fondo di cui al comma 7-bis, finalizzato al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, è destinato agli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che congiuntamente:
   a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;
   c) presentino residui attivi;
   d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

  7-quater. Gli enti locali debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 7-bis entro 20 giorni dalla data di effettiva erogazione della stessa.
  7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni di liquidità – che in ogni caso non costituiscono indebitamento – nonché alle modalità per la loro concessione e rimborso, entro un periodo massimo di 2 anni dalla data di effettiva erogazione o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.
  7-sexies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 36. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
  7-ter. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole «servizi indispensabili», sono aggiunte le seguenti: «comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
   b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: «servizi locali indispensabili», sono inserite le seguenti: «, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
   c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lavoro subordinato», sono inserite le seguenti: «e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
1. 31. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli Interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
  7-ter. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: «servizi indispensabili», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
   b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: «servizi locali indispensabili», sono inserite le seguenti: «comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
   c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «lavoro subordinato», sono inserite le seguenti: «e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
1. 35. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

1. 32. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 8-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) le rette versate dalle famiglie per le attività di istruzione e formazione svolte nell'ambito del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e del sistema integrato di istruzione 0-6 anni di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 dagli enti ecclesiastici delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato non costituiscono reddito derivante da attività commerciale.
1. 33. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 8-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 8-bis:
  8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000 o alle attività di cui al sistema integrato di istruzione 0-6 anni di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di spesa di 60 milioni a decorrere dal 1 gennaio 2020 relativamente al periodo di imposta 2019.

  Conseguentemente, al comma 8-ter:
   sostituire le parole: 157,9 milioni con le seguenti: 217,9 milioni;
   sostituire le parole: 131 milioni con le seguenti: 191 milioni;
   sostituire le parole: 77,9 milioni con le seguenti: 137,9 milioni.
1. 34. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-quater. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri.
1. 41. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le parole: nonché disposizioni, in materia di microcredito.
1. 37. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. Al fine di promuovete la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e per il microcredito.
1. 40. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «riscossione delle somme iscritte a molo», sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».
1. 38. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa.».
1. 39. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Semplificazione degli adempimenti relativi alle erogazioni pubbliche)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 125:
   1) le parole: «e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati, e le società da loro partecipate» sono sostituite dalle seguenti: «e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati»;
   2) le parole: «incarichi retribuiti» sono soppresse;
   3) i periodi dal secondo all'ultimo sono sostituiti dal seguente: «Per le imprese che ricevono vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo, vale il regime di pubblicità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico»;
   b) Al comma 126 le parole: «mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni sono fomite in una dichiarazione distinta dal bilancio, redatta secondo una metodologia di rendicontazione autonoma e contrassegnata dal riferimento alla presente disciplina. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la dichiarazione è messa a disposizione dell'organo di controllo entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese a cura degli amministratori stessi. La responsabilità di garantire che la dichiarazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente articolo compete agli amministratori, ai quali, se omettono di depositare la dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254».
   c) Al comma 127 le parole: «degli incarichi retribuiti» sono soppresse;
   d) Dopo il comma 128 è aggiunto il seguente: «128-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 125 a 128. Le sanzioni di cui ai commi 125 e 126 si applicano dall'esercizio successivo all'entrata in vigore dal suddetto decreto».
1. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  1. All'articolo 5, comma 4-ter del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 154, dopo le parole: «cedente il credito» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso trimestralmente a norma dell'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
1. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure di semplificazione per le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare)

  1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 3, al comma 1 è inserito in fine il seguente periodo: «Le attività di somministrazione di alimenti e bevande rientrano tra quelle strumentali ed accessorie all'esercizio di impresa artigiana purché l'attività di produzione sia prevalente rispetto a quella di vendita, in base al positivo accertamento del maggior tempo impiegato nella preparazione e trasformazione degli alimenti, nonché del maggior reddito derivante dall'attività artigiana principale».
  2. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 4, il comma 2-bis è abrogato.
1. 05. Fassina, Bersani, Fornaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Semplificazioni per le imprese del settore balneare)

  Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente: «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
1. 06. Prestigiacomo, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Semplificazioni in materia di tariffe postali agevolate)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo».
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente».
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.
1. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Attuazione dell'articolo 8 dello Statuto del contribuente in materia di compensazione delle partite di credito e debito verso la P.A., ivi compresi i crediti di fornitura).

  1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Compensazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i soggetti detentori di crediti in carico alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi quelli certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, per i quali siano decorsi i termini per la liquidazione, di cui alla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2011/7/EU del 16 febbraio 2011, possono compensare anche parzialmente tali importi con le somme a qualsiasi titolo dovute alle amministrazioni medesime. Resta l'obbligo del debitore di saldare la parte residua nei termini e con le modalità di legge, contrattuali e convenzionali previste.
  2. Sono compensabili le partite di credito e debito in essere con amministrazioni diverse. A tal fine il creditore, in sede di pagamento delle somme dovute alle pubbliche amministrazioni, dichiara il credito che intende compensare, avvalendosi di una specifica certificazione obbligatoriamente emessa dall'amministrazione debitrice, anche per il tramite del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (SIOPE Plus).
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.».

  2. Al fine di sopperire alle deficienze di cassa delle amministrazioni, derivanti dall'attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. è costituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un Fondo di compensazione per le partite di debito e credito relative al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, cui sono assegnati 10 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, oltre ad una dotazione di risorse proprie stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima, non minore di 10 miliardi di euro. Il Fondo opera sino a concorrenza delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.
  3. Il Fondo, avvalendosi del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE Plus), eroga alle amministrazioni le cui entrate si siano ridotte in conseguenza del regime di compensazione le somme corrispondenti alla copertura delle mancate entrate. Per tale servizio al Fondo è corrisposto un interesse pari al tasso d'interesse legale, oltre a quanto previsto, in caso di compensazione dei crediti di fornitura, degli interessi per ritardato pagamento previsti dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2011/7/EU del 16 febbraio 2011, posto a carico dell'amministrazione il cui ritardo di pagamento ha generato la compensazione, che è tenuta alla restituzione alla Cassa delle somme anticipate al momento in cui le risorse siano rese disponibili. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e le altre amministrazioni eroganti possono ridurre i trasferimenti alle amministrazioni in ritardo di pagamento sino a concorrenza di quanto spettante alla Cassa.
  4. Il Fondo opera secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 in quanto compatibili. Resta salva la possibilità di cessione di crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, prevista ai sensi dell'articolo 37 medesimo. A tal fine per l'anno 2019 la dotazione del Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato su tali crediti di cui al comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, citato, è incrementata di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse individuate dal comma 2.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 2, 3 e 4. Con il medesimo decreto sono individuate le misure da adottare nel caso in cui le risorse erogate siano superiori a quelle disponibili.
  6. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «verificano, anche in via telematica,» sono aggiunte le seguenti: «entro il termine di 30giorni,;
   b) le parole: «, non procedono al pagamento è», sono sostituite dalle seguenti: «procedono alla compensazione per un numero di cartelle il cui valore si avvicini al dovuto, oltre il quale».

  7. Al comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di compensazioni che presentano profili di rischio, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento o di richieste di compensazione di cui agli articoli 17, 17-bis, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  8. Sino alla definitiva implementazione del SIOPE, sono applicabili le disposizioni sulla ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 10.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021:
   a) a valere sulle disponibilità del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n.145, in misura pari a 4.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
   b) mediante variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare una riduzione di spesa pari a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competente per materia, sono disposte le variazioni di cui al primo periodo.
1. 0100. Baldelli, Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.01.

  1. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
1. 0101. Cunial.

ART. 1-bis.
(Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi)

  Sopprimerlo.
1-bis. 1. Boschi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 3, comma 23, le parole: «7 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2019».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera 0a) del comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».
1-bis. 4. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che la perdita della riduzione relativa a tutte le tipologie di agevolazione fiscale e contributiva, compresi esoneri, bonus e incentivi occupazionali, in materia di lavoro in tutti i settori produttivi, non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta, in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza.
1-bis. 5. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni» sono soppresse.
1-bis. 9. Spena, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 19, lettera e), sono aggiunte infine le parole: «, ad esclusione degli esercenti arti o professioni».

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni con le seguenti:, ad esclusione degli esercenti arti o professioni;

1-bis. 8. Acquaroli.

  Al comma 3, dopo le parole: comma 57, aggiungere le seguenti: la lettera d) è abrogata e alla.
1-bis. 10. Giacomoni, Spena, Bignami, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 59, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e A/10»
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, nel limite di 350 milioni di euro dal 2019, si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle disposizioni del successivo comma 3-quater.
  3-quater. Entro il 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese fino a 350 milioni di euro annui. Qualora i provvedimenti previsti dal primo periodo non siano adottati o siano adottati per un importo inferiore a quello ivi indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a tale anno, ed entro il 15 marzo 2020, per la previsione relativa agli anni successivi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle misure delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1-bis. 2. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019».
1-bis. 6. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'interno del proprio sistema di recupero crediti l'Inps, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, invia, in ogni caso, degli avvisi bonari, finalizzati a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente.
1-bis. 7. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 5, dopo le parole: «devono essere versate» sono aggiunte le seguenti: «nella misura pari all'80 per cento dell'importo dovuto,».
1-bis. 100. Baratto, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Autocertificazione del contribuente creditore delle Pubbliche Amministrazioni relativa all'inesistenza di debiti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni alfine di ottenere il pagamento per beni e servizi forniti alle stesse e norme penali applicabili al contribuente in caso di dichiarazioni mendaci).

  1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole «riscossione delle somme iscritte a ruolo» sono inserite le seguenti, «fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».
1-bis. 02. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Tutela del creditore nella certezza dei tempi di pagamento mediante emissione obbligatoria della fattura a garanzia del riconoscimento degli interessi di mora e modifiche al Codice civile relative alla verifica e pagamento dell'opera).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa».

  2. All'articolo 1665 del Codice civile, il terzo comma è sostituito con il seguente:
«Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro trenta giorni, l'opera si considera accettata.»
1-bis. 05. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Cumulo e totalizzatone dei contributi in materia pensionistica per professionisti iscritti a ordini o collegi professionali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, per garantire la migliore efficienza amministrativa e contabile nell'erogazione delle prestazioni di welfare).

  1. Al decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, articolo 5, comma 2, le parole: «delle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli Enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun Ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388.».
  2. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali.
1-bis. 06. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2018, è prorogato al 2 dicembre 2019. La ripresa della riscossione dei tributi non versati nel periodo di sospensione dal 14 agosto 2018 al 2 dicembre 2019 avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2019. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal citato decreto ministeriale 6 settembre 2018, sono effettuati entro il mese di dicembre 2019.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede si provvede nei limiti di 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. 08. Mulè, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Previsione di un periodo transitorio per le attestazioni SOA in corso di validità).

  1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
  «14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 14, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione di cui all'articolo 83, comma 2, le attestazioni in corso di validità possono essere utilizzate oltre i termini di scadenza di cui all'articolo 76, comma 5 del decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per un massimo di 12 mesi, qualora su istanza dell'operatore economico qualificato la SOA accerti i seguenti requisiti:
   a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
   b) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari dell'ultimo anno, calcolata ai sensi dell'articolo 79, comma 2, letta b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
   c) differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno tre esercizi tra gli ultimi cinque;
   d) continuità nell'iscrizione in Cassa Edile laddove sia qualificato per l'esecuzione di lavorazioni merceologicamente riconducibili all'edilizia e per le quali sia prevista l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia;
   e) non sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero non abbia depositato la relativa istanza, ovvero si trovi in stato di fallimento.
  In tal caso, il corrispettivo riconosciuto alla SOA è pari al venti per cento della tariffa di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in cui N e C sono rispetti vamente il numero delle categorie e la sommatoria degli importi delle classifiche possedute dall'impresa indicate nella precedente attestazione.
  Al momento della consegna dei lavori, l'affidatario che utilizza l'attestazione ai sensi del presente comma dichiara la disponibilità di personale e attrezzature per l'esecuzione dell'appalto.
1-bis. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Semplificazioni per le imprese del settore balneare).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, dopo la parola: «giudiziari» sono inserite le seguenti: «e amministrativi», le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2019».

  2. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:
  «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

  3. Nelle more della generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, dal 1o gennaio 2019 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.400.
1-bis. 010. Buratti.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Semplificazioni per le imprese del settore balneare).

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:
  «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
*1-bis. 01. Zucconi, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Semplificazioni per le imprese del settore balneare).

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:
  «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.’ 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
*1-bis. 07. Ripani, Mugnai, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di servizi di vigilanza privata)

  1. All'allegato D recante «dei singoli servizi di vigilanza privata» del DM 269/2010, punto 3.1.3, voce «Trasporto valori per somme fino a euro 100.000» le parole: «da una guardia giurata» sono sostituite dalle seguenti: «da due guardie giurate».
  2. All'allegato D recante «Dei singoli servizi di vigilanza privata» del DM 269/2010, punto 3.1.3, voce «Trasporto valori per somme da euro 100.000 fino a euro 500.000» le parole: «due guardie particolari» sono sostituite dalle seguenti: «tre guardie particolari».
  3. All'allegato D recante «Dei singoli servizi di vigilanza privata» del DM 269/2010, punto 3.1.3, voce «Trasporto valori per somme da euro 500.000 e fino a euro 1.500.000» il periodo: «Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad esempio valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da due guardie giurate» è sostituito dal seguente: «Anche nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad esempio valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio è svolto da tre guardie giurate».
  4. All'articolo 1del Decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015 n. 56, comma 1, lettera g), punto 10, capoverso a) le parole «due guardie giurate» sono sostituite dalle seguenti: «tre guardie giurate».
  5. All'allegato D sezione III del DM 269/2010 recante «Dei singoli servizi di vigilanza privata», al capoverso 3.a dopo le parole: «per mezzo delle dipendenti guardie giurate» sono aggiunte le seguenti: «, la cui presenza è sempre assicurata nel numero minimo di due unità,”
1-bis. 0100. Vietina, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

ART. 2.
(Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per l'efficientamento delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)

  Al fine di garantire maggiori prestazioni e celerità al raggiungimento degli obiettivi correlati alla disattivazione ed allo smantellamento dei siti nucleari nonché alla realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla riforma della società Sogin Spa, prevedendone modalità di funzionamento e criteri per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, basati specificamente sui princìpi di efficacia, economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla nomina di un commissario e di un vicecommissario per la società Sogin Spa i quali durano in carica fino alla completa riorganizzazione della stessa società. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione decade alla medesima data.
2. 01. Foti, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 3.
(Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro)

  Sopprimere il comma 1.
3. 4. Fragomeli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 30 giugno 2019».
3. 3. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. All'articolo 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1o luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata assolta.».

  1.2. Agli oneri derivanti dal comma 1.1., si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.
3. 55. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. All'articolo 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1o luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata assolta.».

  1.2. Agli oneri derivanti dal comma 1.1., si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 56. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
  1.2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 84. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 80. Gadda, Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo, Losacco, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi», sono inserite le seguenti: «di importo complessivo superiore a 10.000 euro».
3. 89. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2021.
3. 44. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono aggiunte, in fine, le parole: «Entro dieci giorni dall'adozione della modulistica regionale, le regioni la trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa».

3. 27. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: «al consumatore finale» sono soppresse.
3. 28. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:
  1-quater.1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:
  «705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

  1-quater.2. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater.bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.
3. 40. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Le denunce sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi. Per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla presente legge.
3. 8. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale»;
   b) sopprimere la lettera e).
3. 13. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Per le violazioni sanabili delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale commesse dalle imprese agricole, dalle quali derivi l'irrogazione di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. 14. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Agli oneri derivanti dal presente, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dai 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 15. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 6, dopo la lettera: «d-quinquies)» è aggiunta la seguente: «d-sexies) alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nel settore agroalimentare della lavorazione delle carni.»;
   b) Il comma 8 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.».
3. 42. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Al fine di favorire la commercializzazione di prodotti agricoli e di trasformazione provenienti da attività di agricoltura sociale, il comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 agosto 2015, n. 141 è sostituito dal seguente: «2.1 comuni favoriscono la valorizzazione dei prodotti provenienti da attività di agricoltura sociale mediante misure idonee a consentirne la commercializzazione, nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in sagre, fiere, mercatini ed esposizioni, compatibilmente con gli spazi disponibili.».
3. 43. Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Limitatamente agli eventi climatici avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018, le agevolazioni derivanti dal riconoscimento dello stato di calamità sono concesse alle imprese agricole, con effetto immediato, anche in assenza del decreto ministeriale di riconoscimento dello stato di calamità, a condizione che la Regione abbia certificato, per le imprese agricole danneggiate, la perdita di almeno il 50 per cento della produzione. In presenza delle condizioni di cui al precedente periodo è sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno ventiquattro mesi, per le aziende agricole danneggiate. La regione è autorizzata ad anticipare, fino a quattro mesi, i tempi di erogazione dei contributi del Piano di sviluppo rurale e ulteriori contributi di competenza regionale, per le aziende agricole che ne facciano richiesta e che siano beneficiarie dei contributi stessi, e per le quali la regione abbia certificato la perdita di almeno il 50 per cento della produzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 16 milioni per l'anno 2019, 12 milioni per l'anno 2020, e 8 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 48. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: «Il titolare dell'impresa», sono inserite le seguenti: «coltivatrice diretta».
3. 16. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
3. 18. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato sulla Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017, gli eventi avversi di «gelo e brina» sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
3. 7. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comprta 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
3. 19. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per acqedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari. Agli oneri derivanti presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 20. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.
3. 21. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Alla lettera n-bis) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente.».
3. 22. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di retarsi avvalgono delle garanzie prestatela ISMEA.
3. 23. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.».
3. 25. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 26. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. L'articolo 23, comma 4 del Regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri.
3. 39. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:
  1-sexies.1. Al fine di favorire la nascita e la crescita di start-up universitarie, valorizzare la conoscenza tecnologica, incrementare il dialogo tra mondo produttivo e accademico rafforzando gli strumenti di collaborazione stabili utili per coniugare ricerca ed innovazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un fondo denominato «Fondo incubatori universitari spin off e start-up», con una dotazione di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Possono accedere al Fondo gli atenei e gli enti di ricerca, anche costituiti in rete, al fine di attivare progetti di ricerca e di sostenere la costituzione di start up innovative, a partecipazione prevalente universitaria direttamente connesse con il mondo della ricerca universitaria.
  1-sexies.2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione delle risorse del Fondo tra le università. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si procede mediante corrispondente riduzione ddl Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
3. 49. D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Ruffino.

  Sopprimere il comma 1-octies.
3. 87. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1-undecies, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.

3. 24. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 1-undecies, aggiungere il seguente:
  1-undecies.1. Per i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503.
3. 10. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-undecies, aggiungere il seguente:
  1-undecies.1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 11. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-duodecies, aggiungere i seguenti:
  1-duodecies.1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza resta in vigore perotto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
  1-duodecies.2. Ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
  1-duodecies.3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.
  1-duodecies.4. Nel caso di procedura relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza redatta ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, può richiedere all'ufficio marittimo competente una attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento.
3. 85. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-duodecies, aggiungere il seguente:
  1-duodecies.1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.
3. 86. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Sopprimere il comma 1-terdecies.
3. 91. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1-terdecies, sostituire il capoverso: «4-bis» con il seguente:
  «4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una micro, piccola o media impresa (MPMI), come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, iscritta al registro delle imprese ovvero un professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono costituite dai soggetti di cui al presente comma».
3. 5. Moretto.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: « b),» sono soppresse;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  1-sexiesdecies. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati.
3. 31. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.».
  1-sexiesdecies. Alle minori entrate di cui al comma 1-quaterdecies-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 62. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.
  1-sexiesdecies. Il decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, di cui al comma 1-bis, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.
*3. 41. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.
  1-sexiesdecies. Il decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, di cui al comma 1-bis, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.
*3. 64. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 75. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: «Il titolare dell'impresa», sono inserite le seguenti: «coltivatrice diretta».
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 76. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 77. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 69. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 68. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 71. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «30 giugno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  1-sexiesdecies. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO 1

  Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) Tempi Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 Revisione entro il 31 dicembre 2019 Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 Revisione entro il 31 dicembre 2020 Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 Revisione entro il 31 dicembre 2021 Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 Revisione entro il 31 dicembre 2022 Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 Revisione entro il 31 dicembre 2023 Trattori agricoli immatricolati dopo il 1o gennaio 2019 Revisione al 5o anno entro la fine del mese di prima immatricolazione
3. 72. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.
  1-sexiesdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-quaterdecies-1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
3. 81. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Con riferimento alle vigenti procedure di semplificazione e telematizzazione di rilascio del DURC, documento unico di regolarità contributiva, gestito dall'Inps, ai fini della verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le necessarie modifiche alla normativa nonché le modalità di semplificazione delle procedure di telematizzazione gestite dall'Inps, al fine di:
   a) favorire la comunicazione delle aziende e dei professionisti con l'istituto, garantendo la necessaria interlocuzione diretta con il personale competente;
   b) prevedere una revisione degli attuali automatismi, anche conseguenti alle procedure informatizzate, al fine di limitare i casi per i quali eventuali irregolarità o scoperture che possono dar luogo alla perdita di agevolazioni, debbano essere notificate al datore di lavoro entro un termine congruo al fine di consentire al medesimo soggetto di avere un confronto con l'istituto;
   c) garantire una proporzionalità tra l'infrazione commessa e la relativa sanzione;
   d) elevare il limite di debito al di sotto del quale l'azienda è considerata comunque regolare, al fine di escludere la possibilità di perdere i benefici per scoperture di lieve entità.
3. 6. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, le parole: «fino al 31 dicembre 2018», sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
3. 30. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo.».
3. 32. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,», sono soppresse;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: « d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.».
3. 33. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: «Al contratto di lavoro subordinato», con le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, al contratto di lavoro subordinato.».
3. 34. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «Il contratto può essere rinnovato», sono sostituite con le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il contratto può essere rinnovato».
3. 35. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il nuovo soggetto determinatosi a seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali.».
3. 78. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte in fine le parole: «o un condominio».
3. 47. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato.
3. 52. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «ai professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».
3. 53. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «ai professionisti» sono aggiunte le seguenti: «e a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 2013».
3. 54. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogate.
3. 58. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 215 inserire il seguente:
  «215-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 214 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2020».
3. 57. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 54-bis, comma 17, lettera e) sostituire le parole: «della giornata» con: «delle ventiquattro ore.».
3. 59. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti dì biogas di potenza fino a 300 kW accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.
3. 61. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
3. 63. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.».
3. 65. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Alla lettera n-bis) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente.».
3. 66. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimoiarticolo 2135 del codice civile.
3. 67. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
3. 70. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: «all'imprenditore agricolo professionale», sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,».
3. 73. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
3. 74. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 1, comma 3, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 1o febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «delle tariffe dell'energia elettrica» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli impianti che adottino misure per l'efficientamento della produzione o per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;».
3. 79. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Per i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503.
3. 82. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte in fine le parole: «o un condominio».
3. 83. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Delega al Governo in materia di semplificatone contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

  1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato e al regime dei controlli dei settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata; b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole; c) introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
3. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:
  705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 030. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:
  705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 105-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
*3. 02. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:
  705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 105-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
*3. 06. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Misure di semplificazione in materia agricola)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
3. 05. Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-bis. – L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:
  «54-bis. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
   b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

  6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
  7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le partì sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  54-ter.1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
3. 011. Rizzetto, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-bis. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:
  «54-bis.1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».
3. 013. Rizzetto, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) è premessa la seguente:
  «0a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:
   b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente 139 della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale»;
   b) la lettera c) è soppressa.
3. 014. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) al comma 7, alinea, dopo le parole: «prestazione occasionale» sono inserite le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 12.000 euro per anno civile».
3. 015. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle aziende alberghiere» aggiungere le seguenti: «, della ristorazione e dei pubblici esercizi».
3. 017. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comma 1, lettera c), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quindici».

3. 016. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disciplina del lavoro accessorio)

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del lavoro domestico che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per il settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.
3. 018. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disciplina del lavoro accessorio nel turismo)

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del turismo che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
   b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo esso di soggiorno.
  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate.
  6. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in per ogni ora lavorativa prestata.
  7. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
  8. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 11. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  9. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa ai versamenti dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 9 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
3. 012. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Revisione delle tariffe Inail)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1122 le lettere a) e b) sono soppresse;
   b) al comma 1051, le parole: «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)«, sono sostituite dalle parole: «di 1,85 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b).
3. 021. Fassina, Epifani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Modifiche in materia di contratti a termine)

  All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 apportare le seguenti modificazioni:
   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) esigenze connesse ad incrementi temporanei dell'attività ordinaria»;
   b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51.

3. 023. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Abrogazione dello split payment)

  1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere daH'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. 025. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000)

  1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.
  3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.
  4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.
  6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.
  7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.
3. 026. Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «7. Per il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:
   a) dal 1o marzo 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
   b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
   c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
   d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

  È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1o gennaio 2019».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 038. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «7. Per il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:
   a) dal 1o marzo 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
   b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
   c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
   d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

  È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1o gennaio 2019».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 039. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, 11. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 040. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 042. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Riduzione di sanzioni applicabili in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: «Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
   a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
   b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
3. 028. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni – Codice della Navigazione)

  1. All'articolo 35, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione dopo la parola: «mare» e prima delle parole: «sono escluse» aggiungere le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative».
  2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere il seguente:
  «2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
3. 07. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti:
  «3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.
  4. Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione.
3. 08. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Interventi in materia di balneazione)

  1. All'articolo 1, comma 484 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola: «Fino» le parole: «al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi» sono sostituite dalle seguenti: «alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e», dopo la parola: «contenzioso» sono aggiunte le seguenti: «pendente alla data del 29 novembre 2018 e» e dopo le parole: «sono sospesi» sono aggiunte le seguenti: «Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili oi nei cui confronti pende l'impugnazione.
3. 09. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

  1. L'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
*3. 03. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

  1. L'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
*3. 04. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

  1. L'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.

*3. 022. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: «giudiziari» aggiungere le seguenti: «e amministrativi», dopo la parola: «data» sostituire le parole: «del 30 settembre 2013» con le seguenti: «del 23 ottobre 2018» e dopo le parole: «in favore dello Stato dei canoni» aggiungere la virgola e le parole: «imposte accessorie» nonché al comma 733 sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2019».
  2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
3. 010. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.

  1. Il comma 916 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dai seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano: a) a partire dal 1o gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti; b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti; c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti; d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati. 916-bis. A decorrere dalle medesime date di cui al comma 916 l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
3. 020. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Montaruli, Prisco, Donzelli, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
  «1. I commi 909, 915, 916, 917 e 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati»
3. 019. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Montaruli, Prisco, Donzelli, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1o gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1- quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.
3. 024. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Esterometro)

  1. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
3. 027. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

  All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale»
   b) sopprimere la lettera e).
3. 029. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Inversione contabile IVA filiera della carne)

  All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 6, dopo la lettera «d-quinquies)» è aggiunta la seguente: «d-sexies) alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nel settore agroalimentare della lavorazione delle carni.»;
   b) Il comma 8 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.
3. 031. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Determinazione rendita catastale immobili destinati a destinazione produttiva)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.
  2. A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 1 possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1.
  3. L'Agenzia delle entrate, Direzione generale del territorio, provvede alle conseguenti rideterminazioni delle rendite catastali, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 032. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Semplificazione adempimenti prevenzione incendi per gli agriturismi)

  1. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
3. 034. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Modifiche al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 83: 1. al comma 3, lettera e), le parole «gli atti e i contratti» sono sostituite dalle seguenti «gli atti, contratti e le erogazioni”. 2. il comma 3-bis è abrogato, b) all'articolo 91, il comma l-bis è abrogato.
3. 035. Gadda.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Semplificazione della denuncia aziendale)

  1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
  2. Le denunce di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.
  3. Per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.
  4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla presente legge.

3. 036. Incerti, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete).

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non si applicano ai comuni italiani situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.
3. 0100. Ciaburro, Caretta.

ART. 3-bis.
(Disposizioni in materia di etichettatura)

  Al comma 1, lettera b) capoverso 3, dopo la parola: provenienza aggiungere le seguenti: o del paese di origine.

  Conseguentemente, al medesimo comma,
    alla medesima lettera:
  capoverso 3-bis, ovunque ricorra, dopo la parola:
provenienza aggiungere le seguenti: o del paese di origine;

  capoverso 3-ter , ovunque ricorra, dopo la parola: provenienza aggiungere le seguenti: o del paese di origine;
   alla lettera e), capoverso 10, dopo la parola: provenienza aggiungere le seguenti: o del paese di origine.
3-bis. 100. Cunial.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-ter aggiungere il seguente:
  3-quater. Con decreto di cui al comma 3 sono indicate le categorie specifiche di prodotti per i quali è stabilito l'obbligo di riportare nella etichettatura, anche tramite appositi ed evidenti simboli grafici, le modalità corrette di smaltimento, la loro incidenza negativa in caso di abbandono nell'ambiente e l'avvertimento che contengano polimeri di origine sintetica.
3-bis. 101. Nardi.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

  1. L'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
3-bis. 05. Ferro, Luca De Carlo, Caretta.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159).

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83:
    1) al comma 3, lettera e), le parole: «gli atti ed i contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti, i contratti e le erogazioni».
    2) Il comma 3-bis è abrogato.
   b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato
3-bis. 04. Ferro, Caretta, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Sgravi contributivi per giovani agricoltori)

  1. All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 24 milioni di euro per l'anno 2019, 27 milioni di euro per l'anno 2020 e 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3-bis. 02. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Sgravi contributivi per giovani agricoltori)

  1. All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 24 milioni di euro per l'anno 2019, 27 milioni di euro per l'anno 2020 e 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3-bis. 0100. Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n.52, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole: «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale»;
   b) sopprimere la lettera e).
**3-bis. 03. Ferro, Caretta, Luca De Carlo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n.52)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n.52, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole: «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale»;
   b) sopprimere la lettera e).
**3-bis. 0101. Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:
  705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno la metà dei soci per le società di persone o la metà degli amministratori per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3-bis. 01. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 3-ter.
(Semplificazioni per le zone economiche speciali – ZES e per le zone logistiche semplificate – ZLS)

  Al comma 1, capoverso, lettera a-bis) sostituire le parole: sono adottati con le seguenti: possono essere adottati anche.
3-ter. 4. De Luca.

  Al comma 1, capoverso, lettera a-ter) dopo le parole: che opera inserire le seguenti: nel rispetto degli indirizzi formulati dal predetto Comitato.
3-ter. 5. De Luca.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a-quinquies:
3-ter. 2. Boschi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a-quinquies) con la seguente:
  a-quinquies) ulteriori procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud, delegato per la coesione territoriale, previa deliberà del Consiglio dei ministri.
3-ter. 3. Boschi.

  Al comma 1, capoverso, lettera a-quinquies) aggiungere in fine le seguenti parole: la regione disciplina le modalità di attuazione del regime d'aiuto e le tipologie di beneficiari.
3-ter. 6. De Luca.

  Al comma 1, capoverso, lettera a-sexies) sopprimere la parola: intercluse.
3-ter. 7. De Luca.

  Al comma 1, capoverso, lettera a-sexies) sostituire le parole: da ciascun Comitato di Indirizzo con le seguenti: dalla Regione sentito il Comitato di indirizzo di riferimento.
3-ter. 8. De Luca.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Ai fini dell'attuazione delle agevolazioni previste in materia di ZES, le regioni in cui sono istituite le Zone Economiche Speciali sono autorizzate a disporre le riduzioni di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in deroga ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 5, anche differenziando selettivamente per le nuove iniziative produttive, per settori di attività, per categorie di soggetti passivi e per aree geografiche».
3-ter. 9. De Luca.

  Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
  4-bis. Al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) la lettera b) è soppressa;
    2) alla lettera d) le parole: «le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti» sono soppresse;
    3) alla lettera e), dopo le parole: «ad adottare» sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla promulgazione del decreto di cui all'articolo 7,»;
    4) la lettera f) è soppressa;
    5) alla lettera g), le parole: «possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «verranno».
    6) alla lettera h), le parole: «, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse» sono soppresse;
   b) all'articolo 7 le parole: «sette anni e superiore a quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni», e le parole: «fino a un massimo di ulteriori sette anni,» sono soppresse.
3-ter. 1. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter-1.
(Istituzione della Zona economica speciale «Parco degli appennini Meridionali»)

  1. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) denominata «Parco degli appennini Meridionali» comprendente i Parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.
  2. Il Consiglio dei ministri, su proposta de Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli appennini meridionali.
  3. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove l'autorizzazione dell'UE per le Aree Protette insistenti nel Parco degli appennini Meridionali, prevista dal decreto-legge 91/20171 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «arrestare la perdita di biodiversità», «garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
  4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove l'autorizzazione in sede UE per le Aree Protette, il Community Led Local Development CLLD, previsto dagli artt. 32-35 del Regolamento UE N. 1303/2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.
  5. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua una «No-Tax – Area» per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.
  6. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in Comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la non tax per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili.
  7. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-ter. 01. Conte, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter-1.
(Misure a favore delle imprese agricole)

  1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nei territori della Regione Puglia dal 26 febbraio al primo marzo 2018, le imprese agricole che hanno subito danni dagli eccezionali avversi eventi meteorologici e alluvionali che – hanno interessato 1'intero territorio della Regione Calabria nei mesi di novembre e dicembre 2018, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei territori della Provincia di Matera e di Potenza nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
  2. Le regioni Puglia, Calabria e Basilicata possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. 02. Benedetti, Tasso, Vitiello.

ART. 3-quater.
(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis. – (Sezione Commercio)1. È istituita, nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria, una specifica sezione denominata Sezione Commercio (AT-SC), atta alla raccolta dei dati relativi ai controlli amministrativi, fiscali e sanitari di tutte le attività alloggiative, commerciali e assimilabili, così come previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, Tabella A – Sezione I.
  2. La Sezione Commercio (AT-SC) gestisce tutti i dati inerenti alle anagrafiche societarie e delle ditte individuali di cui al comma 1, comprensive di partita IVA e/o codice fiscale, matricole INPS del personale dipendente, nonché i relativi dati di tutte le licenze amministrative e sanitarie.
  3. Nella banca dati di cui al comma 2 le Amministrazioni procedenti, nel giorno di avvio di attività ispettiva, riportano la materia del controllo, e, entro cinque giorni dalla conclusione, indicano il relativo esito.
  4. Alla Sezione Commercio accedono obbligatoriamente e in via preventiva tutti i soggetti che, per motivi di ufficio, possono disporre controlli nel luogo di effettivo esercizio al fine di verificare se altro soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio non abbia in corso ovvero abbia già compiuto attività ispettiva nei trenta giorni antecedenti. In caso positivo, si possono richiedere eventuali ulteriori dati non presenti in Sezione all'ente procedente o differire il controllo presso il luogo di esercizio nei successivi quarantacinque giorni.
  5. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le sole verifiche o controlli fiscali ai fini IVA o imposte dirette, continuano a consultare e implementare esclusivamente la Sezione accertamento e contenzioso dell'Anagrafe Tributaria, secondo le modalità vigenti, indicando nella Sezione Commercio (AT-SC) esclusivamente avvio, luogo di svolgimento e termine dell'intervento. Laddove, invece, i predetti soggetti procedano a verifiche o controlli per altre finalità istituzionali, escluse quelle di Polizia Giudiziaria, consultano e implementano la Sezione Commercio (AT-SC).
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le prescrizioni tecniche e le modalità per l'accesso e l'alimentazione della Sezione Commercio (AT-SC),
  7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-quater. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: «idroelettrici ed eolici» con le seguenti: «e idroelettrici» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del comune dove insistono gli impianti, un importo pari a 1,5 euro per kW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità».
3-quater. 2. Benamati.

  Dopo l'articolo 3-quater aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1
(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio).

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
  «Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
   a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
   b) dopo la decisione della commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
   c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato».

  L'articolo 15-bis è soppresso.

  2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
   1) fino alla concorrenza della metà dell’ ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;
   2) fino alla concorrenza di due terzi dell’ ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;
   3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

  1-ter. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
  1-quater. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 1), 2), o 3) del comma 1-bis è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

  3. All'articolo 56 del al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere a) e b) sono riformulate come segue: « a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata.»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.».

  4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente. «Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4.»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale.»;
   c) al comma 4 le parole «Corte d'appello» sono sostituite dalle parole «Corte di cassazione».

  5. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere a) e b) le parole: «due terzi» sono sostituite dalle parole: «un terzo».”.
3-quater. 01. Delmastro delle Vedove, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

ART. 3-quinquies.
(Agibilità per lavoratori autonomi dello spettacolo)

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Riforma dei codici ATECO per garantire identiche possibilità e condizioni di partecipatone ad imprenditori e liberi professionisti in gare e appalti pubblici)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ateco che la partita iva.
3-quinquies. 02. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.

  «1. Il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato».

3-quinquies. 04. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Semplificazioni in materia di cedolare secca)

  1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si interpreta nel senso che, la proroga sussiste solo nel caso in cui non sia previsto, contrattualmente o per legge, il tacito rinnovo.
3-quinquies. 05. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Semplificazioni in materia di cedolare secca)

  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reddito degli immobili, per cui non è stata presentata la comunicazione di cui al presente comma relativa alla risoluzione del contratto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi riferita all'anno di risoluzione o cessazione anticipata del contratto ed indipendentemente dalla loro percezione, concorre a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, sino alla data di presentazione della comunicazione stessa».
3-quinquies. 06. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta)

  1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» sono soppresse;
    2) al quarto comma, le parole: «dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell'operatore postale»;
   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite da: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite da: «cinque giorni»;
   c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.»;
   d) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».

