Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense
Riferimenti: AC N.2334/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 357
Data: 06/10/2020
Organi della Camera: II Giustizia

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense

A.C. 2334

 

 

 

 

 

 

 

n. 357

 

 

 

6 ottobre 2020

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento giustizia

( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: gi0140

 


INDICE

Schede di lettura

Introduzione                                                                                                        3

§  Art. 1, co. 1, lett. a), b) e c) - Modifiche alla legge 247/2012 in materia di tirocinio professionale 4

§  Art. 1, co. 1, Lett. d), e) ed f) – Modifiche alla legge 247/2012 in materia di esame di Stato 10

§  Testo a fronte (Artt. 41, 43 e 45 L. 247/2012)                                              15

§  Testo a fronte (Artt. 46, 47 e 49 L. 247/2012)                                              24

 

 


Schede di lettura

 


Introduzione

La proposta di legge in esame è volta a riformare la normativa vigente in materia di accesso alla professione forense, di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

 

Come è noto, la professione di avvocato rientra tra le cosiddette professioni regolamentate, ovvero quelle professioni il cui esercizio, secondo quanto disposto dall’art. 1 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, “è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.”

In particolare, per l’accesso alla professione di avvocato (art. 2, comma 3, della legge n. 247 del 2012) sono richiesti:

-       il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni

-       lo svolgimento di tirocinio professionale;

-       il superamento dell’esame di Stato;

-       l’iscrizione all’albo degli avvocati presso il consiglio dell’ordine del circondario di appartenenza.

 

L’articolo unico della proposta comprende una serie di interventi di modifica riguardanti gli istituti che regolano l’accesso all’avvocatura, ovvero il tirocinio professionale e l’esame di Stato, attuati attraverso la tecnica della novellazione delle disposizioni vigenti. In particolare:

·         con riguardo al tirocinio professionale sono oggetto di modifica (art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)) le disposizioni concernenti: il contenuto e le modalità di svolgimento del tirocinio, con particolare riguardo all’introduzione del diritto ad un compenso economico a favore del praticante avvocato e del divieto di svolgere il tirocinio presso avvocati che si trovino in specifiche situazioni o ricoprano specifiche cariche; i corsi di formazione per l'accesso alla professione, dei quali viene specificata la facoltatività ; il certificato di compiuto tirocinio e la sede ove sostenere l’esame;

·         con riguardo all’esame di Stato sono oggetto di modifica (art. 1, comma 1, lettere d), e) e f)) in primo luogo le disposizioni concernenti lo svolgimento dell’esame: si incide sulla riforma introdotta con la legge n. 247 del 2012 che non è mai stata applicata in quanto oggetto di numerosi differimenti; sono inoltre modificate le disposizioni concernenti le commissioni esaminatrici ed è infine oggetto di abrogazione la disciplina transitoria relativa all’applicazione della riforma dell’esame introdotta con la legge del 2012.

 

Art. 1, co. 1, lett. a), b) e c) - Modifiche alla legge 247/2012 in materia di tirocinio professionale

 

L’articolo 1, co. 1, lettera a), interviene sulla disciplina dei contenuti e delle modalità di svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 41della legge 247/2012.

 

Il tirocinio professionale è l’istituto che consente ai laureati in giurisprudenza, di svolgere un periodo di pratica forense, al fine di acquisire le nozioni e le capacità fondamentali per l’esercizio della professione di avvocato. Attualmente esso è disciplinato dagli artt. 40-45 della legge n. 247/2012, integrata dal regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di cui al d.m. 70/2016.

Il tirocinio ha una durata di 18 mesi e può essere svolto:

·         presso lo studio di uno o due professionisti con anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati non inferiore a cinque anni;

·         presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario[1] per non più di 12 mesi;

·         presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, che esercitano in uno Stato dell’U.E., per un periodo non superiore a 6 mesi.

Il conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione per le professioni legali può essere computato per un periodo pari ad un anno ai fini dell’espletamento del tirocinio. In ogni caso almeno sei mesi di tirocinio devono essere svolti presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Per esercitare il tirocinio, l’aspirante praticante deve fare richiesta di iscrizione nell’apposito registro al consiglio dell’ordine degli avvocati in cui risulta iscritto l’avvocato presso cui intende esercitare il tirocinio.

