Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (Emendamento del Governo 68.137) |
Riferimenti: | AC N.2500/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 24/06/2020 |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2500
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Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia
Emendamento del Governo 68.137 |
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N. 225 – 24 giugno 2020 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
LETTERE A), B) E C) E PARTE CONSEGUENZIALE (LETT. A, B) E C))
PARTE CONSEGUENZIALE (LETT. D)
PARTE CONSEGUENZIALE (LETT. E)
Art. 1, comma 1-bis del Disegno di legge di conversione
(Abrogazione del DL 52/2020 e salvaguardia dei relativi effetti)
Nel corso dell’esame in sede referente del DL n. 34/2020 (AC 2500) il Governo ha presentato l’emendamento 68.137, corredato di relazione tecnica.
L’emendamento è volto a far confluire – con talune modifiche ed integrazioni - il contenuto del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 (recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro) nel testo dell’AC 2500.
La V Commissione non ha ancora avviato l’esame in sede consultiva del DL n. 52/2020.
La relazione tecnica che correda l’emendamento in esame richiama integralmente la relazione tecnica riferita al DL n. 52, evidenziando che le ulteriori modifiche – rispetto al medesimo decreto legge - introdotte con la proposta emendativa in esame in esame hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Pertanto si esaminano di seguito le disposizioni contenute nella proposta emendativa, utilizzando, ai fini della verifica delle quantificazioni, la relazione tecnica annessa al citato decreto legge 16 giugno 2020, n. 52.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
LETTERE A), B) E C) E PARTE CONSEGUENZIALE (LETT. A, B) E C))
La proposta emendativa, relativamente alle modifiche degli articoli da 68 a 71 e all’introduzione dell’articolo 70-bis (lettere da a) a c)) è sostanzialmente volta a recepire quanto disposto dall’art. 1 del DL 52/2020, in materia di trattamenti di integrazione salariale ed assegno ordinario.
Rispetto alla disciplina recata dal decreto legge n. 52 del 2020, che viene abrogato dalla stessa proposta emendativa in esame, le modifiche riguardano aspetti procedurali relativi alla presentazione delle domande, la cui disciplina viene diversificata in ragione della tipologia di beneficio.
Le modifiche relative agli articoli da 68 a 70 dispongono quanto segue:
· la decadenza delle domande di cassa integrazione ordinaria non presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa [lettera a), numero 1];
· si prevede che il termine ultimo, entro il quale devono essere presentate le domande di cassa integrazione ordinaria e di erogazione dell’assegno ordinario riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sia fissato al 15 luglio 2020 (anziché al 31 maggio 2020). Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano presentato domanda con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza [lettera a), numero 2];
· viene sostituito integralmente l’articolo 68, comma 1, lettera e), che ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 19 del DL 18/2020. Le modifiche prevedono la decadenza delle domande relative alla cassa integrazione per gli operai agricoli (CISOA) non presentate entro il termine previsto, prorogando contestualmente lo stesso dal 31 maggio al 15 luglio 2020 [lettera a), numero 3];
· è inserito il comma 2-bis all’articolo 68, prevedendo che, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di erogazione dell’assegno ordinario siano fissati a pena di decadenza nel limite della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa; se posteriori alla data ivi indicata gli stessi sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del DL 52/2020 [lettera a), numero 4];
· si sostituisce la lettera f) al comma 1 dell’articolo 70, in materia di cassa integrazione in deroga. In particolare, si prevede che il termine ultimo, entro il quale devono essere presentate le domande di cassa integrazione in deroga riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sia fissato al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano presentato domanda con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza.
Infine, è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 52/2020 se tale data è posteriore a quella di cui al periodo precedente. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente [lettera b)];
· sono integralmente sostituiti i commi 3 e 4 dell’articolo 22-quater del DL 18/2020, come introdotti dall’articolo 71. In particolare, le modifiche intervengono sui termini relativi alle domande di pagamento diretto di cassa integrazione in deroga da parte dell’INPS inoltrate dai datori di lavoro e ai termini di trasmissione dei dati per il pagamento. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine, a pena di decadenza, è fissato al 15 luglio 2020. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente [lettera c)].
