Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Schema di D.lgs. concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Riferimenti: | SCH.DEC N.36/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 36 |
Data: | 23/07/2018 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
Servizio Studi
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Dossier n. 46
Servizio Studi
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Atti del Governo n. 36
La redazione del presente dossier č stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilitā per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006)
Articolo 2 (Modifiche al Titolo I del decreto legislativo n. 217 del 2005)
Articolo 3 (Modifiche al Titolo II del decreto legislativo n. 217 del 2005)
Articolo 4 (Modifiche al Titolo III del decreto legislativo n. 217 del 2005)
Articolo 5 (Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo n. 217 del 2005)
Articolo 6 (Modifiche alle Tabelle A, B e C del decreto legislativo n. 217 del 2005)
Articolo 8 (Modifiche al Capo III del decreto legislativo n. 97 del 2017)
Articolo 9 (Modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 97 del 2017)
Articolo 10 (Modifiche al Capo V del decreto legislativo n. 97 del 2017)
Articolo 11 (Capo VI del decreto legislativo n. 97 del 2017)
giunge al vaglio parlamentare consultivo su atti del Governo lo schema di decreto legislativo recante diposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 97 del 2017 relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto del Governo n. 36).
L'autorizzazione ad adottare uno o pių decreti legislativi integrativi e correttivi č recata dall'articolo 8, comma 6 della legge n. 124 del 2015. Essa prescrive il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi posti per il decreto legislativo che si viene a modificare e pone il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo (avvenuta l'8 luglio 2017).
Il termine perché le competenti Commissioni parlamentari si esprimano in sede consultiva č il 4 settembre 2018.
Considerato che lart. 8 comma 5 della legge n. 124 stabilisce che, qualora il termine previsto per il parere parlamentare cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, la scadenza medesima sia prorogata di 90 giorni, il termine finale per lesercizio della delega legislativa č fissato al 6 ottobre 2018.
L'antefatto normativo č dunque la legge n. 124 del 2015, la quale delegō il Governo ad adottare pių decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.
Di quella legge, l'articolo 8, comma 1, lettera a) recava - tra le altre - specifica delega per:
ü la "ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo";
ü la "conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche";
ü la "conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche";
ü l'utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze) di una quota parte - non superiore al 50 per cento - dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della medesima legge n. 124 [recante clausola di neutralitā finanziaria].
Siffatta delega č stata esercitata con il decreto legislativo n. 97 del 2017 (mentre altro decreto legislativo, il n. 177 del 2016, dava seguito all'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di competenze, funzioni e mezzi del soppresso Corpo forestale dello Stato, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di loro spegnimento).
Il decreto legislativo n. 97 del 2017 ha operato dunque una revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile, incendi boschivi, formazione, nonché l'ordinamento del personale (per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale).
Ne sono risultati novellati in misura significativa i due atti primari su cui si impernia la disciplina vigente: il decreto legislativo n. 139 del 2006 (per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, irradiantisi nella prevenzione incendi e nel servizio di soccorso pubblico, oltre ad alcune competenze di difesa civile); il decreto legislativo n. 217 del 2005 (per l'ordinamento del suo personale, a seguito della rilevante innovazione allora costituita dal passaggio del rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico).
La delega esercitata con il decreto legislativo n. 97 del 2017 scontava tuttavia una clausola finanziaria stringente, innanzi ricordata, contenuta nella legge n. 124 del 2005.
Solo in tempo successivo - con la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), articolo 1, comma 365, lettera c) - si č avuto un incremento di risorse, resesi disponibili al termine di una progressione di provvedimenti attuativi.
Tale successione normativa si č articolata nel modo che segue:
- la citata previsione legislativa da parte della legge di bilancio 2017 di un Fondo per coprire alcune esigenze della riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato;
- la ripartizione delle risorse del Fondo tra le sue varie finalitā, intervenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;
- la previsione, da parte dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017, di un Fondo per l'operativitā del soccorso pubblico (nello stato di previsione del Ministero dell'interno), volto a "valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale";
- la determinazione di alcune postazioni finanziarie del Fondo per l'operativitā del soccorso pubblico, effettuata con decreto interministeriale del 17 novembre 2017;
il complessivo riparto del Fondo per l'operativitā del soccorso pubblico, quale effettuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 (era l'atto del Governo n. 482 della XVII legislatura, sottoposto a parere parlamentare). Esso suddivide le risorse disponibili (pari a 59 milioni di euro per il 2017, a 103,03 milioni a decorrere dal 2018) in: a) 59 milioni di euro per l'anno 2017 e 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il personale non dirigenziale, mediante le procedure negoziali (prioritariamente attraverso il riconoscimento di una voce retributiva accessoria, di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianitā e al grado di responsabilitā del predetto personale all'interno del medesimo Corpo nonché, per i compiti di natura operativa e le condizioni di impiego, attraverso l'incremento delle indennitā di rischio e mensile); b) 16,03 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si legge nella relazione illustrativa dello schema in esame che con le predette risorse ammontanti a 16,03 milioni "si rende possibile finanziare tutti gli interventi ordinamentali contenuti nel presente provvedimento che necessitano di specifiche risorse".
Puō valere ricordare, tra i provvedimenti normativi ultimi intervenuti, le disposizioni per le assunzioni dei Vigili del fuoco dettate dalla legge n. 207 del 2017 (legge di bilancio 2018). Il suo articolo 1, comma 287 autorizza l'assunzione straordinaria per un contingente massimo complessivo di 7.394 unitā delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltā assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno (nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 299), per un numero massimo di:
a) 350 unitā per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) 700 unitā per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) 2.112 unitā per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) 2.114 unitā per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) 2.118 unitā per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il decreto legislativo n. 97 del 2017 ha dettato alcune disposizioni in materia di:
- prevenzione incendi, soccorso pubblico, servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale, formazione;
- organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale, soprattutto con riguardo a: la progressione in carriera di capi squadra e capi reparto; la riserva di posti in procedure selettive, a favore del personale volontario del Corpo; l'istituzione di ruoli speciali antincendio boschivo, ad esaurimento;
- Fondo per l'operativitā del soccorso pubblico.
Rispetto a tale insieme di previsioni, lo schema di decreto legislativo in esame ha una estensione maggiore, ponendosi in rapporto, pių che di mera integrazione e correzione del decreto legislativo n. 97, di riscrittura delle disposizioni da quello incise solo in parte, in particolare le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 217 del 2005.
In sintesi, lo schema dispone in materia di:
- funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo;
- rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. Sono disposte: la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori); l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli); talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione (e talora l'accesso ad una qualifica superiore č mutata in a ruolo aperto). Per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado;
- l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialitā aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative;
- l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari);
- l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti);
- l'incremento al 25 per cento (dal 20 per cento) della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi;
- l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi);
- l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;
- la valutazione del personale di alcuni ruoli.
Altri profili saranno in seguito ricordati, nella sintetica illustrazione degli undici articoli di cui si compone lo schema.
Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006)
Sono qui novellati gli articoli 3, 13, 14, 19, 29 e 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006.
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 139 ha per oggetto il "Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Viene espunta la dicitura: "dirigente generale".
Č soppressa la sua partecipazione al consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale (ente privato sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno).
Č introdotta - nella enumerazione delle funzioni - la funzione di autoritā aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale.
Č del pari introdotta la funzione di autoritā competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio nei aeroporti civili e militari aperti al trasporto commerciale (per questi ambiti, una fonte normativa secondaria č stato il decreto del Ministero dell'interno del 10 dicembre 2012).
Cosė come č indicata la funzione di disporre la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale, in caso di calamitā naturale (č da intendersi, fermo restando il coordinamento del Dipartimento della protezione civile).
Inoltre esercita la rappresentanza del Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi internazionali.
L'articolo 13 del decreto legislativo n. 139 ha per oggetto definizione ed ambito della prevenzione incendi.
Secondo il suo comma 2 nel testo finora vigente, " la prevenzione incendi si esplica [ferma la competenza di altre amministrazioni od enti] in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione".
La novella sopprime le parole: "dei prodotti da costruzione", sostituendole con la menzione di "prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio".
L'articolo 14 del decreto legislativo n. 139 ha per oggetto competenza ed attivitā della prevenzione incendi.
Secondo il suo comma 2, lettera d-bis) nel testo finora vigente, tale attivitā ricomprende altresė "lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio". La novella aggiunge "e di esplosione".
L'articolo 19 del decreto legislativo n. 139 ha per oggetto la vigilanza ispettiva.
Secondo il suo comma 3, qualora nell'esercizio dell'attivitā di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivitā, il Corpo nazionale adotta attraverso i propri organi le misure urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e dā comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autoritā competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.
La novella ha natura di drafting, eliminando un ridondante richiamo ad una "urgenza" di misure comunque definite espressamente quali urgenti.
L'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 ha per oggetto mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici.
Entro il suo comma 1 si prevede che "i beni mobili in uso diretto" al Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta (di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 190 del 2014), purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.
La novella amplia l'ambito oggettivo della disposizione, giacché in luogo dei (soli) beni mobili ad uso diretto viene a prevedere che "materiali e prestazioni" del Corpo nazionale possano essere oggetto di convenzione o permuta.
L'articolo 35 del decreto legislativo n. 139 enumera le norme abrogate.
Vi č prevista l'abrogazione della legge n. 850 del 1973 ("Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"), ad eccezione di alcuni articoli. Tra questi figura l'articolo 20, che pertanto rimane in vigore. Esso prevede:
"[1] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1940, n. 690, l'esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali o complementari limitrofi, č consentito, previa autorizzazione, accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneitā soggettiva e di capacitā tecnica, rilasciata dal comandante della competente capitaneria di porto, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco.
[2] Il personale impiegato nei servizi integrativi di cui al precedente comma deve anch'esso ricevere eguale autorizzazione, accertati gli stessi requisiti di idoneitā e capacitā tecnica.
[3] Il personale predetto č iscritto fra i volontari discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad esso si applicano le disposizioni che disciplinano tali volontari, di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , e successive modifiche o integrazioni.
[4] I comandanti delle capitanerie di porto sono competenti a disporre che sulle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali siano installate idonee attrezzature antincendi, nei limiti delle capacitā e disponibilitā del mezzo nautico, secondo le prescrizioni che vengono precisate o richieste dal comandante provinciale dei vigili del fuoco".
Ebbene la novella mantiene in vigore, di questo articolo, i commi primo, secondo e quarto.
In tal modo risulta abrogato il terzo comma.
Articolo 2
(Modifiche al Titolo I del decreto legislativo n. 217 del 2005)
Gli articoli dello schema da 2 a 6 modificano il decreto legislativo n. 217 del 2005, il quale reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In particolare, l'articolo 2 dello schema modifica, del decreto legislativo n. 217, il Titolo I.
Nel testo finora vigente, il Titolo I - relativo all'ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale - si compone di trentotto articoli. Nello schema, esso viene a comporsi di centoquaranta articoli.
Tale ampliamento č dovuto in notevole misura alla specifica puntuale disciplina delle diverse funzioni specialistiche, ora introdotta entro il corpo del decreto legislativo n. 217.
Il Capo I (articoli 1-28) viene cosė a riguardare il personale non direttivo e non dirigente, che svolga funzioni operative.
La Sezione I (articoli 1 e 2) concerne l'insieme dei ruoli di tale personale.
L'articolo 1 ha per oggetto l'istituzione dei ruoli.
Sono i seguenti:
a) vigili del fuoco;
b) capi squadra e capi reparto;
c) ispettori antincendi (viene meno la menzione dei sostituti direttori antincendi). Nulla č mutato circa la sovra-ordinazione funzionale quale vigente.
La dotazione organica dei ruoli svolgenti funzioni operative č fissata nella tabella A allegata allo schema.
Si tratta di: 19.162 vigili del fuoco; 10.776 capi squadra e capi reparto; 952 ispettori antincendi.
La medesima tabella allegata al decreto legislativo n. 97 del 2017 prevedeva: 20.066 vigili del fuoco; 11.162 capi squadra e capi reparto; 1.117 ispettori. Peraltro in tale computo erano ricomprese anche funzioni tecniche, che lo schema viene a distinguere da quelle operative.
L'articolo 2 ha per oggetto le funzioni di polizia giudiziaria. Esso non viene modificato (se non per il venir meno della menzione dei sostituti direttori antincendi, su cui infra).
La Sezione II (articoli 3-9) concerne il ruolo dei vigili del fuoco.
L'articolo 3 dā articolazione a questo ruolo, prevedendo tre qualifiche:
a) vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco esperto;
c) vigile del fuoco coordinatore.
Nel testo finora vigente, le qualifiche sono invece quattro, figurando (tra quella di vigile del fuoco e di vigile del fuoco esperto) il vigile del fuoco qualificato. Tale qualifica viene soppressa dalla novella.
L'articolo 4 sintetizza le funzioni del personale del ruolo dei vigili del fuoco.
Nella riformulazione recata dallo schema trovano menzione alcune funzioni innanzi non indicate espressamente dal dettato della norma (l'utilizzo e manutenzione di mezzi e automezzi; lo svolgimento, anche nel settore radio e telecomunicazioni, di attivitā richiedenti il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti valutati ai fini dell'accesso al ruolo).
Nonché si viene a prevedere che i compiti di addestramento (e formazione, si aggiunge) cui tale personale puō essere preposto, vertano su materie per le quali esso sia abilitato ed abbia competenza specifica.
Ancora, alcune modifiche concernono specificamente la qualifica del vigile del fuoco coordinatore. Secondo la disciplina finora vigente (il comma 2 dell'articolo 4 in esame), ad esso possono essere altresė conferiti "incarichi di coordinamento o comando di uno o pių vigili del fuoco". La novella espunge la dicitura: "di comando". Inoltre, secondo la disposizione finora vigente il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attivitā operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra. La novella specifica che tale sostituzione (in assenza di capi squadra e di capi reparto) si concreti quale funzione di "capo partenza", ai sensi del regolamento di servizio.
La relazione illustrativa dello schema specifica che la durata di tale attivitā č delimitata occasionalmente al singolo intervento di soccorso e non č previsto un corrispondente trattamento economico (posto che le ipotesi di sostituzione della qualifica superiore avvengono in via residuale nei soli casi di assenza non programmata di personale con qualifica di capo squadra e nell'ambito di uno specifico turno di servizio).
L'articolo 5 disciplina l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco.
La disposizione vigente giā sancisce il principio dell'accesso per concorso pubblico. Secondo la formulazione dello schema, tale concorso č per titoli ed esami.
In ordine ai requisiti, si viene a prescrivere, quanto al titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (in luogo del titolo di studio della scuola dell'obbligo).