  2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1o giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3-quinquies. 07. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Semplificazione e riduzione degli oneri e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese del settore agroalimentare)

  1. È istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un tavolo interistituzionale al quale partecipano anche le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei professionisti del settore agroalimentare. Tramite il tavolo di cui al periodo precedente, il Governo promuove la sottoscrizione di accordi e intese al fine di coordinare le attività delle amministrazioni pubbliche finalizzate alla semplificazione e riduzione degli oneri e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese del settore agroalimentare.
  2. Entro il 30 settembre 2019 il tavolo interistituzionale di cui al comma 1 approva l'Agenda per la semplificazione e la riduzione degli oneri e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese del settore agroalimentare, nella quale sono contenute le linee di indirizzo e di intervento condivise tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni e le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore interessato. Sulla base degli indirizzi dell'Agenda, il Governo è tenuto ad adottare, entro il 31 dicembre 2019, uno o più regolamenti volti a semplificare e ridurre gli oneri e i procedimenti-amministrativi gravanti sulle imprese del settore agroalimentare.
  3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, l'omissione, il ritardo o l'errore nelle comunicazioni di dati che, per altro canale, siano già stati resi disponibili alla Pubblica Amministrazione da parte delle aziende del settore agroalimentare non è sanzionabile.
3-quinquies. 08. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

ART. 4.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione)

  Sopprimere il comma 2.
*4. 4. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 22. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 quarto comma sopprimere le parole: in accordo con il custode,.
4. 9. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Rossello, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 quarto comma sostituire le parole: in accordo con il custode, con le seguenti:, su semplice richiesta del custode.
4. 10. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole: sentiti il custode e il debitore, con le seguenti:, sentite le parti interessate,.
4. 11. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole:, sentiti il custode e il debitore, con le seguenti:, sentiti il custode, il debitore e il creditore procedente.
4. 12. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma dopo le parole: il diritto di vista aggiungere le seguenti: del cutode e.
4. 13. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, sesto comma sopprimere le parole:, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare,.
4. 15. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sopprimere la parola: adeguatamente
4. 14. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole: per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, con le seguenti: per colpa o dolo del debitore, dei membri del suo nucleo familiare e di terzi che vi abbiano avuto libero accesso.
4. 16. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole: , per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, con le seguenti: , anche per colpa o dolo di terzi che vi abbiano avuto libero accesso.
4. 17. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma dopo le parole: o quando l'immobile non è aggiungere la seguente: abitualmente.
4. 19. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma dopo le parole: o quando l'immobile non è aggiungere la seguente: permanente.
4. 18. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso «Art. 560», settimo comma, dopo le parole: Al debitore inserire le seguenti: e al terzo nominato custode.
4. 27. Bazoli.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.
  4-ter. A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 4-bis possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 4-bis.
  4-quater. L'Agenzia delle entrate, Direzione generale del territorio, provvede alle conseguenti rideterminazioni delle rendite catastali, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 7. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.
  4-ter. A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 4-bis possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 4-bis.
  4-quater. L'Agenzia delle entrate, Direzione generale del territorio, provvede alle conseguenti rideterminazioni delle rendite catastali, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 8. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: »Ove l'esecuzione per rilascio abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo e non sia stato possibile eseguire l'escomio ai sensi del secondo comma, l'ufficiale giudiziario fissa, non oltre trenta giorni, un nuovo accesso richiedendo l'intervento della forza pubblica. L'intervento della forza pubblica può essere negato solo per gravissime e motivate ragioni di ordine pubblico».
*4. 21. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: «Ove l'esecuzione per rilascio abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo e non sia stato possibile eseguire l'escomio ai sensi del secondo comma, l'ufficiale giudiziario fissa, non oltre trenta giorni, un nuovo accesso richiedendo l'intervento della forza pubblica. L'intervento della forza pubblica può essere negato solo per gravissime e motivate ragioni di ordine pubblico».
*4. 5. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo l'articolo 608-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «608-ter (Esecuzione attuata dall'avvocato del procedente) I titoli esecutivi di rilascio di beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del procedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice dell'esecuzione il quale fissa la data dell'escomio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.
  Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma».
**4. 20. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo l'articolo 608-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «608-ter (Esecuzione attuata dall'avvocato del procedente) I titoli esecutivi di rilascio di beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del procedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice dell'esecuzione il quale fissa la data dell'escomio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.
  Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma».
**4. 6. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. (Modifiche al codice di procedura civile per la deflazione del contenzioso) 1. Al primo comma dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile le parole: «Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo il deposito della relazione definitiva, il giudice, su istanza di parte, formula con ordinanza proposta transattiva o conciliativa».
  2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole «un anno».
  3. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione» sono sostituite dalle seguenti: «ove l'avvocato si accolli i rischi e gli oneri della procedura a favore del proprio cliente».
  4. All'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il comma 4 è soppresso.
4. 01. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 4-bis.
(Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017)

  Aggiungere in fine, i seguenti commi:
  10-bis. I fabbricati coinvolti negli eventi franosi verificatisi il 25 e il 29 gennaio 2019 nel comune di Pomarico sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata scadente nel 2019 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-bis. 1. Rosato, De Filippo.

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Disposizioni per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende colpite da eventi atmosferici eccezionali)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel limite della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-bis. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Disposizioni urgenti in favore dei familiari delle vittime decedute a seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

  1. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi il 9 aprile 2009 nel territorio della Regione Abruzzo e a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  2. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle vittime, individua i familiari delle vittime di cui al comma 1 e determina la somma spettante. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
   a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
   b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
   c) ai genitori;
   d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
  e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
   f) al convivente more uxorio.

  4. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).
  5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono corrisposte le elargizioni di cui al comma 2.
  6. Le elargizioni di cui al comma 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. 04. Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)

  1. All'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2019 è assegnato un contributo pari a 10 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-bis. 05. Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

ART. 5.
(Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Norme di semplificazione e di accelerazione delle procedure negli appalti pubblici).

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera»;
   b) all'articolo 80:
    1) al comma 1, le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
    2) al comma 5, le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità; c-bis) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, non contestate in giudizio, ovvero confermate all'esito di un giudizio; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; c-ter) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione»;
    3) la lettera f-bis è soppressa;
   c) all'articolo 105:
    1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80» e sopprimere la lettera d);
    2) al comma 6, primo periodo, le parole: «È obbligatoria l'indicazione della» sono sostitute dalle seguenti: «Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una», al secondo periodo, le parole: «la tema dei subappaltatori« sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale tema di subappaltatori», al terzo periodo, le parole: «Nel bando o nell'avviso di gara» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di richiesta di indicazione del tema, nel bando o nell'avviso di gara»;
   d) all'articolo 174:
    1) al comma 2, terzo periodo, le parole: «In sede di offerta gli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di offerta agli operatori economici», e la parola: «indicano» è sostituita dalle seguenti: «può essere chiesto di indicare»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.»;
   e) all'articolo 151, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Per assicurare la funzione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con altri enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1»;
   f) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 7,» inserire le seguenti: «e con esclusivo riferimento alle attività non svolte con personale o mezzi propri,».

  2. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
  2-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche ai contratti di lavori già sottoscritti e a quelli affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere.
5. 4. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8».
5. 5. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1 premettere i seguenti:
  01. All'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto alla fine del penultimo periodo il seguente: «il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara».
  1-bis. All'articolo 24, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo dopo le parole: «sono previste» sono aggiunte le seguenti parole: «a pena di nullità» e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «L'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 216, comma 2, predispone contratti-tipo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, anche con riferimento alle migliori pratiche internazionali, al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento e non discriminazione e di assicurare un corretto sviluppo del rapporto contrattuale fra stazione appaltante e soggetto affidatario dell'incarico».
5. 7. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto alla fine del comma il seguente periodo: «Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) i titolari degli incarichi inerenti le suddette prestazioni devono dimostrare una qualificazione tecnico-professionale rapportata alla tipologia e alla caratteristica del contratto e desumibile da analoghe esperienze pregresse».
  01-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. L'incentivo per le attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione è riconosciuta ai tecnici in possesso degli stessi requisiti di capacità tecnico-professionali che sarebbero stati richiesti a soggetti terzi alla stazione appaltante in caso di affidamento esterno di tali attività».
5. 6. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 31, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di project management in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo) di importo superiore a 100 milioni di euro, secondo le modalità di cui al precedente periodo».
5. 8. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «degli inviti e».
5. 13. Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
  «5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1o luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore.».

  Conseguentemente alla rubrica, sopprimere le parole: sotto soglia comunitaria.
5. 14. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
  «5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1o luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore.».
5. 9. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1 premettere il seguente comma:
  01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative».
5. 15. Fassina.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  2-bis. All'articolo 59, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo le parole: «rispetto all'importo complessivo dei lavori» sono aggiunte le parole: «o per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35».
5. 16. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:
  «Art. 66-bis. (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni). 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 61, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti».
5. 10. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti non possono indire gare in pendenza di un ricorso amministrativo inerente lo stesso intervento oggetto della procedura che si intende indire».
  01-bis. All'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla fine è aggiunto il seguente periodo: «La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine che non può essere superiore al periodo assegnato ai concorrenti doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara, al termine di presentazione delle offerte».
5. 11. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 73 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali. Tali spese, documentate dalla stazione appaltante negli atti di gara, non possono comunque superare l'1 per cento dell'importo del contratto, se di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa europea e lo 0,50 per cento se il contratto è di importo superiore a detta soglia».
5. 12. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 80, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia gli operatori economici che hanno risarcito integralmente il danno eventualmente derivato dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che si sono dotate di misure di autodisciplina non sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di appalto.».
5. 1. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 83, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 alla fine della lettera c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, il livello di adeguatezza della copertura assicurativa contro i rischi professionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 106, comma 9, è definito con riguardo ad un massimale della polizza che non può essere richiesto in misura superiore al valore del servizio da affidare».

5. 17. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 95, comma 10-bis del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 la parola: «30» è sostituita con la parola: «20».
5. 18. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 103 del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del comma 11, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'ammontare della garanzia definitiva, sia pari o inferiore a 3000 euro la stessa non è dovuta».
5. 19. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 105, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) è soppressa.
5. 20. Fassina.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 162 a 170 sono soppressi.
5. 21. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso.

*5. 22. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso.
*5. 23. Fassina.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 90.000 euro e inferiore a 200.000 euro».
5. 24. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica i tempi entro i quali, ai sensi dell'articolo 178 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicherà i bandi di gara per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza nei successivi tre anni, ovvero i tempi, i modi con i quali e le motivazioni – ai sensi dell'articolo 192, comma 2 dello stesso codice – per le quali seguirà procedure diverse dalla gara.
5. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pubblica la relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per il 2017 e comunica la data entro la quale pubblicherà quella per il 2018.
5. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016).

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso»;
   b) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi;
   c) all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 1 quarto periodo, dopo le parole: «tra gli altri dipendenti in servizio» aggiungere le seguenti parole: «anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato, nonché della Centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito nominare un RUP individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice»;
   d) all'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «soggetti aggregatori» sopprimere la parola: «regionali»;
   e) all'articolo 59, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 1, sono soppressi il terzo, quarto e quinto periodo. È aggiunto infine il seguente periodo: «Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto: a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 8; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 7. I commi 1-bis e 1-ter sono abrogati»;
   f) all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato solo in presenza di complessità tecnica dell'appalto»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. I lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo; in tale ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; c) al comma 4, la lettera a) è abrogata;
   g) all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il Rup o la Commissione di gara procedono alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo dieci per cento, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico basso a cavallo del taglio delle ali, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Se la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso, sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie troncate alla quarta cifra decimale»;
   h) all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 apportare le seguenti modifiche:
    1) al comma 4, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80» e sopprimere la lettera d);
    2) al comma 6,
   a) al primo periodo, le parole: «È obbligatoria l'indicazione della» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una»;
   b) al secondo periodo, le parole: «la terna di subappaltatori» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale terna di subappaltatori»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Nel bando o nell'avviso di gara» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di richiesta di indicazioni della terna, nel bando o nell'avviso di gara».
5. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici)

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
   a) al comma 1, le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse;
   b) al comma 5, le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse.

  2. Al comma 6 dell'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
   a) al primo periodo le parole: «È obbligatoria l'indicazione della» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una»;
   b) al secondo periodo le parole: «la terna dei subappaltatori» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale tema di subappaltatori»;
   c) al terzo periodo le parole: «Nel bando o nell'avviso di gara» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di richiesta di indicazione del tema, nel bando o nell'avviso di gara».

  3. Al comma 2 dell'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: «indicano» è sostituita dalle seguenti: «può essere chiesto di indicare».
5. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Appalto integrato)

  1. All'articolo 59 del Decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate la seguenti modifiche:
   1) al comma 1, dopo il secondo periodo, sono eliminate tutte le parole da: «Fatto salvo» fino a: «comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis»;
   2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il contratto ha ad oggetto:
   a) la sola esecuzione;
   b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice».

  2. È soppresso il comma 4-bis dell'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50.
5. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazione della fase di programmazione e del ruolo del CIPE)

  Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. All'articolo 202, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «, previo parere del CIPE»;
   b) al comma 5, sopprimere le parole da: «assegnate dal CIPE» fino alla fine del comma;
   c) al comma 6, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» e dopo le parole: «per la successiva riallocazione da parte del», sopprimere le parole: «CIPE, su proposta del».

  2. All'articolo 214, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera f), le parole: «anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto.» sono sostituite dalle seguenti: «formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.» e, al secondo periodo, le parole: «è acquisito sul progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «è acquisito sul progetto di fattibilità economica»;
   b) la lettera g), è sostituita dalla seguente: «g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute;».

  3. All'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 200 milioni di euro, nell'ambito, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore».
  4. All'articolo 216, al comma 1-bis, le parole: «sono approvati secondo la disciplina previgente» sono sostituite dalle seguenti: «, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori.».
5. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa ed altre disposizioni. Fondi speciali)

  1. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono soppresse le seguenti parole: «e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie».
  2. Alla lettera a) le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi».
  3. La lettera b) è soppressa.
5. 03. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di semplificazione delle procedure per il riconoscimento degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

  1. Il comma 2 dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che, dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, i fondi ivi istituti fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
5. 04. Fassina.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Soppressione dell'obbligo di indicare in gara la terna di nominativi dei subappaltatori)

  1. Al Decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) all'articolo 80:
    a) al comma 1, le parole: «anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
    b) al comma 5, le parole: «anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse.
   2) all'articolo 105, è soppresso il comma 6.
5. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modulistica standard per gli sportelli unici delle attività produttive)

  1. Al fine di uniformare la modulistica utilizzata presso lo Sportelli unico delle attività produttive di ogni comune, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, adotta la modulistica standard che ciascuna amministrazione comunale deve utilizzare per quanto attiene le comunicazioni relative all'inizio, alla cessazione e alla variazione dei dati di un'attività produttiva.
5. 08. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

ART. 6.
(Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « d) l'articolo 14, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116»;

  Conseguentemente,
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri carico e scarico le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, ovvero con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito di un circuito di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp)»;
  «2-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno»;
    al comma 3-ter sostituire le parole: di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 con le seguenti: di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 consolidato con le disposizioni previste dai precedenti commi 2-bis e 2-ter nonché dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni dalla legge del 4 aprile 2012 n. 35 e dall'articolo 60 comma 3 della legge 28 dicembre 2015 n. 221,.
6. 5. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dal 1o gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 3-bis a 3-sexies.
6. 8. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi, gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi, e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
6. 1. Gagliardi, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Casino, Labriola, Cortelazzo, Giacometto, Ruffino, Mazzetti.

  Al comma 3, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, che deve in ogni caso garantirne la completa realizzazione e la piena operatività entro il termine del 30 giugno 2019;.

  Conseguentemente, al comma 3-ter dopo le parole: decreto di cui al comma 3-bis aggiungere le seguenti: «la cui completa realizzazione è comunque garantita ai sensi del comma 3 entro il termine del 30 giugno 2019.
6. 11. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 3, dopo le parole: rifiuti pericolosi aggiungere le seguenti:, esclusi gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali fino a 10 dipendenti e indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3-quinquies e 3-sexies.
6. 9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, dopo le parole: rifiuti pericolosi aggiungere le seguenti:, esclusi gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali fino a 10 dipendenti e indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006.
6. 10. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Il comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni è sostituito dal seguente. Considerato quanto stabilito dal Regolamento UE 1013 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni relativo alla spedizione di rifiuti, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), ma costituiscono una fase del percorso da indicarsi nel formulario di trasporto di cui al precedente comma 1. In questa fase di trasporto il soggetto gestore dell'impianto di terminalizzazione è responsabile della corretta movimentazione secondo la normativa prevista in generale per le merci, senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti.
6. 3. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni sostituire le parole da: «non superino le quarantotto ore» sino a fine periodo con le parole: «non superino i quindici giorni».
6. 4. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti.

  Al comma 3-bis, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 2. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 3-quater, sopprimere il primo periodo, e al secondo periodo dopo le parole: sono determinati gli aggiungere le seguenti: eventuali.
6. 12. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimere i commi 3-quinquies e 3-sexies.
6. 13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinato ad essere utilizzato per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

  2. I criteri specifici per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione e includono:
   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

  3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per specifiche tipologie di rifiuto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
  4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.
  5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.
  6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto».
6. 6. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di organizzazione di trasporto pubblico regionale e locale)

  1. Alla lettera b) comma 3-quater, dell'articolo 18 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, le parole: «sul piano della sostenibilità ambientale» sono sostituite dalle seguenti parole: «favorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi, oppure a trazione elettrica, nonché favorendo la trasformazione delle linee ferroviarie regionali delle città metropolitane con metropolitane leggere».
6. 09. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:
  3-septies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, le quote di accantonamento relative ai costi, di chiusura delle discariche e di gestione post chiusura, deducibili ai fini del reddito d'impresa, si intendono comprensive della componente di capitalizzazione composta, calcolata allo scopo di valutare il tempo di effettivo sostenimento dei costi, ove contabilizzata. È fatto in ogni caso divieto di restituzione anche tramite compensazione delle maggiori imposte eventualmente versate.
  3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-septies si provvede entro un limite massimo di spesa paria 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle disponibilità del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo.
6. 7. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-septies.
(Interpello)

  1. Le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono presentare istanza di interpello al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ottenere una risposta a quesiti di ordine generale riguardanti l'applicazione della normativa nazionale in materia ambientale.
  2. L'istanza di interpello è trasmessa telematicamente mediante posta elettronica certificata alla direzione generale competente ai sensi del Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2014, n. 142, all'indirizzo pubblicato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3. L'istanza di interpello contiene il quesito, che consiste nell'indicazione delle specifiche disposizioni normative in merito alle quali sussistono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione e applicazione, l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente e una sintetica relazione accompagnata eventualmente dalla documentazione non in possesso del Ministero.
  4. Il Ministero risponde alle istanze di cui al comma 1 nel termine di centoventi giorni mediante posta elettronica certificata. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora la risposta non sia comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorie difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.
  5. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio diverso da quello competente ai sensi del comma 2, quest'ultimo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, notiziandone il richiedente. In tal caso, il termine di cui al comma 4 inizia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio competente.
  6. La direzione generale competente del Ministero, in conformità all'articolo 3-sexies del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpelli di cui al presente articolo nell'ambito della sezione Informazioni ambientali di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le tariffe da applicare alle istruttorie necessarie al rilascio delle risposte di cui al comma 4 da parte del Ministero.».
6. 01. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

  2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione. Essi includono:
   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

  3. In mancanza di criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
  4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.
  5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.
  6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che abbia cessato di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto»«.
6. 02. Braga, Benamati, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.».
6. 03. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Per le cessazioni della qualifica di rifiuto non regolate ai sensi dei precedenti commi, in attesa del recepimento della Direttiva 2018/851/UE, le Autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono sia nel rinnovo delle autorizzazioni, sia per le nuove autorizzazioni, nel rispetto delle condizioni del comma 1 e applicando i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 6 della citata Direttiva. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformi alle condizioni di cui al comma 1».
6. 04. Orlando, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.».
6. 05. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) Al comma 3 sostituire le parole: «dal 2012 al 2018» con le seguenti: «dal 2012 al 2019».
6. 011. De Luca.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore)

  1. L'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è apportata la seguente modifica:
   «a) il periodo da: “con esclusione” fino a: “pericolosi” è sostituito dal seguente: “compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”«.

  2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è apportata la seguente modifica:
   «b) il periodo da: “con esclusione” fino a: “decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” è sostituito dal seguente: “compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”».
6. 08. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Vigilanza sui siti di discarica)

  1. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi della struttura del Commissario Straordinario per assicurarsi in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate e già messe a disposizione a tale scopo.
  2. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuale, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
6. 010. Labriola, Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

  1. Il termine per la conclusione delle procedure relative all'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è fissato in due anni dalla presentazione della relativa istanza e includono anche la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.
  2. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.
  3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di repowering, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per un ulteriore anno.
  4. I termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. 012. Braga, Benamati, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

  1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disposte correzioni e integrazioni dei regolamenti contemplati dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di prevedere che le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscano a tutti gli effetti le attività delle amministrazioni pubbliche competenti.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con la nuova disciplina.
6. 015. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Accorpamento dei controlli della pubblica amministrazione sulle imprese)

  1. Al fine di garantire che i controlli sulle imprese si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva e per assicurare la contestualità dei controlli svolti da più uffici, evitando ogni duplicazione non necessaria, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del governo, i sindaci e tutti gli enti preposti, stipulano intese per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli sulle imprese.
  2. Le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori economici interessati hanno diritto di essere audite prima della stipula definitiva delle intese di cui al comma precedente.
6. 016. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e delle Infrastrutture, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante a condizione che abbia ricoperto tale ruolo per almeno due anni consecutivi nella medesima azienda».
6. 07. Zucconi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'area del comprensorio individuato con la scheda del federalismo demaniale VEB0676, denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina», già oggetto di richiesta da parte del Comune di Chioggia, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, la predetta amministrazione applica le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
6. 013. Pellicani.

ART. 7.
(Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

  Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2019 con le seguenti: a decorrere dal 1o luglio 2019.
7. 1. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:
  3-bis. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge.
7. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia)

  1. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'effettivo pagamento dell'onorario deve avvenire entro novanta giorni dall'emissione del decreto.».

7. 01. Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Silvestroni.

ART. 8.
(Piattaforme digitali)

  Sopprimerlo.
8. 1. Boschi.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2020 con le seguenti: Dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al comma 1-quater, primo periodo sostituire le parole: delle strutture con le seguenti: dalle strutture e sopprimere le parole da:, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 fino alla fine del comma.
8. 6. Moretto, Madia, Giacomelli, Bruno Bossio, Migliore, Paita.

  Al comma 1-quater sostituire le parole: delle strutture con le seguenti: dalle strutture e sopprimere le parole da:, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 fino alla fine del comma.
8. 9. Giacomelli, Bruno Bossio, Madia, Migliore, Moretto, Paita.

  Al comma 1-quater sostituire le parole:, da nominare ai sensi dell'articolo 9 fino alla fine del comma con le seguenti:. Gli esperti sono nominati attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate anche in ambito europeo e internazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente: 1-quater. In considerazione della natura di dati sensibili afferenti alla materia in oggetto, l'Autorità nazionale anticorruzione provvede, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, ad emanare apposite linee guida per lo svolgimento delle procedure di selezione ad evidenza pubblica.
8. 8. Madia, Migliore, Bruno Bossio, Moretto, Paita.

  Al comma 1-quater sostituire le parole:, da nominare ai sensi dell'articolo 9 fino alla fine del comma con le seguenti:. Gli esperti sono nominati attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate anche in ambito europeo e internazionale.
8. 7. Bruno Bossio, Madia, Giacomelli, Migliore, Moretto, Paita.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater1. Non possono essere chiamati a far parte del contingente di esperti di cui al comma precedente i soggetti che, nei 5 anni precedenti, abbiano svolto, personalmente o nell'ambito di aziende, incarichi o attività professionali ovvero assunto la carica di componente di organi di indirizzo politico per partiti o movimenti politici nonché se le suddette attività sono state finanziate o comunque retribuite da un organismo di natura politica.
8. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE.».

8. 4. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1050 è sostituito dal seguente:
  «1050. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita, ferme le disposizioni Unionali in materia e quelle compatibili dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, l'attuazione del comma 1049, nonché, senza oneri a carico dello Stato, l'implementazione, nel CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, di un sistema centralizzato di prenotazione, basato sulla rete degli operatori di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per le revisioni dei veicoli trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate da effettuare presso i soggetti privati abilitati in forza del comma 1049 stesso».
8. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione dei termini per il rilascio dei titoli autorizzativi nelle zone sismiche necessari all'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni)

  1. All'articolo 94, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla richiesta» sono aggiunte le seguenti: «ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità».
8. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni per le autorizzazioni di tratti stradali soggetti a nullaosta dell'ente proprietario)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei comune. Decorso tale termine, il nulla osta dell'Ente proprietario si intende acquisito».
8. 02. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 8-bis.
(Misure di semplificazione per l'innovazione)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter), ultimo periodo, sostituire le parole: si considerano con la seguente: sono.
8-bis. 2. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*8-bis. 3. Occhiuto, Mandelli, Ruffino.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*8-bis. 4. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

ART. 8-ter.
(Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract)

  Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 8-quater.
(Accertamento dell'identità fisica e digitale attraverso l'utilizzo della carta d'identità elettronica)

  1. La carta d'identità elettronica di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-viciester del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è lo strumento che assicura il riconoscimento dell'identità fisica e digitale del cittadino.
  2. L'identità digitale del cittadino basata sulla carta di identità elettronica assolve ai compiti e alle funzioni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014. La carta d'identità elettronica è strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.
  3. Il riconoscimento dell'identità fisica del cittadino può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica e la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
  4. Le autorità di pubblica sicurezza sono dotate di strumenti hardware e software e delle necessarie autorizzazioni per la verifica delle impronte digitali riportate nella carta d'identità elettronica, al fine di garantire l'immediato riconoscimento della persona per accertamenti legati a questioni di pubblica sicurezza o a controlli di routine.
  5. In caso di smarrimento o di furto dei documenti, ove sia necessario l'accertamento dell'identità di una persona priva di documenti, si procede accedendo agli schedari previsti dall'articolo 290 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e confrontando i dati anagrafici e l'elemento biometrico rilevati con i dati dichiarati della persona interessata.

Art. 8-quinquies.
(Verifica dell'identità da parte di intermediari ed esercenti attività finanziaria)

  1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui agli articoli 11 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 8-quater, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 8-sexies.
(Verifica dell'identità da parte dei professionisti e dei revisori contabili)

  1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti ai professionisti e ai revisori contabili di cui agli articoli 12, 13 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 8-quater, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 8-septies.
(Verifica dell'identità da parte di soggetti addetti al recupero del credito, alla custodia e al trasporto di denaro contante, titoli o valori, nonché alla mediazione immobiliare)

  1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti ai professionisti e ai revisori contabili di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 8-quater, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 8-octies.
(Operatori delle telecomunicazioni)

  1. Gli operatori obbligati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, all'identificazione dei titolari dei contratti di connettività devono garantire la compatibilità delle procedure di identificazione e di autenticazione per l'accesso ai servizi con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica secondo le specifiche pubblicate nel Portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

Art. 8-novies.
(Siti sensibili)

  1. L'accesso a porti, aeroporti, stazioni ferroviarie ed altri siti sensibili può avvenire mediante accertamento dell'identità fisica secondo le modalità indicate dall'articolo 8-quater.

Art. 8-decies.
(Timbratura e verifica della presenza sul luogo di lavoro)

  1. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti con il regolamento di attuazione della presente legge, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, la timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro è effettuata utilizzando la carta d'identità elettronica.
  2. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 1, la carta d'identità elettronica può essere utilizzata per effettuare verifiche sull'effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, richiedendone l'utilizzo per l'accesso a postazioni di lavoro e locali.

Art. 8-undecies.
(Accesso ai servizi)

  1. I servizi in rete, erogati dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e dai privati che richiedano l'identificazione della persona interessata e la verifica della titolarità all'accesso, devono essere compatibili con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica secondo le specifiche pubblicate nel Portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
8-ter. 02. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-quater.
(Impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose)

  1. Gli obblighi di identificazione indicati agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, svolti dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, quelli svolti dai professionisti e dai revisori contabili di cui allo stesso articolo 3, comma 4, nonché quelli svolti dai soggetti di cui allo stesso articolo 3, commi 5, 6 e 7, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-viciester del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
  2. Ai fini del presente articolo, la carta d'identità elettronica di cui al comma 1 costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
8-ter. 01. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-quater.
(Riconoscimento dei titoli di studio ottenuti nel Regno Unito)

  1. Ai titoli di studio del settore della formazione superiore e universitaria ottenuti sul territorio del Regno Unito e rilasciati da istituzioni universitarie accreditate in tale sistema estero a cittadini italiani e loro congiunti emigrati, si applicano tutte le procedure vigenti in tema di riconoscimento dei titoli di studio esteri secondo quanto stabilito dalla legge 11 luglio 2002, n. 148 e successivi regolamenti.
8-ter. 03. Ungaro.

ART. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carente disponibilità, possono essere conferiti ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti.
9. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nell'ambito della Struttura interregionale sanitari convenzionati, è stabilito che per il personale medico di medicina generale, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nell'assegnazione dei «punti residenza» si faccia riferimento all'ultimo comune italiano di residenza prima dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che i requisiti necessari fossero posseduti all'atto del trasferimento del medico all'estero.
9. 5. Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, le Aziende Sanitarie Locali utilizzano, ad esaurimento, per l'espletamento di attività della medicina dei servizi territoriali, i medici generici ambulatoriali già incaricati a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'aumento del numero di ore di incarico per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali.
*9. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, le Aziende Sanitarie Locali utilizzano, ad esaurimento, per l'espletamento di attività della medicina dei servizi territoriali, i medici generici ambulatoriali già incaricati a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'aumento del numero di ore di incarico per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali.
*9. 6. Rostan, Fassina.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. È introdotta, d'intesa con il Ministero della Salute, il Ministero dell'interno e le Regioni, una nuova Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) dedicata agli italiani all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, per il controllo e la regolare erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi dei regolamenti UE 883/2004 e 987/2009, e finalizzata alla riduzione degli abusi delle prestazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale all'estero.
9. 4. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

  1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti, sono sostituite dalle seguenti: ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
9. 04. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) I commi da 537 a 542 sono sostituiti dai seguenti:
  «537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, pur avendone titolo, non hanno avuto accesso ai percorsi di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, secondo i termini del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal rispettivo titolo di studio purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Gli iscritti agli elenchi speciali devono conseguire il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo entro 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 538, pena la decadenza dall'iscrizione all'elenco stesso.
  538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 537 del presente articolo.
  539. Per esercitare le attività previste e regolamentate dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 è necessaria l'iscrizione agli Albi professionali di cui alla legge n. 3 del 2018 per i titoli che la normativa di cui alla legge n. 42 del 1999 e successive modifiche e integrazioni dichiara equipollenti o equivalenti. Coloro che esercitano qualsiasi attività secondo le previsioni di cui al comma 539 della legge n. 145 del 2018 possono iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 537 della medesima legge entro il termine di 36 mesi. Gli iscritti ai suddetti elenchi speciali che abbiano sostenuto un percorso compensativo, laddove necessario, ovvero una prova abilitante, da disciplinare con apposito decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del Ministero della Salute, di concerto con il MIUR e con la Federazione nazionale TRSMPSTRP, sentita la Conferenza Stato-Regioni, possono transitare all'Albo tenuto presso il medesimo Ordine di appartenenza.
  540. L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al 537, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non determina alcuna equiparazione del titolo posseduto ad altri titoli e non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro i quali intrattengono un rapporto di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati e siano in possesso delle caratteristiche di cui al comma 537, il temporaneo non possesso dell'equivalenza del proprio titolo ad un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria ex legge n. 43 del 2006 non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per una sua modifica, in senso sfavorevole al lavoratore, sino al decorso del termine di cinque anni di cui al comma 537.
  541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43. All'Articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La definizione dei profili di operatore di interesse sanitario di cui al comma 2 avviene mediante uno o più Accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La definizione delle funzioni caratterizzanti i profili di operatore di interesse sanitario avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni sanitarie già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

  542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato. Sono altresì abrogati, il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 10 febbraio 1974 e l'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio.1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118. All'articolo 99 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 è altresì abrogata la frase «compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori».
9-bis. 4. Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al numero 114) dopo le parole: «prodotti omeopatici» sono aggiunte le seguenti: «e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco»;
   b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:
  «114-bis) integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia».
9-bis. 8. Rostan, Fassina.

  Sopprimere il comma 2.
9-bis. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, Boschi.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai soggetti residenti o che operano nei territori dei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, nonché peri soggetti residenti o che operano nei territori dei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016).
9-bis. 1. Spena, Bignami, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire un'efficace erogazione dei servizi sanitari, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «degli anni dal 2013 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2018»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2018, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2018, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento».
   c) al comma 3-ter dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli obiettivi relativi all'assunzione di personale a tempo indeterminato possono essere aggiornati nel caso in cui le Regioni risultino adempienti nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza».
9-bis. 5. De Filippo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e i farmaci orfani, con fatturato fino a una soglia di 30 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento».
9-bis. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2018, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi nove anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
9-bis. 6. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  «14-bis. Al solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nel triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione».
9-bis. 7. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Semplificazioni in materia sanitaria)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 537 della è sostituito dal seguente:
  «537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, pur avendone titolo, non hanno ancora avuto accesso ai percorsi di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, secondo i termini del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, possono svolgere in via transitoria le attività riservate alla professione per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché entro tale termine ottengano il riconoscimento di equivalenza ed abbiano svolto negli ultimi dieci anni per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, le medesime attività.»;
   b) dopo il comma 537 è inserito il seguente:
  «537-bis. I soggetti di cui al comma 537 sono iscritti, a domanda e previa presentazione del titolo posseduto, in elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. In assenza del riconoscimento di equivalenza di cui al comma 537 al termine del terzo anno essi sono cancellati dai relativi elenchi e cessano di svolgere le attività riservate alla professione sanitaria.»;
   c) il comma 538 è sostituito dal seguente:
  «538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 537 del presente articolo, nonché stabilite le modalità operative di riapertura dei procedimenti di riconoscimento dell'equivalenza, la data di decorrenza dell'obbligo di iscrizione ai suddetti elenchi e le modalità per la comprova dello svolgimento delle attività dei dieci anni di cui al comma 537. Agli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono attribuiti compiti e funzioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.»;
   d) il comma 539 è sostituito dal seguente:
  «539. Per esercitare le attività previste e regolamentate dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 è necessaria l'iscrizione agli albi professionali di cui alla legge n. 3 del 2018 per i titoli che la normativa di cui alla legge n. 42 del 1999 e successive modifiche e integrazioni dichiara equipollenti o equivalenti. Coloro che esercitano qualsiasi attività secondo le previsioni di cui al comma 539 della legge n. 145 del 2018 possono iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 537 della medesima legge entro il termine di 36 mesi. Gli iscritti ai suddetti elenchi speciali che abbiano sostenuto un percorso compensativo, laddove necessario, ovvero una prova abilitante, da disciplinare con apposito decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del Ministero della Salute, di concerto con il MIUR e con la Federazione nazionale TRSM-PSTRP, sentita la Conferenza Stato-Regioni, possono transitare all'Albo tenuto presso il medesimo Ordine di appartenenza.»;
   e) il comma 540 è sostituito dal seguente:
  «540. L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 537, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non determina alcuna equiparazione del titolo posseduto ad altri titoli e non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro i quali intrattengono un rapporto di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati e siano in possesso delle caratteristiche di cui al comma 537, il temporaneo non possesso dell'equivalenza del proprio titolo ad un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria ex legge n. 43 del 2006 non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per una sua modifica, in senso sfavorevole al lavoratore, sino al decorso del termine di tre anni di cui al comma 537.»;
   f) il comma 541 è sostituito dal seguente:
  «541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43.
  All'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La definizione dei profili di operatore di interesse sanitario di cui al comma 2 avviene mediante uno o più Accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La definizione delle funzioni caratterizzanti i profili di operatore di interesse sanitario avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni sanitarie già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.»;
   g) il comma 542 è sostituito dal seguente:
  «542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato. Sono altresì abrogati il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 10 febbraio 1974 e l'articolo 5 del decreto- legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118. All'articolo 99 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 è altresì abrogata la frase “compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori”».
9-bis. 09. Bellucci.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

  1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
9-bis. 02. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Superamento del blocco al trattamento accessorio)

  All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1 gennaio 2019».
9-bis. 03. Rostan, Fassina.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Norme per la semplificazione della diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti).

  1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 a condizione che:
   a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;
   b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);
   c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziare, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).

  2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:
   a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri, delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;
   c) l'esclusione dell'obbligo e il presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea:
   d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
   e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di cui al medesimo articolo 9-bis, con le seguenti differenze:
    1) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 9-bis si applica per importi non superiori a 100.000 euro annui;
    2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti, ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro;
    3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;
f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   g) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell’hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera a) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
   h) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

  3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla lettera b) del comma 1 consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.
  4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e) del comma 1, vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto di conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1.
9-bis. 011. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9-bis. 017. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9-bis. 018. Gelmini, Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 10 comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136 sostituire le parole: «Per il primo semestre del periodo di imposta 2019» con le seguenti: «Per il periodo di imposta 2019».
9-bis. 015. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, nell'alinea del comma 1 le parole: «primo semestre del» sono abrogate.
9-bis. 016. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «50.000 euro».
  2. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.
9-bis. 021. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-bis. 020. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 2 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2019.
9-bis. 022. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Norme perla semplificazione della trasmissione telematica di dichiarazioni e trasmissioni)

  1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impegno alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente può riguardare anche più dichiarazioni o comunicazioni riferite ad un periodo non superiore, a due anni, tacitamente rinnovabile.
9-bis. 012. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Esenzione fatturazione elettronica per aziende agricole)

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 non si applicano alle aziende agricole
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-bis. 0100. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Esenzione fatturazione elettronica per le transazioni tra privati)

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 non si applicano alle transazioni tra privati.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-bis. 0101. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Esenzione fatturazione elettronica per aziende e partite IVA risiedenti in zona montana, pedemontana e svantaggiata)

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 non si applicano alle aziende e partite IVA risiedenti in zona montana, pedemontana e svantaggiata.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-bis. 0102. Cunial.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Semplificazioni in tema di fatturazione e detrazione dell'IVA)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nel secondo periodo, le parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» sono abrogate.
9-bis. 019. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

ART. 10.
(Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. 6. Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso al Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

10. 13. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto, il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile ai prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
  2-ter. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129».
10. 12. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente
  2-bis. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
10. 9. Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Rossi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per il personale docente dell'università e della ricerca:
   a) in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;
   b) a tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
10. 14. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei Fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi.
10. 10. Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 9, dell'articolo 6 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: «L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.», aggiungere le seguenti: «Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono compiti assistenziali ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato in sede di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2004, n. 81, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno.»
10. 100. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999. n. 4, il cui soggiorno in Italia non sia superiore a centocinquanta giorni. La relativa dichiarazione di presenza è sottoscritta altresì dal legale rappresentante della filiazione o suo delegato, che si obbliga con ciò a comunicare senza indugio al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. La dichiarazione di presenza di cui al presente comma viene presentata a mezzo posta elettronica certificata a cura della filiazione, secondo le modalità tecniche stabilite dal. Ministero dell'Interno con proprio decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla dichiarazione di presenza si applica il contributo previsto dal comma 2-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.
10. 101. Fitzgerald Nissoli, Aprea, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Zanella, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1
(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale ordinanza, le amministrazioni pubbliche prendono a riferimento la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse amministrazioni pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8 del 2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.
  2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.
10. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

  1. All'articolo 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2-bis, è abrogato.
10. 02. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

  1. All'articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, purché le predette società assumano come oggetto sociale gli scopi indicati all'articolo 2602 del codice civile».
10. 04. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

  1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato.e al regime dei controlli del settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
   b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole;
   c) introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.».
10. 03. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

ART. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

  Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici con le seguenti: ed anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
10-bis. 10. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della Regione che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile, per il vettore, disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altre Regioni, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019»;

  Conseguentemente,

  al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori delle Regioni in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio che deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo ed orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; d) dati generici del fruitore del servizio.»;

  al comma 1, alla lettera f), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune», con le seguenti: «all'interno della Regione»;

  al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni di cui al primo periodo vengono assimilate a quelle previste dall'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10-bis. 22. Mulè, Ruffino.

