Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale 19 gennaio 2022 |
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Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Torna all'esame della Camera, a seguito delle modifiche approvate dal Senato lo scorso 14 dicembre, il progetto di legge A.C. 893-B, che riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), e le inserisce nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge, approvata in prima lettura dalla Camera il 18 ottobre 2018, è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.
Di seguito si dà conto del contenuto complessivo dell'A.C. 893-B, evidenziando le disposizioni oggetto di modifica da parte del Senato, sulle quali deve concentrarsi l'attuale esame parlamentare.
ContenutoA seguito delle modifiche approvate dal Senato, la proposta di legge A.C. 893-B si compone di 7 articoli attraverso i quali:
Nel codice penale non sono numerose le disposizioni che possono essere specificamente ricondotte alla tutela dei beni culturali; esse hanno natura delittuosa (è il caso del delitto di danneggiamento, di cui all'art. 635 c.p., e di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 639, nei quali la qualità della cosa offesa dal reato comporta l'applicazione di una specifica aggravante) o natura contravvenzionale (è il caso del reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico, di cui all'art. 733, e del reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, di cui all'art. 734 c.p.).
Nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), le disposizioni penali sono contenute nella parte IV, titolo II (sanzioni penali), capi I e II (artt. 169-181) che individuano reati di natura contravvenzionale (realizzazione di opere illecite su beni culturali (art. 169), uso illecito dei beni culturali (art. 170), collocazione e rimozione illecita degli stessi beni (art. 171) e inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172)); reati di tutela del patrimonio culturale nazionale (si tratta di una serie di disposizioni, di natura tanto delittuosa quanto contravvenzionale, che mirano a impedire il depauperamento del patrimonio nazionale. In particolare, quanto ai delitti, il Codice prevede la violazione delle norme in materia di alienazione ed esportazione delle opere culturali (artt. 173 e 174), l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (art. 176); quanto alle contravvenzioni, la violazione delle disposizioni in materia di ricerche archeologiche (art. 175)); reati a tutela della genuinità dell'opera d'arte (si tratta della fattispecie prevista dall'art. 178 del Codice, che punisce a titolo di delitto la contraffazione di opere d'arte)). Infine, il Codice contiene anche una disposizione (art. 181) a tutela dei beni paesaggistici, che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici.
Nel riformare i reati contro il patrimonio culturale il legislatore tiene conto degli obblighi assunti dal nostro ordinamento all'atto della firma della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. Tale Convenzione - il cui disegno di legge di ratifica è stato approvato definitivamente dalla Camera lo scorso 12 gennaio 2022 (cfr. A.C. 3326) - entrerà in vigore il 1° aprile 2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, la Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali. |
I delitti contro il patrimonio culturale inseriti nel Codice penale (art. 1)L'articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice penale. Il provvedimento interviene, in primo luogo Confisca allargata(lett. a), sull'articolo 240-bis c.p. ampliando - attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali (v. infra) - il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata.
Con l'espressione "confisca allargata" si indica la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Nella confisca allargata, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, viene meno il nesso di pertinenzialità o di continenza tra res sequestrata e reato, per aggredire invece l'intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita ai sensi di una presunzione legale.
La Nuovo titolo VIII-bis c.p.lett. b) inserisce nel libro II del codice penale, dedicato ai delitti, il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).
In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni. L'Furto di beni culturaliart. 518-bis c.p., modificato dal Senato, punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro (il testo approvato dalla Camera prevedeva 3 anni come limite minimo edittale). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso dal Senato anche all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2.000 euro.
La legislazione vigente non prevede una specifica fattispecie penale per il furto di bene culturale: quando il bene culturale appartiene ad un privato trova applicazione il reato di furto di cui all'articolo 624 c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni). Si applicano anche, se ricorrono, le aggravanti previste dal codice penale (art. 625 c.p.) anche per il furto in abitazione (art. 624-bis), nonché le attenuanti (art. 625-bis). Quando il bene culturale appartiene invece allo Stato, si applica l'articolo 176 del Codice dei beni culturali, che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. È prevista una aggravante speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca.
L'Appropriazione indebita di beni culturaliart. 518-ter c.p. punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale. L'Ricettazione di beni culturaliart. 518-quater c.p. punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
Si ricorda che l'art. 648 c.p. punisce a titolo di ricettazione con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato. Se invece il fatto è di particolare tenuità, la pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro.
