Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
Riferimenti: AC N.2805/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 546
Data: 01/03/2022
Organi della Camera: II Giustizia, XII Affari sociali


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Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

1 marzo 2022
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Analisi di impatto di genere|


Contenuto

La proposta di legge è volta a disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

A tal fine il testo:

  • introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, nonché di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne;
  • introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;
  • istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;
  • prevede che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia;
  • perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio.

Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 esplicita le finalità della proposta di legge, ovvero la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, con il precipuo scopo di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

Sistema integrato di raccolta dati sulla violenza contro le donneIn premessa, è utile richiamare come negli ultimi anni sia stata avviata un'azione di monitoraggio più sistematica del fenomeno della violenza contro le donne al fine di realizzare un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati in materia.

Il primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (2015-2017), previsto dal D.L. n. 93 del 2013, ha stabilito tra i diversi ambiti di azione la creazione di una banca dati nazionale e informatizzata, per lo studio del fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere e la conseguente definizione delle politiche di settore, obiettivo che è stato confermato anche nel successivo Piano d'azione 2017-2020.

Alla luce delle richieste dettate dalla Convenzione di Istanbul e in attuazione del Piano, il Dipartimento delle pari opportunità ha siglato un accordo di collaborazione triennale con l'ISTAT che prevede la costruzione di un sistema di informazione integrato finalizzato a contenere i dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne nelle varie forme. Nel 2017 è stato pubblicato il primo impianto del sistema informativo sulla violenza di genere, poi messo a regime sulla base della citata convenzione. 

Il sistema è accessibile dal portale https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne dove vengono messi a disposizione dati statistici di varie fonti (quali Istat, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministeri, Regioni, Centri antiviolenza, Case rifugio e altri servizi come il numero verde 1522), nonché documenti sulle politiche italiane ed europee di contrasto alla violenza, sulla prevenzione, su attività formative nelle scuole e presso gli operatori, oltre che report di approfondimento e di analisi. 

Più in dettaglio, come ricordato nella recente audizione dell'Istat presso la XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (8 febbraio 2022), il sistema informativo sulla violenza contro le donne attualmente prevede:

  • la raccolta di dati direttamente dalla voce delle vittime, attraverso la conduzione di indagini dirette dall'Istat, come le indagini quinquennali di vittimizzazione a partire dal 1997, e quelle sulla sicurezza delle donne o la raccolta di dati sulla popolazione relativa agli stereotipi di genere e l'immagine sociale della violenza, per misurare le cause e la costruzione sociale del fenomeno;
  • le statistiche provenienti dalle forze dell'ordine e di fonte giudiziaria che ha reso possibile la stima dei femminicidi;
  • la raccolta di dati relativi ai servizi di supporto e protezione alle donne vittime di violenza. Tra questi sono inclusi, per esempio, i dati provenienti dalle rilevazioni che l'Istat, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, conduce dal 2018 sui centri antiviolenza e le case rifugio, l'indagine sull'utenza dei centri antiviolenza dal 2020 e i dati relativi alle chiamate al numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking "1522";
  • i dati dei percorsi sanitari nel sistema emergenziale delle donne sopravvissute alla violenza del Ministero della Salute;
  • l'esplorazione, l'identificazione e l'analisi di fonti di dati alternative e innovative, come ad esempio la sentiment analysis, per rilevare "il sentire" collettivo rispetto al fenomeno e la rappresentazione anche mediatica che di esso è costruita e riportata;
  • l'analisi dei protocolli/accordi delle reti territoriali contro la violenza.

Art. 2 (Obblighi generali di rilevazione)

L'articolo 2 detta disposizioni concernenti l'informazione statistica ufficiale sulla violenza di genere, nonché alcuni obblighi generali di rilevazione e raccolta delle informazioni statistiche.

