Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari
Riferimenti: AC N.2839/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 577
Data: 27/05/2022
Organi della Camera: II Giustizia


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Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

27 maggio 2022
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|


La proposta di legge C. 2839 interviene sulla riforma della c.d. "geografia giudiziaria" attuata dalla legge delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (legge n. 148 del 2011), introducendo ulteriori principi e criteri direttivi volti ad aumentare l'accessibilità degli uffici giudiziari da parte dei cittadini, non solo in termini di distanza chilometrica ma anche di presenza di effettivi collegamenti stradali e ferroviari, e ad assicurare la presenza di un presidio di giustizia in territori ad alta densità di popolazione, a forte presenza criminale ed in cui sono ubicati istituti penitenziari ad alta sicurezza.

Contenuto

La proposta si compone di un unico articolo che consta di 3 commi.

Il Delega per la revisione della distribuzione degli uffici giudiziaricomma 1 contiene una delega al Governo, da esercitare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge stessa attraverso l'emanazione di appositi decreti legislativi, al fine di procedere ad una revisione della dislocazione degli uffici giudiziari sul territorio italiano compiuta a seguito della riforma della geografia giudiziaria, realizzata dalla legge delega n. 148 del 2011 e dai relativi decreti legislativi attuativi nn. 155 e 156 del 2012.


La Riforma della geografia giudiziaria riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, conosciuta come riforma della "geografia giudiziaria", è stata realizzata dalla legge delega 14 settembre 2011, n. 148, e dai due decreti legislativi attuativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, allo scopo di razionalizzare le risorse ed incrementare l'efficienza del "sistema giustizia", conseguendo al contempo dei risparmi di spesa tramite la riduzione del numero degli uffici giudiziari presenti sul territorio.
I principi e criteri direttivi della riforma, contenuti all'art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011, sono i seguenti:
  • riduzione degli uffici giudiziari di primo grado mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lettera a);
  • ridefinizione, attraverso «criteri oggettivi e omogenei» (estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata) dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane (lettera b);
  • riorganizzazione territoriale degli uffici requirenti, con la possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. La riorganizzazione, da cui sono escluse le procure distrettuali, non può comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lettera c);
  • soppressione ovvero riduzione delle 220 sezioni distaccate di tribunale (lettera d);
  • riequilibrio delle competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni (lettera e);
  • garanzia che, all'esito della riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lettera f);
  • trasferimento automatico dei magistrati e del personale amministrativo dei tribunali e delle procure soppresse negli organici degli uffici cui sono trasferite le funzioni (lettera g); la suddetta assegnazione non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario, destinazione ad altra sede o trasferimento (lettera h); le conseguenti modificazioni alle piante organiche saranno disposte con decreti del Ministro della giustizia (lettera i);
  • riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace, con disposizioni puntuali sulla riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, sul procedimento per la soppressione degli uffici del giudice di pace e sulla riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi (lettere da l) a p);
  • divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (lettera q).
Sono stati quindi adottati i due decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2011 che hanno attuato la riforma, rispettivamente per la parte riguardante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero e per la parte relativa agli uffici dei giudici di pace.
Successivamente, è stato emanato un ulteriore decreto legislativo ( d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14) recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari: tra i principali interventi del decreto si segnalano l'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; la scelta del comune di Aversa quale sede del tribunale di Napoli Nord; il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari, Portoferraio e Ischia.
Nella tabella seguente sono messi a confronto i dati relativi agli uffici giudiziari prima della riforma con quelli attuali:

 

Ante riforma

Post riforma

Distretti giudiziari

26*

26*

Circondari

166

140

Sezioni distaccate di tribunale

220

5**

Giudici di pace

846

391

Elaborazione del Servizio Studi della Camera su dati del Ministero della giustizia
* I distretti non sono stati oggetto della riforma; ai 26 distretti vanno aggiunte le 3 sezioni distaccate di Sassari, Taranto e Bolzano
** Si tratta delle 3 sezioni insulari di Lipari, Portoferraio e Ischia (la cui operatività è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022 dal d.l. n. 162/2019) e delle 2 sezioni di Atessa ed Ortona in Abruzzo (la cui operatività è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal d.l. n. 228/2021)

