Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Modifiche al TU stupefacenti, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati
Riferimenti: AC N.2307/XVIII AC N.2965/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 574
Data: 10/03/2022
Organi della Camera: II Giustizia


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Modifiche al TU stupefacenti, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati

10 marzo 2022
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Il testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini è stato adottato come testo base dalla Commissione Giustizia nella seduta dell'8 settembre 2021. Il testo, composto di 5 articoli, è volto ad affermare la liceità dell'uso personale di cannabis, che non dovrà più essere considerato illecito amministrativo. Inoltre, il provvedimento:

Con riguardo alle tematiche trattate nel testo, si ricorda che il 4 dicembre 2019 la Commissione Giustizia ha iniziato l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2160 Molinari, volta ad inasprire le pene per le ipotesi di lieve entità del delitto di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, prevedendo inoltre l'arresto obbligatorio per colui che sia colto in flagranza di tale reato (v. dossier n. 238). A tale proposta è stata successivamente abbinata, il 12 febbraio 2020, la proposta di legge C. 2307 Magi recante modifiche al TU stupefacenti in materia di riduzione della pena per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. In data 12 aprile 2021 è stata quindi abbinata la proposta C. 2965 Licatini, volta ad escludere la sussistenza del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti nei casi di coltivazioni di cannabis di minime dimensioni, svolte in forma domestica e che appaiono destinate in via esclusiva ad un uso personale del coltivatore. In data 14 luglio 2021 il relatore ha presentato una proposta di testo unificato, da adottare come testo base. In relazione ai contenuti di tale testo il gruppo della Lega ha chiesto il disabbinamento della propria proposta C. 2160. In data 8 settembre la Commissione ha approvato il disabbinamento dell'AC 2160 e ha deliberato di adottare il testo unificato presentato dal relatore come testo base.

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Art. 1 - Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale

L'articolo 1 interviene sul TU stupefacenti per consentire la coltivazione e la detenzione in forma individuale, e per uso personale, di massimo 4 piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente.

Si ricorda che le piante di cannabis di sesso maschile od ermafrodita producono una percentuale irrisoria di THC, inidonea a produrre effetti droganti; le piante di sesso femminile costituiscono la categoria che produce, tramite i fiori, il citato principio attivo.
Quadro normativo vigente La cannabis è inserita, in quanto droga leggera, nella tabella II allegata al TU stupefacenti.
L' art. 28 del D.P.R. 309/1990 prevede sanzioni penali per la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, inserite nelle tabelle I e II del TU. In particolare, l'art. 28 distingue:
  • la coltivazione non autorizzata, per la quale prevede le sanzioni penali e amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stupefacenti (comma 1). In particolare, in base al vigente art. 73 del TU stupefacenti, chiunque senza l'autorizzazione coltiva sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I (si tratta delle c.d. droghe pesanti), è punito con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. La coltivazione delle sostanze di cui alla tabella II (c.d. droghe leggere o, più precisamente, cannabis indica) è oggi punita con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro;
  • la coltivazione autorizzata che si svolge in violazione delle prescrizioni impartite. In questo caso, in base al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Le piante coltivate illegalmente sono comunque soggette a sequestro e confisca (comma 3).
L' art. 26 del D.P.R. 309/1990 vieta, nel territorio dello Stato, la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea.La coltivazione di tali piante da parte di istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, può essere tuttavia autorizzata dal Ministro della sanità per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
Tale disciplina è integrata da quella dell' art. 17 del D.P.R. 309/1990, secondo la quale chiunque intenda coltivare (produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio) sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell' autorizzazione del Ministero della salute.
L' art. 27 del D.P.R. 309/1990 prevede che la richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale nonché al Comando generale della Guardia di finanza e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.
Sulla illiceità o liceità penale della coltivazione di cannabis la Giurisprudenza giurisprudenza ha assunto posizioni contrastanti nel tempo, che hanno reso più volte necessario delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. La linea interpretativa più severa sulla coltivazione è stata indicata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28605 del 2008, che ha affermato:
- che costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale;
- che ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.
A sorreggere tale specifico principio le Sezioni Unite richiamano anzitutto gli argomenti svolti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 360 del 1995, nella quale la Consulta afferma che la condotta della coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti costituisce tipico reato di pericolo presunto, sul rilievo che ben può valutarsi come "pericolosa", ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga. La stessa Corte ha peraltro precisato che altra questione, tipicamente interpretativa e quindi riservata al giudice ordinario, è quella della verifica dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata.
La decisione del 2008 è oggi superata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12346 del 2019, nella quale la Suprema Corte ha affermato che "Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numera di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all' uso personale del coltivatore". 
Tuttora aperta è la questione giurisprudenziale del numero di piante consentite. Nella sentenza n. 6599 del 2021, infatti, la Sez. VI della Cassazione ha affermato che integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all'interno di un'abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l'estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all'uso personale dell'imputato; poco prima però la stessa sezione (sentenza n. 3593 del 2020) aveva escluso la coltivazione domestica non punibile per la messa a coltura di undici piantine di marjuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale.

