Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Modifiche alla legge n. 401 del 1989 e al codice penale in materia di violenza in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva
Riferimenti: AC N.3392/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 566
Data: 04/05/2022
Organi della Camera: II Giustizia


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Modifiche alla legge n. 401 del 1989 e al codice penale in materia di violenza in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva

4 maggio 2022
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|


La proposta di legge all'esame della Commissione intende rafforzare la tutela penale degli arbitri e, più in generale, di tutti coloro che su designazione di federazioni sportive svolgano incarichi nell'ambito di manifestazioni sportive, prevedendo:

Contenuto

Per quanto riguarda il campo d'applicazione della proposta di legge, il rafforzamento della tutela riguarda gli arbitri e i soggetti designati dalla federazione di appartenenza:

  • per assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva;
  • per svolgere un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva.
Si ricorda che Normativa vigente attualmente, a seguito delle modifiche introdotte dall' art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 53 del 2019, l' art. 6-quater della legge n. 401 del 1989 prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni per chiunque commette fatti di violenza o minaccia nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive: è prevista infatti l'applicazione delle pene previste per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
Inoltre, l' art. 6-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 401 del 1989 prevede l'applicazione delle pene previste per il reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 583-quater c.p.: reclusione da 4 a 10 anni in caso di lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime) quando le lesioni siano arrecate ad arbitri o ad altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

La proposta dunque estende la tutela anche a coloro che siano designati dalla federazione sportiva per svolgere incarichi - non meglio precisati - nell'ambito di una manifestazione sportiva. La Relazione illustrativa spiega che l'estensione è volta a tutelare «vari soggetti, tra i quali gli osservatori arbitrali, spesso intervenuti a difesa degli arbitri e anche loro vittime di violenza».

In particolare, l'articolo 1 della proposta introduce modifiche alla legge n. 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) con riguardo al divieto di accesso alle manifestazioni sportive (lettere a) e b)) e alla disciplina penale (lettere c) e d).

Per quanto riguarda le Interventi di natura penaledisposizioni penali, anzitutto, la lettera d) inserisce nella legge n. 401 del 1989 l'articolo 6-sexies, che prevede una aggravante dei delitti di lesioni personali e omicidio preterintenzionale (artt. 582, 583 e 584 c.p.) quando i fatti sono commessi in danno di arbitri o di altri soggetti designati dalle federazioni sportive per assicurare la regolarità tecnica o svolgere comunque incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva e il reato è commesso a causa o in occasione della manifestazione. Nuova aggravanteL'applicazione dell'aggravante comporta un aumento delle pena da un terzo alla metà.

Più in particolare, l'aggravante riguarda i seguenti delitti:
  • lesione personale, di cui all'art. 582 c.p. Si tratta della condotta di chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente per la quale il codice prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il reato è perseguibile a querela se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorrono aggravanti;
  • lesione personale grave, di cui all'art. 583, primo comma, c.p. La lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni. In questo caso la pena è la reclusione da 3 a 7 anni;
  • lesione personale gravissima, di cui all'art. 583, secondo comma, c.p. La lesione è gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. In questo caso si applica la reclusione da 6 a 12 anni. Sino al 2019 tra le lesioni gravissime era ricompresa la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso che oggi è invece una autonoma fattispecie di reato, punita dall'art. 583-quinquies c.p. con la reclusione da 8 a 14 anni;
  • omicidio preterintenzionale, di cui all'art. 84 c.p. Si tratta della condotta di chiunque, con atti diretti a commettere percosse (art. 581) o lesioni personali (art. 582), cagiona la morte di un uomo, per la quale il codice prevede la reclusione da 10 a 18 anni.

Si valuti l'opportunità di estendere il campo d'applicazione dell'aggravante al delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di cui all'art. 583-quinquies c.p.

 

Per coordinamento con l'inserimento di questa aggravante, la lettera c) abroga l'articolo 6-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 401 del 1989 che estende l'applicazione delle pene previste per le lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 583-quater c.p.) alle lesioni commesse in danno di arbitri o altri soggetti deputati ad assicurare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Rispetto alla fattispecie penale vigente, che punisce le lesioni gravi all'arbitro con la reclusione da 4 a 10 anni, l'aggravante prevista dall'art. 6-sexies comporta la pena della reclusione da 4 a 10 anni e mezzo; rispetto ala fattispecie penale vigente, che punisce le lesioni gravissime all'arbitro con la reclusione da 8 a 16 anni, l'aggravante prevista dall'art. 6-sexies comporta la pena della reclusione da 8 a 18 anni. In entrambi i casi la modifica comporta dunque l'applicabilità di una pena più alta nel massimo.

Le modifiche alla disciplina del Daspo, introdotte dalle lettere a) e b) sono direttamente connesse all'inserimento della nuova aggravante nell'art. 6-sexies della legge n. 401/89.