Il tirocinio professionale è compatibile con il contestuale svolgimento di un’attività lavorativa pubblica o privata in quanto non determina l'instaurazione di diritto di rapporto di lavoro subordinato, neanche di natura occasionale.

Si ricorda che sulla disciplina dell’art. 41 è recentemente intervenuto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di minimizzare gli effetti negativi dovuti al diffondersi della pandemia da Covid-19 sui tirocini in corso di svolgimento nel periodo di sospensione delle udienze.

A tale riguardo, l’art. 6, comma 3, del citato decreto dispone che:

-       il semestre di tirocinio professionale, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (ovvero almeno 20 udienze, con esclusione di quelle di mero rinvio);

-       la durata del tirocinio professionale è ridotta a 16 mesi per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione relativa all’anno accademico 2018/2019, che è stata prorogata al 15 giugno 2020 ai sensi dell’art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il medesimo comma 3 ha inoltre disposto la sospensione di tutte le attività formative dei tirocini, disciplinate dall’art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, che si svolgono presso gli uffici giudiziari.

 

La proposta di legge in esame modifica il comma 1 dell’articolo 41:

·         integrando il contenuto attuale della disposizione relativa alle conoscenze che il tirocinante deve acquisire durante il praticantato con la necessità di acquisizione delle competenze minime sui processi di amministrazione e di gestione dello studio o dell'ufficio legale;

Attualmente il comma 1 dell’art. 41 della legge n. 247 del 2012 definisce il tirocinio professionale come l'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

·         introducendo il diritto ad un compenso economico a favore del praticante avvocato. Si stabilisce, in particolare, che tale compenso debba essere commisurato alla qualità ed alla quantità delle prestazioni svolte nell’ambito del tirocinio professionale e, in ogni caso, non possa essere inferiore agli importi che saranno annualmente stabiliti con apposito decreto del Ministro della giustizia.

In conseguenza dell’introduzione dell’obbligo del riconoscimento di un compenso al tirocinante, la proposta in esame apporta altresì alcune modifiche al comma 11 dell’articolo 41:

·         specificando che il diritto a percepire il suddetto compenso matura decorso il primo mese di tirocinio;

·         eliminando il riferimento all’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato quale elemento da considerare ai fini dell’erogazione del compenso.

La disciplina vigente non contempla un obbligo alla corresponsione del compenso a favore del tirocinante, al quale è dovuto, ai sensi del comma 11 dell’art. 41, soltanto un rimborso delle spese sostenute per conto dello studio. È facoltà dello studio presso il quale si svolge il tirocinio stipulare con il tirocinante, non prima che siano decorsi i primi sei mesi, un apposito contratto per il riconoscimento di un’indennità o di un compenso commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni.

Resta fermo il regime diverso previsto, sempre dall’art. 11, nel caso di svolgimento del tirocinio presso enti pubblici o Avvocatura dello Stato che riconoscono al praticante un rimborso per l’attività svolta, se previsto nei rispettivi ordinamenti e comunque con il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

La proposta di legge inoltre, introduce la disciplina relativa al divieto di svolgere il tirocinio professionale presso avvocati che si trovino in determinate situazioni o ricoprano determinate cariche (nuovo comma 8-bis, dell’articolo 41).

In particolare non è consentito (primo periodo del comma 8-bis) lo svolgimento del tirocinio presso un avvocato:

·         cancellato o radiato dall’albo professionale, tranne nel caso di reiscrizione all’albo;

·         interdetto dall’esercizio della professione a seguito di provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, durante il periodo di interdizione;

·         sospeso dall’attività professionale, anche se in via cautelare, per tutto il periodo della sospensione;

·         sottoposto a procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 59 della legge 247/2012;

·         soggetto a sanzioni disciplinari, ex art. 53 della legge 247/2012.

