Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Legge di bilancio 2021 - Profili di interesse della II Commissione Giustizia
Riferimenti: AC N.2790-bis/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 382/0/II
Data: 23/11/2020
Organi della Camera: II Giustizia

LEGGE DI

BILANCIO 2021

 

Profili di interesse della II Commissione Giustizia

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Dossier n. 323/0/2

 

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Servizio Studi

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Progetti di legge n. 382/0/II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0152


 

 

 

 

 

 

 

NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2021-2023 di competenza di ciascuna Commissione.

 

 

 

 

 


 

I N D I C E

 

 

La prima Sezione............................................................................. 3

§  1. La disciplina contabile della prima sezione............................................... 3

§  2. Le disposizioni di competenza della II Commissione................................ 5

§  Articolo 20 (Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata).................................. 7

§  Articolo 26 (Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia).................................................... 9

§  Articolo 50 (Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate)    13

§  Articolo 113 (Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani)........................................................................................................... 14

§  Articolo 159, commi 1-10 (Assunzioni con copertura sul Fondo – Ministero della giustizia) 18

§  Articolo 161, commi 2-4 (Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l’esecuzione delle sentenze penali di condanna)......................................... 21

§  Articolo 163 (Poli territoriali avanzati)...................................................... 24

§  Articolo 166 (Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)  27

§  Articolo 215 (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)  30

La seconda Sezione..................................................................... 31

§  1. La disciplina contabile della seconda sezione.......................................... 31

1.1 Le unità di voto parlamentare................................................................ 31

1.2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo...... 32

1.3. Classificazione delle spese.................................................................... 33

1.4. La struttura degli stati di previsione della spesa.................................. 34

§  2. Le previsioni di spesa del Ministero della giustizia................................. 37

2.1 Le spese per l’anno 2021....................................................................... 41

§  3. L’analisi della spesa per Missioni e programmi...................................... 44

3.1. La missione “Giustizia”............................................................................ 44

3.2. La missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” 60

§  4. Le spese per il personale dell’amministrazione giudiziaria.......................... 63

§  5. Ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia (tab. n. 2, n. 8 e n. 10)    67

5.1. Le entrate: il Fondo Unico Giustizia......................................................... 67

5.2. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell’Economia (tab. 2) 67

5.3. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (tab. 8) 71

5.4. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tab. 10) 72

 

 


La prima Sezione

1. La disciplina contabile della prima sezione

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi, dal 2017, in un unico provvedimento costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.

La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento. La seconda sezione, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

 

L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

-         la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,

-         le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

-         le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

-         l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;

-         le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

 

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

 

 


2. Le disposizioni di competenza della II Commissione

In estrema sintesi, e rinviando alle singole schede di lettura per un approfondimento, gli interventi proposti dalla I sezione del disegno di legge di bilancio per il settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria.

 

Con specifico riguardo al personale, il provvedimento (commi da 1 a 10 dell'articolo 159), autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia ed in particolare:

§  i magistrati ordinari (330) che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l'assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell'ambito della dotazione organica vigente;

§  3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria;

§  200 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

§  80 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Inoltre il disegno di legge autorizza l'assunzione, a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna (commi da 2 a 4 dell'articolo 161).

Infine, l’art. 166 prevede, entro il 2025, l’assunzione di 1.935 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

 

Con riferimento alla situazione carceraria, il disegno di legge autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari (articolo 26) e stanzia 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'art. 35-ter dell'Ordinamento penitenziario (articolo 113).

 

Ulteriori misure sono volte a sostenere le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: in particolare,

§  si incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa relativa al supporto alle predette aziende (articolo 20);

§  è prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (articolo 50).

 

Di seguito si riportano le schede di lettura relative a disposizioni di interesse della Commissione Giustizia. Per le altre si rinvia al dossier sull’A.C. 2790-bis recante "Legge di bilancio 2021": Schede di lettura volume I - Articoli 1-105; Schede di lettura volume II - Articoli 106-229.

 

 

 


Articolo 20
(Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

 

Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, l'articolo 20 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l’autorizzazione di spesa - introdotta dalla legge di stabilità 2016 - relativa al supporto alle predette aziende.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 195, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: la continuità del credito bancario e l’accesso al medesimo; il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale; la tutela dei livelli occupazionali; la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare; la tutela della salute e della sicurezza del lavoro; il sostegno ad alcune tipologie di cooperative di alcune imprese affittuarie o cessionarie dei beni sequestrati o confiscati. Il supporto ha luogo nell’ambito dei procedimenti penali per una serie di gravi delitti e in procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

L'art. 1, co. 612, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha incrementato la predetta autorizzazione di spesa di ulteriori 10 milioni di euro per il 2019.

Ai sensi del comma 196, i dieci milioni di euro complessivamente stanziati per ciascun anno del triennio 2016-2018 confluiscono direttamente:

nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996), destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;

nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del D.L. n. 83/2012, per l'erogazione di finanziamenti agevolati di importo non superiore a due milioni di euro e di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di preammortamento, in favore delle medesime imprese.

 

L'incremento confluisce in un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23 del D.L. n. 8372012 - L. n. 134/2012), per l’erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al comma 195 dell’articolo 1 della L. n. 208/2015.

Si veda la Deliberazione 1° marzo 2019, n. 3/2019/G della Corte dei conti, 93-94.


 

Articolo 26
(Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia)

 

 

L'articolo 26 prevede una specifica autorizzazione di spesa per l’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.

 

Più nel dettaglio l'articolo 26, al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per l’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, autorizza la spesa di:

§  euro 25.000.000 per l’anno 2021;

§  euro 15.000.000 per l’anno 2022 e

§  euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

L'art. 15 dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354), individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata un’occupazione lavorativa. L'art. 20 della stessa legge del 1975, come modificato dal decreto legislativo n. 124 del 2018, definisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari. Il lavoro penitenziario, in primo luogo, non ha carattere afflittivo. Si tratta di una previsione che ricalca i contenuti dell'art. 71 delle regole minime Onu ed è confermato dell’articolo 26,1 delle regole penitenziarie europee - adottate con la raccomandazione R 2006 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, (che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento). Il lavoro penitenziario è inoltre remunerato. L'art. 22 O.P. sulla determinazione della remunerazione, stabilisce che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. L'art. 25-ter O.P. sull' assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali prevede che l’amministrazione penitenziaria renda disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro. Devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale; possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati; possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.

 

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. La normativa vigente consente all’amministrazione penitenziaria di stipulare convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati.

Come si sottolinea nell'ultima relazione al Parlamento sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali (anno 2019) - Doc.CXCIV, n. 2, nel corso del 2019 l'amministrazione penitenziaria ha dato ulteriore impulso alle attività propedeutiche alla realizzazione di progetti volti ad incrementare l’offerta di lavoro qualificato e la formazione professionale a favore della popolazione detenuta. In particolare nella medesima relazione si ricordano: presso l’istituto di Biella il rinnovo dell’accordo di collaborazione con l’azienda Ermenegildo Zegna per la realizzazione di divise per il personale del corpo di polizia penitenziaria; presso l’Istituto di Perugia la stipula di intese con la azienda Cucinelli per la creazione di un laboratorio di maglieria artigianale per la realizzazione di una linea produttiva dedicata al confezionamento di maglioni in dotazione sempre al corpo della polizia penitenziaria. Si sottolinea nella medesima relazione poi, che sono stati presi accordi con la regione Lombardia, il tribunale di Milano e l’archivio di Stato, nonché con la regione Toscana, il tribunale di Firenze e l’archivio di Stato di Firenze per l’ampliamento del progetto già in atto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia per la digitalizzazione degli atti dei procedimenti penali di interesse storico abbinando a tale attività detenuti opportunamente selezionati e formati presso laboratori appositamente allestiti

 

Al fine di garantire alla popolazione detenuta l’utilizzo delle tecnologie informatiche nel pieno rispetto delle esigenze della sicurezza il Dap ha adottato la circolare 2 novembre 2015.  Tale circolare detta le linee guida sulle seguenti materie: utilizzo dei personal computer; connessione internet per motivi di studio, per la formazione e l’aggiornamento professionale; uso di Skype per facilitare i rapporti tra detenuti e familiari. La circolare disciplina l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche a sostegno dei percorsi rieducativi dei singoli detenuti e per ampliare le potenzialità dei progetti trattamentali attivati in collaborazione con il mondo dell’imprenditoria, del privato sociale e con gli Enti Locali.

La stessa circolare consente la possibilità di tenere personal computer nelle camere di pernottamento e nelle sale destinate alle attività comuni; l’accesso ad internet avverrà esclusivamente dalle postazioni attivate nelle aree adibite allo svolgimento di progetti trattamentali, quali ad esempio le biblioteche. La configurazione delle postazioni e la predisposizione delle politiche di sicurezza saranno curate a livello centrale, mentre le limitazioni poste all’infrastruttura di rete consentiranno di instradare il singolo utente esclusivamente verso i siti (white list) per i quali è stato autorizzato. Successivamente, con la circolare del 29 gennaio 2019 è stato dato ulteriore impulso all'utilizzo della piattaforma "Skype for business" per i detenuti e internati con i familiari e/o conviventi.

E' opportuno ricordare, poi, che nel tentativo di evitare o quanto meno arginare il possibile contagio da Covid-19 all’interno delle strutture penitenziarie, nella prima fase dell'emergenza, con l'emanazione del decreto-legge n. 11 del 2020, il Governo ha disposto che, sino al 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone fossero svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Lo stesso provvedimento d'urgenza aveva concesso al magistrato di sorveglianza - tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria - di sospendere, tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà.

Questa disciplina - che ha scatenato violente proteste negli istituti penitenziari - è stata confermata dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che l'ha però accompagnata con ulteriori misure.

In primo luogo, per quanto riguarda le strutture penitenziarie, l'articolo 86 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha autorizzato la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle suddette proteste dei detenuti autorizzando, per la realizzazione dei relativi interventi, l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza. Tali risorse sono state anche destinate all'attuazione delle specifiche misure di prevenzione, relative tra l'altro agli ingressi negli istituti penitenziari e alle modalità di svolgimento dei colloqui, previste dal DPCM 8 marzo 2020 (che ha previsto che i casi sintomatici dei nuovi ingressi in carcere fossero posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; che i colloqui visivi si svolgessero in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti; che in casi eccezionali potesse essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che fosse garantita in modo assoluto una distanza pari a due metri). Si segnalano, in questa prima fase, fra le altre, la Circolare D.A.P. 21 marzo 2020 con la quale sono state previste puntuali misure volte a consentire i colloqui detenuti con i propri familiari da remoto e la precedente Circolare D.A.P. 12 marzo 2020 con la quale sono stati consentiti colloqui a distanza per motivi di studio ed utilizzo della posta elettronica. ,

Nella seconda fase dell'emergenza, l'art. 221, co. 10 del D.L. n. 34 del 2020, ha previsto - fino al 31 dicembre 2020 (decreto 125 del 2020 allegato 33-bis) - con specifico riguardo ai colloqui che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone fossero svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Si tratta di una disposizione destinata a trovare applicazione solo su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate (si veda in proposito anche la Circolare 12 maggio 2020: "Ripresa dello svolgimento dei colloqui di cui agli artt. 18 legge 354 del 1975 e 37 del D.P.R. 230 del 2000")

 

Dalla lettura della Sez. II del disegno di legge di bilancio, tabella n. 5, recante le previsioni di spesa 2021 del Ministero della giustizia, si evince che i 25 milioni stanziati saranno così impiegati:

-         20 milioni di euro per l’implementazione, la riqualificazione di impianti e attrezzature per l’allestimento di laboratori e opifici, al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie nelle strutture detentive (cap. 7361/3);

-         5 milioni di euro per la digitalizzazione, lo sviluppo informativo e il cablaggio delle infrastrutture di rete negli istituti penitenziari (cap. 7304).


