Relatori: PALMISANO, per la maggioranza; PITTALIS, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 16 ottobre 2018
ART. 1.
(Modifiche al codice penale).
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. – 1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Capo I del Titolo II della parte IV è sostituito dal seguente:
Capo I
(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)
Art. 169. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a sei anni e della multa da euro 800 a euro 40.000 chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è
commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 170. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 1.200 ad euro 40.000.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Art. 171. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nei farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 172. – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica il secondo comma dell'articolo 171.
Art. 173. – (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene senza averne fatto denuncia immediatamente all'Autorità un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 174. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 175. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa fino a euro 20.000. La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
Art. 176. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 3.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Art. 177. – (Danneggiamento, deturpamento imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 176 è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 178. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 179. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 180. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 179 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere, di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 180-bis. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Fuori dai casi di cui all'articolo 416, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, ed allo scopo di commettere più delitti con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa fino a 80.000 euro e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
Art. 180-ter. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
Art. 180-quater. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.
Art. 180-quinquies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Art. 180-sexies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.
Art. 180-septies. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 180-octies. – (Opere illecite). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
Art. 180-novies. (Collocazione e rimozione illecita). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Art. 180-decies. (Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45 comma 1.
Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 40. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. – 1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Capo I del Titolo II della Parte IV è sostituito dal seguente:
“Capo I
(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)
Art. 169. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 170. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Art. 171. – (Ricettazione di beni culturali). Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 172 – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica il secondo comma dell'articolo 171.
Art. 173. – (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 174. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 175. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.
Art. 176. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Art. 177. – (Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 176 è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 178. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 179. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 3 0 del codice penale.
La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 180. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 179 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 180-bis. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.
Art. 180-ter. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale.
Art. 180-quater. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.
Art. 180-quinquies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Art. 180-sexies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;
Art. 180-septies. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terremo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 180-octies. – (Opere illecite). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
Art. 180-novies. – (Collocazione e rimozione illecita). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 3 8.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Art. 180-decies. – (Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45 comma 1.”».
Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 41. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Sostituirlo col seguente:
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il capo III-bis del titolo XIII del libro secondo è inserito il seguente:
«Capo IV
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
Art. 649-ter.
(Furto di beni culturali).
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 1.200 a 25.000 euro chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Ai fini del presente capo, per beni culturali s'intendono tutte quelle cose mobili e immobili individuate dall'articolo 10 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico, nonché un interesse quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni paesaggistici, individuati dall'articolo 134 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono porzioni di territorio più o meno estese che presentano un interesse quali espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici di una determinata area geografica.
Art. 649-quater.
(Appropriazione indebita di beni culturali).
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 20,000 euro.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Art. 649-quinquies.
(Ricettazione di beni culturali).
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 649-sexies.
(Riciclaggio di beni culturali).
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica il secondo comma dell'articolo 649-quinquies.
Art. 649-septies.
(Impiego illecito di beni culturali).
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio di beni culturali illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25,000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 649-octies.
(Autoriciclaggio di beni culturali).
Chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, Imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, la pena è della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 649-nonies.
(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).
Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera; in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 649-decies.
(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali).
È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 649-undecies.
(Uscita o esportazione illecite di beni culturali).
Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 2.500 a euro 10.000.
La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
Art. 649-duodecies.
(Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.500 e 10.000.
Art. 649-terdecies.
(Devastazione e saccheggio di beni culturali).
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da otto a quindici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
Art. 649-quaterdecies.
(Contraffazione di opere d'arte).
È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 10.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su due quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 649-quinquiesdecies.
(Casi di non punibilità).
Le disposizioni dell'articolo 649-terdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 649-sexiesdecies.
(Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali).
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a 80.000 euro.
Art. 649-septiesdecies.
(Circostanze aggravanti).
La pena è aumentata quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
a) cagiona un danno di rilevante gravità;
b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
Art. 649-duodevicies.
(Circostanze attenuanti. Causa di non punibilità).
La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato o individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.
La punibilità è esclusa quando l'autore restituisce, reintegra o consente comunque di recuperare il bene culturale proveniente dal delitto.
Art. 649-undevicies.
(Confisca).
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Art. 649-devicies.
(Fatto commesso all'estero).
Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale».
1. 203. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 240-bis, primo comma, sostituire le parole: «e 517-quater» con le seguenti: «517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies e 518-sexiesdecies».
