Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Giustizia |
Titolo: | Scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) |
Riferimenti: | SCH.DEC N.360/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 360 |
Data: | 09/03/2022 |
Organi della Camera: | II Giustizia |
Servizio Studi
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Dossier n. 517
Servizio Studi
Dipartimento Giustizia
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Atti del Governo n. 360
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Lo schema di decreto legislativo
Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). La direttiva in recepimento è contenuta nell'allegato A della citata legge, al numero 19.
Il provvedimento si compone di 6 articoli. Su di esso le Commissioni competenti nel merito sono chiamate ad esprimere parere entro il 9 aprile 2022. La delega deve essere esercitata entro il 28 maggio 2022.
La direttiva (UE) 2019/884 introduce modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS).
La direttiva:
· impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che le condanne siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata, nella misura in cui gli Stati membri dispongano di tali informazioni;
· introduce le procedure di risposta alle richieste di informazioni;
· garantisce l'integrazione dell'estratto del casellario giudiziario, richiesto all'autorità centrale di uno Stato membro da un cittadino di Paese terzo, con le informazioni provenienti da altri Stati membri;
· prevede le modifiche tecniche necessarie per il funzionamento del sistema di scambio di informazioni.
La direttiva dovrà applicarsi al trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse (qualora il trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva dovrà applicarsi il regolamento (UE) 2016/679).
La direttiva specifica che lo scambio di informazioni sulle condanne penali è un elemento importante di qualsiasi strategia di lotta alla criminalità e al terrorismo. Tale meccanismo dovrebbe fra l'altro garantire che una persona condannata per un reato sessuale a danno di minori non possa occultare tale condanna o interdizione al fine di esercitare un'attività professionale che comporti contatti diretti e regolari con minori in un altro Stato membro.
Per quanto concerne in particolare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), la direttiva introduce l'art. 11 bis, nel quale si specifica che l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrà fornire, sviluppare ulteriormente e gestire l'implementazione di riferimento ECRIS.
Ciascuno Stato membro dovrà sostenere i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione della propria banca dati di casellari giudiziali e per l'installazione e l'uso dell'implementazione di riferimento ECRIS.
Entro il 29 giugno 2023, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della decisione quadro. Dovrà inoltre pubblicare una relazione periodica sugli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS e sull'uso di ECRIS-TCN, basata in particolare sulle statistiche fornite da eu-LISA e dagli Stati membri.
Il termine per il recepimento è fissato al 28 giugno 2022.
La direttiva genera dalla proposta COM(2016)7 del 19 gennaio 2016.
Il Senato si era espresso sulla proposta, formulando osservazioni favorevoli, in data 13 luglio 2016 (doc. XVIII-bis n. 17).
E' opportuno ricordare che con i d.lgs. n. 74 e n. 75 del 2016 il legislatore italiano ha dato attuazione alle Decisioni quadro n. 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 e n. 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, la prima relativa "all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario" e la seconda "che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)".
Lo schema in esame, come ricordato, è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021, legge di delegazione europea 2019-2020. La direttiva 2019/884/UE è inserita dunque inserita al n. 19 dell'allegato A della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) e, in base all'art. 1 della medesima legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il suo recepimento.
Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'art. 1 della legge n. 53/2021 rinvia alle disposizioni previste dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
In particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.
La norma di delega prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno a disposizione 40 giorni per esprimersi: le Commissioni dovranno dunque esprimere il proprio parere entro il 9 aprile 2022.
La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere. Qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata entro il 28 maggio 2022). Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.
Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
L'articolo 1 dello schema di decreto indica l'oggetto del provvedimento in esame: l'attuazione nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2079, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.
Come sopra accennato, la direttiva n. 884 in recepimento mira a consentire uno scambio efficace di informazioni tramite il sistema ECRIS, in considerazione di specifiche criticità riscontrate riguardo allo scambio di informazioni relative a cittadini di Paesi terzi, nonché allo scambio di informazioni relative a soggetti la cui cittadinanza non è nota, apolidi. In particolare, come segnala il considerando n. 5 della medesima direttiva, richiamato dalla relazione illustrativa al presente schema di decreto, "per ottenere un quadro completo del trascorso criminale di un cittadino di Paese terzo è necessario chiedere tali informazioni a tutti gli Stati membri", imponendo allo Stato richiedente un onere amministrativo sproporzionato.