 

Articolo 50
(Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese
sequestrate o confiscate)

 

 

L'articolo 50 proroga, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

 

In dettaglio, la disposizione proroga il suddetto trattamento, previsto per il triennio 2018-2020 dall'articolo l, comma l, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72[1], alle medesime condizioni: per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di euro l.000.000 per ciascuna annualità.

 

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, all'articolo l, ha introdotto (nel caso non sia possibile il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) un sostegno al reddito pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività ai sensi dell'art. 41 del c.d. Codice Antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011).

 

All’onere derivante dalla disposizione, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. l85.

 


 

Articolo 113
(Risarcimenti derivanti dalla violazione
della Convenzione europea dei diritti umani)

 

 

L’articolo 113 dispone lo stanziamento di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario.

 

 

L’articolo 113 è volto a fornire la copertura finanziaria, per il triennio 2021-2023, degli oneri per i rimedi risarcitori - di cui all’articolo 35-ter della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) - in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (secondo il quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”).

Si ricorda che l’art. 35-ter è stato introdotto nell’ordinamento penitenziario dal decreto-legge n. 92 del 2014, emanato in ottemperanza alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Strasburgo Torreggiani e altri c. Italia, pronunciata l’8 gennaio 2013 sulla base dei principi già consolidati (sentenza Sulejmanovic c. Italia del 2009).

 

I ricorrenti, detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza, avevano adito la Corte EDU lamentando che le loro rispettive condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno spazio personale di 3 metri quadri), l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una insufficiente aereazione e illuminazione delle celle.

La Corte, con la decisione dell'8 gennaio 2013, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 3 CEDU, avendo accertato che le condizioni detentive descritte avevano sottoposto gli interessati a un livello di sofferenza d'intensità superiore a quello inevitabilmente insito nella detenzione.

La Corte rileva che «la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone».

Per questo la Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo sarà divenuta definitiva, le misure necessarie che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni. Nelle more dell'adozione di tali misure, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame degli altri ricorsi aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia.

 

A seguito della sentenza Torreggiani, il legislatore italiano ha dunque emanato dapprima il D.L. 146/2013 (che ha modificato la disciplina generale del reclamo al magistrato di sorveglianza) e ha introdotto una specifica disciplina compensativa e risarcitoria con il D.L. 92/2014 per offrire uno strumento accessibile per una tutela effettiva al detenuto.

 

L’art. 35-ter O.P. dispone che, quando il pregiudizio della persona sottoposta a restrizione della libertà personale consiste nella detenzione in violazione dell’art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a 15 giorni, “il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”. Quando il periodo di pena ancora da espiare è inferiore a quindici giorni, il magistrato di sorveglianza liquida al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma pari a 8 euro per ciascuna giornata di inumana detenzione.

Quando si tratta invece di detenzione non computabile nella pena da espiare (per esempio detenzione in misura cautelare seguita da assoluzione), ovvero per “coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere” è prevista la azione civile, proposta personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, avanti al Tribunale nel capoluogo del distretto di residenza dell’istante, al fine di ottenere un risarcimento pecuniario.

L’azione civile si esercita mediante ricorso ai sensi dell’art. 737 c.p.c, trattato in camera di consiglio e definito con decreto non soggetto a reclamo, appellabile e ricorribile per cassazione. L’azione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla liberazione del detenuto.

La misura del risarcimento, ove ne sussistano i presupposti, viene liquidato dal giudice civile nella misura preordinata dal legislatore di 8 euro per ogni giorno di inumana detenzione.

 

Attualmente, la copertura degli oneri per i rimedi risarcitori di cui all’articolo 35-ter OP è prevista - dall’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 9 - per i soli anni 2014, 2015 e 2016. Scopo della disposizione in esame è dunque quello di assicurare la copertura degli oneri per definire il contenzioso degli anni successivi al 2016 e comunque quello che potrà instaurarsi nel corso del triennio 2021-2023.

 

Si ricorda altresì che con riguardo alla prescrizione del diritto all’indennizzo ex art. 35 ter, la giurisprudenza ha precisato che “il diritto ad una somma di denaro pari ad otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della CEDU si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'Amministrazione penitenziaria” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/03/2019, n.6738). Nella medesima sentenza la Corte di Cassazione precisa che “Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle sopra indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. 92 del 2014, rispetto ai quali il termine comincia a decorrere solo da tale data”.

 

La formulazione letterale della disposizione prevede che “l’onere di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 92 è incrementato di euro 800.000”. Si valuti l’opportunità di sostituire la parola “onere” con la parola “stanziamento”, in quanto ad essere incrementato non è l’onere ma la copertura finanziaria dello stesso.

 

Secondo quanto specificato nella relazione tecnica, sulla base della spesa effettivamente registrata per il periodo 2014-2016, pari ad euro 1.871.178,70 in favore di 377 aventi diritto, si ricava un onere unitario medio di euro 4.963,34. La medesima Relazione tecnica evidenzia che ogni anno, in media, vengono accolti circa 160 ricorsi dai Tribunali di sorveglianza (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti condannati) o dai Tribunali civili (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti imputati) “che per la spesa media storica sopra evidenziata comporteranno un onere finanziario di circa 800.000 euro annui, che non può trovare copertura a valere sulla autorizzazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 2014, n. 92, che è prevista per il solo triennio 2014-2016.”

 

 

Alla data del 31 ottobre 2020 sono presenti nelle carceri italiane 54.868 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.553 posti. Ci sono dunque 4.315 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti. La situazione del sovraffollamento, peraltro, è migliorata con i provvedimenti adottati per fronteggiare il Covid-19: basti pensare che a febbraio 2020 erano presenti nelle carceri 61.230 detenuti, con una eccedenza rispetto alla capienza regolamentare di 10.299 unità.

Il sovrannumero non rappresenta una novità per il nostro Paese.

Nel giugno 2006, alla vigilia della legge che avrebbe poi concesso l'indulto, erano presenti in carcere 61.264 detenuti (seppure con una capienza regolamentare di 43.219), con una percentuale di sovraffollamento del 42%. All'indomani dell'indulto del 2006, la popolazione carceraria era scesa a 39.005 detenuti (31 dicembre 2006). Negli anni seguenti, tuttavia, si è registrato un rapido ritorno alla situazione pre-indulto: le presenze al 31 dicembre 2007 erano già 48.693; a fine 2008 58.127, a fine 2009 64.791, a fine 2010 67.961.

All'inizio della scorsa XVII legislatura (15 marzo 2013) erano presenti nelle carceri italiane 65.906 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 44.041 unità, con ben 18.865 detenuti in eccedenza. A seguito della condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, il legislatore è intervenuto con numerose misure deflattive, che hanno consentito al Paese di superare l'esame del Consiglio d'Europa. Nel giugno 2014 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, chiamato a valutare l'ottemperanza del nostro Paese alla sentenza pilota Torreggiani c. Italia osserva che le statistiche sulla popolazione carceraria mostrano trends positivi ed incoraggianti e valuta l'introduzione di un rimedio preventivo come un passo fondamentale e un anno dopo il Segretario generale del Consiglio d'Europa loda le misure messe in campo dall'Italia per fronteggiare il problema del sovraffollamento affermando che «l'Italia è diventato un esempio di buone pratiche per diversi altri Stati membri [...]».

Progressivamente, però, già nella XVII legislatura per proseguire in questa, il numero dei detenuti è tornato a salire senza che a ciò abbia fatto seguito una corrispondente crescita della capienza regolamentare.

 

 


 

Articolo 159, commi 1-10
(Assunzioni con copertura sul Fondo – Ministero della giustizia)

 

L'articolo 159, commi da 1 a 10, dispone l’assunzione, previo svolgimento di concorso pubblico, di personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia, con risorse a valere sul Fondo di cui all’articolo 158.

 

Più nel dettaglio, i commi da 1 a 10 dell'articolo 159, per far fronte alle esigenze di personale dell’amministrazione della giustizia, prevedono assunzioni di varie tipologie di figure, tra cui:

§  magistrati ordinari (comma 1);

§  personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria (commi 2-4);

§  personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (commi 5-7);

§  personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (commi 8-10).

Tali assunzioni, derivano in parte da concorsi già banditi (comma 1) e in parte da concorsi da bandire nel 2021 (commi 2, 5 e 8).

 

Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, le assunzioni in oggetto sono essenzialmente motivate dalle gravi scoperture di organico che caratterizzano l’amministrazione della giustizia, tanto da essere previste in aggiunta alle facoltà assunzionali già riconosciute dalla normativa attualmente vigente.

 

Il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2021, ad assumere magistrati ordinari che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l’assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell'ambito della dotazione organica vigente. Il medesimo comma stanzia altresì le risorse finanziarie necessarie, tratte dal Fondo di cui all'articolo 158, nel limite di euro 6.981.028 per il primo anno (2021) fino ad arrivare a euro 25.606.881 a decorrere dall’anno 2030.

 

La relazione tecnica specifica che i magistrati da assumere ai sensi del comma 1 sono i vincitori del concorso a 330 posti bandito con D.M. 10/10/2018, di cui è prevista l’approvazione della graduatoria entro il mese di giugno 2021. Gli oneri sono stati stimati in via prudenziale, tenendo conto che, alla data del 16 ottobre 2020, sono cessate dal servizio n. 143 unità di personale di magistratura ordinaria.

Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia ad indire una serie di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui:

§  1.500 unità da impiegare nell'Area II-F1,

§  1.200 unità da impiegare nell'Area II-F2;

§  300 unità da impiegare nell'Area III-F1.

In tali procedure concorsuali è previsto un punteggio aggiuntivo a favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

 

Costituiscono titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 50 del d.l. 90/2014, lo svolgimento, con esito positivo, di un periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo (comma 1-quater) o il completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del d.l, 98/2011 (richiamato dal comma 1-quinquies), pur in assenza di un ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo.

Per quanto riguarda il periodo di perfezionamento di cui al comma 1-quater è altresì specificamente previsto che nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita presso l’ufficio per il processo.

 

Analogamente a quanto previsto dal comma 1, il contingente di personale sopra indicato è aggiuntivo rispetto alle facoltà assunzionali già riconosciute dalla legislazione vigente.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 3 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 4 autorizza la spesa di euro 119.010.951 annui a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo158, con decorrenza dall'anno 2023.

 

Il comma 5 riguarda l'assunzione di personale a favore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:

§  70 unità da impiegare nell’Area III posizione economica F1,

§  10 unità da impiegare nell’Area II posizione economica F3;

§  120 unità da impiegare nell’Area II posizione economica F2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 6 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 7 autorizza la spesa di euro 2.115.962 per l’anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo158.

