Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Giustizia |
Titolo: | Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari |
Serie: | Progetti di legge Numero: 579/1 |
Data: | 05/08/2022 |
Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari
Edizione provvisoria
A.S. n. 2636-A
4 agosto 2022
Servizio Studi
Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura
Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario
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Dossier n. 556/1
Servizio Studi
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148- st_giustizia@camera.it -
Progetti di legge n. 579/1
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Articolo 4, comma 1, lettera 0a) (Modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 546 del 1992)
Articolo 4, comma 1, lettera a) (Competenza del giudice monocratico)
Articolo 4, comma 1, lett. b) (Prova testimoniale)
Articolo 4, comma 1, lett. c) (Spese del giudizio in caso di mancata conciliazione)
Articolo 4, comma 1, lett. d) (Reclamo e mediazione)
Articolo 4, comma 1, lett. f) e g) (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria)
Articolo 4, comma 2 (Disposizioni in materia di iscrizione nei ruoli ordinari)
Articolo 4, comma 4 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale)
Articolo 5 (Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione)
Articolo 6 (Ulteriori modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
Articolo 7 (Copertura finanziaria)
Articolo 8, commi 5, 6 e 7 (Disposizioni transitorie e finali)
Il disegno di legge in esame di iniziativa governativa, approvato con modifiche, in sede redigente dalle Commissioni riunite 2? e 6?, reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR.
Nel PNRR il Governo si propone, infatti, l'obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. Il Piano muove infatti dalla considerazione di quanto il contenzioso tributario sia una componente importante dell'arretrato della Cassazione (50.000 ricorsi pendenti nel 2020) e di quanto spesso le decisioni della Cassazione portino all'annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali (nel 47% dei casi nel 2020). L'obiettivo sarà perseguito:
· assicurando un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico;
· introducendo il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione;
· rafforzando le dotazioni di personale e intervenendo, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario.
I Ministri della giustizia e dell'economia hanno insediato una commissione di studio chiamata a proporre al Governo un disegno di riforma della giustizia tributaria (Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria, c.d. Commissione Della Cananea). La Commissione ha presentato la propria relazione finale il 30 giugno 2021. Il disegno di legge AS 2636 è stato quindi presentato in Senato il 1° giugno 2022.
Il PNRR individua per l'attuazione della riforma il termine del quarto trimestre del 2022. In particolare, la riforma 1.7 (“Riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado”), in relazione al traguardo M1C1-35, si propone di conseguire, entro il suddetto termine, la riforma del quadro giuridico con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.
Articolo 1, comma 1
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria: nuovi magistrati tributari, procedure concorsuali, nomina alle funzioni direttive e progressioni di carriera)
L’articolo 1, comma 1 modifica il decreto legislativo n. 545 del 1992 il quale disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione. In particolare, la norma in esame modifica la denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria, stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali, regolate dalle disposizioni in esame. Viene dettata la disciplina relativa al tirocinio e alla formazione professionale dei magistrati. Vengono inoltre disciplinate la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie. Il comma è stato ampiamente modificato dalle Commissioni riunite in sede redigente.
Il comma 1 dell'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 545 del 1992 il quale disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione. Come riportato nella relazione illustrativa dell'atto, "nel complesso, l’intervento persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti, modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie".
La lettera 0a), inserita dalle Commissioni riunite in sede redigente, stabilisce di modificare la denominazione, contenuta nel testo del decreto legislativo n. 545 del 1992 della "Commissione tributaria provinciale", "Commissioni tributarie provinciali", "Commissione tributaria regionale", "Commissioni tributarie regionali", "Commissione tributaria" e "Commissioni tributarie" che saranno quindi denominate, rispettivamente, "Corte di giustizia tributaria di primo grado ", "Corti di giustizia tributaria di primo grado", "Corte di giustizia tributaria di secondo grado", "Corti di giustizia tributaria di secondo grado", "Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado" e "Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado".
La lettera a) del comma 1, come modificata dalle Commissioni riunite in sede redigente, introduce il nuovo articolo 1-bis nel decreto legislativo n. 545 del 1992, e stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari, oltre che dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall’articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011. Questi ultimi giudici attualmente in organico eserciteranno pertanto le proprie attribuzioni sino al completamento della loro carriera, accompagnando la giurisdizione tributaria verso l'esercizio esclusivo da parte di magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dagli articoli da 4 a 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992, come disposti dalle lettere c) e d) del comma in esame. Il nuovo articolo 1-bis determina l’organico dei magistrati tributari in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado (in luogo, rispettivamente, delle 450 e 126 unità previste dal testo originario).
La lettera a-bis), introdotta dalle Commissioni riunite in sede redigente, modifica l'articolo 2, comma 4, in modo da prevedere che a ciascuna sezione sia assegnato, oltre a un presidente e un vice-presidente, non meno di due magistrati o giudici tributari (in luogo dei quattro giudici tributari previsti dal testo vigente).
La lettera c) modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i nuovi magistrati tributari professionali oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo. Inoltre, vengono modificati i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi, sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del decreto legislativo n. 545 del 1992 con quello alle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 11 del medesimo decreto dalla lettera l) del comma 1 dell’articolo in esame (vedi infra).
La lettera d) modifica l’articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplina i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado, stabilendo che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
La formulazione vigente dell'articolo 4 citato prevede che i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado siano nominati tra: a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente; c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni; d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni; e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili; f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività; g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento; h) gli appartenenti alle categorie indicate nel successivo articolo 5 tra le quali sono nominati i giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, come modificato dall'articolo in esame (vedi infra); i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.
Il concorso previsto dalla disposizione in esame, come modificata dalle Commissioni riunite in sede redigente, è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici (rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale), una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario (in luogo della prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria prevista dal testo originario), nonché in una prova orale. Con riferimento agli elaborati teorici e alla prova pratica il punteggio minimo da conseguire per accedere alla prova orale è pari a dodici ventesimi (12/20). La prova orale verte, tenendo conto della modifica apportata dalle Commissioni riunite in sede redigente, su: diritto tributario e diritto processuale tributario; diritto civile e procedura civile; diritto penale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto commerciale e fallimentare; diritto dell’Unione europea; diritto internazionale pubblico e privato; contabilità aziendale e bilancio (la versione originaria del testo prevedeva soltanto "elementi di" contabilità aziendale e bilancio); elementi di informatica giuridica; colloquio su una lingua straniera (a scelta fra inglese, spagnolo, francese o tedesco).
Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi (6/10) in ciascuna delle materie della prova orale e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti ([12*3] + [6*9] = 90).
I componenti della commissione esaminatrice per il colloquio in lingua straniera sono nominati con decreto del MEF, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, fra i docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale, i quali partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal D.P.R. n. 752 del 1976, fermo restando, comunque, che il colloquio in lingua straniera deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego. Al riguardo, si segnala che l'articolo 1 del D.P.R n. 752 del 1976 stabilisce che la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.
La lettera e), come modificata in sede redigente, introduce tre nuovi articoli al decreto legislativo n. 545 del 1992.
L’articolo 4-bis detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati (in luogo della sola laurea in giurisprudenza richiesta dal testo originario). È necessaria altresì la sussistenza dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili, condotta incensurabile, non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso in argomento, altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
L’articolo 4-ter disciplina l’indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. In considerazione del numero di domande di partecipazione presentate, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente a Roma e in altre sedi, a condizione che sia assicurato il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con dette sedi. In tal caso, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove nella sede di Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari professionali ovvero tra i giudici tributari "togati" (ovvero tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari) in servizio o a riposo presenti nel ruolo di cui all’articolo 1-bis, comma 1 (vedi supra). Tra questi componenti, uno deve avere un’anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo del Ministero dell’economia e delle finanze dell’Area funzionari. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Ai magistrati nominati nell'eventuale comitato di vigilanza si applica la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di 50 euro, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e confluiranno nell’apposto capitolo di spesa relativo alla missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del MEF. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze. La misura del contributo è aggiornata ogni tre anni in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’articolo 4-quater disciplina la nomina e la composizione della commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri perla valutazione degli elaborati scritti e della prova orale. La commissione è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Per ciascun componente è nominato un supplente. Non possono essere nominati componenti coloro che nei dieci anni precedenti abbiano prestato a qualsiasi titolo attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso nelle diverse magistrature. Non possono essere altresì nominati componenti della commissione di concorso coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. La commissione definisce preventivamente all'inizio dell'esame degli elaborati i criteri per la valutazione omogenea degli scritti e prima dell'inizio delle prove orali i criteri per la valutazione delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e sono assistite ciascuna da un segretario.