1. 201. Orlando, Verini, Bazoli, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli, Ferri.
Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: Titolo VIII con le seguenti: Titolo XIII
Conseguentemente:
al capoverso Titolo VIII-bis sostituire le parole: VIII-bis con le seguenti: XIII-bis;
al capoverso «Art. 518-bis», sostituire le parole: 518-bis con le seguenti: 649-ter;
al capoverso «Art. 518-ter», sostituire le parole: 518-ter con le seguenti: 649-quater;
al capoverso «Art. 518-quater», sostituire le parole: 518-quater con le seguenti: 649-quinquies;
al capoverso «Art. 518-quinquies», sostituire le parole: 518-quinquies con le seguenti: 649-sexies;
al capoverso «Art. 518-sexies», sostituire le parole: 518-sexies con le seguenti: 649-septies;
al capoverso «Art. 518-septies», sostituire le parole: 518-septies con le seguenti: 649-octies;
al capoverso «Art. 518-octies», sostituire le parole: 518-octies con le seguenti: 649-novies;
al capoverso «Art. 518-novies», sostituire le parole: 518-novies con le seguenti: 649-decies;
al capoverso «Art. 518-decies», sostituire le parole: 518-decies con le seguenti: 649-undecies;
al capoverso «Art. 518-undecies», sostituire le parole: 518-undecies con le seguenti: 649-duodecies;
al capoverso «Art. 518-duodecies», sostituire le parole: 518-duodecies con le seguenti: 649-terdecies;
al capoverso «Art. 518-terdecies», sostituire le parole: 518-terdecies con le seguenti: 649-quaterdecies;
al capoverso «Art. 518-quaterdecies», sostituire le parole: 518-quaterdecies con le seguenti: 649-quinquiesdecies;
al capoverso «Art. 518-quinquiesdecies», sostituire le parole: 518-quinquiesdecies con le seguenti: 649-sexiesdecies;
al capoverso «Art. 518-sexiesdecies», sostituire le parole: 518-sexiesdecies con le seguenti: 649-septiesdecies;
al capoverso «Art. 518-septiesdecies», sostituire le parole: 518-septiesdecies con le seguenti: 649-duodevicies;
al capoverso «Art. 518-duodevicies», sostituire le parole: 518-duodevicies con le seguenti: 649-undevicies;
al capoverso «Art. 518 undevicies;», sostituire le parole: 518-undevicies; con le seguenti: 649-vicies;
al capoverso «Art. 518-vicies;», sostituire le parole: 518-vicies; con le seguenti: 649-vicies semel.
1. 230. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», sostituire il primo comma con il seguente:
«Chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da novecentoventisette a millecinquecento euro».
Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: dieci anni e della multa da novecentoventisette a duemila euro.
1. 204. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni e con la multa da euro 800 a euro 40.000.
1. 42. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni e con la multa da euro 1.200 a euro 25.000.
1. 205. Schullian, Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, dopo le parole: otto anni aggiungere le seguenti: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 71. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: della reclusione da quattro a dodici anni con la seguente: aumentata.
1. 92. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
1. 45. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis»: dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
Ai fini del presente capo, per beni culturali s'intendono tutte quelle cose mobili e immobili individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico, nonché un interesse quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni paesaggistici, individuati dall'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono porzioni di territorio più o meno estese che presentano un interesse quali espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici di una determinata area geografica.
1. 94. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e con la multa da 1.000 a 20.000 euro.
1. 206. Schullian, Vitiello.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, aggiungere in fine, le parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 72. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter» primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da euro 1.200 ad euro 40.000.
1. 47. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter» primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da euro 516 ad euro 1.500.
1. 300. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le parole: tre a dodici anni con le seguenti: quattro a dieci anni e con la multa da 1.032 a 15.000 euro.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata, ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.
1. 207. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: dieci anni e con la multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
1. 48. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: dieci anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000.
1. 208. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
1. 209. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
1. 100. Bazoli, Verini, Orlando, Ferri, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quinquies» primo comma, dopo le parole: 518-sexies aggiungere la seguente: illecitamente
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al medesimo comma, sostituire le parole: quattro a dodici anni con le seguenti: cinque a tredici anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro
sopprimere il secondo e il terzo comma
1. 210. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quinquies» primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 5000 a 25000 euro.