Contestualmente viene introdotto l’articolo 70-bis, in materia di trattamenti di ulteriore integrazione salariale.
La proposta emendativa prevede quanto segue:
· si consente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (in luogo delle 9 settimane previste a legislazione previgente), di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (ordinario, straordinario e in deroga) o dell'assegno ordinario per usufruire di ulteriori 4 settimane, anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. La durata massima complessiva di fruizione è incrementata da 14 a 18 settimane mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori 4 settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020, da parte dell’INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Ai relativi maggiori oneri, pari a 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del DL 18/2020, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro, al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative [lettera a)].
Le disposizioni della lettera a) ora descritta, che introduce l’articolo 70-bis, riproducono integralmente l’articolo 1, comma 1, del DL 52/2020.
Inoltre, la proposta emendativa prevede la modifica dell’articolo 82, comma 1, disponendo che le domande per il reddito di emergenza possano essere presentate entro il 31 luglio 2020, anziché entro il termine del mese di giugno 2020 [lettera b)].
Infine, viene modificato l’articolo 103, comma 5, prevedendo che le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possano essere presentate entro il 15 agosto 2020, anziché entro il termine del 15 luglio 2020 [lettera c)].
La relazione tecnica riferita all’emendamento in esame afferma che lo stesso è diretto a trasfondere le misure del DL 52/2020 nel disegno di legge di conversione del DL 34/2020.
Rispetto alle misure del citato DL 52/2020, i cui relativi effetti finanziari sono già stati verificati nell’annessa RT, con le misure in esame sono state introdotte modifiche di natura ordinamentale, anche ai fini di un maggior coordinamento del testo, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al DL 52/2020 afferma preliminarmente che le informazioni sulle ore effettivamente integrate rispetto a quelle autorizzate e sugli effettivi beneficiari dei provvedimenti di integrazione non sono ancora pienamente disponibili. Il complesso di 1,7 milioni di ore autorizzate fino al 31 maggio 2020 (incluse quelle per aziende coperte da strumenti ordinari di integrazione salariale nei limiti di durata previsti dal D. Lgs. 148/2015), distribuite per mese di competenza con il metodo del pro rata temporis, permette di stimare il numero di unità di lavoro equivalenti (dividendo per il numero mensile di ore lavorabili pari a 173) per ciascun mese come evidenziato nel seguente prospetto. Nel mese di aprile si registrano poco meno di 4,6 milioni di beneficiari full time equivalenti.
Ore autorizzate dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020 con causale 'emergenza covid-19' per mese di competenza |
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Mese |
CIG ordinaria |
CIG deroga |
Fondi di solidarietà |
Totale ore autorizzate |
Unità di lavoro equivalenti |
Gennaio |
- |
- |
- |
- |
- |
Febbraio |
396.946 |
259.793 |
2.515.270 |
3.172.008 |
18.335 |
Marzo |
185.188.292 |
69.863.630 |
130.916.918 |
385.968.839 |
2.231.034 |
Aprile |
443.719.385 |
122.202.046 |
223.256.400 |
789.177.831 |
4.561.722 |
Maggio |
277.075.990 |
69.341.329 |
112.015.106 |
458.432.425 |
2.649.898 |
Giugno |
16.567.750 |
10.560.613 |
7.632.350 |
34.760.713 |
200.929 |
Luglio |
898.344 |
683.264 |
432.042 |
2.013.651 |
11.640 |
Agosto |
138 |
28.840 |
8.266 |
37.244 |
215 |
Settembre |
- |
- |
- |
- |
- |
Ottobre |
- |
- |
- |
- |
- |
Novembre |
- |
- |
- |
- |
- |
Dicembre |
- |
- |
- |
- |
- |
Totale |
923.846.845 |
272.939.515 |
476.776.351 |
1.673.562.711 |
|
Le evidenze dei pagamenti diretti dell’Istituto e dei dati relativi ai conguagli mostrano per il mese di marzo un numero di beneficiari degli interventi di integrazione salariale pari a 3,7 milioni, di cui 2,2 a pagamento diretto dell’Istituto.