Si segnala l'opportunità di specificare il meccanismo di formazione delle sottocommissioni e di chiarirne l'identità rispetto alla commissione esaminatrice.
La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, che disciplina lo svolgimento del concorso di ammissione in magistratura. La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il MEF e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del MEF.
In sede redigente, la lettera d) è stata modificata al fine di aggiungere inoltre il seguente capoverso "Art. 4-quinquies". Con il comma 1 si prevede che i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4-ter svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.
Con il comma 2, si prevede che il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso a un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio ed all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.
La lettera f) modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base della nuova disciplina di accesso alla magistratura tributaria. La disposizione prevede che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado siano nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico alla data del 1° gennaio 2022.
La formulazione vigente dell'articolo 5 citato prevede che i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado siano nominati tra: a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo; b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo; c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree; d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo; e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio; f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni; g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.
In sede redigente, si è aggiunto inoltre, dopo il capoverso "Art. 5", l'articolo 5-bis in tema di "Formazione continua dei giudici e magistrati tributari". In base a tale disposizione, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui all'articolo1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenersi, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012.
La lettera g) disciplina l’assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro. La disposizione, recata dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992, è connessa all’introduzione, per effetto dell'articolo 2 del disegno di legge in esame (vedi infra), della competenza per valore del giudice monocratico. Il successivo comma 1-ter consente, nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in altra composizione, di rimettere l'assegnazione al presidente della sezione affinché venga rinnovata.
La lettera h) eleva da settantadue a settantacinque anni il requisito di età che i componenti delle corti di giustizia tributaria non debbano aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992.
La successiva lettera i) stabilisce che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità (articoli 16, 17, 18 e 19 del regio decreto n. 12 del 1941).
La lettera l) modifica le norme sui procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria recate dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Alla luce delle modifiche sinora descritte viene previsto che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
La lettera m) modifica l’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento. Il comma 1 viene modificato al fine di confermare che la nomina a una delle funzioni non dà luogo a un rapporto di pubblico impiego con riferimento ai componenti delle corti di giustizia tributaria presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico (escludendo pertanto i giudici tributari a tempo pieno assunti mediante concorso dall'ambito di applicazione della norma). Il comma 2 stabilisce che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, la disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a)
il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023;
b)
il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2024;
c)
il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025;
d)
il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026.
Con le modifiche al comma 4 viene previsto che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto. Il nuovo comma 4-bis stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel successivo comma 4-ter, l’assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla successiva lettera r) (vedi infra) del comma 1 in esame. Il nuovo comma 4-bis prevede altresì che in caso di vacanza di posti in una delle funzioni dei componenti delle corte di giustizia tributaria presso una sede giudiziaria, il Consiglio di presidenza bandisca, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interpelli per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interpello e giudici che ricoprono una funzione superiore. Il successivo comma 4-ter, come modificato dalle Commissioni riunite in sede redigente, disciplina le modalità per l’assegnazione degli incarichi. Viene previsto che la vacanza in una delle funzioni delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all’incarico è tenuto a presentare domanda. Viene inoltre specificato che alla nomina in ciascuno degli incarichi si proceda sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 (aggiunto in sede redigente) e 5 (vedi supra) per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all’incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. La comunicazione di disponibilità all’incarico deve essere accompagnata dalla documentazione attestante l’appartenenza ad una delle suindicate categorie ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché dalla dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite all’articolo 8. Il Consiglio di presidenza delibera l’esclusione dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all’incarico senza essere in possesso dei requisiti prescritti e adotta la scelta tra gli aspiranti, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità anagrafica. Ancora, con riferimento all'articolo 11, viene modificato il comma 5 introducendo la disciplina del giudizio di demerito. Tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in due casi: qualora nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l’incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare ovvero qualora risulti che il candidato abbia depositato una quota pari o superiore al 60 per cento dei propri provvedimenti oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione.
La lettera n) modifica l’articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina il trattamento economico dei componenti delle corti di giustizia tributaria. In particolare, viene stabilito che il MEF continua a determinare il compenso fisso mensile per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, ai quali continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui. Il trattamento economico dei magistrati tributari a tempo pieno assunti mediante concorso viene invece introdotto dalla successiva lettera n) del comma 1, con l’inserimento dell’articolo 13-bis nel decreto legislativo n. 545 del1992. Il comma 1 di tale disposizione prevede che ai nuovi magistrati tributari reclutati per concorso vengano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari. Il comma 2 del nuovo articolo 13-bis precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all’anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella nuova tabella F-bis allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992, fatta salva l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.
La lettera p), come modificata in sede redigente, modifica il comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 relativo alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La norma citata prevede che il Consiglio vigili sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria e riconosce allo stesso il potere di disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. Con le modifiche viene abrogata la facoltà di esercizio dell'attività ispettiva mediante affidamento dell'incarico ad uno dei componenti del Consiglio e, allo stesso tempo viene prevista l'istituzione, con carattere di autonomia e indipendenza (specificazione aggiunta in sede redigente), di un Ufficio ispettivo (nuovo comma 2-bis) presso l’organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. Secondo la relazione illustrativa la disposizione è volta a garantire una vigilanza efficace sull’attività giurisdizionale svolta presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, disponendo ispezioni nei confronti del personale giudicante. L'Ufficio ispettivo può svolgere, col supporto della (in luogo della "previa intesa" prevista dal testo originario) Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza (il testo originario prevedeva che tali attività dovessero essere congiunte). Il trattamento economico dei componenti dell’Ufficio ispettivo, i quali sono esonerati dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, è pari alla metà di quello corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di corte di giustizia tributaria.
La lettera q) introduce l’articolo 24-bis nel decreto legislativo n. 545 del1992 che istituisce l’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con la funzione di provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. L’ufficio sostituisce, accentrandone le funzioni, gli attuali uffici del massimario presenti presso tutte le corti di giustizia tributaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992 n. 545, che viene contestualmente abrogato per effetto della successiva lettera r) del comma 1. All’Ufficio del massimario nazionale sono assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un direttore responsabile, nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che abbiano maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Le massime delle decisioni alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal MEF e mediante convenzione fra quest'ultimo, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati da parte della Corte. I componenti dell'Ufficio possono essere esonerati dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. In tal caso, a differenza di quanto previsto per i componenti dell’Ufficio ispettivo, detto esonero non è obbligatorio ma a discrezione del Consiglio di presidenza. I medesimi componenti che siano giudici tributari percepiscono un trattamento economico sostitutivo di quello stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, parametrato alla metà di quello più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti delle corti di giustizia tributaria. L’Ufficio del massimario nazionale si avvale del personale amministrativo assegnato all’organo di autogoverno e appartenente al ruolo del MEF, con riferimento al contingente di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 545 del 1992, n.545.
Le disposizioni di cui alle lettere p) e q) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 8, commi 2 e 3).
La lettera s) sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 con due nuove tabelle, la prima (nuova tabella F) recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell’ambito delle corti di giustizia tributaria e la seconda (nuova tabella F-bis) recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2021
La lettera t), infine, abroga le tabelle C (contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria), D (ripartizione territoriale del contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria) ed E (criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle corti di giustizia tributaria) allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992, a decorrere dall’entrata in vigore dell'atto in esame.
Testi a fronte
Normativa vigente
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A.S. 2636-A
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D.lgs. n. 545 del 1992 |
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Art. 1-bis
(La giurisdizione tributaria)
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1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.?
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Art. 2
(La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)
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1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina.
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1. A ciascuna delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina.
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1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
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1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
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2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.
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2. Il presidente della corte di giustizia tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.
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3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.
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3. Il presidente di corte di giustizia tributaria con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.
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4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari.
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4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari.
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5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
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Identico.
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6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.
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6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della corte di giustizia tributaria designa i componenti di altre sezioni.
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Art. 3
(I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni)
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Art. 3
(I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e delle sezioni)
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1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.
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1. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.
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2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.
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2. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.
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3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.
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3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.
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4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.
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4. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.
