Occupazione abusiva degli immobili 15 dicembre 2021 |
Indice |
Quadro normativo|Contenuto delle proposte di legge| |
Le proposte di legge A. C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria e C. 3359 Paolini sono volte a contrastare l'occupazione abusiva degli immobili, intervenendo sia sul quadro penale della repressione del fenomeno - anche tramite l'introduzione nel codice di una nuova fattispecie di reato e la previsione di specifiche aggravanti - sia sulla disciplina del rilascio degli immobili.
A differenza delle predette proposte, l'A. C. 1283 Orfini, pur intervenendo in materia di occupazione abusiva di immobili, è volto ad abrogare l'attuale disciplina che prevede l'impossibilità per chiunque occupi abusivamente un immobile di chiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, nonchè la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.
Quadro normativoNel nostro ordinamento l'occupazione abusiva di un immobile è un illecito civile, che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento dei danni, oltre che un reato, punito con la reclusione sino a tre anni. In particolare, in base all'Il reato di occupazione arbitraria di immobiliart. 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici), «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032». Il reato è aggravato nelle seguenti ipotesi:
Il reato è procedibile a querela di parte, tranne che per l'ipotesi aggravata (più di 5 persone o con l'uso palese di armi) e quando l'occupazione riguarda acque, terreni, fondi ovvero edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (ex art. 639-bis c.p.). Il reato è attribuito alla competenza del giudice di pace (art. 4, d.lgs. n. 274 del 2000); in presenza delle aggravanti la competenza passa al tribunale monocratico.
La persona offesa dal reato, oltre a potersi costituire parte civile nell'ambito del procedimento penale, potrà cercare di recuperare il possesso dell'immobile abusivamente occupato esperendo L'azione di reintegrazionein sede civile l'azione di reintegrazione prevista dall'art. 1168 c.c. Si tratta di una azione possessoria, esercitabile non solo dal proprietario del bene, ma anche da chi disponga ad altro titolo dell'immobile, come ad esempio l'usufruttuario o il conduttore. In base all'art. 1168 c.c. (Azione di reintegrazione), infatti «chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo [...] La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione». Per ottenere la sentenza di reintegra del possesso occorrerà dimostrare semplicemente che, prima dell'occupazione abusiva, si era possessori del bene invaso: non c'è bisogno - diversamente da quanto accade per l'azione di rivendica - di dimostrare di essere proprietari dell'immobile occupato. Ottenuta la sentenza di reintegra del possesso, se l'occupante si rifiuta ancora di rilasciare l'immobile si dovrà procedere con l'esecuzione forzata. Il risarcimento del dannoTanto attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale, quanto in sede civile, la persona offesa potrà chiedere il risarcimento del danno subito a seguito dell'occupazione, oltre che il rimborso di tutte le spese legali. A Escluso l'allacciamento di utenzecorollario di questa normativa, e con la finalità di contrastare l'occupazione abusiva degli immobili, l'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha previsto che l'occupante senza titolo:
Esecuzione dei provvedimenti di rilascioInfine, si ricorda che l'art. 11 del decreto-legge n. 14 del 2017 (modificato dall'art. 31-ter del decreto-legge n. 113 del 2018) stabilisce che quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto, il quale:
|
Contenuto delle proposte di legge |
A.C. 3165, Paolin e altriL'articolo unico della proposta di legge interviene sul codice penale. Il comma 1 inserisce nel codice l'Nuova fattispecie penaleart. 633-bis, relativo al reato di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati. La nuova fattispecie penale punisce con la reclusione da un mese a 2 anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro, chiunque occupi in modo abusivo alloggi pubblici o privati, adibiti a residenza principale di una o più persone. Il reato è procedibile a querela di parte (primo comma). Si valuti l'esigenza di operare un coordinamento con la fattispecie di cui all'art. 633 c.p., che prevede per condotte analoghe una pena detentiva più severa (reclusione da 1 a 3 anni) e una pena pecuniaria più lieve (multa da 103 a 1.032 euro). La fattispecie è aggravata (pena aumentata di un terzo) nelle seguenti ipotesi (secondo comma):