A tale riguardo, si rammenta che il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 ha stabilito un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi denominato ECRIS-TCN (Third Country National). Il regolamento disciplina altresì le condizioni alle quali le autorità nazionali, Eurojust, Europol e la Procura europea (EPPO) possono accedere a ECRIS-TCN per ottenere informazioni sulle condanne pronunciate attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali ECRIS; i termini in base ai quali ECRIS-TCN contribuisce a facilitare e assistere la corretta identificazione delle persone registrate in ECRIS-TCN.
Il disegno di legge di delegazione europea 2021, A.S. n. 2481, in corso di esame al momento della redazione della presente scheda, reca, all'articolo 14, princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/816 (cfr. il relativo dossier).
Si segnala, infine, che la proposta di regolamento COM(2021)96 reca una modifica al citato regolamento n. 816 volta a consentire alle autorità designate, nel contesto degli accertamenti preliminari all'ingresso alle frontiere esterne dell'UE, di accedere alla banca dati ECRIS-TCN e di interrogarla per le registrazioni relative a persone che sono state condannate per reati di terrorismo o altri reati gravi, e stabilisce le condizioni e le garanzie a tale riguardo (cfr. la relativa nota).
L'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2016.
Il decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 74, dà attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 del Consiglio europeo, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, fornendo gli strumenti normativi per una piena attuazione in Italia del sistema Ecris (European Criminal Records Information System), sistema informativo del casellario europeo, che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e garantisce l'effettività dello scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri secondo modelli standard condivisi.
Le modifiche introdotte dalla decisione quadro – che ha abrogato la precedente 2005/876/GAI in materia – sono improntate al miglioramento dei meccanismi di trasmissione di informazioni tra gli Stati membri già previsti dagli artt. 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione di Strasburgo del 1959), mediante l'introduzione di specifici obblighi di conservazione e trasmissione delle informazioni sulle condanne penali (e sulle successive misure) emesse nei confronti dei cittadini degli Stati membri, oggetto di iscrizione nel casellario giudiziale di ciascuno Stato, secondo modelli e codici identificativi dei reati e delle pene predefiniti.
Le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI devono essere correlate da un lato con la decisione quadro 2008/675/GAI, in tema di considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Ue in occasione di un nuovo procedimento penale, dall'altro con la coeva decisione quadro 2009/316/GAI, con cui è stato formalmente istituito il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS).
Le disposizioni integrate delle suindicate decisioni quadro costituiscono l'unitaria architettura del casellario europeo, cui ha dato attuazione la legge di delegazione europea per il 2014 (artt. 18-20 della legge delega 114 del 2015), recante delega al Governo per l'emanazione dei decreti attuativi delle suindicate decisioni quadro. Con l'entrata in vigore (4 giugno 2016) del decreto legislativo 74 del 12 maggio 2016, quindi, la normativa nazionale si adegua alle linee direttive eurounitarie, al fine di consentire un più efficace interscambio delle informazioni sulle condanne nei confronti di cittadini europei e la compiuta interconnessione, nell'ambito del progetto di casellario europeo, tra i sistemi informativi del casellario giudiziale di ciascuno Stato.
In particolare il comma 1, lettera a) interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2016, al fine di adeguare la definizione dell'oggetto del decreto all'intervenuta "sostituzione" della decisione 2009/316/GAI, il cui riferimento viene pertanto soppresso.
La lettera b) del comma 1 introduce nel decreto legislativo il nuovo articolo l-bis, che riproduce - con lievi adattamenti - l'articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2016, contestualmente abrogato dall'articolo 4 dello schema (vedi infra), dedicato all'istituzione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all'Ufficio centrale del Casellario.
Tale trasposizione della previsione nel decreto legislativo n. 74 riproduce specularmente quello attuato dall'articolo 1, punto 9, della direttiva, che - come detto - ha introdotto nel testo della decisione quadro 2009/315/GAI il contenuto dell'articolo 3 della decisione 2009/316/GAI, oramai "sostituita".