La Nuova ipotesi di Daspolettera a) infatti interviene sull'art. 6 della legge n. 401 del 1989, che disciplina il c.d. DASPO, divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Il DASPO nelle manifestazioni sportive è una " misura di prevenzione atipica" (Cass. Sez. 1, n. 42744 del 15/10/2003; Corte cost., sent. n. 512 del 2002), che può dunque essere applicata indipendentemente dalla commissione di un reato. La misura può essere emessa:
a) nei confronti di chi sia stato denunciato per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che abbia, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla violenza;
b) nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive;
c) nei confronti delle persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni, per uno dei seguenti reati: porto d'armi od oggetti atti ad offendere; uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti; lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo, invasione di terreno di gioco, possesso di artifizi pirotecnici e rissa;
d) nei confronti degli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico (art. 4, comma, 1, lett. d) del Codice antimafia).
Il Daspo viene emesso dal questore o dall'autorità giudiziaria (con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, come sopra specificati).
Il provvedimento può prevedere come prescrizione ulteriore l'obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni specificatamente indicate. Tale prescrizione, comportando una limitazione della libertà personale dell'interessato, è sottoposta alla procedura di convalida del provvedimento davanti al GIP competente, sulla base del luogo dove ha sede l'ufficio del questore che ha emesso il provvedimento.
Con riferimento alla durata, il divieto e l'ulteriore prescrizione (obbligo di comparizione) non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti dei recidivi è sempre disposta la prescrizione dell'obbligo di comparizione e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.
Il contravventore alle suddette disposizioni è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Il DASPO viene sempre notificato all'interessato ma, nel caso in cui ad esso si aggiunga l'obbligo di comparizione, esso è comunicato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente (art. 6, comma 3, legge n. 401/89). In quest'ultimo caso, il Procuratore della Repubblica, entro 48 ore dalla sua notifica all'interessato, ne chiede la convalida al G.i.p. presso il medesimo Tribunale, che deve provvedere entro le successive 48 ore pena la perdita di efficacia. Tuttavia, il questore può autorizzare l'interessato, in caso di gravi e documentate esigenze, a comunicare per iscritto il luogo in cui questi sia reperibile durante le manifestazioni sportive.
Il DASPO è ricorribile in sede giurisdizionale-amministrativa (ossia al TAR e, in secondo grado, al Consiglio di Stato). Invece, l'ordinanza del G.I.P. che lo convalida nelle ipotesi di cui all'art. 6 commi 2 e 3 L. 401/89 è ricorribile per Cassazione, ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

La proposta estende il campo d'applicazione del divieto di accesso, prevedendolo anche per coloro che siano imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti aggravati ai sensi dell'art. 6-sexies, e dunque per un reato di lesioni personali o di omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o altri soggetti designati dalla federazione di appartenenza per svolgere incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva ed a causa o in occasione di quest'ultima. Viene a tal fine inserita nell'art. 6, comma 1, la lettera a-bis).

Se dunque attualmente il DASPO può essere applicato in presenza di una mera denuncia (lettere a) e c) del comma 1) ovvero di indizi (lettera d) del comma 1), per applicare il divieto a coloro che siano accusati di aver prodotto una lesione personale a carico di un arbitro la proposta di legge richiede almeno il rinvio a giudizio, non essendo sufficienti né gli indizi, né la denuncia. Si richiede infatti l'assunzione della qualifica di imputato che discende, come è noto, dal rinvio a giudizio. Ciò obbliga all'inserimento di una nuova lettera a-bis); se infatti avessero ritenuto sufficiente la denuncia, i proponenti avrebbero potuto integrare il catalogo dei reati previsti dalla lettera c).  Si valuti l'opportunità, per ragioni sistematiche, di uniformare i presupposti per l'emissione del Daspo: l'art. 6 comma 1, infatti, si riferisce sia agli indiziati, che ai denunciati, che ai condannati anche con sentenza non definitiva che, infine, a quanti "sulla base di elementi di fatto" risultino avere tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione ad episodi di violenza.

LaDurata lettera b) interviene sul comma 5 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, per disciplinare la durata del Daspo emesso nei confronti di imputati o condannati non definitivamente per uno dei delitti previsti dall'art. 6-sexies della legge n. 401/89, in danno di arbitri o altri soggetti designati dalla federazione di appartenenza per svolgere incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva ed a causa o in occasione di quest'ultima. In questi casi il divieto non può avere durata inferiore a:

  • 3 anni, se si procede per il reato di lesioni personali;
  • 5 anni, se si procede per il reato di lesioni personali gravi o gravissime;
  • 10 anni, se si procede per il reato di omicidio preterintenzionale.

L'Esclusa la tenuità del fattoarticolo 2 della proposta interviene sull'art. 131-bis del codice penale, che disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Si ricorda che l'art. 131-bis c.p. esclude, al primo comma, la punibilità di reati sanzionati con pena detentiva fino a 5 anni (o con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena) quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (i parametri di valutazione di cui all'art. 133 fanno riferimento alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo, a loro volta desunti da ulteriori, specifici elementi).
Il secondo comma esclude che l'offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Inoltre, l'offesa non può essere ritenuta tenue quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e oltraggio a pubblico ufficiale (341-bis c.p.), quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 c.p.).

L'elenco dei casi nei quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità (secondo periodo del secondo comma), che già prevede i delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, purché si tratti di delitti puniti con una pena superiore nel massimo a 2 anni e 6 mesi di reclusione, è integrato con tutti i delitti commessi in danno dell'arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso in occasione o a causa della manifestazione sportiva. In questo caso, dunque, ai fini dell'esclusione della tenuità del fatto, si prescinde dall'entità della pena e si fa riferimento alle sole persone offese che svolgano la funzione di arbitro (la disposizione non include i fatti commessi in danno di soggetti designati dalla federazione di appartenenza per svolgere generici incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva).

L'articolo 3, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.