 

Le sanzioni disciplinari previste per gli avvocati sono elencate all’art. 53 della legge 247/2012 e sono (in ordine da quella di minore a quella di maggiore gravità): l’avvertimento, la censura, la sospensione e la radiazione. L’avvertimento e la censura sono le sanzioni applicabili quando l’avvocato, pur avendo tenuto una condotta non conforme alle norme deontologiche o di legge, ha commesso lievi infrazioni e vi è motivo di ritenere che non ne commetta altre in futuro. La sospensione e la radiazione dall’albo vengono invece irrogate in casi gravi e comportano l’esclusione dall’esercizio della professione, temporanea nel caso della sospensione e definitiva nel caso della radiazione. La radiazione stessa, tuttavia, non preclude del tutto la possibilità per l’avvocato di riprendere ad esercitare la professione, potendosi reiscrivere all’albo decorsi 5 anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio.

Organo competente all’irrogazione delle sanzioni è il consiglio distrettuale di disciplina, secondo il procedimento dettato dall’art. 59 della legge 247/2012, che si instaura qualora l’istruttoria pre-procedimentale di cui all’art. 58 non abbia portato all’archiviazione.

Diverso è il caso della cancellazione dall’albo: non si tratta infatti di una sanzione disciplinare. Ai sensi dell’art. 17, comma 9, della legge 247/2012, la cancellazione viene pronunciata dal consiglio dell’ordine e può avvenire:

·         su richiesta dello stesso iscritto;

·         d’ufficio o su richiesta del procuratore generale quando vengono meno i requisiti di iscrizione, quando l’avvocato non ha assunto l’impegno solenne ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri connessi alla professione; in mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; per gli avvocati dipendenti di enti pubblici quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente.

 

Non è inoltre consentito (secondo periodo del comma 8-bis) svolgere il tirocinio presso avvocati membri (o candidati):

·         del consiglio dell’ordine circondariale forense;

L’ordine circondariale forense (art. 25, l. 247/2012) è l’organo che detiene in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e che promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. Ad esso sono tenuti ad iscriversi tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario del tribunale presso il quale è istituito. Gli iscritti eleggono il consiglio dell’ordine, costituito da un numero di membri variabile in base al numero di avvocati iscritti all’ordine circondariale (art. 28). La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. Tra le molteplici funzioni del consiglio rientrano: la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; l’approvazione di regolamenti in materie non disciplinate dal CNF; la vigilanza sugli iscritti; il controllo sul corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense; l’organizzazione di eventi formativi; l’intervento nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale per tentarne la composizione; il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale (art. 29).  

·         del Consiglio nazionale forense;

Il Consiglio nazionale forense, disciplinato dal Capo III del Titolo IV della legge 247/2012 (artt. 34-38), ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. L’elezione avviene su base distrettuale, in base al numero degli avvocati iscritti nei distretti di corte d’appello. Sono eleggibili esclusivamente gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il CNF ha una vera e propria competenza giurisdizionale, che si esplica sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; sui conflitti di competenza tra ordini circondariali; in ambito disciplinare nei confronti dei propri componenti. Oltre alla funzione giurisdizionale, il CNF svolge numerosi altri compiti legati alla sua funzione di rappresentanza esclusiva dell'avvocatura a livello istituzionale nazionale.

·         del consiglio distrettuale di disciplina.

Il consiglio distrettuale di disciplina (art. 50 della legge 247/2012) è l’organo che esercita il potere disciplinare. Il numero dei componenti è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto. Il consiglio opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti.

Il divieto sussiste nei sei mesi antecedenti alle elezioni, per tutta la durata dell’incarico e nei sei mesi successivi alla cessazione dell’incarico stesso. In caso di violazione del divieto è stabilita l’automatica decadenza dall’incarico per incompatibilità, se l’incarico è ancora in corso, o costituisce illecito disciplinare, se l’incarico è già cessato. La violazione non comporta invece effetti sul tirocinio svolto, che resta valido a tutti gli effetti.

All’avvocato che incorra nella violazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis si applica la sanzione disciplinare della sospensione dall’albo per almeno sei mesi; se la violazione è commessa da un avvocato radiato, cancellato, interdetto o sospeso, la sanzione verrà applicata al momento della reiscrizione all’albo ovvero al termine del periodo di interdizione o di sospensione.

 

La lettera b) interviene in materia di corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, riformulando il comma 1 dell’art. 43 della legge 247/2012.