 

Il comma 8 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l’offerta trattamentale legata all’esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:

§  35 unità da impiegare nell’Area III posizione economica F1,

§  45 unità da impiegare nell’Area II posizione economica F2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 9 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 10 autorizza la spesa di euro 855.648 per l’anno 2021 e di euro 3.422.590 a decorrere dall’anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo158.

 

Secondo quanto specificato nella Relazione tecnica, le carenze di organico che interessano il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità risultano particolarmente gravi, anche alla luce dell’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario minorile, di cui al decreto legislativo 121 del 2018, che amplia notevolmente i compiti di tale struttura. Secondo quanto asserito nella relazione tecnica, oltre che con le assunzioni previste dalle disposizioni di cui al comma 8, ai vuoti organici si dovrebbe far fronte altresì tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità anche di altre pubbliche amministrazioni.

 


 

Articolo 161, commi 2-4
(Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l’esecuzione delle sentenze penali di condanna)

 

 

I commi da 2 a 4 dell’articolo 161 consentono al Ministero della giustizia di assumere a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. Una disposizione analoga, prevista dal decreto Sicurezza-bis (D.L. n. 53 del 2019) ha consentito analoghe assunzioni straordinarie nel 2020 ed è oggetto di abrogazione.

 

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 161, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, del TU pubblico impiego (D.lgs. n. 165 del 2001), ad assumere a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a 12 mesi, fino ad un massimo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/Fascia retributiva 1[2], anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

 

Il comma 2 dell'articolo 36 del TU pubblico impiego prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere stipulati soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.

 

Il personale potrà essere assunto con la seguente tempistica:

§  290 unità a partire dal 1° giugno 2021;

§  240 unità a partire dal 1° novembre 2021;

§  550 unità a partire dal 1° gennaio 2022.

 

Al reclutamento del personale il Ministero potrà procedere mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

 

La Relazione tecnica del d.d.l. bilancio specifica che al fine di accelerare le procedure di reclutamento, si prevede di attingere dalle graduatorie, relative ai medesimi profili professionali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, considerato che è attualmente in corso la procedura per assunzione di 1.000 operatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 255 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Tale concorso è stato bandito il 15 settembre scorso e si caratterizza per lo svolgimento con modalità semplificate (colloquio di idoneità e valutazione dei titoli) e per essere espressamente riservato – ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell’ordinamento militare – a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l’Amministrazione giudiziaria.

 

Tale personale dovrà essere impiegato nell’attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l’uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e repressione dei reati.

 

Ad una identica finalità erano orientate le assunzioni straordinarie, sempre a tempo determinato e per la durata di 12 mesi, previste dall’art. 8 del D.L. n. 53 del 2019, che il d.d.l. di bilancio abroga (v. infra, comma 4).

L’esigenza di un piano volto a consentire agli uffici di dare celere esecuzione alle sentenze penali di condanna era sorta per neutralizzare i riflessi negativi sull’ordine pubblico derivanti dalla ritardata esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, i cui effetti risultano pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alla mancata iscrizione delle sentenze di condanna nel casellario giudiziale, grazie alla quale i condannati risultano incensurati e quindi possono, di fatto, in caso di reiterazione, ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena pur non avendone titolo.

 

Il comma 3, a copertura degli oneri per le suddette assunzioni straordinarie, autorizza la spesa di:

§  7.844.587 euro per l’anno 2021;

§  32.659.734 euro per l’anno 2022.

 

Il comma 4, infine, abroga l’articolo 8 del decreto-legge n. 53 del 2019 che -  a seguito della modifica introdotta dall’art. 8, comma 6-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. Proroga termini) - ha consentito al Ministero, per le medesime finalità espresse al comma 2, di procedere all’assunzione straordinaria, con contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi e con scadenza 31 dicembre 2020, fino a 1.095 unità di personale amministrativo.


 

Articolo 163
(Poli territoriali avanzati)

 

 

L’articolo 163 istituisce i Poli territoriali avanzati in ogni regione per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l’utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, vengono abrogate alcune delle disposizioni introdotte dalla L. 56/2019 (art. 2, commi da 1 a 4) relative in particolare all’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Contestualmente è disposta l’attribuzione, per il 2021, delle relative risorse disponibili in conto residui alla Presidenza del Consiglio per le finalità della disposizione in commento.

 

Il comma 1 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provveda ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti finalità:

§  svolgere in modalità decentrata e digitale i concorsi disciplinati dagli artt. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013 e 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001 che dispongono, rispettivamente, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, l’espletamento di concorsi pubblici unici per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni ai predetti soggetti, e per le restanti amministrazioni la possibilità di ricorrere, per le proprie procedure selettive, all’ausilio della Commissione RIPAM per lo svolgimento di taluni compiti (fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici);

§  sostenere l’organizzazione flessibile del lavoro pubblico;

§  sostenere la formazione del personale pubblico.

 

La natura dei Poli territoriali avanzati (PTA) è stata illustrata dal Ministro per la pubblica amministrazione nell’audizione informale sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund, svolta presso la Commissione Lavoro della Camera il 22 settembre 2020.

Secondo quanto riportato dal Ministro, l’istituzione dei PTA è una delle tre macro-attività previste nell’ambito della riforma dei processi di reclutamento avviata dalla Funzione pubblica e volta alla semplificazione e innovazione delle procedure di reclutamento per le PA (le altre attività riguardano le procedure di reclutamento pubblico su modello europeo e il piano straordinario di reclutamento). I PTA svolgono anche le funzioni di spazi condivisi di lavoro per le amministrazioni pubbliche e di Hub per l’innovazione e la modernizzazione della P.A (si veda il documento acquisito dalla Commissione lavoro in occasione dell’audizione: Programma di Innovazione Strategica della PA).

Per il reperimento degli spazi per l’allestimento dei Poli territoriali, si prevede anche il recupero, riuso e cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

 

Per tali fini, il comma 2 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica possa stipulare accordi con l’Agenzia del Demanio, l'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e con le altre amministrazioni titolari di beni immobili idonei a ospitate i PTA.

 

Per le finalità di cui alla norma in commento, il comma 3 attribuisce, per il 2021, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – previa ricognizione dei fabbisogni – le risorse disponibili in conto residui attualmente destinate (ex art. 2, c. 5, della L. 56/2019) all’attuazione di alcune delle misure finalizzate alla prevenzione dell’assenteismo dei dipendenti pubblici (di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della L. 59/2016 – v. infra), che sono conseguentemente abrogate dal successivo comma 4 dell’articolo in commento.

 

I richiamati commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della L. 56/2019 (c.d. legge concretezza) – di cui il comma 4 dell’articolo in esame dispone, come detto, l’abrogazione - hanno previsto l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Dall’ambito di applicazione dei suddetti sistemi sono esclusi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti titolari di un rapporto agile, nonché il personale degli istituti scolastici ed educativi e i dirigenti scolastici, mentre sono inclusi i dirigenti, fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico.

 

Si valuti l’opportunità, per una maggiore chiarezza normativa, di esplicitare nella rubrica dell’articolo l’abrogazione delle disposizioni della L. 59/2016, disposta dal comma 4.

 

Ai fini dell'attuazione dei predetti sistemi, il comma 5 del medesimo articolo 2, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, il cui utilizzo è stabilito con appositi DPCM che destinano fino al 20 per cento di tali risorse alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici (ex art. 18, c. 1-sexies, D.L. 162/2019).

 


 

Articolo 166
(Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)

 

L’articolo 166 prevede un piano per l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri.

Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze e un Fondo presso il Ministero dell’interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto.

È previsto l’obbligo per le amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi.

 

L’articolo 166 autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

Finalità indicata nella disposizione è quella di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l’efficienza degli istituti penitenziari.

 

Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede non prima del 1° ottobre di ciascun anno entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità dal comma 2 (v. infra) e secondo i seguenti contingenti massimi:

a) 800 unità per l’anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria

b) 500 unità, per l’anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria

c) 1160 unità per l’anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell’Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

d) 1160 unità per l’anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

e) 915 unità per l’anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.

 

L’assunzione è autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che – rinviando all’art. 35, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165 del 2001) – prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

 

Resta fermo quanto previsto relativamente alle riserve di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

 

Per le assunzioni (di cui al comma 1) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l’assunzione in base al comma 1.

La dotazione del Fondo è la seguente per ciascun anno:

-       euro 3.855.298 per l’anno 2021,

-       euro 32.318.063 per l’anno 2022,

-       euro 58.358.288 per l’anno 2023,

-       euro 103.346.347 per l’anno 2024,

-       euro 151.510.382 per l’anno 2025,

-       euro 187.987.418 per l’anno 2026,

-       euro 195.007.907 per l’anno 2027,

-       euro 196.566.668 per l’anno 2028,

-       euro 199.622.337 per l’anno 2029,

-       euro 202.387.875 per l’anno 2030,

-       euro 204.480.113 per l’anno 2031,

-       euro 205.659.245 per l’anno 2032,

-       euro 206.733.517 per l’anno 2033,

-       euro 208.639.130 per l’anno 2034,

-       euro 210.838.415 per l’anno 2035,

-       euro 213.454.024 a decorrere dall’anno 2036. 

 

L’articolo 166 autorizza inoltre - per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto – un onere finanziario da iscrivere in apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno pari a:

-       euro 4.116.000 per l'anno 2021,

-       euro 2.590.800 per l’anno 2022,

-       euro 7.510.280 per l’anno 2023,

-       euro 7.422.830 per l’anno 2024,

-       euro 5.915.870 per l’anno 2025.

 

Di seguito una tabella riepilogativa (estratto da Relazione tecnica):

 

 

Il Fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al comma 1 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

 

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi (di cui ai commi 2 e 3).

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 215
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

 

L’articolo 215 del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

 

Inoltre, il comma 2 – con disposizione che ricorre da anni nelle leggi di bilancio - autorizza il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Società Sport e Salute, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese:

§  per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati;

§  per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;

§  per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

Si tratta delle spese comprese nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.

Con previsione innovativa, invece, il comma 3 autorizza lo stesso Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell’ambito della missione Giustizia, le somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio:

§  a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero con enti pubblici e privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

§  derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali.

Tali somme dovranno essere destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale e dunque dovranno essere iscritte nei programmi Giustizia civile e penale e Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria».

 

 


La seconda Sezione

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti a legislazione vigente.

Le previsioni di entrata e di spesa contenute nella Sezione II (art. 21, co. 1-sexies, legge n. 196/2009):

-        sono formate sulla base della legislazione vigente, includendo l'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e alle spese di fabbisogno e le rimodulazioni compensative che interessano anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio;

-        evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra, riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa che costituiscono l’unità di voto.

 

1.1 Le unità di voto parlamentare

Le unità di voto per le spese sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le entrate, le unità di voto sono individuate con riferimento alla tipologia di entrata.

L’unità di voto deve indicare:

§  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§  le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre classificate a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio, e precisamente in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

 

1.2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. flessibilità di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)     la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).

