Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
Riferimenti: AC N.893/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 32
Data: 24/09/2018
Organi della Camera: II Giustizia


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Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

24 settembre 2018
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


L'A.C. 893 si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale.

Il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale risale ormai a tre legislature fa, quando fu avviato l'esame alla Camera del disegno di legge A.C. 2806; nella XVI legislatura il disegno di legge del Governo A.S. 3016 fu invece presentato al Senato. In entrambi i casi il progetto riformatore non ha superato la fase dell'esame da parte delle commissioni parlamentari in sede referente.
Nella scorsa legislatura, il Governo Gentiloni ha presentato alle Camere il disegno di legge A.C. 4220 che, nella versione iniziale, delegava il Governo ad operare la riforma, dettando alcuni principi e criteri direttivi. Il disegno di legge, dopo lo svolgimento alla Camera di una apposita indagine conoscitiva, è stato approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2017; in particolare, nel corso dell'esame in Commissione in sede referente, la delega è stata trasformata in una serie di novelle al codice penale. Il disegno di legge ha interrotto il proprio iter al Senato (A.S. 2864).
Si ricorda, inoltre, che negli stessi giorni in cui la Camera approvava il disegno di legge del Governo, nella scorsa legislatura, il Consiglio d'Europa adottava una Convenzione volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (c.d. Convenzione di Nicosia). La Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali. L'Italia ha firmato la Convenzione (insieme ad altri 8 Stati membri del Consiglio d'Europa), che non è ancora entrata in vigore in quanto è stata ratificata da un solo Stato (Cipro).

Il provvedimento ora all'esame della Commissione riproduce il testo dell'A.S. 2864, approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Si ricorda che in base all'art. 107 del Regolamento della Camera, qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiari l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire. Scaduto tale termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa.

Contenuto

La proposta di legge si compone di 7 articoli attraverso i quali:

  • colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali.
Nel codice penale non sono numerose le disposizioni che possono essere specificamente ricondotte alla tutela dei beni culturali; esse hanno natura delittuosa (è il caso del delitto di danneggiamento, di cui all'art. 635 c.p., e di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 639, nei quali la qualità della cosa offesa dal reato comporta l'applicazione di una specifica aggravante) o natura contravvenzionale (è il caso del reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico, di cui all'art. 733, e del reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, di cui all'art. 734 c.p.).
Nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), le disposizioni penali sono contenute nella parte IV, titolo II (sanzioni penali), capi I e II (artt. 169-181) che individuano reati di natura contravvenzionale (realizzazione di opere illecite su beni culturali (art. 169), uso illecito dei beni culturali (art. 170), collocazione e rimozione illecita degli stessi beni (art. 171) e inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172)); reati di tutela del patrimonio culturale nazionale (si tratta di una serie di disposizioni, di natura tanto delittuosa quanto contravvenzionale, che mirano a impedire il depauperamento del patrimonio nazionale. In particolare, quanto ai delitti, il Codice prevede la violazione delle norme in materia di alienazione ed esportazione delle opere culturali (artt. 173 e 174), l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (art. 176); quanto alle contravvenzioni, la violazione delle disposizioni in materia di ricerche archeologiche (art. 175)); reati a tutela della genuinità dell'opera d'arte (si tratta della fattispecie prevista dall'art. 178 del Codice, che punisce a titolo di delitto la contraffazione di opere d'arte)). Infine, il Codice contiene anche una disposizione (art. 181) a tutela dei beni paesaggistici, che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici.
  • introduce nuove fattispecie di reato;
  • innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
  • introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

I delitti contro il patrimonio culturale inseriti nel Codice penale (art. 1)

L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-duodevicies).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del Codice dei beni culturali ( d.lgs. n. 42/2004), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (sulla nozione di bene culturale, si veda l'apposito focus). Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L'Furto di beni culturaliart. 518-bis c.p. punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.

La legislazione vigente non prevede una specifica fattispecie penale per il furto di bene culturale: quando il bene culturale appartiene ad un privato trova applicazione il reato di furto di cui all'articolo 624 c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni). Si applicano anche, se ricorrono, le aggravanti previste dal codice penale (art. 625 c.p.) anche per il furto in abitazione (art. 624-bis), nonché le attenuanti (art. 625-bis).
Quando il bene culturale appartiene invece allo Stato, si applica l'articolo 176 del Codice dei beni culturali, che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. È prevista una aggravante speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca.