Per il mese di aprile 2020 - mese che dovrebbe registrare il maggior numero di soggetti beneficiari considerato il periodo di lockdown - si registrano 2,6 milioni di beneficiari a pagamento diretto e si stimano 2,5 milioni di beneficiari a conguaglio (il dato non è ancora disponibile considerati gli interventi di posticipo degli adempimenti contributivi previsti dai decreti-legge 9 e 18 del 2020). Si consideri inoltre che i beneficiari includono anche i lavoratori con provvedimenti ordinari di cassa integrazione non finanziati dai provvedimenti dei decreti-legge 23 e 34 del 2020.
Dalle evidenze dei pagamenti diretti si rileva inoltre che il numero di ore integrate per i mesi di marzo 2020 e di aprile 2020 sono rispettivamente mediamente pari a 73 e 109. Quindi anche per il mese di aprile, mese in cui ci si aspetta il maggior ricorso all’integrazione salariale, l’utilizzo sembra essere parziale e pari al 63% delle ore effettivamente fruibili.
Infine, dal lato delle entrate contributive dell’Inps per l’area aziende con dipendenti privati risulta che per i mesi di febbraio, marzo e aprile la seguente situazione (importi in milioni di euro):
marzo |
aprile |
maggio |
|||
budget |
Delta |
budget |
delta |
budget |
delta |
8.710 |
- 1.000 |
8.779 |
- 2.181 |
8.808 |
- 3.490 |
Nel mese di maggio, corrispondente al mese lavorativo di aprile, si registrano 3,5 miliardi di mancate entrate contributive, il che equivale al 40% della massa contributiva totale. Pertanto, secondo la relazione tecnica si potrebbe stimare che il 40% dei 13,3 milioni di lavoratori (5,3 milioni di lavoratori) sia stata interessata nel mese di aprile dalle integrazioni salariali, incluse quelle autorizzate non in deroga alla legislazione del d.lgs. 148/2015.
Sulla base delle informazioni desumibili dalle diverse fonti informative dell’Istituto si ritiene di poter ancora considerare prudenziali le ipotesi formulate in occasione della relazione tecnica del DL 34/2020.
Con riferimento alle disposizioni in esame, la RT ricorda che le stesse prevedono, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane di trattamenti di integrazione salariale, la possibilità di usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20 21 e 22 del DL 18/2020, come modificati rispettivamente dagli artt. 68, 69, 70 e 71 del DL 34/2020.
Dopo aver fornito le predette informazioni, la RT evidenzia che ai fini della stima è stato ipotizzato mediamente il ricorso a 3 settimane ulteriori di trattamenti di integrazione salariale, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane, per le seguenti platee:
CIGO (art. 19 – DL 18/2020)
8.600 lavoratori dipendenti da aziende non autorizzate a svolgere l’attività economica, con sospensione della stessa, con una retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 2.152,61 euro; è stato ipotizzato un ricorso medio alle ulteriori tre settimane di trattamento ordinario per il 30% di tali lavoratori;
2,2 milioni di lavoratori dipendenti da aziende autorizzate a svolgere l’attività successivamente al DPCM 26 aprile 2020, con una retribuzione nel 2019 pari a 2.162,82 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori ricorrano alla fruizione delle ulteriori 3 settimane al termine del periodo già fruito di quattordici settimane.