L'Impiego di beni culturali provenienti da delittoart. 518-quinquies c.p. punisce con la reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro l'impiego di beni culturali provenienti da delitto. La fattispecie riguarda chiunque, salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio, impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto da cui il bene culturale proviene non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. L'Riciclaggio di beni culturaliart. 518-sexies c.p. punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
Si ricorda che, in base all'art. 648-bis c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
L'Autoriciclaggio di beni culturaliart. 518-septies c.p. punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva, l'art. 648-ter.1 del codice penale (chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa). Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Nel corso dell'esame in Senato sono stati aggiunti due ulteriori commi all'articolo 518-septies volti a:
L'Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturaliart. 518-octies c.p. punisce con la reclusione da 1 a 4 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. L'illecito penale consiste nella condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata dall'art. 9 della Convenzione di Nicosia (v. sopra). Il Senato è intervenuto su questa fattispecie penale inserendo un ulteriore comma che punisce con la reclusione da 8 mesi a 2 anni e 8 mesi chiunque fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione. L'Violazioni in materia di alienazione di beni culturaliart. 518-novies c.p. punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali. Il Senato è intervenuto sulla condotta penalmente rilevante per specificare che all'alienazione è equiparata l'immissione sul mercato del bene culturale.
L'
articolo 173 del d. lgs.n. 42 del 2004, punisce attualmente con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione. Nello specifico, commette il reato:
a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici);
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto (60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento).
L'Importazione illecita di beni culturaliart. 518-decies c.p. punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro l'importazione illecita di beni culturali. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione eliminandovi il richiamo al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (v. infra). L'Uscita o esportazione illecite di beni culturaliart. 518-undecies, modificato dal Senato, punisce con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro (il testo licenziato dalla Camera prevedeva la pena alternativa della reclusione da 1 a 4 anni o la multa da 258 a 5.165 euro) chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea. Il Senato, oltre a intervenire sulla pena edittale, ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 518-undecies, che prevedeva pene accessorie nel caso in cui il fatto fosse commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione al fine di commercio.
Attualmente è l'art. 174 del Codice dei beni culturali che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p. e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 c.p.
L'Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggisticiart. 518-duodecies c.p. punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro. La pena si applica a chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 (secondo comma). La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (v. infra) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma).
Si ricorda che l'art. 635 c.p., che punisce il delitto di danneggiamento, prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto di interruzione di un pubblico servizio. La stessa pena è prevista per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili (a prescindere dalla violenza, dalla minaccia e dalla manifestazioni in luogo pubblico) una serie specifica di cose altrui, tra le quali figurano le «cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate». La disposizione subordina la
sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa. Analogamente, l'art. 639 c.p. delinea il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e qualifica come aggravato il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico (reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro; in caso di recidiva reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa fino a 10.000 euro). In queste ipotesi aggravate il delitto è procedibile d'ufficio e il giudice può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Infine, l'art. 733 c.p. punisce a titolo di contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. La pena, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. L'art. 734 c.p. punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo. Deve trattarsi di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità e la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro. L'Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggisticiart. 518-terdecies c.p. punisce con la reclusione da 10 a 16 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.
Si ricorda che l'articolo 419 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (fattispecie di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p.). La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 42/2004 sono istituti e luoghi della cultura i musei (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio), le biblioteche (struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio), gli archivi (struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca), le aree e i parchi archeologici (rispettivamente, sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica e ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto), i complessi monumentali (insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica). Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
La contraffazione di opere d'arte è punita dall'Contraffazione di opere d'arteart. 518-quaterdecies c.p. con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha soppresso la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna in caso di fatto commesso nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale (v. infra, art. 518-sexiesdecies).
Si ricorda che l'articolo 178 del Codice dei beni culturali prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da chi esercita attività commerciale e interdizione dalla professione) per la
contraffazione di opere d'arte. Il reato può essere commesso da chiunque:
a) al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, le cose sub a);
c) autentica le cose sub a), conoscendone la falsità;
d) ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le cose sub a), conoscendone la falsità.
Alla sentenza di condanna consegue la confisca delle cose di cui alla lett. a) e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani.
Il progetto di legge esclude la punibilità a titolo di contraffazione (Casi di non puniblitàart. 518-quinquiesdecies c.p.) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del Codice dei beni culturali).
Nel corso dell'esame della riforma in
Senato, è stata soppressa una disposizione che prevedeva il delitto di
attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, stabilendo come pena la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie puniva chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto, il provvedimento approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura; tali disposizioni sono state soppresse dal Senato
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Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede, inoltre, all'Circostanze aggravantiart. 518-sexiesdecies, che tutti i delitti contro il patrimonio culturale siano aggravati (pena aumentata da un terzo alla metà) se:
Si ricorda che attualmente, in base all'art. 174 del Codice dei beni culturali, se l'esportazione illecita di beni culturali è commessa da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'art. 30 c.p. Analogamente, in base all'art. 178, tale pena accessoria si applica anche per il reato di contraffazione di opere d'arte quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale.