1. 211. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, sostituire le parole: quattordici anni con le seguenti: dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
1. 49. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
1. 214. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 25.000 a 50.000 euro.
1. 101. Bazoli, Verini, Orlando, Ferri, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 74. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da 6.000 a 30.000 euro.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:
La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 212. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.
1. 213. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-septies, primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 6.000 a 30.000 euro
Conseguentemente, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto comma con il seguente:
Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro.
1. 215. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-septies, primo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 5.000 a 25.000 euro
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
1. 216. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 518-septies, aggiungere il seguente:
«Art. 518-septies. 1 – (Violazioni in materia di ricerche archeologiche) – 1. Chiunque esegue ricerche archeologiche ed opere per il ritrovamento di beni culturali senza concessione ovvero non osserva le prescrizioni date dall'Amministrazione in materia è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 310 a euro 5.000.»
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo la parola: 174, aggiungere la seguente: 175,
1. 200. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-octies, primo comma, sostituire le parole: sei mesi a tre anni con le seguenti: uno a quattro anni.
1. 217. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», alinea, sostituire le parole da: fino a due anni fino a: multa fino con le seguenti: da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000.
1. 218. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», alinea, dopo le parole: euro 80.000 aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 64. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-novies», aggiungere il seguente:
Art. 518-novies. 1 – (Importazione illecita di beni culturali) – 1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies e 518-sexiesdecies, introduce nel territorio dello Stato beni culturali esportati illecitamente da un altro Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 258 a euro 5165.
1. 219. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», primo comma, premettere le parole: Fuori dei casi di concorso nel reato,.
1. 65. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», primo comma, sostituire le parole: beni culturali con le seguenti: cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico nonché quelle mobili indicate all'articolo 11, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo e terzo comma, sostituire le parole: beni culturali con le seguenti: cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico nonché quelle mobili indicate all'articolo 11, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. 220. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», primo comma, sostituire le parole: da euro 258 a euro 5.165 con le seguenti: fino a euro 20.000.
1. 51. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», primo comma, sostituire le parole: 258 a euro 5.165 con le seguenti: 2.000 a euro 20.000.
1. 221. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», primo comma, sostituire le parole: 258 a euro 5.165 con le seguenti: 2.500 a euro 10.000.
1. 75. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, dopo le parole: o paesaggistici, aggiungere le seguenti: propri o altrui.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, dopo le parole: o paesaggistici aggiungere le seguenti: propri o altrui.
1. 56. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da due
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma:
dopo le parole: è subordinata aggiungere le seguenti: al ripristino dello stato dei luoghi o
sopprimere le parole:, se il condannato non si oppone,
1. 222. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, aggiungere in fine, le parole: e con la multa da 1.500 a 10.000 euro.
1. 225. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies» primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la multa da 1.500 e 10.000.
1. 76. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il ripristino dei centri storici).
1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.
2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.
3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.
4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale».
1. 224. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 54. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», secondo comma, aggiungere in fine le parole: e con la multa non inferiore ad euro 3.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 55. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi in danno di beni culturali storici o artistici siti all'interno di centri storici, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
1. 226. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi in danno di centri storici che rivestono carattere storico, artistico, o di particolare pregio culturale, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
1. 223. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies, sopprimere il terzo comma.
1. 88. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 518-duodecies.
*1. 87. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 518-duodecies.
*1. 250. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso Art. 518-terdecies con il seguente: «Art. 518-terdecies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). – Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali, paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni».
1. 251. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-terdecies, sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a quindici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 253. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 518-terdecies, aggiungere in fine le parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 78. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quaterdecies, primo comma, alinea, sostituire le parole: sei anni e con la multa fino a euro 10.000 con le seguenti: cinque anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sopprimere il secondo comma;
sostituire il terzo comma con il seguente: ”La sentenza di condanna per il reato di cui al comma precedente commesso nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale indicati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
1. 256. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quaterdecies, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni e con la multa fino a euro 10.000.
1. 254. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quaterdecies, primo comma, alinea, sostituire le parole: fino a euro 10.000 con le seguenti: da 2.500 a 25.000 euro.
1. 255. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quaterdecies, primo comma, alinea, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 20.000 euro.
1. 252. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quaterdecies, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: tre quotidiani con le seguenti: due quotidiani.