L’attuale formulazione dell’art. 43 prevede che alla parte pratica del tirocinio svolta presso uno studio professionale venga affiancata la frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale, di durata non inferiore a diciotto mesi, tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché da altri soggetti previsti dalla legge.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il regolamento del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 (entrato in vigore il 31 marzo 2018), che stabilisce modalità, condizioni, durata e contenuti di tali corsi. L’introduzione dell’obbligatorietà dei corsi si inserisce nel disegno complessivo della nuova disciplina dell’esame di avvocato introdotta con la stessa legge n. 247 del 2012 e costituisce un aspetto inscindibile delle nuove modalità di esame (si veda al riguardo il parere n. 830 del 2020 del Consiglio di stato, sullo schema di Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

Tuttavia la disciplina dei corsi e la obbligatorietà degli stessi non ha ancora trovato applicazione: la decorrenza dell’applicazione della stessa è stata più volte differita, anche in conseguenza delle diverse proroghe di cui è stata oggetto la nuova disciplina dell’esame di avvocato (si veda infra). A legislazione vigente, la nuova disciplina dei corsi si applicherà solo ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore. Al momento, pertanto, l’obbligatorietà della frequenza dei corsi di formazione decorre dal 31 marzo 2022.

Lo stesso Consiglio di stato, con il citato parere n. 830 del 2020, sullo schema di Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ha suggerito al Ministero di allineare definitivamente l’entrata in vigore del regolamento con quella della legge sull’esame di Stato.

Dunque il decreto del Ministero della Giustizia 9 giugno 2020, n. 80, ha posticipato di un quadriennio l’obbligo previsto dall’art. 10 del decreto n. 17 del 2018, che ha disciplinato i corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, attuando quanto statuito dall’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. L'entrata in vigore del regolamento, già differita al 31 marzo 2020 ad opera del decreto n. 133/2018, è stata infatti posticipata di altri due anni.

 

In questo quadro, la proposta di legge incide sulla disciplina dei corsi di formazione professionale, rendendo la frequenza dei corsi facoltativa e non più obbligatoria. La nuova disposizione prevede infatti che il tirocinante “può decidere di frequentare, facoltativamente, anche i corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge”.

 

La lettera c) reca una modifica al comma 3 dell’art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio) della legge 247/2012, volta ad introdurre la possibilità, per colui che ha terminato il periodo di tirocinio ed ha pertanto ottenuto il certificato di compiuto tirocinio, di sostenere l’esame nella sede di corte di appello del distretto in cui lo stesso ha fissato la propria residenza anagrafica, anziché nella sede di corte di appello nel cui distretto è stato svolto il maggior periodo di tirocinio come previsto dalla normativa attuale. Per accedere a tale possibilità, il praticante avvocato deve aver stabilito la propria residenza nell’ambito del distretto in cui intende sostenere l’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato almeno 24 mesi prima della presentazione della domanda di iscrizione all’esame medesimo.

Si ricorda che il certificato di compiuto tirocinio viene rilasciato dal consiglio dell’ordine competente al termine del periodo di tirocinio e costituisce titolo per l’ammissione all’esame di Stato.

 


 

 

Art. 1, co. 1, Lett. d), e) ed f) – Modifiche alla legge 247/2012 in materia di esame di Stato

 

 

La proposta di legge interviene inoltre (articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f)) sulla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense, apportando alcune modifiche alla legge n. 247 del 2012, concernenti lo svolgimento dell’esame - che risulta semplificato rispetto a quello delineato nella riforma del 2012 - e la composizione delle commissioni esaminatrici.

 

In particolare, la lettera d) interviene sull’articolo 46 della legge 247, modificando la disciplina dello svolgimento dell’esame di Stato. La disciplina oggetto di modifica non ha mai avuto applicazione. Infatti, l’articolo 49 della medesima legge, contiene una disposizione transitoria oggetto di numerose proroghe, ai sensi della quale l’esame di Stato ha continuato a svolgersi secondo la normativa previgente (R.D. 37/1934). In base all’ultima proroga intervenuta[2], le nuove regole dovrebbero entrare in vigore a partire dalla sessione d’esame dell’anno 2022.

 

In primo luogo, con la modifica al comma 1, il numero delle prove scritte viene ridotto a due, dalle tre attuali.

