Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
Riferimenti: SCH.DEC N.392/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 392
Data: 24/05/2022
Organi della Camera: II Giustizia

 

Servizio Studi

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Dossier n. 553

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Giustizia

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Atti del Governo n. 392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Premessa. 5

Presupposti normativi 5

Contenuto. 7

Tabelle parametri forensi 15

 


Premessa

Lo schema di regolamento A.G. n. 392 reca modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, che determina i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, in attuazione della legge professionale n. 247 del 2012.

Presupposti normativi

I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti sono stati previsti dall'art. 9 del decreto-legge n. 1/2012 (convertito dalla legge n. 53 del 2012), che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale, che deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. In caso di controversia sull'entità del compenso, la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale va effettuata con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante ciascuna professione.

In attuazione di questa disposizione, è stato emanato il DM Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia"), che ha introdotto un sistema di liquidazione dei compensi per fasi processuali sulla base di parametri contenuti in specifiche tabelle. Il capo II del medesimo decreto (artt. 2-14) riguardava i parametri per la professione forense.

 Con riferimento specifico alla professione forense, l'art. 13 della legge professionale forense n. 247 del 2012 stabilisce:

§   il principio di libera determinazione tra le parti della parcella;

§   la sua pattuizione "di regola" per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico ed il ricorso, solo in via sussidiaria, ai parametri tariffari stabiliti col DM giustizia da emanare ogni 2 anni;

§   la possibile pattuizione del compenso a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene - non soltanto a livello strettamente patrimoniale - il destinatario della prestazione;

§   l'obbligo di adeguata informazione su possibili ulteriori oneri e spese connesse all'incarico, ove di particolare complessità e l'obbligo di comunicazione al cliente, in forma scritta, della prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale;

§   il ripristino del divieto del patto di quota-lite;

§   il tentativo di conciliazione presso il Consiglio dell'ordine, in caso di disaccordo sul compenso.

I parametri - formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi nonché la loro unitarietà e semplicità di calcolo (art. 13, comma 7, legge n. 247/12) - si applicano non solo in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ma anche (comma 6):

§   quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta;

§   in ogni caso di mancata determinazione consensuale;

§   e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Quanto alla procedura di approvazione dei parametri, dal combinato disposto degli artt. 1 e 13 della medesima legge n. 247, si evince la seguente sequenza procedimentale:

§   il Consiglio nazionale forense è il primo titolare della proposta sui parametri, proposta che può esercitare ogni due anni;

§   il Ministro della Giustizia riceve la proposta ed elabora uno schema di regolamento;

§   sullo schema, in forza del rinvio di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 247, esprimono un parere lo stesso CNF, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati;

§   il regolamento è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

In tale quadro normativo è quindi intervenuta la previsione dell'art. 13-bis della legge n. 247 del 2012 - introdotto dal decreto-legge n. 148 del 2017, come convertito dalla legge n. 172 del 2017, indi modificato dalla legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018 - che disciplina l'equo compenso e le clausole vessatorie nella professione forense.

La disposizione prevede che, quando la professione forense è esercitata in favore di client c.d. forti (imprese bancarie e assicurative, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese) e sulla base di convenzioni unilateralmente predisposte dal cliente, il compenso pattuito si considera equo se risulta proporzionato alla quantità  e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento del Ministro della giustizia.

L'art. 13-bis qualifica come vessatorie - e dunque nulle - le clausole contenute nelle suddette convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, fornendone una elencazione esemplificativa.

Il giudice, accertate la non equità del compenso e il carattere vessatorio di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento ministeriale.

In sede di prima attuazione dell'art. 13 della legge professionale è stato emanato, nel rispetto della procedura delineata, il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 che reca i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati. Tale decreto è stato successivamente modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

 

Il regolamento individua, per ogni giudizio, diverse fasi, corrispondenti alle specifiche attività dell'avvocato. Ad ognuna di queste fasi è attribuito un parametro rapportato al valore della controversia.