L'Appropriazione indebita di beni culturaliart. 518-ter c.p. punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.

L'Ricettazione di beni culturaliart. 518-quater c.p. punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 c.p. prevedendo però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Si ricorda che l'art. 648 c.p. punisce a titolo di ricettazione con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato. Se invece il fatto è di particolare tenuità, la pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro.

L'Riciclaggio di beni culturaliart. 518-quinquies c.p. punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. E' confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Si ricorda che, in base all'art. 648-bis c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.

L'Illecita detenzione di beni culturaliart. 518-sexies c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro l'illecita detenzione di beni culturali. Si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita.

Si osserva che la stessa relazione illustrativa del provvedimento sottolinea l'opportunità di rivedere la formulazione di tale nuovo delitto, così come risultante dal testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, ritenendo la fattispecie «eccessivamente ampia e indeterminata».

L'Alienazione illecita di beni culturaliart. 518-septies c.p. punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali.

L' articolo 173 del d. lgs.n. 42 del 2004, punisce attualmente con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione. Nello specifico, commette il reato:
a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici);
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto (60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento).

L'Uscita o esportazione illecite di beni culturaliart. 518-octies c.p. punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'uscita o esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p.

L'Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito (anche colposo) di beni culturali o paesaggisticiart. 518-novies c.p. punisce il danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. La fattispecie punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione o li imbratta o deturpa è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (secondo comma). La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma).

Si ricorda, infatti, che l'art. 635 c.p., che punisce il delitto di danneggiamento, prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto di interruzione di un pubblico servizio. La stessa pena è prevista per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili (a prescindere dalla violenza, dalla minaccia e dalla manifestazioni in luogo pubblico) una serie specifica di cose altrui, tra le quali figurano le «cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate». La disposizione subordina la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa.
Analogamente, l'art. 639 c.p. delinea il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e qualifica come aggravato il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico (reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro; in caso di recidiva reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa fino a 10.000 euro). In queste ipotesi aggravate il delitto è procedibile d'ufficio e il giudice può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
Infine, l'art. 733 c.p. punisce a titolo di contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. La pena, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
L'art. 734 c.p. punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo. Deve trattarsi di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità e la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro.

In caso di condotte colpose, si applica la reclusione fino a 2 anni (art. 518-decies c.p.). Attualmente i delitti di danneggiamento e deturpamento non sono mai punibili a titolo di colpa.

L'Devastazione e saccheggio di beni culturaliart. 518-undecies punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

È opportuno ricordare che l'articolo 419 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (fattispecie di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p.). La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell' art. 101 del d.lgs. 42/2004 sono istituti e luoghi della cultura i musei (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio), le biblioteche (struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio), gli archivi (struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca), le aree e i parchi archeologici (rispettivamente, sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica e ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto), i complessi monumentali (insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica).
Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

La contraffazione di opere d'arte è punita dall'Contraffazione di opere d'arteart. 518-duodecies c.p. con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. Il progetto di legge esclude la punibilità (art. 518-terdecies) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del Codice dei beni culturali).

Si ricorda che l'articolo 178 del Codice dei beni culturali prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da chi esercita attività commerciale e interdizione dalla professione) per la contraffazione di opere d'arte. Il reato può essere commesso da chiunque:
a) al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, le cose sub a);
c) autentica le cose sub a), conoscendone la falsità;
d) ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le cose sub a), conoscendone la falsità.
Alla sentenza di condanna consegue la confisca delle cose di cui alla lett. a) e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani. Secondo la giurisprudenza, si tratta di un reato plurioffensivo, in quanto lesivo del mercato delle opere d'arte, del patrimonio artistico e della pubblica fede (Cassazione penale, sezione III, 31 marzo 2000 n. 4084). La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che e per la configurazione del reato in questione è necessario un particolare valore della cosa contraffatta ( Cassazione penale, sezione V, 20 aprile 1983 n. 3293).

L'Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturaliart. 518-quaterdecies punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura (v. infra).

Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre:

  • un'Aggravanteaggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (art. 518-quinquiesdecies). La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 c.p.).
Si ricorda che attualmente, in base all'art. 174 del Codice dei beni culturali, se l'esportazione illecita di beni culturali è commessa da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'art. 30 c.p. Analogamente, in base all'art. 178, tale pena accessoria si applica anche per il reato di contraffazione di opere d'arte quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale. In questo caso è già prevista anche un'aggravante.

  • la riduzione delle pene in caso di Attenuanteravvedimento operoso (art. 518-sexiesdecies). In particolare, le pene potranno essere ridotte dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si sia «efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto».
Attualmente, l'art. 177 del Codice dei beni culturali stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (artt. 174 e 176 del Codice), una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

  • la Confisca, anche per equivalenteconfisca penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo (art. 518-septiesdecies);
  • l'applicabilità delle disposizioni Fatti commessi all'esteropenali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale (art. 518-duodevicies c.p.). 

L'articolo 1, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo titolo VIII-bis - una nuova contravvenzione: l'Nuova contravvenzioneart. 707-bis, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli" punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi:

  • aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei beni culturali);
  • zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice);
  • aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del Codice e articolo 25 del d. lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici).

Si ricorda che attualmente l'articolo 175 del Codice dei beni culturali (Violazioni in materia di ricerche archeologiche) punisce con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da 310 a 3.099 euro:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche ovvero opere per il ritrovamento di beni culturali senza concessione o non osserva le prescrizioni imposte;
b) ovvero ancora chi non denuncia nel termine prescritto le cose rinvenute fortuitamente ovvero non provvede alla loro custodia temporanea. Il reato di omessa denuncia ha carattere omissivo permanente ( Cassazione penale, sezione III, 17 giugno 1997 n. 5732). Sempre per la Cassazione (sezione III, 5 ottobre 1994 n. 10401) devono considerarsi ritrovamenti per ricerca solo quelli su concessione espressamente finalizzata al ritrovamento di cose di interesse archeologico, mentre devono considerarsi rinvenimenti fortuiti tutti quelli che avvengono fuori di un programma di scavi archeologici.

Le indagini sul delitto di traffico illecito di beni culturali (artt. 2 e 3)

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-quaterdecies c.p., nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (articolo 9 della legge n. 146 del 2006) per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-quaterdecies), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

Si ricorda che l' art. 9 della legge n. 146 del 2006, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli ONU contro il crimine organizzato transnazionale, detta una disciplina generale delle operazioni sotto copertura, che sono autorizzate esclusivamente in relazione ad un catalogo di delitti (dalla falsità in monete alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi; dalla estorsione al sequestro di persona; dall'usura al riciclaggio all'impiego di denaro di provenienza illecita; nonché gravi altri reati previsti dal codice penale, dal T.U. immigrazione e dal T.U. stupefacenti; dalle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione).
La normativa nazionale esclude la punibilità degli ufficiali e agenti delle forze di polizia che, nei limiti delle proprie competenze, nel corso di specifiche operazioni di polizia, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai suddetti delitti, «danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali».
L'esecuzione delle operazioni sotto copertura deve essere autorizzata e l'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni deve darne preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini.
Nell'ambito di operazioni sotto copertura, gli agenti possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, compiere attività controllate di pagamento di riscatti, ritardare l'esecuzione di provvedimenti di sequestro o l'applicazione di misure cautelari, dandone tempestiva comunicazione al PM.
A tutela della riservatezza sulle operazioni e di coloro che le svolgono è prevista la reclusione da 2 a 6 anni per chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 4)