Sotto il profilo delle prove da sostenere, l’articolo 46, comma 1, nella formulazione attuale non comporta cambiamenti nel numero e nella tipologia rispetto a quanto disposto dall’art. 17-bis del RD 37/1934, confermando le tre prove scritte e l’unica prova orale.

Significative modifiche attengono – tramite la riformulazione del comma 2 – allo svolgimento delle prove, che non saranno più vertenti obbligatoriamente sia nel settore del diritto penale che nel settore del diritto civile, ma verteranno su temi - formulati dal Ministro della giustizia così come nella disciplina attuale - riguardanti il settore del diritto che il candidato ha prevalentemente trattato nel corso della pratica professionale svolta, al fine di verificare le competenze di natura sia teorica che pratica acquisite. Il settore del diritto nel quale il candidato intende effettuare le prove scritte deve essere indicato al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’esame e può essere scelto tra i seguenti:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo e relative procedure.

La verifica della conoscenza del settore prescelto è integrata anche da quella relativa agli altri due settori del diritto, sotto il profilo dei collegamenti e delle distinzioni che caratterizzano le tre macro-aree.

E’ altresì indicata la durata delle prove scritte che è di 7 ore ciascuna.

Attualmente, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 46 le tre prove scritte - invariate rispetto alla disciplina del RD 37/1934 - consistono nella redazione:

• di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia civilistica;

• di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia penale;

• di un atto giudiziario su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo, dal quale si possano desumere le sue conoscenze di diritto sia sostanziale che processuale.

 

Le prove scritte, secondo quanto specificato nel nuovo comma 2-bis, consistono:

·         nella redazione di un parere motivato;

·         nella redazione di un atto giudiziario.

Le questioni da svolgere saranno scelte dal candidato nell’ambito di quelle proposte per il settore indicato nella fase di iscrizione all’esame.

In particolare, per la redazione dell’atto giudiziario il comma 7 dispone che questa avverrà sulla base di un formulario appositamente predisposto dal Ministero della giustizia, fornito ai candidati dalla commissione d’esame.

La possibilità per il candidato di avvalersi, nel corso delle prove scritte, di testi corredati di commenti e massime giurisprudenziali (c.d. “codici annotati”), contemplata sempre dal comma 7, costituisce un ritorno alle modalità di svolgimento dell’esame previste dall’art. 17-bis del r.d. 37/1934 rispetto a quelle di cui all’art. 46 della legge 247/2012 (cui non è ancora stata data applicazione, come più volte ricordato).

La formulazione attuale del comma 7 prevede che le prove scritte si svolgano con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Tale disposizione, che come già detto, non è mai stata applicata. La disposizione di cui al r.d. 37/1934, prevede invece come la norma in commento, la possibilità di utilizzare testi corredati di commenti e massime giurisprudenziali.

 

Per quanto riguarda la prova orale, con la riformulazione del comma 3, si riduce significativamente il numero delle materie del quale il concorrente deve dimostrare di aver conoscenza: si passa da un sistema che prevedeva un orale vertente su 7 materie, delle quali 5 obbligatorie e 2 a scelta del candidato, ad un sistema in cui l’orale si articola su 4 materie, delle quali solo una obbligatoria per tutti i candidati (ordinamento e deontologia forense). Per le restanti 3 materie il candidato dovrà scegliere:

·         una materia di diritto processuale, civile o penale;

·         una materia tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo e diritto costituzionale;

·         una materia indicata nell’ambito di un elenco che contiene alle principali branche del diritto (già presenti nell’elenco contenuto nell’art. 46 della legge 247/2012 ed in quello di cui all’art. 17-bis del r.d. 37/1934), un ampio novero di discipline giuridiche più specifiche (per esempio, l’introduzione di materie quali la protezione dei dati personali o il diritto dell’ambiente, anche nella sua declinazione penale).

Anche per la prova orale, è il medesimo comma 3 a fissarne la durata in non oltre sessanta minuti.