Per il processo penale, stante la sua "peculiarità" rispetto alla materia civile e mancando il riferimento al valore della controversia, è prevista una tabella unica con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio ed è mantenuta la suddivisione dell'attività professionale in quattro fasi connesse alla struttura del procedimento penale.

Gli aspetti principali del regolamento, rispetto alla disciplina previgente, sono:

§  la conferma della liquidazione del compenso per fasi; si prevede la bipartizione tra cause civili (nonché amministrative, contabili, tributarie, davanti alle corti europee e giudizi costituzionali) da una parte e quelle in materia penale dall'altra;

§  i parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dalle tabelle allegate possono essere aumentati o diminuiti all'interno di una forbice percentuale.

 

Contenuto

Lo schema di regolamento in esame, composto da 7 articoli, modifica alcuni articoli del decreto ministeriale n. 55 del 2014 e sostituisce integralmente le tabelle, allegate al medesimo decreto, contenenti i valori medi da utilizzare per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Il decreto n. 55 stabilisce la non vincolatività assoluta dei parametri numerici indicati, sottolineata dall'uso generale della locuzione "di regola" presente in vari punti dell'articolato. Lo schema di decreto in esame propone di espungere tale locuzione dal testo del decreto, al fine di ridurre i margini di discrezionalità nell'applicazione dei parametri.

Tale modifica accoglie quanto proposto dal CNF nella direzione di una riduzione dei margini di discrezionalità che pure non vengono del tutto eliminati in ossequio, precisa la relazione illustrativa, alle disposizioni che stabiliscono che nella determinazione del compenso si tenga conto delle peculiarità dei procedimenti e delle caratteristiche della prestazione richiesta.

Inoltre, per tutte le attività lo schema di decreto prevede che, rispetto ai parametri medi indicati nelle tabelle, l'aumento possa essere applicato fino al 50%, in luogo dell'80% come previsto a legislazione vigente. Rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50%.

Prevedendo la medesima percentuale del 50% in aumento o in diminuzione, la disposizione, come sottolineato dalla relazione illustrativa, mira a fugare dubbi interpretativi e ad accogliere la richiesta di maggiore coesione interna della disposizione, accogliendo una proposta avanzata dal CNF. Non è stata invece accolta dallo schema in esame la proposta del CNF di integrazione della disciplina in esame secondo la quale il giudice non avrebbe potuto discostarsi dal valore minimo del parametro previsto per l’attività svolta "salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione".

L'articolo 1 dello schema di decreto propone di sopprimere la locuzione "di regola" dal comma 2, dell'art. 2 del decreto n. 55. In tal modo viene escluso il margine di discrezionalità, attualmente previsto, ai fini della determinazione della somma per rimborso spese forfettarie, nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto in materia di rimborso spese per trasferta (disciplinato dagli articoli 5, 11 e 27).

L'articolo 2 dello schema modifica alcuni articoli ricadenti nel Capo II del decreto n. 55, recante "Disposizioni concernenti l'attività giudiziale".

Il comma 1 reca modifiche all'articolo 4, relativo ai parametri generali per la determinazione del compenso per l'attività forense in sede giudiziale civile, amministrativa e tributaria. Vi si prevede (art. 4, comma 1) che il giudice, nella determinazione del compenso, debba tener conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), possono essere aumentati o diminuiti. Con la novella in esame, oltre ad espungere la locuzione "di regola", si prevede che l'aumento possa essere applicato fino al 50%, in luogo dell'80% previsto a legislazione vigente. Rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50%, mentre viene soppressa la disposizione che prevede l'aumento fino al 100 per cento e la diminuzione non oltre il 70 per cento per la fase istruttoria.