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Art. 4
(I giudici delle commissioni tributarie provinciali)
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Art. 4
(I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado)
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1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;
c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;
g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;
h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5;
i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.
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1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
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2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.
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3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.
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4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale e fallimentare;
f) diritto dell'Unione europea;
g) diritto internazionale pubblico e privato;
h) elementi di contabilità aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
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5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula “non idoneo”.
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6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
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7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.?
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Art. 4-bis
(Requisiti per l'ammissione al concorso per esami)
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1. Al concorso per esami, sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
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Art. 4-ter
(Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta)
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1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è bandito.
2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.
5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione “Giustizia tributaria” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.
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Art. 4-quater
(Commissione di concorso)
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1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.
3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.
4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.
5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.
7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.
8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925.
9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
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Art. 4-quinquies
(Tirocinio dei magistrati tributari)
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1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.
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2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un uovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.
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Art. 5
(I giudici delle commissioni tributarie regionali)
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Art. 5
(I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado)
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1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;
c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;
d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;
e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;
f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.
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1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1.?
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Art. 5-bis
(Formazione continua dei giudici e magistrati tributari)
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1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico pratico da tenersi, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
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Art. 6
(La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)
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1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.
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1. Identico.
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1-bis. I presidenti delle commissioni tributarie assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali.
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1-bis. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.?
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2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.
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2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante ovvero ciascun giudice monocratico deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.
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3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
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3. Il presidente della corte di giustizia tributaria, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato
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Art. 7
(Requisiti generali)
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1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;
e) avere idoneità fisica e psichica;
e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche.
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1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età;
e) avere idoneità fisica e psichica;
e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche.
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Art. 8
(Incompatibilità)
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01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
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Commi 1-4. Omissis
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Commi non modificati
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Art. 9
(Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie)
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Art. 9
(Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)
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1. I componenti delle commissioni tributarie immessi per la prima volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. In ogni altro caso alla nomina dei componenti di commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
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1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
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2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.
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2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 relative alle nomine successive alla prima, sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.
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2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.
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2-bis. Per le corti di giustizia tributaria di secondo grado i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali corti di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.
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3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 e il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.
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Abrogato
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4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.
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Abrogato
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5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.
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Abrogato
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6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.
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Abrogato
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Art. 11
(Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento)
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1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
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1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, a una delle funzioni dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
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2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.
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2. I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.
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3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.
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3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.
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Identico alla lett. c) del comma 4 (infra)
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4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
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V. infra comma 4
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4-bis. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corti di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.
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4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
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4-ter. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:
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a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;
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a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;
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b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6.
[segue]
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b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;
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[segue lett. b)] La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;
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c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.
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c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
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Identica al comma 4 (supra)
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5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali.
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5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al sessanta per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato.
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5-bis. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.
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5-bis. Identico.
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Art. 13
(Trattamento economico)
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Art. 13
(Trattamento economico dei giudici tributari)
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1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.
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1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
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2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.
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2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.
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3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
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3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la corte di giustizia tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della corte, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
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3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
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3-bis. Identico.
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3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.
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Art. 13-bis
(Trattamento economico dei magistrati tributari)
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1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.?
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Art. 24
(Attribuzioni)
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1. Il consiglio di presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;
h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;
m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;
n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
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1. Il consiglio di presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle corti;
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni;
h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;
m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra corte di giustizia tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;
n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
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2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.
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2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante.
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2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo può svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività congiunte presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza. ?
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2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.
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Art. 24-bis
(Ufficio del massimario nazionale)
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1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.
2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.
3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.
4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.
6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.
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Art. 40
(Ufficio del massimario)
1. È istituito presso ciascuna commissione tributaria regionale un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione.
2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32.
3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.
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Abrogato
[1]
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Tabelle
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Tabella A
Organi di giurisdizione in materia tributaria
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Identica, salve le denominazioni di "Commissioni regionali" e di "Commissioni provinciali", che divengono, rispettivamente, "Corti di giustizia tributaria di primo grado" e "Corti di giustizia tributaria di secondo grado"
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Tabella B
Organico dei componenti delle commissioni tributarie
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Identica, salve le suddette denominazioni, nonché quella di "Commissioni tributarie", che diviene "Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado"
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Tabella C
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Abrogata
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Tabella D
Ripartizione del contingente del personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie
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Abrogata
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Tabella E
Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie
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Abrogata
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Tabella F
Criteri di valutazione e punteggi dei servizi prestati nelle commissioni tributarie
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Tabella F
(Articoli 11, commi 4-bis 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44)
Punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
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Tabella F-bis
(Articolo 13-bis, comma 2)
Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021
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Articolo 1, commi 2-14
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria: regime transitorio, assunzioni di magistrati e personale amministrativo, progressioni di carriera, continuità di esercizio della funzione giurisdizionale)
L’articolo 1, comma 2, abroga il limite previsto dalla legislazione vigente per le indennità dei giudici tributari. Il comma 3 prevede una riserva di posti nei primi tre bandi di concorso per l’assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico. Il comma 4 stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni possono optare, con alcune limitazioni, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria. Il comma 5 prevede una procedura di interpello per la copertura delle posizioni vacanti nelle sedi giudiziarie, mentre il comma 6 ne stabilisce i requisiti di partecipazione e il comma 7 un termine di chiusura. Il comma 8 stabilisce che, in caso di transito nella giurisdizione tributaria i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l’anzianità complessivamente maturata. Il comma 9 disciplina la riammissione in servizio dei magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria. Il comma 10 autorizza il MEF ad assumere cento unità di magistrati tributari per l’anno 2023 e (con procedure differenti) 476 unità per gli anni dal 2024 al 2030. Il comma 11 istituisce, a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze alcune posizioni dirigenziali e autorizza il MEF stesso ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, per l’anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, per l’anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell’Area assistenti, posizione economica F2. Il comma 12 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando presso l’ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria possa optare per la permanenza presso l’amministrazione di appartenenza. Il comma 13 fa salve le procedure concorsuali relative alle progressioni in carriera di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Il comma 14 prevede un meccanismo per mantenere la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale in quelle sedi maggiormente interessate dall'abbassamento, dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie da 75 a 70 anni. Si disciplina inoltre la modalità di riconoscimento della maggiorazione di indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione.
Il comma 2 abroga il comma 311 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il comma 311 abrogato prevede che il limite di 72.000 euro lordi annui stabilito per le indennità dei giudici di pace si applichi anche ai giudici tributari.
Normativa vigente
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A.S. 2636-A
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Legge n. 311 del 2004
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
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Articolo 1
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311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari.
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Abrogato
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Il comma 3, come modificato dalle Commissioni riunite in sede redigente, prevede una riserva di posti del 30 per cento (in luogo del 15 per cento previsto dal testo originario) nei primi tre bandi di concorso (pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge) per l’assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo (c.d. giudici «laici»), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;
c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.
Il suddetto articolo 4, comma 39-bis, istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Il comma 4 stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge di stabilità 2012 (si veda sopra), e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, come introdotto dal comma 1 del presente articolo (si veda la relativa scheda). Il transito è sottoposto alle seguenti limitazioni:
? il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello.
? Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l’opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta.
Il comma inoltre autorizza, in relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell’ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.
Il comma 5 stabilisce che, per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l’interpello per la copertura degli stessi.
Alla procedura di interpello possono partecipare, ai sensi del comma 6, esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione;
b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo (si veda la relativa scheda).
Il comma 7 stabilisce un termine di chiusura della procedura di interpello. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale redatta sulla base dell’anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l’anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l’anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge di stabilità 2012 (si veda sopra) per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Durante l'esame in sede redigente, le Commissioni riunite hanno stabilito che ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati così transitati non si applica l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relativamente al divieto, per i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, di concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.
Il comma 8 stabilisce che, in caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l’anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. In base alla modifica introdotta in sede redigente, i magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario il compenso fisso mensile di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.
Ai sensi del comma 9, inserito in sede redigente, ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l’articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.
Ai sensi dell'articolo 211 (Divieto di riammissione in magistratura) del regio decreto n. 12 del 1941, l magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura. La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio. Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine. In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il comma 10 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ad assumere:
- cento unità di magistrati tributari per l’anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo (opzione per l’esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili già in servizio presso le commissioni tributarie),
- e 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità, con le procedure concorsuali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo (si veda la relativa scheda).