  Al comma 1, a lettera b), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: È possibile per il vettore disporre di con le seguenti: Le Regioni stabiliscono per il vettore la possibilità di.
10-bis. 25. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sostituire le parole: Provincia o area metropolitana, ovunque ricorrano, con la seguente: Regione.
10-bis. 11. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: Provincia o area metropolitana con la seguente: Regione;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lla lettera f), sostituire le parole: della Provincia o dell'area metropolitana, con la seguente: della Regione.
10-bis. 27. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso di cumulo di più autorizzazioni la sede operativa può essere unica e situata a scelta in uno dei comuni dei quali si dispone l'autorizzazione.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:

  sostituire la lettera e) con la seguente: e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate al vettore, presso la sede o la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Di norma l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo da parte del conducente di comprovare, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, gli estremi della prenotazione del servizio e uscita dalla rimessa.»;
  sostituire la lettera f) con la seguente: f) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può anche avvenire senza il rientro in rimessa quando, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, il conducente ha più servizi in agenda oltre il primo. Potrà aggiungere altre prenotazioni in giornata, ricevute direttamente dalla propria clientela e/o da altre aziende NCC, al fine di ottimizzare il lavoro. Nel corso di specifici servizi, quali particolari eventi e tour di più giorni, il rientro alla rimessa potrà avvenire alla conclusione del programma previsto»;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) all'articolo 8 il comma 3 è abrogato.
sopprimere il comma 2.
10-bis. 30. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: sole regioni aggiungere la seguente: Basilicata.
10-bis. 9. Losacco.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: Sicilia e Sardegna con le seguenti: Abruzzo, Basilicata Calabria, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia e Umbria,.
10-bis. 34. Mulè, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Entro il 15 giugno 2019 le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per particolari aree o tipologie di utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Qualora le Regioni non provvedano entro i termini previsti, ad esse non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

10-bis. 26. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: b-bis) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei comuni in cui sono presenti il servizio taxi e quello di noleggio con conducente, le regioni stabiliscono, ciascuna per il territorio di competenza, il parametro percentuale del rapporto tra autorizzazioni di servizio taxi e autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente. Nei comuni dove non è attivo il servizio taxi le regioni stabiliscono, ciascuna per il territorio di competenza, il numero massimo delle imprese di noleggio con conducente e i criteri cui devono adeguarsi i regolamenti Comunali, prevedendo anche per le imprese di noleggio con conducente la possibilità di ricorrere a veicolo sostitutivo;
   b-ter) all'articolo 5-bis il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai taxi e alle imprese di noleggio con conducente è parimenti consentito l'accesso non oneroso alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali di ciascun comune italiano, fatti salvi i casi in cui è previsto il divieto di accesso per entrambe le categorie. I comuni provvedono a svolgere le verifiche preliminari attraverso il registro informatico pubblico nazionale per evitare la comminazione di indebite sanzioni. Gli eventuali errori sono sanati in autotutela.»;
   b-quater) all'articolo 5-bis il comma 2 è abrogato.
10-bis. 33. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5-bis comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli accessi ai territori, di cui al presente comma, non è comunque ammessa alcuna disparità di trattamento tra il servizio noleggio con conducente e il servizio taxi».
10-bis. 12. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire la lettera e) con la seguente: e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la sede o la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. I veicoli da noleggio con conducente, liberi da servizio, sostano normalmente nelle proprie rimesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche fuori dalla Regione il cui Comune ha rilasciato il titolo autorizzativo. La documentazione della prenotazione può avvenire con qualsiasi mezzo, sia convenzionale che informatico.»;
   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso».
10-bis. 36. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani, Ruffino.

  Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: o la sede aggiungere la seguente: e.

10-bis. 13. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: di ogni singolo con la seguente: del.
10-bis. 14. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, secondo periodo, dopo le parole: ritorno alle stesse aggiungere le seguenti: al termine di tutti i servizi ricevuti con prenotazioni nel giorno di riferimento.
10-bis. 15. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: della Provincia o dell'area metropolitana con le seguenti: della Regione.
10-bis. 16. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1, alla lettera e), capoverso 4, terzo periodo, e alla lettera f), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: area metropolitana con le parole: città metropolitana.
10-bis. 37. Foti, Prisco, Donzelli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: Nel servizio fino alla fine del capoverso con le seguenti: Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di esibire, in caso di controlli, le prenotazioni ricevute, anche con e su strumenti elettronici. Le prenotazioni devono essere conservate con strumenti tecnologici e/o cartacei per i quindici giorni successivi dal ricevimento.
10-bis. 17. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1, lettera f), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.
10-bis. 8. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera f) comma 4-ter dopo la parola: cliente aggiungere le seguenti: e/o del cliente del committente.
10-bis. 19. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1, lettera f), capoverso, 4-ter, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando, dopo l'arrivo a destinazione dell'ultimo utente registrato, il vettore riceve una o più prenotazioni aggiuntive effettuate presso la sede mentre lo stesso sta percorrendo il tragitto di ritorno verso la rimessa, a condizione che ciascuna prenotazione aggiuntiva sia debitamente registrata dal vettore sul foglio di servizio prima dell'inizio del relativo tragitto.
10-bis. 7. Bruno Bossio.

  Al comma 1, alla lettera f) dopo il capoverso comma 4-ter aggiungere il seguente: 4-quater. Nel caso di servizio svolto con natanti, le regioni, ai fini della tutela del patrimonio artistico e ambientale, integrano tali disposizioni sulla base della specificità di cui all'articolo 8 comma 2.
10-bis. 29. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 2 sostituire le parole: il 30 giugno 2019 con le seguenti: duecentosettanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10-bis. 35. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani, Ruffino.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'adozione del decreto di cui al comma 2.
10-bis. 6. Bruno Bossio.

  Al comma 4, sostituire le parole: dal novantesimo con le seguenti: dal duecentosettantesimo.
10-bis. 23. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani, Ruffino.

  Al comma 4 sostituire le parole: dal novantesimo con le seguenti: dal centottantesimo.
10-bis. 20. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione in legge del presente decreto.
10-bis. 18. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Sostituire il comma 6 con il seguente: 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, sono bloccati i Bandi Pubblici per il rilascio autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
10-bis. 31. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 8 dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e trasporti aggiungere le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze.
10-bis. 28. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, per i titolari di licenza di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciata da un Comune fuori dalla Regione in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, fermo restando l'obbligo di previa prenotazione, il servizio può iniziare e terminare da luogo diverso dalla rimessa quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore previamente contratto in una delle forme libere e prescritte dal codice civile e/o da normativa speciale rispetto alla tipologia contrattuale prevista per detti contratti e/o per i contraenti. Nel caso in cui la forma contrattuale non sia prevista in forma scritta il vettore ed il cliente devono redigere il contratto in esecuzione in forma scritta apponendovi la data certa, nei modi previsti dall'articolo 2740 codice civile, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto legge. Parimenti dicasi per apporre la data certe su scritture private già stipulate in forma scritta senza data certa. I contratti, se previsto da norme civili e/o fiscali o da normativa speciale già in vigore e antecedente al presente decreto, dovranno essere anche regolarmente registrati. L'originale o copia del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.
10-bis. 21. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: la data di entrata in vigore del presente decreto con: la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione in legge del presente decreto.
10-bis. 3. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: quando fino alla fine del comma.
10-bis. 2. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: con data certa fino a: regolarmente registrato.
10-bis. 24. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani, Ruffino.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: con data certa fino alla fine del comma, con le seguenti:, da esibire a richiesta.
10-bis. 32. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 9 sopprimere l'ultimo periodo.
10-bis. 4. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: del contratto aggiungere le seguenti: previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
10-bis. 5. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: a bordo della vettura.
10-bis. 1. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa)

  1. I commi 23-bis e 23-ter dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
10-bis. 01. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

  1. Al fine di consentire la conclusione del «Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico» e per assicurare, al contempo, l'aggiornamento e la piena efficacia della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nel territorio dei Campi Flegrei, le funzioni precedentemente assegnate al Commissario di governo – ex articolo 11, comma 18, legge 887 del 22/12/1984, sono esercitate, senza soluzione di continuità, direttamente dalla regione Campania, nella persona del Presidente o di un suo incaricato, e con oneri a carico della regione medesima, anche attraverso l'utilizzo dei fondi della programmazione unitaria.
  2. Ai fini del presente articolo, la regione Campania, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla gestione commissariale, e continua ad avvalersi dell'apposita struttura esistente, senza l'utilizzo di poteri straordinari, mantenendo la contabilità speciale derivante dalla gestione commissariale straordinaria prevista dalla ex legge n. 887 del 1984, sino al completamento degli interventi previsti nel programma, di cui Accordo di Programma (prot. RGS IGEDIV n. 158809) del 29 novembre 2006.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico dello Stato.
10-bis. 02. De Luca.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 03. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Iva agevolate per i veicoli destinati ai disabili)

  1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2018- 2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 04. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Estensione della disciplina delle detrazioni dall'imposta lorda IRES ai veicoli ad uso promiscuo)

  1. All'articolo 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sopprimere le seguenti parole: «e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 05. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

  Dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

  1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato e al regime dei controlli del settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
   b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole;
   c) introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
*10-bis. 06. Ferro, Luca De Carlo, Caretta.

  Dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

  1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato e al regime dei controlli del settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
   b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole;
   c) introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
*10-bis. 0100. Fornaro, Fassina.

ART. 11.
(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)

  Premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;
   b) al comma 26, secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
   c) al comma 28 le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019».
11. 7. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis). per il personale del SSN con riferimento alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1o gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2.
11. 25. Rostan, Fassina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1o marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1o settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 12 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.
11. 10. Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Paolo Russo, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «c) alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle previste dai contratti collettivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2».
11. 5. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «c) per il personale del SSN, alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1o gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2».

11. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «c) alle risorse attribuite per il personale del SSN da provvedimenti legislativi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle risorse costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente 1o gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al comma 2 del presente articolo».
11. 14. Mandelli, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.».
11. 30. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. A partire dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA).».
11. 29. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiunger il seguente:
  «1-bis. Per garantire agli Assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni contenute nell'articolo 1 commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.».
11. 32. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, all'articolo 44 del decreto legislativo 95/2017, dopo il comma è aggiunto il seguente: «9-bis. I vincitori del concorso interno bandito con P.D.G. in data 3 aprile 2008 (bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 15 giugno 2008) al termine del corso di formazione sono nominati vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria con decorrenza giuridica della qualifica dal 1o gennaio 2010. Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio anche in posizione soprannumeraria riassorbibile.».
11. 33. Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della salute, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare misure volte a sanare la disparità di trattamento tra i pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ed ex dipendenti della pubblica amministrazione e pensionati del settore privato residenti in paesi extra europei e in paesi con i quali non sono in vigore Accordi o Convenzioni in caso di rientro in Italia. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero della salute e delle associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative degli iscritti all'AIRE. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
11. 16. Ungaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  «2.1. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate dalle regioni, ove previsto dalla legge regionale, è inquadrato nei ruoli delle Province e delle Città metropolitane ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle regioni, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni in materia di personale dipendente della pubblica amministrazione.
11. 26. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 2-bis, sopprimere le lettere b) e c).
11. 22. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 2-bis, lettera b), sopprimere le parole da: purché in possesso sino alla fine della lettera, e alla lettera c) sostituire le parole: dei requisiti con le parole: del requisito.
11. 28. Silvestroni, Prisco, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Lollobrigida, Donzelli, Deidda.

  Al comma 2-bis, lettera b) sopprimere dalle parole: purché in possesso fino alla fine della lettera.
*11. 12. Ferri.

  Al comma 2-bis, lettera b) sopprimere dalle parole: purché in possesso fino alla fine della lettera.
*11. 34. Ferro, Prisco, Deidda, Donzelli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole da: purché in possesso sino alla fine della lettera, con le seguenti: purché in possesso dell'idoneità psico-fisica.
11. 27. Prisco, Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: alla data del 1o gennaio 2019.
11. 24. Occhionero, Fassina.

  Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole da:, alla data del 1o gennaio 2019 fino alla fine della lettera con le seguenti: dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.
*11. 18. Fiano, Migliore, Pezzopane, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Carnevali, Benamati, Berlinghieri, Bonomo, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Carla Cantone, Ciampi, Dal Moro, De Filippo, De Maria, De Luca, Di Giorgi, Frailis, Fregolent, Giacomelli, Incerti, Lacarra, Madia, Gavino Manca, Morassut, Moretto, Mura, Nobili, Paita, Pagani, Piccoli Nardelli, Rossi, Sensi, Siani, Topo, Zan, Rosato.

  Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole da:, alla data del 1o gennaio 2019 fino alla fine della lettera con le seguenti: dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.
*11. 1. Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Silvestroni, Lollobrigida, Donzelli, Deidda, Ferro, Prisco.

  Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole da:, alla data del 1o gennaio 2019 fino alla fine della lettera con le seguenti: dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.
*11. 100. Cappellacci, Cassinelli, Novelli, Palmieri, Squeri, Maria Tripodi, Giacometto, Pella, Biancofiore, Pettarin, Saccani Jotti, Tartaglione, Gagliardi, Ruffino.

  Al comma 2-bis, lettera b), dopo le parole: dei requisiti di cui all'articolo 6, aggiungere le seguenti:, comma 1, lettere a), c), ed e).

11. 15. Cassinelli, Novelli, Palmieri, Squeri, Maria Tripodi, Giacometto, Pella, Biancofiore, Pettarin, Saccani Jotti, Tartaglione, Ruffino.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:
  2-sexies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 399 è soppresso.
  2-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-sexies, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 2. Boschi.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
  2-sexies. Al comma 360 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque, fino al 30 aprile 2019,».
11. 21. De Luca.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
  2-sexies. L'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «362. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, vigenti al 31 dicembre 2018, rimangono efficaci fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla completa assunzione dei vincitori. Con riferimento alle assunzioni di unità di personale da parte delle amministrazioni statali, ai fini della razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa relativa all'indizione di nuovi concorsi, il Dipartimento della Funzione pubblica adotta iniziative per favorire il previo scorrimento delle graduatorie di cui al periodo precedente, anche di differenti amministrazioni, per il medesimo profilo o per profili analoghi».
11. 17. Ungaro, Madia.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
  2-sexies. Al fine di agevolare la più ampia accessibilità al mondo del lavoro, i concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione del fabbisogno di personale e della capacità assunzionale effettuata d'intesa con il Dipartimento per la Funzione pubblica nell'ambito di specifici progetti di riqualificazione della Pubblica Amministrazione (RIPAM), e le conseguenti assunzioni, sono effettuati senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. 19. De Luca.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
  2-sexies. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 dopo il periodo: «sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso» sono aggiunte le parole: «fatta salva la facoltà di prevedere nel bando il numero di eventuali idonei, in misura non superiore al cinque per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, per esigenze assunzionali che sopraggiungano entro l'arco del triennio dall'approvazione della graduatoria».
11. 20. De Luca.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari tra Stato e regione Sicilia in merito al prelievo effettuato a titolo di concorso alla finanza pubblica, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle specifiche disposizioni legislative, i Liberi Consorzi Comunali e le Città metropolitane della Sicilia, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli Enti intermedi:
   a) predisposizione, per l'anno 2018, di un Bilancio di previsione solo annuale;
   b) utilizzo ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione e per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo 267 del 2000.

  2. Nel caso in cui l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), non risultasse interamente sufficiente a garantire il pareggio finanziario e gli equilibri ivi indicati, e nel caso di sussistenza di disavanzo di amministrazione, è consentito altresì, ai predetti Enti intermedi, di decurtare il contributo alla finanza pubblica (ex articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), di competenza del 2018, di una quota pari allo squilibrio finanziario rilevato nell'esercizio 2018, da stanziarsi nel bilancio di previsione 2019 e il cui onere viene assunto a carico della regione siciliana.
  3. In attesa della completa attuazione di quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Sicilia, gli enti di cui al comma 1, dall'anno 2018, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche in assenza di bilancio, sono autorizzati ad effettuare le necessarie variazioni di entrate e uscite necessarie per l'utilizzo di dette risorse. Nel corso della gestione provvisoria per l'anno 2019, i predetti Enti applicano quanto disposto dall'articolo 163 del decreto legislativo 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato, incluse le eventuali variazioni intervenute per effetto del precedente comma.
11. 07. Siracusano, Germanà, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni – Codice della Navigazione aggiungere il seguente comma:
  «3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti dì concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.
11. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Semplificazione delle procedure autorizzative energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili)

  1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche al fine di rapportare le esigenze produttive con quelle delle popolazioni locali, sono considerate valide le obbligazioni contrattualmente assunte, anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dai soggetti proponenti e esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e relative opere connesse, in forza delle quali sia riconosciuto un corrispettivo patrimoniale in favore dei Comuni il cui territorio sia anche solo in parte interessato da detti interventi, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza dell'azione amministrativa».
11. 012. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: «giudiziari» aggiungere le parole: «e amministrativi», dopo la parola: «data» sostituire le parole: «del 30 settembre 2013» con le seguenti: «del 23 ottobre 2018» e dopo le parole: «in favore dello Stato dei canoni» aggiungere la virgola e le parole: «imposte accessorie» nonché al comma 733 sostituire la parola: «2014» con la parola: «2019».
  2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
11. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 1, comma 484 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola: «Fino» sostituire le parole: «al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi» con le seguenti: «alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e», dopo la parola: «contenzioso» aggiungere le seguenti: «pendente alla data del 29 novembre 2018 e» e dopo le parole: «sono sospesi» aggiungere le seguenti: «Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi dì effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
11. 08. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

  Art. 11.1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici,» sono eliminate le parole: «o di forniture»;
   b) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori» sono eliminate le parole: «servizi e forniture» e aggiunte le parole: «di importo pari o superiore a 150.000 euro»;
   c) al comma 1, al primo periodo, sono eliminate le parole: «di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni».
11. 04. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1o gennaio 2019.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

11. 014. Mandelli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è abrogato.
11. 05. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Modifiche all'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, in materia di ZTL)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 103 è sostituito dal seguente:
  103. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  9-bis. Limitatamente alle zone a traffico limitato, i comuni possono consentirvi l'accesso libero ai veicoli a zero emissioni. Per la definizione, categorizzazione, riconoscibilità e rintracciabilità dei veicoli a zero emissioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso la Conferenza Unificata un Tavolo di confronto tra Governo, Regioni, Enti locali.
11. 011. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, capoverso «24-ter», comma 1, le parole: «, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti,” sono soppresse.
11. 010. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 11-bis.
(Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali)

  Al comma 2, sopprimere le parole: per i comuni privi di posizioni dirigenziali.
*11-bis. 2. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Al comma 2, sopprimere le parole: per i comuni privi di posizioni dirigenziali.
*11-bis. 39. Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, sostituire le parole da: all'utilizzo parziale delle risorse fino alla fine, con le seguenti: all'applicazione delle misure di cui decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia società a partecipazione pubblica.
11-bis. 21. Madia.

  Sopprimere il comma 3
11-bis. 28. Marattin.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.
11-bis. 15. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. Nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali, conseguenti al completamento della riforma dei predetti enti, in deroga alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli enti intermedi:
   a) predisposizione, per gli anni 2018 e 2019, di un bilancio di previsione solo annuale;
   b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
   c) nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2019, i predetti enti applicano quanto contenuto nel comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto legge del 19 giugno 2015, n.78.

  3-ter. Nei casi in cui l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui al punto b) del comma precedente non risultasse interamente sufficiente a garantire il pareggio finanziario e gli equilibri ivi indicati, è consentito, altresì, ai predetti enti intermedi, di procedere, alla predisposizione di un bilancio solo annuale con obbligo di coprire lo squilibrio risultante secondo le modalità indicate nell'articolo 188 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
11-bis. 35. Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Nel biennio 2019-2020, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 provvede al monitoraggio delle disposizioni di cui all'articolo 1, coma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di valutarne l'impatto sugli equilibri di bilancio, la corretta ed uniforme applicazione da parte degli enti locali e la possibilità di rendere la disposizione permanente.
11-bis. 29. Marattin.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205, le parole: otto mesi sono sostituite dalle parole: dodici mesi.
11-bis. 45. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019.»
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente.

  5-bis. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11-bis. 30. Marattin.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 892 le parole «da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.» sono soppresse.
   b) i commi 894 e 895 sono soppressi;
   c) dopo il comma 895 sono inseriti i seguenti:
  «895-bis. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
  895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;
   b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
11-bis. 31. Marattin, Fragomeli.

  Al comma 8, capoverso «895-bis.», sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per gli anni 2019, 2020 e 2021.
11-bis. 43. Prisco, Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. A decorrere dal 2019 i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne definiscono il perimetro, anche al fine di favorire i processi di aggregazione dei gestori, e ne istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi.
  8-ter. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali non può essere inferiore a quella del territorio provinciale. Nel caso in cui, in applicazione della disciplina previgente, le regioni abbiano individuato ambiti o bacini di dimensione inferiore, le stesse provvedono ad adeguarne il perimetro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le procedure concorrenziali di affidamento già avviate. In caso di violazione del presente comma, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  8-quater. Le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresala scelta della modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 1.
  8-quinquies. Nel caso in cui il perimetro dell'ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta.
  8-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 1-sexies non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239.
  8-septies. Gli enti locali aderiscono agli enti di governo di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro istituzione o designazione. Qualora non lo facciano, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi entro sessanta giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
11-bis. 27. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.
  8-ter. Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di, unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica peri fabbisogni standard (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  8-quater. La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A, che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e dell'Unione delle Province Italiane (UPI). Il fabbisogno di personale delle Regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.
  8-quinquies. Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.
  8-sexies. Qualora la spesa complessiva per il personale, omnicompresiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno standard di personale gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno standard di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.
  8-septies. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 60. Con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
  8-octies. Per le finalità di cui al comma 8-quater è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A.
  8-novies. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-octies, pari a 500 mila euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  8-decies. A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le disposizioni relative al contenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.
11-bis. 33. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per l'anno 2019 è attribuito ai comuni un contributo di 564 milioni di euro che confluisce nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 564 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede:
   a) quanto a 364 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11-bis. 23. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, a decorrere dall'anno 2019, di 12 milioni di euro annui.
  8-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 8-bis, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11-bis. 32. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «entro il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio dell'anno dell'esercizio di riferimento»;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.
11-bis. 25. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 2019 è pari almeno all'85 per cento dell'importo».
11-bis. 24. Marattin.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Al comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole «All'articolo 233-bis, comma 3» sono aggiunte le seguenti parole «e all'articolo 232, comma 2».
11-bis. 10. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola «vincolata,» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.».
11-bis. 11. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 8 inserite il seguente:
  8-bis. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «quattro dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti «cinque dodicesimi».
*11-bis. 8. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «quattro dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti «cinque dodicesimi».
*11-bis. 22. Miceli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 921 è soppresso.
11-bis. 26. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.

11-bis. 9. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 892 sono soppresse le parole da: «da destinare» sino alla fine del periodo.
11-bis. 42. Prisco, Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 892 le parole da: «da destinare» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle parole: «da destinare al finanziamento di piani di sicurezza finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altri beni di proprietà comunale».
11-bis. 41. Prisco, Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 874, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «derivante» aggiungere la parola: «anche».

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: e delle Regioni.
11-bis. 5. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1015, è sostituito dal seguente:
  «1015. Gli enti locali possono determinare l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione “Fondi e Accantonamenti” ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. La percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 75 per cento, se il rapporto tra l'ammontare totale delle riscossioni e l'ammontare degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti ad esclusione dei trasferimenti di altre amministrazioni pubbliche, stati esteri, organizzazioni internazionali e Unione europea, calcolato sull'anno 2018, è superiore al medesimo rapporto calcolato sulle medie degli aggregati indicati registrati nel triennio 2015-2017. L'ente locale può adottare in sede previsionale la misura più favorevole se la condizione di cui al periodo precedente è verificata in sede di preconsuntivo, fermo restando l'obbligo di adeguamento sulla base del riscontro dei dati del rendiconto di gestione. In alternativa, la facoltà di cui al secondo periodo è consentita agli enti che hanno annullato o ridotto di almeno il dieci per cento il ricorso all'anticipazione di tesoreria rispetto al triennio di riferimento.»;
   b) il comma 1016 è sostituito dal seguente:
  «1016. Per l'esercizio 2020 si applicali disposto del comma 1015, assicurando la percentuale di cui al primo periodo del medesimo comma, nella misura minima dell'85 per cento, riducibile all'80 per cento nel caso sia verificata la condizione di cui al secondo comma. La condizione di cui al secondo periodo del citato comma 1015 si calcola con riferimento all'esercizio 2019 e al triennio 2016-2018».
  I commi 1017 e 1018 sono abrogati.

11-bis. 38. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «quattro dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque dodicesimi».
11-bis. 37. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la progressione delle percentuali minime di accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alle norme pro tempore vigenti è recepita nei princìpi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurando che la percentuale di accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo sia comunque determinata in misura non superiore rispetto all'analoga misura stabilita per l'accantonamento al bilancio di previsione.
11-bis. 36. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  19-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni 2016, 2017 e 2018, dagli enti stessi o dai soggetti abilitati iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione agevolata del 40 per cento dell'importo dovuto, con contestuale esclusione delle relative sanzioni.
  19-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, dandone notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale:
   a) il numero delle rate da corrispondere ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1, nonché la loro scadenza che, in ogni caso, non può essere inferiore a trentasei mesi;
   b) le modalità con cui il debitore è tenuto a manifestare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza nella quale il debitore è tenuto a indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente locale dovrà trasmettere ai debitori la comunicazione nella quale indicare l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  19-quater. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 19-ter sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della suddetta istanza.
  19-quinquies. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  19-sexies. Al fine di garantire il rispetto dell'autonomia delle città metropolitane e dei comuni, l'applicazione della definizione agevolata di cui ai precedenti commi da 19-bis a 19-quinquies è da considerare facoltativa quando i citati enti locali ritengano inopportuno il ricorso alla stessa tenuto conto del grado di compliance normalmente registrato e dell'efficacia delle azioni di recupero dell'evasione condotte sul territorio. Le città metropolitane e i comuni possono comunque rinunciare all'applicazione della definizione agevolata solo con delibera motivata da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  19-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, corrispondenti al 60 per cento del totale dell'attivo dello stato patrimoniale delle città metropolitane e dei comuni che hanno applicato la definizione agevolata di cui al medesimo articolo, si provvede, anche al fine di cancellare definitivamente i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità dei citati enti locali e di favorire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei loro bilanci, mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata trentennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti dei medesimi enti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
11-bis. 34. Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. Per entrate vincolate si intendono i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi.
11-bis. 46. Ferri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
11-bis. 40. Trancassini, Prisco, Acquaroli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. All'articolo 195, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per entrate vincolate si intendono i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi».
11-bis. 20. Ciampi, Cenni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese per investimenti strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.«;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese per investimenti strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
11-bis. 4. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-sexies) è sostituita dalla seguente:
  «gg-sexies) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere».
11-bis. 47. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  19-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2, le parole: 31 dicembre 2018 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2019;
   b) al comma 3, le parole: dal 2012 al 2018 sono sostituite dalle seguenti: dal 2012 al 2019.
11-bis. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è apportata la seguente modificazione:
   a) al comma 26, le parole: e 2018 sono sostituite dalle seguenti:, 2018 e 2019; inoltre dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.
11-bis. 12. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: in mercati regolamentari, sono inserite le seguenti:, ovvero che abbiano emesso tali strumenti per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema.

11-bis. 18. Cortelazzo, Bond, Baratto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021, sono sostituite dalle seguenti: il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021,l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018.

  19-ter. Dall'attuazione del comma 19-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11-bis. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1. All'articolo 1, comma 449 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti applicazioni:
   a) le parole: il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021, sono sostituite dalle seguenti: il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018.
11-bis. 19. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  20. Al comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: all’articolo 233-bis, comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: e all'articolo 232, comma 2.
11-bis. 3. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. Al comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: otto mesi sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi.
11-bis. 7. Occhiuto, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. Al comma 153 lettera c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel comma 523-bis richiamato, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, con le parole: società quotate partecipate o in house delle amministrazioni dello Stato.
   b) aggiungere infine le seguenti parole: Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema.
11-bis. 17. Cortelazzo, Bond, Baratto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
  2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.
11-bis. 01. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in predissesto)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.
11-bis. 02. Fassina, Pastorino, Fornaro, Conte, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Ingiunzioni).

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
   a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;
   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
11-bis. 0100. Meloni, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.

  1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 2017» e le parole: «degli enti locali per l'esercizio 2017» sono soppresse;
   b) al comma 2, lettera a) l'anno: «2018» è sostituito con l'anno «2019»;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119.”.
11-bis. 0101. Lollobrigida, Meloni.

ART. 11.ter.
(Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)

  Sopprimerlo.
11-ter. 6. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 2, dopo le parole: con particolare riferimento, aggiungere le seguenti: agli impatti ambientali significativi.
*11-ter. 9. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Al comma 2, dopo le parole: con particolare riferimento, aggiungere le seguenti: agli impatti ambientali significativi.
*11-ter. 18. Muroni, Fassina.

  Sopprimere i commi dal 4 al 13.
11-ter. 5. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
11-ter. 1. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sopprimere i commi 6 e 13.
11-ter. 16. Pagani, Marco Di Maio.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con esclusione delle attività di prospezione e ricerca nelle aree già interessate da accordi di programma contenenti studi e misure specifiche ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale. Il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAl) tiene conto e incorpora le previsioni di tali accordi.
11-ter. 17. Benamati, Pagani, Marco Di Maio.

  Al comma 8, quinto periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.
11-ter. 2. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sopprimere i commi 9 e 10.
11-ter. 8. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. A decorrere dal 1 giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio nella terraferma e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:
   a) Permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   b) Permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
   c) Permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
   d) Permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   e) Concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   f) Concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
   g) Concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.329 euro per chilometro quadrato;
   h) Concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41.316 euro per chilometro quadrato.
  A decorrere dal 1o giugno 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione, viene aggiunta la sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato.
11-ter. 13. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. A decorrere dal 1o giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio nella terraferma e nella piattaforma continentale italiana sono incrementati moltiplicando l'importo applicato nell'anno 2018 per un fattore pari a cinque volte. Inoltre, sono incrementate del 50 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versate alle entrate del bilancio dello Stato per essere, con successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi concernenti le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
11-ter. 14. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Al comma 10 sopprimere le parole: Al venir meno della sospensione di cui al comma 6.

11-ter. 3. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 19 n. 625, sostituire le parole: «7 per cento» e «4 per cento» rispettivamente con le seguenti: «20 per cento» e «10 per cento» e le parole: «1'gennaio 1997», con le seguenti: «1o giugno 2019».
11-ter. 15. Benedetti, Tasso, Vitiello

  Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
11-ter. 4. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sopprimere il comma 13.
11-ter. 7. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati;
  13-ter. Al comma 6-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «I progetti di opere e interventi» sono aggiunte le parole: «per la prospezione e».
  13-quater. Al comma 6-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate le parole: «relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5».

11-ter. 19. Muroni, Fassina.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 11, settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 5 e 6 e al comma 6-bis, sono soppresse le parole: «relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5».
11-ter. 10. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 38, comma 6-bis del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «I progetti di opere e interventi» sono aggiunte le seguenti: «per la prospezione e».
11-ter. 11. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 10 è abrogato.
*11-ter. 12. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 10 è abrogato.
*11-ter. 21. Muroni, Fassina.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente articolo:

Art. 11-ter.
(Modifica al decreto-legge n. 133 del 2014)

  1. L'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.
11-ter. 02. Muroni, Fassina.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente articolo:

Art. 11-ter.1.
(Predisposizioni del Piano delle aree)

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1.1. La Conferenza Unificata, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo è adottato, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  2. Nella predisposizione del piano delle aree, di cui al comma 1, deve essere presente un'analisi del valore ecologico, sociale ed economico delle aree, rapportato al valore economico ed energetico delle attività estrattive previste e degli impatti attesi, nonché una analisi che, assumendo un criterio di valutazione ambientale strategica, definisca con precisione a quali stress ambientali siano già sottoposte le aree oggetto di valutazione, in modo da evitare che ulteriori misure di impatto possano sommarsi e cumularsi su ecosistemi già gravati da attività antropiche inquinanti.
11-ter. 04. Muroni, Fassina.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Modifiche alla disciplina delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

  1. Nelle more di una complessiva revisione della disciplina in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono privi di efficacia i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi in mare, adottati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del predetto provvedimento e quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, dopo l'articolo 452-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 452-bis.
(Divieto di utilizzo della tecnica dell'airgun).

  1. È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell’airgun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica una ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro».
  3. Dal 10 gennaio 2019 è annullata l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell’airgun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 quantificato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e sue proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-ter. 03. Muroni, Fassina.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Introduzione nuovi valori delle royalties)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sostituire le percentuali: «10 per cento» e «7 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e le parole: «dal 1o gennaio 1997» con le seguenti: «dal 1o febbraio 2019».
11-ter. 01. Muroni, Fassina.

ART. 11-quater.
(Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

  Sopprimerlo.
*11-quater. 1. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sopprimerlo.
*11-quater. 6. Paolo Russo, Squeri, Barelli, Bignami, Germanà, Ruffino.

  Sopprimerlo.
*11-quater. 13. Muroni, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in caso di regolare funzionamento aggiungere il seguente periodo: Nelle regioni a statuto ordinario passano, senza compenso, in proprietà delle relative province qualora le province stesse siano confinanti sia con Regioni a Statuto speciale che con Stati esteri.
11-quater. 7. Bond, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, funzionali a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto n. 1775 del 1933, riconoscendo per questi ultimi un corrispettivo commisurato al valore industriale residuo, inteso come valore di ricostruzione a nuovo al netto dell'ordinario degrado.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
11-quater. 4. Enrico Borghi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, funzionali a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto n. 1775 del 1933.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
11-quater. 2. Enrico Borghi.

  Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, sopprimere le parole: con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
11-quater. 5. Enrico Borghi.

  Al comma 1, lettera a), ultimo periodo sostituire le parole: con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1-ter con le seguenti: riconoscendo per questi ultimi un corrispettivo commisurato al valore industriale residuo, inteso come valore di ricostruzione a nuovo al netto dell'ordinario degrado.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
11-quater. 3. Enrico Borghi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni cedono le opere di cui al primo periodo alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, sul cui territorio insistono le medesime opere.

  Conseguentemente:
   a) al capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: Le regioni, aggiungere le seguenti: e le province di cui al comma 1, ultimo periodo;
   b) al capoverso «comma 1-ter», alinea, sostituire le parole: Le regioni disciplinano con legge, con le seguenti: Le regioni, sentite le province interessate, disciplinano con legge;
   c) al capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, con le seguenti: corrispondono semestralmente alle regioni, o alle province di cui al comma 1, ultimo periodo, un canone, determinato con legge regionale, sentite le province interessate e.
11-quater. 11. De Menech, Enrico Borghi, Del Barba, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole:, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio delle province interessate e.
11-quater. 8. De Menech, Enrico Borghi, Del Barba, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole:, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio dei comuni interessati e.
11-quater. 9. Enrico Borghi, De Menech, Del Barba, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio degli enti locali interessati e.
11-quater. 10. Del Barba, De Menech, Enrico Borghi, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: per almeno il 60 per cento alle province, con le seguenti: per almeno l'80 per cento alle province, ai comuni.
11-quater. 12. Enrico Borghi, De Menech, Del Barba, Moretto, Benamati.

  Dopo l'articolo 11-quater aggiungere il seguente:

Art. 11-quater. 1.

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile» sono sostituite dalle parole «in caso di generazione e generazione combinata di energia elettrica e calore utile»;
   b) alla lettera a) della tabella di cui al comma 1 le parole «Oli vegetali non modificati chimicamente» sono sostituite dalle parole con «Bioliquidi, ovvero i prodotti energetici di cui ai codici NC da 1507 a 1515 e 1518»;
   c) alla lettera a) della tabella di cui al comma 1, alla seconda colonna, le parole «0,194 kg per kWh» sono sostituite dalle parole «0,232 kg per kWh (*)»;
   d) in calce alla tabella di cui al comma 1 aggiungere i seguenti periodi «(*) coefficiente calcolato sulla base di un PCI convenzionale di 37,0 MJ/kg. È data la facoltà, in alternativa, per le Officine elettriche in assetto cogenerativo, dove l'energia chimica contenuta nel bioliquido utilizzato nell'officina è convertita in energia termica esclusivamente a seguito del recupero del calore prodotto dai gruppi elettrogeni costituenti l'officina elettrica, di fare istanza all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane al fine di adottare consumi specifici medi determinati con le metodologia di cui alla norma UNI 11163:2018 e/o a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con l'operatore.».
11-quater. 01. Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 11-quater aggiungere il seguente:

Art. 11-quater. 1.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, comma 6, dopo la lettera d-quater) è aggiunta la seguente: « d-quinquies) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione».
11-quater. 02. Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 11-quater, inserire il seguente:

Art. 11-quater. 1.
(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

  1. L'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è rilasciata entro due anni dalla presentazione della relativa istanza e include anche la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.
  2. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.
  3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di repowering, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per ulteriore un anno.
  4. I termini per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11-quater. 03. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

ART. 11-quinquies.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A valere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto i mandati da computarsi per l'applicazione delle norme relative all'ineleggibilità di cui agli articoli 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e 3 della legge 12 luglio 2017, n. 113, anche in sede di prima applicazione, sono esclusivamente quelli consecutivi tra loro, di durata superiore ai due anni, espletati dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a seguito di elezioni celebrate ai sensi della medesima legge o della legge 12 luglio 2017, n. 113.
11-quinquies. 2. De Luca.