In particolare,Ruolo del SISTAN i commi da 1 a 3 intervengono in tema di supporto statistico e informativo da parte degli organi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) nell'ambito delle politiche e azioni di contrasto alla violenza di genere condotte dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura della Presidenza del Consiglio che supporta il Presidente o l'Autorità politica delegata nelle funzioni inerenti, oltre che alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, anche a quelle di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose. Ai sensi dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio, nelle materie indicate, il Dipartimento svolge compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio, rappresentanza, nonché anche gli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione (art. 16, D.P.C.M. 1° ottobre 2012).
Si ricorda, inoltre, che il Sistema statistico nazionale ( Sistan) è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale. In tale ambito, l' Istituto nazionale di statistica svolge un ruolo di indirizzo, di coordinamento, di promozione e di assistenza tecnica alle attività statistiche degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema. In particolare l'Istat provvede alla predisposizione del Programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il quale individua le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi.
Sul fronte dell'informativa statistica ufficiale, parallelamente per la prima volta nel PSN 2014-2016 Aggiornamento 2016 sono stati inseriti due nuovi lavori dell'Istat sulle seguenti tematiche: l'Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta (lST-02733) ed il Sistema informativo sulla violenza (IST-02734). Tali lavori erano stati eliminati nel successivo PSN 2017-2019 e successivamente reinseriti nell' Aggiornamento 2018-2019

Il Indagine campionaria triennale sulla violenza contro le donnecomma 1 dell'articolo in esame dispone che il Dipartimento si avvalga dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN) per la conduzione di indagini campionarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 93 del 2013 (conv. L. n. 119/2013), che ha introdotto misure di prevenzione per condotte di violenza domestica. La clausola di salvaguardia sembra in particolare riferirsi al comma 3 della disposizione richiamata che prevede che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'interno sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede la realizzazione a cura dell'ISTAT e del SISTAN di un'indagine campionaria con cadenza triennale interamente dedicata alla violenza contro le donne, che produca stime relative ai diversi tipi di violenza, che la medesima disposizione enuclea come violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, nonché agli atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale.

La disposizione precisa ulteriormente che le stime devono riguardare anche la parte sommersa dei diversi tipi di violenza e anche la presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime.

Gli esiti di tale indagine sono pubblicati e trasmessi al Dipartimento per le pari opportunità.

Il Poteri di indirizzo del Min. per le pari opportunità sulle rilevazioni statistichecomma 2 attribuisce al "Ministro con delega per le pari opportunità" il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

In base alla disposizione in commento, i quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT.

In proposito si ricorda che l' indagine sulla sicurezza delle donne è stata la prima rilevazione interamente ed esplicitamente dedicata alla violenza sulle donne condotta dall'Istat nel 2006, con il contributo finanziario del Ministero per le pari opportunità. L'indagine è stata ripetuta nel 2014, ulteriormente arricchita di informazioni, e l'Istat ha programmato di condurla nuovamente nel 2022.

Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto della violenza contro le donne, i richiamati quesiti possono essere integrati dall'ISTAT, anche su indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, con appositi provvedimenti.

La medesima disposizione, inoltre:

  • individua direttamente alcune integrazioni, in particolare, prevedendo che i quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia siano integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età;
  • specifica l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT con riguardo alla relazione autore-vittima: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato.
      

Il Relazione al Parlamento sull'utilizzo delle risorse del Fondo pari opportunitàsuccessivo comma 3 dispone che la relazione al Parlamento che il Ministro per le pari opportunità presenta entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche di pari opportunità stanziate per il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 7, del D.L. n. 93/2013, è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine campionaria sulla violenza di genere di cui al comma 1 "al momento disponibili", nonché dalle informazioni risultanti dalle indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati, previste ai sensi del successivo comma 1 dell'articolo 7 (si v. infra).

In proposito, la disposizione fa salvo il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo, nonché il divieto di utilizzazione dei dati e delle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno fuori dei casi previsti dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il richiamato articolo 9 della L. n. 121 del 1981 consente l'accesso ai dati e alle informazioni conservate negli archivi automatizzati del Centro elaborazioni dati presso il Ministero dell'Interno e la loro utilizzazione agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzate, precisando che l'accesso a tali i dati e  informazioni è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

I Obblighi di informazione statistica relativi al generesuccessivi commi da 4 a 6 dettano disposizioni relative alla dimensione di genere degli obblighi di informazione statistica e delle conseguenti rilevazioni.

Nel dettaglio, il comma 4 dispone, in primo luogo, che gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. 

In proposito, si ricorda che l'obbligo di fornire dati statistici per i lavori previsti dal Programma statistico nazionale è già stabilito nell'art. 7 del d.lgs n. 322 del 1989 e riguarda tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici. All'obbligo sono sottoposti anche i soggetti privati limitatamente alle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale e inserite in un elenco che l'Istat è tenuto a predisporre annualmente. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di un coordinamento tra le due diposizioni.