Si rammenta che nel PNRR (pagine 59-60) il contenzioso tributario viene considerato un settore cruciale per l’impatto che può avere sulla fiducia degli operatori economici, anche nella prospettiva degli investimenti esteri. Esso risente fortemente delle criticità legate ai tempi della amministrazione della giustizia. In particolare, come riportato nel PNRR:
• sotto il profilo quantitativo, il contenzioso tributario è una componente molto importante dell’arretrato che si è accumulato dinanzi alla Corte di Cassazione. Secondo stime recenti, nonostante gli sforzi profusi sia dalla Sezione specializzata, sia dal personale ausiliario, alla fine del 2020 vi sono più di 50.000 ricorsi. Va tuttavia aggiunto che, poiché vi è stata una contrazione del contenzioso in appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali (da 47.015 appelli nel 2019 a 42.701 nel 2020) e una contrazione ancora più marcata delle controversie pendenti in primo grado davanti alle commissioni tributarie provinciali (da 142.522 nel 2019 a 108.699 nel 2020), il flusso possa ridursi in grado significativo;
• sotto il profilo qualitativo, le decisioni adottate dalla Corte di Cassazione comportano molto spesso l’annullamento di quanto è stato deciso in appello dalle commissioni tributarie regionali: si è passati dal 52 per cento nel 2016 al 47 per cento nel 2020, con variazioni non particolarmente significative negli ultimi cinque anni;
• Sotto il profilo temporale, i tempi di giacenza dei ricorsi in Cassazione sono in alcuni casi lunghi, aggiungendosi alla durata dei giudizi svolti nei due precedenti gradi di giudizio.
Il PNRR pone quindi l'obiettivo di ridurre il numero di ricorsi alla Cassazione, farli decidere più speditamente, oltre che in modo adeguato.
Il comma 11 istituisce, per le medesime finalità indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze:
- due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria,
- nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria.
Il comma, come modificato in sede redigente, autorizza inoltre il MEF ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l’utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:
a) per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;
b) per l’anno 2022, 50 (in luogo delle 25 previste dal testo originario) unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 (in luogo delle precedenti 15 previste dal testo originario) unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze–Direzione della giustizia tributaria e 25 (in luogo delle precedenti 10 previste dal testo originario) unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Il Governo chiarisce nella relazione illustrativa che le assunzioni previste dalle lettere a) e b) sono giustificate dalle nuove competenze, previste dall’intervento normativo in esame, relative ai procedimenti amministrativi da gestire connessi alle assunzioni dei magistrati tributari e ai nuovi Uffici (ispettivo e del massimario) istituti presso l’organo di autogoverno della giustizia tributaria.
c) per l’anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell’Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segretaria delle corti di giustizia tributaria.
Il Governo chiarisce nella relazione illustrativa che tali assunzioni si rendono necessarie tenuto conto dei numerosi pensionamenti registrati nell’ultimo quinquennio, che stanno rendendo gravoso il supporto alla funzione giurisdizionale, col rischio, in taluni casi, di chiusura delle sedi per mancanza di personale, e inevitabili ritardi nella definizione dei giudizi.
Per fare fronte all’urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge, il comma 12 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data, non abbia optato per la permanenza presso l’amministrazione di appartenenza è inquadrato nell’ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del MEF, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.
Il comma 13 dispone che sono fatte salve le procedure concorsuali relative alle progressioni in carriera di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.
Il comma 14, come modificato in sede redigente, prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individui le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell'abbassamento, in applicazione dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera l), numero 2.2), del presente articolo (si veda la relativa scheda), dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie da 75 a 70 anni, al fine di assegnare d’ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge di stabilità 2012 (si veda sopra). Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un’indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.
In base alle modifiche apportate in sede redigente, per far fronte all’urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissato in quattro milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.
Inoltre, si prevede che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile ed a carico del proprio bilancio, individui le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.
Articolo 2
(Ulteriori effetti premiali per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)
L’articolo 2 disciplina la prestazione di garanzia per la sospensione parziale dell'atto impugnato, prevedendo che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti con "bollino di affidabilità fiscale", cioè quei contribuenti a cui sia attribuito un determinato punteggio di affidabilità fiscale in base alla disciplina degli appositi indicatori.
L'unico comma dell'articolo in esame aggiunge dei periodi in fine al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Il suddetto comma 5 stabilisce che la sospensione dell'atto impugnato può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia (di cui all'articolo 69, comma 2).
Si prevede in particolare che la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”.
Ai fini di tale disposizione, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
Articolo 3
(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione)
L’articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede redigente dalle Commissioni riunite, prevede l'istituzione presso la Cassazione di una sezione civile specifica per la trattazione delle sole controversie in materia tributaria.
L’articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede redigente dalle Commissioni riunite, istituisce presso la Corte di cassazione una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria (comma 1).
Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione (comma 2).
I dati statistici riferibili alle controversie in Cassazione, riportati nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, mostrano l’elevata incidenza, pari al 42,6%, delle controversie di natura tributaria rispetto al totale dei procedimenti civili (in particolare i ricorsi in materia tributaria sono 47.364 su un totale di 111.241). A fine 2020, le pendenze complessive dei giudizi civili in cassazione erano 120.473, di queste ben 53.482 in materia tributaria, pari a oltre il 44% del contenzioso civile pendente. Nonostante l’elevato numero di vertenze tributarie, il 2021 ha comunque fatto registrare:
- una diminuzione del contenzioso tributario di nuova iscrizione, che è passato dai 9.840 ricorsi del 2020 ai 9.339 nel 2021 (segnando così una riduzione pari al 5,1% rispetto al 2020);
- una riduzione del numero dei ricorsi tributari pendenti, che è passato da 53.482 del 2020 a 47.364 nel 2021 (6.118 in meno rispetto all’anno precedente). Per completezza si evidenzia che, al 31 dicembre 2021, il contenzioso tributario ha rappresentato il 42,6% del totale dei procedimenti incardinati nella giustizia civile (in leggero calo rispetto al dato registrato nell’anno 2020, del 44,4%);
- un incremento del numero di ricorsi tributari definiti con la pubblicazione del provvedimento, passato da 9.070 nel 2020 a 15.518 nel 2021, con un incremento del 71% rispetto all’anno precedente.
Con specifico riferimento ai ricorsi definiti nel 2021, la relazione rileva che:
- il valore economico complessivo dei ricorsi definiti è di circa di 9.4 miliardi di euro;
- l’Agenzia delle Entrate è risultato essere l’attore più importante, con 7.994 ricorsi (pari al 51,7% del numero di ricorsi definiti) per un valore economico di quasi 7 miliardi di euro (pari al 73,3% del valore complessivo);
- i contribuenti hanno attivato 6.605 ricorsi (pari al 42,7% del numero di ricorsi definiti) per un valore economico di quasi 2.3 miliardi di euro (pari al 24,4% del valore complessivo);
- il numero delle estinzioni dei giudizi è risultato molto elevato, soprattutto per effetto della finestra normativa legata alla “definizione agevolata” delle liti;
- il numero delle pronunce di inammissibilità è piuttosto contenuto (circa il 6% del totale);
- le decisioni di accoglimento dei ricorsi prevalgono nettamente su quelle di rigetto.
Pur prendendo atto di un trend di miglioramento nella gestione dei procedimenti tributari rispetto al passato, grazie all’efficace attività di smaltimento dell’arretrato dei contenziosi in materia tributaria, specialmente quelli più risalenti, e all’effetto dei regimi premiali di definizione delle liti, la Relazione evidenzia l'esigenza di interventi finalizzati alla riduzione dei tempi di decisione dei procedimenti, in linea con quanto richiesto peraltro dal PNRR.
Nel PNRR a ben vedere il Governo si propone l'obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. Il Piano muove infatti dalla considerazione di quanto il contenzioso tributario sia una componente importante dell'arretrato della Cassazione (50.000 ricorsi pendenti nel 2020) e di quanto spesso le decisioni della Cassazione portino all'annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali (nel 47% dei casi nel 2020). L'obiettivo deve essere perseguito, fra le altre, rafforzando le dotazioni di personale e intervenendo, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario. Per ridurre la durata del procedimento di cassazione, sono state così avviate nuove azioni per l’incremento del numero dei consiglieri, nonché l’istituzione dell’Ufficio per il processo (ossia una struttura di staff destinata a sostenere i magistrati nello svolgimento delle diverse fasi dell’attività giurisdizionale e a migliorare il coordinamento fra tale attività e quelle proprie delle cancellerie). Esse si affiancano alle misure già adottate, tra cui l’assunzione (come ausiliari) di magistrati in pensione e l’applicazione alla Sezione tributaria di magistrati dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo.