In particolare, laAutorizzazione non necessaria lettera a) interviene sull'art. 17 del TU stupefacenti per specificare che l'autorizzazione, obbligatoria per chiunque intenda coltivare sostanze stupefacenti, non è richiesta quando la coltivazione riguardi quattro piante femmine di cannabis, la cui coltivazione è consentita dall'art. 26, comma 1-bis (v. infra).

Le lettere b) e c) novellano l'art. 26 del TU stupefacenti per consentire a Consentite 4 piante femminepersone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre 4 femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto (nuovo comma 1-bis). Tale coltivazione è conseguentemente inserita tra le eccezioni ai divieti di coltivazione (modifica del comma 1). Si valuti l'opportunità di specificare che si tratta di quattro piante femmine di cannabis.


Art. 2 - Modifiche all'art. 73 del DPR n. 309 del 1990

L'articolo 2 interviene sull'art. 73 del TU stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), che punisce la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione,commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecita detenzione (al di fuori delle autorizzazioni e della destinazione all'uso personale) di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Evoluzione normativa La disposizione è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, dovute ad interventi del legislatore ed a pronunce della Corte costituzionale: sull'art. 73 sono infatti intervenuti dapprima il decreto-legge n. 272 del 2005 , che ha eliminato la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere; poi il decreto-legge n. 146 del 2013, che ha trasformato l'attenuante della lieve entità in autonoma fattispecie di reato a pena ridotta; quindi la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'incostituzionalità del decreto-legge del 2005, determinando la revivescenza della disciplina previgente; poi il decreto-legge n. 36 del 2014, con il quale il legislatore ha dato seguito alla sentenza della Corte costituzionale; ed infine la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che, con un intervento manipolativo, ha modificato il minimo edittale della pena prevista per il delitto.
Occorre dunque ripercorrere sinteticamente questi passaggi per ricostruire la normativa attualmente in vigore.
L' originario art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 differenziava il trattamento sanzionatorio dei reati aventi ad oggetto le droghe "pesanti" (puniti al comma 1 con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa) rispetto a quello dei reati aventi ad oggetto le droghe "leggere" (puniti al comma 4 con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa). La stessa distinzione tra droghe "pesanti" e "leggere" era riproposta anche per i fatti di lieve entità, in relazione ai quali il comma 5 del medesimo art. 73 stabiliva un'attenuante ad effetto speciale cosiddetta autonoma o indipendente, che puniva con la reclusione da 1 a 6 anni i fatti concernenti le droghe "pesanti" e da 6 mesi a 4 anni quelli relativi alle droghe "leggere", oltre alle rispettive sanzioni pecuniarie.
L' art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 (come modificato in sede di conversione dalla legge n. 49 del 2006) aveva soppresso la distinzione fondata sul tipo di sostanza stupefacente, comminando la pena della reclusione da 6 a 20 anni e la multa per i fatti non lievi, nonché la pena della reclusione da 1 a 6 anni e la multa per i casi in cui fosse applicabile l'attenuante del fatto di lieve entità (c.d. riforma Fini-Giovanardi).
A distanza di alcuni anni, in XVII legislatura, con l'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (conv. dalla legge n. 10 del 2014) è stato sostituito il comma 5 dell'art. 73, trasformando la circostanza attenuante del fatto di lieve entità in fattispecie autonoma di reato e riducendo il limite edittale massimo della pena detentiva da 6 a 5 anni di reclusione.
Tale modifica non è stata intaccata dalla sentenza n. 32 del 2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della riforma Fini-Giovanardi, a seguito della quale hanno ripreso vigore le disposizioni dell'art. 73 nella originaria formulazione. L'incostituzionalità non atteneva al merito della riforma quanto alle modalità della sua approvazione, attraverso l'inserimento della Fini-Giovanardi nel procedimenti di conversione di un decreto-legge che si occupava di svariate materie e che, anche nel titolo, metteva insieme il finanziamento alle Olimpiadi Invernali di Torino e le disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
Per dare seguito alla sentenza della Corte il legislatore è intervenuto sull'art. 73 TU con il D.L. n. 36 del 2014 (conv. dalla legge n. 79 del 2014), che tra l'altro, all'art. 1, comma 24-ter, lettera a), ha ulteriormente diminuito il massimo edittale della pena prevista per il fatto di lieve entità, fissandolo nella misura di 4 anni di reclusione oltre la multa.
Interpellata sul risultante quadro normativo, caratterizzato da una profonda frattura (4 anni) tra il trattamento sanzionatorio del fatto di non lieve entità (reclusione da 8 a 20 anni) e quello del fatto lieve (reclusione da 6 mesi a 4 anni), senza che il legislatore nel frattempo, nonostante i ripetuti moniti (cfr. sentenza n. 179 del 2017), avesse provveduto a colmarla, la Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, del TU nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di 8 anni anziché 6 anni (il minimo edittale di 6 anni era stato previsto dal decreto-legge del 2005, poi dichiarato incostituzionale).
Il quadro sanzionatorio vigente Oggi, dunque, la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di stupefacenti sono così puniti:
  • con la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 25.822 a 258.228 euro quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano droghe "pesanti" (comma 1);
  • con la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro quando il traffico di droghe "pesanti" sia effettuato da un soggetto autorizzato (commi 2 e 3);
  • con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro quando le condotte illecite riguardano droghe "leggere" (comma 4);
  • con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro quando - salvo che il fatto costituisca più grave reato - le condotte di produzione, traffico e detenzione «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», sono di lieve entità (comma 5).
    La Corte di cassazione ha affermato che la fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (cfr. Cass., sez VII penale, ordinanza n. 6621 del 2019; sez. VII penale, ordinanza n. 3350 del 2019; sez. IV penale, sentenza n. 2312 del 2019).
    Quando la fattispecie lieve è commessa da un tossicodipendente, il giudice può applicare, in luogo delle suddette pene, il lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva (comma 5-bis). Analogamente si procede quando un tossicodipendente commette, in relazione alla propria condizione di dipendenza, un reato diverso dai fatti di lieve entità relativi agli stupefacenti (purché non sia un reato contro la persona o uno dei gravi delitti per i quali è consentita una più lunga durata delle indagini preliminari), per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione (comma 5-ter).
Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da 3 o più persone (comma 6) e diminuite per colui che si adopera per collaborare con le autorità (comma 7). In caso di condanna o patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca penale, anche per equivalente (comma 7-bis).