Si prevede, inoltre, l'ulteriore incremento del compenso fino al 30% in caso di utilizzo di strumenti telematici che agevolino la consultazione o la fruizione degli atti depositati consentendo, in particolare, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto e dei documenti allegati (laddove il testo vigente dell'art. 4, comma 1-bis, prevede il medesimo incremento "di regola" della medesima percentuale).

Si propone quindi che i parametri fissati dalla tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applichino esclusivamente ai procedimenti aventi natura non contenziosa (nuovo comma 4-bis dell'art. 4). Per i procedimenti aventi natura contenziosa andranno quindi applicati i parametri desumibili dalle altre tabelle sulla base dell'attività svolta.

Proponendo un nuovo comma 5-bis all'art. 4, si introduce la possibilità di riconoscere, su richiesta, il compenso previsto per la fase di studio al professionista che subentri nella difesa successivamente alla fase introduttiva.

Tale disposizione accoglie una proposta del CNF e i rilievi in senso favorevole del Consiglio di Stato. Tuttavia, sottolinea la relazione illustrativa, il provvedimento intende comunque mantenere un margine di discrezionalità nella determinazione di tale compenso aggiuntivo, al fine di evitare abusi mediante mutamenti strumentali del collegio difensivo da parte del cliente.

La modifica al comma 6 dell'art. 4 prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale (nel testo vigente tale compenso è "di regola" aumentato "fino a un quarto").

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione, che accoglie una proposta del CNF e tiene conto dei rilievi del Consiglio di Stato, mira ad incentivare la soluzione conciliativa delle controversie.

Con la modifica al comma 9 dell'art. 4, si prevede che in caso di responsabilità processuale "dichiarata" (così specifica il testo novellato) il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è diminuito del 75% (in luogo del 50%). La disposizione fa riferimento ai casi di responsabilità aggravata disciplinati dall'art. 96 del codice di procedura civile.

Tale art. 96, al comma 1, prevede che, quando la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza, condanni la parte soccombente anche al risarcimento del danno. Il comma 2 prevede che il giudice condanni al risarcimento l'attore o il creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza, quando non sussista il diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata.

Resta invece invariata la diminuzione del 50% nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Lo schema di decreto non accoglie la proposta del CNF di soppressione di tale disposizione.

Ulteriore modifica all'art. 4 riguarda il comma 10-bis, il quale stabilisce che nei giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio sia aumentato sino al 50%, quando sono proposti motivi aggiunti. Oltre ad espungere la locuzione "di regola" dal testo vigente, si prevede che in caso di ricorso incidentale il compenso sia aumentato del 20%. Per la fase cautelare monocratica, i compensi previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo in caso di svolgimento di ulteriori attività, rispetto alla mera formulazione dell'istanza cautelare.

Si propone, inoltre, l'inserimento, nel medesimo articolo 4, dei commi aggiuntivi da 10-ter a 10-septies, qui di seguito sunteggiati:

§  in caso di appello avverso ordinanza cautelare del TAR, si prevede l'applicazione dei parametri previsti per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato (tabella n. 22) in relazione alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio; per la fase decisionale, si applica il 50% del relativo compenso;

§  in caso di giudizio innanzi alla Corte di cassazione (tabella n. 13), si può prevedere un incremento fino al 50% per la fase decisionale quando le parti presentano le loro memorie (ai sensi dell'art. 378 c.p.c.);

§  in caso di controversie di natura concorsuale relative a crediti di lavoro dipendente (ammissione al passivo e impugnazione dello stato passivo) si prevede la possibilità di ridurre del 50% i parametri esposti nella relativa tabella 20-bis, introdotta dallo schema di decreto in esame;

§  in caso di reclamo in Corte di appello avverso provvedimenti del tribunale fallimentare, ivi compresa la sentenza dichiarativa del fallimento, si applica la tabella n. 12;

§  in caso di attività difensive svolte in qualità di curatore del minore, trovano applicazione i parametri previsti dalle tabelle allegate, relative ai procedimenti in cui è di volta in volta nominato.

Per quanto concerne i valori riportati nelle tabelle citate, v. infra.