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Affinché sia applicabile all'ente la disciplina sanzionatoria prevista dal d.lgs. n. 231/2001 occorre un collegamento fra l'illecito penale e l'ente collettivo: tale collegamento è individuato nella circostanza che il reato sia stato realizzato nell'interesse od a vantaggio dell'ente. I due criteri dell'interesse e del vantaggio sono richiesti in via alternativa dal legislatore, nel senso che è sufficiente il soddisfacimento di uno solo di questi per delineare la responsabilità dell'ente: in particolare, il criterio dell'interesse sarà accertato dal giudice penale con valutazione ex ante, a prescindere dagli esiti concreti della condotta delittuosa del soggetto agente, mentre il criterio del vantaggio sarà accertato ex post, tenendo conto degli effetti favorevoli per l'ente che sono scaturiti dalla condotta illecita posta in essere dal dirigente o da persona sottoposta all'altrui direzione. Il tipo di rapporto funzionale che lega l'autore (persona fisica) del reato all'ente è determinante per individuare il criterio di imputazione soggettiva della responsabilità dell'ente. Al riguardo, sono individuati dal legislatore due tipi di rapporto: il rapporto di rappresentanza ed il rapporto di subordinazione. Con riferimento alla prima ipotesi, nel caso in cui cioè il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, la persona giuridica risponde dell'illecito nella misura in cui essa non sia stata in grado di provare di aver comunque adottato, prima della realizzazione del reato, misure organizzative idonee a prevenire la commissione di illeciti da parte dei suoi organi di vertice. Nell'ipotesi invece in cui l'illecito penale sia stato posto in essere da soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'ente risponde in caso vi sia stato un deficit di sorveglianza o di organizzazione con conseguente mancato controllo del responsabile dell'illecito che ha potuto così commettere il delitto.

La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli:

L'art. 25-quaterdecies, rubricato Delitti contro il patrimonio culturale, prevede in relazione ad una serie di delitti, le seguenti sanzioni:

Delitto Sanzione amministrativa
Art. 518-septies c.p. (violazioni in materia di alienazione di beni culturali) da 100 a 400 quote
Art. 518-decies c.p. (danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) da 100 a 400 quote
Art. 518-ter c.p. (appropriazione indebita di beni culturali) da 200 a 500 quote
Art. 518-octies c.p. (uscita o esportazione illecite di beni culturali) da 200 a 500 quote
Art. 518-novies c.p. (danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) da 300 a 700 quote
Art. 518-duodecies c.p. (contraffazione di opere d'arte) da 300 a 700 quote
Art. 518-bis (furto di beni culturali) da 400 a 900 quote
Art. 518-quater (ricettazione di beni culturali) da 400 a 900 quote
Art. 518-sexies (illecita detenzione di beni culturali) da 400 a 900 quote

Si ricorda che in base all' art. 10 del d.lgs. n. 231 del 2001 la sanzione pecuniaria è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Il giudice, dunque, per determinare la sanzione pecuniaria è tenuto a compiere due valutazioni distinte. In primo luogo, egli dovrà fissare il numero di quote sulla base dei tradizionali indici di gravità dell'illecito commesso, quindi dovrà stabilire l'ammontare (cioè il valore monetario) di ogni singola quota, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, onde evitare che l'entità della sanzione sia inefficace nei confronti di enti di notevoli dimensioni o devastante nei confronti di una piccola società.

Nel caso di condanna per tali delitti contro il patrimonio culturale, la riforma prevede inoltre l'applicazione all'ente, per una durata non superiore a due anni, delle seguenti sanzioni interdittive (elencate nell'art. 9, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001):

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 25-quinquiesdecies, rubricato Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali prevede in relazione ai seguenti delitti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote:

  • Art. 518-quinquies c.p. (riciclaggio di beni culturali)
  • Art. 518-undecies c.p. (devastazione e saccheggio di beni culturali)
  • Art. 518-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Si osserva che per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'art. 25-quaterdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva, da applicare quando l'ente sia utilizzato allo scopo prevalente di commettere tali delitti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all'art. 25-quaterdecies.


Abrogazioni (art. 5)

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

In particolare, la proposta di legge coordina le disposizioni vigenti del Abrogazioni nel codice penalecodice penale con l'inserimento dell'art. 518-novies c.p., relativo al delitto di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici prevedendo:

  • la soppressione, all'art. 635, relativo al reato di danneggiamento, delle parole «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» contenute nel secondo comma, n. 1. Il danneggiamento di beni culturali o paesaggistici è infatti punito dalla riforma con la reclusione da 1 a 5 anni, in base al nuovo art. 518-novies (v. sopra);
  • l'abrogazione  dell'articolo 639, secondo comma, secondo periodo. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 1.000 a 3.000 euro il deturpamento e l'imbrattamento di cose di interesse storico o artistico. La riforma punisce tali condotte con la reclusione da 6 mesi a 3 anni in base al nuovo art. 518-novies (v. sopra);
  • l'abrogazione dell'articolo 733, che punisce a titolo di contravvenzione chiunque danneggia distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. La pena attuale è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro e può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. L'abrogazione di questa contravvenzione è necessaria per coordinamento con quanto previsto dall'art. 518-novies che assorbe anche questa condotta (non distinguendo i beni di proprietà propria dai beni di proprietà altrui) punendola a titolo di delitto;
  • l'abrogazione dell'articolo 734, che punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo relativamente a luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità (la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro). Anche questa condotta è ricompresa nel delitto di cui all'art. 518-novies.