La lettera c) modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 74, contenente le definizioni, introducendovi le due nuove lettere d-bis) e d-ter), recanti, rispettivamente, le definizioni di «impronte digitali» (le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito) e di «immagine del volto» (le immagini digitalizzate del volto di una persona). Si tratta di definizioni corrispondenti alle lettere f) e g) dell'articolo 2 della decisione quadro, come modificato dalla direttiva n. 884 in recepimento.
Viene inoltre inserito, sempre all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74, il comma 1-bis, il quale prevede che la disciplina in oggetto si applichi anche agli apolidi e ai soggetti la cui cittadinanza è ignota. È data in tal modo attuazione alla previsione della direttiva n. 884 che ricomprende nella disciplina ivi prevista tali categorie di soggetti.
La lettera d) modifica l'articolo 4 del decreto legislativo, concernente le condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro. Con la novella al comma 1 di tale art. 4, viene precisata la competenza, posta in capo all'Ufficio centrale del Casellario presso il Ministero della giustizia, delle comunicazioni, da effettuare senza indugio alle autorità degli Stati membri, di qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale.
Con l'inserimento del comma 2-bis al medesimo art. 4, si prevede che nella trasmissione, l'Ufficio centrale comunichi che le informazioni non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.
Si ricorda che la disciplina inerente all'Ufficio centrale è recata dal testo unico del casellario giudiziario di cui al d.P.R. 313 del 2002 (articoli 2, comma 1, lett. p), e articolo 19). Peraltro, l'Ufficio centrale del casellario è individuato quale autorità centrale competente per gli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2016.
La lettera e) sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo, concernente la richiesta di informazioni sulle condanne.
In attuazione dell'articolo 1, numero 4, della direttiva n. 884, viene specificatamente disciplinato un procedimento di richiesta di informazioni per i cittadini di Paesi terzi (nonché, lo si ricorda, gli apolidi e le persone di cittadinanza ignota) distinto dal procedimento previsto per i cittadini di Stati membri. Assume a tale riguardo rilievo la modifica del comma 4, il quale stabilisce che l'Ufficio centrale, in caso di richiesta di informazioni a relative a cittadino di Paese terzo, rivolga la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni. Tale disposizione è direttamente correlata all'operatività del sistema ECRIS-TCN, il quale consente di individuare gli Stati membri in possesso delle informazioni di interesse, rendendo quindi possibile l'invio di una richiesta mirata a taluni Stati e non a tutti gli Stati membri in maniera generalizzata. Si specifica, inoltre, che l'Ufficio centrale includa le informazioni e i dati acquisiti (tramite le richieste relative a cittadini sia di Stati membri sia di Paesi terzi) nel certificato da fornire all'interessato. Ulteriori modifiche all'art. 6 mirano a rendere il testo più aderente alle disposizioni dell'Unione europea, tra l'altro confermando le competenze poste in capo all'Ufficio centrale del casellario.
La lettera f) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo, concernente la "Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne" (è così modificata la rubrica dell'articolo, rubricato "Informazioni sulle condanne" nel testo vigente).
La riscrittura dell'articolo mantiene per lo più invariata, con alcune correzioni di coordinamento e di carattere formale, la disciplina contenuta nel comma 1 dell'articolo 7, come novellato, relativa alla risposta a richiesta riguardante un cittadino italiano, ai fini di un procedimento penale. In tale caso l'Ufficio centrale invia, come nel testo vigente, le informazioni relative alle condanne:
a) pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;
b) pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione (ai sensi dell'art. 4 sulle condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro) e che abbia conservato (ai sensi dell'art. 5 sulle condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano); si segnala che la novella integra la disposizione con i riferimenti interni qui sopra menzionati (cfr. il testo a fronte;
c) pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 74 (secondo una specificazione introdotta con la novella in esame) e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
d) pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.
Secondo il testo novellato del comma 2 dell'art. 7, quando la medesima richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni qui sopra indicate alle lettere c) e d), nonché le informazioni di cui alla lettera a), queste ultime, si specifica, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico del casellario (d.P.R. n. 313 del 2002).
Le informazioni indicate alla lettera b) sono trasmesse salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni.
L'articolo 28 del testo unico del casellario reca disciplina concernente i certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e da gestori di pubblici servizi. Esso prevede due diverse tipologie di certificato:
ü "selettivo", riportante le sole iscrizioni pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore,
ü "generale", contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale, quando la selezione delle iscrizioni non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti medesimi.