Nell'art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989, che reca n orme sul Sistema statistico nazionale e sull'Istat, si prevede inoltre che sia annualmente definita anche la tipologia dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo ivi sancito. L'inosservanza dell'obbligo di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria. I proventi delle sanzioni amministrative confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dallo stesso Psn.

In secondo luogo si stabilisce l'obbligo per i medesimi soggetti di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

Tale obbligo è rafforzato dal contenuto del successivo comma 5, ai sensi del quale le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;

b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

Infine, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento, il comma 6 assegna all'ISTAT il compito di garantire l'attuazione, da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, delle disposizioni di cui all'articolo in esame, anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, nonché di provvedere all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Istituito dal decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dal D.P.R. 166/2010, il SISTAN comprende:
  • l'Istituto nazionale di statistica (Istat);
  • gli enti e organismi pubblici d'informazione statistica (Inea, Isfol);
  • gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei Comuni, singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico.
In base agli ultimi dati disponibili, nel complesso fanno parte del Sistan 3353 uffici, nei quali operano circa 8100 addetti (si cfr. Istat, Rilevazione sugli elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica del Sistan - Edizione 2020).
In base alla vigente quadro ordinamentale, per l'esercizio delle funzioni di coordinamento del Sistema l'Istat si avvale del supporto del Comitato d'indirizzo e coordinamento (Comstat) e agisce tramite la Direzione centrale per la pianificazione strategica, l'indirizzo del Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali. Il Comstat - Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica – è l'organo di governo del Sistan, esercita funzioni direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica e delibera, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), il Programma statistico nazionale (Psn).

Tenuto conto della portata generale degli obblighi di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 2, andrebbe valutata l'opportunità di integrare il titolo del provvedimento facendo riferimento alla previsione di disposizioni sulla dimensione di genere degli obblighi di informazione statistica e delle conseguenti rilevazioni.


Art. 3 (Relazione al Parlamento)

L'articolo 3 stabilisce che in merito all'attuazione dell'articolo 2 venga predisposta una relazione quale integrazione della Relazione annuale al Parlamento che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette annualmente sulle attività svolte dall'Istat e dagli altri enti operanti nel Sistema statistico nazionale (Sistan) nel corso dell'anno precedente.


 


Art. 4 (Rilevazioni in strutture sanitarie)

Dati forniti da strutture sanitarie pubbliche e unità di pronto soccorsoL'articolo in commento obbliga tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso a fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.

A questo proposito si ricorda che il D.P.C.M. 24 novembre 2017 recante Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza (c.d. "Percorso per le donne che subiscono violenza") ha inteso garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne configurata come un Percorso assistenziale: dal triage in Pronto soccorso, dove, salvo non sia necessario attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), alla vittima di violenza deve essere riconosciuta una codifica di urgenza relativa (codice giallo o equivalente) così da garantire una visita medica tempestiva e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari,  fino all'accompagnamento/orientamento, se consenziente, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento al fine di elaborare un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita.
Destinatarie del Percorso sono le donne (anche le ragazze minorenni, come previsto dall'art. 3 lettera f) della Convenzione di Istanbul), italiane e straniere, che abbiano subito una qualsiasi forma di violenza. Sono coinvolti nel Percorso anche le/gli eventuali figlie/i minori della donna, testimoni o vittime di violenza.
Le Linee guida nazionali si rivolgono alle operatrici e agli operatori socio-sanitari e agli attori pubblici e privati che a diverso titolo operano per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne, come di seguito individuati: Servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ospedalieri e territoriali; Servizi socio-sanitari territoriali; Centri antiviolenza e Case rifugio; Forze dell'ordine e Forze di Polizia locali; Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni; Tribunale (civile-penale-per i Minorenni); Enti territoriali (Regioni - Province - Citta' metropolitane - Comuni). Ogni attore della rete antiviolenza territoriale agisce secondo le proprie competenze ma con un approccio condiviso e integrato ad esclusivo vantaggio della donna, garantendone l'autodeterminazione nelle scelte da intraprendere. Gli attori della rete possono formalizzare protocolli operativi di rete specifici e strutturati che garantiscano il raccordo operativo e la comunicazione tra la struttura sanitaria e ospedaliera e i servizi generali e specializzati dedicati, presenti sul territorio di riferimento. Le Regioni sono tenute ad adoperarsi affinché le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere diano puntuale attuazione alle Linee guida nazionali.
Le Linee guida prevedono l'aggiornamento continuo di operatrici e operatori, indispensabili per una buona attività di accoglienza, di presa in carico, di rilevazione del rischio e di prevenzione. A tal fine nel 2020 il Ministero della Salute con l'Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato ed esteso a tutti i Pronto Soccorso presenti sull'intero territorio nazionale il Programma di Formazione a distanza (FAD) "Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali". L'iniziativa di formazione, il cui obiettivo è quello di favorire la piena divulgazione delle "Linee Guida Nazionali", è stata realizzata tra il gennaio e il settembre 2020.