Fondi di solidarietà (art. 19 – DL 18/2020)
1,3 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli da aziende non autorizzate a svolgere l’attività economica, con una retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 1.745,00 euro; è stato ipotizzato un ricorso medio alle ulteriori tre settimane per il 30% di tali lavoratori, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane;
1,1 milioni di lavoratori dipendenti da aziende autorizzate a svolgere l’attività successivamente al DPCM 26 aprile 2020, con una retribuzione nel 2019 pari a 1.780,00 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che ricorrano alla fruizione mediamente di ulteriori 3 settimane al termine del periodo già fruito di quattordici settimane;
CIGO per aziende in corso di fruizione di trattamenti CIGS (art. 20 – DL 18/2020)
0,2 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli da aziende in corso di fruizione di CIGS, con una retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 2.027,80 euro; è stato ipotizzato che il 30% di tali lavoratori fruisca mediamente di ulteriori 3 settimane, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane;
Cassa integrazione in deroga (art. 22 – DL 18/2020)
0,6 milioni di lavoratori dipendenti da aziende non autorizzate a svolgere l’attività economica, con una retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 1.145,50 euro; è stato ipotizzato un ricorso medio a ulteriori tre settimane per il 30% di tali lavoratori, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane;
0,5 milioni di lavoratori dipendenti da aziende autorizzate a svolgere l’attività successivamente al DPCM 26 aprile 2020, con una retribuzione nel 2019 pari a 1.243,6 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che ricorrano alla fruizione mediamente di ulteriori 3 settimane al termine del periodo già fruito di quattordici settimane.
Nella stima degli oneri derivanti dalla concessione delle ulteriori 3 settimane di trattamenti di integrazione salariale ai sensi del nuovo articolo 70-bis [la relazione tecnica, in quanto riferita al DL 52/2020 fa riferimento all’ “art. 1, comma 1, del presente decreto-legge”], si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno ordinario in vigore per l’anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati.
Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.
La RT precisa inoltre che nella stima dell’onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all’assegno al nucleo familiare.
Nella tabella seguente, tratta dalla RT, è riportato il riepilogo degli oneri derivanti dalla proposta di modifica normativa in esame:
|
|
Platea interessata |
Potenziali beneficiari delle ulteriori 3 settimane medie |
Tipo di autorizzazione |
Determinazione limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 |
||
|
|
|
|
|
Prestazioni CIG+ANF |
Contribuzione figurativa |
Totale |
|
|
8.600 |
2.600 |
Aziende non autorizzate
|
2,1 |
1,3 |
3,4 |
Soggetti di cui all’articolo 19 del DL 18/2020 come modificato dall'articolo 68 del DL 34/2020 |
CIGO per lavoratori già tutelati
Fds - Assegno Ordinario TOTALE
|
2.220.500 2.229.100 1.283.000
1.097.000 2.380.000 4.609.100
|
222.100 224.700 384.900
109.700 494.600 719.300
|
Aziende autorizzate successivamente al DPCM 26 aprile 2020 totale
Aziende non autorizzate
Aziende autorizzate successivamente al DPCM 26 aprile 2020 totale |
183,4 185,5
266,7
76,0 342,7 528,2 |
112,4 113,7
157,2
45,7 202,9 316,6 |
295,8 299,2
423,9
121,77 545,6 844,8 |
Soggetti di cui all’articolo 20 del DL 18/2020 come modificato dall'articolo 69 del DL 34/2020 |
Interruzione fruizione CIGS e concessione CIGO |
214.600 |
64.400 |
tutte le attività |
62,0 |
43,1 |
105,0 |
Soggetti di cui all’articolo 22 del DL 18/2020 come modificato dall'articolo 70 del DL 34/2020 |
CIG in deroga per lavoratori non originariamente tutelati da misure di sostegno al reddito |
582.800
465.600
1.048.400 |
174.800
46.600
221.400 |
Aziende non autorizzate
Aziende autorizzate successivamente al DPCM 26 aprile 2020
totale |
119,7
32,3
152,0 |
46,9
13,5
60,4 |
166,6
45,8
212,4 |
TOTALE GENERALE |
5.872.100 |
1.005.100 |
LIMITE DI SPESA |
742,2 |
420,1 |
1.162,2 |
In relazione ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 [corrispondenti alle modifiche relative agli articoli 68, 70 e 71], la RT afferma che le disposizioni hanno natura amministrativa/procedimentale e che pertanto non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT, con riferimento agli articoli 2 e 3 del DL n. 52/2020 [ossia le lettere b) e c) della parte conseguenziale dell’emendamento ora in esame], relativi alla proroga delle domande di reddito di emergenza e delle domande di emersione dei contratti di lavoro e di permessi di soggiorno temporanei, afferma altresì che le disposizioni in esame hanno natura procedurale e che pertanto non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, con riferimento all’introduzione dell’articolo 70-bis, consentono ai datori di lavoro, che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, di usufruire per ulteriori 4 settimane dei trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga) e dell’erogazione dell’assegno ordinario anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane (in luogo delle 14 settimane previste a legislazione previgente) considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22 del DL 18/2020, sia ai sensi delle disposizioni in esame, mediante il riconoscimento da parte dell'INPS delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020.