L'articolo 2, comma 2, lettera a), dello schema di decreto reca novelle all'articolo 5 del decreto n. 55, concernente la determinazione del valore della controversia, il quale prevede che nelle liquidazioni a carico del soccombente, il valore è determinato a norma del codice di procedura civile. Specifici criteri sono dettati, in tali liquidazioni, per le azioni surrogatorie e revocatorie, per i giudizi di divisione, per quelli per pagamento di somme e liquidazione di danni. Il comma 3 dell'art. 5 citato stabilisce che, nelle cause davanti agli organi di giustizia, per la liquidazione a carico:

§  del cliente si deve considerare l'interesse sostanziale che il cliente mira a perseguire

§  del soccombente si deve considerare all'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione.

Per quanto concerne le controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. Tali utili o profitti, secondo le novelle in esame, si intendono di regola non inferiori al 10% del valore dell'appalto, quando non siano ricavabili dagli atti di gara.

Il comma 2, lettera b), prevede la soppressione della locuzione "di regola" nel testo del comma 6 dell'art. 5 del decreto n. 55, relativo alle cause di valore non determinabile.

I successivi commi da 3 a 7 prevedono la soppressione della locuzione "di regola" presente in vari articoli del medesimo Capo II del decreto n. 55.

L'articolo 3 dello schema reca novelle alla disciplina dei compensi relativa all'attività penale (Capo III del decreto n. 55).

In analogia a quanto previsto per l'attività civile, la modifica all'art. 12 del decreto n. 55 - oltre alla più volte menzionata soppressione della locuzione "di regola"- prevede che, rispetto ai valori in tabella, l'aumento possa essere applicato fino al 50% (in luogo dell'80%), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50%.

Si prevede inoltre che:

§  per indagini difensive particolarmente complesse e urgenti i compensi sono aumentati del 20% (nuovo comma 3-bis dell'art. 3 del decreto n. 55);

§  per quanto concerne i procedimenti presso il Tribunale per i minorenni, nella determinazione dei compensi si utilizzano i medesimi parametri previsti per i procedimenti penali dalla tabella n. 15 (nuovo comma 3-ter).

Come già detto, per la materia penale è prevista una tabella unica con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio. Quanto ai parametri applicabili per il processo minorile, la relazione illustrativa rileva che l'utilizzo esclusivo dei parametri applicabili al tribunale in composizione collegiale, proposto dal CNF, "avrebbe potuto dare luogo a compensi non proporzionati all'effettivo grado di complessità del processo".

L'articolo 4 dello schema reca novelle alla disciplina dei compensi relativa all'attività stragiudiziale (Capo IV del decreto n. 55).

L'art. 18 del decreto n. 55 stabilisce che i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. La modifica in esame specifica che i compensi siano liquidati per ciascuna parte o fase autonoma che compone l'affare.

In analogia a quanto previsto per l'attività civile e penale, la modifica all'art. 19 del decreto n. 55 prevede che, rispetto ai valori in tabella, l'aumento possa essere applicato fino al 50% (in luogo dell'80%), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50%.

Si prevede, modificando l'art. 20, che il compenso per l'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita sia aumentato del 30% per le fasi di attivazione e di negoziazione in caso di accordo tra le parti. Resta fermo il compenso per la fase di conciliazione.

Viene inoltre integralmente sostituita la disciplina sulle prestazioni stragiudiziali relative agli affari di valore superiore a 520.000 euro (art. 22 del decreto n. 55).  La nuova formulazione prevede che il compenso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare (da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%), secondo quanto stabilito dalla tabella n. 25, come integrata dallo schema di decreto, nella maniera seguente:

 

da euro 520.000,01 a euro 2.000.000,00

da euro 2.000.000,01 a euro 4.000.000,00

da euro 4.000.000,0 I a euro 6.000.000,00

da euro 6.000.000,01 a euro 8.000.000,00

da euro 8.000.000,01 a euro 10.000.000,00

da euro 10.000.000,01 a euro 12.000.000,00

3,00%

2,75%

2,50%

2,25%

2,00%

1,75%

 

da euro

12.000.000,01

a euro

14.000.000,00

da euro

14.000.000,01

a euro

16.000.000,00

da euro

16.000.000,0 I

a euro

18.000.000,00

da euro

l 8.000.000,01

a euro

20.000.000,00

da euro

20.000.000,01

a euro

22.000.000,00

 

da euro

22.000.000,01

 

1,50%

 

1,25%

 

1,00%

 

0,75%

 

0,50%

 

0,25%

 

Nel testo vigente dell'art. 22, alla liquidazione dei compensi per attività stragiudiziale, per affari di valore superiore a euro 520.000,00, si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.

Si propone quindi di inserire un nuovo art. 22-bis il quale prevede che, nel caso di pattuizione di compensi a tempo, si tenga conto di un parametro indicativo che varia da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.

L'articolo 5 prevede che le tabelle allegate al decreto n. 55 del 2014 siano sostituite integralmente dalle tabelle allegate allo schema di decreto (v. infra).

Lo schema di decreto introduce una nuova tabella n. 20-bis, dedicata alle attività relative all'accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale.

È stata modificata l'articolazione delle fasi relative ai procedimenti innanzi al TAR e al Consiglio di Stato esposta dalle tabelle n. 21 e n. 22: se il testo vigente indica un unico parametro per la fase cautelare, lo schema di decreto propone un doppio ordine di parametri, riferiti, rispettivamente, alla fase cautelare monocratica e a quella collegiale. I valori riferiti alla fase cautelare monocratica risultano essere la metà (salvo arrotondamento) di quelli proposti per la fase cautelare collegiale.

È stata inoltre integrata la tabella n. 25 al fine di prevedere le percentuali applicabili alle prestazioni di assistenza stragiudiziale per affari di valore superiore a 520.000 euro, secondo la nuova disciplina proposta dallo schema di decreto con la modifica dell'art. 22 del decreto n. 55 (v. supra).

Riguardo ai valori riportati nelle tabelle, si prevede un aumento generalizzato dei parametri di circa il 5% (salvo arrotondamenti), ad eccezione delle variazioni, più cospicue, dei valori relativi alla fase introduttiva del giudizio dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Sono in particolare proposti incrementi (di circa il 26%, salvo arrotondamenti) dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al TAR.

Si segnala che lo schema di decreto trasmesso al Parlamento reca la diminuzione dei valori dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

Infine, l'articolo 6 reca la disposizione transitoria, disponendo che le modifiche al regolamento si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, mentre l'articolo 7 individua la data di entrata in vigore del provvedimento nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 


 

Tabelle parametri forensi

 

 

Testo vigente

A.G. 392

0,01 - 1.100,00

1.100,01 - 5.200,00

5.200,01 - 26.000,00

26.000,01 - 52.000,00

52.000,01 - 260.000,00

260.000,01 - 520.000,00

0,01 - 1.100,00

1.100,01 - 5.200,00

5.200,01 - 26.000,00

26.000,01 - 52.000,00

52.000,01 - 260.000,00

260.000,01 - 520.000,00

1 GIUDICE DI PACE

1. Fase di studio della controversia

65

225

405

n.d.

n.d.

n.d.

68

236

425

n.d.

n.d.

n.d.

2. Fase introduttiva del giudizio

65

240

335

n.d.

n.d.

n.d.

68

252

352

n.d.

n.d.

n.d.

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

65

335

540

n.d.

n.d.

n.d.

68

352

567

n.d.

n.d.

n.d.

4. Fase decisionale

135

405

710

n.d.

n.d.

n.d.

142

425

746

n.d.

n.d.

n.d.