  Il comma 2 dell'articolo in commento dispone l'aggiornamento del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (Sistema EMUR di cui al decreto interministeriale 17 dicembre 2008) al fine di assicurare che lo stesso  sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. L'aggiornamento - da definire con decreto interministeriale salute/pari opportunità/lavoro e politiche sociali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame -, ha l'obiettivo di apportate le necessarie modifiche anche sulla base del D.P.C.M. 24 novembre 2017 recante Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza (si veda quando detto supra al riguardo). In particolare le informazioni statistiche (si valuti l'opportunità di utilizzare in luogo di "informazioni statistiche" le semplici locuzioni "informazioni" o "dati")  devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e rilevando:

   a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;

   b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;

   c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato D.P.C.M. 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime. Più precisamente, la Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5 - (Snider et al., 2009) è uno strumento standardizzato e validato per valutare la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua pericolosità; misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una rilevazione del rischio di revittimizzazione. Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatrici/tori dei Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in 5 item da rilevare durante il colloquio con la donna: una risposta positiva a 3 domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave. 

In premessa si ricorda che con l'adozione del Decreto 17 dicembre 2008 (come modificato dal Decreto 6 agosto 2012) il Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza ( Sistema EMUR) è entrato nella fase operativa di rilevazione dei dati. L'effettivo conferimento dei dati da parte delle Regioni, iniziato dal 1° gennaio 2009, è divenuto, a partire dal 1° gennaio 2012, adempimento per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato.
Attualmente il flusso informativo per le prestazioni di emergenza urgenza fa riferimento alle seguenti informazioni:
per il Sistema 118, dati relativi a: Centrale Operativa del 118; chiamata telefonica al numero 118; missione di soccorso attivata dalla Centrale Operativa del 118; assistito (dati privi di elementi identificativi diretti); prestazioni erogate nell'ambito della missione di soccorso; esito dell'intervento.
per il Pronto Soccorso, dati relativi a: struttura erogatrice; accesso e dimissione; assistito (dati privi di elementi identificativi diretti); diagnosi e prestazioni erogate; valorizzazione economica dell'accesso.
Il flusso informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera ( flusso SDO) è lo invece lo strumento di raccolta delle informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero erogati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private presenti in tutto il territorio nazionale. 
Per la messa a disposizione di questi dati informativi, il 20 novembre 2019 è stato concluso un accordo fra l'Istat e il Ministero della salute che ha dato avvio ad un rapporto di collaborazione finalizzato  ad alimentare la "Banca dati sulla violenza di genere" con i contenuti informativi relativi agli accessi in pronto soccorso con diagnosi di violenza rilevati dal Sistema EMUR e alle dimissioni ospedaliere con diagnosi di violenza rilevati dal flusso SDO. Più nel dettaglio, l'oggetto dell' Accordo consiste nella realizzazione delle seguenti attività:
a) messa a disposizione di un set di dati relativi alle prestazioni erogate nell'ambito dell'emergenza-urgenza con riferimento alle attività di Pronto Soccorso ( Sistema EMUR) e alle dimissioni ospedaliere ( Flusso SDO) con l'obiettivo di selezionare i casi riconducibili alla violenza di genere ai fini dell'alimentazione della "Banca dati sulla violenza di genere", come definito nell'Allegato tecnico;
b) individuazione delle esigenze informative, che non possono essere soddisfatte con l'attuale struttura dei flussi EMUR e SDO, valutazione e proposta di eventuali modifiche da apportare alla normativa che regola tali flussi;
c) predisposizione di linee guida per la compilazione delle diagnosi dei suddetti flussi informativi rispetto alla violenza di genere;
d) predisposizione di piani per la formazione del personale sanitario preposto al riconoscimento della violenza di genere e all'alimentazione dei rispettivi flussi di dati.
L'emergenza sanitaria ha determinato un aumento della pressione sulle strutture sanitarie, mettendo a dura prova il sistema ospedaliero e i pronto soccorso, tuttavia i dati sugli accessi al Pronto Soccorso (flusso informativo EMUR-PS) hanno consentito di misurare alcuni effetti della pandemia anche in relazione agli accessi delle donne vittime di violenza. Nel 2020 si sono registrati circa 6 milioni di accessi al Pronto Soccorso di donne, di cui quasi 5.500 con l'indicazione di diagnosi di violenza (9,2 ogni 10 mila accessi). Il totale degli accessi per qualsiasi diagnosi nell'anno della pandemia ha subito una diminuzione del 40% rispetto al 2019, mentre quelli con diagnosi di violenza sono diminuiti in misura minore (28%). Nel periodo precedente all'emergenza sanitaria (2014-2019) si è registrato un numero crescente di accessi al PS di donne con diagnosi di violenza, da circa 3.300 nel 2014 a oltre 7.600 nel 2019 (+133%), a fronte di un aumento degli accessi totali pari al 4% negli stessi anni. L'incidenza di tali accessi rispetto agli accessi totale è quindi cresciuta da 3,4 ogni 10 mila nel 2014 a 7,7 nel 2019. Tale andamento può dipendere da una maggiore capacità degli operatori sanitari del PS di "riconoscere" i casi di violenza, anche grazie alle attività formative messe in campo da Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, oltre che da una maggiore diffusione del fenomeno. Per maggiori informazioni e approfondimenti si rinvia alla pagina " Violenza e accesso delle donne al Pronto soccorso" del sito istituzionale Istat.

 Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, pertanto, dall'attuazione delle norme ora illustrate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 5 (Rilevazioni dei Ministeri della giustizia e dell'interno)

L'articolo 5 istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato.

Il comma 1 prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della proposta di legge in esame, il Centro elaborazione dati del Ministero dell'internoCentro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno venga dotato di una serie di funzionalità che consentano di rilevare, per i reati indicati al successivo comma 3, le informazioni riguardanti la relazione tra l'autore del reato e la vittima specificate all'art. 2, comma 2 (v. supra), nonché una serie di altri dati, se conosciuti, relativi a:

- età e genere degli autori e delle vittime;

- luogo dove il fatto è avvenuto;

- tipologia di arma eventualmente utilizzata;

- presenza dei figli degli autori o delle vittime nel luogo in cui è stata commessa la violenza;

- commissione di atti persecutori insieme alla violenza.

Il Centro elaborazione dati è stato istituito presso il Ministero dell'interno dall'articolo 8 della legge n. 121 del 1981 allo scopo di raccogliere, elaborare, classificare e conservare in appositi archivi magnetici informazioni e dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale o da indagini di polizia.

Il Raccolta dati Ministero della giustiziacomma 2 dispone che, entro lo stesso periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della proposta di legge in esame, il Ministero della giustizia deve parimenti individuare le modalità attraverso le quali procedere alla raccolta, mediante i propri sistemi informativi, delle informazioni necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima nel caso dei reati indicati al comma 3 e più in generale, a tenere sotto monitoraggio il fenomeno della violenza di genere.

Il comma 3 contiene l'elenco dei Reati per cui rilevare il rapporto autore-vittimareati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima, attraverso la rilevazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Si tratta di delitti previsti nel libro secondo del codice penale, ad esclusione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, regolati dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ed in particolare di delitti contro la persona, disciplinati nel Titolo XII. Più in dettaglio, l'elenco comprende delitti:

- contro la vita e l'incolumità personale (Capo I): omicidio, anche tentato (art. 575 c.p.) e ipotesi aggravate (artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.), percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali, anche aggravate (artt. 582, 583 e 585 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), abbandono di persona minore o incapace (art. 591 c.p.);

- contro la maternità (Capo I-bis): interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.);

- contro la libertà individuale (Capo III): violenza sessuale e ipotesi aggravate (artt.609-bis e 609-ter c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); sequestro di persona (art. 605 c.p.); violenza privata (art. 610 c.p.); violazione di domicilio (art. 614 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); minaccia (art. 612 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.).