Circa l'idoneitā fisica, psichica e attitudinale, i relativi requisiti permangono stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno. Per la idoneitā fisica, peraltro, si viene a specificare che siffatta determinazione ministeriale debba muovere entro i parametri stabiliti da una recente normativa (cfr. legge n. 2 del 2015 ed il d.P.R. n. 207 del 2015) che ha individuato parametri fisici unici e omogenei, per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ancora, si viene a prevedere entro questo articolo l'inammissibilitā al concorso di coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati. Del pari inammissibili sono i condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo o coloro che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
Infine č attribuita a decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco - anziché a regolamento del Ministro dell'interno - la determinazione di: modalitā di svolgimento del concorso di ammissione e dell'eventuale preselezione; composizione della commissione giudicatrice; categorie di titoli da ammettere a valutazione e relativo punteggio da attribuire; criteri di formazione della graduatoria.
L'articolo 6 disciplina il corso di formazione per allievi vigili del fuoco.
La durata del corso - attualmente di dodici mesi - č ridotta a nove mesi.
Sia la formazione teorico-pratica (per un semestre) sia l'applicazione pratica (per un trimestre) hanno svolgimento 'residenziale', presso le scuole centrali antincendi (o altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale).
Dunque č soppressa la previsione di un successivo trimestre di applicazione pratica presso i comandi provinciali del Corpo nazionale (o altri suoi uffici).
Si viene inoltre a scandire espressamente che l'impiego degli allievi in servizi operativi (se previsti dal programma di formazione o sussistano eccezionali esigenze di servizio) possa avvenire solo al compimento con esito positivo del semestre di formazione teorico-pratica.
Infine č attribuita a decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco - anziché a regolamento del Ministro dell'interno - la determinazione di: modalitā di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica; criteri per la formulazione dei giudizi di idoneitā (al termine del semestre e del trimestre); modalitā di svolgimento dell'esame teorico-pratico.
L'articolo 7 disciplina, ancora del corso di formazione per allievi vigili del fuoco, le dimissioni ed espulsioni.
Correlativamente alla riduzione della durata del corso di formazione disposta dallo schema, la novella riduce il numero di giorni di assenza, tali da determinare le dimissioni degli allievi dal corso di formazione.
Il numero di giorni di assenza diviene 45 giorni (anziché 60 giorni).
Diviene di 75 giorni (anziché 90 giorni) in caso di infermitā contratta a causa delle esercitazioni pratiche o di una malattia contratta per motivi di servizio - "previa verifica della competente commissione ospedaliera", si viene a specificare.
Cosė come diviene di 75 giorni (anziché 30 giorni) per le allieve, in caso di maternitā.
In tali ultime fattispecie (infermitā e malattia per servizio; maternitā), permane la possibilitā per gli allievi e le allieve di partecipare, una volta superata la condizione di temporaneo impedimento, a successivo corso di formazione.
Quanto ai provvedimenti di dimissione o di espulsioni, sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta - si viene a prevedere - del direttore centrale per la formazione (anziché del direttore della scuola)
Gli articoli 8 e 9 concernono le promozioni alle qualifiche superiori rispetto a quella di vigile del fuoco: ossia vigile del fuoco esperto e vigile del fuoco coordinatore.
Queste promozioni di qualifica permangono conferite a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo.
Prevede l'articolo 8 che il periodo di servizio effettivo da maturare onde divenire vigile del fuoco esperto sia di quattro anni (anziché cinque anni).
In corrispondenza di tale promozione, si viene a prevedere l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
Cosė come č introdotto un altro scatto convenzionale, alla maturazione di quattro anni di servizio effettivo nella qualifica di vigile del fuoco esperto.
Condizione introdotta č, per questo riguardo, che non vi siano stati (nel triennio precedente) sanzione disciplinare pari o pių grave della sanzione pecuniaria (o sottoposizione a correlativo procedimento disciplinare) né sospensione cautelare dal servizio né rinvio a giudizio o ammissione ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 235 del 2012 (ossia delitti che determinano incandidabilitā alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali).
In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene con effetto retroattivo.
Prevede l'articolo 9 che il periodo di servizio effettivo da maturare onde divenire vigile del fuoco coordinatore sia di otto anni (anziché cinque anni).
Permane l'attribuzione di uno scatto convenzionale alla maturazione di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile coordinatore, alle medesime condizioni disciplinari e processuali sopra ricordate.
Non č riprodotta la previsione che siffatto scatto convenzionale sia attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori. Figura infatti all'articolo 261 (come formulato dallo schema) una generale clausola retributiva, la quale fa salvo il principio del trattamento economico pių favorevole.
La Sezione III (articoli 10-16) concerne il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. La sua intelaiatura ricalca quella della Sezione precedente.
L'articolo 10 dā articolazione a questo ruolo, prevedendo tre qualifiche:
a) capo squadra;
b) capo squadra esperto;
c) capo reparto.
Nel testo finora vigente, le qualifiche sono invece quattro, figurando quella ulteriore di "capo reparto esperto". Tale qualifica viene soppressa dallo schema.
L'articolo 11 sintetizza le funzioni del personale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. La riformulazione dello schema sottolinea la piena fungibilitā operativa di tale personale; lo svolgimento di attivitā che possano richiedere specifiche abilitazioni o titoli; l'impegno anche nel settore radio e telecomunicazioni nelle attivitā di soccorso.
In caso di assenza di personale che sia capo squadra o capo squadra esperto, i capi reparto assumono le funzioni di capo partenza.
Possono inoltre ricevere l'incarico di responsabile di distaccamento.
L'articolo 12, relativo all'immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, mantiene immutato il sistema di accesso mediante concorso interno per titoli, nel limite dei posti disponibili, con successivo corso di formazione professionale almeno trimestrale, riservato al personale che sia nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
Rimane immutato il criterio che, a paritā di punteggio, l'accesso al corso di formazione avvenga nell'ordine secondo l'anzianitā di qualifica, di servizio, anagrafica.
Le novelle introducono: l'inammissibilitā al concorso del personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misure di prevenzione; la previsione che l'assegnazione dei capi squadra nelle sedi di servizio sia effettuata in relazione alle esigenze di servizio ed alla scelta degli interessati (secondo l'ordine di graduatoria) entro le sedi indicate dall'amministrazione in proporzione alle carenze di organico.
Anche qui č attribuita a decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco - anziché a regolamento del Ministro dell'interno - la determinazione di: modalitā di svolgimento del concorso di ammissione; categorie di titoli da ammettere a valutazione e relativo punteggio da attribuire; composizione della commissione giudicatrice; modalitā di svolgimento del corso di formazione; criteri di formazione della graduatoria finale.
L'articolo 13 disciplina, del corso di formazione professionale per vigili del fuoco coordinatori aspiranti capo squadra, le dimissioni ed espulsioni.
La novella riduce il numero di giorni di assenza, tali da determinare le dimissioni degli allievi dal corso di formazione. Diviene di 15 giorni (anziché 20 giorni).
Se durante il corso intervengano infermitā e malattia per servizio o assenza per maternitā, permane la possibilitā per gli allievi e le allieve di partecipare, una volta superata la condizione di temporaneo impedimento, a successivo corso di formazione.
Č estesa alle donne in maternitā ammesse alla ripetizione del corso la previsione secondo cui la promozione ha la medesima decorrenza (ai soli effetti giuridici) valevole per gli idonei del corso dal quale siano state dimesse (e si determina un correlativo collocamento in graduatoria).
Quanto ai provvedimenti di dimissione o di espulsioni, sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta - si viene a prevedere - del direttore centrale per la formazione (anziché del direttore della scuola).
L'articolo 14, relativo alla promozione a capo squadra esperto, risulta privo di modifiche (secondo i principi del ruolo aperto, del conferimento secondo l'ordine di ruolo, del previo servizio effettivo nella qualifica di capo squadra per cinque anni, dell'assenza di sanzione disciplinare pių grave rispetto ad una sanzione pecuniaria quale condizione).
La promozione a capo reparto č oggetto dell'articolo 15, che invece modifica la disciplina vigente.
Quest'ultima prevede un accesso alla qualifica di capo reparto nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale con almeno cinque anni di effettivo servizio quale capo squadra esperto.
La nuova previsione recata dallo schema prevede invece un accesso a ruolo aperto e secondo l'ordine di ruolo, senza concorso interno per titoli. Permane il requisito di cinque anni di servizio effettivo quale capo squadra esperto (nonché l'assenza di sanzione disciplinare pių grave della pecuniaria) nonché si prevede il requisito di aver frequentato i corsi di aggiornamento professionale, individuati da decreto del capo del Dipartimento, che ne regola contenuti e durata.
Lo schema sopprime, si č ricordato, la qualifica di capo reparto esperto.
Laddove la disciplina finora vigente (articolo 15 e 18 del decreto legislativo n. 217) prevede uno scatto convenzionale per i capi squadra esperti (al compimento di otto anni di servizio effettivo nella qualifica) e per i capi reparto esperti (al compimento di quattro anni di servizio effettivo nella qualifica), l'articolo 16 secondo lo schema attribuisce uno scatto convenzionale ai capo reparto con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica.
La Sezione IV (articoli 17-28) concerne il ruolo degli ispettori antincendi.
L'articolo 17 dā articolazione a questo ruolo, prevedendo tre qualifiche:
a) ispettore antincendi;
b) ispettore antincendi esperto;
c) ispettore antincendi coordinatore.
Diversamente, la disciplina finora vigente (articolo 19 del decreto legislativo n. 217) prevede un'articolazione in cinque qualifiche: a) vice ispettore antincendi; b) ispettore antincendi; c) ispettore antincendi esperto; d) sostituto direttore antincendi; e) sostituto direttore antincendi capo.
L'articolo 18 sintetizza le funzioni del personale del ruolo degli ispettori antincendi. Tra queste, sono individuate la collaborazione all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; la partecipazione al coordinamento della verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; l'attuazione diretta in caso di contingente necessitā dei programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale.
Dalla formulazione del comma 2 emerge come le funzioni innanzi attribuite alle qualifiche (che lo schema sopprime) di sostituto direttore antincendi e di sostituto direttore antincendi capo, siano traslate in capo agli ispettori antincendi coordinatori ("ferme restando l'unitarietā delle funzioni e la piena fungibilitā del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi").
L'accesso al ruolo degli ispettori antincendi č disciplinato dall'articolo 19. Esso ribadisce l'articolazione vigente di un accesso per il 50 per cento mediante concorso pubblico per esami (disciplinato dagli articoli 20-22) e per l'altro 50 per cento mediante concorso interno per titoli (disciplinato dagli articoli 23 e 24).
La novella peraltro prevede che il concorso pubblico per esami consista di due prove scritte (anziché una), oltre che della prova orale (e l'eventuale preselezione).
Cosė come prevede che il concorso interno per titoli sia esperibile da personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco con almeno quindici anni di effettivo servizio nonché da quello appartenente al ruolo dei capi squadra e capo reparto. Diversamente, la disciplina vigente (articolo 21 del decreto legislativo n. 217) prevede un accesso (peraltro al ruolo lė di vice ispettore antincendi) riservato al personale del Corpo nazionale tecnico-operativo in possesso di un'anzianitā di servizio non inferiore a sette anni.
Ancora per quanto riguarda il concorso pubblico per esami, č ribadita la giā vigente riserva di un sesto dei posti messi a concorso, perō non per i soli capi squadra e capi reparto (come prevede la previsione finora vigente) bensė per tutto il personale che espleti funzioni operative, purché in possesso dei requisiti (esclusi quelli di etā) enumerati dal successivo articolo 20 (v. infra). I posti non coperti con tale procedure sono conferiti agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria.
Del pari č ribadita, per il concorso pubblico per esami, la giā vigente riserva di un decimo dei posti messi a concorso, a favore del personale volontario del Corpo nazionale che sia iscritto (alla scadenza per la presentazione della domanda) negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio (fermi gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 20).
Altra novella - analogamente a quanto giā illustrato per l'accesso agli altri ruoli - prevede l'inammissibilitā al concorso (interno) del personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misure di prevenzione.
Ancora una volta, č demandata a decreto del capo del Dipartimento - anziché a regolamento ministeriale - la disciplina delle modalitā di svolgimento concorsuale, incluse le categorie di titoli ammessi a valutazione e relativo punteggio, la composizione delle commissioni giudicatrice e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
Per la restante parte, l'impianto delle disposizioni rimane immutato (salva la previsione, che viene ora formulata entro questo articolo, che il personale giā appartenente al Corpo nazionale vincitore di concorso possa conservare a domanda il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza).
L'articolo 20 determina i requisiti onde accedere al concorso pubblico di ispettori antincendi.
La innovazione risiede nel titolo di studio richiesto, che non č (come finora vigente) il diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico bensė diviene una laurea conseguita al termine di un corso di laurea nelle facoltā di ingegneria o architettura. Č inoltre prescritta l'abilitazione professionale attinente ai titoli di studio testé ricordati.
I vincitori del concorso pubblico accedono, in qualitā di ispettori antincendi in prova, ad un corso di formazione e un tirocinio, disciplinati dall'articolo 21.
Esso riduce la durata del corso di formazione a sei mesi (anziché nove), talché, ferma la durata trimestrale del tirocinio, il complessivo periodo di prova diviene di nove mesi (anziché dodici).
Si viene a specificare che gli esiti degli esami al termine del corso di formazione determinino la graduatoria finale (salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente) e che il giudizio di idoneitā sia duplice, al termine del corso e al termine del tirocinio (in quest'ultimo caso, il giudizio č reso dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi di svolgimento del tirocinio).
Si viene a prevedere la ripetibilitā per una volta del periodo di tirocinio da parte dell'ispettore in prova, onde definitivamente superare il periodo di prova. La proposta dev'essere motivata, da parte del dirigente responsabile della sede di svolgimento del tirocinio.
Nel periodo di tirocinio (non giā durante il corso di formazione) gli ispettori in prova possono essere impiegati in servizio operativo, oltre che per fini di addestramento (come giā la norma vigente prevede), per eccezionali esigenze di servizio.
Ulteriori modalitā attuative del corso e del tirocinio sono demandate a decreto del capo del Dipartimento - anziché a regolamento ministeriale, come prevede la norma finora vigente.
Si viene ad introdurre in questo articolo la specificazione che l'assegnazione alle sedi di servizio, una volta terminato con successo il periodo di prova, sia effettuata secondo la scelta degli interessati (secondo ordine di graduatoria) nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione, e che il personale che non superi il periodo di prova permanga nel ruolo e qualifica di provenienza, se giā appartenente al Corpo nazionale.
I motivi di espulsione e dimissione dal corso di formazione e dal tirocinio sono enumerati dall'articolo 22.
Correlativamente alla riduzione della durata del corso di formazione disposta dallo schema, la novella riduce il numero di giorni di assenza, tali da determinare le dimissioni degli allievi dal corso di formazione.
Il numero di giorni di assenza diviene 45 giorni (anziché 90 giorni).