La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, ai sensi dell'art. 30, co. 2, il quale prevede la rimodulazione delle quote annuali, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, anche per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti: in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è altresì consentita la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio;

b)     il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, concorrono alla manovra di finanza pubblica[3].

È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

 

1.3. Classificazione delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)    missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)    programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

c)    unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.

 

Esse sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione sull'efficacia delle azioni, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La più recente Relazione, presentata al Parlamento il 17 luglio 2019 (Doc. XXVII, n. 7), riguarda gli esiti della sperimentazione condotta finora. Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

 

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

 

1.4. La struttura degli stati di previsione della spesa

Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa (Tomo III del ddl) espone gli stanziamenti relativi ai singoli programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, e riporta i seguenti Allegati:

?      Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);

?      Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);

?      Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);

?      Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);

?      Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti elementi informativi:

?     la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi delle specifiche voci di bilancio (il contenuto di ciascun programma con riferimento alle azioni sottostanti, le risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio con riguardo alle categorie economiche, le norme autorizzatorie che lo finanziano); il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;

?     per ogni programma, la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;

?     un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

 

L’articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

 


2. Le previsioni di spesa del Ministero della giustizia

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (A.C. 2790-bis, Tab. 5) si articola in 2 missioni e 6 programmi:

§  pro quota[4] la missione n. 6, denominata Giustizia, articolata in 4 programmi di spesa:

-  Amministrazione penitenziaria;

-  Giustizia civile e penale;

-  Giustizia minorile e di comunità;

-  Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria.

§  pro quota, la missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fanno riferimento i programmi:

-  Indirizzo politico;

-  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.

 

I 6 programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

 

Nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le 7 priorità politiche dell’azione del Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo del Ministro (emanato il 15 settembre 2020).

 

Le priorità politiche del Ministero della Giustizia (sintesi)

1) Consolidare la politica sul personale attraverso il completamento delle piante organiche tramite il definitivo scorrimento delle graduatorie, la piena e tempestiva implementazione delle numerose procedure concorsuali, da predisporre anche in forma semplificata, dando decisivo impulso alle procedure di riqualificazione, agli interpelli, ai reclutamenti straordinari, alle progressioni economiche e alla formazione. Rideterminare le piante organiche, a seguito dell’incremento del ruolo organico di magistratura e favorendo l’attuazione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento.

2) Avanzare nelle politiche di digitalizzazione, tanto nell’ambito della giurisdizione quanto in quello dell’attività amministrativa, attraverso l’uso di piattaforme telematiche e la valorizzazione delle buone pratiche emerse durante il c.d. ‘lockdown’. Accelerare lo sviluppo del Processo penale telematico, estendendo l’utilizzo del portale deposito atti penali non solo alla consultazione e download delle copie degli atti; completando la digitalizzazione delle intercettazioni in funzione del processo telematico; rendendo disponibile alla Corte di Cassazione il fascicolo telematico delle procedure cautelari. Potenziando altresì le infrastrutture destinate al funzionamento dei servizi telematici, con particolare riguardo a quanto necessario per la celebrazione a distanza dei processi e per la digitalizzazione degli atti e documenti processuali. Proseguire nell’estensione del Processo civile telematico alla Cassazione e agli uffici del giudice di pace.

3) Migliorare la qualità amministrativa, mediante una sistematica verifica e valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi e dei progetti operativi, con moderni e adeguati sistemi di misurazione e valutazione della performance. Promuovere la cultura della trasparenza dell’integrità tra il personale amministrativo e dirigenziale; attribuire idonee risorse umane e strumentali alla struttura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, valorizzando lo strumento del c.d. ‘whistleblowing’ nonché sviluppando, all’interno di appositi accordi, strutturate collaborazioni con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

4) Migliorare la qualità del servizio giustizia attraverso una costante attenzione ai luoghi della giustizia, intervenendo, con riferimento alla sicurezza degli uffici giudiziari mediante la realizzazione di tempestivi interventi di manutenzione e provvedendo ad una programmazione dell’edilizia giudiziaria che accresca l’adeguatezza degli edifici, in particolare sotto i profili antisismico ed antincendio, promuovendo altresì l’adozione di criteri di efficientamento energetico. Proseguire nella realizzazione di strutture multifunzionali (c.d. “cittadelle giudiziarie”) che soddisfino adeguatamente le attuali, emergenti esigenze di sicurezza e funzionalità anche in relazione al generale rischio epidemiologico. Intervenire per modernizzare le strutture penitenziarie prevedendo inoltre la realizzazione di ulteriori appositi reparti per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art.41-bis dell’ordinamento penitenziario. Migliorare la qualità della vita del personale di polizia penitenziaria.

5) Ottenere una giustizia vicina alle esigenze dei propri utenti, in particolare dando impulso ai protocolli sottoscritti con il Consiglio Nazionale Forense e alla Rete Nazionale dell’area Tecnica e Scientifica per l’istituzione del nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso, all’attività di raccordo tra il Ministero e l’Avvocatura per uno sportello permanente per la giustizia telematica, all’Osservatorio permanente sui tempi della giustizia penale, al Tavolo sulla riforma di accesso ed esercizio della professione notarile e semplificazione delle procedure di competenza dei notai, alla Convenzione con la Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza Forense per l’accessibilità al servizio di informatica giuridica del C.E.D della Cassazione. Attivare modalità celeri per la liquidazione dei crediti maturati, nell’ambito delle c.d. ‘spese di giustizia’. Inquadrare i compiti di vigilanza sugli ordini professionali attribuiti al Ministero non solo in termini sanzionatori ma anche a tutela degli stessi ordini, valorizzandone la funzione protettiva anche e soprattutto nell’interesse pubblico. Velocizzare la corresponsione dell’equa riparazione in favore della persona che ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata di un processo. Approfondire gli aspetti giudiziari del contrasto alla violenza contro le donne, sviluppando le attività del Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato.

6) Realizzare un modello di esecuzione penale che garantisca certezza della pena e dignità della detenzione, da attuarsi valorizzando il lavoro come forma principale, assieme allo studio e alla cultura, di rieducazione e reinserimento sociale della persona detenuta, incrementando le attività di istruzione, di formazione professionale, di avviamento al lavoro all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari, di partecipazione a progetti di pubblica utilità nel contesto di un modello di integrazione con le risorse del territorio di pertinenza dell’istituto. Consolidare i presidi ospedalieri all’interno degli istituti penitenziari, in particolare relativamente ai servizi di psichiatria. Valorizzare il ruolo del Corpo di Polizia Penitenziaria e intensificare ogni sforzo per prevenire aggressioni in danno del personale addetto agli istituti. Considerare la realizzazione di un nuovo modello custodiale ancorato al concetto di progressività trattamentale. Assicurare un sempre più efficace funzionamento degli uffici per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, onde favorire il reinserimento sociale del reo; realizzare il Sistema Informativo dell’Esecuzione Penale Esterna (SIEPE) e potenziare le possibilità di messa alla prova anche attraverso l’implementazione dei relativi osservatori e di sportelli presso i Tribunali ordinari.

7) Rilanciare la cooperazione internazionale attraverso la negoziazione degli accordi bilaterali di estradizione e assistenza giudiziaria, soprattutto con i Paesi di maggior interesse strategico per l'Italia, anche per la particolare concentrazione di criminalità. Dare impulso alla cooperazione penitenziaria, mediante l'intensificazione dei negoziati bilaterali in materia di trasferimento dei condannati e dei meccanismi di rimpatrio dei detenuti stranieri verso i paesi di origine, valorizzando ulteriormente l'istituto dell'espulsione del detenuto verso il Paese di provenienza, qualora la pena residua lo consenta. Predisposizione di un adeguato contributo progettuale del Ministero per sfruttare le risorse che saranno messe a disposizione dai nuovi strumenti finanziari europei, c.d. "Recovery Fund", per rilanciare il sistema giustizia.

 

Sulla base di queste priorità i 5 Centri di responsabilità amministrativa (CRA) del Ministero hanno formulato gli obiettivi della loro azione.

I cinque Centri di responsabilità amministrativa del Ministero della Giustizia sono i quattro Dipartimenti nei quali è strutturato il ministero (Dipartimento per gli affari di giustizia DAG; Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria DOG; Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) nonché il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

 

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia autorizza spese finali, in termini di competenza, per 8.955,1 milioni di euro nel 2021, 8.819,7 milioni di euro per il 2022 e 8.914,0 milioni di euro per il 2023.

 

Distinguendo le spese correnti - ossia quelle destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi - dalle spese in conto capitale - ossia quelle per investimenti - il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2021 e per il successivo biennio, si articola nel seguente modo.

 

Spese finali del Ministero della giustizia nel ddl di bilancio per il triennio 2021-2023

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Legge di Bilancio 2020

Previsioni

Ddl di bilancio 2021

Diff.
bil 2021/
bil 2020

Ddl di bilancio 2022

Ddl di bilancio 2023

Spese correnti

8.347,8

8.338,5

-9,3

8.254,6

8.383,4

Spese in c/capitale

553,8

616,6

62,8

565,1

530,6

SPESE FINALI

8.901,6

8.955,1

53,5

8.819,7

8.914,0

Spese MINISTERO in % spese finali STATO

1,3%

1,2%

-

1,2%

1,2%

 

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 8.989,9 milioni di euro nel 2021, a 8.819,7 milioni di euro nel 2022 e a 8.914,0 milioni di euro nel 2023.

 

Rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il Ministero della Giustizia, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell’anno 2021, decrescente nel 2022 e nuovamente in crescita nel 2023.

 

 

2.1 Le spese per l’anno 2021

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 8.894,4 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente un aumento delle spese finali di 60,6 milioni di euro, di cui 10,6 milioni di spesa in conto corrente e 50,0 milioni di spesa in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue.

 

Spese finali del Ministero della giustizia - anno 2021

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2020

2021

Legge di Bilancio

previsioni assestate

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

Effetti Sez. I

DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

8.347,8

8.518,9

8.327,8

-

8.327,8

10,6

8.338,5

Spese in c/capitale

553,8

600,8

566,6

25,0

591,6

25,0

616,6

SPESE FINALI

8.901,6

9.119,7

8.894,4

25,0

8.919,4

35,6

8.955,1

 

Si ricorda, infatti, che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l’esercizio 2021 possono incidere, sotto il profilo quantitativo, oltre alle disposizioni introdotte dall’articolato del d.d.l. di bilancio (Sezione I), anche le rimodulazioni, i rifinanziamenti o le riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente (Sezione II).

In particolare, l’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi[5]. Il comma 3?ter dell’articolo 23 prevede esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa, in apposito allegato conoscitivo, da aggiornare all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

 

Il Ministero della giustizia è intervenuto sulla sezione II prevedendo un aumento della spesa pari a 25 milioni di euro che è stato effettuato attraverso rifinanziamenti di leggi di spesa, tutti relativi a spese per investimenti.

 

Rifinanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Programma/Oggetto/Riferimento normativo

Cap.