L'elenco comprende inoltre alcuni delitti:

- contro la famiglia (Titolo XI): maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p), violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis c.p;

- contro l'amministrazione della giustizia (Titolo III): violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);

- contro il patrimonio (Titolo XIII): danneggiamento (art. 635 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.).

 

IlIstituzione sistema interministeriale di raccolta dati (Min. interno e Min giustizia) comma 4 prevede l'istituzione, tramite un apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, di un sistema interministeriale di raccolta dati, nel quale confluiscono le informazioni principali riguardanti i reati individuati al comma 3. Il sistema rileva inoltre, ai sensi del comma 5, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i provvedimenti di archiviazione e le sentenze. Tale rilevazione deve avvenire per ogni donna vittima di violenza e per ogni grado del procedimento giudiziario. L'inserimento dei dati nel sistema avviene a cura delle amministrazioni del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno e deve essere svolto in maniera integrata.

  I dati da inserire nel sistema interministeriale fanno parte della categoria dei c.d. "dati giudiziari", ovvero quei dati personali che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari (condanne penali, misure di sicurezza) o la qualità di imputato o di indagato. Il trattamento di questi dati deve avvenire, secondo quanto previsto dall' articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati o GDPR), "soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati" . L'ultimo periodo del citato art.10 fa specifico riferimento ad un eventuale registro completo delle condanne penali, che "deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica". In attuazione dell'art. 10 del GDPR, l'art. 2-octies del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), come modificato dal d.lgs. 101/2018, stabilisce che, in mancanza delle disposizioni di legge o di regolamento, il trattamento dei dati giudiziari e le previste garanzie per i diritti e le libertà degli interessati siano individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Lo scorso 24 giugno 2021 il Garante della privacy ha reso, ai sensi dell'articolo 2-octies, il proprio parere su uno schema di regolamento recante l'individuazione dei trattamenti di dati personali relativi a condanne penali e reati e delle relative garanzie appropriate.

Il comma 6 stabilisce che i dati raccolti dal Centro elaborazione dati siano comunicati dal Ministero dell'interno, dopo essere stati resi anonimi, all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, con una periodicità almeno semestrale. Il Ministero dell'interno resta comunque tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, all'elaborazione annuale di un'analisi criminologica della violenza di genere, che costituisce un'autonoma sezione della relazione che il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 113 della legge n. 121 del 1981.

L' ultima relazione, presentata alle Camere in data 13 dicembre 2021, è quella relativa all'anno 2020. Per un approfondimento si rinvia al paragrafo "Analisi di impatto di genere" .


Art. 6 (Rilevazioni del Ministero della giustizia)

L'articolo 6 prevede che alle rilevazioni concernenti i reati indicati dall'art. 5, comma 3 (v. supra) siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti, i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia.

In particolare, il Dati da iscrivere nel registro delle notizie di reatocomma 1 riguarda i dati da iscrivere nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. da parte dell'autorità giudiziaria competente. In esso, con riferimento ai reati di cui all'art. 5, comma 3, devono essere annotate le informazioni relative:

- alla relazione autore-vittima del reato, con l'indicazione dell'informazione richiesta dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 circa il tipo di legame esistente tra i due (v. supra);

- alle caratteristiche di età e di genere degli autori e delle vittime;

- alla presenza sul luogo del reato dei figli degli autori o delle vittime del reato;

- ai luoghi dove è avvenuto il reato;

- all'eventuale tipologia di arma utilizzata.

A tal fine, il Ministro della giustizia provvede a modificare, tramite un apposito decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, con riferimento a quanto ivi previsto sulla tenuta del registro delle notizie di reato.