In ogni caso i dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi devono essere trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e limitatamente ai fini del procedimento amministrativo al quale si riferisce la richiesta.
L'articolo 28 individua poi le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato. Nei certificati selettivi e generali non sono in nessun caso riportate le iscrizioni relative:
ü alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti ai sensi dell'articolo 167, primo comma c.p.;
ü ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis c.p.;
ü ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
ü alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
Le disposizioni in oggetto (di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, come modificato) si applicano anche quando la richiesta di informazioni relativa ad un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. In tali casi, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo ai fini che sottendono alla richiesta, nell'ambito di procedimento penale o per motivo diverso (nuovo comma 3 dell'articolo 7).
Quando la richiesta di informazioni sulle condanne, presentata ai sensi dell'articolo 6:
ü riguarda un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (nuovo comma 6 dell'art. 7);
ü riguarda un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate dalle lettere a) e d) del comma 1 (v. sopra). Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri. Si applica comunque quanto previsto dal nuovo comma 2 (nuovo comma 7 dell'art. 7).
L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato B al presente decreto legislativo n. 74, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale (comma 6 dell'articolo 7, come novellato).
L'art. 13, par. 1, della richiamata Convenzione europea stabilisce che "la Parte richiesta trasmetterà, nella misura in cui le sue autorità giudiziarie potranno ottenerli esse stesse in un caso simile, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le informazioni relative al medesimo che le saranno chieste dalle autorità giudiziarie di una Parte Contraente per i bisogni di un affare penale". Il par. 2 prevede, negli altri casi, si procede "alle condizioni previste nella legislazione, nei regolamenti o dalla prassi della Parte richiesta".
I commi 7 e 8 dell'articolo 7, come novellato, disciplinano i termini temporali di risposta, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva n. 884, all'art. 1, numero 6), per quanto concerne la richiesta formulata dall'interessato.
Tali commi riprendono, con alcune integrazioni, quanto stabilito, sulla medesima materia, dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 74, abrogato dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto.
Si stabilisce che l'Ufficio centrale provveda:
ü immediatamente, e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, quando la richiesta di informazioni proviene da altra autorità centrale di Stato membro; qualora siano necessarie informazioni complementari, l'Ufficio centrale si rivolge immediatamente all'autorità richiedente e il termine decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni;
ü entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, quando la richiesta provenga dall'interessato.
L'articolo 3 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.P.R. n. 313 del 2002).
La lettera a) integra le definizioni recate dall'art. 2 del testo unico del casellario con le nozioni di «impronte digitali» e di «immagine del volto», in analogia con la modifica all'elenco delle definizioni di cui al decreto legislativo n. 74.
La lettera b) modifica l'art. 4 del testo unico, inerente ai dati inseriti nei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale. Si prevede che tra i dati debba essere indicata anche la cittadinanza della persona cui si riferisce il provvedimento. Si prevede inoltre che il codice identificativo sulla base delle impronte digitali (disciplinato dall'art. 43 del testo unico medesimo) sia indicato anche per la persona la cui cittadinanza non è nota e per l'apolide (oltre che per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, come previsto dal testo vigente). Si prevede, inoltre, che l'estratto del casellario specifichi quando la persona interessata sia apolide o non sia nota la sua cittadinanza (nuovo comma 1-bis dell'art. 4).
Tali modifiche, proposte in coerenza con le novelle al decreto legislativo n. 74, attuano quanto previsto direttiva n. 884, all'art. 1, numero 3), che ha sostituito l'art. 4, par. 1, della decisione quadro n. 315.
La lettera c) modifica l'art. 5-ter del testo unico, inerente ai dati presenti nei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale europeo. Tra le informazioni supplementari che devono essere trasmesse - se sono nella disponibilità dell'autorità centrale dello Stato di condanna - la novella inserisce l'immagine del volto della persona condannata.
Si ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2016 prevede che le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del testo unico. Le altre informazioni supplementari sono: 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata; 2) impronte digitali della persona condannata; 3) eventuali pseudonimi della persona condannata. A queste la novella aggiunge, come detto, l'immagine del volto.