In particolare, la lettera a) interviene sul comma 1 dell'art. 73 per specificare che il reato non si applica alle ipotesi di coltivazione per uso personale di non oltre 4 piante femmine di cannabis, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 26. In merito, si ricorda che il comma 1 dell'art. 73 punisce la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14; si tratta dunque delle c.d. droghe pesanti. Si valuti l'esigenza di eliminare la salvaguardia del comma 1-bis dell'art. 26 da questa disposizione, che non si riferisce alla cannabis, ricompresa nella tabella II del TU.

La lettera b) sostituisce il comma 2 dell'art. 73, che attualmente punisce con la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro la coltivazione, produzione, detenzione e traffico di droghe "pesanti" (di cui alle tabelle I e III, effettuate da un soggetto autorizzato, prevedendo:

  • una modifica delle pene, con la riduzione da 22 a 20 anni la pena detentiva massima, l'aumento da 25.822 a 30.000 euro della pena pecuniaria minima e la riduzione da 309.874 a 300.000 euro della pena pecuniaria massima;
  • la depenalizzazione delle condotte relative alle sostanze di cui alla tabella III; la nuova formulazione del comma 2 fa riferimento infatti esclusivamente alle sostanze previste dalla Tabella I, con la conseguenza che mentre in base al comma 1 dell'art. 73 è penalmente rilevante il traffico di sostanze previste dalle tabelle I e III, quando la condotta è tenuta da un soggetto autorizzato è punibile solo il traffico relativo alle sostanze di cui alla tabella I. Si valuti l'opportunità di ripristinare al comma 2 la rilevanza penale delle condotte di traffico di sostanze stupefacenti di cui alla Tabella III ovvero di eliminare il riferimento alla tabella III anche dal comma 1.
Attualmente, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 36 del 2014, le tabelle allegate al TU sono 5:
  • la tabella I, prevista dall'art. 14, co. 1, lett. a), è relativa alle c.d. "droghe pesanti" e include oppio e derivati oppiacei (quali la morfina, l'eroina e il metadone), foglie di coca e derivati, amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs) e allucinogeni, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo, ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
  • la tabella II è relativa alle "droghe leggere". Ai sensi dell'art. 14, co. 1, lettera b), la tabella fa riferimento alla cannabis ed alle preparazioni contenenti cannabis;
  • la tabella III, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lettera c), include i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili; ai fini sanzionatori, la tabella è pertanto equiparata alle "droghe pesanti";
  • la tabella IV, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lettera d), include le sostanze per le quali sono stati accertati pericoli di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; è equiparata ai fini sanzionatori alle "droghe leggere";
  • la tabella V non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni sanzionatorie penali. Ai sensi dell'art. 14, co. 1, lettera e), riguarda infatti i medicinali, ed è suddivisa in cinque sezioni; include i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario.