Articolo 4, comma 1, lettera 0a)
(Modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 546 del 1992)
L’articolo 4, comma 1, lett. 0a), introdotta nel corso dell'esame in sede redigente, sostituisce ovunque ricorrano nel decreto legislativo n. 546 del 1992 il riferimento alle commissioni tributarie provinciali e a quelle regionali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria rispettivamente di primo e secondo grado.
La lett. 0a) del comma 1, dell'art. 4 introdotta nel corso dell'esame in sede redigente, apporta le necessarie modifiche alla disciplina relativa al processo tributario, dettata dal decreto legislativo n. 546 del 1992, conseguenti alla nuova articolazione degli organi di giustizia tributaria.
Viene così sostituito ovunque ricorra nel testo il riferimento:
·
alle commissioni tributarie provinciali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di primo grado;
·
alle commissioni tributarie regionali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado;
Articolo 4, comma 1, lettera a)
(Competenza del giudice monocratico)
L’articolo 4, comma 1, lett. a), attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado (vengono così rinominate dalla riforma le Commissioni tributarie provinciali), sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.
A tal fine il disegno di legge introduce un nuovo articolo 4-bis nel D.Lgs. n. 546 del 1992.
In particolare, il comma 1 dell’art. 4-bis attribuisce al giudice monocratico la competenza sulle controversie entro il limite di 3.000 euro di valore. Il comma 1 inoltre esclude esplicitamente dall’ambito di competenza del giudice monocratico le controversie il cui valore non sia determinabile.
Ai fini della determinazione del valore della lite, il comma 2 dell’art. 4-bis opera un rinvio all’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui il valore si calcola considerando l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, mentre se la lite è relativa all’irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma delle sanzioni stesse. Si deve inoltre, secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, tenere conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito della rettifica di perdite.
Si ricorda inoltre che, sempre in base alle disposizioni di cui all’art. 12, comma 2, sopra richiamato, per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Il comma 3 dell’articolo 4-bis stabilisce che nel procedimento attivato presso il giudice monocratico si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riferite ai giudizi resi in composizione collegiale contenute nel d.lgs. n. 546/1992, laddove non espressamente derogate dal medesimo decreto legislativo.
Le disposizioni dell’art. 4, comma 1, lett. a), che, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria dettata dal disegno di legge (comma 4 dell'art. 8), troveranno applicazione per le controversie i cui ricorsi siano stati notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023, non hanno carattere oneroso.
Articolo 4, comma 1, lett. b)
(Prova testimoniale)
L’articolo 4, comma 1, lett. b), come modificato dalle Commissioni riunite, introduce la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici presupposti.
A tal fine, il disegno di legge sostituisce il comma 4 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che attualmente esclude nel processo tributario l’ammissione della prova testimoniale.
L’istruttoria probatoria nel processo tributario segue all’istruzione svolta dall’amministrazione finanziaria. Istruttoria amministrativa (c.d. primaria) e istruttoria processuale (c.d. secondaria) sono collegate tra loro, nel senso che l’amministrazione riversa nel giudizio tributario gli elementi di prova raccolti nell’istruttoria amministrativa. La raccolta delle prove è demandata principalmente (anche se non esclusivamente) all’attività delle parti.
L’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce alle Commissioni tributarie alcuni speciali poteri istruttori d’ufficio, in forza dei quali esse possono:
– disporre accessi e ispezioni;
– richiedere dati, informazioni e chiarimenti agli uffici tributari;
– richiedere relazioni tecniche ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici (compreso il Corpo della Guardia di Finanza);
– disporre l’esperimento di una consulenza tecnica.
La Commissione tributaria poi, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., «su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo».
I poteri istruttori del giudice tributario, pur se modellati su quelli degli uffici, non possono avere finalità esplorative, ma devono essere esercitati – come recita l’art. 7, comma 1, del d.lgs. 546/92 – «nei limiti dei fatti dedotti dalle parti».
In particolare, la Commissione non può svolgere indagini al fine di ricercare fatti non dedotti dall’amministrazione finanziaria e porli a sostegno dell’atto impositivo in luogo di quelli su cui l’atto è fondato.
La Corte di cassazione ha affermato, sul punto, che le Commissioni tributarie, a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio spettante alle parti, possono acquisire d’ufficio le prove solo quando sia sommamente difficile o addirittura impossibile, per la parte di chi vi è onerata, fornire tali prove (come quando, ad es., si tratti di documenti decisivi per il giudizio in possesso dell’altra parte) [2] .
L’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 92 esclude espressamente il giuramento e la testimonianza. L’esclusione del giuramento trova il suo fondamento nel carattere indisponibile dei diritti controversi.
L’esclusione della prova testimoniale, invece, trova la sua ragion d’essere nel carattere essenzialmente documentale del processo tributario. Questa esclusione è stata in più occasioni sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che ha sempre ritenuto il divieto di prova testimoniale non lesivo del diritto alla difesa e del principio di parità delle parti (cfr. Corte cost., sent. n. 18 del 2000). In particolare, a parere della Corte, il processo tributario presenta una “spiccata specificità” derivante dalla natura della pretesa fatta valere dall’ente impositore, nonché dalla prevalente forma scritta del rito; peculiarità che dunque giustificherebbe un trattamento differenziato rispetto a quello previsto negli altri processi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, l’esclusione della prova testimoniale non comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei terzi riprodotte nei processi verbali della Guardia di Finanza o dell’amministrazione finanziaria, anche se non rese in contraddittorio con il contribuente [3] . Si pensi, ad esempio, ai verbali nei quali la Guardia di finanza, in esito a una verifica fiscale, riporta sommarie informazioni acquisite oralmente. Tali informazioni, rispetto alle quali non si è svolto un contraddittorio, vengono trasfuse in un documento scritto che viene acquisito nel processo tributario e che il giudice tributario può valutare come elemento di prova indiziaria.
La lett. b) del comma 1, come modificata nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, nel confermare l’inammissibilità del giuramento, consente l’assunzione della testimonianza in sede processuale quando la Corte di giustizia tributaria di primo grado lo ritenga necessario ai fini della decisione anche in mancanza di accordo tra le parti. La prova testimoniale deve essere assunta nelle forme della testimonianza scritta, di cui all’art. 257-bis del codice di procedura civile.
La disposizione richiamata prevede che il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, possa disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza [v. art. 103-bis disp. att. c.p.c.] e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
L’art. 257-bis del codice di rito, peraltro, consente al giudice, una volta esaminate le risposte o le dichiarazioni, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.
La disciplina in esame, come stabilisce il comma 3 dell'art. 8 del disegno di legge, trova applicazione con riguardo ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
Normativa vigente
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A.S. 2636-A
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D.lgs. n. 546 del 1992 |
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Art. 7
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Poteri delle Commissioni tributarie
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Poteri delle Corti di giustizia tributaria
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1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta.
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1. Le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta.
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2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 , e successive modificazioni e integrazioni.
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2. Le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 , e successive modificazioni e integrazioni.
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3. [Soppresso]
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4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
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4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
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5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
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5. Le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
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Articolo 4, comma 1, lett. c)
(Spese del giudizio in caso di mancata conciliazione)
L’articolo 4, comma 1, lett. c) prevede un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che dopo non aver accettato una proposta di conciliazione si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione.
In particolare, il disegno di legge interviene sull’art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che disciplina le spese del giudizio tributario, per sostituirne il comma 2-octies.
Nel processo tributario le spese del giudizio (che comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'IVA, se dovuti) seguono la soccombenza (art. 15, commi 1 e 2-ter). La Commissione tributaria può compensare in tutto o in parte le spese solo in caso di soccombenza reciproca o sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice (comma 2).
Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la commissione tributaria la condanna, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio nella sentenza; inoltre, anche d’ufficio, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (il comma 2-bis richiama infatti l’art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., in materia di responsabilità aggravata per la cd. lite temeraria).