ART. 11-sexies.
(Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le associazioni e le fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, possono accedere al Registro unico nazionale del terzo settore a condizione che adeguino i propri statuti alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 entro 24 mesi dalla data di iscrizione.».
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le associazioni e le fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, possono acquisire la qualifica di impresa sociale a condizione che adeguino i propri statuti alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 entro 24 mesi dalla data di iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese».
11-sexies. 1. De Filippo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
  «a-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-sexies. 2. Novelli, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
  «a-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11-sexies. 3. Novelli, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo parole «le associazioni di promozione sociale,» sono inserite le seguenti: «le associazioni combattentistiche e d'arma,»;
   b) al comma 2, prima delle parole «Non sono enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 1».
11-sexies. 4. Pagani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali,» sono inserite le seguenti: «comprese le comunità italiane all'estero,»;
   b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Sono equiparate alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le associazioni di diritto italiano o straniero, aventi sede in Italia, che operano e che sono presenti con proprie articolazioni in almeno tre Paesi europei e due Paesi extraeuropei da almeno tre anni»:
   c) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, da realizzare sia nel territorio italiano sia tra le comunità italiane all'estero».
11-sexies. 100. Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

ART. 11-septies.
(Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, nonché disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano).

  Sopprimere il comma 1.
11-septies. 1. Noja.

  Dopo l'articolo 11-septies aggiungere il seguente:

Art. 11-octies.
(Assunzione personale nei comuni)

  1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  2. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2019 non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  3. Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberi.
11-septies. 01. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11-septies, aggiungere il seguente:

Art. 11-octies.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 810 è soppresso.
11-septies. 02. Sensi.

  Dopo l'articolo 11-septies, aggiungere il seguente:

Art. 11-octies.

  1. A decorrere dall'anno 2020 la quota che i Comuni da 1001 a 5000 abitanti destinano al Fondo di Solidarietà Comunale, di cui al comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di un importo corrispondente alla spesa sostenuta dall'ente nel bilancio precedente per oneri connessi al servizio relativo allo sgombero neve.
11-septies. 03. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

A.C. 1550
ORDINI DEL GIORNO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

N. 1.

Seduta del 6 febbraio 2019

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede all'articolo 11 specifiche disposizioni in materia di bando di concorso e graduatoria idonei per il reclutamento di 893 allievi di Polizia di Stato, successivamente elevati a 1851;

    si evince in maniera palese che un emendamento presentato al Senato ha modificato l'art. 11, introducendo al comma 2-bis, lettera b, nuovi criteri di assunzione dei neo agenti di Polizia: limiti di età a 26 anni e possesso di un diploma di scuola superiore;

    assolutamente d'accordo con l'aumentare i requisiti anche di qualità richiesti nel bando di concorso: minore età e maggiore preparazione scolastica chiaramente contribuiscono in modo più qualificante al prestigioso corpo di Polizia di Stato; ma tali requisiti devono assolutamente riguardare i prossimi concorsi, non certamente i concorsi già indetti e che troverebbero ingiustamente penalizzati tutti coloro i quali hanno già ottenuto l'idoneità;

    la modifica delle regole del gioco in corsa non può trovare fondamento alcuno; viviamo in uno stato di diritto, dove la norma di specie ha e deve trovare un'applicazione «ex nunc»: viceversa una disposizione normativa che riguardi anche il passato non potrà che generare centinaia di contenziosi nelle aule giudiziarie, attraverso i possibili ricorsi da parte di coloro che hanno già acquisito l'idoneità e che da molto tempo aspettano con fiducia di dimostrare il loro impegno e la loro passione in un lavoro di servizio come è quello della Polizia di Stato;

    persino il capo della Polizia, Franco Gabrielli, si è trovato costretto a rispondere con una lettera aperta, pubblicata sul sito della Polizia, in cui indica due vie d'uscita: «A questo punto – scrive – sono due le strade possibili. Indire un nuovo concorso aperto ai candidati in possesso dei nuovi requisiti o, come espressamente richiesto dalle organizzazioni sindacali, consentire, con l'adozione di una specifica disposizione normativa, di attingere allo stesso elenco di candidati»;

    nonostante fonti del Viminale, così come riportato il 3 febbraio scorso dal sito del quotidiano La Repubblica, assicurino che non ci sia «nessun caos assunzioni, nessuna esclusione tra i vincitori di concorso, nessun tradimento ma 1.851 assunzioni immediate...», la situazione resta di grande emergenza anche perché anni di blocco del turnover hanno alzato vertiginosamente l'età media a 45 anni, mentre in questura è tra i 49 e i 51,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamati in premessa, al fine di assicurare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche normativi, chiari e idonei affinché le prove già effettuate da parte di tutti coloro che hanno già acquisito l'idoneità non siano rese vane dalla quantomeno inopportuna modifica in itinere del concorso dando pertanto le necessarie garanzie a chi già abbia ottenuto l'idoneità.
9/1550/1. Toccafondi.

   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» sono presenti norme relative all'assunzione di agenti nelle forze dell'ordine;

    l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

    per tali assunzioni si è attinto in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del Io gennaio 2011, concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 66 del 2010) ovvero ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo, indetti in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelle programmati (articolo 2201, comma 1, del decreto legislativo 2010). Per i posti residui, è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori;

    tale norma ha di fatto escluso anche per quanto riguarda la Guardia di finanza, numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011, creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite;

    in particolare, sono stati esclusi i militari in congedo interforze delle forze armate (Vfb) nonostante abbiano espletato un periodo di ferma obbligatoria di 3 anni, siano stati idonei ma non vincitori dai concorsi allievi finanzieri indetti precedentemente all'anno 2011 e la graduatoria all'epoca (quando è stata approvata la legge 6 agosto 2015, n. 125) fosse ancora attiva ed efficace in quanto era stata prorogata dalla legge n. 125 del 2013 fino al 31 dicembre 2016;

    fra questi militari risultati idonei vi sono anche coloro che hanno partecipato nell'anno 2009 al concorso relativo al reclutamento di 147 Allievi Finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza, la cui graduatoria finale è stata approvata in data 23 marzo 2010;

    l'articolo 1, comma 362 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone che «al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010» sia estesa nei limiti temporali specificati dal medesimo comma. Nello specifico, alla lettera a) viene sancito che "la validità delle graduatorie approvate dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019,

impegna il Governo

ad applicare celermente le norme previste dall'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 anche ai militari in congedo interforze delle forze armate (Vfb) idonei ma non vincitori dei concorsi allievi finanzieri indetti nell'anno 2009, le cui graduatorie sono state approvate in data 23 marzo 2010.
9/1550/2. Ciampi.

   La Camera,

   premesso che

    la legge di bilancio 2018 ha previsto che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;

    tale norma rischia di avere effetti devastanti per tanti piccoli professionisti iscritti all'albo, possessori di partita Iva e monocommittenti;

    infatti, tanti medio-piccoli professionisti che intrattengono rapporti all'interno degli studi o anche all'esterno in situazioni di monocommittenza rimarrebbero ingiustamente pregiudicati da un carico fiscale ordinario sproporzionatamente superiore;

    per porre rimedio a tale situazione, l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge in esame stabilisce che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria;

    la modifica va nella giusta direzione, ma non è sufficiente a salvaguardare l'attività di tutti i professionisti;

    occorre dichiarare inapplicabile a tutti i professionisti iscritti all'albo la condizione stabilita lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificata dall'articolo 1, comma 9, lettera c), della legge di bilancio 2019, e la medesima condizione stabilita dal comma 19 lettera e) della medesima legge di bilancio 2019,

impegna il Governo

a estendere a tutti i professionisti iscritti all'albo l'esclusione dal divieto di accesso al regime forfetario introdotta dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge in esame.
9/1550/3. Acquaroli.

   La Camera,

   premesso che:

    L'articolo 10-bis ha inserito nel presente decreto-legge le norme relative ai servizi di noleggio con conducente, cosiddetti NCC, volte sostanzialmente a restringere lo svolgimento del servizio;

    il comma 3 prevede l'istituzione di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, demandando ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle specifiche tecniche;

    l'aspetto più problematico riguarda il successivo comma 6 che dispone che, fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese Taxi e NCC, sia vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per il solo servizio di noleggio con conducente;

    quest'ultima previsione, di fatto, blocca ogni potenziale nuova attività economica in attesa della piena definizione del registro informatico, risultando pertanto quanto mai dannosa nell'attuale congiuntura economica nella quale, come ha certificato l'ISTAT nei giorni scorsi, attraversiamo nuovamente un periodo di recessione economica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente anche nel periodo intercorrente fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale previsto dall'articolo 10-bis, comma 3, in modo da non paralizzare l'avvio di nuove attività di noleggio con conducente.
9/1550/4. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, tra le misure presenti, prevede all'articolo 6, la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019;

    tale sistema, effettivamente mai entrato realmente a regime, viene superato e con i commi aggiuntivi, introdotti durante l'esame presso il Senato della Repubblica, da 3 a 3-sexies, si pongono le basi per l'operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente;

    fino alla piena operatività del nuovo sistema, che sarà definito tramite un decreto ministeriale, verranno applicati i meccanismi di tracciabilità tradizionali: registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD;

    pertanto, per l'anno in corso, non vi saranno particolari modificazioni in particolare per il settore agricolo che beneficia di specifiche agevolazioni. Infatti il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 188-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede l'esclusione dall'adesione al SISTRI per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali fino a 10 dipendenti e indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006;

    il problema per il settore agricolo si pone, invece, con l'entrata in vigore del nuovo Registro elettronico nazionale di cui, allo stato, non si conoscono purtroppo le modalità di organizzazione, iscrizione e funzionamento e neppure il sistema sanzionatorio;

    tale grave incertezza ha posto immediatamente non poca preoccupazione nel mondo agricolo che ritiene necessaria, nel momento della codifica della nuova disciplina, la riproposizione delle esenzioni citate,

    il cosiddetto «Small Business Act» dell'Unione Europea (2008) ha sancito il principio della «proporzionalità» delle disposizioni e degli adempimenti normativi in relazione alle dimensioni delle imprese. Principio inserito anche nella normativa vigente e precisamente all'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 recante: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.» dove si prevede che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici siano tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese prima della loro adozione, attraverso «l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività»,

impegna il Governo

a confermare, con specifiche disposizioni, le esenzioni per il settore agricolo nel testo del decreto del Ministro dell'ambiente che dovrà definire la disciplina del Registro elettronico nazionale di cui ai commi da 3 a 3-sexies dell'articolo 6 del decreto in esame, al fine di tutelare la competitività delle piccole imprese agricole anche a livello europeo e internazionale.
9/1550/5. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, dispone che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo espletamento delle procedure nello stesso indicate, definisca con proprio decreto le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori,

impegna il Governo

a volere attivarsi affinché il decreto di cui in premessa sia emanato quanto prima e comunque, entro il 31 dicembre 2019 e ciò al fine di contenere in tempi ragionevoli l'applicazione del regime transitorio previsto.
9/1550/6. Foti, Butti, Trancassini, Osnato, Zucconi.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame C. 1550, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, contiene tra le altre, misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali;

    la città Metropolitana di Messina si trova in uno stato di perdurante difficoltà finanziaria che sta determinando l'impossibilità di garantire le funzioni fondamentali dell'ente, prima fra tutte l'approvazione del bilancio di previsione 2018;

    la mancata approvazione del bilancio di previsione 2018 per la città di Messina unitamente al cronico disavanzo strutturale, in questi anni, ha determinato una ingiustificata decurtazione delle entrate;

    inoltre, la Città Metropolitana di Messina perderà l'opportunità di utilizzare le risorse provenienti dal Masterplan per importanti infrastrutture e da altri trasferimenti nazionali per un importo pari a 140 milioni di euro circa, mentre per l'edilizia scolastica risultano già finanziate, ma paralizzate, opere per 20 milioni circa;

    a causa delle perduranti difficoltà finanziarie, il sindaco di Messina ha disposto «che gli Uffici finanziari blocchino l'attività gestionale interrompendo ogni atto di impegno finanziario, compresa l'erogazione degli stipendi agli 840 dipendenti»;

    sarebbe opportuno, nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali, conseguenti al completamento della riforma dei predetti enti, in deroga alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani: a) la predisposizione, per gli anni 2018 e 2019, di un bilancio di previsione solo annuale; b) l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del Decreto Legislativo n. 267/2000,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di contenere la crisi finanziaria per la città metropolitana di Messina, di attuare interventi urgenti finalizzati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267/2000.
9/1550/7. Bucalo.

   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge all'articolo 11 rubricato «adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione» prevede al comma 2-bis l'autorizzazione all'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.851 posti mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 maggio 2017;

    tuttavia, la lettera b) del comma 2-bis ha suscitato la preoccupazione e l'indignazione di molti giovani, idonei non vincitori del predetto concorso atteso che prevede che saranno chiamati a svolgere le successive prove del concorso solo coloro che sono in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95, di guisa che potranno partecipare solo coloro che non abbiano compiuto ventisei anni e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria;

    il bando, invece, era rivolto a coloro i quali non avessero superato il trentesimo anno di età prima del termine delle iscrizioni e in possesso del solo titolo di studio della licenza media;

    nell'ipotesi in cui dovesse essere approvato il testo in oggetto, si potrebbe addivenire ad una grave discriminazione tra i partecipanti, a suo tempo ammessi, con violazione della lex specialis e dei principi del favor admissionis e della parità di trattamento atteso che si prefigge di imporre delle limitazioni che all'epoca della pubblicazione del bando, dell'esecuzione delle prove e pubblicazione della relativa graduatoria di merito non erano state previste;

    a tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che la decisione della Pubblica Amministrazione di avvalersi dello strumento dello scorrimento della graduatoria è equiparabile all'espletamento delle fasi di una procedura concorsuale volta a identificare ulteriori vincitori della selezione e, quindi, vanno rispettate in ogni caso le medesime regole di accesso previste al momento del bando e garanzie di trasparenza;

    d'altronde, se così non fosse, si rischierebbe di penalizzare, meritevoli candidati che a tutto voler concedere avrebbero già acquisito l'idoneità a proseguire il percorso concorsuale e formativo con conseguente elusione di molteplici e legittime aspettative;

    si ritiene, quindi, che lo scorrimento della graduatoria senza limiti aggiunti consentirebbe di omaggiare tanti giovani che in quel concorso avevano e a tutt'oggi ripongono le loro aspettative professionali nonché di colmare le carenze organiche esistenti e rafforzare il presidio delle Forze dell'Ordine sul territorio nazionale;

    inoltre, l'approvazione dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b) A.C. 1550 con alta probabilità, esporrebbe l'amministrazione a diverse azioni giudiziarie con aggravio economico e paralisi delle procedure di reclutamento,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché, non vengano attuate forme di discriminazione e disparità di trattamento, illegittime nei confronti degli idonei non vincitori al concorso a 893 posti di allievo agenti di Polizia elevato a 1.182 posti.
9/1550/8. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Ferro, Deidda, Prisco, Donzelli, Silvestroni, Ciaburro, Caretta.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-bis, del provvedimento in esame mette in evidenza le criticità del sistema sanitario nazionale e la carenza di personale medico che rischia di limitare l'assistenza sanitaria mentre, invece, questa dovrebbe essere potenziata, in particolare per alcune fasce d'utenza, come i cittadini ultrasessantacinquenni;

    gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia all'articolo in oggetto erano volti a creare le condizioni per sopperire alla carenza di personale medico specialistico che si è manifestata in molte strutture ospedaliere pubbliche a causa del mancato espletamento dei concorsi, con conseguente perdita di professionalità da parte della sanità pubblica;

    in Italia, come tutti i Paesi economicamente e socialmente avanzati, l'aspettativa di vita si allunga e oltre il venti per cento dei suoi sessanta milioni e mezzo di abitanti conta più di sessantacinque anni, quasi sei milioni hanno superato i settantacinque anni, e gli ultracentenari sono più di 17.000;

    tale dato è un positivo segnale di benessere diffuso e di soddisfacente tutela sociale e sanitaria del cittadino e delle comunità, ma occorre considerare che inevitabilmente un crescente numero di anziani è affetto da malattie croniche o vive situazioni psico-fisiche invalidanti, e questo determina un progressivo aumento del fenomeno della non autosufficienza, che cresce dopo i sessantacinque anni di età e che si impenna tra i settantacinque e gli ottantacinque;

    il Fondo per le non autosufficienze si è rivelato uno strumento utile ma fragile a causa dei tagli alla spesa pubblica imposti da un decennio di crisi economica, e anche i trasferimenti di spesa sociale alle regioni e ai comuni sono stati considerevolmente ridotti, causando una riduzione significativa di servizi, prestazioni e sostegno a famiglie e a fasce deboli;

    a fronte di una situazione oramai decisamente critica continuano a non essere trovate soluzioni efficaci,

impegna il Governo

a disporre adeguati stanziamenti di bilancio da destinare alle politiche sanitarie, di assistenza e di sostegno in favore dei soggetti non autosufficienti, nel rispetto del dettato costituzionale e della normativa vigente in materia di assistenza sanitaria.
9/1550/9. Silvestroni.

   La Camera,

   premesso che:

    in merito al risarcimento delle spese legali la normativa ha sempre riconosciuto il principio di equità e di giustizia reale e concreta, affinché sul cittadino amministratore pubblico (Presidenti di Regione, Assessori, Consiglieri Regionali, Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali, Dipendenti pubblici di vari livello) sottoposto a procedimento penale, civile e contabile, nei casi di definitiva assoluzione dei reati contestati, non gravino, oltre che le traversie giudiziarie, anche le spese di giudizio sostenute per la sua difesa;

    nel corso degli anni si sono verificati casi di diniego del diritto al rimborso delle spese legali da parte degli Enti Pubblici, specie a fronte della conclusione con definitiva assoluzione di soggetti interessati da procedimenti contabili per presunti danni erariali che hanno dato luogo a contenziosi tuttora pendenti presso la Cassazione;

    taluni di questi casi si sono verificati dopo l'emanazione della legge 639/1996 e hanno riguardato soprattutto ex amministratori di enti locali;

    a seguito di sentenze assolutorie con formula piena in tutti i gradi di giudizio per l'inesistenza del danno erariale ipotizzato, le Amministrazioni interessate, in coerenza con la prassi consolidata fino all'entrata in vigore della citata legge, hanno provveduto a liquidare ai soggetti sottoposti a giudizio contabile le spese sostenute per la loro difesa;

    dopo l'entrata in vigore della legge 639/1996, le stesse Amministrazioni hanno richiesto a tali soggetti la restituzione di quanto loro erogato, con la motivazione che il riconoscimento del diritto al rimborso valeva solo per i soggetti assolti con sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge;

    la legge 639/1996 prevede che il rimborso delle spese legali spetti non solo agli amministratori ed ex amministratori sottoposti a giudizio contabile e poi assolti per non avere prodotto alcun danno erariale, ma anche a quelli il cui procedimento si conclude con condanne per danno lieve e commesso senza dolo;

    è palese la disparità di trattamento che si è venuta a determinare tra amministratori ed ex amministratori i quali, pur non avendo prodotto alcun danno erariale, sono tuttavia penalizzati essendo loro negato il diritto al rimborso delle spese legali sostenute, e amministratori ed ex amministratori che, malgrado la condanna per accertato danno erariale dagli stessi provocato, godono del diritto al rimborso delle spese legali solo in ragione del fatto che il danno è lieve e le sentenze che li riguardano sono state pronunciate dopo l'emanazione della legge 639/1996;

    tale interpretazione cancella decenni e decenni di decisioni della Pubblica amministrazione secondo una prassi fondata sul principio elementare secondo il quale gli amministratori ed ex amministratori che non hanno prodotto alcun danno erariale nell'esercizio delle loro funzioni, non debbano essere penalizzati facendo ricadere su di loro le spese legali sostenute per la propria difesa;

    alla disparità di trattamento sopra descritta necessita porre rimedio in sede legislativa, anche per interrompere i diversi procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione, introducendo una norma di civiltà giuridica con la quale ribadire il principio dell'uguaglianza dei diritti, quindi il diritto al rimborso delle spese legali a fronte di sentenza assolutoria al di là della data della sua pronuncia, specie se già deliberate e liquidate, seguendo una prassi consolidata nel tempo alla quale si sono attenuti gli enti locali di tutta Italia;

    il riconoscimento di tale diritto non comporta, inoltre, alcun ulteriore aggravio di spese a carico degli enti interessati, essendo già avvenuta l'erogazione delle somme e posto che le liti pendenti si riferiscono alla pretesa degli stessi enti di vedersele restituire,

impegna li Governo

ad assumere urgenti iniziative, anche di carattere normativo, volte a risolvere la questione di cui in premessa, ristabilendo il principio dell'uguaglianza dei diritti sancito dalla nostra Costituzione.
9/1550/10. Ferro.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di discussione del disegno di legge in esame C. 1550, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019 approvato dal Senato il 29 gennaio 2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, l'articolo 3 reca misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro;

    lo strumento del buono lavoro è stato introdotto per la prima volta dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, adottato in attuazione della delega recata dalla «Legge Biagi»;

    a seguito di questa introduzione, l'utilizzo dei suddetti buoni, visti gli effetti positivi sull'economia e il mondo del lavoro, è stato esteso prima con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, poi dalla cosiddetta «riforma Fornero» del 2012 e infine dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

    una repentina inversione di rotta nell'evoluzione estensiva della normativa dell'istituto ha disposto nel 2017 prima la soppressione del lavoro accessorio, poi l'introduzione di una nuova disciplina dello stesso, ponendo dei paletti che hanno ristretto in modo incisivo l'ambito dell'applicazione, neutralizzando di fatto l'utilità di tale strumento;

    il cosiddetto «Decreto Dignità» introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 ha apportato, poi, ulteriori modifiche normative grazie alle quali è possibile riutilizzare lo strumento del voucher nel settore turistico e agricolo, ma con forti restrizioni delle aziende che operano in tali comparti;

    i voucher rappresenterebbero uno strumento utile per tutte le imprese e i lavoratori, soprattutto per una Nazione che ormai vive tecnicamente in una situazione di recessione economica e alla quale tutto servirebbe tranne che continuare a perdere migliaia di occasioni di lavoro, come studi di settore invece dimostrano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre l'utilizzo dello strumento dei voucher nei settori produttivi maggiormente strategici per l'economia nazionale.
9/1550/11. Zucconi, Rizzetto.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 11-bis reca misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali;

    il comma 892 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, legge 145/2018, prevede che «Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale»;

    suddetta previsione vincola in maniera eccessiva le possibilità di impiego del contributo, limitando l'attività dei Comuni e, soprattutto, rischiando di impedire ai medesimi enti di avvalersi dell'intero importo del contributo,

impegna il Governo

ad assumere urgenti iniziative, anche di carattere normativo, volte a rendere fruibili gli importi derivanti ai comuni dal contributo citato in premessa, eliminando finalità di spesa eccessivamente cogenti.
9/1550/12. Prisco, Fidanza.

   La Camera,

   premesso che

    il provvedimento in commento reca disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti. Il passaggio ad una gestione dei rifiuti ad «economia circolare» è un importante pilastro della green economy con la trasformazione dell'attuale sistema economico «lineare» di produzione e consumo (estrai, produci, consuma e getta) in un nuovo sistema «circolare» (estrai, produci, consuma e riproduci), basato su un modello di sviluppo industriale il cui obiettivo è quello di preservare e mantenere il più a lungo possibile il valore dei prodotti e dei materiali nell'economia, riducendo al contempo la generazione di rifiuti non riciclabili, nonché l'eccessivo consumo di risorse primarie; in tale contesto una legislazione efficace sull’End of waste (fine vita dei prodotti) è fondamentale per consentire la transizione ecologica al nuovo modello di sviluppo sostenibile;

    oggi solo per vetro, metalli, combustibile da rifiuti e fresato d'asfalto sono state decise le regole europee o nazionali che consentono la trasformazione da rifiuto a risorsa; per le altre tipologie di rifiuto, restano due sole altre alternative: o i riciclatori hanno la possibilità di ricorrere, provvisoriamente, ad un decreto che risale al 1998 e che risulta in ogni caso incompleto o quanto meno obsoleto (perché non comprende tutti i rifiuti, tutti i processi di riciclo in linea con le moderne tecnologie e tutte le possibili risorse ottenibili dai rifiuti); o gli impianti di riciclo devono ottenere una specifica autorizzazione rilasciata «caso per caso» dalle autorità territoriali competenti (Regione o Provincia delegata), al termine di lunghe, onerose e doverose procedure in cui si valutano gli impatti ambientali complessivi;

    purtroppo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1229 del 28 febbraio ha reso di fatto inattuabile il secondo tipo di procedura, causando il blocco graduale di centinaia di impianti;

    il Ministro dell'Ambiente ha affermato in più occasioni che l’End of Waste è una priorità per il Governo, ma alle parole non sono seguiti i fatti,

impegna il Governo

a modificare il Testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) con urgenza al fine di consentire, per le cessazioni della qualifica di rifiuto non regolate ai sensi dell'articolo 184-ter, in attesa del recepimento della Direttiva 2018/851 /UE, che le Autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del citati Testo unico, possano provvedere sia nel rinnovo delle autorizzazioni, sia per le nuove autorizzazioni, consentendo la prosecuzione dell'attività a centinaia di impianti autorizzati, che da anni con il loro lavoro di riciclo garantiscono le essenziali lavorazioni che permettono all'Italia di raggiungere posizioni leader nel settore del riciclo.
9/1550/13. Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4-bis, introdotto al Senato, prevede e disciplina l'assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e per i superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola, dando finalmente attuazione anche ad emendamenti e proposte che il gruppo PD da tempo ha sottoposto all'attenzione del Governo e che, fino ad ora, sono state sempre respinte;

    al riguardo, il gruppo PD ha presentato una proposta di legge organica sulla materia in cui accanto al riconoscimento di elargizioni in denaro, si prevedono agevolazioni per l'accesso al lavoro nel settore pubblico per i soggetti rimasti orfani a seguito di eventi calamitosi;

    pertanto la risposta del Governo appare ancora parziale non occupandosi anche delle altre famiglie vittime di calamità naturali come quelle colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e dei sismi che dal 24 agosto 2016 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Terremoti fortissimi che hanno provocato numerose vittime, feriti gravi e sfollati e che hanno causato una cesura netta nella vita quotidiana delle persone coinvolte;

    rilevato che il territorio della regione Abruzzo punta ad uscire dalla drammatica fase di criticità che si è venuta a determinare a seguito dei terremoti del 2009 e del 2016-2017 che hanno inferto una ferita profonda alla comunità; risulta pertanto fondamentale predisporre lo stanziamento anche per il 2019 a favore del comune de L'Aquila,

impegna il Governo:

   a predisporre un intervento legislativo per riconoscere speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi il 9 aprile 2009 nel territorio della Regione Abruzzo e a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

   ad estendere il campo di applicazione dell'istituto del collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407, anche agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sono morti per fatti connessi a eventi calamitosi di origine naturale o derivati dall'attività dell'uomo, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o infermità determinatesi per i suddetti fatti connessi a eventi calamitosi;

   a predisporre, con il primo provvedimento utile, la prosecuzione anche per il 2019 dello stanziamento dei 10 milioni di euro in favore del Comune de L'Aquila finalizzato a scongiurare il default, per le spese di ricostruzione, dell'ente locale.
9/1550/14. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in commento reca, tra le altre misure, disposizioni di semplificazione in materia di impresa e lavoro, per superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione;

    le imprese del settore balneare vivono un enorme contenzioso con la pubblica amministrazione derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni;

    molteplici sono i procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze;

    nelle more della generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime;

impegna il Governo

   a consentire la definizione dei contenziosi relativi a procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2018 in materia di canoni demaniali relativi a beni pertinenziali del demanio marittimo nei modi e nelle forme disposte dall'articolo 1, commi 732 e 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 484;

   a sospendere, con esclusione dei procedimenti giudiziari di natura penale, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/1550/15. Buratti.

   La Camera,

   premesso che:

    non vi è allo stato attuale un'unica posizione scientifica riguardo la correlazione tra CoDiRo e Xylella, pertanto non si può escludere che il disseccamento degli ulivi in Puglia possa derivare da una pluralità di fattori;

    vari ricercatori auditi in commissione agricoltura alla Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa hanno spiegato che il disseccamento degli ulivi è piuttosto il risultato di una serie di concause, tra le quali un forte abuso di pesticidi, erbicidi, fertilizzanti, in particolar modo glifosato, nonché la presenza di discariche tossiche e falde inquinate come da recente rapporto Ispra 2017-2018. Sottolineando tra l'altro il fatto che si tratti di un batterio che mostra di essere un normale patogeno di debolezza, con cui è indubbiamente possibile la convivenza;

    tra Alezio e Gallipoli, epicentro del disseccamento diversi metodi curativi sembrano aver avuto esiti positivi e con costi inferiori rispetto ai rimborsi previsti dal piano Silletti-bis per gli abbattimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di applicare i criteri di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 «Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e criteri direttivi per il loro censimento» anche agli ulivi che insistono nelle zone colpite dal batterio Xylella e risultate positive allo stesso.
9/1550/16. Giannone, Cunial, Sarli, Costanzo, Davide Aiello, De Lorenzo, Segneri, Pallini.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11-quater del provvedimento in esame, contenente disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, prevede al comma 1-sexies un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione, da destinarsi – per un importo non inferiore al 60 per cento – alle provincie e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni;

    nel testo non vengono specificati i criteri di ripartizione di questo canone aggiuntivo tra i comuni rivieraschi di una determinata derivazione;

    il medesimo articolo, al comma 1-quinquies, prevede poi che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondano semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni, anche in questo caso senza specificare i criteri di riparto del canone tra i comuni rivieraschi di una determinata derivazione,

impegna il Governo

a prevedere, per ogni grande derivazione, sia una «intesa» sul riparto del canone unico e del canone aggiuntivo (ambientale) tra i comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione, compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, sia una «consulta» tra la Regione, i comuni rivieraschi ed il concessionario al fine di individuare le misure di miglioramento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.
9/1550/17. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

   La Camera,

   premesso che:

    un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, vede oggi i comuni italiani privati di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale;

    in particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10-15 per cento. In tale contesto va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100 per cento attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto automaticamente diventa una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per altre entrate quali IMU e TASI;

    la mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di «fondo crediti di dubbia esigibilità» con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti);

    inoltre, la mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale. Infine, il frequente passaggio di titolarità delle aziende minori commerciali e industriali comporta maggiori difficoltà di controllo a posteriori da parte degli enti,

impegna il Governo

ad emanare una normativa che stabilisca che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, e che gli stessi enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
9/1550/18. Pastorino, Fassina.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 1550 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione indica all'articolo 3 Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro e all'articolo 3-ter misure di Semplificazioni per le zone economiche speciali – ZES e per le zone logistiche semplificate – ZLS);

    il ruolo dei Parchi va ripensato per cogliere le nuove sfide del futuro, coniugando tutela e sviluppo sostenibile;

    oltre 20 anni fa è nato l'Appennino Parco d'Europa (Ape), una iniziativa approvata dal CIPE che oltre al Ministero dell'Ambiente ha visto coinvolte 14 regioni (dal Piemonte alla Calabria), 51 province, 188 comunità montane ed oltre 1.600 comuni;

    l'ambito territoriale di riferimento di APE è di 9.585.000 ettari, pari al 46 per cento dell'intero territorio nazionale:

    il sistema delle aree naturali protette coinvolte in APE è costituito da: 9 parchi nazionali; 65 riserve naturali statali; 28 parchi regionali;

    Biodiversità, cultura e tradizioni, sono tesori importanti da salvaguardare e indispensabili risorse economiche territoriali;

    va definita una strategia nazionale di più efficace governance dell'Appennino in grado di proiettarlo sullo scenario euro-mediterraneo, con accordi istituzionali tra governo, enti territoriali e locali per rafforzare le buone pratiche e garantire chi vuole investire sul territorio, in particolare nella gestione forestale sostenibile e nell'agricoltura di montagna, particolarmente faticosa;

    la suddetta fase va stimolata e sostenuta con nuovi strumenti da concordare con l'Unione europea, come ad esempio le Zone Economiche Speciali per lo Sviluppo Sostenibile, o lo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development) di cui agli articoli 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

    le ZES (acronimo di Zone Economiche Speciali) delimitano un'area entro cui un'attività economica può essere svolta in maniera agevolata, grazie a forme di sostegno che possono comprendere il supporto negli investimenti, canali privilegiati di dialogo con autorità locali o statali, oltre ad incentivi fiscali sotto forma di esoneri o crediti d'imposta o no-tax area,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per istituire, nell'ambito dell'Appennino Parco d'Europa, il «Parco degli Appennini meridionali», costituito dai parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia, individuando su quel perimetro, viste le condizioni di svantaggio, una zona economica speciale e delimitare un'area no-tax per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni ricadenti nel medesimo perimetro che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 30 per cento.
9/1550/19. Conte.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 1550 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione indica all'articolo 3 Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro;

    nel 2017 la spesa farmaceutica nazionale totale è stata pari a 29,8 miliardi di euro, di cui il 75 per cento rimborsato dal servizio sanitario nazionale;

    con decreto legislativo n. 539 del 1992 e successive modificazioni è stata suddivisa, nell'ambito dell'assistenza farmaceutica, la spesa in due categorie: la prima denominata A prevede farmaci essenziali e per le malattie croniche interamente a carico dello Stato dietro presentazione di ricetta medica; la seconda denominata «C», per tutti gli altri farmaci, la cui spesa è a totale carico del cittadino;

    i farmaci di classe «C» sono molto diffusi; ogni anno gli italiani spendono 3 miliardi di euro per tali farmaci, vale a dire il 36 per cento della spesa farmaceutica privata;

    i farmaci di classe A e i farmaci di classe C sono venduti esclusivamente nelle farmacie;

    se i farmaci di classe «C», a totale carico dei cittadini, fossero venduti anche nelle parafarmacie si attiverebbero meccanismi concorrenziali virtuosi, in grado di garantire un risparmio annuo che va da 450 milioni a 890 milioni di euro, con un vantaggio per ogni famiglia da 27 euro a 53,45 euro all'anno; inoltre l'ingresso in parafarmacia dei farmaci di classe «C» potrebbe condurre all'apertura di circa 4.000 nuove aziende in tre anni e la creazione di 6 mila posti di lavoro;

    la sicurezza e la tutela della salute in parafarmacia sono garantite dalla presenza obbligatoria di un farmacista laureato e abilitato, tant'è che in parafarmacia vengono già venduti farmaci complessi come quelli per la contraccezione d'emergenza e tutti i farmaci veterinari, anche quelli con prescrizione medica;

    più volte il Governo, nella figura del Ministro della Salute, con dichiarazioni pubbliche e programmatiche e rispondendo, di recente, a una interrogazione a risposta immediata della sottoscritta in XII commissione, ha manifestato apertura verso questa scelta,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per semplificare l'accesso al farmaco e stimolare lo sviluppo del settore consentendo agli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di vendere, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.
9/1550/20. Rostan.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1122 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, detta disposizioni in materia di premi e contributi INAIL, prevedendo una revisione dei relativi importi con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 che deve essere operata considerando minori entrate per 410 milioni di euro per l'anno 2019, 525 milioni per l'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, mediante:

     a) riduzione delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro pari a 110 milioni di euro per il 2019, 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

     b) riduzione delle risorse destinate dall'INAIL allo sconto per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il 2020 e 2021;

     c) ulteriore riduzione per l'anno 2021 delle risorse di cui alle lettere a) e b) fino ad un importo complessivo massimo di 50 milioni di euro qualora non si riscontrassero eccedenze rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica per la predetta annualità;

    con la suddetta disposizione non si tiene conto che l'equilibrio finanziario nella gestione dell'istituto deve contemporaneamente riguardare sia la revisione delle tariffe a favore delle imprese, che la qualificazione delle prestazioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori;

    come evidenziato dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL: «il nodo non è il riequilibrio delle tariffe, previsto anche dalla normativa vigente da attuare con cadenza triennale, ma è l'assenza dell'impegno sulla qualificazione delle prestazioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori», «Di questo obiettivo – denunciano i sindacati – non vi è traccia nella manovra, anzi la richiamata disposizione prevede addirittura che i 410 milioni di risparmi per le imprese vengano reperiti anche attraverso un taglio di 110 milioni agli interventi in materia di formazione antinfortunistica, pregiudicando così lo sviluppo di una maggiore conoscenza e coscienza dei rischi connessi alle diverse attività lavorative, incrementando indirettamente le probabilità di incidente.»;

    la decisione del governo di operare un taglio della spesa pubblica mandando contestualmente alle imprese un segnale di riduzione dei costi, arriva in un momento in cui i morti sui luoghi del lavoro sono aumentati del 4,5 per cento: nei primi otto mesi del 2017 le vittime erano state 682; tra gennaio e agosto del 2018 sono state 713,

impegna il governo

a ripristinare i fondi già destinati dalle imprese agli interventi in materia di formazione antinfortunistica, assicurandosi una compensazione del relativo onere finanziario attraverso aumento della percentuale di PREU sugli apparecchi da gioco Vlt e slot.
9/1550/21. Fassina.

   La Camera,

   premesso che:

    alcuni comuni non riconoscono il diritto alle agevolazioni in materia di Imposta municipale propria (Imu) alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale nonostante ciò sia riconosciuto dal Dipartimento delle Finanze, con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012,

impegna il governo

ad emanare una norma di interpretazione autentica che stabilisca che le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendano spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
9/1550/22. Fornaro.

   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 11, comma 2-bis, si prevede l'assunzione di nuovi allievi della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia nel maggio del 2017;

    il comma relativo alle assunzioni presente nel decreto legge originario è stato emendato al Senato della Repubblica, modificando i requisiti previsti nel bando di concorso;

    in seguito a questa modifica molti partecipanti al concorso che al momento dell'iscrizione godevano di tutti i requisiti richiesti, si ritroverebbero superati da altri concorrenti con minor punteggio o, addirittura, non più idonei;

    appare inaccettabile che si modifichino in corso d'opera i requisiti necessari per accedere a un concorso pubblico,

impegna il governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di assumere le iniziative adeguate affinché i risultati idonei al concorso per allievi di polizia del maggio 2017 mantengano la loro posizione nelle graduatorie che saranno utilizzate per le assunzioni.
9/1550/23. Occhionero.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3-ter modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cosiddetta zona economica speciale (ZES);

    inoltre, anche le imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali procedure semplificate;

    la lettera a-sexies) del comma 1, consente di istituire nelle ZES aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA. La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, ed è e approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta;

    sarebbe più opportuno, tuttavia, prevedere un ruolo attivo delle regioni in questo processo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad affidare alle Regioni la perimetrazione delle Zone doganali intercluse.
9/1550/24. De Luca.

