Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Modifiche ad alcuni distretti di corte d'appello
Riferimenti: AC N.2054/XVIII AC N.768/XVIII AC N.820/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 465
Data: 21/07/2021
Organi della Camera: II Giustizia


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Modifiche ad alcuni distretti di corte d'appello

21 luglio 2021
Schede di lettura


Indice

Istituzione in Pescara della sezione distaccata della Corte d'appello dell'Aquila (A.C. 768)|Istituzione della Corte d'appello di Monza (A.C. 820)|Istituzione della Corte d'appello di Sassari (A.C. 2054)|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Le tre proposte di legge all'esame della Commissione intervengono, con modalità e finalità diverse, sulla geografia giudiziaria di specifiche corti d'appello. In particolare, la proposta C. 768 (Colletti e altri) mira a istituire, nel distretto di corte d'appello di L'Aquila, la sezione distaccata di Pescara; la proposta C. 820 (Grimoldi e altri) ad istituire la corte d'appello di Monza e la proposta C. 2054 (Perantoni e altri) a trasformare l'attuale sezione distaccata della corte di appello di Cagliari, con sede a Sassari, nella corte di appello di Sassari.

Si ricorda che la revisione della geografia giudiziaria del 2012 non ha riguardato i distretti di corte d'appello, che sono attualmente  26 (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,  L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia); di questi, solo 3 hanno una sezione distaccata (Sassari è sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari; Taranto della corte d'appello di Lecce e Bolzano della corte d'appello di Trento).

In base all'art. 59 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), la sezione distaccata è una sezione della corte di appello dalla quale dipende, alla quale è preposto un presidente di sezione alla dipendenza del presidente della corte d'appello; alla rispettiva procura generale è preposto un avvocato generale alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello.
La Cassazione ha chiarito che le sezioni distaccate di corte di appello non possono essere considerate uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono (Cass. pen. Sez. I Sent., 11/01/2013, n. 5209), e che pertanto i rapporti tra sede distaccata e sede principale si pongono in termini di ripartizione d'affari nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/09/2020, n. 20345). Analogamente, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello, stante la unitarietà dell'ufficio di procura generale, può proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge e quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, anche rispetto ai provvedimenti pronunziati da giudici compresi nella competenza della sezione distaccata della corte stessa (cfr. Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/01/2014, n. 15806; Cass. pen. Sez. II Sent., 13/06/2012, n. 25786).
Si ricorda che in XVII legislatura il Governo aveva annunciato l'intento di procedere ad una revisione delle corti d'appello, insediando una apposita Commissione ministeriale (pres. Vietti), che ha concluso i propri lavori con l'elaborazione di un testo che non è stato però trasmesso al Parlamento.

Istituzione in Pescara della sezione distaccata della Corte d'appello dell'Aquila (A.C. 768)

La proposta di legge C. 768 interviene sul distretto di Corte d'appello di L'Aquila.

Quando entrerà in vigore, anche per questo distretto di corte d'appello, la riforma della geografia giudiziaria prevista dal d.lgs. n. 155 del 2012, i tribunali del distretto di L'Aquila saranno solo Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, ed i loro circondari coincideranno con il territorio delle rispettive province (ad eccezione del comune di Valle Castellana che, in provincia di Teramo fa invece parte del circondario del tribunale di Ascoli Piceno, corte di appello di Ancona).

Si ricorda, infatti, che la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal d.lgs n. 155 del 2012 ha previsto nella corte d'appello di L'Aquila il mantenimento di questi soli 4 tribunali: saranno dunque soppressi, per essere ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, saranno soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, inoltre, la riforma della geografia giudiziaria comporterà la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale: per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.
In base a quanto previsto, da ultimo, dall' art. 8 del decreto-legge n. 162 del 2019, che ha novellato l' art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 155 del 2012, la riforma della geografia giudiziaria entrerà in vigore anche per i circondari di L'Aquila e Chieti il 14 settembre 2022.

La proposta di legge istituisce, all'interno del distretto di corte d'appello di L'Aquila, la sezione distaccata di Pescara, con giurisdizione sul circondario dei tribunali di Pescara e Chieti (in attesa dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, la giurisdizione riguarderà i tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto). Ciò al fine di "avvicinare" la sede della corte d'appello ai cittadini che risiedono sulla costa abruzzese, che al momento soffrono il disagio di dover raggiungere, soprattutto nei mesi invernali, la sede di L'Aquila.

In particolare, l'art. 1 della proposta istituisce la sezione distaccata e demanda a un decreto del Ministro della giustizia il compito di "riorganizzare la competenza territoriale della giurisdizione della sezione distaccata", anche al fine di "potervi includere cause la cui competenza risulta a carico della provincia di Teramo". Analogamente dovrà provvedere il Ministro attribuendo alla sezione distaccata di Pescara del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo la giurisdizione sui ricorsi attualmente di competenza del TAR con sede a L'Aquila, relativi ad atti della provincia di Teramo. Come detto, la provincia di Teramo corrisponde sostanzialmente al circondario del Tribunale di Teramo che, in base al comma 1 dell'art. 1, dovrebbe continuare a fare riferimento alla sede di corte d'appello di L'Aquila. La proposta sembra dunque prevedere una sorta di delegificazione, peraltro priva dei requisiti richiesti dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988, investendo il Ministro della giustizia del compito di ridefinire la geografia giudiziaria del distretto, non solo per quanto riguarda la giustizia ordinaria ma anche per la giustizia amministrativa. Si valuti l'opportunità di rivedere questa previsione, in virtù della riserva di legge prevista dagli artt. 25 e 108 Cost.