2021

2022

2023

Amm. Penitenziaria/Acquisto e installazione di opere prefabbricate destinate all’amministrazione penitenziaria/L. n. 145/2018, art. 1, co. 95

7300/16

+10,0

+10,0+

+25,0

Giust. civile e penale/Informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria/L. n. 232/2016, art. 1, co. 140

7203/8

+2,5

+1,9

+2,7

Giust. civile e penale/Acquisto e installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti nonché per la manutenzione straordinaria di immobili destinati all’amministrazione centrale e agli uffici giudiziari/L. n. 232/2016, art. 1, co. 140

7200/7
7200/8
7200/9
7200/10

+10,1

+19,9

+56,1

Giust. civile e penale/Acquisto, installazione, ampliamento e adeguamento tecnico di strutture, impianti e sale server/L. n. 145/2018, art. 1, co. 95

7200/15
7200/16

+2,0

+2,5

+6,5

Giust. minorile e di comunità/Interventi di potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico e la sicurezza /L. n. 205/2017, art. 1, co. 1072

7421/3

+0,2

+0,2

+0,2

Giust. minorile e di comunità/Acquisto di mezzi per il trasporto detenuti e realizzazione di impianti di comunicazione e controllo/L. n. 232/2016, art. 1, co. 623

7421/4

+0,1

+0,1

+0,1

Giust. minorile e di comunità/Conversione su supporto digitale della documentazione in archivio/L. n. 145/2018, art. 1, co. 95

7421/5

+0,1

+0,1

+0,1

Totale rifinanziamenti

 

+25,0

+35,0

+90,0

 

Al dato dei rifinanziamenti operati in Sezione II si devono aggiungere poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge, che nel caso specifico del Ministero della giustizia determinano un aumento delle previsioni di competenza pari a 35,6 milioni di euro, relativi essenzialmente a interventi sugli istituti penitenziari (art. 26 d.d.l.) e assunzioni (artt. 159 e 161 del d.d.l.).

 

Così determinato il bilancio integrato del Ministero della giustizia in 8.955,1 milioni di euro, si rileva che le spese del Ministero corrispondono all’1,2% del totale delle spese finali dello Stato. Tale percentuale è in diminuzione rispetto all’1,3% degli ultimi esercizi, ma in aumento rispetto all’1,1% dell’assestamento del bilancio 2020.

 

Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2019 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dall’1,7% del 2006 all’odierno 1,2%. Nel corso della XVI legislatura, la percentuale ha oscillato tra l’1,4% e l’1,6% per scendere all’1,3% a partire dall’esercizio 2013; si tratta di un dato confermato in tutta la XVII legislatura e all’inizio della XVIII legislatura, fino al bilancio 2019.

 

Con riferimento ai singoli stati di previsione della spesa, nella tabella seguente è illustrato il totale delle spese finali (cioè al netto delle passività finanziarie) autorizzate per ciascun Ministero per il triennio 2021-2023. Per l’esercizio finanziario 2021, le spese sono poste a raffronto con quelle del bilancio assestato 2020.

Analisi delle spese finali per Ministeri 2021-2023 – Bilancio integrato

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Assestato

2020

%

Integrato

2021

%

Integrato

2022

%

Integrato

2023

%

Economia e finanze

494.413

58,6

445.803

58,0

459.048

60,5

450.653

60,0

Sviluppo economico

14.316

1,7

9.805

1,3

7.769

1,0

8.872

1,2

Lavoro e politiche sociali

178.241

21,1

160.519

20,9

145.037

19,1

149.364

19,9

Giustizia

9.120

1,1

8.955

1,2

8.820

1,2

8.914

1,2

Affari esteri

3.502

0,4

3.411

0,4

2.912

0,4

2.717

0,4

Istruzione [6]

61.883

7,3

50.409

6,6

48.028

6,3

46.747

6,2

Interno

31.172

3,7

29.826

3,9

29.023

3,8

27.341

3,6

Ambiente

1.489

0,2

1.528

0,2

1.267

0,2

1.166

0,2

Infrastrutture  e trasporti

17.169

2,0

13.906

1,8

13.695

1,8

13.392

1,8

Università e ricerca

-

-

12.793

1,7

12.990

1,7

12.708

1,7

Difesa

23.781

2,8

24.542

3,2

25.161

3,3

23.489

3,1

Politiche agricole

2.247

0,3

1.445

0,2

986

0,1

1.146

0,2

Beni culturali

3.236

0,4

2.888

0,4

2.590

0,3

2.436

0,3

Salute

3.283

0,4

2.384

0,3

1.872

0,2

1.902

0,3

SPESE FINALI

843.851

100

768.212

100

759.197

100

750.848

100

 

 

3. L’analisi della spesa per Missioni e programmi

Le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2021, pari a circa 8 miliardi e 955 milioni di euro, sono ripartite tra due missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (quasi il 98,5%) assegnate alla missione Giustizia.

 

La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero della giustizia per il 2021, a raffronto con i dati della legge di bilancio e dell’assestamento dell’esercizio 2020.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate.

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


 

Missione/Programma

2020

2021

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

Sez. II

Effetti Sez. I

DDL bilancio integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Rifin.
a.23 c. 3 lett b)

1

Giustizia (6)

8.747,2

8.977,8

8.758,4

-

25,0

8.783,4

35,4

8.818,8

1.1

Amministrazione penitenziaria (6.1)

3.005,7

3.145,1

3.107,2

-

10,0

3.117,2

26,8

3.144,0

1.2

Giustizia civile e penale (6.2)

4.278,9

4.323,9

4.178,5

-

14,6

4.193,2

7,6

4.200,8

1.3

Giustizia minorile e di comunità (6.3)

278,0

289,0

282,5

-

0,4

282,8

1,0

283,8

1.4

Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria (6.6)

1.184,6

1.219,7

1.190,2

-

-

1.190,2

-

1.190,2

2

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

154,3

142,0

136,0

-

-

136,0

0,2

136,2

2.1

Indirizzo politico (32.2)

41,1

41,6

35,6

-

-

35,6

-

35,6

2.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

113,2

100,3

100,4

-

-

100,4

0,2

100,6

 

SPESE FINALI MINISTERO

8.901,6

9.119,7

8.894,4

-

25,0

8.919,4

35,6

8.955,1

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

 

3.1. La missione “Giustizia”

La missione n. 6, “Giustizia”, a partire dal 2017 non è più di integrale pertinenza del Ministero della Giustizia. Dei 7 programmi che la compongono, infatti, solo 4 sono attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero e sono esposti in tabella n. 5; i restanti 3 sono di pertinenza del Ministero dell’economia e sono esposti in tabella n. 2.

 

Nel suo complesso, la Missione è dotata di stanziamenti di competenza pari a 9.221,9 milioni di euro.

Di seguito, la rappresentazione grafica della ripartizione della Missione “Giustizia” tra il Ministero della giustizia e quello dell’economia e delle finanze.

 

In particolare, il Ministero dell’economia è responsabile dei seguenti programmi, che si approfondiranno infra:

§  6.5. Giustizia tributaria, di pertinenza del Dipartimento delle finanze: 185,6 milioni di euro;

§  6.7. Giustizia amministrativa, di pertinenza del Dipartimento del tesoro, 185,0 milioni di euro;

§  6.8. Autogoverno della magistratura, di pertinenza del Dipartimento del tesoro, 32,5 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda i programmi di competenza del Ministero della Giustizia, nel disegno di legge di bilancio integrato, alla missione Giustizia è assegnata una dotazione pari a 8.818,8 milioni di euro (-159 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2020).

 

La missione è articolata in 4 programmi di spesa:

§  1.1. Amministrazione penitenziaria – 3.144,0 mln di euro;

§  1.2. Giustizia civile e penale – 4.200,8 mln di euro;

§  1.3. Giustizia minorile e di comunità – 283,8 mln di euro;

§  1.4. Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria – 1.190,2 mln di euro.

Programma 1.1: Amministrazione penitenziaria

Sono tradizionalmente ricondotte al programma le seguenti attività: coordinamento tecnico operativo, direzione e amministrazione del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; trattamento penitenziario detenuti e internati; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell’edilizia carceraria.

 

Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP).

 

In base alla Nota integrativa, nella gestione del Programma il DAP si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):

1.      Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni;

2.      Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari. In particolare, il Ministero dichiara di mirare all'adeguamento ed alla riqualificazione degli istituti esistenti e voler portare nel 2021 la capienza regolamentare degli istituti penitenziari a 53.000 unità, a fronte delle attuali (al 31 ottobre 2020) 50.583 unità; per il 2022 la capienza dovrebbe essere portata a 54 mila unità e a 55 mila unità nel 2023. Quanto all’affollamento degli istituti penitenziari, il DAP individua nell’attuale 1,2% il rapporto fra il numero dei detenuti mediamente presenti nel corso dell'anno ed il numero dei posti disponibili nella totalità degli istituti penitenziari e dichiara di voler far scendere tale rapporto all’1,05% nel 2021;

3.      Miglioramento delle condizioni di detenzione. In particolare, quanto al lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, il Ministero individua come obiettivo della propria azione il raggiungimento nel 2021 della percentuale del 30% di persone detenute lavoranti, a fronte dell’attuale 25,8%; anche i lavoranti alle dipendenze di imprese private e cooperative dovranno aumentare, passando dall’attuale 3,9% della popolazione detenuta all’5% nel 2021 (6% nel 2022 e 7% nel 2022). Quanto all’istruzione scolastica, il Ministero punta a superare la percentuale del 33% di detenuti che frequentano corsi di alfabetizzazione e istruzione rispetto al complesso della popolazione detenuta; per la partecipazione ad iniziative di formazione professionale, la percentuale attuale del 6,4% dovrebbe essere innalzata al 7%;

4.      Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale.

 

 

Lo stanziamento per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio di previsione 2021 è pari a 3.144,0 mln di euro (di cui: spese correnti 2.948,3 mln; spese in conto capitale: 195,7 mln.), sostanzialmente invariato rispetto alle previsioni assestate 2020 (-1,1 mln) ma in aumento rispetto al bilancio a legislazione vigente (+36,8 mln) e al rendiconto 2019.

 

 

I dati 2016-2019 sono tratti dal Rendiconto; i dati 2020 dalla legge di assestamento del bilancio e i dati 2021-2023 dal d.d.l. di bilancio in esame

 


 

 


Missione Giustizia

Prog. 1.1

Amm. penitenziaria (6.1)

2019

2020

2021

Rendiconto

Assestato

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

3.053,6

3.145,1

3.107,2

+10,0

3.117,2

+26,8

3.144,0

 

La manovra finanziaria incide su questo programma sia con interventi di I che con interventi di II Sezione.

L’articolato del disegno di legge, infatti, aumenta gli stanziamenti dell’amministrazione penitenziaria di 26,8 milioni di euro.

 

Si tratta dell’effetto delle seguenti disposizioni (alle cui schede di lettura si rinvia):

§  art. 26, che stanzia 20 milioni di euro sul cap. 7361/3, Spese per l’implementazione, la riqualificazione di impianti e attrezzature per l’allestimento di laboratori e opifici, al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie nelle strutture detentive e 5 milioni di euro sul cap. 7304, Spese per la digitalizzazione, lo sviluppo informativo e il cablaggio delle infrastrutture di rete negli istituti penitenziari;

§  art. 113, che stanzia 800 mila euro sul cap. 1769, Somme occorrenti per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dai detenuti che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 CEDU;

§  art. 159, che stanzia 1 milione di euro sul cap. 1671/28, Somme destinate all’espletamento delle procedure concorsuali.