Le spese di giudizio sono maggiorate del 50% nelle controversie di valore non superiore a 50 mila euro (comma 2-septies, che richiama le controversie di cui all’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992), a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.
Infine, il comma 2-octies dell'articolo 15, al fine di incentivare la deflazione del contenzioso, stabilisce che la parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall'altra parte è tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa. Si tratta di una disposizione mutuata dall’art. 91 del codice di procedura civile in materia di condanna alle spese processuali.
Rispetto alla disciplina vigente, che già pone le spese del giudizio a carico della parte che abbia rifiutato senza motivo una conciliazione per poi vedersi riconosciuta dal giudice una pretesa inferiore a quanto proposto in sede di conciliazione, il disegno di legge:
§ coordina il contenuto dell’art. 2-octies con la possibilità che la proposta di conciliazione venga dalla Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado;
§ aggiunge all’obbligo di pagare le spese processuali, la previsione della loro maggiorazione del 50%.
L’intento del legislatore è chiaramente quello di incentivare l’accettazione della proposta di conciliazione, soprattutto quando la stessa proviene dal giudice tributario, per non incorrere nel rischio concreto di dover pagare il doppio delle spese processuali.
La disciplina in esame trova applicazione, come prevede l'art. 8 del disegno di legge, con riguardo ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Normativa vigente
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A.S. 2636-A
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D.lgs. n. 546 del 1992 |
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Art. 15 |
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1-2-septies. Omissis.
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1-2-septies. Identici.
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2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
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2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbiano formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del cinquanta per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
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Articolo 4, comma 1, lett. d)
(Reclamo e mediazione)
L’articolo 4, comma 1, lett. d), introdotta dalle Commissioni riunite, prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare inoltre ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.
A tal fine, il disegno di legge aggiunge un ulteriore comma all'articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che disciplina l'istituto del reclamo/mediazione.
L'istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice. La mediazione tributaria è stata introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992. Quest’ultima disposizione è stata modificata dall’art. 9, c.1, lett. l), del decreto legislativo n. 156 del 2015 e dall’art. 10 del decreto legge n. 50 del 2017.
Il nuovo comma 9-bis dell'art. 17-bis prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.
Tale condanna può rilevare, inoltre, precisa sempre il comma 9-bis, ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.
Normativa vigente
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A.S. 2636-A
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D.lgs. n. 546 del 1992 |
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Art. 17 |
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1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.
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1. Identico.
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1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. (59)
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1-bis. Identico.
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2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
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2. Identico.
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3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
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4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
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5. Identico.
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5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
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6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
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7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
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8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
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9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
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9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del precedente comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione
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Articolo 4, comma 1, lett. e)
(Disposizioni in materia di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato)
L’articolo 4, comma 1, lett. e), introdotta nel corso dell'esame in sede redigente dalle Commissioni riunite, reca una serie di modifiche all'art. 47 del D.lgs. n. 546 del 1992 che disciplina la sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Nel processo tributario è previsto l'istituto della sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato. Tale disciplina, dettata dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si affianca alla sospensione amministrativa che altre norme danno la possibilità di proporre agli organi dell’amministrazione finanziaria (come ad esempio l’art. 56 del D.P.R. n. 131 del 1986; l’art. 39 del D.P.R. n. 602 del 1973). Il contribuente può usufruire di entrambe le cautele: quella giurisdizionale e quella amministrativa, da invocare - la prima in pendenza di ricorso, la seconda anche prima della sua proposizione - in via alternativa o concorrente. Ai sensi del comma 1 dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto impugnato può essere proposta: – con istanza motivata inserita nello stesso atto di ricorso; – con atto separato purché contemporaneo o successivo al ricorso. Per decidere sull’istanza, il presidente fissa con decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima (comma 2 dell'art. 47). Il comma 3 dell'art. 47 prevede poi che, in caso di eccezionale urgenza, il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto possa motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’atto fino alla pronuncia del collegio. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza (comma 4 dell'art. 47). La Commissione - ai sensi del comma 5-bis dell'art. 47 - deve pronunziarsi in via cautelare nel termine(ordinatorio) di gg.180 (equivalente a quello della sospensione legale in pendenza di riscossione) e fissare - ai sensi del comma 6 dell'art. 47 - in ipotesi di accoglimento, udienza di discussione del merito nei successivi 90 gg (termine parimenti ordinatorio). La sospensione può essere anche parziale e, all’occorrenza, subordinata alla prestazione di garanzia (comma 5 dell'art. 47). Ai sensi del comma 7 dell'art. 47 gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza (comma 8 dell'art. 47). Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa (comma 8-bis dell'art. 47).
La lett. e), introdotta nel corso dell'esame in sede redigente dalle Commissioni riunite, modifica l'articolo 47 del d.lgs. n. 546. In particolare:
- interviene sul comma 2 dell'art. 47, introducendo un termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (attualmente 10 giorni) e prevedendo che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia;
- modifica il comma 4 dell'art. 47 precisando che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile "nella stessa udienza di trattazione dell'istanza";
- sopprime il comma 5-bis dell'art. 47 (vedi supra).
Normativa vigente
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A.S. 2636-A
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D.lgs. n. 546 del 1992 |
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Art. 47 |
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1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art.22.
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1. Identico.
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2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
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2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
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3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
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3. Identico
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4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.
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4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. |
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.
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5. Identico.
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5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
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Soppresso
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6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
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6. Identico.
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7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
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7. Identico.
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8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
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8. Identico.
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8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.
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8-bis. Identico.
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Articolo 4, comma 1, lett. f) e g)
(Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria)
L’articolo 4, comma 1, lett. f) introduce nel decreto legislativo n. 546 del 1992 l'istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario. La lett. g) integra l’articolo 48-ter del medesimo decreto legislativo in materia di definizione e pagamento delle somme dovute, al fine di tenere conto dell’introduzione, nel processo tributario, del nuovo istituto.
L’articolo 4, comma 1, lett. f) introduce l’articolo 48-bis.1 nel decreto legislativo n. 546 del 1992.
Più nel dettaglio la nuova disposizione prevede che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’art. 17-bis la corte di giustizia tributaria possa proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione (comma 1).
L’art. 39, comma 9, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’art. 17-bis, rubricato «Il reclamo e la mediazione». Tale disposizione — come riscritta dall’art. 9, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 156 del 2015— ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, l’istituto obbligatorio del reclamo/mediazione, previsto a pena di improcedibilità degli stessi ricorsi. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. (Si veda altresì lett. d) del comma 1 dell'art. 4 del ddl).
La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse (comma 2). La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa (comma 3). Il comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Infine, in base al comma 5, il giudice, intervenuta la conciliazione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice (comma 6).
L'istituto in esame sembra ricalcare il modello della proposta di conciliazione del giudice di cui all'art. 185-bis c.p.c.
Conseguentemente, la lett. e) integra l’art. 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, al fine di tenere conto dell’introduzione, nel processo tributario, della conciliazione su proposta del giudice.
Le disposizioni testé illustrate, trovano applicazione con riguardo ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 8 del ddl).
Testi a fronte
Normativa vigente
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A.S. 2636-A
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D.lgs. n. 546 del 1992 |
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Art. 48-bis.1
(Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria)
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1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.
3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa. 4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
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Art. 48-ter
Definizione e pagamento delle somme dovute
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1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
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1. Identico.
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2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.
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2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1.
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3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
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3. Identico.
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4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
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4. Identico.
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Articolo 4, comma 2
(Disposizioni in materia di iscrizione nei ruoli ordinari)
L’articolo 4, comma 2 modifica l'art. 15 del d.P.R. m. 602 del 1973 in tema di iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.
Il comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge, poi, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, interviene sull'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973. L'articolo 15, al comma 1, prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. Il disegno di legge aggiunge un ulteriore comma all'articolo 15, ai sensi del quale la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui al già citato articolo 47 del d.lgs n. 546.
Normativa vigente
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AS 2636-A
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D.P.R. n. 602 del 1973
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
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Art. 15
(Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi)
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Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
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Identico
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Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.
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Identico
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La sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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[Soppresso]
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Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
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Identico
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Articolo 4, comma 3
(Modifiche alla disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario)
L’articolo 4, comma 3, introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario.
Più nel dettaglio la lett. a) del comma 3 dell'articolo 4, dispone l'abrogazione - a decorrere dal 1 gennaio 2023 - del comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012 (conv. legge n. 111 del 2011).