Diviene di 75 giorni (anziché 120 giorni) in caso di infermitā contratta a causa delle esercitazioni pratiche o di una malattia contratta durante il periodo di prova (o per ragioni di servizio, se si tratti di persone appartenenti al Corpo nazionale) o in caso di assenza determinata da maternitā.
In tali fattispecie (infermitā, malattia per servizio, maternitā), permane la possibilitā per le candidate e i candidati di partecipare, una volta superata la condizione di temporaneo impedimento, a successivo corso di formazione.
I provvedimenti di dimissione o di espulsione (questi ultimi per infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o pių gravi delle sanzioni pecuniarie) permangono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta perō del direttore centrale per la formazione (anziché del direttore della scuola).
L'altra modalitā (rispetto al concorso pubblico per esami) di accesso al ruolo degli ispettori antincendi č, come giā ricordato, il concorso interno per titoli. Lo disciplina l'articolo 23.
Possono parteciparvi i vigili del fuoco con almeno quindici anni di servizio effettivo in quel ruolo, i capi squadra e capi reparto. La disposizione finora vigente prevede (ma per l'accesso alla qualifica invece di vice ispettore) una mera anzianitā di servizio effettivo di sette anni nell'espletamento delle funzioni tecnico-operative (per l'accesso alla qualifica di vice-ispettore antincendi) seguito da un ulteriore biennio di servizio effettivo (per divenire poi ispettore antincendi).
Diversamente che per il concorso pubblico, per il concorso interno il titolo di studio richiesto quale requisito di partecipazione permane il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale (da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, si viene ad aggiungere).
I vincitori del concorso interno accedono, in prova, ad un corso semestrale (durata invariata) di formazione, il cui carattere residenziale riceve maggiore specificazione (presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale). Si prevede altresė la sottoposizione a selezione attitudinale, per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
L'esito del corso di formazione (idoneitā e graduatoria) ricevono, rispetto alla scarna disposizione vigente, maggiore disciplina, modellata su quanto previsto per gli ispettori antincendi che accedano per concorso pubblico.
Lo stesso puō dirsi per le dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione successivo al concorso interno. Ne tratta l'articolo 24, che determina (diversamente dalla disposizione vigente) i giorni di assenza consentiti, che divengono non pių di 30 giorni, ovvero 50 giorni se l'assenza sia dovuta a infermitā contratta durante il corso o a causa di servizio (per il dipendente del Corpo) o maternitā.
L'articolo 25 ha per oggetto la promozione a ispettore antincendio esperto.
La disciplina finora vigente prevede: l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendio; dopo due anni di effettivo servizio, la promozione a ispettore antincendio; dopo sette anni di effettivo servizio, la promozione a ispettore antincendio esperto.
Lo schema invece prevede un accesso iniziale direttamente alla qualifica di ispettore antincendio (sopprimendo la qualifica di vice ispettore). E dopo sette anni - includendo perō anche il periodo formativo in prova (nove o sei mesi) - la promozione a ispettore antincendi esperto - la quale permane a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo.
Di nuova previsione č la prescrizione, quale requisito per conseguire la promozione, di una valutazione non inferiore a sufficiente nel triennio precedente. Le modalitā della valutazione sono oggetto del successivo articolo 134 (v. infra).
Permane - ai sensi dell'articolo 26 - l'attribuzione di uno scatto convenzionale alla maturazione di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore antincendio esperto, alle medesime condizioni disciplinari e processuali sopra ricordate per l'analogo scatto convenzionale dopo (quattro) anni di servizio quale vigile del fuoco esperto (v. articolo 9 supra).
Successiva qualifica - che diviene apicale entro il ruolo degli ispettori antincendi, nella configurazione dello schema - č quella di ispettore antincendio coordinatore.
Laddove nella disciplina finora vigente l'accesso alla qualifica di sostituto direttore antincendi č nei limiti dei posti annualmente disponibili e per concorso interno per esami e titoli, l'accesso alla qualifica di ispettore antincendio coordinatore č - ai sensi dell'articolo 27 - a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo (come č, nella disciplina vigente, l'accesso alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo).
Secondo la disciplina vigente, il cursus č: otto anni di servizio effettivo quale ispettore antincendi esperto; indi concorso interno per esami e titoli nel limite dei posti disponibili; promozione a sostituto direttore antincendi; indi otto anni di servizio effettivo e promozione - a ruolo aperto - a sostituto direttore antincendi capo.
Secondo lo schema (citato articolo 27) diviene: sedici anni di servizio effettivo quale ispettore anticendi esperto; indi promozione - a ruolo aperto - a ispettore antincendio coordinatore.
Viene cosė soppressa la qualifica di sostituto direttore antincendi (e la correlativa disciplina di accesso). La qualifica di sostituto direttore antincendi capo viene ridenominata in "ispettore antincendi coordinatore".
Č introdotto un duplice requisito ulteriore (rispetto all'anzianitā di servizio) per accedere alla promozione ad ispettore antincendi coordinatore: aver conseguito una valutazione non inferiore a sufficiente nel triennio precedente lo scrutinio; aver frequentato con profitti i corsi di aggiornamento professionali individuati (quanto a contenuti e durata) con decreto del capo del Dipartimento.
Permane l'attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori, dopo otto anni di servizio effettivo nella qualifica: cosė l'articolo 28 (nella disciplina finora vigente, lo scatto convenzionale č per i sostituti direttori antincendi capo, con medesima anzianitā di servizio effettivo).
Dopo il Capo I concernente il personale non direttivo e non dirigente che svolga funzioni operative, giunge il Capo II (articoli 29-65), relativo al personale non direttivo e non dirigente, che svolga funzioni specialistiche.
La Sezione I, composta dal solo articolo 29, concerne l'insieme dei ruoli di tale personale.
Vi sono istituiti i seguenti ruoli: a) delle specialitā aeronaviganti; b) delle specialitā nautiche e dei sommozzatori.
La dotazione organica dei ruoli svolgenti funzioni specialistiche č fissata nella tabella A allegata allo schema.
Si tratta complessivamente di 602 unitā di personale delle specialitā aeronaviganti e 1.238 unitā delle specialitā nautiche e dei sommozzatori.
La tabella da compiuta determinazione numerica delle unitā di personale, per ciascun ruolo e qualifica.
La Sezione II (articoli 30-46) concerne i ruoli delle specialitā aeronaviganti.
L'articolo 30 dā articolazione prevedendo tre ruoli:
a) piloti di aeromobile;
b) specialisti di aeromobile;
c) elicosoccorritori.
Ciascuno di questi ruoli č ritagliato in nove qualifiche: vigile del fuoco, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco coordinatore; capo squadra, capo squadra esperto, capo reparto; ispettore, ispettore esperto, ispettore coordinatore - in ordine ascendente di sovraordinazione.
La ripartizione in qualifiche puō dirsi calibrata secondo l'assetto dato al personale con funzioni operative.
Il personale di queste specialitā presta servizio presso i reparti volo del Corpo nazionale. Puō essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
La distribuzione territoriale di questo personale deve tener conto delle diverse tipologie di brevetti e licenze (da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento) possedute.
Le promozioni sono disposte entro le specifiche dotazioni organiche di ciascuna qualifica.
Quanto alle funzioni di questo personale delle specialitā aeronaviganti, esse sono individuate dall'articolo 31. Tra queste rientrano funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
Gli articoli da 32 a 35 disciplinano l'accesso ai tre ruoli sopra ricordati.
Sia per pilota di aeromobile sia per specialista di aeromobile - prevede l'articolo 32 - l'accesso č ripartito in due modalitā, nel limite, rispettivamente, dell'80 per cento e del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
Si tratta comunque di una selezione interna per titoli.
Prima modalitā (si č detto, per l'80 per cento dei posti disponibili) č una siffatta selezione nonché il superamento di un: corso di formazione basico per il rilascio del corrispettivo brevetto, riservati al personale del ruolo dei vigili del fuoco (in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti con decreto del capo del Dipartimento).
Altra modalitā (per il 20 per cento dei posti disponibili) č analoga selezione nonché il superamento di: un corso di formazione avanzato per il rilascio del corrispettivo brevetto di pilota di. aeromobile, riservati al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validitā per le specifiche categorie di aeromobile (nonché in possesso di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto del capo del Dipartimento). I posti rimasti scoperti sono devoluti alla prima procedura sopra ricordata.
Per l'ammissione al corso di formazione, a paritā di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianitā di qualifica, l'anzianitā di servizio e la maggiore etā anagrafica.
Non č ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato, nel triennio precedente, una sanzione disciplinare pari o pių grave della sanzione pecuniaria o che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
Il personale del Corpo nazionale che dopo le procedure selettive acceda al ruolo di pilota di aeromobile o di specialista di aeromobile, consegue la qualifica corrispondente a quella posseduta nel ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianitā di servizio giā maturata, ai fini dello stato giuridico e della progressione in carriera nonché del trattamento economico.
Solo allorché la selezione interna (nella duplice articolazione sopra ricordata) lasci residui posti di pilota o di specialista disponibili, interviene un concorso pubblico per titoli ed esami, oggetto degli articoli 33 e 34.
I requisiti sono i medesimi per l'accesso al concorso pubblico per le funzioni operative non specialistiche - con in pių il requisito, per gli aspiranti piloti di aeromobile, del possesso della licenza European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validitā per le specifiche categorie di aeromobile (articolo 33); per gli aspiranti specialisti di aeromobile, del possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA) European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validitā per le specifiche categorie di aeromobile (articolo 34).
I vincitori del concorso accedono ad un corso di formazione (non ne č specificata la durata), articolato in una prima fase teorico-pratica ed in una successiva fase avanzata per il rilascio del brevetto di pilota o di specialista di aeromobile.
L'accesso al ruolo degli elicosoccorritori č invece previsto esclusivamente per selezione interna (nel limite dei posti disponibili).
L'articolo 35 la configura per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'abilitazione a elicosoccorritore. Con decreto del capo del Dipartimento sono definiti maggiormente i requisiti specifici di partecipazione che il personale del ruolo dei vigili del fuoco - cui la procedura č riservata - deve possedere.
Gli articoli successivi dispongono in materia di promozioni.
Si č ricordato come ciascuno dei tre ruoli: pilota di aeromobile; specialista di aeromobile; elicosoccorritore - sia ripartito in tre 'macro-qualifiche': vigili del fuoco; capi squadra o capi reparto; ispettori - e come a sua volta ciascuna di queste sia ripartita in tre qualifiche: per cosė dire 'semplice'; esperto; coordinatore (o capo reparto).
La promozione alla qualifica di esperto - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di vigile del fuoco - č prevista dall'articolo 36 come a ruolo aperto, con il requisito di quattro anni di servizio effettivo nella qualifica sotto-ordinata a quella.
Una volta conseguita la qualifica di esperto, č riconosciuto uno scatto convenzionale alla maturazione di quattro anni di servizio effettivo nella qualifica (maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista).
La promozione alla qualifica di coordinatore - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di vigile del fuoco - č prevista dall'articolo 37 anch'essa a ruolo aperto, con il requisito di otto anni di servizio effettivo nella qualifica di esperto (maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista).
Una volta conseguita la qualifica di coordinatore, č riconosciuto uno scatto convenzionale alla maturazione di otto anni di servizio effettivo nella qualifica (maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista).
La promozione alla qualifica di capo squadra - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di capo squadra o reparto - č prevista dall'articolo 38 a selezione interna e nel limite dei posti disponibili.
La selezione č per titoli e superamento di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, ed č riservata al personale del ruolo specialista che detenga la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
A paritā di punteggio, l'accesso al corso di formazione avviene, nell'ordine, secondo l'anzianitā: di specialitā; di qualifica; di servizio; anagrafica.
In caso di superamento dell'esame finale, la nomina alla qualifica di capo squadra decorre: per il profilo giuridico, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sia determinata la carenza di personale; per il profilo economico, dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
La promozione alla qualifica di capo squadra esperto - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di capo squadra o reparto - č configurata dall'articolo 39 a ruolo aperto (secondo l'ordine di ruolo), per il personale del ruolo specialista che nella qualifica di capo squadra abbia maturato cinque anni di servizio effettivo.
Del pari a ruolo aperto č la promozione alla qualifica di capo reparto - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di capo squadra o reparto. L'articolo 40 la riserva al personale del ruolo specialista che abbia maturato cinque anni di servizio effettivo nella qualifica di capo squadra esperto. E prescrive quale concorrente requisito la frequenza "con profitto" dei corsi di abilitazione e qualificazione individuati (come contenuti e durata) da decreto del capo del Dipartimento.
L'articolo 41 attribuisce uno scatto convenzionale al personale dei tre ruoli specialisti che nella qualifica di capo reparto abbia maturato cinque anni di servizio effettivo.
Nei tre ruoli specialisti aeronaviganti, sovra-ordinata funzionalmente alle 'macro-qualifiche' di vigile del fuoco e di capo squadra o reparto č quella di ispettore (nella sua tripartizione interna nelle qualifiche di: ispettore, ispettore esperto, ispettore coordinatore).
Alla qualifica iniziale di ispettore si accede mediante selezione interna per titoli ed esami nel limite dei posti annualmente disponibili. L'articolo 42 la riserva al personale del ruolo specialista che rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore - in tal caso č richiesta un'anzianitā di servizio effettivo di quindici anni (maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista) - o la qualifica di capo squadra, capo squadra esperto, capo reparto.
I selezionati sono ammessi ad un corso semestrale di formazione residenziale. Il personale conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza. La decorrenza giuridica della nomina č dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze; la decorrenza economica č dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.
La promozione alla qualifica di esperto - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di ispettore - č prevista dall'articolo 43 come a ruolo aperto, con il requisito di sette anni di servizio effettivo nella qualifica sotto-ordinata a quella (compreso il periodo di frequenza del corso di formazione per divenire ispettori).
Si richiede una valutazione non inferiore a sufficiente, nel triennio precedente lo scrutinio.
La promozione alla qualifica di coordinatore - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di ispettore - č prevista dall'articolo 45 come a ruolo aperto, con il requisito di sedici anni di servizio effettivo nella qualifica sotto-ordinata (ispettore esperto). Č altresė la frequenza con profitto dei corsi di abilitazione e qualificazione individuati (come contenuti e durata) da decreto del capo del Dipartimento.
Uno scatto convenzionale č previsto rispettivamente per: gli ispettori esperti dei tre ruoli specialisti aeronaviganti, con otto anni di servizio effettivo in quella qualifica (articolo 44); gli ispettori coordinatori dei tre ruoli, con otto anni di servizio effettivo in quella qualifica (articolo 46).
La Sezione III (articoli 47-63) concerne i ruoli delle specialitā nautiche e dei sommozzatori.
L'articolo 47 ne dā articolazione prevedendo tre ruoli:
a) nautici da coperta;
b) nautici di macchina;
c) sommozzatori.
