Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale 15 ottobre 2018 |
Indice |
Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
L'A.C. 893 si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.
A seguito delle modifiche approvate dalla commissione di merito, la proposta di legge A.C. 893 si compone di 7 articoli attraverso i quali:
ContenutoL'Inserimento dei delitti contro il patrimonio culturale nel codice penalearticolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 19 nuovi articoli (da 518-bis a 518-vicies).
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del Codice dei beni culturali (
d.lgs. n. 42/2004), il
patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono
beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (sulla nozione di bene culturale, si veda l'apposito
focus). Sono
beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni. L'art. 518-bis c.p. punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni. L'art. 518-ter c.p. punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale. L'art. 518-quater c.p. punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 c.p., prevedendo però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. L'art. 518-quinquies c.p. punisce con la reclusione da 4 a 12 anni l'impiego illecito di beni culturali. La fattispecie riguarda chiunque, salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio, impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto da cui il bene culturale proviene non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Non è chiara l'effettiva portata della clausola penale di salvezza ("fuori dai casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio") stante la diversa fattispecie penale prevista dall'art. 518-quinquies. L'art. 518-sexies c.p. punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. E' confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria. L'art. 518-septies c.p. punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l'art. 648-ter.1 del codice penale (chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa). Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 4 anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. E' prevista una aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali, ed un'attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la portata del danno, per assicurare le prove e il recupero dei beni culturali. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell'autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità. L'art. 518-octies c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9). L'art. 518-novies c.p. punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali. L'art. 518-decies c.p. punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'uscita o esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p. e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 c.p. L'art. 518-undecies c.p. punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. La fattispecie punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (secondo comma). La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (artt. 635, 639, 733 e 734 c.p.) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma). In caso di condotte colpose, si applica la reclusione fino a 2 anni (art. 518-duodecies c.p.). Attualmente i delitti di danneggiamento e deturpamento non sono mai punibili a titolo di colpa. L'art. 518-terdecies punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura. La contraffazione di opere d'arte è punita dall'art. 518-quaterdecies c.p. con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali.
Si ricorda che l'articolo 178 del Codice dei beni culturali prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da chi esercita attività commerciale e interdizione dalla professione) per la
contraffazione di opere d'arte. Il reato può essere commesso da chiunque:
a) al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, le cose sub a);
c) autentica le cose sub a), conoscendone la falsità;
d) ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le cose sub a), conoscendone la falsità.
Alla sentenza di condanna consegue la confisca delle cose di cui alla lett. a) e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani.
Il progetto di legge esclude la punibilità a titolo di contraffazione (art. 518-quinquiesdecies) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del Codice dei beni culturali). L'art. 518-sexiesdecies punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura (v. infra). Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre:
La Convenzione di Nicosia, con riferimento all'individuazione delle circostanze aggravanti prevede una disposizione analoga a quanto previsto dall'art. 518-sexiesdecies.
Si valuti l'opportunità di chiarire la differenza tra l'individuazione dei correi (che determina una diminuzione di pena da un terzo alla metà) e l'individuazione degli altri responsabili del reato (che determina una diminuzione di pena dalla metà a due terzi).
L'articolo 1, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo titolo VIII-bis - una nuova contravvenzione: l'art. 707-bis, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli" punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi:
L'Le indagini sul delitto di traffico illecito di beni culturali articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-sexiesdecies c.p., nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale. L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (articolo 9 della legge n. 146 del 2006) per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-sexiesdecies), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali. L'Responsabilità amministrativa degli entiarticolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli: L'art. 25-quaterdecies, rubricato Delitti contro il patrimonio culturale, prevede in relazione ad una serie di delitti, le seguenti sanzioni:
Nel caso di condanna per tali delitti, la riforma prevede inoltre l'applicazione all'ente, per una durata non superiore a due anni, anche di sanzioni interdittive. L'art. 25-quinquiesdecies, rubricato Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali prevede in relazione ai seguenti delitti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote:
Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Si osserva che per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'art. 25-quaterdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva, da applicare quando l'ente sia utilizzato allo scopo prevalente di commettere tali delitti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all'art. 25-quaterdecies. Si valuti inoltre l'opportunità di integrare i cataloghi di delitti che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente anche con le fattispecie di impiego illecito di bene culturale (art. 518- quinquies c.p.), di autoriciclaggio (art. 518-septies c.p.) e di falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), introdotti nel corso dell'esame in Commissione Giustizia.
L'Abrogazioniarticolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa proposta di legge A.C. 893 è stata presentata dagli On.li Orlando e Franceschini (gruppo PD). Il testo originario riproduceva il contenuto di un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, il 22 giugno 2017, il cui iter si era poi interrotto al Senato (A.S. 2864). In seguito alla deliberazione dell'urgenza da parte dell'Assemblea della Camera, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, la Commissione Giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge il 25 settembre 2018; nella seduta del 10 ottobre sono stati votati alcuni emendamenti al testo e l'11 ottobre è stato conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea; il gruppo parlamentare Forza Italia ha presentato una relazione di minoranza. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaSul provvedimento hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali (I), Cultura (VII) e Ambiente (VIII). |