 

In Sezione II, la manovra rifinanzia alcune leggi di spesa (art. 23, comma 3, lett. b) determinando un aumento delle previsioni pari a 10 milioni di euro sul capitolo 7300/16, Fondo opere: acquisto e installazione di opere prefabbricate. Riparto fondo investimenti 2019.

 

Dall’analisi disegno di legge di bilancio per capitoli emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell’amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.609,1 milioni di euro) che sono prevalentemente relative alle spese di personale. In particolare, il bilancio evidenzia:

§  2.136,0 mln di euro per il personale di polizia penitenziaria. Lo stanziamento è previsto in aumento nel triennio (2.199,6 mln nel 2022 e 2.255,8 mln nel 2022);

§  203,2 mln di euro destinati al personale amministrativo e ai magistrati.

 

Si riportano, inoltre, i seguenti capitoli di interesse anticipando che non presentano variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente:

§  Manutenzione ordinaria degli immobili (cap. 1687): stanziamento nel bilancio integrato 2021 a 24,8 milioni di euro (20,9 milioni nel rendiconto 2019);

§  Spese per la gestione ed il funzionamento del laboratorio centrale per la banca nazionale del DNA (cap. 1752): 2,3 milioni di euro (invariato rispetto agli ultimi esercizi);

§  Spese per il funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute (cap. 1753): 400.000 euro (invariato rispetto agli ultimi esercizi);

§  Spese di ogni genere riguardanti la rieducazione dei detenuti (cap. 1761): 6,9 milioni di euro (7,0 nel rendiconto 2019);

§  Spese per mercedi ai detenuti (cap. 1764): 118 milioni di euro (stessa cifra risultante dal rendiconto 2019);

§  Sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti (cap. 1765): 15,1 milioni di euro (invariato rispetto agli esercizi precedenti);

§  Spese di ogni genere riguardanti il mantenimento e l’assistenza dei detenuti (cap. 1766): 130,4 milioni di euro (nel rendiconto 2019, 110,5 milioni di euro). Per i dati relativi alle presenze nelle carceri si veda la scheda sull’art. 113 del d.d.l.).

 

Per quanto riguarda gli investimenti, relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture, al potenziamento e ristrutturazione dell’edilizia carceraria, il bilancio 2021 del Ministero aumenta di 35 milioni di euro le previsioni a legislazione vigente stanziando 195,7 milioni di euro, così ripartiti:

§  cap. 7300, Acquisto, installazione e ampliamento di immobili: 83,2 mln (dei quali 10 milioni oggetto di un rifinanziamento in Sez. II);

§  cap. 7301, Manutenzione straordinaria immobili: 39,2 mln;

§  cap. 7304, Digitalizzazione e cablaggio degli istituti penitenziari: 5,0 mln, inseriti dalla manovra;

§  cap. 7321, Acquisto di attrezzature e impianti: 21,7 mln;

§  capp. 7341 e 7342, Acquisto di attrezzature, mobilio e dotazioni librarie: 3,8 mln;

§  cap. 7361, Servizio delle industrie e delle bonifiche agrarie degli istituti di prevenzione e pena: 42,7 mln (dei quali, 20 milioni aggiunti dalla manovra).

 

 

Un approfondimento sulla destinazione di queste autorizzazioni di spesa è contenuto negli allegati alla tabella n. 5.

 

Programma 1.2: Giustizia civile e penale

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: attività connesse all'esercizio della giurisdizione civile e penale; attività delle cancellerie e segreterie giudiziarie; servizi relativi al funzionamento degli uffici giudiziari; adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e compensi dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali; attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari; attività di gestione e manutenzione degli immobili sedi di uffici giudiziari; gestione di beni e servizi, anche informatici, dell'amministrazione giudiziaria; sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia; trasferimenti per la formazione iniziale e permanente dei magistrati (Scuola Superiore della Magistratura).

 

Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG).

 

In base alla Nota integrativa, nella gestione del Programma il DOG si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):

1.      Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione. Il Ministero dichiara di non prevedere una riduzione della durata media dei procedimenti civili e penali nei tribunali ordinari, ritenendo che il mantenimento del target attuale (che individua rispettivamente in 376 e in 382 giorni la durata media di tali procedimenti) possa essere ragionevolmente considerato quale obiettivo anche per il 2021;

2.      Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari. In particolare, il Ministero mira a estendere il sistema integrato a supporto del processo penale telematico a tutti gli uffici di procura (attualmente nel sono dotate solo il 90% delle Procure).

 

Lo stanziamento nel bilancio di previsione 2021 per questo programma è pari a 4.200,8 milioni di euro (di cui: spese correnti 3.790,6 mln; spese in conto capitale: 410,1 mln), in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2020 (-123,1 mln) e rispetto al rendiconto 2019, ma in aumento rispetto al bilancio a legislazione vigente (+22,2 mln).

 

I dati 2017-2019 sono tratti dal Rendiconto; i dati 2020 dalla legge di assestamento del bilancio e i dati 2021-2023 dal d.d.l. di bilancio in esame

 


Missione Giustizia

Prog. 1.2

Giustizia civile e penale (6.2)

2019

2020

2021

Rendiconto

Assestato

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

4.329,1

4.323,9

4.178,5

+14,6

4.193,2

+7,6

4.200,8

 

La manovra finanziaria 2021 interviene sulla giustizia civile e penale sia con un rifinanziamento di 14,6 mln operato nella Sezione II, che con l’articolato del disegno di legge (Sezione I) che determinano un complessivo aumento delle dotazioni, rispetto al BLV, di 22,2 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda la sezione I, si segnalano gli articoli 159 e 161 del disegno di legge che, prevedendo assunzioni a tempo indeterminato e determinato, comportano un aumento degli stanziamenti di 7,6 milioni di euro per il personale amministrativo.

Anche per effetto di questo piano di assunzioni, nel bilancio integrato 2021 la principale voce di spesa del programma Giustizia civile e penale è rappresentata dalle spese di personale, pari a circa 3.060,9 milioni di euro. In particolare:

§  per il personale civile sono stanziate risorse per 1.391,5 milioni di euro;

§  per il personale di magistratura sono stanziati 1.866,8 milioni di euro.

 

In Sezione II, è operato un rifinanziamento (art. 23, comma 3, lett. b) pari a 14,6 milioni di euro, che riguarda capitoli di spese per investimenti relativi:

§  all’informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria (cap.7203/8): +2,5 milioni;

§  all’acquisto e installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti nonché per la manutenzione straordinaria di immobili destinati all’amministrazione centrale e agli uffici giudiziari (cap. 7200): +12,1 milioni.

 

Per tutti i restanti capitoli, lo stato di previsione 2021 del Ministero conferma il bilancio a legislazione vigente.

Si ricordano, tra i capitoli invariati rispetto al BLV:

§  cap. 1478, Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura, che reca stanziamenti per 13,3;

§  cap. 1501, Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, che reca stanziamenti per 46,0 mln di euro;

§  cap. 1550, Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari che reca stanziamenti per 260,4 mln di euro.

 

Programma 1.3: Giustizia minorile e di comunità

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, attuazione esecuzione penale esterna e di messa alla prova; organizzazione e funzionamento dei servizi minorili e degli uffici per l’esecuzione penale esterna; trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; cooperazione internazionale in materia civile minorile; rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di esecuzione penale esterna.

 

Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC).

 

Si ricorda che a partire dal 2017 è stata data attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero (DPCM n. 84 del 2015), che prevede il passaggio delle competenze e del personale degli uffici per l’esecuzione esterna dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al nuovo DGMC, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

In base alla Nota integrativa, nella gestione del Programma il DGMC si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):

1.      Esecuzione penale; giustizia penale minorile e esecuzione penale esterna;

2.      Cooperazione internazionale in materia civile minorile;

3.      Miglioramento dell’organizzazione e della capacità amministrativa;

4.      Sviluppo del personale.

 

Il bilancio di previsione 2021 reca uno stanziamento per la giustizia minorile e di comunità di 283,8 milioni di euro (di cui 274,4 mln di spese correnti e 9,4 mln di spese in conto capitale), in diminuzione (-5,2 mln di euro) rispetto alle previsioni assestate 2020 e al rendiconto 2019, ma in leggero aumento rispetto al bilancio a legislazione vigente (+1,4 mln).

 

I dati 2016-2019 sono tratti dal Rendiconto; i dati 2020 dalla legge di assestamento del bilancio e i dati 2021-2023 dal d.d.l. di bilancio in esame

 


Missione Giustizia

Prog. 1.3

Giustizia minorile e di comunità (6.3)

2019

2020

2021

Rendiconto

Assestato

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

292,9

289,0

282,5

+0,4

282,8

+1,0

283,8

 

Il bilancio della giustizia minorile e di comunità presenta un rifinanziamento di 375 mila euro e, un aumento di un milione di euro come effetto dell’articolato del disegno di legge di bilancio.

 

In particolare, a seguito del programma di assunzioni previsto dall’art. 159 del d.l.l., sul cap. 2081/26 è stanziato un milione di euro per l’espletamento delle procedure concorsuali.

Gli interventi di II Sezione consistono in 3 rifinanziamenti di leggi di spesa che riguardano la realizzazione di nuove infrastrutture, il potenziamento e la ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità e insistono sui seguenti capitoli e piani di gestione:

§  cap. 7421/3 - Interventi di potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico e la sicurezza: 175.000 euro;

§  cap. 7421/4 - Acquisto di mezzi per il trasporto detenuti e realizzazione di impianti di comunicazione e controllo: 100.000 euro;

§  cap. 7421/5 - Conversione su supporto digitale della documentazione in archivio: 100.000 euro.

 

Per i restanti capitoli il bilancio di previsione 2021 conferma gli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Anche in questo programma, le risorse sono prevalentemente assorbite dal personale (49%), come si evince dal grafico che segue.

 

 

Si ricorda, inoltre, che sono transitati nel programma gli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 2135), con uno stanziamento di 230.000 euro, sostanzialmente invariato negli scorsi esercizi.

 

Programma 1.4: Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria”

Il programma attiene alla gestione delle attività inerenti alle prove concorsuali per l’abilitazione alla professione forense e l’accesso alla professione notarile; la gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l’Ufficio centrale per il referendum; la gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; la gestione delle spese inerenti le indennità da corrispondere alla magistratura onoraria; il contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno; le attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; le attività di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in materia di prevenzione.

 

Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG).

 

In base alla Nota integrativa, nella gestione del Programma il DAG si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):

1.      Sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali del dipartimento;

2.      Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale. In particolare, il rimpatrio dei detenuti nei paesi di origine è individuato come obiettivo strategico dell’Amministrazione, che fissa nel 95% la percentuale delle procedure di trasferimento di detenuti ai paesi di origine da evadere nel 2021 (90% è il dato attuale);

3.      Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per spese di giustizia di cui al DPR n. 115/02. Assicurare un periodico monitoraggio della relativa spesa.