Ciascuno di questi ruoli (al pari di quelli delle specialitā aeronaviganti) č ritagliato in nove qualifiche: vigile del fuoco, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco coordinatore; capo squadra, capo squadra esperto, capo reparto; ispettore, ispettore esperto, ispettore coordinatore - in ordine ascendente di sovraordinazione.
I nautici da coperta e di macchina prestano servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali, i sommozzatori presso i nuclei sommozzatori.
Possono essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. La loro distribuzione territoriale deve tener conto delle diverse tipologie di brevetti e licenze (da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento) possedute. Le promozioni sono disposte entro le specifiche dotazioni organiche di ciascuna qualifica.
Quanto alle funzioni di questo personale delle specialitā nautiche e dei sommozzatori, esse sono individuate dall'articolo 48. Tra queste rientrano funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
Se in possesso della corrispettiva abilitazione, il personale nautico puō comandare le unitā navali del Corpo nazionale (con la responsabilitā della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo) o dirigerne le macchine.
Gli articoli da 49 a 52 disciplinano l'accesso ai tre ruoli sopra ricordati. L'esposizione puō procedere spedita, in quanto sono disposizioni che ricalcano l'impianto di quelle relative ai ruoli delle specialitā aeronaviganti, sunteggiate innanzi.
Sia per nautico di coperta sia per nautico di macchina, l'accesso - disciplinato dall'articolo 49 - č per selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del corrispettivo brevetto, nel limite dei posti disponibili.
La selezione dunque č riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco (in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti con decreto del capo del Dipartimento).
Il personale che dopo le procedure selettive acceda a ruolo nautico, consegue la qualifica corrispondente a quella posseduta nel ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianitā di servizio giā maturata, ai fini dello stato giuridico e della progressione in carriera nonché del trattamento economico.
Solo allorché la selezione interna lasci disponibili residui posti di nautico di coperta o di nautico di macchina, interviene un concorso pubblico per titoli ed esami, oggetto dell'articolo 50.
In tal caso l'accesso č alla qualifica iniziale (vigile del fuoco) del ruolo considerato.
La disciplina ricalca quella per pilota o specialista di aeromobile sopra illustrata (v. articoli 33 e 34). Va da sé, peraltro, che si debbano possedere titoli professionali marittimi - la cui individuazione viene qui rimessa a decreto del capo del Dipartimento.
L'accesso al ruolo dei sommozzatori č anch'esso previsto (inizialmente) per selezione interna, nel limite dei posti disponibili.
L'articolo 51 configura siffatta selezione per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'abilitazione a sommozzatore (con determinazione da parte di decreto del capo del Dipartimento dei requisiti specifici di partecipazione che il personale del ruolo dei vigili del fuoco - cui la procedura č riservata - deve possedere).
Anche in tal caso, il personale consegue la qualifica corrispondente a quella posseduta nel ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianitā di servizio giā maturata.
E qualora residuino posti di sommozzatore vacanti, č previsto - dall'articolo 52 - lo svolgimento di un concorso pubblico, per titoli ed esami. I titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei sono da determinarsi con decreto del capo del Dipartimento.
I vincitori del concorso sono ammessi ad un periodo di formazione (non ne č specificata la durata), al termine del quale, superati giudizio di idoneitā ed esame e brevetto, accedono alla qualifica iniziale (vigile del fuoco) del ruolo di sommozzatore.
Gli articoli successivi dispongono in materia di promozioni. Č disciplina analoga a quella prevista dallo schema per le specialitā aeronaviganti.
Infatti ciascuno dei tre ruoli: nautico di coperta; nautico di macchina; sommozzatore - č ripartito in tre 'macro-qualifiche': vigili del fuoco; capi squadra o capi reparto; ispettori - e loro volta ciascuna di queste č ripartita in tre qualifiche: per cosė dire 'semplice'; esperto; coordinatore (o capo reparto).
La promozione alla qualifica di esperto - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di vigile del fuoco - č prevista dall'articolo 53 come a ruolo aperto, con il requisito di quattro anni di servizio effettivo nella qualifica sotto-ordinata a quella.
Una volta conseguita la qualifica di esperto, č riconosciuto uno scatto convenzionale alla maturazione di quattro anni di servizio effettivo nella qualifica (maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista).
La promozione alla qualifica di coordinatore - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di vigile del fuoco - č prevista dall'articolo 54 anch'essa a ruolo aperto, con il requisito di otto anni di servizio effettivo nella qualifica di esperto (maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista).
Una volta conseguita la qualifica di coordinatore, č riconosciuto uno scatto convenzionale alla maturazione di otto anni di servizio effettivo nella qualifica (maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista).
La promozione alla qualifica di capo squadra - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di capo squadra o reparto - č prevista dall'articolo 55 a selezione interna e nel limite dei posti disponibili.
La selezione č per titoli e superamento di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, ed č riservata al personale del ruolo specialista considerato che detenga la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
A paritā di punteggio, l'accesso al corso di formazione avviene, nell'ordine, secondo l'anzianitā: di specialitā; di qualifica; di servizio; anagrafica.
In caso di superamento dell'esame finale, la nomina alla qualifica di capo squadra decorre: per il profilo giuridico, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sia determinata la carenza di personale; per il profilo economico, dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
La promozione alla qualifica di capo squadra esperto - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di capo squadra o reparto - č configurata dall'articolo 56 a ruolo aperto (secondo l'ordine di ruolo), per il personale del ruolo specialista che nella qualifica di capo squadra abbia maturato cinque anni di servizio effettivo.
Del pari a ruolo aperto č la promozione alla qualifica di capo reparto - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di capo squadra o reparto. L'articolo 57 la riserva al personale del ruolo specialista che abbia maturato cinque anni di servizio effettivo nella qualifica di capo squadra esperto (nonché abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione individuati da decreto del capo del Dipartimento).
L'articolo 58 attribuisce uno scatto convenzionale al personale dei tre ruoli specialisti che nella qualifica di capo reparto abbia maturato cinque anni di servizio effettivo.
Alla qualifica iniziale di ispettore si accede mediante selezione interna per titoli ed esami. nel limite dei posti annualmente disponibili. L'articolo 59 la riserva al personale del ruolo specialista che rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore - in tal caso č richiesta un'anzianitā di servizio effettivo di quindici anni (maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista) - o la qualifica di capo squadra, capo squadra esperto, capo reparto.
I selezionati sono ammessi ad un corso semestrale di formazione residenziale. Il personale conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza. La decorrenza giuridica della nomina č dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze; la decorrenza economica č dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.
La promozione alla qualifica di ispettore esperto - per ciascuno dei tre ruoli - č prevista dall'articolo 60 come a ruolo aperto, con il requisito di sette anni di servizio effettivo nella qualifica sotto-ordinata a quella (compreso il periodo di frequenza del corso di formazione per divenire ispettori).
Si richiede una valutazione non inferiore a sufficiente, nel triennio precedente lo scrutinio.
La promozione alla qualifica di coordinatore - per ciascuno dei tre ruoli, per la 'macro-qualifica' di ispettore - č prevista dall'articolo 62 come a ruolo aperto, con il requisito di sedici anni di servizio effettivo nella qualifica sotto-ordinata (ispettore esperto). Č altresė la frequenza con profitto dei corsi di abilitazione e qualificazione individuati (come contenuti e durata) da decreto del capo del Dipartimento.
Uno scatto convenzionale č previsto rispettivamente per: gli ispettori esperti dei tre ruoli specialisti nautici o sommozzatori aeronaviganti, con otto anni di servizio effettivo in quella qualifica (articolo 61); gli ispettori coordinatori dei tre ruoli, con otto anni di servizio effettivo in quella qualifica (articolo 63).
La Sezione IV (articoli 64 e 65) reca disposizioni comuni per i ruoli del personale specialista.
L'articolo 64 disciplina la valutazione annuale per gli ispettori dei ruoli del personale specialista (per la valutazione degli ispettori degli altri ruoli, cfr. infra l'articolo 134 dello schema).
Pių esattamente, gli ispettori, gli ispettori esperti e gli ispettori coordinatori dei ruoli delle specialitā aeronaviganti (pilota di aeromobile, specialista di aeromobile, elicosoccorritore) e dei ruoli delle specialitā nautiche e dei sommozzatori (nautico di coperta, nautico di macchina, sommozzatore) sono sottoposti a valutazione annuale dell'amministrazione.
Gli esiti della valutazione "sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera".
Qualora per uno o pių anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori molo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.
L'articolo 65 ha ad oggetto il transito in altri ruoli.
In caso di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneitā fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle funzioni specialistiche dei ruoli aeronaviganti o nautici e dei sommozzatori, i titoli abilitativi relativi alla specialitā posseduta sono revocati.
Se il personale interessato sia dichiarato idoneo, a seguito degli accertamenti sanitari, allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, esso transita (previo svolgimento di un adeguato percorso formativo) nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto. Esso permane, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
Nel caso gli accertamenti sanitari rivelino una totale inabilitā al servizio operativo, il transito (a domanda, entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti) č nei ruoli tecnico-professionali (v. infra) del personale non direttivo e non dirigente (previo svolgimento di un adeguato percorso formativo). Tale personale č collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
Ad ogni modo, il transito non determina cesura nell'anzianitā nella qualifica ricoperta, l'anzianitā complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
Se il nuovo trattamento spettante (a titolo di assegni fissi e continuativi) risulti inferiore innanzi in godimento, la parte in scostamento č attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile.
Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermitā riconosciuta dipendente da causa di servizio.
In caso di recupero - accertato da competente commissione medica - dell'idoneitā psicofisica allo svolgimento delle funzioni originarie, puō esservi riammissione nella qualifica di provenienza (a domanda, presentata entro cinque anni dalla data del transito), compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilitā della dotazione organica.
In caso di riammissione, essa č nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali (con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito).
In caso di sopravvenuta perdita parziale dei requisiti di idoneitā fisica, psichica e attitudinale, il Dipartimento individua le attivitā specialistiche compatibili con lo stato di salute, che il dipendente puō continuare a svolgere permanendo nella qualifica di appartenenza.
Di lā del caso di sopravvenuta inidoneitā totale o inabilitā parziale, il personale dei ruoli specialistici puō transitare a richiesta (previo nullaosta dell'amministrazione e verifica dei posti disponibili) in altro ruolo del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative.
Tale transito č nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianitā di servizio maturata nei ruoli delle specialitā di provenienza (con revoca del brevetto e della licenza relativi alla specialitā posseduta).
Il Capo III (articoli 66 e 67) conclude il novero di disposizioni relative al personale non direttivo e non dirigente con funzioni operative o specialistiche.
Si compone di due articoli, i quali disciplinano, rispettivamente, il conferimento e la decorrenza delle promozioni per merito straordinario.
La previsione di tali promozioni, quale resa dall'articolo 66, riproduce quella vigente. Unica modifica č la soppressione del possibile riconoscimento di tre scatti convenzionali previsti per qualifica di appartenenza, se ad essere promosso per merito straordinario sia personale della qualifica apicale del ruolo.
Per tale fattispecie permane come unica l'altra ipotesi prevista dalla norma finora vigente, vale a dire il possibile riconoscimento del trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.
La medesima modifica č apportata qualora ricorra una ulteriore promozione per merito straordinario, consentita dall'articolo 67 (come giā dalla norma vigente).
Quest'ultimo articolo secondo lo schema 'procedimentalizza' il conferimento della promozione straordinaria, prevedendo che la sua proposta sia vagliata (non giā dal solo capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, sentito il capo del Corpo nazionale, bensė) da una commissione, presieduta dal capo del Corpo nazionale e composta da quattro dirigenti individuati (con decreto del capo del Dipartimento) nelle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale. La Commissione č rinnovata con cadenza triennale.
Il Capo IV (articoli 68-123) ha per oggetto, ancora del personale non direttivo e non dirigente, i ruoli tecnico-professionali.
Sono articolati dall'articolo 68 (di cui solo si compone la Sezione I) in cinque ruoli (a ciascuno dei quali č dedicati una successiva Sezione):
a) operatori ed assistenti (1.714 unitā);
b) ispettori logistico-gestionali (1.316 unitā);
c) ispettori informatici (482 unitā);
d) ispettori tecnico-scientifici (15 unitā);
e) ispettori sanitari (10 unitā).
La dotazione organica testé ricordata č determinata nella tabella A allegata allo schema.
Da ispettori ad assistenti ad operatori, č la sovra-ordinazione funzionale.
Il ruolo degli operatori ed assistenti (le cui funzioni sono indicate dall'articolo 70) č articolato dall'articolo 69 in tre qualifiche: a) operatore; b) operatore esperto; c) assistente.
Risultano pertanto soppresse le qualifiche di operatore tecnico, operatore professionale, assistente capo (previste dagli articoli 86 e 90 del decreto legislativo n. 217 quale finora vigente).
Le funzioni sono indicate dall'articolo 70.
L'accesso alla qualifica di operatore č prevista quale selezione tra cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 71. Quale titolo di studio, č richiesto il titolo della scuola dell'obbligo.
I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai centri per l'impiego territorialmente competenti. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative; accerta l'idoneitā dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica; non comporta valutazione comparativa.
La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale che sia iscritto (alla data indicata nel bando, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego) negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
Tra i selezionati possono essere a domanda (nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e purché titolari dei dovuti requisiti) il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello se unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate in servizio o in missioni internazionali.
I selezionati sono avviati a tirocinio formativo. Il periodo di prova si protrae per sei mesi e, in caso di esito positivo, immette nella qualifica.
La promozione alla qualifica di operatore esperto č prevista dall'articolo 72 come a ruolo aperto, con il requisito di otto anni di servizio effettivo nella qualifica di operatore. La disposizione vigente (articolo 89 dell'attuale decreto legislativo n. 217) prevede invece una permanenza quinquennale nella qualifica inferiore onde accedere alla superiore, per ciascun passaggio entro la complessiva scansione di quattro qualifiche (delle quali quella di operatore esperto č l'ultima).
Una volta conseguita la qualifica di operatore esperto, č introdotto uno scatto convenzionale alla maturazione di quattro anni di servizio effettivo nella qualifica (cosė l'articolo 73).
La promozione alla qualifica di assistente č prevista dall'articolo 74 anch'essa a ruolo aperto, con il requisito di quattordici anni di servizio effettivo nella qualifica di operatore esperto. Conseguita la promozione, gli assistenti partecipano ad un corso bisettimanale di aggiornamento professionale.
Una volta conseguita la qualifica di assistente, č riconosciuto uno scatto convenzionale alla maturazione di cinque anni di servizio effettivo nella qualifica (cosė l'articolo 75). Secondo la disposizione fin qui vigente, tale scatto č riferito al compimento di otto anni di servizio effettivo quale assistente capo.
Il ruolo degli ispettori logistico-gestionali (le cui funzioni sono indicate dall'articolo 77) č articolato dall'articolo 76 in tre qualifiche: a) ispettore logistico-gestionale; b) ispettore logistico-gestionale esperto; c) ispettore logistico-gestionale coordinatore.