Per quanto riguarda la prova orale, l’art. 46 della legge 247/2012 presenta alcune novità rispetto al regime precedente: è prevista l’illustrazione della prova scritta da parte del candidato (non più un’esposizione succinta come nella norma previgente) e la dimostrazione della conoscenza di 5 materie obbligatorie (ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale), nonché di 2 materie a scelta tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario (quest’ultima materia rappresenta l’unica aggiunta al previgente elenco delle materie disponibili). La disciplina previgente (r.d. 37/1934) che dovrebbe applicarsi fino al 2022, richiede invece sei materie (non sette), di cui obbligatoria solo quella relativa ad ordinamento forense e diritti e doveri dell’avvocato e le altre cinque a scelta del candidato (pur con la limitazione relativa alla scelta di almeno una materia di diritto processuale).

 

Dal punto di vista della valutazione sia degli elaborati che della prova orale, cambiano i punteggi che consentono il superamento delle varie fasi dell’esame. I punteggi diventano infatti punteggi complessivi per ciascuna fase, scritta e orale, e non è più richiesto il raggiungimento di un punteggio minimo per ciascuna prova scritta o ciascuna materia oggetto dell’esame orale.

I punteggi richiesti per il superamento delle prove sono i seguenti:

·         per le due prove scritte (comma 4), un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti (anziché 90 punti totali con un punteggio minimo di 30 punti per ciascuna delle tre prove);

·         per la prova orale (comma 12), un punteggio complessivo di almeno 120 punti per le 4 materie oggetto d’esame (anziché un punteggio non inferiore a 30 punti per ciascuna delle 7 materie oggetto d’esame).

 

La formulazione attuale del comma 4 prevede che per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito e che alla prova orale siano ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Per la prova orale, i commi 11 e 12 prevedono che ogni componente della commissione disponga di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame e che siano giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

 

Sempre nell’ambito delle valutazioni, con la riformulazione del comma 5 si dispone che la commissione, nella correzione degli scritti, debba esporre i motivi posti alla base del voto dato, indicando le ragioni per le quali le soluzioni prospettate dai candidati siano state considerate pertinenti o meno. La formulazione attuale della disposizione prevede invece l’annotazione delle osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto. Resta invece invariata la modalità di attribuzione del voto inteso dal punto di vista numerico, che è la risultante della somma dei punteggi espressi da ciascun componente della commissione.

L'art. 46, comma 5 della l. n. 247/2012 non si è limitato a inserire un generico onere motivazionale in capo ai membri della commissione, ma ha testualmente sancito che le osservazioni positive o negative che gli stessi sono tenuti ad annotare nei diversi punti di ciascun elaborato, costituiscono motivazione del voto. In relazione alla valutazione delle prove scritte, nelle more dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 46, comma 5, la giurisprudenza ha in molteplici occasioni chiarito che i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa, o comunque dalla competente commissione istituita presso il Ministero della giustizia, predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (Cons. Stato Sez. II, 13/05/2019, n. 3053) e che il voto numerico attribuito alle prove scritte esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell'organo collegiale all'uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione, anche qualora non siano rinvenibili segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati, la cui apposizione costituisce una mera facoltà (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 28/06/2019, n. 3547).

 

Un’ulteriore novità, prevista dal nuovo comma 12-bis dell’articolo 46, è costituita dalla possibilità per i candidati che non abbiano ottenuto il punteggio prescritto per il superamento della prova orale di ripetere solo questa fase dell’esame invece di dover sostenere nuovamente anche le prove scritte, purché ciò avvenga entro dodici mesi dallo svolgimento della prova orale non superata.

 

 

La lettera e) reca una modifica al comma 1 dell’art. 47 della legge 247/2012, riguardante la composizione delle commissioni di esame, ed in particolare la designazione dei membri da parte del Consiglio nazionale forense.

Secondo l’attuale formulazione dell’articolo 47, il CNF designa tre membri effettivi e tre supplenti scelti tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la modifica amplia la platea degli avvocati designabili dal CNF anche agli avvocati iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni.

Tra i membri designati dal CNF, come già previsto, viene scelto altresì il presidente della commissione.

Si ricorda che la commissione d’esame, nominata con decreto dal Ministro della giustizia, è composta in totale da 5 membri effettivi e da 5 supplenti. Gli altri 4 membri della commissione, diversi da quelli designati dal CNF, sono scelti:

-       un effettivo e un supplente prioritariamente tra i magistrati in pensione, e solo in seconda istanza tra i magistrati in servizio;

-       un effettivo e un supplente tra i professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione.