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

1. Fase di studio della controversia

125

405

875

1.620

2.430

3.375

131

425

919

1.701

2.552

3.544

2. Fase introduttiva del giudizio

125

405

740

1.147

1.550

2.227

131

425

777

1.204

1.628

2.338

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

190

810

1.600

1.720

5.400

9.915

200

851

1.680

1.806

5.670

10.411

4. Fase decisionale

190

810

1.620

2.767

4.050

5.870

200

851

1.701

2.905

4.253

6.164

3. CAUSE DI LAVORO

1. Fase di studio della controversia

200

846

1.735

3.090

4.536

6.350

210

888

1.822

3.245

4.763

6.668

2. Fase introduttiva del giudizio

120

405

740

1.145

1.620

2.225

126

425

777

1.202

1.701

2.336

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

120

540

1.116

1.790

2.550

3.450

126

567

1.172

1.880

2.678

3.623

4. Fase decisionale

170

710

1.540

2.790

4.050

5.990

179

746

1.617

2.930

4.253

6.290

4. CAUSE DI PREVIDENZA

1. Fase di studio della controversia

125

405

885

1.620

2.430

3.375

131

425

929

1.701

2.552

3.544

2. Fase introduttiva del giudizio

115

405

740

1.147

1.620

2.225

121

425

777

1.204

1.701

2.336

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

170

810

1.585

2.565

3.645

4.925

179

851

1.664

2.693

3.827

5.171

4. Fase decisionale

235

875

1.925

3.500

3.950

7.490

247

919

2.021

3.675

4.148

7.865

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

1. Fase di studio della controversia

170

505

875

1.620

2.360

3.375

179

530

919

1.701

2.478

3.544

2. Fase introduttiva del giudizio

170

470

675

1.010

1.350

1.485

179

494

709

1.061

1.418

1.559

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

40

135

200

335

470

675

42

142

210

352

494

709

4. Fase decisionale

135

405

710

1.280

1.820

2.700

142

425

746

1.344

1.911

2.835

6. ATTO DI PRECETTO

Compenso

135

135

225

315

405

540

142

142

236

331

425

567

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Compenso

405

405

1.350

2.225

3.170

4.320

425

425

1.418

2.336

3.329

4.536

8. PROCEDIMENTI MONITORI

Fase di studio, istruttoria, conclusiva

450

450

540

1.305

2.135

4.185

473

473

567

1.370

2.242

4.394

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Fase di studio della controversia