La medesima tripartizione delle qualifiche č disposta per i ruoli: degli ispettori informatici (articolo 88), le cui funzioni sono indicate dall'articolo 89; degli ispettori tecnico-scientifici (articolo 100), le cui funzioni sono indicate dall'articolo 101; degli ispettori sanitari (articolo 112), le cui funzioni sono indicate dall'articolo 113.
L'accesso alla qualifica iniziale dei quattro ruoli ispettoriali ricordati (logico-gestionali; informatici, tecnico-scientifici; sanitari) č previsto avvenga per il 50 per cento mediante concorso pubblico per esami e per l'altro 50 per cento mediante concorso interno per titoli.
Per quanto riguarda il concorso pubblico per esami (che consiste di due prove scritte e di una prova orale, e l'eventuale preselezione), č prevista una riserva di un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso. Cosė come vi č una riserva di un decimo dei posti messi a concorso, a favore del personale volontario del Corpo nazionale che sia iscritto (alla scadenza per la presentazione della domanda) negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio (fermi gli ulteriori requisiti di partecipazione al concorso). I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti.
Per quanto riguarda il concorso interno per titoli ed esami (consistente in una prova scritta ed una orale), esso č riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti con almeno sette anni di servizio effettivo.
Possono essere nominati ispettori in prova, a domanda, il coniuge e i figli superstiti e il fratello unico superstite degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o inabili per ragioni di servizio.
Il personale giā appartenente al Corpo nazionale che superi il concorso, conserva la qualifica detenuta all'atto di ammissione.
Cosė l'articolo 78, per l'accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali; l'articolo 90, per gli ispettori informatici; l'articolo 102, per gli ispettori tecnico-scientifici; l'articolo 114, per gli ispettori sanitari.
Per quanto riguarda l'accesso al concorso pubblico per esami, i requisiti sono enumerati in modo analogo, salvo che per il titolo di studio. Esso č il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il concorso ad ispettore logistico-gestionale (articolo 79), ad ispettore informatico (articolo 91) e ad ispettore tecnico-scientifico (articolo 103), spettando poi a decreto ministeriale la individuazione delle tipologie di tale titolo di studio; č una laurea ad indirizzo sanitario, per il concorso ad ispettore sanitario (articolo 115).
I vincitori del concorso pubblico sono ammessi ad un periodo semestrale di prova, articolato in un trimestre di corso di formazione residenziale ed in un trimestre di tirocinio (rispettivamente per ciascuno dei quattro ruoli, articolo 80, articolo 92, articolo 104 e articolo 116). Nel periodo di prova si puō essere dimessi o espulsi, per una serie di ragioni tra cui un'assenza per pių di trenta giorni, che divengono cinquanta giorni in caso di infermitā contratta durante il corso o per motivi di servizio (per chi sia giā dipendente del Corpo) o in caso di maternitā (rispettivamente per ciascuno dei quattro ruoli, articolo 81, articolo 93, articolo 105 e articolo 117).
Per quanto riguarda l'accesso al concorso interno, esso č disciplinato in modo analogo per ciascuno dei quattro ruoli (rispettivamente dall'articolo 82, articolo 94, articolo 106 ed articolo 118). Si tratta di concorso riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbiano maturato almeno sette anni di effettivo servizio, purché in possesso del titolo di studio richiesto. I vincitori sono ammessi al periodo di prova, con frequenza di un corso trimestrale di formazione residenziale - dal quale si puō essere espulsi per una serie di ragioni, tra cui un'assenza per pių di quindici, che divengono venticinque giorni in caso di infermitā contratta durante il corso o per motivi di servizio (per chi sia giā dipendente del Corpo) o in caso di maternitā (rispettivamente per ciascuno dei quattro ruoli, articolo 83, articolo 95, articolo 107 e articolo 119).
Per ciascuno dei quattro ruoli, č previsto che la promozione alla qualifica di ispettore esperto sia a ruolo aperto (secondo l'ordine di ruolo), per gli ispettori che abbiano maturato (alla data dello scrutinio) sette anni di servizio effettivo nella qualifica, compreso il periodo di prova. Nel triennio precedente non si deve aver ricevuto valutazione inferiore a sufficiente (né sanzione disciplinare pari o pių grave di una sanzione pecuniaria). Cosė, rispettivamente, l'articolo 84, articolo 96, articolo 108 ed articolo 120.
Č attribuito uno scatto convenzionale agli ispettori esperti che abbiano maturato otto anni di servizio effettivo nella qualifica, non incorsi nelle situazioni disciplinari o processuali indicate come impeditive (rispettivamente articolo 85, articolo 97, articolo 109 ed articolo 121).
La promozione alla qualifica di ispettore coordinatore č anch'essa a ruolo aperto, per gli ispettori esperti che abbiano maturato sedici anni di servizio effettivo nella qualifica. Inoltre essi devono aver frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati con decreto del capo del Dipartimento (e nel triennio precedente lo scrutinio non essere incorsi in sanzione disciplinare pari o pių grave di sanzione disciplinare né in valutazione inferiore a sufficiente). Cosė, rispettivamente per ciascuno dei quattro ruoli, l'articolo 86, articolo 98, articolo 110 ed articolo 122.
Č attribuito uno scatto convenzionale agli ispettori coordinatori che abbiano maturato otto anni di servizio effettivo nella qualifica, non incorsi nelle situazioni disciplinari o processuali indicate come impeditive (rispettivamente articolo 87, articolo 99, articolo 111 ed articolo 123).
Il Capo V (articoli 124-133) concerne, ancora del personale non direttivo e non dirigente, i ruoli di rappresentanza.
Sono i ruoli della banda musicale (Sezione I, articoli 124-128) e il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse (Sezione II, articoli 129-133).
I ruoli della banda musicale sono: a) orchestrali; b) maestro direttore.
Ciascuno dei due ruoli č articolato in un'unica qualifica (primo orchestrale e maestro direttore) dall'articolo 124 - laddove l'articolo 125 ne definisce le funzioni, demandando a decreto del capo del Dipartimento la disciplina dell'organizzazione, impiego, tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale. La sede č a Roma.
L'accesso ai ruoli della banda musicale č (nei limiti delle carenze organiche) per concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami. Č riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 126, tra cui un diploma accademico di primo livello nello specifico strumento (da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno), conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici (cfr. legge n. 508 del 1999, con le equipollenze rispetto a titoli universitari prevista dalla legge n. 228 del 2012), fatti salvi i diplomi rilasciati dai medesimi Istituti secondo l'ordinamento previgente (purché uniti al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado).
Fermi i requisiti di accesso al concorso, una riserva del 30 per cento dei posti messi a concorso č per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Una ulteriore riserva del 10 per cento dei posti č a favore del personale volontario del Corpo nazionale che sia iscritto (alla scadenza per la presentazione della domanda) negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio.
I vincitori sono ammessi ad un corso di formazione e ad un tirocinio, per un periodo complessivo di prova di sei mesi.
L'articolo 127 prevede l'attribuzione di quattro scatti convenzionali, nel corso dell'impiego quale primo orchestrale o maestro direttore.
Questi scatti convenzionali sono attribuiti (in assenza delle situazioni disciplinari o processuali indicate come impeditive) al compimento di un servizio effettivo nel ruolo pari a: sette anni; quindici anni; ventitre anni; trentuno anni.
In caso di sopravvenuta inidoneitā allo svolgimento delle attivitā musicali, senza che sia venuta meno l'idoneitā al servizio (secondo giudizio del competente organo medico-legale), il personale transita - prevede l'articolo 128 - nei ruoli tecnico-professionali, secondo la tabella di corrispondenza approntata dal capo del Dipartimento, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.
Il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse č, come i due ruoli della banda musicale, articolato in un'unica qualifica, quella di atleta (articolo 129).
L'articolo 130 ne definisce le funzioni, demandando a decreto del capo del Dipartimento la disciplina dell'organizzazione, impiego, tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale.
Il gruppo sportivo ha sede centrale a Roma, tuttavia sezioni sportive dedicate a singole discipline possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.
L'accesso al ruolo č (nei limiti delle carenze organiche) per concorso pubblico per titoli sportivi e culturali. Č riservato ai cittadini italiani riconosciuti atleti di interesse nazionale dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione nonché degli altri requisiti indicati dall'articolo 131 - che altresė prevede una riserva del 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, nonché una riserva del 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale che sia iscritto (alla scadenza per la presentazione della domanda) negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio.
I vincitori sono ammessi ad un corso di formazione e ad un tirocinio, per un periodo complessivo di prova di sei mesi.
Le medesime disposizioni previste per i ruoli della banda musicale quanto a scatti convenzionali e inidoneitā sopravvenuta, sono previste altresė per il ruolo degli atleti.
Dunque l'articolo 132 prevede l'attribuzione di quattro scatti convenzionali, (in assenza delle situazioni disciplinari o processuali indicate come impeditive), al compimento di un servizio effettivo nel ruolo pari a: sette anni; quindici anni; ventitre anni; trentuno anni.
In caso di sopravvenuta inidoneitā allo svolgimento delle attivitā sportive, senza che sia venuta meno l'idoneitā al servizio (secondo giudizio del competente organo medico-legale), il personale transita - prevede l'articolo 133 - nei ruoli tecnico-professionali, secondo la tabella di corrispondenza approntata dal capo del Dipartimento, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.
Il Capo VI si compone dell'unico articolo 134, che ha per oggetto la valutazione annuale del personale non dirigente e non direttivo appartenente ai ruoli degli ispettori, siano essi del ruolo che espleta funzioni operative (ispettori antincendi) o dei ruoli tecnico-professionali (ispettori logico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari).
Le disposizioni hanno identico contenuto rispetto a quelle posta dall'articolo 64 circa la valutazione degli ispettori dei ruoli specialisti.
Il Capo VII (articoli 135-140) disciplina, per il personale non direttivo e non dirigente, il procedimento negoziale.
Esso corrisponde al Capo VI del Titolo I del decreto legislativo n. 217 del 2005.
L'articolo 135 prevede che le organizzazioni sindacali rappresentative del suddetto personale siano convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate. Tale disposizione non trova immediato riscontro nelle norme vigenti. L'articolo 136 conferma sostanzialmente la disciplina vigente sul procedimento negoziale (articolo 34 del decreto legislativo n. 217 del 2005) attraverso il quale sono definiti gli aspetti economici e taluni aspetti giuridici del rapporto di lavoro del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale procedimento si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte sia economica sia normativa. Anche l'articolo 137 ripropone sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 217 quale finora vigente. Tuttavia nelle disposizioni sull'individuazione della delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale si deve tenere conto, secondo lo schema di decreto, del solo dato associativo, in luogo del "dato associativo e del dato elettorale" previsti dal citato articolo 35 (il quale inoltre stabilisce che le modalitā di espressione del dato elettorale - espunto nel nuovo testo - e le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni siano definite tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica sopra ricordato; in attesa della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, si tiene conto del solo dato associativo). Il testo dell'articolo 137 mantiene, nell'ultimo periodo, l'espressione " le modalitā di espressione di quest'ultimo" che nel testo vigente si riferisce al "dato elettorale", espressione espunta, come detto, dalla nuova formulazione.
L'articolo 138 conferma l'elenco delle materie di negoziazione (articolo 36 del decreto legislativo n. 217) ma introduce una nuova disposizione su distacchi e permessi sindacali. Vi si prevede che gli stessi permessi e distacchi spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui allarticolo 136 possano essere utilizzati - ad eccezione dei dirigenti - dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto direttivi e dirigenti (di cui allarticolo 226 dello schema) nei limiti spettanti ad invarianza di costi per lamministrazione.
L'articolo 139 disciplina le fasi della procedura negoziale, confermando per lo pių quanto stabilito dall'articolo 37. Tuttavia, in analogia a quanto sopra detto in relazione all'articolo 137 dello schema di decreto, ai fini della verifica della rappresentativitā delle organizzazioni che sottoscrivono l'ipotesi di accordo, si tiene conto solamente del dato associativo (le organizzazioni sindacali aderenti allipotesi devono rappresentare pių del 50 per cento del dato associativo) e non pių, congiuntamente, del dato associativo e di quello elettorale. Sono invece confermate le disposizioni sul dissenso eventuale di talune organizzazioni sindacali, sui requisiti formali dell'ipotesi di accordo, sul recepimento dell'ipotesi di accordo con decreto del Presidente della Repubblica, sul controllo preventivo della Corte dei conti.
L'articolo 140 reca la disciplina degli accordi integrativi nazionali e degli accordi decentrati, in analogia a quanto disposto dall'articolo 38 finora vigente del decreto legislativo n. 217.
Articolo 3
(Modifiche al Titolo II del decreto legislativo n. 217 del 2005)
L'articolo sostituisce il Titolo II del decreto legislativo n. 217, concernente l'ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo.
Il nuovo Titolo II č suddiviso in cinque Capi.
Nella numerazione del nuovo Titolo II, per evidente refuso, č stato omesso il Capo III. Di conseguenza i capi risultano cosė numerati: I, II, IV, V e VI.
Il Capo I (articoli da 141 a 152) ha per oggetto i ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative.
L'articolo 141 conferma gli attuali ruoli (di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 217 quale finora vigente): quello dei direttivi (articolato nelle tre qualifiche: a) vice direttore; b) direttore; c) direttore-vicedirigente) e quello dei dirigenti (articolato nelle tre qualifiche: a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale).
Rinvia alla tabella A allegata allo schema di decreto in esame per la fissazione della dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo. Si tratta di 604 direttivi e di 210 dirigenti.
L'articolo 142 dettaglia le funzioni di questo personale. Tra le modifiche introdotte (rispetto al vigente articolo 40), sono attribuiti al personale appartenente al ruolo dei direttivi la competenza a svolgere incarichi specialistici inerenti ai titoli abilitativi posseduti, nonché il compito di curare le procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
Inoltre sono espressamente disciplinate le funzioni del primo dirigente incaricato della comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B recante le qualifiche dei dirigenti del Corpo e gli incarichi di funzione ad essi conferibili.
L'articolo 143 disciplina l'accesso al ruolo dei direttivi. Rispetto al vigente articolo 41, tra i requisiti fisici, viene introdotto un espresso richiamo al rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate. Inoltre č incrementata dal 20 al 25 per cento la quota di posti messi a concorso riservati al personale del Corpo.
L'articolo 144, relativo al corso di formazione e tirocinio ai fini dell'immissione nel ruolo dei direttivi, dimezza da due anni a dodici mesi la durata del periodo di prova (articolo 42 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 145 riduce da 90 a 60 giorni il periodo di assenza superato il quale i vice direttori in prova sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio, salvi i casi di assenza per infermitā e di assenza per maternitā (in tal caso i giorni di assenza consentiti sono fino a 100).