L'Circostanze attenuantiart. 518-duodevicies c.p. prevede invece un'attenuante quando uno dei reati contro il patrimonio culturale:
Attualmente, l'art. 177 del Codice dei beni culturali stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (artt. 174 e 176 del Codice), una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
L'Confiscaart. 518-duodevicies, modificato dal Senato, prevede la confisca penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose indicate all'articolo 518-undecies (vedi supra) che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.La disposizione specifica che in caso di estinzione del reato, il giudice procederà nelle forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p. La disposizione prevede poi la confisca penale obbligatoria, allargata e per equivalente, anche delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. Da ultimo, a chiusura del nuovo titolo VIII-bis, l'Fatto commesso all'esteroart. 518-undevicies prevede l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale. L'articolo 1, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo titolo VIII-bis - una nuova contravvenzione: l'Possesso ingiustificato di strumenti o apparecchiatureart. 707-bis c.p., rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli", punisce con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 500 a 2.000 euro chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi:
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La possibilità di svolgere operazioni sotto copertura (art. 2)Rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, il Senato ha soppresso la disposizione che puniva il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali e, conseguentemente, la disposizione che modificava l'art. 51 del codice di procedura penale inserendo tale delitto tra quelli per i quali le indagini competono alla procura distrettuale. L'articolo 2 è dunque ora dedicato alla modifica della disciplina delle attività sotto-copertura (art. 9 della legge n. 146 del 2006), per prevederne l'applicabilità anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies e 518-septies c.p.), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.
Si ricorda che l'art. 9 della legge n. 146 del 2006, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli ONU contro il crimine organizzato transnazionale, detta una disciplina generale delle operazioni sotto copertura, che sono autorizzate esclusivamente in relazione ad un catalogo di delitti (dalla falsità in monete alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi; dalla estorsione al sequestro di persona; dall'usura al riciclaggio all'impiego di denaro di provenienza illecita; nonché gravi altri reati previsti dal codice penale, dal T.U. immigrazione e dal T.U. stupefacenti; dalle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione). La normativa nazionale
esclude la punibilità degli ufficiali e agenti delle forze di polizia che, nei limiti delle proprie competenze, nel corso di specifiche operazioni di polizia, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai suddetti delitti, «danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali». L'esecuzione delle operazioni sotto copertura deve essere autorizzata e l'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni deve darne preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Nell'ambito di operazioni sotto copertura, gli agenti possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, compiere attività controllate di pagamento di riscatti, ritardare l'esecuzione di provvedimenti di sequestro o l'applicazione di misure cautelari, dandone tempestiva comunicazione al PM. A tutela della riservatezza sulle operazioni e di coloro che le svolgono è prevista la reclusione da 2 a 6 anni per chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni.
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La responsabilità amministrativa degli enti (art. 3)L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.
Si ricorda che, affinché sia applicabile all'ente la disciplina sanzionatoria prevista dal d.lgs. n. 231/2001 occorre un collegamento fra l'illecito penale e l'ente collettivo: tale collegamento è individuato nella circostanza che il reato sia stato realizzato nell'interesse od a vantaggio dell'ente. I due criteri dell'interesse e del vantaggio sono richiesti in via alternativa dal legislatore, nel senso che è sufficiente il soddisfacimento di uno solo di questi per delineare la responsabilità dell'ente: in particolare, il criterio dell'interesse sarà accertato dal giudice penale con valutazione ex ante, a prescindere dagli esiti concreti della condotta delittuosa del soggetto agente, mentre il criterio del vantaggio sarà accertato ex post, tenendo conto degli effetti favorevoli per l'ente che sono scaturiti dalla condotta illecita posta in essere dal dirigente o da persona sottoposta all'altrui direzione. Il tipo di rapporto funzionale che lega l'autore (persona fisica) del reato all'ente è determinante per individuare il criterio di imputazione soggettiva della responsabilità dell'ente. Al riguardo, sono individuati dal legislatore due tipi di rapporto: il rapporto di rappresentanza ed il rapporto di subordinazione. Con riferimento alla prima ipotesi, nel caso in cui cioè il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, la persona giuridica risponde dell'illecito nella misura in cui essa non sia stata in grado di provare di aver comunque adottato, prima della realizzazione del reato, misure organizzative idonee a prevenire la commissione di illeciti da parte dei suoi organi di vertice. Nell'ipotesi invece in cui l'illecito penale sia stato posto in essere da soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'ente risponde in caso vi sia stato un deficit di sorveglianza o di organizzazione con conseguente mancato controllo del responsabile dell'illecito che ha potuto così commettere il delitto.