Le disposizioni prevedono altresì il monitoraggio ed un meccanismo di salvaguardia da parte dell’INPS volti al rispetto del suddetto limite di spesa.
Ciò premesso, riguardo alla quantificazione dei maggiori oneri connessi all’estensione temporale nell’erogazione della cassa integrazione e dell’assegno ordinario da parte dei fondi di solidarietà bilaterali, si rileva che la stessa appare verificabile rispetto ai parametri forniti dalla RT.
Si osserva peraltro che la RT stima in circa il 10 per cento la percentuale di lavoratori, dipendenti da aziende autorizzate a svolgere l’attività successivamente al DPCM 26 aprile 2020, che faranno ricorso agli ulteriori periodi di cassa integrazione ordinaria o in deroga o all’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei fondi di solidarietà. Al fine di verificare la prudenzialità della percentuale assunta, andrebbero indicati i fattori sottostanti la scelta di tale parametro; ciò con particolare riguardo ai soggetti beneficiari della cassa integrazione in deroga, stante la specificità della situazione creatasi a seguito della chiusura e della tipologia delle aziende potenzialmente interessate da tale istituto.
Tali aziende potrebbero infatti scontare tempi prolungati di ripresa delle attività e di riassorbimento del personale, in ragione di dimensioni produttive più ridotte e di una diversa strutturazione rispetto alle imprese beneficiarie della cassa integrazione ordinaria, con conseguente significativo ricorso alla misura prevista dall’articolo in esame.
In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione dal Governo.
Quanto all’utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del DL 18/2020 andrebbe acquisita conferma dell’effettiva disponibilità delle relative risorse.
Con riferimento alle modifiche relative agli articoli 68, 70 e 71, si rileva che le disposizioni fissano al 15 luglio 2020 il termine ultimo entro il quale devono essere presentate le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Si fa presente che l’articolo 19 del DL 18/2020, relativo alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno di solidarietà, nel testo previgente al DL 52, fissava tale termine al 31 maggio 2020.
Inoltre, viene previsto che i datori di lavoro, i quali abbiano presentato domanda con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza.
Al riguardo, pur prendendo atto che la RT riferita al DL 52/2020 afferma che si tratta di disposizioni di natura amministrativa/procedimentale, prive di effetti finanziari e pur considerando che anche gli stanziamenti previsti dal DL 18/2020 sono definiti come limiti di spesa, appare utile acquisire l’avviso del Governo in merito alla perdurante congruità delle risorse complessivamente stanziate tenuto conto che la modifica dei termini per le domande e la riammissione delle istanze già giudicate erronee appare suscettibile di determinare l’incremento della platea dei soggetti beneficiari dei trattamenti di integrazione al reddito.
Con riferimento alla proroga dei termini per la presentazione del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 (dalla fine di giugno al 31 luglio 2020), si rileva che il medesimo articolo prevede oneri pari a 954,6 milioni per l’anno 2020, che costituiscono un limite di spesa. Tale limite è stato quantificato sulla base di una platea stimata in 867.000 soggetti. Inoltre, è previsto un meccanismo di monitoraggio e di interruzione, al raggiungimento del limite medesimo, dei provvedimenti concessori. Ciò premesso, pur tenendo conto di tale meccanismo volto a garantire il rispetto del predetto limite di spesa, considerando che la proroga del termine per le domande comporta presumibilmente l’incremento numerico delle stesse, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo in merito alla perdurante congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità della norma.
Per quanto attiene alla proroga dal 15 luglio al 15 agosto 2020 delle domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui all’articolo 103, si rileva che a tale norma sono stati ascritti diversi effetti finanziari.