L'abrogando comma 3-ter stabilisce che le somme corrispondenti alle maggiori entrate derivante dal contributo unificato tributario sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, in favore degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13 dell'articolo 37, del decreto legge n. 98 del 2011) e per la restante metà, con le modalità previste dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 545 del 1992 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria) all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.
La lett. b) invece interviene sui commi 12 e 13 dell'articolo 37 del decreto- legge n. 98 del 2011 (conv. legge n. 111 del 2011) abrogandone alcuni periodi (si veda il testo a fronte).
La lett. c), anche al fine di semplificare la procedura di liquidazione dei compensi ai giudici tributari, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi dei compensi fissi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2019 siano aumentati del centotrenta per cento. Conseguentemente, per l’incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato da riconoscere, rispettivamente, al personale amministrativo e a quello dirigenziale, in servizio presso le Corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2023, la spesa complessiva annua di sette milioni di euro, in linea con gli emolumenti corrisposti nell’ultimo triennio (lett. d).
Testi a fronte
Articolo 4, comma 4
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale)
L’articolo 4, comma 4, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, interviene sul comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge n. 119 del 2018 (conv. legge n. 293 del 2018) il quale prevede con riguardo al processo tributario la possibilità per le parti di partecipare all’udienza da remoto.
L’art. 16 del decreto-legge n. 119 del 2018 modificando il decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, ha introdotto disposizioni sulla digitalizzazione e sulla possibilità per le parti di partecipare all’udienza da remoto. Tale disposizione ha esteso a ben vedere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo, agevolato le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti, reso possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica. L'art. 16 del decreto-legge n. 119 è stata da ultimo oggetto di modifica da parte del decreto-legge n. 34 del 2020(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). Il comma 4 dell'articolo 16 nella sua formulazione vigente
Rispetto al testo vigente il disegno di legge modifica il comma 4 dell'articolo 16:
· prevedendo che la richiesta di udienza da remoto possa essere presentata dalle parti nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;
· stabilendo che l'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992 con riguardo alle udienze pubbliche.
· precisando che le udienze pubbliche, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, nonché l'udienza di trattazione della istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato (art. 47, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992) e quella di trattazione della istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992) si svolgono esclusivamente a distanza. E' comunque fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. In questi casi il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria.
· introducendo nel testo dell'articolo il riferimento al decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020 che detta le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza.
Il disegno di legge aggiunge inoltre un ulteriore comma 4-bis all'articolo 16 già richiamato, per il quale le disposizioni di cui al comma 4 - come riscritto - si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.
Normativa vigente
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A.S. 2636-A
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D.L. 23/10/2018, n. 119
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
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Art. 16 |
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1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. Identico.
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a) omissis...
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b) omissis...
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2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
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2. Identico
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3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
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3.Identico
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4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.
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4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto vie-ne detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituita nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza trovano la loro disciplina nel decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020. Il Direttore Generale delle Finanze, d'intesa col Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, può in ogni momento modificare tale provvedimento, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.
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4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023
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5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
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5. Identico
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6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
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6. Identico
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Articolo 5
(Definizione agevolata dei giudizi tributari
pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione)
L’articolo 5 - introdotto nel corso dell'esame in sede redigente dalle Commissioni riunite - reca disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il comma 1 reca disciplina della definizione delle controversie tributarie che presentino i concomitanti seguenti requisiti: siano escluse dall'applicazione dell'articolo in esame ai sensi del comma 6 dell'articolo medesimo; siano pendenti - alla data del 15 luglio 2022 - innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dall'art. 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[4]
; in esse, l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; il loro valore, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
[5]
, sia non superiore a 100.000 euro.
Il comma in esame prevede che le suddette controversie siano definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
[6]
.
Il comma 2 reca disciplina della definizione delle controversie tributarie che si differenziano da quelle di cui al comma 1 in relazione ai due seguenti aspetti: in esse l'Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito; il loro valore, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è superiore a 50.000 euro.
Tali controversie sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il comma 3 ribadisce che le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Il comma 4 definisce controversie tributarie pendenti quelle per le quali il ricorso per Cassazione sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo in esame, purché, alla data della presentazione della domanda di definizione (di cui al comma 8), non sia intervenuta una sentenza definitiva.
Il comma 5 dispone che l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (recante "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile").
In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il comma 6 individua le controversie escluse dall'applicazione dell'articolo in esame nelle controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Si evidenzia che la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 è stata abrogata dall'articolo 10 della decisione 2014/335/UE/Euratom, a sua volta abrogata dall'art. 11, par. 1, della decisione 14 dicembre 2020, n. 2020/2053/Euratom, che disciplina attualmente il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.
Il comma 7 individua il perfezionamento della definizione nella presentazione della domanda di definizione di cui al comma 8 e nel pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo in esame entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Il comma 8 dispone che, entro il termine di cui al comma 7 (vale a dire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) per ciascuna controversia autonoma - vale a dire controversia relativa a ciascun atto impugnato - sia presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo e sia effettuato un distinto versamento.
Il comma 9 prevede che, ai fini della definizione delle controversie, si tenga conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali di cui ai commi 1 e 2.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il comma 10 dispone che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo in esame.
In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7 (vale a dire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame).
Il comma 11 prevede che l'eventuale diniego della definizione debba essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il comma 12 dispone che, in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 10 (al riguardo, si valuti l'opportunità di fare riferimento direttamente al termine di cui al comma 7), il processo sia dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.
Il comma 13 prevede che la definizione perfezionata dal coobbligato giovi in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni relative alla definizione delle controversie autonome ai sensi del secondo periodo del comma 8.
Il comma 14 dispone che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità di attuazione dell'articolo in esame.
Il comma 15 dispone che ciascun ente territoriale possa stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
Articolo 6
(Ulteriori modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
L’articolo 6, introdotto nel corso dell'esame in sede redigente dalle Commissioni riunite, modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
L'articolo in commento aggiunge un ulteriore comma, il comma 5-bis, all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che disciplina i poteri delle Corti di giustizia tributaria.
E' opportuno segnalare che tale articolo è oggetto di modifica anche da parte dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del disegno di legge.
Ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del d.lgs. n. 546 l'amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all'annullamento dell'atto impositivo se
· manca la prova della sua fondatezza o
· la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
Normativa vigente
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A.S. 2636-A
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D.lgs. n. 546 del 1992 |
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Art. 7
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Poteri delle Commissioni tributarie
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Poteri delle Corti di giustizia tributaria
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1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta.
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1. Le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta.
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2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 , e successive modificazioni e integrazioni.
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2. Le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 , e successive modificazioni e integrazioni.
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3. [Soppresso]
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4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
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4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
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5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
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5. Le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
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5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire
le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
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Articolo 7
(Copertura finanziaria)
L’articolo 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame e le relative fonti di copertura finanziaria.
L'articolo è stato ampiamente modificato per tener conto delle variazioni al disegno di legge introdotte in sede redigente.
In particolare, il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame in:
- 1.339.093 euro nel 2022,
- 24.913.744 euro nel 2023,
- 32.476.058 euro nel 2024,
- 39.831.925 euro nel 2025,
- 46.624.991 euro nel 2026,
- 56.208.662 euro nel 2027,
- 65.116.669 euro nel 2028,
- 74.527.309 euro nel 2029,
- 83.791.428 euro nel 2030,
- 85.674.696 euro nel 2031,
- 88.045.873 euro nel 2032,
- 89.782.447 euro nel 2033,
- 92.249.167 euro nel 2034,
- 93.777.165 euro nel 2035,
- 98.128.531 euro nel 2036,
- 101.472.161 euro nel 2037,
- 105.312.811 euro nel 2038,
- 108.623.031 euro nel 2039,
- 112.296.751 euro nel 2040,
- 115.512.335 euro nel 2041,
- 121.097.819 euro nel 2042,
- 125.583.167 euro nel 2043,
- 128.039.259 euro nel 2044,
- 130.298.831 euro nel 2045,
- 132.157.543 euro nel 2046,
- 134.016.255 euro nel 2047,
- 135.627.787 euro nel 2048,
- 137.239.319 euro a decorrere dal 2049.