Per l'elenco completo delle informazioni di cui all'art. 5-ter, v. infra il testo a fronte delle novelle al testo unico.
La lettera d) modifica l'art. 19, comma 5-bis, del testo unico, concernente i compiti dell'Ufficio centrale in relazione al casellario europeo.
Con tali modifiche si specifica che i compiti di trasmissione ivi previsti riguardano anche i cittadini la cui cittadinanza non sia nota (oltre ai cittadini degli Stati membri, di Stati terzi e agli apolidi, già menzionati nel testo vigente).
In particolare, secondo la novella in esame:
ü rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi (art. 19, comma 5-bis, lett. c));
ü riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi (lett. d));
ü risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e apolidi (lett. e)).
Viene inoltre inserito l'ulteriore compito di risposta alle richieste formulate da un cittadino di Paese terzo, da soggetto la cui cittadinanza non sia nota, da apolide, con le modalità e i limiti stabili dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016.
Per l'elenco completo dei compiti dell'Ufficio centrale inerenti al casellario europeo, v. infra il testo a fronte delle novelle al testo unico del casellario.
In analogia con la summenzionata modifica, la lettera e) introduce la menzione di cittadino di Paese terzo, di soggetto la cui cittadinanza risulti ignota, di apolide, all'interno della disciplina concernente le richieste di certificato del casellario giudiziale europeo da parte dell'interessato (disciplina contenuta nell'art. 25-ter del testo unico).
La lettera f) inserisce le medesime menzioni nell'articolo 28-bis del testo unico, concernente la richiesta di certificato del casellario giudiziale europeo da parte di una pubblica amministrazione
Anche in tali casi, l'Ufficio centrale provvede con i limiti e le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016.
Per una puntuale indicazione di tali modifiche si fa rinvio al testo a fronte delle novelle al testo unico.
La lettera g), modificando l'articolo 42 del testo unico del casellario, concernente le regole tecniche del sistema, demanda ad uno o più decreti del Ministero della giustizia l'aggiornamento delle regole tecnico-operative sottese agli scambi tra i casellari giudiziali europei, ove ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche alla disciplina dell'Unione europea sul casellario giudiziale o a seguito dell'emanazione di atti di esecuzione della Commissione europea. La disposizione (nuovo comma 1-ter) stabilisce che tali decreti siano emanati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 42. Quest'ultimo stabilisce che i decreti sono emanati nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, del testo unico, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale - AgID e il Garante per la protezione dei dati personali.
Il comma 3 dell'articolo 41 stabilisce che il sistema informativo operi in modo tale da assicurare il rispetto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445 del 2000) e delle regole tecniche emanate in sua attuazione, nonché delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Si ricorda, inoltre, che il decreto direttoriale 25 gennaio 2007 detta le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Il decreto direttoriale 3 marzo 2017 reca le regole procedurali di carattere tecnico operativo relative agli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziali e per l'adeguamento del Sistema Informativo del Casellario, in relazione al casellario giudiziale europeo.
La lettera h), modificando l'articolo 43 del testo unico del casellario, introduce la menzione dei soggetti la cui cittadinanza non è nota e degli apolidi all'interno della disciplina, ivi contenuta, del codice identificativo sulla base delle impronte digitali.
L'art. 43 prevede, nei casi previsti dal medesimo testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali, esistente presso il Ministero dell'interno, ed in conformità alle relative disposizioni attuative, per consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea. Con la novella in esame si prevede tale possibilità anche per i cittadini la cui cittadinanza non è nota e per gli apolidi.
Le disposizioni attuative in materia sono contenute nel già citato decreto direttoriale 25 gennaio 2007.
L'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, abroga l'art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2016 sui termini di risposta. Al riguardo si veda quanto detto sopra, in merito alle modifiche all'articolo 7 (nuovi commi 6 e 7).
Il comma 2 abroga il decreto legislativo n. 75 del 2016. Esso reca l'attuazione della decisione 2009/316/GAI (si veda, al riguardo, il commento all'articolo 1 dello schema di decreto). Ai sensi del comma 3, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 75, sulle modalità di trasmissione delle informazioni, fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 42, comma 1-ter, del testo unico sul casellario, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto.