200

200

540

945

1.080

2.025

210

210

567

992

1.134

2.126

Fase introduttiva del giudizio

270

270

675

750

945

1.385

284

284

709

788

992

1.454

Fase istruttoria

335

335

1.010

1.215

1.620

2.225

352

352

1.061

1.276

1.701

2.336

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

1. Fase di studio della controversia

200

540

945

1.690

2.430

3.510

210

567

992

1.175

2.251

3.686

2. Fase introduttiva del giudizio

135

335

640

810

1.145

1.485

142

352

672

851

1.202

1.559

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

200

810

1.147

1.890

2.700

3.780

210

851

1.204

1.985

2.835

3.969

4. Fase decisionale

100

370

605

1.145

1.687

2.430

105

389

635

1.202

1.771

2.552

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

1. Fase di studio della controversia

170

510

875

1.690

2.360

3.510

179

536

919

1.775

2.478

3.686

2. Fase introduttiva del giudizio

100

305

470

675

1.010

1.350

105

320

494

709

1.061

1.418

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

100

335

540

875

1.215

1.690

105

352

567

919

1.276

1.775

4. Fase decisionale

170

575

1.010

1.820

2.630

3.850

179

604

1.061

1.911

2.762

4.043

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

1. Fase di studio della controversia

135

510

1.080

1.960

2.835

4.180

142

536

1.134

2.058

2.977

4.389

2. Fase introduttiva del giudizio

135

510

877

1.350

1.820

2.430

142

536

921

1.418

1.911

2.552

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

170

945

1.755

2.900

4.120

5.600

179

992

1.843

3.045

4.326

5.880

4. Fase decisionale

200

810

1.820

3.305

4.860

6.950

210

851

1.911

3.470

5.103

7.298

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

1. Fase di studio della controversia

240

675

1.215

2.225

3.240

4.725

252

709

1.276

2.336

3.402

4.961

2. Fase introduttiva del giudizio

270

740

1.080

1.875

2.360

3.105

284

777

1.134

1.969

2.478

3.260

3. Fase decisionale

135

370

640

1.150

1.690

2.430

142

389

672

1.208

1.775

2.552

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

1. Fase di studio della controversia

240

875

1.890

3.510

5.130

7.425

252

919

1.985

3.686

5.387

7.796

2. Fase introduttiva del giudizio

200

740

1.280

1.960

2.767

3.700

210

777

1.344

2.058

2.905

3.885

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

135

675

1.280

2.090

2.970

4.050

142

709

1.344

2.195

3.119

4.253

4. Fase decisionale

135

740

1.280

2.360

3.440

4.930

142

777

1.344

2.478

3.612

5.177

15. GIUDIZI PENALI

v. infra tabella specifica

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

1. Fase di studio della controversia

120

350

526

820

1.110

1.460

126

368

552

861

1.166

1.533

2. Fase istruttoria e/o di trattazione

60

175

290

470

700

935

63

184

305

494

735

982

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

1. Fase introduttiva

105

315

526

820

1.110

1.460

110

331

552

861

1.166

1.533

2. Fase di trattazione e conclusiva

225

540

810

1.295

1.835

2.480

236

567

851

1.360

1.927

2.604

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

1. Fase introduttiva

140

430

650

1.000

1.365

1.800

147

452

683

1.050

1.433

1.890

2. Fase istruttoria e/o di trattazione

72

285

430

645

935

1.220

76

299

452

677

982

1.281

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA/AFFARI TAVOLARI

compenso

65

270

405

675

945

1.280

68

284

425

709

992

1.344

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

compenso

160

590

860

1.400

1.995

2.750

168

620

903

1.470

2.095

2.888

20-BIS. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

1. Fase di studio della controversia

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

168

341

735

1.344

2.042

2.835

2. Fase introduttiva del giudizio

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

105

341

620

966

1.302

1.869

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

158

683

1.344

1.444

4.536

8.327

4. Fase decisionale

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

158

683

1.344

2.326

3.402

4.930

21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

1. Fase di studio della controversia

170

605

1.080

1.955

3.240

4.185

179

635

1.134

2.053

3.402

4.394

2. Fase introduttiva del giudizio

170

540

875

1.350

1.820

2.430

214

680

1.103

1.701

2.293

3.062

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

100

605

945

1.550

2.160

2.970

105

635

992

1.628

2.268

3.119

4. Fase decisionale

270

1.010

1.820

3.305

4.790

6.950

284

1.061

1.911

3.470

5.030

7.298