   La Camera,

   premesso che:

    le misure introdotte all'articolo 10-bis del provvedimento in esame in materia di trasporto persone su mezzi non di linea presentano elementi di incertezza che rischiano di ripercuotersi negativamente su un settore strategico e in crescita per quel che riguarda la mobilità;

    si tratta di un settore che vede la presenza di 80 mila imprese e circa 200 mila addetti e con un fatturato rilevante anche in termini di incidenza sul pii;

    vi è preoccupazione sulle conseguenze negative che tali norme possono avere sulle prospettive del settore;

    preoccupa l'assenza di qualsiasi forma di dialogo tra governo e organizzazioni di categoria del settore; si ritiene che l'introduzione delle norme in questione debba necessariamente avere un attento monitoraggio al fine di individuare criticità e rilevare possibili soluzioni migliorative,

impegna il Governo

ad attivare immediatamente un tavolo tecnico politico con Regioni comuni e organizzazioni di categoria in merito all'applicazione delle suddette norme e che presso ogni Prefettura possa essere costituito un Osservatorio di monitoraggio periferico con soggetti istituzionali e sociali territorialmente competenti al fine di rilevare criticità e avanzare al tavolo nazionale proposte migliorative.
9/1550/25. Paita, Bruno Bossio.

   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito dell'esame di questo provvedimento nel corso del suo iter presso il Senato della Repubblica era stato annunciato l'inserimento di una misura in materia di sospensione dei termini per i versamenti tributari in favore del territorio di Genova a seguito del crollo del «Ponte Morandi» avvenuto lo scorso 14 agosto 2018;

    suddetta misura non è stata inserita nel provvedimento in esame;

    rimane pertanto l'urgenza di individuare un percorso istituzionale e legislativo per una previsione normativa attesa dalla comunità genovese e ligure in considerazione delle rilevanti conseguenze che il crollo della infrastruttura ha determinato per cittadini e imprese;

    si registra purtroppo un rilevante ritardo per l'applicazione di misure già contenute nella legge n. 130 del 2018 a causa della mancata emanazione dei provvedimenti attuativi;

    il profilo di necessità e urgenza è sicuramente evidente per quel che riguarda la materia in oggetto,

impegna il governo

ad individuare nel più breve tempo possibile il percorso legislativo più celere per la previsione della sospensione dei termini per i versamenti tributari per il territorio di Genova e assicurare un quadro di certezza normativa per cittadini e imprese fortemente preoccupate.
9/1550/26. Anzaldi, Paita.

   La Camera,

   premesso che:

    la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) all'articolo 1, comma 103, prevede una modifica dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con l'inserimento di un comma aggiuntivo;

    suddetto comma stabilisce testualmente che: «Nel delimitare le zone di cui al comma 9, i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida»;

    in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo depositato presso la Commissione Trasporti della Camera dei deputati, il Sottosegretario alle infrastrutture, Michele Dell'Orco, in data 17 gennaio u.s. ha testualmente affermato che: «La vigente disposizione del comma 9-bis dell'articolo 7 del Codice della Strada, introdotta dall'articolo 1, comma 103, della legge di bilancio 2019, impone, alle amministrazioni comunali che intendono istituire nuove ZTL, di consentire l'accesso ai veicoli elettrici e ibridi. Ciò significa che la norma non si applica a tutte le ZTL esistenti ma soltanto a quelle di nuova istituzione, come confermato dalla locuzione nel delimitare le zone.»;

    nell'ambito della stessa risposta ha inoltre affermato che «il Governo darà parere favorevole all'emendamento presentato nell'ambito del decreto legge “semplificazioni”, ora all'esame delle competenti commissioni parlamentari, con il quale al citato articolo 7, comma 9-bis, sono soppresse le parole in ogni caso e le parole o ibrida.»;

    l'emendamento di chiarimento è stato dichiarato inammissibile da parte della Presidenza del Senato e quindi la norma interpretativa non ha avuto luogo perpetrando quindi l'incertezza per le amministrazioni comunali che avevano sollevato il problema;

    in data 30 gennaio u.s. il MIT con un comunicato stampa ha affermato che «Rimane ferma intenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti modificare la norma della legge di Bilancio 2019 sull'accesso alle Zone a traffico limitato delle città, per far sì che il transito sia riferito alle sole vetture elettriche e non anche a quelle ibride.»,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima la misura interpretativa della norma introdotta nell'ambito della legge 145 del 2018 fugando ogni possibile dubbio e assicurando il mantenimento degli impegni assunti con l'Anci con l'obiettivo di tutelare l'autonomia regolamentare delle amministrazioni locali in materia anche in considerazione dei risultati conseguiti nel corso degli anni.
9/1550/27. Pizzetti.

   La Camera,

   premesso che:

    per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 10-bis in materia di autoservizi pubblici non di linea si evidenzia come suddette misure puntino a comprimere un settore quale quello degli ncc strategico per la mobilità;

    oltre alle enormi criticità sollevate dalle autorità istituzionali preposte come ad esempio ART sulla specificità del servizio ncc e sui rischi di un aggravio dei costi per l'utenza si evidenzia anche la mancata previsione di deroghe per particolari territori;

    la deroga prevista per le sole regioni Sicilia e Sardegna non è sufficiente;

    ci sono altri territori che necessitano di adeguata tutela normativa e che altrimenti vedrebbero pregiudicata una voce importante per la propria mobilità;

    la Puglia è sicuramente uno di questi territori;

    l'aeroporto di Bari ad esempio è l'aeroporto di riferimento per Matera capitale europea della cultura per l'anno 2019 e considerato che Matera è in Basilicata e che quindi è in altra regione questo rischia di creare difficoltà ai tanti operatori che sono chiamati in questo anno a fare da spola tra Bari, Brindisi e Matera;

    l'approccio ideologico e assolutamente sordo da parte del Governo ha impedito ogni forma di confronto di merito su questioni che possono diventare assai delicate anche in relazione al gap infrastrutturale e di mobilità che si registra nelle regioni del Sud,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere almeno per l'anno 2019 una deroga all'applicazione delle suddette norme per gli operatori di Puglia e Basilicata in ragione delle specificità territoriali, delle carenze infrastrutturali e dell'evento di Matera 2019 e che si possa costituire entro 30 giorni un apposito Osservatorio presso le Camere di Commercio di Bari e Potenza per valutare l'incidenza delle richiamate norme.
9/1550/28. Fornaro.

   La Camera,

   premesso che:

    le misure introdotte all'articolo 8 del presente provvedimento e che prevedono il superamento della fase commissariale in materia di attuazione dell'Agenda Digitale presentano elementi di criticità che sono stati sollevati nel corso del dibattito parlamentare e che rischiano di incidere negativamente sul processo di modernizzazione del Paese in un settore strategico;

    la decorrenza del 1° gennaio 2020 così come ipotizzata dal Governo evidenzia limiti nella gestione di una fase di transizione che si presta a possibili falle che potrebbero pregiudicare il lavoro fin qui compiuto dai Commissari che si sono succeduti, nonché paralizzare l'attività dei diversi attori dello sviluppo dell'Agenda digitale;

    la trasversalità di competenze e segmenti che attraversa tutto il settore pubblico, la delicatezza della gestione di dati sensibili, se governata con una accelerazione non concertata tra i vari soggetti rischia di non conseguire i risultati auspicati;

    enormi dubbi presentano i profili normativi del comma 1-quater con la previsione di assunzioni non normate da selezioni concorsuali e in cui si accentua il rischio di profili clientelari o in presenza di possibili e gravi conflitti di interessi; è stata preclusa ogni forma di modifica migliorativa al testo; considerata la rilevanza dell'argomento,

impegna il Governo

ad attivare un Osservatorio sul processo di transizione per l'approdo al 1 gennaio 2020 con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti, che suddetto Osservatorio riferisca trimestralmente alle competenti Commissioni Parlamentari sul percorso di avvicinamento al superamento della fase commissariale per l'attuazione dell'Agenda Digitale e che, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto, l'Anac possa emanare apposite linee guida per scongiurare possibili conflitti di interesse per quanto riguarda la selezione del previsto «contingente di esperti».
9/1550/29. Bruno Bossio.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11-bis, commi da 1 a 10 e da 16 a 21, reca misure di interesse degli enti locali;

    le amministrazioni comunali hanno rilevato importanti criticità nella gestione della cassa vincolata dal momento che l'attuale normativa in materia si presta ad interpretazioni difformi;

    la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti sta intervenendo in modo restrittivo, in fase di esame dei rendiconti 2017, poiché ritiene necessaria la costituzione di apposito vincolo di cassa, oltre che di competenza, per i proventi derivanti da imposta di soggiorno e da sanzioni codice della strada, discostandosi peraltro dall'impostazione assunta dalla Sezione delle Autonomie (delibera 31/2015);

    tale interpretazione crea enormi difficoltà gestionali agli enti comunali già sottoposti negli ultimi anni a significativi sforzi finanziari e contabili;

    la posizione della questione di fiducia sul provvedimento in esame ha impedito la discussione e la possibilità di approvare un emendamento che possa fare chiarezza sulla questione,

impegna il Governo

ad intervenire, con un apposito provvedimento normativo di modifica dell'articolo 195, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di qualificare per legge le «entrate vincolate» definendole quali trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi.
9/1550/30. Ferri.

   La Camera,

   premesso che:

    il pluralismo dell'informazione è un presidio irrinunciabile dello stato democratico;

    l'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici;

    in cambio, si prevede il sostegno, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di non meglio precisati progetti finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, dell'innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale;

    sotto la veste formale di una «riforma del settore» si cela un'operazione mirata a colpire in maniera chirurgica emittenti come Radio Radicale giornali come Avvenire, il Manifesto, Il Foglio, Libero, e tanti quotidiani locali;

    il Partito Democratico ha preso l'impegno a ribadire in ogni sede la sua ferma contrarietà a questi tagli mirati contro giornali, emittenti, giornalisti e redazioni,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, l'abrogazione delle disposizioni sui contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ripristinare le disposizioni di cui decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 al fine di tutelare la libertà di informazione e di stampa.
9/1550/31. Sensi, Bruno Bossio.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 1-8, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni;

    la Sezione speciale viene dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo di garanzia;

    ai sensi del comma 2, la garanzia della sezione speciale è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come inadempienze probabili alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia;

    si tratta di una misura condivisibile ma che per la limitatezza dell'ambito soggettivo e dello stanziamento finanziario rischia di escludere molte imprese,

impegna il Governo

ad estendere le misure di cui all'articolo 1, commi da 1 a 8, alle microimprese e ai professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
9/1550/32. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11-quater del provvedimento in esame modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevedendo in particolare che la proprietà delle opere passi alle Regioni alla scadenza della concessione. Vengono altresì prolungati rispetto a quanto attualmente previsto i termini di durata delle nuove concessioni e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni;

    è inoltre previsto che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possano assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato e a forme di partenariato pubblico-privato;

    appare necessario prevedere un maggiore coinvolgimento territoriale delle province e dei comuni nelle decisioni riguardanti la gestione ambientale e i vantaggi economici derivanti da questa nuova riforma;

    con la legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta legge Delrio, lo Stato ha riconosciuto la specialità di tre province montane Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola; in queste aree si concentrano le grandi derivazioni e la produzione di energia idroelettrica;

    è giusto che sia il territorio, quindi per lo meno i Comuni e la Provincia, a decidere la quantità di acqua da lasciare nei fiumi e nei laghi secondo tempi e modalità che si devono basare sulle esigenze ambientali, sociali ed economiche locali e non su quelle della Regione o dei concessionari. Per lo stesso principio, parte dei ricavi ottenuti dall'utilizzo dell'acqua è opportuno che rimanga a disposizione della provincia interessata,

impegna il Governo:

   a prevedere che le regioni cedano la proprietà delle grandi derivazioni idroelettriche alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56 sul cui territorio insistono le medesime opere;

   nell'ambito della riforma in atto in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, a prevedere un maggiore coinvolgimento territoriale nei procedimenti decisori in particolare per le province di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola affinché si affermi il principio di fondamentale importanza che sia il territorio, quindi per lo meno i Comuni e la Provincia, a decidere la quantità di acqua da lasciare nei fiumi e nei laghi secondo tempi e modalità che si devono basare sulle esigenze ambientali, sociali ed economiche locali e non su quelle della Regione o dei concessionari.
9/1550/33. De Menech, Enrico Borghi, Del Barba.

   La Camera,

   premesso che:

    in seguito alla catastrofica alluvione del 10 settembre 2017 sul territorio del Comune di Livorno, la ricognizione dei danni disposta dal Commissario straordinario Enrico Rossi ha rilevato un ammontare di circa 49 milioni di euro di danni subiti da cittadini e imprenditori (di cui 23,3 milioni di euro relativi al patrimonio edilizio privato e 25,5 milioni di euro relativi alle attività economiche e produttive);

    il Consiglio dei ministri ha disposto lo scorso 13 settembre 2018-con delibera numero 213 – il finanziamento di alcuni interventi di ristoro dei danni per un importo totale di 12,2 milioni di euro (di cui 6,2 milioni di euro relativi ai danni al patrimonio edilizio privato), ben al di sotto della somma risultante dalla ricognizione effettuata dal Commissario straordinario;

    le domande di indennizzo che sono state effettivamente autorizzate si fermano a circa 3 milioni di euro, a cui saranno da aggiungere 3 milioni di euro circa destinati ai titolari di attività produttive, per un totale di circa 6 milioni di euro;

    restano da indennizzare numerose attività produttive e numerosi nuclei familiari che non hanno avuto facoltà di accedere alla procedura o che si sono visti rifiutare la domanda di indennizzo;

    fermo restando che la somma stanziata dal Governo con la delibera 213 rimane molto al di sotto dell'entità dei danni stimati dal Commissario Straordinario Enrico Rossi, risulta da quella somma un residuo di circa 6 milioni di euro che rischia di non essere utilizzata in alcun modo a ristoro delle famiglie e delle imprese livornesi colpite dall'alluvione del settembre 2017,

impegna il Governo:

   a destinare comunque la somma residua di 6 milioni di euro al ristoro dei danni delle famiglie e delle imprese livornesi colpite dall'alluvione del settembre 2017, rivedendo la delibera 213 del 13 settembre 2018;

   a destinare risorse aggiuntive, con apposito provvedimento, al pieno e completo ristoro di tutti i danni riportati dal territorio livornese nel corso dell'alluvione del settembre 2017, secondo quanto risultante dalla ricognizione effettuata dal Commissario Straordinario Enrico Rossi.
9/1550/34. Andrea Romano.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23 della nuova normativa-quadro sulla pesca e l'acquacoltura, di cui al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 ha abrogato il canone ricognitorio introdotto dall'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

    il vuoto normativo determinato da tale abrogazione ha comportato una forte sperequazione fra le imprese del comparto della pesca e dell'acquacoltura , causando notevoli differenze di canone che hanno conseguentemente imposto alle imprese di acquacoltura marina di ricorrere in sede giudiziaria per evitare il blocco dell'attività;

    l'applicazione della disposizione è stata nei fatti diversa nelle varie regioni, provocando ulteriori sperequazioni,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima disposizioni che prevedano la reintroduzione del canone ricognitorio alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori.
9/1550/35. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

   La Camera,

   premesso che:

    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

   ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

   ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1550/36. Incerti, Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

   La Camera,

   premesso che:

    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Puglia dal 26 febbraio al primo marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

   ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, nonché a reperire le risorse necessarie a finalizzate a dare adeguata risposta alle richieste del mondo agricolo pugliese.

   ad adottare provvedimenti che consentano alla regione Puglia, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1550/37. Gadda, Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo, Losacco, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante la disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, definisce le modalità di raccolta dei dati in allevamento e loro gestione;

    gli Enti selezionatori, che gestiscono i libri genealogici ed i programmi di selezione, possono raccogliere i dati e gestire i controlli funzionali presso le aziende, direttamente o tramite strutture convenzionate;

    l'articolo 4 del d.lgs. n. 52/2018 stabilisce che tali strutture convenzionate, riconosciute dal Mipaaft, debbano possedere una serie di requisiti di «competenza e qualità»,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima disposizioni di modifica dell'art. 4 del decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52 che garantiscano il principio di liberalizzazione e la libera concorrenza tra strutture diverse anche non aventi necessariamente articolazione territoriale nazionale secondo quanto previsto dal regolamento UE 2016/1012.
9/1550/38. Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» sono presenti all'articolo 11-bis. «Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali»;

    molte amministrazioni comunali hanno rilevato importanti criticità nella gestione della cassa vincolata dal momento che l'attuale normativa in materia si presta ad interpretazioni difformi;

    la Sezione regionale della Corte dei conti sta intervenendo in modo restrittivo, in fase di esame dei rendiconti 2017, poiché ritiene necessaria la costituzione di apposito vincolo di cassa, oltre che di competenza, per i proventi derivanti da imposta di soggiorno e da sanzioni codice della strada, discostandosi peraltro dall'impostazione assunta dalla Sezione delle Autonomie (delibera 31/2015);

    tale interpretazione crea enormi difficoltà gestionali agli enti comunali già sottoposti negli ultimi anni a significativi sforzi finanziari e contabili;

    appare quindi necessario un provvedimento che faccia chiarezza sulla questione qualificando per legge le «entrate vincolate», modificando conseguentemente l'articolo 195, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, specificando che per le entrate vincolate debbano intendersi i «trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi»,

impegna il Governo

a modificare l'articolo 195, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, specificando che per le entrate vincolate debbano intendersi i «trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi».
9/1550/39. Cenni, Ciampi.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1. del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) e assegna alle regioni l'accertamento della loro qualifica;

    in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale «status» soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in altre regioni;

    questi orientamenti vengono a minare un principio di unitarietà del sistema normativo, laddove riconosce i diritti soggettivi legati ad uno status (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117 Cost., c. 2, lettera i)),

impegna il Governo

ad a prevedere che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
9/1550/40. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 3-bis, del provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» sono presenti disposizioni in materia di etichettatura;

    per rendere più chiaro ed immediato riconoscere quali rifiuti possono essere riciclati ed in che modo vanno raccolti in maniera differenziata sono state realizzate alcune simbologie denominate come International Universal Recycling Codes (Codici universali internazionali di riciclaggio);

    secondo quanto indicato nel Pacchetto di misure sull'economia circolare presentato dalla Commissione Europea, entro il 2030 dovranno essere avviati al riciclo il 65 per cento dei rifiuti urbani e il 75 per cento dei materiali da imballaggio e non oltre il 10 per cento dei materiali di scarto potrà essere destinato in discarica;

    appare evidente come l'introduzione obbligatoria, nella etichettatura dei prodotti, di indicazioni chiare ed evidenti sulle modalità di smaltimento di contenuto ed imballaggi possa rappresentare un elemento fondamentale per incentivare una raccolta differenziata efficace e maggiormente diffusa,

impegna il governo

a prevedere l'obbligo di riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'articolo 3-bis del provvedimento in esame, le modalità corrette di smaltimento di contenuti ed imballaggi, anche tramite appositi ed evidenti simboli grafici.
9/1550/41. Nardi.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca alcune misure in materia sanitaria in parte correttive delle disposizioni introdotte con l'ultima legge di bilancio (L. 145/2018) come la sostituzione del comma 687 o la sanatoria sul pay back;

    l'ultima legge di bilancio ha previsto una deroga per l'iscrizione all'ordine delle professioni sanitarie per chi lavora senza titoli scatenando numerose polemiche da parte di molte associazioni di categoria;

    la nuova normativa stabilisce che, coloro che abbiano svolto una professione sanitaria per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni, anche se non in via continuativa, possano continuare a esercitare iscrivendosi entro il 31 dicembre 2019 ad un apposito elenco ad esaurimento, che il ministero della Salute costituirà entro 60 giorni tramite un apposito decreto, istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La norma stabilisce inoltre che l'iscrizione all'albo speciale «non comporterà un automatico diritto a un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, a una progressione verticale o al riconoscimento di mansioni superiori»;

    se pur vero che la ratio della norma era di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico che si era venuto a delineare a seguito dell'approvazione della legge n. 3 del 2018 (legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente, aveva disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica fosse svolta, questa ha preso in considerazione solo elementi temporali senza considerare la durata e l'ampiezza dei titoli di studio conseguiti o le modalità di verifica delle reali competenze degli iscritti agli elenchi speciali necessarie per potersi occupare della salute delle persone creando un certo malcontento fra alcune professioni sanitarie,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di carattere normativo necessarie affinché nella costituzione degli elenchi speciali sia considerato non solo l'aspetto temporale dell'esercizio della professione ma anche elementi qualitativi come la durata e l'articolazione il titolo conseguito o la reale verifica delle competenze conseguite al fine di tutelare la salute dei cittadini.
9/1550/42. Rizzo Nervo.

   La Camera,

   premesso che:

    il servizio sanitario nazionale è l'unico comparto della pubblica amministrazione che è ancora sottoposto non solo al blocco del turn over ma anche alla riduzione della spesa per il personale, impedendo così una corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

    in tale comparto vige ancora il limite del tetto di spesa per le assunzioni, fissato nel 2016 ai valori del 2004 ridotti dell'1,4 nonostante in questi anni la sanità sia stata chiamata ad affrontare profonde riforme dovute al progredire delle conoscenze scientifiche, farmacologiche e tecnologiche;

    l'unica modifica intervenuta al blocco delle assunzioni in questi anni è stata l'abbassamento della soglia dello 0,1 con legge di bilancio 2018, (articolo 1 comma 454 della legge 205/2017). Quindi la legislazione in vigore prevede attualmente al comma 73 della legge 191 del 2009 che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.»;

    durante l'esame della legge di bilancio sono stati presentati emendamenti a nome del gruppo PD volti al superamento del blocco delle assunzioni sistematicamente bocciati dal governo;

    durante l'esame al Senato è stato presentato dalla maggioranza l'emendamento 9.0.41 che poneva il superamento del blocco dell'1,4 così come modificato rimandando poi ad un decreto del Ministero della salute la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

    tale emendamento è stato poi ritirato e trasformato in un ordine del giorno dimostrando ancora una volta che la maggioranza, al di là delle dichiarazioni, non ha nessuna intenzione di risolvere il problema nonostante l'accordo di Governo al capitolo 21 «Sanità» specifichi che «il problema dei tempi di attesa è susseguente anche alla diffusa carenza di medici specialisti, infermieri e personale sanitario. E dunque indispensabile assumere il personale medico e sanitario necessario»;

    la situazione nel comporto sanità si aggraverà ulteriormente con l'introduzione della riforma così detta «quota 100» che come dichiarano la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) e l'Anaao farà mancare 39mila infermieri oltre alle 53mila unità già ora mancanti e più di 25 mila tra medici e dirigenti sanitari,

impegna il Governo

a predisporre misure economiche e normative volte al superamento del limite imposto dai commi 71 e 72 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009 e successive modificazioni al fine di arrivare una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale che tenga conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e non sia più ancorata ad una percentuale fissa.
9/1550/43. Carnevali.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca agli articoli 9 e 9-bis misure in materia sanitaria in parte correttive delle disposizioni introdotte con l'ultima legge di bilancio (legge 145 del 2018) come la sostituzione del comma 687 o la sanatoria sul pay back;

    fra le tante modifiche non ha trovato, ancora una volta, soluzione ormai l'annosa questione della carenza del personale nel Servizio sanitario nazionale, ovvero sia il superamento del tetto di spesa per le assunzioni, fissato nel 2016 ai valori del 2004 ridotti dell'1,4, problema che dovrebbe essere affrontato sotto molteplici punti di vista da quello delle risorse, alla formazione nonché alla corretta valutazione dei fabbisogni;

    solo con legge di bilancio 2018, si è cercato di attenuare la rigidità dei limiti fissati riconoscendo in sede di monitoraggio una flessibilità dell'0,1 per cento (articolo 1 comma 454 della legge 205/2017). Quindi la legislazione in vigore prevede attualmente al comma 73 della legge 191 del 2009 che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.»;

    nell'ultima legge di bilancio tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti o dichiarati inammissibili;

    il mancato sblocco delle assunzioni è reso ancora più drammatico dalla riforma pensionistica così detta «quota 100» che farebbe mancare nel solo primo anno di applicazione, come dichiara la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) 39mila infermieri oltre alle 53mila unità già ora carenti;

    stessa situazione si verrebbe a creare tra i medici visto che al momento sono interessati ad andare in quiescenza i nati nel 1952/1953 mentre con «quota 100» sarebbero interessati anche quelli nati tra il 1954 e il 1957: più di 25 mila tra medici e dirigenti sanitari;

    come denuncia l'ANAAO «L'esodo dei medici pubblici verso il privato, o la pensione, sta svuotando le corsie ospedaliere ed i presidi territoriali, portando al collasso il SSN, perchè senza medici non ci può essere sanità e gli stessi LEA assumono le sembianze di una chimera. Per di più, le decisioni del Governo sulla quota 100 amplificano /un esodo pensionistico già consistente per essere la popolazione medica italiana la più vecchia al mondo, con una accelerazione di ben tre classi di età nel solo 2019 e di cinque fino al 2021. Numeri imponenti, che si misurano in decine di migliaia, di medici che non potranno essere rimpiazzati, stante un vincolo ragionieristico figlio di altri tempi e di altri contesti economici. Evidentemente, per la sanità non vale la promessa di sostituire ogni pensionato con un nuovo assunto e di garantire un ricambio generazionale tanto urgente quanto necessario»,

impegna il Governo

ad individuare, in tempi brevi e certi, misure economiche e strumentali necessarie affinché il fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale garantisca una corretta applicazione dei Livelli essenziali d'assistenza e nello specifico, il tetto di spesa per le assunzioni, fissato nel 2016 ai valori del 2004 ridotti dell'1,4 sia abrogato.
9/1550/44. De Filippo.

   La Camera,

   premesso che:

    sovente viene data notizia di vicende inerenti l'abuso della qualifica di dottore o altro titolo, con gravi conseguenze nel contesto dell'esercizio delle professioni e che portano al perpetrarsi di fattispecie delittuose gravissime contro il patrimonio, la persona e la Pubblica Amministrazione;

    rispetto a tali vicende gli Ordini Professionali hanno provveduto da tempo, ottemperando all'articolo 61 del decreto legislativo 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali, a rendere pubblici gli elenchi dei professionisti attraverso motori di ricerca interni ai propri portali Internet, in modo da dare evidenza giuridica alla titolarità delle rispettive professionalità, anche con ulteriori dati legati alle varie specializzazioni, senza possibilità per gli iscritti di opporsi;

    le Università, in linea di massima, non pubblicano e non aggiornano il novero dei laureati nei propri siti, mentre in Università come ad esempio la Bocconi, i dati curriculari degli studenti e dei laureati sono resi accessibili alle imprese o amministrazioni che lo richiedono, attraverso un accreditamento telematico per finalità lavorative/professionali;

    con il realizzarsi dell'istituto dell’«accesso civico» ex articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovvero il diritto del cittadino ad accedere a tutte le informazioni che le PA devono rendere pubbliche attraverso i propri portali Internet, si assiste alla realizzazione di una capacità di «controllo diffuso» delle informazioni, poiché appunto il cittadino viene equiparato ai portatori di interesse al controllo generale della correttezza amministrativa alle informazioni; restano fermi i limiti della tutela di interessi pubblici e privati tra i quali si rinvengono: la sicurezza nazionale, la difesa, le questioni militari, le relazioni internazionali, la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza;

    la piena realizzazione dell'accesso civico rappresenta la base su cui poggia la necessità di rivedere il modo di agire delle università in merito alla pubblicità del novero dei laureati, visto che il panorama universitario odierno, a fronte anche del principio dell'autonomia dei singoli atenei, risulta multiforme;

    è corretto prevedere un filtro per i motori di ricerca generalisti, così da rendere visibile il dato della laurea esclusivamente attraverso i portali delle università, ma è ormai incontrovertibile la necessità di tutelare la Pubblica Fede prestata da coloro ai quali il cittadino laureato si rivolge con il titolo di Dottore;

    il dato relativo al mero possesso del titolo di studio non risulta essere un dato sensibile o semisensibile tale da ostare l'accesso (soprattutto nel quadro del nuovo «Accesso Civico») e tantomeno da ostare alla pubblicazione on line dei dati essenziali e cioè: Nome e Cognome, Data di nascita, Laurea Specialistica o Diploma di Laurea, Anno Accademico di conseguimento;

    già nel 2010, peraltro, lo stesso Garante della Privacy nella Guida «La privacy tra i banchi di scuola», a riguardo degli esami di Stato, evidenziava che «non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti (...) gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza»;

    come effetto virtuoso la pubblicazione dei predetti dati avrebbe quello di limitare reati come quelli di usurpazione di titolo o di onorificenze ex articolo 498 codice penale ai quali si assomma quasi sempre il ben più grave reato di truffa ex articolo 640 codice penale,

impegna il Governo

a dare impulso e sostegno tecnico alla pubblicazione sui siti istituzionali delle università italiane degli elenchi dei propri laureati, affinché, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa provvedere alla raccolta e alla pubblicazione nel proprio portale, tutto questo al fine di soddisfare il diritto diffuso della collettività a conoscere se il professionista con cui si viene in contatto sia effettivamente in possesso di tutte le abilità proprie di una specifica professionalità, cercando in tal modo di arginare i sempre più frequenti casi di abuso della qualifica di dottore o altro titolo e le truffe conseguenti che, nel caso delle professioni mediche, possono comportare gravi danni alla salute.
9/1550/45. Cavandoli.

   La Camera,

   premesso che:

    l'assenza del decreto sugli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddetto FER 1, sta mettendo in seria difficoltà finanziaria una serie di imprese;

    tali imprese si vedono spesso negare il finanziamento da parte degli istituti bancari a causa dell'assenza del decreto sulla tariffa incentivata, sulla quale si fonda, in gran parte, la redditività documentata dal proprio business plan;

    a seguito del ciclone che ha gettato a terra milioni di metri cubi di abeti, le imprese del territorio bellunese che producono energia elettrica da biomassa ricavata soprattutto dai sottoprodotti provenienti da attività forestale si trovano in una particolare situazione critica, in attesa del prossimo decreto ministeriale indicato come "FER 2";

    l'emergenza ambientale ed economica che si è creata per l'intero comparto è stata affrontata su più sedi, convegni pubblici, dibattiti politici e stampa locale;

    tra le imprese che producono energia elettrica da biomassa, meritano una particolare attenzione quelle che utilizzano la tecnologia basata sul processo di gassificazione, che è un processo di degradazione termica a temperature elevate (superiori a 700-800 °C) in carenza di ossigeno, così da dar luogo alla formazione di una miscela di gas, denominata syngas, che è un combustibile idoneo ad essere impiegato nei comuni motori a combustione interna, realizzando una combustione "pulita"; i gas combusti allo scarico risultano praticamente privi di impurità dannose e, inoltre, l'anidride carbonica (CO2) rilasciata in atmosfera corrisponde esattamente alla quantità che le piante impiegate avrebbero "catturato" dalla stessa atmosfera nei processi metabolici nel corso della loro esistenza;

    si tratta di un processo "ad emissioni zero" che non incide né sulla qualità dell'aria ambiente né sull'inquinamento da gas serra;

    pertanto, tale processo di gassificazione potrebbe essere coerentemente inserito nel decreto FER 1, non facendolo rientrare nella più generale definizione di "produzione di energia rinnovabile da biomassa", dal momento che questa ultima è rappresentata, per la gran parte, da centrali a combustione, per le quali è allo studio un prossimo decreto, indicato come "FER 2";

    l'inserimento del processo di gassificazione nel decreto FER 1 trova ragione anche per il fatto che, nella sua attuale stesura, tale decreto già tratta la produzione di energia da "gas residuati dai processi di depurazione", con ciò intendendo i gas ottenuti dalla "fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento di acque reflue civili ed industriali",

impegna il Governo

a valutare la possibilità di considerare inclusi nel decreto ministeriale sugli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddetto FER 1, anche gli impianti che producono energia elettrica da gas residuati da processi termici di gassificazione di sottoprodotti provenienti dalla gestione del verde e da attività forestale, come gestione del bosco, potature, ramaglie e, in generale, residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
9/1550/46. Badole.

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 874 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prevede che al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come «accertati e riscossi» entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati;

    l'articolo 11-bis reca misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali; sarebbe opportuno valutare la possibilità di estendere misure di semplificazione in materia di riaccertamento dei debiti e dei crediti anche alle regioni e, in particolare, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un'estensione delle categorie di crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013 da riaccertare in sede di ripiano del disavanzo oltre a quelli derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come «accertati e riscossi» entro l'esercizio 2002, già previsti dalla legge di bilancio 2019.
9/1550/47. Alessandro Pagano.

   La Camera,

   premesso che,

    il 2 agosto 2018, il Ministro di Maio, sollecitato dall'azione parlamentare, ha affermato che «...la misura della compensazione tra crediti e debiti (con la P.A.) è una sensibilità del Governo e c'è tutta la volontà di stabilizzarla...»;

    le misure adottate in questi mesi dal Governo in materia di pagamento dei debiti di fornitura della Pubblica amministrazione consistono:

     1) in anticipazioni agli enti locali da parte delle Tesorerie e delle istituzioni finanziarie (Legge di bilancio 2019);

     2) in misure sanzionatone per gli enti provvedono al pagamento dei debiti di fornitura entro i tempi contrattualmente previsti (Legge di bilancio 2019);

     3) in una modifica al codice appalti volta a chiudere la procedura di infrazione avviata contro l'Italia dall'Unione europea nel dicembre 2017, tramite riduzione dei termini di pagamento (Legge Europea 2018);

     4) nelle misure contenute nel provvedimento in esame (articoli 1 e 4) volte a costituire un Fondo a garanzia delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e a modificare il codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata;

    pende innanzi alla Corte di giustizia del Lussemburgo un'altra procedura d'infrazione per violazione della direttiva 2011/7/UE, la 2014/2143, che inerisce al più generale tema dell'adempimento puntuale delle obbligazioni di pagamento della pubblica amministrazione;

    diversamente da quanto previsto dai decreti n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014, il Governo non apposta risorse aggiuntive per il pagamento dei debiti fornitura, ma si limita alle anticipazioni e allo storno di risorse limitate da altri Fondi;

    non è stata rinnovata la parziale modalità di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, scaduta il 31 dicembre 2018, prevista dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto decreto «dignità») approvato su esclusiva azione parlamentare;

    non prevedendo l'istituto della compensazione, le proposte del Governo non risolvono il problema degli oltre 50 miliardi di euro che, in questo momento, le amministrazioni pubbliche devono alle imprese e non toccano l'enorme debito di fornitura della Sanità o dei Ministeri. Tale massa di risorse potrebbe garantire alle imprese una maggiore liquidità in una fase di ciclo economico avverso. Si stima che i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali da parte della P.A. abbiano favorito il fallimento di almeno un quarto dei 100.000 fallimenti di imprese negli anni della crisi (2009-2016),

impegna il Governo

ad adottare con sollecitudine un provvedimento che attui organicamente l'articolo 8 comma 1 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 2000), nel quale si prevede che «l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione».
9/1550/48. Baldelli.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11-quater del provvedimento in esame modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevedendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, sia con riferimento alle cosiddette «opere bagnate» (dighe, condotte etc.) a titolo gratuito, sia per quel che riguarda le cosiddette «opere asciutte» (beni materiali), rispetto alle quali è prevista la corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, ai precedenti concessionari;

    in particolare si prevede, modificando l'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, che le regioni, possano ritenere sussistente «..un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico..», prefigurando una possibile dismissione di impianti di generazione idroelettrica per destinare gli invasi ad altro uso;

    la stragrande maggioranza delle dighe è stata costruita nella prima metà del secolo scorso. L'idroelettrico, che veniva chiamato «l'oro bianco», ha sostenuto lo sviluppo a inizio ’900 del sistema industriale del Nord, fornendo energia pulita a basso costo. La sola Lombardia ha 75 grandi dighe;

    lo sfruttamento dell'acqua per la produzione di energia elettrica ha permesso di soddisfare una consistente parte dei fabbisogni elettrici degli italiani (circa l'80 per cento, fino agli anni ’60) e tuttora fornisce un importante contributo alla produzione nazionale: circa il 14 per cento della generazione elettrica totale nazionale e circa il 40 per cento della generazione elettrica da rinnovabili;

    in Italia esistono circa 500 grandi invasi, la gran parte dei quali svolge anche la funzione di produrre energia. Secondo i dati GSE del 2014 sono 303 gli impianti che svolgono anche la funzione di grande derivazione idroelettrica, con potenza superiore ai 10 MW. L'idroelettrico ha circa 18,5 GW installati al 2015 e nel 2018 ha generato circa 50 teravattora, contribuendo al buon posizionamento dell'Italia rispetto ai target climatici europei;

    il recente Rapporto 2017 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) dedica un capitolo intero alle Alpi per avvisarci di come gli impatti del cambiamento climatico saranno particolarmente rilevanti in questa macroregione. Tra le criticità messe in evidenza va sottolineata la forte diminuzione in termini di estensione e volume dei ghiacciai;

    i ghiacciai fornivano acqua nella stagione estiva. Questa funzione regolatoria che avevano un tempo, potrà in futuro essere svolta accumulando l'acqua in eccesso che cade nei mesi invernali negli invasi delle grandi dighe, che la rilasceranno gradualmente e in modo programmabile, generando elettricità e soddisfacendo le esigenze della popolazione, dell'agricoltura e delle imprese;

    le grandi derivazioni idroelettriche non «consumano» l'acqua, come fa ad esempio l'agricoltura, ma la rilasciano secondo modalità che ottimizzano la produzione elettrica e che possono essere coordinate con gli altri usi dell'acqua;

    ciò è ancora più vero se si considera la possibilità di incrementare l'accumulo delle acque (hydrostorage) rafforzando i pompaggi in connessione con le grandi derivazioni idroelettriche. Sono denominati «pompaggi» i sistemi nei quali si prevede di utilizzare l'energia in eccesso (in particolare quella intermittente e non programmabile di eolico e fotovoltaico), per riportare l'acqua da un bacino più in basso verso uno più in alto e per poterla riutilizzare nella generazione elettrica;

    i pompaggi sono diventati importanti nell'ottica dell'obiettivo comunitario legato alla necessità di aumentare l'accumulo di energia. Un rapporto dell'European Joint Research Institute del 2013, stima al 2040 in 40 TWh la necessità ulteriore di immagazzinamento di energia. E-Storage un consorzio di ricerca finanziato dall'Unione Europea, in un recente rapporto ha individuato una potenzialità di hydrostorage, per la sola Italia di 154 GWh in Italia, che potrebbero in un anno, ipotizzando un uso quotidiano, consentire di immagazzinare e rilasciare per l'Italia circa 56 TWh;

    si consideri che la nostra attuale capacità di hydrostorage è di circa 8 TWh l'anno, ma ormai da molti anni ne usiamo solo intorno ai 2 TWh l'anno, nonostante la nostra grande produzione di elettricità solare, che sarebbe comodo immagazzinare nei bacini montani. Secondo alcuni studi la capacità di contenimento degli invasi potrebbe aumentare fino al 40 per cento, con l'applicazione di sole misure di disinterramento;