L'articolo 146 introduce apposita disposizione relativa alla promozione alla qualifica di direttore, che viene riservata ai vicedirettori che abbiano maturato 2 anni di effettivo servizio nella qualifica.
L'articolo 147 lascia invariata la vigente disciplina per la promozione a direttore-vicedirigente (articolo 44 del decreto legislativo n. 217 quale finora vigente).
L'articolo 148, che disciplina l'accesso al ruolo dei dirigenti, demanda ad un decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco (anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come prevede l'articolo 45 del decreto legislativo n. 217 finora vigente) la definizione delle modalitā di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale.
L'articolo 149 lascia invariata la vigente disciplina per la promozione alla qualifica di dirigente superiore (art. 46 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 150 lascia sostanzialmente invariata la vigente disciplina relativa al percorso di carriera previsto per i primi dirigenti e per i dirigenti superiori (art. 47 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 151, che disciplina le modalitā di nomina a dirigente generale, apporta una variazione al contingente di dirigenti superiori idonei alla nomina a dirigente generale che sono individuati dalla commissione consultiva per essere sottoposti al Governo.
Tale contingente passa infatti dalla "misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili" alla "misura pari a due volte il numero dei posti disponibili, con un minimo di tre unitā" (art. 48 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 152 lascia sostanzialmente invariate le vigenti disposizioni concernenti il Capo del Corpo nazionale, la cui denominazione viene cosė semplificata rispetto all'attuale di "dirigente generale-capo del Corpo nazionale" (art. 49 del decreto legislativo n. 217).
Il Capo II, articolato in cinque Sezioni, istituisce nuovi ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente e ridisciplina ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti giā esistenti.
Sono di nuova istituzione: i ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali; i ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici; il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.
Sono giā previsti (dal decreto legislativo n. 217): i ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici; i ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.
La Sezione I (articoli da 153 a 161) introduce i ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali.
Il nuovo ruolo dei direttivi logistico-gestionali si articola nelle tre qualifiche: a) vice direttore logistico-gestionale; b) direttore logistico-gestionale; c) direttore vicedirigente logistico-gestionale.
Il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali č costituito dall'unica qualifica di primo dirigente logistico-gestionale (articolo 153).
Per la fissazione delle relative dotazioni organiche si fa rinvio alla tabella A allegata allo schema di decreto (233 direttivi e 8 dirigenti).
Sono quindi definite le funzioni svolte dal personale appartenente ai due nuovi ruoli (articolo 154) e sono disciplinate le modalitā di accesso ad essi.
L'accesso alla qualifica di vicedirettore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami (articolo 155); i vincitori del concorso devono quindi superare un periodo di prova durante il quale sono tenuti a frequentare un corso di formazione e un tirocinio (articolo 156); qualora non incorrano nelle ipotesi di dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio (articolo 157) e vengano dichiarati idonei al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali con la qualifica di "vice direttore logistico-gestionale" (articolo 156). Dopo aver maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, sono promossi, secondo l'ordine di ruolo, "direttori logistico-gestionali" (articolo 158). I direttori, trascorso un ulteriore periodo di servizio (cinque anni e sei mesi), possono essere promossi "direttori vicedirigenti logistico-gestionali" (articolo 159).
L'accesso al ruolo dei dirigenti logistico-gestionali avviene mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione, cui sono ammessi a partecipare i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, abbiano svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi (articolo 160) e abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo (articolo 161).
Nella relazione illustrativa dello schema si specifica che nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali sarā inquadrato il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori.
Per quanto riguarda il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali, la relazione riferisce che l'esigenza di prevedere tale figura professionale e di dislocarla territorialmente presso le strutture periferiche del Corpo č connessa alla recente istituzione dei centri di spesa presso le Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla conseguente necessaria riorganizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili del Corpo.
Si anticipa che l'articolo 260, inserito nel decreto legislativo n. 217 dallo schema in esame, con riferimento all'accesso alla dirigenza logistico-gestionale, prevede, in prima applicazione, l'espletamento di un concorso straordinario per titoli ed esami cui possono partecipare i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che abbiano maturato un'anzianitā complessiva nell'attuale ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori di almeno 9 anni e 6 mesi.
La Sezione II (articoli da 162 a 170) introduce i ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici.
Il nuovo ruolo dei direttivi informatici si articola nelle tre qualifiche: a) vice direttore informatico; b) direttore informatico; c) direttore vicedirigente informatico.
Il ruolo dei dirigenti informatici č costituito dall'unica qualifica di primo dirigente informatico (articolo 162).
Per la fissazione delle relative dotazioni organiche si fa rinvio alla tabella A allegata allo schema di decreto (45 direttivi e 1 dirigente).
Sono quindi definite le funzioni svolte dal personale appartenente ai due ruoli in questione (articolo 163) e sono disciplinate le modalitā di accesso ad essi.
L'accesso alla qualifica di vicedirettore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami (articolo 164); i vincitori del concorso devono superare un periodo di prova durante il quale sono tenuti a frequentare un corso di formazione e un tirocinio (articolo 165); qualora non incorrano nelle ipotesi di dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio (articolo 166) e vengano dichiarati idonei al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo dei direttivi informatici con la qualifica di "vice direttore informatico" (articolo 165). Dopo aver maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, sono promossi, secondo l'ordine di ruolo, "direttori informatici" (articolo 167). I direttori, trascorso un ulteriore periodo di servizio (cinque anni e sei mesi), possono essere promossi "direttori vicedirigenti informatici" (articolo 168).
L'accesso al ruolo dei dirigenti informatici avviene mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione, cui sono ammessi a partecipare i direttori vicedirigenti informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, abbiano svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi (articolo 169) e abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo (articolo 170).
Nella relazione illustrativa si specifica che nel ruolo dei direttivi informatici sarā inquadrato il personale appartenente all'attuale ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.
Anche per l'accesso al ruolo dei dirigenti (come per l'accesso al ruolo dei dirigenti logistico-gestionali) l'articolo 260, inserito nel decreto legislativo n. 217 dallo schema in esame, prevede, in prima applicazione, l'espletamento di un concorso straordinario per titoli ed esami.
La Sezione III (articoli da 171 a 177) introduce il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.
Il nuovo ruolo dei direttivi tecnico-scientifici si articola in tre qualifiche: a) vice direttore tecnico-scientifico; b) direttore tecnico-scientifico; c) direttore vicedirigente tecnico-scientifico (articolo 171).
Per la fissazione delle relative dotazioni organiche si fa rinvio alla tabella A allegata allo schema di decreto (si tratta di 12 direttivi).
Sono quindi definite le funzioni svolte dal personale appartenente al nuovo ruolo (articolo 172) e sono disciplinate le modalitā di accesso ad esso.
L'accesso alla qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico avviene mediante concorso pubblico per esami (articolo 173); i vincitori del concorso devono superare un periodo di prova durante il quale sono tenuti a frequentare un corso di formazione e un tirocinio (articolo 174); qualora non incorrano nelle ipotesi di dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio (articolo 175) e vengano dichiarati idonei al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnico-scientifici con la qualifica di "vice direttore tecnico-scientifico" (articolo 174). Dopo aver maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, sono promossi, secondo l'ordine di ruolo, "direttori tecnico-scientifici" (articolo 176). I direttori, trascorso un ulteriore periodo di servizio (cinque anni e sei mesi), possono essere promossi "direttori vicedirigenti tecnico-scientifici" (articolo 177).
La relazione illustrativa specifica che l'esigenza di istituire il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici č connessa alla necessitā di assumere personale in possesso di diverse qualifiche: "biologi, chimici, geologi, agroforestali, psicologi, ed eventuali ulteriori professionalitā che saranno individuate con decreto del Capo del Dipartimento nell'ambito di altre discipline di interesse del Corpo nazionale".
La Sezione IV (articoli da 178 a 187) ha per oggetto i ruoli dei direttivi e dei dirigenti "sanitari" (anziché "medici", come č nella vigente disciplina).
L'articolo 178 conferma gli attuali ruoli: quello dei direttivi sanitari (articolato nelle tre qualifiche: a) vice direttore sanitario; b) direttore sanitario; c) direttore-vicedirigente sanitario) e quello dei dirigenti sanitari (articolato nelle due qualifiche: a) primo dirigente sanitario; b) dirigente superiore sanitario (cfr. articolo 50 del decreto legislativo n. 217).
Per la fissazione delle relative dotazioni organiche si fa rinvio alla tabella A allegata allo schema di decreto. Si tratta complessivamente di 25 direttivi e 4 dirigenti.
L'articolo 179 dettaglia le funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari (artt. 51 e 52 del decreto legislativo n. 217). Tra le modifiche introdotte rispetto al vigente articolo 52, sono attribuiti al personale appartenente al ruolo dei direttivi sanitari la competenza a svolgere incarichi specialistici inerenti ai titoli abilitativi posseduti, nonché il compito di partecipare alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
Il comma 4 dell'articolo 179 prevede che i dirigenti sanitari siano titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B allegata allo schema di decreto. Al riguardo, nella tabella B la dicitura "dirigenti medici" non pare esser stata coordinata con la dicitura "dirigenti sanitari" introdotta dallo schema di decreto in esame.
L'articolo 180 disciplina l'accesso al ruolo dei direttivi sanitari.
Rispetto al vigente articolo 53, č incrementata dal 20 al 25 per cento la quota di posti messi a concorso riservati al personale del Corpo.
L'articolo 181, relativo al corso di formazione e al tirocinio ai fini dell'immissione nel ruolo dei direttivi sanitari, lascia invariata la durata complessiva del periodo di prova, pari a 6 mesi, che viene cosė suddiviso: 4 mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e 2 mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo (il vigente art. 54 prevede invece 3 mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e 3 mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco).
L'articolo 182, in conformitā agli altri ruoli direttivi, introduce la disciplina delle ipotesi di dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio.
L'articolo 183 ripropone sostanzialmente, per la promozione alla qualifica di direttore sanitario, la disciplina vigente relativa alla promozione a direttore medico. Viene aggiunta la specificazione che la durata del corso di formazione e del tirocinio č computata nel periodo di servizio richiesto (cfr. articolo 55 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 184 ripropone sostanzialmente, per la promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario, la disciplina vigente relativa alla promozione a direttore medico-vicedirigente (art. 56 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 185, che disciplina l'accesso al ruolo dei dirigenti sanitari, demanda ad un decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno (art. 57 del decreto legislativo n. 217), la definizione delle modalitā di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale.
L'articolo 186 lascia sostanzialmente invariata la vigente disciplina per la promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario (art. 58 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 187, in conformitā agli altri ruoli dirigenziali, introduce la disciplina relativa al percorso di carriera richiesto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario.
La Sezione V (articoli da 188 a 197) ha ad oggetto i ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.
L'articolo 188 conferma gli attuali ruoli: quello dei direttivi ginnico-sportivi (articolato nelle tre qualifiche: a) vice direttore ginnico-sportivo; b) direttore ginnico-sportivo; c) di direttore-vicedirigente ginnico-sportivo) e quello dei dirigenti ginnico-sportivi (articolato nelle due qualifiche: a) primo dirigente ginnico-sportivo; b) dirigente superiore ginnico-sportivo) (cfr. articolo 59 del decreto legislativo n. 217).
Per la fissazione delle relative dotazioni organiche si fa rinvio alla tabella A allegata allo schema di decreto (15 direttivi e 2 dirigenti).
L'articolo 189 dettaglia le funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi (articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 217). Tra le modifiche introdotte rispetto al vigente art. 60, l'introduzione della competenza ad effettuare studi e ricerche nel settore motorio, anche ai fini della prevenzione degli infortuni in ambito professionale. Tra le modifiche introdotte rispetto al vigente art. 61, sono attribuiti al personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi la competenza a svolgere incarichi specialistici inerenti ai titoli abilitativi posseduti, nonché il compito di partecipare alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
L'articolo 190 disciplina l'accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Rispetto al vigente art. 62, č incrementata dal 20 al 25 per cento la quota di posti messi a concorso riservati al personale del Corpo.
L'articolo 191, relativo al corso di formazione e al tirocinio ai fini dell'immissione nel ruolo dei direttivi ginnico-sportivi, lascia invariata la durata complessiva del periodo di prova, pari a 6 mesi, che viene cosė suddiviso: 4 mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e 2 mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo (il vigente art. 63 prevede invece 3 mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e 3 mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco).
L'articolo 192, in conformitā agli altri ruoli direttivi, introduce la disciplina delle ipotesi di dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio.
L'articolo 193 ripropone sostanzialmente la disciplina vigente per la promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo. Viene aggiunta la specificazione che la durata del corso di formazione e del tirocinio č computata nel periodo di servizio richiesto (art. 64 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 194 ripropone sostanzialmente la disciplina vigente per la promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo (all'art. 65 del decreto legislativo n. 217 denominato "direttore ginnico-sportivo-vicedirigente").
L'articolo 195, che disciplina l'accesso al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, demanda ad un decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno (art. 66 del decreto legislativo n. 217), la definizione delle modalitā di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale).
L'articolo 196 lascia sostanzialmente invariata la vigente disciplina per la promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo (art. 67 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 197, in conformitā agli altri ruoli dirigenziali, introduce la disciplina relativa al percorso di carriera richiesto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo.
Il Capo IV (articoli da 198 a 212) ripropone, con alcune novitā, le disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente contenute nel vigente Capo IV del Titolo II.
Si richiama quanto osservato inizialmente circa l'omissione del Capo III nella numerazione.
In particolare, l'articolo 198 introduce la disciplina dell'individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli direttivi. Tale individuazione č demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione.
L'articolo 199 introduce la disciplina del conferimento delle posizioni organizzative, di durata massima quinquennale (rinnovabile, fino ad un massimo complessivo di dieci anni), per il personale direttivo.
L'articolo 200 ripropone sostanzialmente la vigente disciplina per l'individuazione degli incarichi di livello dirigenziale, demandando tuttavia l'individuazione dei medesimi ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anziché ad un decreto del Ministro dell'interno (cosė all'art. 68 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 201 ripropone sostanzialmente la vigente disciplina per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (art. 69 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 202 disciplina la valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti. Rispetto al vigente art. 70, per la redazione della scheda di valutazione, il comitato č tenuto ad acquisire preliminarmente il giudizio valutativo del direttore regionale o interregionale ovvero del dirigente generale competente nell'ambito in cui l'interessato presta servizio.
Gli articoli 203 (norme relative agli scrutini di promozione), 204 (Commissione per la progressione in carriera) e 205 (verifica dei risultati e responsabilitā dirigenziale) ripropongono sostanzialmente la corrispondente vigente disciplina (rispettivamente articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 217).
L'articoli 205, comma 3, apporta una modificazione all'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevede l'aggiunta, alla fine del comma, delle parole "nonché del Corpo nazionale". Invero il vigente art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 165, come modificato dall'art. 73, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, giā include il riferimento al Corpo nazionale ("Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").