Il registro delle notizie di reato è disciplinato dall'art. 335 c.p.p. Il registro è tenuto dal pubblico ministero che vi iscrive ogni notizia di reato di cui venga a conoscenza o che acquisisca di propria iniziativa, nonché il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito; il p.m. cura altresì l'aggiornamento del registro ogniqualvolta dalle indagini preliminari risulti un mutamento della qualificazione giuridica del fatto o quando lo stesso risulti diversamente circostanziato. Le iscrizioni devono essere comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta, tranne che si proceda per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) (si tratta di reati di particolare gravità come, ad es. omicidio, strage, devastazione, rapina aggravata, reati legati all'associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti con finalità di terrorismo, delitti legati alla fabbricazione e vendita di armi, riduzione in schiavitù, tratta di persone, pornografia minorile, ipotesi aggravate di violenza sessuale, reati di produzione e traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina). Il segreto sulle iscrizioni può essere disposto dal p.m. con proprio decreto motivato, per ragioni legate alle indagini, per un periodo che non può eccedere i tre mesi e non può essere rinnovato. Decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo, senza pregiudicare il segreto investigativo.

Ulteriori rilevazioni dati da parte del Min. giustiziaSempre con riguardo ai reati di cui all'art. 5, comma 3, il comma 2, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo art. 5 sulla raccolta di dati relativi alla violenza di genere, prevede alcune modifiche da apportare alle rilevazioni effettuate dal Ministero della giustizia, al fine di introdurre ulteriori informazioni riguardanti:

- la nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio o la richiesta di accesso al patrocinio a spese dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia e l'eventuale provvedimento di ammissione allo stesso (lett. a);

- precedenti condanne a pene detentive (lett. b);

- l'eventuale qualifica di recidivo (lett. b).

Le informazioni concernenti la difesa di cui alla lettera a) devono essere raccolte tanto con riguardo agli imputati/indagati, quanto alla persona offesa e alle parti civili, se presenti; quelle relative alla lettera b) soltanto con riguardo agli imputati/indagati.

Anche in questo caso per l'attuazione delle citate modifiche è necessaria l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta legge in esame, di un apposito decreto del Ministro della giustizia.

Per quanto riguarda l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 4- ter, del testo unico in materia di spese di giustizia che per i reati, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dispone l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo 76 (attualmente 11.746,68 euro) a favore delle vittime di taluni delitti contro la persona, quali maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583- bis c.p.), violenza sessuale (art. 609- bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609- quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609- octies c.p.), atti persecutori (art. 612- bis c.p.), nonché a favore delle vittime di ulteriori delitti se la vittima è minorenne (riduzione in schiavitù - art. 600 c.p., prostituzione minorile - art. 600- bis c.p., pornografia minorile - art. 600- ter c.p., turismo volto allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600- quinquies c.p., tratta di persone - art. 601 c.p., acquisto e alienazione di schiavi - art. 602 c.p., corruzione di minorenne - art. 609- quinquies c.p., adescamento di minorenni - art. 609- undecies c.p.). Si ricorda che al riguardo la Corte costituzionale, con sentenza n. 1/2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione.  

Art. 7 (Istat e centri antiviolenza)

L'articolo 7 intende perfezionare, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio.

Più precisamente, anche ai fini della relazione annuale presentata alle Camere sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate per i centri antiviolenza e le case-rifugio (di cui all'articolo 2), il comma 1 ribadisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN per realizzare indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio, disaggregandoli per regioni e province autonome. Le indagini inoltre devono evidenziare:

   a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima;

   b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori;

   c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

Il comma 2 dispone che i dati rilevati nell'ambito delle indagini di cui al comma 1 sono trasmessi alle regioni, alle province autonome  e agli enti locali che ne fanno richiesta. Da parte sua, il comma 3, al fine di non gravare sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, stabilisce che le regioni, le province autonome e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare rilevazioni autonome sul fenomeno della violenza, utilizzino i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1, che lo stesso Istituto è tenuto a comunicare.

Dal 2018 l'Istat, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità (Dpo) presso la Presidenza del Consiglio e le Regioni, conduce annualmente le rilevazioni "sulle prestazioni e i servizi offerti" rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio. La prima indagine sui Centri antiviolenza (CAV) rispondenti ai requisiti dell'Intesa del 2014 è stata condotta dall'Istat nei mesi di giugno e luglio 2017, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari opportunità (Dpo) presso la Presidenza del Consiglio, le Regioni e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr – Irrps). A novembre-dicembre dello stesso anno è stata svolta la prima indagine sui servizi offerti dalle case rifugio.
Il 28 ottobre 2020 l'Istat ha rilasciato la seconda rilevazione " I centri antiviolenza: Principali risultati dell'indagine condotta nel 2019". L'obiettivo è fornire informazioni e indicatori di qualità, che permettano una visione di insieme sul fenomeno, attraverso l'integrazione di dati provenienti da varie fonti (Istat, Dipartimento per le pari opportunità, Ministeri, Regioni, Consiglio nazionale delle ricerche, Centri antiviolenza, Case rifugio e altri servizi come il numero verde 1522). Il 24 novembre 2020 è stato invece pubblicato il report " Le case rifugio per le donne maltrattate: Principali risultati dell'indagine condotta nel 2019".
Per un approfondimento di questo ultimo aspetto si rinvia alla scheda Sintesi delle risultanze delle Indagini Istat su Centri Antiviolenza e Case rifugio: anno 2018.