Le lettere c) ed e) intervengono sull'art. 73 del TU al fine di modificare la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di cannabis ("le sostanze di cui alla Tabella II"). Oggi, in base all'art. 73, comma 4, TU, ai fatti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 73 in relazione alle c.d. droghe leggere (Tabelle II e IV ) si  applicano la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro.

In particolare, la lettera c) inserisce nell'art. 73 il comma 2-bis per prevedere la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 20.000 a 250.000 euro "se le attività illecite riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella II". La disposizione fa riferimento genericamente alle "attività illecite" senza chiarire se si tratti delle condotte del comma 1 o di quelle del comma 2, ovvero di entrambe; si tratta comunque di un significativo aumento delle pene attualmente previste. Si valuti l'esigenza di specificare quali siano i fatti illeciti per i quali è prevista questa pena (presumibilmente, in base alla formulazione del comma 4, dovrebbe trattarsi dei fatti di cui al comma 2) e si valuti altresì l'estensione dell'applicazione della fattispecie alle sostanze indicate nella Tabella IV.

La lettera d) interviene sul comma 3 per prevedere che le pene previste dai commi 2 e 2-bis si applichino anche quando il soggetto è autorizzato alla produzione di sostanze stupefacenti ma coltiva, produce o fabbrica sostanze di specie diversa.

La lettera e) sostituisce il comma 4 per prevedere che quando le condotte di cui al comma 1 (droghe pesanti) riguardano la cannabis ("sostanze di cui alla Tabella II"), si applica la reclusione da 2 a 10 anni. Rispetto alla disciplina vigente, dunque, il provvedimento aumenta la pena detentiva (attualmente reclusione da 2 a 6 anni) ed elimina la pena pecuniaria (attualmente multa da 5.164 a 77.468 euro). Anche in questo caso la fattispecie penale trova applicazione solo in relazione alla cannabis (Tabella II) e non per le sostanze contenute nella Tabella IV (v. sopra).

Le lettere f) e g) abrogano i commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 73.

L'abrogazione del comma 5, che prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro quando le condotte di produzione, traffico e detenzione «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», sono di lieve entità, va coordinata con l'inserimento nel TU dell'art. 73-bis ad opera dell'art. 3 del testo in commento (v. infra, specialmente il comma 1 del nuovo articolo). Analogamente, l'abrogazione dei commi 5-bis e 5-ter, che individuano il trattamento sanzionatorio dei reati commessi dal tossicodipendente, va letta alla luce del nuovo art. 73-bis, commi 3 e 4 (v. infra).

La lettera h) sostituisce il comma 7 dell'art. 73 TU, che disciplina l'attenuante (pene diminuite dalla metà ai due terzi) per quanti cooperano con le autorità, aggiungendo alle attività che ne consentono l'applicazione l'aiuto concreto alle autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nell'individuazione o nella cattura dei concorrenti.

La modifica apportata dalla lettera i) al comma 7-bis è volta a coordinarne il testo alla luce della soppressione del comma 5.

Nuovo quadro sanzionatorio penaleDal combinato delle modifiche apportate all'art. 73, risulta il seguente quadro sanzionatorio della produzione, del traffico e della detenzione illeciti di stupefacenti:

  • reclusione da 6 a 20 anni e multa da 25.822 a 258.228 euro quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano droghe "pesanti" (comma 1);
  • reclusione da 2 a 10 anni quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano cannabis (comma 4);
  • reclusione da 8 a 20 anni e multa da 30.000 a 300.000 euro quando le condotte illecite relative a droghe "pesanti" (ad eccezione delle sostanze previste dalla Tabella III) sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2);
  • reclusione da 3 a 12 anni e multa da 20.000 a 250.000 euro quando le condotte illecite relative alla cannabis sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2-bis);
  • nessuna sanzione penale per le condotte relative alle droghe pesanti incluse nella Tabella III e alle droghe leggere incluse nella Tabella IV;
  • disciplina autonoma dei fatti di lieve entità, inseriti nel nuovo art. 73-bis TU.