Per quanto riguarda l'aggravante relativa al decorso delle 48 ore dalla querela, si ricorda che l'ordinamento non prevede la notifica, né la comunicazione, della querela al querelato il quale, conseguentemente, potrebbe non avere contezza della presentazione e, a maggior ragione, del momento della querela. Si valuti dunque l'opportunità di ricondurre l'aggravio di pena a una condotta consapevole del reo. Per quanto riguarda l'aggravante relativa alle condizioni soggettive della persona offesa, si rileva che anche l'esatta età della persona offesa o le sue condizioni di salute potrebbero non essere conosciute o conoscibili dall'autore del reato. Anche in questo caso si valuti l'opportunità di una diversa formulazione dell'aggravante. In merito si ricorda, peraltro, che già attualmente l'art. 61 del codice penale prevede, al n. 5, la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa, che ricorre quando il reo approfitta di circostanze «di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»; in presenza di questa aggravante l'offesa non può mai ritenersi di particolare tenuità e dunque non si può escludere la punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Sgombero dell'alloggioI successivi commi dall'art. 633-bis disciplinano le conseguenze del mancato rilascio dell'alloggio entro 48 ore dalla presentazione della querela, prevedendo:
Il comma 2 ha una finalità di coordinamento, modificando l'art. 634 c.p., relativo al reato di turbativa violenza del possesso di cose immobili, per prevedere che tale fattispecie penale (punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 309 euro) si applica al di fuori delle ipotesi di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 c.p., e di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati, di cui al nuovo art. 633-bis c.p. |
A.C. 3240, Cirielli e altriLa proposta di legge consta di 5 articoli. L'Modifica dell'art. 633 c.p.articolo 1 riscrive la fattispecie di invasione di terreni o edifici, sostituendo l'art. 633 del codice penale. In particolare, la riforma è volta a distinguere, dal punto di vista dell'entità della pena:
La fattispecie resta caratterizzata dalla finalità di occupazione o di profitto, ma non è più procedibile a querela; in entrambi i casi, infatti, il nuovo art. 633 c.p. prevede la procedibilità d'ufficio. Il terzo comma dell'art. 633 c.p. è dedicato alle Ulteriori aggravantiipotesi aggravate: la riforma conferma le aggravanti attuali (v. sopra), che si applicano alle condotte relative tanto ai terreni quanto agli edifici, aggiungendo un aumento di pena fino a un terzo nei seguenti casi di invasione arbitraria di edifici:
L'art. 633 c.p. prevede inoltre che la polizia giudiziaria, in caso di flagranza o di quasi flagranza di reato, debba intervenire per impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze (quinto comma).
Si ricorda che in base all'art. 382 c.p.p. «E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». Per la giurisprudenza ricorre lo stato di quasi-flagranza del reato nel caso in cui l'indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto (cfr. Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/05/2021, n. 25331) e deve trattarsi dell'immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/11/2015, n. 39131).
Peraltro, in base al comma 2 dell'art. 382 c.p.p., nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza. Infine, in base al Sequestro dell'immobile e sgomberosesto comma, l'autorità giudiziaria, acquisita la notizia di reato, debba entro 48 ore:
L'Arresto obbligatorioarticolo 2 modifica l'art. 380 del codice di procedura penale per inserire il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633, secondo comma, c.p., e le ipotesi aggravate di questo delitto e dl delitto di invasione di terreni, di cui all'art. 633, terzo comma c.p., nel catalogo di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Gli Esenzione da IMU e TARIarticoli 3 e 4 escludono che il proprietario dell'immobile occupato abusivamente debba corrispondere, per il periodo nel quale si protrae l'occupazione, l'IMU (imposta municipale propria) e la TARI in presenza delle seguenti condizioni:
In particolare, l'articolo 3 novella l'art. 1, comma 759 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), che elenca le esenzioni dall'imposta, per aggiungervi una nuova lettera. Si ricorda che il soggetto passivo dell'IMU è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso. Si valuti dunque l'opportunità di estendere l'esenzione dal pagamento anche ai titolari di diritti reali sull'immobile, consentendola non solo al proprietario. L'articolo 4 novella l'art. 1, comma 641 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), che individua le esclusioni dal pagamento della TARI. Anche in questo caso, si ricorda che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e dunque andrebbe valutata l'opportunità di estendere l'esclusione anche al legittimo detentore dell'immobile occupato, oltre che al proprietario. Abrogazione della disciplina di esecuzione dei provvedimenti di rilascio L'articolo 5 abroga l'art. 11 del decreto-legge n. 14 del 2017 il quale contiene una dettagliata procedura per disciplinare le modalità ed i tempi di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili occupati arbitrariamente, da cui possa derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica (vedi sopra il paragrafo "Quadro normativo").