Analisi di impatto di genere

Con l'espressione "violenza di genere" si indica un fenomeno che comprende una pluralità di condotte prevaricatorie di diversa natura, criminosa e non, esercitate nei confronti delle donne. Nella legislazione italiana manca una vera e propria definizione di "violenza di genere" e si fa quindi riferimento a quella contenuta nell'art. 3 della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" (c.d. Convenzione di Istanbul), che designa la "violenza nei confronti delle donne" come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione «comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».

Un'accurata analisi criminologica dei delitti riconducibili al fenomeno della violenza maschile contro le donne viene svolta periodicamente dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che sul sito web pubblica report settimanali e semestrali di monitoraggio dei più diffusi reati contro le donne. L'analisi al momento più aggiornata su tali reati è quella contenuta nella pubblicazione Il Punto: La violenza contro le donne del 25 novembre 2021, in cui ha reso noti i dati sull'incidenza dei nuovi reati introdotti dalla legge sul c.d. "Codice rosso" (legge n. 69/2019), nel periodo che va dall'entrata in vigore della legge fino al 31 ottobre 2021, riportati nella tabella seguente:

Il rapporto contiene anche statistiche sui c.d. reati spia della violenza di genere ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere (atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art art. 572 c.p. e violenze sessuali, di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.). Il periodo esaminato è quello che va da gennaio ad ottobre 2021, raffrontato con il corrispondente periodo dell'anno precedente. In valori assoluti, i dati dei reati commessi sono sostanzialmente sovrapponibili nei due periodi presi in esame (con una lieve flessione per gli atti persecutori ed i maltrattamenti ed un lieve aumento per le violenze sessuali). Si tratta, comunque, di valori costantemente elevati e che non fanno registrare flessioni; particolarmente elevata risulta essere l'incidenza delle vittime di sesso femminile, che va dal 73% nel caso degli atti persecutori, all'82% per i maltrattamenti, fino ad arrivare al 92% con riguardo alle violenze sessuali.  

  Un ampio paragrafo è dedicato agli omicidi volontari che, in generale, hanno subito una costante flessione a partire dal 2011. Tuttavia, mentre il dato riguardante le vittime di sesso maschile è in costante decremento, il dato riferito alle vittime donne non subisce la stessa flessione e pertanto l'incidenza sul totale cresce fino ad attestarsi al 41% del totale degli omicidi commessi nel 2020.

Per quanto concerne il dato generale sugli omicidi, nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2021 sono stati registrati 246 omicidi, con 102 vittime donne, di cui 86 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 59 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Rispetto all'analogo periodo dell'anno 2020 si rileva un lieve incremento (+0,4%) nell'andamento generale degli eventi (da 245 a 246), mentre il numero delle vittime di genere femminile mostra un aumento significativo, passando da 95 a 102 (+7%).

Facendo invece un raffronto tra i dati relativi agli omicidi commessi in ambito familiare/affettivo nel periodo gennaio/ottobre 2021 con quelli del corrispondente periodo del 2020, si registra un aumento da 121 a 126 delitti (+4%); tra le vittime, quelle di genere femminile crescono da 82 a 86, con un incremento percentuale più marcato (+5%) rispetto al trend generale. Lo stesso incremento (+5%) peraltro si riscontra con riguardo alle donne vittime di partner o ex partner, che passano da 56 a 59.

Da ultimo si riporta la tabella con i dati più recenti sui femminicidi pubblicati dal Ministero dell'interno nel report settimanale sugli omicidi volontari del 21 febbraio 2022. Nella tabella sono posti a raffronto i dati sugli omicidi registrati nell'ultimo triennio (2019-2021) ed, in particolare, i dati dei periodi di inizio anno 2021 e 2022.