La riforma conferma che le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da 3 o più persone (comma 6) e diminuite per colui che si adopera per collaborare con le autorità (comma 7). In caso di condanna o patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca penale, anche per equivalente (comma 7-bis).


Art. 3 - Fatti di lieve entità

L'articolo 3, Nuovo art. 73-bis TUcomma 1, inserisce nel TU stupefacenti l'art. 73-bis, per punire la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti. In tale nuovo articolo il provvedimento colloca le disposizioni attualmente contenute nei commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, che l'art. 2 del testo base provvede ad abrogare (v. sopra).

In particolare, il comma 1 dell'art. 73-bis prevede che, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque commette un reato di detenzione e traffico stupefacenti di cui all'art. 73 del TU che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, soggiace alle seguenti pene:

  • reclusione fino a 2 anni e multa fino a 10.000 euro, quando la detenzione e il traffico riguardano droghe cd. pesanti (nei casi di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 73);
  • reclusione fino a un anno e multa fino a 6.500 euro, quando la detenzione e il traffico riguardano cannabis (nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 73).

Normativa vigente
T.U. C. 2307-2965
art. 73, comma 5 DPR 309/1990
Art. 73-bis, comma 1 DPR 309/1990
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500 nei casi di cui al comma 4 dell'articolo precedente.

Rispetto alla normativa vigente, che non distingue tra stupefacenti, indifferentemente applicando ai fatti di lieve entità la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro, il testo unificato distingue le droghe pesanti dalle droghe leggere prevedendo limiti edittali diversi e, in generale, riduce i massimali delle pene (tanto detentive quanto pecuniarie) ed elimina i minimi.

Il comma 2 prevede l'applicabilità, anche ai fatti di lieve entità, dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, del TU, per quanti collaborino con le autorità: la pene previste dal comma 1 potranno essere diminuite dalla metà a due terzi.

I commi 3 e 4 dell'art. 73-bis sostanzialmente ricalcano i contenuti degli attuali comma 5-bis e 5-ter dell'art. 73 TU. Si tratta infatti di prevedere, quando la fattispecie lieve è commessa da un tossicodipendente, che il giudice possa applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva (comma 3). Analogamente si procede quando un tossicodipendente commette, in relazione alla propria condizione di dipendenza, un reato diverso dai fatti di lieve entità relativi agli stupefacenti (purché non sia un reato contro la persona o uno dei gravi delitti per i quali è consentita una più lunga durata delle indagini preliminari), per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione (comma 4).

Rispetto alla normativa vigente, il TU adottato come testo base richiede che la condizione di tossicodipendenza, che giustifica la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti (ex art. 116 TU).

Infine, con previsione innovativa, il comma 6 specifica che non può essere considerato un fatto di lieve entità e che dunque non si applicano le pene ridotte, lo spaccio di stupefacenti a minorenni ovvero il fatto che comporta l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 11-ter, del codice penale. Si tratta dell'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

Si valuti l'applicabilità di questa circostanza ai fatti di detenzione e traffico di stupefacenti di cui all'art. 73 del TU stupefacenti posto che il codice penale circoscrive questa circostanza ai delitti contro la persona.

Il Modifica di coordinamento al c.p.p.comma 2 dell'articolo 3 del testo base interviene sul codice di procedura penale per apportarvi una modifica di coordinamento. All'art. 380 c.p.p., che prevede l'arresto obbligatorio in fragranza di uno dei reati previsti dall'art. 73 del TU stupefacenti (lett. h), viene soppresso l'inciso che tale misura restrittiva esclude in caso di lieve entità. L'arresto obbligatorio in fragranza resta escluso per i fatti di lieve entità, ma non è più necessaria la clausola di salvezza, avendo spostato la relativa disciplina in un articolo diverso.