    è chiaro quindi che le dighe hanno una valenza multifunzionale che non può essere né abbandonata, né destinata ad un unico scopo,

impegna il Governo:

   in sede di applicazione dell'articolo 11-quater del provvedimento in esame e al fine di coordinarlo con la revisione della Strategia energetica nazionale in corso:

   a rafforzare le azioni volte ad aumentare la generazione idroelettrica, al fine di contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi al 2030 del Piano energia clima;

   a rafforzare le capacità di hydrostorage, in considerazione delle potenzialità individuate in premessa;

   ad adottare azioni volte ad incrementare la capacità degli invasi, riconoscendo al sistema nazionale delle grandi dighe una multifunzionalità consistente nell'accumulazione e nella conservazione delle acque, ai fini del contrasto degli effetti del cambiamento climatico, e nella generazione di energia pulita e programmabile.
9/1550/49. Squeri, Barelli, Porchietto, Fiorini, Carrara, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 874, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come «accertati e riscossi» entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati;

    vi sono Regioni il cui residuo disavanzo può essere parimenti ripianato nel medesimo periodo senza che ciò determini alcun effetto finanziario per la finanza pubblica, ancor meno per quella statale, analogamente a quanto già previsto con riguardo alla normativa richiamata;

    tale misura risulta coerente con la piena trasparenza dei bilanci regionali per la quale appare necessario ampliare le ipotesi di ripianamento in trenta anni l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione per l'esercizio 2017 a seguito di accertata carenza dei presupposti giuridici di crediti e di debiti contabilizzati;

    tale misura consente, in una fase economica difficile di liberare significative risorse per investimenti con funzione anticiclica e di sostegno all'economia, soprattutto nelle aree a sviluppo ritardato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a modificare il comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per garantire la piena trasparenza dei bilanci regionali consentendo il ripianamento in trenta anni dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione per l'esercizio 2017 a seguito di accertata carenza dei presupposti giuridici di crediti e di debiti contabilizzati.
9/1550/50. Prestigiacomo, Bartolozzi, D'Ettore, Siracusano, Germanà, Scoma, Minardo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera,Fiorini, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    l'istituto dei Piani di Risparmio (PIR) a lungo termine, come noto, è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), dove all'articolo 1, comma 100, viene prevista l'esenzione fiscale per gli investimenti che rispettino determinate caratteristiche, in riferimento ai soggetti sottoscrittori e ai limiti di investimento; il successivo comma 102 disciplina le regole di investimento delle somme e dei valori destinati ai PIR, affinché le stesse possano beneficiare dell'esenzione fiscale introdotta;

    la Legge di Bilancio 2019, attraverso i commi 211 e seguenti dell'articolo 1, sono state modificate le regole di ripartizione dell'investimento per i PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed il comma 215 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2019 rimanda la definizione di modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni introdotte ad un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

    purtuttavia le norme introdotte dalla nuova legge di bilancio 2019 in materia di Pir, come ampiamente rilevato dalla stampa nazionale, presentano evidenti lacune che, se non appianate per tempo, rischiano di ingessare inesorabilmente il mercato di questi prodotti;

    al momento, infatti, appare impossibile istituire nuovi Pir con i relativi benefici fiscali, visto che la normativa ne subordina la creazione ai chiarimenti contenuti nei decreti di attuazione che dovranno essere varati entro i prossimi quattro mesi;

    non a caso sia Eurizon che Arca hanno deciso di fermare la sottoscrizione di nuovi Pir, perché il rischio è che comprando un nuovo Pir, che non risponde puntualmente ai criteri previsti dalla legge, si perda il conseguente beneficio fiscale;

    al fine di ovviare alle predette criticità, durante la discussione del provvedimento in esame in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività Produttive), è stato presentato e segnalato l'emendamento 3. 57 volto a rinviare l'entrata in vigore la disciplina sui PIR introdotta dalla legge di bilancio 2019 anche al fine di meglio approfondire in modo analitico la complessità della disciplina; nazionale e comunitaria, che regolamenta la materia dei PIR e rendere operativi nuovi strumenti,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione sia la portata sia gli effetti applicativi delle norme introdotte dalla legge di bilancio 2019 in materia di Piani di Risparmio (PIR) a lungo termine, anche al fine di considerare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta a rinviarne l'entrata in vigore.
9/1550/51. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di fatturazione elettronica e, in particolare, l'articolo 9-bis, al comma 2, amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal decreto-legge 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

    sotto tale profilo si evidenzia che il decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, aveva ha previsto una serie di soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica entrato in vigore il 1 gennaio 2019 e in particolare: 1) i contribuenti nel regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; 2) i contribuenti nel regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014; 3) gli agricoltori in regime speciale (art. 34, co. 6 del Dpr 633/72); 4) le imprese per operazioni e cessioni di beni e prestazioni e servizi rese nei confronti di non residenti; 5) medici, farmacisti, e operatori sanitari, relativamente al periodo di imposta 2019 e per le operazioni oggetto di trasmissione dati al sistema Tessera Sanitaria (TS); le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in regime forfetario e con ricavi fino a 65.000 euro annui;

    purtuttavia, tra i soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione non figurano operatori, titolari di partita Iva, aziende o imprese operanti nei Comuni colpiti da eventi sismici;

    rispetto a tali Comuni, e in particolare quelli del centro Italia colpiti dal sisma del 2016, appare fondamentale che si giunga con la massima sollecitudine a definire, con apposito intervento normativo, tale esonero, in considerazione del fatto che, nei Comuni colpiti dal sisma, sono carenti o totalmente mancanti le infrastrutture, ivi comprese quelle tecnologiche e digitali ed è ancora in atto la delicata e complessa fase di ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa di competenza finalizzata a esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica, per un periodo congruo e almeno per il prossimo triennio, i soggetti residenti o che operano nei territori dei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
9/1550/52. Spena, Bignami, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di regime forfetario;

    in particolare l'articolo 11-bis al comma 3 modifica l'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) che individua i soggetti passivi che non possono avvalersi del regime forfetario. Tale disposizione è stata da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 9, lettera c), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018);

    il citato comma 3 stabilisce che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria;

    con riferimento alle nuove disposizioni in materia di regime forfetario dalla legge di bilancio 2019 si evidenzia la previsione in forza della quale si dispone che non possa applicarsi l'imposta sostitutiva ivi prevista agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione (articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

    la norma è fortemente limitativa rispetto al regime previgente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 che prevedeva tra le cause di esclusione al regime agevolato solo i soci di società di persona ed i soci di società di capitale che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi ex art. 116 del Tuir. Infatti, chi era socio di una società a responsabilità limitata con tassazione ordinaria poteva optare per il regime agevolato, così come confermato da una serie di risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate. Come previsto dalla legge di bilancio 2019 invece, lo si vieta a chiunque abbia partecipazioni in società di capitali a prescindere dal regime di tassazione, con evidenti limiti rispetto al richiamato modello. Tutto questo sembra vada in contrasto con la volontà di ampliare la platea di quanti vogliano optare per una flat tax per una vera riduzione delle imposte,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa in materia di regime forfetario anche al fine di adottare ogni iniziativa normativa di competenza finalizzata a modificare l'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9/1550/53. Cattaneo, Spena, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede misure urgenti di sostegno per le imprese e la pubblica amministrazione, non considerando tutti quei professionisti che ogni giorno sono costretti a far fronte ai medesimi adempimenti previsti per le piccole e medie imprese (PMI);

    in particolare, l'art. 1 prevede una serie di interventi in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni;

    il Fondo di garanzia per le PMI – istituito, presso il Mediocredito Centrale S.p.A., in base all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 e alimentato con risorse pubbliche, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, garantendo o contro-garantendo operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore di imprese così detto small mid-cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di quelle rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (es., attività finanziarie e assicurative);

    con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso;

    appare opportuno che le misure previste dall'articolo 1, nell'ambito del suddetto Fondo, siano destinate anche ai liberi professionisti che versano al pari delle imprese nelle medesime difficoltà finanziarie,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere anche ai liberi professionisti, che versano nelle medesime difficoltà finanziarie delle imprese, le misure previste dall'articolo 1 nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, anche con provvedimenti normativi successivi.
9/1550/54. Mandelli, Porchietto, Fiorini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede misure in materia fiscale, anche con riferimento alla normativa in materia di IMU e TASI;

    sotto tale profilo si evidenzia che la questione relativa all'esenzione da IMU e da TASI rappresenta una fattispecie che è oggetto attualmente di un vivace dibattito, alla luce della definizione che ha dato il legislatore in merito; Alla luce delle istruzioni al modello di dichiarazione IMU degli enti non commerciali del 2014, si riteneva che accreditamenti e contratti con lo Stato o gli enti territoriali avrebbero fatto rientrare la sanità fra le attività «non commerciali», e quindi esenti da IMU e TASI, rendendole «complementari o integrative rispetto al servizio pubblico», fermo restando che accreditamento e convenzioni si sarebbero dovute misurare in base alla singola attività, e non all'intera struttura;

    al riguardo è recentemente intervenuta una sentenza della CTP di Udine, datata 31 agosto 2018, in merito alla pretesa tributaria avanzata dall'Amministrazione comunale di Cividale del Friuli nei confronti di una struttura assistenziale per pazienti anziani (autosufficienti e non) titolare di apposita convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. In particolare, il Comune convenuto non ha riconosciuto al contribuente per gli immobili, detenuti in proprietà e utilizzati nel corso del 2012 per accogliere, accudire ed assistere anziani autosufficienti e non autosufficienti, in attuazione di una apposita convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, il diritto all'esenzione, in quanto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p) e dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale n. 200 del 2012, l'Azienda Pubblica non avrebbe sufficientemente dimostrato di svolgere l'attività istituzionale con modalità non commerciali. Sul punto deve essere tuttavia rammentato che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 2001 prevede innanzitutto che per le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali, la trasformazione in aziende pubbliche di servizi e soprattutto «alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione». L'articolo 88 del TUIR, prevede che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali, non costituiscono esercizio di attività commerciali. Alla luce di quanto precede appare necessario un intervento di carattere normativo volto a chiarire definitamente l'annosa questione suesposta e a tal fine durante la discussione del provvedimento in esame in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività Produttive), è stato presentato e segnalato l'emendamento 11-sexies,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a chiarire in modo preciso i criteri in forza dei quali le Aziende pubbliche per i servizi alla persona, quando esercitano un'attività prevalentemente a carattere previdenziale, assistenziale e sanitaria, possano essere esentate dal pagamento dell'IMU.
9/1550/55. Novelli, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di fatturazione elettronica e, in particolare, l'articolo 9-bis, al comma 2, amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal decreto-legge 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

    con l'esordio della fatturazione elettronica il legislatore ha previsto un periodo di transizione di sei mesi nei quali la fattura elettronica potrà essere emessa in ritardo senza alcuna sanzione;

    dal mondo delle associazioni di categoria e dalle organizzazioni agricole, in modo assolutamente trasversale, sono arrivate richieste di portare tale periodo temporale ad almeno dodici mesi, in particolare per quanto concerne l'emissione tardiva e che tale provvedimento sia applicabile anche nel caso di eventuali errori o dati indicati non correttamente;

    ciò anche in considerazione delle notevoli difficoltà che la transizione al regime di fatturazione elettronica sta comportando per via dei disagi tecnici che imprenditori e professionisti stanno riscontrando nel sistema informatico stesso;

    tra le segnalazioni pervenute, a titolo esemplificativo, la circostanza che molti operatori non riescano a emettere la autofattura per acquisti presso soggetti esonerati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare in tempi rapidi una modifica normativa volta a portare a dodici mesi il periodo di transizione durante il quale la fattura elettronica potrà essere emessa in ritardo senza subire sanzioni, prevedendo che tale modifica valga anche nel caso di eventuali errori o dati indicati non correttamente.
9/1550/56. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Spena.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca all'articolo 11-bis misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali. In particolare i commi da 1 a 10 e da 16 a 19 dell'articolo 11-bis recano misure di interesse degli enti locali relative: alla posticipazione del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (comma 1); alla sottrazione delle risorse aggiuntive destinate agli incrementi del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa conseguenti al CCNL 2016-2019 del comparto funzioni locali ai tetti di spesa previsti dalla normativa vigente (comma 2); all'istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia, incaricato di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali (comma 3); all'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari (comma 4); alla disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (comma 5); al riparto in 5 annualità dell'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro (comma 6); alla proroga del termine ultimo per il rimborso da parte degli enti territoriali delle anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti commerciali (comma 7); all'incremento, per un ammontare pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, del contributo attribuito ai comuni a titolo di ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione della TASI (comma 8), all'incremento del fondo per l'attuazione del programma di Governo nelle more dell'intesa per il coordinamento della finanza pubblica tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia (comma 9); ad alcune novelle alla legge di bilancio per il 2019 (comma 10); al monitoraggio delle opere realizzate con il contributo di 190 milioni di euro ex art. 1, comma 845, della legge di bilancio 2019 (comma 16); all'installazione di sistemi di videosorveglianza, a cui sono destinate ulteriori risorse per il 2019 (commi 17-19);

    appare quanto mai auspicabile introdurre nell'ambito del nostro ordinamento giuridico nuove disposizioni finalizzate a realizzare una vera «pace fiscale» tra città metropolitane o comuni e cittadini attraverso l'attivazione di meccanismi di definizione agevolata dei tributi locali, con cui si consenta da un lato ai comuni di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, con conseguente abbattimento dei costi amministrativi e del contenzioso, e dall'altro ai cittadini di ottenere una riduzione significativa dei propri debiti nei confronti dell'amministrazione pubblica. A tal fine è stato presentato e segnalato durante la discussione del provvedimento in esame presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività Produttive), l'emendamento 11-bis. 34,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata ad attivare strumenti che garantiscano, innanzitutto, il rispetto dell'autonomia delle città metropolitane e dei comuni, offrendo contestualmente l'opportunità a tali enti di liberarsi in via definitiva di tutti i crediti non più recuperabili, tecnicamente denominati «residui attivi», favorendo in questo modo la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci, anche mediante il ricorso all'accensione di un mutuo trentennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti dei medesimi enti.
9/1550/57. Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione;

    in particolare, l'articolo 1-bis, al comma 1, lettera a) interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), il quale reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (così detta rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;

    al riguardo si evidenzia che il citato decreto-legge n. 119 del 2018 all'articolo 1 comma 5 consente al contribuente, entro il 31 maggio 2019 il pagamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate in precedenza, senza che a queste vengano applicate le sanzioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché degli interessi a queste applicabili;

    tale previsione, tuttavia, non consente di risolvere la situazione di quei contribuenti, i quali, non avendo la provvista necessaria al pagamento delle precedenti imposte, versano, ora, nelle medesime condizioni, trovandosi comunque nell'impossibilità di procedere alla liquidazione del dovuto; per tali soggetti, la norma risulta sostanzialmente inconferente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a rimuovere le criticità in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione alla luce di quanto esposto in premessa.
9/1550/58. Baratto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame al Senato con emendamento 10.0.1000 delle commissioni è stato trasposto nel disegno di legge di conversione il contenuto, in parte modificato, delle disposizioni recate dal decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea già calendarizzato come Atto Camera n. 1478 e incardinato per l'esame nella IX Commissione a partire dal 9 gennaio 2019;

    operando in tal modo, con l'introduzione del nuovo articolo 10-bis del decreto legge, la capacità di intervento della Camera dei deputati sulle disposizioni recate dal decreto-legge n. 143/2018 è stata di fatto censurata, recando lo stesso disegno di legge in titolo l'abrogazione del richiamato decreto-legge in materia di autoservizi pubblici non di linea, come disposto dall'articolo 1 comma 2 del disegno di legge di conversione;

    vieppiù, il testo del disegno di legge giunto all'esame della Camera a ridosso della data di scadenza per la conversione in legge ha reso di fatto impossibile ogni intervento migliorativo nonostante il Governo avesse preso l'impegno, evidentemente disatteso, in occasione dell'avvio dell'esame del decreto-legge n. 143/2018 in IX Commissione di accogliere eventuali miglioramenti che tenessero conto delle esigenze delle varie categorie interessate; l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha avuto modo di osservare che la previsione di vincoli territoriali di ambito poco più che locale sono suscettibili di restringere significativamente il confronto concorrenziale prevalentemente a discapito dell'utenza dei servizi;

    il servizio taxi si rivolge a un'utenza indifferenziata che avanza richiesta istantanea su suolo pubblico, mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza richiesta di trasporto mediante prenotazione, tutto ciò, garantendo la massima libertà di scelta regolamentata all'utenza del servizio trasporto di persone non di linea,

impegna il Governo

valutare l'opportunità di assumere iniziative urgenti al fine di realizzare una riorganizzazione del mercato afferente il settore del trasporto pubblico non di linea fondata su capisaldi come le disposizioni originarie previste nella legge quadro nazionale n. 21 del 1992, prevedendo il trasferimento delle relative funzioni di disciplina, incremento localizzato e «contingentato» delle autorizzazioni, di vigilanza e controllo, dall'ambito comunale a quello regionale, in quanto del resto appare essere più consono alle specifiche tecniche dello svolgimento pratico del lavoro.
9/1550/59. Sozzani, Mulè.

   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame al Senato con emendamento 10.0.1000 delle commissioni è stato trasposto nel disegno di legge di conversione il contenuto, in parte modificato, delle disposizioni recate dal decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea già calendarizzato come Atto Camera n. 1478 e incardinato per l'esame nella IX Commissione a partire dal 9 gennaio 2019;

    operando in tal modo, con l'introduzione del nuovo articolo 10-bis del decreto legge, la capacità di intervento della Camera dei deputati sulle disposizioni recate dal decreto-legge n. 143/2018 è stata di fatto censurata, recando lo stesso disegno di legge in titolo l'abrogazione del richiamato decreto-legge in materia di autoservizi pubblici non di linea, come disposto dall'articolo 1 comma 2 del disegno di legge di conversione;

    vieppiù, il testo del disegno di legge giunto all'esame della Camera a ridosso della data di scadenza per la conversione in legge ha reso di fatto impossibile ogni intervento migliorativo nonostante il Governo avesse preso l'impegno, evidentemente disatteso, in occasione dell'avvio dell'esame del decreto-legge n. 143/2018 in IX Commissione di accogliere eventuali miglioramenti che tenessero conto delle esigenze delle varie categorie interessate; l'articolo 10-bis reca al comma 1, lettera b), modificando l'articolo 3 della legge quadro n. 21 del 1992 reca una disciplina derogatoria per le sole regioni Sicilia e Sardegna, prevedendo per tali regioni che l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione sia valida sull'intero territorio regionale e la sede operativa e almeno una rimessa debbano essere situate entro il territorio regionale;

    tale deroga, introdotta nel corso dell'esame al Senato, si baserebbe su «specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali» che denotano le due regioni. Cionondimeno, insistono sul territorio nazionale evidenti e perduranti condizioni di analoga carenza infrastrutturale nonché comprovate difficoltà di collegamento e connessione tra le varie aree territoriali. In tal senso sarebbe stato opportuno quanto meno ampliare il perimetro di tale deroga ad altre regioni come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Marche e Umbria,

impegna il Governo

valutare l'opportunità di avviare un tavolo di confronto con le regioni, nelle sedi competenti, al fine di prevedere misure normative volte ad ampliare la disciplina derogatoria in materia di autoservizi pubblici non di linea per tutelare le peculiarità di quei territori nei quali insistono condizioni di disagio e carenza infrastrutturale e per le quali i servizi di trasporto pubblico non di linea possono rappresentare un valido sussidio a garanzia della piena mobilità.
9/1550/60. Mulè.

   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame al Senato con emendamento 10.0.1000 delle commissioni è stato trasposto nel disegno di legge di conversione il contenuto, in parte modificato, delle disposizioni recate dal decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea già calendarizzato come Atto Camera n. 1478 e incardinato per l'esame nella IX Commissione a partire dal 9 gennaio 2019;

    operando in tal modo, con l'introduzione del nuovo articolo 10-bis del decreto legge, la capacità di intervento della Camera dei deputati sulle disposizioni recate dal decreto-legge n. 143/2018 è stata di fatto censurata, recando lo stesso disegno di legge in titolo l'abrogazione del richiamato decreto legge in materia di autoservizi pubblici non di linea, come disposto dall'articolo 1 comma 2 del disegno di legge di conversione;

    vieppiù, il testo del disegno di legge giunto all'esame della Camera a ridosso della data di scadenza per la conversione in legge ha reso di fatto impossibile ogni intervento migliorativo nonostante il Governo avesse preso l'impegno, evidentemente disatteso, in occasione dell'avvio dell'esame del decreto legge n. 143/2018 in IX Commissione di accogliere eventuali miglioramenti che tenessero conto delle esigenze delle varie categorie interessate, l'articolo 10-bis, al comma 1, lettera e), sostituisce il comma 4 dell'articolo 11 della legge quadro n. 21 del 1992, consentendo l'effettuazione di prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con strumenti tecnologici, e disponendo che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso una delle rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione," con riguardo alla disciplina del foglio di servizio, il richiamato comma 4 dell'articolo 11, come novellato dal decreto-legge in esame, introduce l'obbligo di tenerlo in formato elettronico. La definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno, da adottarsi, entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. Il foglio di servizio elettronico dovrà riportare la targa del veicolo, il nome del conducente la data, il luogo ed i km. di partenza e arrivo; l'orario di inizio servizio, la destinazione e l'orario di fine servizio, nonché i dati del fruitore del servizio,

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di rinviare la data di applicazione delle nuove disposizioni sul foglio di servizio, come introdotte dal disegno di legge in esame e dal successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti almeno fino al prossimo mese di novembre per permettere alle imprese e ai professionisti che svolgono servizi di noleggio con conducente di meglio adeguarsi alle nuove caratteristiche tecniche e alle procedure di mantenimento e gestione del nuovo foglio di servizio in formato elettronico che deriveranno dall'applicazione delle nuove disposizioni, evitando in tal modo di commettere involontariamente irregolarità, incorrere in sanzioni e subire ulteriori limitazioni e disagi nello svolgimento della propria attività.
9/1550/61. Germanà, Mulè, Gelmini.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni materia di fatturazione elettronica; come noto dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica tra privati e come da tempo denunciato da Forza Italia e costantemente ribadito dalla stampa nazionale l'esordio di tale misura, si è rivelato un disastro sotto ogni punto di vista. Voci critiche si sono levate da molteplici categorie professionali;

    il Presidente dell'Associazione dei commercialisti, ha evidenziato numerose segnalazioni di utenti che, collegandosi al portale dell'Agenzia delle Entrate, visualizzano il messaggio «Il sistema non è al momento disponibile, ci scusiamo per l'inconveniente e si prega di riprovare più tardi»;

    anche il Codacons ha stigmatizzato il caos fiscale dovuto all'avvio della fatturazione elettronica, annunciando un esposto per interruzione di pubblico servizio. Del resto non può considerarsi ammissibile che migliaia di persone non riescano a caricare le fatture, perché ciò significa che se bisogna mandare le fatture queste non arrivano a destinazione, chi deve pagare non paga perché, semplicemente, non gli arriva la fattura e se c'è chi non paga evidentemente c'è anche chi non incassa e a sua volta questo non può pagare i fornitori: un fatto di eccezionale gravità rispetto al quale il Governo deve dare delle risposte immediate;

    sono mesi che Forza Italia ha lanciato l'allarme per i disagi che questa innovazione avrebbe potuto determinare per migliaia di operatori IVA, imprenditori, artigiani, professionisti, coltivatori. La fatturazione elettronica, peraltro, oltre a creare un'ulteriore complicazione burocratica e un aumento dei costi per chi lavora (si calcola che ogni fattura elettronica avrà un costo di mercato minimo di 40 centesimi, con un aggravio complessivo per le imprese e i professionisti tra i 400 e i 600 milioni di euro), rischia di diventare una sorta di «Grande Fratello», una telecamera accesa 24 ore su 24 sulla loro vita professionale e privata, senza sortire alcun effetto positivo ai fini dell'emersione del nero,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni iniziativa di competenza finalizzata a rimuovere le criticità esposte in premessa dovute all'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019;

   a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa normativa volta ad armonizzare l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica in relazione alle dimensioni e il fatturato delle imprese, avendo riguardo alle difficoltà degli operatori IVA, imprenditori, artigiani, professionisti, coltivatori citati in premessa.
9/1550/62. Gelmini, Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca all'articolo 11-bis misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali;

    in relazione ai piccoli comuni il provvedimento in esame sarebbe potuto essere lo strumento più adeguato per modificare l'attuale disciplina recata dal comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed estendere alla contabilità economico-patrimoniale la facoltatività, già prevista per il bilancio consolidato, per i Comuni fino a 5.000 abitanti come proposto per altro dall'emendamento presentato in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività Produttive) n. 11-bis. 3;

    detta estensione si motiva in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti e del modestissimo contributo alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali che deriverebbe da tali adempimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad intervenire in materia di contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni alla luce di quanto esposto in premessa.
9/1550/63. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, reca diverse misure in materia di imprese e lavoro, anche con specifico riferimento al settore agricolo;

    in questo ambito, ricordiamo il grave problema Xylella fastidiosa che ha colpito specialmente la Puglia e il Sud del Paese, che comporta, tra l'altro, il disseccamento degli ulivi, e sta comportando da troppo tempo gravi e pesanti ricadute negative sull'ambiente, per gli olivicoltori che devono fare i conti con ingenti perdite di reddito presenti e future, nonché per l'economia locale e non solo;

    a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio responsabile;

    con decreto 10 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, del 31 agosto 2018, è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi

    (Xylella fastidiosa) in Puglia;

    a seguito della relazione tecnica della dirigenza del servizio territoriale di Taranto, la superficie coltivata ad olivete della provincia di Taranto è pari a circa 35.800 ettari per una produzione lorda vendibile (PLV) stimata superiore ai 64 milioni di euro. Nella medesima provincia la zona infetta e di contenimento interessa una superficie olivetata pari a circa 19.000 ettari per una PLV pari a 38.475.000 euro, che rappresenta il 53 per cento di quella totale,

impegna il Governo:

   a prevedere la nomina di un Commissario straordinario per far fronte all'emergenza fitosanitaria della Regione Puglia;

   a stanziare opportune e adeguate risorse finanziarie volte a garantire un ristoro economico agli agricoltori che hanno subito e subiscono i danni dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa; a prevedere un intervento legislativo volto a modificare il comma 4, articolo 6 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006) al fine di non obbligare alla valutazione ambientale strategica i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.
9/1550/64. Labriola, D'Attis, Elvira Savino, Sisto.

   La Camera,

   premesso che:

    con la legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15, le ex province regionali, sono state trasformate in liberi consorzi comunali e città metropolitane;

    questo importante e storico processo di riforma, che disegna un nuovo sistema di governo degli enti locali, non ha ricevuto alcun sostegno finanziario da parte del Governo nazionale. Anzi è stato caratterizzato negli anni da un crescente prelievo forzoso, attraverso il contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge 190 del 2014, che di fatto ha cancellato ogni autonomia finanziaria, assorbendo lo Stato ogni entrata tributaria delle ex province nel proprio bilancio;

    nei liberi consorzi e nelle città metropolitane siciliane il forte disavanzo, a causa del citato prelievo forzoso, ha determinato anche l'interruzione dei servizi di assistenza disabili nelle scuole secondarie, con ripercussioni nell'assistenza igienico-sanitaria, nel trasporto, nell'assistenza alla comunicazione e negli altri servizi agli alunni;

    l'ex provincia di Siracusa, per esempio, ha già dichiarato il dissesto e almeno altre quattro ex province (Catania, Enna, Messina, Trapani) si apprestano a dichiararlo nel corso del 2019;

    malgrado gli sforzi notevoli per contenere e razionalizzare la spesa- pubblica, gli enti di area vasta nella Regione siciliana sono quindi ormai prossimi a dichiarare il dissesto finanziario e comunque sono nell'impossibilità di assicurare la redazione di un bilancio di previsione rispettoso degli equilibri finanziari. Si tratta, in altre parole, di un «dissesto indotto» dalla normativa statale, che ha reso impossibile il completamento del processo di riforma avviato prima dal legislatore nazionale e completato successivamente dalla Regione siciliana,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative legislative urgenti per risolvere le forti criticità esposte in premessa, e a sostegno dei liberi consorzi siciliani, al fine di scongiurare ipotesi di dissesto finanziario;

   ad estendere al 2018, agli Enti, della regione siciliana, due delle misure straordinarie già recate dal DL 50/2017, concernenti, la facoltà di predisporre il solo bilancio annuale e di rendere disponibili gli avanzi liberi e destinati per il mantenimento dell'equilibrio finanziario;

   a consentire, laddove necessario, e nel caso di sussistenza di disavanzo di amministrazione, ai predetti Enti intermedi di decurtare il contributo alla finanza pubblica (ex articolo 1, comma 418 della legge 190/2014), di competenza del 2018, di una quota pari allo squilibrio finanziario rilevato nell'esercizio 2018, da stanziarsi nel bilancio di previsione 2019 e il cui onere viene assunto a carico della regione siciliana.
9/1550/65. Siracusano, Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Scoma, Minardo.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di semplificazione in materia di imprese e lavoro;

    l'applicazione del reverse charge al settore edile determina notevoli incertezze ed è fonte di errori in considerazione della difficoltà di identificazione delle attività soggette al regime medesimo;

    per ovviare a tali incertezze è stato presentato dal Gruppo Forza Italia presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività Produttive) l'emendamento n. 9-bis. 020;

    detto emendamento propone che per effetto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica fra privati e, quindi, della possibilità di effettuare puntuali controlli in materia di versamenti IVA, si preveda l'abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia che determina difficoltà applicative e l'insorgere di posizioni creditorie IVA in capo agli operatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a rimuovere le criticità descritte in premessa in relazione all'applicazione del reverse charge in edilizia.
9/1550/66. Martino, Mandelli, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di fatturazione elettronica;

    il decreto legge 119/2018, convertito con modifiche nella legge 136/2018, ha previsto diverse misure dirette a semplificare l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra privati (avvio previsto, in generale, dal prossimo 1° gennaio 2019, ma anticipato già allo scorso 1° luglio 2018 per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici). In particolare, tra le misure, viene previsto un periodo di moratoria delle sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura elettronica.

    in particolare, per il primo semestre 2019 e sino al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano UVA mensilmente, il decreto: elimina le sanzioni in caso di emissione tardiva della fattura elettronica, purché la stessa avvenga entro il termine di liquidazione periodica (in caso di liquidazione mensile, entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni); riduce al 20% le sanzioni in caso di emissione tardiva della fattura elettronica, purché la stessa avvenga- entro il termine di liquidazione del mese successivo. Tale disposizione, seppur condivisibile, suscita tuttavia perplessità, laddove non prevede alcuna forma di sanatoria per i contribuenti che hanno subito l'anticipazione del nuovo adempimento fin dal luglio scorso, a soccorso dei quali, non solo non è stato previsto un periodo temporaneo di deroga alle sanzioni, ma neppure forme postume di sanatoria di comportamenti errati nel corso del secondo semestre 2018;

    tali soggetti, tra i quali i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici (di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b, della legge 205/2017), stanno operando con ampi margini di incertezza, che continuano a permanere anche dopo l'emanazione dei primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate (avvenuta comunque il 2 luglio scorso, quindi dopo l'entrata in vigore dell'adempimento) e che li inducono in facili errori pesantemente sanzionati, anche in assenza di qualsivoglia intento di evasione dell'IVA;

    occorre pertanto fare estendere la sanatoria per la tardiva emissione delle fatture elettroniche anche per quanto riguarda il 2° semestre 2018 e prevedere, altresì, la completa disapplicazione delle sanzioni, in caso di emissione di una fattura cartacea, anziché elettronica, dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 e sempre a condizione che l'imposta sia stata comunque assolta;

    solo in tal modo, verrebbero tutelate le imprese di minori dimensioni, che avrebbero il tempo necessario per adeguarsi al nuovo adempimento, senza subire ripercussioni onerose completamente svincolate da intenti fraudolenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa anche normativa finalizzata ad integrare l'articolo 10 del decreto legge 119/2018(convertito con modifiche nella legge 136/2018), in modo da estendere il periodo di moratoria delle sanzioni già previsto sino al 30 settembre 2019 anche in caso di emissione tradiva della fattura elettronica nel secondo semestre 2018, per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici che, già dal 1° luglio 2018, sono obbligati a fatturare con modalità elettronica;

   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa anche normativa finalizzata ad integrare l'articolo 10 del decreto legge 119/2018 (convertito con modifiche nella legge 136/2018), in modo da escludere per i medesimi soggetti del tutto l'applicabilità delle sanzioni in caso di emissione, dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, di fatture cartacee in luogo di quelle elettroniche, sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta.
9/1550/67. Cannizzaro, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

    Premesso Che:

    a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 213 del 13 settembre 2018, si è provveduto a sospendere i termini di adempimenti e versamenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 1° dicembre 2018, di persone fisiche e titolari di partita IVA, espressamente individuati negli allegati 1 e 2 al medesimo decreto;

    il medesimo decreto ministeriale specifica che l'esecuzione degli adempimenti sospesi deve essere effettuata entro il 20 dicembre 2018;

    il 29 gennaio il Ministro Toninelli ha dichiarato che si sarebbe provveduto ad una proroga fino dicembre 2019 della sospensione dei tributi e dei contributi prevista dal suddetto decreto ministeriale,

impegna il Governo:

   a prevedere quanto prima la proroga fino a dicembre 2019 della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari a favore dei soggetti interessati dal crollo del ponte di Genova;

   a prevedere che la ripresa della riscossione dei tributi non versati nel periodo di sospensione dal 14 agosto 2018 al 2 dicembre 2019 avvenga, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2019.
9/1550/68. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Barelli.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti;

    le società che gestiscono discariche hanno l'obbligo di garantire le fasi di chiusura e di gestione post operativa, in virtù di ciò devono accantonare nei singoli esercizi finanziari dei propri bilanci, sotto forma quindi di accantonamenti, degli importi per tali spese che materialmente saranno sostenuti in futuro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta ad individuare il criterio da adottare per i predetti accantonamenti, fornendo una corretta interpretazione attraverso il principio della capitalizzazione composta.
9/1550/69. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di semplificazione in materia di imprese e lavoro,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata al definitivo superamento del redditometro di cui all'articolo 38, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9/1550/70. Benigni, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Bignami, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di semplificazione in materia di imprese e lavoro, nonché in materia di fatturazione elettronica;

    l'attuale ritenuta dell'8 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali;

    con l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento sui ricavi, in settori economici che – sulla base dei dati degli studi di settore – dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato;

   considerato che lo scorso 1 gennaio 2018 è entrato in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica;

    in linea di principio, tale introduzione dovrebbe permettere controlli immediati;

    non si comprendono le ragioni per cui, al fine di mantenere la tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi delle imprese, sia necessario tenere una aliquota così elevata, mentre sarebbe sufficiente un'aliquota minima,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a ridurre la ritenuta al 4 per cento.
9/1550/71. Angelucci, Benigni, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 1-bis reca disposizioni in materia di cedolare secca;

    la legge che ha introdotto la cedolare secca, legge n. 431 del 9 dicembre 1998, all’ articolo 2 , commi 1 e 3, utilizza il termine contratti «rinnovati» per un altro periodo quando tratta della prima scadenza dei contratti ( 4+4 o 3+2). In pratica se non si verificano alcune condizioni i contratti proseguono per altri 4 o 2 anni. Ancora, trascorsi gli altri 4 o 2 anni, gli stessi contratti si «rinnovano» alle stesse condizioni o a nuove condizioni. Solo al comma 4 inizia la confusione dei termini e si legge: «Alla prima scadenza (nel caso di specie i 3 anni) il contratto è prorogato di diritto per due anni. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo» ovvero raccomandate etc., se non lo fa l'articolo recita: «In mancanza di comunicazioni il contratto è rinnovato tacitamente». Non ci sarebbe problema se non fosse intervenuto l'articolo 3 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 a cui il decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 non avesse modificato il testo del comma 3 sostituendo alla chiara espressione «risoluzione del contratto» il termine: «proroga, anche tacita». Se ciò non bastasse aumentando la sanzione da euro 67,00 ad euro 100,00. Si è aggiunta, poi, la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate che, nell'esempio riportato nel sito alla voce PROROGA, fa chiaramente capire che quello che la legge chiama «rinnovo» per essa è sinonimo di «proroga». Con ciò buggerando il povero contribuente a cui accollare un altro onere, una altra spesa, ma ciò che più importa un'altra sanzione, interessi ed a buon bisogno spese di notifica,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta a chiarire che il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, deve interpretarsi nel senso che, la proroga sussiste solo nel caso in cui non sia previsto, contrattualmente o per legge, il tacito rinnovo.
9/1550/72. Elvira Savino, Benigni, Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 1-bis reca disposizioni in materia di cedolare secca;

    il comma 59 della legge di bilancio 2019, ha esteso il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 (attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti) fino a 600 mq di superficie);

    in particolare, il comma 59 interviene sull'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 3 del 2011, che ha istituito il regime facoltativo della cedolare secca, prevedendo l'estensione della disciplina (imposta sostitutiva del 21 per cento ovvero del 10 per cento in presenza di locazioni a canone concordato),

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta ad estendere il beneficio della cedolare secca anche le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati (categoria A/10), nonché a prevedere la messa a regime della cedolare secca venga messa a regime e non per il solo 2019, come ora previsto.
9/1550/73. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

   La Camera,

    il provvedimento sottoposto al nostro esame contiene norme volte a garantire sostegno e semplificazioni per le imprese e la pubblica amministrazione;

    molto positivo, ci appare, il ripristino della precedente aliquota di tassazione IRES relativa agli enti cosiddetti no profit, cancellando quella che, giornalisticamente, è stata definita «tassa sulla bontà», poiché chi non produce beni e servizi a scopo di lucro, può e deve avere una imposizione distinta, minore e riservata, al fine di porre in essere al meglio la missione per la quale è stata costituita;

    analogamente, però, anche le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di impresa dovrebbero essere tassati nella giusta misura, in modo efficiente, efficace ed economicamente conveniente, evitando tasse che comprimono eccessivamente l'economia;

    a questo proposito si segnala che nell'ordinamento giuridico è vigente una norma concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica, in gergo detto «superbollo»;

    esso fu introdotto nel 2011 dal Governo Monti, mentre si affrontava la crisi economico finanziaria che stava attanagliando il Paese, con l'obiettivo di reperire risorse in ogni modo per aumentare il gettito fiscale, a causa dei rischi sistemici a cui era sottoposto il Paese;

    esso ha avuto anche un impatto determinante sulle vendite, poiché sin dall'inizio si sono centrate, e la tendenza è proseguita sino ai giorni attuali. Assistiamo ad una riduzione continua del parco circolante sottoposto al superbollo a causa di questa imposta che genera, di conseguenza, una perdita significativa di lavoro e manodopera specializzata per la contrazione delle vendite e dell'assistenza successiva necessaria alle automobili vendute;

    si ribadisce il fatto che lo Stato, non avendo ricevuto l'incremento del gettito sperato, non ha apportato il beneficio pubblico cui tendeva, inoltre ha danneggiato alcuni privati, poiché hanno subite perdite di fatturato. I mancati introiti che ammontano a circa 140 milioni di euro annui;

    il superbollo, inoltre, non tiene in alcun conto l'evoluzione tecnologica in atto, trovandosi così a penalizzare anche le vetture alto-performanti dotate delle più moderne tecnologie plug-in come quelle elettriche, ibride e ricaricabili;

    in una fase economico finanziaria diversa da quella del 2011, si ritiene pertanto opportuno proporre una modificazione all'inasprimento fiscale il quale è anche svincolato dalla realizzazione di reali benefici ambientali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con i primi provvedimenti ritenuti idonei, ulteriori iniziative normative volte a garantire una modificazione nel senso indicato in premessa delle norme contenute al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica.
9/1550/74. Pentangelo.