In particolare, sono state previste maggiori spese in relazione: all’adeguamento del Ministero dell’interno sotto il profilo del personale (ad esempio: euro 6.399.000 nel 2020 ed euro 6.399.000 nel 2021 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno, euro 24.234.834 nel 2020 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato, euro 30.000.000 nel 2020 per l’utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine) e delle infrastrutture; all’incremento del finanziamento al Sistema sanitario nazionale (170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021); inoltre, è previsto un maggior gettito connesso ai contributi versati dai soggetti richiedenti l’emersione di rapporti di lavoro e il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo (circa 94 milioni di euro per il 2020). I suddetti effetti sono stati quantificati in base a una platea di 220.000 soggetti, di cui 176.000 costituiti dai datori di lavoro e 44.000 dai richiedenti i permessi temporanei.
Ciò premesso, considerato il presumibile incremento numerico delle domande derivante dalla proroga del termine di presentazione delle stesse, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a verificare la perdurante congruità degli effetti finanziari già scontati in relazione all’articolo 103 del DL 34/2020.
PARTE CONSEGUENZIALE (LETT. D)
Art. 265, comma 8 (Monitoraggio e rimodulazione risorse decreti legge nn. 18/2020, 23/2020 e 34/2020)
La norma riformula il comma 8 dell’art. 265 del decreto legge in esame.
L’attuale formulazione del comma 8 dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
La nuova formulazione introdotta estende l’originario disposto del comma 8 prevedendo che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti legge 18/2020 (cura Italia), 23/2020 (liquidità) e dal decreto legge in esame siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro, sulla base degli esiti del monitoraggio, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato – sentiti i Ministri competenti - ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all’entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le risorse tra le predette misure, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto legge in esame, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
L’articolo 169, comma 6, richiamato dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di prevedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento inerenti le procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del DL 18/2020, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Il secondo periodo del medesimo art. 169, comma 6, richiamato dalla norma in esame, dispone che, qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all’entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al predetto Fondo.
La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 17, comma 12-bis della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).
Il comma 12-bis richiamato dispone che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti di oneri inizialmente quantificati, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di 0previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.
Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dall’articolo 126, comma 8, del DL 18/2020 nonché dal comma 9 dell’art. 265 del decreto legge in esame.
L’articolo 126, comma 8, del DL 18/2020 e l’articolo 265, comma 9, del DL in esame prevedono che le risorse destinate alle misure dei medesimi DD.LL. 18/2020 e 34/2020, non utilizzate al 15 dicembre 2020, siano versate entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
La relazione tecnica rinvia alla RT allegata al decreto legge n. 52/2020: quest’ultima afferma che le disposizioni sono volte a garantire la possibilità di utilizzare eventuali risorse eccedenti, per ciascuna delle misure previste dai DD. LL. 18/2020, 23/2020 e 34/2020, individuate in esito al previsto monitoraggio, per altre misure contenute nei medesimi provvedimenti normativi; ciò al fine di un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza derivante dall'epidemia Covid 19 nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
La RT afferma altresì che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti legge 18/2020 (“decreto cura Italia”), 23/2020 (“decreto liquidità”) e 34/2020 (“decreto rilancio”) – sulla base degli esiti del monitoraggio e con decreti adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti – possano essere rimodulate tra le diverse misure previste dai medesimi provvedimenti, anche mediante versamento all’entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria. La norma non indica espressamente i presupposti al ricorrere dei quali i predetti decreti ministeriali possono essere adottati e gli eventuali criteri di priorità ai fini della riallocazione delle somme, ma pone come limite il rispetto del criterio dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e la salvaguardia delle disposizioni dell’art. 169, comma 6, del DL 34/2020.
Ai fini dell’applicazione delle procedure di quantificazione e verifica degli oneri in sede parlamentare, il testo prevede che sugli schemi di decreto si esprimano le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari secondo le modalità previste dal comma 12-bis dell’art. 17 della legge n. 196 del 2009, prima descritto (trasmissione alle Camere degli schemi di decreto, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi; espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione; qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva).