Si segnala al riguardo che il Consiglio di Stato (Ad. Plen.) con l’ordinanza 14/12/2018, n. 18, ha precisato che l'art. 47 L. n. 247 del 2012 "non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima: esso è pertanto immediatamente operativo".

 

La lettera f) infine, dispone l’abrogazione dell’art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame) della legge 247/2012, che stabiliva che l’esame continuasse a svolgersi secondo le disposizioni di cui all’art. 17-bis del r.d. 37/1934 per un periodo di tempo più volte prorogato (fino ad arrivare a nove anni dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012). La nuova disciplina dell’esame di abilitazione alla professione forense, così come riformato dalla proposta di legge in esame, entrerebbe pertanto immediatamente in vigore.

Si ricorda che nella Gazzetta ufficiale n.72 del 15-09-2020 è stato pubblicato il Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2020.

Andrebbe al riguardo valutata l’opportunità di specificare a decorrere da quale sessione di esame si applichi la nuova disciplina.

 

 

 


 

Testo a fronte
(Artt. 41, 43 e 45 L. 247/2012)

 

Legge n. 247 del 2012

A.C. 2334

Titolo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
Capo I
Tirocinio Professionale

Art. 41.

Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, di contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato, finalizzato a fargli conseguire le conoscenze e le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato, a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche e, con riferimento all'attività da svolgere in studi legali privati e uffici legali di imprese e di enti pubblici, a fargli acquisire le competenze minime sui processi di amministrazione e di gestione dello studio o dell'ufficio. Per la prestazione dell'attività di tirocinio il praticante avvocato ha diritto a un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del contributo dato all'attività e, comunque, non inferiore nel minimo agli importi stabiliti annualmente con decreto del Ministro della giustizia.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

2. Identico.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.

3. Identico.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

4. Identico.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

5. Identico.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

6. Identico.

7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

7. Identico.

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

8. Identico.

 

8-bis. Non è consentito lo svolgimento del tirocinio presso un avvocato cancellato o radiato dall'albo professionale, tranne che nel caso di reiscrizione al medesimo albo, o interdetto dall'esercizio della professione a seguito di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, durante il periodo di interdizione, o sospeso dall'attività professionale, anche in via cautelare, fino a quando non sia cessata la sospensione, ovvero nei cui riguardi sia in corso un procedimento disciplinare ai sensi all'articolo 59, o che sia stato oggetto di sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 53, anche per comportamenti scorretti nei confronti di lavoratori dipendenti, collaboratori, praticanti e tirocinanti, o sia stato oggetto di più segnalazioni anonime, effettuate da soggetti diversi, relativamente ai predetti comportamenti. Non è inoltre consentito lo svolgimento del tirocinio presso i professionisti che sono membri o che si candidano a essere membri del consiglio dell'ordine circondariale forense, del CNF o del consiglio distrettuale di disciplina forense, nei sei mesi antecedenti la data di inizio delle elezioni, per la durata degli incarichi e nei sei mesi successivi alla cessazione da ogni funzione a essi attinente, fatti salvi i tirocini precedentemente iniziati fino al loro completamento. La violazione delle disposizioni del periodo precedente costituisce causa di incompatibilità con gli incarichi di cui al medesimo periodo, determina la decadenza automatica da essi o, se successiva alla cessazione dell'incarico, costituisce illecito disciplinare; essa non influisce sulla validità del tirocinio svolto e sui connessi diritti, obblighi e oneri del praticante. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, all'avvocato responsabile si applica una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per sei mesi; nel caso in cui la violazione sia commessa da un avvocato cancellato e radiato dall'albo o soggetto a interdizione o a sospensione dall'attività professionale, la sanzione si applica dal momento della reiscrizione all'albo o della cessazione dell'interdizione o della sospensione dall'attività.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

9. Identico.

10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

10. Identico.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo mese di tirocinio, devono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

12. Identico.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

13. Identico.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

14. Identico.

 

Art. 43.

Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

1. Il tirocinio consiste nella pratica svolta presso uno studio professionale. Il tirocinante può decidere di frequentare, facoltativamente, anche i corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

2. Identico.

 

 

Art. 45.