|
A.C. 3358, Calabria e altriL'articolo 1 interviene sulla fattispecie di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 c.p., per introdurvi due ulteriori commi. Il Ulteriori aggravantinuovo terzo comma prevede una aggravante del reato (con pena aumentata di un terzo) nelle seguenti ipotesi:
Le aggravanti sono analoghe a quelle previste dalla proposta C. 3165, alle cui osservazioni si rinvia. Il Rilascio immediato dell'edificionuovo quinto comma prevede che, se l'immobile non è rilasciato entro 48 ore dalla presentazione della querela, o dalla scoperta dei fatti, l'autorità giudiziaria deve disporre il rilascio immediato dell'edificio. Si valuti l'opportunità di specificare quale sia l'autorità giudiziaria competente a ordinare il rilascio dell'immobile; potrebbe trattarsi infatti sia dell'autorità giudiziaria inquirente (la polizia giudiziaria deve riferire senza ritardo gli elementi essenziali del fatto al pubblico ministero, ex art. 347 c.p.p.), che dell'autorità giudiziaria giudicante (giudice di pace o tribunale monocratico). Si valuti inoltre l'opportunità di approfondire le conseguenze del riferimento alla possibilità per l'autorità giudiziaria di intervenire trascorse 48 ore "dalla scoperta dei fatti", che lascia intendere una procedibilità d'ufficio, attualmente esclusa in base al primo comma dell'art. 633 c.p. L'Taglio delle utenzearticolo 2 della proposta interviene sull'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 2014 per:
L'Fondo di sostegno e indennizzi ai querelantiarticolo 3 istituisce un Fondo per il sostegno dei soggetti che abbiano subito una occupazione illegittima della propria abitazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, per la quale si dispone una copertura (commi 1 e 4). Avranno diritto di accedere alle risorse del Fondo, per un indennizzo massimo di 50.000 euro, i proprietari che abbiano presentato querela per il reato di cui all'art. 633 c.p. (comma 2). L'indennizzo sarà commisurato alla durata dell'occupazione abusiva, a ristoro dei danni patrimoniali subiti e dei tributi corrisposti a ragione della titolarità dell'immobile (comma 3). Si osserva che la disposizione tutela i soli proprietari degli immobili occupati e non anche i detentori ad altro titolo e connette il diritto all'indennizzo alla mera presentazione della querela, senza richiedere alcun accertamento da parte dell'autorità giudiziaria. |
A.C. 3359, Paolini e altriLa proposta di legge si compone di 8 articoli. L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendovi la fattispecie di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui; il nuovo Nuova fattispecie penaleart. 624-ter punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque:
Il reato è procedibile d'ufficio. LaAttenuante pena è ridotta (da un terzo alla metà) se l'occupante:
Si valuti l'esigenza di coordinare la nuova fattispecie penale con il reato previsto dall'art. 633 c.c.
Gli articoli Arresto in flagranza2 e 3 intervengono sul codice di procedura penale per prevedere due distinte ipotesi di arresto in flagranza di reato:
Gli Procedura di sgomberoarticoli da 4 a 7 disciplinano il procedimento per ottenere il rilascio dell'immobile arbitrariamente occupato, prevedendo che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia del reato di cui all'art. 624-ter c.p. debbano effettuare sommarie verifiche sugli atti e conseguentemente recarsi entro 24 ore presso l'immobile occupato. In particolare, gli agenti dovranno valutare gli atti prodotti dal denunciante al fine di accertare se egli sia titolare di diritti sull'immobile; giunti sul posto, accompagnati dal denunciante, dovranno identificare gli occupanti, accertare l'esistenza di titoli che giustifichino il loro possesso dell'immobile e accertare lo stato dei luoghi (articolo 4). La proposta di legge disciplina il seguito della procedura distinguendo l'ipotesi nella quale gli occupanti consentono l'accesso degli agenti, da quella nella quale essi vi si oppongono:
Delle operazioni e degli accertamenti dovrà essere redatto verbale, da trasmettere entro 48 ore, unitamente alla documentazione acquisita, al pubblico ministero che, entro ulteriori 48 ore dovrà (articolo 7):
Infine, l'articolo 8 della proposta di legge prevede l'applicazione del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (reclusione da 1 a 6 anni), di cui all'art. 495 c.p., a chiunque, al fine di avvalersi delle tutela offerte da questa legge, rilasci dichiarazioni o produca documenti falsi. |
A.C. 1283, OrfiniLa proposta di legge C. 1283, composta di un solo articolo è volta ad abrogare la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), la quale, con la finalità di contrastare l'occupazione abusiva di immobili, dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo prevedendo anche la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto (vedi sopra quadro normativo). In particolare, la disposizione che la proposta in esame intende abrogare prevede che:
Si ricorda peraltro che il decreto legge n. 34 del 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
ai fini del riconoscimento del reddito di emergenza,ha previsto (art. 82, comma 2-bis) che
le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora.
|