In proposito si osserva che le previsioni in esame – sia pure espressamente finalizzate ad un più efficiente utilizzo delle risorse – consentono una rimodulazione mediante decreto ministeriale di somme assegnate in via legislativa, rimettendo quindi ad una fonte subordinata la possibile modifica di contenuti disciplinati da norme primarie.
Si segnala al riguardo che l’art. 33, comma 4-ter, della stessa legge di contabilità, nel consentire variazioni compensative aventi ad oggetto stanziamenti di spesa – che riguardano peraltro gli stati di previsione di singoli Ministeri e determinate categorie di spesa - esclude che tali variazioni possano riguardare i c.d. “fattori legislativi” di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determini l'importo.
Analogamente i decreti ministeriali, di cui al comma 4 del medesimo art. 33, con i quali, previa verifica del Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma dello stato di previsione del Ministero interessato, non possono riguardare i fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).
Quanto alla correzione di eventuali “eccedenze di spesa” rispetto agli stanziamenti iniziali, la stessa legge n. 196 disciplina la procedura di compensazione degli oneri eccedenti le originarie previsioni di spesa, prevedendo il ricorso (art. 17, commi 12-bis – richiamato per la sola disciplina dei pareri parlamentari dall’emendamento in esame – e 12-ter), nell’immediato (l’esercizio in corso), alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del ministero interessato o di più ministeri, da disporre, rispettivamente, con decreto ministeriale o con decreto del Presidente del Consiglio. In caso di scostamenti non compensabili nel corso dell’esercizio con le predette misure, si provvede all’adozione di apposite iniziative legislative ai sensi del comma 13 dello stesso art. 17.
Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede invece con la legge di bilancio, adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa (comma 12-quater).
In ordine a quanto rappresentato appare quindi opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.
Si ricorda che sul testo originario del comma 8 dell’art. 265 del decreto legge in esame nel parere reso dal Comitato per la legislazione il 27 maggio scorso, è contenuta la seguente condizione, formulata per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento della Camera: “provveda la Commissione di merito ad approfondire, anche alla luce del vigente sistema delle fonti, l’effettiva necessità della disposizione contenuta nell’articolo 265, comma 8, procedendo, nel caso in cui la disposizione sia ritenuta necessaria, ad inserire l’espressione di un parere parlamentare “forte” (ad esempio attraverso la procedura del “doppio parere” parlamentare) sugli schemi di decreto previsti nonché ad introdurre la medesima procedura anche per la disposizione contenuta nell’articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020”.
Il Comitato per la legislazione si è inoltre espresso in data 23 giugno 2020 sull’art. 4 del decreto legge n. 52 del 2020 (i cui contenuti sono stati trasfusi, con modifiche, nell’emendamento in esame), dettando la seguente condizione “intervenga la Commissione di merito sull’articolo 4, o disponendone la soppressione o, in via subordinata e solo qualora un grave stato di necessità, che andrebbe illustrato dal Governo, ne imponga l’adozione, prevedendo una parlamentarizzazione della procedura, attraverso l’introduzione di un parere parlamentare “forte” (ad esempio con il “doppio parere” parlamentare) sugli schemi di decreto ministeriale attuativi”.
Si evidenza infine che le disposizioni del comma 8 dell’art. 265, come riformulato, andrebbero coordinate con quelle dell’art. 126, comma 7, del decreto legge n. 18/2020, non espressamente abrogato, che prevedono un’analoga procedura di monitoraggio e rimodulazione limitatamente allo stesso DL 18, ora ricompreso nel monitoraggio disciplinato dalle disposizioni in esame.
PARTE CONSEGUENZIALE (LETT. E)
Art. 1, comma 1-bis del Disegno di legge di conversione
(Abrogazione del DL 52/2020 e salvaguardia dei relativi effetti)
La norma dispone l’abrogazione del decreto legge n. 52 del 2020 le cui disposizioni confluiscono, per effetto dell’emendamento in esame, nel decreto legge n. 34 (rilancio), attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge.
La relazione tecnica non considera specificamente la norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.