1. 84. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexiesdecies, primo comma, dopo le parole: un ingiusto profitto o vantaggio aggiungere le seguenti: per sé o per altri.
1. 257. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexiesdecies, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni e con la multa fino a 80.000 euro.
1. 258. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 518-septiesdecies, primo comma, alinea, sopprimere le parole: da un terzo alla metà.
1. 82. Vitiello.
NON SEGNALATO
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-septiesdecies, primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria.
1. 260. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-septiesdecies, primo comma, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili, astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri;
d) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.
1. 259. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-duodevicies, sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente: La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per chi abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
1. 261. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-duodevicies, terzo comma, sopprimere le parole: o recuperare i beni provenienti dal delitto.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere infine il seguente comma: La punibilità è esclusa quando l'autore restituisce, reintegra o consente comunque di recuperare il bene culturale proveniente dal delitto.
1. 262. Vitiello.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 707-bis, dopo le parole: con l'arresto fino a due anni aggiungere le seguenti; e con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.
1. 263. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) l'articolo 734 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 734. – (Distruzione, deturpamento o depauperamento di bellezze naturali e ambientali). – Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo asporta, detiene, vende, acquista, cede anche piccole quantità di sabbia, di ciottoli, di sassi, di conchiglie, rocce, frammenti roccia provenienti dal litorale o dai fondali marini, dal greto, dall'alveo e dalle sponde di corsi d'acqua, laghi, stagni, lagune e paludi, in assenza di autorizzazione o concessione è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 500 a euro 3.000.
La pena è dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda non inferiore ad euro 2.500 se i materiali provengono da luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità».
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e 734.
1. 265. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Modifica all'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di sanzioni per opere illecite eseguite su beni culturali). – 1. All'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Qualora il sopraintendente rilasci l'autorizzazione per gli interventi di cui all'articolo 21, comma 4, secondo le procedure di cui al comma 2-ter del presente articolo, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica:
a) ai lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione prevista su beni immobili costituenti beni culturali, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) all'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione rilasciata;
c) ai lavori eseguiti su beni immobili costituenti beni culturali e configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-ter. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale interessato dagli interventi di cui al comma 2-bis presenta apposita domanda al sopraintendente ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Il sopraintendente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni. Qualora sia rilasciata l'autorizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se si tratta di lavori eseguiti su beni immobili; negli altri casi, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro, tenendo conto della gravità del fatto.
2-quater. La completa e originaria rimessione in pristino dei beni culturali da parte del trasgressore, prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1».
1. 03. Schullian.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Fondo per il ripristino dei centri storici). – 1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.
2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.
3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.
4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale”.
1. 01. Varchi, Lucaselli, Maschio.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali). 1. Le multe previste dagli articoli 518-novies, 518-decies, 518-quaterdecies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
*1. 02. Varchi, Maschio, Lucaselli.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali). 1. Le multe previste dagli articoli 518-novies, 518-decies, 518-quaterdecies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
*1. 0264. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.
ART. 2.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale)
Al comma 1, sostituire le parole: 518-sexiesdecies del codice penale con le seguenti: 649-quinquiesdecies del codice penale,”.
2. 200. Vitiello.
NON SEGNALATO
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura)
Al comma 1, sostituire le parole: 518-sexiesdecies del codice penale con le seguenti: 649-quinquiesdecies del codice penale,”.
3. 200. Vitiello.
NON SEGNALATO
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche)
Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-quaterdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-octies e 649-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-quater e 649-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-decies e 649-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-ter, 649-quinquies e 649- septies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
Art. 25-quinquiesdecies. – (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-sexies, 649-duodecies e 649-quinquiesdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».
4. 200. Vitiello.
NON SEGNALATO
(Votazione dell'articolo 4)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis – (Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree protette). 1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 3 è sostituito dal seguente: «In caso di violazioni costituenti ipotesi di reato perseguite ai sensi degli articoli 733-bis e 734 del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.».
4. 0201. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto alla creazione di un inventario, facilmente accessibile al pubblico, da aggiornare eventualmente ogni sei mesi, dei beni culturali di interesse nazionale.
2. I commercianti di opere d'arte, le case d'aste e tutti gli altri soggetti coinvolti nel commercio dei beni culturali tengono, pena la sanzione pecuniaria di euro 1.000,
i registri su cui riportare ogni transazione eseguita.