L'articolo 206, in tema di collocamento in disponibilitā, modifica, per i dirigenti, la durata massima di permanenza nella posizione di disponibilitā: essa passa da 3 a 4 anni ed č rinnovabile per una sola volta (l'art. 74 del decreto legislativo n. 217, allo scadere del triennio, ne consente la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno).
Gli articoli 207 (collocamento in disponibilitā a domanda), 208 (trattamento economico), 209 (retribuzione di rischio e di posizione) e 210 (retribuzione di risultato) ripropongono sostanzialmente la corrispondente vigente disciplina (rispettivamente artt. 75, 76, 77 e 78 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 211 attribuisce scatti convenzionali al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
In particolare, ai direttivi sono attribuiti due scatti convenzionali: uno dopo sedici anni di servizio effettivo nelle qualifiche; l'altro dopo ventisei anni di effettivo servizio.
Ai primi dirigenti č attribuito uno scatto convenzionale dopo ventisei anni di effettivo servizio maturati complessivamente nei ruoli direttivi e dirigenti.
L'articolo non riproduce la previsione vigente sulla base della quale "gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto dell'accesso alla qualifica o ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico pių favorevole" (articolo 79, comma 5, del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 212 introduce una specifica disposizione in materia di attribuzione degli scatti convenzionali sopra ricordati al personale dei ruoli neoistituiti dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici (con considerazione della sola anzianitā di servizio maturata in tali ruoli). La disposizione in commento non fa menzione del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.
Il Capo V (articoli da 213 a 224 raggruppati in un'unica Sezione) istituisce il ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative.
Dal punto di vista dell'articolazione formale dello schema, si osserva che il Capo V č l'unico a presentare un'unica sezione. In tutti gli altri Capi recanti disposizioni di contenuto omogeneo, non č presente una sotto articolazione del Capo in unica sezione.
Il ruolo dei direttivi aggiunti vi č articolato in tre qualifiche: a) vice direttore aggiunto; b) direttore aggiunto; c) direttore coordinatore (articolo 213).
Per la fissazione delle relative dotazioni organiche si fa rinvio alla tabella A allegata allo schema di decreto. Si tratta di complessive 280 unitā.
Sono definite le funzioni svolte dal personale appartenente al nuovo ruolo (articolo 214) e sono disciplinate le modalitā di accesso ad esso.
L'accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto avviene mediante concorso interno per titoli ed esami (articolo 215); i vincitori del concorso devono superare un periodo di prova durante il quale sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata di 3 mesi (articolo 216); qualora non incorrano nelle ipotesi di dimissioni ed espulsione dal corso di formazione (articolo 217) e abbiano superato le prove di esame, ricevono il giudizio di idoneitā al servizio con immissione nella qualifica di "vice direttore aggiunto" (articolo 216). Dopo aver maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, sono promossi, secondo l'ordine di ruolo, "direttori aggiunti" (articolo 218). I direttori, trascorso un ulteriore periodo di servizio (cinque anni e sei mesi), possono essere promossi "direttori coordinatori" (articolo 219).
Per il ruolo dei direttivi aggiunti sono infine dettate specifiche disposizioni in tema di: valutazione annuale del personale (articolo 220); attribuzione di scatti convenzionali (articolo 221); individuazione e conferimento delle posizioni organizzative di durata quinquennale (articoli 222 e 223).
In particolare sono attribuiti due scatti convenzionali: uno dopo sedici anni di servizio effettivo nel ruolo; l'altro dopo ventisei anni di servizio effettivo nel ruolo.
L'articolo 224 dispone, infine, che la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego di tale personale avvenga nell'ambito di un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale.
Nella relazione illustrativa si precisa che l'istituzione del nuovo ruolo dei "direttivi aggiunti" ha il duplice scopo di implementare la funzionalitā delle strutture operative con personale di livello professionale qualificato in possesso di laurea e, nel contempo, di consentire, in modo sistematico, una progressione di carriera al personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi. "Ciō sarā possibile attraverso il conferimento - da parte dei dirigenti responsabili delle strutture ove i direttivi aggiunti prestano servizio - di ulteriori posizioni organizzative, oltre a quelle che saranno attribuite al personale direttivo, fermo restando che il personale direttivo aggiunto non potrā, comunque, accedere al ruolo dirigenziale né potrā espletare funzioni vicarie, riservate unicamente al personale direttivo".
Il Capo VI (articoli da 225 a 230) ripropone, con qualche novitā, le disposizioni relative al procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente contenute nel vigente Capo V del Titolo II del decreto legislativo n. 217.
L'articolo 225 impone la convocazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo presso la Presidenza del Consiglio, per essere consultate, in occasione della predisposizione del documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio.
Gli articoli 226 (ambito di applicazione) e 227 (delegazioni negoziali) ripropongono sostanzialmente la corrispondente vigente disciplina (rispettivamente artt. 80 e 81 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 228, che enumera le materie oggetto del procedimento negoziale, include tra esse "l'orario di lavoro" per il personale sia dei ruoli dei direttivi sia dei ruoli dei dirigenti (mentre il vigente art. 82 limita la trattazione di tale materia al personale appartenente al ruolo dei direttivi).
Gli articoli 229 (procedura di negoziazione) e 230 (accordi integrativi nazionali e accordi decentrati) ripropongono sostanzialmente la corrispondente vigente disciplina (rispettivamente artt. 83 e 84 del decreto legislativo n. 217).
Articolo 4
(Modifiche al Titolo III del decreto legislativo n. 217 del 2005)
L'articolo 3 dello schema reca il nuovo Titolo III del decreto legislativo n. 217, che detta disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale.
Il nuovo Titolo III, suddiviso in due Capi, va in realtā a ridisciplinare i contenuti delle vigenti "Disposizioni comuni al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco" recate dal Titolo IV del decreto legislativo n. 217. La formulazione della rubrica dell'articolo in esame, con la dicitura "Modifiche al Titolo III", non si direbbe rendere immediatamente percepibile l'intervento effettuato dal legislatore delegato.
Il Capo I (articoli da 231 a 236) ripresenta, con alcune novitā, le disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego contenute nel vigente Capo I del Titolo IV.
L'articolo 231, in materia di accesso al Corpo nazionale, presenta alcune variazioni rispetto al contenuto del vigente art. 132.
Tra esse, si introduce la possibilitā di selezionare i cittadini inseriti negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego (ex liste di collocamento) anche per il ruolo degli assistenti (oltre che, come giā previsto, per il ruolo degli operatori).
Inoltre, con riferimento alle ipotesi di assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, si stabilisce che esse debbano rispettare il limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltā assunzionali e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltā assunzionali (resta ferma la non applicazione dell'art. 18 della legge n. 68 del 1999 che prevede norme di favore per i soggetti assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio).
L'art. 231, comma 3, dispone l'abrogazione dell'art. 2 della legge n. 850 del 1973, che risulta giā abrogato dal vigente art. 132, comma 3.
Gli articoli 232 (mobilitā degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta) e 233 (comando e collocamento fuori ruolo) ripropongono sostanzialmente la corrispondente vigente disciplina (rispettivamente artt. 132-bis e 133 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 234 estende l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneitā psico-fisica ad una pių ampia platea di utenti comprendente, oltre al personale di ruolo non direttivo e non dirigente, anche il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonché - nei limiti della compatibilitā delle norme - gli allievi vigili del fuoco in prova (l'art. 134 del decreto legislativo n. 217 consente il mutamento di funzioni e il trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneitā psico-fisica esclusivamente al "personale di ruolo appartenente ai ruoli tecnico-operativi").
L'articolo 235 ripropone sostanzialmente la vigente disciplina sulla riammissione in servizio (art. 135 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 236 aggiorna i riferimenti normativi relativi ai limiti di etā per il collocamento a riposo (art. 136 del decreto legislativo n. 217).
Il Capo II (artt. da 237 a 244) ripresenta, con alcune novitā, le ulteriori disposizioni comuni contenute nel vigente Capo II del Titolo IV.
Gli articoli 237 (diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio), 238 (diritti e doveri del personale del Corpo nazionale), 239 (sanzioni disciplinari), 240 (regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), 241 (modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale), 242 (formazione del personale) e 243 (norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi) ripropongono sostanzialmente la corrispondente vigente disciplina (rispettivamente artt. 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143 del decreto legislativo n. 217).
L'articolo 244 - oltre a riproporre la vigente disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale (art. 144 del decreto legislativo n. 217) - introduce l'ammissibilitā, per il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali, di prestare servizio attraverso il telelavoro di cui all'articolo 4 della legge n. 191 del 1998 (laddove il vigente art. 144 esclude espressamente il telelavoro per l'intero personale del Corpo).
Viene demandato ad un regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di definire le modalitā di svolgimento del telelavoro.
Il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali che ricopre le posizioni organizzative č escluso dalla possibilitā di prestare servizio sia in regime di tempo parziale sia attraverso il telelavoro.
Articolo 5
(Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo n. 217 del 2005)
L'articolo reca il nuovo Titolo IV del decreto legislativo n. 217, contenente norme di inquadramento, disposizioni relative a concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie.
Il nuovo Titolo IV, suddiviso in tre Capi, va in realtā a ridisciplinare il contenuto delle vigenti "Norme di inquadramento, transitorie economico-finanziarie e finali" recate dal Titolo VI del decreto legislativo n. 217, che costituisce oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame. La formulazione della rubrica dell'articolo in esame, con la dicitura "Modifiche al Titolo IV", non si direbbe rendere immediatamente percepibile l'intervento effettuato dal legislatore delegato.
Il Capo I (articoli da 245 a 259) ridisciplina l'inquadramento - le cui norme sono contenute nei vigenti Capi da I a IV del Titolo VI del decreto legislativo n. 217 - al fine di coordinarlo con i ruoli e le qualifiche come ridefiniti ovvero istituiti dalle nuove disposizioni.
Per quanto concerne le singole disposizioni, in linea generale gli articoli 245 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco), 246 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto) e 247 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi) ridisciplinano il contenuto degli artt. da 149 a 152 del Capo I del Titolo VI del decreto legislativo n. 217 (inquadramento del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative).
Ai sensi del citato articolo 245, il personale con la qualifica di vigile del fuoco che abbia meno di quattro anni di servizio nella qualifica, č inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco.
Se invece abbia maturato quattro anni di servizio effettivo (anziché cinque anni, come č nella previsione vigente), č inquadrato come vigile del fuoco esperto.
Del pari inquadrato come vigile fuoco esperto č il personale con la qualifica (qui soppressa) di vigile del fuoco qualificato che abbia maturato tre anni di servizio effettivo nella qualifica.
Diversamente, l'articolo 149 del decreto legislativo quale vigente prevede un servizio di vigile del fuoco tra cinque e dieci anni, per l'inquadramento in vigile del fuoco qualificato, o tra dieci e quindici anni, per l'inquadramento in vigile del fuoco esperto.
Ancora l'articolo 245 prevede che, se giā vigile esperto ma con meno di due anni di servizio effettivo nella qualifica, il personale sia inquadrato come vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
Se giā vigile del fuoco esperto e con due anni di effettivo servizio, l'inquadramento č invece nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore (inquadramento che il vigente articolo 149 destina a chi abbia compiuto almeno quindici anni di servizio nel profilo professionale di vigile del fuoco).
Del pari inquadrato come vigile del fuoco coordinatore č il personale che giā rivesta tale qualifica. Se vi sia stato l'effettivo servizio di almeno cinque anni, si ha attribuzione di uno scatto convenzionale - che si ha anche allorché il vigile del fuoco coordinatore abbia maturato otto anni di servizio, cosė fruendo dello scatto convenzionale di cui all'articolo 9 quale formulato dallo schema.
Il citato articolo 246 abbrevia il percorso per l'inquadramento come capo reparto. Reca analoghe previsioni a quelle sopra ricordate in materia di scatti convenzionali.
Ai sensi del citato articolo 247, il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi che abbia meno di quattro anni di servizio nella qualifica, č inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi.
Se invece abbia maturato quattro anni di servizio effettivo, č inquadrato come ispettore antincendi esperto.
Se giā ispettore antincendi esperto con un servizio effettivo tra cinque e otto anni e tra otto e tredici anni, l'inquadramento avviene con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
Se giā ispettore antincendi e con tredici anni di servizio effettivo nella qualifica, l'inquadramento č nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore. Tale inquadramento č ipso iure per il personale giā sostituto direttore antincendi (qualifica ora soppressa). Chi sia sostituto direttore antincendi capo ottiene, nell'inquadramento a ispettore antincendi coordinatore, uno scatto convenzionale.
Senza maggior dettaglio per ragioni di sintesi, gli articoli 248 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei pilota di aeromobile e del ruolo degli specialisti di aeromobile), 249 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori), 250 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli specialisti nautici di coperta e del ruolo degli specialisti nautici di macchina), 251 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori) ridisciplinano il contenuto del Capo III del Titolo VI del decreto legislativo n. 217 (inquadramento del personale appartenente al settore aeronavigante).
All'art. 250, comma 7, il riferimento al personale inquadrato ai sensi del "comma 6, lettere a), b), c), d), e), f)" parrebbe da intendersi al "comma 5, lettere a), b), c), d), e), f)".
Gli articoli 252 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti), 253 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori logistico-gestionali), 254 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori informatici) ridisciplinano i contenuti del Capo IV del Titolo VI del decreto legislativo n. 217 (inquadramento del personale che espleta attivitā tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche).
Gli articoli 255 e 256 riguardano rispettivamente l'inquadramento nelle qualifiche dei ruoli della banda musicale e l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli atleti del gruppo sportivo.
Gli articoli 257 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi logistico-gestionali), 258 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi informatici), 259 (inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti) ridisciplinano i contenuti del Capo II del Titolo VI del decreto legislativo n. 217 (inquadramento del personale direttivo e dirigente).
All'art. 259, comma 5, si rileva una inesattezza nel riferimento contenuto nella formulazione "collocandosi dopo il personale di cui ai commi 5 e 6".
Nella relazione illustrativa sono esplicitati i criteri cui si č attenuto il legislatore delegato nella ridefinizione delle norme di inquadramento: "(...) nelle ipotesi in cui č stato confermato il meccanismo del ruolo aperto, l'inquadramento nelle nuove qualifiche sarā operato tenendo conto dell'anzianitā complessiva maturata nel ruolo e conservando l'anzianitā di servizio eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Laddove, invece, l'accesso alla qualifica superiore avviene a ruolo aperto in sostituzione del concorso interno, il personale verrā inquadrato sulla base della sola anzianitā necessaria per l'accesso alla nuova qualifica. La rimanente anzianitā di servizio non viene computata al fine di evitare un doppio passaggio di qualifica. Solo per il personale inquadrato nei nuovi ruoli direttivi tecnico-professionali, si č tenuto conto dell'anzianitā complessiva maturata nei vigenti ruoli dei funzionari amministrativo-contabili e tecnico-informatici direttori, trattandosi di personale che, per il titolo di studio posseduto (laurea magistrale) e in quanto investito di funzioni e responsabilitā di rilevante livello, risulta pienamente assimilabile al restante personale direttivo".