Nel Abrogazioni nel codice dei beni culturaliCodice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono abrogati:

  • l'articolo 170, che punisce «chiunque destina i beni culturali ad uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità» con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 775 a 38.774 euro. La condotta è ora ricompresa nel secondo comma dell'art. 518-novies, che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni (v. sopra);
  • l'articolo 173, che punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione prevedendo, nello specifico, che commette il reato: a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto. La fattispecie è ora punita a titolo di delitto dall'art. 518-septies, che prevede la pena della reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro (v. sopra);
  • l'articolo 174, che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. La fattispecie è ora prevista dall'art. 518-octies, con pena invariata (v. sopra);
  • l'articolo 176, che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato e che prevede una aggravante speciale (reclusione da 1 a 6 anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca. La fattispecie oggetto di abrogazione è solo in parte riconducibile al delitto di furto di beni culturali introdotto all'art. 518-bis c.p. (v. sopra) o al delitto di illecita detenzione di beni culturali di cui all'art. 518-sexies (v. sopra). Infatti, per il delitto di furto è richiesto il dolo specifico (finalità di profitto per sé o per altri), assente nel delitto previsto dal Codice dei beni culturali, e il delitto di illecita detenzione non pare "coprire" anche l'ipotesi di impossessamento. Si valuti se con l'abrogazione dell'art. 176 non residuino condotte analoghe non sanzionate penalmente.
  • l'articolo 177, che stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (artt. 174 e 176 del Codice), una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero. Si tratta di una previsione ricompresa nell'art. 518-sexiesdecies sul ravvedimento operoso (v. sopra);
  • l'articolo 178, che punisce a titolo di delitto la contraffazione di opere d'arte e il cui contenuto è spostato nell'art. 518-duodecies c.p.;
  • l'articolo 179, che esclude la punibilità per tale delitto quando la non autenticità dell'opera sia espressamente dichiarata, il cui contenuto è spostato nell'art. 518-terdecies c.p.

Si ricorda che ogniqualvolta si procede all'abrogazione di una fattispecie penale la giurisprudenza è chiamata a valutare, in relazione ai procedimenti penali in corso, se si sia dinanzi ad una abolitio crimis, con contestuale archiviazione o proscioglimento dell'imputato, ovvero a un fenomeno di continuità normativa, con conseguente applicazione della norma penale più favorevole all'imputato, avendo riguardo all'entità della pena. Si ricorda, ad esempio, che in una ipotesi analoga a quella in esame, nella quale il legislatore ha abrogato una contravvenzione per contestualmente trasformare la condotta in un delitto, la Corte di cassazione ha affermato che non si tratta di abrogatio criminis, bensì di un fenomeno di successione di leggi nel tempo, e che la condotta contestata a titolo di contravvenzione mantiene rilievo penale nonostante l'abrogazione, dovendo soltanto farsi applicazione dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 2 del codice penale, con riguardo alla pena applicabile in ragione del tempo del commesso reato (cfr. Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 23869 del 2010, relativa alla legge n. 94 del 2009 che aveva introdotto l'art. 600-octies (impiego di minori nell'accattonaggio) contestualmente abrogando l'art. 671 c.p. (impiego di minori nell'accattonaggio)). Più complessa è la valutazione della giurisprudenza quando non sia il caso di una mera trasformazione della condotta da contravvenzione a delitto, ma il legislatore operi una più complessa riforma del quadro sanzionatorio penale.

Invarianza finanziaria e entrata in vigore (artt. 6 e 7)

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma.

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

La proposta interviene sul codice penale e sul c.d. codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), fonti di rango primario che richiedono pertanto l'intervento con legge.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia "ordinamento penale", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.