4. 0202. Bordo.
ART. 5.
(Abrogazioni).
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Entrata in vigore).
(Votazione dell'articolo 7)
N. 1.
Seduta del 18 ottobre 2018
ART. 1.
(Finalità).
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Piano straordinario di ispezioni).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: qualità dei servizi aggiungere le seguenti: educativi e.
Conseguentemente
al medesimo comma, medesimo periodo:
sostituire la parola: disabili con le seguenti: con disabilità;
dopo le parole: condizioni generali di aggiungere le seguenti: salute e;
al comma 2, sostituire la parola: disabili con le seguenti: con disabilità.
2. 50. Casa, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Carbonaro, Frate, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani, Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Delega al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: psicologica e attitudinale.
3. 13. Bellucci, Ferro.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: attitudinale con la seguente: psicoattitudinale.
3. 5. Bucalo, Bellucci, Rizzetto, Prisco.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 50. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 51. Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: relazione empatica aggiungere le seguenti: e allo sviluppo delle competenze emotive.
Conseguentemente,
al medesimo comma:
lettera g), sostituire le parole da: adeguati percorsi fino a: e gli educatori con le seguenti:, in via preventiva, con particolare riferimento all'ambito educativo, adeguati percorsi, attuati da équipe socio-psico-pedagogiche territoriali, costituite da professionisti quali sociologi, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, mediatori culturali, educatori, per sostenere il personale;
dopo la lettera g, aggiungere la seguente:
g-bis) prevedere percorsi di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1;.
3. 52. Marzana, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani, Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di operatori aggiungere le seguenti: condotti da uno psicologo,.
3. 8. Bellucci, Ferro, Bucalo.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere il rinnovo degli arredi interni dei locali dei servizi educativi dell'infanzia, per migliorare le condizioni ambientali dell'apprendimento e il benessere dei bambini.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: e dal rinnovo degli ambienti di apprendimento di cui all'articolo 3,.
3. 53. Gallo, Marzana, Acunzo, Azzolina, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani, Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere un sistema di monitoraggio e valutazione degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale e semi-residenziale, attuato da un’équipe psico-pedagogica territoriale.
3. 11. Bellucci, Ferro, Bucalo.
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di sostegno e ricollocamento aggiungere le seguenti:, anche mediante la possibilità di ricorrere a mutamenti di mansione,
3. 9. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti:, sulla base di apposite linee guida omogenee emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute,
3. 54. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali).
Al comma 1, sostituire le parole: ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata con le seguenti: nel rispetto del corretto svolgimento delle attività di assistenza e cura, le visite agli ospiti nel corso delle 24 ore giornaliere.
4. 10. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Allo scopo di assicurare un contesto ambientale sano ed equilibrato, favorendo le migliori condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, anche tenuto conto della peculiarità del servizio erogato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana le linee guida in merito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardante il personale comunque impiegato nelle strutture di cui all'articolo 1 della presente legge.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: socio assistenziali aggiungere le seguenti: nonché di redazione del documento di valutazione dei rischi riguardante il personale impiegato nelle strutture di cui alla presente legge.
4. 12. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).
Sopprimerlo.
5. 50. Toccafondi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono essere installati aggiungere le seguenti: , in presenza di fattori di rischio specifici e per periodi di tempo limitati,.
*5. 2. Emanuela Rossini, Gebhard.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono essere installati aggiungere le seguenti: , in presenza di fattori di rischio specifici e per periodi di tempo limitati,.
*5. 51. Toccafondi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. In ogni caso, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui al presente articolo deve essere garantito il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di liceità della finalità perseguita e proporzionalità del trattamento secondo i princìpi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio del Garante per la protezione dei dati personali.
5. 15. Emanuela Rossini, Gebhard.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Relazione alle Camere).
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Norme finanziarie).
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con le seguenti: l'anno 2018 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con le seguenti: l'anno 2018 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
7. 1. Ferro, Bellucci, Bucalo.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e.
7. 50. Marzana, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani, Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e attitudinale.
7. 51. Marzana, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani, Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La copertura finanziaria è destinata con priorità alla formazione professionale continua di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e ai percorsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).
7. 52. Marzana, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani, Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Clausola di salvaguardia).
(Votazione dell'articolo 8)