4.      Gestione del contenzioso civile di cui alla legge Pinto. L’Amministrazione dichiara che la percentuale di rimborso delle somme dovute in base alla legge Pinto è attualmente del 60% ed è stato rivisto al ribasso nel 2019 in considerazione dei prepensionamenti, della cessata collaborazione con la Banca di Italia e dell’annosa carenza di personale. Il trend negativo è stato poi aggravato nel 2020 dalla fase emergenziale COVID; per questa ragione il Ministero si propone l’obiettivo del 65% solo nel 2022.

 

Il bilancio di previsione 2021 reca uno stanziamento di 1.190,2 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti.

La manovra non interviene su questo programma, né con l’articolato, né con interventi di II sezione: lo stanziamento è dunque invariato rispetto al bilancio a legislazione vigente, e in diminuzione rispetto tanto all’assestamento 2020 (-29,5 mln) quanto al rendiconto 2019 (-60,1 mln).

 

I dati 2017-2019 sono tratti dal Rendiconto; i dati 2020 dalla legge di assestamento del bilancio e i dati 2021-2023 dal d.d.l. di bilancio in esame


Missione Giustizia

Prog. 1.4

Serv. di gestione amm.va per l’attività giudiziaria (6.6)

2019

2020

2021

Rendiconto

Assestato

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

1.250,3

1.219,7

1.190,2

-

1.190,2

-

1.190,2

 

La maggior parte delle risorse di questo programma sono assorbite dalle spese di giustizia, cui è dedicato il cap. 1360[7] del bilancio del Ministero, finanziato per il 2021 con 593,0 milioni di euro.

 

 

Si ricorda che, nell’ultima relazione sullo stato delle spese di giustizia, presentata dal Ministro nel settembre 2020 (Doc. XCV, n. 3), e relativa a dati 2019, si sottolinea come «i dati in possesso evidenziano una spesa in costante aumento, essenzialmente imputabile ai costi crescenti della spesa per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che negli ultimi anni è passata dai 178 milioni circa dell'anno 2012 ai 215 milioni circa dell'anno 2015, ai 271 milioni circa dell'anno 2016, ai 323 milioni circa dell’anno 2017, fino ai 366 milioni circa dell’anno 2018 e ai 395 milioni circa dell’anno 2019.

Premesso che le spese di giustizia derivano direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria, sul quale questa amministrazione non può in alcun modo interferire, giova ricordare che tali spese hanno natura obbligatoria e che i relativi parametri di erogazione sono regolati da norme di legge, ragion per cui eventuali risparmi possono essere conseguiti soltanto con l'adozione di provvedimenti normativi che incidano su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale.

In base ai dati della citata relazione, che evidenziano come nel 2018 le spese totali sul capitolo siano state pari a 630 milioni di euro e nel 2019 pari a 649 milioni di euro, si può ritenere lo stanziamento attuale per il 2021 - di 593 milioni di euro - sottostimato rispetto alle effettive esigenze degli uffici giudiziari.

 

Sono riconducibili a questo programma anche le spese per intercettazioni, appostate sul capitolo 1363 per il quale sono stanziati nel bilancio 2021 213,7 milioni di euro (dato invariato rispetto al BLV; sono 216,7 nell’assestato 2020 ed erano 215,3 nel rendiconto 2019).

 

La relazione sullo stato delle spese di giustizia nel 2019 (Doc XCV, n. 3), sottolinea come anche per le intercettazioni, come per la generalità delle spese di giustizia, si deve comunque tener presente che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa di un dato anno, essendo detta tipologia di spesa fortemente condizionata da imprevedibili esigenze processuali, nonché dai tempi con cui gli uffici giudiziari procedono alla liquidazione delle fatture (che avviene con decreto del magistrato); attività questa che, tra l'altro, risente delle note carenze di personale che da anni affligge gli uffici giudiziari.

La Relazione evidenzia nel corso degli ultimi anni una significativa riduzione della spesa per intercettazioni, passata dai 300/280 milioni di euro degli anni 2009 e 2010 ai circa 230 milioni di euro degli anni 2015 e 2017, con una punta minima di circa 205 milioni di euro nell'anno 2018. Dato che nel 2019 registra un’ulteriore riduzione a circa 200 milioni di euro.

Le Note integrative del bilancio del Ministero affermano che «I criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa tengono conto dei possibili risparmi di spesa che conseguiranno dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, art. 88, della legge n. 103/17, nel cui ambito, ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese di intercettazione, è stata prevista la riduzione delle tariffe relative alle prestazioni obbligatorie».

 

 

Il 19,3% delle risorse del programma Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria sono assorbite da spese per il personale, che comprendono tanto il personale amministrativo (10,0 mln di euro), quanto il personale di magistratura (5,6 mln di euro), quanto il personale di magistratura onoraria.

In particolare, per la magistratura onoraria sono complessivamente stanziati 214,6 milioni di euro, così ripartiti:

§  cap. 1361, Rimborso spese forfettario ai magistrati ausiliari da assegnare all’Ufficio massimario e ruolo della Cassazione: 150 mila euro;

§  cap. 1362/1, Indennità giudici di pace, GOA, GOT e VPO: 197,5 mln di euro;

§  cap. 1362/4, Indennità spettanti ai giudici ausiliari: 17 mln di euro.

 

 

Nel programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria si segnala infine lo stanziamento previsto dal capitolo 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2021 reca uno stanziamento di 140 milioni di euro.

 

3.2. La missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

La missione, rispetto alla quale il Ministero della Giustizia gestisce 136,2 milioni di euro, è articolata a partire dal 2017 in 2 programmi di spesa (che costituiscono le sole unità di voto parlamentare):

§  Indirizzo politico – 35,6 milioni di euro;

§  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza – 100,6 milioni di euro.

 

Programma 2.1: Indirizzo politico

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro), valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

 

Il Programma è interamente gestito da Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro.

 

In base alla Nota integrativa nella gestione del Programma il Gabinetto del ministro si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):

1.      Miglioramento delle capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;

2.      Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico.

 

Il bilancio di previsione 2021 reca uno stanziamento di 35,6 milioni di euro (di cui 34,6 imputati a spese correnti e 1,0 a spese di conto capitale), in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2020 (-6 mln). La manovra non interviene su questo programma che dunque presenta gli stanziamenti già previsti in base alla legislazione vigente.

 

 


Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Prog. 2.1. Indirizzo politico (32.2)

2019

2020

2021

Rendiconto

Assestato

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

36,7

41,6

35,6

-

35,6

-

35,6

 

Si evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro e i suoi uffici di diretta collaborazione per il 2021 è prevista la presenza delle seguenti unità di personale[8]:

§  246 unità di personale amministrativo (per una spesa di 9,1 milioni di euro);

§  50 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 7,3 milioni di euro).

 

Programma 2.2: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: svolgimento di attività strumentali a supporto dell’amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi, le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

 

Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

 

In base alla Nota integrativa, nella gestione del Programma il DOG si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):

1.      Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa. Il Dipartimento mira a coprire il 77% degli organici ed a evitare un ulteriore invecchiamento della popolazione dipendente, che attualmente ha un’età media di 54 anni;

2.      Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali.

 

 

Il bilancio di previsione 2021 reca uno stanziamento di 100,6 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti, in leggero aumento tanto rispetto alle previsioni assestate 2020 che rispetto al BLV. In particolare, infatti, questo programma, per effetto dell’articolato del d.d.l. di bilancio registra un’ulteriore stanziamento di 250mila euro.


 

 


Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Prog. 2.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2019

2020

2021

Rendiconto

Assestato

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

154,4

100,3

100,4

-

100,4

+0,2

100,6

 

In particolare, 250.333 euro sono aggiunti sul capitolo 1511, Fondo risorse decentrate, e sono relativi alla gestione del personale.

 

 


4. Le spese per il personale dell’amministrazione giudiziaria

Per completezza di informazione, di seguito si riportano alcuni capitoli del bilancio dello Stato, con il relativo stanziamento, relativi alle spese per il personale della giustizia. Si evidenzia che si tratta di spese obbligatorie, come tali non emendabili.

La prima tabella – i cui dati sono tratti dagli allegati (da n. 3 a n. 16) alla tabella n. 5 (Stato di previsione del Ministero della giustizia), per gli anni finanziari 2018 - 2021 - distingue il personale in base al Centro di responsabilità al quale è assegnato.

 

Cap.

Personale

Unità
 2017

Previsione
 2018

Unità 2018

Previsione 2019

Unità 2019

Previsione 2020

Unità 2020

Previsione 2021

Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria

1600

Personale amministrativo

4.663

145.426.763

4.656

150.797.925

4.580

150.296.976

4.244

143.999.242

1601

Polizia penitenziaria

37.876

1.248.559.554

37.273

1.263.508.380

38.941

1.320.929.818

39.361

1.345.386.301

1602

Magistrati c/o amministrazione centrale

7

1.142.346

6

961.565

3

511.923

2

389.881

 

 

 

 

41.935

1.415.267.870

43.524

1.471.738.717

43.607

1.489.775.424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento degli affari di giustizia

1200

Personale amministrativo

255

7.326.745

255

7.571.742

281

8.353.077

231

6.875.473

1201

Magistrati c/o amministrazione centrale

20

2.642.955

22

2.955.022

26

4.030.439

29

4.021.023

 

 

 

 

277

10.526.764

307

12.383.516

260

10.896.496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

1400

Magistratura giudiziaria

9.229

1.261.170.691

9.736

1.324.568.527

10.092

1.374.960.696

9.701

1.340.180.685

1412

Magistrati c/o amministrazione centrale

16

2.627.605

14

2.625.064

11

2.044.084

17

2.856.638

1402

Personale amministrativo (cancellerie)

33.778

912.733.547

34.040

946.768.417

34.890

979.247.357

33.790

954.583.079

1413

Personale amministrativo

675

19.964.074

938

26.271.597

637

20.045.570

572

17.837.535

 

 

 

 

44.728

2.300.233.605

45.630

2.376.297.707

44.080

2.315.457.937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

2000

Personale amministrativo

2.989

86.504.128

3.097

92.284.274

3.131

95.149.020

3.121

95.396.631

2001

Polizia penitenziaria

1.143

37.410.948

1.263

42.398.375

1.185

39.748.348

1.322

45.565.463

2002

Magistrati c/o amministrazione centrale

5

914.464

7

1.036.777

8

1.186.658

7

1.064.616

 

 

 

 

4.367

135.719.426

4.324

136.084.026

4.450

142.026.710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro

1005

Personale amministrativo

239

8.626.954

255

9.255.167

261

9.396.322

246

9.080.012

1008

Magistrati c/o amministrazione centrale

50

7.868.047

49

7.704.887

49

7.476.443

50

7.306.070

 

 

 

 

304

16.960.054

310

16.872.765

296

16.386.082

 


 

Nella tabella che segue, invece, i dati sul personale vengono riaggregati in base alla categoria.

 

Cap.