   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 1550 all'articolo 10 introduce norme in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici in deroga alla procedura ordinaria;

    si ripete da molti anni scolastici la prassi del ricorso alle reggenze per far fronte alla carenza di dirigenti scolastici che costringe questi ultimi a farsi carico di più scuole anche molto distanti fra loro;

    sussistono ancora oggi contenziosi in materia di concorsi per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico anche se, su alcuni di questi, è intervenuta la legge 107/2015 prevedendo, ai commi da 87 a 90, la possibilità per alcune categorie di concorrenti delle procedure concorsuali 2004, 2006 e 2011 di partecipare a una procedura riservata;

    dall'accesso a queste procedura riservata sono stati esclusi i concorrenti alle procedure concorsuali del 2011 che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, ovvero hanno ancora in corso il contenzioso avverso il disegno di legge n. 499 del 2015 per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

    la mancata partecipazione dei soggetti su indicati rappresenta una disparità contro una categoria di lavoratori la cui ammissione a procedure riservate quali quelle previste dall'articolo 10, peraltro, non comporterebbe oneri per lo Stato, rispetterebbe i criteri di economicità ed efficienza delle risorse nel settore pubblico e permetterebbe di limitare i notevoli costi derivanti dai contenziosi ancora aperti che gravano sulle risorse del MIUR,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative finalizzate ad prevedere una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione per il ruolo di dirigente scolastico, di durata di 80 ore complessive con prova scritta finale, di cui al comma 87 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, per gli aspiranti dirigenti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 al fine di garantire il regolare e più efficiente funzionamento delle istituzioni scolastiche, diminuendo significativamente il numero delle reggenze.
9/1550/75. Paolo Russo, D'Attis.

   La Camera,

   premesso che,

    la legge n. 62 del 2000 ha istituito il sistema nazionale di istruzione prevedendo che ne facciano parte anche le scuole paritarie;

    con ordinanza n. 10754 del 2017 la Corte di cassazione ha stabilito che le scuole paritarie non sono soggette al pagamento dell'Imu e della Tasi se dimostrano di svolgere tale attività a titolo gratuito potendosi solo in tal caso escludere il carattere economico dell'attività didattica svolta;

    il parametro quantitativo di tale requisito è dato dalla consistenza delle rette pagate dalle famiglie per la frequenza di dette scuole che devono risultare versate a mera copertura del servizio prestato;

    al fine di definire la natura commerciale o meno dell'attività didattica svolta dalle scuole paritarie il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 26 giugno 2014 ha stabilito che tale distinzione si desume sulla base del parametro del costo medio per studente fissato dal MIUR che non deve essere superato dall'ammontare della retta media pagata;

    si assiste da anni a un crollo del numero degli alunni che frequentano le scuole paritarie che non corrisponde alla contrazione del numero degli alunni delle scuole statali e che quindi non può essere spiegato con cause di natura demografica quanto piuttosto con motivazioni strettamente connesse alla variabile economica che condiziona le scelte delle famiglie;

    il pluralismo delle comunità educative può rappresentare solo una ricchezza e una risorsa per la crescita culturale del sistema di istruzione complessivamente inteso e per i singoli studenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a escludere dall'applicazione della normativa in materia di Imu e Tasi gli immobili destinati dalle scuole paritarie all'attività didattica o alle attività educative anche al fine di valorizzare e di riconoscere la rilevanza ai fini del sistema educativo e formativo nazionale delle istituzioni scolastiche paritarie.
9/1550/76. Aprea, Palmieri.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula dispone la conversione del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

    la pluralità delle materie oggetto del provvedimento rende a dir poco evidente il mancato rispetto del requisito dell'omogeneità: nonostante la Presidenza del Senato, nella seduta del 28 gennaio 2019, abbia ritenuto non ammissibili al voto in Assemblea 62 degli 85 emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici, il testo contiene disposizioni che non appaiono riconducibili alle già ampie finalità contenute nel preambolo del provvedimento;

    tra i vari interventi presenti nel provvedimento in esame, è stata introdotta, durante la prima lettura al Senato, una disposizione (articolo 4) che sostituisce l'articolo 560 del codice di procedura civile stabilendo il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di trasferimento che conclude l'espropriazione forzata immobiliare. A tal fine il debitore deve: conservare il bene tutelandone l'integrità; abitare l'immobile; consentire, d'accordo con il custode, la visita dell'immobile da parte di potenziali acquirenti, con le modalità individuate dal giudice (articolo 569 c.p.c.) quando ha autorizzato la vendita dell'immobile;

    in questo modo si innesca un meccanismo dannoso per la procedura esecutiva: il debitore escusso che possiede altre abitazioni, a tacere di intestazioni o di godimento indiretti, conserva il diritto di abitare l'immobile pignorato; se l'immobile sottoposto a procedura esecutiva viene danneggiato da terzi – che con consenso del debitore sono entrati nell'abitazione – il debitore e il suo nucleo familiare continuano a godere del bene pignorato; il debitore escusso che abita non in maniera abituale ma occasionale l'immobile pignorato ha il diritto di permanervi all'interno;

    a ciò si aggiunge che la liberazione dell'immobile pignorato deve essere ordinata sentiti il debitore ed il custode ma non anche tutte le parti interessate e quindi anche il creditore procedente e che la visita da parte di potenziali acquirenti deve essere consentita dal debitore escusso in accordo con il custode mentre sarebbe preferibile a semplice richiesta del custode, risultando evidente che giammai il debitore escusso presterà consenso in tale senso;

    la modifica apportata all'articolo 560 c.p.c. altera dunque il vigente sistema normativo che prevede l'emissione obbligatoria dell'ordinanza di liberazione dell'immobile una volta avvenuta l'aggiudicazione del bene. Tuttavia, nel caso in cui se ne verifichi in precedenza la necessità ovvero

    l'opportunità, il giudice dell'esecuzione può ordinare la liberazione dell'immobile in un momento antecedente l'aggiudicazione;

    le migliori prassi adottate dagli uffici giudiziari, che la VII Commissione del CSM ha in qualche modo compendiato in una delibera del novembre 2017, prevedono l'emissione dell'ordine di liberazione al momento in cui è disposta la vendita per consentirne, da una parte, una più agevole e fruttuosa alienazione coattiva, con la possibilità per gli interessati di visitare l'immobile subastato libero da persone e cose, e successivamente al trasferimento della proprietà con l'immediata immissione in possesso dell'aggiudicatario. In questo modo le caratteristiche dell'alienazione in sede esecutiva si avvicinano a quelle della vendita tra privati e rendono realmente competitiva la vendita forzata;

    merita anche osservare che il provvedimento di antieconomicità ex articolo 164-bis disp. att. c.p.c. non potrebbe ritenersi correttamente emesso senza prima avere tentato di alienare il bene in assenza di occupanti ancorché sine titulo;

    appare dunque chiaro che il novellato articolo 560 c.p.c. non fa altro che allungare i tempi delle procedure esecutive, danneggiare i creditori (come gli istituti bancari che dovranno riclassificare i loro crediti) e la parte escussa che non vedrà mai fine al suo calvario processuale e che vedrà venduto il proprio bene con un prezzo fortemente ridotto a causa dei continuativi ribassi d'asta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare le necessarie modifiche normative in materia di esecuzione forzata escludendo la possibilità per il debitore escusso, che possiede altre abitazioni o in proprietà o in godimento, di conservare il diritto di abitare l'immobile; di permanere nell'immobile oggetto della procedura nei casi di uso non continuativo dell'immobile; di permanere nel godimento del bene oggetto dell'esecuzione qualora il medesimo sia danneggiato a causa di comportamenti del debitore, del suo nucleo familiare o di terzi estranei che vi abbiano avuto libero accesso; nonché di prevedere che il creditore pignorante sia sentito dal giudice dell'esecuzione in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 560 c.p.c. e in ogni caso al momento dell'adozione dell'ordine di liberazione e di prevedere che il debitore escusso sia obbligato a semplice richiesta del custode a consentire l'ingresso di terzi offerenti presso l'immobile oggetto della procedura.
9/1550/77. Bartolozzi, D'Ettore.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD), fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente. Il comma 3 in particolare, prevede l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente; la formulazione del suddetto articolo 6, è suscettibile di introdurre elementi di incertezza circa i soggetti tenuti all'obbligo di iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto al citato comma 3. Il comma 3 del testo in esame, riporta un elenco puntuale dei soggetti tenuti all'iscrizione e conclude con la residuale previsione di iscrizione, «con riferimento ai rifiuti non pericolosi, dei soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152»; tale comma, alla luce dell'intervenuta abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 205 del 2010 connesse all'attivazione del Sistri, disposta dal comma 2 del testo in esame, è attualmente in vigore nella – formulazione – precedente alle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 205 del 2010, conseguentemente, fare riferimento all'art. 189 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, include un numero più ampio di soggetti rispetto a quanti erano obbligati all'iscrizione al Sistri,

impegna il Governo

a rivedere l'attuale formulazione del suddetto comma 3, articolo 6, del provvedimento in esame, al fine di dare certezza al quadro normativo, nonché di riallineare la previsione normativa circa l'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale rispetto a quanto previsto dalla normativa sul Sistri, chiarendo a tal fine che all'obbligo all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, siano tenuti gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi, gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi, e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
9/1550/78. Ruffino, Gagliardi.

   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e – fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente (istituito e disciplinato dall'articolo 6 medesimo) – dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD);

    l'impresa artigiana che produce mobili e si reca al domicilio del privato per consegnare/montare il nuovo prodotto non può procedere al ritiro dei mobili usati né può recarsi all'isola ecologica per smaltirli. Per far questo deve contattare un trasportatore autorizzato e far redigere il formulario di identificazione dei rifiuti (cosiddetto FIR), un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario;

    Il FIR è uno degli strumenti di tracciabilità tradizionali – insieme al MUD, (cioè il modello unico di dichiarazione ambientale) e al registro di carico e scarico dei rifiuti – previsti dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), di cui l'articolo 6 dispone la proroga, utilizzati per controllare e, per certi versi contabilizzare, il flusso della produzione dei rifiuti speciali;

    ne consegue che ad oggi l'azienda artigiana non può recarsi all'isola ecologica per smaltire il vecchio mobilio ritirato, se priva dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto alle isole ecologiche; mentre l'acquirente può conferirlo gratuitamente all'isola ecologica o farlo ritirare a domicilio;

    ne consegue che per una medesima tipologia di rifiuti assimilati all'urbano, sono previste due diverse tipologie di trattamento e conferimento;

    nell'ottobre 2018, la Confederazione Nazionale Artigiani ha avanzato al Ministro dell'ambiente una proposta volta a parificare il trattamento per tale tipologia di rifiuti, in attesa di una «finestra normativa» utile a formalizzare la proposta;

    è opportuno valutare l'introduzione di tale semplificazione, in grado di migliorare la competitività delle imprese artigiane, che operano nel settore del legno arredo e che non hanno dimensioni tali da giustificare e sostenere gli oneri di iscrizione al citato Albo nazionale,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 6 del provvedimento in esame a modificare il Codice ambientale nel senso di consentire alle aziende del settore legno arredo nell'esercizio della propria attività le possibilità, già data al privato, di conferire gratuitamente e con modalità semplificate 1 rifiuto assimilato all'urbano presso le isole ecologiche competenti per area.
9/1550/79. D'Ettore, Mugnai.

   La Camera,

   premesso che:

    le avversità atmosferiche che hanno colpito vasti territori della regione Puglia tra il 26 febbraio e il 1° marzo 2018 hanno compromesso interi raccolti, danneggiato strutture agricole e colpito il lavoro centinaia di braccianti, privandoli sia del guadagno sia delle giornate di lavoro necessarie ad accedere alle tutele previdenziali e assistenziali;

    la vigente normativa sul fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, all'articolo 1, comma 3, stabilisce, che i relativi interventi compensativi possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel piano assicurativo agricolo annuale;

    nonostante tale vincolo normativo, la regione Puglia ha presentato la proposta di declaratoria adottata con delibera di giunta n. 1.231 del 10 luglio 2018, unitamente alla documentazione tecnica, che il MIPAF non ha potuto prendere in considerazione;

    in sede di risposta da atti di sindacato ispettivo il MIPAF ha chiarito che «... considerata la rilevanza dei danni segnalati (oltre 200 milioni su quattro province) e l'impatto di questi sull'economia delle zone colpite, per venire incontro alle esigenze delle imprese agricole e procedere all'attivazione degli interventi compensativi del Fondo, è stata predisposta una proposta normativa per derogare alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 e precisamente all'articolo 1, comma 3, al fine di attivare gli interventi compensativi del fondo per le colture non assicurate ancorché assicurabili, e per superare la perentorietà del termine di 90 giorni dalla fine dell'evento per la deliberazione della proposta. Tale proposta è stata trasmessa in Parlamento ... come emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018...» ma non è stata accolta;

    ove tale disposizione fosse stata approvata, si sarebbe potuto procedere, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, all'accoglimento della proposta regionale consentendo:

     a) la concessione a favore delle imprese agricole danneggiate fino all'80 per cento del danno;

     b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;

     c) la proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso,

     d) l'esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti,

     e) sgravi fiscali e contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte,

impegna il Governo

a presentare con urgenza una disposizione legislativa volta a consentire che le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possano, in deroga alle norme vigenti, accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1550/80. Nevi, D'Attis, Sisto, Elvira Savino, Labriola, Spena.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del presente disegno di legge di «conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», contiene disposizioni finalizzate ad introdurre semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca;

    l'Italia è meta di programmi di studio da parti di studenti di molti Paesi esteri, soprattutto di studenti provenienti dal Nord America;

    in Italia esistono filiazioni di Università e Colleges nordamericani che accolgono, ogni anno, circa 33.000 studenti, con oltre 150 programmi. Infatti, l'Italia è il secondo Paese europeo, dopo solo il Regno Unito, prescelto dagli studenti nordamericani per un soggiorno di studio e si registra un crescente interesse per il nostro Paese si registra da parte di altri Paesi, come Cina, India ed Australia;

    tali studenti affrontano una procedura complessa per la richiesta ed il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di studio per studenti extracomunitari, per periodi di studio superiori ai 90 giorni, presso le Istituzioni accademiche straniere ritualmente autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 2, legge 14 gennaio 1999, n. 4;

    la quasi totalità dei programmi di studio in Italia hanno una durata che coincide con il cosiddetto «Semester Abroad», ovvero «semestre all'estero», ma che ha una durata effettiva inferiore ai sei mesi, tradizionalmente fra i 90 e i 120 giorni. Pertanto, lo studente si vede costretto a presentare la domanda di permesso di soggiorno;

    spesso le lungaggini burocratiche e il sovraffollamento degli uffici fa sì che questi ragazzi ricevano il permesso di soggiorno quando sono già tornati nel loro Paese per proseguire il corso universitario;

    nel 2013, l'istituto IRPET ha stimato in 550 milioni di euro annui il contributo economico apportato al nostro Paese derivante dall'indotto dei programmi universitari nordamericani, una stima che oggi dovrebbe essere aggiornata al rialzo, a circa 600 milioni di euro annui: un contributo importante in un periodo di perdurante crisi economica che alimenta circa 10 mila posti di lavoro;

    per continuare ad attirare studenti e vincere la sfida con altri Paesi è necessario snellire le pratiche burocratiche che spesso non sono comprensibili all'estero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre un successivo provvedimento che permetta di sostituire la richiesta di permesso di soggiorno con la dichiarazione di presenza sottoscritta dal legale rappresentante della filiazione della struttura formativa straniera, al fine di apportare benefici sia per gli uffici delle locali questure che per gli studenti.
9/1550/81. Fitzgerald Nissoli, Aprea, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Zanella.

   La Camera,

   considerato che:

    tra le eccellenze dell'agricoltura Italiana, deve essere senz'altro annoverata l'Agricoltura sociale. La legge 18 agosto 2015, n. 141 che la disciplina, è stata la prima in Europa in questo senso;

    l'obiettivo della legge n. 141 è quello di migliorare lo stato di salute fisico e mentale delle persone attraverso la possibilità del lavoro in campagna, con ricadute positive anche a livello sociale; intende favorire il reinserimento di soggetti svantaggiati nella comunità e, al contempo, produrre;

    nonostante l'assenza del decreto applicativo, di cui tuttavia appare prossima la pubblicazione, negli ultimi 5 anni il settore è fortemente cresciuto, grazie ad investimenti per 20,3 milioni di euro, dei quali solo un quarto derivanti da fondi pubblici, con attività di inserimento socio-lavorativo in favore delle fasce deboli della popolazione;

    il MIPAF ha attivato l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, invitandolo a predisporre mirati gruppi di lavoro al fine di procedere alla stesura di linee guida che ulteriormente rafforzino il sistema dell'agricoltura sociale in chiave partecipativa e condivisa;

    in sede di esame del decreto-legge n. 135 del 2018 è stato presentato un emendamento, ammesso a discussione, volto a favorire la commercializzazione mediante vendita diretta dei prodotti delle associazioni e delle imprese attive operanti nell'agricoltura sociale. Nell'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 6 della legge è previsto che i comuni definiscano modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale. Si ritiene tale impostazione eccessivamente restrittiva,

impegna il Governo

ad adottare misure legislative volte a favorire la valorizzazione dei prodotti provenienti da attività di agricoltura sociale prevedendo che i comuni ne favoriscano la commercializzazione, nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in sagre, fiere, mercatini ed esposizioni, compatibilmente con gli spazi disponibili.
9/1550/82. Anna Lisa Baroni, Spena.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure di semplificazione in favore degli enti locali;

    in sede di esame in commissione sono stati presentati ed ammessi a discussione gli emendamenti 11-bis.l7 e 11-bis.18 tendenti a semplificare l'accesso ai mercati finanziari per le società idriche pubbliche, al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma 153, lettera c) dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018);

    la norma proposta prevede che tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema;

    in sede di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, proroga termini, la commissione ambiente, nel proprio parere, ha approvato una osservazione nella quale ha chiesto al Governo di valutare, in relazione alla necessità di sostenere gli investimenti nel settore idrico, l'opportunità di modificare la definizione di «società quotate» di cui all'articolo 2, lettera p) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di ricomprendervi anche le società che hanno emesso strumenti finanziari cosiddetti hydrobond;

    a tal fine è stato accolto un ordine del giorno 9/1117-A/17 il 14 settembre del 2018,

impegna il Governo

al fine di favorire gli interventi del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, ad introdurre disposizioni volte a prevedere che tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema
9/1550/83. Cortelazzo, Bond.

   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 11-quater modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevedendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, sia con riferimento alle cosiddette «opere bagnate» (dighe, condotte e altro) a titolo gratuito, sia per quel che riguarda le cosiddette «opere asciutte» (beni materiali), rispetto alle quali è prevista la corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, ai precedenti concessionari;

    il comma 1-quinquies dell'articolo prevede che i nuovi concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche corrispondano semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle grandi derivazioni;

    nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni;

    da tempo è stato sollevato ed è ricorrente nel dibattito politico nazionale il problema derivante dal fatto che le province delle regioni a Statuto ordinario confinanti con le regioni a Statuto speciale o con Stati esteri, soffrono delle migliori condizioni fiscali, burocratiche, salariali, agevolative e persino dei prezzi dei beni essenziali di consumo (quali ad esempio i carburanti), che sono applicate oltre confine o nella limitrofa regione a Statuto speciale. La provincia di Belluno ad esempio è particolarmente colpita da questa situazione, confinando sia con l'Alto Adige che con l'Austria;

    la problematica delle «aree di confine» ha generato numerosi interventi statali e regionali a sostegno delle economie delle aree di confine; la regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche può essere l'occasione per abbattere i prezzi delle energia e il costo dei servizi per le province delle Regioni a Statuto ordinario che confinano con le regioni a Statuto speciale o con Stati esteri,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare una iniziativa legislativa nella quale, modificando il comma 5-bis dell'articolo 11-quater del provvedimento in esame, si preveda che per le province delle regioni a Statuto ordinario che confinano sia con le regioni a Statuto speciale che con Stati esteri, il canone relativo alle concessioni insistenti sul proprio territorio, sia integralmente loro attribuito, con la finalità di ridurre il costo dei servizi pubblici e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica per famiglie e imprese.
9/1550/84. Bond, Cortelazzo, Baratto, Bendinelli.

   La Camera,

   considerato che:

    i commi 1-sexies e 1-septies dell'articolo 3 modificano la disciplina delle start-up e delle PMI innovative, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi a carico di tali categorie di imprese e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad esse concesse dalle norme vigenti;

    in particolare si prevede di eliminare l'obbligo, per la start-up innovativa e l'incubatore certificato, di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del registro delle imprese le informazioni richieste dalla legge ai fini dell'iscrizione nella medesima sezione speciale, nonché di ridurre gli adempimenti relativi all'attestazione di mantenimento del possesso dei requisiti;

    si ritiene opportuno favorire la nascita e la crescita di start-up universitarie, definite come le società di capitali costituita su iniziativa dell'Università o del personale universitario, che prevede la partecipazione al capitale da parte dell'Università ovvero la partecipazione al capitale e l'impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale da parte dei proponenti studenti o docenti, con l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca;

    attualmente le università italiane sono incubatoti di spin-off e start-up innovative in quanto il 90 per cento delle spinoff iscritte al registro delle startup innovative è generato in ambito accademico. E’ necessario valorizzare la conoscenza tecnologica, incrementare il dialogo tra mondo produttivo e accademico e rafforzare gli strumenti di collaborazione Università-imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di costituire uno specifico Fondo per gli incubatoti universitari spin off e start-up, cui possano accedere gli atenei e gli enti di ricerca, anche costituiti in rete, al fine di attivare progetti di ricerca e di sostenere la costituzione di start up innovative, a partecipazione prevalente universitaria e direttamente connesse con il mondo della ricerca universitaria
9/1550/85. Fiorini, D'Ettore.

   La Camera,

   premesso che:

    nel disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, è stata inserita la norma sulla disciplina del servizio pubblico non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio;

    in particolare, la definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. Il foglio di servizio elettronico dovrà riportare la targa veicolo; il nome del conducente; la data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; l'orario di inizio servizio, la destinazione e l'orario di fine servizio nonché i dati del fruitore del servizio;

    a riguardo si osserva la particolarità del servizio natanti il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

    i natanti non sono in condizione di poter rispettare quanto previsto nel Foglio di Servizio dall'impostazione disposta dalla norma prevista dal decreto-legge in esame (ad esempio chilometri di partenza e chilometri di arrivo), sia per quanto riguarda l'indicazione dei chilometri, sia per quanto riguarda l'articolo 8 Comma 8 della legge n. 91 del 1992 «... è inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti...», sarebbe opportuno dare facoltà alle Regioni di poter integrare il Foglio di Servizio anche al fine di tutela e salvaguardia ambientale nel territorio sul quale opera il natante, perché si potrebbero evitare viaggi inutili che hanno un costo ambientale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, affinché le Regioni possano integrare nel caso di servizio svolto da natanti le disposizioni in materia di foglio elettronico ai fini della tutela del patrimonio artistico e ambientale.
9/1550/86. Zanettin, Brunetta, Mulè.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure su sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

    al Senato è stata inserita la norma sulla disciplina del servizio pubblico non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio;

    il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea;

    al riguardo si osserva la particolarità del servizio natanti, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, che purtroppo sono in continuo contenzioso con l'Amministrazione finanziaria in quanto applica a loro Iva «turistico-ricreativo» ed invece la Commissione tributaria riconosce che il trasporto urbano di persone indipendentemente se sia individuale o di gruppi di persone non rientra nel c.d. turistico-ricreativo ad eccezione delle fattispecie nelle quali il vettore fornisce direttamente i servizi suppletivi (guida turistica), ovvero ne sostiene i costi e li riaddebita al cliente;

    dagli interpelli, dalle circolari ministeriali, dalle risoluzioni ministeriali e dalle verifiche fiscali non era mai stato contestato agli operatori il trasporto «turistico-ricreativo», ad esempio Venezia, dove le imbarcazioni sono assoggettate alla Legge n. 21 del 1992, alla Legge Regionale n. 63 del 1993 e ai Regolamenti Comunali di Attuazione. Gli operatori economici effettuano il noleggio con conducente con tutti gli obblighi di acquisizione di servizio, di rimessa e di svolgimento del servizio. E non da noleggio da diporto;

    in caso di guida a bordo quando viene prenotato il trasferimento dai terminal (Porto, Aeroporto o Stazione Ferroviaria) per il Centro Città o per i trasferimenti alle Isole, gli operatori non possono sapere se chi accompagna il gruppo è una guida, un accompagnatore, il proprietario dell'agenzia viaggi, e altro. Sarebbe in ogni caso impossibile da controllare. Il fatto di mantenere la stessa imbarcazione per la visita di mezza giornata o di intera giornata, non significa necessariamente avere l'imbarcazione a disposizione, sia perché l'imbarcazione potrebbe fare nel frattempo altri servizi, ed in ogni caso in una sosta di un'ora quando il barcarizzo viene chiuso quando il gruppo è sceso, il personale di bordo risulta libero da qualsiasi impegno fino al trasferimento successivo,

impegna il Governo

ad adottare, alla luce di quanto esposto in premessa ogni iniziativa utile, anche normativa affinché il trasporto urbano di persone effettuato a mezzo di natanti, è soggetto ad aliquota ordinaria solamente nel caso in cui eventuali servizi aggiuntivi siano forniti ed organizzati dal vettore.
9/1550/87. Brunetta, Zanettin, Mulè.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro;

    sarebbe stato opportuno disporre in particolare misure di semplificazione per le imprese che risultano essere concessionarie di beni pertinenziali del demanio marittimo, ossia che svolgono la propria attività all'interno di manufatti acquisiti al pubblico demanio marittimo;

    la pressoché totalità di queste aziende, fiore all'occhiello dell'offerta turistica delle diverse località ove le stesse sono collocate, sono gestite da famiglie che hanno profuso le proprie energie e i risparmi di una vita nella conduzione della propria attività, effettuando investimenti, anche considerevoli, nell'ottica di offrire un migliore servizio all'utenza e contribuire allo sviluppo del turismo;

    è noto come la legge finanziaria per l'anno 2007, legge n. 296 del 2006, abbia applicato una maggiorazione evidentemente eccessiva ai canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali con finalità turistico ricreativa. In particolare l'introduzione dei valori Orni (Osservatorio del mercato immobiliare), per il calcolo dei canoni pertinenziali, oltre a introdurre fortissime sperequazioni e squilibri tra le imprese, ha portato come conseguenza incrementi su questi canoni di oltre il 1.000 per cento, raggiungendo cifre enormi – da 100 a 300 mila euro annui – rendendoli, di fatto, impossibili da pagare. Chi ha pagato, ha purtroppo sacrificato gli investimenti per rinnovare e migliorare l'attività dal punto di vista della qualità dei servizi, e chi non è più riuscito a pagare il canone si è visto arrivare la decadenza della concessione;

    nel corso degli anni si è proceduto ad alcuni interventi (con la legge di stabilità 2014 e con la legge di stabilità 2016) che hanno offerto la possibilità di sanare la morosità maturata dai concessionari, i quali avevano impugnato chiaramente le esose pretese dell'amministrazione innanzi all'autorità giudiziaria, pagando una percentuale del canone in contestazione; solo così si è potuto, in molti casi, arrestare l'inevitabile tracollo di molte aziende che non avrebbero potuto diversamente sostenere la pretesa creditoria delle amministrazioni concedenti;

    il problema, tuttavia, si è riproposto, dal momento che, negli anni a seguire, nonostante le richieste degli operatori del settore, non si è provveduto al riordino della disciplina in materia di beni pertinenziali del demanio marittimo,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a disporre, fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, la sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, e dei procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni.
9/1550/88. Ripani, Mugnai.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del testo in esame, al comma 2-bis, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato – nel numero massimo di 1.851 – mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017;

    il testo limita le assunzioni ai soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili alla citata procedura concorsuale. Il comma 2-bis richiede inoltre il possesso (al 1° gennaio 2019) dei requisiti prescritti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 nel testo vigente al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018) per l'assunzione degli agenti di polizia mediante pubblico concorso;

    tra i requisiti ivi previsti vi sono, dunque, quello del limite anagrafico di 26 anni, nonché del possesso di un diploma di scuola superiore. In proposito, si ricorda che nel bando per la partecipazione alla citata procedura concorsuale veniva richiesto di aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età (limite a sua volta elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti), nonché il possesso della licenza media come titolo di studio;

    è quindi inaccettabile la modifica delle regole in itinere, soprattutto quando queste ultime penalizzano giovani e meritevoli candidati che hanno già acquisito l'idoneità e che da molto tempo aspettano con fiducia di poter prendere servizio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, e ad adottare urgenti misure volte a prevedere, ai fini delle assunzioni degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017, i medesimi requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla citata procedura concorsuale.
9/1550/89. Cappellacci, Cassinelli, Novelli, Palmieri, Squeri, Maria Tripodi, Giacometto, Pella, Biancofiore, Pettarin, Saccani Jotti, Tartaglione, Labriola, Porchietto, Vietina, Paolo Russo, Polidori, Perego Di Cremnago, Sisto.

   La Camera,

   premesso che:

    La legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante la disciplina della cessione dei crediti di impresa, stabilisce che la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è consentita esclusivamente quando il cedente è un imprenditore;

    il reddito dei liberi professionisti è sceso negli ultimi dodici anni del 2,73 per cento; il calo è decisamente maggiore se si considera che il potere d'acquisto è sceso del 18,3 per cento; emerge una stridente disuguaglianza nella distribuzione dei redditi in rapporto all'età (chi ha tra i 25 e i 30 anni guadagna in media 12.000 euro lordi all'anno, chi ne ha oltre 50 ne guadagna 48.500) al sesso (ampiamente penalizzate sono le donne rispetto agli uomini) e alla collocazione geografica (i professionisti del sud Italia dichiarano in media il 40 per cento in meno dei loro colleghi del nord);

    in un contesto come quello descritto dai rapporti di categoria appare opportuno consentire anche ai professionisti l'accesso a strumenti di credito che permettano di velocizzare e semplificare l'incasso delle spettanze quali la cessione dei crediti pro soluto verso banche e istituti di credito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere ai liberi professionisti il diritto di cessione del credito verso corrispettivo previsto dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
9/1550/90. Cancelleri.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 in esame reca disposizioni finalizzate, a imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica nei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;

    l'articolo 11-bis del citato decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto nel corso dell'esame al Senato reca misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali, con particolare riferimento anche all'istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia, incaricato di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali;

    l'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 nel quadro dell'introduzione di strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti, prevede anche la possibilità per tali enti di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità ad adottare iniziative, anche di natura normativa, per la modifica del citato articolo 18 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione delle Città Metropolitane e degli enti locali in generale, conseguenti al completamento della riforma dei predetti enti, in deroga, solo per l'anno 2018, alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali, ai fini di essere autorizzati ad effettuare i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli enti intermedi:

   1) predisporre per l'anno 2018 il bilancio di previsione annuale;

   2) utilizzare, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

   3) nel caso in cui l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui al precedente punto non risultasse interamente sufficiente a garantire il pareggio finanziario e gli equilibri ivi indicati, è consentito, altresì, ai predetti enti intermedi, di procedere, alla predisposizione di un bilancio per gli anni 2017 e 2018 solo annuale con l'obbligo di coprire l'eventuale disavanzo risultante secondo le modalità indicate nell'articolo 188 del decreto legislativo n. 267/2000.
9/1550/91. Giarrizzo, Ficara, Varrica, Lorefice, Martinciglio, Marzana, Alaimo, Lombardo, Cancelleri.

   La Camera,

   premesso che,

    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, ha fra i suoi obiettivi quello di imprimere un ulteriore slancio alla modernizzazione e all'efficientamento dell'azione pubblica nei riguardi dei cittadini, in vari settori fra i quali quello ambientale;

    la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge Quadro sulle Aree Protette» dopo decenni di travagliato percorso, ha determinato una svolta radicale nella politica della conservazione della natura nel nostro Paese ed ha costituito un valido nonché efficace supporto per una moderna e globale politica di salvaguardia dell'ambiente e sostenibilità del territorio attraverso la realizzazione di un ampio e organico sistema di aree protette sia in ambito nazionale che regionale;

    la citata legge n. 394 del 1991, tuttavia, in alcuni articoli, ha mostrato in ambito applicativo alcune inadeguatezze che a distanza di 28 anni e, complice un mutato contesto normativo comunitario e nazionale e degli obblighi da essi derivanti, si sono trasformate in vulnus che potrebbero creare seri rischi alle prioritarie politiche di integrità dell'ecosistema e della tutela della flora e della fauna obiettivi principi dell'istituzione dei Parchi Nazionali;

    nello specifico, l'articolo 30 comma 2 recita: «La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire due milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta»;

    con l'entrata in vigore della moneta unica, tali sanzioni sono state automaticamente determinate in euro 25,00 ed euro 1.032,00;

    la norma sopra citata a differenza di quanto disposto nelle leggi regionali in materia non prevede né una rivalutazione periodica della sanzione nè la graduazione della stessa e la sua applicazione in funzione della rarità della specie o della singolarità del luogo;

    dall'assenza di tali elementi dal carattere di specificità comporterebbe che nel caso di abbattimento di un esemplare catalogato tra le specie a rischio di estinzione piuttosto che di uno appartenente ad una specie in esubero la sanzione applicata è la stessa ovvero di circa 350,00 euro;

    la stessa sanzione si applica anche in caso di soppressione di dieci esemplari della specie «Orso Marsicano» che, riprendendo uno studio del World Wildlife Fund (WWF) ricorda come incidenti, fucilate, lacci e veleno stanno uccidendo gli ultimi orsi italiani dagli anni Settanta ad oggi con oltre un centinaio di orsi uccisi solamente nel Parco Nazionale d'Abruzzo;

    i Parchi Nazionali non possono provvedere con norme regolamentarie proprie forme di adeguamento delle sanzioni né introdurre nuovi principi di gradualità della sanzione che tale azione è possibile solo attraverso un provvedimento legislativo nazionale come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione Civile con le sentenze nn. 10985 del 7 maggio 2018 e 20430 del 2 agosto 2018;

    l'adeguamento della norma in materia, oltre a costituire un efficace deterrente non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere all'adeguamento del comma 2 dell'articolo 30 della legge 394 del 1991 ovvero di delineare una suddivisione in gradi delle differenti condotte che potrebbero compromettere l'equilibrio degli ecosistemi e delle biodiversità all'interno dei parchi nazionali.
9/1550/92. Grippa.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

    l'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità;

    in base al medesimo articolo le assunzioni possono avvenire solo nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale;

    l'articolo 1, comma 399, della legge citata stabilisce altresì che, per l'anno 2019, gli enti pubblici non economici, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

    il combinato delle disposizioni di cui sopra, unitamente a tutti gli altri limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, di fatto limita la possibilità, per taluni Comuni ed Enti parco di procedere all'assunzione dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità e dunque di contribuire al perseguimento delle finalità del definitivo superamento delle situazioni di precariato di tali lavoratori;

    l'articolo 30 della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 – Sicilia, in materia di personale precario, prevede, «al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125», che «il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza, nel rispetto dell'autonomia della Regione Sicilia, affinché il Governo di tale regione adotti specifici provvedimenti di carattere normativo, finalizzati a consentire alle pubbliche amministrazioni interessate la possibilità di procedere, per l'anno 2019, alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, in deroga alla dotazione organica, al fabbisogno del personale e ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa.
9/1550/93. Lombardo, Alaimo.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dispone che la notificazione con modalità telematica debba eseguirsi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi, indicati nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da ultimo modificato dall'articolo 66 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;

    l'articolo 16-ter del menzionato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19, nella sua formulazione originaria, sanciva che era considerato «pubblico registro» valido ai fini delle notificazioni anche l'elenco IPA (elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni), consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it, introdotto dall'articolo 51-bis del codice della amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

    l'art. 45-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2014, n. 114 (entrata in vigore dal 19 agosto 2014), ha modificato il menzionato articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, non essendo stato incluso nella norma citata l'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ed essendo stato omesso altresì ogni riferimento ad «elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni», tale da rendere l'indice IPA dal 19 agosto 2014 non più consultabile quale «pubblico elenco» ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale;

    l'unico «elenco pubblico» degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni, ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale eseguite dagli avvocati, è da considerarsi, dunque, il Registro PP.AA. consultabile dal sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it) esclusivamente in via autenticata;

    dopo più di quattro anni dalla scadenza del termine per la comunicazione degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, molte di queste non hanno ancora comunicato al Ministero di Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonostante il termine ultimo scadesse il 30 novembre 2014, con la conseguenza che il Registro PP.AA. è assolutamente carente;

    tale inerzia blocca ostativamente la notifica via PEC degli avvocati che rimangono costretti a ricorrere alla ordinaria modalità cartacea con costi, e soprattutto tempi, sicuramente non consoni alla tanto auspicata efficienza/competitività del Processo Civile Telematico, determinando un grave pericolo di pregiudizio per i processi in corso e per la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestive iniziative tali da consentire di poter estrarre gli indirizzi PEC da «elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» al fine di non precludere la possibilità di effettuare notifiche telematiche alla gran parte delle pubbliche amministrazioni, essendo invero pacifico, in giurisprudenza, che il reperimento di indirizzi PEC al di fuori dei pubblici registri indicati dalla legge determina la nullità della notifica, sanabile solo a seguito della costituzione della controparte.
9/1550/94. Scutellà.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, reca disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

    il provvedimento in esame all'articolo 11-quater dispone la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse;

    in particolare è indicato: «le regioni, in caso di insussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare tali concessioni ad operatori economici individuati attraverso gare, a società a capitale misto pubblico privato»;

    nella sua attuale formulazione, il testo esclude la possibilità di affidare le concessioni senza gara a società di proprietà interamente pubblica, comprese quelle «in house»;

    le derivazioni idroelettriche (anche «non grandi») insistono in Italia soprattutto su territori montani, alpini caratterizzati da cambiamenti climatici, più rilevanti con il salire della quota rispetto a territori di pianura, da un equilibrio ecologico-ambientale delicato, rischi idrogeologici significativi, equilibrio socio economico precario: trend storico di decrescita della popolazione-bassa numerosità della popolazione /problematiche logistiche, che mettono in dubbio il ritorno economico di qualsiasi tipo di investimento fisso tanto più se infrastrutturale;

    una società con componente privatistica difficilmente sarebbe disponibile ad effettuare investimenti infrastrutturali i cui ritorni economici sarebbero di lunghissimo periodo e sarebbero prevalentemente destinati a prevenire, mitigare, sostenere le situazioni sopra evidenziate;

    si osserva che la possibilità di affidare le concessioni senza gara pubblica a società di proprietà interamente pubblica venga permessa sulla base di determinate condizioni: da un lato, che il concessionario si impegni a realizzare entro i termini concordati un piano finalizzato a salvaguardare il territorio dagli ormai prevedibili cambiamenti climatici e dai rischi idrogeologici con significativi investimenti infrastrutturali i cui ritorni economici sarebbero di lunghissimo periodo, oltre che a sviluppare un ecosistema industriale locale centrato sulle core competencies del concessionario, in sinergia con le competenze distintive di altri operatori presenti sul territorio, e, dall'altro, che l'ente proprietario si impegni a definire regole di governance della partecipata trasparenti e allineate agli standard internazionali e mantenere una mission aziendale coerente con le finalità individuate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, per quanto di competenza, successive iniziative al fine di includere anche la possibilità di affidare le concessioni idroelettriche senza gara a società interamente pubbliche con il fine primario di porre al centro dell'interesse aziendale sia le esigenze dell'ambiente, sia tutte le conseguenze ed esternalità ad esse collegate, senza escludere dagli obiettivi aziendali l'efficienza economico-tecnica.
9/1550/95. Elisa Tripodi.