Il Capo II, costituito dal solo articolo 260, prevede l'espletamento dei seguenti concorsi straordinari, intesi ad assicurare l'immediata disponibilitā di primi dirigenti dei neo-istituiti ruoli tecnico-professionali:
ü concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale;
ü concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico;
ü concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente con l'incarico della comunicazione in emergenza.
Viene demandata ad un decreto del Capo del Dipartimento la definizione delle modalitā di svolgimento delle procedure concorsuali.
Si osserva che il comma 1 dell'art. 260 prevede che i predetti concorsi straordinari siano banditi "entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124". L'articolo 8, comma 6, riguarda l'adozione di eventuali decreti integrativi e correttivi ("Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puō adottare, nel rispetto dei princėpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o pių decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive").
Il Capo III, costituito dagli articoli 261 e 262, reca disposizioni economico-finanziarie:
ü una clausola di salvaguardia retributiva, consistente nell'attribuzione di un assegno ad personam al personale che, a seguito dell'inquadramento o delle promozioni alle qualifiche superiori, consegua un trattamento economico inferiore a quello in godimento (articolo 261);
ü il rinvio alla tabella C allegata allo schema di decreto in esame per la definizione degli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo (articolo 262).
Articolo 6
(Modifiche alle Tabelle A, B e C del decreto legislativo n. 217 del 2005)
L'articolo dispone la sostituzione delle tabelle A, B e C del decreto legislativo n. 217 rispettivamente con le tabelle A, B e C allegate allo schema di decreto in esame.
Per quanto riguarda i contenuti delle Tabelle:
ü la tabella A reca la dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale. Nella relazione illustrativa si precisa che "in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018), la dotazione organica del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco č stata incrementata di 300 unitā".
ü la tabella B definisce le qualifiche dei dirigenti del Corpo e gli incarichi di funzione ad essi conferibili;
ü la tabella C reca le misure dello stipendio tabellare, delle indennitā di rischio e mensile e dell'assegno di specificitā del personale del Corpo.
L'articolo reca abrogazione dei Titoli V ("Reclutamento e sopravvenuta inidoneitā del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco") e VI ("Norme di inquadramento, transitorie economico-finanziarie e finali") del decreto legislativo n. 217.
Articolo 8
(Modifiche al Capo III del decreto legislativo n. 97 del 2017)
I Capi III (articolo 8), IV (articolo 9) e V (articolo 10) dello schema di decreto in esame apportano modificazioni rispettivamente ai Capi III, IV e V del decreto legislativo n. 97 del 2017.
In particolare, l'articolo 8 dello schema sostituisce il Capo III del decreto legislativo n. 97 al fine di introdurvi ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione dei ruoli speciali antincendio boschivo giā previsti dal vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 97 (a sua volta oggetto di modificazione).
Il nuovo Capo III, rubricato "Ruoli ad esaurimento", modifica il vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 97 e vi inserisce gli articoli da 13-bis a 13-undecies.
Per quanto concerne le singole disposizioni: l'articolo 13 come novellato anzi sostituito aggiunge, ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo, il "ruolo dei direttivi aggiunti antincendi AIB ad esaurimento", distinto nelle qualifiche di vice direttore aggiunto antincendi AIB, direttore aggiunto antincendi AIB e direttore coordinatore antincendi AIB (art. 13, comma 1, lettera f)).
Viene inoltre inserita una disposizione di coordinamento con le norme di inquadramento introdotte dal nuovo Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo n. 217 del 2005 (cfr. art. 5 dello schema di decreto in esame).
L'articolo 13-bis introduce i seguenti ulteriori ruoli ad esaurimento: del personale specialista (disciplinati dai successivi articoli da 13-ter a 13-sexies); del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche (articolo 13-septies); dei direttivi e dei dirigenti medici (articoli 13-octies e 13-novies); dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi (articoli 13-decies e 13-undecies).
L'articolo 13-ter istituisce ruoli ad esaurimento del personale specialista aeronavigante.
L'articolo 13-quater istituisce il ruolo ad esaurimento del personale specialista elisoccorritore.
L'articolo 13-quinquies istituisce i ruoli ad esaurimento del personale specialista nautico.
L'articolo 13-sexies istituisce il ruolo ad esaurimento del personale specialista sommozzatore.
L'articolo 13-septies istituisce i ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche.
L'articolo 13-octies istituisce i ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici. L'articolo 13-novies ne disciplina la progressione in carriera.
L'articolo 13-decies istituisce i ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi. L'articolo 13-undecies ne disciplina la progressione in carriera.
Articolo 9
(Modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 97 del 2017)
L'articolo integra il Capo IV del decreto legislativo n. 97 al fine di introdurvi disposizioni transitorie.
Viene innanzitutto novellato il vigente art. 14 al fine di operare un coordinamento di forma con il decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dallo schema di decreto in esame.
Sono quindi inseriti nel Capo IV gli articoli da 14-bis a 14-septies.
L'articolo 14-bis consente al personale dei ruoli delle specialitā nautiche di essere impiegato temporaneamente in attivitā specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza.
L'articolo 14-ter prevede che, in prima applicazione, il personale dei ruoli delle specialitā aeronaviganti sia posto alle dipendenze delle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento.
L'articolo 14-quater introduce disposizioni transitorie volte a differire l'applicazione di determinate disposizioni in materia di progressione e di percorso di carriera.
L'articolo 14-quater, comma 3, fa riferimento al "personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124". Si ricorda che l'art. 8, comma 6, riguarda l'adozione di eventuali decreti integrativi e correttivi ("Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puō adottare, nel rispetto dei princėpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o pių decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive").
L'articolo 14-quinquies differisce l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la progressione in carriera (a decorso un triennio un triennio dall'adozione dei previsti decreti del capo del Dipartimento).
L'articolo 14-sexies reca, insieme ad altre disposizioni, una clausola di salvaguardia per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale al fine di garantire ad essi la continuitā di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo che espleta funzioni operative, nonché gli incrementi retributivi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017.
L'articolo 14-septies prevede che la procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma l, lettera b), del decreto legislativo n. 217 del 2005, sia attivata non oltre il 30 giugno 2019. Vale anche per l'art. 14-septies, comma 2, l'osservazione fatta per l'art. 14-quater circa il riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Articolo 10
(Modifiche al Capo V del decreto legislativo n. 97 del 2017)
L'articolo modifica ed integra il Capo V del decreto legislativo n. 97 con disposizioni in materia economico-finanziaria.
Viene innanzitutto novellato il vigente articolo 16 al fine di prevedere che, per il personale del Corpo nazionale, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario sia disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.
Nelle more dell'adozione di tale decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente, in base alla quale il pagamento dei compensi per lavoro straordinario svolto nel primo semestre di ciascun anno č autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.
Dopo l'articolo 17 sono inseriti gli articoli da 17-bis a 17-quater.
L'articolo 17-bis reca disposizioni economico-finanziarie, prevedendo anche che, dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennitā di rischio e mensile del personale del Corpo siano quelle fissate dalla tabella C allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005.
Dispone inoltre l'incremento di fondi e risorse, tra i quali l'incremento del fondo di produttivitā del personale direttivo del Corpo in relazione all'aumento della consistenza numerica complessiva di tale categoria di personale per effetto dell'istituzione dei nuovi ruoli dei direttivi e dei dirigenti, e l'incremento delle risorse per le indennitā del personale delle specialitā tecniche.
L'articolo 17-ter reca copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto legislativo - quantificati in euro 16.030.000 - mediante utilizzo del Fondo per l'operativitā del soccorso pubblico.
L'articolo 17-quater ha carattere interpretativo in ordine all'applicazione, limitatamente all'anno 2017, della tredicesima mensilitā su voci retributive ben definite (indennitā di rischio e assegno di specificitā, sia per il personale non direttivo e non dirigente - cfr. il d.P.R. n. 47 del 2018, di recepimento dell'accordo sindacale per la valorizzazione a livello retributivo delle particolari condizioni di impiego - sia per il personale direttivo - cfr. il d.P.R. n. 48 del 2018, di recepimento dell'analogo accordo sindacale). La tredicesima mensilitā, relativa agli incrementi delle componenti retributive contemplate da alcune disposizioni, č riconosciuta (per il 2017, si č detto) nella misura di un dodicesimo per mese di servizio prestato nell'ultimo trimestre del 2017.
Articolo 11
(Capo VI del decreto legislativo n. 97 del 2017)
L'articolo enuclea un nuovo Capo VI del decreto legislativo n. 97, lė collocando disposizioni finali.
L'articolo dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento (il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale).
Da tale data decorre il termine (previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 97) per modificare le vigenti disposizioni concernenti le Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314) e il Regolamento di servizio del Corpo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2012.
Ancora, l'articolo modula la decorrenza del termine di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 97 (quelle recate dai suoi articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10). Tale termine č posticipato, venendo a coincidere con la data di entrata in vigore del presente provvedimento.
L'articolo stabilisce infine che i provvedimenti adottati in attuazione dei decreti legislativi n. 139 del 2006 e n. 217 del 2005 continuino ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle nuove disposizioni introdotte dallo schema in esame.
Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
TABELLA A
Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico operative |
||
Ruolo |
Qualifiche |
Dotazione organica |
Vigili del fuoco |
Vigile del fuoco Vigile del fuoco esperto Vigile del fuoco coordinatore |
19162 |
Capi squadra e capi reparto |
Capo squadra Capo squadra esperto Capo reparto |
10776 |
Ispettori antincendi |
Ispettore antincendi Ispettore antincendi esperto Ispettore antincendi coordinatore |
952 |
Personale delle specialitā aeronaviganti |
||
Ruolo |
Qualifiche |
Dotazione organica |
Piloti di aeromobile |
Pilota di aeromobile vigile del fuoco Pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore |
48 |
Pilota di aeromobile capo squadra Pilota di aeromobile capo squadra esperto Pilota di aeromobile capo reparto |
63 |
|
Pilota di aeromobile ispettore Pilota di aeromobile ispettore esperto Pilota di aeromobile ispettore coordinatore |
72 |
|
|
183 |
|
Specialisti di |
Specialista di aeromobile vigile del fuoco Specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto Specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore |
96 |
Specialista di aeromobile capo squadra Specialista di aeromobile capo squadra esperto Specialista di aeromobile capo reparto |
82 |
|
Specialista. di aeromobile ispettore Specialista di aeromobile ispettore esperto Specialista dė aeromobile ispettore coordinatore |
73 |
|
|
251 |
|
Elisoccorritori |
Elisoccorritore vigile del fuoco Elisoccorritore vigile del fuoco esperto Elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore |
89 |
Elisoccorritore capo squadra Elisoccorritore capo squadra esperto Elisoccorritore capo reparto |
64 |
|
Elisoccorritore ispettore Elisoccorritore ispettore esperto Elisoccorritore ispettore coordinatore |
15 |
|
|
168 |
Personale delle specialitā nautiche e dei sommozzatori |
||
Ruolo |
Qualifiche |
Dotazione organica |
Nautici di coperta |
Nautico di coperta vigile del fuoco Nautico di coperta vigile del fuoco esperto Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore |
161 |
|
Nautico di coperta caposquadra Nautico di coperta capo squadra esperto Nautico di coperta capo reparto |
161 |
Nautica di coperta ispettore Nautico di coperta ispettore esperto Nautico di coperta ispettore coordinatore |
26 |
|
|
348 |
|
Nautici di macchina. |
Nautico di macchina vigile del fuoco Nautico di macchina vigile del fuoco esperto Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore |
161 |
Nautico di macchina capo squadra Nautico di-macchina capo squadra esperto |
161 |
|
Nautico di macchina ispettore Nautico di macchina ispettore esperto Nautico di macchina ispettore coordinatore |
26 |
|
|
348 |
|
Sommozzatori |
Sommozzatore vigile del fuoco Sommozzatore vigile dei fuoco esperto Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore |
252 |
Sommozzatore capo squadra Sommozzatore capo squadra esperto Sommozzatore capo reparto |
252 |
|
Sommozzatore ispettore Sommozzatore ispettore esperto Sommozzatore ispettore coordinatore |
38 |
|
|
542 |
Personale dirigente e direttivo che espleta funzioni tecnico operative |
||||
Ruolo |
Qualifiche |
Dotazione organica |
|
|
Direttivi |
Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente
|
604 |
|
|
Dirigenti |
Primo Dirigente Dirigente Superiore Dirigente Generale |
116 71 23 |
|
|
|
210 |
|
||
Personale direttivo aggiunto che espleta funzioni tecnico operative |
||||
Ruolo |
Qualifiche |
Dotazione organica |
||
Direttivi aggiunti |
Vice direttore aggiunto Direttore aggiunto Direttore coordinatore |
280 |
||
Totale personale che espleta funzioni tecnico operative 33824
Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente |
||
Ruolo |
Qualifiche |
Dotazione organica |
Operatori ed assistenti |
Operatore Operatore esperto Assistente |
1714 |
Ispettori logistico-gestionali |
Ispettore Ispettore esperto Ispettore coordinatore |
1316 |
Ispettori informatici |
Ispettore Ispettore esperto Ispettore coordinatore |
482 |
Ispettori tecnico-scientifici |
Ispettore Ispettore esperto Ispettore coordinatore |
15 |
Ispettori sanitari |
Ispettore Ispettore esperto Ispettore coordinatore |
10 |
Atleti del gruppo, sportivo vigili |
Atleta |
30 |
Orchestrali |
Primo orchestrale |
44 |
Maestro direttore |
Maestro direttore |
1 |
Direttivi tecnico professionali |
||
Ruolo |
Qualifiche |
Dotazione organica |
Direttivi logistico-gestionali |
Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente |
233 |
Direttivi informatici |
Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente |
45 |
Direttivi tecnico-scientifici |
Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente |
12 |
Direttivi sanitari |
Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente |
25 |
Direttivi ginnico-sportivi |
Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente |
15 |
Dirigenti tecnico professionali |
||
Ruolo |
Qualifiche |
Dotazione organica |
Dirigenti sanitari |
Primo Dirigente Dirigente Superiore |
2 2 |
|
4 |
|
Dirigenti ginnico-sportivi |
Primo Dirigente Dirigente Superiore |
1 1 |
|
2 |
|
Dirigenti logistico-gestionali |
Primo Dirigente |
8 |
Dirigenti informatici |
Primo Dirigente |
1 |
Totale personale che espleta funzioni tecnico professionali Primo Dirigente |
3957 |
Totale Generale Primo Dirigente |
37781 |