Il comma 1 richiama Ulteriori criteri di delegai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge n. 148/2011, con l'eccezione di quelli relativi alle lettere b) e f), individuando altresì nuovi criteri di delega finalizzati ad attribuire un peso maggiore, nella distribuzione degli uffici giudiziari, alla facilità di accesso ai servizi di giustizia, allo scopo di garantire il diritto del cittadino ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ai sensi dell'art. 24 Cost., soprattutto nei territori in cui la criminalità è più diffusa.

Nello specifico, i quattro nuovi principi introdotti dalla proposta in esame prevedono che il Governo, nell'esercizio della delega, tenga conto:

  • per quanto riguarda l'assetto degli uffici giudiziari di primo grado, della specificità del territorio, sia con riguardo al bacino di utenza, sia con riguardo alle caratteristiche geomorfologiche e all'estensione del territorio, con il preciso intento di valutare non la mera distanza tra la sede del tribunale accorpante e la sede del tribunale che viene accorpato o le varie zone del territorio, ma l'esistenza di collegamenti stradali e ferroviari e la loro efficienza, le condizioni della rete viaria e, più in generale, la situazione delle infrastrutture presenti nel territorio;
  • della densità abitativa dei comuni già sede di tribunali che sono stati soppressi, al fine di rivalutare la decisione, assicurando la presenza di un presidio di giustizia nell'ambito territoriale interessato;
  • della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero totale di detenuti ospitati nel circondario, anche al fine di evitare lunghi tragitti per la traduzione dei detenuti;
  • della presenza criminale sul territorio, soprattutto se si tratta di ambiti provinciali molto estesi, al fine di valutare, sulla base dell'ubicazione geografica rispetto all'area territoriale da coprire e della popolazione ivi residente, la riattivazione di una o più sezioni distaccate soppresse, anziché del tribunale soppresso, per garantire dei presidi di giustizia in territori particolarmente colpiti da emergenze criminali.

Il Regime transitorio per la validità di atti e pronuncecomma 2 prevede un regime transitorio per gli atti e le pronunce giurisdizionali emanati sulla base della riorganizzazione degli uffici compiuta dai decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012, attuativi della precedente legge di delega (n. 148/2011), specificando che gli stessi  restano validi ed efficaci fino all'adozione dei decreti legislativi previsti comma 1. Al riguardo, si rileva che gli atti e le pronunce giurisdizionali già emanati sulla base dei decreti legislativi nn. 155 e 156, non potrebbero in ogni caso essere caducati dall'entrata in vigore dei nuovi decreti legislativi. Qualora si ritenga di introdurre un regime transitorio, si valuti l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni relative ai procedimenti pendenti prima dell'entrata in vigore dei nuovi decreti legislativi, con particolare riguardo alle udienze già fissate ed al riparto di competenze.

Si ricorda al riguardo che l'art. 9 del già citato D. lgs. n.155 del 2012, in relazione alla n uova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, detta la disciplina transitoria concernente udienze fissate dinanzi agli uffici destinati alla soppressione, nonchè con riguardo alla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti nei predetti uffici alla data di efficacia del decreto legislativo stesso.

Il Procedura per l'adozione dei decreti attuativicomma 3 delinea la procedura per l'adozione dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 da parte del Ministro della giustizia, precisando che sulla proposta del Ministro devono essere previamente acquisite l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997 ed il parere del Consiglio di Stato, che deve essere reso entro 45 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali il Governo può in ogni caso procedere. Gli schemi di decreto devono essere quindi trasmessi alle Camere per consentire l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere del Consiglio superiore della magistratura sugli schemi di decreti legislativi anziché quello del Consiglio di Stato, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 148/2011.


Relazioni allegate o richieste

Alla proposta di legge è allegata la sola relazione illustrativa.