Personale

Unità
 2017

Previsione
2018

Unità
2018

Previsione
 2019

Unità 2019

Previsione 2020

Unità 2020

Previsione 2021

Magistratura ordinaria

1602

Magistrati c/o DAP

7

1.142.346

6

961.565

3

511.923

2

389.881

1201

Magistrati c/o DAG

20

2.642.955

22

2.955.022

26

4.030.439

29

4.021.023

1412

Magistrati c/o amministrazione centrale DOG

16

2.627.605

14

2.625.064

11

2.044.084

17

2.856.638

1400

Magistratura giudiziaria

9.229

1.261.170.691

9.736

1.324.568.527

10.092

1.374.960.696

9.701

1.340.180.685

2002

Magistrati c/o DGMC

5

914.464

7

1.036.777

8

1.186.658

7

1.064.616

1008

Magistrati c/o Gabinetto

50

7.868.047

49

7.704.887

49

7.476.443

50

7.306.070

 

 

 

 

9.834

1.339.851.842

10.189

1.390.210.243

9.806

1.355.818.913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale amministrativo

 

 

 

 

 

 

 

 

1600

Personale amministrativo DAP

4.663

145.426.763

4.656

150.797.925

4.580

150.296.976

4.244

143.999.242

1200

Personale amministrativo DAG

255

7.326.745

255

7.571.742

281

8.353.077

231

6.875.473

1402

Personale amministrativo (cancellerie)

33.778

912.733.547

34.040

946.768.417

34.890

979.247.357

33.790

954.583.079

1413

Personale amministrativo DOG

675

19.964.074

938

26.271.597

637

20.045.570

572

17.837.535

2000

Personale amministrativo DGMC

2.989

86.504.128

3.097

92.284.274

3.131

95.149.020

3.121

95.396.631

1005

Personale amministrativo Gabinetto

239

8.626.954

255

9.255.167

261

9.396.322

246

9.080.012

 

 

 

 

43.241

1.232.949.122

43.780

1.262.488.322

42.204

1.227.771.972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polizia penitenziaria

 

 

 

 

 

 

 

 

1601

Polizia penitenziaria DAP

37.876

1.248.559.554

37.273

1.263.508.380

38.941

1.320.929.818

39.361

1.345.386.301

2001

Polizia penitenziaria DGMC

1.143

37.410.948

1.263

42.398.375

1.185

39.748.348

1.322

45.565.463

 

 

 

 

38.536

1.305.906.755

40.126

1.360.678.166

40.683

1.390.951.764

 

 


5. Ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia (tab. n. 2, n. 8 e n. 10)

5.1. Le entrate: il Fondo Unico Giustizia

In primo luogo si ricorda che lo Stato di previsione dell’entrata (Tab. n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell’esercizio 2021.

Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Ad esempio, nel rendiconto del bilancio 2019 il capitolo registrava 151,3 milioni di euro (erano stati 157,9 nel 2018, 141,1 nel 2017 e 218,4 nel 2016), di cui 85,6 mln derivanti da confische.

 

5.2. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell’Economia (tab. 2)

L’attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell’economia.

Programma 6.5: Giustizia tributaria

Attengono al programma le seguenti attività: funzionamento della giurisdizione tributaria esercitata dalle Commissioni tributarie regionali e provinciali; funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria; assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza. Trasferimenti al Garante dei diritti del contribuente.

 

In base alla Nota integrativa alla tabella n. 2, nella gestione del Programma il Dipartimento si prefigge il seguente obiettivo (per il quale individua azioni correlate ed indicatori di risultato): garantire ai cittadini una giurisdizione tributaria più efficiente mediante il completamento della digitalizzazione delle fasi del processo tributario.

 

Il centro di responsabilità Dipartimento delle finanze è competente per il programma 6.5, Giustizia tributaria, per il quale sono stanziati 185,6 milioni di euro, in diminuzione tanto rispetto alle previsioni assestate quanto rispetto al rendiconto 2019. La manovra non interviene su questo programma, per il quale sono confermati gli stanziamenti a legislazione vigente.

I dati 2017-2019 sono tratti dal Rendiconto; i dati 2020 dalla legge di assestamento del bilancio e i dati 2021-2023 dal d.d.l. di bilancio in esame

 


Missione Giustizia (6)

Prog. 6.5.

Giustizia tributaria

2019

2020

2021

Rendiconto

Assestato

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

242,1

199,0

185,6

-

185,6

-

185,6

 

Come detto, il disegno di legge di bilancio 2021 non interviene su questo programma né con interventi di I Sezione (articolato), né con interventi di II Sezione.

Tra i capitoli di maggior interesse si segnalano:

§  1262, Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria: 3,4 milioni di euro;

§  1268, Spese di funzionamento delle Commissioni tributarie: 15,6 milioni;

§  1269, Spese per i compensi ai componenti delle Commissioni tributarie: 84,5 milioni.

 

Programma 6.7: Giustizia amministrativa

Attengono al programma i trasferimenti al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.

 

Il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente per il programma Giustizia amministrativa, per il quale sono stanziati 185,0 milioni di euro, in diminuzione rispetto al bilancio assestato 2020 ma in aumento rispetto al rendiconto 2019. La manovra non interviene su questo programma, per il quale sono confermati gli stanziamenti a legislazione vigente.


Missione Giustizia (6)

Prog. 6.7.

Giustizia amministrativa

2019

2020

2021

Rendiconto

Assestato

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

181,8

197,0

185,0

-

185,0

-

185,0

 

Lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170, Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, con una previsione di 183,0 milioni di euro. I restanti due milioni di euro sono destinati al funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia (cap. 2181).

 

Programma 6.8: Autogoverno della magistratura

Il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente anche per il programma n. 6.8, Autogoverno della magistratura, che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura.

 

Per il programma sono stanziati 32,5 milioni di euro. La manovra non interviene e dunque sono confermati gli stanziamenti a legislazione vigente, identici a quelli previsti dall’assestamento del bilancio 2020 (il rendiconto 2019 registrava invece 34,5 mln di euro).

 


Missione Giustizia (6)

Prog. 6.8.

Autogoverno della magistratura

2019

2020

2021

Rendiconto

Assestato

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

34,4

32,5

32,5

-

32,5

-

32,5

Ulteriori capitoli nel bilancio del MEF di interesse della Commissione giustizia

Di seguito si riportano, in serie storica, ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell’Economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della II Commissione.

 

I dati 2012-2019 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2020 è ripreso alla legge di assestamento e il dato 2021 dal disegno di legge di bilancio in esame.

 

Cap.

Denominazione

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1312

Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari

36,8

28,5

41,1

40,0

48,0

48,8

50,0

50,0

1313

Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi[9]

40,0

85,0

51,5

65,0

80,0

70,0

70,0

64,0

2118

Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

1,0

1,5

1,4

1,7

2,2

2,2

2,2

2,2

2134

Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali

 

 

15,0

20,0

25,0

24,3

24,2

24,1

1733

Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

10,0

8,4

5,9

21,7

26,6

29,4

30,1

35,6

 

In particolare, il cap. 1733, relativo alle spese di funzionamento del Garante della privacy è oggetto, in Sezione II, di un rifinanziamento di 4 milioni di euro. Per gli altri capitoli evidenziati vengono invece confermati gli stanziamenti a legislazione vigente.

 

5.3. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (tab. 8)

Nel bilancio di previsione del Ministero dell’interno si segnala, anzitutto, il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2021 uno stanziamento a legislazione vigente di 35,4 milioni di euro, non inciso dalla manovra finanziaria.

 

Di seguito si riporta la serie storica degli stanziamenti[10].

Cap.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2982,

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime de reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti

62,7

90,0

95,2

103,3

118,5

139,6

127,8

60,8

35,4

 

Si ricorda che il cap. 2982 dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, sul quale sono appostate le risorse del Fondo, in tutti i bilanci di previsione riporta il contributo statale previsto a legislazione vigente. In realtà, le dinamiche di alimentazione del Fondo, al quale contribuiscono massicciamente le risorse versate sul capitolo dalla CONSAP e relative al contributo pari allo 0,1 % dei premi assicurativi nel ramo danni (esclusa RC auto), fanno sì che la concreta disponibilità di risorse annuali sia molto più cospicua ed emerga solo in sede di rendiconto. La legge di bilancio 2017 ha inoltre destinato all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile (art. 1, comma 351), in base al decreto legislativo n. 7 del 2015, che anziché essere devolute alla Cassa delle ammende confluiranno nel Fondo di rotazione, per la specifica destinazione all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti.

 

Di seguito si riportano, sempre in serie storica, alcuni ulteriori capitoli[11] del bilancio di previsione del Ministero dell’Interno di interesse della Commissione Giustizia, evidenziando come per ciascuno di essi il Governo confermi il bilancio a legislazione vigente.

(in milioni di €)

Cap.

Denominazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2632

Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet

1,8

1,6

2,0

2,0

2,1

2,3

1,3

0,8

0,8

2635

Spese per la banca dati nazionale del DNA

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

2,0

1,8

1,9

1,8

2671

Spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia

9,0

8,3

9,8

9,0

7,7

8,5

7,8

8,2

8,2

2840

Spese riservate per l’attuazione del programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi

60,4

92,7

85,1

77,0

80,7

97,7

79,7

71,6

70,6

2962

Contributo all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

4,5

4,5

4,5

4,5

5,1

5,7

6,1

14,8

14,8

 

5.4. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tab. 10)

L’unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture è il capitolo 7471, istituito nell’esercizio 2016 in applicazione dell’art. 3, comma 12, del DL 133/2014 (c.d. Sblocca Italia).

Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze.

Nel bilancio di previsione 2021 il capitolo è finanziato con 8,5 milioni di euro (erano 42 milioni nell’assestamento del bilancio 2020 e 72,6 milioni nel rendiconto 2019).

Su questo capitolo il Governo è intervenuto operando un rifinanziamento di 2 milioni di euro (il BLV prevedeva infatti solo 6,5 milioni).



[1]     Recante "Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo  34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161".

[2]     Nella seconda area funzionale (articolata in sei fasce retributive) rientrano i lavoratori che, con conoscenze teoriche e pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche, connesse al proprio settore di competenza.

[3]     Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.

[4]     L’espressione “pro quota” indica che, come viene specificato oltre, alcuni programmi della medesima missione sono compresi nello stato di previsione di altri Ministeri.

[5]     Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell’ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità che prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

[6] Per il Ministero dell’Istruzione il dato dell’assestato 2020 ricomprende anche la quota di competenza dell’Università e della Ricerca.

[7]     Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi, ufficiali ed agenti addetti alle sezioni di polizia giudiziaria e diverse - ivi comprese quelle relative alla direzione nazionale ed alle direzioni distrettuali antimafia per le attività di cui all'articolo 371 bis del codice di procedura penale, per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Trasferte alla magistratura onoraria. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere ed alla traduzione per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero. Spese per la notificazione di atti nelle materie civile ed amministrativa su richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello stato, di una parte ammessa al gratuito patrocinio o di uno stato estero non recuperabile con le spese di giustizia.

[8]     Dati tratti dagli allegati nn. 13 e 14 alla tabella n. 5. Con unità di personale si intendono gli anni/persona.

[9]     Si ricorda che questo stanziamento si aggiunge a quanto previsto dal cap. 1264 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia (v. sopra), che per Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nella previsione 2021 reca uno stanziamento di 140 milioni di euro.

[10]   I dati 2013-2019 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2020 è ripreso dalla legge di assestamento del bilancio e il dato 2021 dal disegno di legge di bilancio in esame.

[11]   I dati 2013-2019 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2020 è ripreso dalla legge di assestamento del bilancio e il dato 2021 dal disegno di legge di bilancio in esame.