Si ricordano, infatti, per quanto riguarda la geografia giudiziaria, le seguenti fonti normative di rango primario, anche al fine del loro opportuno coordinamento: per le sedi di corte d'appello e di tribunale si veda la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941); per le sedi dei giudici di pace la tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991; per le corti d'assise e corti d'assise d'appello la legge n. 219 del 1990; per gli uffici di sorveglianza la tabella A allegata all'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975); per la direzione distrettuale antimafia l'art. 102 del Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), che la istituisce nella procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello.

Gli articoli 2 e 3 demandano ad un DM giustizia sia il compito di determinare l'organico della nuova sezione distaccata di corte d'appello che quello di definire la data di entrata in funzione della suddetta sezione; entrambi gli adempimenti dovranno essere effettuati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 4 contiene la disciplina transitoria relativa alla trattazione di controversie civili e penali già pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma, anche con riferimento alle questioni devolute al tribunale per i minorenni (si ricorda che l'art. 49 dell'ordinamento giudiziario prevede un tribunale per i minorenni in ogni sede di corte d'appello o di sezione distaccata di corte di appello).


Istituzione della Corte d'appello di Monza (A.C. 820)

La proposta di legge C. 820 interviene sul distretto di corte d'appello di Milano, per creare la nuova corte d'appello di Monza.

Attualmente nel territorio della regione Lombardia insistono due distretti di corte d'appello: quello di Brescia, al quale appartengono i circondari dei tribunali di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova e quello di Milano, articolato - come evidenziato dall'infografica - nei circondari di tribunale di Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese.

In considerazione dell'elevata popolazione del distretto di Milano, e del conseguente elevato contenzioso, la proposta di legge sottrae alla corte d'appello di Milano la giurisdizione sui tribunali di Monza, Lecco Como e Sondrio, collocati nel quadrante nord-est della regione Lombardia, per ricondurli alla nuova corte d'appello di Monza.

In particolare, l'art. 1 istituisce la corte d'appello e ne delinea la giurisdizione, demandando a un decreto del Ministro della giustizia il compito di apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate all'ordinamento giudiziario.

Gli articoli 2 e 3 demandano, altresì, al Ministro della giustizia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il compito di:

- determinare l'organico della nuova corte d'appello;

- stabilire la data di inizio funzionamento della nuova corte d'appello.

L'art. 4 delinea la disciplina transitoria, escludendo il transito alla competenza della nuova corte d'appello per le controversie civili nelle quali siano già state precisate le conclusioni e per i procedimenti penali per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio.

In ordine alla formulazione dell'art. 4 si valuti l'opportunità di eliminare ogni riferimento agli affari pendenti davanti alla corte d'appello di Brescia, in quanto la modifica proposta non riguarda tale corte d'appello, la cui geografia giudiziaria rimane invariata.


Istituzione della Corte d'appello di Sassari (A.C. 2054)

La proposta di legge C. 2054 interviene sul distretto di corte d'appello di Cagliari.

Attualmente l'ambito territoriale della regione Sardegna coincide con il distretto di corte d'appello di Cagliari.

Per effetto della legge n. 219 del 1990 in tale corte d'appello è stata istituita la sezione distaccata di Sassari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

La stessa legge del 1990 ha altresì istituito a Sassari una sezione della corte d'appello di Cagliari in funzione di corte d'assise d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i circoli della corte d'assise di Sassari e della corte d'assise di Nuoro (quest'ultima istituita dalla legge n. 199 del 1983).

Di seguito si elencano gli uffici giudiziari previsti dal legislatore sull'isola, ricordando che la revisione della geografia giudiziaria del 2012 (d.lgs. n. 155 del 2012) ha comportato in Sardegna la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale e di molti uffici del giudice di pace.

In particolare, i 6 tribunali sono stati tutti conservati in quanto la delega imponeva che, all'esito delle soppressioni delle sedi di tribunale, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprendesse non meno di tre dei tribunali già operativi (ciò ha in particolare "salvato" il tribunale di Lanusei, che presentava caratteristiche incompatibili con gli standard individuati dal Ministero).

La proposta di legge, che si compone di 3 articoli, mira a trasformare l'attuale sezione distaccata della corte di appello di Cagliari, con sede a Sassari e giurisdizione sui circondari dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, nella corte di appello di Sassari, con giurisdizione sui medesimi tribunali.

L'art. 1 della proposta istituisce conseguentemente a Sassari la procura generale della Repubblica presso la corte di appello e la corte di assise di appello (con giurisdizione sui circoli della corte d'assise di Sassari e Nuoro), e provvede alla determinazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo mutuandole dall'attuale dotazione della sezione distaccata. Senza soluzione di continuità, è previsto che i procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Sassari proseguano dinanzi ai medesimi magistrati, per essere definiti dalla corte d'appello di Sassari. A conferma della sostanziale invarianza della geografia giudiziaria, l'art. 2 prevede che l'attuazione della legge non determini nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'art. 3 prevede l'entrata in vigore della riforma trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta; a partire dall'entrata in vigore, 

  • entro 3 mesi, il CSM dovrà provvedere alla nomina del presidente della nuova Corte d'appello e del procuratore generale, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge;
  • entro 6 mesi dovrà essere costituito il consiglio giudiziario del nuovo distretto, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge.

In ordine alla formulazione dell'art. 3 si valuti l'opportunità di chiarire se i mesi previsti per gli adempimenti relativi alle nomine da parte del CSM e alla costituzione del consiglio giudiziario debbano essere calcolati dall'entrata in vigore della legge, trascorsi 180 giorni di vacatio legis - come testualmente previsto - ovvero dalla pubblicazione della legge in Gazzetta - come ricavabile da una interpretazione sistematica della disposizione.


Relazioni allegate o richieste

Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalle sole relazioni illustrative.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge intervengono sulla materia "giurisdizione e norme processuali", di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.