Certificato di compiuto tirocinio

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

1. Identico.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

2. Identico.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio, ovvero nella sede di corte di appello del distretto in cui ha fissato la residenza anagrafica di cui al secondo comma dell'articolo 43 del codice civile almeno ventiquattro mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione all'esame. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

 

 


 

Testo a fronte
(Artt. 46, 47 e 49 L. 247/2012)

 

 

Legge n. 247 del 2012

A.C. 2334

 

Capo II

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

Art. 46.

Esame di Stato

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

1. L'esame di Stato si articola in due prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

2. Le prove scritte, della durata di sette ore ciascuna e svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia, sono tese a verificare le competenze teorico-pratiche del candidato, con particolare riferimento alla conoscenza del settore del diritto prevalentemente trattato durante la pratica forense e specificato al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'esame di Stato, nonché dei profili di collegamento e di distinzione di esso rispetto alle materie afferenti agli altri settori. Ai fini del presente comma, i settori del diritto sono i seguenti:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo e relative procedure.

 

2-bis. Le prove scritte di cui al comma 2 hanno per oggetto, rispettivamente, la redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, da scegliere tra due questioni nella materia di pertinenza del settore indicato dal candidato, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'esame, tra quelli di cui al medesimo comma 2.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

3. Nella prova orale, della durata massima di sessanta minuti, il candidato dimostra la conoscenza delle seguenti materie:

a) ordinamento e deontologia forensi;

b) diritto processuale civile o diritto processuale penale;

c) una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo e diritto costituzionale;

d) una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto tributario, diritto dell'esecuzione civile, diritto privato comparato, diritto internazionale privato, diritto dell'Unione europea, diritto della giurisdizione internazionale, diritto commerciale, diritto dei mercati finanziari, diritto dei consumatori, diritto del lavoro, diritto della contrattazione collettiva, diritto della previdenza sociale, diritto dell'esecuzione penale, diritto penale del lavoro, diritto penale dell'ambiente, diritto penale dell'economia, diritto penale degli enti, ordinamento giudiziario e penitenziario, diritto dell'ambiente, diritto dei contratti pubblici, diritto dei trasporti, diritto dei servizi pubblici, diritto dei beni culturali, diritto e regolazione pubblica dell'economia, normativa sul diritto d'autore, diritto ecclesiastico, disciplina del diritto alla protezione dei dati personali.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle due prove scritte, un punteggio complessivo di almeno sessanta punti.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

5. La commissione espone i motivi per i quali le soluzioni proposte in ciascun elaborato sono state ritenute pertinenti o non pertinenti; tali motivi costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

6. Identico.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge corredati di commenti e massime della giurisprudenza. Per la redazione dell'atto giudiziario, la commissione fornisce ai candidati un formulario giuridico predisposto ai fini dello svolgimento della prova dal Ministero della giustizia. Le prove devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

8. Identico.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

9. Identico.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

10. Identico.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

11. Identico.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a centoventi punti.

 

12-bis. I candidati che non hanno ottenuto nella prova orale il punteggio minimo di cui al comma 12 possono sostenere nuovamente la prova orale, senza sostenere nuovamente le prove scritte, entro dodici mesi dallo svolgimento della medesima prova orale.

13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

13. Identico.

13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-bis. Identico.

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

13-ter. Identico.

 

 

Art. 47.

Commissioni di esame.

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione.

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni e tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

2. Identico.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

3. Identico.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

4. Identico.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

5. Identico.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

6. Identico.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Identico.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

8. Identico.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

9. Identico.

 

 

Art. 49.

Disciplina transitoria per l'esame

1. Per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

1. Soppresso.

 



[1] Il tirocinio presso gli uffici giudiziari è disciplinato da apposito regolamento (d.m. 17 marzo 2016, n. 58) recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 44 della legge 247/2012.

[2] Si tratta dell’art. 8, comma 6-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “milleproroghe”), convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, modificando l’art. 49 della legge 247/2012, ha spostato in avanti di ulteriori due anni (da 7 a 9) a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013) il termine entro il quale l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato continuerà a svolgersi secondo le norme previgenti. Il termine inizialmente indicato dall’art. 49 era di due anni dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012.