L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 6 fissa l'entrata in vigore del presente provvedimento al 28 giugno 2022.
Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva n. 884, da tale data trova applicazione l'articolo 2 della direttiva medesima, recante le modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI.
Testo a fronte del decreto legislativo n. 74/2016
con le modifiche proposte dagli articoli 2 e 4, comma 1, dell'A.G. n. 360
Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario |
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Testo vigente |
Testo modificato dall'A.G. n. 360 |
Articolo 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) |
Articolo 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) |
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, istituito ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009. |
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne. |
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Articolo l-bis (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali) |
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1. È istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009. 2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica l4 novembre 2002, n. 313, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma l. |
Articolo 2 (Definizioni) |
Articolo 2 (Definizioni) |
1. Ai fini del presente decreto si intende per: |
1. Identico: |
a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale; |
a) identica; |
b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale; |
b) identica; |
c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne; |
c) identica; |
d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea. |
d) identica; |
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d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte ciascun dito; |
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d-ter) «immagine del volto»: le immagini diguazzate del volto di una persona; |
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1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresì, agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza è ignota. |
Articolo 4 (Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro) |
Articolo 4 (Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro) |
1. Qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale è comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana. |
1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana. |
2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. |
2. Identico. |
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2-bis. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. |
3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, già comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati. |
3. Identico. |
4. Sono altresì inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonché ogni altra informazione pertinente.
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4. Identico. |
Articolo 6 (Richiesta di informazioni sulle condanne) |
Articolo 6 (Richiesta di informazioni sulle condanne) |
1. La richiesta di informazioni sulle condanne, diretta all'Ufficio centrale, è redatta in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. Allo stesso modo è redatta la richiesta di informazioni diretta dall'Ufficio centrale alla autorità di altro Stato membro. |
1. L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorità degli altri Stati membri in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. |
2. L'Ufficio centrale, ricevuta la richiesta delle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o anche per finalità diverse, può rivolgersi, per acquisire le informazioni necessarie, all'autorità centrale di un altro Stato membro. |
2. Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l'Ufficio centrale può, a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale di un altro Stato membro. |
3. Allo stesso modo può provvedere quando la richiesta è proposta dall'interessato, purché questi sia o sia stato cittadino italiano o residente in Italia o sia o sia stato cittadino o residente dello Stato membro alla cui autorità centrale sono richiesti i dati e le informazioni. |
3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni è proposta dall'interessato, purché sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto. |
4. Se l'interessato richiedente non è cittadino italiano, l'Ufficio centrale chiede i dati e le informazioni necessarie all'autorità centrale dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino. |
4. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato è cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni. |
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5. L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato. |
Articolo 7 (Informazioni sulle condanne) |
Articolo 7 (Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne) |
1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità: a) quando la richiesta, proposta per un procedimento penale o anche per fini diversi, si riferisce a un cittadino italiano, trasmette le informazioni relative: |
1. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative: |
1) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale; |
a) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale; |
2) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5; |
b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell'articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5; |
3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; |
c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
|
4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; |
d) identica. |
|
2. Quando la richiesta di cui al comma I è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. (segue) |
b) quando, in relazione alle condanne di cui al numero 2) della lettera a), lo Stato membro che ha fornito le informazioni ha fatto divieto di ulteriori trasmissioni per fini diversi da un procedimento penale, indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni; |
(segue comma 1) Sono altresì comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente 1o Stato membro da cui provengono le informazioni. |
c) quando la richiesta è proposta dalle autorità di un Paese terzo in relazione a un cittadino italiano, risponde in riferimento alle condanne di cui ha avuto informazione dalle autorità di altro Stato membro soltanto nei limiti applicabili allo scambio di informazioni con gli Stati membri;
v. anche comma 2, infra |
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica alle autorità richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta è stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richieste. |
d) quando la richiesta riguarda cittadini di altro Stato membro, di Paesi terzi o apolidi, risponde trasmettendo le informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia e alle condanne pronunciate all'estero nella misura in cui l'autorità giudiziaria italiana può ottenere le stesse informazioni in casi analoghi. |
|
2. Con la risposta alle richieste delle autorità di un Paese terzo, proposte ai fini di un procedimento penale, l'Ufficio centrale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati soltanto ai fini del procedimento penale. Se si tratta di fini diversi da un procedimento penale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati solo per il fine per il quale sono stati richiesti. |
