Modifiche al TU stupefacenti, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati 10 marzo 2022 |
Indice |
Contenuto| |
Il testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini è stato adottato come testo base dalla Commissione Giustizia nella seduta dell'8 settembre 2021. Il testo, composto di 5 articoli, è volto ad affermare la liceità dell'uso personale di cannabis, che non dovrà più essere considerato illecito amministrativo. Inoltre, il provvedimento:
Contenuto |
Art. 1 - Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personaleL'articolo 1 interviene sul TU stupefacenti per consentire la coltivazione e la detenzione in forma individuale, e per uso personale, di massimo 4 piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente.
In particolare, laAutorizzazione non necessaria lettera a) interviene sull'art. 17 del TU stupefacenti per specificare che l'autorizzazione, obbligatoria per chiunque intenda coltivare sostanze stupefacenti, non è richiesta quando la coltivazione riguardi quattro piante femmine di cannabis, la cui coltivazione è consentita dall'art. 26, comma 1-bis (v. infra). Le lettere b) e c) novellano l'art. 26 del TU stupefacenti per consentire a Consentite 4 piante femminepersone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre 4 femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto (nuovo comma 1-bis). Tale coltivazione è conseguentemente inserita tra le eccezioni ai divieti di coltivazione (modifica del comma 1). Si valuti l'opportunità di specificare che si tratta di quattro piante femmine di cannabis. |
Art. 2 - Modifiche all'art. 73 del DPR n. 309 del 1990L'articolo 2 interviene sull'art. 73 del TU stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), che punisce la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione,commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecita detenzione (al di fuori delle autorizzazioni e della destinazione all'uso personale) di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In particolare, la lettera a) interviene sul comma 1 dell'art. 73 per specificare che il reato non si applica alle ipotesi di coltivazione per uso personale di non oltre 4 piante femmine di cannabis, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 26. In merito, si ricorda che il comma 1 dell'art. 73 punisce la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14; si tratta dunque delle c.d. droghe pesanti. Si valuti l'esigenza di eliminare la salvaguardia del comma 1-bis dell'art. 26 da questa disposizione, che non si riferisce alla cannabis, ricompresa nella tabella II del TU. La lettera b) sostituisce il comma 2 dell'art. 73, che attualmente punisce con la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro la coltivazione, produzione, detenzione e traffico di droghe "pesanti" (di cui alle tabelle I e III, effettuate da un soggetto autorizzato, prevedendo:
Le lettere c) ed e) intervengono sull'art. 73 del TU al fine di modificare la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di cannabis ("le sostanze di cui alla Tabella II"). Oggi, in base all'art. 73, comma 4, TU, ai fatti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 73 in relazione alle c.d. droghe leggere (Tabelle II e IV ) si applicano la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro. In particolare, la lettera c) inserisce nell'art. 73 il comma 2-bis per prevedere la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 20.000 a 250.000 euro "se le attività illecite riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella II". La disposizione fa riferimento genericamente alle "attività illecite" senza chiarire se si tratti delle condotte del comma 1 o di quelle del comma 2, ovvero di entrambe; si tratta comunque di un significativo aumento delle pene attualmente previste. Si valuti l'esigenza di specificare quali siano i fatti illeciti per i quali è prevista questa pena (presumibilmente, in base alla formulazione del comma 4, dovrebbe trattarsi dei fatti di cui al comma 2) e si valuti altresì l'estensione dell'applicazione della fattispecie alle sostanze indicate nella Tabella IV. La lettera d) interviene sul comma 3 per prevedere che le pene previste dai commi 2 e 2-bis si applichino anche quando il soggetto è autorizzato alla produzione di sostanze stupefacenti ma coltiva, produce o fabbrica sostanze di specie diversa. La lettera e) sostituisce il comma 4 per prevedere che quando le condotte di cui al comma 1 (droghe pesanti) riguardano la cannabis ("sostanze di cui alla Tabella II"), si applica la reclusione da 2 a 10 anni. Rispetto alla disciplina vigente, dunque, il provvedimento aumenta la pena detentiva (attualmente reclusione da 2 a 6 anni) ed elimina la pena pecuniaria (attualmente multa da 5.164 a 77.468 euro). Anche in questo caso la fattispecie penale trova applicazione solo in relazione alla cannabis (Tabella II) e non per le sostanze contenute nella Tabella IV (v. sopra). Le lettere f) e g) abrogano i commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 73. L'abrogazione del comma 5, che prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro quando le condotte di produzione, traffico e detenzione «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», sono di lieve entità, va coordinata con l'inserimento nel TU dell'art. 73-bis ad opera dell'art. 3 del testo in commento (v. infra, specialmente il comma 1 del nuovo articolo). Analogamente, l'abrogazione dei commi 5-bis e 5-ter, che individuano il trattamento sanzionatorio dei reati commessi dal tossicodipendente, va letta alla luce del nuovo art. 73-bis, commi 3 e 4 (v. infra). La lettera h) sostituisce il comma 7 dell'art. 73 TU, che disciplina l'attenuante (pene diminuite dalla metà ai due terzi) per quanti cooperano con le autorità, aggiungendo alle attività che ne consentono l'applicazione l'aiuto concreto alle autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nell'individuazione o nella cattura dei concorrenti. La modifica apportata dalla lettera i) al comma 7-bis è volta a coordinarne il testo alla luce della soppressione del comma 5. Nuovo quadro sanzionatorio penaleDal combinato delle modifiche apportate all'art. 73, risulta il seguente quadro sanzionatorio della produzione, del traffico e della detenzione illeciti di stupefacenti:
La riforma conferma che le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da 3 o più persone (comma 6) e diminuite per colui che si adopera per collaborare con le autorità (comma 7). In caso di condanna o patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca penale, anche per equivalente (comma 7-bis). |
Art. 3 - Fatti di lieve entitàL'articolo 3, Nuovo art. 73-bis TUcomma 1, inserisce nel TU stupefacenti l'art. 73-bis, per punire la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti. In tale nuovo articolo il provvedimento colloca le disposizioni attualmente contenute nei commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, che l'art. 2 del testo base provvede ad abrogare (v. sopra). In particolare, il comma 1 dell'art. 73-bis prevede che, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque commette un reato di detenzione e traffico stupefacenti di cui all'art. 73 del TU che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, soggiace alle seguenti pene:
Rispetto alla normativa vigente, che non distingue tra stupefacenti, indifferentemente applicando ai fatti di lieve entità la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro, il testo unificato distingue le droghe pesanti dalle droghe leggere prevedendo limiti edittali diversi e, in generale, riduce i massimali delle pene (tanto detentive quanto pecuniarie) ed elimina i minimi. Il comma 2 prevede l'applicabilità, anche ai fatti di lieve entità, dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, del TU, per quanti collaborino con le autorità: la pene previste dal comma 1 potranno essere diminuite dalla metà a due terzi. I commi 3 e 4 dell'art. 73-bis sostanzialmente ricalcano i contenuti degli attuali comma 5-bis e 5-ter dell'art. 73 TU. Si tratta infatti di prevedere, quando la fattispecie lieve è commessa da un tossicodipendente, che il giudice possa applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva (comma 3). Analogamente si procede quando un tossicodipendente commette, in relazione alla propria condizione di dipendenza, un reato diverso dai fatti di lieve entità relativi agli stupefacenti (purché non sia un reato contro la persona o uno dei gravi delitti per i quali è consentita una più lunga durata delle indagini preliminari), per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione (comma 4). Rispetto alla normativa vigente, il TU adottato come testo base richiede che la condizione di tossicodipendenza, che giustifica la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti (ex art. 116 TU). Infine, con previsione innovativa, il comma 6 specifica che non può essere considerato un fatto di lieve entità e che dunque non si applicano le pene ridotte, lo spaccio di stupefacenti a minorenni ovvero il fatto che comporta l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 11-ter, del codice penale. Si tratta dell'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione. Si valuti l'applicabilità di questa circostanza ai fatti di detenzione e traffico di stupefacenti di cui all'art. 73 del TU stupefacenti posto che il codice penale circoscrive questa circostanza ai delitti contro la persona. Il Modifica di coordinamento al c.p.p.comma 2 dell'articolo 3 del testo base interviene sul codice di procedura penale per apportarvi una modifica di coordinamento. All'art. 380 c.p.p., che prevede l'arresto obbligatorio in fragranza di uno dei reati previsti dall'art. 73 del TU stupefacenti (lett. h), viene soppresso l'inciso che tale misura restrittiva esclude in caso di lieve entità. L'arresto obbligatorio in fragranza resta escluso per i fatti di lieve entità, ma non è più necessaria la clausola di salvezza, avendo spostato la relativa disciplina in un articolo diverso. |
Art. 4 - Modifiche all'art. 74 del DPR n. 309 del 1990L'articolo 4 apporta due modifiche al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
In primo luogo, intervenendo sul comma 2 dell'art. 74 TU, il testo unificato individua in 15 anni la pena massima applicabile al partecipante all'associazione. Attualmente la norma si limita a individuare in 10 anni la pena minima, che viene mantenuta. In secondo luogo, analogamente a quanto fatto per l'attenuante prevista all'art. 73 e al nuovo art. 73-bis del TU, il provvedimento specifica che la collaborazione può concretizzarsi anche in condotte di ausilio alla identificazione o alla cattura dei concorrenti o degli associati. Viene a tal fine integrato il comma 7 dell'art. 74 TU. Si valuti l'esigenza di operare un coordinamento del comma 6 dell'art. 74, che richiama espressamente il comma 5 dell'art. 73 TU, oggetto di abrogazione. |
Art. 5 - Illeciti amministrativiL'articolo 5 del testo unificato interviene sull'art. 75 del DPR n. 309 del 1990, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative quando i fatti di importazione, esportazione, acquisto, coltivazione, ricezione o detenzione di stupefacenti siano volti a farne uso personale.
Il provvedimento interviene sul comma 1 dell'art. 75 per escludere l'illecito amministrativo quando l'uso personale riguardi droghe leggere (cannabis e sostanze di cui alla tabella IV). Viene a tal fine eliminata la previsione che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per un periodo da uno a tre mesi (lett. a). Conseguentemente, l'uso personale di cannabis, che già non ha rilievo penale, diviene completamente lecito. La lett. b) prevede la soppressione del comma 1-bis, che individua le circostanze delle quali tenere conto ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente (circostanze basate sulla quantità di sostanza, che non deve superare limiti fissati dal Ministro della salute). La disposizione soppressa si applica in relazione a qualsiasi sostanza stupefacente, senza distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere. Si valuti se il vuoto normativo determinato dalla soppressione del comma 1-bis consenta l'applicazione dell'illecito amministrativo - e di distinguere le condotte rilevanti dal punto di vista amministrativo rispetto a quelle rilevanti dal punto di vista penale - soprattutto con riferimento alle droghe c.d. pesanti. |