A tali oneri si provvede:
- quanto a 145.956 euro per l’anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere dall’anno 2027, mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076). Il Fondo, che nel bilancio triennale 2022-2024 presentava una dotazione di 176,4 milioni per il 2022, di circa 303 milioni per il 2023 e di 387,3 milioni per il 2024, è stato, da ultimo de-finanziato di 15 milioni di euro per il 2022 dall’art. 15, comma 2, del D.L. n. 228/2021; di 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni per l'anno 2024, 118,16 milioni per l'anno 2025, 55 milioni per l'anno 2026, 95,96 milioni per l'anno 2027, 82,16 milioni per l'anno 2028, 79,36 milioni annui a decorrere dall'anno 2029 dall’art. 32, comma 2, (lett. e) del D.L. n. 4/2022 nonché di ulteriori 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 (lett. f), per finalità di copertura finanziaria del provvedimento. Da ultimo, il D.L. n. 50/2022 ha disposto un incremento del Fondo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
- quanto a 1.145.779 euro nel 2024, 2.741.947 euro nel 2025, 4.503.155 euro nel 2026, 3.429.627 euro nel 2027, a 7.985.486 euro nel 2028, a 15.363.755 euro nel 2029, a 22.862.380 euro nel 2030, a 22.672.219 euro nel 2031, a 22.785.206 euro nel 2032, a 22.304.648 euro nel 2033, a 22.677.410 euro nel 2034, a 21.988.276 euro nel 2035, a 24.471.503 euro nel 2036, a 25.618.530 euro nel 2037, a 27.898.976 euro nel 2038, a 29.710.579 euro nel 2039, a 32.275.733 euro nel 2040, a 34.731.744 euro nel 2041, a 39.352.365 euro nel 2042, a 43.262.901 euro nel 2043, a 45.164.710 euro nel 2044, a 46.993.173 euro nel 2045, a 48.215.486 euro nel 2046, a 49.540.444 euro nel 2047, a 50.782.454 euro nel 2048, a 52.250.283 euro nel 2049, a 52.003.935 euro nel 2050, a 51.880.761 euro nel 2051, a 51.778.116 euro nel 2052, a 51.757.587 euro a decorrere dal 2053, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075).
- quanto a 1.181.732 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).
Si tratta del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione del fondo è stata da ultimo determinata dall'articolo 17, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022.
- per 1.339.093 euro per l’anno 2022, 24.913.744 euro per l’anno 2023, 31.330.279 euro per l’anno 2024, 35.908.246 euro per l’anno 2025, 40.794.148 euro per l’anno 2026, 44.797.303 euro nel 2027, a 49.149.451 euro nel 2028, 51.181.822 euro nel 2029, 52.947.316 euro nel 2030, 55.020.745 euro nel 2031, 57.278.935 euro nel 2032, 59.496.067 euro nel 2033, euro 61.590.025 nel 2034, 63.807.157 euro nel 2035, 65.675.296 euro nel 2036, 67.871.899 euro nel 2037, 69.432.103 euro nel 2038, 70.930.720 euro nel 2039, 72.039.286 euro nel 2040, a 72.798.859 euro nel 2041, 73.763.722 euro nel 2042, 74.338.534 euro nel 2043, 74.892.817 euro nel 2044, 75.323.926 euro nel 2045, 75.960.325 euro nel 2046, 76.494.079 euro nel 2047, 76.863.601 euro nel 2048, 77.007.304 euro nel 2049, 77.253.652 euro nel 2050, 77.376.826 euro nel 2051, 77.479.471 euro nel 2052, 77.500.000 euro a decorrere dal 2053, si provvede a valere sulle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili per effetto della mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica del disegno di legge originariamente presentato dal Governo (si veda la Tavola n. 10), gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per i compensi dei giudici tributari, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 1269), sono pari a 84,5 milioni di euro a partire dal 2022.
A valere su tali risorse stanziate in bilancio saranno reperite le somme utili a garantire la copertura finanziaria dei restanti oneri del provvedimento in esame, non coperti dalle riduzioni del Fondo esigenze indifferibili e del Fondo ISPE, allo scopo utilizzando le disponibilità che si vengono a determinare per effetto della mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento.
In merito alla disposizione in esame si segnala l’opportunità di esplicitare nel testo, per ciascuna annualità, l'importo delle economie di bilancio derivanti dalla predetta mancata riassunzione dei giudici tributari, che vengono poste a copertura degli oneri del provvedimento.
Tali economie sono peraltro stimate nella Relazione tecnica, la quale riporta l’andamento degli oneri per il personale in questione - già coperto dagli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente - elaborati sulla base delle cessazioni che verranno a determinarsi per il raggiungimento del limite massimo di età per la permanenza in servizio, pari a 70 anni di età, individuato nel nuovo art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992 e tenuto conto che non vi saranno più nuove immissioni nel ruolo unico che, pertanto, è destinato a diventare un ruolo ad esaurimento (si veda la Tavola n. 2, a pag. 20 dell’A.S. 2636).
Sulla base dei dati riportati nella tabella, il ruolo dei giudici tributari onorari, attualmente 2.608 in organico, è destinato ad esaurirsi totalmente nell’anno 2052. In particolare, nei primi 5 anni dall’entrata in vigore della riforma cesseranno dal servizio n. 1.118 giudici (43%); dopo 10 anni il numero delle cessazioni si attesta a n. 1.623 giudici (62%).
Si riporta di seguito la Tavola 10 della Relazione tecnica, che espone i complessivi effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, evidenziando i nuovi e maggiori oneri derivanti dalle singole disposizioni nonché le risorse poste a copertura, ivi inclusi gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e i minori oneri connessi al ruolo ad esaurimento dei giudici tributari.
Tavola n. 10
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Fonte: A.S. 2636, Relazione tecnica, pag. 31.
Nella Relazione tecnica si precisa, altresì, che in relazione alla minore spesa derivante dal contrarsi della dotazione di personale del ruolo ad esaurimento, la riforma del settore promossa dal disegno di legge in esame determina risparmi di spesa per circa 3,3 mln di euro nel 2023, per circa 10,89 mln di euro nel 2024 e per circa 5,2 mln di euro nel 2025, che restano acquisiti a vantaggio dei saldi di finanza pubblica.
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a:
- 1.941.841 euro nel 2023,
- 1.433.769 euro nel 2024,
- 859.199 euro nel 2025 e
- 126.021 euro nel 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.
Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 8, commi 5, 6 e 7
(Disposizioni transitorie e finali)
Delle disposizioni transitorie e finali di cui ai commi 1, 2 e 3 si dà conto nelle schede relative agli articoli cui esse si riferiscono.
Il comma 5 riguarda le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I commi 6 e 7 si riferiscono alle procedure di interpello relative ai nuovi investimenti disciplinati dal c.d. "decreto internazionalizzazione".
Il comma 5 stabilisce che, in sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che si sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7. Ai fini del periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento
Il comma 6 dell'articolo 8 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (recante disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese), c.d. “decreto internazionalizzazione”, che disciplina l'istituto dell'interpello sui nuovi investimenti.
L’interpello sui nuovi investimenti è un’istanza che può essere rivolta all’Agenzia delle Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, aventi un valore non inferiore a venti milioni di euro, con rilevanti e durature ricadute occupazionali.
Il disegno di legge riduce a quindici milioni di euro il valore degli investimenti in relazione ai quali le imprese interessate possono formulare l'istanza di interpello.
Il comma 7 dell'articolo 8 prevede che la modifica al decreto internazionalizzazione trovi applicazione con riguardo agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.
[1] A decorrere dal 1° gennaio 2023.
[2] Secondo la Cassazione (Sez. V, Sentenza n. 955 del 20/01/2016), l’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere per essere i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice tributario non potesse esercitare il potere di acquisizione d’ufficio di un processo verbale di constatazione richiamato nell’avviso di rettifica).
[3] La Cassazione (Sez. VI, Sentenza n. 29757 del 2018) ha affermato che nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 non osta alla produzione sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che, in ragione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., del contribuente, di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale che assumono valenza indiziaria sul piano probatorio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto insufficiente ad integrare la prova contraria richiesta al contribuente la sola dichiarazione scritta della madre, in assenza di ulteriori elementi).
[4] L'art. 62 disciplina il ricorso per cassazione avverso le sentenze della commissione tributaria regionale (art. 652, commi 1 e 2), nonché le sentenze della commissione tributaria provinciale (art. 62, comma 2-bis).
[5] L'art. 16, comma 3, lett. c), definisce il valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, come "l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati".
[6] Cfr. nota precedente.