La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli: L'art. 25-septiesdecies, rubricato Delitti contro il patrimonio culturale, prevede in relazione ad una serie di delitti, le seguenti sanzioni:
Si ricorda che in base all'
art. 10 del d.lgs. n. 231 del 2001 la sanzione pecuniaria è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Il giudice, dunque, per determinare la sanzione pecuniaria è tenuto a compiere due valutazioni distinte. In primo luogo, egli dovrà fissare il numero di quote sulla base dei tradizionali indici di gravità dell'illecito commesso, quindi dovrà stabilire l'ammontare (cioè il valore monetario) di ogni singola quota, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, onde evitare che l'entità della sanzione sia inefficace nei confronti di enti di notevoli dimensioni o devastante nei confronti di una piccola società.
Nel caso di condanna per tali delitti, la riforma prevede inoltre l'applicazione all'ente, per una durata non superiore a due anni, anche di sanzioni interdittive.
In base all'
art. 9 del d.lgs.n. 231 del 2001, le sanzioni interdittive sono le seguenti:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il nuovo art. 25-duodevicies, rubricato Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, prevede in relazione a questi due delitti (artt. 518-sexies e 518-terdecies c.p.) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote. Il Senato è intervenuto su questa disposizione eliminando il richiamo alla fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali (v. sopra). Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Si osserva che per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'art. 25-septiesdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva, da applicare quando l'ente sia utilizzato allo scopo prevalente di commettere tali delitti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all'art. 25-septiesdecies. |
Ulteriori modifiche (artt. 4-7)L'Modifiche alla legge sulle aree protettearticolo 4 modifica il comma 3 dell'art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette. Tale disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede che, in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del codice penale, può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno. Il disegno di legge, oltre a sostituire il riferimento agli articoli 733 e 734 del codice penale con il richiamo ai nuovi reati di cui al Titolo VIII-bis o al reato di cui all'articolo 733-bis c.p., sopprime la (pleonastica) precisazione relativa alla possibilità per il giudice di disporre il sequestro. L'Abrogazioniarticolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. In particolare, la proposta di legge coordina le disposizioni vigenti del codice penale con l'inserimento dell'art. 518-duodecies, relativo al delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici prevedendo:
Rispetto al provvedimento approvato dalla Camera, il Senato ha escluso l'abrogazione delle contravvenzioni previste dagli articoli 733 e 734 del codice penale. Si ricorda che l'art. 733 c.p. punisce, a titolo di contravvenzione, chiunque danneggia, distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. La pena prevista è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro e può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. L'art. 734, invece, punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo relativamente a luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità (la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro). Si tratta di contravvenzioni, che dunque possono essere applicate anche in caso di condotte colpose; il nuovo delitto, previsto dall'art. 518-duodecies, al pari del vigente art. 635 c.p., trova invece applicazione solo in caso di condotta dolosa. Si rileva, dunque, che con l'inserimento dell'art. 518-duodecies, il danneggiamento di un bene proprio può essere punito:
Se dunque per il danneggiamento di beni propri sono penalmente rilevanti anche le condotte colpose, lo stesso non può dirsi per il danneggiamento colposo di un bene culturale altrui, che anche a seguito della riforma resta sprovvisto di tutela penale. Nel Codice dei beni culturali, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, sono abrogati:
Si ricorda che ogniqualvolta si procede all'abrogazione di una fattispecie penale la giurisprudenza è chiamata a valutare, in relazione ai procedimenti penali in corso, se si sia dinanzi ad una
abolitio crimis, con contestuale archiviazione o proscioglimento dell'imputato, ovvero a un fenomeno di
continuità normativa, con conseguente applicazione della norma penale più favorevole all'imputato, avendo riguardo all'entità della pena. Si ricorda, ad esempio, che in una ipotesi analoga a quella in esame, nella quale il legislatore ha abrogato una contravvenzione per contestualmente trasformare la condotta in un delitto, la Corte di cassazione ha affermato che non si tratta di abrogatio criminis, bensì di un fenomeno di successione di leggi nel tempo, e che la condotta contestata a titolo di contravvenzione mantiene rilievo penale nonostante l'abrogazione, dovendo soltanto farsi applicazione dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 2 del codice penale, con riguardo alla pena applicabile in ragione del tempo del commesso reato (cfr. Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 23869 del 2010, relativa alla legge n. 94 del 2009 che
aveva introdotto l'art. 600-octies (impiego di minori nell'accattonaggio) contestualmente abrogando l'art. 671 c.p. (impiego di minori nell'accattonaggio)). Più complessa è la valutazione della giurisprudenza quando non sia il caso di una mera trasformazione della condotta da contravvenzione a delitto, ma il legislatore operi una più complessa riforma del quadro sanzionatorio penale. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento è riconducibile alla materia "ordinamento penale", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. |