v. comma 3, supra |
|
4. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n.215. |
|
5. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri. |
3. Il modulo di cui all'allegato B al presente decreto è corredato di un elenco delle condanne, redatto conformemente al diritto nazionale. |
6. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale. |
Articolo 8 ABROGATO (Termini di risposta) |
|
1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste delle autorità centrali degli altri Stati membri, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce; risponde alle richieste proposte dall'interessato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. |
segue articolo 7 7. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorità centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorità richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari. 8. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. |
Testo a fronte del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002
con le modifiche proposte dall'articolo 3 dell'A.G. n. 360
Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti |
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Testo vigente |
Testo modificato dall'A.G. n. 360 |
Articolo 2 (Definizioni) |
Articolo 2 (Definizioni) |
1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: |
1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: |
lettere da a) ad h) omissis |
lettere identiche |
|
h-bis) «impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito; |
|
h-ter) «immagine del volto» d l'insieme delle immagini digitalizzate del volto di una persona; |
lettere da i) a q) omissis |
lettere identiche |
Articolo 4 (Estratto del provvedimento iscrivibile) |
Articolo 4 (Estratto del provvedimento iscrivibile) |
1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati: |
1. Identico: |
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea; |
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano, per il cittadino di Stato dell'Unione europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea; |
b) numero identificativo del procedimento; |
b) identica; |
c) autorità che ha emesso il provvedimento; |
c) identica; |
d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate. |
d) identica; |
|
l-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condanna non sono note, o quando la persona condannata d un apolide, nell'estratto ne d fatta specifica menzione. |
2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati: a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato; b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.
|
2. Identico. |
Articolo 5-ter (Estratto del provvedimento iscrivibile) |
Articolo 5-ter (Estratto del provvedimento iscrivibile) |
1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati: |
1. Identico: |
a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna: 1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti; 2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva; 3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili; 4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;
|
a) identica; |
b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna: 1) nome dei genitori della persona condannata; 2) numero di riferimento della condanna; 3) luogo del reato; 4) interdizioni derivanti dalla condanna;
|
b) identica; |
c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna: 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata; 2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata.
|
c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna: 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata; 2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43; 2-bis) immagine del volto della persona condannata; 3) eventuali pseudonimi della persona condannata. |
Art. 19 (Ufficio centrale) |
Art. 19 (Ufficio centrale) |
5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresì, i seguenti compiti: |
5-bis. Identico: |
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri di condanna; |
a) identica; |
b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea; |
b) identica; |
c) rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi; |
c) rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi; |
d) riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi; |
d) riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi; |
e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi; |
e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e apolidi; |
f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo; |
f) identica; |
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f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non è nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74; |
g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorità centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale. |
g) identica. |
Articolo 25-ter (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato) |
Articolo 25-ter (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato) |
1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. |
1. Identico. |
1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale. |
1-bis. Identico. |
2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. |
2. Identico. |
|
2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non è nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74. |
Art. 28-bis (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione) |
Art. 28-bis (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione) |
1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. |
1. Identico. |
1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale. |
1-bis. Identico. |
2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. |
2. Identico. |
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2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non d nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.74. |
3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte: a) nel casellario giudiziale; b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. |
3. Identico. |
|
3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non d nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2A16, n.74. |
Art. 42 (Regole tecniche del sistema) |
Art. 42 (Regole tecniche del sistema) |
1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Garante per la protezione dei dati personali. |
1. Identico. |
1-bis. Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali. |
1-bis. Identico. |
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1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o più decreti emanati ai sensi del comma l-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate. |
2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. |
2. Identico. |
3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.
|
3. Identico. |
Articolo 43 (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali) |
Articolo 43 (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali) |
1. Al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio del 2002, n. 189, e successive modificazioni. |
1. Al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio del 2002, n. 189, e successive modificazioni. |
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono essere determinate le modalità di collegamento tra il sistema previsto dall'art. 2 comma 7 del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario giudiziale. |
2. Identico. |