Art. 4 - Modifiche all'art. 74 del DPR n. 309 del 1990

L'articolo 4 apporta due modifiche al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L'art. 74 del TU stupefacenti punisce con la reclusione non inferiore a 20 anni i promotori di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un delitto di traffico di stupefacenti (fattispecie di cui agli artt. 70 e 73 del TU); ai meri partecipanti all'associazione si applica invece la pena della reclusione non inferiore a 10 anni (commi 1 e 2).
Il reato può essere aggravato:
- se il numero degli associati è pari o superiore a dieci o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti (comma 3);
- se l'associazione è armata. In tal caso la pena per i promotori non può essere inferiore a 24 anni e quella per i partecipanti non può essere inferiore a 12 anni di reclusione (comma 4);
- se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva (ex art. 80, comma 1, lett. e) del TU) (comma 5).
Se l'associazione è finalizzata a commettere un fatto di lieve entità (ai sensi dell'art. 73, comma 5 del TU), si applicano le pene previste dall'art. 416 c.p. per la semplice associazione a delinquere (reclusione da 3 a 7 anni per i promotori e reclusione da 1 a 5 anni per i partecipanti) (comma 6).
La fattispecie può essere attenuata (pene diminuite dalla metà a due terzi) per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti (comma 7).
Infine, nei confronti del condannato è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (comma 7-bis).

In primo luogo, intervenendo sul comma 2 dell'art. 74 TU, il testo unificato individua in 15 anni la pena massima applicabile al partecipante all'associazione. Attualmente la norma si limita a individuare in 10 anni la pena minima, che viene mantenuta.

In secondo luogo, analogamente a quanto fatto per l'attenuante prevista all'art. 73 e al nuovo art. 73-bis del TU, il provvedimento specifica che la collaborazione può concretizzarsi anche in condotte di ausilio alla identificazione o alla cattura dei concorrenti o degli associati. Viene a tal fine integrato il comma 7 dell'art. 74 TU.

Si valuti l'esigenza di operare un coordinamento del comma 6 dell'art. 74, che richiama espressamente il comma 5 dell'art. 73 TU, oggetto di abrogazione.


Art. 5 - Illeciti amministrativi

L'articolo 5 del testo unificato interviene sull'art. 75 del DPR n. 309 del 1990, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative quando i fatti di importazione, esportazione, acquisto, coltivazione, ricezione o detenzione di stupefacenti siano volti a farne uso personale.

Si ricorda che Normativa vigente l'art. 75 del TU prevede, nei casi di uso personale di stupefacenti, l'applicazione di alcune sanzioni amministrative.
In particolare, la disposizione (comma 1) individua una serie di sanzioni amministrative (sospensione della patente, del porto d'armi, del passaporto e del permesso di soggiorno) da applicare a coloro che, per farne uso personale, illecitamente importano, esportano, acquistano, ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope. Tali sanzioni amministrative hanno una durata da 2 mesi a un anno, se l'uso personale attiene a droghe c.d. pesanti (tabelle I e III del TU) e da 1 a 3 mesi se si tratta di droghe c.d. leggere (tabelle II e IV del TU).
Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale, il comma 1-bis prevede che si debba tenere conto:
- della quantità di sostanza stupefacente o psicotropa, che non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute;
- della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione;
- con riferimento ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, del rispetto del prescritto quantitativo di medicinale.
L'accertamento dell'illecito amministrativo comporta inoltre per l'interessato l'invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo (comma 2) che, in caso di esito positivo, può consentire la revoca delle sanzioni (comma 11).
La disposizione disciplina il procedimento amministrativo di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative, prevedendo la possibilità per il prefetto, se l'illecito è particolarmente tenue, se è la prima volta che viene commesso e se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, di definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stupefacenti, senza applicare la sanzione (comma 14).

Il provvedimento interviene sul comma 1 dell'art. 75 per escludere l'illecito amministrativo quando l'uso personale riguardi droghe leggere (cannabis e sostanze di cui alla tabella IV). Viene a tal fine eliminata la previsione che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per un periodo da uno a tre mesi (lett. a). Conseguentemente, l'uso personale di cannabis, che già non ha rilievo penale, diviene completamente lecito.

La lett. b) prevede la soppressione del comma 1-bis, che individua le circostanze delle quali tenere conto ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente (circostanze basate sulla quantità di sostanza, che non deve superare limiti fissati dal Ministro della salute). La disposizione soppressa si applica in relazione a qualsiasi sostanza stupefacente, senza distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere. Si valuti se il vuoto normativo determinato dalla soppressione del comma 1-bis consenta l'applicazione dell'illecito amministrativo - e di distinguere le condotte rilevanti dal punto di vista amministrativo rispetto a quelle rilevanti dal punto di vista penale - soprattutto con riferimento alle droghe c.d. pesanti.