5. Fase cautelare monocratica

200

540

1.010

1.820

2.630

3.780

210

567

1.061

1.911

2.762

3.969

6. Fase cautelare collegiale

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

105

284

530

956

1.381

1.985

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

1. Fase di studio della controversia

170

605

1.215

2.160

3.240

4.725

179

635

1.276

2.268

3.402

4.961

2. Fase introduttiva del giudizio

170

605

1.010

1.550

2.160

2.900

126

428

851

1.273

1.871

2.552

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

100

340

675

1.010

1.485

2.025

105

357

709

1.061

1.559

2.126

4. Fase decisionale

270

1.010

1.820

3.305

4.790

6.950

284

1.061

1.911

3.470

5.030

7.298

5. Fase cautelare monocratica

200

605

1.010

1.800

2.295

3.915

210

635

1.061

1.890

2.410

4.111

6. Fase cautelare collegiale

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

105

318

530

945

1.205

2.056

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

1. Fase di studio della controversia

170

540

945

1.685

2.430

3.510

179

567

992

1.769

2.552

3.686

2. Fase introduttiva del giudizio

100

340

540

810

1.145

1.485

105

357

567

851

1.202

1.559

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

85

270

470

945

1.350

1.955

89

284

494

992

1.418

2.053

4. Fase decisionale

170

875

1.350

2.090

3.970

4.115

179

919

1.418

2.195

4.169

4.321

5. Fase cautelare

135

405

675

1.280

1.820

2.630

142

425

709

1.344

1.911

2.762

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

1. Fase di studio della controversia

170

605

1.080

1.955

2.900

4.185

179

635

1.134

2.053

3.045

4.394

2. Fase introduttiva del giudizio

100

405

605

1.010

1.350

1.820

105

425

635

1.061

1.418

1.911

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

100

405

740

1.350

1.955

2.900

105

425

777

1.418

2.053

3.045

4. Fase decisionale

170

875

1.350

2.360

3.105

4.320

179

919

1.418

2.478

3.260

4.536

5. Fase cautelare

135

470

810

1.485

2.160

3.170

142

494

851

1.559

2.268

3.329

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

compenso

270

1.215

1.890

2.295

4.320

5.870

284

1.276

1.985

2.410

4.536

6.164

25-BIS. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

fase della attivazione

60

270

420

510

960

1.305

63

284

441

536

1.008

1.370

fase di negoziazione

120

540

840

1.020

1.920

2.610

126

567

882

1.071

2.016

2.741

conciliazione

180

810

1.260

1.530

2.880

3.915

246

1.106

1.720

2.088

3.931

5.343

26. ARBITRATO

compenso

1.620

1.620

1.620

4.050

7.085

16.200

1.701

1.701

1.701

4.253

7.439

17.010

 

Tabella n. 15 - Procedimenti penali

 

 

Testo vigente

A.G. 392

Fasi del giudizio

Giudice di Pace

Indagini preliminari

Indagini difensive

Cautelari personali

Cautelari reali

GIP e GUP

Giudice di Pace

Indagini preliminari

Indagini difensive

Cautelari personali

Cautelari reali

GIP e GUP

1. studio della controversia

360

810

810

360

360

810

378

851

851

378

378

851

2. fase introduttiva del giudizio

450

630

n.d.

1.170

1.170

720

473

662

n.d.

1.229

1.229

756

3. istruttoria e/o dibattimentale

720

990

1.350

n.d.

n.d.

990

756

1.040

1.418

n.d.

n.d.

1.040

4. decisionale

630

1.170

n.d.

1.350

1.350

1.350

662

1.229

n.d.

1.418

1.418

1.418

 

 

Testo vigente

A.G. 392

Fasi del giudizio

Tribunale monocratico

Tribunale collegiale

Corte di Assise

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale monocratico

Tribunale collegiale

Corte di Assise

Tribunale di Sorveglianza

1. studio della controversia

450

450

720

450

473

473

756

473

2. fase introduttiva del giudizio

540

720

1.350

900

567

756

1.418

945

3. istruttoria e/o dibattimentale

1.080

1.350

2.250

1.350

1.134

1.418

2.363

1.418

4. decisionale

1.350

1.350

2.700

1.350

1.418

1.418

2.835

1.418

 

 

Testo vigente

A.G. 392

Fasi del giudizio

Corte di Appello

Corte di Assise di Appello

Corte di Cass. e Giur. Sup.

Corte di Appello

Corte di Assise di Appello

Corte di Cass. e Giur. Sup.

1. studio della controversia

                  450

            720

            900

                        473

                756

          945

2. fase introduttiva del giudizio

                  900

         1.890

         2.520

                        945

             1.985

       2.646

3. istruttoria e/o dibattimentale

               1.350

         2.160

n.d

                     1.418

             2.268

n.d.  

4. decisionale

               1.350

         2.225

         2.610

                     1.418

             2.336

       2.741