   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame, l'articolo 9-bis, introdotto al Senato, prevede diverse disposizioni in materia sanitaria tra le quali, segnatamente, un intervento sulla governance farmaceutica finalizzato a semplificare le procedure di ripiano della spesa farmaceutica;

    nel corso dell'esame del provvedimento, da più parti, è stata espressa l'esigenza di un intervento più incisivo e globale sulla governance farmaceutica volto ad includere anche la parte distributiva dei prodotti farmaceutici, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute individuale e collettiva, contemplando nello specifico anche un intervento del legislatore sulla questione delle società di capitali nelle farmacie;

    la legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale sulla concorrenza, ha introdotto rilevanti novità nella gestione delle farmacie, prevedendo in particolare che:

    la titolarità dell'esercizio delle farmacie private è in capo ai farmacisti iscritti all'albo forniti di idoneità, alle società di persone (cui possono partecipare anche soggetti non farmacisti), alle società di capitali (nelle quali è consentita la presenza di soci non farmacisti o di società di capitali o di persone) e alle società cooperative a responsabilità limitata;

    i titolari delle farmacie possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, affidando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di assicurare il rispetto dell'anzidetta percentuale, con i poteri d'indagine che gli sono propri;

    la legge per il mercato e la concorrenza è una legge annuale che ha lo scopo da un lato di promuovere lo sviluppo della concorrenza e dall'altro di garantire la tutela dei consumatori;

    la tutela del consumatore, nel caso delle farmacie, coincide e si sovrappone con la più rilevante tutela della salute; la distribuzione e titolarità delle farmacie, così come l'intera normativa pubblicistica ad esse inerente rientra appieno nella materia del «diritto alla tutela della salute», costituzionalmente sancito e tutelato dall'art. 32 della Costituzione;

    la dottrina a riguardo ha sempre evidenziato come il farmacista e la stessa farmacia fossero al centro di una stretta connessione tra l'iniziativa economica e la tutela dell'articolo 32 della Costituzione, facendo derivare da tale motivo l'assoggettamento a vincoli del tutto peculiari;

    anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è stato più volte evidenziato il ruolo primario della distribuzione dei farmaci, sottolineando che «i farmacisti [...] a prescindere dalla qualificazione del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse»;

    per tali ragioni l'esercizio delle farmacie pur essendo espressione del diritto di iniziativa economica, non può essere esclusivamente considerato come un'attività commerciale, in ragione della sua stretta connessione con l'articolo 32 della Costituzione, talché le sole regole di mercato, di capitali per giunta, non possono garantire in maniera esaustiva ed efficace il necessario bilanciamento dell'iniziativa economica e del diritto alla tutela della salute;

    il farmacista è il professionista sanitario cui lo Stato ha demandato la tutela del diritto alla salute, confidando nella vigilanza deontologica e sulla professionalità certificata dall'Ordine professionale cui il medesimo professionista è iscritto obbligatoriamente, a garanzia della tutela individuale e collettiva; differentemente, il soggetto meramente economico, per definizione, non è collocato nel quadro delle tutele costituzionali innanzi descritte ed è proiettato, invece, nella logica esclusiva del profitto;

    appare quindi opportuno intervenire per garantire da un lato che nelle società di capitali i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti iscritti all'albo, dall'altro che l'anzidetta percentuale del 20 per cento, quale soglia di controllo diretto e indiretto delle farmacie di una medesima regione, sia ridotta ad una più ragionevole soglia del 10 percento, soglia da applicarsi esplicitamente anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge annuale per la concorrenza;

    appaiono a riguardo ingiustificati e privi di fondamento gli allarmi correlati a rischi occupazionali qualora, con un'auspicata novella legislativa, si garantisse che per le società di capitali i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti iscritti all'albo; dall'analisi dei dati disponibili presso gli Ordini dei farmacisti (ai quali, per legge, va comunicata ogni variazione di proprietà) risulta infatti che il trasferimento della proprietà della farmacia, in tutto o in parte, al capitale è avvenuto in modo residuale e solo da parte di farmacisti in situazioni economiche insostenibili,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative di carattere normativo volte a tutelare le farmacie quali presidi di salute pubblica, assicurando che:

   nelle società di capitali, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo;

   le società di capitali potranno controllare, direttamente o indirettamente, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione.
9/1550/96. Trizzino.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede disposizioni a favore delle micro, piccole e medie imprese colpite dagli eventi sismici del 2016, a valere sull'intervento del Fondo di garanzia per le PMI;

    in particolare, l'articolo 19 dispone che per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 1 del decreto legge, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi;

    l'intervento è concesso per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, secondo percentuali di copertura definite come segue:

     a) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;

     b) per gli interventi di controgaranzia, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, con adeguati interventi normativi le disposizioni contenute nell'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo un'estensione temporale di almeno 10 anni dell'intervento del Fondo di garanzia per PMI ed un aumento dell'importo massimo garantito per singola impresa.
9/1550/97. Zennaro.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, contiene, tra le altre, disposizioni volte a snellire il contesto normativo in cui operano cittadini, imprese e pubblica amministrazione, al fine di imprimere un ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica ed evitare una sovra regolazione improduttiva;

    i Patti territoriali e i Contratti d'area sono strumenti di programmazione negoziata introdotti dalla legge n. 662 del 1996, caratterizzati dalla funzione di promuovere l'occupazione e lo sviluppo economico nelle aree economicamente più svantaggiate del Paese;

    nei confronti di tali strumenti – che sono stati più volte oggetto di interventi da parte del Legislatore e del CIPE – permane ancora oggi un'intensa attività di gestione, con circa 1.300 iniziative produttive non ancora definite, rispetto agli originari 12.480 interventi agevolati a partire dagli anni 1997/1998;

    l'esperienza applicativa ha messo in evidenza difficoltà connesse alla mancata chiusura degli interventi, a causa delle complessità procedurali proprie degli strumenti negoziali, e legate sia ai molteplici interventi legislativi, che hanno inciso sul termine consentito per l'ultimazione dei programmi agevolati a valere sui richiamati strumenti, sia alla progressiva rarefazione dell'operatività di taluni soggetti responsabili, causando considerevoli ritardi nella definizione dell'iter procedimentale,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di porre in essere specifici provvedimenti di carattere normativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, volti a introdurre procedure semplificate per snellire i criteri di erogazione dei contributi a favore delle imprese che hanno ultimato positivamente gli interventi relativi alle iniziative agevolate, nei termini di legge previsti, nonché per accertare la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese che non hanno diritto a ricevere l'intera agevolazione concessa nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area.
9/1550/98. Galizia.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 in esame reca disposizioni finalizzate, a imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica nei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche nell'ottica della semplificazione come asse portante dell'azione del Governo per la crescita economico-produttiva del Paese;

    cittadini, imprese e pubblica amministrazione devono poter operare in un contesto normativo snello ma efficace anche dal punto di vista dei controlli, con l'obiettivo di evitare una sovra regolazione improduttiva e come tale dannosa;

    sono numerose le disposizioni del decreto-legge in esame che hanno l'obiettivo di incentivare e valorizzare la produttività del tessuto imprenditoriale nazionale, nell'ottica di consentire lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese;

    rientra in questo quadro quanto disposto dall'articolo 3-ter, introdotto al Senato, il quale modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cosiddetta zona economica speciale (ZES) e nella zona logistica semplificata;

    le ZES, le cui procedure costitutive sono state definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, hanno lo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per le imprese che si insediano o sono già insediate in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione";

    il comma 4-bis del citato articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, prevede un limite massimo di n. 2 proposte di istituzione di Zes per ogni Regione, considerando le Autorità di Sistema Portuali esistenti al momento dell'introduzione della normativa;

    con l'istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che comprende gli ambiti portuali di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa S. Giovanni e Reggio C., è stato superato il precedente numero massimo di Autorità di Sistema portuali presenti nel territorio di una singola Regione. In Sicilia adesso ve ne sono tre,

    le ZES sono un importantissimo strumento di sviluppo per le imprese e per i territori nei quali esse operano, impedirne la costituzione di nuove si configurerebbe come una penalizzazione in termine di crescita economica del Paese tutto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, alle Regioni di presentare il numero di proposte di istituzione di Zes in misura pari al numero di ambiti portuali costituenti sede di Autorità di Sistema Portuale.
9/1550/99. D'Uva.

   La Camera,

   premesso che:

    esaminato l'atto Camera 1550 recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

    l'articolo 10-bis rubricato Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea apporta delle modifiche nella disciplina del trasporto di persone;

    all'interno del territorio comunale sono presenti zone urbane in cui è necessario attenersi alle limitazioni del traffico disposte dall'amministrazione che ha facoltà di istruirle per dare risposta ad alcune necessità del vivere urbano tra cui per esempio la sicurezza dei pedoni, il mantenimento del decoro urbano, la tutela di eventuali beni culturali o architetture di pregio e la limitazione della quantità degli inquinanti che affliggono in particolare i centri storici delle città;

    il decreto legislativo 30 marzo 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», all'articolo 7, regolamenta la circolazione nei centri abitati e attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare limitazioni alla circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, disporre divieti di sosta, stabilire precedenze, autorizzare aree di parcheggio, prescrivere orari e riserve per la circolazione di veicoli per carico e scarico merci;

   considerato che:

    con la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in vigore dal 1° gennaio 2019, è stato inserito al comma 103 una modifica del succitato articolo 7 del codice della strada, disponendo tra l'altro che non possano essere in ogni caso posti vincoli di accesso alle zone a traffico limitato alla circolazione di veicoli a propulsione elettrica o ibrida;

    la possibilità di disporre delle limitazioni non riguarda tuttavia la sola necessità di ridurre l'inquinamento in alcune aree urbane ma risponde anche alle altre necessità citate appunto all'articolo 7 del codice della strada tra cui per esempio il decoro urbano specie in quelle città che presentano un tasso di motorizzazione molto elevato,

impegna il Governo

a rimettere, con idonei strumenti, alle amministrazioni locali le politiche sulla circolazione nelle ZTL.
9/1550/100. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

   La Camera,

   premesso che:

    l'appropriatezza dell'uso delle fonti normative ed il sistema della loro gerarchia sono alla base del nostro ordinamento giuridico e si giustificano per considerazioni di ordine garantistico, tese ad assicurare che determinate disposizioni o intere materie ritenute particolarmente delicate, siano assunte dall'organo più rappresentativo;

    il comma 3-quinquies dell'articolo 6 del provvedimento in titolo rinvia in toto ad un regolamento ministeriale la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

    quanto illustrato non può non scalfire il principio della riserva di legge, seppur relativa, disposta in via generale in materia di sanzioni amministrative dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, e confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo, con la sentenza n. 4114 del 2016);

    la medesima segnalazione, in ordine al contenuto del provvedimento in titolo, è peraltro contenuta nel parere del Comitato per la legislazione nonché, quale osservazione, in quello della Commissione Affari costituzionali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare, nell'ottica di un approfondimento dell'appropriatezza dell'uso delle fonti normative, l'opportunità di ricondurre la disposizione indicata in premessa nell'alveo della fonte legislativa primaria che le è proprio.
9/1550/101. Dadone, Macina, Salafia, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà.

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge in esame, introdotto dal Senato della Repubblica, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato – nel numero massimo di 1.851 – mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato bandito il 18 maggio 2017 il quale prevedeva, come requisito per la partecipazione, «aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età»;

    lo scorrimento è previsto sui posti non oggetto di riserva per i volontari in ferma prefissata;

    tra i criteri in base ai quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza effettua le assunzioni mediante scorrimento, a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019, il citato comma 2-bis dell'articolo 11 richiede il possesso (al 1° gennaio 2019) dei requisiti prescritti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 nel testo vigente al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018, la quale ha autorizzato nel quinquennio 2019-2023, assunzioni straordinarie, in aggiunta alle facoltà assunzionali, nel limite massimo di 6.150 unità ed entro il limite delle rispettive dotazioni organiche, nelle Forze di polizia);

    il decreto legislativo 29 maggio 2017, n° 95, entrato in vigore il 7 luglio 2017, e quindi solo successivamente alla pubblicazione del concorso, ha modificato i requisiti di cui al citato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, abbassando a 26 anni il limite dell'età anagrafica;

    sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno – supplemento straordinario n. 1 del 28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018 è pubblicato, il decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico con riferimento alla graduatoria di merito;

    la sopravvenuta previsione di cui al comma 2-bis del decreto-legge in esame, non tenendo conto dei requisiti originari del bando (aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età) andrebbe ad escludere in maniera definitiva tutti i giovani dai 27 ai 30 anni di età che, avendo già espletato le prove scritte del summenzionato concorso, sono inseriti legittimamente nella graduatoria di merito;

    la previsione del comma 2-bis, inoltre, potrebbe provocare l'assunzione di giovani che hanno totalizzato un punteggio inferiore nelle prove scritte, violando il principio della meritocrazia;

    è facoltà del Legislatore introdurre una eccezione alla norma in esame in modo da non escludere dalla possibilità di assunzione i giovani dai 27 ai 30 anni che hanno legittimamente partecipato al concorso e che sono inseriti nella graduatoria di merito delle prove scritte,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di considerare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, anche di natura normativa, al fine di sanare la sopra descritta incongruenza, con particolare riferimento alla salvaguardia dei diritti di coloro di età compresa tra i 27 ed i 30 anni che sono inseriti legittimamente nella graduatoria di merito delle prove scritte del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato bandito il 18 maggio 2017.
9/1550/102. Berardini, Alemanno, Masi, Orrico, Paxia, Scanu, Sut.

   La Camera,

   premesso che:

    in Italia un'impresa su tre ha peggiorato la propria situazione, a causa del mancato pagamento delle commesse da parte delle pubbliche amministrazioni, principalmente per carenza di liquidità e per la farraginosità nella gestione degli appalti;

    il mancato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni continua a minare la sopravvivenza stessa delle piccole e medie imprese soprattutto in Campania e Sicilia, imprese del Mezzogiorno già segnate dalla recessione economica interna, che con estrema difficoltà riescono ad ottenere ancora qualche sostegno dal sistema creditizio;

    i ritardi nel pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni quali committenti dei lavori affidati ad imprese appaltatrici, oltre ad ostacolare il ciclo economico, genera ulteriori costi a carico delle amministrazioni ritardatarie, sia in relazione alla gestione del debito, sia in forza dell'obbligo del pagamento di more ed interessi che ne deriva;

    in Campania, secondo quanto diffuso da Federcepi, dal 2009 al 2017 sono fallite circa 23.698 imprese nel settore edile a causa dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione;

    Il 7 dicembre del 2017 la Commissione Europea in chiara violazione della direttiva 2011/7/UE, ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per il sistematico ritardo dei pagamenti della Pubblica amministrazione dal momento che nel nostro Paese ancora nel 2016 occorrevano circa cento giorni per saldare i debiti commerciali nei confronti dei fornitori;

    in occasione del Forum PA 2018 è emerso che nel 2017 l'ammontare complessivo stimato dei debiti commerciali era di circa 31 miliardi di euro, 29-57 sono i giorni medi di ritardo accumulati dagli enti pubblici e 543 e 310 giorni sono i picchi nei giorni di ritardo registrati nel 2017 da Province e Comuni con Napoli in testa (335 giorni di ritardo rispetto alla previsione di legge);

    il 7 giugno 2018 facendo seguito al deferimento del dicembre 2017, la Commissione europea ha inviato un successivo parere motivato all'Italia in quanto il suo diritto nazionale non risulta essere conforme alla direttiva europea sui ritardi di pagamento;

    in particolare, l'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 50 del 2016) è difforme dalla direttiva europea che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ulteriori provvedimenti idonei a monitorare la situazione di quanto esposto in premessa ed equiparare i tempi di attesa dei pagamenti a quelli dell'Unione europea, al fine di provvedere definitivamente alle inadempienze dei ritardi nell'esecuzione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni quali committenti, in favore delle imprese appaltatrici dei lavori da esse commissionati.
9/1550/103. Amitrano.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

    il testo normativo in oggetto reca misure anche a sostegno della mobilità e sostenibilità ambientale;

    l'esigenza sempre più avvertita a livello sociale di ridurre l'inquinamento urbano e la congestione viaria provocate dal traffico induce a ridurre l'uso dell'auto provata;

    la necessità di spostamenti quotidiani come i tragitti casa-lavoro o casa-scuola impone l'immediata disponibilità del mezzo, meglio se parcheggiato a dimora all'interno degli spazi comuni condominiali e a tal fine si ritiene opportuno favorire l'allestimento di spazi comuni nell'ambito condominiale da adibire al posteggio delle biciclette mediante l'uso di rastrelliere;

   considerato che:

    non vi è chiarezza normativa sul tema, difatti non è stato ancora sancito se l'intervento debba qualificarsi come mera modifica oppure innovazione tale da imporre un'apposita autorizzazione dell'assemblea di condominio deliberata con le maggioranze qualificate richieste dalla legge;

    quest'ultima circostanza impone un necessario accordo allargato fra i condomini che invece nei casi concreti sono assai sovente ostativi per assunte ragioni di ingombro, decoro, pulizia;

    la riforma del condominio (legge n. 220 del 2012), ha omesso di fare chiarezza sul punto non risolvendo il problema del ricovero delle biciclette in condominio ed inoltre, neppure la giurisprudenza ha raggiunto un orientamento uniforme e consolidato, qualificando l'installazione di rastrelliere nelle parti comuni condominiale talvolta come mera modifica talaltra come vera e propria innovazione;

    occorre pertanto promuovere misure di semplificazione che chiariscano incertezze normative e impediscano contrasti giurisprudenziali ed il conseguente incremento di contenzioso per favorire la diffusione dell'uso della bicicletta, come alternativa all'uso dell'auto privata, attraverso la facilitazione all'impiego quotidiano, capillare, rapido e sicuro;

    opportuna sarebbe la modifica dell'articolo 1120 del codice civile, secondo comma, recante la disciplina sulle innovazioni, mediante l'aggiunta, al già previsto elenco tassativo dei casi di innovazioni speciali, delle opere e degli interventi necessari per dotare gli spazi comuni di rastrelliere per il posteggio di biciclette nei condomini. Da tale modifica, conseguirebbe che, a mente dell'articolo 1136 del codice civile, dette decisioni siano approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, semplificando e facilitando la relativa deliberazione,

impegna il Governo

ad introdurre anche a livello normativo una misura atta, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a promuovere la mobilità dolce e sostenibile e a favorire la diffusione dell'uso delle biciclette anche mediante semplificazioni procedurali nell'ambito del procedimento di adozione delle deliberazioni condominiali in tema di installazione di rastrelliere o comunque per le opere necessarie al posteggio delle biciclette.
9/1550/104. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, ha fra i suoi obiettivi quello di imprimere un ulteriore slancio alla modernizzazione e all'efficacia dell'azione pubblica nel rapporto con i cittadini;

    l'articolo 19-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha stabilito che l'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni;

    il citato articolo 19-bis estende, dunque, ai locatori cosiddetti «brevi» l'obbligo di comunicazione, entro 24 ore dall'arrivo, dei dati degli alloggiati ex articolo 109 TUPLS attraverso il Portale Alloggiati Web della Polizia di Stato;

    l'informatizzazione della procedura, a partire dal 2006, ha reso più agevole la comunicazione dei dati richiesti, fino ad allora basata sull'utilizzo delle schedine alloggiati che una volta compilate dovevano essere recapitate all'autorità di pubblica sicurezza;

    i locatori brevi operano nel settore turistico ma sono privi di tutte le caratteristiche dal punto di vista organizzativo (strutture, presenza in loco, risorse economiche e professionali) proprie degli operatori turistici professionali, per i quali la norma è stata inizialmente concepita;

    si rende necessario, dunque, l'adeguamento degli strumenti forniti per assolvere gli obblighi di comunicazione ex 109 TULPS, alla perizia ed alle necessità di operatori non professionali, così che l'ulteriore onere introdotto non rappresenti una incomprensibile penalizzazione verso chi con la propria attività d'impresa contribuisce alla crescita del settore turistico nazionale,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a promuovere una maggiore accessibilità dei locatori cosiddetti «brevi» al sistema delle comunicazioni di sicurezza, attraverso il potenziamento dei supporti informatici utilizzabili, garantendo, altresì, una maggiore flessibilità nelle modalità e nei tempi di accesso al sistema e nella trasmissione dei dati.
9/1550/105. Scanu.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame dell'A.C. 1550 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», si interviene in vari settori della Pubblica Amministrazione anche nel campo dell'istruzione e della cultura;

    nel 2011 l'associazione Cantori Professionisti d'Italia (CPI) si fa promotrice della candidatura dell'opera lirica italiana come bene immateriale dell'umanità presso l'UNESCO, ispirata alla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO e verifica presso i referenti politici e istituzionali (MIBACT, Commissione Nazionale Italiana Unesco) la reale possibilità di proporre tale candidatura;

    a tale scopo l'associazione ha deciso di aprire le adesioni, oltre che ai professionisti, anche alle maestranze teatrali e al pubblico cultore e sostenitore, proprio nell'ottica di evidenziare la larga comunità che rappresenta il bene Opera Lirica in tutto il suo complesso;

    i! 20 febbraio 2012 a Bologna, presso il Teatro Guardassoni, si tiene il Convegno «Opera Renaissance» per avviare un confronto sulla proposta di Candidatura UNESCO per l'Opera Italiana alla presenza del professor Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale Italiana UNESCO;

    da marzo 2012 a luglio 2013 viene istituito il Comitato Tecnico Scientifico che si occupa di elaborare il dossier;

    successivamente si procede alla catalogazione del bene «Opera Lirica» con la Stesura forni ICH02, la realizzazione delle schede PACI presso PICCD (Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione), a cura di EOLO (Etnolaboratorio per il Patrimonio Culturale Immateriale Antropologico), con la stesura forni IC-H07 (Raccolta di foto ufficiali a cura di L'Opera – rivista specialistica internazionale del settore) e con la realizzazione del Trailer Ufficiale da parte di Daniele De Piano, regista RAI;

    tutte le schede PACI vengono pubblicate presso l'istituto Centrale del Catalogo e Documentazione;

    la documentazione integrale dei video raccolti per la realizzazione del Trailer Ufficiale è pubblicata sul sito internet ufficiale RAI – La Musica di Rai3;

    aderiscono all'iniziativa diverse istituzioni, tra cui l'Accademia di Santa Cecilia Roma, l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell'Opera di Roma;

    viene avviata e depositata nel dossier una campagna di adesione e di raccolta di firme tra personalità del mondo della cultura italiana (registi, compositori, direttori d'orchestra, musicologi) e presso diversi Conservatori, accademie, scuole di musica e circoli lirici;

    vengono stabiliti collegamenti con diverse istituzioni estere, tra cui gli istituti italiani di cultura di Vienna, Tel Aviv e Madrid, il Metropolitan Opera di NY, il National Center for Performing Arts di Mumbai;

    il 1° agosto 2013 viene consegnato alla Commissione Nazionale Italiana Unesco il Dossier Ufficiale della Candidatura «Opera Lirica Italiana: dalle origini ad un percorso europeo»;

    il 22 gennaio 2014 la Commissione Nazionale Italiana Unesco informa ufficialmente della Candidatura il Ministero competente MIBACT;

    il 28 gennaio 2014 inizia ufficialmente il periodo di istruttoria della Candidatura dell'Opera Lirica Italiana presso il MIBACT;

    tra il 2013 e il 2015 vengono effettuate diverse attività di promozione e divulgazione;

    il 17 dicembre 2014 viene inviata una lettera al Presidente della Repubblica per la candidatura;

    il 31 marzo 2015 la candidatura viene proposta al tavolo della Commissione Nazionale Italiana UNESCO e ottiene un punteggio molto alto in riferimento alla preparazione tecnica del dossier, ma alla fine viene preferita la candidatura de «L'Arte dei pizzaiuoli napoletani»;

    il 22 ottobre 2015 il Mibact inoltra al CPI una nota con necessità di apportare migliorie al Dossier che vengono completate entro il 2 marzo 2016;

    il 15 marzo 2016 si tiene un nuovo incontro presso il Mibact da cui emerge la necessità di convocare un tavolo con ANFOLS, in collaborazione con la Direzione generale spettacolo dal vivo. L'incontro viene fissato e svolto il 27 aprile 2016;

    il 30 maggio 2016 viene inoltrata la richiesta di incontro alla nuova referente UNESCO, la sottosegretaria Buitoni, che si svolgerà il 7 settembre 2016;

    il 19 settembre 2016 la sottosegretaria Buitoni comunica l'apertura del tavolo tecnico;

    a Novembre 2018 Opera Europa, l'associazione che rappresenta circa 200 compagnie di opera e festival, dichiara il proprio supporto alla candidatura promossa da CPI;

    il 3 dicembre 2018 si aggiunge la dichiarazione di supporto da parte del Teatro dell'Opera di Lipsia;

    il 10 gennaio 2019 La ArtsCom dichiara anch'essa di sostenere la candidatura UNESCO promossa da CPI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare le più opportune iniziative volte a portare a compimento la candidatura ufficiale dell'opera lirica italiana a bene immateriale dell'umanità presso l'UNESCO, alla luce del lungo ed esaustivo iter avviato nel 2011 dal CPI.
9/1550/106. Nitti, Carbonaro.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge n. 1550, di conversione in legge del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

    l'articolo 10 stabilisce semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, università e ricerca;

    l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito, a decorrere dal 2016, qualora non disposto diversamente da provvedimenti regionali, il trasferimento alle Regioni della competenza sulle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nonché un contributo aggiuntivo statale da ripartire in favore degli enti territoriali competenti;

    tale comma, modificato in seguito dall'articolo 3, comma 4, lettera 1), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, prevede che al riparto delle risorse si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la Famiglia e le disabilità, il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

    l'articolo 1, commi 561 e 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha aumentato le anzidette risorse di ulteriori 25 milioni di euro talché le risorse allocate presso il «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», sono passate da 75 milioni a 100 milioni;

    il trasferimento delle risorse alle Regioni e susseguentemente agli enti locali, secondo l'iter sopra indicato, registra però notevoli ritardi rendendo difficile per le Regioni assicurare l'effettività di alcuni servizi, quale ad esempio il trasporto scolastico dei disabili;

    il ritardo nei trasferimenti non consente altresì di assicurare tutto il personale necessario a garantire il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità, con specifico riferimento agli assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, non consentendone tempestivamente la nomina e il pagamento;

    la mancata nomina, susseguente ai ritardi nell'erogazione delle risorse, alimenta lo stato di precarietà poiché non consente agli enti locali di provvedere fin dall'inizio dell'anno scolastico alla idonea e congrua definizione del fabbisogno di assistenti all'autonomia e alla comunicazione, proprio perché impossibilitati al pagamento dei loro stipendi;

    l'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 richiama l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, e in tal senso sono quindi individuati gli assistenti professionali dedicati all'autonomia e alla comunicazione, quali operatori che hanno il compito di facilitare la comunicazione dello studente con disabilità, stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della sua autonomia, mediare tra l'allievo con disabilità e il gruppo classe per potenziare le loro relazioni, supportarlo nella partecipazione alle attività, partecipando all'azione educativa in sinergia con i docenti;

    dal report dell'Istat dell'anno 2019 – «L'inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell'offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno» – emerge che per l'anno scolastico 2017/2018 gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione ammontavano a circa 48 mila; si tratta dunque di una platea notevole di professionisti che per la maggior parte svolgono le loro funzioni in condizioni di precariato;

    le diverse disposizioni che hanno provveduto a stabilizzare il personale assistente tecnico-amministrativo e gli insegnati di sostegno richiedono di essere integrate, per la ovvia sensibilità della problematica, con misure idonee volte a stabilizzare anche gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, figure indispensabili per assicurare il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità, attraverso:

   la definizione di tempi congrui nel trasferimento alle Regioni delle risorse all'uopo stanziate e come indicate in premessa;

   la stabilizzazione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, figure indispensabili per assicurare il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità.
9/1550/107. Menga.

   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 1550 recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, prevede all'articolo 10-bis Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea che apporta delle modifiche nella disciplina del trasporto di persone, relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo una serie di requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio;

    il citato articolo 10-bis nell'apportare modifiche sostanziali e attese da anni nel settore, prevede al comma 3 l'istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente (NCC) effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante;

   considerato che:

    la definizione delle specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le imprese dovranno registrarsi è rimessa alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che con proprio decreto stabilirà l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati;

    in un settore caratterizzato da un così alto numero di soggetti organizzati nel fornire servizi diversi e complementari tra loro, il patrimonio informativo sull'intero comparto rappresenta una delle innovazioni più importanti, non solo per registrare le imprese esistenti ma anche per fornire al legislatore i dati necessari per proseguire nella riforma di un settore che è stato per troppo tempo vittima dell'inerzia e che ha prodotto anche delle disparità cui porre rimedio;

    il fenomeno della vendita tra privati delle licenze in una modalità di libero mercato incontrollato nell'ambito di un servizio pubblico regolato, che prevede il primo accesso a seguito di bando di pubblico concorso, è stato alla base delle difficoltà applicative di ipotesi di riforma del settore, scontrandosi con il diritto a recuperare l'investimento iniziale;

    al fine di poter valutare ogni iniziativa utile a ridurre le distorsioni create da tale fenomeno occorre avere un quadro chiaro e dettagliato dello stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire all'interno del registro informatico pubblico nazionale degli autoservizi pubblici non di linea le informazioni relative alla data di acquisizione della licenza, le modalità di acquisizione e, qualora questa sia stata acquisita da un altro titolare di licenza, l'importo con cui è stata pagata come risultante dall'atto di vendita.
9/1550/108. De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame dell'A.C. 1550 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», all'Art. 10, titolato «Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca» è previsto un risparmio di spesa derivante dalla modifica del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, si legge testualmente: «Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non più necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

    in seguito alla abrogazione dell'art. 459 del T.U. n. 297/1994 (come modificato dall'art. 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111), che indicava i criteri e le modalità per ottenere l'esonero o il semi esonero del docente vicario o collaboratore del Dirigente scolastico, le Istituzioni Scolastiche hanno l'esigenza indifferibile di ricevere dal Governo direttive utili ad individuare i criteri e le modalità per il corretto utilizzo e la corretta individuazione dei docenti che nell'ambito dell'organico coadiuvano il Dirigente Scolastico nelle attività di supporto organizzative e didattiche dell'istituzione scolastica;

    la mancanza di criteri e direttive e l'impossibilità di esonerare i docenti collaboratori dal servizio ha comportato una gravissima e inaccettabile anomalia del meccanismo di utilizzazione della docenza anche di potenziamento, perché il Dirigente scolastico di fatto ha dovuto sacrificare l'offerta formativa di potenziamento didattico alle esigenze organizzative, generando anche situazioni conflittuali tra docenti e Dirigenza;

    le Istituzioni scolastiche sono ancora prive di criteri e modalità da seguire e sin dall'anno scolastico 2016/2017 questi posti sono entrati a far parte dell'organico dell'autonomia, costituendone i posti del potenziamento e, quindi, rientreranno in quella quota di 10 per cento dell'organico, destinato a coadiuvare il dirigente scolastico e nell'ambito della quale sarà individuato il collaboratore,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare idonei provvedimenti volti a:

   1) individuare i criteri e le modalità per consentire e ottenere l'esonero o il semi esonero del docente vicario o collaboratore del Dirigente scolastico di cui all'art. 1, comma 83, legge 13 luglio 2015, 107;

   2) autorizzare le istituzioni scolastiche a procedere alle nomine dei collaboratori del Dirigente Scolastico con esonero o semi esonero e provvedere alle relative sostituzioni tramite supplenti sino al termine dell'attività didattica.
9/1550/109. Casa, Azzolina, Testamento, Carbonaro, Villani, Mariani, Bella, Tuzi, Gallo.

   La Camera,

   premesso che:

    in ordine alle disposizioni urgenti in materia in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e considerando con favore i contenuti delle disposizioni del decreto medesimo che recano importanti semplificazioni per il settore agricolo, preme ai firmatari del presente atto di indirizzo segnalare la situazione d'emergenza senza precedenti verificatasi nella Regione Puglia, frutto di eventi calamitosi concomitanti che pongono in gravissimo rischio, in assenza di iniziative immediate e concrete nonché strategie future decisive, un settore vitale e determinante per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione nel settore olivicolo che rappresenta il volano dell'economia agricola pugliese;

    ci riferiamo in particolare, in questa sede, alla necessità di interventi immediati per salvaguardare le produzioni ed i produttori dei territori delle province di Barletta, Andria, Trani, Bari e Foggia, i più duramente colpiti dalle gelate occorse lo scorso anno,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di adottare con tempestività iniziative tese a salvaguardare le produzioni ed i produttori dalle gelate dei territori indicati in premessa.
9/1550/110. D'Ambrosio, Macina, Faro, Ermellino, Masi, Brescia, Menga, Galizia, Ruggiero, Vianello, Donno, Giannone, Alemanno, Angiola, Giuliano, Palmisano, Aprile, De Lorenzis, De Giorgi.

   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento introduce misure di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione prevedendo, all'articolo 8-ter, una normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) che degli «smart contract», nonché disposizioni riguardanti le piattaforme digitali;

    nell'attuale contesto non può essere ignorata la necessità di portare avanti anche l'impiego della carta d'identità elettronica in vari ambiti quali l'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, l'accertamento dell'identità fisica e digitale, la verifica dell'identità da parte di intermediari, la verifica dell'identità da parte dei professionisti e dei revisori contabili, la timbratura e verifica della presenza sul luogo di lavoro e l'accesso ai servizi,

impegna il Governo

ad implementare nel primo provvedimento utile una normativa che introduca l'utilizzo della carta d'identità elettronica per tutti gli ambiti citati in premessa.
9/1550/111. Fragomeli.

   La Camera,

   premesso che:

    con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 – è stato indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato – successivamente elevati a 1182 – purché in possesso, in particolare, tra gli altri, dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età, limite elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato; c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e nel D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207;

    al predetto concorso hanno partecipato oltre 70.000 candidati e che con Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane in data 28.05.2018 è stata approvata la graduatoria di merito degli idonei, nonché sono stati dichiarati vincitori del medesimo concorso i primi 1182 classificati, come previsto dal bando di concorso, successivamente modificato;

    durante la discussione al Senato della Repubblica, in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, all'art. 11, dopo il comma 2, è stato aggiunto il comma 2-bis, con il quale è stata autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato... nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria formatasi conseguentemente alla prova scritta prevista dal citato concorso pubblico;

    tale scorrimento è stato limitato ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame, secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché in possesso, alla data del 1° gennaio. 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145: in altre parole, lo scorrimento, qualora la norma venisse così approvata, sarebbe limitato ai soggetti in possesso, al 1 gennaio 2019, di un'età non superiore ai ventisei anni e ciò nonostante che il concorso in questione avesse fissato, in 30 anni, il limite d'età per la partecipazione;

    l'autorizzazione allo scorrimento della graduatoria non può certo comportare la modifica ex post dei requisiti di partecipazione ad un concorso pubblico, escludendo dallo scorrimento chi, a suo tempo, ha legittimamente partecipato alla selezione in questione, classificandosi in una posizione utile avuto riguardo alla nuova facoltà assunzionale;

    la suindicata decisione, oltre che porsi in aperto contrasto con il principio del legittimo affidamento, lede anche diversi principi di rilievo costituzionale ed in particolare quelli di uguaglianza (art. 3) e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative volte a porre in essere ogni necessario adempimento al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria in questione, in favore di tutti i partecipanti classificatisi in posizione utile rispetto alla nuova capacità assunzionale, senza alcuna modifica dei requisiti di partecipazione e, dunque, senza alcuna discriminazione dei candidati.
9/1550/112. Deidda, Meloni, Lollobrigida.

   La Camera,

   premesso che:

    c'è un grave ritardo nella realizzazione del piano di agenda digitale

    le statistiche europee che vedono l'Italia al penultimo posto per l'innovazione le competenze sull'innovazione sono frammentate in diverse commissioni parlamentari sono state presentate diverse proposte legislative sull'innovazione,

impegna il governo

ad istituire una commissione ministeriale sull'innovazione che riunisca tutte le competenze relative e ad istituire un Consiglio nazionale sull'innovazione dove possono partecipare le realtà istituzionali e private del settore.
9/1550/113. Mollicone.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, dispone misure di sostegno per le imprese;

    in particolare, all'articolo 3, sono previste misure si sostegno e di semplificazione in materia di agricoltura;

    come è noto, le imprese agricole che operano in regione Puglia hanno subito notevoli danni alle produzioni e alle strutture causati dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere, in deroga alla normativa vigente, alle aziende agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi il beneficio degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale al fine di sostenere le imprese agricole, la ripresa delle relative attività economiche e produttive.
9/1550/114. Gemmato.

   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima norme interpretative dirette a chiarire che le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
9/1550/115. Dal Moro, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Incerti, Portas.